Composizione della crisi da sovraindebitamento: procedure a confronto

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DOTT. GIANLUCA ALPARONE 15 APRILE 2016

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO:

PROCEDURE A CONFRONTO

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LE FONTI

• Decreto Legge 22 dicembre 2011 numero 212 “Disposizioni urgenti per l’efficienza della giustizia civile” che al Capo Primo (articoli da 1 a 11)

dettava “Disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.

• Questo stesso testo, in parte modificato, è stato “trasfuso” nella Legge 27 gennaio 2012 numero 3 “Modifiche alla legislazione vigente in

materia di usura e di estorsione”. • La Legge 3/2012 è stata successivamente modificata con il Decreto

Legge 18 ottobre 2012 numero 179 convertito nella Legge 17 dicembre 2012 numero 221

• Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202 che approva il regolamento che disciplina l'istituzione presso il Ministero della giustizia del registro degli OCC a norma dell'articolo 15 della

Legge • Art. 4 schema di disegno di legge delega elaborato dalla

Commissione Rordorf per la revisione della legge fallimentare approvato lo scorso 11 febbraio 2016

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LE FONTI

• Per quanto riguarda la composizione della crisi da sovraindebitamento, nello specifico:

Artt. 6…….21 (abrogati 17-20) che rappresentano 3 sezioni del capo secondo della Legge 3/2012

• Per quanto attiene le procedura che ci occupano ossia l’Accordo con i creditori ed il Piano del

consumatore: Artt. 7-14 bis trattandosi quanto all’art. 6 di norma di carattere definitorio ed quanto al resto degli articoli

(sezioni 2 e 3) disciplina della Liquidazione del patrimonio, dell’Esdebitazione, dell’OCC e Sanzioni oltre che la norma conclusiva sull’Entrata in vigore.

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LE FONTI

ACCORDO PIANOART.7

ART.8ART.9

ART.10ART.11ART.12

ART.12 BISART. 12 TER

ART. 13ART.14

ART. 14 BIS

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LA PROCEDURA IN GENERALE

1) Istanza al tribunale o richiesta all’OCC (facoltà di scelta) 2) Adempimenti preliminari 3) Verifica dei requisiti (di procedibilità/ammissibilità) 4) Redazione della proposta 5) Presentazione della proposta ed effetti (*) 6) (verifica raggiungimento quorum) 7) Omologazione ed affetti (*) 8) Esecuzione 9) Esdebitazione (su ricorso)

o 10) Evoluzione patologica della procedura (effetti e/o

conversioni)

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LA PROCEDURA IN GENERALE

• Esperita la fase della scelta della modalità di accesso (…) possiamo trovarci in una delle seguenti situazioni:

NOMINA GIUDIZIALE - Professionista, STP (socio professionista)

aventi requisiti art. 28 L.F. o notaio - SI: accettazione carica in termini congrui o

secondo richiesta del giudice; comunicazione di eventuale abbandono

- NO: formulazione mandato, antiriciclaggio, pubblicità

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LA PROCEDURA IN GENERALE

• Esperita la fase della scelta della modalità di accesso (…) possiamo trovarci in una delle seguenti situazioni (continua):

NOMINA DA PARTE DEL DEBITORE - Rimando al Decreto del Ministro della

Giustizia 24 settembre 2014 n. 202 - SI: lettera di incarico

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ADEMPIMENTI PRELIMINARI

• VERIFICA REQUISITI SOGGETTIVI 1.Consumatore 2.Imprenditore non assoggettabile a procedure

concorsuali ex art. 1 L.F. (cosiddetti sotto soglia) 3.Imprenditore sopra soglia ma con debiti <30mila

