I CONTRATTI DEL SOFTWARE
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[email protected]@massimofarina.it
Corso Master Internet e Diritti
Proprietà Intellettuale e Information Society
I CONTRATTI DEL SOFTWARE
martedì 16 marzo 2010 ore 15.00
BARI
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BARIDEFINIZIONE DI SOFTWARE
“espressione di un insieme organizzato e
strutturato di istruzioni in qualsiasi forma o su
qualunque supporto capace, direttamente o
indirettamente, di far eseguire o far ottenere una
funzione o un compito o far ottenere un risultato
particolare per mezzo di un sistema di
elaborazione elettronica dell’informazione.”
Insieme di istruzioni informatiche (codice) che
consentono alle componenti hardware (computer)
di eseguire determinate operazioni
Definizione ufficialeOrganizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO)Canberra dal 2 al 6 aprile 1984
Definizione Semplificata
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L’ESSENZA DEL SOFTWARE
CODICE SORGENTE
COMPILAZIONE
CODICE OGGETTO
Linguaggio di programmazioneintelleggibile all’uomo:FORMA LETTERARIA DEL SOFTWARE
Linguaggio macchina (codice binario) intelleggibile solo dal’elaboratore elettronico
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LA COMPILAZIONE
Esempi di codice sorgente che permettono di visualizzare sulla consolle il messaggio:
“L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro”
IN LINGUAGGIO C:#include <stdio.h>
int main(void){
printf("L'Italia e' una repubblica democratica, fondata sul lavoro\n");return 0;
}
Per poter essere eseguito, deve essere tradotto in linguaggio macchina attraverso il compilatore. Ad esempio, supponendo che il file sorgente si chiami “costituzione.c”, con il comando “Unix CC (C Compiler)” è possibile ottenere il file eseguibile:
- cc costituzione.c - che genera un file “a.out”, eseguibile direttamente dal calcolatore.
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LA COMPILAZIONEIN LINGUAGGIO JAVA:
public class JavaApp{public static void main(String[] args) {System.out.println("L'Italia e' una repubblica democratica, fondata sul lavoro");}
}
È necessario compilare il codice sorgente utilizzando il compilatore “javac”. Supponendo, dunque, che il codice sorgente sia memorizzato nel file “costituzione.java”, si dovrà eseguire il comando: javacCostituzione.java
Il compilatore produce un file “Costituzione.class” che contiene il codice binario (in Java detto “bytecode”); tale file non è immediatamente eseguibile dal calcolatore, ma deve essere gestito dalla Java VirtualMachine, un software in grado di tradurre le istruzioni del bytecode (indipendente dal sistema operativo e dal microprocessore) in istruzioni compatibili con il calcolatore in uso: java -cp . Costituzione
Non è necessario indicare l’estensione “.class”, determinata automaticamente dalla Java Virtual Machine. Il parametro “-cp .” indica al runtime Java dove cercare i files di classe (nell’esempio mostrato “-cp .”indica la directory corrente.
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AUTORE UTILIZZATORE
COD. SORGENTE COD. OGGETTO
SOFTWARE STANDARD
(PACCHETTIZZATO)
SOFTWARE
PERSONALIZZATO
ASPETTI PRELIMINARI ALL’ESAME NEGOZIALE
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BARI
Esistono tre principali categorie di diritti sul
software:
ASPETTI PRELIMINARI ALL’ESAME NEGOZIALE
► Diritto di sfruttare economicamente il bene immateriale (Corpus mysticum) software in quanto opera dell’ingegno
► Diritto di utilizzare la singola riproduzione del software
► Diritto sul supporto (Corpus mechanicum) in cui il software èincorporato
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BARIDiritti Morali - ASPETTI PRELIMINARI
diritto alla paternitàdell'opera
opposizione a qualsiasi “deformazione, mutilazione od altra
modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua
reputazione”(art. 20 L.D.A.)
