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LA CONTINUITA’ AZIENDALE LUISA POLIGNANO COLLEGIO SINDACALE CON REVISIONE LEGALE NELLE PMI 17 novembre 2014

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LA CONTINUITA’ AZIENDALE

LUISA POLIGNANO

COLLEGIO SINDACALE CON REVISIONE LEGALE NELLE PMI

17 novembre 2014

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Indice

• Principali aspetti, definizioni e principi generali per il revisore

• L’informativa nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione

• Le responsabilità del revisore

• Tipologie di giudizio del revisore con riferimento alla continuità aziendale

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Principali aspetti, definizioni eprincipi generali per il revisore

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Principali aspetti e definizioni

Appropriatezza del presupposto della continuità aziendale:

Intenzione, necessità o realistiche alternative alla liquidazione o alla cessazione dell’attività

Prevedibile futuro - almeno ma non limitato a 12 mesi

Esistenza di significative incertezze:

Entità del loro impatto potenziale

Probabilità che si verifichino

Necessità di informativa appropriata sulla natura e implicazioni

Presenter
Presentation Notes
Affinché la presentazione del bilanci
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Principi generali nella valutazione del revisore

La valutazione è di competenza degli amministratori Il revisore non deve e non può sostituirsi agli amministratori Il revisore può solo chiedere di effettuare o estendere la

valutazione Una adeguata comprensione della società e del contesto in

cui opera è condizione necessaria per un’appropriata conclusione

Attenzione alla completezza degli elementi alla base della valutazione degli amministratori

Discussione critica ed oggettiva con gli amministratori Scetticismo professionale ed elementi probativi

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L’informativa nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione

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Il presupposto della continuità aziendale quale principio fondamentale

Principio fondamentale che regge la redazione del bilancio secondo i cosiddetti valori di funzionamento

In caso di assenza del presupposto della continuità aziendale, le ordinarie valutazioni di attività e passività

potrebbero risultare completamente differenti

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Normativa e principi professionali di riferimento

Codice Civile: Principi di redazione del bilancio e relazione sulla gestione.

Principi contabili: OIC e IFRS.

Principi di revisione: nazionali e internazionali.

Altri riferimenti professionali: Raccomandazioni e comunicazioni di organismi di vigilanza e standard setter: Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009; Raccomandazione Consob n. DEM/9012559 del 6 febbraio 2009; Staff Audit Practice Alert dell’International Auditing and Assurance

Standards Board del gennaio 2009 - “Audit considerations in respect of going concern in the current economic environment”.

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Normativa e principi professionali di riferimento

Art. 2423-bis del Codice Civile: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato”

Art. 2428, comma 1 del Codice Civile: Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

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Normativa e principi professionali di riferimento

PC OIC 11, sezione “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio …”:“La valutazione delle voci deve essere effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, …”.

PC OIC 5, sezione “Le valutazioni nel bilancio d’esercizio …”:Definizione di azienda in “Going concern” come “azienda come complesso funzionante e destinato a continuare a funzionare almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio”.

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Normativa e principi professionali di riferimento IAS 1 “Presentazione bilancio”, paragrafo 25:“Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Un’entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento, l’entità deve evidenziare tali incertezze. Qualora un’entità non rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell’attività, essa deve indicare tale fatto, unitamente ai criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l’entità non è considerata in funzionamento.”

Presenter
Presentation Notes
Il paragrafo 24 dello IAS 1 precisa che, quando la società ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato può essere raggiunta senza dettagliate analisi. Tuttavia, tale approccio può non essere più valido nell’attuale contesto di crisi economica e finanziaria. Problematiche inerenti i rischi di liquidità e di credito possono creare nuove incertezze ed acuire quelle esistenti. Tale situazione richiede una maggiore attenzione rispetto al passato nel valutare il presupposto della continuità aziendale. Laddove gli Amministratori ritengano che, pur risultando appropriato l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, sussistano tuttavia rilevanti incertezze, tali da far sorgere dubbi significativi circa la capacità dell’impresa di proseguire la propria attività in continuità aziendale, tali incertezze ed i correlati significativi dubbi dovranno essere chiaramente esplicitati come tali, in aderenza a quanto previsto dal principio contabile IAS 1, paragrafo 23, nelle note esplicative al bilancio
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Normativa e principi professionali di riferimento

IAS 1 “Presentazione bilancio”, paragrafo 26:“Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio. Il grado dell’analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciasun caso. Se l’entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.”

Presenter
Presentation Notes
Il paragrafo 24 dello IAS 1 precisa che, quando la società ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato può essere raggiunta senza dettagliate analisi. Tuttavia, tale approccio può non essere più valido nell’attuale contesto di crisi economica e finanziaria. Problematiche inerenti i rischi di liquidità e di credito possono creare nuove incertezze ed acuire quelle esistenti. Tale situazione richiede una maggiore attenzione rispetto al passato nel valutare il presupposto della continuità aziendale. Laddove gli Amministratori ritengano che, pur risultando appropriato l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, sussistano tuttavia rilevanti incertezze, tali da far sorgere dubbi significativi circa la capacità dell’impresa di proseguire la propria attività in continuità aziendale, tali incertezze ed i correlati significativi dubbi dovranno essere chiaramente esplicitati come tali, in aderenza a quanto previsto dal principio contabile IAS 1, paragrafo 23, nelle note esplicative al bilancio
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Normativa e principi professionali di riferimento

PR 570, paragrafo 5:“… nel quadro normativo sull’informazione finanziaria può non essere esplicitamente previsto che la direzione esprima una valutazione specifica in merito alla continuità aziendale. Tuttavia, essendo il presupposto della continuità aziendale un principio fondamentale per la redazione del bilancio, la direzione ha comunque la responsabilità di tale valutazione anche se il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile non lo prevede in modo esplicito.”

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ISA 570 – PR 570

PR 570, paragrafo 6:“Se in passato l’impresa ha mostrato risultati positivi e non ha dimostrato difficoltà a reperire risorse finanziarie, la valutazione può essere effettuata senza svolgere analisi di dettaglio.”

