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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA RENDICONTO 2012 – COMUNE DI LERICI - DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA CONDANNE GIUDIZIALI - IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLA CORTE DEI CONTI NON SI LIMITA A CONSTATARE IL RISPETTO FORMALE DELLA PROCEDURA SEGUITA PER IL RICONOSCIMENTO, MA SI ESTENDE ANCHE A VERIFICARE CHE LA CAUSA GENERATIVA DEL DEBITO MEDESIMO SIA CONFORME AI CRITERI DI SANA E CORRETTA GESTIONE DELL’ENTE – GRAVAMI PRETESTUOSI AL FINE DI RITARDARE L’ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI – ULTERIORE AGGRAVIO DEI COSTI – MANCATO RISPETTO DELL’OBBLIGO DI PREDISPORRE ADEGUATI ACCANTONAMENTI - RICONOSCIMENTO TARDIVO DI POSTE DEBITORIE – IRREGOLARITÀ FINANZIARIA – MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DEBITO AL FINE DI ELUDERE IL RISPETTO PATTO DI STABILITÀ – PROFILI DI NATURA PENALE – ART. 479 C.P. – TRASMISSIONE DELLA DELIBERA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA E ALLA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI Deliberazione 2 marzo, n. 13/2015/SRCLIG

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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LIGURIA

RENDICONTO 2012 – COMUNE DI LERICI - DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA CONDANNE GIUDIZIALI - IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ

AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLA CORTE DEI CONTI NON SI LIMITA A CONSTATARE IL RISPETTO FORMALE DELLA PROCEDURA SEGUITA PER IL RICONOSCIMENTO, MA SI ESTENDE ANCHE A VERIFICARE CHE LA CAUSA

GENERATIVA DEL DEBITO MEDESIMO SIA CONFORME AI CRITERI DI SANA E CORRETTA GESTIONE DELL’ENTE – GRAVAMI PRETESTUOSI AL FINE DI

RITARDARE L’ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI – ULTERIORE AGGRAVIO DEI COSTI – MANCATO RISPETTO DELL’OBBLIGO DI PREDISPORRE

ADEGUATI ACCANTONAMENTI - RICONOSCIMENTO TARDIVO DI POSTE DEBITORIE – IRREGOLARITÀ FINANZIARIA – MANCATO RICONOSCIMENTO

DEL DEBITO AL FINE DI ELUDERE IL RISPETTO PATTO DI STABILITÀ – PROFILI DI NATURA PENALE – ART. 479 C.P. – TRASMISSIONE DELLA DELIBERA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA E ALLA PROCURA

REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

Deliberazione 2 marzo, n. 13/2015/SRCLIG

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Deliberazione n. 13/2015

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ermanno GRANELLI Presidente

Dott. Angela PRIA Consigliere

Dott. Alessandro BENIGNI Primo Referendario (relatore)

Dott. Francesco BELSANTI Primo Referendario

Dott. Claudio GUERRINI Referendario

nell’ adunanza del 27 gennaio 2015 ha reso la seguente

PRONUNCIA

- esaminata la relazione sul bilancio consuntivo 2012 del Comune di LERICI

(SP), inviata dall’organo di revisione alla Sezione regionale di controllo per la

Liguria della Corte dei conti ai sensi dell’art. 1, comma 166, della legge 23

dicembre 2005, n. 266;

- letto l’esposto del 15 aprile del 2014 di alcuni consiglieri comunali di

minoranza, pervenuto alla Segreteria della Sezione il 29 aprile del 2014, in cui

vengono sottoposte alla Sezione Regionale di controllo alcune condotte <<volte

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ad aggirare le disposizioni di legge e regolamentari dettate in materia di patto di

stabilità interno>>;

- visti i chiarimenti e le precisazioni fornite, a seguito di richiesta formulata dal

magistrato istruttore, dall’Amministrazione con le note del 29 settembre 2014,

n. 19948, del 28 ottobre del 2014, del 19 dicembre 2014 e del 12 gennaio

2015, tutte senza protocollo;

- vista la conseguente richiesta del magistrato istruttore di deferimento della

questione all’esame collegiale per l’adozione della pronuncia specifica ex art.

148-bis TUEL;

- uditi nelle adunanze del 27 gennaio 2015 il magistrato relatore, Dott.