INALIENABILI IRRINUNCIABILI
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
FORME ESPRESSIVE
INESPROPRIABILI
CATEGORIA: diritti della personalità di natura non patrimoniale riconosciuti e garantiti dalla Costituzione (es. diritto alla vita, all'integrità fisica, alla salute, all'immagine, all'onore, alla privacy, diritti di libertà personale, di pensiero, di religione, di associazione, di riunione, etc... )
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pubblicare l’opera,
diffonderla, metterla in commercio, elaborarla e
tradurla
“durano tutta la vita
dell'autore e sino al termine
del settantesimo anno solare
dopo la sua morte”
(art. 25 L.D.A.)
ALIENABILITA’
CARATTERISTICA PRINCIPALE
FORME ESPRESSIVE
possono essere
trasferiti a terzi e il loro
trasferimento deve essere provato per
iscritto(art. 110 L.D.A.)
CATEGORIA: diritti soggettivi assoluti, i quali hanno ad oggetto i beni; es. i diritti reali (diritti sulle cose ), dei quali il principale è il diritto di proprietà che garantisce al soggetto il potere pieno ed esclusivo di godere delle della cosa entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge.
Diritti Patrimoniali - ASPETTI PRELIMINARI
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BARIDiritti Esclusivi Spettanti all’Autore
(art. 64 bis L.D.A.)
all’autore spetta il diritto di effettuare o autorizzare:“a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma […]b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore […]c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti […] esaurisce il diritto di distribuzione […] all'interno della comunità […].”
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BARI
1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le
attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per
l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte
del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del
programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora
tale copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza
l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il
funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è
basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante
operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o
memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Gli accordi
contrattuali conclusi in violazione del presente comma sono nulli.
Diritti dell’Utilizzatore(art. 64-ter L.D.A.)
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BARI
procedimento attraverso il quale èpossibile risalire dall’eseguibile al codice sorgente
Non è necessaria l’autorizzazione dell’Autore se:•la decompilazione è eseguita dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma (art. 64 quater comma 1, lett. a);•le informazioni non sono già facilmente reperibili e rapidamente accessibili (art. 64 quater comma 1, lett. b);•la decompilazione è limitata solo alle parti del programma originale necessarie per conseguire l’interoperabilità (art. 64 quater comma 1, lett. c);•le informazioni acquisite non sono comunicate a terzi (art. 64 quater comma 2, lett. b);•le informazioni acquisite non sono utilizzate per costruire programmi sostanzialmente simili nella loro forma espressiva (art. 64 quater comma 2, lett. c).
DECOMPILAZIONE(limita i Diritti EsclusiviSpettanti all’Autore )
Diritti dell’Utilizzatore(art. 64-quater L.D.A.)
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“Il contratto di Licenza d’Uso”
“I CONTRATTI DEL SOFTWARE”
“Il contratto di Sviluppo Software”
Circolazione dei diritti
patrimoniali sul software
PRINCIPALI TIPOLOGIE NEGOZIALI
SOFTWARE STANDARD
(PACCHETTIZZATO)
SOFTWARE
PERSONALIZZATO
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DIRITTI TRASFERIBILI
La licenza d’uso è un contratto attraverso il quale si trasferiscono diritti di utilizzazione economica
ESCLUSIVAMENTE DIRITTI PATRIMONIALI
Per Esempio: installare, utilizzare, accedere, visualizzare ed eseguire
LA LICENZA D’USO
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ALCUNE PRECISAZIONI
LA LICENZA D’USO
► Si tratta di un modello negoziale di origine statunitense diffuso nella prassi commerciale internazionale avente ad oggetto il godimento della singola riproduzione del programma incorporata nel supporto materiale
►Generalmente la denominazione licenza d’uso viene utilizzata per i negozi mediante i quali si trasferiscono diritti d’uso su singole copie di programmi (licenza singola) o su un numero piùelevato (multilicenza)
► Il contratto di licenza d’uso è integrato ex lege dalla d.lgs. 518/92 (modificativo della L. 633/1941 ed attuattivo della Direttiva CE 91/250) che stabilisce i diritti fondamentali dell’autore e dell’utilizzatore
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I DIRITTI EX LEGE DELL’AUTORE (art. 64-bis L.D.A)
LA LICENZA D’USO
• La riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale del software;
• La traduzione, l’adattamento e la trasformazione del software;
• Qualsiasi forma di distribuzione al pubblico del software.