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Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 Richiamo ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle

società a seguito delle attuali condizioni dei mercati finanziari e dell’economia reale

Oggetto: Informativa da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell’utilizzo delle stime

Documento che non ha contenuto precettivo autonomo Con riferimento alla continuità aziendale:

valutazioni accurate della continuità aziendale nel rispetto di quanto previsto dallo IAS 1;

nozione di futuro prevedibile; eventi e circostanze che possono far sorgere dei significativi dubbi; l’informativa richiesta; fornisce esempi.

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Comunicazione Consob DEM/9012559 del 6 febbraio 2009 (1/2)

Richiama l’attenzione delle società di revisione e fornisce indicazioni per la corretta applicazione del principio di revisione PR 570 “Continuità aziendale” senza introdurre nuovi obblighi.

Oggetto: Procedure di revisione e relazione di revisione in presenza di problematiche connesse alla continuità aziendale.

Informativa di bilancio nel caso di esistenza di significative incertezze sulla continuità aziendale.

Impatti sulla relazione di revisione nelle diverse circostanze. Richiama sia il Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio

2009 sia lo Staff Audit Practice Alert emesso dell’International Auditing and Assurance Standards Board.

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Comunicazione Consob DEM/9012559 del 6 febbraio 2009 (2/2)

La Comunicazione Consob richiama i seguenti eventi o circostanze che possono far sorgere significativi dubbi riguardo al presupposto della continuità: prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive

verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;

indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;

incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di

fornitori importanti; capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di

legge.

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IAASB - Audit considerations in respect of going concern in the current economic environment (1/2)

Richiama l’attenzione dei revisori su “Going concern” quale principio fondamentale nella redazione del bilancio

Valutazione del “going concern” responsabilità degli amministratori Responsabilità del revisore nel valutare l’appropriatezza del presupposto

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Sottolinea i principali “requirements” del principio internazionale ISA 570 Eventi e circostanze che possono indicare l’esistenza di dubbi sul “going

concern” con particolare riferimento “lack of available credit” Informativa di bilancio Effetti nelle diverse circostanze sulla relazione di revisione

IAASB - Audit considerations in respect of going concern in the current economic environment (2/2)

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Normativa e principi di riferimento

Al termine della valutazione effettuata, tre scenari possibili (*):1. Gli Amministratori hanno la ragionevole aspettativa che la società continuerà con la

sua esistenza operativa in un futuro prevedibile (presupposto appropriato) ed hanno preparato il bilancio nel presupposto della continuità aziendale; le eventuali incertezze rilevate non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale.

2. Gli Amministratori hanno identificato incertezze significative che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma considerano che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio.

3. Gli Amministratori considerano che sia improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e non ritengono appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale.

(*) Il documento di Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 fornisce gli esempi di informativa.

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Normativa e principi professionali di riferimento

PR 570, paragrafo 32:Se l’utilizzo del presupposto di continuità aziendale risulta appropriato, ma esiste un’incertezza significativa, il bilancio deve:- descrivere adeguatamente i principali eventi o circostanze che fanno sorgere

dubbi significativi in merito alla capacità dell’impresa di continuare la propria attività ed i piani della direzione per far fronte a tali eventi o circostanze

- evidenziare chiaramente che esiste un’incertezza significativa relativa a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell’impresa e, di conseguenza, che la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale corso della sua attività

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Informativa di bilancio - 4 aspetti da trattare

L’informativa presente in bilancio deve quindi essere strutturata in modo da descrivere adeguatamente: 1. Le circostanze o eventi che hanno concorso a determinare la perdita

d’esercizio, la situazione di tensione finanziaria, ecc..2. Le azioni poste in essere dagli amministratori o che essi intendono porre in

essere per il riequilibrio economico-finanziario della società3. Le incertezze significative connesse alla situazione aziendale ed al

verificarsi delle azioni poste in essere/previste (se/quando/come) e l’indicazione che tali incertezze fanno sorgere dubbi significativi sul presupposto di continuità aziendale

4. La valutazione conclusiva degli amministratori

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Esempio (1/5)

L’informativa presente in bilancio deve quindi essere strutturata in modo da descrivere adeguatamente:1. Le circostanze o eventi che hanno concorso a determinare la

perdita d’esercizio, la situazione di tensione finanziaria, ecc..“A causa del persistente andamento congiunturale negativo che ha comportato anche nel bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 201x una rilevante flessione nei ricavi ed una ulteriore penalizzazione dell’andamento dei costi operativi, la società nell’esercizio corrente e in quelli precedenti ha sostenuto significative perdite d’esercizio che hanno altresì originato un sensibile peggioramento della situazione finanziaria …”

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Esempio (2/5)

2. Le azioni poste in essere dagli amministratori o che essi intendono porre in essere per il riequilibrio economico-finanziario della società“Al fine di far fronte alla situazione di difficoltà economica finanziaria sono state intraprese una serie di iniziative tra cui si segnalano:− l’individuazione, anche con il supporto di una primaria società di consulenza

esterna, di azioni rivolte al miglioramento del capitale circolante e di riduzione dei costi di struttura. Azioni che sono attualmente in corso di implementazione;

− l’avvio di trattative con le banche finanziatrici per proporre un accordo di moratoria che permetta di definire un successivo accordo per il riscadenziamento dei finanziamenti bancari in essere;

− l’avvio di un piano di cessione di beni di proprietà al fine di reperire i mezzi finanziari necessari a ristabilire l’equilibrio finanziario …”

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Esempio (3/5)

3. Le incertezze significative connesse alla situazione aziendale ed al verificarsi delle azioni poste in essere/previste (se/quando/come) e l’indicazione che tali incertezze fanno sorgere dubbi significativi sul presupposto di continuità aziendale“Pur confidenti nel buon esito delle iniziative intraprese, sussistono delle significative (rilevanti) incertezze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società a continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale, ed in particolare relativamente a:− l’esito delle azioni pianificate rivolte al miglioramento del capitale circolante ed alla

riduzione dei costi di struttura

− la finalizzazione delle negoziazioni con le banche finanziatrici ai fini delle definizione di un accordo di moratoria e di riscadenziamento dei finanziamenti bancari

− la difficoltà nella vendita degli immobili di proprietà, legata anche all’attuale situazione del mercato immobiliare, necessaria alla copertura di parte dei fabbisogni finanziari di breve periodo ... ”.

