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INDICEInformazioni per i cittadini - 3 Campagna di controllo degli impianti termici - 3 Responsabile dell’impianto termico - 4La manutenzione degli impianti: frequenze temporali delle operazioni - 4 Il libretto di impianto - 4 Cosa deve fare - Impianti inferiori a 35 KW - 5 Bollino Energetico - 5 Cosa deve fare - Impianti superiori a 35 KW - 6Controlli a campione - 7Le tariffe dei controlli - 7Come pagare e inviare la dichiarazione all’ATI (SEA ITAGAS PROMOECO) - 8Gli artigiani manutentori - 9Come si svolgono i controlli da parte del Comune di Roma - 10La visita di controllo - 11I verificatori - 11Il verificatore accerterà - 11Modalità di gestione delle non conformità - 12Attivazione sportello informativo - 12Controllo delle temperature ambiente - 13Attivazione di un numero verde - 14DOMANDE E RISPOSTE - 14

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i INFORMAZIONI PER I CITTADINI Campagna di controllo impianti termiciRoma Capitale, ai sensi della vigente normativa nazionale (D.lgs 192/05 e D.lgs 311/06), effettua gli accertamenti e le ispezioni necessarie per verificare l’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia, nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti di riscaldamento. Questi controlli non sostituiscono le operazioni di manutenzione ordinaria, che devono essere effettuate secondo le frequenze temporali indicate dalle norme vigenti.I controlli sulle caldaie sono stabiliti e regolamentati da una serie di norme suc-cedutesi in un tempo non breve, emanate da diverse autorità: 1) Lo Stato Italiano; 2) La Regione Lazio; 3) L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

I CONTROLLI, pertanto, sono OBBLIGATORI, così come le pro-cedure secondo le quali devono essere svolti.

Essi consentono di: - Mantenere in buona efficienza operativa l’impianto termico; - Consumare meno energia (quindi risparmiare soldi); - Garantire una maggiore sicurezza dell’impianto; - Contribuire ad un minore inquinamento atmosferico.

Roma Capitale ha attuato un programma di sensibilizzazione per il corretto uti-lizzo degli impianti termici al fine di mettersi in regola con le norme stabilite dalla legge 10 del ‘91 (migliorare il rendimento degli impianti termici, diminuire il consumo di combustibile e conseguentemente l’inquinamento ambientale, migliorare la qualità della vita).

RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO

Per responsabile dell’impianto termico si intende innanzitutto il proprietario del locale nel quale è installato l’impianto. Tuttavia ne caso che l’immobile sia dato in locazione o comunque risulti occupato, il responsabile dell’impianto è l’occupante anche senza titolo.

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Il responsabile dell’impianto deve farsi carico del corretto esercizio e della cor-retta manutenzione dell’ impianto termico. La mancata effettuazione della manutenzione periodica comporta l’applicazione di una sanzione che può variare da un minimo di 500,00 fino ad un massimo di 3.000,00 euro.Pertanto il responsabile dell’impianto deve: - Conservare il libretto di impianto; - Farne eseguire regolarmente la manutenzione da parte di un artigiano abil itato che deve rilasciare copia della dichiarazione di avvenuta manutenzione dell’impianto termico (cosiddetto “rapporto di controllo tecnico” modello “G” o “F”), controfirmata per presa visione dal responsabile dell’impianto.