I DIRITTI EX LEGE DELL’UTILIZZATORE
(art. 64-bis L.D.A)
• Riproduzione, traduzione, adattamento o trasformazione del software se tali attività siano necessarie per l’uso di esso conformemente alla sua destinazione, inclusa la correzione di errori;
• Effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l’uso;
• Osservare, studiare o sottoporre a prova di funzionamento il programma.
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BARILICENZA D’USO
Il termine licenza d’uso può avere due differenti significati
► Diritto di sfruttare economicamente l’opera
► Diritto di utilizzare la singola riproduzione dell’opera
E’ il negozio più usato per il trasferimento dei diritti di utilizzazione sul software
► Licenza Singola: su singola copia
► Multilicenza: su “n” copie
PRECISAZIONE
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BARIANALISI TIPOLOGIA NEGOZIALE
Principio dell’esaurimentoart. 64 bis, lett. c., legge 633/1941
“ […] La prima vendita di una copia del programma […] da parte del titolare dei diritti, […] esaurisce il diritto di distribuzione […] ”
Compravendita? (art. 1470 s.s. c.c.) Locazione? (art. 1571 s.s. c.c.)
Il comune denominatore èsenz’altro la cessione del diritto di godimento sul programma dietro corrispettivo pecuniario:gli altri effetti tipici della locazione, sono estranei alle principali distribuzioni di software pacchettizzato
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Nelle licenze d’uso piùdiffuse sono tutte
presenti
Il modello più vicino è quello della locazione
Diritto di godimento
Su un bene mobile o immobile
Per un tempo determinato
Dietro la corresponsione periodica di un corrispettivo (canone)
NON SUSSISTE PERFETTA IDENTITA’!!!!
Le licenze d’uso sono generalmente a tempo
indeterminato
La locazione è un contratto di durata (non può eccedere i 30 anni ex art. 1573 c.c.)
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RISPETTO DELLE NORME IMPERATIVE(= regole inderogabili, neppure con il
consenso dell'interessato)Esempio: art. 22, L. 633/1941: I diritti
[morali] sono inalienabili.Art. 1322, II comma, c.c.:“Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi
aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare
interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”
LIBERTA’ CONTRATTUALELIMITI
MERITEVOLEZZA DI TUTELA DEGLI INTERESSI
Secondo l’interpretazione prevalente sono meritevoli di tutela i contratti che
perseguono interessi socialmente utili)
E’ UN CONTRATTO ATIPICO
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Contiene elementi di più contratti tipici che si fondono in un’unica causa
QUALE DISCIPLINA ?
E’ un contratto misto
Individuazione del contratto prevalente, ed applicazione della relativa disciplina
CRITERIO DELL’ASSORBIMENTO
CRITERIO DELLA COMBINAZIONE
Applicazione delle singole discipline di riferimento per ciascun elemento contrattuale
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Le regole da seguire per la redazione del contratto di Licenza d’Uso
CONSENSO DELL’AUTORE
La licenza è temporanea (con scadenza) ovvero è illimitata nel tempo
Non inserire clausole che violano norme imperative
La licenza è trasferibile ovvero non può alienata a terzi
La licenza è utilizzabile su una sola postazione o su più postazioni
La licenza è utilizzabile in un ambito territoriale ben delimitato oppure ovunque
Essere il più precisi possibile sui contenuti dei
diritti concessi all’utilizzatore
perseguire interessi meritevoli di tutela
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Le clausole tipiche delle Licenze d’Uso
Riserva della proprietà
Il programma rimane di esclusiva proprietà del Licenziante o dei suoi fornitori. E’ fatto espresso divieto al Licenziatario di distribuirli al pubblico ovvero di cederli in sublicenza a terzi o, comunque, di
consentirne l’uso da parte di terzi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso
Se si cedesse la proprietà sarebbe una vendita, con tutte le
conseguenze già viste
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LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO
Rientra nel potere di libertàdelle parti
Il licenziatario ha il diritto di utilizzare il software esclusivamente su (una sola macchina)
BACK-UP
Nessuna libertà dei contraenti
Ai sensi dell’art. 64-ter LDA, è NULLA la clausola che vieta di effettuare una copia di riserva del SW, qualora sia necessaria per l’uso
