PROFILASSI ANTIBIOTICA NELLE MANOVRE STRUMENTALI IN UROLOGIA
LE MANOVRE ECONOMICHE. CONTABILITA SEMPLIFICATA Elevati i limiti per ladozione della contabilità...
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LE MANOVRE ECONOMICHE
CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
Elevati i limiti perl’adozione della
contabilità semplificata
Per le imprese diservizi il limite passa
da € 309.874 a€ 400.000
Per le imprese dialtri settori il limite
passa da € 516.457 a€ 700.000
NUOVI LIMITI PER LA RISCOSSIONEL’agente della riscossione non
può procedere ad iscrivereipoteca se l’importo del credito
è inferiore a € 20.000qualora
La pretesa iscritta a ruolosia contestata in giudizio
Il debitore sia proprietariodella sola unità immobiliare
adibita ad abitazioneprincipale
SEGUE: NUOVI LIMITI PER LARISCOSSIONE
In tutti gli altri casi
non si può iscrivere ipoteca
Se l’importo complessivo delcredito è inferiore
a € 8.000
SEGUE: NUOVI LIMITI PER LARISCOSSIONE
Il concessionario puòprocedere all’espropriazione
immobiliare
Se l’importo del creditosupera complessivamente
€ 20.000
SEGUE: NUOVI LIMITI PER LA RISCOSSIONE
L’agente della riscossione può procedere all’espropriazione
immobiliare se l’importo del credito è superiore a € 20.000
qualora
La pretesa iscritta a ruolosia contestata in giudizio
Il debitore sia proprietariodella sola unità immobiliare
adibita ad abitazioneprincipale
SEGUE: NUOVI LIMITI PER LARISCOSSIONE
In tutti gli altri casi
non si può procedereall’espropriazione immobiliare
Se l’importo complessivo delcredito è inferiore
a € 8.000
SEGUE: NUOVI LIMITI PER LARISCOSSIONE
Riscossione coattiva di debiti
fino a € 2.000
Le azioni cautelari devono essere precedute dall’invio
di due solleciti di pagamentoa distanza di sei mesi l’uno
dall’altro
SEGUE: NUOVI LIMITI PER LARISCOSSIONE
Importi da iscrivere a ruolo
per accertamenti nondefinitivi
Passano dalla metà adun terzo delle somme
corrispondenti aimaggiori imponibili accertati
RIPORTO PERDITE
Per le società di capitali
Le perdite di esercizi precedentisono riportabili senza limiti di
tempo ma in misura nonsuperiore all’80% del redditoimponibile di ciascun anno
Le perdite realizzate nei primi treperiodi d’imposta sono riportabili
entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo per l’intero
importo che trova capienza nel reddito di ciascun anno
ESEMPIO
Perdita d’esercizio € 10.000
Reddito anno 1= 4.000
Reddito anno 2= 1.000
Reddito anno 3= 1.500
Reddito anno 4= 500
Reddito anno 5= 2.000
Reddito anno 6= 3.800
SEGUE:ESEMPIO 1) Primo anno Reddito 4.000 x 80%= 3.200 Reddito tassabile = 800 (4.000 – 3.200) Perdita residua = 6.800 (10.000 – 3.200) 2) Secondo anno Reddito 1.000 x 80%= 800 Reddito tassabile = 200 (1.000 – 800) Perdita residua = 6.000 (6.800 – 800) 3) Terzo anno Reddito 1.500 x 80%= 1.200 Reddito tassabile = 300 (1.500 – 1.200) Perdita residua = 4.800 (6.000 – 1.200)
SEGUE:ESEMPIO 4) Quarto anno Reddito 500 x 80%= 400 Reddito tassabile = 100 (500 – 400) Perdita residua = 4.400 (4.800 – 400) 5) Quinto anno Reddito 2.000 x 80%= 1.600 Reddito tassabile = 400 (2.000 – 1.600) Perdita residua = 2.800 (4.400 – 1.600) 6) Sesto anno Reddito 3.800 x 80%= 3.040 Reddito tassabile = 1.000 (3.800 – 2.800) La perdita residua di 2.800 è portata in diminuzione del reddito imponibile per intero perché trova capienza nell’ammontare del reddito stesso (3.800)
