I CONTRATTI DEL SOFTWARE

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Proprietà Intellettuale e Information Society

I CONTRATTI DEL SOFTWARE

martedì 16 marzo 2010 ore 15.00

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BARIDEFINIZIONE DI SOFTWARE

“espressione di un insieme organizzato e

strutturato di istruzioni in qualsiasi forma o su

qualunque supporto capace, direttamente o

indirettamente, di far eseguire o far ottenere una

funzione o un compito o far ottenere un risultato

particolare per mezzo di un sistema di

elaborazione elettronica dell’informazione.”

Insieme di istruzioni informatiche (codice) che

consentono alle componenti hardware (computer)

di eseguire determinate operazioni

Definizione ufficialeOrganizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO)Canberra dal 2 al 6 aprile 1984

Definizione Semplificata

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L’ESSENZA DEL SOFTWARE

CODICE SORGENTE

COMPILAZIONE

CODICE OGGETTO

Linguaggio di programmazioneintelleggibile all’uomo:FORMA LETTERARIA DEL SOFTWARE

Linguaggio macchina (codice binario) intelleggibile solo dal’elaboratore elettronico

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LA COMPILAZIONE

Esempi di codice sorgente che permettono di visualizzare sulla consolle il messaggio:

“L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro”

IN LINGUAGGIO C:#include <stdio.h>

int main(void){

printf("L'Italia e' una repubblica democratica, fondata sul lavoro\n");return 0;

}

Per poter essere eseguito, deve essere tradotto in linguaggio macchina attraverso il compilatore. Ad esempio, supponendo che il file sorgente si chiami “costituzione.c”, con il comando “Unix CC (C Compiler)” è possibile ottenere il file eseguibile:

- cc costituzione.c - che genera un file “a.out”, eseguibile direttamente dal calcolatore.

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LA COMPILAZIONEIN LINGUAGGIO JAVA:

public class JavaApp{public static void main(String[] args) {System.out.println("L'Italia e' una repubblica democratica, fondata sul lavoro");}

}

È necessario compilare il codice sorgente utilizzando il compilatore “javac”. Supponendo, dunque, che il codice sorgente sia memorizzato nel file “costituzione.java”, si dovrà eseguire il comando: javacCostituzione.java

Il compilatore produce un file “Costituzione.class” che contiene il codice binario (in Java detto “bytecode”); tale file non è immediatamente eseguibile dal calcolatore, ma deve essere gestito dalla Java VirtualMachine, un software in grado di tradurre le istruzioni del bytecode (indipendente dal sistema operativo e dal microprocessore) in istruzioni compatibili con il calcolatore in uso: java -cp . Costituzione

Non è necessario indicare l’estensione “.class”, determinata automaticamente dalla Java Virtual Machine. Il parametro “-cp .” indica al runtime Java dove cercare i files di classe (nell’esempio mostrato “-cp .”indica la directory corrente.

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AUTORE UTILIZZATORE

COD. SORGENTE COD. OGGETTO

SOFTWARE STANDARD

(PACCHETTIZZATO)

SOFTWARE

PERSONALIZZATO

ASPETTI PRELIMINARI ALL’ESAME NEGOZIALE

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Esistono tre principali categorie di diritti sul

software:

ASPETTI PRELIMINARI ALL’ESAME NEGOZIALE

► Diritto di sfruttare economicamente il bene immateriale (Corpus mysticum) software in quanto opera dell’ingegno

► Diritto di utilizzare la singola riproduzione del software

► Diritto sul supporto (Corpus mechanicum) in cui il software èincorporato

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BARIDiritti Morali - ASPETTI PRELIMINARI

diritto alla paternitàdell'opera

opposizione a qualsiasi “deformazione, mutilazione od altra

modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua

reputazione”(art. 20 L.D.A.)

INALIENABILI IRRINUNCIABILI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FORME ESPRESSIVE

INESPROPRIABILI

CATEGORIA: diritti della personalità di natura non patrimoniale riconosciuti e garantiti dalla Costituzione (es. diritto alla vita, all'integrità fisica, alla salute, all'immagine, all'onore, alla privacy, diritti di libertà personale, di pensiero, di religione, di associazione, di riunione, etc... )

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pubblicare l’opera,

diffonderla, metterla in commercio, elaborarla e

tradurla

“durano tutta la vita

dell'autore e sino al termine

del settantesimo anno solare

dopo la sua morte”

(art. 25 L.D.A.)

