DISPENSA INFORMATIVA · Costituiscono inoltre un punto di appoggio per l'organizzazione commerciale...

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PROCEDURE OPERATIVE DISPENSA INFORMATIVA PROCEDURE OPERATIVE Edizione Aprile 2004 1 / 36

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PROCEDURE OPERATIVE

DISPENSA INFORMATIVA

PROCEDURE OPERATIVE

Edizione Aprile 2004

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PROCEDURE OPERATIVE

INDICE 1.INTRODUZIONE

Organizzazione rete assistenza tecnica • •

• •

• • • • •

• •

• •

Condizioni generali di garanzia 2. PRIMA ACCENSIONE

Compilazione modulo di prima accensione (RISCALDAMENTO – CONDIZIONAMENTO – IDROMASSAGGIO) Tariffe per l’effettuazione delle prime accensioni

3. INTERVENTI IN GARANZIA

Compilazione del modulo d’intervento in garanzia (RISCALDAMENTO – CONDIZIONAMENTO – IDROMASSAGGIO) 4. PEZZI DI RICAMBIO

Documentazione Ordini di ricambi in vendita Ordini di ricambio e gestione del reso Modulo richiesta pezzi di ricambio Ordine dei pezzi di ricambio

5. RESO DEI PEZZI DI RICAMBIO IN GARANZIA

Codice difettosità (RISCALDAMENTO – CONDIZIONAMENTO) Lista anomalia componente prodotto

6. PROGETTO WEB SERVICE 7. TARGHETTE DATI TECNICI

RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO

ALLEGATO A DISPOSIZIONI AZIENDALI LEGATE AL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA 99/44/CE ALLEGATO B DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2002, Nr. 24 ALLEGATO C DICHIARAZIONE DI GARANZIA APPLICABILE AL MERCATO ITALIANO

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1. INTRODUZIONE ORGANIZZAZIONE RETE DI ASSISTENZA TECNICA Ad oggi la struttura esterna dell' assistenza tecnica vede tre figure che operano sui nostri prodotti in qualità di tecnici autorizzati. CAT CENTRO ASSISTENZA TECNICA autorizzato ad operare per almeno uno dei marchi del Gruppo sui prodotti del Gruppo Ferroli con un incarico ufficiale. Gli incarichi sono suddivisi per business (Riscaldamento/Condizionamento/ Idromassaggio) e per marchio (Ferroli/FER/Starclima) CAT Pilota già CAT di gruppo possiedono precisi requisiti: 1. conoscenza dei prodotti; 2. sala riunioni attrezzata; 3. laboratorio prove; 4. magazzino ricambi; 5. struttura organizzativa ... Hanno inoltre la funzione di dare supporto alla sede per interventi speciali, in affiancamento al CAT di zona, e di curare la distribuzione dei ricambi per le province a loro assegnate. Costituiscono inoltre un punto di appoggio per l'organizzazione commerciale (organizzazione di corsi per installatori, presentazione dei prodotti, ecc...) DEALER società di installazione strutturata per gestire l'assistenza tecnica esclusivamente sui prodotti installati in proprio. Il Dealer deve preliminarmente sottoscrivere un impegno commerciale per poi passare alla valutazione delle capacità tecniche. CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA Le condizioni generali di garanzia presenti sui nostri prodotti citano la seguente dicitura: "...L'azienda produttrice garantisce da tutti i difetti di fabbricazione e di i funzionamento gli apparecchi venduti i per 2 anni dalla data di consegna, documentata attraverso regolare documento di i acquisto.... " Pertanto in caso di prima accensione sui prodotti del Gruppo, laddove è prevista, dovrete attenervi alla seguente procedura: 1. Verificare che ci sia un documento valido ai fini della garanzia (documento di trasporto, fattura, scontrino, dichiarazione di conformità o

data del rogito notarile, nuovo libretto di impianto/centrale - nel caso in cui l'installatore lo compili come previsto da art. 11, comma 1, DPR 26 agosto 1993, nr. . 412 e successive modificazioni).

2. Nel caso non sussista nessun documento che attesti l'acquisto, il prodotto è da considerarsi FUORI GARANZIA. Pertanto tutti gli interventi sono a carico dell'utente.

Prodotti venduti prima del 23/03/2002

a) prima accensione: gratuita per l'utente (ove prevista) e retribuita dalla sede. b) garanzia: Riscaldamento 12 mesi a partire dalla l'accensione; solo dfc (*) a carico del cliente Condizionamento 24 mesi, se dimostrati con certificato di garanzia a partire dalla data di acquisto; solo dfc (1) a carico del cliente c) interventi: 12 mesi tutto gratuito con dfc a carico del cliente; 24 mesi scheda principale/bollitore/compressore; 36 mesi elementi/pacchi lamellari, dal 13° mese vengono riconosciuti solo i componenti; per il condizionamento i primi 24 mesi tutto gratuito con dfc a carico del cliente.

1 Diritto fisso di chiamata

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Superati i tre anni dalla data di produzione la prima accensione è gratuita per il cliente, specificando però che il prodotto è FUORI GARANZIA.

Prodotti venduti dopo il 23/03/2002 1) prima accensione: gratuita per l'utente (ove prevista) e retribuita dalla sede. 2) garanzia: 2.a) se la prima accensione richiesta entro 30 gg. dall'acquisto: 12 mesi per i refrigeratori industriali (esclusi RPA, WRS e CHE NEW); 24 mesi, su tutti i prodotti, a partire dalla prima accensione per anomalie prodotto; 36 mesi sullo scambiatore principale (caldaie murali). 2.b) se la prima accensione richiesta dopo 30 gg. dall'acquisto: 12 mesi per i refrigeratori industriali (esclusi RPA, WRS e CHE NEW); 24 mesi, su tutti i prodotti, a partire dalla data di acquisto per anomalie prodotto; 3) interventi i in garanzia: per anomalie del prodotto, durante il periodo di garanzia, gli interventi verranno retribuiti, da parte dell'Azienda, secondo le tariffe in vigore (allegato C dell'incarico in conferito al CAT).

4. Le relazioni di prima accensione vanno inviate in busta chiusa in originale alla Gestione Compensi Post Vendita di sede con periodicità bimestrale. 5. Le relazioni di intervento in garanzia debitamente compilate vanno inviate in originale in busta chiusa assieme ai pezzi di ricambio, e spedite c/o CAT Pilota, ove esistente; presso la Gestione Resi Post Vendita di sede per le zone ove non vi è ancora il CAT Pilota. E' assolutamente obbligatorio che le relazioni pervengano tutte entro il 10 gennaio dell'anno successivo, pena la non retribuzione a chiusura del bilancio annuale aziendale. Inoltre le relazioni devono avere una periodicità di invio, almeno bimestrale Se tutto è regolare (compilazione corretta e completa) l'ufficio Gestione Compensi provvederà a spedire l'autorizzazione ad emettere fattura per un importo calcolato secondo il tariffario in vigore (riportato nell'incarico ed eventualmente aggiornato mediante bollettino informativo mensile) La fattura sarà saldata a 60 gg. d.f.f.m.2

2 Data fattura fine mese

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2. PRIMA ACCENSIONE

NO

Pagamento della fattura a 60 gg. DF FM

EMISSIONE DELLA FATTURA

Lettura OCR delle relazioni di 1" accensione ed invio della autorizzazione ad emettere fattura

I moduli sono respinti per le opportune verifiche e rettifiche

NO

I moduli sono compilati in modo corretto?

SI

Verifica e controllo dei dati dei moduli di 1° accensione

Invio bimestrale dei moduli di 1 " accens ione p resso la GESTIONE COMPENSI di SEDE

2a copia per l’utente 1a copia per la SEDE 3a copia per il CAT/ Dealer

SI

NO

COMPILAZIONE DEL MODULO DI 1"ACCENSIONE 24 mesi d i GARANZIA 12 mesi AGGIUNTIVI sul pacco lamellare (murali)

24 mesi di Garanzia (12 mesi per i prodotti

industrial i)

Il cliente ha richiesto la

1a accensione entro 30 gg. dalla data di

acquisto ?

PRIMA

DOPO VECCHIO REGIME DI GARANZIA NUOVO REGIME DI GARANZIA

SI

Il prodotto

è stato acquistato prima o dopo il

23/03/2002 ?

PRODOTTO FUORI GARANZIA

DATA D'ACQUISTO IN BIANCO SUL MODULO DI 1a ACCENSIONE

Esiste

un documento che attesta la vendita del

prodotto?

Effettuazione della 1a accensione, verifica di controllo funzionamento prodotto rispetto leprescrizioni di legge e/o casa costruttrice

L'intervento avviene entro 30gg. da l la ch iamata de l l ' u ten te

L'utente richiede la prima accensione della caldaia

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COMPILAZIONE MODULO DI PRIMA ACCENSIONE

Con l'entrata in vigore della Direttiva Europea 99/44/CE (23/03/2002) i moduli di prima accensione non hanno più validità ai fini della garanzia legale. Tuttavia ai fini del rapporto con l'Azienda i moduli di prima accensione hanno una validità legata alla garanzia commerciale ed alla eventuale retribuzione dell'operazione di 1 " accensione del prodotto.