DISTRUZIONE DELLA MERCE
Elevata la soglia di valore per ladistruzione o trasformazionedei beni con dichiarazionesostitutiva di atto notorio
A 10.000 euro
La dichiarazione deve contenere:data, ora e luogo in cui
avvengono le operazioni e naturaqualità, quantità e ammontare
del costo dei beni
GARANZIE
Rateazione dei debiti tributari
da accertamento con adesionee
conciliazione giudiziale
Eliminato l’obbligo di prestaregaranzia per debiti
superiori a 50 mila euro
RADDOPPIO SANZIONI
Rateazione di debiti tributari
da accertamento con adesione
Nell’ipotesi di mancato pagamentoanche di una sola rata diversa
dalla prima entro il terminedi pagamento della rata
successiva
L’Agenzia iscrive a ruolo leresidue somme dovute con
applicazione della sanzione del60% sul residuo importo dovuto
a titolo di tributo
SEGUE: RADDOPPIO SANZIONI
Rateazione di debiti tributarida conciliazione giudiziale
Nell’ipotesi di mancato pagamentoanche di una sola rata diversa
dalla prima entro il terminedi pagamento della rata
successiva
L’Agenzia iscrive a ruolo leresidue somme dovute con
applicazione della sanzione del60% sul residuo importo dovuto
a titolo di tributo
SEGUE: RADDOPPIO SANZIONI
Le disposizioni non si applicano:
• agli atti di adesione;
• alla rinuncia del contribuente ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione;
• alle conciliazioni giudiziali
già perfezionati anche con prestazione della garanzia alla data del 6 luglio 2011.
CHIUSURE PARTITE IVA
Il numero di partita Iva èrevocato d’ufficio qualora per
tre annualità consecutiveil titolare
Non abbia esercitato l’attivitàd’impresa o di arti e
professioni
O, se obbligato alla presentazione della
dichiarazione Iva, non abbiaadempiuto a tale obbligo
SEGUE: CHIUSURE PARTITE IVA
Sanatoria per mancatapresentazione del modello relativo
alla dichiarazione dicessazione attività
Versamento con F24 di euro 129entro il 4 ottobre 2011
Codice tributo 8110(Ris. n. 72/E dell’11/7/2011)
NUOVO REGIME DEI MINIMI
Dal 1° gennaio 2012il regime dei minimi si
applica alle persone fisicheper il periodo d’imposta
in cui l’attività è esercitata e peri 4 successivi
Che intraprendono un’attivitàd’impresa, arte o professione
Che l’hanno intrapresa dopoil 31.12.2007 o vorranno
iniziarla adesso
SEGUE: NUOVO REGIME DEI MINIMI
L’imposta sostitutiva
dell’imposta sui redditi e delleaddizionali regionali e comunali
È ridotta al 5% in luogodel 20%
SEGUE: NUOVO REGIME DEI MINIMI
Il nuovo regime
si applica
Anche oltre il quinto periodod’imposta ma non oltre il
periodo d’imposta dicompimento di 35 anni di età
SEGUE: NUOVO REGIME DEI MINIMI
Condizioni
Mancato eserciziodi attività nei treanni precedentil’inizio attività
L’attività esercitatanon deve essereprosecuzione di
altra attività
Se è prosecuzione di altra attività
questa non deve aver superato i 30 mila euro
EX MINIMI
Pur avendo i previgenti requisiti gli ex minimi che per effetto delle regole non possono beneficiare del nuovo regime ovvero ne fuoriescono sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva.
Resta l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi.
Tali soggetti sono esonerati dall’Irap. Applicano gli studi di settore?
