I contratti del software

37
I contratti del software Massimo Farina Massimo Farina - [email protected] http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it [email protected] http://www.massimofarina.it http://www.diricto.it

description

23 marzo 2012 – ore 15:50 – Facoltà di Ingegneria di Roma Tre

Transcript of I contratti del software

Page 1: I contratti del software

I contratti del software

Massimo Farina

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

Massimo Farina

[email protected]

http://www.massimofarina.it

http://www.diricto.it

Page 2: I contratti del software

“I CONTRATTI DEL SOFTWARE”

Circolazione dei diritti patrimoniali sul software

PRINCIPALI TIPOLOGIE NEGOZIALI

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

“Il contratto di Licenza d’Uso” “Il contratto di Sviluppo Software”

SOFTWARE STANDARD(PACCHETTIZZATO)

SOFTWARE PERSONALIZZATO

Page 3: I contratti del software

AUTORE UTILIZZATORE

Diritti esclusivi Diritti di utilizzazione

I SOGGETTI DEL DIRITTO D’AUTORE

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it3

Diritti di utilizzazione

Contemperare 2 opposti interessi

Interesse pubblico:favorire il progresso tecnico

Interesse privato:tutelare la proprietà intellettuale

Page 4: I contratti del software

Persone fisiche

Diritto Morale(a titolo originario)

Diritto Patrimoniale(a titolo originario e

derivativo)

I DIRITTI SUL SOFTWAREImpossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it4

Persone giuridiche Diritto Patrimoniale(a titolo derivativo)

Acquisto dal realizzatore o successivi aventi causa

nel caso di contratti di lavoro dipendente o di prestazione d’opera spetta al datore di lavoro, a meno che non sia pattuito diversamente (art. 12 bis . 633/1941)

Page 5: I contratti del software

Diritti Morali

INALIENABILI IRRINUNCIABILI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

INESPROPRIABILI

CATEGORIA: diritti della personalità di natura non patrimo niale riconosciuti e garantiti dalla Costituzione(es. diritto alla vita, all'integrità fisica, alla salute, all'immagine, all'onore, alla privacy, diritti di libertàpersonale, di pensiero, di religione, di associazione, di r iunione, etc... )

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it5

diritto alla paternità dell'opera

opposizione a qualsiasi “ deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua

reputazione ”(art. 20 L.D.A. )

INALIENABILI IRRINUNCIABILI

FORME ESPRESSIVE

INESPROPRIABILI

Page 6: I contratti del software

Diritti Patrimoniali

ALIENABILITÀ

CARATTERISTICA PRINCIPALEpossono essere trasferiti a terzi e il loro trasferimento

deve essere provato per iscritto

CATEGORIA: diritti soggettivi assoluti, i quali hanno ad og getto i beni; es. i diritti reali (diritti sulle cose ), deiquali il principale è il diritto di proprietà che garantisce al soggetto il potere pieno ed esclusivo di goderedelle della cosa entro i limiti e con l'osservanza degli obbl ighi stabiliti dalla legge.

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it6

pubblicare l’opera, diffonderla, metterla in commercio,

elaborarla e tradurla

“durano tutta la vita dell'autoree sino al termine delsettantesimo anno solare dopo lasua morte”(art. 25 L.D.A.)

FORME ESPRESSIVE

iscritto(art. 110 L.D.A.)

Page 7: I contratti del software

Diritti EsclusiviSpettanti

all’autore spetta il diritto di effettuare oautorizzare:“a) la riproduzione, permanente o temporanea,totale o parziale, del programma per elaboratorecon qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma […]b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione eogni altra modificazione del programma perelaboratore […]

Diritti dell’autore

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it7

Spettanti all’autore

(art. 64 bis L.D.A.)

elaboratore […]c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico,compresa la locazione, del programma perelaboratore originale o di copie dello stesso. Laprima vendita di una copia del programma nellacomunità economica europea da parte del titolaredei diritti […] esaurisce il diritto di distribuzione[…] all'interno della comunità […].”

Page 8: I contratti del software

LA LICENZA D’USO

L’esatto inquadramento negoziale della licenza d’uso agevola le parti

nella predisposizione di un accordo che tutela i rispettivi diritti

IMPORTANTE

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

La licenza d’uso è un contratto

Che tipo di contratto è?

