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Compiti e Funzioni
della Consigliera di
Parità
La Consigliera di Parità: compiti e funzioni.
Il ruolo della Consigliera di Parità di parità per il contrasto delle
discriminazioni e della violenza di genere.
Casi sottoposti alla Consigliera di Parità Messina, 15 gennaio 2015
Dott.ssa Mariella Crisafulli
Consigliera provinciale di parità
REGIONE SICILIANA MINISTERO DEL LAVORO E
ASSESSORATO AL LAVORO DELLE POLITICHE SOCIALI
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CONSIGLIERE E CONSIGLIERI
DI PARITA’ (Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196
e succ. mod. e integr.)
Art. 12 Nomina
1. A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliere o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente, che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo (in Sicilia solo effettivo/a);
2. La consigliera ed i consiglieri di parità regionali e provinciali, effettivi, sono nominati, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle pari opportunità (in Sicilia la nomina spetta alla Regione Siciliana, Assessorato al Lavoro);
3. Le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle pari opportunità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite;
4. In caso di mancata designazione provvede il Ministro del lavoro;
5. I decreti di nomina con allegato curriculum professionale della persona nominato sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
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CONSIGLIERE E CONSIGLIERI
DI PARITA’ (Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196
e succ. mod. e integr.)
Art. 13 Requisiti e attribuzioni
1. Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché sul mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.
2. Le consigliere e i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel lavoro. Nell’esercizio delle funzioni loro attribuite sono pubblici ufficiali ed hanno l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.
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CONSIGLIERE E CONSIGLIERI
DI PARITA’ (Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196
e succ. mod. e integr.)
Art. 14 Mandato
1. Il mandato ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per non più di due volte (in Sicilia ha la durata di cinque anni e non è rinnovabile);
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La Consigliera di Parità
E’ la figura istituzionale preposta ad intervenire in modo specifico sulle tematiche delle Pari Opportunità legate al mondo del lavoro;
Istituita dalla L. 125/91* (art. 8) e dal D.Lgs. 196/2000 “Disciplina
dell'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' e disposizioni in materia di azioni positive”, e successive modifiche con il D.Lgs. 198/2006 “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna”e D.Lgs. 5/2010, vede tra i suoi obblighi quello di:
- intraprendere iniziative a favore del rispetto del principio di non discriminazione;
- promozione delle pari opportunità per lavoratori/trici; - La Consigliera di Parità ha compiti di controllo e di vigilare sul
rispetto della normativa antidiscriminatoria e di promozione delle P.O.
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Le attività delle Consigliere di Parità rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere nel mercato
del lavoro;
promozione di progetti di azioni positive e sostegno delle politiche attive del lavoro;
promozione dell’attuazione di politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici e privati;
attività di informazione/formazione sui problemi relativi alle pari opportunità;
azioni in giudizio e intervento in giudizio “ad adiuvandum” nel caso di condotte discriminatorie da parte del datore di lavoro.
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Le Consigliere di Parità collaborano con:
• Direzioni Provinciali e Regionali del Lavoro • Assessori al Lavoro • Organismi di Parità L’obiettivo è: • La rilevazione delle violazioni nelle norme di
parità, anche attraverso l’intervento ispettivo del lavoro.
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promozione di progetti di azioni positive; diffusione della conoscenza e dello scambio di buone
prassi; informazione e formazione culturale; verifica dei risultati dei Progetti di Azioni Positive e
controllo nelle PPAA dell’adozione dei Piani Triennali di Azioni Positive;
formazione e divulgazione di tutto ciò che riguarda le politiche delle pari opportunità nel mondo del lavoro;
attività di sensibilizzazione e comunicazione sul tema.
