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Diritto degli intermediari finanziari Diego Piselli 1 Università degli Studi di Bergamo QUARTA LEZIONE L’esercizio dei servizi di investimento: riserva di attività e regole generali di comportamento dei soggetti abilitati

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Diritto degli intermediari finanziari Diego Piselli1

Università degli Studi di Bergamo QUARTA LEZIONE

L’esercizio dei servizi di investimento: riserva di attività e regole generali di comportamento dei soggetti abilitati

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Riserva di attività (art. 18 T.U.F.2)

SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

SVOLGIMENTO PROFESSIONALE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

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Soggetti abilitati a prestare servizi di investimento (art.18 TUF) prima parte

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche.2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d). Le società di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera a), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché dall'articolo 1, comma 5, lettera c).

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Soggetti abilitati a prestare servizi di investimento (art.18 TUF) seconda parte

4. Le Sim possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob:a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi;b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie

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Il concetto di “impresa di investimento”(art. 1 TUF)

S.I.M.IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIEIMPRESE DI INVESTIMENTO EXTRACOMUNITARIE

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Attività consentite ai soggetti diversi da banche e S.I.M. (art. 18 T.U.F.)

Gli intermediari finanziari possono prestare il servizio di negoziazione per conto proprio di strumenti derivati e il servizio di collocamento di strumenti finanziari;Le società di gestione del risparmio possono prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento;Gli agenti di cambio: negoziazione per conto terzi/collocamento di strumenti finanziari, limitatamente al collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo e senza assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente/gestione su base individuale di portafogli di investimento/ricezione e trasmissione di ordini, nonché mediazione;Le società fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell’albo delle S.I.M. possono continuare a svolgere l’attività di gestione del portafogli investimento (giusta quanto previsto dal regime transitorio di cui all’art. 199 TUF);Le Poste Italiane S.p.A. recentemente sono state ammesse a svolgere nei confronti del pubblico i servizi di investimento e i servizi accessori previsti rispettivamente dall’art. 1 co.5 lett. b), c) ed e) e dell’art.1, co.6 lett.a),b), d), e), f), e g) del TUF

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Concetto di professionalità

Stabilità dell’attività;Svolgimento dell’attività nei confronti di “economie terze” (anche se si tratta di soggetti numericamente ridotti)

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Condizioni per l’autorizzazione delle S.I.M. all’esercizio di servizi di investimento

1. soggetto S.P.A.;2. denominazione sociale “società di intermediazione mobiliare”;3. sede legale + D.G. Italia;4. capitale non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia;5.atto costitutivo + statuto + programma dell’attività iniziale + relazione sulla struttura organizzativa;6. requisiti di professionalità e onorabilità per i professionisti che vi operano;7. vedi punto 6. valido anche per i soggetti che partecipano al capitale;8. la struttura del gruppo non deve pregiudicare l’obiettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa (+ informazioni richieste ai sensi dell’art. 15, co. 5).

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ALBO

1. La Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo.2. La Consob comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni all'albo.3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco.

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Considerazioni sul “Gruppo” del TUF

La nozione di gruppo è definita della Banca d’Italia ex articolo 11;La società capogruppo esercita poteri di direzione e coordinamento ex articolo 12;Il gruppo è sottoposto a vigilanza ispettiva ed informativa.

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La cessazione dell’autorizzazione all’esercizio di servizi di investimento

Decadenza;Rinuncia;Revoca.

IN OGNI CASO OCCORRE UN PROVVEDIMENTO CONSOB

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L’accesso ai servizi di investimento da parte di imprese di investimento comunitarie

In regime di libera prestazione dei servizi;Mediante apertura di succursali;Possono svolgersi tutte le attività indicate nell’allegato al TUF.

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L’esercizio di servizi di investimento da parte di imprese extracomunitarie (art. 28 TUF e 19 regolamento intermediari)

È obbligatoria un’autorizzazione ad hoc;

È obbligatorio stabilire una succursale.

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L’accesso ai servizi di investimento da parte di soggetti diversi dalle S.I.M.

BANCHE = autorizzate da Banca Italia;S.G.R. = autorizzate da Banca Italia – sentita la Consob;INTERMEDIARI di cui all’art.107 TUF = autorizzati da Banca d’Italia;POSTE ITALIANE = non occorre autorizzazione.

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SECONDA PARTE della LEZIONE

LE REGOLE DI COMPORTAMENTO NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO (artt. 21 ss. TUF, ART. 26 ss. regolamento intermediari)

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Le regole generali di comportamento (art. 21 del TUF) prima parte

1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (art. 28 Regolamento Int.);c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;

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Le regole generali di comportamento (art. 21 del TUF) seconda parte

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.

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Le regole generali di comportamento (art. 26 del Regolamento Intermediari) prima parte

1. Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare:a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico;b) rispettano le regole di funzionamento dei mercati in cui operano;c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di un altro;

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Le regole generali di comportamento (art. 26 del Regolamento Intermediari) seconda parte

d) eseguono con tempestività le disposizioni loro impartite dagli investitori;e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire;f) operano al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore

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Il conflitto di interessi (art. 27 Reg. Intermediari)

1. Gli intermediari autorizzati vigilano per l'individuazione dei conflitti di interessi. 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione. Ove l'operazione sia conclusa telefonicamente, l'assolvimento dei citati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'investitore devono risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.3. Ove gli intermediari autorizzati, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2, utilizzino moduli o formulari prestampati, questi devono recare l'indicazione, graficamente evidenziata, che l'operazione è in conflitto di interessi.

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La disciplina dei contratti (art. 23 T.U.F.)

. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fattavalere solo dal cliente

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La separazione patrimoniale (art. 22 e 91 T.U.B.)

Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, aqualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla Sgr, dalla società di gestione armonizzata o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi

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La responsabilità dei soggetti abilitati (art. 23 T.U.F. e 1718 cod. civ.)

Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.