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Esempio (4/5)

4. La valutazione conclusiva degli amministratori“Dopo aver effettuato le necessarie verifiche ed aver valutato le sopra descritte significative incertezze, gli amministratori hanno comunque la ragionevole aspettativa che la Società avrà le adeguate risorse per continuare la propria esistenza operativa in un prevedibile futuro. Per tali ragioni, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 201X è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale”oppure“... gli amministratori hanno redatto il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 201X utilizzando il presupposto della continuità aziendale nella ragionevole aspettativa del buon esito delle sopra descritte iniziative intraprese”

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Esempio (5/5)

Esempio di informativa che NON descrive il caso di “presupposto della continuità aziendale appropriato ma sottoposto a significative incertezze” e di relazione di revisione NON appropriata nelle circostanze:– Relazione sulla gestione

“Il Consiglio di Amministrazione, pur considerando il citato riscadenziamento del debito bancario come elemento essenziale per la realizzazione del piano industriale, in virtù dell’oggettiva validità delle azioni intraprese, è fiducioso delle concrete possibilità di successo di tali operazioni e conseguentemente della continuità aziendale della società”.

– Relazione di revisione (paragrafo d’enfasi)“A titolo di richiamo di informativa segnaliamo il previsto riscadenziamento del debito bancario il cui esito, ad oggi incerto, può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della società”

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Le responsabilità del revisore

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Le responsabilità del revisore

Valutare l’appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale.

Concludere se esiste un’incertezza significativa. Valutare l’appropriatezza dell’informativa.

Presenter
Presentation Notes
“Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con le dimensioni della società ed il suo assetto organizzativo”, non trova riscontro con i riferimenti professionali già in uso in Italia (Comunicazione Consob sopra citata e prassi prevalente), né con i principi di revisione internazionali in vigore, né con quelli che entreranno in vigore a seguito dell’emissione degli International Standards on Auditing nell’ambito del progetto “Clarity”. Tale formulazione si presta a letture ed interpretazioni non univoche, determinando pertanto una potenziale riduzione nella chiarezza della relazione di revisione nei confronti degli utilizzatori della medesima per quanto riguarda le modalità di applicazione della metodologia di revisione. Anche il comportamento del revisore indicato nel PR 002 in presenza di limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione non é allineato a quanto contenuto nella Comunicazione Consob e nei principi di revisione internazionali precedentemente citati, determinando potenziali comportamenti non uniformi da parte dei
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ISA 570 – PR 570Fase di revisione Procedura di revisioneComprensione dell’impresa e del contesto in cui opera

Fattori di rischio (Rinvio)Esaminare la valutazione preliminare eventualmente predisposta dalla direzione

Comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera

Nel caso in cui la valutazione non sia ancora stata predisposta dalla direzione, discutere con la direzione su quali basi intendano utilizzare il presupposto della continuità aziendale

Comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera

“Valutare” la “valutazione” effettuata dalla direzione considerando:- Il processo seguito- le assunzioni su cui si basa la valutazione- i piani d’azione futuri

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Eventi/Circostanze che possono comportare rischi per la continuità aziendale

Indicatori finanziari• situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;

• prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;

• indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;

• bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;

• principali indici economico-finanziari negativi;

• consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;

• mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;

• incapacità di saldare i debiti alla scadenza;

• incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;

• cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;

• incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Presenter
Presentation Notes
“Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con le dimensioni della società ed il suo assetto organizzativo”, non trova riscontro con i riferimenti professionali già in uso in Italia (Comunicazione Consob sopra citata e prassi prevalente), né con i principi di revisione internazionali in vigore, né con quelli che entreranno in vigore a seguito dell’emissione degli International Standards on Auditing nell’ambito del progetto “Clarity”. Tale formulazione si presta a letture ed interpretazioni non univoche, determinando pertanto una potenziale riduzione nella chiarezza della relazione di revisione nei confronti degli utilizzatori della medesima per quanto riguarda le modalità di applicazione della metodologia di revisione. Anche il comportamento del revisore indicato nel PR 002 in presenza di limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione non é allineato a quanto contenuto nella Comunicazione Consob e nei principi di revisione internazionali precedentemente citati, determinando potenziali comportamenti non uniformi da parte dei
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Eventi/Circostanze che possono comportare rischi per la continuità aziendale

Indicatori gestionali• perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;

• perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;

• difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

Altri indicatori• capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;

• contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;

• modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.

Presenter
Presentation Notes
“Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con le dimensioni della società ed il suo assetto organizzativo”, non trova riscontro con i riferimenti professionali già in uso in Italia (Comunicazione Consob sopra citata e prassi prevalente), né con i principi di revisione internazionali in vigore, né con quelli che entreranno in vigore a seguito dell’emissione degli International Standards on Auditing nell’ambito del progetto “Clarity”. Tale formulazione si presta a letture ed interpretazioni non univoche, determinando pertanto una potenziale riduzione nella chiarezza della relazione di revisione nei confronti degli utilizzatori della medesima per quanto riguarda le modalità di applicazione della metodologia di revisione. Anche il comportamento del revisore indicato nel PR 002 in presenza di limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione non é allineato a quanto contenuto nella Comunicazione Consob e nei principi di revisione internazionali precedentemente citati, determinando potenziali comportamenti non uniformi da parte dei
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ISA 570 – PR 570 (segue)

Fase di revisione Procedura di revisione

Procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati

Se sono identificati eventi e circostanze che possano far sorgere dubbi sulla continuità aziendale il revisore deve:a) esaminare e valutare i piani d’azioneb) raccogliere elementi probativi per confermare l’esistenza di incertezze significativec) ottenere elementi probativi che confermino la fattibilità dei piani e il fatto che i piani miglioreranno la situazioned) analizzare gli eventi successivie) ottenere dalla direzione attestazioni scritte sui piani futuri.

