LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO L. …
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Commissione
procedure
concorsuali
ODCEC di Verona-Peschiera 12-01-2018
Bianchetti dott.ssa Tatiana
LA COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
L. 3 DEL 27/01/2012
Inquadramento normativo
L’Organismo di Composizione della Crisi – O.C.C.
L’Accordo del debitore
I l Piano del consumatore
La procedura di liquidazione
L’esdebitazione
Le sanzioni
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ARGOMENTI TRATTATI
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Variazione impostazione legge Fallimentare 1942 - aspetto
sanzionatorio –
Riforma procedure concorsuali tra 2005/2006
Istituto dell’esdebitazione (art 142 e ss. L. Fall)
Esclusione dei soggetti non fallibili
Art. 1 comma 2 L.F. amplia la platea dei soggetti non fallibili
Lacuna normativa colmata con la Legge 3 del 27/01/2012 e
successive modifiche DL n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito
in L. 221 del 17 dicembre 2012
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EVOLUZIONE NORMATIVA
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EUROPA
INDEBITAMENTO MOTORE DEL MERCATO
FONTE DI CRESCITA
Propensione all’indebitamento se giustamente normato
produce sviluppo economico e crescita
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L’INDEBITAMENTO
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Crisi di impresa
Minaccia alla certezza dei rapporti giuridici
Minaccia alla stabilità del sistema economico
Sviluppo del commercio internazionale
Globalizzazione del mercato
Spinta all’armonizzazione discipline singoli stati
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CRISI DI IMPRESA
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Introduzione di procedure di estinzione delle obbligazioni dei
soggetti non fallibili
sotto il controllo giudiziale
Fresh start
L. 3 DEL 27/01/2012
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
(D.L 179/2012 CONV. L 221/2012)
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3 TIPI DI SOVRAINDEBITAMENTO:
ATTIVO : propensione a sovrastimare la propria capacità reddituale
PASSIVO: causato da eventi improvvisi e imprevedibili
DIFFERITO: situazione momentaneamente in equilibrio ma assolutamente instabile
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SOVRAINDEBITAMENTO
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Processi cognitivi
Coazione a ripetere
Loop
Patologia dell’indebitamento
ASPETTI PSICOLOGICI
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Pluriaffidamenti: affidamenti a più finanziarie e a piùistituti di credito
Oneri eccessivi: spesso non si conoscono i tassi diinteresse delle carte Revolving e della cessione delquinto
Pressione psicologica di alcune società di recuperocrediti
ASPETTI CITRICI RICORRENTI NEL
SOVRAINDEBITAMENTO
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Accordi ristrutturazione del debito
Art. 182-bis
Piani risanamento dell’esposizione debitoria
Ex art. 67 terzo comma lettera d)
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NUOVO ISTITUTO
Ricorda per filosofia e disciplina
Fallimento
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Accordo del debitore
Piano del consumatore
Liquidazione del patrimonio
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3 PROCEDURE CONCORSUALI
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Sezione I
•Disposizioni generali (artt. 6, 7, 8 e 9)
•Accordo di composizione (artt. 10, 11 e 12)
•Piano del consumatore(artt. 12 bis e 12 ter)
•Esecuzione e cessazione effetti Accordo e Piano(art. 13, 14 e 14 bis)
Sezione II•Liquidazione del patrimonio (artt. 14 ter - 14 terdecies)
Sezione III
•Disposizioni comuni (artt. 15 - 16)
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STRUTTURA DELLA NORMATIVA
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ORGANISMI COMPOSIZIONE CRISI
ART. 15
Ausiliario del Giudice
Garante dei terzi (in
particolare dei creditori)
Consulente del debitore
Svolge attività di Intermediazione tra debitore (soggetto
non fallibile) e tribunale
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Figura con molteplici attribuzioni
(conflitti interessi)
Predisporre il piano
Attestare la fattibilità del Piano
Assumere funzione di tutela dei creditori(comunicazioni/relazione su esito votazioni/ vigilanza su
adempimento accodo)
Requisito di indipendenza e terzietà (redazioni classi/redazione
piano/giudizio di fattibilità/composizione conflitti)
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POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSI
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Cost i tu i t i presso ent i pubbl ic i e dotat i d i adeguate garanz ie d i indipendenza , ter z ie tà ecompetenza profess ionale
Iscr i t t i d i d i r i t to :
Organismi di conci l iaz ione c/o CCIAA
I l segretar ia to socia le
Ordini profess ional i avvocat i , de i dot tor i commercia l i s t i ed esper t i contabi l i e de i notai
E’ s tato pubb l icato in Gazzet ta Uf f ic ia le i l Regolamento per g l i Organismi d i compos iz ionedel la cr is i da sovraindeb i tamento (D .M. 24 set tembre 2014 n. 202, pubbl icato su l laGazzet ta Uf f ic ia le de l 27 gennaio 2015 – Ser ie G enera le n . 21) . Sentenza 4/11/2015 TARLazio ha el iminato i l requis i to de l la laurea per l ’ i scr iz ione negl i e lench i degl i organismi .
( i l regolamento era da emanare entro 90gg dal la entrata in v igore de l la L . 221/201 2avvenuto i l 17/12/201 2)
La funz ione d i O .C .C . può essere at t r ibui ta anche a profess ion is t i in possesso de i requ is i t iper assumere car ica di curatore , nonché notai che a segu i to di i s tanza de l debi torevengono nominat i dal t r ibunale
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O.C.C.
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1. Assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del
piano di accordo del debitore e per la sua esecuzione;
2. Verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e
documenti allegati;
3. Attesta la fattibilità del piano;
4. Predispone la relazione particolareggiata nel piano del
Consumatore o nella procedura di liquidazione;
5. Può chiedere la nomina di un liquidatore se si prevede
utilizzo di beni sottoposti a pignoramento;
6. Risolve eventuali dif ficoltà sull’esecuzione del piano e vigila
sull’esatto adempimento;
7. Comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità;
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FUNZIONI O.C.C.
