Diritti di una mamma e di un pap à che lavorano Avv. Alida Vitale, Consigliera di Parità della...

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Diritti di una Diritti di una mamma mamma e e di un di un papà papà che che lavorano lavorano Avv. Alida Vitale, Consigliera di Parità della Regione Piemonte, Avv. Franca Turco, Consigliera di Parità Supplente della Regione Piemonte.

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Diritti di unaDiritti di una mamma mamma e di une di un papà papà cheche lavorano lavorano

Avv. Alida Vitale, Consigliera di Parità della Regione Piemonte,

Avv. Franca Turco, Consigliera di Parità Supplente della Regione Piemonte.

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Che cos’è il congedo di maternità?Che cos’è il congedo di maternità?

Il congedo di maternità è il

periodo nel quale la lavoratrice

dipendente ha l'obbligo di

astenersi dal lavoro.

Art. 16 del D. Lgs. 151/2001

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Quanto dura il congedo di Quanto dura il congedo di maternità?maternità?

2 mesi prima del parto +

3 mesi dopo il parto +

gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il

parto avvenga in data anticipata rispetto a quella

presunta

Art. 16 D. Lgs. 151/2001

oppure1 mese prima del parto

+4 mesi dopo il parto

+gli ulteriori giorni non goduti prima

del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.

a condizione che il medico specialista

del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico

competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e

del nascituro,

Art. 20 del D. Lgs. 151/2001

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Estensione del Congedo di maternità Estensione del Congedo di maternità Primo caso (art. 17 primo comma del Primo caso (art. 17 primo comma del

D. Lgs. 151/2001)D. Lgs. 151/2001)

È vietato adibire le donne al lavoro:

3 mesi prima del parto +

3 mesi dopo il parto quando

le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da

ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con

propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,

sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente

rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro e' disposta dal

servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

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Estensione del Congedo di maternità - Secondo caso Estensione del Congedo di maternità - Secondo caso

Interdizione dal lavoro delle Interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza o lavoratrici in stato di gravidanza o

maternità anticipatamaternità anticipata(art. 17 secondo comma del D. Lgs. 151/2001)(art. 17 secondo comma del D. Lgs. 151/2001)

Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino all’inizio del congedo di maternità, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di

preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi.

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Come calcolo i due mesi antecedenti la Come calcolo i due mesi antecedenti la data presunta del parto?data presunta del parto?

I due mesi precedenti la data presunta del parto, sulla base dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione

con sentenza n. 1401/2001, si calcolano senza includere la data presunta del parto.

Se la data presunta del parto è fissata al 15 agosto, la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro ed a percepire la

relativa indennità dal giorno 15 giugno al 14 agosto

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Mi trovo in astensione anticipata. Posso Mi trovo in astensione anticipata. Posso chiedere la flessibilità del congedo?chiedere la flessibilità del congedo?

No. L'astensione anticipata è concessa proprio

perché ci sono complicanze della gestazione o impossibilità di assegnare la lavoratrice a

mansioni non pregiudizievoli.

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Cause di interruzione della flessibilità Cause di interruzione della flessibilità della maternitàdella maternità

La flessibilità si interrompe qualora1) la lavoratrice comunichi di voler iniziare il

congedo di maternità 2) oppure si verifichi un qualunque evento di

malattia, anche se non dipendente dallo stato di gravidanza.

In tali casi, il congedo post partum viene prolungato per un numero di giorni pari ai soli

giorni lavorati nel corso dell’ottavo mese.

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Adozioni/affidamenti preadottivi nazionali Adozioni/affidamenti preadottivi nazionali - congedo di maternità- congedo di maternità

Il congedo di maternità

può essere chiesto per i primi cinque mesi

successivi all’ingresso del minore in famiglia

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Adozioni/affidamenti preadottivi Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali – congedo di maternitàinternazionali – congedo di maternità

Il congedo di maternità è fruito nei primi cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia;

entro il limite di cinque mesi, il congedo può essere richiesto anche per i periodi di permanenza all’estero certificati dall’Ente nazionale che cura la procedura di adozione.