Euro o cessati oltre l’anno (art. 12 c. 5)(*) 4.Imprenditore agricolo 5.Professionisti, artisti, lavoratori autonomi, associazioni

professionali e STP 6.Enti non commerciali 7.Start up innovative

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ADEMPIMENTI PRELIMINARI

• VERIFICA REQUISITI OGGETTIVI (art. 7 c.2) 1.Situazione di sovraindebitamento (art. 6) 2.Non essere soggetti a procedure concorsuali diversi da quelle

in esame 3.Non aver usufruito di una delle procedure del presente

decreto negli ultimi 5 anni (fa fede data ultimo pagamento di esecuzione di una delle procedure)

4.Non aver subito – per cause imputabili al debitore –stesso – impugnazione o risoluzione dell’Accordo (art.14)

5.Non aver subito – per cause imputabili al debitore –stesso – revoca o cessazione degli effetti dell’omologa dl Piano (art.14 bis)

6.Presentare una documentazione insufficiente per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale

7.Verifica su non effettuazione di atti in frode ai creditori (art. 10 c. 3) (di competenza del giudice in sede di prima udienza ma opportuna in via preliminare da parte dell’OCC)

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ACCORDO CON I CREDITORI E PIANO DEL CONSUMATORE

• CONTENUTO DELL’ACCORDO/PIANO (art. 7 c.1 e 2), nel senso il documento che DEVE prevedere

(con l’ausilio/supporto dell’OCC ope legis) 1.Integrale soddisfacimento dei titolari di crediti impignorabili salvo

possibili parzialità prevista da legge o stabilità dal Tribunale (art. 545 c.p.c.)

2.Possibile pagamento parziale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca a patto che ne sia assicurato il soddisfacimento in misura superiore alla liquidazione del bene oggetto di privilegio o moratoria fino a un anno (piano e accordo in continuità) con previsione di eventuale liquidazione del bene/i stesso/stessi (art. 8 c.2)

3.Possibile solo la dilazione di pagamento di IVA, ritenute operate non versate oltre che dazi doganali e diritti agricoli (tra i più esemplificativi ivi tra le risorse proprie della UE) (richiamo art. 11 c.5 per analogia) (INPS e sorte capitale)

4.Per tutto il resto è prevista anche la falcidia a condizione che siano ben descritte modalità e tempi di pagamento (…) (vedi oltre)

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ACCORDO CON I CREDITORI E PIANO DEL CONSUMATORE

• CONTENUTO DELL’ACCORDO/PIANO (artt. 7 c.1 e 2, art. 8 e 9 c.1 )

(con l’ausilio dell’OCC ope legis) Su questo ultimo punto intervengono elementi necessari o facoltativi

(ma spesso opportuni) - eventuali garanzie (eccetto eccezione di obbligo di cui art.8 c.2)

libera definizione della tipologia della garanzia stessa ma vincolo di prestazione in caso di promessa (art. 14 c.2)

- sulle modalità possibile soddisfacimento (definizione del perimetro oggettivo e accoglienza di beni e crediti futuri)

- eventuale suddivisione in classi (definizione del perimetro soggettivo e rischi di trattamenti disomogenei nel giudizio dell’OCC o per raggiungimento quorum)

- possibile introduzione di una limitazione nell’uso di carte debito credito, accesso al mercato del credito, sottoscrizione di prodotti finanziari

- infine, obbligo di indicare una ricostruzione della posizione fiscale del debitore con indicazione degli eventuali contenziosi in essere (utile qui il richiamo all’art. 15 c. 10)

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ACCORDO CON I CREDITORI E PIANO DEL CONSUMATORE

GLI ALLEGATI ALL’ACCORDO/PIANO (art. 9) - l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute; - l’elenco di tutti i beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; - le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; - l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (stato di famiglia) - le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente alla dichiarazione che ne attesti la conformità all’originale (solo per Accordo). OLTRE CHE AD APPANNAGGIO DEL OCC CHE COME DETTO DEVE ESSERE DI AUSILIO ALLA PROCEDURA: - Attestazione in caso di pagamento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca che ne attesti il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione del bene/i a garanzia - Attestazione di fattibilità del piano (che per l’accordo non è quella definitiva (essa verrà stilata a seguito del raggiungimento del quorum) E, per il solo Piano, una relazione particolareggiata