Le clausole tipiche delle Licenze d’Uso
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Le licenze d’uso più diffuse presentano alcune clausole
dirette a limitare le garanzie e le responsabilità per i vizi a
carico del licenziante (rectiusa limitare il diritto di tutela del
licenziatario)
limitazioni contenutistiche e temporali riguardanti la garanzia per vizi
esclusione di buona parte dei rimedi contrattuali generali riconosciuti al licenziatario
esclusione della responsabilità del licenziante per i danni indiretti connessi all’utilizzazione del prodotto
1
2
3
Le clausole tipiche delle Licenze d’Uso
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Clausola nulla in quanto contrastante con le regole generali delle obbligazioni
LIMITAZIONI CONTENUTISTICHE E TEMPORALI RIGUARDANTI LA GARANZIA PER VIZI
1
“La garanzia per vizi del licenziante è ridotta ai soli casi di funzionamento non conforme alle istruzioni contenute nel manuale d’uso per un periodo di novanta giorni
dalla data di acquisto”
L’articolo 1229 c.c. considera nulli i patti che escludono o limitano “preventivamente la responsabilità del debitore, per dolo o per colpa grave”
ESEMPIO
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Esclusione di buona parte dei rimedi contrattuali generali riconosciuti al licenziatario
2
“La responsabilità della (software house) ed i rimedi esclusivi dell'utente saranno, a discrezione della ( software house):a) la restituzione del prezzo pagato;b) la riparazione o la sostituzione del software o dell' hardware”.
Clausola nulla in quanto contrastante con le regole generali delle obbligazioni (art. 1453 c.c.)
L’art. 1453, comma 1, c.c., consente al licenziatario di “chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
ESEMPIO
NOTA: La clausola inibisce il ricorso alle azioni ex art. 1453 e prevede la restituzione del prezzo o, in alternativa, la riparazione o sostituzione del prodotto; non è previsto il risarcimento del danno
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esclusione della responsabilità del licenziante per i danni indiretti connessi all’utilizzazione del prodotto
3
“In nessun caso la software house sarà responsabile per i danni derivanti dall'uso del prodotto software, anche nel caso che la software house sia stata avvertita della possibilità di tali danni”
Clausola nulla in quanto contrastante con le regole generali delle obbligazioni (art. 1453 c.c.)
L’articolo 1229 c.c. considera nulli i patti che escludono o limitano “preventivamente la responsabilitàdel debitore, per dolo o per colpa grave”
ESEMPIO
NOTA: I danni indiretti sono mutuati dall’ordinamento anglosassone. Il nostro ordinamento non li ammette (art. 1223 c.c.) “in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta ”. Il riferimento è, pertanto, da intendersi genericamente al lucro cessante ed a tutte le perdite economiche eziologicamente collegate al difetto del software
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BARIPRECISAZIONE
È necessario verificare la qualificazione soggettiva delle parti
Contratti con il consumatore
Disciplina maggiormente protettiva per il licenziatario
Artt. 33 e 36 del codice del consumo: prevedono la nullitàdelle clausole che “malgrado la
buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
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BARIFORMA DEL CONTRATTO DI LICENZA D’USO
FORMA VINCOLATA(ad probationem)
il trasferimento dei diritti patrimoniali deve essere
provato per iscritto (art. 110 Legge 633/1941)
Problema per la validità delle clausole vessatorie per i contratti di licenza d’uso stipulati con modalità“a strappo” o “point and clik” (art.
1341 – 1342 c.c.)
FORMA LIBERA(ad substantiam)
Si applicano le regole generali sui contratti
[…] non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto […]
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BARIPRINCIPALI LICENZE D’USO
acquisto del diritto all’uso (godimento) del prodotto accompagnato dal trasferimento in proprietà del supporto materiale che lo contiene (floppy-disk, CD-ROM o DVD)
� Trasferimento a prestazioni corrispettive;
� Alienazione a titolo oneroso immediato (l’acquirente èimmediatamente obbligato a pagare il prezzo)
� L’utilizzatore acquista una serie di poteri limitati dalla riserva dei diritti esclusivi di sfruttamento economico in capo all’autore, il quale conserva il controllo patrimoniale sulla circolazione del bene.
