DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESA Latina, 24 marzo 2011 Relatori: Francesco Rossi...
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DAL BILANCIO D'ESERCIZIO DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL REDDITO D'IMPRESAAL REDDITO D'IMPRESA
Latina, 24 marzo 2011
Relatori: Francesco Rossi Ragazzi e Roberto Protani
Condizioni per la redazione del bilancio Condizioni per la redazione del bilancio abbreviatoabbreviato
IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATAIL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
L'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile contiene le seguenti indicazioni:- possono redigere il bilancio in forma abbreviata solo le società che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati;- la possibilità di redazione del documento è collegata al non superamento, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, di due dei limiti quantitativi indicati nella slide successiva. 2
ParametriParametri
€ € 3.650.0003.650.000 € € 4.400.0004.400.000
€ € 8.800.0008.800.000€ € 7.300.0007.300.000Ricavi delle vendite Ricavi delle vendite e delle prestazionie delle prestazioni
Totale dell'attivoTotale dell'attivo
Dipendenti occupatiDipendenti occupatiin mediain media 50505050
D.Lgs.D.Lgs.7 novembre 7 novembre 2006, n. 2852006, n. 285
D.Lgs.D.Lgs.3 novembre 3 novembre 2008, n. 1732008, n. 173
IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATAIL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
Condizioni per la redazione del bilancio Condizioni per la redazione del bilancio abbreviatoabbreviato
3
ParametriParametri
€ € 14.600.00014.600.000 € € 17.500.00017.500.000
€ € 35.000.00035.000.000€ € 29.200.00029.200.000Ricavi delle vendite Ricavi delle vendite e delle prestazionie delle prestazioni
Totale dell'attivoTotale dell'attivo
Dipendenti occupatiDipendenti occupatiin mediain media 250250250250
D.Lgs.D.Lgs.7 novembre 7 novembre 2006, n. 2852006, n. 285
IL BILANCIO CONSOLIDATOIL BILANCIO CONSOLIDATO
Condizioni per l'esoneroCondizioni per l'esonero
D.Lgs.D.Lgs.3 novembre 3 novembre 2008, n. 1732008, n. 173
4
L'esonero indicato nella precedente slide non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.
IL BILANCIO CONSOLIDATOIL BILANCIO CONSOLIDATO
5
Le disposizioni del D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da una data successiva a quella della sua entrata in vigore.
LE NUOVE DISPOSIZIONILE NUOVE DISPOSIZIONI
21 novembre 200821 novembre 2008
6
A partire dal 2010, la maggior parte delle società di capitali e cooperative (fatti salvi gli esoneri previsti dalla legge) devono depositare al Registro delle Imprese lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL.
IL FORMATO XBRLIL FORMATO XBRL
7
L'approvazione del bilancio d'esercizio, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, avviene di regola tramite deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile.In questo caso ai fini del deposito nel Registro delle Imprese, al bilancio dovrà essere allegata la copia del verbale di assemblea dei soci che lo hanno approvato.
L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLA L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLA S.R.L.S.R.L.
8
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Il verbale deve essere Il verbale deve essere redatto senza ritardoredatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
IL VERBALEIL VERBALEESEMPIO DI CLAUSOLA DI S.R.L.ESEMPIO DI CLAUSOLA DI S.R.L.
9
In questo caso, il verbale dell'assemblea che approva il bilancio d'esercizio può essere redatto sia contestualmente all'assemblea alla quale fa riferimento, sia in un momento successivo alla stessa.
Esempio
Verbale di assemblea del Verbale di assemblea del 29 aprile 2011 29 aprile 2011 nel quale si verbalizza che in data nel quale si verbalizza che in data 28 28 aprile 2011 aprile 2011 si è riunita l'assemblea per si è riunita l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.dicembre 2010.