La Consigliera di Parità e le Azioni Positive
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Le Consigliere di Parità sono componenti di diritto degli organismi di parità sul territorio
e delle commissioni deputate a individuare e realizzare politiche attive sul lavoro:
della Commissione centrale per l’impiego;
delle Commissioni regionali e provinciali tripartite;
delle Commissioni di parità e degli organismi di parità del corrispondente livello territoriale;
COSA SI INTENDE PER DISCRIMINAZIONE
- diretta è qualsiasi atto che produca un effetto pregiudizievole o discriminatorio in ragione del sesso, razza, orientamento religioso o politico.
In una situazione di parità fra due lavoratori di sesso diverso il datore di lavoro tratta meglio l'uno rispetto all'altro.
Es.: quando negli annunci di lavoro viene richiesta una "bella presenza", chiaramente riferito all'ambito femminile, quindi discriminatoria dell'uomo. - indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, patto o comportamento apparentemente neutro mette o può mettere in posizione di particolare svantaggio i lavoratori dell’altro sesso.
Es.: può essere la richiesta in un annuncio di una statura minima di 1.70, escludendo così indirettamente molte persone, tra cui molte donne.
PUO’ ESSERE INDIVIDUALE O COLLETTIVA
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Alcuni casi….
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Casi di discriminazioni di genere nel lavoro
Tipologia casi Conciliazione lavoro-famiglia: trasferimenti, diritti, congedi parentali, part-time, Flessibilità orario, maternità Casi multipli (es. violazione legge sulla maternità e rifiuto flessibilità orario o part-time, demansionamento a seguito di un rientro da maternità e contemporanea richiesta di trasferimento della lavoratrice ad altra sede) Discriminazioni nell’accesso al lavoro, salariali, nell’avanzamento di carriera, per l’età, relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro ecc. Mobbing Stalking Demansionamento Molestie sessuali Molestie verbali Casi di natura sindacale (inviati alle OOSS) Casi di natura collettiva (inviati alla Consigliera Regionale)
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Casi frequenti di discriminazioni Una infermiera sola con un figlio alla quale l’ospedale nega il part-
time; una operaia che non riesce ad ottenere dieci minuti di flessibilità
per portare il figlio al nido; una lavoratrice che subisce molestie sessuali; una neolaureata licenziata durante il periodo di prova perché
rimasta incinta; una lavoratrice rumena licenziata da una impresa di pulizie e causa
di 6 gg. di assenza per assistere la figlia in ospedale: tutte donne che hanno caratteristica comune!
Sono vittime della più odiosa delle discriminazioni nel lavoro: quella che colpisce le donne a causa della maternità. Comportamenti contrari a leggi e contratti che possono essere contrastati da appositi organismi ai quali è possibile ricorrere per consulenza ed assistenza, sino all’azione in giudizio. La stessa figura della Consigliera di parità che ha funzioni di garanzia e controllo contro le discriminazioni è poco conosciuta!
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ANCHE I PAPA’ HANNO DIRITTO AI PERMESSI PER L’ALLATTAMENTO
La Consigliera di Parità della Provincia di Venezia vince una causa di un lavoratore del Ministero dell’Interno al quale erano stati negati i riposi giornalieri per l’allattamento
La Sentenza del 9 febbraio 2012 del Tribunale del Lavoro di Venezia ha accertato la natura discriminatoria del
comportamento del Ministero dell’Interno nei confronti di un proprio dipendente che aveva richiesto di fruire dei riposi giornalieri previsti dall’art. 40 e del congedo per malattia del figlio previsto dall’art 47 del TU n. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”. Tali articoli prevedono la possibilità per il padre lavoratore di fruire dei riposi giornalieri o del congedo di malattia, in alternativa alla madre.
La Questura di Venezia ha sempre negato al proprio dipendente la possibilità di fruire dei relativi permessi, giustificando tale diniego con la motivazione che la madre è casalinga.
Il lavoratore discriminato si è rivolto all’Ufficio della Consigliera di Parità per ottenere il risarcimento della mancata fruizione dei riposi giornalieri, del congedo per malattia e del danno subito per il mancato esercizio del lavoro di cura verso il proprio figlio.
