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BILANCIO E MODELLO UNICO 2013 PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI Dott. Raffaele MARCELLO

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BILANCIO E MODELLO UNICO 2013

PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI

Dott. Raffaele MARCELLO

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PRINCIPI CONTABILI

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In via generale, fatta salva qualche limitata situazione, non si tratta

di vere e proprie novità ma di chiarimenti di cui le imprese possono

già tenere conto nella redazione dei bilanci relativi all’esercizio

2012.

La revisione dei principi contabili nazionali costituisce

un’opportunità per le imprese al fine di verificare i comportamenti

sinora seguiti. Anche se i documenti sono diffusi in forma di bozza

per la consultazione e non sono ancora in vigore, costituiscono utili

indicazioni.

La lettura di numerosi chiarimenti può essere l’occasione per

rivedere comportamenti passati non sufficientemente meditati o non

allineati ai principi stessi.

REVISIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

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PRINCIPI CONTABILI IN CONSULTAZIONE

Primo gruppo: cinque principi contabili

OIC 16 «Le immobilizzazioni materiali», OIC 18 «Ratei e Risconti»,

OIC 19 «Fondi, Debiti e TFR» (suddiviso in due principi: Fondi e Tfr,

Debiti) e OIC 29 «Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di

stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie,

fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio».

Termine per commenti: 30 giugno 2012

Secondo gruppo: quattro principi contabili

OIC 13 «Rimanenze di magazzino», OIC 14 «Disponibilità liquide»,

OIC 15 «I crediti» e OIC 20 «Titoli di debito e partecipazioni».

Termine per commenti: 31 ottobre 2012

Terzo gruppo: tre principi contabili

Oic 21 «Partecipazioni», Oic 22 «Conti d'ordine» e Oic 23 «Lavori in

corso su ordinazione».

Termine per commenti: 31 maggio 2013

Tutti i principi contengono una sintesi dei cambiamenti più rilevanti

rispetto al testo attualmente in vigore e sono suddivisi come segue:

ambito di applicazione, principali definizioni, classificazioni, rilevazione

iniziale, valutazione e rilevazione successiva, informazioni in nota

integrativa. 4

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LA VERIFICA DEL PATRIMONIO NETTO PER LA CONTINUITÀ AZIENDALE

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L’ art. 2423-bis, co.1, n. 1), c.c.: “la valutazione delle voci

deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività …”.

a meno che gli amministratori:

Non intendano liquidare la società o interromperne l’attività.

Non abbiano alternativa realistica alla liquidazione o

cessazione.

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ

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Devono provare l’esistenza della continuità aziendale nell’ambito della

relazione sulla gestione e della nota integrativa.

Devono acquisire elementi probativi sufficienti ed adatti sull’appropriato

utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità

aziendale nella redazione del bilancio e concludere se vi sia un’incertezza

significativa riguardo alla capacità dell’impresa di continuare ad operare

almeno per 12 mesi come entità in funzionamento.

GLI AMMINISTRATORI

I REVISORI

Il Collegio sindacale, nell’ambito dell’attività di vigilanza, è tenuto a

monitorare la continuità aziendale e a comunicare agli amministratori la

sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità aziendale

dell’impresa con invito a porvi rimedio.

Al ricorrere dei presupposti richiesti dalla legge, il collegio sollecita gli

opportuni provvedimenti … Norma di comportamento n. 11.1 -

“Prevenzione ed emersione della crisi”

IL RUOLO DEI SOGGETTI COINVOLTI

I SINDACI

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Le incertezze non risultano

significative e non generano dubbi

sulla continuità

Sono stati identificati fattori che

fanno sorgere dubbi significativi

sulla continuità aziendale, pur

ritenendo appropriato redigere il

bilancio sul presupposto di

continuità

Le incertezze devono

essere descritte nella

relazione sulla gestione

Le incertezze devono

essere descritte nella

nota integrativa

LA CONTINUITÀ AZIENDALE NELL’INFORMATIVA DI BILANCIO

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GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE: ISA N. 570

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GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE: ISA N. 570

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Valutazione indicatori di possibile mancanza di continuità aziendale

Indicatori finanziari Indicatori gestionali Altri indicatori

Valutazione indicatori di possibile mancanza di continuità aziendale

Indicatori finanziari Indicatori gestionali Altri indicatori

Danno evidenze sfavorevoli

Procedure supplementari

Alienazioni di attività

Richieste di prestiti

Ristrutturazioni e altre soluzioni negoziali

GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE: ISA N. 570

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LA FORMAZIONE DEI DOCUMENTI DI BILANCIO

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Redazione del progetto di bilancio

L'organo amministrativo della società deve predisporre il progetto di

bilancio costituito obbligatoriamente dai seguenti documenti:

il bilancio d’esercizio

costituito da:

Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.);

Conto economico (art. 2425 c.c.);

Nota integrativa (art. 2427 c.c.).

la relazione sulla gestione

che può essere omessa in caso di

redazione del bilancio in forma

abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis

c.c., qualora nella nota integrativa

siano fornite le informazioni

obbligatorie richieste in tema di

partecipazioni possedute (n. 3, art.

2428 c.c.) e partecipazioni alienate (n.

4, art. 2428 c.c.).

LA PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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Controllo del progetto di bilancio

L’organo che espleta la funzione di revisione legale ha 15 giorni di

tempo per concludere le verifiche e gli accertamenti propedeutici

alla redazione della relazione sul bilancio. Quest'ultima, che deve

concludersi con un giudizio sul bilancio, deve poi essere

presentata all'assemblea dei soci costituendo un vero e proprio

allegato al bilancio.

La dottrina prevalente ritiene che il termine di 15 giorni richiesto

dal codice civile possa essere derogato se l'organo incaricato

della revisione legale vi rinunci esplicitamente dichiarando di

essere comunque in grado di predisporre la relazione nei tempi

previsti per il deposito presso la sede sociale.

LA PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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Approvazione del bilancio

Per quanto riguarda i termini per la convocazione dell'assemblea

dei soci al fine di approvare il bilancio, l'art. 2364 co.2 c.c.

prevede che esso debba essere stabilito dallo statuto, e non deve

essere comunque superiore a 120 giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale.

