SEMINARIO CATAS- ZAMBON 2010

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LE NORME FITOSANITARIE: effetti sugli scambi commerciali del legno e dei prodotti derivati Mauro Zambon Mauro Zambon ERSA - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ERSA - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio fitosanitario e chimico Servizio fitosanitario e chimico e-mail: e-mail: [email protected] [email protected] La normativa fitosanitaria comunitaria e nazionale: l’importazione e la circolazione interna di prodotti legnosi CATAS - San Giovanni al Natisone (UD), 16 settembre 201

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Rischi fitosanitari legati all'importazione e alla circolazione interna all'UE di prodotti legnosi

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LE NORME FITOSANITARIE: effetti sugli scambi commerciali del legno e dei prodotti derivati

Mauro ZambonMauro ZambonERSA - Regione Autonoma Friuli Venezia GiuliaERSA - Regione Autonoma Friuli Venezia GiuliaServizio fitosanitario e chimicoServizio fitosanitario e chimicoe-mail: e-mail: [email protected]@ersa.fvg.it

La normativa fitosanitaria comunitaria e nazionale:

l’importazione e la circolazione interna di prodotti legnosi

CATAS - San Giovanni al Natisone (UD), 16 settembre 2010

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LA NORMATIVA DELL’UNIONE EUROPEA

Nel territorio dell’UE la materia fitosanitaria è normata dalla

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Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000

Nella premessa al testo della direttiva, tra le considerazioni:

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Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000

e ancora, tra le considerazioni:

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Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000

per finire, tra le considerazioni:

in totale, vi sono 43 punti di considerazioni …

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Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000

La direttiva, dalle sue origini ad oggi, è stata oggetto di numerose modifiche (25) e da 3 rettifiche.Tra gli strumenti normativi che hanno introdotto le modifiche, uno tra i più importanti è stata la

Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002 che, oltre a introdurre una serie consistente di modifiche agli articoli del testo della 2000/29 e a diversi suoi allegati (art. 1), obbligava gli Stati Membri ad adottare e pubblicare, prima del 1° gennaio 2005, le proprie disposizioni per conformarsi alla direttiva stessa (art. 2)

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Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002

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Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002

L’Italia, con leggero ritardo si è adeguata a quanto disposto dalla direttiva, emanando un proprio decreto di attuazione:

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

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LA NORMATIVA DELL’ITALIA

QUINDI,

nel territorio italiano la materia fitosanitaria è normata dal

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214

che si può considerare, a tutti gli effetti, lo strumento con cui in Italia trova applicazione la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000 (con le successive modifiche e integrazioni)

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214

E’ composto da un testo formato da 58 articoli, suddivisi in 13 titoli, e da 21 allegati. E’ di consultazione piuttosto complessa, dovendo trattare l’intera disciplina fitosanitaria applicata ai vegetali e ai prodotti vegetali.

Nel prosieguo del discorso verranno considerate solo le implicazioni riguardanti il legno (= prodotto vegetale) e i suoi prodotti derivati.In particolare, verranno trattati gli aspetti dell’importazione da Paesi terzi e della circolazione intracomunitaria.

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214

livello nazionale

livello comunitario

livello internazionale

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214

caratteristiche fisiche del legname

ulteriore specificazione per gli imballaggi

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214

cosa significa?

cosa significa?

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – art.5, c. 1

Nell’Allegato I, parte A, figurano organismi nocivi che:

1) non sono presenti in UE (controlli in importazione);

2) sono stati introdotti accidentalmente in UE, creando delle aree di focolaio, dove vengono attuate misure di eradicazione, e quindi non sono considerati come già insediati (misure per l’import e per impedirne la diffusione intraUE);

3) sono presenti in UE limitatamente ad alcune aree in cui si sono insediati perché non è stato possibile eradicarli (controlli import + circolazione interna)

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – art.5, c. 2

Nell’Allegato I, parte B, figurano organismi nocivi che:

-sono presenti e anche insediati in UE, tranne che in determinate aree geografiche, che sono considerate zone protette.

Queste aree devono pertanto continuare a godere della protezione nei riguardi dell’introduzione di questi organismi nocivi (importanti le misure alla circolazione interna).