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ACCORDO CON I CREDITORI E PIANO DEL CONSUMATORE

LA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

a) Cause indebitamento b) Diligenza spiegata nell’assumere obbligazioni c) Esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere alle obbligazioni d) Resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni e) Atti impugnati dai creditori (eventuali) f) Giudizio su completezza e attendibilità della documentazione g) Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria (di cui si è già detto) Ai fini di tutto questo il profilo di responsabilità dell’OCC va tetelato sia mediante rilascio di autocertificazioni, sia mediante richiesta formale al creditore di tutta una serie di informazioni/documenti, sia mediante interrogazioni (CHECK LIST) (*)

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IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO/PIANO •La proposta deve essere presentata presso il Tribunale territorialmente competente (che è la residenza ovvero la dimora abituale per il consumatore mentre è la sede legale ovvero il luogo di esercizio dell’attività per gli altri soggetti) •Vige per analogia con la disciplina fallimentare il principio della irrilevanza del trasferimento della sede intervenuto nel corso dell’ultimo anno ai fini della identificazione del Tribunale competente •Giudice monocratico della procedura del medesimo tribunale può concedere massimo 15 giorni di tempo per integrare proposta o allegati •Il medesimo Tribunale resta competente per i casi di reclamo (es. al decreto di cui all’art. 10 c.6 – si risponde collegialmente senze il giudice delegato alla procedura) e per quelli annullamento/risoluzione dell’accordo o dei revoca degli effetti dell’omologa del piano (art. 14 e 14bis). (VARI CASI DI RECLAMO PREVISTI)

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EFFETTI DEL DEPOSITO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO/PIANO

•il mero deposito della proposta di accordo/piano determina che siano sospesi, ai soli effetti del concorso, la decorrenza degli interessi convenzionali o legali per tutti i crediti non muniti di ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749 (estensione del privilegio), 2788 (diritto di prelazione del credito da interessi) e 2855, commi secondo e terzo c.c.. (parificazione di grado degli interessi)

INOLTRE •a cura dell’OCC non oltre i tre giorni successivi, la proposta deve essere presentata presso l’agente della riscossione, presso gli uffici fiscali e anche presso gli enti locali eventualmente coinvolti.

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ACCORDO CON I CREDITORI E PIANO DEL CONSUMATORE

A QUESTO PUNTO LO SVILUPPO PER STEP DELLA PROCEDURA SUBISCE UNA BRUSCA

RAMIFICAZIONE TRA PIANO E ACCORDO NON FOSSE ALTRO CHE PER IL PROSIEGUO DEL

PRIMO (PIANO) E’ SUFFICIENTE IL GIUDIZIO DEL GIUDICE MONOCRATICO MENTRE PER IL

SECONDO (ACCORDO) E’ NECESSARIO IL RAGGIUNGIMENTO DI UN QUORUM

QUALIFICATO (60% A VALORE)

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ACCORDO CON I CREDITORI

APERTURA DELLA PROCEDURA •Il giudice, fatto salvo il controllo sul rispetto dei requisiti, fissa con decreto (equiparato giuridicamente ad un pignoramento) l’udienza, disponendo la comunicazione della proposta (a cura dell’OCC per raccomandata AR alla sede/residenza ovvero per Telefax, telegramma o pec) e del provvedimento di ammissione alla procedura a tutti i creditori da effettuarsi almeno 40 giorni prima della data fissata per l’udienza (e non oltre i 60) (artt. 10 c.1 e 11 c.1). •Adempimento di pubblicità di proposta e decreto a cura di OCC (giornali, siti internet specializzati e se debitore impresa presso R.I. competente) e di trascrizione ove compete in caso di beni immobili o beni mobili registrati oggetto di segregazione (artt. 10 c.2).