Tale termine può tuttavia essere differito a 180 giorni in due

ipotesi:

In entrambi i casi, l’organo amministrativo deve indicare nella

relazione sulla gestione o nella nota integrativa le cause che hanno

comportato la dilazione: la mancata motivazione non invalida la

delibera di approvazione del bilancio, ma può incidere sulla

responsabilità degli amministratori.

LA PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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Il calendario 2013

LA PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

Adempimento Soggetto tenuto

all’adempimento Scadenza

Data ultima per esercizio

chiuso al 31 dicembre 2012

Termine

ordinario

Termine

prorogato

Predisposizione progetto

di bilancio

Organo

amministrativo

Entro 30 giorni dalla

data fissata per

l’assemblea di

approvazione

(art.2429, co.1, c.c.)

31 marzo 2013 30 maggio

2013

Predisposizione relazione

sulla gestione

Consegna progetto di

bilancio e relazione sulla

gestione al Collegio

sindacale

Consegna progetto di

bilancio e relazione sulla

gestione al Revisore

contabile

Deposito progetto di

bilancio e allegati,

relazioni degli organi di

controllo presso la sede

sociale

Organo

amministrativo

+

organi di controllo

Entro 15 giorni dalla

data fissata per

l’assemblea di

approvazione

(art.2429, co.1, c.c.)

15 aprile 2013 14 giugno 2013

Celebrazione assemblea

per approvazione bilancio

Convocazione a cura

organo

amministrativo

Entro 120 – 180 giorni

dalla chiusura

dell’esercizio

(art.2364, co.2, c.c.)

30 aprile 2013 29 giugno 2013

Deposito del bilancio

approvato presso il

Registro delle imprese

Organo

amministrativo

Entro 30 giorni

dall’approvazione del

bilancio

(art.2435, co.1, c.c.)

30 maggio

2013

29 luglio

2013

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Pubblicazione del bilancio

Il procedimento relativo al bilancio si conclude con la sua

pubblicazione; ai sensi dell’art. 2435 co.1 c.c. l’organo

amministrativo deve depositare, entro 30 giorni

dall’approvazione, presso il registro delle imprese, il

bilancio d’esercizio, la relazione sulla gestione, la/le

relazioni degli organi di controllo, il verbale dell'assemblea

di approvazione, l’elenco soci per le Spa.

LA PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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Una delle maggiori criticità ricorrenti all’interno delle PMI è l’eccessiva

informativa dei documenti di bilancio: secondo il CNDCEC (Documento

del 26 novembre 2012) sarebbe necessario un ricorso a forme e

contenuti più semplificati di tali documenti.

INFORMATIVA RIDOTTA

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LE VOCI DI BILANCIO: CRITICITÀ CIVILISTICHE E FISCALI

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Anche per il bilancio 2012, si ripropongono criticità e dubbi sulle

valutazioni in anni di crisi.

Proprio in questi contesti, è importante prestare particolare

attenzione alle situazioni più problematiche e discrezionali che si

possono verificare nel corso della vita dell’azienda. Nelle società in

perdita occorre dunque prestare particolare attenzione alle voci

critiche del bilancio, tra cui: oneri pluriennali, avviamento; crediti;

rimanenze e opere pluriennali; partecipazioni e titoli.

In questa fase economica, particolarmente delicata, va evitata la

tentazione di capitalizzare costi di competenza dell’esercizio o di non

procedere alla svalutazione di poste dell’attivo (crediti, rimanenze,

partecipazioni, ecc.).

LE CRITICITÀ IN ANNI DI CRISI

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Una delle circostanze più ricorrenti consiste nella capitalizzazione da

parte delle società in perdita dei costi d’esercizio e, in particolare, dei

cosiddetti oneri pluriennali, quali spese di impianto e ampliamento,

ricerca, sviluppo e pubblicità. Si ricorda, a questo proposito, che le

menzionate poste sono inserite dal Legislatore del Codice civile nella

macro-classe delle' immobilizzazioni intese come attività che non

esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i

benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi (Oic 24,

par. A1).

Gli oneri pluriennali che non soddisfano tale preliminare condizione

non possono essere iscritti in bilancio.

ONERI PLURIENNALI

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Le immobilizzazioni che, a fine esercizio, sono in modo durevole di

valore inferiore a quello determinato secondo gli usuali criteri di

valutazione, vanno iscritte in bilancio a tale minor valore; e nella nota

integrativa occorre dare conto della misura e dei motivi della riduzione.

Il documento Oic 24, sulle immobilizzazioni immateriali, impone di

svalutare se si riscontra una riduzione durevole delle condizioni di uso

futuro, partendo dai presupposti che il valore di bilancio non deve

superare quello recuperabile tramite l'alienazione e quello di effettivo

uso, mentre scopo dell'ammortamento è solo la ripartizione del costo

dell'immobilizzazione tra gli esercizi della sua stimata vita utile. Ma la

svalutazione è richiesta solo se la causa ha carattere di straordinarietà e

gravità.

IL VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

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La bozza di documento Oic 16 revisionato sulle immobilizzazioni

materiali precisa i concetti di valore di realizzazione e di valore d'uso.

Il primo è un parametro da considerare solo se è possibile

determinarlo in modo oggettivo. Mentre il secondo coincide con la

capacità di ammortamento: la capacità del bene di generare flussi di

ricavi nel futuro. Occorre però una ragionevole aspettativa di coprire i

costi tramite il flusso di ricavi futuri. Se il valore recuperabile è

inferiore a quello contabile, la perdita si rappresenta con una

svalutazione a rettifica del valore dell’immobilizzazione.

IL VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

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Le quote di ammortamento riguardanti il maggior valore

civilistico iscritto sugli immobili (art. 15, D.L. 185/2008),

imputate nel bilancio d’esercizio 2012, sono indeducibili dal

reddito di impresa e dalla base imponibile Irap.

Pertanto, analogamente, ai periodi amministrativi 2009, 2010 e

2011, in sede di rendiconto 2012 è necessario stornare

parzialmente il fondo per le imposte differite corrispondente ai

maggiori valori civilistici.

La contropartita è costituita dalla voce “imposte differite”

esposta al n. 22 del conto economico.

