Pedagogia Speciale II - Ufficio Programmi Europei per la...

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Attività Formative Aggiuntive per il Sostegno CdL in SFP Università Roma Tre Pedagogia Speciale II A.A. 2009-2010 A.A. 2009-2010 prof. fabio bocci F. BOCCI, LEZIONI PEDAGOGIA SPECIALE II A.A. 09-10– ATTIVITÀ FORMATIVE PER IL SOSTEGNO- CDL SFP ROMA TRE- ad uso didattico interno

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Attività Formative Aggiuntive per il SostegnoCdL in SFP Università Roma Tre

Pedagogia Speciale II

A.A. 2009-2010A.A. 2009-2010

prof. fabio bocci

F. BOCCI, LEZIONI PEDAGOGIA SPECIALE II A.A. 09-10– ATTIVITÀ FORMATIVE PER IL SOSTEGNO- CDL SFP ROMA TRE- ad uso didattico interno

PIANO LEGISLATIVO, STRUTTURALE

QUANDRO

NORMATIVO

VIGENTE

QUANDRO

NORMATIVO

VIGENTE

QUANDRO

NORMATIVO

VIGENTE

QUANDRO

NORMATIVO

NUOVO

Emergono consapevolezze

nuove, nuovi

Gli atteggiamenti diffusi non sono più rispecchiati

dalla “norma”. Si diffondono esperienze

La “norma” rispecchia gli atteggiamenti

Pascoletti C., Gardin A. (1997)

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TRADIZIONE INNOVAZIONE

“NUOVA

TRADIZIONE”

nuove, nuovi criteri di valoreLa “norma”

rispecchia gli atteggiamenti socialmente

diffusi

diffondono esperienze non legittimate da essa,

ma approvate dall’opinione pubblica. Si richiede il cambiamento

della “norma”

atteggiamenti socialmente

diffusi

PIANO DELLO SVILUPPO SOCIALE E CIVILE

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Processo di cambiamento 3 momenti

1. La realtà sociale concorre alla nascita di nuovi modi di intendere la realtà stessa e di nuove convinzioni su aspetti critici e rilevanti del sistema aspetti critici e rilevanti del sistema sociale: tali convinzioni, non più in sintonia con la “tradizione passata”, vengono via via condivise da un crescente numero di persone

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Processo di cambiamento 3 momenti

2. Vengono emanate nuove norme che danno legittimazione formale a tale nuova visione della realtà.

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Processo di cambiamento 3 momenti

3. Le nuove norme, a loro volta, finiscono con l’esaurire tali “spinte innovative” e si instaura in questo modo una “nuova tradizione”.tradizione”.

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Isonomia

• Secondo Hannah Harendt: “isonomia non significa, né che tutti sono uguali davanti alla legge né che la legge è uguale per tutti, ma solo che tutti hanno pari diritto all’attività politica, che nella Polis era Prevalentemente politica, che nella Polis era Prevalentemente dialogica”.

Arendt H., Che cos’è la politica, Einaudi, Torino, 2001

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Per quanto concerne il nostro discorso sull’integrazione

“Assumendo questa prospettiva la società civile, non solo lo Stato è il termine di riferimento principale dell’azione politica [B]; In questo modo si rafforza il legame dialogico tra Stato e società generando un gioco di scambio che rende il potere più permeabile ai valori e aumenta la sua capacità riflessiva più permeabile ai valori e aumenta la sua capacità riflessiva riguardo ai valori etici e ai bisogni individuali

Schiavon F., La disabilità nel dispositivo istituzionale dello stato di diritto, Erickson Trento, 2007

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Don Milani (Lettera a una professoressa)

• Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti

uguali fra disuguali

• Non si può amare creature segnate da leggi

ingiuste e non volere leggi miglioriingiuste e non volere leggi migliori

• Ho imparato che il problema degli altri è uguale al

mio. Sortirne insieme è la politica, sortirne da soli è

l’avarizia

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Fasi storiche del processo di integrazione/inclusione

• Esclusione (fino al 1960)

• Medicalizzazione (1960-1970)

• Inserimento (1970-1977)

• Integrazione (1977-1994)

• Inclusione (1994 ad oggi)

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Esclusione (fino al 1960)• R.D. n. 3126/1923 (Riforma Gentile: scuole per ciechi e sordomuti e

classi differenziali per minorati psichici)

• R.D. n. 577/1928 (ampliamento dell’assistenza scolastica ad altre categorie di handicappati)

• R.D. n. 1297/1928 (art. 415 del Regolamento Generale: “quando gli atti di permanente indisciplina siano tali da lasciare il dubbio che possano derivare da anormalità psichiche, il maestro può, su conforme parere dell’Ufficiale Sanitario, proporre l’allontanamento definitivo dell’alunno al direttore didattico governativo o comunale, il quale curerà l’assegnazione dello scolaro alle classi differenziali che siano istituite nel comune o, dello scolaro alle classi differenziali che siano istituite nel comune o, secondo i casi, d’accordo con la famiglia, inizierà le pratiche opportune per il ricovero in istituti per l’educazione dei corrigendi”)

• R.D. n. 786/1933 (sancisce per la prima volta l’intervento dello Stato nella costituzione delle Scuole Speciali, rafforzando in questo modo l’esclusione).