Il controllo che la legge gli assegna è da ritenere prettamente documentale e di carattere sommario e non di merito; aspetto, quest’ultimo, che sarà oggetto di verifica negli stadi successivi quando la procedura entrerà nella sua fase cruciale

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ACCORDO CON I CREDITORI

APERTURA DELLA PROCEDURA: EFFETTI DEL DECRETO/PIGNORAMENTO Dalla data del decreto e fino al momento dell’eventuale omologazione

dell’accordo (DIFFERENZA RISPETTO A PIANO) 1)non è possibile iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo anteriore alla data del decreto (NO effetto protettivo nei confronti di creditori aventi titolo o causa posteriore al provvedimento.(art. 10 c. 2 lett. c)) Tale sospensione non opera ovviamente nei confronti dei titolari di crediti impignorabili 2)sono inefficaci gli atti del debitore eccedenti l’ordinaria amministrazione non autorizzati dal giudice nei confronti di creditori anteriori al momento della pubblicità (art. 10 c. 3 bis) 3)Genericamente le prescrizioni sono sospese e le decadenze non si verificano (art. 10 c. 4)

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ACCORDO CON I CREDITORI

RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM (ar. 11) •I creditori ricevuta la proposta e il provvedimento del giudice, sono chiamati a valutarne la convenienza e ad esprimere il proprio voto che deve essere trasmesso all’organismo con le stesse modalità previste in precedenza per l’invio la proposta •Se entro dieci giorni prima della data fissata per l’udienza, l’O.C.C. non riceve la dichiarazione da parte del creditore, si presume il consenso alla proposta nei termini e secondo le specificità in cui è stata comunicata (regola innovativa del silenzio assenso) •La dichiarazione se pervenuta (autografata o firmata digitalmente) può essere di assenso o dissenso (i creditori non possono formulare variazioni né una controproposta)

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ACCORDO CON I CREDITORI

RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM (art. 11) •La norma prevede una maggioranza qualificata affinché il giudice possa omologare la proposta ed è pari al 60% dei crediti, assunti al loro valore nominale. •i creditori che non aderiscono alla proposta, qualora la stessa fosse stata approvata dal quorum qualificato di cui sopra, devono sottostare alla volontà della maggioranza e a quanto disposto dal debitore nel piano (principio delle discipline concorsuali). • Il raggiungimento del quorum deve essere verificato dall’organismo di composizione della crisi che assiste il soggetto sovraindebitato e comunicato al giudice con opportuna relazione di riepilogo. •Ai fini del raggiungimento della maggioranza, non sono computati i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per i quali la proposta prevede l’integrale soddisfacimento, salvo che non rinuncino, in tutto o in parte, al diritto che vantano. •Non hanno diritto altresì ad esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza in oggetto, il coniuge, i parenti e affini entro il quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno rispetto al giorno di presentazione della proposta. (norma di carattere generale ricorrente in procedure concorsuali)

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ACCORDO CON I CREDITORI

RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM (art. 11) In caso di mancato raggiungimento del quorum: 1) la procedura si sospende 2) l’OCC trasmette l’informazione al giudice che con decreto deve dichiarare improcedibile l’accordo (riti pubblicitari) 3) ne va data opportuna conoscenza ai creditori

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ACCORDO CON I CREDITORI

OMOLOGA (art. 12) (deve intervenire ENTRO 6 MESI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA!)

Se l’accordo è raggiunto, l’OCC trasmette e tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della maggioranza, allegando il testo dell’accordo stesso Nei 10 giorni successivi i creditori possono sollevare eventuali contestazioni Decorso il termine, l’OCC trasmette al giudice. La relazione, allegando le contestazioni ricevute, è un’attestazione di definitiva fattibilità del piano previsto dall’accordo Il giudice, verificato: - il raggiungimento della percentuale, - l’idoneità del piano a garantire l’integrale pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti tributari per i quali è imposto il pagamento integrale omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione.