IMPORTANTE

I MODULI DI PRIMA ACCENSIONE E DI INTERVENTO TECNICO DEVONO ESSEREOBBLIGATORIAMENTE QUELLI FORNITI DALLA SEDE, UNICI MODULI LEGGIBILI DALNUOVO SISTEMA DI LETTURA OTTICA OCR I DATI DEVONO ESSERE, OBBLIGATORIAMENTE, SEMPRE SCRITTI INSTAMPATELLO MAIUSCOLO (CON PENNA BLU O NERA), E SEMPRE COMPILATI ...DIVERSAMENTE LA RELAZIONE NON VIENE PRESA IN CONSIDERAZIONE.

IN RIFERIMENTO ALLA DIRETTIVA EUROPEA 1999/44/CE, VI INFORMIAMO CHEPER ACCEDERVI E' OBBLIGATORIO INDICARE SULLE RELAZIONI (PRIMAACCENSIONE ED INTERVENTO IN GARANZIA) LA DATA DI ACQUISTO DELPRODOTTO. LE RELAZIONI DI PRIMA ACCENSIONE E DI INTERVENTO IN GARANZIA, ORIGINALI, NON DEVONO ASSOLUTAMENTE ESSERE PINZATE TRA LORO E/O PRESENTARE PUNTI METALLICI

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RISCALDAMENTO (Cod. 3544382/0) La compilazione del modulo di prima accensione và sempre effettuata solo dalle figure autorizzate con regolare incarico. Nella figura riportata qui sotto sono indicati i punti relativi alla compilazione del modulo di prima accensione Riscaldamento.

Punto 1 CODICE CAT il tecnico incaricato ad intervenire sul prodotto deve obbligatoriamente inserire il codice CAT/Dealer (desumibile

dalla lettera di incarico e ripetuto ogni mese sul bollettino di informazione). Il codice è formato da 4 cifre.

Punto 2 AZIENDA CHE RILASCIA LA GARANZIA COMMERCIALE: in questo punto preciso il tecnico deve indicare vistare l'Azienda produttrice di riferimento (con una "X"); FERROLI S.p.A. (ingloba i marchi FERROLI e FER) oppure STARCLIMA s.r.l.

Punto 3 DATI ANAGRAFICI DELL'UTENTE: qui si devono inserire in STAMPATELLO MAIUSCOLO i dati relativi all'utente, da compilare in ogni parte.

Punto 4 DATI ANAGRAFICI DELL'INSTALLATORE: qui si devono inserire in STAMPATELLO MAIUSCOLO i dati relativi alla Società Installatrice, da compilare in ogni parte (i dati si dovrebbero desumere dal libretto di impianto oppure dal certificato di conformità).

Punto 5 MATRICOLA E CODICE PRODOTTO FINITO: indicare la matricola del prodotto ed il codice prodotto finito relativo all'apparecchio installato. Questi dati sono ricavabili anche dalle targhette applicate sul prodotto (vedi a pag. 20)

Punto 6 ATTIVITA' DI VERIFICA: seguire attentamente le operazioni da svolgere, inserire i dati relativi all'analisi di combustione effettuata in prima accensione.

Punto 7 DATA DI CONSEGNA E PRIMA ACCENSIONE PRODOTTO: indicare, ai fini della garanzia legale e commerciale, le date relative alla consegna ed alla prima accensione.

Punto 8 FIRME: obbligatorio per presa visione inserire la firma sia del tecnico (con timbro del CAT/Dealer) e dell'utente. Questa firma ha validità di liberatoria ai fini della Legge 675/96.

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CONDIZIONAMENTO (Cod. 1999926/8) La compilazione del modulo di prima accensione và sempre effettuata solo dalle figure autorizzate con regolare incarico. Nella figura riportata qui sotto sono indicati i punti relativi alla compilazione del modulo di prima accensione Condizionamento

Punto 1 CODICE CAT: il tecnico incaricato ad intervenire sul prodotto deve obbligatoriamente inserire il codice C.A.T. (desumibile dalla

lettera di incarico e ripetuto ogni mese sul bollettino di informazione). Il codice è formato da 4 cifre.

Punto 2 AZIENDA CHE RILASCIA LA GARANZIA COMMERCIALE: in questo punto preciso il tecnico deve indicare vistare l'Azienda produttrice di riferimento (con una "X"); FERROLI S.p.A. (ingloba i marchi FERROLI e FER) oppure STARCLIMA s.r.l.

Punto 3 DATI ANAGRAFICI DELL'UTENTE: qui si devono inserire in STAMPATELLO MAIUSCOLO i dati relativi all'utente, da compilare in ogni parte.

Punto 4 DATI ANAGRAFICI DELL'INSTALLATORE: qui si devono inserire in STAMPATELLO MAIUSCOLO i dati relativi alla Società Installatrice, da compilare in ogni parte.

Punto 5 MATRICOLA E CODICE PRODOTTO FINITO: indicare la matricola del prodotto ed il codice prodotto finito relativo all'apparecchio installato. Questi dati sono ricavabili anche dalle targhette applicate sul prodotto (pag. 21).

Punto 6 ATTIVITA’ DI VERIFICA: seguire attentamente le operazioni da svolgere indicate e depennate, sulle apposite caselle di spunta, se il funzionamento del prodotto è o non è regolare.

Punto 7 DATA DI CONSEGNA E PRIMA ACCENSIONE DEL PRODOTTO: indicare, ai fini della garanzia legale e commerciale, le date relative alla consegna ed alla prima accensione.

Punto 8 FIRME: obbligatorio per presa visione inserire la firma sia del tecnico (con timbro del CAT/Dealer) e dell'utente. Questa firma ha validità di liberatoria ai fini della Legge 675/96.

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IDROMASSAGGIO (Cod. 1999926/8) La compilazione del modulo di prima accensione và sempre effettuata solo dalle figure autorizzate con regolare incarico. Nella figura riportata qui sotto sono indicati i punti relativi alla compilazione del modulo di prima accensione Idromassaggio.

Punto 1 CODICE CAT: il tecnico incaricato ad intervenire sul prodotto deve obbligatoriamente inserire il codice C.A.T. (desumibile dalla

lettera di incarico e ripetuto ogni mese sul bollettino di informazione). Il codice è formato da 4 cifre.

Punto 2 DATI ANAGRAFICI DELL'UTENTE: qui si devono inserire in STAMPATELLO MAIUSCOLO i dati relativi all'utente, da compilare in ogni parte.

Punto 3 DATI ANAGRAFICI DELL'INSTALLATORE: qui si devono inserire in STAMPATELLO MAIUSCOLO i dati relativi alla Società Installatrice, da compilare in ogni parte.

Punto 4 MATRICOLA E CODICE PRODOTTO FINITO: indicare la matricola del prodotto ed il codice prodotto finito relativo all'apparecchio installato. Questi dati sono ricavabili anche dalle targhette applicate sul prodotto (pag. 21).

Punto 5 ATTIVITA’ DI VERIFICA: seguire attentamente le operazioni da svolgere indicate e depennate, sulle apposite caselle di spunta, se il funzionamento del prodotto è o non è regolare

Punto 6 DATA DI CONSEGNA E PRIMA ACCENSIONE DEL PRODOTTO: indicare, ai fini della garanzia legale e commerciale, le date relative alla consegna ed alla prima accensione.

Punto 7 FIRME: obbligatorio per presa visione inserire la firma sia del tecnico (con timbro del CAT/Dealer) e dell'utente. Questa firma ha validità di liberatoria ai fini della Legge 675/96.

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TARIFFE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE PRIME ACCENSIONI Le tariffe sono indicate nell'incarico formale emesso dalla società produttrice. I prodotti sui quali è prevista la 1a accensione sono indicati sul listino commerciale. FACSIMILE DELLA LETTERA D'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE FATTURA

B1 = 1 " accensione senza analisi di combustione aggiuntiva; B2 = 1 " accensione con anal is i di combustione aggiuntiva.

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FACSIMILE DELLA FATTURA PER IL PAGAMENTO DELLE PRIME ACCENSIONI

(* ) L ' in tes taz ione de l la fa t tura va fa t ta so lo a l le soc ie tà FERROLI S.p.A. o STARCLIMA s.r.l., d a t o c h e s i a F E R c h e ALMA sono marchi di FERROLI S.p.A..

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3. INTERVENTI IN GARANZIA

Va bene anche la relazione di 1° accensione se riporta la data di acquisto

Esiste il documento d’acquisto?

