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Il decreto 186/2006 La comunicazione di avvio attività recupero rifiuti

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• La comunicazione di avvio attività recupero rifiuti

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La comunicazione semplificata

Gli artt. 214 - 216 del d.lgs 152/2006 prevedono che le imprese che vogliono intraprendere un’attività di recupero di rifiuti pericolosi e non, avvalendosi della cd. “procedura semplificata” (prima disciplinata dagli artt. 31-33 del d.lgs 22/1997 - “Decreto Ronchi”), devono inoltrare la comunicazione di inizio attività alla Sezione Regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella cui Regione è ubicato l’impianto di recupero

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Recupero dei rifiuti – Comunicazione semplificata

Il Decreto del 5 febbraio 1998 non solo ha individuato i rifiuti non pericolosi recuperabili attraverso procedura semplificata ma anche la loro provenienza e le caratteristiche, le attività praticabili e le caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti.

   Il D.M. 5.2.1998 ha fatto chiarezza anche in tre settori particolari che si prestavano, in precedenza, a facili elusioni: il compostaggio, la produzione di CdR e la produzione di fertilizzanti.

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Recupero dei rifiuti – Comunicazione semplificata

Un forte limite del Decreto Ronchi, relativamente alla procedure semplificate, è l'assenza di ogni riferimento alla disciplina urbanistica; mentre per svolgere attività soggette ad autorizzazione è prevista la Conferenza e la possibile variazione degli strumenti urbanistici con delibera della Giunta Regionale; nel caso di attività iniziate a seguito di comunicazioni ex art. 33 c. 2 lettere a) e b) (art. 32 per l'autosmaltimento) la legge non fa riferimento alcuno al profilo urbanistico.

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Recupero dei rifiuti – Comunicazione semplificata

Con il decreto 161 vengono individuati i rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del Dlgs 22/97 ( recupero agevolato)

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Recupero dei rifiuti – Comunicazione semplificata

il DM 161/2002 ( pubblicato sulla G.U. del 30.07.2002) regolamenta le procedure autorizzative, il recupero della materia, la messa in riserva (per solo effettivo ed oggettivo recupero), la quantità massima impiegabile, le modalità di campionamenti ed analisi. Detta inoltre i requisiti soggettivi (per coloro che vogliono essere autorizzati o iscritti ) e le norme transitorie

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Recupero dei rifiuti – Comunicazione semplificata

il dm in esame si presenta completo di tutto quanto richiesto dalla Comunità Europea. Fissa i valori limiti di emissione in atmosfera nelle fasi di trattamento e le quantità massime annue impiegabili; detta inoltre le norme tecniche per una buona e sicura messa in riserva del rifiuto pericoloso in attesa della trasformazione e/o trattamento (dotazioni minime, organizzazione, stoccaggio in cumuli, stoccaggio in serbatoi e in vasche fuori terra, bonifica dei contenitori sporchi e criteri di gestione ) .

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Recupero dei rifiuti – Comunicazione semplificata

I produttori di rifiuti pericolosi individuati nel decreto 161/2002 potranno destinarli al recupero agevolato, ma solo per quel che riguarda il recupero di materia.

Potranno effettuare il recupero energetico solo i soggetti autorizzati in procedura ordinaria dalla Regione.

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Recupero dei rifiuti – Comunicazione semplificata

relativamente al trasporto, si ricorda che i rifiuti pericolosi destinati al recupero agevolato dovranno essere trasportati da automezzi iscritti all'Albo Nazionale gestori rifiuti in Categoria 3.

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Recupero dei rifiuti – Comunicazione semplificata

Il trasporto di tali rifiuti, poiché pericolosi, dovrà rispettare la normativa ADR (dal 1° gennaio 2003 è in vigore il nuovo testo ADR 2002), i contenitori dovranno rispettare la normativa sulla etichettatura ed imballaggio, i soggetti addetti alla movimentazione e gestione amministrativa dovranno essere formati dal Consulente di cui al Dlgs 40/2000.

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Recupero – Procedura semplificata

Come previsto dal DL 22/97 alcune attività di recupero possono usufruire di procedure autorizzative semplificate.