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Tipologie di giudizio del revisore con riferimento alla continuità aziendale

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La relazione di revisione - Riferimenti professionali

La relazione di revisione costituisce la conclusione della revisione legale sul bilancio di riferimento.

Per la redazione della relazione di revisione, oltre al PR 570, i riferimenti professionali sono: Decreto Legislativo n. 39/2010 attuazione Direttiva revisioni legali; Comunicazione Consob n. DAC/99088450 del 1° dicembre 1999; Raccomandazione Consob n. DEM/9012559 del 6 febbraio 2009; PR 002 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

emesso nell’aprile 2011; Documento di Ricerca Assirevi n. 157, emesso nel novembre 2010; Documento di Ricerca Assirevi n. 159, emesso nel gennaio 2011; Principi di revisione internazionali: n. 700, n. 705, n. 706, n. 710 e n. 720.

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“Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con le dimensioni della società ed il suo assetto organizzativo”, non trova riscontro con i riferimenti professionali già in uso in Italia (Comunicazione Consob sopra citata e prassi prevalente), né con i principi di revisione internazionali in vigore, né con quelli che entreranno in vigore a seguito dell’emissione degli International Standards on Auditing nell’ambito del progetto “Clarity”. Tale formulazione si presta a letture ed interpretazioni non univoche, determinando pertanto una potenziale riduzione nella chiarezza della relazione di revisione nei confronti degli utilizzatori della medesima per quanto riguarda le modalità di applicazione della metodologia di revisione. Anche il comportamento del revisore indicato nel PR 002 in presenza di limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione non é allineato a quanto contenuto nella Comunicazione Consob e nei principi di revisione internazionali precedentemente citati, determinando potenziali comportamenti non uniformi da parte dei
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La relazione di revisione - Contenuto della relazione di revisioneIl contenuto della relazione di revisione è richiamato dall’art. 14 del D.Lgs. 39/2010: identificazione del bilancio oggetto di revisione e delle regole di redazione

applicate; descrizione della portata della revisione e dei principi di revisione applicati; motivazione di un eventuale giudizio diverso dal giudizio senza rilievi; giudizio, che può essere espresso secondo 4 tipologie:

1. giudizio senza rilievi,2. giudizio con rilievi,3. giudizio negativo,4. dichiarazione di impossibilità di esprimere giudizio;- eventuali richiami di informativa;- giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

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La relazione di revisione

Quali sono le conclusioni della revisione?

Il revisore valuta se esiste un’incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale.

Un’incertezza è significativa quando è necessario che il bilancio presenti informazioni chiare sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza, affinché il bilancio non sia fuorviante.

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La relazione di revisione Presenza di significative incertezzeSe a giudizio del revisore vi è incertezza significativa (ma il presupposto della continuità aziendale è considerato adeguato) il revisore deve valutare se il bilancio:• descrive adeguatamente i principali eventi o circostanze che fanno sorgere

dubbi sulla continuità aziendale ed i piani della direzione per far fronte a tali eventi;

• evidenzia chiaramente che esiste un’incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che fanno sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale e di conseguenza che l’impresa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale corso della sua attività.

Giudizio positivo con richiamo di informativa

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La relazione di revisione - Presenza di significative incertezze – Esempio richiamo informativaAl 31 dicembre 201x la Società ha consuntivato una perdita d’esercizio pari ad €xxxx mila, principalmente riconducibile a ….., ed evidenzia una posizione finanziaria netta negativa per €xxxx mila.

Gli Amministratori indicano nelle note esplicative e nella relazione sulla gestione, che il piano industriale 2013-2015 preparato dal nuovo management ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data xx/xx/201x, prevede una perdita per l’esercizio 2013 ed il ritorno a condizioni di profittabilità solo dall’esercizio 2014 per effetto dello sviluppo di fatturato incrementale e del recupero di efficienza commerciale ed industriale.

Gli amministratori evidenziano, nelle note esplicative e nella relazione sulla gestione, le azioni finalizzate al superamento della attuale situazione economico e finanziaria della Società. Gli amministratori indicano altresì le incertezze relative alla realizzazione delle azioni indicate, prevalentemente riconducibili alle potenziali conseguenze delle azioni intraprese dalla Capogruppo, al raggiungimento degli obiettivi del piano industriale 2013-2015, all’andamento dello scaduto fornitori e alla evoluzione della gestione finanziaria della Società anche in considerazione del verificarsi di possibili fabbisogni aggiuntivi di cassa.

Gli amministratori indicano, nelle note esplicative e nella relazione sulla gestione, che tali rilevanti incertezze prese singolarmente o nel loro complesso, potrebbero far sorgere dubbi significativi riguardo alla continuità aziendale.

Evoluzione verso una forma

più “short”

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La relazione di revisione – informativa non adeguataSe a giudizio del revisore le informazioni in bilancio non sono adeguate:

Giudizio con rilievi per informativa non adeguata

Giudizio avverso per informativa non adeguata

…. a seconda della valutazione degli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell’informativa

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La relazione di revisione - Giudizio negativo per carenza di informativa - Esempio

La nota integrativa e la relazione sulla gestione, pur descrivendo la situazione, non menzionano una o più incertezze (es. incertezza su rinegoziazione finanziamenti bancari).

Paragrafo 3 - Motivazioni del giudizio“La Società ha subito per il secondo esercizio consecutivo perdite significative e si trova in una situazione di squilibrio finanziario anche a seguito della crisi economica del settore in cui opera, che ha comportato una significativa riduzione del fatturato. Gli amministratori hanno redatto il bilancio utilizzando il presupposto della continuità aziendale. La nota integrativa e la relazione sulla gestione, pur descrivendo la situazione e alcune delle azioni intraprese, non indicano che la continuità aziendale della Società risulta subordinata alla finalizzazione, attualmente incerta, di un accordo con le banche creditrici ai fini della rinegoziazione delle scadenze dei debiti finanziari della società e che tale circostanza rappresenta un’incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale ”.