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Circolare Ministeriale (CM) 1771/12 del 1953

• Chiarisce la differenza tra classi speciali per minorati e scuole di differenziazione da un lato e classi differenziali:

• «Le classi speciali per minorati e quelle di differenziazione didatticasono istituti scolastici nei quali viene impartito l'insegnamento elementare ai fanciulli aventi determinate minorazioni fisiche o psichiche ed istituti nei quali vengono adottati speciali metodi didattici per l'insegnamento ai ragazzi anormali, es. scuole Montessori.

• Le classi differenziali, invece, non sono istituti scolastici a sé stanti, ma • Le classi differenziali, invece, non sono istituti scolastici a sé stanti, ma funzionano presso le comuni scuole elementari ed accolgono gli alunni nervosi, tardivi, instabili, i quali rivelano l'inadattabilità alla disciplina comune e ai normali metodi e ritmi d'insegnamento e possono raggiungere un livello migliore solo se l'insegnamento viene ad essi impartito con modi e forme particolari».

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Medicalizzazione (1960-1970)• Sorgono numerosissime scuole speciali e, all’interno della

scuola comune, classi speciali. • La selezione degli educandi (da inviare) deve essere

accuratissima e tale da “escludere che gli scolari possano trarre profitto da un insegnamento nelle scuole comuni.

• Lo stato ritiene suo preciso compito interessarsi direttamente anche degli handicappati psicofisici o gravi, non però all’interno della scuola normale, bensì attraverso direttamente anche degli handicappati psicofisici o gravi, non però all’interno della scuola normale, bensì attraverso un rafforzamento e una diversificazione di strutture speciali.

• La diversità viene intesa come “malattia sociale” e l’approccio è “eminentemente medico” (Meazzini, 1984)

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I tratti caratteristici del modello medico

a) L’attenzione è centrata sul deficit. L’handicap definisce il soggetto che è visto come un “caso”. L’insegnante ha bisogno di rassicurazioni e si rivolge allo specialista.

b) Lo specialista attraverso la diagnosi (clinica) classifica l’alunno. L’etichetta consente di ri-ordinare lo stato delle cose

c) L’attribuzione dell’etichetta porta l’insegnante a dare c) L’attribuzione dell’etichetta porta l’insegnante a dare rilievo ai comportamenti che rientrano entro le categorie prestabilite dall’etichetta stessa (stigmatizzazione)

d) Rafforzamento dell’atteggiamento di delega agli specialisti (deresponsabilizzazione).

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e) Il provvedimento di allontanamento passa attraverso una serie di deleghe: insegnante -> medico scolastico -> direttore didattico. Numerosi soggetti che non lavorano in rete e non condividono le responsabilità

f) La “certificazione” dell’handicap non diventa un’indicazione fornita alla scuola al fine di un’indicazione fornita alla scuola al fine di avviare iniziative adeguate di recupero, ma un lasciapassare verso strutture speciali

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CM 4525 del 09.07.1962

“La segnalazione della minorazione sarà fatta dall’insegnante, con relazione scritta al direttore didattico, il quale, dopo che le competenti autorità sanitarie (medico scolastico, o ufficiale sanitario, o medico scolastico, o ufficiale sanitario, o medico condotto) avranno accertato il tipo di minorazione, avvierà l’alunno alla scuola corrispondente.

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Realizzazione di istituzioni speciali per soggetti con handicap

• 1963-64 2.247

• 1964/65 2.670 + 423

• 1965/66 3.394 + 724

• 1966/67 3.565 + 171

• 1967/68 4.157 + 592*

• 1968/69 4.743 + 586*

Pascoletti C., Gardin A. (1997)

• 1968/69 4.743 + 586*

• 1969/70 5.326 + 583*

• 1970/71 5.876 + 550*

• 1971/72 6.166 + 290

• 1972/73 6.470 + 304

• 1973/74 6.790 + 320

• 1974/75 6.692 - 98

Pascoletti, Gardin, op. citF. BOCCI, LEZIONI PEDAGOGIA SPECIALE II A.A. 09-10– ATTIVITÀ FORMATIVE PER IL SOSTEGNO- CDL SFP ROMA TRE- ad uso didattico interno

Normativa nel periodo della medicalizzazione

• C.M. 4525 del 9 luglio 1962: “Ai maestri che non abbiano una preparazione specifica possono

essere affidate soltanto le classi differenziali nelle

quali saranno accolti gli alunni le cui anomalie

sono tali da prevedere un facile e rapido

adattamento alla scuola comune” adattamento alla scuola comune”

• Gli articoli 11 e 12 della Legge 1859 del

31.12. 1962 (la legge della scuola unificata) che prevedono rispettivamente l'istituzione di classi di aggiornamento per gli alunni con difficoltà di apprendimento e di classi differenziali per allievi disadattati.