La relativa indennità è comunque riconosciuta subordinatamente all’ingresso del minore in Italia, autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI).

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Affidamento non preadottivoAffidamento non preadottivonazionale (c.d. affidamento provvisorio o a nazionale (c.d. affidamento provvisorio o a rischio giuridico) – congedo di maternitàrischio giuridico) – congedo di maternità

Spettano tre mesi di congedo da fruire entro l’arco temporale dei cinque mesi dalla data di affidamento del minore (o data di

ingresso in famiglia). Il congedo non spetta

in caso di collocamento presso una comunità di tipo familiare.

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Congedo di maternitàCongedo di maternitàe parto gemellaree parto gemellare

In caso di parto gemellare o di adozioni/affidamenti plurimi,

il periodo di congedo di maternità non viene raddoppiato: anche in tali casi, quindi, il periodo di congedo di maternità ha la

medesima durata prevista per i casi di parto singolo o di adozione/affidamento di un solo

minore. Per adozioni/affidamenti plurimi si intendono adozioni o

affidamenti di più minori disposti dalla competente Autorità con il medesimo provvedimento.

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A decorrere dal 7 novembre del 2007, anche le lavoratrici

iscritte alla Gestione Separata dell’Inps hanno l’obbligo di

astenersi dall’attività durante gli stessi

periodi previsti per le lavoratrici

dipendenti.

L’astensione obbligatoria dal

lavoro non è prevista, invece, per le lavoratrici

autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici

dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole

professionali) assicurate alle relative gestioni Inps; tali

lavoratrici, inoltre, non hanno diritto alla

interdizione anticipata/ posticipata del congedo di

maternità.

Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata e Lavoratrici autonomee Lavoratrici autonome

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L’interruzione della gravidanza L’interruzione della gravidanza avvenuta entro 180 giorni dall’inizio della gestazioneavvenuta entro 180 giorni dall’inizio della gestazione … …

… si considera aborto. Per stabilire la data

di inizio della gestazione occorre contare a ritroso 300 giorni, a partire dalla data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza.

L’eventuale assenza dal lavoro successiva alla

data dell’aborto è considerata “malattia”; la

lavoratrice, quindi, può astenersi dal lavoro per il

tempo necessario al recupero delle condizioni

fisiche indicato nel certificato di malattia.

Per tale periodo la lavoratrice ha diritto

all’indennità di malattia.

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L’interruzione della gravidanza L’interruzione della gravidanza avvenuta dopo 180 giorni dall’inizio della gestazioneavvenuta dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione … …

… è considerata, a tutti gli effetti, parto.

La lavoratrice, quindi, non può essere adibita al lavoro per l’ordinario periodo di congedo di maternità ed ha diritto alla relativa indennità di maternità.

Le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole professionali) in caso di interruzione della

gravidanza avvenuta dopo il terzo mese

dall’inizio della gestazione, hanno diritto all’indennità di maternità

per un periodo di 30 giorni

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L’indennità di maternitàL’indennità di maternità

L’indennità di maternità spetta alle lavoratrici dipendenti del settore privato (operaie, impiegate, apprendiste, dirigenti), alle lavoratrici autonome, alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’Inps ed, in alcuni casi, anche alle madri cessate o sospese dall’attività lavorativa.

Per le lavoratrici dipendenti, i requisiti essenziali richiesti sono:

accertato stato di gravidanza rapporto di lavoro subordinato in corso con diritto alla

retribuzione.

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Libere professioniste e indennità di Libere professioniste e indennità di maternitàmaternità

Le libere professioniste iscritte ad una delle varie casse previdenziali (del notariato, degli avvocati e dei procuratori

legali, dei farmacisti, dei veterinari, dei medici, dei geometri, dei dottori commercialisti, degli ingegneri e architetti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro, nonché le varie casse

nate dopo la legge n. 335/95)  hanno acquisito con il D. Lgs. 151/2001 (artt. 70, 71, 72 e 73 del TU) e in virtù di quanto

disposto dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379, il diritto all'indennità di maternità

per il periodo corrispondente ai due mesi precedenti il parto e ai tre mesi successivi

 

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Lavoratrici agricole a tempo determinato Lavoratrici agricole a tempo determinato – indennità di maternità. Requisiti:– indennità di maternità. Requisiti:

E’ richiesta l’iscrizione per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi dell’anno precedente

la data di inizio del congedo obbligatorio di maternità

oppure nello stesso anno in cui inizia il congedo purché le giornate di lavoro siano

regolarmente effettuate prima dell’inizio del congedo stesso.