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ANCHE I PAPA’ HANNO DIRITTO AI PERMESSI PER L’ALLATTAMENTO
Con sentenza n. 192/2012 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, ha accolto il ricorso promosso nei confronti del Ministero dell'Interno accertando la natura discriminatoria del diniego espresso al ricorrente in merito alla fruizione dei riposi ex art. 40 e del permesso di assentarsi per malattia del figlio ex art. 47 del TU n. 151/2001.
La decisione risulta particolarmente significativa per i seguenti motivi: 1. ha accertato la natura discriminatoria del comportamento tenuto dall’Amministrazione
consistito nel diniego al padre-lavoratore della possibilità di fruire dei permessi (due ore al giorno di permesso retribuito nel primo anno di vita per l’allattamento) ex art. 40 e del congedo di malattia figlio ex art. 47 del TU n. 151/2001 perché coniuge di moglie casalinga.
La discriminazione è stata ravvisata in quanto altre amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati, invece, riconoscono pacificamente tale diritto;
2. ha affermato che anche il lavoro della "casalinga" deve essere definito attività
lavorativa a tutti gli effetti; 3. ha liquidato una cifra in via equitativa a titolo di risarcimento del danno.
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ATTIVITA’ ANTIDISCRIMINATORIA
Le Consigliere di Parità operano sul territorio offrendo una concreta ed adeguata assistenza ogni qualvolta una lavoratrice/ore denuncia una violazione della normativa nello svolgimento del rapporto di lavoro.
Nella massima privacy, le Consigliere di Parità sostengono la lavoratrice/ore offrendo consulenze, incontrando le aziende, promuovendo soluzioni transattive nell’ambito dell’azione conciliativa e di mediazione (tentativo di conciliazione che consente di definire in modo veloce ed evitare onerose attività processuali) oppure ricorrendo in giudizio innanzi al giudice del lavoro, o al Tar sia su delega della lavoratrice/ore o intervenendo ad adiuvandum nei giudizi promossi dall’interessata/o.
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STRUMENTI
Le Consigliere di parità possono proporre interventi di mediazione, conciliazione e sono legittimate a proporre ricorso giudiziale anche in via di urgenza per tutti i casi
di discriminazione, diretta e indiretta, davanti al giudice del lavoro o al TAR
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CHI SI PUO’ RIVOLGERE ALLA
CONSIGLIERA DI PARITA’?
LA LAVORATRICE O IL LAVORATORE
che ritiene di aver subito una discriminazione di genere nell’accesso al lavoro, nella formazione professionale, nella carriera, nella
retribuzione, molestie sul luogo di lavoro, licenziamento o dimissione forzate conseguenza di discriminazione diretta o indiretta, in
relazione alla maternità o all’ambiente di lavoro.
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CHI SI PUO’ RIVOLGERE ALLA
CONSIGLIERA DI PARITA’?
I SOGGETTI ISTITUZIONALI LOCALI •per presentare il PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE, obbligo previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 196/2000. Sono PIANI volti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; •per istituire organismi di parità come il COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
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CHI SI PUO ’ RIVOLGERE ALLA
CONSIGLIERA DI PARITA’?
I CITTADINI per ricevere chiarimenti e tutela in caso di discriminazioni sul lavoro o violazione della normativa di pari
opportunità
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CHI SI PUO’ RIVOLGERE ALLA
CONSIGLIERA DI PARITA’?
I SOGGETTI SINDACALI per segnalare casi di discriminazione e collaborare alla tutela dei lavoratori e
delle lavoratrici
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CHI SI PUO’ RIVOLGERE ALLA
CONSIGLIERA DI PARITA’?
LE AZIENDE PUBBLICHE E/O PRIVATE
per ricevere consulenza, per avere informazioni sui finanziamenti destinati
alla promozione di azioni positive a favore delle P.O.