L’omologa e i suoi effetti restano impregiudicati se il giudice ritiene che il credito del reclamante può essere soddisfatto dall’esecuzione dello stesso in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria di cui alla sezione seconda

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ACCORDO CON I CREDITORI

OMOLOGA (art. 12) Il procedimento, iniziato con il deposito della domanda, termina con il provvedimento motivato emesso dal giudice di OMOLOGA o d i D I N I E G O ( d i v e r s o d a l l a i m p ro c e d i b i l i t à v i s t a precedentemente) In ogni caso i provvedimenti sono impugnabili con reclamo da proporre al tribunale, che decide in composizione collegiale, con esclusione come detto del giudice che ha pronunciato il provvedimento. In caso di omologazione, i legittimati a proporre reclamo sono tutti i creditori che vi abbiano interesse, mentre nel caso di diniego la legittimazione a reclamare evidentemente è del proponente.

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ACCORDO CON I CREDITORI

ESECUZIONE DELL’ACCORDO e del Piano (art. 13) L’esecuzione dell’accordo prevede lo svolgimento di tutte le fasi liquidatorie e di pagamento previste dal documento omologato nelle scadenze e secondo le modalità ivi indicate. L’OCC, sotto la vigilanza del giudice, coordina le attività, vigila il corretto adempimento, risolve le eventuali difficoltà e riferisce ai creditori fatti anomali o irregolarità. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento, ovvero se è previsto dall’accordo/piano del consumatore, il giudice su proposta dell’OCC nomina un liquidatore. Questi viene ascoltato da Giudice prima di autorizzare lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, di ogni vincolo di sorta esistente, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura (in caso di accordo di ristrutturazione) e il decreto di omologa (in caso del piano del consumatore) e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità.

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ACCORDO CON I CREDITORI

ESECUZIONE DELL’ACCORDO e del Piano (art. 13) In riferimento all’esecuzione dell’accordo: 1) I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordi o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità dell’apertura della procedura (in caso di accordo), del decreto di omologa (nel caso del piano del consumatore, come vedremo). 2) I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei due procedimenti sono soddisfatti con preferenza (cosiddetta pre-deduzione) rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti (crediti OCC)

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ACCORDO CON I CREDITORI

PATOLOGIE E INTOPPI NELLA PROCEDURA DI ACCORDO/PIANO Possono essere diversi e intervenire o presentarsi nei diversi step della procedura: 1)Gli effetti dell’accordo/piano vengono meno in caso di mancato pagamento di crediti impignorabili o di IVA, ritenute operate e non versate etc. (art. 12 c.4) 2)L’accordo si risolve in caso di sentenza di fallimento del debitore (atti e pagamenti in esecuzione dell’accordo non sono revocabili ) (art. 12 c.5) 3)Il Giudice può anche solo sospendere temporaneamente con decreto motivato l’esecuzione dell’accordo/piano (art. 13 c.3) con decreto motivato in presenza di gravi e giustificati motivi non riconducibili a dolo o colpa grave del debitore 4)Quando l’esecuzione dell’accordo o del piano diventa impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest’ultimo con l’ausilio dell’OCC, può modificare la proposta (art. 13, co. 4-ter). 5)Gli effetti dell’accordo vengono meno se entro 90 giorni dalle scadenze previste, non vengono integralmente eseguiti i pagamenti previsti dal piano a amministrazioni pubbliche e enti previdenziali ed assistenziali (debiti fiscali e previdenziali) (art. 11 c. 5) 6)Gli effetti dell’accordo vengono meno se nel corso della procedura il giudice (anche su indicazione di OCC o creditori) rilevi atti in frode a questi ultimi (art. 11 c.5)

MA NON SIAMO ANCORA NELLE VERE FORME PATOLOGICHE POST OMOLOGA…

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ACCORDO CON I CREDITORI

PATOLOGIE E INTOPPI NELLA PROCEDURA DI ACCORDO ESSE SONO (art. 14): 1)L’ANNULLAMENTO quando in un momento successivo emergesse che si sia dolosamente o con colpa grave: •aumentato o diminuito il passivo; •sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo; •dolosamente simulate attività inesistenti.