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato I, Parte A

Vediamo solo gli organismi nocivi agli alberi/ alle foreste

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato I, Parte A

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato I, Parte A

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato I, Parte A

Gli insetti del genere Anoplophora sono coleotteri originari del Continente asiatico.Sono xilofagi caratterizzati da spiccata polifagia; le larve, infatti, si nutrono a spese di numerose specie arboree ed arbustive interessando arboreti da frutto e da legno, boschi di latifoglie e piante ornamentali.Dopo il 2000 queste specie sono state rinvenute in Europa e le aree infestate sono tuttora considerate come “focolaio”, in cui viene svolta una lotta attiva per la loro eradicazione. Pertanto, ad oggi questi insetti non sono ancora considerati tra gli organismi nocivi già presenti sul territorio comunitario, quindi non sono considerati come “insediati” in alcun luogo.

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato I, Parte A

In Italia questi coleotteri sono presenti in Lombardia, nel Lazio e nel Veneto, dove si sta attuando la lotta per la loro eradicazione.

L’UE ha emanato la Decisione 2008/840/CE della Commissione, del 7 novembre 2008

In Italia il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ha emanato il Decreto 9 novembre 2007

“Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide

asiatico Anoplophora chinensis (Thomson)”

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato I, Parte A

sono vettori del nematode del legno di pino

(Bursaphelenchus xylophilus)

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato I, Parte A

Ciclo biologico di Bursaphelenchus xylophilus

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato I, Parte A

Bursaphelenchus xylophilus è un nematode (verme filiforme) che vive nel legno di molte specie di conifere, prevalentemente sui pini.E’ originario del Nord America (Canada, USA), è stato introdotto in Giappone all’inizio del 1900, per mezzo di legname infestato.Si è poi diffuso rapidamente dato l’ambiente favorevole, con la vegetazione molto recettiva e la presenza di insetti vettori locali molto efficienti (coleotteri cerambicidi del genere Monochamus).Dal Giappone è stato quindi trasportato negli altri Paesi asiatici attraverso il commercio del legname

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato I, Parte A

La prima comparsa del nematode del pino in Europa è avvenuta in Portogallo, nel 1999, su pino marittimo, mentre è stato intercettato (ne è stata cioè rilevata la presenza) in Austria, Finlandia, Francia, Norvegia e Svezia su imballaggi di legno grezzo provenienti dal Nord America e dalla Cina.Nel 2008 ne è stata rilevata la presenza anche in alcune aree forestali della Spagna, a confine col Portogallo.Le aree di focolaio in Portogallo si estendono per centinaia di migliaia di ettari di foresta, con un costante aumento dell’espansione. I Servizi fitosanitari dell’Unione Europea sono in stato di massima allerta per la temuta ulteriore espansione di questo organismo nocivo.

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato I, Parte A

Danni da Bursaphelenchus xylophilus su Pinus japonica

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato I, Parte A

Per scongiurare sia l’introduzione in UE e sia la circolazione all’interno dell’UE del nematode del pino, le azioni intraprese sono di due tipi:

-evitare l’introduzione di insetti vivi del genere Monochamus di specie non europee;

- evitare l’introduzione e la circolazione di legno grezzo non preventivamente trattato secondo determinate specifiche tecniche, poiché potrebbe contenere il nematode tal quale oppure stadi larvali dei suoi insetti vettori (questo aspetto è molto importante e ha ispirato l’emanazione dello standard FAO n.15).

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato I, Parte A

VETTORI DI

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato I, Parte A

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt è una tracheomicosi delle querce presente negli USA. Nelle aree dove questo organismo si è diffuso ha provocato perdite consistenti del patrimonio arboreo.Provoca una malattia molto simile alla Grafiosi dell’olmo, di cui conosciamo bene gli effetti sul nostro territorio (scomparsa degli olmi adulti). In Europa non risulta presente.Come vedremo in seguito, vi sono particolari requisiti che vengono richiesti per poter importare in UE legname di Quercus dagli USA.

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato I, Parte A

(ruggine eteroica)

su larice

su pioppo

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato I, Parte A

Melampsora medusae Thümen Fungo agente di ruggine originario del Nord America, diffusosi in Sud America, Oceania, Africa, Giappone ed Europa (Belgio, Francia, Portogallo e Spagna).Vi sono diverse razze del fungo, con diversa patogenicità per gli ospiti (varie specie di Populus, con ospiti secondari alcune conifere (Larix, Pseudotsuga, Pinus).Il fungo colpisce le foglie causandone il disseccamento e la caduta prematura. I danni arrecati dalla defogliazione, specie se ripetuti da un anno all’altro, possono compromettere seriamente la vitalità delle piante facendole deperire fino alla morte. In Francia, area dell’UE dov’è più presente, non sembra particolarmente aggressivo né tendente ad espandersi. Si presume che ciò sia legato alla razza ivi presente. Esiste comunque un serio pericolo di introduzione di razze aggressive del fungo, che in condizioni climatiche favorevoli (stagioni invernali miti) potrebbero compiere il ciclo completo senza l’ospite secondario (la conifera) e causare gravi infezioni su pioppo.