Alessandro Benigni e, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il

Sindaco, Dott. Marco Caluri, il Segretario generale, Dott. Angelo Petrucciani, e

la Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Katia Serio;

FATTO

La Relazione inviata per il controllo finanziario sul bilancio consuntivo

2012 certifica le seguenti anomalie:

a) riconoscimento di debiti fuori bilancio di parte corrente, regolarmente

riconosciuti, per un ammontare complessivo di euro 200.979,37;

b) la presenza di debiti ancora da riconoscere al 31 dicembre del 2012 per

l’importo di euro 2.719.887,22, da coprire in parte mediante

l’utilizzazione dell’intero avanzo libero di amministrazione e, per il

residuo, con la devoluzione di mutui in corso ed eventuale stipulazione

di ulteriori mutui.

Con riferimento al primo punto, l’esame delle deliberazioni, acquisite al

fascicolo, consente di rilevare come i debiti attengano tutti a condanne

giudiziali (quelle di ammontare più elevato, addirittura di appello) in assenza

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di alcun accantonamento anche solo parziale.

Il debito di euro 2.719.887,22, anch’esso derivante da una sentenza

esecutiva della Corte di Appello di Genova ed avente ad oggetto la corretta

determinazione delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio

definitivo, oltre agli interessi legali e al maggior danno, relative ad un terreno

di proprietà del Conte Nino Papirio Picedi Benettini, ancora da riconoscere

alla data del 31 dicembre 2012, è stato oggetto di un esposto da parte di

alcuni consiglieri di minoranza i quali hanno voluto sottolineare come gli

organi amministrativi, compresi il Segretario generale e la Responsabile del

Servizio Finanziario, e l’intero Consiglio Comunale siano stati tenuti, a loro

dire dagli Organi di governo del Comune, all’oscuro di tale vicenda, divenuta

nota solo a seguito di alcuni articoli di stampa apparsi nel mese di gennaio

2013.

Il tardivo riconoscimento del debito, avvenuto solo in data 30 aprile

2013 e non nel 2012, anno di maturazione del medesimo, sarebbe stato

finalizzato, secondo l’esposto, <<ad aggirare le disposizioni di legge e

regolamentari dettate in materia di patto di stabilità interno>>.

La gravità del caso ha indotto il Consiglio Comunale a istituire una

Commissione Speciale di Controllo e di Garanzia che, al termine di una serie

di audizioni, ha concluso i propri lavori nel mese di ottobre 2013 producendo

due distinte relazioni, di maggioranza e di minoranza, non essendosi raggiunto

l’accordo unanime su un unico testo.

L’esame di entrambe le relazioni, della sentenza 20 aprile 2012, n. 462

della Corte di Appello di Genova e dei verbali delle audizioni della

Commissione di Garanzia, documentazione interamente acquisita agli atti,

consente una piana ricostruzione dell’intricata vicenda.

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Tutto nasce dalla trasmissione, mediante fax, della sentenza sopra

menzionata al Comune di Lerici, verificatasi il 22 maggio 2012 e portata

immediatamente a conoscenza della Responsabile del Servizio Segreteria,

Dott.ssa Elisa Graceffa, la quale informa immediatamente il Sindaco, Dott.

Marco Caluri e l’Assessore al Bilancio, Dott. Alessandro Palandri.

Il documento non viene protocollato e non viene portato a conoscenza

della Responsabile del Servizio Finanziario (e tanto meno al Consiglio

Comunale), neppure a seguito della nota del 21 agosto 2012, n. 17337, con

cui la medesima aveva formalmente chiesto di comunicare entro il termine del

15 settembre 2012 l’eventuale esistenza di debiti fuori bilancio, al fine di

potere adottare i conseguenti provvedimenti in vista dell’approvazione della

deliberazione di salvaguardia degli equilibri, da farsi necessariamente entro il

30 settembre 2012.