ALIENABILITA’

CARATTERISTICA PRINCIPALE

FORME ESPRESSIVE

possono essere

trasferiti a terzi e il loro

trasferimento deve essere provato per

iscritto(art. 110 L.D.A.)

CATEGORIA: diritti soggettivi assoluti, i quali hanno ad oggetto i beni; es. i diritti reali (diritti sulle cose ), dei quali il principale è il diritto di proprietà che garantisce al soggetto il potere pieno ed esclusivo di godere delle della cosa entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge.

Diritti Patrimoniali - ASPETTI PRELIMINARI

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BARIDiritti Esclusivi Spettanti all’Autore

(art. 64 bis L.D.A.)

all’autore spetta il diritto di effettuare o autorizzare:“a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma […]b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore […]c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti […] esaurisce il diritto di distribuzione […] all'interno della comunità […].”

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1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le

attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per

l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte

del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del

programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora

tale copia sia necessaria per l'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza

l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il

funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è

basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante

operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o

memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Gli accordi

contrattuali conclusi in violazione del presente comma sono nulli.

Diritti dell’Utilizzatore(art. 64-ter L.D.A.)

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procedimento attraverso il quale èpossibile risalire dall’eseguibile al codice sorgente

Non è necessaria l’autorizzazione dell’Autore se:•la decompilazione è eseguita dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma (art. 64 quater comma 1, lett. a);•le informazioni non sono già facilmente reperibili e rapidamente accessibili (art. 64 quater comma 1, lett. b);•la decompilazione è limitata solo alle parti del programma originale necessarie per conseguire l’interoperabilità (art. 64 quater comma 1, lett. c);•le informazioni acquisite non sono comunicate a terzi (art. 64 quater comma 2, lett. b);•le informazioni acquisite non sono utilizzate per costruire programmi sostanzialmente simili nella loro forma espressiva (art. 64 quater comma 2, lett. c).

DECOMPILAZIONE(limita i Diritti EsclusiviSpettanti all’Autore )

Diritti dell’Utilizzatore(art. 64-quater L.D.A.)

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“Il contratto di Licenza d’Uso”

“I CONTRATTI DEL SOFTWARE”

“Il contratto di Sviluppo Software”

Circolazione dei diritti

patrimoniali sul software

PRINCIPALI TIPOLOGIE NEGOZIALI

SOFTWARE STANDARD

(PACCHETTIZZATO)

SOFTWARE

PERSONALIZZATO

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DIRITTI TRASFERIBILI

La licenza d’uso è un contratto attraverso il quale si trasferiscono diritti di utilizzazione economica

ESCLUSIVAMENTE DIRITTI PATRIMONIALI

Per Esempio: installare, utilizzare, accedere, visualizzare ed eseguire

LA LICENZA D’USO

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ALCUNE PRECISAZIONI

LA LICENZA D’USO

► Si tratta di un modello negoziale di origine statunitense diffuso nella prassi commerciale internazionale avente ad oggetto il godimento della singola riproduzione del programma incorporata nel supporto materiale

►Generalmente la denominazione licenza d’uso viene utilizzata per i negozi mediante i quali si trasferiscono diritti d’uso su singole copie di programmi (licenza singola) o su un numero piùelevato (multilicenza)

► Il contratto di licenza d’uso è integrato ex lege dalla d.lgs. 518/92 (modificativo della L. 633/1941 ed attuattivo della Direttiva CE 91/250) che stabilisce i diritti fondamentali dell’autore e dell’utilizzatore

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I DIRITTI EX LEGE DELL’AUTORE (art. 64-bis L.D.A)

LA LICENZA D’USO

• La riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale del software;

• La traduzione, l’adattamento e la trasformazione del software;

• Qualsiasi forma di distribuzione al pubblico del software.