IL PRODOTTO

E’ STATO ACQUISTATO PRIMA

DEL 23/03/02 ?

VECCHIO REGIME DI GARANZIA

secregim

(Nuovo/Vla re

in

Dopo aver riparato il prodotto si compil

1° copia per la SEDE + EV

reli pezzi s

in g

VERIFICHE DEL CAT PILOTA • • •

Assenza di manomissioni; Presenza della busta chiusa contenente le relazioni; Presenza del talloncino adesivo che riporta il numero di relazione.

VERIFICA E CONTROLLO DA PA

Invio dei pezzi e delle re

red i pe

sono

PAGAMENTO DELLA

EMISSIONE

Lettura OCR delle relazioni di intervento e

2°copia per l’utente

DOPO PRIMANUOVO REGIME DI GARANZIA

SI

NO PRODOTTO FUORI GARANZIA

L’utente chiama il CAT

1

A onda del

e di garanzia ecchio) si redige lazione di

tervento

a la relazione di intervento tecnico in garanzia

ENTUALE PEZZO SOSTITUITO 3° copia per il CAT/Dealer

Invio delle relazioni d’intervento e dei pezzi di ricambio al CAT PILOTA, ove esistente; alla Gestione Resi di SEDE dove non vi

è ancora il CAT PILOTA

Le

azioni ed ostituiti sono aranzia?

RTE DELLA GESTIONE RESI DI SEDE

SI

lazioni da CAT Pilota a SEDE

Le

elazioni zzi sostituiti in regola

?

FATTURA A 60 gg.

DELLA FATTURA

d invio della autori

NO

NO RITORNO AL CAT/DEALER DEL PEZZO E DELLA RELAZIONE

SI

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RESTITUZIONE DEL PEZZO E DELLA RELAZIONE!Via CAT Pilota ove esistente

D.F.F.M.

zzazione ad emettere fattura

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COMPILAZIONE MODULO DI INTERVENTO IN GARANZIA RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO (Cod. 1999927/0) La compilazione di intervento in garanzia và sempre effettuata solo dalle figure autorizzate con regolare incarico. Nella figura riportata qui sotto sono indicati i punti relativi alla compilazione del modulo di intervento.

Punto 1 AZIENDA CHE RILASCIA LA GARANZIA COMMERCIALE: il tecnico incaricato ad intervenire sul prodotto deve

obbligatoriamente contrassegnare il marchio relativo al prodotto stesso;

Punto 2 DIVISIONE DI APPARTENENZA: come sopra il tecnico deve indicare a che divisione appartiene il prodotto controllato (RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO)

Punto 3 CODICE CAT T il tecnico incaricato ad intervenire sul prodotto deve obbligatoriamente inserire il codice CAT/Dealer (desumibile dalla lettera di incarico del CAT oppure sul bollettino di informazione). Il codice è formato da 4 cifre.

Punto 4 DATI ANAGRAFICI DELL'UTENTE: qui si devono inserire in STAMPATELLO MAIUSCOLO i dati relativi all'utente, da compilare in ogni parte.

Punto 5 MATRICOLA E CODICE PRODOTTO FINITO: indicare la matricola del prodotto ed il codice prodotto finito relativo all'apparecchio installato. Questi dati sono ricavabili anche dalle targhette applicate sul prodotto (vedi figure a pag. 20)..

Punto 6 DATA DI CONSEGNA, PRIMA ACCENSIONE PRODOTTO ED INTERVENTO: indicare, ai fini della garanzia legale e commerciale, le date relative alla consegna, alla prima accensione e all'intervento.

Punto 7 ANNOTAZIONI PARTICOLARI: il tecnico scrive le annotazioni relative alla difettosità riscontrate.

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Punto 8 DATI DEL/I PEZZO/I SOSTITUITO/I: il tecnico, laddove ha sostituito un pezzo di ricambio, deve indicare il codice del pezzo sostituito, il tipo di difettosità (deducibile dalla tabella allegata sul retro della relazione di intervento), e le relative descrizioni, prima dell'invio delle relazioni; se non c'è sostituzione di pezzo inserire solo il codice difettosità.

Punto 9 DATI A CONSUNTIVO (solo per il condizionamento): il tecnico indica tutti i dati relativi alla tempistica e al materiale utilizzato per portare a termine l'intervento.

Punto 10 PERIODO DI FUNZIONAMENTO: il tecnico incaricato ad intervenire sul prodotto deve obbligatoriamente contrassegnare la cella relativa al periodo di funzionamento del prodotto in cui viene effettuato l'intervento.

Punto 11 FIRME: obbligatorio per presa visione inserire la firma sia del tecnico (con timbro del CAT) e dell'utente. Questa firma ha validità di liberatoria ai fini della Legge 675/96.

Punto 12 TALLONCINO ADESIVO: il tecnico, là dove ha sostituito un pezzo di ricambio, deve staccare il talloncino adesivo della relazione ed applicarlo sul componente difettoso.

IDROMASSAGGIO (Cod. 8903014/1) Anche per l'idromassaggio la relazione di intervento tecnico in garanzia va compilata in tutte le sue parti. I punti inseriti fanno riferimento alle voci in specifica al modulo di intervento in garanzia per riscaldamento/condizionamento.

RESO DEI PEZZI DI RICAMBIO IN GARANZIA Tutte le relazioni di intervento, comprese quelle compilate per interventi senza sostituzione di componenti, devono seguire i pezzi di ricambio difettosi. Sull’eventuale pezzo sostituito va applicato una delle targhette situate sul modulo di intervento tecnico, riportanti il numero di relazione.

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4. ORDINE PEZZI DI RICAMBIO

L'ordine dei pezzi di ricambio deve essere inoltrato al CAT Pilota di competenza o, in assenza di CAT Pilota, alla sede. Il modulo deve essere compilato in forma scritta, completo di codici dei pezzi di ricambio e compilato in ogni sua parte. Attenzione: l'importo minimo dell'ordine deve essere di 100,00 €. 4.1 Documentazione (Liste ricambi, listini ricambi, ecc.) La documentazione di riferimento è presente sul CD del Riscaldamento, sul CD del Condizionamento e sul Sito internet del Service del Gruppo. Essa contiene i riferimenti per poter individuare i codici da ordinare. 4.2 Ordini di ricambi in vendita L’ordine dei pezzi di ricambio deve pervenire al CAT PILOTA ( alla sede ove non è ancora stato attivato il CATpilota ) corredato di codici ed in forma scritta. L’ordine sotto i 100 € potrà non essere evaso oppure gestito con pagamento in contrassegno, aggiungendovi le spese del contrassegno stesso. Se ci si trovasse nell’impossibilità di inviare la merce in un’unica spedizione, i costi di trasporto saranno addebitati solo sulla prima spedizione. Altre condizioni di fornitura verranno specificate dalla Sede con apposita circolare. 4.3 Ordini di ricambi e gestione del reso L’ordine dei pezzi di ricambio deve pervenire al CAT Pilota (alla Sede ove non è ancora stato attivato un CAT Pilota) corredato di codici ed in forma scritta. Segue quindi fattura con Ri.Ba. 60 gg. dffm. La Ri.Ba. va pagata in ogni caso. In caso di mancato pagamento della Ri.Ba., infatti, vengono bloccate le evasioni degli ordini successivi ed inoltre saranno addebitate le spese bancarie per insoluto. Il Ddt di reso deve successivamente contenere i riferimenti alle fatture di acquisto e/o ai ddt di consegna, per evidenti ed ovvie ragioni amministrative. Se l’ordine è quindi relativo ad un intervento in garanzia, il reso va poi effettuato tassativamente entro 30 giorni dal ddt con cui è arrivata la merce (che poi sono 30 gg. per effettuare l’intervento e rendere la merce sostituita), assieme alla relazione di intervento in busta chiusa. Il Ddt di reso dovrà essere speculare – rispetto a quello ricevuto - e contenere – oltre ai codici e alle descrizioni – il riferimento al Ddt col quale si è ricevuta la merce. Se il pezzo è tra quelli compresi nell’elenco dei pezzi per i quali è possibile richiedere l’accredito,( per il riscaldamento -pacchi lamellari, corpi caldaia, elementi e bollitori - mentre per il condizionamento – compressori, batterie ) viene emesso un accredito di pari importo della fattura emessa, comprese le spese di trasporto. Nel caso di superamento di tali termini, la fattura diventerà esecutiva e non sarà possibile rendere il pezzo sostituito per accredito, ma solamente per reintegro, come in tutti gli altri casi. Esempio pratico Un CAT ordina un pacco lamellare. Riceve la merce con un Ddt dal CAT Pilota (numero xxx del 5/10/03). A seguito dell’intervento, rende entro 30 giorni il pacco lamellare, con ddt yyy contenente i riferimenti “a pareggio del ddt xxx”. In questo caso, il CAT deve pagare la Ri.Ba. della fattura originaria, ma riceverà contestualmente un accredito di pari importo – comprese le spese di trasporto. Se invece il CAT rende il pacco lamellare ed una pompa (relativa ad un altro intervento), sempre entro 30 gg., si potrà vedere accreditato il costo del pacco lamellare, ma non le spese di trasporto. Se invece entro 30 giorni non rende nulla, paga la Ri.Ba. ed il reso del pacco lamellare potrà venir gestito con il metodo del reintegro. I resi devono essere effettuati attraverso il Corriere convenzionato indicato dal Cat Pilota o dalla Sede. L’utilizzo di corrieri diversi, non convenzionati, può comportare l’addebito dei costi di trasporto sostenuti. Il materiale dovrà essere contenuto in scatole di cartone e opportunamente protetto. Nel caso di danneggiamenti dovuti al trasporto, non potrà purtroppo essere riconosciuto in garanzia. Nel cartone dovrà essere presente la busta chiusa contenente le relazioni di intervento. Il CAT Pilota effettua una prima verifica sommaria dei pezzi, atta a verificare che non vi siano manomissioni, e restituisce la merce in sede.