In risposta a tale richiesta, la Responsabile del Servizio Segreteria, pur a

conoscenza dell’esistenza dell’ingente debito, si limita a dichiarare la presenza

di altre due obbligazioni fuori bilancio per soli euro 11.628,40. Quest’ultima

giustificherà successivamente la sua condotta alla Commissione di garanzia e

di controllo adducendo il fatto che <<era una sentenza che metteva in difficoltà

l’amministrazione per il bilancio>>; in particolare, la scelta di non informare

neppure il Revisore dei conti fu presa per <<un estremo atto di solidarietà, di

lealtà verso l’Amministrazione>>, in quanto <<se l’avessimo riconosciuto nel

2012 saremmo usciti dal patto di stabilità. Quello che è successo è stata la cosa

migliore per il pagamento di questo debito>>1

In data 27 ottobre 2012, a cinque mesi di distanza, viene pubblicata la

determinazione del 31 maggio 2012 con cui si provvede a liquidare l’onorario

1 Le affermazioni riportate sono presenti nel verbale di audizione della Responsabile del Servizio di

Segreteria del Comune di Lerici, tenutasi il 3 luglio 2013.

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dell’Avvocato Eminente, di cui si era avvalso il Comune nella causa contro il

Conte Nino Papirio Picedi Benettini.

Solo in data 17 dicembre 2012, la Responsabile del Servizio Finanziario

e il Segretario generale (e non ancora l’Organo di Revisione) vengono a

conoscenza del debito giudiziario.

Il medesimo sarà liquidato il 17 giugno 2013, mediante le risorse

derivanti dal sussistente avanzo libero di amministrazione, l’utilizzazione degli

spazi di manovra finanziaria concessi dall’art. 1 del decreto-legge 8 aprile

2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 per provvedere ai

ritardati pagamenti e stipulazione di apposito mutuo, per la parte in conto

capitale, con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Nel corso della fase istruttoria il Comune, con nota del 12 gennaio

2015, ha depositato un prospetto comprovante la possibilità di onorare

puntualmente il debito nell’esercizio 2012, qualora fosse stato

tempestivamente riconosciuto, mediante l’utilizzo della leva fiscale

(innalzamento aliquote IMU, addizionale IRPEF, TARSU) e la compressione

delle spese correnti non aventi carattere obbligatorio.

In adunanza, la Responsabile del Servizio finanziario ha confermato che

sarebbe stata in grado, se opportunamente informata, di reperire le risorse

finanziarie necessarie, evitando quindi lo sforamento degli obiettivi posti dal

patto di stabilità interno. Il nuovo Segretario generale, subentrato al

precedente il 1 gennaio 2013, ha riconosciuto la sussistenza di “problemi di

collegamento” tra la Responsabile del servizio di segreteria, rimossa

prontamente dal suo incarico allorquando è venuta in luce l’intera vicenda, e

la Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Sindaco, invece, ha sottolineato di essersi fidato, nella gestione della

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vicenda, degli apparati amministrativi, compreso il Segretario generale pro

tempore che era a conoscenza del debito malgrado le contrarie affermazioni

rese da quest’ultimo alla Commissione di controllo e di garanzia, e di non

essersi accorto della situazione che si era posta in essere con il mancato

riconoscimento tempestivo del medesimo.

DIRITTO

1. I fatti emersi dalla documentazione in atti, come sopra esposti,

consentono alla Sezione di accertare l’effettiva sussistenza delle criticità

rilevate in sede istruttoria ed ammesse dall’Ente, anche all’odierna adunanza.

2. E’ notorio che la sussistenza di debiti fuori bilancio comporta

la possibilità di creare sensibili rischi per gli equilibri del medesimo. Più in

generale, occorre sottolineare come il ricorso a tale procedura costituisca una

grave patologia, derogando al principio generale del carattere autorizzatorio del

bilancio.

Si deve premettere come il controllo di regolarità amministrativa e

contabile della Corte dei Conti non si limita a constatare il rispetto formale

della procedura seguita per il riconoscimento e per il pagamento, ma si estende

anche a verificare che la causa generativa del debito medesimo sia conforme ai

criteri di sana e corretta gestione dell’ente.

Al riguardo non si può non rilevare come le obbligazioni passive

riconosciute dal Comune di Lerici nel 2012 trovino tutte le loro fonte in

condanne giudiziali e, relativamente alle condanne di maggiore ammontare, in

sentenze di appello confermative di condanne in primo grado.

Tra queste spicca, in particolare, la deliberazione del 28 novembre 2012,

n. 57, con cui si è riconosciuto il debito di euro 101.415,70, avente il suo

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titolo originario nella sentenza di condanna del TAR Liguria 4 giugno 2005, n.