I DIRITTI EX LEGE DELL’UTILIZZATORE

(art. 64-bis L.D.A)

• Riproduzione, traduzione, adattamento o trasformazione del software se tali attività siano necessarie per l’uso di esso conformemente alla sua destinazione, inclusa la correzione di errori;

• Effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l’uso;

• Osservare, studiare o sottoporre a prova di funzionamento il programma.

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BARILICENZA D’USO

Il termine licenza d’uso può avere due differenti significati

► Diritto di sfruttare economicamente l’opera

► Diritto di utilizzare la singola riproduzione dell’opera

E’ il negozio più usato per il trasferimento dei diritti di utilizzazione sul software

► Licenza Singola: su singola copia

► Multilicenza: su “n” copie

PRECISAZIONE

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BARIANALISI TIPOLOGIA NEGOZIALE

Principio dell’esaurimentoart. 64 bis, lett. c., legge 633/1941

“ […] La prima vendita di una copia del programma […] da parte del titolare dei diritti, […] esaurisce il diritto di distribuzione […] ”

Compravendita? (art. 1470 s.s. c.c.) Locazione? (art. 1571 s.s. c.c.)

Il comune denominatore èsenz’altro la cessione del diritto di godimento sul programma dietro corrispettivo pecuniario:gli altri effetti tipici della locazione, sono estranei alle principali distribuzioni di software pacchettizzato

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Nelle licenze d’uso piùdiffuse sono tutte

presenti

Il modello più vicino è quello della locazione

Diritto di godimento

Su un bene mobile o immobile

Per un tempo determinato

Dietro la corresponsione periodica di un corrispettivo (canone)

NON SUSSISTE PERFETTA IDENTITA’!!!!

Le licenze d’uso sono generalmente a tempo

indeterminato

La locazione è un contratto di durata (non può eccedere i 30 anni ex art. 1573 c.c.)

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RISPETTO DELLE NORME IMPERATIVE(= regole inderogabili, neppure con il

consenso dell'interessato)Esempio: art. 22, L. 633/1941: I diritti

[morali] sono inalienabili.Art. 1322, II comma, c.c.:“Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi

aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare

interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”

LIBERTA’ CONTRATTUALELIMITI

MERITEVOLEZZA DI TUTELA DEGLI INTERESSI

Secondo l’interpretazione prevalente sono meritevoli di tutela i contratti che

perseguono interessi socialmente utili)

E’ UN CONTRATTO ATIPICO

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Contiene elementi di più contratti tipici che si fondono in un’unica causa

QUALE DISCIPLINA ?

E’ un contratto misto

Individuazione del contratto prevalente, ed applicazione della relativa disciplina

CRITERIO DELL’ASSORBIMENTO

CRITERIO DELLA COMBINAZIONE

Applicazione delle singole discipline di riferimento per ciascun elemento contrattuale

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Le regole da seguire per la redazione del contratto di Licenza d’Uso

CONSENSO DELL’AUTORE

La licenza è temporanea (con scadenza) ovvero è illimitata nel tempo

Non inserire clausole che violano norme imperative

La licenza è trasferibile ovvero non può alienata a terzi

La licenza è utilizzabile su una sola postazione o su più postazioni

La licenza è utilizzabile in un ambito territoriale ben delimitato oppure ovunque

Essere il più precisi possibile sui contenuti dei

diritti concessi all’utilizzatore

perseguire interessi meritevoli di tutela

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Le clausole tipiche delle Licenze d’Uso

Riserva della proprietà

Il programma rimane di esclusiva proprietà del Licenziante o dei suoi fornitori. E’ fatto espresso divieto al Licenziatario di distribuirli al pubblico ovvero di cederli in sublicenza a terzi o, comunque, di

consentirne l’uso da parte di terzi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso

Se si cedesse la proprietà sarebbe una vendita, con tutte le

conseguenze già viste

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LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO

Rientra nel potere di libertàdelle parti

Il licenziatario ha il diritto di utilizzare il software esclusivamente su (una sola macchina)

BACK-UP

Nessuna libertà dei contraenti

Ai sensi dell’art. 64-ter LDA, è NULLA la clausola che vieta di effettuare una copia di riserva del SW, qualora sia necessaria per l’uso

