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Legislazione N-R ed attività dei
Vigili del Fuoco
Istituto Superiore Antincendi, 14 dicembre 2009
Michele Mazzaro
Direzione Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico
Legge 13 maggio 1961, n. 469
Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento
economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.Articolo 1
Sono attribuiti al Ministero dell'interno:
a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i
servizi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la
preservazione dei beni anche dai pericoli derivanti dall'impiego
dell'energia nucleare;
b) il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690;
c) i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte
alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamità, sia in
caso di eventi bellici.
Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, alla preparazione di unità antincendi per le Forze
armate.
Legge 13 maggio 1961, n. 469
Articolo 2
Spetta al Ministero dell'interno provvedere:
a) all'organizzazione centrale e periferica dei servizi di cui al
precedente articolo;
b) agli studi ed agli esami sperimentali e tecnici nelle materie
relative ai servizi stessi;
c) alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e
simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di
estinzione incendi, specificando la dotazione minima di
personale e di materiale per detto servizio, nonché le relative
caratteristiche tecniche.
D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139
Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del C.N.VV.F.
s) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;
t) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall’uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.
LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860
Impiego pacifico dell'energia nucleareImpronta il regime autorizzativo in relazione all’impiego pacificodell’energia nucleare e con l’art. 14 preannucia l’emanazione del DPR185/64
D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185
Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei
lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle
radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico
dell'energia nucleare
(Abrogato dall’art. 163 del D.Lgs. 17/03/1995 n. 230)
Legge 8 agosto 1996, n. 421
Art.10.
Acquisto e installazione di sistemi di
controllo della radioattivita'
1. Per il potenziamento delle misure di prevenzione dei pericoli
di inquinamento da sostanze radioattive, il Ministro
dell'interno e' autorizzato ad attuare un programma di
adeguamento e sostituzione degli impianti e delle
attrezzature di controllo e monitoraggio utilizzati dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per la rete nazionale di
rilevamento della ricaduta radioattiva.
………..
Legge 8 agosto 1996, n. 421
Art.10.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, provvede ai fini
dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione
disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattivita'
dei metalli presso i valichi di frontiera, alla cui utilizzazione e
controllo e' addetto il personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nell'ambito della gestione della rete di rilevamento di cui al
comma 1.
"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom e
2006/117/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti.".
Decreto Legislativo del Governo
17 marzo 1995 n° 230(modificato dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187,
dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, dal D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 257
dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151,e dalla Legge 1 marzo 2002, n. 39
e dal D. Lgs. 20 febbraio 2009, n. 23)
• costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti nucleari;
• produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito,
trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio,
cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie
radioattive;
• funzionamento di macchine radiogene;
• lavorazioni minerarie ( in certe condizioni-Capo IV);
• attività lavorative che implicano la presenza di una sorgente naturale
di radiazioni (Capo III-bis)
• interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di
esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di
una pratica o di un'attività lavorativa non più in atto,
CAPO I - Campo di applicazione
Aspetti di interesse dei Vigili del Fuoco
1. Principi di radioprotezione
2. Definizioni
3. Regime giuridico ed autorizzativo(capi V e VI)
4. Protezione sanitaria dei lavoratori (capo VIII)
5.Protezione sanitaria della popolazione (capo IX)
6. Interventi e squadre speciali (capo X)
7. Emergenza
Principi di radioprotezione
Sono stati introdotti con l’obiettivo di
eliminare gli effetti deterministici e ridurre al
livello più basso possibile la probabilità del
verificarsi degli effetti stocastici (casuali).
Raccomandazione ICRP n° 60 del 1990
confermate dalla ICRP n° 103 del 2007
(International Commission on Radiological Protection)
- la giustificazione dell’impiego,
- l’ottimizzazione della protezione
- la limitazione delle dosi.
In Italia tali principi sono stati introdotti con il
D.Lgs. 230/95, recepimento di varie Direttive
dell’Unione Europea.
Principi di radioprotezione
Inizialmente(1959 -1977) le Raccomandazioni
ICRP erano finalizzate ad eliminare la
possibilità di avere effetti di tipo deterministico
limitando i livelli di esposizione al di sotto di
specifici valori di soglia consistenti in un
decimo della soglia di comparsa di tali effetti.
Principi di radioprotezione
Successivamente, preso atto delle conseguenze oncogene correlate alle
esposizioni, è stato introdotto il principio ALARA (As Low As Reasonable
Achievable), con lo scopo di ridurre anche la probabilità degli effetti
stocastici.
La Raccomandazione del 1977 ha introdotto il "sistema di limitazione delle
dosi" basato sui concetti di giustificazione, ottimizzazione e limitazione.