Viene meno il presupposto del giudizio di convenienza Su istanza di ogni creditore entro 2 anni da ultimo adempimento previsto da accordo ed entro 6 mesi dalla scoperta. Elenco esaustivo. Ammesso contraddittorio. L’annullamento non pregiudica i diritti acquisiti in buona fede dai terzi

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ACCORDO CON I CREDITORI

PATOLOGIE E INTOPPI NELLA PROCEDURA DI ACCORDO ESSE SONO (art. 14):

2) LA RISOLUZIONE quando -il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall’accordo -non vengano costituite le garanzie promesse (o prestate oltre il termine temporale previsto) -l’esecuzione divenga impossibile per ragioni anche non imputabili al debitore (esempio il deperimento o la perdita di un bene sulla cui vendita l’accordo faceva affidamento, che è evidentemente un solo esempio di tante altre fenomenologie).

Su istanza di ogni creditore entro 1 anno da ultimo adempimento ed entro 6 mesi dalla scoperta. La risoluzione non pregiudica i diritti acquisiti in buona fede dai terzi

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ACCORDO CON I CREDITORI

PATOLOGIE E INTOPPI NELLA PROCEDURA DI ACCORDO Entrambe le fattispecie “annullamento” e “risoluzione” passano attraverso il rito camerale e devono essere presentate al tribunale che ha omologato l’accordo con specifico ricorso per cui necessitano di assistenza legale. Abbiamo già detto della valenza della buona fede dei terzi coinvolti nell’esecuzione dell’accordo che non vedranno pregiudicati i propri diritti acquisiti. Va aggiunto: - con annullamento e risoluzione vengono meno tutti gli effetti protettivi del patrimonio (effetto segregazione) - tutti i creditori anteriori alla proposta potranno agire nei confronti del debitore per l’intero credito originario, decurtato di eventuali pagamenti ricevuti fino al momento della pronuncia di annullamento o risoluzione SECONDO AUTOREVOLE E CONDIVISIBILE DOTTRINA I PROVVEDIMENTI IN PAROLA SONO IMPUGNABILI E COMUNQUE SIA PER TUTTI I CASI DI REVOCA EFFETTI, ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE RESTA IMPREGIUDICATA LA POSSIBILITA’ DI ACCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

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PIANO DEL CONSUMATORE

ADERENZE E ANALOGIE RISPETTO ALL’ACCORDO Abbiamo visto che fino all’art. 9 ed eccetto la peculiarità della relazione particolareggiata (esclusività del PIANO) le due procedure corrono parallele. Anche l’art. 13 inerente l’esecuzione del Piano/Accordo trova comune applicazione.

Ciò che distingue in Piano lo troviamo in: - procedimento di omologazione (art. 12bis) - effetti della omologazione (art. 12ter) - revoca e cessazione degli effetti della omologazione (art.14bis) (patologie della procedura)

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PIANO DEL CONSUMATORE

PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE (art. 12bis) Il Giudice assicuratosi : - rispetto requisiti di ammissibilità di cui all’art. 7 (privilegi, fiscali, profili soggettivi (c.2) già visti - assenza di atti in frode ai creditori (il richiamo si presume sia all’art. 14bis) - completezza contenutistica e documentale della proposta di piano - l’assenza di altri vizi procedura (es. l’errata competenza territoriale) eventualmente (dottrina) concede la possibilità di integrazione documentale dopodiché FISSA LA DATA DELL’UDIENZA (entro 60gg) DANDO INCARICO ALL’OCC DI COMUNICAZIONE DI DECRETO E DATA UDIENZA AI CREDITORI ENTRO 30GG PRIMA DELLA DATA. No forme di pubblicità visti in precedenza né prescrizioni specifiche riguardo alle modalità di comunicazione ai creditori (su quest’ultimo aspetto appare prudente seguire le indicazioni fornite dal legislatore su Accordo)