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Lavoratrici a domicilio – indennità di Lavoratrici a domicilio – indennità di maternità. Requisiti:maternità. Requisiti:

Sono tenute a riconsegnare al committente, all’inizio del periodo di congedo, tutte le merci

e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato. Qualora la riconsegna avvenga dopo l’inizio del periodo di congedo, l’indennità di

maternità spetta a partire dal giorno successivo alla riconsegna.

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Lavoratrici dello spettacolo – indennità di Lavoratrici dello spettacolo – indennità di maternitàmaternità

L’Inps provvede ad erogare l’indennità di maternità in favore delle lavoratrici dello spettacolo: si tratta di lavoratrici iscritte all’ENPALS ai fini dell’I.V.S. (cioè ai fini

pensionistici) ed assicurate al contempo all’Inps per la maternità.

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Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’Inps – indennità di maternità. dell’Inps – indennità di maternità.

RequisitiRequisiti

Alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’Inps es. lavoratrici a progetto, associate in partecipazione,

libere professioniste senza cassa, venditori porta a porta, percettori di assegni di ricerca, ecc.)

assicurate esclusivamente all’Inps per la maternità, l’indennità di maternità spetta a condizione che vi sia

l’effettivo accreditamento di almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata (attualmente nella misura

dello 0.72%) nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile per maternità.

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Lavoratrici autonome – indennità di Lavoratrici autonome – indennità di maternità. Requisiti:maternità. Requisiti:

Alle lavoratrici autonome (es. artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e

mezzadre, imprenditrici agricole professionali) è richiesto

il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile dall’iscrizione nella

relativa gestione previdenziale e la copertura contributiva del periodo indennizzabile per

maternità.

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La lavoratrice cessata o sospesa La lavoratrice cessata o sospesa

dall’attività lavorativadall’attività lavorativa Può accedere all’indennità di maternità a carico dell’Inps qualora

si trovi in una delle seguenti situazioni: 1) tra la data di cessazione o sospensione e la data di inizio del

congedo di maternità non sono trascorsi più di 60 giorni; 2) sono decorsi più di 60 giorni dalla cessazione o sospensione,

ma, alla data di inizio del congedo di maternità, la lavoratrice ha i requisiti per il diritto all’indennità di disoccupazione oppure è in cassa integrazione o in mobilità;

3) la lavoratrice ha lavorato, nell’ultimo biennio, alle dipendenze di datori di lavoro non soggetti all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione e può far valere almeno 26 contributi settimanali nell’ultimo biennio precedente l’inizio del congedo di maternità purché, però, il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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Indennità di maternità – Indennità di maternità – quanto spettaquanto spetta

La prestazione economica di maternità a carico dell’Inps è pari all’80% della retribuzione media globale

giornaliera percepita nel mese immediatamente precedente il mese di inizio del congedo (ovvero, nel caso di disoccupate o sospese, nell’ultimo mese di

lavoro).

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Indennità di maternità – quanto spetta. Indennità di maternità – quanto spetta. Regole particolariRegole particolari

lavoratrici domestiche: l’indennità è calcolata in base alla retribuzione convenzionale oraria che costituisce anche la base di calcolo per i contributi previdenziali;

coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole professionali: l’indennità è calcolata in base alla retribuzione minima giornaliera, imponibile ai fini contributivi, prevista per gli operai agricoli a tempo indeterminato;

artigiane e commercianti: l’indennità è calcolata in base alla retribuzione minima giornaliera, imponibile ai fini contributivi, prevista per la qualifica di impiegato del rispettivo settore (artigianato o commercio);

lavoratrici iscritte alla Gestione Separata: l’indennità giornaliera è calcolata in misura pari all’80% di 1/365° del reddito da lavoro realizzato nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo.