854. In essa si specifica come, al fine di ritardare il pagamento e senza

predisporre il minimo stanziamento in bilancio, sia stato proposto un appello al

Consiglio di Stato del tutto pretestuoso e mai coltivato, con un ulteriore ricorso

in opposizione avverso il decreto di perenzione n. 1002/2011, rigettato il 5

dicembre 2012.

In questo caso è evidente che l’unico obiettivo postosi dai decisori

dell’epoca, che si sono limitati ad impugnare tutte le decisioni possibili, sia

stato quello di ritardare al massimo il momento della “resa dei conti”.

Pertanto la Sezione, nel prendere atto dei chiarimenti forniti, non può

non richiamare l’Ente a far precedere la decisione di resistere ad azioni

giudiziarie da una accorta ponderazione delle ragioni giuridiche sottese per

evitare quello che, alla fine, si risolve, essenzialmente, in un differimento

dell’adempimento dell’obbligazione unicamente finalizzato alla volontà di non

accantonare risorse finanziarie da potere utilizzare immediatamente, ma con

un significativo aggravio dei costi per via dell’aumento degli interessi moratori e

dei maggiori danni via via maturati.

3. Occorre esaminare partitamente la questione relativa al mancato

riconoscimento tempestivo della posta debitoria di euro 2.719.887,22, in

considerazione del fatto che tale comportamento, secondo la consolidata

giurisprudenza di controllo (ex plurimis, Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia

17 luglio del 2007, n. 1; Sez. contr. Emilia Romagna 3 aprile del 2007, n. 20;

Sez. contr. Toscana 14 aprile del 2014, n. 21), costituisce una grave

irregolarità finanziaria implicante rilevanti conseguenze in tema di rispetto dei

principi di universalità e di veridicità del bilancio, nonché in tema di

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risultato di amministrazione, rinviando al futuro oneri già presenti nella

gestione, e di rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno.

In presenza di debiti derivanti da <<sentenze esecutive>>, a prescindere

dal passaggio in giudicato, l’art. 194 TUEL impone all’ente di saldare il debito,

a prescindere da qualsivoglia manifestazione di volontà, in forza della natura

del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque, compresi gli enti

pubblici territoriali, alla puntuale attuazione del comando in esso contenuto.

In questo caso non si ha alcun margine discrezionale per decidere se attivare

la procedura di riconoscimento o meno del debito perché in caso contrario il

creditore potrebbe ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito,

con un maggiore aggravio per le finanze comunali.

Dal riconoscimento di legittimità del debito maturato discende l’obbligo

di contabilizzazione e di quantificazione finanziaria del medesimo, pena la

violazione dei principi sopra richiamati di universalità e di veridicità.

In questo caso la rappresentazione non veritiera dei dati di bilancio, con

specifico riferimento al risultato di amministrazione, formalmente accertato in

un avanzo libero di euro 1.272.710,71, assume particolare rilevanza perché il

puntuale ed obbligatorio riconoscimento del debito di euro 2.719.887,22,

che doveva comunque essere perfezionato entro il 31 dicembre 2012, avrebbe

comportato l’emersione di un risultato negativo di amministrazione pari a

euro - 1.447.176,51.

5. Sotto il diverso profilo causale, sembra ragionevole ritenere che

tale operazione sia stata finalizzata ad evitare il mancato rispetto del patto di

stabilità, altrimenti verificabile in caso di pagamento effettuato in unica

soluzione entro il 31 dicembre 2012.

Sul punto appaiono illuminanti:

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a) le affermazioni della Responsabile del Servizio Segreteria rese alla

Commissione consiliare di garanzia e controllo (verbale della seduta del

3 luglio 2013): <<il bilancio non poteva pagare 3.000.000,00 di euro. La

vecchia amministrazione aveva speso tutto, c’era molto poco. Se

l’avessimo riconosciuto nel 2012 saremmo usciti dal patto di

stabilità. Quello che è successo è stata la cosa migliore per il

pagamento di questo debito>>;

b) il riscontro dell’Assessore al Bilancio Alessandro Palandri (verbale della

seduta dell’11 luglio 2013): <<il vero problema è il rapporto con il patto di

stabilità interno. Il pagamento in un’unica soluzione a condizioni normali

ti farebbe uscire dal patto con problematiche conseguenziali>>;