Le attività in regime semplificato sono specificate nel DM 5-2-1998 (rifiuti non pericolosi) e nel DM 161-2002 (rifiuti pericolosi)

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Recupero – Procedura semplificata

Procedura semplificata: consiste in una comunicazione alla Provincia della durata di 5 anni

Procedura ordinaria: consiste in una richiesta di autorizzazione alla Provincia

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Recupero NP – Procedura semplificata

Per rientrare nei punti del DM 5-2-98 bisogna rispettare: Tipologia del rifiuto (CER) Provenienza del rifiuto Trattamenti applicati Caratteristiche delle materie prime o dei

manufatti prodotti

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Esempio recupero NP: recupero inerti

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto. [101303] [170101] [170102] [170103] [170104] [170701] [200301].

7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica corta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

7.1.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto e con caratteristiche di cui alle norme CNR - UNI 10006 [R5];

7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia conformi alle specifiche della CCRA di Milano.

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Recupero P – Procedura semplificata

Per rientrare nei punti del DM 161/2002 bisogna rispettare: Tipologia del rifiuto (CER) Provenienza del rifiuto Trattamenti applicati Caratteristiche delle materie prime o dei

manufatti prodotti

ATTENZIONE: non è permesso il solo R13

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Esempio recupero P: recupero scorie di fusione

3.1 Tipologia: scorie di alluminio [100315*] [100304*] [100309*]. 3.1.1 Provenienza: industria metallurgica, produzione e fusione di leghe di

alluminio. 3.1.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: scorie

contenenti granella, schiumature e colaticci di alluminio > 10%, 10-20% di altri metalli (Cu solubile < 3.500 mg/kg, Pb < 400 mg/kg, Cd < 15 mg/kg), 30-50% di miscele di ossidi metallici, 0-10% di cloruro di sodio e di potassio, cromo esavalente assente.

3.1.3 Attività di recupero: a) metallurgia termica dell'alluminio primario e secondario previa macinazione con

mulino a martelli e vaglio per la separazione della granella di alluminio, degli altri metalli presenti e delle polveri contenenti prevalentemente ossido di alluminio [R4];

b) idrometallurgia mediante celle elettrolitiche [R4]. 3.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: alluminio

metallico conforme norme UNI nelle forme usualmente commercializzate.

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Chi deve fare la comunicazione

Sono tenute ad iscriversi nel registro tenuto dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali le imprese che intendono effettuare le attività di recupero dei rifiuti avvalendosi delle procedure semplificate previste dagli artt.214-216 del d.lgs.152/06, oppure quelle che essendo già iscritte nei registri provinciali ai sensi della vecchia normativa (artt. 31 – 33del d.lgs 22/1997) nei registri provinciali, devono rinnovare l’iscrizione (art. 216 comma 5).

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Condizione necessaria

La tipologia dei rifiuti, i codici dei rifiuti, l'attività di recupero e le materie prime e/o i prodotti ottenuti devono essere puntualmente rispondenti a quanto previsto dal D.M.A. 5.02.98 (modificato dal D.M.A. 186/2006) per i rifiuti non pericolosi e dal D.M.A. 12.06.2002, n° 161 per i pericolosi.

Diversamente, l'impresa dovrà produrre istanza di rilascio di autorizzazione in procedura ordinaria alla competente Provincia o Regione di cui all’art. 208 e segg. del d.lgs. 152/2006.

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Documentazione

Relazione Tecnica di cui all’art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 firmata dal Legale rappresentante;

Estratto del PRG e relative norme di attuazione (firmato dal legale rappresentante/titolare);

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Documentazione Copia dell’estratto catastale, in scala 1 : 2000,

con evidenziati fogli e mappali sui quali insiste l’attività (firmato dal legale rappresentante/titolare);

Planimetria dell’area (in scala 1:100 o 1:200), con indicazione delle varie destinazioni d’uso (suddivisione delle aree di lavorazione, deposito tipologie di rifiuti da trattare con eventuali aree destinate alla sola messa in riserva, deposito materie recuperate, deposito rifiuti prodotti con evidenziate, le varie aree e strutture di deposito utilizzate), delle attrezzature e dei macchinari;