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MODULO DI RICHIESTA PEZZI DI RICAMBIO

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5. RESO PEZZI DI RICAMBIO IN GARANZIA Il pezzo di ricambio sostituito e la relazione relativa all'intervento devono essere inviate al CAT pilota di riferimento (ove esistente); fase 1 “CAT PILOTA” questi provvederà ad un primo controllo visivo del materiale (1. assenze di manomissioni; 2. presenza della busta chiusa contenente le relazioni; 3. presenza del talloncino adesivo col nr. . di relazione). In seguito invierà i colli (contenenti relazioni e pezzi di ricambio) presso la SEDE (Gestione Resi), ove il CAT Pilota non è presente. fase 2 “GESTIONE RESI” gli addetti ai lavori controlleranno il pezzo di ricambio e la relazione di intervento. Dopo le necessarie verifiche verrà valutata la garanzia del pezzo e la corretta compilazione della relazione di intervento; se il pezzo risulta essere fuori garanzia e/o la relazione non è compilata correttamente, pezzo e relazione, verranno ritornate al CAT/Dealer. . Se, invece, la relazione ed il pezzo sono conformi alla procedura: il pezzo di ricambio verrà reintegrato3, o accreditato in funzione del tipo di materiale sostituito;la relazione viene inviata presso la Gestione Compensi. fase 3 “GESTIONE COMPENSI” la relazione viene inserita nell'archivio informatico (attraverso il sistema di lettura ottica OCR), processata ed autorizzata, attraverso debita lettera di autorizzazione ad emettere fattura (il tariffario di riferimento è quello riportato nell'allegato C dell'incarico).

ATTENZIONE I MODULI DI INTERVENTO TECNICO DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE QUELLI FORNITI DALLA SEDE, UNICI MODULI LEGGIBILI DAL NUOVO SISTEMA DI LETTURA OTTICA OCR I DATI DEVONO ESSERE, OBBLIGATORIAMENTE, SEMPRE SCRITTI CON PENNA BLU O NERA, IN STAMPATELLO MAIUSCOLO, ED I PUNTI SOPRA INDICATI DEVONO ESSERE SEMPRE COMPILATI ... DIVERSAMENTE LA RELAZIONE NON VIENE PRESA IN CONSIDERAZIONE.

N.B.: nelle zone dove non sono ancora stati istituiti i CAT Pilota viene saltata la prima fase della procedura.

LA TARGHETTA ADESIVA DEVE ESSERE SEMPRE APPLICATA AL PEZZO SOSTITUITO (vedi fig.). NON SARANNO ACCETTATI I RESI SPROVVISTI DELLA RELATIVA TARGHETTA 3 Sull’incarico ufficiale sono specificati i prodotti che possono essere ACCREDITATI: RISCALDAMENTO: elementi in ghisa – pacchi lamellari – bollitori; CONDIZIONAMENTO: compressori – scambiatori.

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PROCEDURE OPERATIVE

CODICE DIFETTOSITA' RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO Nelle relazioni d'intervento è obbligatorio inserire il codice difettosità nell'apposito spazio. Il dato da inserire è composto da quattro cifre alfanumeriche (dove le prime tre identificano il Codice Componente, e l'ultima cifra il Problema Riscontrato). CODIFICA ESTERNA DIFETTOSITA' (4). METODOLOGIA ADOTTATA. Illustrazione della logica utilizzata: la codifica è composta di quattro cifre, ed identifica: a) il macrogruppo ed il particolare componente all'interno dei macrogruppo (tre cifre) b) il problema generale riscontrato (una cifra). I codici relativi al punto a) e b) sono riportati sul retro della relazione di intervento ANOMALIE RIGUARDANTI I ICOMPONENTI I DEL PRODOTTO GRUPPO COMPONENTE

A Acqua C Camera di combustione – Fumi – Aria D Documentazione E Elettrico F Frigorifero G Gas - Bruciatori K Accessori - Varie Y Operazioni – Problemi speciali T Test – Prestazioni prodotto X Esterno - Mantellatura

NUMERI PROGRESSIVI

PROBLEMA RISCONTRATO

P (Pezzo), difetto di fabbricazione del componente in se, non imputabile ad altri fornitori; pezzo difettoso E (Elettrico), difetto determinato dal collegamento o dal cablaggio elettrico del componente. M (Montaggio), difetto determinato da un assemblaggio/montaggio non corretto del componente; componente non corretto/non

conforme a distinta base. T (Taratura), difetto determinato da una non corretta taratura o regolazione del componente. Riguarda solo le tarature eseguite

dalla FERROLI (5)

A (Altro), altri fattori speciali che non rientrano nelle categorie sopraelencate e per quali si prega di specificare con opportune note/indicazioni

Nota Bene: I problemi relativi alle perdite vanno ricondotti - al codice P se la perdita è dovuta al pezzo difettoso - al codice M se la perdita è dovuta ad un montaggio non corretto del componente. 4 Utilizzata dai Centri Assistenza esterni, italiani ed esteri, e per le segnalazioni dei reclami provenienti dall'esterno 5 I difetti relativi a componenti a taratura fissa non modificabile (termostati, pressostati, ecc.) rientrano nella categoria P