SEGUE: GLI EX MINIMI
L’applicazione delladisciplina transitoria cessa
Dall’anno successivo a quello incui viene meno una dellecondizioni richieste dallanorma per la qualifica di
contribuente minimo
Se si verifica una dellefattispecie indicate nel
comma 99 dell’art. 1della legge n. 244/2007
SEGUE: GLI EX MINIMI
Gli ex minimipossono applicareil regime contabile
ordinario.L’opzione
È valida 3 anniVa comunicata con
la prima dichiarazione
Superati i 3 annil’opzione restavalida fino a
revoca
SANZIONI STUDI DI SETTORE
Omessa presentazione delmodello in dichiarazione e il
contribuente non ha provvedutoanche a seguito di invito da
parte dell’Agenzia delle entrate
Si applica la sanzione nellamisura massima di
€ 2.065, 83
SEGUE: SANZIONI STUDI DI SETTORE
Omessa presentazione delmodello in dichiarazione e il
contribuente non ha provvedutoanche a seguito di invito da
parte dell’Agenzia delle entrate
La sanzione minima e massimaper le imposte sui redditi, Iva e
Irap è elevata del 50%(dal 150% al 300%)
STUDI DI SETTORE
Possibile accertamentoinduttivo
Quando viene rilevata l’omessao l’infedele indicazione dei dati
rilevanti ai fini degli studi disettore
Quando si indicano in dichiarazione cause di
esclusione o di inapplicabilitànon sussistenti
SEGUE: STUDI DI SETTORE
L’accertamento induttivo
E’ applicabile solo se si irroganole sanzioni dal 110 al 220%
previste dall’art. 1, c 2-bis, delD lgs n. 471/1997
Non si applica se il maggiorreddito d’impresa o di lavoroautonomo accertato con gli
studi di settore non è superioreal 10% di quello dichiarato
SEGUE: STUDI DI SETTORE
Nella motivazione dell’atto diaccertamento viene eliminato
l’obbligo di indicare
Le ragioni che inducono l’ufficioa disattendere le risultanze
degli studi di settore
RAVVEDIMENTO SPRINT
Si applica a tutti i versamenti di
tributi effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni
La nuova sanzione è pari al 2% perogni giorno di ritardo
Il beneficio della riduzionediminuisce all’aumentare dei
giorni di ritardo fino adannullarsi al 15° giorno quando
raggiunge il 30%
ESEMPIO
Versamento di € 1.000 eseguito con 2 giorni di ritardo.
Calcolo della sanzione = (30x2/15) 4%
1.000 x 4% = 40 (sanzione da versare)
SEGUE : RAVVEDIMENTO SPRINT
Al ravvedimento sprint si
aggiunge il ravvedimento operoso
Se il versamento è effettuato entro15 giorni e si versano entro 30giorni dalla scadenza anche
le sanzioni e gli interessi legali
La riduzione da ravvedimentosprint si aggiunge a quella
di 1/10 del 30% previstaper il ravvedimento breve
ESEMPIO
Versamento di € 1.000 eseguito con 2 giorni di ritardo.
Calcolo della sanzione =
(30x2/15x1/10) 0,4%
1.000 x 0,4% = 4 (sanzione da versare)
VERIFICHE FISCALI E ACCESSI
Il periodo di permanenza nellasede non può essere superiorea 15 giorni lavorativi prorogabili
nell’arco di non più di un trimestre
Presso la sede di impresein contabilità semplificata
Presso i lavoratori autonomi
SEGUE: VERIFICHE FISCALI E ACCESSI
In tutti i casi ai fini del computo dei giorni lavorativi devono considerarsi i giorni di EFFETTIVA presenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.