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Nomina (tribunale i qualità di facente funzioni o da O.C.C. in
qualità di gestore)
Accettazione di carica con verifica incompatibilità
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PRIMI ADEMPIMENTI
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AL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTARE
Giudice Delegato Dott.
Registro Procedura n. del
Debitore Istante
ACCETTAZIONE NOMINA
ex art 15 –comma 9 L 3/2012
Composizione Crisi da Sovraindebitamento
Ill.mo Sig. Giudice Delegato,
Il/La sottoscritto/a, Dott.
con studio in ………………Via …………………….nominata/o professionista
ex art 15 – comma 9 L. 3/2012 con provvedimento in data ……………,
comunica
di accettare l’incarico e ringrazia l’On.le Tribunale per la fiducia accoratagli.
Con osservanza,
Verona,
Il Professionista designato
Dott
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FAC SIMILE ACCETTAZIONE
CARICA
Di essere tenuto all’obbligo della riservatezza
Di non essere legato/a al debitore ed a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura
personale e/o professionale tali da compromettere la propria indipendenza;
Di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 2399 del codice civile ed in particolare di non aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o
autonomo in favore del debitore ovvero aver partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso debitore anche per tramite di soggetti
con i quali si è uniti in associazione
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DICHIARAZIONI
Fissazione primo incontro con i richiedenti ed eventualmente il
consulente
Atteggiamento non inquisitoria ma autorevole
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PRIMO INCONTRO
Utilizzo fraudolento della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
Pena prevista: reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da1.000,00 € a 50.000 €
Se:
Produzione di documentazione alterata o contraffatta
Sottrazione, occultamento distruzione documentazioneattestante la situazione debitoria o contabile
Omissione di indicazione di beni nell’inventario (liquidazione)
Effettua, nel corso della procedura, pagamenti in violazionedell’accordo o piano
Violazione intenzionale accordo o piano
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SANZIONI PENALI
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Valutare l’accessibilità alla norma
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VERIFICA DEI REQUISITI
Requisiti soggettivi
(non fallibilità)
Requisiti oggettivi
(stato di
sovraindebitamento)
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ACCESSIBILITÀ ALLA NORMA
Requisito soggettivo: Coloro che non sono assoggettabili alle altre procedure concorsuali
• Imprenditori commerciali sotto la soglia dell’ art. 1 L.F. Professionisti
• Enti non commerciali
• imprenditori agricoli ( art. 7 comma 2 bis)
• Start up innovative (sino a 5 anni dalla costituzione) art 25 comma 2 D.L. 179/2012
• Il Consumatore
Requisito oggettivo: stato di sovraindebitamento
• Perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che comporti RILEVANTE difficoltà o DEFINITIVA incapacità di adempiere
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Procedura non applicabile al soggetto sovraindebitato
Se soggetto ad altre procedure concorsuali;
Se ha già utilizzato L.3/2012 nei 5 anni precedenti;
Se ha subito, per cause a lui imputabili, un provvedimento di
revoca o annullamento dell’accordo ;
Se ha fornito documentazione che non consente di ricostruire
compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
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CAUSE OSTATIVE
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Verifica
di ausilio G.D.
•Verificare la non effettuazione da parte del debitore di atti infrode ai creditori (seppure di competenza del G.D. ai sensi delart 10, c. 3).
Atti in frode ai creditori
•Quando il debitore, nei 5 anni precedenti ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazione di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori ai danni di altri.
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VERIFICA ULTERIORE
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Consumatore
Soggetto esercente attività noncommerciale (con o senza P.IVA)
Soggetto esercente attivitàeconomica commerciale
(con P.IVA)Tatiana Bianchetti
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REQUISITO SOGGETTIVO DEL DEBITORE
FALLIBILITA’
Consumatore privato
Soggetto esercente attività ma non commerciale
quindi non fallibile:
Enti non commerciali
Professionisti
Associazione sportive dilettantistiche
Associazione tra professionisti
Imprenditori esercenti attività agricola art. 2135
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CONSUMATORE O ATTIVITÀ NON
COMMERCIALE
NON FALLIBILE
Imprenditore commerciale non assoggettabile alle procedure
concorsuali di cui all’art . 1 L.F. (Piccoli imprenditori art. 2083)
Soglie fallibilità - art. 1 comma 2 L.F. – Contemporaneamente al
di sotto dei limiti nel triennio precedente o dall’inizio attività se
inferiore ai 3 anni) 1 Attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ai Euro 300.000,00
2 Ricavi lordi complessivi annui non superiori a Euro 200.000,00
3 Debiti scaduti e non scaduti non superiori a Euro 500.000,00
Limite indebitamento > 30.000,00 per debiti scaduti e non
pagati (dubbi se fall imento risoluzione, art 12 comma 5,
procedura crisi sovraindebitamento)
Documenti chiusura: verifica partita IVA attiva se chiusura >1
anno (attenzione ar t 10 co 2 L.F. dimostrazione ef fett iva cessazione)
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.do?pa
rameter=verificaPiva
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ATTIVITÀ COMMERCIALE (P.IVA)
VALUTAZIONE FALLIBILITA’
Regimi contabili:
Contabilità ordinaria
Contabilità semplificata
Regimi contabili agevolati
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CONTABILITA’
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Libro giornale Registratetutte le operazionidell’impresa (Prima Nota Iva+ Prima Nota Contabile) inordine cronologico (art 2216
c.c.) entro 60gg (art 22 c.1DPR 600/73)
Registri IVAContabilizzazione di tutti idocumenti rilevanti ai finiIva (fatture di acquisto e divendita)
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REGIME ORDINARIO
Libri contabili obbligatori
Libro Inventari (art 15 DPR 600/73)–Scritture ausiliarie (art 14 c.1 lett d
DPR 600/73) (libro mastro)–Registro beni ammortizzabili (art 16 DPR
600/73)Tatiana Bianchetti
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Registri IVA Registrati tutti i documenti rilevanti ai fini Iva (fatture di acquisto e di vendita) nonché tutti gli
oneri deducibili ai fini delle imposte sui redditi (anche se fuori campo IVA)
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REGIME SEMPLIFICATO
Libri contabili obbligatori
Registro beni ammortizzabili
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Obbligatorio per natura giuridica: Società di capitali …
Obbligatorio in base ad ammontare dei ricavi
R es. precedente>400.000,00 servizi
R es. precedente>700.000,00 altre imprese
CONTABILITÀ
SEMPLIFICATA
Accettata dal legislatore f iscale, non da quel lo civi l ist ico e fal l imentare.