Le clausole tipiche delle Licenze d’Uso

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Le licenze d’uso più diffuse presentano alcune clausole

dirette a limitare le garanzie e le responsabilità per i vizi a

carico del licenziante (rectiusa limitare il diritto di tutela del

licenziatario)

limitazioni contenutistiche e temporali riguardanti la garanzia per vizi

esclusione di buona parte dei rimedi contrattuali generali riconosciuti al licenziatario

esclusione della responsabilità del licenziante per i danni indiretti connessi all’utilizzazione del prodotto

1

2

3

Le clausole tipiche delle Licenze d’Uso

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Clausola nulla in quanto contrastante con le regole generali delle obbligazioni

LIMITAZIONI CONTENUTISTICHE E TEMPORALI RIGUARDANTI LA GARANZIA PER VIZI

1

“La garanzia per vizi del licenziante è ridotta ai soli casi di funzionamento non conforme alle istruzioni contenute nel manuale d’uso per un periodo di novanta giorni

dalla data di acquisto”

L’articolo 1229 c.c. considera nulli i patti che escludono o limitano “preventivamente la responsabilità del debitore, per dolo o per colpa grave”

ESEMPIO

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Esclusione di buona parte dei rimedi contrattuali generali riconosciuti al licenziatario

2

“La responsabilità della (software house) ed i rimedi esclusivi dell'utente saranno, a discrezione della ( software house):a) la restituzione del prezzo pagato;b) la riparazione o la sostituzione del software o dell' hardware”.

Clausola nulla in quanto contrastante con le regole generali delle obbligazioni (art. 1453 c.c.)

L’art. 1453, comma 1, c.c., consente al licenziatario di “chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.

ESEMPIO

NOTA: La clausola inibisce il ricorso alle azioni ex art. 1453 e prevede la restituzione del prezzo o, in alternativa, la riparazione o sostituzione del prodotto; non è previsto il risarcimento del danno

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esclusione della responsabilità del licenziante per i danni indiretti connessi all’utilizzazione del prodotto

3

“In nessun caso la software house sarà responsabile per i danni derivanti dall'uso del prodotto software, anche nel caso che la software house sia stata avvertita della possibilità di tali danni”

Clausola nulla in quanto contrastante con le regole generali delle obbligazioni (art. 1453 c.c.)

L’articolo 1229 c.c. considera nulli i patti che escludono o limitano “preventivamente la responsabilitàdel debitore, per dolo o per colpa grave”

ESEMPIO

NOTA: I danni indiretti sono mutuati dall’ordinamento anglosassone. Il nostro ordinamento non li ammette (art. 1223 c.c.) “in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta ”. Il riferimento è, pertanto, da intendersi genericamente al lucro cessante ed a tutte le perdite economiche eziologicamente collegate al difetto del software

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BARIPRECISAZIONE

È necessario verificare la qualificazione soggettiva delle parti

Contratti con il consumatore

Disciplina maggiormente protettiva per il licenziatario

Artt. 33 e 36 del codice del consumo: prevedono la nullitàdelle clausole che “malgrado la

buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei

diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.

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BARIFORMA DEL CONTRATTO DI LICENZA D’USO

FORMA VINCOLATA(ad probationem)

il trasferimento dei diritti patrimoniali deve essere

provato per iscritto (art. 110 Legge 633/1941)

Problema per la validità delle clausole vessatorie per i contratti di licenza d’uso stipulati con modalità“a strappo” o “point and clik” (art.

1341 – 1342 c.c.)

FORMA LIBERA(ad substantiam)

Si applicano le regole generali sui contratti

[…] non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto […]

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BARIPRINCIPALI LICENZE D’USO

acquisto del diritto all’uso (godimento) del prodotto accompagnato dal trasferimento in proprietà del supporto materiale che lo contiene (floppy-disk, CD-ROM o DVD)

� Trasferimento a prestazioni corrispettive;

� Alienazione a titolo oneroso immediato (l’acquirente èimmediatamente obbligato a pagare il prezzo)

� L’utilizzatore acquista una serie di poteri limitati dalla riserva dei diritti esclusivi di sfruttamento economico in capo all’autore, il quale conserva il controllo patrimoniale sulla circolazione del bene.