La Raccomandazione del 1990 tiene conto di due aspetti: l’introduzione di
nuove sorgenti di esposizione (pratiche) e le azioni per ridurre le
esposizioni (interventi).
Si avrà quindi un sistema di protezione radiologica nelle pratiche e un
sistema di protezione radiologica negli interventi, muniti di stessi principi
(giustificazione, ottimizzazione e limitazione), però basati su logiche e
valutazioni differenti. Il sistema nelle pratiche è più fondato su fattori
sociali ed economici, mentre il sistema negli interventi è più basato su
considerazioni socio-sanitarie.
Principi di radioprotezione
1° Giustificazione
Le pratiche che comportano
un'esposizione alle radiazioni
ionizzanti debbono essere
giustificati dai loro vantaggi
economici, sociali o di altro tipo
rispetto al detrimento sanitario che
ne può derivare.
Principi di radioprotezione
2° Ottimizzazione
Qualsiasi pratica deve essere svolta
in modo da mantenere l'esposizione
al livello più basso ragionevolmente
ottenibile, tenuto conto dei fattori
economici e sociali.
Principi di radioprotezione
3° Limitazione
La somma delle dosi derivanti da
tutte le pratiche non deve superare i
limiti di dose stabiliti per i lavoratori
esposti, gli apprendisti, gli studenti
e gli individui della popolazione.
Principi di radioprotezione
Principi di radioprotezione
•Generali
•Sorgenti
•Unità di misura
•Figure professionali
Definizioni
pratica: attività umana che è suscettibile di
aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni
provenienti da una sorgente artificiale, o da una
sorgente naturale di radiazioni, nel caso in cui
radionuclidi naturali siano trattati per le loro proprietà
radioattive, fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di
radiazioni che divengono soggette a disposizioni del
presente decreto.
Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi di
emergenza.
Definizioni
D.L.vo 230/95 e s.m.i.
emergenza: una situazione che richiede azioni
urgenti per proteggere lavoratori, individui della
popolazione ovvero l'intera popolazione o parte di essa;
incidente: evento imprevisto che provoca danni ad
un'installazione o ne perturba il buon funzionamento e
può comportare, per una o più persone, dosi superiori ai
limiti;
Definizioni
D.L.vo 230/95 e s.m.i.
intervento: attività umana intesa a prevenire o
diminuire l'esposizione degli individui alle radiazioni
dalle sorgenti che non fanno parte di una pratica o
che sono fuori controllo per effetto di un incidente,
mediante azioni sulle sorgenti, sulle vie di esposizione e
sugli individui stessi;
esposizione d'emergenza: esposizione
giustificata in condizioni particolari per soccorrere
individui in pericolo, prevenire l'esposizione di un gran
numero di persone o salvare un'installazione di valore
e che può provocare il superamento di uno dei limiti di
dose fissati per i lavoratori esposti;
Definizioni
D.L.vo 230/95 e s.m.i.
radiazioni ionizzanti o radiazioni:
trasferimento di energia in forma di particelle o onde
elettromagnetiche con lunghezza di onda non superiore a
100 nm o con frequenza non minore di 3·1015 Hz in grado
di produrre ioni direttamente o indirettamente;
Definizioni
D.L.vo 230/95 e s.m.i.
acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono accelerate particelle e che emette radiazioni ionizzanti con energia superiore a un mega electron volt (1 MeV)
sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente (D.Lgs. 52/2007)
sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata;
Definizioni relative alle sorgenti
D.L.vo 230/95 e s.m.i.
Attività
Numero di trasformazioni nucleari
spontanee di un radionuclide che si
producono nell'unità di tempo. Si esprime
in Becquerel. (Curie)
1 Ci = 3, 7 x 1010 Bq
G
R
A
N
D
E
Z
Z
E
U
T
I
L
I
DOSE ASSORBITA
(D): energia assorbita per
unità di massa.
L’unità di dose assorbita
è il gray.
1 Gy = 100 Rad
DOSE EFFICACE
(E): somma ponderata delle dosi
equivalenti nei diversi organi o
tessuti,
Unità di dose efficace è il sievert.
E = T WT HT = T WT R WR DT,R
DT,R è la dose assorbita nel tessuto T, dovuta alla radiazione R
WR è il fattore di peso per la radiazione
WT è il fattore di peso per il tessuto o l’organo T
1 Sv = 100 Rem
medico autorizzato: medico responsabile della
sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui
qualificazione e specializzazione sono riconosciute
secondo le procedure e le modalità stabilite nel
presente decreto
Definizioni relative alle figure professionali
D.L.vo 230/95 e s.m.i.
esperto qualificato: persona che possiede le
cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare
misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere
fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il
corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia
per fornire tutte le altre indicazioni e formulare
provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della
protezione dei lavoratori e della popolazione.