Che tipo di diritti è in grado di trasferire?

Page 9: I contratti del software

DIRITTI TRASFERIBILI

La licenza d’uso è un contratto

attraverso il quale si trasferiscono

ESCLUSIVAMENTE DIRITTI PATRIMONIALI

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

si trasferiscono diritti di

utilizzazione economica

PATRIMONIALI

Per Esempio: installare, utilizzare, accedere,

visualizzare ed eseguire

Page 10: I contratti del software

TIPOLOGIA NEGOZIALE

Principio dell’esaurimento art. 64 bis,

E’ una vendita? E’ una locazione?

Il comune denominatore è senz’altro la

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

gli altri effetti tipici della locazione, sonoestranei alle principali distribuzioni di softwarepacchettizzato

Principio dell’esaurimento art. 64 bis, lett. c., legge 633/1941

“ […]La prima vendita di una copia del programma […] da parte del titolare dei diritti, […] esaurisce il

diritto di distribuzione di detta copia […] ”

Il comune denominatore è senz’altro lacessione del diritto di godimento sulprogramma dietro corrispettivo pecuniario

Page 11: I contratti del software

Nelle licenze d’uso più diffuse non sono tutte

presenti

Il modello più vicino è quello della locazione

Diritto di godimento

Su un bene mobile oimmobile

Per un tempodeterminato

Dietro la

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

Dietro lacorresponsioneperiodica di uncorrispettivo (canone)

NON SUSSISTE PERFETTA IDENTITA’!!!!

Le licenze d’uso sono generalmente a

tempo indeterminato

La locazione è uncontratto di durata(non può eccedere i 30anni ex art. 1573 c.c.)

Page 12: I contratti del software

RISPETTO DELLE NORME IMPERATIVE(= regole inderogabili, neppure con il consenso dell'interessato)

Esempio: art. 22, L. 633/1941: I diritti [morali] sono

inalienabili.Art. 1322, II comma, c.c.:

“Le parti possono anche concludere contratti che

LIBERTA’ CONTRATTUALE

LIMITI

E’ un contratto atipico

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

inalienabili.“Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare

interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”

MERITEVOLEZZA DI TUTELA DEGLI INTERESSI

(Secondo l’interpretazione prevalente sono meritevoli di tutela i contratti che perseguono interessi socialmente utili)

Page 13: I contratti del software

Contiene elementi di

QUALE DISCIPLINA ?

E’ un contratto misto

Individuazione del contratto prevalente, edapplicazione della relativa disciplina

CRITERIO DELL’ASSORBIMENTO

CRITERIO DELLA COMBINAZIONE

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

Contiene elementi dipiù contratti tipici chesi fondono in un’unicacausa

Applicazione delle singole discipline diriferimento per ciascun elemento contrattuale

NOTA: Il contenuto determinato liberamente dalle parti è integrato ex lege dal d.lgs. 518/1992

Page 14: I contratti del software

integrazione ex lege d.lgs. 518/1992

Riproduzione del SW temporanea opermanente / totale o parziale

Traduzione, adattamento, trasformazione

Qualsiasi forma di distribuzione al pubblico

L’AUTORE

Riprodurre, tradurre, adattare o trasformareil SW, solo se tali attività siano necessarie per

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

L’UTILIZZATORE

il SW, solo se tali attività siano necessarie perl’uso di esso conformemente alla suadestinazione

Effettuare una copia di riserva del programma,qualora sia necessario per l’uso

Osservare, studiare o sottoporre a prova difunzionamento il programma

Page 15: I contratti del software

Le regole da seguire per la redazione del contratto di Licenza d’Uso

CONSENSO DELL’AUTORE

La licenza è temporanea (con scadenza) oppure èillimitata nel tempo

Non inserire clausole che violano norme imperative

perseguire interessi meritevoli di tutela

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

illimitata nel tempo

La licenza è trasferibile oppure non può alienata aterzi

La licenza è utilizzabile su una sola postazione oppuresu più postazioni

La licenza è utilizzabile in un ambito territoriale bendelimitato oppure ovunque

Essere il più precisi possibile sui contenuti dei

diritti concessi all’utilizzatore

Page 16: I contratti del software

Le clausole tipiche delle Licenze d’Uso

Riserva della proprietà

Il programma rimane di esclusiva proprietà del Licenziante o dei suoi fornitori. E’ fatto espresso divieto al Licenziatario di distribuirli al pubblico ovvero di

cederli in sublicenza a terzi o, comunque, di consentirne l’uso da parte di terzi