SOSPENSIONE GIUDIZIALE
Dal 1° ottobre 2011 gli atti diaccertamento emessi da tale data
diventano immediatamente esecutivi
La disposizione è applicabile ancheagli avvisi di accertamento ai
fini Irap
Non si applica la sanzione del 30% nei casi di omesso
carente o tardivo versamentodelle somme dovute pergli accertamenti esecutivi
SEGUE:SOSPENSIONE GIUDIZIALE
La sospensione dell’esecuzionedell’atto di accertamento è di 180 giorni decorrenti dall’affidamento
in carico agli agenti della riscossione
Detta sospensione non si applicacon riguardo alle azioni cautelarie conservative nonché alle altre
azioni previste a tutela delcredito
La sospensione non opera sel’agente della riscossione viene
a conoscenza che esiste unfondato pericolo per la
riscossione
CONTRIBUTO UNIFICATO
Per i ricorsi notificati e le controversie instaurate dopo il 6.7.2011è dovuto il contributo unificato come segue:
• € 30 per controversie di valore fino a € 2.582,28;• € 60 per controversie di valore superiore a € 2.582,28 e
fino a € 5.000;• € 120 per controversie di valore superiore a € 5.000 e
fino a € 25.000;• € 250 per controversie di valore superiore a € 25.000 e
fino a € 75.000;• € 500 per controversie di valore superiore a € 75.000 e
fino a € 200.000;• € 1.500 per controversie di valore superiore a € 200.000
SEGUE: CONTRIBUTO UNIFICATO
Si può versare:
1. Con il modello F23 anche telematicamente con codice tributo 941T;
2. Presso gli uffici postali con apposito c/c intestato alla sezione della Tesoreria dello Stato competente per provincia;
3. Presso le rivendite di genere di monopolio e di valori bollati.
SEGUE: CONTRIBUTO UNIFICATO
Ai fini del versamento del
contributo unificato per valoredella lite si intende
L’importo del tributo al nettodegli interessi e delle eventuali
sanzioni irrogate con l’attoimpugnato
SEGUE: CONTRIBUTO UNIFICATO
Se il valore della lite
èindeterminabile
Il contributo unificato èpari a € 120
SEGUE: CONTRIBUTO UNIFICATO
Il contributo unificato èaumentato della metà
Se il difensore non indichi il proprio indirizzo Pec e ilproprio numero di fax ovvero qualora la parte omettadi indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del
giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Nei processi tributari
Il valore della lite deve risultare daapposita dichiarazione resa dallaparte nelle conclusioni del ricorso
anche nell’ipotesi diprenotazione a debito
SEGUE: CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Se manca la dichiarazione del
valore della lite nel ricorso
Il contributo unificato è paria € 1.500
RECLAMO E MEDIAZIONE
Per gli atti notificati a partire dal
1° aprile 2012
Per le controversie di valore nonsuperiore a € 20.000 relative adatti emessi dall’Agenzia delle
entrate
Chi intende proporre ricorso ètenuto preliminarmente a
presentare reclamo. Si esclude la
conciliazione giudiziale
SEGUE: RECLAMO E MEDIAZIONE
Condizione di ammissibilità
del ricorso
Presentazione del reclamo
SEGUE: RECLAMO E MEDIAZIONE
Il reclamo si presenta entro 60 giorni dalla notifica dell’attoalla Direzione provinciale o alla
Direzione regionale
Le Direzioni esaminano l’atto conapposite strutture diverse e
autonome da quelle che curanol’istruttoria degli atti reclamabili
Il reclamo può contenere unaproposta di mediazione
completa della rideterminazionedell’ammontare della pretesa
tributaria
SEGUE: RECLAMO E MEDIAZIONE
L’ufficio formula una
controproposta di mediazione
Si applicano le regole sullaconciliazione giudiziale
SEGUE: RECLAMO E MEDIAZIONE
Decorsi 90 giorni
Senza accoglimentodel reclamo o senza
accordo sullamediazione
Il reclamo producegli effetti
del ricorso
Il contribuente depositail reclamo in CTP nei30 giorni successivi
Per l’accoglimento parziale del reclamo i