Definizioni relative alle figure professionali
D.L.vo 230/95 e s.m.i.
Definizioni relative alle figure professionali
D.L.vo 230/95 e s.m.i.
lavoratori esposti: persone sottoposte, per l'attività
che svolgono, a un'esposizione che può comportare dosi
superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del
pubblico (definizione contrastante con Allegato III!!!).
Lavoratori esposti di categoria A
E= 20 mSv/a; Hcrist.= 150 mSv/a; Hmani, piedi, pelle= 500 mSv/a
Lavoratori esposti di categoria B
E= 6 mSv/a; Hcrist.= 45 mSv/a; Hmani, piedi, pelle= 150 mSv/a
0 1 6 20 100
0,1 0,6 2 10
Esperto qualificato
Dosimentro personale
Categoria ACategoria BPopolazione Squadre di emergenza
Lavoratori professionalemente espostiVolontari
Nessuna
NessunaCome per la categoria A
Medico autorizzatoMedico autorizzato o
medico competente
Esperto qualificatoEsperto qualificato
Dosimentria Dosimentro personale
Sorveglianza
fisica
Medico autorizzato Medico autorizzato
Dosimentro personale
Esperto qualificato
Sorveglianza
sanitaria Visita di idoneità e
visita annuale
Visita di idoneità e
visita periodica semestrale
DECRETO LEGISLATIVO N. 230/95 MODIFICATO DAL D.L.VO 241/00
LIMITI DI DOSE E MISURE DI TUTELA PREVISTE
Classificazione delle Zone(D.Lgv. 241/00, Allegato III punto 4.1 e 4.2)
Zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamenta-
zione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti.
La classificazione viene effettuata dall’esperto qualificato
Zona Controllata area di lavoro in cui sussiste, per i lavoratori in
essa operanti, il rischio di superamento di uno dei limiti fissati per
i lavoratori esposti di categoria B. L’accesso è segnalato e
regolamentato
Zona Sorvegliata area di lavoro in cui sussiste, per i lavoratori in
essa operanti, il rischio di superamento di uno dei limiti fissati per
le persone del pubblico ma non quelli fissati per i lavoratori
esposti di categoria B. L’accesso è segnalato
Le disposizioni del presente capo si applicano
alle attività lavorative nelle quali la presenza
di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad
un significativo aumento dell’esposizione dei
lavoratori o di persone del pubblico, che non
può essere trascurato dal punto di vista della
radioprotezione. Si elencano le possibili
attività lavorative comportanti tali tipi di
esposizioni, gli obblighi dell’esercente, i livelli
di azione, nonché le problematiche relative
all’attività di volo e al radon
Esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni (Capo III-bis)
Comunicazione preventiva di pratica (art. 22):chiunque intenda intraprendere una pratica
comportante detenzione di sorgenti di
radiazioni ionizzanti, deve darne comunica-
zione, trenta giorni prima dell’inizio della
detenzione, al Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco, agli organi del Servizio Sanitario
Nazionale, all’Ispettorato Provinciale del
Lavoro, al Comandante di Porto ed all’Ufficio
di Sanità Marittima nonché alle Agenzie
Regionali ecc.
Regime giuridico ed autorizzativo Capi V e VI
Art. 24. Comunicazione preventiva di cessazione di pratica:
Chiunque intenda cessare una pratica soggetta alle
disposizioni di cui all'articolo 22 deve darne
comunicazione, almeno trenta giorni prima della prevista
cessazione, alle amministrazioni competenti a ricevere la
comunicazione di cui allo stesso articolo 22.”
(relazione, dell'esperto qualificato che descriva le
operazioni previste per la cessazione stessa, ed una al
termine delle operazioni di cessazione)
Regime giuridico ed autorizzativo: D.L.vo 230/95 e s.m.i.
Art. 25. Smarrimento o perdita di materie
radioattive.
Il detentore, nell'ipotesi di smarrimento o di perdita, per
qualsiasi causa, di materie radioattive, comunque
confezionate, e di apparecchi contenenti dette materie,
deve darne immediatamente comunicazione agli organi del
Servizio sanitario nazionale e al Comando provinciale dei
vigili del fuoco competenti per territorio, alla più vicina
autorità di pubblica sicurezza, al Comandante di porto e
all'Ufficio di sanità marittima, ove di loro competenza, e
all'ANPA.
Regime giuridico ed autorizzativo
D.L.vo 230/95 e s.m.i.
Art. 25. Ritrovamento di materie radioattive.
Il ritrovamento delle materie e degli apparecchi di cui al
comma 1 da parte di chi ha effettuato la comunicazione
deve essere immediatamente comunicato alla più vicina
autorità di pubblica sicurezza.