Paragrafo 4 - Giudizio“A nostro giudizio, a causa del rilievo esposto nel precedente paragrafo 3, il bilancio d’esercizio della XXX S.p.A. al 31 dicembre 201X, non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società.”

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La relazione di revisione – molteplici significative incertezzeSe a giudizio del revisore vi sono molteplici significative incertezze significative (ma il presupposto della continuità aziendale è considerato adeguato) il revisore può concludere in casi estremi di non essere in grado di esprimere il proprio giudizio sul bilancio nel suo complesso, in considerazione delle interazioni e dei possibili effetti cumulati delle incertezze, anche qualora il revisore abbia ottenuto sufficienti ed appropriate evidenze di revisione sulle asserzioni relative alle singole incertezze:

diniego di giudizio

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Impossibilità di esprimere un giudizio per l’esistenza di molteplici significative incertezze - Esempio (1/7)Paragrafo - Motivazioni del giudizioAl 31 dicembre 20XX la Società ha consuntivato una perdita d'esercizio pari ad €XX milioni ed evidenzia un patrimonio netto negativo pari ad €XX milioni ed una posizione finanziaria netta negativa di circa €XX milioni. Il risultato dell'esercizio è stato influenzato anche da alcune componenti negative principalmente attribuibili a: (i) la svalutazione per perdite di valore delle partecipazioni detenute in società controllate per €XX milioni, (ii) la svalutazione di crediti commerciali verso clienti per €XX milioni e del magazzino per €XX milioni, e (iii) a costi non ricorrenti per €XX milioni legati principalmente all'operazione di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis della legge fallimentare. Con riferimento alla situazione economica e finanziaria della Società, gli amministratori, nella nota esplicativa "Continuità aziendale" e nella relazione sulla gestione, evidenziano in particolare che:- il risultato significativamente negativo conseguito nell'esercizio 20XX ha determinato la

ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 2447 del Codice Civile. Nel primo trimestre 20XX+1 la Società ha realizzato una ulteriore perdita di circa €XX migliaia;

- il pre-consuntivo relativo all'esercizio 20XX+1 evidenzia una perdita netta di circa €XX milioni;

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Impossibilità di esprimere un giudizio -Esempio (2/7)- sulla base degli scostamenti tra i dati consuntivi al 31 dicembre 20XX e quelli del piano economico-

finanziario 20XX-1 - 20XX+4, nonché dell'andamento previsto per il primo semestre 20XX+1, è prevedibile che non vengano rispettati i parametri finanziari al 30 giugno 20XX+1 individuati nell'accordo di ristrutturazione sottoscritto con le banche ai sensi dell'art. 182-bis legge fallimentare. Il mancato rispetto dei parametri dei covenants finanziari può determinare la risoluzione anticipata dell'accordo di ristrutturazione sottoscritto con le banche comportando il rischio del possibile rimborso anticipato dei finanziamenti erogati e la chiusura delle linee di credito concesse;

- l'aumento di capitale deliberato dai soci in data XX giugno 20XX , e conclusosi a dicembre 20XX , ha assicurato alla Società risorse finanziare adeguate all'attività operativa, attraverso il pagamento dei debiti commerciali scaduti non rinegoziati. Peraltro, si registra, successivamente al pagamento di tutti i debiti sorti successivamente alla data di efficacia dell'accordo di ristrutturazione un aumento degli scaduti nei confronti dei fornitori. Alla data del 31 marzo 20XX+1 gli scaduti verso i fornitori terzi della Società ammontano a €XX milioni mentre quelli verso le società del Gruppo sono pari a €XX milioni;

- la riduzione del fatturato, che ha determinato una significativa riduzione dei volumi di produzione con ricorso alla cassa integrazione, contribuisce maggiormente a determinare l'esistenza di possibili "picchi" di cassa (a fronte di un totale utilizzo delle linee di credito) che già si manifestano per effetto della stagionalità del business, nel periodo compreso tra i mesi di maggio e settembre.

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Impossibilità di esprimere un giudizio -Esempio (3/7)Gli amministratori, nella nota esplicativa "Continuità aziendale" e nella relazione sulla gestione, descrivono le iniziative assunte per far fronte alla situazione di difficoltà economica e finanziaria della Società ed in particolare segnalano: - di aver individuato, con il supporto di una società di consulenza esterna, una serie di azioni di

miglioramento del capitale circolante e di riduzione dei costi, intese come:– riduzione del magazzino tramite una razionalizzazione e semplificazione dell'offerta con

conseguente ottimizzazione degli acquisti e della programmazione;– mantenimento dell'attuale livello di scaduto nei confronti dei fornitori;– rafforzamento delle azioni di monitoraggio dei clienti al fine di ridurre i giorni medi di

incasso;– riduzione di alcuni costi di struttura, facendo ricorso anche ad ammortizzatori sociali.Alcune di queste azioni sono già state avviate nel primo trimestre 20XX+1, mentre altre, più incisive, verranno predisposte nel rispetto del piano di azione che sarà presentato al sistema bancario in sede di negoziazione dell'accordo di moratoria. Tali azioni hanno sia la finalità di generare cash-flow nel breve termine sia di contenere l'attivo investito netto nel medio termine;

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Impossibilità di esprimere un giudizio -Esempio (4/7)- di essersi attivati con le banche finanziatrici, in previsione dell'impossibilità di rispettare alcuni

dei parametri dei covenants finanziari, per proporre un accordo di moratoria al fine di consentire la prosecuzione dell'accordo di ristrutturazione del debito bancario sottoscritto con le stesse in data XX luglio 20XX e divenuto efficace in data XX novembre 20XX a seguito di non opposizione all’omologa ex art. 182-bis della legge fallimentare;

- di proseguire il piano di cessione di beni di proprietà al fine di reperire parte dei mezzi finanziari necessari per contribuire a ristabilire l'equilibrio finanziario nel breve periodo.