• Rischio di bancarotta semplice .
Non è, altresì , r ichiesto lo schema rigido di cui agli ar t icol i 2424 e 2425 C.C .
REGIME ORDINARIO
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Organismo Italiano di Contabilità
Recependo la direttiva 34/2013/UE
AGGIORNA
I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI
sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 139/2015
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NUOVI SCHEMI DI BILANCIO
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•Numero medio di dipendenti occupati nell’esercizio sino a 5
•Totale attivo S.P. sino a 175.000,00 euro
•Ricavi da vendite e prestazioni sino a 350.000,00 euro
Micro imprese
•Numero medio di dipendenti occupati nell’esercizio sino a 50
•Totale attivo S.P. sino a 4.400.000,00 euro
•Ricavi da vendite e prestazioni sino a 8.800.000,00 euro
Piccole imprese
•Tutte le altreGrandi
imprese
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VARIATI SCHEMI DI BILANCIO
INDIVIDUANDOLI A SECONDA DELLA
CATEGORIE DI IMPRESE
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STATISTICA
96%
Fonte: Dott. Massimo Tezzon – Segretario Generale OIC
Verona, 24 gennaio 2017
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Dati di bilancio
Libro inventari
Eventuale pubblicazione CCIAA
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CONTABILITÀ ORDINARIA
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VERIFICA DATI DI BILANCIO
STATO PATRIMONIALE
Fonte: ODCEC Modena
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BENI IN LEASING
Fonte: ODCEC Modena
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TOTALE ATTIVO
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DATI DI CONTO ECONOMICO
Fonte: ODCEC Modena
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RICAVI
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DEBITI
Dati contabili Ricavi dimostrabi l i dai registri IVA
Registro beni ammortizzabil i
Dati fiscali Ricavi desunti da dichiarazione reddit i :
da quadro RG (impresa individuale o società di persone RG 2)
Magazzino: Rimanenze f inal i -RG8
Studi di settore – Parametri (valore bei strumentali totale)
Dati extra contabiliDebiti v/ banche da estratt i conto
Debiti tr ibutari verifiche su cassetto fiscale
Debit i v/ dipendenti e fornitori (dif fici le verifica – circolarizzazione)
Attenzione: Bancarotta documentale : mancanza dei l ibri contabi l i r ichiest idal c.c.
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CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
Redigere dettagliato verbale da far sottoscrivere delle
dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dal debitore
istante, con esplicito riferimento alla completezza dei dati ed
informazioni prodotte ed all’assenza di altri elementi di attivo e
passivo anche potenziali (tipo art. 220 L.F.)
A prova dichiarazioni Traccia del lavoro svolto
verifiche espletate
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VERBALIZZARE OGNI INCONTRO
Identificazione del soggetto (documenti) – nucleo familiare
Elenco dei documenti prodotti
Dichiarazioni del soggetto degli elementi dell ’attivo:
Beni immobili (attenzione quote immobili – masse ereditarie-nudo proprietario)
Beni mobili iscritti ai pubblici registri - Visura PRA
Beni mobili
Crediti
Liquidità – investimenti – depositi e c/c degli ultimi 5 anni) –cassette sicurezza
Dichiarazione del soggetto degli elementi del passivo:
Debiti erario (cassetto fiscale)
Debiti concessionario alla riscossione (chiedere estratto a ruolo)
Contratti mutuo/finanziamenti (recapiti)
Contratti finanziarie (recapiti)
Elenco fornitori
Estratti conto ultimo 5 anni
Contabilità ultimi 3 anni
Debiti enti previdenziali e IANIL
Banche dati
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PRIMO VERBALE
I l lustrare i tipi di procedura
Dichiarazione di veridicità dei fatti e dei dati forniti
Dare atto della presa di coscienza delle implicazioni
(pubblicità, dichiarazioni avanti al tribunale, rischio
emersione reati)
Eventuali necessità di integrare i documenti
Rendere edotti dei rischi di responsabilità penale art 16
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VERBALIZZAZIONI
Utilizzo fraudolento della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
Pena prevista: reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da1.000,00 € a 50.000,00 €
Se:
Produzione di documentazione alterata o contraffatta
Sottrazione, occultamento distruzione documentazioneattestante la situazione debitoria o contabile
Omissione di indicazione di beni nell’inventario (liquidazione)
Effettua, nel corso della procedura, pagamenti in violazionedell’accordo o piano
Violazione intenzionale accordo o piano
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SANZIONI PENALI
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DIFFIDA DEL DEBITORE
Egr. Sig.