30 giorni decorrono dallanotifica dell’atto
SEGUE: RECLAMO E MEDIAZIONE
La parte soccombente è tenuta
a rimborsare oltre alle spesedi giudizio
Una somma pari al 50% dellespese di giudizio a titolo dirimborso per l’applicazionedei nuovi istituti deflattivi
LITI FISCALI
Le liti fiscali di valore non superiore a € 20.000 di cui
è parte l’Agenzia delleentrate sono definibili
Se pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi allecommissioni tributarie o al
giudice ordinario in ognigrado di giudizio
SEGUE: LITI FISCALI
Per valore della lite
si intende
Il tributo o il maggior tributoaccertato o, nel caso di
impugnazione parziale, il tributoo il maggior tributo contestato al
netto di interessi sanzioni eindennità di mora
SEGUE: LITI FISCALI
Non sono definibili:• Le controversie non impugnate alla data del 1° maggio
2011;• Le liti dove non è parte l’Agenzia delle entrate;• Le liti riguardanti il rifiuto espresso o tacito della
restituzione di tributi;• Le liti relative alle agevolazioni a meno che non è stato
accertato e richiesto un maggiore tributo;• Le controversie dipendenti da omessi versamenti di
tributi;• Le liti relative all’omesso versamento di ritenute indicate
nella dichiarazione dei sostituti d’imposta;• Le controversie relative alle precedenti definizioni.
SEGUE: LITI FISCALI
L’importo da versare è così calcolato:• € 150 se il valore della lite è di importo fino a € 2.000;• Il 10% del valore della lite in caso di soccombenza
dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa;
• Il 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa;
• Il 30% del valore della lite nel caso in cui la lite penda ancora nel 1° grado di giudizio e non sia già stata resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.
SEGUE: LITI FISCALI
Versamento delle somme conF24 codice tributo 8082
(Ris. n. 82/E del 5.8.2011)
Entro il 30.11.2011 inunica soluzione. Non èammesso il pagamento
rateale
E’ ammesso l’errore scusabile
SEGUE: LITI FISCALI
Liti definibili
Sono sospese fino al 30.6.2012
Sono sospesi fino al 30.6.2012i termini per proporre ricorso,
appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione compresi i termini
per la costituzione in giudizio
SEGUE: LITI FISCALI
La domanda di definizione delleliti si presenta entro il
2.4.2012 (31.3.2012 è sabato)in via telematica
Il modello di domanda è stato approvato con
Provvedimento del Direttoredell’Agenzia delle entrate del
13.9.2011
La definizione si perfeziona conil pagamento integrale dellesomme e la presentazione
del modello
SEGUE:LITI FISCALI
Entro il 15.7.2012gli uffici
trasmettono
Alle Commissioniai Tribunali
alle Corti di appelloalla Corte di Cassazione
L’elenco delleliti per le quali
è statapresentata la
domanda
Tali liti sono sospesefino al 30.9.2012
Gli uffici devono depositare entro il
30.9.2012 la domandae il pagamento
SEGUE: LITI FISCALI
Entro il 30.9.2012
L’ufficio deve comunicare enotificare l’eventuale
diniego della definizione
ALIQUOTA IVA
L’aliquota Iva del 20%
passa al 21%
La variazione ha effetto apartire dalla data del
17.09.2011
SEGUE: ALIQUOTA IVA
Per i commercianti al minuto e
per gli altri contribuenti
Lo scorporo si effettuadividendo i corrispettivi per
121
SEGUE: ALIQUOTA IVA
Per le operazioni effettuate neiconfronti dello Stato e altri Enti
La variazione non si applica seprima del 17.9.2011 sia
stata emessa e registrata la fattura anche se non è stato
incassato il corrispettivo
SEGUE: ALIQUOTA IVA
Momento rilevante
Beni mobili:consegna o
spedizione dei beni
Beni immobili:stipula dell’atto
notarile
Prestazioni di servizi:
pagamento delcorrispettivo
ESEMPIO N.1
Consegna dei beni con Ddt il 13 settembre
2011 e consegna dei beni con Ddt dopo il 17.9.2011.