LA RIVALUTAZIONE CON EFFETTI CIVILISTICI

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Nel caso dei beni fungibili, in periodi di prezzi crescenti, è noto

come ci siano criteri che tendono a sottostimare il valore del

magazzino (Lifo) e altri che, al contrario, tendono a

sovrastimarlo (Fifo); allora è chiaro che si possa essere attirati

dall’operare un cambio di criterio.

In ipotesi di passaggio dal criterio Lifo al criterio Fifo, la prassi

contabile raccomanda di:

determinare la differente valorizzazione delle esistenze

iniziali, per dare conto dell'impatto sul patrimonio netto

qualora si fosse applicato il nuovo criterio anche nei passati

esercizi;

evidenziare l'effetto sul risultato ordinario, vale a dire quale

sia la quota di maggior utile che si è ottenuto applicando il

nuovo criterio anziché il vecchio.

IL MAGAZZINO SEGUE IL CRITERIO DI VALUTAZIONE

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Le commesse in perdita

In sede di valutazione dei lavori in corso si registra un’opinione

controversa sulla possibilità che il redattore del bilancio possa

scegliere o meno, tra i criteri del costo e della percentuale di

avanzamento, ovvero se tale scelta sia subordinata al

verificarsi di una data condizione interna o circostanza esterna.

Dalla posizione scelta deriva, in subordine, l’ulteriore

preferenza su quale dei due metodi di rappresentazione degli

effetti economici delle commesse in perdite scegliere.

LA VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

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L’acquisto dei Voucher Inps, per il lavoro occasionale accessorio, costituisce

da un punto di vista contabile, una mero anticipo finanziario, assimilabile

all'acquisto di valori bollati. Quindi all'atto dell'acquisto contabilmente

l'azienda dovrà rilevare l'uscita finanziaria e, corrispondentemente il valore

corrispondente del "Voucher" o "Buono Lavoro" come valori in deposito.

Nella fase di utilizzo degli stessi invece, dovrà essere contabilizzato il costo,

corrispondente a quanto erogato al lavoratore per l'attività svolta, utilizzando il

principio della competenza, valido sia da un punto di vista civilistico che

fiscale.

Acquisto dei buoni lavoro presso l’Inps

Se l’azienda acquista Voucher per lavoro occasionale ed accessorio per €

1.000,00, sarà necessario registrare in partita doppia la seguente scrittura:

Voucher in deposito a Banca/Cassa € 1.000,00

CONTABILIZZAZIONE VOUCHER DI LAVORO ACCESSORIO

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Utilizzo della prestazione di lavoro accessorio

Se l’azienda utilizza un buono del valore nominale di € 10,00, incaricando il

lavoratore per il tempo corrispondente al valore del Buono Lavoro, al

termine della prestazione, quindi successivamente alla consegna del

Buono lavoro, si dovrà registrare in partita doppia la seguente scrittura:

Diversi a Voucher in deposito € 10,00

Costo lavoro accessorio

Contribuiti Inps lavoro accessorio

Costo Inail Lavoro accessorio

Compenso concessionario Inps

Restituzione all’Inps dei buoni lavoro non utilizzati

Banca/Cassa a Voucher in deposito

CONTABILIZZAZIONE VOUCHER DI LAVORO ACCESSORIO

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Altra operazione da gestire con attenzione nel bilancio 2012 è quella

relativa all’iscrizione del rimborso Ires riferito alla mancata deduzione

dell’Irap sul costo del lavoro.

L’opinione maggioritaria, da condividere, concorda con tale iscrizione in

quanto il relativo diritto è sorto a seguito dell’emanazione del decreto legge

16/2012 e il provvedimento attuativo è stato pubblicato prima della chiusura

dell’esercizio 2012.

Il componente positivo, che costituisce tecnicamente una “sopravvenienza

attiva” (non tassata), andrà rilevato tra i proventi straordinari del conto

economico (voce E.20) in quanto si tratta di imposte relativi a esercizi

precedenti.

La contropartita sarà rappresentata dalla voce C.II.4-bis (crediti tributari)

dell’attivo dello stato patrimoniale, precisando che si tratta di un importo

esigibile oltre l’esercizio successivo.

RIMBORSO IRES

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FINANZIAMENTO DEI SOCI

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* Per le srl, l’art. 16 del D.L. 185/2008 ha abolito il libro soci, pertanto è necessario fare

riferimento alla data di iscrizione della sottoscrizione della partecipazione nel Registro delle

Imprese.

*

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FINANZIAMENTO DEI SOCI

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FINANZIAMENTO DEI SOCI

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RINUNCIA DEI SOCI ALLA RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO

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LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PARTECIPAZIONI

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La valutazione dei titoli in parola deve essere effettuata ai sensi dall'art.

2426, n. 9, c.c. che assume come criterio generale il costo di acquisto,

ovvero il minor valore desumibile dall'andamento del mercato.

Il valore desumibile dall'andamento del mercato è individuabile

differentemente, a seconda della natura del titolo:

se negoziato nei mercati organizzati, non necessariamente

ufficiali: rileva la quotazione di fine esercizio, oppure la media

dell'ultimo mese del periodo amministrativo ovvero di un periodo più

breve;

se non quotato: il parametro di riferimento può essere

rappresentato dalla quotazione o dal prezzo di negoziazione di

titoli similari, per affinità di emittente, durata e cedola. In

mancanza, è necessario fare riferimento al valore nominale,

rettificato in modo tale da considerare il rendimento del mercato, in

relazione a titoli di pari durata ed affidabilità del soggetto emittente.

LA VALUTAZIONE DEI TITOLI NON IMMOBILIZZATI

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i criteri adottati nella valutazione, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi espressi in valuta estera (art. 2427, n. 1, c.c.);

la motivazione dell'eventuale deroga al divieto di cambiamento del criterio di valutazione adottato nel precedente esercizio e l'indicazione dei relativi effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato d'esercizio (art. 2423-bis, comma 2, c.c.);

la differenza, se apprezzabile, tra il costo determinato in base a una delle metodologie civilistiche (media ponderata, Fifo e Lifo) e quello corrente alla chiusura dell'esercizio (art. 2426, n. 10, c.c.);

le variazioni intervenute nella consistenza delle voci (art. 2427, n. 4, c.c.);

l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente, per il tramite di società fiduciaria oppure interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando - con riferimento ad ogni quota - la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio, ovvero il corrispondente credito (art. 2427, n. 5, c.c.);

l'ammontare dei proventi da partecipazione, diversi dai dividendi, imputati alla voce C.15) del Conto economico (art. 2427, n. 11, c.c.).

INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

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TITOLI

Iscritti nell'attivo

circolante con

perdita di valore

non durevole

SOSPENSIONE

DELLA

SVALUTAZIONE

SI

Il D.M. 18 dicembre 2012 ha prorogato all’esercizio 2012 la facoltà

riconosciuta dall’art. 15 del D.L. 185/2008. Conseguentemente le

imprese “solari” potranno continuare a derogare all’ordinario criterio di

valutazione dei titoli inscritti nell'attivo circolante, mantenendo anche nel

bilancio 2012 il valore risultante dall’ultimo rendiconto regolarmente

approvato.

Tale tipologia di valutazione è concessa se:

la perdita relativa al titolo non è considerabile durevole;

il soggetto non applichi i Principi contabili internazionali.

LA DEROGA ALL’OBBLIGO DI SVALUTAZIONE

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Nella Nota integrativa sarà necessario fornire i dati e le notizie riguardanti i

seguenti aspetti :

i criteri utilizzati per individuare i titoli non immobilizzati oggetto di

deroga, comprese le motivazioni in base alle quali le relative perdite non

sono state ritenute durevoli;

la metodologia di determinazione, per ciascuna attività finanziaria

corrente, del valore di bilancio e di quello desumibile dall’andamento

del mercato, nonché l’ammontare della corrispondente differenza.

L’esercizio della deroga comporta, inoltre, la necessità di fornire un’adeguata

informativa nella Relazione sulla gestione, mediante la precisazione

dell’effetto della mancata svalutazione sui dati e sulle informazioni

riguardanti la posizione finanziaria, se ritenuto rilevante per la valutazione

della situazione patrimoniale e del risultato economico dell’esercizio.

GLI EFFETTI DELLA DEROGA SULL’INFORMATIVA DI BILANCIO

38

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LA GESTIONE DEI CREDITI COMMERCIALI E FINANZIARI

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Art. 2427, n. 6, c.c.:

Criteri di valutazione ed eventuali variazioni degli stessi;

Crediti con scadenza superiore a 5 anni;

Ripartizione geografica.

P.C. n. 15 richiede informazioni aggiuntive rispetto a quelle

richieste dal Codice Civile:

Crediti verso consociate, soci e altre parti correlate;

Per i crediti a lungo termine, se rilevanti, tasso di interesse e

scadenze;

Concentrazione posizioni creditorie in uno o più clienti;

Entità dei crediti vincolati.

I CREDITI: LE INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA

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Ai sensi dell’art. 106, co.1, TUIR, le svalutazioni dei crediti commerciali

risultanti in bilancio sono deducibili in ogni esercizio nel limite massimo

dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione degli stessi. In

aggiunta, nell’ultimo periodo del comma 1 si precisa che “(…) La

deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle

svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore

nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine

dell’esercizio”.

Anzi, se in un esercizio l’ammontare del fondo svalutazione crediti

eccede il 5% del valore nominale (o di acquisizione) dei crediti iscritti in

bilancio, ai sensi del comma 5, “(…) l’eccedenza concorre a formare il

reddito dell’esercizio stesso”, tramite un’apposita variazione in

aumento da effettuare in sede di dichiarazione dei redditi. Ne deriva

quindi che in sede di redazione del Modello UNICO sarà necessario

rapportare al valore dei crediti non solo l’ammontare

dell’accantonamento effettuato, ma anche il valore del fondo

svalutazione rilevato.

L’ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

41

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Di seguito si schematizza la rilevanza fiscale o meno delle varie tipologie di credito ai fini del calcolo del plafond su cui applicare il coefficiente dello 0,5%.

CALCOLO DEL PLAFOND

42

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In sede di redazione del Modello UNICO, dal confronto

dell’accantonamento/fondo rilevato in bilancio rispetto all’importo

fiscalmente deducibile possono verificarsi le tre seguenti ipotesi:

1. accantonamento/fondo civilistico < accantonamento/fondo

fiscalmente deducibile => l’accantonamento rilevato in bilancio è

totalmente deducibile;

2. accantonamento/fondo civilistico = accantonamento/fondo

fiscalmente deducibile => l’accantonamento rilevato in bilancio è

totalmente deducibile;

3. accantonamento/fondo civilistico > accantonamento/fondo

fiscalmente deducibile => è necessario effettuare nel quadro RF del

Modello UNICO una variazione in aumento pari:

- all’eccedenza dell’accantonamento rilevato in bilancio rispetto al tetto

dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti iscritti in

bilancio;

e/o

- all’eccedenza del fondo svalutazione crediti rilevato in bilancio e

dedotto rispetto alla soglia massima del 5% del valore nominale o di

acquisizione dei crediti iscritti in bilancio.

LA SVALUTAZIONE DEI CREDITI NEL MODELLO UNICO

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L’eventuale svalutazione dei crediti per un importo superiore

all’ammontare massimo deducibile richiede l’effettuazione di una

variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi pari

all’ammontare di svalutazione eccedente la quota deducibile.

Tale differenza tra valutazione civilistica e valutazione fiscale

determina il sorgere di una differenza temporanea deducibile.

Su tale differenza è necessario iscrivere la fiscalità anticipata,

qualora ne ricorrano le condizioni, ovvero la ragionevole certezza

di ottenere, negli esercizi successivi, redditi imponibili sufficienti a

consentirne il riassorbimento.

ISCRIZIONE DELLA FISCALITÀ DIFFERITA

44

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CREDITI DI MODESTO IMPORTO

L’art.33 co.5 del D.L. 83/2012 introduce una regola di deduzione automatica per le

perdite relative ai crediti di modesto importo, vantati nei confronti di soggetti

non interessati da procedure concorsuali. Il criterio per stabilire quando un

credito è di modesta entità si basa sulla dimensione aziendale:

- importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante

dimensione;

- importo non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.