TRASFERIMENTO COPYRIGHT

acquisto del diritto all’uso (godimento) del prodotto accompagnato dal trasferimento della disponibilità del codice sorgente

� Libertà ideologica risultante da un’estrema compressione dei diritti dell’autore.

� Non è esclusa l’onerositàdell’operazione

� Garantito all’autore il diritto morale di paternità sull’opera

TRASFERIMENTO COPYLEFT

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LE LICENZE OEM (Original Equipment Manufacturer)

il problema del software preinstallato

Spesso i produttori di PC obbligano l'acquirente all’acquisto del computer corredato di sistema

operativo

IL CASO

L’ADUC cita in giudizio la società HP per ottenere il rimborso del prezzo del

sistema operativo preinstallato sul pc

NOVEMBRE 2005 Ottobre 2007

Giudice di Pace di Firenze riconosce la vessatorietà del comportamento e la contrarietà al principio di correttezza contrattuale e stabilisce che va rimborsato il valore del software non richiesto e preinstallato sul computer. L'importo del rimborso èstato fissato in via equitativa per Euro 90,00 per Windows XP e per Euro 50,00 per Works 8

Limitazione della liberta dell’utente/consumatore

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BARIADUC vs. HP

"qualora l'utente non accetti le condizioni del presente contratto, non potra' utilizzare o duplicare il software e

dovra' contattare prontamente il produttore per ottenere informazioni sulla restituzione del prodotto o dei prodotti e sulle condizioni di rimborso in conformita' alle disposizioni

stabilite dal produttore stesso".

Il Giudice ha affermato che "Le clausole contrattuali vanno eseguite secondo buona fede e perciò

astenendosi da condotte vessatorie ed ostruzionistiche, come stabilisce l'art. 1375 cc

LICENZA EULA=

End User License Agreement(Contratto con l'utente finale)

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BARICONTRATTO DI SVILUPPO

DI SOFTWARE

È il negozio concluso tra una software house (oppureun singolo professionista) ed un committente che abbia esigenze specifiche tali da non poter essere soddisfatte con un programma standardizzato.

•Disciplina applicabile

•Adempimento dei termini contrattuali

•Definizione dell’oggetto

•Attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale

ASPETTI PROBLEMATICI

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CONTRATTO D’APPALTO - è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento verso un corrispettivo in danaro di un’opera (o di un servizio) commissionatagli dall’appaltante (o committente) (art. 1655 c.c.)

I principali tipi contrattuali di riferimento

Se il programmatore è una software house

CONTRATTO D’OPERA MANUALE (c.d. locatio operis) una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).

Se il programmatore è un singolo programmatore

Se il programmatore è un libero professionista

CONTRATTO D’OPERA INTELLETTUALE ha ad oggetto una prestazione svolta a favore del cliente da esercenti le professioni liberali (Ingegneri ecc.) (art. 2230 c.c.).

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L’OGGETTO DEL CONTRATTO

L’oggetto del contratto di sviluppo software può essere suddiviso in tre fasi principali:

•l’analisi delle esigenze del committente

•la progettazione del programma

•lo sviluppo di un prodotto, ad hoc, idoneo a soddisfare la controparte.

SVILUPPO EX NOVO(diritti esclusivi dell’autore)

SVILUPPO SU PORZIONI DICODICE ALTRUI

(no diritti esclusivi dell’autore)

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individuare le necessità e le aspettative del committente (studio di fattibilità) e, sulla base di ciò, stabilire degli obiettivi (progettazione).

Non è semplice individuare, a priori, le proprietà dell’opera realizzanda; esse implicano lo sviluppo del prodotto finale

E’ un contratto a formazione progressiva

Dettagliare quanto più possibile l’accordo (oggetto determinato o determinabile), in forma scritta per finalità probatorie (art. 110 LDA) e per la validità delle clausole vessatorie che, se non negoziate separatamente, sono colpite da nullità

Spesso l’oggetto si determinain corso d’opera

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Contiene elementi di piùcontratti tipici che si fondono in un’unica causa

QUALE DISCIPLINA ?