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Libere professioniste –indennità di Libere professioniste –indennità di maternità.maternità.

Quanto spetta.Quanto spetta.  La misura dell'indennità è pari all'80% di 5/12 del reddito percepito e

denunciato dalla professionista nel secondo anno precedente quello della domanda. L'importo mensile del trattamento in ogni caso non

può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 del salario minimo giornaliero degli impiegati del

commercio.   In caso di aborto spetta l'indennità nella misura di una mensilità se

l'aborto avviene tra il 3° e il 6° mese, e in misura intera, per 5 mesi, se l'interruzione della gravidanza avviene dopo il 6° mese. 

In caso di adozione e affidamento spetta l'indennità per tre mesi a decorrere dalla data di ingresso del bambino in famiglia a condizione

che lo stesso non abbia superato i 6 anni di età. Tale limite di età, tuttavia è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 371/2003 della Corte Costituzionale, per cui anche in caso di adozione internazionale l'indennità compete anche oltre il limite di sei anni, purché entro la

maggiore età.  

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Libere professioniste – indennità di Libere professioniste – indennità di maternità – adempimenti della lavoratricematernità – adempimenti della lavoratrice

  La prestazione è erogata dalla cassa di appartenenza dietro presentazione di domanda che può essere inoltrata già

dal 6° mese di gravidanza e non oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla nascita del bambino. La

domanda, in carta libera, deve essere corredata dal certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella

presunta del parto nonché dalla dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del

diritto all'indennità come lavoratrice dipendente o lavoratrice autonoma   

 

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Indennità di maternità – come richiederlaIndennità di maternità – come richiederla

Prima dell’inizio del congedo, la lavoratrice dipendente o

iscritta alla Gestione Separata deve consegnare al proprio datore di lavoro o

committente e all’Inps il certificato medico attestante

la data presunta del parto unitamente alla domanda di indennità (preferibilmente su modello Inps reperibile

presso le strutture Inps o sul sito www.inps.it - sezione

Modulistica). Il certificato di gravidanza va allegato in

busta chiusa.

Ai fini del pagamento dell’indennità per il periodo di congedo post partum, la lavoratrice, entro 30 giorni

dal parto, deve presentare al proprio datore di lavoro e

all’Inps il certificato di nascita del figlio o un

certificato di famiglia oppure una dichiarazione sostitutiva di responsabilità attestante le proprie generalità, la data

di nascita del figlio e la qualità di genitore dello

stesso.

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Lavoratrici autonome – Lavoratrici autonome – Indennità di maternità: Indennità di maternità:

come richiederlacome richiederla

Le lavoratrici autonome devono presentare la domanda di indennità (preferibilmente su

modello Inps reperibile presso le strutture Inps o sul sito www. inps.it - sezione Modulistica) successivamente al parto e comunque non oltre il termine prescrizionale di 1 anno che decorre dal giorno successivo alla fine del

periodo indennizzabile per maternità: decorso tale termine di 1 anno, infatti, il diritto

all’indennità si perde.

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Indennità di maternità – Indennità di maternità – chi pagachi paga

Il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps nei seguenti casi: lavoratrici stagionali; operaie agricole a tempo determinato; lavoratrici dello spettacolo a tempo determinato o a

prestazione; lavoratrici domestiche; lavoratrici socialmente utili; lavoratrici cessate o sospese dall’attività lavorativa; lavoratrici che si trovino in cassa integrazione guadagni con

pagamento diretto da parte dell’Inps; lavoratrici iscritte alla Gestione Separata; lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici

dirette, colone o mezzadre, imprenditrici agricole professionali).Per le lavoratrici dipendenti, l’indennità di maternità viene

anticipata dal proprio datore di lavoro.

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Indennità di maternità – chi pagaIndennità di maternità – chi paga

L’indennità di maternità non è a carico dell’Inps per le seguenti categorie di lavoratrici:

dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Le lavoratrici dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti pubblici, hanno diritto ad un trattamento economico a carico dell’amministrazione datrice di lavoro;

libere professioniste con apposita cassa, non iscritte alla Gestione Separata dell’Inps: l’indennità di maternità viene corrisposta dalle casse di previdenza ed assistenza presso le quali le stesse sono iscritte;

personale di mare e di volo dipendente da imprese di navigazione marittima o aerea assicurate all’IPSEMA per la maternità.