Gli organismi nocivi che riguardano gli alberi/il legno sono parecchi, hanno spesso dei cicli biologici complessi (fasi di vita, stadi di sviluppo, relazioni di simbiosi, ecc…).

Per le finalità del corso di oggi non è il caso di esaminarli uno per uno…

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato I, Parte B

NON CI SONO ORGANISMI CHE RIGUARDANO IL LEGNO/GLI ALBERI

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – art.6

Parte A: in tutta la Comunità

Sezione I: non presenti in UE(pericolo introduzione)

Sezione II: già presenti in UE(pericolo introduzione + diffusione)

Parte B: già presenti in UE tranne che in zone protette(pericolo introduzione + diffusione)

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato II, Parte A

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato II, Parte A

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato II, Parte A

(Legname di)

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato II, Parte B

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato II, Parte B

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato II, Parte B

Page 39: SEMINARIO CATAS- ZAMBON 2010

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Art. 7, comma 1

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Articolo 7, comma 2

ESEMPIO

l’allegato è molto lungo…(66 pagine)

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato IV, parte A

ISPM15 FAO

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato IV, Parte B

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Scorrendo gli allegati I, II, III e IV abbiamo finora visto:

1) gli organismi nocivi per i quali è vietata l’introduzione e la diffusione (in tutta l’UE o in determinate zone protette);

2) gli organismi nocivi per i quali è vietata l’introduzione e la diffusione (in tutta l’UE o in determinate zone protette), se presenti sui prodotti vegetali (=legno);

3) i prodotti vegetali (=legno) per i quali è vietata l’introduzione, la commercializzazione e la detenzione (in tutta l’UE o in determinate zone protette) se originari di determinati Paesi;

4) che vi sono dei requisiti particolari che devono essere richiesti da tutti gli Stati membri per l’introduzione e il movimento sul loro territorio o verso zone protette, di vegetali, prodotti vegetali e altre voci di origine extracomunitaria o comunitaria

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Art. 19

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Art. 20

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato V, Parte A

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato V, Parte A

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato V, Parte A

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato V, Parte A

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Articoli 25 - 26

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Il passaporto delle piante è un documento ufficiale che certifica l’idoneità fitosanitaria e serve per la rintracciabilità di determinati vegetali o prodotti vegetali che vengono scambiati all’interno dell’UE.

E’ emesso dal soggetto autorizzato dal SFR ( e iscritto al RUP), segue i prodotti vegetali durante gli spostamenti e viene conservato almeno un anno dal destinatario della merce.

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato V, Parte B

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato V, Parte B

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato V, Parte B

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato V, Parte B

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato V, Parte B

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato V, Parte B

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato V, Parte B

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato V

RIEPILOGO

Come abbiamo visto, il passaporto delle piante è richiesto per la circolazione di legname di Platanus in tutta la comunità e per quelli di Castanea e Coniferales verso determinate zone protette (quelle dell’allegato II, parte B);

L’iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) è richiesta sia ai soggetti che vengono autorizzati all’uso del passaporto (circolazione interna UE), sia agli importatori di legnami di cui all’allegato V, parte B.

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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 –Allegato XX

Importatori

Commercianti all’ingrosso

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GRAZIE DELL’ATTENZIONE

LE NORME FITOSANITARIE: effetti sugli scambi commerciali del legno e dei prodotti derivati

CATAS - San Giovanni al Natisone (UD), 16 settembre 2010

Servizi -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Affari giuridici, amministrativi, contabili e generali

Promozione, statistica agraria e marketing

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Fitosanitario e chimico33050 Pozzuolo del Friuli - Via Sabbatini, 5Uffici periferici:

34170 Gorizia 33052 Cervignano 33170 Pordenone 34100 Trieste – Scala Cappuccini, 1

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33170 Pordenone – Via Oberdan, 18