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• La Legge 444/68 che avvia le sezioni speciali presso le scuole materne statali per i bambini affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento, da menomazioni fisiche o

sensoriali (nei casi più gravi è previsto l'inserimento in scuole materne speciali).

• "Per i bambini dai tre ai sei anni affetti da disturbi

dell'intelligenza o del comportamento, da

menomazioni fisiche o sensoriali, lo Stato

istituisce sezioni speciali presso scuole materne

statali e, per i casi più gravi, scuole materne

speciali."

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Inserimento (1970-1977)

• Si registra una spinta sociale che richiede la scuola di massa

• Manca ancora negli operatori una cultura pedagogica capace di affrontare i problemi dell’handicap e del “disadattamento scolastico” senza ricorrere alle consuete vie della selezione (bocciatura) o del dirottamento (classi speciali, differenziali)speciali, differenziali)

• Presenza di istituzioni speciali e prime esperienze di inserimento (indiscriminato?) di alunni con handicap nelle classi comuni

• Crisi d’identità del ruolo docente (legge 820/71: tempo pieno, Decreti Delegati)

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• La Legge 118/71, il cui art. 28, prefigurando l'inserimento degli allievi handicappati, recita: «l'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuole pubblica» precisando, tuttavia, che ciò non si può realizzare nei casi in cui «i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali».

• Il D.P.R. n. 416 del 31.05.1974, introduce nella scuola gli organi collegiali. Nello specifico dell'handicap all'art. 4 recita: «il collegio dei docenti esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni su iniziative dei docenti di ciascuna classe dopo aver ascoltato gli specialisti».

• Successivamente D.P.R. 417 si stabilisce che il preside deve curare i rapporti • Successivamente D.P.R. 417 si stabilisce che il preside deve curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e psico-pedagogico; inoltre deve assegnare gli alunni handicappati alle varie classi sui criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo e dal Consiglio d'Istituto e curare l'istituzione delle norme giuridiche ed amministrative relative a tali alunni.

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• La C.M. 191/74, che definisce i compiti dell'équipe socio-psico-pedagogica. Questa è costituita dalle seguenti figure: neuropsichiatra, psicologo, assistente sociale e, all'occorrenza, i tecnici della riabilitazione. Partecipano inoltre: il medico scolastico, il direttore didattico o il preside e gli insegnanti nominati. L'équipe definisce la diagnosi, collabora con gli organi collegiali della scuola e stabilisce il programma di lavoro.scuola e stabilisce il programma di lavoro.

• La C.M. 227/75 che individua gli interventi necessari da realizzarsi a favore di alunni portatori di handicap ribadendo, comunque, il ruolo delle «scuole speciali statali [...] per l'educazione e la riabilitazione dei casi più gravi»

• Il D.P.R. 970/75 che istituisce i corsi biennali per insegnanti di sostegno.

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RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA COMMISSIONE FALCUCCI

CONCERNENTE I PROBLEMI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI HANDICAPPATI (1975)

• Il superamento di qualsiasi forma di emarginazione degli handicappati passa attraverso un nuovo modo di concepire e di attuare la scuola, così da poter veramente accogliere ogni bambino ed ogni adolescente per favorirne lo sviluppo personale, precisando peraltro per favorirne lo sviluppo personale, precisando peraltro che la frequenza di scuole comuni da parte di bambini handicappati non implica il raggiungimento di mete culturali minime comuni. Lo stesso criterio di valutazione dell’esito scolastico, deve perciò fare riferimento al grado di maturazione raggiunto dall’alunno sia globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati, superando il concetto rigido del voto o della pagella.

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Considerazioni critiche

(Pascoletti, Gardin, op. cit, p. 575-576)A) Nel dibattito di questo periodo è presente una concezione

ottimisticamente ingenua. Sembra che basti il prolungato inserimento fisico dell’handicappato per garantire tout-court dei vantaggi.

B) Ciò che è importante conseguire è la socializzazione, indipendentemente dalla gravità dell’handicap. In realtà non si dà socializzazione se non grazie ad apprendimenti che permettano l’acquisizione di abilità “integranti”.che permettano l’acquisizione di abilità “integranti”.

C) Manca ogni indicazione circa una strategia dell’intetgrazione che tenga conto della complessità delle variabili dell’istituzione scolastica, possegga chiari obiettivi intermedi e disponga di metodi adeguati per conseguirli.