LA REDAZIONE DEL VERBALELA REDAZIONE DEL VERBALE
10
Presso il competente Registro delle Imprese, entro 30 giorni entro 30 giorni dall'approvazionedall'approvazione, deve essere depositata la seguente documentazione:- copia del bilancio d'esercizio;- copia degli atti comprovanti la decisione dei soci (verbale di assemblea, consenso espresso per iscritto, consultazione scritta) che ha approvato il bilancio;- copia della relazione sulla gestione, ove obbligatoria;- copia delle relazioni degli organi di controllo, se esistenti.
IL DEPOSITO DEL BILANCIO DELLA S.R.L.IL DEPOSITO DEL BILANCIO DELLA S.R.L.
11
Verbale di assemblea del Verbale di assemblea del 29 aprile 2011 29 aprile 2011 nel nel quale si verbalizza che in data quale si verbalizza che in data 28 aprile 28 aprile 2011 2011 si è riunita l'assemblea per si è riunita l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.2010.
In questa ipotesi la data di riferimento per valutare se la domanda di deposito del bilancio è tardiva oppure è stata presentata nei termini di legge, è quella di approvazione del bilancio (28 28 aprile 2011aprile 2011) e non quella del verbale.
IL DEPOSITO DEL BILANCIO DELLA S.R.L.IL DEPOSITO DEL BILANCIO DELLA S.R.L.
12
Verbale di assemblea del Verbale di assemblea del 29 aprile 2011 29 aprile 2011 nel nel quale si verbalizza che in data quale si verbalizza che in data 28 aprile 28 aprile 2011 2011 si è riunita l'assemblea per si è riunita l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.2010.
Nel modello B, la data da indicare in corrispondenza del campo “verbale di assemblea” è la data della verbalizzazione (29 29 aprile 2011aprile 2011) e non la data di approvazione del bilancio.
IL DEPOSITO DEL BILANCIO DELLA S.R.L.IL DEPOSITO DEL BILANCIO DELLA S.R.L.
13
• L'art. 2423, comma 2, del codice civile, fissa la clausola generale ovvero la finalità primaria del bilancio secondo la quale quest'ultimo «deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio».
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICASECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
14
• La formula «rappresentare in modo veritiero e corretto» ha inteso costituire la fedele traduzione dell'espressione «true and fair view» cui fa riferimento la Direttiva.
• Secondo la Relazione Ministeriale, «l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato (la Relazione Ministeriale fa riferimento all'art. 2217, comma 2, del codice civile)».
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICASECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
15
• Il terzo comma dell'art. 2423 del codice civile stabilisce che se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
• Pertanto è già previsto che non è possibile per le norme di legge regolare tutte le situazioni che si possono manifestare.
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICASECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
16
• L'art. 2423, comma 3, del codice civile introduce l'obbligo della deroga qualora, in casi eccezionali, l'applicazione delle disposizioni di legge sia incompatibile con una rappresentazione veritiera e corretta.
• La disposizione rafforza la portata del principio generale, richiedendo la deroga a criteri specifici di rappresentazione o valutazione al fine di ottenere un'immagine veritiera e corretta a livello sostanziale e non solo formale.
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICASECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
17
• Sono stati esplicitati i seguenti postulati:• 1. la valutazione delle voci deve essere fatta
secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
• 2. si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
• 3. si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICASECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
18
• 4. si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
• 5. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
• 6. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe a tale principio sono consentite in casi eccezionali, purché la nota integrativa motivi la deroga e indichi l'influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICASECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
19
PROSPETTIVA DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPRESA
PRUDENZA numeri 1, 2, 4 e 5 di cui sopra
numero 1 di cui sopra
COMPETENZAnumeri 3 e 4 di cui sopra
CONTINUITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
numero 6 di cui sopra
PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA
numero 1 di cui sopra
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICASECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
20
• I principi contabili, intesi come regole tecnico-ragionieristiche, sono la matrice del bilancio da cui il legislatore ricava alcuni criteri che ritiene fondamentali e che introduce nella legge.
• La legge può solamente statuire i principi basilari, per cui deve essere integrata e interpretata sulla base di quei principi da cui ha preso origine.