La manutenzione degli impianti: frequenze temporali delle operazioni

IL LIBRETTO DI IMPIANTO/CENTRALE

Tutte le operazioni di manutenzione e di verifica devono essere registrate sul cosiddetto “Libretto di Impianto” che viene rilasciato all’atto dell’installazione di una caldaia, oppure fornito dall’impresa manutentrice in caso di impianto già esistente. La tenuta del Libretto di Impianto è a cura dell’occupante della casa, e deve essere aggiornato per la parte relativa alle operazioni di manutenzione e ai risultati delle verifiche del rendimento di combustione dal tecnico dell’impresa.COSA SI DEVE FARE - IMPIANTI INFERIORI A 35 KWPer questo tipo d’impianti è obbligatorio essere in possesso del “Libretto d’Impianto”, sul quale il manutentore annoterà obbligatoriamente i risultati delle manutenzioni e delle prove di combustione.Tutti i possessori di una caldaia a servizio dell’impianto di riscaldamento di po-tenza nominale al focolare inferiore a 35 kW hanno l’obbligo, salvo indicazioni più restrittive da parte dell’impresa installatrice o del fabbricante degli appar-ecchi installati o del manutentore dell’impianto, di effettuare i controlli di effi-cienza energetica almeno:

a)Ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o gassoso;b)ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di po-tenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all’interno di lo-cali abitati;c)ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare

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inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti do tati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all’interno di locali abitati; c)Ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.

Fare eseguire, pertanto, la prova di combustione dell’impianto da parte di un ar-tigiano abilitato, ed inviare il modello “G” di cui sopra con allegata l’attestazione del versamento dell’importo di euro 5,54 .Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente postale n. C/C n° 001000220762 intestato a: “ATI VERIFICHE PER ROMA CAPITALE” – Via Mon-asterace, 39/F – 00118 Roma o sul conto corrente bancario”SEA SRL - ATI ROMA” alle seguenti coordinate: IT 74 G 0100516000000000001066 (eventuali versa-menti su altri conti correnti non potranno essere rimborsati).

COSA SI DEVE FARE - IMPIANTI SUPERIORI A 35 KW

Anche per questo tipo d’impianti è obbligatorio essere in possesso del “Libret-to di Centrale”, sul quale il manutentore annoterà obbligatoriamente i risultati delle manutenzioni e delle prove di combustione.Roma Capitale, preso atto del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, ha ade-guato le procedure di accertamento dell’avvenuta manutenzione degli impianti termici, consentendo così anche per gli impianti di potenza superiore a 35 kW l’invio annuale dell’apposita dichiarazione, ovvero l’Allegato “F”, “Rapporto di controllo e manutenzione” del D.L. 192 (scaricaribili dal sito www.controlloim-piantitermici.com) . La dichiarazione contenente gli elementi informativi dell’impianto termico con le annotazioni riguardanti il controllo e la manutenzione, nonché i risultati delle verifiche di rendimento, relativamente alla stagione termica 2012/2013 dovrà pervenire a CON.TE - Via Monasterace, 39/F – 00118 Roma o inviata per via telematica tramite registrazione (e successiva autorizzazione all’accesso) sul sito www.controlloimpiantitermici.com. La dichiarazione dovrà essere accompag-nata dall’attestazione di avvenuto pagamento della tariffa prevista (vedi Tabella)

BOLLINO ENERGETICO All’atto della manutenzione i manutentori abilitati che avranno aderito al pro-tocollo di intesa proposto da Roma Capitale al fine di calmierare i prezzi della

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manutenzione, rilasceranno, in sostituzione del versamento postale di euro 5,54 un bollino energetico di diverso colore per ogni stagione, composto da due tagliandi, uno da attaccare al modello G/F, l’altra da attaccare al libretto di impianto/centrale. In alternativa, il responsabile dell’impianto potrà effettuare l’autodichiarazione inviando il rapporto di controllo tecnico unitamente alla co-pia dell’attestazione del versamento della tariffa di autodichiarazione.Roma Capitale ha così dato la possibilità agli utenti di snellire le procedure di au-tocertificazione. L’invio della dichiarazione, contenente gli elementi informativi dell’impianto termico con le annotazioni riguardanti il controllo e la manutenzi-one nonché i risultati delle verifiche di rendimento, relativamente alla stagione termica 2012/2013, dovrà pervenire a: CON.TE - Via Monasterace, 39/F – 00118 Roma o inviata per via telematica tramite registrazione (e successiva autoriz-zazione all’accesso) sul sito www.controlloimpiantitermici.com La dichiarazi-one dovrà essere accompagnata dall’attestazione di avvenuto pagamento della tariffa prevista (vedi Tabella) tramite bollettino CC o il pagamento del bollino energetico. Il controllo è gratuito nel caso in cui il Rapporto di Controllo Tecni-co, corredato dal Bollino Caldaie Sicure o dalla ricevuta di pagamento, sia stato regolarmente compilato ed inviato all’Ente controllore. In caso contrario il costo è a carico del Responsabile dell’impianto termico con possibili aggiunte di san-zioni. Il controllo dell’ impianto termico privo di dichiarazione avrà un costo di € 85,00 + il corrispettivo previsto per la presentazione della dichiarazione , come da tabella seguente:

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N:B: La potenza nominale al focolare è da intendersi come somma delle potenze dei singoli generatori costituenti l’impianto. La dichiarazione priva del relativo pagamento dovrà ritenersi nulla.

CONTROLLI A CAMPIONE

Roma Capitale ha il compito di verificare che la manutenzione ordinaria peri-odica e i controlli di efficienza energetica siano stati eseguiti correttamente nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente e lo svolge attraverso l’ ATI CON.TE..CON.TE. procede alle ispezioni: - gratuitamente ed a campione, sugli impianti per i quali sia pervenuto il regolare RCT (impianti autocertificati) - a pagamento sugli impianti per i quali non sia pervenuto con la dovuta regolarità l’autodichiarazione del responsabile dell’impianto termico nel qual caso saranno applicate le seguenti tariffe.

Le tariffe dei controlli

- Controlli effettuati a seguito di autocertificazione: controllo gratuito. - Controlli effettuati nei confronti di utenti che non hanno proceduto ad invi are l’autocertificazione (modello G ): € 85,00 + (corrispettivo previsto per l’autocertificazione come da Tabella). - Rimborso ai verificatori del costo derivante dalla mancata presenza sull’impianto dell’utente a suo tempo preavvisato: € 25,00 per impianti di po tenza inferiore a 35 kW, ed € 50,00 per impianti di potenza superiore o uguale a 35 kW. Tale rimborso è da intendersi in aggiunta alla somma sopra indicata, nell’ipotesi di inadempimento con l’appuntamento in precedenza fissato.

In caso di mancato rispetto delle norme di manutenzione ed esercizio il respon-sabile d’impianto è soggetto a sanzioni da € 500,00 a € 3.000,00 Euro.

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?Come pagare e inviare la dichiarazione all’ATI CON.TE.

Il versamento dell’autocertificazione, come da tabella, potrà essere effet-tuato sul C/C bancario “SEA SRL - ATI ROMA “alle seguenti coordinate: IT 74 G 0100516000000000001066 o sul c/c postale n° 001000220762 intestato a “ATI VERIFICHE PER ROMA CAPITALE” – Via Monasterace, 39/F – 00118 RomaIndicando chiaramente nella causale del versamento “autocertificazione Biennio/Quadriennio ________“Relativo all’impianto sito in …………....…………………………………………………Via/Piazza ………………………………….……………… n°……….. Anno …….……La “Dichiarazione di avvenuta manutenzione”, insieme all’attestazione di paga-mento e ad una fotocopia non autenticata di un documento d’identità del re-sponsabile d’impianto, dovranno essere inviati (si preferisce una raccomandata con ricevuta di ritorno, conservandone una copia) al seguente indirizzo: “SEA SRL - ATI ROMA “Servizio verifica impianti termici” Via Monasterace 39/f 00118 Roma o inviata per via telematica tramite registrazione (e successiva autoriz-zazione all’accesso) sul sito www.controlloimpiantitermici.com

In alternativa, acquistando il “Bollino Energetico” presso il manutentore convenzionato all’atto della manutenzione dell’impianto. Provvederà successivamente il manutentore a trasmettere l’allegato G o F all’ATI con.te. - controlli impianti termici.