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Prescrizione Prescrizione del diritto all’indennità di maternitàdel diritto all’indennità di maternità

Se l’Inps non provvede al pagamento,

entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile,

il diritto all’indennità di maternità si prescrive; il termine di prescrizione si interrompe se il

richiedente presenta all’Inps atti scritti con data certa (richieste scritte di pagamento,

solleciti e così via).

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Che cos’è il congedo di Che cos’è il congedo di paternità?paternità?

Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternita' o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice,

in caso di

morte della madre o di grave infermita‘ della stessa

abbandono del bambino della madre

affidamento esclusivo del bambino al padre

rinuncia espressa della madre che ha diritto al congedo di maternità (rinuncia possibile solo in caso di adozione o affidamento)

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Il congedo di paternità - approfondimentiIl congedo di paternità - approfondimenti

Al lavoratore padre di cui sopra sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti al parto prematuro. Inps-Circ. 8/2003 punto 10 .

Al lavoratore padre nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla richiesta di flessibilità da parte della madre. Inps Circ. 8/2003 punto 10  

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Che cos’è il congedo parentale?Che cos’è il congedo parentale?ex maternità facoltativaex maternità facoltativa

Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dall’art. 32 del D. Lgs. 151/2001.

I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita‘, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.

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36

Periodo massimo di congedo Periodo massimo di congedo parentaleparentale

Non può superare complessivamente, tra i due genitori, il limite di dieci mesi

(elevabili a undici se il padre fruisce di

almeno tre mesi di congedo parentale).

Per esempio, nel caso in cui un

genitore abbia utilizzato 6 mesi di

congedo, i restanti 4 (o 5, se il padre

fruisce di almeno tre mesi) dovranno

essere fruiti necessariamente

dall’altro genitore, altrimenti andranno

persi.

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Il congedo parentaleIl congedo parentaleex maternità facoltativaex maternità facoltativa

Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

N.B.: Il congedo parentale

spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

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Congedo parentale – casi Congedo parentale – casi particolariparticolari

In caso di parto gemellare o di adozioni/affidamenti plurimi, il periodo di congedo parentale spetta in relazione a ciascun bambino nato o adottato/affidato.

I due genitori possono usufruire del congedo parentale anche contemporaneamente.

Il padre, inoltre, può fruirne anche nel periodo in cui la madre è in congedo di maternità o quando beneficia dei riposi giornalieri per allattamento.

Il padre lavoratore dipendente ha un diritto autonomo al congedo parentale, potendone usufruire anche qualora la madre non ne abbia diritto.

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Congedo parentale – a chi spettaCongedo parentale – a chi spetta

Il congedo parentale è riconosciuto ai lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro in corso di svolgimento e non può essere richiesto

per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa (aspettativa, pause contrattuali nel part time e così via). In caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, il diritto

viene meno dal giorno successivo alla sospensione o cessazione; il diritto cessa,

inoltre, dal giorno successivo alla morte del bambino per il quale il congedo è stato richiesto.

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40

Congedo parentale – a chi non spettaCongedo parentale – a chi non spetta

Il diritto non spetta

ai liberi professionistiai lavoratori addetti ai servizi domestici e

familiari ai lavoratori a domicilio.

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Lavoratrici autonome -Congedo parentaleLavoratrici autonome -Congedo parentale

Le lavoratrici autonome (commercianti, artigiane, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici

agricole professionali) e alcune categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata dell’Inps (lavoratori a

progetto, collaboratori coordinati e continuativi presso la P.A., percettori di assegni di ricerca) hanno diritto al congedo parentale per un periodo massimo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino (o entro l’anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato).

Durante il periodo di congedo parentale i suddetti lavoratori devono dichiarare di astenersi effettivamente

dall’attività lavorativa.

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Congedo parentale e malattiaCongedo parentale e malattia

Il periodo di congedo parentale è sospeso in ragione dell’insorgenza di una malattia

debitamente certificata.

