8- "Impianti Nucleari" 96pag
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Legislazione N-R ed attivit dei
Vigili del Fuoco
Istituto Superiore Antincendi, 14 dicembre 2009
Michele Mazzaro
Direzione Centrale per lEmergenza ed il Soccorso Tecnico
Legge 13 maggio 1961, n. 469
Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento
economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.Articolo 1
Sono attribuiti al Ministero dell'interno:
a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i
servizi tecnici per la tutela della incolumit delle persone e la
preservazione dei beni anche dai pericoli derivanti dall'impiego
dell'energia nucleare;
b) il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690;
c) i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unit preposte
alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamit, sia in
caso di eventi bellici.
Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, alla preparazione di unit antincendi per le Forze
armate.
Legge 13 maggio 1961, n. 469
Articolo 2
Spetta al Ministero dell'interno provvedere:
a) all'organizzazione centrale e periferica dei servizi di cui al
precedente articolo;
b) agli studi ed agli esami sperimentali e tecnici nelle materie
relative ai servizi stessi;
c) alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e
simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di
estinzione incendi, specificando la dotazione minima di
personale e di materiale per detto servizio, nonch le relativecaratteristiche tecniche.
D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139
Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del C.N.VV.F.
s) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamit;
t) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dalluso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.
LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860
Impiego pacifico dell'energia nucleareImpronta il regime autorizzativo in relazione allimpiego pacificodellenergia nucleare e con lart. 14 preannucia lemanazione del DPR185/64
D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185
Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei
lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle
radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico
dell'energia nucleare
(Abrogato dallart. 163 del D.Lgs. 17/03/1995 n. 230)
Legge 8 agosto 1996, n. 421
Art.10.
Acquisto e installazione di sistemi di
controllo della radioattivita'
1. Per il potenziamento delle misure di prevenzione dei pericolidi inquinamento da sostanze radioattive, il Ministro
dell'interno e' autorizzato ad attuare un programma di
adeguamento e sostituzione degli impianti e delle
attrezzature di controllo e monitoraggio utilizzati dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per la rete nazionale di
rilevamento della ricaduta radioattiva.
..
Legge 8 agosto 1996, n. 421
Art.10.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti i Ministeri della sanit e delle finanze, provvede ai fini
dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione
disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattivita'
dei metalli presso i valichi di frontiera, alla cui utilizzazione e
controllo e' addetto il personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nell'ambito della gestione della rete di rilevamento di cui al
comma 1.
"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom e
2006/117/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti.".
Decreto Legislativo del Governo
17 marzo 1995 n 230(modificato dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187,
dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, dal D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 257
dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151,e dalla Legge 1 marzo 2002, n. 39
e dal D. Lgs. 20 febbraio 2009, n. 23)
costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti nucleari;
produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio,
cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie
radioattive;
funzionamento di macchine radiogene;
lavorazioni minerarie ( in certe condizioni-Capo IV);
attivit lavorative che implicano la presenza di una sorgente naturale di radiazioni (Capo III-bis)
interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di
una pratica o di un'attivit lavorativa non pi in atto,
CAPO I - Campo di applicazione
Aspetti di interesse dei Vigili del Fuoco
1. Principi di radioprotezione
2. Definizioni
3. Regime giuridico ed autorizzativo(capi V e VI)
4. Protezione sanitaria dei lavoratori (capo VIII)
5.Protezione sanitaria della popolazione (capo IX)
6. Interventi e squadre speciali (capo X)
7. Emergenza
Principi di radioprotezione
Sono stati introdotti con lobiettivo di
eliminare gli effetti deterministici e ridurre al
livello pi basso possibile la probabilit del
verificarsi degli effetti stocastici (casuali).
Raccomandazione ICRP n 60 del 1990
confermate dalla ICRP n 103 del 2007
(International Commission on Radiological Protection)
- la giustificazione dellimpiego,
- lottimizzazione della protezione
- la limitazione delle dosi.
In Italia tali principi sono stati introdotti con il
D.Lgs. 230/95, recepimento di varie Direttive
dellUnione Europea.
Principi di radioprotezione
Inizialmente(1959 -1977) le Raccomandazioni
ICRP erano finalizzate ad eliminare la
possibilit di avere effetti di tipo deterministico
limitando i livelli di esposizione al di sotto di
specifici valori di soglia consistenti in un
decimo della soglia di comparsa di tali effetti.
Principi di radioprotezione
Successivamente, preso atto delle conseguenze oncogene correlate alle
esposizioni, stato introdotto il principio ALARA (As Low As Reasonable
Achievable), con lo scopo di ridurre anche la probabilit degli effetti
stocastici.
La Raccomandazione del 1977 ha introdotto il "sistema di limitazione delle
dosi" basato sui concetti di giustificazione, ottimizzazione e limitazione.
La Raccomandazione del 1990 tiene conto di due aspetti: lintroduzione di
nuove sorgenti di esposizione (pratiche) e le azioni per ridurre le
esposizioni (interventi).
Si avr quindi un sistema di protezione radiologica nelle pratiche e un
sistema di protezione radiologica negli interventi, muniti di stessi principi
(giustificazione, ottimizzazione e limitazione), per basati su logiche e
valutazioni differenti. Il sistema nelle pratiche pi fondato su fattori
sociali ed economici, mentre il sistema negli interventi pi basato su
considerazioni socio-sanitarie.
Principi di radioprotezione
1 Giustificazione
Le pratiche che comportano
un'esposizione alle radiazioni
ionizzanti debbono essere
giustificati dai loro vantaggi
economici, sociali o di altro tipo
rispetto al detrimento sanitario che
ne pu derivare.
Principi di radioprotezione
2 Ottimizzazione
Qualsiasi pratica deve essere svolta
in modo da mantenere l'esposizione
al livello pi basso ragionevolmente
ottenibile, tenuto conto dei fattori
economici e sociali.
Principi di radioprotezione
3 Limitazione
La somma delle dosi derivanti da
tutte le pratiche non deve superare i
limiti di dose stabiliti per i lavoratori
esposti, gli apprendisti, gli studenti
e gli individui della popolazione.
Principi di radioprotezione
Principi di radioprotezione
Generali
Sorgenti
Unit di misura
Figure professionali
Definizioni
pratica: attivit umana che suscettibile di aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni
provenienti da una sorgente artificiale, o da una
sorgente naturale di radiazioni, nel caso in cui
radionuclidi naturali siano trattati per le loro propriet
radioattive, fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di
radiazioni che divengono soggette a disposizioni del
presente decreto.
Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi di
emergenza.
Definizioni
D.L.vo 230/95 e s.m.i.
emergenza: una situazione che richiede azioni urgenti per proteggere lavoratori, individui della
popolazione ovvero l'intera popolazione o parte di essa;
incidente: evento imprevisto che provoca danni ad un'installazione o ne perturba il buon funzionamento e
pu comportare, per una o pi persone, dosi superiori ai
limiti;
Definizioni
D.L.vo 230/95 e s.m.i.
intervento: attivit umana intesa a prevenire o diminuire l'esposizione degli individui alle radiazioni
dalle sorgenti che non fanno parte di una pratica o
che sono fuori controllo per effetto di