Il ritrovamento di materie o di apparecchi recanti
indicazioni o contrassegni che rendono chiaramente
desumibile la presenza di radioattività deve essere
comunicato immediatamente alla più vicina autorità di
pubblica sicurezza.
Regime giuridico ed autorizzativo
D.L.vo 230/95 e s.m.i.
Art. 26. Sorgenti di tipo riconosciuto.
A particolari sorgenti o tipi di sorgenti di radiazioni, in
relazione alle loro caratteristiche ed all'entità dei rischi, può
essere conferita la qualifica di sorgenti di tipo
riconosciuto.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente,
sentiti l'ANPA, l'ISPESL e l'ISS, vengono stabiliti i criteri e le
modalità per il conferimento della qualifica di cui al comma
1, nonché eventuali esenzioni, in relazione all'entità del
rischio, dagli obblighi di denuncia, di autorizzazione o di
sorveglianza fisica. (per ora allegato VIII!!!)
Regime giuridico ed autorizzativo
D.L.vo 230/95 e s.m.i.
Art. 27 : Nulla osta all'impiego di sorgenti di
radiazioni
Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici,
laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la
detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie
radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti
dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale
smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di
apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono
essere muniti di nulla osta preventivo.
Regime giuridico ed autorizzativoD.L.vo 230/95 e s.m.i.
Art. 27 comma 1 bis - impiego mobile
Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante
sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in più siti,
luoghi o località non determinabili a priori presso
soggetti differenti da quello che svolge la pratica
sono assoggettate al nulla osta di cui al presente
articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza
delle sorgenti ed alle modalità di impiego, ai sensi di
quanto previsto nei provvedimenti applicativi.
Regime giuridico ed autorizzativoD.L.vo 230/95 e s.m.i.
Art. 27 Nulla osta all'impiego di sorgenti di
radiazioni ionizzanti
L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 è
classificato in due categorie, A (art. 28) e B (art. 29).
Regime giuridico ed autorizzativo
D.L.vo 230/95 e s.m.i.
N.O. cat. A (art.28)
Per macchine radiogene che accelerano
elettroni con tensioni superiori a 25 MeV, per
nuclidi di attività (totale presente OR totale
pervenuta o prodotta in ragione di anno
solare) maggiore a specifici valori indicati in
apposite tabelle all’interno del decreto
(Allegato IX), oppure con per sorgenti di
neutroni > di 107 neutroni al secondo
Regime giuridico ed autorizzativoD.L.vo 230/95 e s.m.i.
N.O. cat. B (art.29)
Per macchine radiogene che accelerano
elettroni con tensioni superiori a 200 kV, per
nuclidi di attività (totale presente OR totale
pervenuta o prodotta in ragione di anno
solare) maggiore a specifici valori indicati in
apposite tabelle all’interno del decreto
(Allegato IX), oppure con per sorgenti di
neutroni > di 104 neutroni al secondo
Regime giuridico ed autorizzativoD.L.vo 230/95 e s.m.i.
All. IX art. 7: Particolari disposizioni per le pratiche
art 27, comma 1 bis
Art. 7.1.: le condizioni di esenzione non valgono per
le pratiche di impiego mobile (basta rientrare in All.
I per essere necessario il N.O. di cat. B)
Art. 7.3.: il N.O. di cat. B per gli impieghi mobili (sia
industriali che sanitari) è rilasciato dal Prefetto
della provincia in cui è collocata la sede operativa
principale.
Regime giuridico ed autorizzativoD.L.vo 230/95 e s.m.i.
Pratica con l'impiego di isotopi o macchine radiogene
aventi parametri superiori ai limiti indicati
nell'allegato I al D.L.vo 241/00
organismi individuati dalle regioni
(L.R. n. 23 del 27 novembre 2001)
(ASL sentita la commissione per
la radioprotezione)
Impiego medico o diagnostico
Prefetto sentiti:
organismi tecnici competenti
Impiego industriale o di ricerca
Nulla-osta di categoria B
parametri contenuti nei campi indicati
nell'allegato IX al D.L. 241/00
Ministero dell'Industria sentiti:
ambiente, interno, lavoro,
sanità, APAT, regioni
Nulla-osta di categoria A
parametri superiori ai limiti
indicati nell'allegato IX al D.L. 241/00
Comunicazione preventiva di pratica redatta
in conformità all'allegato IIV punto 3 del D.L.vo 241/00
PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI
Aspetti di prevenzione incendi
Aggravio di rischio dovuto alla presenza di radiazioni
ionizzanti e della possibile diffusione dei radioisotopi
nell’ambiente in caso di incendio.