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Impossibilità di esprimere un giudizio -Esempio (5/7)In relazione alla situazione economica e finanziaria della Società ed alla realizzabilità delle iniziative sopra descritte, gli amministratori evidenziano nella nota esplicativa “Continuità aziendale” e nella relazione sulla gestione le seguenti molteplici significative incertezze relative:- all'esito delle negoziazioni con le banche finanziatrici con riferimento all'accordo di moratoria

necessario al fine di consentire la prosecuzione dell'accordo di ristrutturazione ed evitare la risoluzione anticipata dello stesso;

- alla realizzabilità dei risultati delle azioni poste in essere tese al raggiungimento dell'equilibrio finanziario in un prevedibile futuro, nonché al mantenimento dei livelli di approvvigionamento individuati nell'analisi dei flussi di cassa per tale periodo, pur in presenza di scaduti verso fornitori, nonché al raggiungimento degli obiettivi previsti nel budget/piano previsionale;

- alla difficoltà nella vendita di immobili di proprietà, legate anche all'attuale situazione del mercato, necessari per la copertura di una parte dei fabbisogni finanziari di breve termine.

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Impossibilità di esprimere un giudizio -Esempio (6/7)Gli amministratori indicano, nella nota esplicativa “Continuità aziendale” e nella relazione sulla gestione, che le sopra menzionate rilevanti incertezze possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale. Ciononostante, gli amministratori hanno indicato di aver redatto il bilancio d'esercizio nel presupposto della continuità aziendale sulla base dell’atteso buon esito delle negoziazioni in corso con le banche e della loro aspettativa che la Società ed il Gruppo abbiano adeguate risorse per continuare l'esistenza operativa. Quanto sopra descritto evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio d'esercizio della XXX S.p.A. al 31 dicembre 20XX.

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Impossibilità di esprimere un giudizio -Esempio (7/7)

Paragrafo 4 - GiudizioA causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel precedente paragrafo 3 non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio della XXX S.p.A. al 31 dicembre 20XX.

Paragrafo 5 - Coerenza della relazione sulla gestioneLa responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti compete agli amministratori della XXX S.p.A.. E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A causa della rilevanza degli effetti connessi alle incertezze descritte nel precedente paragrafo 3, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d' esercizio della XXX S.p.A. al 31 dicembre 20XX.

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La relazione di revisione – presupposto continuità aziendale non appropriatoSe a giudizio del revisore l’impresa non sarà in grado di continuare ad operare come entità in funzionamento ma il bilancio è stato predisposto sulla base del presupposto della continuità aziendale, il revisore esprime un giudizio avverso:

giudizio avverso

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Presupposto della continuità aziendale inappropriato - Giudizio negativo

Paragrafo 3 - Motivazioni del giudizioDescrizione delle motivazioni per cui l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale non risulta appropriato

Paragrafo 4 - Giudizio“A nostro giudizio, a causa del rilievo esposto nel precedente paragrafo 3, il bilancio d’esercizio della XXX S.p.A. al 31 dicembre 201X, non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società.”

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Giudizio negativo - Esempio (1/4)

Paragrafo 3 - Motivazioni del giudizio La Società ha consuntivato nell’esercizio 201X una perdita di €xxxx mila e presenta al 31 dicembre 201X un patrimonio netto negativo pari ad €xxxx mila, ricadendo nella fattispecie prevista dall’art. 2447 del Codice Civile. Il bilancio presenta inoltre debiti verso banche pari a circa €xxxxx mila e debiti scaduti verso fornitori per € xxxx mila. Gli amministratori descrivono nella relazione sulla gestione i principali fattori che hanno determinato la perdita dell’esercizio, tra cui la flessione del mercato nazionale ed estero del xxxxx, la contabilizzazione di svalutazioni per circa €xxxx mila, gli oneri finanziari per €xxxx mila, le perdite su cambi per €xxxx mila e minusvalenze da alienazioni per €xxxx mila. Alla data della presente relazione le perdite non risultano ancora ripianate e pertanto la Società continua ad operare in assenza dei requisiti patrimoniali previsti dalla normativa vigente.

Gli amministratori descrivono nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione le azioni intraprese e tuttora in atto ai fini di ricapitalizzare la Società, nonché le molteplici incertezze che fanno sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della stessa. In particolare:

• risultati significativamente negativi tali da determinare per la Società la necessità di ricapitalizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A fronte di tale deficit patrimoniale, l’azionista di riferimento ha rilasciato, in data ….. un impegno alla ricapitalizzazione per un ammontare pari a €xxxxmila che peraltro risulta subordinato al buon esito delle trattative in corso sotto menzionate con le banche finanziatrici e quindi non è ancora stato eseguito;

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Giudizio negativo - Esempio (2/4)Paragrafo 3 - Motivazioni del giudizio (segue)• incertezze relative al buon esito delle negoziazioni in corso con le banche finanziatrici per la cui attuazione gli

amministratori hanno dato mandato a specifici consulenti nell’ambito di quanto previsto dall’art. 182-bis della Legge Fallimentare nonché del conseguente rilascio dell’attestazione da parte dell’asseveratore e dell’omologa da parte del tribunale competente. Gli amministratori indicano che il piano di risanamento in via di discussione con le banche creditrici prevede, tra l’altro: la conversione in capitale di crediti delle banche verso la Società per un ammontare pari ad €xxxx mila con contestuale emissione a favore delle stesse di azioni di categoria speciale e prive del diritto di voto; la ristrutturazione in termini di tassi e scadenze della residua esposizione debitoria della Società nei confronti delle banche; l’esecuzione di una ricapitalizzazione da parte dell’azionista di riferimento, così come descritto nel punto precedente;

• incertezze legate al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano industriale pluriennale 2011-2015 della Società, che prevede, tra l’altro, che la Società proceda ad una rilevante riorganizzazione societaria volta alla semplificazione ed alla focalizzazione sul business industriale, con la conseguente dismissione di una serie di immobili non strumentali alla nuova configurazione della Società.