TRASFERIMENTO COPYRIGHT
acquisto del diritto all’uso (godimento) del prodotto accompagnato dal trasferimento della disponibilità del codice sorgente
� Libertà ideologica risultante da un’estrema compressione dei diritti dell’autore.
� Non è esclusa l’onerositàdell’operazione
� Garantito all’autore il diritto morale di paternità sull’opera
TRASFERIMENTO COPYLEFT
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BARI
LE LICENZE OEM (Original Equipment Manufacturer)
il problema del software preinstallato
Spesso i produttori di PC obbligano l'acquirente all’acquisto del computer corredato di sistema
operativo
IL CASO
L’ADUC cita in giudizio la società HP per ottenere il rimborso del prezzo del
sistema operativo preinstallato sul pc
NOVEMBRE 2005 Ottobre 2007
Giudice di Pace di Firenze riconosce la vessatorietà del comportamento e la contrarietà al principio di correttezza contrattuale e stabilisce che va rimborsato il valore del software non richiesto e preinstallato sul computer. L'importo del rimborso èstato fissato in via equitativa per Euro 90,00 per Windows XP e per Euro 50,00 per Works 8
Limitazione della liberta dell’utente/consumatore
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BARIADUC vs. HP
"qualora l'utente non accetti le condizioni del presente contratto, non potra' utilizzare o duplicare il software e
dovra' contattare prontamente il produttore per ottenere informazioni sulla restituzione del prodotto o dei prodotti e sulle condizioni di rimborso in conformita' alle disposizioni
stabilite dal produttore stesso".
Il Giudice ha affermato che "Le clausole contrattuali vanno eseguite secondo buona fede e perciò
astenendosi da condotte vessatorie ed ostruzionistiche, come stabilisce l'art. 1375 cc
LICENZA EULA=
End User License Agreement(Contratto con l'utente finale)
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BARICONTRATTO DI SVILUPPO
DI SOFTWARE
È il negozio concluso tra una software house (oppureun singolo professionista) ed un committente che abbia esigenze specifiche tali da non poter essere soddisfatte con un programma standardizzato.
•Disciplina applicabile
•Adempimento dei termini contrattuali
•Definizione dell’oggetto
•Attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale
ASPETTI PROBLEMATICI
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BARI
CONTRATTO D’APPALTO - è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento verso un corrispettivo in danaro di un’opera (o di un servizio) commissionatagli dall’appaltante (o committente) (art. 1655 c.c.)
I principali tipi contrattuali di riferimento
Se il programmatore è una software house
CONTRATTO D’OPERA MANUALE (c.d. locatio operis) una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).
Se il programmatore è un singolo programmatore
Se il programmatore è un libero professionista
CONTRATTO D’OPERA INTELLETTUALE ha ad oggetto una prestazione svolta a favore del cliente da esercenti le professioni liberali (Ingegneri ecc.) (art. 2230 c.c.).
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BARI
L’OGGETTO DEL CONTRATTO
L’oggetto del contratto di sviluppo software può essere suddiviso in tre fasi principali:
•l’analisi delle esigenze del committente
•la progettazione del programma
•lo sviluppo di un prodotto, ad hoc, idoneo a soddisfare la controparte.
SVILUPPO EX NOVO(diritti esclusivi dell’autore)
SVILUPPO SU PORZIONI DICODICE ALTRUI
(no diritti esclusivi dell’autore)
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BARI
individuare le necessità e le aspettative del committente (studio di fattibilità) e, sulla base di ciò, stabilire degli obiettivi (progettazione).
Non è semplice individuare, a priori, le proprietà dell’opera realizzanda; esse implicano lo sviluppo del prodotto finale
E’ un contratto a formazione progressiva
Dettagliare quanto più possibile l’accordo (oggetto determinato o determinabile), in forma scritta per finalità probatorie (art. 110 LDA) e per la validità delle clausole vessatorie che, se non negoziate separatamente, sono colpite da nullità
Spesso l’oggetto si determinain corso d’opera
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BARI
Contiene elementi di piùcontratti tipici che si fondono in un’unica causa
QUALE DISCIPLINA ?