Attività soggette al controllo
dei Vigili del Fuoco previste
dall’allegato al D.M. 16.2.82
Decreto 16 febbraio 1982
ATTIVITA’ 75
Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano,
anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività
industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi,
apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi
generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31
dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)
Decreto 16 febbraio 1982
ATTIVITA’ 75
Esempi di attività soggette
• Impiego di sorgenti radioattive per misurazioni di
spessori
• Impiego di sorgenti radioattive per controlli di
riempimento di serbatoi;
• Impiego di sorgenti di radiazioni mobili.
Decreto 16 febbraio 1982
ATTIVITA’ 75
Esempi di attività non soggetteImpiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo diagnostico- terapeutico (Circolari 36/85, 42/86 e 1/89);Microscopi elettronici (art. 27 c.4 bis D. Lgs.230/ 95);Depositi o smaltimenti di rifiuti radioattivi (art. 27 c. 4 bis del D. Lgs. 230/ 95; rientrano nelle att. 78);Sorgenti naturali di radiazioni (radon, altri materiali contenenti radionuclidi naturali).
Decreto 16 febbraio 1982
ATTIVITA’ 75
D.M. 8 marzo 1983(Misure urgenti ed essenziali)
Per i locali dove si detengono e/o impiegano sostanzeradioattive, ad esclusione dei locali ove sono ubicatele macchine radiogene, la separazione con altriambienti deve avvenire tramite vani muniti di porteREI 30.Gli impianti di ventilazione devono essere dotati difiltro. Le sorgenti di bassa attività per le quali nonsiano prescritti particolari requisiti di contenimentodevono essere conservate in apposito armadiometallico.I locali devono essere dotati di attrezzature mobili diestinzione, con esclusione di agenti estinguenti abase idrica.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
CONTENUTE NEL D.M. 18.9.02
2.1.2 b) le strutture sanitarie non possono
essere ubicate in edifici o porzioni di
edifici anche contigui ad altri aventi
destinazioni d’uso ricadenti ai punti
……75, 76, 77, 78, 79, 80, ……
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
CONTENUTE NEL D.M. 18.9.02
(ospedali)
5.2.5 – Locali adibiti a servizi generali (laboratori di ana-
lisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impie-
gano, o manipolano sostanze radioattive, lavanderie..)
… si richiede che tali locali siano posti ad adeguata
distanza rispetto alle aree di tipo C e D. I locali, fatto
salvo quanto previsto dalle specifiche normative di
prevenzione incendi, devono avere strutture di
separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di
autochiusura, con caratteristiche almeno REI 90.
Disposizioni relative alle radiazioni ionizzanti contenute
nel Decreto Ministeriale del 26/08/1992
Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.
6.1. Spazi per esercitazioni.
………
Nei locali dove vengono utilizzate e depositate
sostanze radioattive e/o macchine radiogene è fatto
divieto di usare o depositare materiali infiammabili.
Detti locali debbono essere realizzati in modo da
consentire la più agevole decontaminazione ed
essere preposti per la raccolta ed il successivo
allontanamento delle acque di lavaggio o di
estinzione di principi di incendio.
Decreto 16 febbraio 1982
ATTIVITA’ 76
Esercizi commerciali con detenzione di sostanzeradioattive (capo IV del decreto del Presidentedella Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)
Circolare del Ministero dell’Interno n. 27 del19.3.1965
Decreto 16 febbraio 1982
ATTIVITA’ 77
Autorimesse di ditte in possesso diautorizzazione permanente al trasporto dimaterie fissili speciali e di materie radioattive(art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidentedella Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)Circolare del Ministero dell’Interno n. 48 del19.5.1965
Decreto 16 febbraio 1982
ATTIVITA’ 78
Impianti di deposito delle materie nucleari,escluso il deposito in corso di spedizione.
Decreto 16 febbraio 1982
ATTIVITA’ 79
Impianti nei quali siano detenuti combustibilinucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1.lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n.1860).
Decreto 16 febbraio 1982
ATTIVITA’ 80
Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energianucleare ed attività che comportano pericoli diradiazioni ionizzanti derivanti dal predettoimpiego: impianti nucleari; reattori nucleari,eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo ditrasporto;impianti per la preparazione ofabbricazione delle materie nucleari; impianti perla separazione degli isotopi; impianti per iltrattamento dei combustibili nucleari irradianti.
Contiene:
• linee guida per l’esame delle istanze di
autorizzazione ai sensi del D.L.vo 230/95 e del
D.L.vo 241/00 e successive modifiche e variazioni;
• le attività 75-80 vengono messe a confronto ai
contenuti dei D.L.vi 230/95 e 241/00 al fine di poter
applicare criteri e procedure previste in termini
generali.
