INQUADRAMENTO NORMATIVO Prof. Sabrina Sorlini · INQUADRAMENTO NORMATIVO Prof. Sabrina Sorlini...
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INQUADRAMENTO NORMATIVO
Prof. Sabrina Sorlini
Università degli Studi di Brescia
Seminari Tecnici del Sabato
Brescia, 14 Maggio 2016
Il recupero di rifiuti speciali nel settore delle costruzioni: aspetti normativi, tecnici e operativi
D.Lgs. n. 152/2006 (s.m.i.)
“Norme in materia ambientale”
PARTE SECONDA
PARTE TERZA
PARTE QUARTA
PARTE QUINTA
PARTE SESTA
Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di
impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (AIA)
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati
Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente
PARTE PRIMA Disposizioni comuni e principi generali
DEFINIZIONE DI RIFIUTO
Art. 183, D. Lgs. 152/2006 (aggiornato dall’art. 10, comma 1, D. Lgs n.205/2010)
Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione
o abbia l’obbligo di disfarsi
Art. 184 I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi
Ai sensi dell’art. 184 comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., vengono definiti RIFIUTI SPECIALI: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.; (lettera così modificata dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; (lettera così sostituita dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) c) i rifiuti da lavorazioni industriali; (lettera così modificata dall'art. 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008) d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i), l), m)(lettere abrogate dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010) n) (lettera abrogata dall'art. 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
RIFIUTI SPECIALI
RIFIUTI PERICOLOSI
I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco «*» sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:
- punto di infiammabilità < o = 55 °C,
- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%,
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%.
Cessazione della qualifica di rifiuto
Art. 184-ter D.Lgs. 152/2006 (introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. 205/2010)
Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a
un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per
il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi
specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili
ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti
complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Distinzione fra rifiuto e sottoprodotto
1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1,
lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti
condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui
costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di
tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o
di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun
ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per
l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi
negativi sull’ambiente o la salute umana.
Art. 184 - bis del D. Lgs 152/2006 (introdotto dall’art. 12 del D. Lgs. 205/2010)
DEFINIZIONE MATERIA PRIMA SECONDA (MPS)
D.Lgs. 152/2006 agg. D.Lgs. n.205 del 2010
Abroga Art 181–bis. Materie, sostanze e prodotti secondari
Introduce Art 184-ter. Cessazione della qualifica di rifiuto
[1] Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la
normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi
sull’ambiente o sulla salute umana. [2] L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. […] I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto. [5] La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto
La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo (recupero di materia o recupero di energia); e) smaltimento.
RICICLAGGIO E RECUPERO DEI RIFIUTI D.Lgs. 152/2006 - parte IV
Art. 181, comma 3, D.Lgs. 152/2006 (sostituito dall’art. 7, comma 3, D.Lgs. 205/2010)
Con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in conformità ai criteri di priorità di cui all’articolo 179 e alle modalità di cui all’articolo 177, comma 4. nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti.
Art. 179, comma 1, D.Lgs 152/2006 (sostituito dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 205/2010)
Rifiuto
Recupero
Smaltimento
Riutilizzo
Riciclaggio/Recupero materia
Recupero energetico
Discarica
Incenerimento
Definizioni:
RECUPERO: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
Art. 183, D.Lgs. 152/2006 (sostituito dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 205/2010)
Altro
DEFINIZIONE DI RECUPERO
D.Lgs. 152/2006-art. 183 sostituito dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 205/2010
Allegato C-parte IV, D.Lgs. 152/2006, sostituito dall’Allegato C D.Lgs 205/2010
RECUPERO: le operazioni previste nell’allegato C alla parte quarta del presente decreto
R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
La normativa prevede per il recupero e smaltimento dei rifiuti un doppio regime:
Regime ordinario Regime semplificato
Richiede una preventiva comunicazione alla Provincia territorialmente competente e
la successiva attesa di 90 giorni; allo scadere l’attività può iniziare
Le attività di recupero in regime semplificato sono specificate nel D.M
5/02/1998 (e modifiche D.M 186 5/04/2006) (rifiuti non pericolosi) e nel
D.M. 161/2002 (rifiuti pericolosi)
Richiesta di autorizzazione alla Regione
Convocazione della conferenza dei servizi
Entro 90 giorni valutazione della attività
L’istruttoria si conclude 150 giorni dalla presentazione della domanda
D.Lgs 152/2006, art 208 «Autorizzazione unica per i nuovi
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti»
D.Lgs 152/2006, art 216, modificato da art 2, comma 36 DLgs 4/2008 e
art 30 del DLgs 20/2010 «Operazioni di recupero»
• Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia
individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di
materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche
merceologiche conformi alla NORMATIVA TECNICA DI SETTORE o,
comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i
prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal
riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non
devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei
prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.