____________
(debitore)
OGGETTO : diffida al debitore
Giudice delegato: ____
Registro Procedura: n. ____
Debitore istante: _____
Il sottoscritto Dott. _______ con studio in ______, via ______ ,
premesso
- di essere stato nominato dal dott. ______ con provvedimento del ____ quale professionista ex art. 15, co. 9, della L. 3/2012 nella procedura in
questione e di aver accettato l’incarico in data __________;
- di aver riscontrato che Lei non collabora fattivamente alla riuscita della procedura poiché [indicare motivi e/o fatti accaduti];
- [oppure] di aver riscontrato che dopo una prima fase collaborativa si è reso irreperibile, rifiutando
tanto premesso, il sottoscritto la diffida a prender contatto con il mio studio entro 10 giorni al fine di poter coordinarsi nella gestione della procedura di
composizione della crisi. In caso contrario, sarò costretto a riferire al Giudice delegato che dichiarerà l’inammissibilità della domanda.
Con osservanza.
________ lì _______ Il professionista designato
(Dott./Avv______________)
Irreperibilità/Irrintracciabilità
Mancanza di documenti
Rischi connessi alla procedura
Presa di coscienza delle implicazioni:
Pubblicità
Necessità di dismissioni di beni mobili/immobili
Sfera di incidenza (posizione omnicomprensiva)
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RINUNCIA / RICHIESTA ARCHIVIAZIONE
1. Assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del
piano di accordo del debitore e per la sua esecuzione;
2. Verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e
documenti allegati ;
3. Attesta la fattibilità del piano;
4. Predispone la relazione particolareggiata nel piano del
Consumatore o nella procedura di liquidazione ;
5. Può chiedere la nomina di un liquidatore se si prevede
utilizzo di beni sottoposti a pignoramento;
6. Risolve eventuali dif ficoltà sull’esecuzione del piano e vigila
sull’esatto adempimento;
7. Comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità;
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FUNZIONI O.C.C.
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Art. 16 comma 2
Pena prevista: reclusione da 1 a 3 anni e multa da 1.000,00 € a 50.000,00 €
Se false attestazioni su:
Veridicità dei dati contenuti in proposte o documenti allegati
Fattibilità del piano
Relazioni previste dalla legge
O se si cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio
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FALSITÀ ATTESTAZIONI E DICHIARAZIONI
DELL’O.C.C.
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Ill.mo Sig. Presidente,
con provvedimento del _____________ la S.V. Ill.ma nominava il/la sottoscritto/a quale
professionista per lo svolgimento dei compiti attribuiti agli organismi di composizione della crisi da
sovraindebitamento.
Premesso che
Descrizione dell’attività svolta
Situazione debitoria: descrizione e attendibilità
Descrizione del comportamento collaborativo/non collaborativo del richiedente
Descrizione dello stato civile ed eventuale influenza sulla procedura (sposato/separato con obbligo di
alimenti etc..)
Breve indicazione della completezza/incompletezza delle informazioni fornite indicando quali
documentazioni sono state fornite in istanza e quali successivamente.
Il debitore concordando la situazione sottoscrive per accettazione.
Tutto ciò premesso, il/la sottoscritta dott/avv………..
C H I E D E
Che la S.V. Ill.ma Voglia disporre l’archiviazione della procedura di componimento della crisi da
sovraindebitamento Legge3/2012 e successive modifiche ed integrazioni, aperta a carico di ……
rilevando che (impossibilità di raggiungere l’accordo del debitore/ impossibilità di procedere alla
liquidazione del patrimonio per incapienza dello stesso/dati forniti incomplete e lacunosi).
Per allineamento con la posizione, si ritiene di rinunciare alla liquidazione di qualsiasi compenso.
Tutta la documentazione in possesso, verrà successivamente restituita al debitore o al legale
nominato.
Verona, Il professionista nominato con funzioni
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RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
(corrispondenza con documenti contabili e fiscali)
Esame dei conti corrente degli ultimi 5 anni
Deposito titoli , quote, partecipazioni, cassette di sicurezza
Crediti da dati contabili e/o dichiarazioni (debitore/consulente) verifica degli importi maggiormente ri levanti tramite circolarizzazione
Esame delle dichiarazione redditi tramite richiesta cassetto fiscale
Beni immobili (verifiche catastali e agenzia entrate) (Quadro RA//RB)
Beni mobili (verifica registro beni ammortizzabili – inventario)
Beni mobili registrati (visura al PRA)
Locazioni attive (verifica agenzia entrate/dichiarazioni redditi)
Verifica presenza in dichiarazione quadro patrimoni esteri quadro RW
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COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO
(corrispondenza con documenti contabili e fiscali)
Esame c/c degli ultimi 5 anni
Estratto a ruolo concessionario alla riscossione
Esame delle scritture contabili
Circolarizzazione ai creditori /creditori istituzionali
Uffici Tributari Enti locali (IMU/TASI/TARI/Sanzioni CDS)
CCIAA (diritto camerale-tassa vidimazione libri)
Utenze (ENEL / AGSM/Acque Veronesi/TIM/Fasweb etc..)