Nota ministeriale n. EM 3166/24218 del 2/08/2004
D.L.vo 230/95 e s.m.i.
• rilascio, su richiesta dell’esercente, del CPI per le
attività di cui al DM 16/02/1982 (in particolare per
categoria A e B);
• parere consultivo al M.I. per nulla osta di cat. A
• parere agli UTG-Prefetture per le attività soggette a
N.O. di categoria B per impiego non sanitario;
• parere (sotto varie forme) all’Autorità Sanitaria
Regionale per le attività soggette a N.O. per impiego
sanitario
Attività dei Comandi provinciali
D.L.vo 230/95 e s.m.i.
• Archivio e data base pratiche di prevenzione
incendi
• Comunicazioni preventive di pratica
• Atti commissione radioprotezione (ove esiste)
• Comunicazioni trasporto e smarrimenti
Dati utili in possesso dei Comandi
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•Obblighi del datore di lavoro (art. 61)
•Obblighi dei lavoratori (art. 68)
•Esposizioni accidentali e di emergenza (art. 74)
•Attribuzioni dell’esperto qualificato (art. 79)
•Attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza
medica (art. 89)
Protezione sanitaria dei lavoratori – capo VIII
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Obblighi del datore di lavoro
I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attività,
debbono acquisire da un esperto qualificato
una relazione scritta contenente le valutazioni
e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle
attività stesse. A tal fine i datori di lavoro
forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi
e le informazioni necessarie.
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Obblighi del datore di lavoro
a) provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio
da radiazioni vengano, individuati, delimitati, segnalati, classificati in
zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato.
b) provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini
della radioprotezione
c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al
rischio di radiazioni;
d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza
dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;
Protezione sanitaria dei lavoratori
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Obblighi del datore di lavoro
e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di
formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni
cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme
di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata
osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione
del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c);
f) provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di
cui alla lettera c), usino i mezzi di cui alla lettera d) ed osservino le
modalità di esecuzione del lavoro di cui alla lettera e);
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Obblighi del datore di lavoro
g) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo
di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano
indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni
ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di
manipolazione;
h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose
effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente,
nonché assicurare l'accesso alla documentazione di sorveglianza
fisica di cui all'articolo 81 concernente il lavoratore stesso;
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Obblighi del datore di lavoro
Per gli obblighi previsti nel comma 3 ad esclusione di quelli
previsti alla lettera f), nei casi in cui occorre assicurare la
sorveglianza fisica ai sensi dell'articolo 75, i datori di lavoro,
dirigenti e preposti di cui al comma 1 devono avvalersi degli
esperti qualificati di cui all'articolo 77 e, per gli aspetti
medici, dei medici di cui all'articolo 83; nei casi in cui non
occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi sono tenuti
comunque ad adempiere alle disposizioni di cui alle lettere
c), e), f), nonché a fornire i mezzi di protezione
eventualmente necessari di cui alla lettera d).
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Art. 68 - Obblighi dei lavoratori
a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o
dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e
collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle
quali sono addetti;
b) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di
sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica
predisposti o forniti dal datore di lavoro;
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Art. 68 - Obblighi dei lavoratori
c) segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi e
dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza
dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui
vengono a conoscenza;
d) non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto
l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di
segnalazione, di protezione e di misurazione;
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Art. 68 - Obblighi dei lavoratori
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre
che non sono di loro competenza o che possono
compromettere la protezione e la sicurezza;
f) sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente
decreto.
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Art. 79 - Attribuzioni dell'esperto qualificato.
1. L'esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica
per conto del datore di lavoro deve:
a)effettuare la valutazione di radioprotezione
b)effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei
dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
1)procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo
benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei
progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione,
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Art. 79 - Attribuzioni dell'esperto qualificato.
2) effettuare la prima verifica, dal punto di vista della
sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali
modifiche apportate alle stesse;
3) eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e
delle tecniche di radioprotezione;
4) effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di
funzionamento degli strumenti di misurazione;
c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione
nelle zone controllate e sorvegliate;
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Art. 79 - Attribuzioni dell'esperto qualificato.
d) procedere alla valutazione delle dosi e delle
introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori
esposti;
e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il
datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle
azioni da compiere in caso di incidente.
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Art. 79 - Attribuzioni dell'esperto qualificato.
6. L'esperto qualificato comunica per iscritto al medico
autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi
ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con
periodicità almeno annuale, al medico addetto alla
sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori
esposti.
In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la
comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili
deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente
aggiornata.
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Art. 79 - Attribuzioni dell'esperto qualificato.