Le modalità di individuazione delle imprese di più rilevante dimensione si ricavano

da una norma in materia di accertamento (art. 27, comma 10, del D.L. 185/2008),

e sono tali le imprese che conseguono un volume d'affari o di ricavi (entità che

non sono necessariamente coincidenti) individuati dai seguenti valori:

˃ 300 milioni di euro fino al 2009;

˃ 200 milioni di euro per il 2010;

˃ 150 milioni di euro dal 2011. 45

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IL CALCOLO DEGLI AMMORTAMENTI: COMPORTAMENTI POSSIBILI

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Non è arrivato il tanto atteso adeguamento delle aliquote per i beni

materiali (sostituito da una delega a semplificare i criteri di

ammortamento a partire dal 2013), ma sono cambiate alcune regole per

i beni immateriali.

Per chi ha affrancato marchi e avviamenti con la disciplina prevista

dall’articolo 15 del D.L. 185/2008, la quota deducibile è passata,

dall’esercizio 2011, da un nono ad un decimo.

AMMORTAMENTI VARIABILI

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GLI INTERESSI PASSIVI NEL BILANCIO D’ESERCIZIO

48

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Principi di carattere generale:

1) Individuazione delle voci di bilancio (solitamente C17) nelle

quali sono compresi interessi passivi ed oneri assimilati

2) Individuazione degli interessi automaticamente deducibili

3) Individuazione degli interessi automaticamente indeducibili

4) Sul residuo si deve applicare la disciplina di cui all’art. 96 del

TUIR

INTERESSI PASSIVI E ROL

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Sono deducibili senza necessità di confronto con il ROL:

Gli interessi passivi di natura finanziaria sino a concorrenza degli

interessi attivi che comprendono anche quelli di natura

commerciale

Gli interessi passivi capitalizzati in base a disposizione di legge

Gli interessi passivi, a determinate condizioni, per le immobiliari di

gestione che acquisiscono immobili destinati alla locazione

Quota corrispondente ai costi deducibili dei beni di cui all’art. 164

del TUIR ed ai finanziamenti correlati

INTERESSI AUTOMATICAMENTE DEDUCIBILI

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Sono indeducibili senza necessità di confronto con il ROL:

Gli interessi di funzionamento afferenti società immobiliari

Interessi su operazioni che determinano l’applicazione delle regole

sui prezzi di trasferimento e costi black list

Interessi eccedenti il tasso soglia sui prestiti obbligazionari

Interessi sui prestiti dei soci alle cooperative

Interessi IVA trimestrali

Quota corrispondente ai costi non deducibili dei beni di cui all’art.

164 del TUIR

INTERESSI AUTOMATICAMENTE INDEDUCIBILI

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Una volta individuati gli interessi automaticamente deducibili e quelli

automaticamente indeducibili la quota residua di interessi ed oneri

assimilati deve essere confrontata con il ROL e sino a concorrenza

del 30% di tale grandezza sono deducibili.

Si comprendono nel confronto anche gli interessi relativi ai contratti di

locazione finanziaria in quanto espressamente previsto dalla norma.

ARTICOLO 96 DEL TUIR

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Capitalizzazione degli interessi sugli immobili:

OIC 16

a) Specificità del finanziamento

b) Interessi che maturano nel periodo di costruzione e non su beni

pronti per l’uso

c) Reale utilizzo del finanziamento per l’acquisizione del cespite

Regola accettata anche da un punto di vista fiscale: art. 110, comma

1, lettera b), del TUIR

INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZATI

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Immobili patrimonio

Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate circolare n. 47/2008. Anche

quando viene effettuata la capitalizzazione ai fini civilistici da un punto

di vista fiscale devono essere assoggettati alla disciplina prevista

dall’art. 96 del TUIR.

L’art. 110 del TUIR non prevede la capitalizzazione degli interessi su

beni diversi da quelli strumentali materiali ed immateriali.

INTERESSI PASSIVI E IMMOBILI

54

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Parametro di deducibilità degli interessi passivi :

- 30% del ROL ;

- Differenza tra voci A) e B) dell’art. 2425 c.c. con esclusione di:

a) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali ed immateriali

b) Canoni di locazione finanziaria

Per le holding industriali penalizzazione perché le voci tipiche non sono

nella classe A) del conto economico.

IL PARAMETRO DI DEDUCIBILITÀ: IL ROL

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Interessi su pronti/termine

Cash pooling zero balance

Interessi di mora

Minus da cessione di titoli e partecipazioni

Utili e Perdite su cambi

Interessi passivi impliciti ed espliciti di natura commerciale

Derivati aventi finalità speculativa

Derivati aventi finalità di copertura oscillazione cambio

LE ESCLUSIONI DAL CONFRONTO CON IL ROL

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Sconti passivi su finanziamenti

Commissioni passive su finanziamenti

Disaggi di emissione titoli di stato

Oneri del prestatario nel prestito titoli

Differenziale prezzo pronti/termine

Derivati con finalità di copertura oscillazione tassi

Interessi attivi commerciali impliciti ed espliciti

Interessi su canoni leasing calcolati con metodo forfettario per

soggetti non IAS adopter

LE INCLUSIONI PER IL CONFRONTO CON IL ROL

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In linea generale, il documento OIC n. 13 (paragrafo D.III.m) non

ammette l’iscrizione degli oneri finanziari ad incremento del costo delle

rimanenze.

Tuttavia, in quei casi in cui un finanziamento è stato chiaramente assunto

a fronte di specifiche voci che richiedono un processo produttivo di vari

anni prima di poter essere vendute (il principio contabile cita, ad esempio,

l’invecchiamento del brandy) si possono includere i relativi interessi

passivi tra i costi limitatamente al periodo di produzione, a patto che:

- l’onere degli interessi sia stato realmente sostenuto;

- il costo più gli interessi non ecceda il valore netto di realizzo;

- la capitalizzazione venga chiaramente esposta nella Nota integrativa.

IMMOBILI IN COSTRUZIONE E INTERESSI PASSIVI

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LE IMPOSTE DIFFERITE

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Il rispetto dei principi di competenza e di

rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato d'impresa nella

prospettiva di continuità aziendale, comporta che il

trattamento delle imposte sul reddito sia il medesimo di

quello dei costi sostenuti dall'impresa nella produzione del

reddito, da contabilizzare conseguentemente nello stesso

esercizio in cui sono stati contabilizzati i costi e i ricavi cui tali

imposte si riferiscono, indipendentemente dalla data di

pagamento delle medesime.