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

cederli in sublicenza a terzi o, comunque, di consentirne l’uso da parte di terzi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso

Se si cedesse la proprietà sarebbe una vendita, con tutte le conseguenze già

viste

Page 17: I contratti del software

LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO

Rientra nel potere di libertà delle parti

Il licenziatario ha il diritto di utilizzare il software esclusivamente su (una sola macchina)

Le clausole tipiche delle Licenze d’Uso

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

BACK-UP

Nessuna libertà dei contraenti

Ai sensi dell’art. 64-ter LDA, è NULLA la clausola che vieta di effettuare una copia di riserva del SW, qualora sia necessaria per l’uso

Page 18: I contratti del software

Le licenze d’uso più diffuse presentano alcune clausole

dirette a limitare le garanzie e le

limitazioni contenutistiche etemporali riguardanti la garanziaper vizi

esclusione di buona parte deirimedi contrattuali generali

1

2

Le clausole tipiche delle Licenze d’Uso

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

dirette a limitare le garanzie e le responsabilità per i vizi a carico del licenziante (rectius a limitare

il diritto di tutela del licenziatario)

rimedi contrattuali generaliriconosciuti al licenziatario

esclusione della responsabilitàdel licenziante per i danniindiretti connessi all’utilizzazionedel prodotto

2

3

Page 19: I contratti del software

LIMITAZIONI CONTENUTISTICHE E TEMPORALI RIGUARDANTI LA GARANZIA PER VIZI

1

“La garanzia per vizi del licenziante è ridotta ai soli casi di funzionamento non conforme alle istruzioni contenute nel manuale d’uso per un periodo di novanta giorni dalla data di acquisto”

ESEMPIO

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

Clausola nulla in quanto contrastante con le regole generali delle obbligazioni

istruzioni contenute nel manuale d’uso per un periodo di novanta giorni dalla data di acquisto”

L’articolo 1229 c.c. considera nulli i patti che escludono o limitano “preventivamente la responsabilità del debitore, per dolo o per colpa grave”

Page 20: I contratti del software

Esclusione di buona parte dei rimedi contrattuali generali riconosciuti al licenziatario2

“La responsabilità della (software house) ed i rimedi esclusivi dell'utente saranno, a discrezione della ( software house):a) la restituzione del prezzo pagato;b) la riparazione o la sostituzione del software o dell' hardware”.

ESEMPIO

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

b) la riparazione o la sostituzione del software o dell' hardware”.

Clausola nulla in quanto contrastante con le regole generali delle obbligazioni (art. 1453 c.c.)

L’art. 1453, comma 1, c.c., consente al licenziatario di “chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.

La clausola inibisce il ricorso alle azioni ex art. 1453 e prevede la restituzione del prezzo o, in alternativa, la riparazione o sostituzione del prodotto; non è previsto il risarcimento del danno

Page 21: I contratti del software

esclusione della responsabilità del licenziante per i danni indiretti connessiall’utilizzazione del prodotto3

“In nessun caso la software house sarà responsabile per i danni derivanti dall'uso del prodotto software, anche nel caso che la software house sia stata avvertita della possibilità di tali danni”

Clausola nulla in quanto contrastante con le regole generali

ESEMPIO

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

Clausola nulla in quanto contrastante con le regole generali delle obbligazioni (art. 1453 c.c.)

L’articolo 1229 c.c. considera nulli i patti che escludono o limitano “preventivamente la responsabilità del debitore, per dolo o per colpa grave”

I danni indiretti sono mutuati dall’ordinamento anglosassone. Il nostro ordinamento non li ammette (art. 1223 c.c.) “in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta ”. Il riferimento è, pertanto, da intendersi genericamente al lucro cessante ed a tutte le perdite economiche

eziologicamente collegate al difetto del software

Page 22: I contratti del software

PRECISAZIONE

È necessario verificare la qualificazione soggettiva delle parti

Contratti con il consumatoreDisciplina maggiormente

protettiva per il licenziatario

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

Artt. 33 e 36 del codice del consumo: prevedono la nullità delle clausole che “malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo

squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.