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PROCEDURE OPERATIVE

A01 ANODO DI MAGNESIO C35 COPERCHIO ISPEZIONE BRUCIATORE A GASOLIO A02 BOLLITORE C36 CUFFIA ENTRATA ARIA BRUCIATORE A GASOLIO A03 CORPO CALDAIA C37 SERRANDA REGOLAZIONE ARIA BRUCIATORE A GASOLIO A04 CORPO CALDAIA - TESTATA DX POSTT/ELEMENTO C38 DEFLETTORE ARIA BRUCIATORE A GASOLIO A05 CORPO CALDAIA - ELEM. INTERMEDIO C39 VENTOLA BRUCIATORE A GASOLIO A06 CORPO CALDAIA - TESTATA SX ANTER./ELEMENTO C40 COPERCHIO ISPEZIONE BACINELLA CONDENSA A07 FLUSSOSTATO C41 GUARNIZIONE - CAMERA STAGNA/VALVOLA SFIATO ARIA A08 GRUPPO SICUREZZA ACQUA CALDA C99 ALTRO - GRUPPO CAMERA COMBUSTIONE/FUMI/ARIA (SPECIFICARE) A09 GUAINA PORTA BULBI TERMOMETRO/TERMOSTATO D01 CERTIFICATO DI GARANZIA A10 REGOLATORE DI PORTATA SANITARIO D02 FOGLIO ISTRUZIONI INSTALLATORE A11 MANOMETRO D03 FOGLIO ISTRUZIONI UTENTE A12 PACCO LAMELLARE D04 LIBRETTO ISTRUZIONI INSTALLATORE A13 POMPA O CIRCOLATORE D05 LIBRETTO ISTRUZIONI UTENTE A14 RUBINETTO D06 TARGHETTA ADESIVA PRESSOSTATO ARIA A15 SCAMBIATORE DI CALORE SANITARIO D07 TARGHETTA DATI TECNICI A16 SEPARATORE ARIA D08 TIMBRO CONTROLLO FINALE (C) A17 PACCO LAMELLARE - SFIATO ARIA MANUALE D09 TARGHETTA CONTROLLO / COLLAUDO A18 TERMOIDROMETRO D10 ADESIVI IMBALLO A19 TERMOMETRO D11 TARGHETTE / MARCHI A20 VALVOLA TERMOSTATICA D12 ESPLOSI PEZZI DI RICAMBIO A21 TUBAZIONI ENTRATA ACQUA FREDDA D13 LISTINO RIDOTTO PEZZI DI RICAMBIO A22 TUBAZIONI USCITA ACQUA CALDA D14 LISTINO COMPLETO PEZZI DI RICAMBIO A23 TUBAZIONI GRUPPO MANDATA D15 CERTIFICATI / DOCUMENTI VARI A24 TUBAZIONI GRUPPO RITORNO D16 TARGHETTA SCHEMA ELETTRICO A25 VALVOLA DEVIATRICE D17 DIMA IN CARTA A26 VALVOLA DI SICUREZZA RISCALDAMENTO D99 ALTRO - GRUPPO DOCUMENTAZIONE (SPECIFICARE) A27 VALVOLA NON RITORNO/RITEGNO E01 ACCENDITORE PIEZOELETTRICO A28 VALVOLA SFIATO ARIA AUTOMATICA E02 CAVO ELETTRODO DI ACCENSIONE A29 VASO DI ESPANSIONE RISCALDAMENTO E03 CAVO ALIMENTAZIONE CALDAIA A30 VASO DI ESPANSIONE SANITARIO E04 CAVO ELETTRODO DI RIVELAZIONE FIAMMA A31 FILTRO CONICO PER FLUSSOSTATO E05 COMMUTATORE DI POTENZA A32 FILTRO TUBAZIONE USCITA SANITARIO E06 CRUSCOTTO CABLATO / QUADRO ELETTRICO A33 VALVOLA RITEGNO PER TERMOIDROMETRO E07 INTERRUTTORE GENERALE CALDAIA A34 VALVOLA SICUREZZA SANITARIO E08 INTERRUTTORI O PULSANTI A35 VALVOLA SFIATO ARIA MANUALE E09 OROLOGIO PROGRAMMATORE A36 SCAMBIATORE A CONDENSA E10 POTENZIOMETRO REGOLAZIONE RISC. A37 SCAMBIATORE A CONDENSA - INTERNO SERPENTINO E11 PRESSOSTATO ACQUA A38 DISCONNETTORE E12 PRESSOSTATO ARIA A39 FLUSSOMETRO E13 PULSANTE RIARMO CENTRALINA ELETTRONICA A40 BATTERIA ACQUA E14 RELE' A41 GRUPPO RIEMPIMENTO ACQUA E15 SCHEDA AUSILIARIA A42 RACCORDERIA IDRAULICA E16 SCHEDA O APP P ELETTRONICA PRINCIPALE A43 VASO DI ESPANSIONE E17 SCHEDA ELETTRONICA PRINCIPALE - REG. RISCALDAMENTO A99 ALTRO-GRUPPO ACQUA (SPECIFICARE) E18 SCHEDA ELETTRONICA PRINCIPALE - REG. SANITARIO C01 ANTIREFOULEUR E19 SCHEDA ELETTRONICA PRINCIPALE - REG. TEMP P SANITARIO C02 CALOTTA ARIA/SPORTELLINO ARIA E20 SCHEDA/APPARECCHIATURA ELETTRONICA SOLO PER ACCENSIONE C03 CAMERA DI COMBUSTIONE E21 COMMUTATORE/INTERRUTTORE ESTATE – INVERNO – TEST C04 CAMERA STAGNA E22 SENSORE DI TEMPERATURA C05 PRESA DI PRESSIONE ARIA/FUMI E23 SENSORE DI TEMPERATURA SANITARIO C06 CAMERA STAGNA - PANNELLO DI CHIUSURA E24 COLLEGAMENTO ELETTRICO CALDAIA C07 CAMERA STAGNA - TUBAZIONI ARIA E25 TERMOSTATO ANTIGELO C08 CONDENSATORE VELOCITA' - VENTILATORE E26 TERMOSTATO CIRCOLATORE C09 DEFLETTORE / TURBOLATORE FUMI E27 TERMOSTATO DI REGOLAZIONE RISCALDAMENTO C10 PIASTRA DUE TUBI E28 TERMOSTATO DI REGOLAZIONE SANITARIO C11 TORRETTA EVACUAZIONE FUMI E29 TERMOSTATO DI SICUREZZA C12 VENTILATORE E30 TERMOSTATO FUMI C13 COLLARE CAMINO E31 TERMOSTATO LIMITE RISCALDAMENTO C14 PORTA FISSAGGIO BRUCIATORE E32 TERMOSTATO LIMITE SANITARIO C15 CILINDRO CAMERA DI COMBUSTIONE E33 TRASFORMATORE DI ACCENSIONE C16 ISOLANTE TERMICO CORPO CALDAIA E34 CAVO ALIMENTAZIONE BRUCIATORE GASOLIO C17 CAMERA DI COMBUSTIONE - PORTA E35 ALTOPARLANTE C18 PORTA PULIZIA/ISPEZIONE E36 CAVO INTERRUZIONE TERMOCOPPIA C19 PRESA PER MISURA COMBUSTIONE E37 MOTORE SERRANDA ANTIREFOULEUR C20 VETRINO SPIA E38 PRESSOSTATO GAS C21 PRESA DI PRESSIONE PRESSOSTATO ARIA E39 SCHEDA DISPLAY C22 PRESA DI PRESSIONE A VENTURI E40 SCHEDA VOCE C23 CONDENSATORE FILTRO - VENTILATORE E41 SENSORE TEMPERATURA NTC C24 ISOLANTE TERMICO CAMERA DI COMBUSTIONE E42 SENSORE PRESSIONE ACQUA C25 ISOLANTE TERMICO ANTIREFOULEUR E43 SONDA TEMPERATURA AMBIENTE C26 ISOLANTI TERMICI VARI E44 SONDA TEMPERATURA ESTERNA C27 SERRANDA ANTIREFOULEUR E45 TASTIERA A MEMBRANA C28 TUBETTI COLLEGAMENTO PRESSOSTATO ARIA E46 CENTRALINA REGOLAZIONE TEMPERATURA C29 UGELLO PRESSOSTATO ARIA E47 CONNETTORI ELETTRICI C30 BACINELLA RACCOLTA CONDENSA E48 FOTORESISTENZA BRUCIATORE A GASOLIO C31 CAMERA FUMO-SCAMBIATORE CONDENSA E49 MOTORE BRUCIATORE A GASOLIO C32 SIFONE CONDENSA E50 POMPA GASOLIO C33 TUBO SCARICO CONDENSA E51 VALVOLA ELETTROMAGNETICA BRUCIATORE GASOLIO C34 COCLEA BRUCIATORE A GASOLIO E52 FILTRO DISTURBI ELETTRICI