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Indennità per congedo parentale – quanto Indennità per congedo parentale – quanto spettaspetta

L’indennità per congedo parentale è pari al 30% della retribuzione mediaglobale giornaliera del mese precedente il mese di inizio del periodo di congedo ed è concessa:

senza limiti di reddito per un periodo massimo di sei mesi complessivi tra i due genitori fruiti entro i 3 anni di età del figlio (o i 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato);

con limiti di reddito (quando il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria) per i periodi di congedo eccedenti i 6 mesi oppure per i periodi fruiti oltre i 3 anni di vita del bambino (o i 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato).

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Congedo parentale e anzianità di servizioCongedo parentale e anzianità di servizio

Il periodo di congedo parentale è valido ai soli fini dell’anzianità di servizio e non per le ferie e le mensilità aggiuntive.

Anche il congedo parentale fino agli otto anni di età del bambino, se avvenuto durante il rapporto di lavoro, dà diritto all’accredito della contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione.

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45

HoHo un figlio, non convivo, non sono sposata un figlio, non convivo, non sono sposata

   Posso essere considerata genitrice unica e avere diritto a 10 mesi di congedo parentale?

No, a meno che il figlio non Le sia stato affidato esclusivamente sulla base di un provvedimento formale

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46

Sono mamma di un figlio e mi sono Sono mamma di un figlio e mi sono ammalata durante il periodo di congedo ammalata durante il periodo di congedo

parentaleparentale

 Posso chiedere la

sospensione del congedo ?

Sì, può richiedere:la sospensione del

periodo di congedo ela trasformazione del

congedo in assenza

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II

Sono una mamma. Il 15 marzo mi scade il periodo di Sono una mamma. Il 15 marzo mi scade il periodo di maternità obbligatoria. Il 16 marzo inizio il periodo maternità obbligatoria. Il 16 marzo inizio il periodo

di congedo parentale.di congedo parentale.

Entro quale giorno lo devo richiedere?

Entro il primo di marzo. Occorrono, infatti, 15 giorni di preavviso. I giorni sono da intendere di calendario e non lavorativi.

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Sono un papà: ho un figlio ma rinuncio ai Sono un papà: ho un figlio ma rinuncio ai quattro mesi di congedo parentale.quattro mesi di congedo parentale.

La madre di mio figlio può usufruire di 10 mesi di congedo parentale aggiungendo ai 6 mesi che le spettano i 4 mesi cui ho rinunciato? No. I quattro mesi che

spettano al padre non sono trasmissibili alla madre, che continua a poter godere al massimo di 6 mesi 

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Riposi giornalieriRiposi giornalieri

A chi spettano La lavoratrice madre assicurata all’Inps per la

maternità ha diritto,

durante il primo anno di vita del bambino (o entro un anno dall’ingresso in

famiglia del minore adottato/affidato), ai

riposi giornalieri indennizzati dall’Inps in

misura pari all’intera retribuzione.

A chi non spettano: alle lavoratrici domestiche,

a domicilio, autonome o parasubordinate.

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Riposi giornalieri della madreRiposi giornalieri della madreart. 39 del D. Lgs. 151/2001art. 39 del D. Lgs. 151/2001

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo giornaliero hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

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Riposi giornalieri del padreRiposi giornalieri del padre art. 40 del D. Lgs. 151/2001art. 40 del D. Lgs. 151/2001

I periodi di riposo giornalieri previsti per la madre ex art. 39 del D.

Lgs. 151/2001 sono riconosciuti al padre

lavoratore:

a) nel caso in cui i figli siano affidati in via esclusiva al padre;b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;c) nel caso in cui la madre non abbia diritto ai riposi;d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.

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Riposi per parti plurimiRiposi per parti plurimiart. 41 del D. Lgs. 151/2001art. 41 del D. Lgs. 151/2001

In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati

e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1,

possono essere utilizzate anche dal padre.

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53

Se la madre è casalinga e il parto è Se la madre è casalinga e il parto è gemellare, il padre ha diritto alle ore, in gemellare, il padre ha diritto alle ore, in

misura raddoppiata, di riposo giornaliero?misura raddoppiata, di riposo giornaliero?