c) la Relazione di maggioranza della Commissione di garanzia e di

controllo appositamente insediata, depositata il 10 ottobre 2013 la

quale espressamente sottolinea che <<qualora fosse stata data

immediata copertura al debito (cioè anteriormente all’entrata in vigore

dell’anzicitato D.L. 35/2013), il pagamento effettuato avrebbe avuto

carattere ostativo al rispetto del patto di stabilità in capo all’Ente, con

tutte le conseguenze da ciò derivanti in termini di blocchi sul personale,

penalizzazione sui trasferimenti e sugli investimenti>>.

Effettivamente, dall’esame della relazione – questionario risulta che

l’obiettivo del patto di stabilità era fissato in euro 813.000,00 e il Comune, al

31 dicembre 2012 aveva raggiunto un saldo positivo di euro 975.455,26, con

una differenza positiva di euro 162.455,26, largamente insufficiente a coprire

le spese correnti determinate dal pagamento degli interessi moratori e dei

danni da svalutazione monetaria ammontanti complessivamente a euro

1.272.025,39.

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Pertanto, l’obiettivo non sarebbe stato rispettato.

Ne consegue, che il comportamento posto in essere dall’ente, e cioè

violare consapevolmente le norme del testo unico degli enti locali che

impongono il tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sembra, per

tabulas, configurare una tipica forma elusiva del rispetto del patto di

stabilità.

L’Ente, in fase istruttoria e nel corso della discussione finale, ha

contestato tale assunto, replicando che:

a) in caso di tempestivo riconoscimento si sarebbe proceduto ad una

<<rateizzazione del pagamento tale da consentire il rispetto del patto di

stabilità anche nell’anno 2012>> (nota del Comune n. 19448/2014);

b) era comunque sempre possibile azionare la leva fiscale locale

comprimendo tutte le spese discrezionali, al fine di reperire le risorse

necessarie per provvedere al pagamento in unica soluzione.

Il primo punto è smentito dai fatti.

Risulta incontestabilmente dagli atti2 che l’unica proposta formulata dal

Conte Picedi Benettini, formulata peraltro solo nel mese di aprile 2013,

prevedesse un acconto iniziale immediato di euro 750.000,00 con successivi

conguagli semestrale e non fosse stata ritenuta ricevibile dal Comune di Lerici.

Con riferimento ai margini di manovra finanziaria, il Comune ha,

invece, depositato un prospetto da cui si evince che il solo innalzamento di

tutte le aliquote massime di propria competenza, ancora possibile con la

delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio, avrebbe comportato nuove

entrate per euro 4.301.000,00, mentre, a loro volta, le spese correnti

2 Verbale di audizione dell’Avv. Eminente avanti alla Commissione di Garanzia e di controllo nella

seduta del 17 giugno 2013, pag. 3 ss; Intervento del Cons. Fiore, verbale della seduta del 3 luglio 2013,

pag. 7; verbale di audizione dell’Assessore Palandri, nella seduta dell’11 luglio 2013, pag. 1; verbale di

audizione del Sindaco Caluri nel corso della medesima seduta, pag. 6

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discrezionali, e quindi comprimibili, sostenute nel secondo semestre sono state

pari a euro 700.000,00.

La Sezione non ha gli elementi istruttori necessari per verificare la

veridicità di queste ultime affermazioni, rese peraltro ex post, dal Comune di

Lerici.

Sul punto l’art. 31, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183

attribuisce alle Sezioni giurisdizionali regionali la competenza ad accertare

ogni forma elusiva del rispetto del patto di stabilità, con la conseguente

comminazione di sanzioni pecuniarie agli amministratori e al Responsabile del

Servizio finanziario in carica al momento dei fatti.

Pertanto, si impone, a tale fine, la trasmissione della presente

deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti, affinché

possa procedere agli opportuni approfondimenti del caso.

6. Peraltro non si possono non rilevare, in stretto adempimento

dell’obbligo che l’art. 361 c.p. impone a tutti i pubblici ufficiali, gli aspetti

problematici di natura penale che emergono dalla complessiva vicenda.