7. L'esperto qualificato deve inoltre procedere alle analisi e
valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della
protezione della popolazione secondo i principi di cui al capo
IX del presente decreto; in particolare deve effettuare la
valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante
dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o
impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in
condizioni normali, nonché la valutazione delle esposizioni in
caso di incidente.
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Art. 89 - Attribuzioni del medico addetto alla
sorveglianza medica.
a)analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione
lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di
indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato
di salute del lavoratore,
b)istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari
personali e loro consegna all'ISPESL;
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Art. 89 - Attribuzioni del medico addetto alla
sorveglianza medica.
c)consegna al medico subentrante dei documenti sanitari
personali di cui alla lettera b, nel caso di cessazione
dall'incarico;
d)consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di
infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza
medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro
normale che in caso di esposizioni accidentali o di
emergenza.
Protezione sanitaria dei lavoratori
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Art. 74 Esposizioni accidentali o di emergenza
Dopo ogni esposizione accidentale o di emergenza i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, devono acquisire dall'esperto qualificato una apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze ed i motivi dell'esposizione stessa per quanto riscontrabili dall'esperto qualificato, nonché la valutazione delle dosi relativamente ai lavoratori interessati. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 91 (Sorveglianza medica eccezionale).
Protezione sanitaria dei lavoratori
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Vigilanza.
Le norme si applicano alle attività alle quali siano addetti
lavoratori subordinati comprese le attività esercitate dallo
Stato. La vigilanza per la tutela dai rischi da radiazioni dei
lavoratori è affidata, oltre che all'ANPA, al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo
dell'Ispettorato del lavoro e, nel caso di macchine
radiogene, agli organi del servizio sanitario nazionale
competenti per territorio.
Fatto salvo il D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.
Protezione sanitaria dei lavoratoriD.L.vo 230/95 e s.m.i.
La tutela sanitaria della popolazione spetta al Ministero
della sanità che si avvale degli organi del servizio sanitario
nazionale.
La vigilanza per la tutela sanitaria della popolazione si esercita su tutte
le sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di prevenire, secondo i principi
generali di cui all'articolo 2, esposizioni della popolazione e
contaminazioni delle matrici ambientali, delle sostanze alimentari e
delle bevande, ad uso sia umano che animale, o di altre matrici
rilevanti.
La vigilanza è esercitata attraverso gli organi del servizio
sanitario nazionale competenti per territorio e attraverso
l'ANPA.
Protezione sanitaria della popolazioneCapo IX
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Art. 104 - Controllo sulla radioattività ambientale.
Il controllo sulla radioattività ambientale è esercitato dal
Ministero dell'ambiente;
il controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano ed
animale è esercitato dal Ministero della sanità.
Il complesso dei controlli è articolato in reti di sorveglianza regionale e reti
di sorveglianza nazionale. Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ANPA
provvede inoltre alla diffusione dei risultati delle misure effettuate.
La rete di allarme gestita dal Ministero dell'interno, concorre
autonomamente al sistema di reti nazionali.
Protezione sanitaria della popolazione
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Piani di emergenza
Informazione alla popolazione
Interventi
Situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari
di cui agli articoli 36 e 37, negli altri impianti di cui al capo VII, nelle
installazioni di cui all'articolo 115-ter, comma 1, eventi incidentali
che diano luogo o possano dar luogo ad una immissione di
radioattività nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di
riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti e che
avvengano:
a) in impianti al di fuori del territorio nazionale;
b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
c) nel corso di trasporto di materie radioattive;
d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica
area del territorio nazionale.
Interventi – Piani di emergenza
Principi generali per
gli interventi
Interventi – Piani di emergenza
Principi generali per gli interventi
a) un intervento è attuato solo se la diminuzione
del detrimento sanitario dovuto alle
esposizioni a radiazioni ionizzanti è tale da
giustificare i danni e i costi, inclusi quelli
sociali, dell'intervento;
b) il tipo, l'ampiezza e la durata dell'intervento
sono ottimizzati in modo che sia massimo il
vantaggio della riduzione del detrimento
sanitario, dopo aver dedotto il danno
connesso con l'intervento;………
Interventi – Piani di emergenza
Art. 115 ter - Esposizioni potenziali
Nelle pratiche con materie radioattive che siano soggette a
provvedimenti autorizzativi previsti nei capi IV (lavorazioni
minerarie), VI (Categoria A - Categoria B - rifiuti), i soggetti
richiedenti l’emanazione di detti provvedimenti provvedono ad
eseguire, avvalendosi anche dell'esperto qualificato, le valutazioni
preventive della distribuzione spaziale e temporale delle materie
radioattive disperse o rilasciate nonché delle esposizioni potenziali
relative ai lavoratori e ai gruppi di riferimento della popolazione nei
possibili casi di emergenza radiologica.