Canoni RAI ante 2016
Spese condominiali
Istituti di credito
Finanziarie
Estratto posizione contributiva –INPS / Casse Previdenza
Verifica pratiche legali in corso
Verifica esistenza protesti a carico del debitore
Verifica esistenza decreti ingiuntivi o procedure esecutive (5 anni)
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COMPOSIZIONE DEL PASSIVO
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FAC SIMILE PRECISAZIONE DEL CREDITO
CARTA INTESTATA
Verona Oggetto: procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento per il Sig. ……………..avente C.F. ………………………//precisazione del credito vantato//comunicazione attivazione procedura. Ai sensi e per gli effetti della Legge 3/2012 l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona, quale organismo iscritto al n… dell’Elenco presso il Ministero di Giustizia, ha nominato quale gestore della crisi per la ditta ………………………avente C.F. ……………….. la dottoressa…………………... Con la presente si chiede: -la determinazione delle pretese creditorie vantate per crediti maturati o dichiarazione di assenza di pretesa; -la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; -l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; Le ragioni creditorie come esposte dovranno essere accompagnate dai documenti giustificativi del diritto vantato. Si precisa che la comunicazione richiesta, dovrà pervenire entro il ……………………e la stessa risulta necessaria in quanto prodromica dell’eventuale accordo che sarà poi sottoposto all’autorità giudiziale. Si ricorda che nel caso non risultasse che abbiate nei confronti di …………………. alcuna posizione aperta si chiede di darne comunque formale comunicazione. Distinti saluti. Il Gestore della procedura
Banche dati: accedere, previa richiesta al Giudice ex
dell'art. 15, c. 10 :
anagrafe tributaria
SIC (sistemi di informazioni creditizie)
Centrali rischi
Centrale di allarme interbancaria
Archivio informatizzato degli assegni
altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale
informatizzato di cui all 'art. 30 -ter, c. 2, D.Lgs. n. 141/2010
Verifica degli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni
(richiedere elenco attestato dal debitore)
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COMPOSIZIONE DEL PASSIVO C O NT INUA
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ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI
AL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTARE
Giudice Delegato Dott.
Registro Procedura n. del
Debitore Istante
ISTANZA AUTORIZZAZIONE ACCESSO DATI
ex art 15 –comma 10 L 3/2012
Composizione Crisi da Sovraindebitamento
Ill.mo Sig. Giudice Delegato,
Il/La sottoscritto/a, Dott.
con studio in ………………Via …………………….nominata/o professionista ex art 15 – comma 9
L. 3/2012 con provvedimento in data ……………,
premesso
Che l’organismo di composizione della crisi deve verificare la veridicità dei contenuti nel piano del
consumatore e nei documenti allegati ed attestare la fattibilità del piano stesso ai sensi dell’art 15
comma 6 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3;
chiede
che la S.V. autorizzi lo/la scrivente all’accesso all’anagrafe tributaria, ai sistemi di informazione
creditizie, alla centrale rischi, alla centrale di allarme interbancaria, all’archivio informatizzato degli
assegni e ad ogni altra banca dati, anche tributaria, compreso l’archivio centrale informatizzato, di
cui all’art. 15 co. 10L. 3/2012.
Con osservanza, L’organismo di Composizione della Crisi
CAI: la Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) è l'Archivioinformatizzato degli assegni e delle carte di pagamento irregolari,istituito presso la Banca d'Italia ai sensi della legge 205/99
Al modulo di richiesta previsto vanno allegati:
fotocopia fonte-retro della carta d’identità e del codice fiscale del sovraindebitato;
fotocopia fonte-retro della carta d’identità e del codice fiscale del professionista incaricato;
nomina del professionista;
accettazione incarico;
copia autentico provvedimento giudice delegato.
inviare la richiesta via pec [email protected] (o fax)
Tempo di risposta previsto: 7 giorni .
Modulo: https://www.bancaditalia.it/servizi -cittadino/servizi/accesso-cai/ALLEGATO1.pdf
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BANCHE DATI – BANCA D’ITALIA - CAI
CENTRALE RISCHI è un sistema informativo sull ' indebitamentodella clientela verso le banche e le società finanziarie(intermediari )
Al modulo di richiesta previsto vanno allegati:
fotocopia fonte-retro della carta d’identità e del codice fiscale del sovraindebitato;
fotocopia fonte-retro della carta d’identità e del codice fiscale del professionista incaricato;
nomina del professionista;
accettazione incarico;
copia autentica provvedimento giudice delegato.
inviare la richiesta via pec [email protected]
Tempo di risposta previsto: 7 giorni .
Modulo : https://www.bancaditalia.it/servizi -cittadino/servizi/accesso-cr/Modulo-richiesta-accesso-dati -CR-persone-fisiche-editabile.pdf
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BANCHE DATI – BANCA D’ITALIA - CR
I l Consorzio di Tutela del Credito (CTC) registra informazioni creditiziesolo di tipo negativo, che riguardano cioè contratti di finanziamento incui si sono verificati ritardi nei pagamenti di almeno 120 gg. rispetto alladata di scadenza di pagamento oppure di quattro rate mensil i
Richiesta su car ta intestata con al legato
fotocopia fonte-retro del la car ta d’ identità e del codice fiscale del sovraindebitato ;
fotocopia fonte-retro del la car ta d’ identità e del codice fiscale del professionista incaricato ;
copia autentico provvedimento giudice delegato.
Inviare la r ichiesta:
O via fax al numero 02/67479250
O per raccomandata al seguente indirizzo: Consorzio per la Tutela delCredito, Viale Tunisia 50 – 20124 Milano.
Tempo di r isposta previsto: 7 giorni.
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CTC (CONSORZIO PER LA TUTELA DEL
CREDITO)
CRIF è una banca dati che indica il profilo creditizio, in termini di
affidabilità, del soggetto interessato
Per accedere ai dati registrati in CRIF collegarsi al
sito www.crif. it compilato il form online ottenendo il modulo Crif vero e
proprio, da stampare e compilare in ogni sua parte.
Inviare il modulo di richiesta compilato e firmato alla sede Crif di
Bologna, insieme a :
fotocopia fonte-retro della carta d’identità e del codice fiscale del
sovraindebitato;
fotocopia fonte-retro della carta d’identità e del codice fiscale del professionista
incaricato;
copia autentico provvedimento giudice delegato .