Sìex art. 40 del D. Lgs. 151/2001

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Se i genitori sono una coppia di lavoratori Se i genitori sono una coppia di lavoratori subordinati e il parto è gemellare, possono subordinati e il parto è gemellare, possono

chiedere la loro parte di riposi nello stesso arco chiedere la loro parte di riposi nello stesso arco temporale giornaliero?temporale giornaliero?

Sì ex art. 41 del D. Lgs. 151/2001

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55

IIl padre può godere dei riposi giornalieri l padre può godere dei riposi giornalieri mentre la madre gode del congedo di mentre la madre gode del congedo di maternità o del congedo parentale?maternità o del congedo parentale?

No,

perché la madre non si trova nella condizione di lavoratrice che rinuncia al suo diritto ai

riposi.

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Se la madre dipendente rinuncia ai riposi giornalieri Se la madre dipendente rinuncia ai riposi giornalieri e ne fruisce il padre e poi la madre si ammala, il e ne fruisce il padre e poi la madre si ammala, il

padre perde il diritto ai riposi?padre perde il diritto ai riposi?

No, l’art. 40 del D. Lgs. 151/2001 richiede solo che la madre

lavoratrice abbia rinunciato ai riposi.

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La madre può godere dei riposi giornalieri La madre può godere dei riposi giornalieri mentre il padre gode del congedo mentre il padre gode del congedo

parentale?parentale?

Sì, ex art. 39 del D. Lgs. 151/2001

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Congedi per la malattia del figlioCongedi per la malattia del figlioart. 47 del D. Lgs. 151/2001art. 47 del D. Lgs. 151/2001

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni.

2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.

3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

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Il Congedo per la malattia dei figli è un Il Congedo per la malattia dei figli è un diritto del padre lavoratore subordinato diritto del padre lavoratore subordinato

anche se la madre non ne ha diritto?anche se la madre non ne ha diritto?

Sì, ex art. 47 del D. Lgs. 151/2001

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Sono padre di una bimba di 6 mesi. Posso Sono padre di una bimba di 6 mesi. Posso usufruire del congedo per la malattia dei usufruire del congedo per la malattia dei figli durante il congedo parentale della figli durante il congedo parentale della

madre?madre?

Sì. L’art. 47 del D. Lgs. 151/2001 chiede che il padre e la madre non siano assenti dal lavoro per lo stesso motivo

di cura della malattia del figlio. Quindi, il padre lavoratore può chiedere il congedo per la cura della malattia del figlio durante il congedo parentale della

madre.

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Ho un figlio di 4 anni. Sono un lavoratore Ho un figlio di 4 anni. Sono un lavoratore autonomo e mia moglie è una lavoratrice autonomo e mia moglie è una lavoratrice

dipendente.dipendente.

Mia moglie può usufruire di 10 giorni di congedo per la malattia del figlio, sommando ai 5 giorni che le spettano i 5 giorni da me non usufruiti?

No, non è possibile. Ciascuno dei genitori ha diritto, individualmente, a 5 giorni

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Abbiamo due figlie di 5 e 7 anni.Abbiamo due figlie di 5 e 7 anni.

Ciascun genitore può usufruire di 5 giorni di congedo per malattia dei figli?

I cinque giorni annui spettano

a ciascun genitore per ciascun figlio.

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Siamo genitori di due gemelli ed entrambi Siamo genitori di due gemelli ed entrambi

lavoratori dipendentilavoratori dipendenti..

Se i nostri figli si ammalano contemporaneamente, possiamo chiedere entrambi il congedo per malattia dei figli?

Sì, dichiarando il diverso motivo

dell’assenza

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Il congedo per la malattia dei figli è coperto Il congedo per la malattia dei figli è coperto economicamente?economicamente?

No.

La Contrattazione collettiva può prevedere, tuttavia, una normativa più favorevole

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Ho un figlio di 2 anni.Ho un figlio di 2 anni.A quanti giorni di congedo per A quanti giorni di congedo per

malattia figli ho diritto?malattia figli ho diritto?