E’ un contratto misto
CIOÈ
Individuazione del contratto prevalente, ed applicazione della relativa disciplina
CRITERIO DELL’ASSORBIMENTO
CRITERIO DELLA COMBINAZIONE
Applicazione delle singole discipline di riferimento per ciascun elemento contrattuale
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BARI
FATTISPECIE TIPICHE RICHIAMABILI
APPALTO artt. 1655 ss c.c.
(comittente = imprenditore)
CONTRATTO D’OPERA
artt. 2222 ss c.c..(comittente =
lavoratore autonomo)
D’OPERA
DI SERVIZI
“MANUALE”
INTELLETTUALE
TIPOLOGIA NEGOZIALE
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BARI
APPALTO(sviluppatore = imprenditore)
D’OPERA
DI SERVIZI
L’appaltatore svolge un’attivitàdi elaborazione e di trasformazione della materia
Il programmatore assume l’obbligazione di un facere, consistente nella produzione di un’utilità per il committente senza elaborazione e trasformazione di materia
Lo sviluppatore (appaltatore), per
effetto del contratto di sviluppo, si obbliga a
soddisfare un interesse del
committente che trae utilità dall’utilizzo del programma realizzato.
Il lavoro del programmatore si conclude con la
realizzazione di un bene, seppure
immateriale
TIPOLOGIA NEGOZIALE
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BARILA GIURISPRUDENZA DI MERITO
Tribunale di Novara, 20 novembre 2004
“Il contratto per la realizzazione di un “software”, commissionato ad una “software house”, sostanzia ad ogni effetto un appalto di servizi, e necessita di esseresottoposto, ai fini di una disciplina positiva, alla relativa regolamentazione”
Tribunale di Milano, 6 aprile 1987
il contratto di sviluppo software, caratterizzato dalla preminenza dell’opera prestata rispetto al valore del prodotto finale, va ricondotto alla figura dell’appalto in tutti i casi nei quali il fornitore sia un imprenditore e sia pattuito un corrispettivo per il lavoro svolto”
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APPALTO&
VENDITA DI COSE FUTURE
APPALTO: Obbligazione di fornire prodotti da
fabbricarsi secondo disegni o progetti personalizzati, su
esigenze peculiari del committente, la cui realizzazione
richieda, anche, modifiche dell’organizzazione
imprenditoriale del produttore.
VENDITA DI COSE FUTURE: negozi attraverso i quali
si trasferisce un bene da costruirsi in conformità ad un
tipo o modello consueto alla produzione ordinaria del
fornitore (per esempio software pacchettizzato).
TIPOLOGIA NEGOZIALE
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CONTRATTO D’OPERA(sviluppatore =
lavoratore autonomo)
il programmatore impiega
prevalentemente il lavoro proprio; non è
dotato di un’organizzazione di
mezzi; non vi èprevalenza del capitale
sul lavoro.
“MANUALE”
INTELLETTUALE
assenza di un albo
professionale di
riferimento
(Art. 2222 c.c.)
iscrizione in appositi
albi o elenchi
(Art. 2230 c.c.)
Diverso regime di
responsabilità
OBBLIGAZIONE DI MEZZI
OBBLIGAZIONE DI RISULTATO
TIPOLOGIA NEGOZIALE
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BARI
CONTRATTO D’OPERA“MANUALE”
► Se il programmatore non procede all’esecuzione esattadi quanto stabilito dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale il programmatore deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato è ammissibile il recesso del committente, salvo il risarcimento del danno (art. 2224 c.c.).
► Vizi dell’opera, l’accettazione, espressa o tacita, libera lo sviluppatore da responsabilità per vizi o difformità dell’opera realizzata, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve denunziare, a pena di decadenza, le difformità e i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta; l’azione si prescrive con il compimento di un anno dalla consegna.
► Il committente deve denunziare, a pena di decadenza, le difformità e i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta; l’azione si prescrive con il compimento di un anno dalla consegna.
► Possibilità di recesso, a favore del committente, ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera; sussiste, in tal caso, l’obbligo di tenere indenne la controparte delle spese sostenute fino a quel momento e del mancato guadagno.