Inv iare la r ichiesta
· n° fax : 051/ 6458940
· e -mai l : info .consumator i@cr i f .com
· ind i r izzo postale : CRIF S .p .A . Uf f ic io Relaz ioni con i l pubbl ico
v ia Zanard i 41 - 40131 BolognaTatiana Bianchetti
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CRIF SPA (CENTRALE RISCHI FINANZIARI)
I dati sensibili e quelli acquisiti da:
ANAGRAFE TRIBUTARIA
SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA
CENTRALE RISCHI
BANCHE DATI PUBBLICHE
possono essere trattati ai soli fini e tempi della procedura evanno distrutti contestualmente alla sua conclusione e/ocessazione
Comunicazione dell’avvenuta distruzione non più di 15 gg dalla distruzione
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ACCESSO INFORMAZIONI E PRVACY
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Accordo del debitore
Piano del consumatore
Liquidazione del patrimonio
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Proposta
(art. 7 comma 1)
Sotto qualsiasi forma
(art. 8 comma 1)
Soddisfacimento dei creditori in base ad un piano
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-1- ACCORDO DEL DEBITORE
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Contenuti obbligatori:
-prevedere scadenze e modalità dei pagamenti
-prevedere integrale pagamento dei crediti impignorabili
-prevedere integrale pagamento tributi UE, IVA e rit. Fiscali (solo dilazioni)
Contenuti eventuali:
-suddivisione dei creditori in classi
-indicazione di eventuali garanzie (art. 8 comma 2) - firmatario -
-indicazione modalità liquidazione beni
-falcidia creditori prelatizi (no Fisco ed impignorabili) nei limiti dei beni oggetto di garanzia come attestato dall’OCC)
-richiesta di nomina del liquidatore
-cessione crediti futuri
-moratoria fino ad 1 anno dall’omologa per i pagamenti dei creditori prelatizi (art. 8 comma 4) salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti su cui sussiste la prelazione
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CONTENUTI DEL PIANO
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Vanno allegati all’istanza da proporsi nel tribunale competente per
il luogo di residenza o per la sede principale dell’attività di
impresa:
Proposta di accordo (entro 3 gg trasmissione proposta all’agente
riscossione ed Uffici fiscali anche c/o Enti Locali)
Elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute
Atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni
Attestazione dell’OCC di fattibil ità del Piano
Elenco spese correnti per il sostentamento (del nucleo familiare)
Certificato stato famiglia indicante componenti nucleo familiare
Se svolge attività, scritture contabili degli ultimi 3 anni +
attestazione di conformità all’originale (?)
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ISTANZA
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Il G.D.
•Verifica requisiti di forma e sostanza (fattibilità del piano-diff dal concordato)
•Fissa udienza con decreto entro 60 gg dal deposito (pubblicazioni R.I./Trascrizioni registriimmobiliari)
•Può concedere 15 gg max per integrare o correggere la proposta
o.c.c.
•Pubblica proposta e decreto
•Entro 3 gg presentazione proposta agente riscossione ed enti locali
•Comunica ai creditori la proposta e il decreto almeno 40 gg prima dell’udienza (30 gg dallavotazione)
creditori
•Almeno 10 gg prima dell’udienza votazione dei creditori
•Principio silenzio-assenso. N.B. la L. 132/2015 ha eliminato il silenzio assenso per art 178L.F. (concordato preventivo) omettendo però qualsiasi riferimento a procedure analoghe
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PROCEDIMENTO
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o.c.c
•Trasmette ai creditori relazione sui consensi e raggiungimento maggioranza (60% dei crediti) allegando l’accordo.Eventuali voti dei crediti privilegiati significa che rinunciano alla prelazione. Se crediti muniti di privilegio, pegno oipoteca non previsti in tot soddisfacimento attesta la convenienza dell’accordo rispetto alla procedura esecutiva
Creditori•Eventuali contestazioni entro 10 gg dal ricevimento della relazione
O.C.C.
•Decorsi 10 gg dalla ricezione della relazione dai creditori trasmette al GD: relazione/eventuali contestazioni ricevute/attestazione definitiva di fattibilità
•Dovrà poi pubblicare l’omologa dell’accordo art. 12 co.2
G.D.
•Omologazione accordo, entro 6 mesi dal deposito della proposta, e ne dispone la pubblicazione
•Eventuale nomina del liquidatore
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PROCEDIMENTO (CONTINUA)
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La pubblicazione del decreto (che è equiparato
all’atto di pignoramento)
Sospende interessi legali o convenzionali ai fini
del concorso dei crediti chirografari (dal deposito
della proposta)
Inibisce azioni esecutive individuali, sequestri
conservativi, acquisizione titoli di prelazione da
parte dei creditori anteriori
Sospensione prescrizione/decadenza (sino a
definitività omologa)
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DECRETO DEL G.D.
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I creditori privilegiati in quanto devono essere
soddisfatti al 100% (salvo rinuncia alla
prelazione)
Il coniuge del debitore e i sui parenti e affini
sino al IV grado
Cessionari o aggiudicatari dei crediti da meno
di un anno antecedente alla proposta
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NON PARTECIPANO ALLA VOTAZIONE
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Il G.D.
Verifica maggioranza
Verifica l’idoneità del piano a pagare 100% creditiimpignorabili e crediti fiscali (Tributi UE, IVA e Ritenuteomesse)
Giudizio di convenienza su istanza di soggettiinteressati
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OMOLOGA
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L’accordo omologato non pregiudica i diritti dei
coobbligati, fideiussori del debitore ed obbligati in via
di regresso.
Non determina novazione delle obbligazioni salvo che
diversamente stabilito.
Perde efficacia in caso
annullamento
risoluzione
mancato pagamento dei crediti impignorabili ed
erariali
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L’ACCORDO
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Se l ’accordo prevede util izzo di beni sottoposti a pignoramento
il G.D., su richiesta dell’OCC, nomina un LIQUIDATORE che compieatti dispositivi se conformi al piano (verifica del GD).