Fino ai 3 anni di età del figlio si ha diritto al congedo per tutta la durata della malattia

senza altro limite temporale.

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Chi si assenta per un congedo per Chi si assenta per un congedo per malattia dei figli deve rispettare le fasce malattia dei figli deve rispettare le fasce

di reperibilità?di reperibilità?

No, le fasce orarie di reperibilità sono destinate al controllo della malattia del

lavoratore

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Siamo una coppia di Siamo una coppia di lavoratori subordinati.lavoratori subordinati.

Possiamo usufruire contemporaneamente del congedo per malattia dei figli?

No. Il diritto è attribuito alternativamente. Ne consegue che l’altro genitore non deve usufruire del congedo

nello stesso periodo e per lo stesso motivo.

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Lavoro notturnoLavoro notturnoart. 53 del D. Lgs. 151/2001art. 53 del D. Lgs. 151/2001

E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino.

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni.

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Divieto di licenziamentoDivieto di licenziamentoart. 54 del D. Lgs. 151/2001art. 54 del D. Lgs. 151/2001

Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino.

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, e' tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni

indicate

è nullo.

E' altresi' nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla

fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.

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Divieto di licenziamento:Divieto di licenziamento:eccezionieccezioni

art. 54, comma 3, del D. Lgs. 151/2001art. 54, comma 3, del D. Lgs. 151/2001

Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta;c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.

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71

Divieto di licenziamento durante Divieto di licenziamento durante il congedo di paternitàil congedo di paternitàart. 54, comma 7, del D. Lgs. 151/2001art. 54, comma 7, del D. Lgs. 151/2001

In caso di fruizione del congedo di paternita',il divieto di licenziamento si applica anche al

padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un

anno di eta' del bambino.

Il licenziamento intimato al lavoratore in violazione della presente disposizione

è nullo.

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Il divieto di licenziamento della madre nel Il divieto di licenziamento della madre nel periodo di gravidanza si estende anche al periodo di gravidanza si estende anche al

padre?padre?

No, l’art. 54, comma 7 del D. Lgs. 151/2001 prevede l’estensione del divieto al padre ma solo se fruisce del congedo di paternità e fino

a 1 anno di vita del figlio.

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DimissioniDimissioniart. 55 del D. Lgs. 151/2001art. 55 del D. Lgs. 151/2001

1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e' previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternita'.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida e' condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.

5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.

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Diritto al rientro e alla Diritto al rientro e alla conservazione del posto.conservazione del posto.

… al termine dei congedi di maternità e di paternità… al termine dei congedi di maternità e di paternitàArt. 56 del D. Lgs. 151/2001Art. 56 del D. Lgs. 151/2001

Al termine del congedo di maternità,

le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente

vi rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in

altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di

eta' del bambino; hanno altresi' diritto di essere adibite alle mansioni da

ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

Tale diritto si estende anche al lavoratore al

rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di

paternita'.

Page 75: Diritti di una mamma e di un pap à che lavorano Avv. Alida Vitale, Consigliera di Parità della Regione Piemonte, Avv. Franca Turco, Consigliera di Parità

Avv. Alida Vitale Avv. Franca Turco

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Diritto al rientro e alla Diritto al rientro e alla conservazione del posto.conservazione del posto.

… al termine dei congedi parentali e di malattia , dei riposi e permessi.… al termine dei congedi parentali e di malattia , dei riposi e permessi.Art. 56 del D. Lgs. 151/2001Art. 56 del D. Lgs. 151/2001

Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il

lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al

rientro nella stessa unita' produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel

medesimo comune; hanno altresi' diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni

equivalenti.

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Avv. Alida Vitale Avv. Franca Turco

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Il diritto al rientro nell’unità produttiva Il diritto al rientro nell’unità produttiva spetta anche quando nel frattempo è spetta anche quando nel frattempo è

scaduto il contratto a termine?scaduto il contratto a termine?

No, la disciplina di tutela della maternità si applica solo in costanza di rapporto di lavoro.

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Avv. Alida Vitale Avv. Franca Turco

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a cura di Loredana Tinebra Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Piemonte