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PIANO DEL CONSUMATORE

PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE (art. 12bis) •il decreto mediante il quale viene fissata l’udienza, a differenza di quanto previsto dalla procedura di cui all’art. 10, non comporta automaticamente la sospensione od il blocco per le azioni esecutive o cautelari esperite dai creditori, circostanza che scatta solo alla data di emissione del decreto di omologazione del piano. MOLTO IMPORTANTE: QUESTO DECRETO DI PROCEDIBILITA’ E FISSAZIONE UDIENZA NON E’ EQUIPARABILE AD ATTO DI PIGNORAMENTO

UNICA ECCEZIONE, ai sensi dell’art. 12-bis, secondo comma, il giudice valutare se, nelle more della convocazione dei creditori all’udienza di omologa, siano pendenti procedure di esecuzione forzata la cui prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano ed eventualmente, dopo accurata valutazione, interviene con finalità di inibizione (cosiddetto fenomeno di cram down).

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PIANO DEL CONSUMATORE

OMOLOGAZIONE (art. 12bis) GIUDIZIO DI MERITO DEL GIUDICE SU

- la fattibilità del piano - l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e tributari (UE) - inconsistenze di contestazioni (vedi slide successiva) anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti, - requisiti di meritevolezza del consumatore (relazione particolareggiata)

OMOLOGA IL PIANO (ENTRO 6 MESI DA PRESENTAZIONE PROPOSTA) (IDONEA PUBBLICITA’ DEL DECRETO A CURA DI OCC ANCHE AI FINI DI EVENTUALI

TRASCRIZIONI) MOLTO IMPORTANTE: SOLO IL DECRETO DI OMOLOGA E’ EQUIPARABILE AD ATTO DI PIGNORAMENTO

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PIANO DEL CONSUMATORE

OMOLOGAZIONE (art. 12bis)

Quando uno dei creditori che non ha aderito o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa UGUALMENTE se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall’esecuzione dello stesso in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria Norma già vista per l’altro istituto L’OMOLOGA DEL PIANO HA ANCHE GLI STESSI EFFETTI DELL’OMOLOGA DELL’ACCORDO RICORDIAMO PER ENTRAMBE LE PROCEDURE CHE NON SONO PREGIUDICATI I DIRITTI DI COOBLIGATI E FIDEIUSSORI DEL DEBITORE ANCHE INVIA IN REGRESSO (ART. 11 C. 3 E 12TER C.3)

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PIANO DEL CONSUMATORE

PATOLOGIE DELLA PROCEDURA (art. 14bis) Premesso che le conseguenze del provvedimento del giudice (anch’esso reclamabile) sono le medesime del provvedimento di annullamento dell’Accordo Abbiamo 2 fattispecie previste dalla norma : 1) Revoca (rimando alla cause di revoca effetti Accordo art. 11 c.5) 1) Se entro 90 giorni dalle scadenze previste, non vengono integralmente eseguiti i pagamenti previsti dal piano a amministrazioni pubbliche e enti previdenziali ed assistenziali (debiti fiscali e previdenziali) 2) Se nel corso della procedura il giudice (anche su indicazione di OCC o creditori) rilevi atti in frode a costoro

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PIANO DEL CONSUMATORE

PATOLOGIE DELLA PROCEDURA (art. 14bis)

Abbiamo 2 fattispecie previste dalla norma: 1)Cessazione effetti (istanza del creditore – contraddittorio con il debitore) - è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente dissimulate attività inesistenti (azione esperibile entro 6 mesi dalla scoperta ed entro 2 anni dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal piano) - se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall’accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite e se l’esecuzione dell’accordo diventa impossibile per ragioni non imputabili al debitore (6 mesi – 1 anno)

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ACCORDO CON I CREDITORI E PIANO DEL CONSUMATORE

PATOLOGIE DELLE PROCEDURE (art. 14 e14bis)

Nei casi patologici di Piano e Accordo di cui agli artt. 14 e 14bis, la normativa prevede la possibilità in via di regresso su istanza del debitore o di uno dei creditori di ricorrere alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14 ter (art. 14 quater c.1)

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