• Per le operazioni di recupero R5 (realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, massicciate ferroviarie, piazzali industriali, utilizzo per la copertura di discariche per RSU) e R10 (utilizzo per recuperi ambientali) il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto
Art. 3 (D.M. 05/02/98)
D.M. 05/02/98 e D.M. 186/2006: Procedure semplificate per rifiuti NON PERICOLOSI
PRESTAZIONI TECNICHE
PRESTAZIONI AMBIENTALI
• Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti pericolosi
disciplinati ed individuati dal presente regolamento devono garantire
l’ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla
normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente
commercializzate. In particolare, i prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti
pericolosi non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a
quelle dei prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.
• Le attività di recupero con procedura semplificata dei rifiuti pericolosi
disciplinate ed individuati dal presente regolamento devono rispettare le
linee guida per il contenimento delle emissioni, con i limiti più restrittivi
previsti per categorie di impianti industriali.
• Non si applicano le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e s.m.i., ai rifiuti pericolosi che, seppur
individuati nel presente regolamento, non vengono avviati e sottoposti in
modo effettivo ed oggettivo alle operazioni di recupero disciplinate dal
regolamento medesimo.
Art. 3
D.M. 161/2002:
Procedure semplificate per Rifiuti PERICOLOSI
REQUISITI AMBIENTALI
TEST DI CESSIONE:
Deve essere effettuato su campioni rappresentativi (secondo le norme UNI
10802) del rifiuto ad ogni inizio di attività ed ogni 12 mesi secondo le indicazioni
dell’Allegato 3 al DM 186/06
Applicazione dell’Appendice A alla norma UNI 10802,
secondo la metodica prevista dalla UNI 12457-2
Campionamento e analisi
Sul rifiuto tal quale secondo le norme UNI
10802
Secondo metodiche standardizzate e
riconosciute valide a livello nazionale, comunitario e
internazionale
In occasione del primo conferimento all’impianto di
recupero e successivamente ogni due
anni
DM 5 febbraio 1998 e smi con DM 186/2006 Art 8
DM 5 febbraio 1998 smi con DM 186/2006 Art 9 ed Allegato 3
TEST DI CESSIONE DM 186/2006
Metodica – UNI EN 12457-2
• La granulometria del campione deve presentare almeno il 95% di frazione
passante allo staccio da 4 mm.
• Il rapporto liquido/solido deve essere pari a 10 L/kg.
• La durata del contatto tra rifiuto e agente lisciviante (acqua demineralizzata)
deve essere pari a 24 ore.
Dopo le 24 h, si lascia decantare il campione per almeno 15’, dopodiché si filtra e
il lisciviato viene sottoposto a caratterizzazione chimica.
TEST DI CESSIONE
Il DM 186/2006 definisce le concentrazioni di inquinanti che devono
essere rispettate affinché il rifiuto possa essere recuperato.
Parametri U.M. Conc. limite
Nitrati mg/L 50
Fluoruri mg/L 1,5
Solfati mg/L 250
Cloruri mg/L 100
Cianuri µg/L 50
Bario mg/L 1
Rame mg/L 0,05
Zinco mg/L 3
Berillio µg/L 10
Cobalto µg/L 250
Nichel µg/L 10
Parametri U.M. Conc. limite
Vanadio µg/L 250
Arsenico µg/L 50
Cadmio µg/L 5
Cromo totale µg/L 50
Piombo µg/L 50
Selenio µg/L 10
Mercurio µg/L 1
Amianto mg/L 30
COD mg/L 30
pH - 5,5-12
ECOCOMPATIBILITÀ
Nel 2013, l’Istituto Superiore di Sanità ha emanato un Parere sulla
«Classificazione dei rifiuti ai fini dell’attribuzione della caratteristica
di pericolo H14 – Ecotossico» che, pur non essendo cogente,
rappresenta un’analisi interessante sulla possibile ecotossicità dei
rifiuti.
COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
TEST DI ECOTOSSICITA’
Il Parere dell’Istituto Superiore di Sanità (Prot. N. 40832 del
29/09/2011) suggerisce di verificare l’eventuale caratteristica di
ecotossicità di un rifiuto attraverso la determinazione dell’effetto
inibitorio di:
• Batteri luminescenti (Vibrio fischeri) tossicità acuta
• Alghe verdi unicellulari (Pseudokirchneriella sub-capitata) tossicità
cronica
• Crostacei (Daphnia Magna) tossicità acuta
L’eluato prodotto tramite il test di cessione viene posto in contatto con
le specie sopra riportate per 24-48 al fine di determinare l’eventuale
effetto inibitorio sul loro sviluppo / vita.
Daphnia Magna
UNI EN 12620:2013 “Aggregati per calcestruzzo”
UNI EN 13139:2003 “Aggregati per malte”
UNI EN 13043:2011 “Aggregati per conglomerati bituminosi”
UNI EN 13055-1:2003 “Aggregati leggeri per calcestruzzi e malte”
UNI EN 13055-2:2005 “Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati”
UNI EN 13242:2008 “Aggregati per opere civili e stradali”
UNI EN 13450:2003 “Aggregati per massicciate ferroviarie”
UNI EN 13383-1:2003 “Aggregati grossi per opere idrauliche”
Le normative tecniche di settore per la marcatura CE di aggregati naturali o riciclati nel settore delle costruzioni sono:
REQUISITI TECNICI esempio: recupero come aggregati
Marcatura CE
Secondo quanto previsto dalla direttiva europea 89/106/CE sui prodotti
da costruzione recepita in Italia con il D.P.R. n.246/1993, sono
entrate in vigore nel giugno 2004 le norme riguardanti le diverse
categorie di aggregati (naturali o riciclati) che obbligano i produttori ad
applicare la marcatura CE.
2011
0000-XXX-000
UNI EN 12620 "Aggregati per calcestruzzo"
Aggregato di riciclo derivante da attività siderurgica proveniente dall'acciaieria «XXX" di XXX (Bs) costituito da
scoria matura proveniente da forno ad arco elettrico, sottoposta a processo di frantumazione e vagliatura ai 30 mm.
Dimensione Designazione 0/30
Granulometria Categoria/Tolleranza Gc90-GT17,5
FormaIndice di appiattimento FI15
Indice di forma SI15
Qualità e contenuto di fini
Contenuto di fini f3
Equivalente in sabbia SE66
Valore di blu di metilene MB0,5
Massa volumica valore dichiarato 3,81 Mg/m3
Assorbimento d'acqua valore dichiarato 2,40%
Resistenza al gelo-disgelo Resistenza al solfato di magnesio MS25
Resistenza alla frammentazione coefficiente Los Angeles LA20
Resistenza all'usura coefficiente micro-Deval MDE10
Reattività alcali-silice valore dichiarato (14 giorni) 0,03%
Ritiro per essicamento valore dichiarato 0,03%
Composizione e contenuto
Cloruri solubili in acqua < 0,01%
Cloruri solubili in acido 0,04%
Solfati solubili in acido AS0,2
Solfati solubili in acqua SS0,2
Zolfo totale < 0,2%
Contenuto di carbonato 4,3%
Contenuto di calce libera < 0,1%
Solubilità dei composti in acqua valore dichiarato < 0,2%
Perdita di massa dopo ignizione valore dichiarato 4,3%
Influenza sul tempo di inizio presa Influenza sul tempo di inizio presa A10
Componenti che alterano la velocità di presa e
indurimento del calcestruzzo
Sostanza umica assente
Acido fulvico assente
Δ tempi di inizio presa (metodo malta) 0 minuti
Δ resistenza a compressione (metodo malta) 93%
Contaminanti leggeri < 0,1%
Costituenti che influenzano la stabilità di scorie
raffreddate con aria
Espansione della scoria assente
Disintegrazione del ferro assente
Disintegrazione del silicato dicalcio assente
Esistono normative tecniche (UNI)
che riportano l’elenco, e le relative
metodiche, dei requisiti che un
aggregato deve avere per essere
recuperato nei diversi settori.
Tutti questi requisiti devono essere
dichiarati nella scheda di
marcatura CE del prodotto.