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PROCEDURE OPERATIVE

E53 CONDENSATORE COMPRESSORE / VELOCITA' VENTILATORE K01 GRIGLIA PROTEZIONE TUBO EVACUAZIONE FUMI E54 MOTORE VENTOLA K02 PIASTRA DUE TUBI EVACUAZIONE FUMI E55 MOTORINO AIR SWEEP K03 TERMINALE TUBO ENTRATA ARIA E56 SCHEDA SBRINAMENTO K04 TERMINALE TUBO USCITA FUMI E57 VENTILATORE/GRUPPO VENTILANTE (MOTORE INCLUSO) K05 TUBO COASSIALE EVACUAZIONE FUMI E58 VENTOLA/GIRANTE K06 TERMOSTATO AMBIENTE FERROLI E59 SONDA SBRINAMENTO K07 VALVOLA SICUREZZA GAS ESTERNA E60 SCHEDA HP INTEGRALE K08 ESPLOSI PEZZI DI RICAMBIO E61 SONDA ANTIGELO K09 LISTINO COMPLETO PEZZI DI RICAMBIO E62 RITARDATORE 180" K10 LISTINO RIDOTTO PEZZI DI RICAMBIO E63 SEQUENZIMETRO Kl l DIMA - KIT COMPLETO (TUTTI I TIPI) E64 TELECOMANDO K12 TORRETTA EVACUAZIONE FUMI E65 BOBINA ELETTROVALVOLA K13 PIASTRA TUBO COASSIALE EVACUAZIONE FUMI E66 BOBINA VALVOLA INVERSIONE K14 FILTRO GASOLIO FERROLI E67 TELERUTTORE K15 GRUPPO VALVOLA ON-OFF O MODULANTE E68 SONDA BATTERIA K16 POMPA SCARICO CONDENSA E69 SONDA CAPILLARE K17 PRESS CONTROL E70 SONDA ACQUA K99 ALTRO-GRUPPO ACCESSORI/VARIE (SPECIFICARE) E71 SONDA GRUPPO RUBINETTI T01 EMISSIONE CO E99 ALTRO-GRUPPO ELETTRICO (SPECIFICARE) T02 EMISSIONE NOx F01 BACINELLA RACCOLTA CONDENSA T03 PORTATA GAS CORRETTA F02 BATTERIA FRIGORIFERA T04 PORTATA TERMICA BRUCIATORE PILOTA F03 COMPRESSORE T05 PORTATA TERMICA RISCALDAMENTO F04 ELETTROVALVOLA T06 PORTATA TERMICA SANITARIO F05 GUAINA COLLEGAMENTO UI-UE T07 POTENZA TERMICA UTILE RISCALDAMENTO F06 ISOLANTI TERMICI VARI T08 POTENZA TERMICA UTILE SANITARIO F07 SCAMBIATORE A PIASTRE T09 RENDIMENTO UTILE F08 VALVOLA INVERSIONE T10 FUNZIONAMENTO CON TUBO MAX. LUNGHEZZA F09 TUBO SCARICO CONDENSA T11 INDICE DI BACHARACH F10 TUBAZIONI FRIGORIFERE T99 ALTRO-GRUPPO TEST/PRESTAZIONI PRODOTTO (SPECIFICARE) F11 RACCORDO SCARICO CONDENSA UE X01 MANTELLATURA - COPERCHIO F12 ORGANO LAMINAZIONE (CAPILLARE / TERMOSTATICA) X02 MANTELLATURA - PORTA F13 VALVOLA REGOLAZIONE KWR X03 MANTELLATURA - PANNELLO FRONTALE F14 VALVOLA REGOLAZIONE KWC X04 MANTELLATURA - FIANCO F15 RUBINETTO GAS (REFRIGERANTE) X05 MANTELLATURA - CRUSCOTTO/PANNELLO RIBALTABILE F16 PRESSOSTATO ALTA PRESSIONE X06 TELAIO SOSTEGNO F17 PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE X07 DIMA F18 VALVOLA UNIDIREZIONALE X08 IMBALLO F19 VUOTO NON CONFORME X09 TIMBRATURA IMBALLO F99 ALTRO - GRUPPO FRIGORIFERO (SPECIFICARE) X10 CONFEZIONE ACCESSORI G01 BRUCIATORE GAS PILOTA X11 MANTELLATURA - ACCESSORI G02 BRUCIATORE PRINCIPALE COMPLETO GAS X12 MANTELLATURA - PANNELLO POSTERIORE G03 PRESA DI PRESSIONE GAS X13 BACINELLA G04 GHIERE PER ATTACCHI X14 MANTELLATURA COMPLETA G05 TUBAZIONI GAS/GASOLIO X15 MANOPOLE STRUMENTAZIONE CRUSCOTTO G06 ELETTRODO DI ACCENSIONE X16 GAMBA SUPPORTO G07 ELETTRODO DI RIVELAZIONE X17 MANTELLATURA - PANNELLO INFERIORE G08 FUNZ. GEN. - RESISTENZA MAX. USCITA FUMI X18 COFANO BRUCIATORE A GASOLIO G09 FUNZ. GEN. - RESISTENZA MIN. USCITA FUMI X19 FLANGIA BRUCIATORE A GASOLIO G10 TERMOCOPPIA X20 GUARNIZIONE FLANGIA BRUCIATORE A GASOLIO G11 BRUCIATORE PRINCIPALE COMPLETO GASOLIO X21 BANDELLA AIR SWEEP G12 UGELLI BRUCIATORE GAS PRINCIPALE X22 BASAMENTO G13 COLLETTORE GAS - MISCELATORE ARIA/GAS X23 CONVOGLIATORE G14 UGELLO BRUCIATORE GAS PILOTA X24 MANTELLATURA/COPERTURA COMPLETA G15 VALVOLA GAS BRUCIATORE PRINCIPALE X25 FILTRO G16 VALVOLA GAS - TARATURA MAX. X26 FRONTALE G17 VALVOLA GAS - TARATURA MIN. X27 GRIGLIA G18 MICROPULSANTE VALVOLA GAS X28 PANNELLO SUPERIORE BATTERIA G19 EMISSIONE "CO" X29 SUPPORTO SCAMBIATORE G20 EMISSIONE "NOx" X99 ALTRO-GRUPPO IMBALLAGGIO/MANTELLATURA (SPECIFICARE) G21 RAMPA BRUCIATORE - PIASTRA CERAMICA Y01 SOSTITUZIONE PRODOTTO COMPLETO G22 DIAFRAMMA CON FORO CALIBRATO Y02 DANNI PROVOCATI DAL PRODOTTO G23 VALVOLA GAS - MODUREG/STAB. 2 STADI Y03 ACCORDI ECONOMICI SPECIALI G24 VALVOLA GAS BRUCIATORE PILOTA Y04 MANCATA ACCENSIONE BRUCIATORE PRINCIPALE G25 STABILIZZATORE PRESSIONE GAS Y05 MANCATA INTER-ACCENSIONE BRUCIATORE PRINCIPALE G26 ALBERO POLVERIZZATORE BRUCIATORE GASOLIO Y06 PRODOTTO RUMOROSO G27 BOCCAGLIO BRUCIATORE A GASOLIO Y07 CIRCUITO FRIGORIFERO SCARICO (IN ASSENZA DI PERDITE) G28 PORTA UGELLO BRUCIATORE A GASOLIO Y99 ALTRO - GRUPPO OPERAZIONI/PROBLEMI SPECIALI (SPECIFICARE) G29 PRERISCALDATORE BRUCIATORE A GASOLIO G30 TESTA DI COMBUSTIONE BRUCIATORE A GASOLIO G31 UGELLO BRUCIATORE A GASOLIO G32 POMPA GASOLIO G33 GIUNTO POMPA-MOTORE BRUCIATORE GASOLIO G34 ELETTRODO ACCENSIONE A FILO CALDO G35 COMBUSTIONE G36 TIRANTE BRUCIATORE CERAMICO G99 ALTRO - GRUPPO GAS GASOLIO (SPECIFICARE)

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PROCEDURE OPERATIVE

6. PROGETTO WEB SERVICE Per tutti i ns. tecnici è stato riservato uno spazio web per trovare tutta la documentazione disponibile in tempo reale. Infatti il sito è costantemente in linea con la produzione dei nostri prodotti. Vi sono delle procedure di aggiornamento prodotta al massimo il giorno prima. Le modalità di accesso vengono divulgate, assieme a tutta la modulistica, dopo l'emissione dell'incarico ufficiale All'interno si possono trovare tutti i manual service, libretti d'uso, esplosi prodotti, listini prezzi (pezzi di ricambio) e moduli d'ordine. Tali voci sono suddivise per tipo di business (Riscaldamento, Condizionamento, Idromassaggio), mentre le news (bollettini di informazione, circolari tecniche, procedure operative ed il calendario dei corsi di formazione) si trovano sotto la voce Argomenti generali. Per agevolare le ricerche sono stati introdotti dei motori di ricerca, dove basta inserire l'argomento desiderato e a seconda della sezione desiderata si può trovare l'argomento digitalizzato. Il sito, inoltre, da la possibilità di essere personalizzato al momento dell'accesso. Infatti, selezionando la voce preferenze (in alto a sinistra) si accede ad una sessione dove viene data la possibilità di cambiare password e tipo di home page (pagina iniziale). Questa seconda voce da la possibilità di accedere direttamente all'argomento preferito. Indirizzo del sito: http://www..stacgruppoferroli.com

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PROCEDURE OPERATIVE

7. TARGHETTE DATI TECNICI Il codice prodotto finito e la matricola sono obbligatori per l'identificazione dei prodotti nelle relazioni. RISCALDAMENTO Le targhette dati tecnici (fig. 1) sono applicate o all'interno della mantellatura (serie murale) (vedi fig. 2 punto 1) oppure sul fianco destro (serie a basamento). Inoltre vengono applicate altre due targhette (tipo A e B) riportanti i dati del prodotto (codice prodotto finito e matricola). La targhetta di tipo A (fig. 4) viene normalmente applicata all'interno dei cruscotto porta comandi (punto 2 fig. 2). La targhetta di tipo B (fig. 5) viene normalmente applicata sul fianco destro del prodotto (punto 3 fig. 2; fig. 3)

Figura 3

Figura 4

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Figura 5

Figura 2

Figura 6

Figura 1

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PROCEDURE OPERATIVE

CONDIZIONAMENTO La targhetta dati tecnici (fig. 1) è normalmente applicata sul fianco destro del prodotto (vedi fig 3 e 4). Per quanto riguarda invece i prodotti presenti nel listino INDUSTRIALE (REFRIGERATORI, CANALIZZATI e VENTILCONVETTORI) possiamo dare delle indicazioni relativa all'ubicazione della targhetta dati tecnici: - ventilconvettori: sul fianco sinistro all'interno della mantellatura; - refrigeratori e canalizzati: sul fianco destro della mantellatura oppure all'interno del pannello che accede al quadro elettrico

Figura 2

Figura 3

A Marchio commerciale B Modello C Numero di matricola D Potenza resa freddo E Potenza resa caldo F Potenza frigorifera assorbita G Potenza termica assorbita H Norma di riferimento I Alimentazione L Massima corrente assorbita M Tipo di refrigerante e massa di carica N Massa dell’unità O Pressione sonora P Grado di protezione IP Q Pressione massima lato alta