E’ un contratto misto

CIOÈ

Individuazione del contratto prevalente, ed applicazione della relativa disciplina

CRITERIO DELL’ASSORBIMENTO

CRITERIO DELLA COMBINAZIONE

Applicazione delle singole discipline di riferimento per ciascun elemento contrattuale

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FATTISPECIE TIPICHE RICHIAMABILI

APPALTO artt. 1655 ss c.c.

(comittente = imprenditore)

CONTRATTO D’OPERA

artt. 2222 ss c.c..(comittente =

lavoratore autonomo)

D’OPERA

DI SERVIZI

“MANUALE”

INTELLETTUALE

TIPOLOGIA NEGOZIALE

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APPALTO(sviluppatore = imprenditore)

D’OPERA

DI SERVIZI

L’appaltatore svolge un’attivitàdi elaborazione e di trasformazione della materia

Il programmatore assume l’obbligazione di un facere, consistente nella produzione di un’utilità per il committente senza elaborazione e trasformazione di materia

Lo sviluppatore (appaltatore), per

effetto del contratto di sviluppo, si obbliga a

soddisfare un interesse del

committente che trae utilità dall’utilizzo del programma realizzato.

Il lavoro del programmatore si conclude con la

realizzazione di un bene, seppure

immateriale

TIPOLOGIA NEGOZIALE

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BARILA GIURISPRUDENZA DI MERITO

Tribunale di Novara, 20 novembre 2004

“Il contratto per la realizzazione di un “software”, commissionato ad una “software house”, sostanzia ad ogni effetto un appalto di servizi, e necessita di esseresottoposto, ai fini di una disciplina positiva, alla relativa regolamentazione”

Tribunale di Milano, 6 aprile 1987

il contratto di sviluppo software, caratterizzato dalla preminenza dell’opera prestata rispetto al valore del prodotto finale, va ricondotto alla figura dell’appalto in tutti i casi nei quali il fornitore sia un imprenditore e sia pattuito un corrispettivo per il lavoro svolto”

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APPALTO&

VENDITA DI COSE FUTURE

APPALTO: Obbligazione di fornire prodotti da

fabbricarsi secondo disegni o progetti personalizzati, su

esigenze peculiari del committente, la cui realizzazione

richieda, anche, modifiche dell’organizzazione

imprenditoriale del produttore.

VENDITA DI COSE FUTURE: negozi attraverso i quali

si trasferisce un bene da costruirsi in conformità ad un

tipo o modello consueto alla produzione ordinaria del

fornitore (per esempio software pacchettizzato).

TIPOLOGIA NEGOZIALE

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CONTRATTO D’OPERA(sviluppatore =

lavoratore autonomo)

il programmatore impiega

prevalentemente il lavoro proprio; non è

dotato di un’organizzazione di

mezzi; non vi èprevalenza del capitale

sul lavoro.

“MANUALE”

INTELLETTUALE

assenza di un albo

professionale di

riferimento

(Art. 2222 c.c.)

iscrizione in appositi

albi o elenchi

(Art. 2230 c.c.)

Diverso regime di

responsabilità

OBBLIGAZIONE DI MEZZI

OBBLIGAZIONE DI RISULTATO

TIPOLOGIA NEGOZIALE

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CONTRATTO D’OPERA“MANUALE”

► Se il programmatore non procede all’esecuzione esattadi quanto stabilito dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale il programmatore deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato è ammissibile il recesso del committente, salvo il risarcimento del danno (art. 2224 c.c.).

► Vizi dell’opera, l’accettazione, espressa o tacita, libera lo sviluppatore da responsabilità per vizi o difformità dell’opera realizzata, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve denunziare, a pena di decadenza, le difformità e i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta; l’azione si prescrive con il compimento di un anno dalla consegna.

► Il committente deve denunziare, a pena di decadenza, le difformità e i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta; l’azione si prescrive con il compimento di un anno dalla consegna.

► Possibilità di recesso, a favore del committente, ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera; sussiste, in tal caso, l’obbligo di tenere indenne la controparte delle spese sostenute fino a quel momento e del mancato guadagno.