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CONSIGLIERA di PARITA' NAZIONALE
Consigliera effettiva: Prof.ssa Alessandra Servidori Consigliera supplente: Dott.ssa Daniela De Blasio Sede: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presso la Direzione Generale per l'Impiego- Divisione IV°- Via Flavia ,6 – 00192 Roma
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• Le Consigliere di Parità operano all’interno della Rete delle
Consigliere coordinata dalla Consigliera nazionale di Parità.
• La Rete, che si riunisce almeno due volte l’anno, permette un continuo confronto raffronto fra le diverse attività ed esperienze sul territorio ed è momento di condivisione di strategie, nel rispetto delle esigenze dei diversi contesti territoriali.
• La Rete programma e coordina attività secondo finalità e obiettivi istituzionali.
• Vi sono inoltre di gruppi di lavoro aventi la funzione di approfondire e studiare tematiche connesse allo svolgimento dell’attività istituzionale.
La Rete delle Consigliere di Parità
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Le Consigliere di Parità: quante sono e dove contattarle?
… una effettiva ed una supplente a livello nazionale ed una effettiva ed una supplente per ogni Regione ed ogni Provincia d’Italia.
In Sicilia non è prevista la figura della supplente.
L’Ufficio della Consigliera provinciale di parità ha sede presso l’UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO, a Messina in via Dogali
L’Ufficio della Consigliera Regionale di parità ha sede presso l’Assessorato Regionale al Lavoro.
L’Ufficio della Consigliera Nazionale ha sede presso il Ministero del Lavoro
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CONSIGLIERE di PARITA‘ REGIONE SICILIANA
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Attività di informazione e promozione sul territorio
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Attività di informazione e promozione sul territorio
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Attività di informazione e promozione sul territorio
Azioni per la promozione del Lavoro e delle Pari Opportunità nella
Rete Educativa
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…. attraverso incontri con gli studenti per
conoscere le regole del lavoro,
inserimento e crescita occupazionale e
le politiche attive del lavoro offerte da
soggetti pubblici e privati
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Azioni di informazione per la tutela dei diritti e contro ogni forma di discriminazione
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Azioni di sensibilizzazione e in-formazione per prevenire e contrastare ogni forma di forma di violenza
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Azioni di vigilanza e denuncia per combattere e contrastare ogni forma di pubblicità sessista e lesiva della dignità delle persone e delle donne in particolare
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Osservatorio sull’attività di Conciliazione e
Banca Dati Discriminazioni sul Lavoro
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Si tratta di strumenti nuovi per facilitare il lavoro delle Consigliere di Parità, ma anche
di tutti gli operatori del diritto: Avvocati, ispettori del lavoro, giudici,
Esperti e studiosi della materia.
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La Banca-Dati sulle Discriminazioni contiene una raccolta sistematica di sentenze,
decreti d’urgenza e provvedimenti di conciliazione e transazione nei casi di contenzioso in materia di discriminazioni
sul lavoro e di mancata applicazione delle norme con particolare riferimento
alle donne.
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L’archivio contiene già numerosi provvedimenti tutti commentati tra
sentenze,ordinanze e decreti che definiscono contenziosi in materia di discriminazioni di
genere nelle selezioni pubbliche, in materia di
retribuzione, di progressione di carriera, di gravidanza, connesse a congedi di maternità e congedi
parentali, mobbing e molestie, licenziamento discriminatorio, età pensionabile, accesso al lavoro.
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La Banca Dati comprende infine una sezione dedicata alla raccolta di sentenze e prassi comunitarie, dal momento che nelle
politiche dell’Unione Europea il diritto antidiscriminatorio e le pari opportunità sono
principi di primo piano.
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www.lavoro.gov.it/consiglieranazionale
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L’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica è stato istituito con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2004/43 CE ed opera nell’ambito del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
…in collaborazione con UNAR
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L’UNAR ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio e in condizioni di imparzialità, l’effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull’operativi degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l’origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso.
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