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Gli artigiani manutentori

L’opera degli artigiani manutentori abilitati, svolta secondo le periodicità fissate dalla normativa in vigore, è essenziale ai fini del mantenimento dell’impianto termico in buone condizioni di funzionamento.Ciò garantisce all’utente: - Che l’impianto è sicuro - Che l’impianto è in regola con le norme dettate in materia di risparmio energetico - Che i gas derivanti dalla combustione sono contenuti nei limiti della legge a tutela dell’ambiente.

Nel caso in cui l’utente si avvalga di artigiani manutentori non abilitati, le garan-zie di cui sopra non saranno operative. Gli artigiani manutentori abilitati sono quelli iscritti in apposito albo tenuto presso la Camera di Commercio, in base al Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, per la specializzazione in materia.L’utente è quindi, invitato a verificare, prima di servirsi di un artigiano manuten-tore, che questi sia in possesso dell’iscrizione nel citato Albo per la specializzazi-one richiesta.Roma Capitale, allo scopo di garantire agli utenti la migliore qualificazione profes-sionale degli artigiani manutentori abilitati, svolgerà specifici corsi di formazione professionale, al termine dei quali, a coloro che avranno seguito proficuamente i corsi, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. I nominativi dei partecipan-ti in possesso dell’attestato, che si siano impegnati a rispettare un codice deon-tologico nello svolgimento della loro professione (definito a seguito di apposita convenzione, mediante la quale sono stati definiti il contratto di manutenzione e le tariffe massime applicabili nei confronti dell’utenza) saranno pubblicati sul sito internet del Comune. È previsto, inoltre, in base alla convenzione, che nei casi di controversie fra utenti e artigiani abilitati convenzionati,queste siano portate all’attenzione di una Commissione di conciliazione per una soluzione bonaria della controversia.Anche per gli artigiani manutentori sono previste sanzioni pecuniarie piuttosto elevate qualora non rilascino la documentazione prevista per legge.

Attenzione: i manutentori sono artigiani e pertanto liberi imprenditori. Non vanno assolutamente confusi con i verificatori che sono tecnici spe-cializzati, operanti per conto del Comune con la qualifica di “incaricati di pubblico servizio”.

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Come si svolgono i controlli da parte del Comune di Roma

L’Amministrazione Comunale svolgerà l’attività di verifica circa lo stato di ma-nutenzione, di esercizio, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici in attuazione  all’art 9 comma 2 del D.Lgs 192/05 ed all’allegato “L” del D.Lgs 311/06, tramite i tecnici CON.TE., muniti di tesserino di riconoscimento.

La documentazione che deve essere resa disponibile al momento del controllo è: - libretto di impianto (per impianti inferiori a 35 KW); - libretto centrale (per impianti superiori a 35 KW); - libretto di uso e manutenzione, rilasciato al momento dell’installazione; dichiarazione di conformità dell’impianto termico.

Durante il controllo sarà eseguita la verifica del rendimento della combustione del generatore, della quantità di inquinanti nelle emissioni, dello stato della canna fumaria, dell’aerazione del locale e di altri parametri specifici. Al termine della verifica, l’addetto al controllo rilascerà una copia del verbale di avvenuto controllo.

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LA VISITA DI CONTROLLO

Roma Capitale comunicherà l’ora e il giorno del controllo unitamente allaseguente documentazione: – Libretto d’impianto (con potenza inferiori a 35 KW) – Dichiarazione di conformità ai sensi della legge n° 46/90 e del DM 37/2008; – Libretto d’uso e manutenzione rilasciato all’atto dell’installazione dell’impianto.

I VERIFICATORII verificatori degli impianti termici sono tecnici specializzati aventi i requisiti minimi prescritti dal D. Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. e dalla Delibera Giunta Regione Lazio n. 13 del 7 gennaio 2005.