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILISECONDO I PRINCIPI CONTABILI
21
• Il legislatore richiama indirettamente i principi contabili. A tale riguardo, si citano:
• 1. Le informazioni complementari, richieste dall'art. 2423, comma 3, del codice civile, che si devono fornire se le informazioni richieste dalle specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta. Queste costituiscono un esempio di integrazione obbligatoria delle norme di legge con le regole della tecnica, ossia con i principi contabili.
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILISECONDO I PRINCIPI CONTABILI
22
• 2. L'obbligo della deroga alle disposizioni sulla redazione del bilancio, previsto dal quarto comma del medesimo art. 2423, per i casi definiti «eccezionali». Esso costituisce un ulteriore esempio di rinvio alle regole tecniche, ossia ai principi contabili, ai quali è demandata l'identificazione delle corrette regole di valutazione e rappresentazione.
• Da quanto detto, si desume che nella nuova disciplina sul bilancio sono, in sostanza, frequenti i rinvii alla tecnica, in quanto non è possibile per le norme di legge considerare tutte le situazioni che si possono manifestare.
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILISECONDO I PRINCIPI CONTABILI
23
• La funzione dei principi contabili è duplice.• La prima è quella di interpretare in chiave tecnica
le norme di legge in materia di bilancio. La legge fissa alcuni principi generali sulla formazione del bilancio e rinvia implicitamente a regole tecniche, cioè ai principi contabili, per specificazioni ed interpretazioni di tipo applicativo.
• La seconda funzione è integrativa laddove le norme di legge risultano insufficienti.
• Pertanto le funzioni di cui sopra consistono nel fornire:
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILISECONDO I PRINCIPI CONTABILI
24
• i principi di dettaglio che consentano di definire i termini adottati dal legislatore;
• i criteri, i metodi e le procedure di applicazione per fattispecie previste o non previste dalla legge;
• i criteri da adottare nei casi definiti «eccezionali» dall'art. 2423 del codice civile;
• gli elementi ed i dati (informazioni complementari), da includere nella nota integrativa, necessari per assicurare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio nel rispetto dei postulati del bilancio.
FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILISECONDO I PRINCIPI CONTABILI
25
• I principi contabili si distinguono in principi contabili generali o postulati del bilancio di esercizio e principi contabili applicati.
• I postulati del bilancio costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio incluse quelle relative ad imprese che operano in settori specialistici.
POSTULATI DEL BILANCIOPOSTULATI DEL BILANCIO
26
• I principali postulati sono i seguenti:• Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e
completezza dell'informazione.• Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli
formali.• Comprensibilità (chiarezza).• Neutralità (imparzialità).• Incompatibilità delle finalità del bilancio di
esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettiche dell'investitore.
• Prudenza.
POSTULATI DEL BILANCIOPOSTULATI DEL BILANCIO
27
• Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale.
• Comparabilità.• Omogeneità.• Continuità (costanza) di applicazione dei
principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione.
• Competenza.• Significatività e rilevanza dei fatti economici
ai fini della loro presentazione in bilancio.
POSTULATI DEL BILANCIOPOSTULATI DEL BILANCIO
28
• Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento.
• Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili.
• Funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie.
• Verificabilità dell'informazione.
POSTULATI DEL BILANCIOPOSTULATI DEL BILANCIO
29
• Il bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili costituisce un insieme unitario ed organico di documenti e deve essere composto da:
• 1) stato patrimoniale, redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2424 del codice civile, integrato dall'art. 2423-ter del codice civile;
• 2) conto economico, redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, integrato dall'art. 2423-ter del codice civile;
LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILISECONDO I PRINCIPI CONTABILI
30
• 3) nota integrativa, contenente tutte le informazioni previste dall'art. 2427 del codice civile e dagli altri articoli che rinviano allo stesso. Nella nota integrativa devono essere effettuati i rinvii alla relazione di gestione necessari per specifici argomenti; e devono essere fornite tutte le informazioni complementari indispensabili per la chiara redazione e la veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILISECONDO I PRINCIPI CONTABILI
31
• Pertanto, i singoli documenti relativi alle poste di bilancio richiameranno le informazioni richieste dalla legge e quelle complementari eventualmente necessarie. Tra le informazioni che devono essere fornite nella nota integrativa vi sono quelle riguardanti:
• a) le variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto;
• b) le variazioni avvenute nella situazione patrimoniale e finanziaria, cioè nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale, esposte in modo da evidenziare le fonti di finanziamento e i relativi impieghi.
LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILISECONDO I PRINCIPI CONTABILI
32
IL WORK PLAN DELL'OICIL WORK PLAN DELL'OIC
33
Progetti Pubblicazione attesa
Progetti nazionali sui principi contabili nazionali
Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio T1 2011
Aggiornamento dei principi contabili nazionali— Fase 1— Fase 2— Fase 3— Fase 4
S1 2011S2 2011S1 2012S2 2012
Conferimenti S1 2011
Certificati ambientali S2 2011
Il passaggio dal bilancio IFRS al bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali
S2 2011
Progetti nazionali sui principi contabili internazionali
Applicazione IFRS “Impairment e avviamento” per il settore assicurativo
T1 2011
Progetti nazionali sulla contabilità pubblica
Contabilizzazione dei derivati nei bilanci degli Enti locali S1 2011
Prescrive lo schema e il contenuto obbligatorio del conto
economico
Art. 2425 del codice civile
LA COMPOSIZIONE DEL CONTO LA COMPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICOECONOMICO
34
FORMA ESPOSITIVA SCALARE, considerata più adatta a evidenziare risultati intermedi significativi e a suddividere aree gestionali omogenee
CONTO ECONOMICO
CLASSIFICAZIONE DEI COSTI PER NATURA, che la Relazione Ministeriale considera "più idonea di quella dell'art. 25 (a costi classificati per destinazione) a recepire ulteriori suddivisioni di voci già esistenti nella disciplina vigente, ed a consentire collegamenti e correlazioni con lo stato patrimoniale"
Lo schema di conto economico prevede CINQUE RAGGRUPPAMENTI DI VOCI o classi (indicati con lettere maiuscole e per i quali sono previsti sub-totali) e risultati intermedi
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALEGENERALE
35
A - Valore della produzione
B - Costi della produzioneDifferenza tra valori e costi della produzione (A - B)
C - Proventi e oneri finanziari
D - Rettifiche di valore di attività finanziarie
E - Proventi e oneri straordinariRisultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)
22 - Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) d'esercizio
IL CONTO ECONOMICOIL CONTO ECONOMICO
A - Valore della produzione
B - Costi della produzione
Differenza tra valori e costi della produzione (A - B)
Con le lettere A e B si confrontano i componenti positivi costituenti il valore della produzione con i costi della produzione classificati per natura, cioè sulla base della ragione economica del costo. I due raggruppamenti sopra indicati si riferiscono alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria.
IL CONTO ECONOMICOIL CONTO ECONOMICO
37
Lo schema legislativo è basato sulla distinzione tra attività o gestione ordinaria
e straordinaria
Nella gestione ordinaria è separatamente evidenziata quella finanziaria, mentre, a differenza della prassi e dottrina più evolute, non viene distinta la gestione caratteristica o tipica da quella accessoria.
IL CONTO ECONOMICOIL CONTO ECONOMICO
38
In sostanza la gestione ordinaria si considera formata da: - gestione tipica o caratteristica, - gestione accessoria, - gestione finanziaria, inclusiva dei "proventi e oneri finanziari" nonché delle "rettifiche di valore di attività finanziarie", che il legislatore evidenzia separatamente.
LA GESTIONE ORDINARIALA GESTIONE ORDINARIA
39
Nel caso in cui la gestione caratteristica sia costituita da più categorie di attività è opportuno fornire specifiche informazioni sulle singole categorie nella nota integrativa. Nella nota integrativa tali informazioni sono richieste dal n. 10 dell'art. 2427 del codice civile secondo il quale deve essere indicata "la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche".