Interventi – Piani di emergenza
Nel caso in cui individui dei gruppi di riferimento della popolazione
possano ricevere, a seguito di esposizioni potenziali in installazioni
con nulla osta di Categoria B, dosi superiori ai livelli determinati ai
sensi dell'articolo 115, comma 2,( 1 mSV) le amministrazioni
competenti al rilascio del nulla osta di cui all’articolo 29 stesso,
dispongono l'inclusione della pratica nei piani di cui all'articolo 115
quater, comma 1 (piani di intervento).
5. Ferma restando la disposizione di cui al comma 4, le installazioni
soggette agli altri provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1
(nulla osta cat.A+ …)sono sempre incluse nei piani di intervento.
6. L’attività delle nuove installazioni per cui è necessaria la
predisposizione di piani di intervento non può iniziare prima che le
autorità di cui all’articolo 115 quater abbiano approvato i piani
stessi.
Interventi – Piani di emergenza
Preparazione degli interventi
1. I piani di intervento relativi alle installazioni di cui all’articolo 115 tersono approvati secondo le disposizioni della legge 24 febbraio1992, n.225.
2. I piani di intervento di cui al comma 1, sono elaborati, anche conriferimento all'interno degli impianti, alla luce dei principi generali dicui all'articolo 115 bis, tenendo presenti i livelli di intervento stabilitiai sensi dell'articolo 115, comma 2.
…oggetto di esercitazioni periodiche….
3. I piani di intervento di cui al comma 1 prevedono, ove occorra:
a) la creazione di squadre speciali di intervento in cui è assicurata lapresenza delle competenze necessarie, di tipo tecnico, medico osanitario;
b) le modalità per assicurare ai componenti delle squadre di cui allalettera a) una formazione adeguata agli interventi che esse sonochiamati a svolgere.
Interventi – Piani di emergenza
Attuazione degli interventi
Qualora nelle installazioni di cui all’articolo 115 ter, comma 1, siverifichino eventi che possano comportare emissioni edispersioni di radionuclidi all’esterno dell’installazione, chedeterminino rilevanti contaminazioni dell’aria, delle acque, delsuolo e di altre matrici in zone esterne al perimetrodell’installazione, gli esercenti sono tenuti ad informareimmediatamente:
a) il prefetto, il comando provinciale dei vigili del fuoco, gli organidel servizio sanitario nazionale competenti per territorio, le agenzieregionali per la protezione dell’ambiente e l’ANPA nel caso si trattidelle attività di cui agli articoli 29 e 30;
b) le amministrazioni di cui alla lettera a) nonché il comandante delcompartimento marittimo e l’ufficio di sanità marittima quando glieventi stessi interessino gli ambiti portuali e le altre zone didemanio marittimo e di mare territoriale, nel caso si tratti delleattività soggette ad altri provvedimenti autorizzativi previsti nelpresente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n.1860.
Interventi – Piani di emergenza
Attuazione degli interventi
2. Gli esercenti le installazioni di cui al comma 1 in cui si verifichino gli
eventi di cui allo stesso comma sono altresì tenuti a prendere
tutte le misure atte a ridurre la contaminazione radioattiva
nelle zone esterne al perimetro dell’installazione in modo da
limitare il rischio alla popolazione.
3. Il prefetto, ricevuta l’informazione di cui al comma 1, ne dà
immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per il coordinamento della protezione
civile e al Presidente della Giunta regionale.
Interventi – Piani di emergenza
Attuazione degli interventi
Occorre attuare le azioni relative:
a) alla sorgente, al fine di ridurre o arrestare l'emissione e la
dispersione di radionuclidi all'esterno dell'installazione nonché
l'esposizione esterna dovuta ai radionuclidi medesimi;
b) all’ambiente, per ridurre il trasferimento di sostanze radioattive agli
individui;
c) agli individui interessati dall'emergenza radiologica, ai fini della
riduzione della loro esposizione e dell'adozione di eventuali
provvedimenti sanitari nei loro confronti.
Attuazione dell’informazione alla popolazione
Interventi – Piani di emergenza
Piano nazionale di emergenza.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per il coordinamento della protezione civile, d'intesa
con il Ministero dell'interno, avvalendosi degli organi
della protezione civile secondo le disposizioni della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'ANPA,
predispone un piano nazionale delle misure protettive
contro le emergenze radiologiche su tutto il territorio.
Interventi – Piani di emergenza
Piano nazionale di emergenza.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per il coordinamento della protezione civile, d'intesa
con il Ministero dell'interno, avvalendosi degli organi
della protezione civile secondo le disposizioni della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'ANPA,
predispone un piano nazionale delle misure protettive
contro le emergenze radiologiche su tutto il territorio.
Interventi – Piani di emergenza