LA FISCALITÀ DIFFERITA

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Generalmente l’ammontare delle imposte dovute,

determinato in sede di dichiarazione dei redditi, non

coincide con l’ammontare delle imposte di competenza

dell'esercizio, in quanto frequentemente i valori attribuiti ad

un elemento dell'attivo o del passivo secondo criteri civilistici

differiscono dai valori attribuiti a tali elementi ai fini fiscali, per

effetto delle differenze tra le norme di redazione del bilancio

civilistico e quelle fiscali.

Differenze

permanenti

Differenze

temporanee

LA FISCALITÀ DIFFERITA

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Differenze permanenti Differenze temporanee

Differenze tra valutazioni

civilistiche e fiscali che sorgono

in un determinato esercizio e che

non producono effetti negli

esercizi successivi

Differenze tra valutazioni

civilistiche e fiscali che

sorgono in un determinato

esercizio e che sono

destinate ad annullarsi

negli esercizi successivi

NO FISCALITA’ DIFFERITA FISCALITA’ DIFFERITA

LA FISCALITÀ DIFFERITA

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Differenze temporanee deducibili

Differenze temporanee tassabili

Le differenze temporanee

deducibili sono le

differenze temporanee che si

tradurranno in importi

deducibili negli esercizi futuri

Le differenze temporanee

tassabili sono le differenze

temporanee che si

tradurranno in importi

Imponibili negli esercizi futuri

LA FISCALITÀ DIFFERITA

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«Le imposte differite e le imposte anticipate sono conteggiate ogni anno

sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze

temporanee si riverseranno, apportando adeguati aggiustamenti in caso

di variazione di aliquota rispetto agli esercizi precedenti, purché la norma

di legge che varia l'aliquota sia già stata emanata alla data di redazione

del bilancio».

«L'onere fiscale dell'esercizio è rappresentato:

- dagli accantonamenti per le imposte liquidate e da liquidare per

l'esercizio;

- dall'ammontare delle imposte che si ritiene risulteranno dovute o che si

ritiene siano state pagate anticipatamente in relazione a differenze

temporanee sorte o annullate nell'esercizio in corso, e

- dalle rettifiche nello stato patrimoniale ai saldi di imposte differite per

tener conto sia delle variazioni delle aliquote che dell'istituzione di nuove

imposte».

IL DOCUMENTO OIC 25

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STATO PATRIMONIALE

Attivo

• C.II.4-bis Crediti tributari

• C.II.4-ter Imposte anticipate

Passivo

• B Fondi per rischi e oneri:

• 2) Per imposte, anche differite

CONTO ECONOMICO

• 22 Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e

anticipate

LA FISCALITÀ DIFFERITA NEGLI SCHEMI DI BILANCIO

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Le imposte anticipate non possono essere rilevate, in

rispetto al principio della prudenza, se non vi è la

ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui

si riverseranno le differenze temporanee deducibili, che

hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un

reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle

differenze che si andranno ad annullare.

in presenza di tali condizioni, la rilevazione è

obbligatoria

LE IMPOSTE ANTICIPATE

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È comprovata da elementi oggettivi di

supporto, quali piani previsionali

pluriennali attendibili

La ragionevole certezza

LE IMPOSTE ANTICIPATE

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L'ammontare delle imposte anticipate iscritto in bilancio è rivisto

ogni anno in quanto occorre verificare se continua a sussistere la

ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali

e quindi la possibilità di recuperare l'intero importo delle imposte

anticipate.

Le imposte anticipate non contabilizzate in passato in quanto non

sussistevano i requisiti per il loro riconoscimento, vengono iscritte

nell'esercizio in cui tali requisiti emergono.

Le imposte anticipate non contabilizzate in passato in quanto non

sussistevano i requisiti per il loro riconoscimento, vengono iscritte

nell'esercizio in cui tali requisiti emergono.

LE IMPOSTE ANTICIPATE

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DIFFERENZE TEMPORANEE

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L’Ace (aiuto alla crescita economica) è un bonus introdotto dal

Decreto Salva Italia al fine di incentivare la patrimonializzazione

delle imprese mediante conferimenti in denaro ovvero mediante

l’accantonamento degli utili di esercizio a riserve disponibili.

Per il primo triennio il bonus è del 3% sull’incremento del

patrimonio netto.

La sua deduzione dal reddito imponibile viene realizzata mediante

una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi

dell’esercizio 2012, che sarà presentata nel 2013.

La base imponibile Ace del 2011, su cui è stato calcolato il bonus

del 3% si cumula con gi incrementi rilevanti del 2012, andando a

determinare il nuovo valore su cui applicare la percentuale.

ACE (Allowance fo corporate equity) IN BILANCIO

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ACE: ESEMPIO

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CALCOLO ACE Patrimonio netto 31.12.2010 (senza utile formato nel 2010) -

+ utile 2010 destinato a riserva o a copertura di perdite 300.000

+ utile 2011 destinato a riserva o a copertura di perdite 50.000

+ versamenti soci 2011 (no ragguaglio) 30.000

+ versamenti soci 2012

Tali importi vanno ragguagliati al numero di giorni tra la data

di conferimento e la chiusura dell’esercizio

60.000 avvenuti in

data 28/12/2012

493,15

A) TOTALE INCREMENTI 380.493

- Distribuzione utile 2011 -

- Distribuzione utile 2012 20.000

- Altre riduzioni di Patrimonio netto 2011 -

- Altre riduzioni di Patrimonio netto 2012 -

- Acquisti di partecipazioni in controllate 60.000

- Acquisti aziende 150.000

B) TOTALE DECREMENTI 230.000

Differenza A - B 150.493

Patrimonio netto 2012 400.000

Importo rilevante 150.493 * 3%= 4.515

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DEDUCIBILITÀ COMPENSI AMMINISTRATORI

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Per gli amministratori di società di persone o di capitali i compensi

sono deducibili per cassa. Sono deducibili anche i compensi pagati

entro il 12 gennaio dell’anno seguente (circ. 57/E/01) .