Riassumendo in poche righe, la fattispecie concreta che si è sviluppata

nel corso del secondo semestre 2012 è quella di una dipendente, la

responsabile dell’ufficio di segreteria che, deliberatamente, omette di

protocollare una sentenza di condanna del proprio Comune ad una cifra assai

rilevante che avrebbe comportato la violazione del patto di stabilità o,

subordinatamente, l’approvazione di una manovra finanziaria che avrebbe

potuto rendere l’Amministrazione appena insediata impopolare al corpo

elettorale, informandone in via riservata solo il Sindaco e l’Assessore al

Bilancio; successivamente liquida l’avvocato difensore trasmettendo, con una

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procedura del tutto insolita3, il mandato di pagamento cinque mesi dopo,

quando ormai sono scaduti i termini per il tempestivo riconoscimento

dell’obbligazione, occulta il relativo debito alla Responsabile del servizio

finanziario che chiede a tutti i responsabili dei servizi di notificargli i debiti da

riconoscere in vista dell’adozione degli equilibri di salvaguardia ed omette, con

la consapevolezza del Sindaco e dell’Assessore al Bilancio medesimo, di

informare successivamente il Consiglio comunale che viene così indotto ad

approvare due atti pubblici dal contenuto non corrispondente a verità e cioè la

delibera di salvaguardia degli equilibri (che, dovendo dare atto della manovra

finanziaria necessaria per il pagamento del debito avrebbe avuto contenuto

necessariamente diverso) e, soprattutto il bilancio consuntivo 2012.

L’art. 31 del Regolamento di contabilità del Comune vigente all’epoca dei

fatti prevede gli obblighi di segnalare al Presidente del Consiglio Comunale, al

Segretario e all’organo di revisione in forma scritta, con riscontro

dell’avvenuto ricevimento, <<i fatti gestionali dai quali derivi il costituirsi di

situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio>> e, in un momento

successivo di attivare la procedura per il riconoscimento dei debiti fuori

bilancio che, nel caso di debiti giudiziali, è un atto dovuto senza alcun margine

discrezionale riservato al Consiglio Comunale.

Ben diverso è stato il comportamento della Responsabile dell’Ufficio di

segreteria la quale intenzionalmente omette, il 22 maggio 2012, sia di

protocollare la sentenza, di per sé atto obbligatorio, affinché non ne rimanga

traccia, sia di informare il Revisore dei conti, il quale scoprirà la situazione

solo il successivo 26 marzo 2013 e che da quel momento si attiverà

3 L’evidente anomalia di tale procedura è stata confermata anche dalla Responsabile del Servizio

Finanziario (Verbale di audizione della medesima, resa nella seduta del 22 giugno 2013, pag. 5 – 6).

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immediatamente per procedere al riconoscimento formale che avverrà il 30

aprile successivo.

Si tratta di una specifica violazione di una norma regolamentare posta

in essere con l’intento dichiarato di evitare di mettere in difficoltà la

Amministrazione appena subentrata (<<un estremo atto di solidarietà>>) in

quanto il tempestivo riconoscimento avrebbe comportato il mancato rispetto

del patto di stabilità e la comminazione delle pesanti sanzioni patrimoniali

che ne derivano, più gravi della maggiorazione di interessi moratori e dei danni

da svalutazione che quotidianamente vieppiù maturavano per effetto del

mancato riconoscimento, facendo così conseguire al Comune un ingiusto

vantaggio patrimoniale.

Il “salvagente” inaspettatamente offerto dall’art. 1 del d.l. n. 35 del

2013, e che ha consentito di evitare all’ultimo momento le sanzioni ormai

ritenute inevitabili, sarebbe arrivato troppo tardi se il debito fosse stato

tempestivamente riconosciuto, come imponeva la legge.

E’ quindi astrattamente configurabile, ad avviso del Collegio, il delitto di

abuso omissivo in atti d’ufficio, nella condotta sinora descritta.

Ma non è l’unico profilo di illiceità penale rilevabile ictu oculi.

Come è noto, il concetto di “atto pubblico”, agli effetti della tutela penale

è ben più ampio di quello previsto dal codice civile, rientrando in esso tutti i

documenti, ivi compresi gli atti interni e quelli preparatori, formati dal

pubblico dipendente, attestanti i fatti da lui compiuti ed aventi attitudine ad

assumere rilevanza giuridica (Cass. Sez. un. pen. 11 novembre 2006 in Foro it.