Il G.D. può sospendere gli atti di esecuzione dell’accordo qualoraricorrano gravi e giustificati motivi
I pignoramenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere inviolazione dell’accordo sono inefficaci rispetto ai creditori anteriorialla pubblicità dell’accordo
L’accordo è modificabile, con ausilio dell’OCC, in caso diimpossibilità di eseguire l ’accordo per cause non imputabili aldebitore (art. 13 co. 4 ter), la modifica equivale a «nuova» propostacon instaurazione di nuovo procedimento
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POST OMOLOGA
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Revoca d’ufficio da parte del giudice del decreto di
apertura se si accerta che il debitore ha compiuto
durante la procedura atti in frode ai creditori
L’accordo cessa di diritto di produrre effetti se il
debitore non paga integralmente secondo il piano
(entro 90 gg dalle scadenze previste) i pagamenti ad
P.A. ed enti previdenziali art 11 co. 5
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REVOCA/CESSAZIONE
Tatiana Bianchetti
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Il Tribunale può annullare l’accordo se il debitore ha:
con dolo o colpa grave aumentato o diminuito il
passivo
Sottratto o dissimulato una parte rilevante
dell’attivo
Con dolo simulato attività inesistenti.
Non ammessa altra forma di annullamento e il ricorso
entro 6 mesi dalla scoperta del fatto e non oltre 2 anni
dall’ultimo termine per l’adempimento
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ANNULLAMENTO
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Promossa dal creditore non oltre un anno dalla scadenza del
termine per l’ultimo adempimento dell’accordo
Se il debitore non adempie regolarmente agli obblighi
derivanti
Mancanza di costituzione delle garanzie promesse
Impossibilità di eseguire il piano
In caso di dichiarazione di fallimento
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RISOLUZIONE
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ES. ACCORDO DEL DEBITORE TRIBUNALE
MODENA ( F O N T E E R O C O N F E R E N C E )
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ALTERNATIVO ALL’ACCORDO MA SOLO PER IL CONSUMATORE PRIVATO
deve essere conveniente rispetto alla liquidazione (attestato dall’OCC
art.9 co 3 bis lettera e)
Conentuti:
Obbligatori Eventuali
La proposta deve contenere la relazione particolareggiata
Non prevede votazione dei creditori ma direttamente omologa del G.D.
Il G.D. può concedere untermine non superiore a 15gg. per integrare la propostae produrre nuovi documenti
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- 2 - PIANO DEL CONSUMATORE
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Può prevedere la moratoria fino ad un anno del pagamento dei creditori prelatizi
Il G.D. può sospendere le procedure esecutive che pregiudichino la fattibilità
del Piano
Cessazione/revoca
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ELEMENTI IN COMUNE CON L’ACCORDO
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Introdotto il principio di meritevolezza del proponente per concedere l’omologa art 12-bis comma 3
Il G.D. omologa il piano una volta che abbia escluso che il consumatore:
-abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettivadi poterle adempiere
-abbia colposamente determinato il sovraindebitamentoanche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alleproprie capacità patrimoniali
80
ELEMENTO ULTERIORE RISPETTO
ALL’ACCORDO
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Contenuti:
•Indicazione delle cause di indebitamento e diligenza dell’indebitato nell’assumere volontariamente le obbligazioni
•Esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte
•Resoconto sulla solvibilità dell’indebitato negli ultimi 5 anni
•Indicazione di esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
•Giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta
•Giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria
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RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
DELL’O.C.C
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Il G.D.
• Verifica requisiti di forma e sostanza (15 gg per integrazioni)
• Fissa udienza con decreto entro 60 gg dal deposito
• Possibilità di sospendere procedure esecutive in corso sino ad udienza
• Verifica fattibilità del piano e meritevolezza
• Omologa Piano entro 6 mesi dal deposito della domanda
o.c.c.
• Pubblicazione proposta e decreto
• Entro 3 gg presentazione proposta ad agenzia entrate ed enti locali
• Comunica ai creditori la proposta e il decreto almeno 30 gg primadell’udienza
• Pubblicazioni /Trascrizioni registri immobiliari dell’ omologa
82
PROCEDIMENTO
Tatiana Bianchetti
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Alternativa alle altre due procedure
su istanza del debitore (analogia
al fallimento)
Può derivare da conversione delle
altre due procedure
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- 3 - LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIOINTRODOTTA DAL DECRETO SVILUPPO BIS
DA ART. 14 TER A 14 TREDECIES
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Decreto del G.D. che dispone la conversione se:
Annullamento dell ’accordo o piano se i l debitore ha:
con dolo o colpa grave aumentato o diminuito i l passivo
Sottratto o dissimulato una parte ri levante dell ’attivo
Con dolo simulato attività inesistenti.
Risoluzione Accordo o Cessazione effetti omologazione del Piano
Se il debitore non adempie agli obblighi del piano
Se non vengono costituite le garanzie promesse
Se l ’esecuzione del Piano/Accordo diviene impossibile x causeimputabili al debitore
Cessazione di diritto effetti dell’Accordo o Piano se il debitore nonpaga integralmente (entro 90 gg dalle scadenze previste) ipagamenti ad Erario ed enti previdenziali
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LIQUIDAZIONE PER CONVERSIONEART 14 QUATER
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Vanno allegati all’istanza (ausilio
O.C.C.) da proporsi nel tribunale competente
per il luogo di residenza o per la
sede principale dell’attività di
impresa:
• Inventario di tutti i beni del debitore
•Elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute
•Atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni
•Elenco spese correnti per il sostentamento (del nucleo familiare)
•Certificato stato famiglia indicante componenti nucleo familiare
•Se svolge attività, scritture contabili degli ultimi 3 anni + attestazione di conformità all’originale (?)
•Relazione Particolareggiata dell’O.C.C.