SINDACABILITÀ DEL FISCO

L’amministrazione finanziaria può disconoscere la deducibilità dei

compensi quando gli stessi appaiano insoliti, sproporzionati o

strumentali all’ottenimento di indebiti vantaggi (ris. 113/E/12).

Non risulta peraltro ipotizzabile uno scopo fraudolento in danno

dell’Erario dato che le aliquote applicabili sui redditi degli

amministratori sono mediamente superiori a quelle dei redditi delle

società (Cass. 24957/10) .

DELIBERA ASSEMBLEARE

La deducibilità dei compensi agli amministratori richiede che

l’importo risulti da una specifica delibera assembleare (Ctp Reggio

Emilia, 186/10).

LIQUIDATORE

Le regole per i compensi degli amministratori si applicano anche

alle somme corrisposte al liquidatore di società (ris. 113/E/12).

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LE PERDITE D’ESERCIZIO

73

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PERDITE D’ESERCIZIO

74

conseguenze civilistiche per

perdite rilevanti sul patrimonio

netto

rilevazione imposte differite

attive in presenza di perdite

fiscali riportabili negli esercizi

successivi

Società di capitali: è estremamente importante

considerare, in presenza di perdite di esercizio, le

seguenti fattispecie:

La perdurante congiuntura che ha caratterizzato il periodo 2009-

2012 potrebbe aver determinato risultati negativi tali da minare

l’integrità sia del capitale sociale sia del patrimonio netto aziendale.

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PERDITE D’ESERCIZIO

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PERDITE D’ESERCIZIO

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L’effetto delle perdite sul capitale

sociale si manifesta solo dopo

l’integrale utilizzo delle riserve,

secondo un ordine tassativo, ossia

per «disponibilità».

Cassazione, sentenze:

6.11.1999, n. 12347;

17.11.2005, n. 2369;

2.04.2007, n. 8221.

Facoltative

Statutarie

Di rivalutazione monetaria

Legale

RISERVE E COPERTURA DELLE PERDITE

Conforme:

OIC 30

Ordine di utilizzo delle riserve:

Perdita residua Capitale sociale

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PERDITE D’ESERCIZIO

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Per valutare gli effetti delle perdite sul capitale sociale

occorre che le medesime siano assunte «al netto»

delle riserve allocate in bilancio.

Perdite, riserve e capitale sociale: casi possibili.

A B C

perdite

< 1/3 C.S.

perdite > 1/3 C.S.

senza riduzione

al di sotto del

minimo legale

perdite > 1/3 C.S.

con riduzione

al di sotto del

minimo legale

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PERDITE D’ESERCIZIO

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PERDITE D’ESERCIZIO

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EFFETTI

Nessun intervento obbligatorio da parte degli organi

societari: la riduzione del capitale sociale è una mera facoltà.

Divieto di distribuzione degli utili [artt. 2433, c. 3 e 2478-bis),

c. 5 C.C.], occorrendo reintegrare o ridurre in misura

corrispondente alla perdita il capitale sociale.

Comitato Interregionale Consigli Notarili Triveneto – Massima

H.G.7: «non è ammissibile in alcun caso la riduzione parziale

delle perdite, neppure in caso di riduzione facoltativa del capitale

sociale».

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PERDITE D’ESERCIZIO

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EFFETTI

Obblighi e adempimenti a carico degli organi societari:

• redazione bilancio straordinario aggiornato (alla data di non oltre 120 gg.

dalla data dell’assemblea), con relazione amministratori e del collegio

sindacale;

• convocazione, «senza indugio», dell’assemblea dei soci, per adottare gli

opportuni provvedimenti (in caso di ritardo: possibile applicazione art. 2631

C.C. e sanzioni amministrative; profili di responsabilità per amministratori e

sindaci);

• deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede sociale, almeno negli

8 giorni precedenti l’assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

L’assemblea non è tenuta a ridurre il capitale sociale; tale operazione è

tuttavia obbligatoria se la perdita «netta» non è diminuita a meno di 1/3 entro

l’esercizio successivo.

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PERDITE D’ESERCIZIO

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EFFETTI

Obblighi e adempimenti a carico degli organi societari:

• gli amministratori o, in caso di loro inerzia, il collegio sindacale devono «senza

indugio» convocare l’assemblea per deliberare:

a) la riduzione del C.S. ed il successivo aumento del medesimo in misura

non inferiore al limite legale;

b) la trasformazione della società in altro forma societaria che:

1) preveda un limite minimo inferiore di capitale sociale;

2) non preveda tale limite minimo;

c) lo scioglimento della società.

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PERDITE D’ESERCIZIO

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L’art. 23, comma 9, del D.L. 98/2011 (convertito con

modificazioni dalla Ll. 111/2011, c.d. “manovra correttiva”), ha

profondamente modificato la disciplina del riporto delle perdite

per i soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali

residenti).

In estrema sintesi:

(i) è stato confermato il riporto illimitato delle perdite realizzate

nei primi tre periodi d’imposta dalla data della costituzione, a

condizione che si tratti di una nuova attività;

(ii) per le perdite diverse da quelle di cui al precedente (i), è

stato rimosso il limite quinquennale per il riporto (le perdite

divengono quindi illimitatamente riportabili) ma, al contempo, è

stato previsto che le stesse possano essere computate in

diminuzione (del reddito dei periodi d’imposta successivi) in

misura non superiore all’80% del reddito stesso.

IL RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI

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Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto, le

finalità della modifica normativa sono congiunturali (sostenere le

imprese “che, uscendo da una crisi economico finanziaria senza

precedenti, si trovino ad avere ingenti volumi di perdite

pregresse che potrebbero non essere utilizzabili nell’arco di un

quinquennio”) ma soddisfano anche esigenze di semplificazione

e di maggiore trasparenza.

Sotto il profilo tecnico l’intervento è stato operato sostituendo

integralmente i commi 1 e 2 dell’art. 84 del TUIR.

IL RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI

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Sono destinatari della nuova disciplina i soggetti per i quali trova

applicazione l’art. 84 del TUIR, quindi:

- le società e gli enti commerciali residenti;

- le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti.