Page 23: I contratti del software

FORMA DEL CONTRATTO DI LICENZA D’USOFORMA LIBERA(ad probationem)

il trasferimento dei diritti patrimoniali deve essere provato per iscritto

FORMA LIBERA(ad substantiam)

Si applicano le regole generali sui contratti

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

provato per iscritto (art. 110 Legge 633/1941)

Problema per la validità delle clausole vessatorie per i contratti di licenza

d’uso stipulati con modalità “a strappo” o “point and clik” (art. 1341 – 1342 c.c.)

[…] non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto […]

Page 24: I contratti del software

PRINCIPALI LICENZE D’USO

acquisto del diritto all’uso (godimento) del

� Trasferimento a prestazioni corrispettive;

� Alienazione a titolo oneroso immediato (l’acquirente è immediatamente obbligato a pagare il prezzo)

TRASFERIMENTO COPYRIGHT

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

acquisto del diritto all’uso (godimento) delprodotto accompagnato dal trasferimento inproprietà del supporto materiale che lo contiene(floppy-disk, CD-ROM o DVD)

pagare il prezzo)

� L’utilizzatore acquista una serie di poteri limitati dalla riserva dei diritti esclusivi di sfruttamento economico in capo all’autore, il quale conserva il controllo patrimoniale sulla circolazione del bene.

Page 25: I contratti del software

acquisto del diritto all’uso (godimento)del prodotto accompagnato dal

� Libertà ideologica risultante da un’estrema compressione dei diritti dell’autore.

TRASFERIMENTO COPYLEFT

PRINCIPALI LICENZE D’USO

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

del prodotto accompagnato daltrasferimento della disponibilità delcodice sorgente

diritti dell’autore.

� Non è esclusa l’onerosità dell’operazione

� Garantito all’autore il diritto morale di paternità sull’opera

Page 26: I contratti del software

CONTRATTO DI SVILUPPODI SOFTWARE

È il negozio concluso tra una software house (oppureun singolo professionista) ed un committente che abbia esigenze specifiche tali da nonpoter essere soddisfatte con un programma standardizzato.

•Disciplina applicabile

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

•Disciplina applicabile

•Adempimento dei termini contrattuali

•Definizione dell’oggetto

•Attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale

ASPETTI PROBLEMATICI

Page 27: I contratti del software

FATTISPECIE TIPICHE

APPALTO artt. 1655 ss c.c.(sviluppatore = imprenditore)

D’OPERA

DI SERVIZI

TIPOLOGIA NEGOZIALE

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

FATTISPECIE TIPICHE RICHIAMABILI

CONTRATTO D’OPERAartt. 2222 ss c.c..(sviluppatore =

lavoratore autonomo)

“MANUALE”

INTELLETTUALE

Page 28: I contratti del software

APPALTO

D’OPERA L’appaltatore svolge un’attività di elaborazione e di trasformazione della materia

Il programmatore assume

Lo sviluppatore (appaltatore), per effetto

del contratto di sviluppo, si obbliga a

soddisfare un interesse del committente che trae

utilità dall’utilizzo del programma realizzato.

TIPOLOGIA NEGOZIALE

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

APPALTO(sviluppatore = imprenditore)

DI SERVIZI

assume l’obbligazione di un facere , consistente nella produzione di un’utilità per il committente senza elaborazione e trasformazione di materia

Il lavoro del programmatore si conclude con la

realizzazione di un bene, seppure immateriale

Page 29: I contratti del software

LA GIURISPRUDENZA DI MERITO

Tribunale di Milano, 6 aprile 1987

il contratto di sviluppo software, caratterizzato dalla preminenzadell’opera prestata rispetto al valore del prodotto finale, va ricondottoalla figura dell’appalto in tutti i casi nei quali il fornitore sia unimprenditore e sia pattuito un corrispettivo per il lavoro svolto”

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

Tribunale di Novara, 20 novembre 2004

“Il contratto per la realizzazione di un “software”, commissionato aduna “software house”, sostanzia ad ogni effetto un appalto di servizi, enecessita di esseresottoposto, ai fini di una disciplina positiva, alla relativaregolamentazione”

Page 30: I contratti del software

CONTRATTO D’OPERA(sviluppatore =

lavoratore

“MANUALE”assenza di un albo

professionale di riferimento

(Art. 2222 c.c.) OBBLIGAZIONE DI MEZZI

TIPOLOGIA NEGOZIALE

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

lavoratore autonomo)

il programmatore impiega prevalentemente il lavoro proprio; non è dotato di

un’organizzazione di mezzi; non vi è

prevalenza del capitale sul lavoro.