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Integrazione (1977-1994)

• La Legge 517/77. É il punto di svolta:

• introduce il concetto di integrazione (in luogo di inserimento)

• abolisce le classi differenziali ed ogni forma • abolisce le classi differenziali ed ogni forma di ghettizzazione.

• prevede l'assegnazione del docente di sostegno finalizzata alla realizzazione di una programmazione educativo-didattica idonea all'handicappato.

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• La C.M. 199/79 raccomanda il pieno coinvolgimento dell'insegnante di sostegno in quanto figura esperta che possiede professionalità, conoscenze, competenze ed atteggiamenti specifici.

• Già con questo intervento normativo si delinea l'idea che l'insegnante di sostegno non debba essere considerato come un supporto al singolo alunno considerato come un supporto al singolo alunno bisognoso di interventi specifici, ma come un mediatore che, condividendo con tutto il collegio degli insegnanti le varie forme di intervento, favorisce la piena integrazione dell'alunno con handicap a lui affidato.

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• Le C.M. 258/83 e 250/85 che evidenziano l'importanza della certificazione.

• In modo particolare, la 250/85 denomina tale certificazione come Diagnosi Funzionale e ribadisce che «l'insegnante di sostegno partecipa, a pieno titolo, alla elaborazione e alla verifica di tutte le attività di competenza del Consiglio d'Interclasse o del Collegio dei Docenti. La responsabilità dell'integrazione dell'alunno in situazioni di handicap e dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è, al dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, dell'insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e dalla comunità scolastica nel suo insieme».

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Sentenza della Corte Costituzionale -

3 giugno 1987, n. 215

• Oggetto: "Giudizio di legittimità costituzionale in via

incidentale art. 28, terzo comma, della legge 30

marzo 1971, n. 118: Scuola - mutilati ed invalidi

civili - soggetti portatori di handicaps - diritto alla

frequenza delle scuole secondarie superiori -frequenza delle scuole secondarie superiori -

effettiva e concreta realizzazione del diritto -

mancata assicurazione - violazione degli artt.

3.30.31 e 34 della Costituzione - Illegittimità

costituzionale parziale

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Legge Quadro 104/92 • La che sancisce definitivamente «l'integrazione

scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università».

• Il conseguente atto di indirizzo DPR • Il conseguente atto di indirizzo DPR 24/02/1994 specifica le funzioni della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato

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“Inclusione” (1994 ad oggi)“Inclusione” (1994 ad oggi)

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Legge 449 del 27 dicembre 1997, art. 40,

comma 3.• La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l’integrazione degli alunni

handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138

alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all’80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell’anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell’istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici disciplinari dell’istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l’assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l’acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l’aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.

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DPCM 185 del 23 febbraio 2006:

• Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della Legge 289

Legge 27.12.2006 n° 296 (Finanziaria 2007) art. 1,

comma 605 lettera b:comma 605 lettera b:

• il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi

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L. 24/12/2007 n. 244 Art. 2 comma 413

• Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell’obiettivo di cui al precedente periodo.

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• Intesa Stato-Regioni del marzo 2008, che per

la prima volta prevede la diagnosi funzionale

su base ICF

• 4 agosto 2009: Linee guida per l’integrazione

scolastica degli alunni con disabilità. scolastica degli alunni con disabilità.

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Corte Costituzionale: sentenza n. 80 del 2010

• ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo inserito nella Finanziaria 2008, che fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, ma anche nella parte in cui escludeva la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità. La Corte Costituzionale ha precisato preliminarmente che “i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo”, evidenziando come sia importante “individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona”. Infatti, ciascun disabile necessita di un processo di riabilitazione individualizzato finalizzato ad un suo completo inserimento nella società, all’interno del quale l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo di primaria importanza.

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La CC, nell’ampia motivazione, ha posto l’accento sul diritto all’istruzione dei disabili riconosciuto sia dall’ordinamento internazionale che da quello interno, mettendo in rilievo:

• La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008

e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18, in cui l’art. 24 statuisce che gli Stati Parti «riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione».

La Corte, inoltre:

• evidenzia come la finalità della legge 104/92 sia quella di attuare il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi, volta a garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di

realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti

portatori di handicap”.

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• La Corte precisa anche che l’art. 12 della Legge 104/92 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università e che il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto

fondamentale. fondamentale.

• Il godimento di tale diritto è pertanto garantito attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di

handicap la frequenza degli istituti

d’istruzioneF. BOCCI, LEZIONI PEDAGOGIA SPECIALE II A.A. 09-10– ATTIVITÀ FORMATIVE PER IL SOSTEGNO- CDL SFP ROMA TRE- ad uso didattico interno