La disciplina non si rende, pertanto, applicabile:

- ai soggetti IRPEF (imprese individuali, società di persone,

esercenti arti e professioni) per i quali restano ferme le disposizioni

dell’art. 8 del TUIR;

- agli enti non commerciali.

SOGGETTI DESTINATARI

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Come accennato, la nuova disciplina equipara - ai fini del riporto, che

diviene temporalmente illimitato - le perdite “ordinarie” con le perdite

realizzate nei primi tre periodi d’imposta; ma per le prime (perdite

ordinarie) trova applicazione il limite di compensabilità con l’ottanta

per cento del reddito. In sostanza, i contribuenti possono compensare

le perdite pregresse (ordinarie) in modo da evidenziare un imponibile

non inferiore al 20% del reddito complessivo. Per effetto di tale limite,

se le perdite pregresse riportabili sono inferiori all’80% del reddito

imponibile Ires di un periodo d’imposta sono interamente scomputabili

dallo stesso; se, al contrario, sono superiori a tale misura, il reddito

imponibile deve essere ridotto del solo 80%, di modo che residui un

ammontare imponibile del 20%.

Il predetto limite di compensabilità non trova applicazione per le

perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta, perdite che

diviene conveniente utilizzare prioritariamente (a differenza di quanto

avveniva in passato).

PERDITE ORDINARIE E PERDITE REALIZZATE NEI PRIMI TRE PERIODI DI IMPOSTA

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Il D.L. 98/2011 non contiene specifiche disposizioni in ordine alla

decorrenza della nuova disciplina. L’art. 23, co. 6 del decreto si

limita infatti ad affermare che: “In deroga all’articolo 3 della legge

27 luglio 2000, n. 212 [statuto del contribuente], le disposizioni del

presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in

corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Ciò implica che, in linea di principio, il novellato testo dell’art. 84 del

TUIR trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso

al 6 luglio 2011 (data di pubblicazione del decreto in Gazzetta

Ufficiale).

È quindi sorto il dubbio che la disciplina relativa al riporto (illimitato)

delle perdite potesse essere ritenuta applicabile solo relativamente

alle perdite conseguite a partire dal periodo di entrata in vigore del

decreto.

DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA

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L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 53/E del 6 dicembre

2011, (paragrafo 1.7), ha chiarito che “.. La nuova disciplina di

utilizzo delle perdite - basata sul riporto temporalmente illimitato

e sull’utilizzo in misura non superiore all’ottanta per cento del

reddito di periodo - è applicabile anche alle perdite maturate nei

periodi d’imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle

disposizioni in commento. Trattasi, per i soggetti con periodo

d’imposta coincidente con l’anno solare, delle perdite risultanti

alla fine del periodo d’imposta 2010.”

DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA

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Pertanto, quale che sia la datazione delle perdite da riportare,

le stesse possono trovare compensazione (senza limitazioni

temporali, ma con il limite dell’80% dell’imponibile Ires) con i

redditi conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al

6 luglio 2011 (reddito 2011, per i soggetti con esercizio

“solare”).

La circolare n. 53/E precisa, inoltre, che risultano escluse dalla

nuova disciplina le perdite relative a periodi d’imposta per i

quali, alla data di entrata in vigore del decreto, è ormai decorso

il termine quinquennale di utilizzazione previsto dalla

previgente disciplina; si tratta, per i soggetti con esercizio

“solare”, delle perdite conseguite negli esercizi 2005 e

precedenti.

DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA

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Priorità di utilizzo

Stante il limite di compensabilità applicabile alle perdite

“ordinarie” è conveniente utilizzare prioritariamente le perdite

realizzate nei primi tre periodi d’imposta e solo

successivamente le perdite ordinarie.

L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite in occasione di

Telefisco 2012, ha confermato la legittimità di tale scelta di

comportamento.

ALCUNI ASPETTI SPECIFICI

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Utilizzo congiunto di perdite ordinarie e perdite

realizzate nei primi tre periodi d’imposta

L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite in occasione di

Telefisco 2012, ha chiarito che qualora il contribuente

disponga sia di perdite realizzate nei primi tre periodi

d’imposta sia di perdite “ordinarie” ed il reddito imponibile

ecceda l’importo delle prime, il limite di compensabilità

dell’80% trova applicazione sull’importo del reddito al netto

dell’utilizzo di queste.

ALCUNI ASPETTI SPECIFICI

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Esempio:

Perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta 1.000

Perdite “ordinarie” 500

Reddito complessivo 1.100

Determinazione del reddito imponibile:

Reddito complessivo 1.100

Perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta (1.000)

Reddito residuo 100

Perdite “ordinarie” effettivamente utilizzabili (80% di 100) (80)

Reddito imponibile 20

Perdite residue disponibili 420

ALCUNI ASPETTI SPECIFICI

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La chiusura del bilancio relativo al 2012 va effettuata con un occhio al

regime delle perdite triennali (2010-2012). Se scatta la non operatività

sul 2013, è possibile presentare l'interpello già immediatamente dopo

la chiusura del bilancio dell’esercizio 2012.

L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite in occasione di Telefisco

2012, ha chiarito che nel caso di società di comodo con reddito

superiore al reddito minimo, le perdite pregresse sono utilizzabili nel

limite del minore tra 80% del reddito e differenziale tra reddito e

reddito minimo.

EFFETTI SULLE SOCIETÀ DI COMODO

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Esempio:

Perdite pregresse 100

Reddito complessivo 70

Reddito minimo 30

Determinazione del reddito imponibile:

Perdite astrattamente compensabili (80% di 70) 56

Perdite effettivamente compensabili (70 - 30) 40

Reddito complessivo 70

Perdite effettivamente utilizzabili (40)

Reddito imponibile 30

Perdite residue disponibili 60

EFFETTI SULLE SOCIETÀ DI COMODO

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Il limite di compensabilità non dovrebbe trovare applicazione in

sede di dichiarazione relativa al bilancio finale di liquidazione; al

contrario, dovrebbe trovare applicazione relativamente ai redditi

conseguiti negli eventuali periodi d’imposta in cui si articola la

liquidazione, salva la possibilità di conguaglio ove la

liquidazione non si protragga per oltre cinque periodi d’imposta.

È però auspicabile una conferma dell’Agenzia sul punto.

PERDITE E SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE

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