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ISTANZA
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Contenuti
Art. 14–ter co. 3
• Indicazione delle cause di indebitamento e diligenza dell’indebitato nell’assumere volontariamente le obbligazioni
• Esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte
• Resoconto sulla solvibilità dell’indebitato negli ultimi 5 anni
• Indicazione di esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
• Giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta
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RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
DELL’O.C.C
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Crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento
Stipendi, pensioni e salari e redditi
dall’attività nel limite di quanto occorre al mantenimento del
nucleo familiare (come indicati congrui dal
G.D.)
Frutti derivanti da usufrutto legale dei beni dei figli, beni costituiti in
fondo patrimoniale e frutti di esso
Beni impignorabili per disposizioni di legge
(art. 514 c.p.c.)
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NON SONO COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE
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o.c.c.•Relazione particolareggiata a corredo domanda
•Entro 3 gg richiesta relazione ne da notizia ad agente riscossione ed enti locali
G.D.
•Verifica requisiti di forma e sostanza
•Emette decreto apertura liquidazione
•Nomina il liquidatore
Liquidatore
•Trascrive e pubblica il decreto
•Verifica elenco creditori/attendibilità documentazione
•Forma inventario
•Comunica ai creditori o titolari di diritti reali sui beni di presentare domanda
•Predispone comunica e approva lo stato passivo
•Elabora programma di liquidazione ed effettua la liquidazione
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PROCEDIMENTO
Tatiana Bianchetti
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Trascrive i l decreto
Formazione dell ’ inventario (perizia estimativa)
Comunica ai creditori la procedura (fissa data per deposito domanda)
Esamina le domande di partecipazione alla l iquidazione
Predispone un progetto di stato passivo
Comunica i l progetto di stato passivo agli interessati
Se nessuna osservazione dichiara esecutivo lo stato passivo
Se osservazioni dei creditori : entro 15 gg. dall ’ultima osservazionepredispone nuovo stato passivo e lo comunica alle part i
Se contestazioni non superabil i r imetta att i al G.D.
Predispone il programma di l iquidazione (entro 30 gg da inventario)
Comunica il programma di liquidazione al debitore e ai creditori e lodeposita in cancelleria
Informa sugli esit i del la procedura (debitore/creditore/G.D.)
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IL LIQUIDATORE
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I l G.D. accerta la completa esecuzione del programma di
l iquidazione e non prima del termine di 4 anni dal deposito
della domanda (art. 14 quinquies)
dispone decreto di chiusura della procedura
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CHIUSURA PROCEDURA
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Il debitore persona fisica può essere ammesso al verificarsi di determinate
condizioni al beneficio della liberazione dei
debiti residui nei confronti dei creditori
non soddisfatti
Non automatica Giudizio di
meritevolezza
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ESDEBITAZIONE
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I l debitore è ammesso al l ’esdebitazione a condizione che:
Abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura,fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile, nonchéadoperandosi per i l proficuo svolgimento delle operazioni ;
Non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare losvolgimento della procedura;
Non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli 8 anni precedentialla domanda;
Non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per unodei reati previsti all ’ar t 16 L. 3/2012;
Abbia svolto, nei 4 anni di durata della procedura di l iquidazione, unaattività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenzee alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercatoun’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo,proposte di impiego;
Siano stati soddisfatti , almeno in parte, i creditori per titolo e causaanteriore al decreto di apertura della l iquidazione
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GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA
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Ricorso al credito
•Quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad unricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alla suacapacità patrimoniale.
Atti in frode ai creditori
•Quando il debitore, nei 5 anni precedenti all’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazione di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori ai danni di altri.
93
CAUSE DI ESCLUSIONE
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Obbligo di mantenimento
•Per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari
Fatti illeciti e sanzioni
•Peri i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti
Debiti fiscali
•Per debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di sovraindebitamento L. 3/2012 sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di novi elementi
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CAUSE DI NON OPERATIVITA’
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I l Debitore Deposita il ricorso entro 1 anno dalla
chiusura della l iquidazione
I l G.D. sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e
verificate le condizioni di meritevolezza/esclusione
Dichiara l’inesigibilità, nei confronti del debitore, dei crediti
non soddisfatti.
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PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE
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In qualunque momento i creditori possono chiedere la revoca
del provvedimento di esdebitazione
Se è stato concesso ricorrendo ad atti in frode ai creditori o
simulazione di titoli di prelazione
Se è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o
diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte
rilevante dell’attivo, ovvero simulate attività inesistenti
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REVOCA ESDEBITAZIONE
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I compensi per l ’attività di O.C.C. sono determinati secondo i
parametri previsti per i commissari giudiziali (ridotti del 40%)
per l ’Accordo del debitore e il Piano del consumatore, sono
invece previsti come stabilito per i curatori fallimentari (ridotti
del 40%) in caso di Procedura di liquidazione.
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COMPENSI PREVISTI
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TRIBUNALE DI VERONA
RICORSI EX L. 3/2012 - DATI DESUNTI DAL TRIBUNALE DI VERONA E DAL ODCEC dati aggiornati al 19-09-2016
AnnoRicorsi per
nomina OCCRicorsi in corso
% Ricorsi in corso su
totale
Ricorsi rinunciati
% Ricorsi rinunciati su
totale
Ricorsi omologati
% Ricorsi omologati su
totale
NON CLASSIFICATI
Soggetti da sportello
% Soggetti da sportello
2012 7 0 0,00% 7 5,34% 0 0,00% 0 0,00%
2013 6 2 1,53% 2 1,53% 1 0,76% 1 3 2,29%
2014 26 8 6,11% 11 8,40% 7 5,34% 10 7,63%
2015 36 22 16,79% 12 9,16% 2 1,53% 2 11 8,40%
2016 56 53 40,46% 3 2,29% 0 0,00% 21 16,03%
Totali 131 85 64,89% 35 26,72% 10 7,63% 3 45 34,35%
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COMMISSIONE
PROCEDURE
CONCORSUALI
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