IL VERIFICATORE ACCERTERÀ - Le generalità del responsabile dell’esercizio e della manutenzione; - Che il libretto di impianto sia correttamente compilato in ogni sua parte; - I parametri tecnici previsti dalla normativa (rendimento della combustione, quantità di inquinanti nelle emissioni...); - Lo stato della canna fumaria, l’aerazione del locale e gli altri parametri di interesse. - Che le operazioni di manutenzione e gestione dell’impianto vengano es eguite secondo la normativa vigente.

Le verifiche saranno effettuate in presenza del proprietario, del responsabile dell’impianto o di un delegato che sarà invitato a controfirmare in modo leg-gibile il rapporto di prova contenente tutte le indicazioni riguardanti l’impianto oggetto del controllo e i dati risultanti dalle analisi. Tale rapporto, privo di cor-rezioni, sarà rilasciato in copia agli interessati.Qualora la verifica non fosse effettuata per cause imputabili ai soggetti preav-visati, essa verrà ripetuta previo ulteriore avviso; inoltre verrà addebitato un rimborso pari a € 25,00 (per gli impianti di potenza < a 35 kW) o € 50,00 (per gli impianti superiori o uguali a 35 kW) per gli utenti che non sono presenti presso l’impianto al momento della verifica da versare sul conto corrente postale n° 001000220762 intestato ad “ATI VERIFICHE PER ROMA CAPITALE” .

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Va tenuto presente che il rifiuto a consentire l’accesso nell’abitazione a tali tec-nici (da essi segnalato al Comune) può essere sanzionato pecuniariamente, e nei casi più gravi, anche con l’interruzione della fornitura dell’energia da parte della società distributrice.Eventuali difficoltà oggettive da parte dell’utente a rispettare l’appuntamento fissato dall’organizzatore delle verifiche, se comunicate con sufficiente anticipo, possono consentire uno spostamento dell’appuntamento, senza aggravio di sp-esa per l’utente. In caso contrario, l’utente dovrà sostenere il costo del rimborso spese al verificatore conseguente al mancato accesso all’impianto per causa a lui non imputabile.

MODALITÀ DI GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

L’esito di una verifica potrà essere la conformità o la non conformità alla norma-tiva vigente dell’impianto oggetto del controllo. Il costo di eventuali ulteriori verifiche, qualora l’impianto non risultasse, al primo accertamento, conforme alla normativa vigente, sarà, in qualunque caso (cioè anche nel caso in cui sia stato consegnata il rapporto di controllo tecnico ed esso non risulti veritiero) a carico del responsabile dell’impianto. Nel caso in cui ad una prima verifica l’impianto risultasse non conforme alla normativa vigente, questa sarà ripetuta, previa corresponsione di un apposito rimborso, non prima di 30 giorni. Qualora alla successiva verifica l’impianto risultasse nuovamente non idoneo, il Comune di Roma provvederà ad avviare le procedure di prescrizione e sanzionatorie pre-viste.

Attivazione sportello informativo

Roma Capitale, ha attivato 21 Sportelli Informativi Energetici al fine di offrire la massima collaborazione all’utenza interessata per la corretta applicazione della presente normativa, alle problematiche dei controlli e più in generale a quelle del Risparmio Energetico.

Attraverso lo sportello è possibile: 1)ricevere il materiale informativo vario e i moduli di dichiarazione di avvenuta manutenzione (di rapporto di controllo tecnico); 2)riconsegnare i moduli una volta compilati; 3)verificare la corretta compilazione dei moduli e dei dati in essi contenuti.

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I rapporti di controllo tecnico risulteranno validi solo se completamente e cor-rettamente compilati ed accompagnati dalla relativa attestazione di pagamen-to, in conformità al principio stabilito dal comma 3, L. 10/91, che gli oneri per l’effettuazione dei controlli a campione sono posti a carico degli utenti che pre-sentino detta dichiarazione.La modulistica necessaria, inoltre, i riferimenti normativi e tecnici e le schede da utilizzare con le istruzioni per la compilazione saranno disponibili sul sito di Roma Capitale e sui siti: www.con-te.eu e www.controlloimpiantitermici.comI proprietari o i terzi responsabili devono inviare i rapporti di controllo tecnico di autodichiarazione : - Ogni 2 anni per gli impianti di potenza superiore a 35 kW; - Ogni 4 anni per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW.