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Documentazione

Copia del CDU (Certificato di destinazione urbanistica) con norme tecniche di attuazione;

C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi)

LAY-OUT: schema a flusso dell’attività di recupero;

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Documentazione

Dichiarazione a firma del legale rappresentante che certifichi l’assenza nel raggio di 200 m di pozzi e altre strutture di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.);

Copia del contratto di godimento dell’immobile

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Tempi di iscrizione

L'attività può essere intrapresa decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, salvo che l'Amministrazione proceda all'iscrizione nell'apposito registro prima del suddetto termine. La comunicazione deve essere ripresentata ogni 5 anni o in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

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Recupero di rifiuti (proc. Sempl.)

Il D.M. 05 febbraio 1998 sul recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (recepimento degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97) è stato modificato dal Ministero dell’Ambiente con D.M. 05 aprile 2006, n. 186 (pubblicato nella Gazz. Uff. n. 115 del 19 maggio 2006). Il DM è entrato in vigore il 03 giugno 2006.

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Recupero di rifiuti (proc. Sempl.)

Lo Stato Italiano ha dovuto intervenire sulle norme tecniche in vigore a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea (Prima Sezione – 7 ottobre 2004) che ha sancito che “La Repubblica Italiana, non avendo stabilito nel decreto 5 febbraio 1998, sull’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, quantità massime di rifiuti,…”

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Recupero di rifiuti (proc. Sempl.)

“… per tipo di rifiuti, che possano essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall’autorizzazione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 10 e 11, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modifica dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE”.

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Recupero di rifiuti (proc. Sempl.)

La comunicazione è da ritenersi valida già per il decorso del termine di 90 giorni, in assenza di specifici divieti o richieste di integrazioni documentali da parte della Provincia e, sulla scorta dei meccanismi tipici del silenzio assenso.

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Recupero di rifiuti (proc. sempl.)

La comunicazione medesima, pur sortendo l’effetto operativo di legittimare l’attività con il decorso dei termini di legge, soggiace alle disposizioni richiamate dall’art. 214, ultimo comma, del D. Lgs. 152/2006, ovvero la veridicità delle comunicazioni rese e dei relativi atti che la compongono, nonché il divieto di conformazione se si siano rese dichiarazioni false.

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Recupero di rifiuti (proc. Sempl.)

le operazioni di recupero devono essere conformi, per provenienza, per caratteristiche del rifiuto, per modalità di recupero e per prodotti ottenuti alle disposizioni tecniche descritte negli allegati ai DD.MM. citati. La conformità alle operazioni descritte deve essere assoluta. Infatti, una caratterizzazione dei rifiuti diversa da quella descritta o una diversa provenienza del rifiuto rispetto a quella imposta nella norma comporta una specifica violazione, regolata e sanzionata dall’art. 256, comma 4, del D. Lgs. 152/2006.

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Recupero di rifiuti (proc. Sempl.)

Il soggetto che presenta la semplificata deve, prima di tutto, dimostrare di essere già in possesso delle autorizzazioni richieste dalle norme vigenti in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali, relativamente allo specifico impianto in cui effettua o intende effettuare il recupero di rifiuti individuati. Tale dimostrazione va data mediante l'elencazione e/o allegazione dei provvedimenti autorizzatori in possesso del soggetto che presenta la comunicazione.

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Differenze con il DM 5/2/98

Il DM 186/06 introduce alcune significative differenze nel recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato.