TIPOLOGIA NEGOZIALE

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CONTRATTO D’OPERAINTELLETTUALE

► L’obbligazione assunta dal prestatore d’opera

è di mezzi ed è valutata in base alla diligenza

del comportamento e non del risultato finale

ottenuto

► La diligenza nell’adempimento deve valutarsi

con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

► Il rischio è completamente a carico del

committente

TIPOLOGIA NEGOZIALE

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LA PROPRIETÀ DEL PROGRAMMA SVILUPPATO

Partiamo dal caso più diffuso nella prassi negoziale:contratto d’appalto ex art. 1655 c.c.

NON È COSÌ SEMPLICE

Attribuzione della proprietà dell’opera al committente ex art. 1665

LA DISCIPLINA CONTRATTUALE VA INTEGRATA CON LA DISCIPLINA INDEROGABILE DELLA L.D.A.

Diritto Morale

Diritto Patrimoniale

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Corte di Cassazione, Sezione I civile, 23 dicembre 1982, n. 7109

“Con riguardo ad opera dell’ingegno, tutelata a norma della Legge 22 aprile 1941 n. 633, la circostanza che la stessa sia stata realizzata in esecuzione di un contratto d’opera non interferisce sul diritto di paternità, il quale spetta esclusivamente all’autore ed è insuscettibile di trasferimento ad altri, e non comporta la sostituzione del committente nella titolarità originaria dei diritti di utilizzazione economica, né una loro cessione globale e complessiva, ma determina soltanto il trasferimento a detto committente dei diritti patrimoniali rientranti nell’oggetto e nelle finalità del contratto d’opera, con esclusione, pertanto, di ogni altro diritto patrimoniale esorbitante da tali limiti (quale quello inerente ad elaborazioni o trasformazioni dell’opera non contemplate dal contratto) ”

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ART. 7 LDAIl titolare dei diritti

morali è “colui che

organizza e dirige la

creazione dell'opera”

(sono i soggetti che danno impulso alla realizzazione

dell’opera)

EDITORE=COMMITTENTEART. 38 LDA

"Nell'opera collettiva, salvo patto

contrario, il diritto di utilizzazione

economica spetta all'editore

dell'opera stessa, senza

pregiudizio del diritto derivante

dall'applicazione dell'art. 7"

REALIZZATORE=PROGRAMMATORE

(sono i soggetti che progettano e realizzano l’opera commissionata)

CONTITOLARITÀ?

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Se il contratto non specifica il criterio di attribuzione della proprietà

CONTITOLARITÀ?

Se nel contratto non vi sono elementi dai quali in via interpretativa si possono ricavare informazioni utili sull’attribuzione dei diritti

Il committente èproprietario dei diritti patrimoniali ex art. 1665

Il programmatore ètitolare dei diritti morali (inalienabili ex art. 22 L.D.A.)

con

titolari

&

&

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sviluppatore VS committente

Portatori di interessi differenti(spesso contrapposti)

Il committente potrebbe avere interesse a diventare l’esclusivo titolare dell’opera

Il committente potrebbe avere interesse a ad acquistare un mero diritto al godimento attraverso un negozio di licenza d’uso.

L’autore cede tutti i diritti di

sfruttamento economico

tranne le uniche posizioni

incedibili (i diritti morali)

Cessione non esclusiva dei

diritti; possibilità del riutilizzo

di tutto quanto realizzato per

quel committente.

I SOGGETTI

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SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168

IL GIUDICE COMPETENTE

12 sezioni specializzate

presso i Tribunali e le Corti d’Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia

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BARICOMPOSIZIONE DELLE SEZIONICOMPOSIZIONE DELLE SEZIONI

� le sezioni decidono in composizione collegiale� il collegio giudicante è composto da tre magistrati con

assegnazione delle attività istruttorie ad un magistrato componente il collegio.

RITO APPLICABILE

ESPRESSO RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI RITO CIVILE

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BARIGrazie per lGrazie per lGrazie per lGrazie per l’’’’attenzioneattenzioneattenzioneattenzione

Massimo Farina

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Proprietà Intellettuale e Information Society

I CONTRATTI DEL SOFTWARE

martedì 16 marzo 2010 ore 15.00

Corso Master Internet e Diritti

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Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5

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