INTELLETTUALEiscrizione in appositi

albi o elenchi (Art. 2230 c.c.)

Diverso regime di responsabilità

OBBLIGAZIONE DI RISULTATO

Page 31: I contratti del software

L’OGGETTO DEL CONTRATTO

L’oggetto del contratto di svilupposoftware può essere suddiviso intre fasi principali:

•l’analisi delle esigenze del committente

•la progettazione del programma

•lo sviluppo di un prodotto, ad hoc, idoneo a

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

•lo sviluppo di un prodotto, ad hoc, idoneo a soddisfare la controparte.

SVILUPPO EX NOVO(diritti esclusivi dell’autore)

SVILUPPO SU PORZIONI DI CODICE ALTRUI

(no diritti esclusivi dell’autore)

Page 32: I contratti del software

individuare le necessità e le aspettative delcommittente (studio di fattibilità) e, sulla basedi ciò, stabilire degli obiettivi (progettazione)

Non è semplice individuare, a priori, le

E’ un contratto a formazione progressiva

Spesso l’oggetto si determinain corso d’opera

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

Non è semplice individuare, a priori, le proprietà dell’opera realizzanda; esse implicano lo sviluppo del prodotto finale Dettagliare quanto più possibile l’accordo

(oggetto determinato o determinabile), in formascritta per finalità probatorie (art. 110 LDA) e perla validità delle clausole vessatorie che, se nonnegoziate separatamente, sono colpite da nullità

Page 33: I contratti del software

Contiene elementi di piùcontratti tipici che sifondono in un’unicacausa

QUALE DISCIPLINA ?

E’ un contratto misto

CIOÈ

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

Individuazione del contratto prevalente, edapplicazione della relativa disciplina

CRITERIO DELL’ASSORBIMENTO

CRITERIO DELLA COMBINAZIONE

Applicazione delle singole discipline diriferimento per ciascun elemento contrattuale

Page 34: I contratti del software

LA PROPRIETÀ DEL PROGRAMMA SVILUPPATO

Partiamo dal caso più diffuso nellaprassi negoziale:contratto d’appalto ex art. 1655 c.c.

NON È COSÌ SEMPLICE

Attribuzione dellaproprietà dell’opera alcommittente ex art. 1665

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

NON È COSÌ SEMPLICE

LA DISCIPLINA CONTRATTUALE VA INTEGRATA CON LA DISCIPLINA INDEROGABILE DELLA L.D.A.

Diritto Morale

Diritto Patrimoniale

Page 35: I contratti del software

ART. 7 LDAIl titolare dei diritti morali è “colui che organizza e

dirige la creazione dell'opera”

REALIZZATORE= PROGRAMMATORE

(sono i soggetti che progettano e realizzano l’opera commissionata)

CONTITOLARITÀ?

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

(sono i soggetti che danno impulso alla realizzazione

dell’opera)

EDITORE= COMMITTENTEART. 38 LDA

"Nell'opera collettiva, salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione

economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio del diritto

derivante dall'applicazione dell'art. 7"

Page 36: I contratti del software

Se il contratto nonspecifica il criterio diattribuzione dellaproprietà

Il committente èproprietario dei dirittipatrimoniali ex art.1665

contitolari

& &

CONTITOLARITÀ?

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

Se nel contratto non visono elementi dai qualiin via interpretativa sipossono ricavareinformazioni utilisull’attribuzione deidiritti

Il programmatore ètitolare dei diritti morali(inalienabili ex art. 22L.D.A.)

contitolari

Page 37: I contratti del software

Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione

Massimo Farina - [email protected]

http://www.massimofarina.it - http://www.diricto.it

37

[email protected]

http://www.massimofarina.it

http://www.diricto.it

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

anno accademico 2005/2006