Gli amministratori hanno indicato di aver redatto il bilancio consolidato nel presupposto della continuità aziendale sulla base dell’atteso buon esito della trattativa in corso con le banche finanziatrici e della conseguente ricapitalizzazione da parte dell’azionista di riferimento. Gli amministratori ritengono infatti che tali eventi dovrebbero consentire di raggiungere gli obiettivi di riequilibrio economico e finanziario della Società secondo le modalità ed attraverso le azioni formalizzate nelpiano industriale pluriennale. Gli amministratori evidenziano infine che, nonostante la Società stia attualmente operando in assenza dei requisiti patrimoniali minimi previsti dalla normativa vigente, il rinnovo delle fidejussioni da parte di alcune delle banche finanziatrici avvenuto nel corso dell’esercizio xxx ha consentito alla Società l’approvvigionamento di materia prima in attesa della finalizzazione delle trattative.

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Giudizio negativo - Esempio (3/4)

Paragrafo 3 - Motivazioni del giudizio (segue)Gli amministratori hanno indicato nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa che qualora non si verificassero le condizioni ed i presupposti su cui si basa la continuità aziendale la Società dovrà valutare soluzioni alternative, già in corso di individuazione, in dipendenza delle quali i valori esposti in bilancio potranno trovare diversa espressione.

Sulla base dell’insieme delle circostanze sopra descritte, con particolare riferimento:

all’assenza ad oggi di evidenze probative circa il buon esito della trattativa con il ceto bancario, da cui dipende anche l’esecuzione dell’impegno di capitalizzazione dell’azionista di riferimento;

alla mancata attuazione delle operazioni straordinarie e di cessione di parte del compendio immobiliare previste dal piano industriale pluriennale della Società, per le quali non risultano ad oggi avviate concrete iniziative;

al mancato rinnovo, alla data della presente relazione, da parte degli istituti bancari delle fidejussioni scadute nel 201x e necessarie per l’approvvigionamento di materia prima;

al perdurare della fattispecie prevista dall’art. 2447 del Codice Civile,

riteniamo che il presupposto di continuità aziendale utilizzato dagli amministratori nella redazione del bilancio d’esercizio non possa considerarsi appropriato. Conseguentemente, ai fini della redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 201x, gli amministratori avrebbero dovuto considerare il venir meno del presupposto della continuità aziendale nella valutazione e classificazione delle voci a bilancio. Tali rettifiche e riclassifiche non sono state da noi determinate.

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Giudizio negativo - Esempio (4/4)

Paragrafo - Giudizio“A nostro giudizio, a causa del rilievo esposto nel precedente paragrafo 3, il bilancio d’esercizio della XXX S.p.A. al 31 dicembre 201X, non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società.”

Paragrafo - Coerenza della relazione sulla gestioneLa responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della XXX S.p.A.. E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A causa della significatività delle deviazioni dai principi contabili di riferimento descritti nel precedente paragrafi X, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della XXX S.p.A. al 31 dicembre 201X.

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Rifiuto degli amministratori di effettuare o estendere la valutazione del presupposto

Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione (PR 570 - paragrafi 37 - 38)Se, a seguito di specifica richiesta del revisore, la direzione rifiuta di effettuare o di estendere la propria valutazione del presupposto della continuità aziendale, il revisore deve considerare gli effetti sulla propria relazione della limitazione al lavoro di revisione ed emetterà un giudizio diverso da quello senza rilievi, ovvero

giudizio con rilievi per limitazioni relative al procedimento

di revisione

impossibilità di esprimere un giudizio

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Bilanci con assenza di continuità aziendale Riferimenti professionaliOIC 5 - Bilanci di liquidazione (giugno 2008)Individua il tipo e le caratteristiche dei bilanci e di altri documenti contabili previsti dalle disposizioni di legge (i.e. codice civile come modificato dal D.Lgs. 6/2003 -Riforma del Diritto Societario) e stabilisce quali siano i criteri per la loro redazione.

Documento di Ricerca Assirevi n. 159 - Bilanci di liquidazione: la relazione della società di revisioneDocumento che ha l’obiettivo di definire le linee guida di comportamento ed i modelli di relazione della società di revisione da utilizzare a completamento dell’attività di revisione contabile dei bilanci (intermedi) in fase di liquidazione e del bilancio finale di liquidazione, in tutti i casi in cui tali bilanci siano redatti secondo le norme di legge italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall’OIC.

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Le valutazioni nel bilancio d’esercizio in assenza di continuità aziendale - OIC 5, par. 7 (1/2)

– L’abbandono dei criteri di funzionamento ed il passaggio ai criteri di liquidazione deve avvenire nel momento in cui l’azienda non costituisce più un complesso produttivo funzionante e, a seguito della cessazione dell’attività produttiva, si sia trasformata in mero coacervo di beni destinati al realizzo diretto, all’estinzione dei debiti ed alla ripartizione ai soci dell’attivo netto residuo.

– Fino a quel momento non è lecito abbandonare i criteri di iscrizione e valutazione di “funzionamento’’, ma è necessario applicarli nella prospettiva di cessazione dell’attività e della liquidazione dell’impresa.

– I criteri di valutazione delle poste di bilancio saranno quindi simili ai criteri utilizzati per redigere il rendiconto sulla gestione degli amministratori (OIC 5, paragrafo 3.4).

Presenter
Presentation Notes
Il paragrafo 7.1 del Documento OIC 5 indica linee guida sui criteri di redazione del bilancio del precedente esercizio in ipotesi di liquidazione già deliberata o imminente e cioè quando la causa di scioglimento e la nomina dei liquidatori avvengono ad una data ravvicinata rispetto a quella di chiusura dell’esercizio, prima che gli amministratori abbiano redatto e fatto approvare dall’assemblea il bilancio dell’ultimo esercizio. Il principio in commento sottolinea che, in tale circostanza sia i principi contabili internazionali (IAS 10) sia i principi contabili nazionali (OIC 29) confermano l’indirizzo che emerge dall’interpretazione delle disposizioni del codice civile e cioè che non è possibile abbandonare i criteri di funzionamento e passare ai criteri di liquidazione, non essendosi ancora verificata quella profonda trasformazione economica, quel mutamento di destinazione del patrimonio dell’impresa. Gli amministratori però, pur utilizzando criteri di funzionamento terranno conto degli effetti che la liquidazione della società, imminente o deliberata, produce sulla composizione del patrimonio e sul valore recuperabile delle attività.
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Il principio in tali casi prevede che i criteri di funzionamento siano “adeguati” alla diversa prospettiva:– Immobilizzazioni immateriali: non è più possibile capitalizzare nuovi oneri

pluriennali;