Nella fattura riepilogativa si espone l’Iva al 20% per i beni consegnati fino al 13 settembre e l’Iva al 21% per la consegna effettuata dopo il 17.9.2011.
ESEMPIO N. 2
Acconto ricevuto in data 13 settembre per la vendita di un immobile e saldo alla stipula dell’atto avvenuto dopo il 17.9.2011.
Sull’acconto si applica l’Iva al 20%
Sul saldo si applica l’Iva al 21%
ESEMPIO N. 3
Professionista che emette una fattura pro-forma in data 13 settembre mentre l’incasso avviene dopo il 17.9.2011.
Si applica l’aliquota del 21%.
Se invece il professionista ha emesso la regolare fattura in data 13 settembre anche se il pagamento avviene dopo il 17.9.2011 si applica l’aliquota del 20%
SEGUE: ALIQUOTA IVA
Le note di credito o di debito emesse dopo il 17.9.2011 per correggere un errore materiale contenuto nelle fatture emesse prima di detta data scontano l’Iva al 20%.
SOCIETA’ DI COMODO
Per le società di capitalinon operative
L’aliquota Ires è aumentata di 10,5 punti percentuali e
quindi è del 38%
Sul reddito imputato dallesocietà di persone alle
società di capitali di comodosi applica comunque la
maggiorazione
SEGUE: SOCIETA’ DI COMODO
Le disposizioni si applicano adecorrere dal periodo d’impostasuccessivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore dellalegge di conversione
Nel periodo di prima applicazione gli acconti
tengono conto dell’aumentodell’aliquota
SEGUE: SOCIETA’ DI COMODO
Le società di capitali e lesocietà di persone sono
consideratenon operative
Se per tre periodi d’impostaconsecutivi presentanodichiarazioni in perdita
fiscale
Se per due periodi d’imposta inperdita fiscale ed in uno abbiano
dichiarato un reddito inferiorea quello minimo previsto per le
società di comodo
BENI IN GODIMENTO
Si annovera tra i
redditi diversi
La differenza tra il valore dimercato e il corrispettivo per la
concessione di beni dell’impresa a soci o familiari
dell’imprenditore
SEGUE: BENI IN GODIMENTO
I costi relativi ai beni concessi
in godimento
NON SONO ammessi indeduzione dal reddito
imponibile della società odell’imprenditore
SEGUE: BENI IN GODIMENTO
L’impresa concedente ovvero
il socio o il familiaredell’imprenditore
Comunicano all’Agenzia delleentrate i dati relativi ai
beni concessi in godimento
Per l’omissione della comunicazione o per la
trasmissione della stessa con dati incompleti si applica
la sanzione del 30%
SEGUE: BENI IN GODIMENTO
Se i contribuenti si
conformano alla normativa
Si applica la sanzione da 258 a 2.065 euro
SANZIONE PER IL PROFESSIONISTA
Soggetti iscritti inalbi o ordiniprofessionali
Nel corso delquinquenniocommettono
Quattro distinteviolazioni dimancata
emissione difattura
Compiute in giornidiversi
Sospensionedell’iscrizione da tre
giorni a un mese
SEGUE: SANZIONE PER IL PROFESSIONISTA
Provvedimento di sospensione
Immediatamente esecutivo
SEGUE: SANZIONE PER IL PROFESSIONISTA
Gli atti di sospensione
Si comunicano all’ordine ovveroal soggetto competente per la
tenuta dell’albo per lapubblicazione sul sito
internet
SEGUE: SANZIONE PER IL PROFESSIONISTA
La sospensione dell’iscrizione
è disposta nei confronti diTUTTI gli associati
Qualora le violazioni sianocommesse nell’esercizio
dell’attività professionale in forma associata