2006, II, 416) che hanno attitudine ad assumere carattere probatorio ai fini

della documentazione di fatti inerenti alla regolarità delle operazioni

ammnistrative dell’ufficio di cui fa parte il dipendente pubblico.

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In particolare è stata espressamente riconosciuta natura di atto

pubblico alla attestazione di riconoscimento di debito operata dal coordinatore

sanitario di una USL (Cass. pen. 8 aprile 1994).

Con la nota n. 19289 del 19 settembre 2012, con cui ha trasmesso

l’elenco <<dei debiti fuori bilancio relativi al Servizio segreteria/Ufficio Legale>>,

la responsabile del servizio segreteria ha consapevolmente occultato tale

partita debitoria dichiarandone altre due di non grande rilevanza.

Ha cioè attestato una situazione debitoria difforme da quella reale, la

quale avrebbe avuto risultati notevoli sul risultato di amministrazione che

avrebbe presentato una posta passiva, corrispondente al disavanzo sostanziale

oggi accertato dal Collegio, invece della posta finale attiva approvata da un

Consiglio comunale cui era stata tenuta nascosta l’intera vicenda.

Come è noto, la giurisprudenza penale (per tutte, Cass. pen. Sez. VI, 27

ottobre 1989 in Riv. pen. 1991, 564; Sez. V, 13 gennaio 2006, n. 13249; Sez.

V, 9 gennaio 2009) ritiene che l’inganno che conduce il soggetto passivo a

porre in essere una condotta delittuosa, quale quella di falso, possa

concretarsi anche nel semplice silenzio, ove l’osservazione di informazione

assuma il significato di negazione dell’esistenza di un fatto.

Sussistono quindi, ad avviso del Collegio, gli ulteriori estremi per la

configurabilità in astratto dei reati di falsità ideologica in atto pubblico e di

abuso d’ufficio omissivo in concorso formale tra loro, per avere fornito una

dichiarazione di attestazione di debiti fuori bilancio non corrispondente al

vero, nonché del reato di falsità ideologica in atto pubblico per induzione, ai

sensi degli artt. 479/48 c.p., relativamente alla non veridicità della posta finale

rappresentata dal risultato finale del risultato di amministrazione, approvato

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dalla maggioranza consiliare in quanto incolpevolmente indotti in errore dal

comportamento omissivo sopra indicato.

P.Q.M.

ACCERTA

- il mancato rispetto dell’art. 175 T.U.E.L che prevede l’obbligo di predisporre

adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti certi

nell’an, con riferimento alle obbligazioni fuori bilancio riconosciute

nell’esercizio 2012;

- la violazione dei principi generali di universalità e veridicità del bilancio, in

relazione al mancato riconoscimento di obbligazioni fuori bilancio per

complessivi euro 2.719.887,22;

- la conseguente inattendibilità dell’avanzo di amministrazione 2012, tale da

implicare un sostanziale disavanzo di amministrazione di euro -

1.447.176,51, nei termini di cui in motivazione;

DISPONE

trasmissione di copia della presente pronuncia, a cura della Segreteria della

Sezione, al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di

LERICI per la predisposizione delle misure idonee da adottare e da

comunicare a questa Sezione entro il termine di sessanta giorni, ai sensi

dell’art. 148-bis TUEL.

DISPONE

trasmissione di copia della presente deliberazione alla Procura Regionale in

sede, per le valutazioni di competenza in ordine alla possibile elusione del

patto di stabilità operata dal Comune di Lerici nell’esercizio finanziario 2012;

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DISPONE

trasmissione di copia degli atti del fascicolo alla Procura della Repubblica della

Spezia, per le valutazioni di competenza in ordine agli ipotizzati reati di abuso

omissivo in atti di ufficio, falso omissivo in atto pubblico e falso per induzione

in atto pubblico, ai sensi di cui in motivazione.

Manda alla Segreteria della Sezione per i relativi adempimenti.

Così deciso in Genova, nella Camera di consiglio del 27 gennaio 2014.

Il Magistrato estensore Il Presidente

(Alessandro Benigni) (Ermanno Granelli)

Depositata in segreteria il 2 marzo 2015

Il funzionario preposto

Michele Bartolotta

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