CARATTERISTICHE DEGLI AGGREGATI RICICLATI
I diversi requisiti necessari alla marcatura CE dell’aggregato vengono suddivisi in GEOMETRICI, FISICI E CHIMICI
REQUISITI GEOMETRICI
Caratteristica Proprietà Metodo di prova
Dimensione dell'aggregato Designazione dimensionale d/D UNI EN 933-1 Granulometria Tolleranza/categoria Gxx UNI EN 933-1
Forma degli aggregati grossi Coefficiente di appiattimento FIxx UNI EN 933-3 Indice di forma SIxx UNI EN 933-4
Contenuto in fini Contenuto in fini fxx UNI EN 933-1
Qualità dei fini Equivalente in sabbia SE UNI EN 933-8 Valore di blu di metilene MB UNI EN 933-9
Designazione dimensionale
L’aggregato deve essere caratterizzato in termini dimensionali mediante l’espressione del rapporto d/D in cui d rappresenta la dimensione minima dei grani presenti, mentre D rappresenta la dimensione massima.
Indice di forma
Il valore dell’indice di forma esprime la percentuale di particelle di aggregato di forma allungata, definite dalla norma come “non cubiche”, sul totale della massa della porzione di prova.
Esempi:
CARATTERISTICHE DEGLI AGGREGATI RICICLATI
REQUISITI FISICI
Resistenza a cicli di gelo-disgelo La prova di resistenza al gelo-disgelo consiste nel sottoporre l’aggregato a dieci cicli di gelo-disgelo terminati i quali si analizzano gli effetti sui granuli, in relazione soprattutto alla nascita di fessurazioni o eventuali perdite di massa.
Resistenza alla frammentazione La resistenza alla frammentazione dell’aggregato grossolano viene ottenuta mediante il test “Los Angeles”, che consiste nel valutare quanta frazione fine viene prodotta ponendo l’aggregato a contatto con una carica di sfere di acciaio.
Esempi:
Caratteristica Proprietà Metodo di prova
Massa volumica dei granuli Massa volumica dei granuli MV UNI EN 1097-6
Assorbimento d'acqua Assorbimento d'acqua %WA UNI EN 1097-6
Resistenza alla frammentazione Prova Los Angeles LA UNI EN 1097-2
Resistenza alla levigabilità / abrasione / usura Resistenza all'usura (micro Deval) MDE UNI EN 1097-1
Resistenza al gelo/disgelo Resistenza al solfato di magnesio MS UNI EN 1367-2
Resistenza ai cicli gelo-disgelo F UNI EN 1367-1
Durabilità alla reazione alcali-silice Reattività alcali-silice - UNI 8520-22
Stabilità di volume Ritiro per essiccamento %WS UNI EN 1367-4
Caratteristica Proprietà Metodo di prova
Composizione e contenuto
Contenuto di cloruri solubili in acqua C UNI EN 1744-1 Contenuto di cloruri solubili in acido - UNI EN 1744-5 Contenuto di solfati solubili in acqua - UNI EN 1744-1 Contenuto di solfati solubili in acido As UNI EN 1744-1 Contenuto di zolfo totale S UNI EN 1744-1 Contenuto di carbonato %CO2 UNI EN 1744-1
Solubilità dei componenti in acqua Solubilità dei componenti in acqua - UNI EN 1744-1 Perdita di massa dopo ignizione Perdita di massa dopo ignizione - UNI EN 1744-1 Contenuto di calce libera Contenuto di calce libera - UNI EN 1744-1
Costituenti che influenzano la stabilità di volume di scorie raffreddate con aria
Disintegrazione del silicato dicalcico - UNI EN 1744-1 Disintegrazione del ferro - UNI EN 1744-1 Espansione delle scorie - UNI EN 1744-1
Influenza sul tempo di inizio presa del cemento Influenza sul tempo di inizio presa del cemento A UNI EN 1744-6
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo
Sostanza umica - UNI EN 1744-1 Acido fulvico - UNI EN 1744-1 Contenuto di contaminanti leggeri mLPC UNI EN 1744-1 Contaminanti organici (metodo malta) - UNI EN 1744-1
Eluato per dilavamento aggregati Eluato per dilavamento aggregati - UNI EN 1744-3
CARATTERISTICHE DEGLI AGGREGATI RICICLATI
REQUISITI CHIMICI
N.B. L’attenzione della normativa europea nei confronti di aggregati di riciclo è testimoniata dal fatto che la norma UNI EN 1744-1, che raggruppa la grande maggioranza dei requisiti chimici degli aggregati, nella parte conclusiva, descriva le metodiche di analisi di alcuni parametri da valutare solo per aggregati di origine non naturale.