Figura 1

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PROCEDURE OPERATIVE

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PROCEDURE OPERATIVE Allegato A

A tutti i Centri Assistenza autorizzati e p.c. : A tutte le agenzie

Circolare N° 006

San Bonifacio, lì 29 Novembre 2003 Oggetto: Disposizioni aziendali legate al recepimento della Direttiva Europea 99/44/CE. Riepiloghiamo di seguito le disposizioni aziendali legate all’entrata in vigore della Direttiva Europea 99/44/CE6, Direttiva che ha regolamentato a livello Europeo i contratti di vendita e le garanzie offerte al consumatore. L’obiettivo di questa nostra iniziativa concordata con la Direzione Commerciale è legato sostanzialmente a due aspetti: riepilogare in modo univoco le linee guida aziendali per la concessione della garanzia commerciale, e mettervi in grado di informare in tutto e per tutto il Cliente, qualora sorgano eventuali problemi o esso chieda dei chiarimenti. Copia di questa comunicazione, se richiesta, può essere infatti rilasciata al Cliente. Definizioni Garanzia legale: è la garanzia prevista per legge e il cui diritto si acquisisce al momento della consegna del bene. Deve essere assicurata al consumatore da parte del venditore finale, ossia dall’ultimo soggetto che effettua fisicamente il trasferimento di proprietà. Garanzia commerciale: è la garanzia che offre la casa costruttrice dell’apparecchio, e che deve lasciare inalterate – come minimo – le condizioni previste dalla garanzia legale. Consumatore: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Ambito di applicazione La Direttiva si applica ai beni acquistati dal consumatore dopo il 23 Marzo 2002. I beni venduti prima del 23 Marzo 2002 ricadono invece nel vecchio regime di garanzia, che prevedeva 12 mesi di copertura (salvo condizioni di miglior favore definite per iscritto nel Certificato di garanzia), ed il pagamento di un diritto fisso di chiamata anche per interventi effettuati nel periodo di garanzia. Diritto alla Garanzia La legislazione vigente indica chiaramente che la garanzia è un diritto – acquisito al momento della consegna del bene – purché esista un documento fiscale che ne comprovi appunto la consegna. In mancanza di tale dimostrazione, il diritto alla garanzia cessa di esistere. Nel nostro caso, oltre ai consueti documenti fiscali (DDT piuttosto che fattura o scontrino fiscale), per accedere alla garanzia commerciale è possibile considerare come prova di acquisto anche la dichiarazione di conformità dell’impianto (che ai sensi della Legge 46/90 deve rilasciare la società installatrice) oppure, nel caso di acquisto di un immobile (appartamento, ecc.), la data di acquisto dello stesso riportata sui documenti notarili. Decorrenza della Garanzia La garanzia legale parte dalla data di consegna del bene ed ha durata 24 mesi Tuttavia, per poter offrire un servizio qualificato al consumatore, il Gruppo Ferroli offre la propria garanzia commerciale, che si sovrappone a quella legale, lasciando inalterate o migliorando le condizioni ai Clienti. Le condizioni di tale garanzia sono specificate sul Certificato che accompagna il prodotto (che può essere un certificato a parte o stampato sulla terza di copertina del manuale di uso ed installazione a corredo del prodotto stesso)..

6 Direttiva Europea 99/44/CE, recepita in Italia attraverso il Decreto Legislativo nr. 24 del 2 Febbraio 2002, pubblicato sul supplemento ordinario nr. 40 della Gazzetta Ufficiale nr. 57 dell’8

Marzo 2002 e che è entrato in vigore il 23 Marzo 2002.

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PROCEDURE OPERATIVE Allegato A

La messa in servizio dell’impianto di riscaldamento e la “prima accensione” La messa in servizio dell’impianto di riscaldamento è l’operazione attraverso la quale la società installatrice verifica la realizzazione corretta dell’impianto. Per effettuare tale operazione la caldaia va quindi accesa e messa in funzione. La messa in servizio non va confusa con l’operazione denominata “prima accensione”, che viene effettuata dal Centro Assistenza ufficialmente incaricato dalla Casa costruttrice. La prima accensione è infatti una verifica iniziale del prodotto ed è un servizio gratuito. Il Gruppo Ferroli, attraverso i propri Centri di Assistenza Ufficiali, offre infatti gratuitamente in ogni caso la prima accensione e la prima analisi di combustione al Cliente (ove previsto); tali operazioni sono retribuite dalla sede ai CAT, secondo il tariffario previsto. Esistenza, decorrenza e durata del periodo di garanzia sono invece diverse in funzione delle seguenti condizioni. Il Cliente non possiede i documenti di consegna:

Si effettuano la prima accensione e l’analisi di combustione (ove previste), che verranno retribuite da Sede. Il prodotto è comunque da intendersi non coperto da garanzia da parte della casa costruttrice. Ciò significa che in questo caso non si applica la garanzia di tipo commerciale, ma solo quella legale. La data di consegna, sulla modulistica, potrà rimanere in bianco Il Cliente possiede i documenti di consegna.

Se le operazioni di prima accensione ed analisi di combustione avvengono entro 60 gg dalla data di consegna (30 gg di tempo per il cliente per chiamare e 30 gg di tempo del CAT per intervenire) la data di inizio garanzia decorre dalla data di prima accensione e vi sono le condizioni per applicare il terzo anno di garanzia sullo scambiatore principale delle caldaie murali (pacco lamellare). Se le operazioni di prima accensione ed analisi di combustione avvengono oltre 60 gg dalla data di consegna, la data di inizio della garanzia decorre dalla data di consegna e non vi sono le condizioni per applicare il terzo anno di garanzia sugli scambiatori principali delle caldaie murali. Gli interventi di riparazione in garanzia Per i prodotti venduti prima del 23 Marzo 2002, è possibile richiedere al Cliente il diritto fisso di chiamata. Per i prodotti venduti dopo il 23 Marzo 2002, non deve assolutamente essere chiesto il diritto di chiamata, purché l’anomalia lamentata dal Cliente sia riconducibile ad un difetto di prodotto e/o non rientri in una delle inadempienze richiamate nella Dichiarazione di garanzia. La manutenzione obbligatoria delle caldaie La legislazione vigente7 prevede che ogni generatore di calore debba essere soggetto annualmente ad una manutenzione, e ogni due anni ad una prova di combustione per misurare l’effettivo rendimento del generatore stesso. Tali operazioni non rientrano nella copertura della garanzia (né legale, né commerciale), ed il loro costo è quindi a carico del Cliente. La mancanza di manutenzione annuale può far decadere la garanzia, nel momento in cui tale mancanza ha effetto sul funzionamento del prodotto. L’esempio più significativo è un ventilatore che – non pulito per anni – diventa rumoroso o si blocca. Il Libretto d’impianto Il Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 ha deliberato la modifica del libretto di impianto e di centrale termica, a partire dal 1° Settembre 2003. Questo significa che gli impianti nuovi e le sostituzioni, effettuati dopo tale data, devono essere muniti dei nuovi libretti, la cui compilazione iniziale è a carico della società installatrice. Gli impianti per i quali invece è stato già compilato a suo tempo il vecchio libretto di impianto, devono essere muniti del nuovo libretto al momento della prima operazione di manutenzione annuale; in questo caso il vecchio libretto deve essere semplicemente conservato insieme al nuovo. Le variazioni apportate riguardano essenzialmente una maggior quantità di informazioni relative all’impianto, ai suoi componenti, ma anche alle figure professionali che hanno contribuito a realizzarlo (progettista ed installatore). Per tale motivo, tenendo conto dell’oggettiva difficoltà a reperire a posteriori queste ultime informazioni (al momento della prima accensione, ad esempio), vi confermiamo che l’offerta relativa alla prima analisi di combustione gratuita non comprende la compilazione del libretto d’impianto, ma solo la compilazione delle pagine ove ritrascrivere i dati dell’analisi stessa (sul libretto esistente in quel momento presso il Cliente) e la consegna dello scontrino dell’analizzatore che riporta i dati, che deve riportare ovviamente la stessa data della relazione di 1ª accensione. Cordiali saluti. Responsabile Assicurazione Qualità e Post-Vendita Dr. G. ZIGLIOLI 7 DPR 412 del 26 Agosto 1993 – DPR 551 del 21 Dicembre 1999

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PROCEDURE OPERATIVE Allegato B

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24 Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo. (GU n. 57 del 8-3-2002 - suppl. Ordinario n.40)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Disciplina della vendita dei beni di consumo 1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile e' inserito il seguente paragrafo: 1-bis. - Della vendita dei beni di consumo. 1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Ai fini del presente paragrafo si intende per: a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attività' imprenditoriale o

professionale eventualmente svolta; b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo

altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 3) l'energia elettrica;

c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;

d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;

f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa. 1519-ter (Conformita' al contratto) Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come

campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto

conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;

d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

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PROCEDURE OPERATIVE Allegato B

Non vi e' difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza; b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al

consumatore; c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. 1519-quater (Diritti del consumatore) Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Ai fini di cui al comma terzo e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità' del difetto di conformità; c) dell'eventualità' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze

in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;

b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto. 1519-quinquies (Diritto di regresso) Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.