TIPOLOGIA NEGOZIALE
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BARI
CONTRATTO D’OPERAINTELLETTUALE
► L’obbligazione assunta dal prestatore d’opera
è di mezzi ed è valutata in base alla diligenza
del comportamento e non del risultato finale
ottenuto
► La diligenza nell’adempimento deve valutarsi
con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
► Il rischio è completamente a carico del
committente
TIPOLOGIA NEGOZIALE
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LA PROPRIETÀ DEL PROGRAMMA SVILUPPATO
Partiamo dal caso più diffuso nella prassi negoziale:contratto d’appalto ex art. 1655 c.c.
NON È COSÌ SEMPLICE
Attribuzione della proprietà dell’opera al committente ex art. 1665
LA DISCIPLINA CONTRATTUALE VA INTEGRATA CON LA DISCIPLINA INDEROGABILE DELLA L.D.A.
Diritto Morale
Diritto Patrimoniale
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Corte di Cassazione, Sezione I civile, 23 dicembre 1982, n. 7109
“Con riguardo ad opera dell’ingegno, tutelata a norma della Legge 22 aprile 1941 n. 633, la circostanza che la stessa sia stata realizzata in esecuzione di un contratto d’opera non interferisce sul diritto di paternità, il quale spetta esclusivamente all’autore ed è insuscettibile di trasferimento ad altri, e non comporta la sostituzione del committente nella titolarità originaria dei diritti di utilizzazione economica, né una loro cessione globale e complessiva, ma determina soltanto il trasferimento a detto committente dei diritti patrimoniali rientranti nell’oggetto e nelle finalità del contratto d’opera, con esclusione, pertanto, di ogni altro diritto patrimoniale esorbitante da tali limiti (quale quello inerente ad elaborazioni o trasformazioni dell’opera non contemplate dal contratto) ”
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ART. 7 LDAIl titolare dei diritti
morali è “colui che
organizza e dirige la
creazione dell'opera”
(sono i soggetti che danno impulso alla realizzazione
dell’opera)
EDITORE=COMMITTENTEART. 38 LDA
"Nell'opera collettiva, salvo patto
contrario, il diritto di utilizzazione
economica spetta all'editore
dell'opera stessa, senza
pregiudizio del diritto derivante
dall'applicazione dell'art. 7"
REALIZZATORE=PROGRAMMATORE
(sono i soggetti che progettano e realizzano l’opera commissionata)
CONTITOLARITÀ?
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Se il contratto non specifica il criterio di attribuzione della proprietà
CONTITOLARITÀ?
Se nel contratto non vi sono elementi dai quali in via interpretativa si possono ricavare informazioni utili sull’attribuzione dei diritti
Il committente èproprietario dei diritti patrimoniali ex art. 1665
Il programmatore ètitolare dei diritti morali (inalienabili ex art. 22 L.D.A.)
con
titolari
&
&
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sviluppatore VS committente
Portatori di interessi differenti(spesso contrapposti)
Il committente potrebbe avere interesse a diventare l’esclusivo titolare dell’opera
Il committente potrebbe avere interesse a ad acquistare un mero diritto al godimento attraverso un negozio di licenza d’uso.
L’autore cede tutti i diritti di
sfruttamento economico
tranne le uniche posizioni
incedibili (i diritti morali)
Cessione non esclusiva dei
diritti; possibilità del riutilizzo
di tutto quanto realizzato per
quel committente.
I SOGGETTI
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SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168
IL GIUDICE COMPETENTE
12 sezioni specializzate
presso i Tribunali e le Corti d’Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia
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BARICOMPOSIZIONE DELLE SEZIONICOMPOSIZIONE DELLE SEZIONI
� le sezioni decidono in composizione collegiale� il collegio giudicante è composto da tre magistrati con
assegnazione delle attività istruttorie ad un magistrato componente il collegio.
RITO APPLICABILE
ESPRESSO RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI RITO CIVILE
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BARIGrazie per lGrazie per lGrazie per lGrazie per l’’’’attenzioneattenzioneattenzioneattenzione
Massimo Farina
http://[email protected]
Proprietà Intellettuale e Information Society
I CONTRATTI DEL SOFTWARE
martedì 16 marzo 2010 ore 15.00
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Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5
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� In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest’opera.
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