LA GESTIONE CARATTERISTICALA GESTIONE CARATTERISTICA
40
Per ciò che riguarda la gestione straordinaria è necessario riferirsi alla Relazione Ministeriale che chiarisce il significato dell'aggettivo straordinario. Secondo la Relazione "l'aggettivo straordinario, riferito a proventi ed oneri, non allude all'eccezionalità o anormalità dell'evento, bensì all'estraneità, della fonte del provento o dell'onere, alla attività ordinaria".
LA GESTIONE STRAORDINARIALA GESTIONE STRAORDINARIA
41
Secondo la Relazione dunque non è sufficiente per considerare un componente di reddito straordinario l'ecezionalità (a livello temporale) o l'anormalità (a livello quantitativo) dell'evento; è necessaria l'estraneità rispetto alla gestione ordinaria della fonte del provento o dell'onere.
IL CONTO ECONOMICOIL CONTO ECONOMICO
42
I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica dell'impresa vanno indicati per competenza e al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte connesse con la vendita.
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONIPRESTAZIONI
A.1
Gli sconti sono quelli di natura commerciale, non gli sconti di natura finanziaria (es.: sconto di cassa per
pagamento contanti) che costituiscono oneri finanziari da
rilevare alla voce C.17.
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONIPRESTAZIONI
PRINCIPI CONTABILI
SCONTI FINANZIARI
SCONTI COMMERCIALI
NORettifiche ai ricavi
C.17
Rettifiche ai ricavi
A.1se di competenza
E.20 E.21se NON di competenza
Vanno compresi nella voce A.1 anche i ricavi derivanti dall'eventuale vendita
(occasionale) di materie, materiali e semilavorati
acquistati per essere impiegati nella produzione.
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONIPRESTAZIONI
A.1
45
Le variazioni, se positive (rimanenze finali maggiori di
quelle iniziali), incrementano il valore della produzione; se
negative, lo riducono.
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITISEMILAVORATI E FINITI
A.2
46
L'importo della voce A.2 è influenzato non solo da variazioni
quantitative, ma anche da variazioni nei valori unitari dei prodotti, semilavorati ecc., a
seguito del confronto fra costo e valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato.
A.2
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITISEMILAVORATI E FINITI
47
VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONEORDINAZIONE
A.3
Lavori in corso a fine esercizio
+ -
Rimanenze finali >Rimanenze iniziali
Rimanenze finali <Rimanenze iniziali
La voce n. 4 comprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo a iscrizioni
all'Attivo dello stato patrimoniale nelle voci delle classi B.I Immobilizzazioni immateriali e
B.II Immobilizzazioni materiali, purché si tratti di costi interni (es.: costi di personale,
ammortamenti), oppure anche di costi esterni (es.: acquisti di materie e materiali vari) sostenuti per la realizzazione, con lavori interni, delle immobilizzazioni indicate.
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNIPER LAVORI INTERNI
A.4
Pertanto, gli importi imputati alla voce A.4 devono essere stati già rilevati in una o più voci dell'aggregato B Costi
della produzione.Gli eventuali oneri finanziari
capitalizzati devono essere compresi nell'importo di questa voce e non
portati a rettifica dell'importo della voce C.17.
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNIPER LAVORI INTERNI
A.4
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNIPER LAVORI INTERNI
A.4
D.7
Diversi a Debiti Vs/Fornitori
12.000,00
B.6 Merci c/acquisti
10.000,00
C.II.4-bis
IVA a credito
2.000,00
51
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNIPER LAVORI INTERNI
A.4
D.7
Diversi a Debiti Vs/Fornitori
4.800,00
B.7 Lavorazioni esterne
4.000,00
C.II.4-bis
IVA a credito
800,00
52
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNIPER LAVORI INTERNI
A.4
C.17
C.IV.1
Interessi passivi
a Banca c/c 500,00
53
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNIPER LAVORI INTERNI
A.4
B.II.5
A.4
Immobilizzazioni incorso
a Incrementi diImmobilizzazioni
14.500,00
54
ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI
A.5
Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i
componenti positivi di reddito non finanziari, di
natura ordinaria, riguardanti le gestioni accessorie.