Allegato B

Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

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PROCEDURE OPERATIVE Allegato B

1519-sexies (Termini) Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. 1519-septies (Garanzia convenzionale) La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le odalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati

tali diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e

l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione. 1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni) E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità' al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. 1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni) Le disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".

Art. 2. Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri - Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie - Marzano, Ministro delle attività produttive - Castelli, Ministro della giustizia - Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze - Visto, il Guardasigilli: Castelli

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PROCEDURE OPERATIVE Allegato B

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. La legge 29 dicembre 2000, n. 422 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 2000". Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3 e l'allegato B della suddetta legge: “Art. 1. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare

attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. (Omissis). 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla

legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia, nonché, nei casi di cui all'art. 2 comma 1, lettera G), della Commissione parlamentare per le questioni regionali; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto arere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni".

"Allegato B - (Art. 1, commi 1 e 3). 93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la

consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e

le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale. 1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e

il reciproco riconoscimento della loro conformità. 1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. 1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali

disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. 1999/44/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. 1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. 1999/59/CE: direttiva del Consiglio, del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai

servizi di telecomunicazioni. 1999/62/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada

per l'uso di alcune infrastrutture. 1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori

della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST). 1999/64/CE: direttiva della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via

cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte. 1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES. UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. 1999/74/CE: direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole. 1999/79/CE: direttiva della Commissione, del 27 luglio 1999, recante modifica alla terza direttiva 72/199/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli degli

alimenti per gli animali". La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca: "Disciplina dell'attività' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". L'art. 14 della suddetta legge così recita: "Art. 14 (Decreti legislativi). 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione "decreto legislativo" e

con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione. il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.”

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PROCEDURE OPERATIVE Allegato C

Dichiarazione di Garanzia applicabile al Mercato Italiano

DIVISIONE RISCALDAMENTO Oggetto della Garanzia e Durata L'azienda produttrice garantisce da tutti i difetti di fabbricazione e di funzionamento gli apparecchi venduti per 2 anni dalla data di consegna, documentata attraverso regolare documento di acquisto. Ad esclusione dei prodotti a basamento in ghisa non equipaggiati di bruciatore dalla fabbrica, individuati sui listini ufficiali dell’azienda produttrice, il Cliente può richiedere ad un centro di assistenza autorizzato la prima accensione gratuita, entro 30 giorni dalla messa in servizio del prodotto, effettuata a cura della società installatrice, e la prima accensione potrà avvenire entro 30 gg. dalla richiesta. In questo caso la garanzia decorre dalla data della prima accensione e si intende estesa – sulle sole caldaie murali - per un anno supplementare (quindi per tre anni) sullo scambiatore principale del prodotto. Modalità per far valere la presente Garanzia In caso di guasto, il cliente può contattare la rete dei Centri Assistenza, richiedendone l’intervento. La rete dei Centri Assistenza è reperibile: - attraverso la consultazione del volume Pagine Gialle, alla voce “Caldaie a gas”; - attraverso il servizio “Pronto Pagine Gialle”, componendo il numero 89.24.24; - attraverso il servizio “Pagine Gialle on line”, consultando il sito internet ; http://www.paginegialle.it - attraverso il sito internet dell’azienda costruttrice specificato sul Manuale di Istruzione del prodotto; - attraverso il numero verde 800-59-60-40 I costi di intervento sono a carico dell’azienda produttrice, fatte salve le esclusioni previste e riportate nella presente Dichiarazione. Gli interventi in garanzia non modificano la data di decorrenza o la durata della stessa. Estensione territoriale - La garanzia è valida per tutti gli apparecchi destinati alla commercializzazione, venduti ed installati sul territorio italiano. Esclusioni Sono escluse dalla presente garanzia i guasti e gli eventuali danni causati da: - trasporto non effettuato a cura dell’azienda; - inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze previste dall’azienda produttrice e riportate sui manuali di utilizzo a corredo del prodotto; - errata installazione o inosservanza delle prescrizioni di installazione, previste dall’azienda produttrice e riportate sui manuali di installazione

a corredo del prodotto; - inosservanza di norme e/o disposizioni previste da leggi e/o regolamenti vigenti, in particolare per assenza o difetto di manutenzione

periodica; - anormalità o anomalie di qualsiasi genere nell’alimentazione degli impianti idraulici, elettrici, di erogazione del combustibile, di camini e/o

scarichi; - inadeguati trattamenti dell'acqua di alimentazione, trattamenti disincrostanti erroneamente condotti; - corrosioni causate da condensa o aggressività d'acqua; - gelo, correnti vaganti e/o effetti dannosi di scariche atmosferiche; - mancanza di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; - trascuratezza, incapacità d'uso, manomissioni effettuate da personale non autorizzato o interventi tecnici errati effettuati sul prodotto da

qualsiasi terzo; - parti soggette a normale usura di impiego (anodi, guarnizioni, manopole, lampade spia, ecc.) - cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà e dal controllo dell’azienda produttrice Responsabilità Il personale autorizzato dalla società produttrice interviene a titolo di assistenza tecnica nei confronti del Cliente; l’installatore resta comunque l’unico responsabile dell’installazione che deve rispettare le prescrizioni di legge e le prescrizioni tecniche riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto. Nessun terzo è autorizzato a modificare i termini della presente garanzia né a rilasciarne altri verbali o scritti. Diritti di legge La presente garanzia si aggiunge e non pregiudica i diritti dell’acquirente previsti dalla direttiva 99/44/EEC e relativo decreto nazionale di attuazione.

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PROCEDURE OPERATIVE Allegato C

DIVISIONE CONDIZIONAMENTO Oggetto della Garanzia e Durata L'azienda produttrice garantisce da tutti i difetti di fabbricazione e di funzionamento gli apparecchi venduti per il periodo specificato sul certificato di garanzia, a partire dalla data di consegna, documentata attraverso regolare documento di acquisto. Modalità per far valere la presente Garanzia In caso di guasto, il cliente può contattare la rete dei Centri Assistenza, richiedendone l’intervento. La rete dei Centri Assistenza è reperibile - attraverso la consultazione del volume Pagine Gialle, alla voce “Condizionatori d’aria”. - attraverso il servizio “Pronto Pagine Gialle”, componendo il numero 89.24.24 - attraverso il servizio “Pagine Gialle on line”, consultando il sito internet http://www.paginegialle.it - attraverso il sito internet dell’azienda costruttrice specificato sul Manuale di Istruzione del prodotto - attraverso il numero verde 800-59-60-40 I costi di intervento sono a carico dell’azienda produttrice, fatte salve le esclusioni previste e riportate nella presente Dichiarazione. Gli interventi in garanzia non modificano la data di decorrenza o la durata della stessa. Estensione territoriale - La garanzia è valida per tutti gli apparecchi destinati alla commercializzazione, venduti ed installati sul territorio italiano. Esclusioni Sono escluse dalla presente garanzia i guasti e gli eventuali danni causati da: - trasporto non effettuato a cura dell’azienda; - inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze previste dall’azienda produttrice e riportate sui manuali di utilizzo a corredo del prodotto; - errata installazione o inosservanza delle prescrizioni di installazione, previste dall’azienda produttrice e riportate sui manuali di installazione

a corredo del prodotto; - inosservanza di norme e/o disposizioni previste da leggi e/o regolamenti vigenti; - anormalità o anomalie di qualsiasi genere nell’alimentazione degli impianti idraulici o elettrici; - inadeguati trattamenti dell'acqua di alimentazione, trattamenti disincrostanti erroneamente condotti; - corrosioni causate da condensa o aggressività d'acqua; - gelo, correnti vaganti e/o effetti dannosi di scariche atmosferiche; - mancanza di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; - trascuratezza, incapacità d'uso, manomissioni effettuate da personale non autorizzato o interventi tecnici errati effettuati sul prodotto da

qualsiasi terzo; - cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà e dal controllo dell’azienda produttrice Responsabilità Il personale autorizzato dalla società produttrice interviene a titolo di assistenza tecnica nei confronti del Cliente; l’installatore resta comunque l’unico responsabile dell’installazione che deve rispettare le prescrizioni di legge e le prescrizioni tecniche riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto. Nessun terzo è autorizzato a modificare i termini della presente garanzia né a rilasciarne altri verbali o scritti. Diritti di legge La presente garanzia si aggiunge e non pregiudica i diritti dell’acquirente previsti dalla direttiva 99/44/EEC e relativo decreto nazionale di attuazione.

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