Una copia del modulo di rapporto di controllo tecnico, con allegata una copia della ricevuta di avvenuto pagamento, dovrà essere trattenuta e conservata da-gli interessati e mostrata, nel caso di controllo, per evitare il pagamento per in-tero dell’importo dovuto. Così come previsto dall’articolo 5.1 della Del. G. R. Lazio 15/2005, i manutentori ed i terzi responsabili potranno consegnare i moduli (che saranno predisposti in alcune loro parti per la lettura ottica) su supporto informatico standardizzato, e dovranno riportare la firma del responsabile dell’impianto e la firma ed i dati del manutentore che ha effettuato le verifiche.

Controllo della temperatura ambiente

Il cittadino può richiedere un controllo del rispetto dei valori massimi della tem-peratura ambiente interna alla propria abitazione. Il controllo viene effettuato, con le seguenti modalità:

*richiesta scritta formulata, servendosi  del modulo predisposto dall’Amministrazione presente nella sezione allegati (inviare al n. di fax   06 92912412) .

*rilevazione dei valori di temperatura dell’aria negli ambienti, ai sensi della leg-ge 10/91 e del DPR 412/93 e s.m.i.., effettuata da un tecnico qualificato con stru-mentazione e modalità previste dalla normativa vigente in materia.

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Attivazione di un numero verde 800 960 257Roma Capitale, tramite CON.TE., al fine di fornire notizie generali sul servizio di verifica degli impianti ter-mici ed informazioni e risposte ai quesiti posti dall’utenza, ha attivato il numero verde 800.96.02.57 che è attivo tutti i giorni (sabato e festivi esclusi) dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei giorni e nelle ore di di-

sattivazione, il “numero verde” fornisce informazioni generali sulle verifiche e sui pagamenti da effettuarsi.

DOMANDE E RISPOSTE Per gli utenti di impianti di riscaldamento con potenza inferiore a 35 kwLa manutenzione della caldaia è un obbligo di legge e serve a  garantire la sicurezza degli ambienti domes-tici, favorendo inoltre il risparmio energetico e di conseguenza una diminuzione della bolletta. Inoltre, non ultimo, riduce le emissioni di gas inquinanti.

Chi è il responsabile dell’esercizio e della manutenzione della caldaia dell’alloggio?Per responsabile dell’impianto termico si intende innanzitutto il proprietario del locale nel quale è instal-lato l’impianto. Costui può delegare tale responsabilità ad un terzo che assume la figura di Terzo Respon-sabile. Nel caso quindi che l’immobile è dato in locazione o comunque risulta occupato, il responsabile dell’impianto è l’occupante, anche senza titolo.Il responsabile dell’impianto deve farsi carico del corretto esercizio e manutenzione dell’ impianto di riscal-damento. La mancata effettuazione della manutenzione periodica comporta l’applicazione di una sanzi-one da un minimo di 500,00 fino ad un massimo di 3.000.00 euro.

Quali sono le responsabilità ed i compiti del “Responsabile dell’impianto termico”?Il responsabile dell’impianto termico deve: • predisporre il libretto d’impianto ed effettuare, nel caso possieda i requisiti necessari, far svolgere ad una impresa abilitata, le operazioni previste dalla legge. Dopo l’intervento di manutenzione deve essere compilato e consegnato in copia all’utilizzatore il Rapporto di controllo e manutenzione; questa docu-mentazione dovrà essere allegata al libretto d’impianto sul quale si dovranno aggiornare i dati relativi alle manutenzioni ed alle prove fumi effettuate. • regolare l’impianto in modo che non superi la temperatura media degli ambienti di 22 °C: a norma di legge, la responsabilità del superamento di tale limite è imputabile all’occupante, con sanzioni a norma di legge.