– Immobilizzazioni materiali ed immateriali: occorre considerare l’effetto del mutato orizzonte temporale sulla residua vita utile;

– Partecipazione: attenzione alle partecipazioni la cui attività economica produttiva sia strettamente dipendente dalla società che verrà posta in liquidazione;

– Crediti: valore di presumibile realizzo;

– Magazzino: al minore tra costo e mercato;

– Passività: valore di estinzione. Attenzione a nuovi debiti in conseguenza di specifiche clausole contrattuali con clienti, fornitori, banche, personale, ecc.;

– Fondi oneri futuri di liquidazione: non devono essere accantonati.

Le valutazioni nel bilancio d’esercizio in assenza di continuità aziendale - OIC 5, par. 7 (2/2)

Presenter
Presentation Notes
Il paragrafo 7.2 affronta la circostanza in cui viene meno il presupposto della continuità aziendale a prescindere dallo scioglimento o imminente messa in liquidazione della società. Al verificarsi di un evento interno o esterno che produca una cessazione pressoché immediata dell’attività produttiva portando l’impresa ad uno stato di disgregazione economica del patrimonio sociale e ad uno stato di liquidazione di fatto, gli amministratori dovranno valutare il patrimonio dell’impresa con criteri diversi da quelli di funzionamento e tale passaggio dovrà essere illustrato e giustificato in nota integrativa. Al verificarsi di un evento che consenta lo svolgimento ridotto dell’attività e l’avvio di una normale procedura di liquidazione il bilancio dell’esercizio sarà redatto secondo criteri di funzionamento ai quali però si applicheranno le modalità previste per la redazione del rendiconto sulla gestione degli amministratori.
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Giudizio con richiamo di informativa - Esempio

Gli amministratori hanno predisposto il bilancio utilizzando i criteri di funzionamento modificati per tener conto della prospettata cessazione dell’attività societaria.Paragrafo - Giudizio“A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della XXX S.p.A. al 31 dicembre 201X è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società.”.

Paragrafo - Richiami d’informativa“A titolo di richiamo di informativa, segnaliamo quanto descritto al paragrafo XX della nota integrativa … (continuità aziendale e criteri di redazione) …”.

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Impossibilità di esprimere un giudizio per molteplici significative incertezze

La nota integrativa e la relazione sulla gestione descrivono in modo appropriato la situazione e le significative e molteplici incertezze esistenti nella determinazione dei valori dell’attivo e del passivo della società.Paragrafo 3 - Motivazioni del giudizioLe molteplici significative incertezze connesse alla situazione aziendale ed al verificarsi delle azioni poste in essere/previste (se/quando/come) e l’indicazione che tali incertezze .

La valutazione conclusiva degli amministratori.

Paragrafo 4 - Giudizio“A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel paragrafo precedente non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio della XXX S.p.A. al 31 dicembre 201x.”.

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Impossibilità di esprimere un giudizio per molteplici significative incertezze - Esempio (1/3)

Gli amministratori hanno predisposto il bilancio utilizzando i criteri di funzionamento modificati per tener conto della prospettata cessazione dell’attività societaria ma sussistono significative molteplici incertezze. Paragrafo 3 - Motivazioni del giudizioGli amministratori segnalano che, a causa della situazione di significativa difficoltà economica e finanziaria e di deficit patrimoniale della Società e in assenza, alla luce delle informazioni ad oggi pervenute, della possibilità di porre in essere con successo un piano di ristrutturazione del debito e delle eventuali ulteriori azioni che possano interrompere gli effetti e le conseguenze giuridiche di tale situazione, il bilancio è stato redatto tenendo conto del venire meno del presupposto della continuità aziendale. Nella predisposizione dello stesso sono stati pertanto utilizzati i criteri di funzionamento adattati per tener applicabili alla presente situazione. Conseguentemente gli amministratori hanno apportato le rettifiche ad alcune voci di bilancio illustrate in nota integrativa, rappresentanti la miglior stima preliminare.

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Gli amministratori, pur ritenendo di aver redatto il presente bilancio d’esercizio in un’ottica prudenziale ed in osservanza dei principi contabili di riferimento, disapplicando per quanto riportato in precedenza il presupposto della continuità aziendale, evidenziano il sussistere allo stato attuale di molteplici e rilevanti incertezze nella determinazione dei valori dell’attivo e del passivo della società a seguito degli effetti del perdurare della situazione di non continuità aziendale e delle deliberazioni degli Azionisti in merito a possibili alternative alla messa in liquidazione o al ricorso di procedure concorsuali.In particolare, allo stato attuale, gli amministratori evidenziano le seguenti rilevanti incertezze, che hanno un impatto sul processo di formazione del bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 201X e sulle valutazioni ad esso inerenti: - incertezza circa il realizzo degli attivi di bilancio ed in particolare di alcune attività immateriali;- incertezza circa l’evoluzione di eventuali controversie con riferimento alle situazioni contrattuali

in essere con le controparti e i possibili riflessi sulle passività della Società;- incertezza circa le deliberazioni che saranno prese dagli Azionisti in merito a possibili alternative.

Impossibilità di esprimere un giudizio per molteplici significative incertezze - Esempio (2/3)

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Quanto sopra descritto evidenzia la sussistenza di molteplici rilevanti incertezze con possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio d’esercizio della XXX S.p.A. al 31 dicembre 201X.Paragrafo 4 - Giudizio“A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel precedente paragrafo, non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d' esercizio della XXX S.p.A. al 31 dicembre 20XX.”.

Paragrafo - Coerenza della relazione sulla gestione Rimando slides precedenti.

Impossibilità di esprimere un giudizio per molteplici significative incertezze - Esempio (3/3)