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Competenze della Provincia

Le competenze generali della Provincia, al riguardo emergono innanzitutto dall'art. 197 del D. Lgs. 152/2006 che attribuisce alla Provincia, fra le altre:- comma 1, lett. c): "la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, 216";

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Competenze della Provincia

- comma 5: "Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 e che i controlli concernenti la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti";

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Recupero rifiuti

Il decreto dispone che:- gli impianti di recupero che effettuano

l’operazione di messa in riserva di rifiuti non pericolosi e che non soddisfano più i requisiti fissati e riportati nell’Allegato 5 hanno sei mesi di tempo dalla sua entrata in vigore per adeguarsi, per continuare a beneficiare del regime in procedura semplificata (cioè devono presentare la documentazione integrativa in adeguamento dell’impianto o dichiarazione sostitutiva entro il 03 dicembre 2006)

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Nuovi requisiti – messa in riserva

Il D.M. 05 aprile 2006 n. 186 riformula completamente l'articolo 6 del D.M. 05 febbraio 1998, stabilendo per i diversi impianti le quantità massime di rifiuti in tonnellate/anno sottoposte ad operazioni di messa in riserva (R13) elencandole nell’Allegato 4 di nuova introduzione.

I quantitativi vengono distinti per gli impianti presso cui si effettua la sola operazione di messa in riserva da quelli per gli impianti presso cui si effettuano anche le altre operazioni di recupero.

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Nuovi requisiti – messa in riserva

Dalla lettura dell’Allegato 4, si ricava che la messa in riserva R 13 presso impianti che effettuano unicamente tale operazione, può essere effettuata in procedura semplificata solo per le tipologie di rifiuto esplicitamente elencate a fianco dell’attività “Messa in riserva”.

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Nuovi requisiti – messa in riserva

La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi di tutti gli impianti in procedura semplificata inoltre, deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche previste all’Allegato 5, di nuova istituzione.

I tempi di adeguamento a queste norme tecniche sono visti precedentemente.

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Nuovi requisiti – messa in riserva

Secondo il comma 3 dell’articolo 6, inoltre, la quantità massima di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l’impianto di recupero (cioè la quantità massima di stoccaggio di ogni tipologia di rifiuto in un determinato momento in attesa di essere avviata a successiva attività di recupero) non può in ogni caso eccedere il 70% della quantità annuale individuata per singola tipologia dall’Allegato 4; il limite è ridotto al 50% nel caso di rifiuti combustibili.

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Nuovi requisiti – quantità

Le quantità massime annuali di rifiuti non pericolosi passibile di recupero sono quelle stabilite dall’Allegato 4.

I quantitativi non possono, comunque, mai superare la capacità “autorizzata” (cioè quella indicata nella comunicazione di inizio attività) o la potenzialità dell'impianto, che deve essere rispettata anche quando l’impianto tratta più tipologie di rifiuto.

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Nuovi requisiti - campionamenti

Il campionamento dei rifiuti ai fini della caratterizzazione chimico fisica deve essere eseguito sul rifiuto tal quale ed in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme tecniche UNI 10802.

L’analisi è effettuata a cura del produttore dei rifiuti prima di essere avviati all’impianto di recupero in procedura semplificata.

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Nuovi requisiti - campionamenti

Il titolare dell’impianto di recupero deve invece verificare la conformità del rifiuto in ingresso alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal D.M. 05 aprile 2006 n. 186 per la specifica attività svolta.

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Nuovi requisiti – test di cessione

Il campionamento per il test di cessione deve essere effettuato con gli stessi standard della norma UNI 10802 sopra citata e va applicata la metodica analitica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.

Le principali novità riguardano la durata del test che passa da 16 giorni a 24 ore

La cadenza da biennale è diventata annuale.

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Norme transitorie

Gli impianti di recupero già operanti in procedura semplificata, qualora non soddisfino i requisiti tecnici del D.M. 05 aprile 2006 n. 186 limitatamente alle prescrizioni di cui all’Allegato 5 hanno sei mesi di tempo dall'entrata in vigore del DM 186/2006 (entro il 03 dicembre 2006), per adeguarsi e continuare pertanto a beneficiare del regime in procedura semplificata.

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Norme transitorie

Qualora invece non soddisfino più i requisiti del D.M. 05 aprile 2006 n. 186 (es. per le quantità annuali, il tipo di attività di recupero, ecc.), devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 alla Provincia entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.M. 05 aprile 2006 n.186 (pertanto entro il 3 luglio 2006).

In attesa del rilascio dell’autorizzazione possono continuare a svolgere l’attività in conformità alla comunicazione in essere.

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Esempio dall’allegato