Il cittadino può richiedere un controllo del rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente interna alla pro-pria abitazione. Il controllo viene effettuato, con le seguenti modalità:• richiesta scritta formulata, servendosi del modulo predisposto dall’Amministrazionepresente nella sezione allegati;• rilevazione dei valori di temperatura dell’aria negli ambienti effettuata da un tecnico qualificato.

Sono un inquilino: la manutenzione e la tenuta del libretto sono di mia competenza?Se l’impianto è individuale, la manutenzione è a Suo carico, in quanto, in questo caso, responsabile dell’impianto termico è l’occupante dell’appartamento o unità immobiliare; se l’impianto è centralizzato, la manutenzione è a carico del responsabile dell’impianto stesso (proprietario, amministratore o terzo responsabile).

Chi è il terzo responsabile?Il “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” è la persona fisica o giuridica dele-gata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico. Gen-eralmente è una figura professionale utilizzata per gli impianti di una certa dimensione, industriali o condominiali.

Ho installato un impianto nuovo: devo effettuare ugualmente la manutenzione?

La manutenzione ordinaria va effettuata secondo le prescrizioni della Ditta installatrice, mentre la prova

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di combustione va effettuata al momento dell’installazione stessa. L’installatore è obbligato a rilasciare la Dichiarazione di conformità, ai sensi del DM n. 37/2008 e il libretto di impianto, ai sensi del D.P.R. 551/99.

Quali sono gli impianti termici soggetti a manutenzione e verifica di combustione?Sono gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti comprendenti i sistemi di produzi-one, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono quindi compresi negli impianti termici, gli impianti individuali di riscaldamento,  mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari. Che differenza c’è tra la prova di combustione e la manutenzione ordinaria dell’impianto termico?La manutenzione ordinaria consiste in quelle operazioni intese a conservare l’impianto in uno stato nel quale può adempiere alla funzione richiesta, mentre la verifica di combustione consiste nel prelievo dei prodotti di combustione per misurare se i valori sono conformi ai valori di soglia indicati dalla legislazione vigente.

Cos’è la Dichiarazione di Conformità ?Tale documento attesta che l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme.Nel caso non sia stata rilasciata bisogna risalire all’installatore dell’impianto che dovrà redigerla a sua volta.

Se non svolgo le manutenzioni prestabilite cosa può accadere?Si possono verificare conseguenze anche gravi, dovute soprattutto alla formazione e diffusione del mon-ossido di carbonio nei locali. Il monossido di carbonio (CO) e’ un gas inodore, incolore, tossico, e che può rivelarsi letale se respirato in alte concentrazioni e per un tempo prolungato, comunque nocivo per l’organismo anche in basse concentrazioni. Per evitare pericolose intossicazioni è importante dunque veri-ficare il corretto funzionamento delle caldaie, e della sicurezza degli impianti di riscaldamento.

Quali sono le cause per cui si può formare e diffondere il CO nell’ambiente in cui abito?Sono principalmente tre:1) insufficiente aerazione nel locale ove avviene la combustione2) cattivo funzionamento dello scarico dei fumi3) mal funzionamento dovuto a scarsa manutenzione dell’impianto stesso

Se effettuo l’autocertificazione, la manutenzione resta sempre a mio carico?Non bisogna confondere i controlli a carico dell’utente, cioè manutenzione dell’impianto e prova di com-bustione, i cui costi sono a carico dell’utente stesso, con i controlli da parte di Roma Capitale che riguarda-no la conformità alle norme di Legge.Effettuando l’autocertificazione ed il relativo versamento quale contributo spese di verifica, non si paga il costo del controllo svolto dai verificatori.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a:CON.TE. – Controllo impianti termici

Via Monasterace, 39/F – 00118 Roma

NUMERO VERDE: 800.96.02.57Sito Internet: www.controlloimpiantitermici.com

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Campagna di comunicazione a cura di