55
ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI
Ricavi e proventi derivati dalla gestione ordinaria
Caratteristica Accessoria
Macroclasse A Macroclasse A
A.1 A.5
56
ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI
Ricavi e proventi derivati dalla gestione
Finanziaria Straordinaria
Macroclasse C Macroclasse E
C.15 C.16 E.20
57
ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI
Proventi derivanti dalle gestioni accessorie
- fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari ecc.;- canoni attivi e royalties da brevetti, marchi, diritti d'autore ecc.;- ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole.
58
ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI
Plusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di
servizi
Deve trattarsi di alienazione derivante dalla fisiologica sostituzione dei cespiti per il deperimento economico-tecnico da essi subito nell'esercizio della normale attività produttiva dell'impresa. Se non ricorrono queste condizioni (es: alienazioni di beni strumentali per un ridimensionamento dell'attività o per una riconversione produttiva) la plusvalenza ha natura straordinaria e deve essere rilevata alla voce E.20.
59
ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI
Plusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di
servizi
Rientrano nella voce A.5 i ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali nonché dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B.10).
60
ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTISopravvenienze e insussistenze relative a valori stimati, che non derivino da errori, ossia che siano causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi
Vi rientrano, soprattutto, gli importi dei fondi per rischi e oneri rivelatisi esuberanti rispetto agli accantonamenti operati (es: fondi per oneri per garanzie a clienti).
61
ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI
Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria
Sono ricavi e proventi non rilevabili in altre voci come per esempio: rimborsi spese, penalità addebitate a clienti ecc.. Vanno incluse in questa voce i ricavi per acquisizione a titolo definitivo di caparre, per le imprese che operano in mercati nei quali si usa il versamento di caparre alla stipula di ogni contratto (definitivo o preliminare), come per esempio per le concessionarie di vendita di autoveicoli o per le imprese di costruzione e vendita di immobili.
62
ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI
Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria
Le perdite di caparre di natura ordinaria si rilevano alla voce B.14. L'acquisizione a titolo definitivo o la perdita di caparra ha natura straordinaria (e si rileva alle voci E.20 ed E.21) quando è connessa a operazioni non di routine (es.: l'acquisto della nuova sede dell'impresa). Fra i ricavi e proventi diversi vanno inclusi anche i rimborsi assicurativi, quando indennizzano sinistri che non abbiano comportato la contabilizzazione di oneri straordinari. In quest'ultima ipotesi, invece, i rimborsi assicurativi costituiscono proventi straordinari, da rilevare alla voce E.20.
63
ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI
Contributi in c/esercizio
Sono dovuti sia in base alla legge, sia in base a disposizioni contrattuali e devono essere rilevati per competenza e non per cassa e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A.5.
I contributi in conto esercizio vanno rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti.
64
ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI
Contributi in c/esercizio
Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi e oneri.
65
ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTIContributi in
c/esercizio esclusi dalla voce A.5
Di natura finanziariaErogati in
occasione di fatti eccezionali
Vanno portati in detrazione alla voce
C.17 Es.: calamità naturali
Vanno compresi nella voce C.16 se rilevati in esercizi successivi
a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi
Vanno compresi nella voce E.20
66
ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI
CONTRIBUTI
C/ESERCIZIO C/CAPITALE
Conferimenti in denaro o in natura che vengono destinati al finanziamento di
esigenze di gestione
Conferimenti destinati a sostenere il potenziamento, la crescita o la ristrutturazione del patrimonio
aziendale
Somme di denaro erogate dallo Stato o da altri enti ad imprese per la realizzazione di iniziative rivolte alla costruzione, alla
riattivazione ed all'ampliamento di immobilizzazioni materiali
OIC 1667
ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE
C/IMPIANTI
Conferimenti concessi specificamente per consentire l'acquisizione agevolata
di beni strumentali ammortizzabili
ALTRI RICAVI E PROVENTIALTRI RICAVI E PROVENTI
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI
CONTABILIZZAZIONE
Metodo del ricavo pluriennale
Metodo della rappresentazione
netta
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTICONTRIBUTI IN C/IMPIANTIMETODO DEL RICAVO PLURIENNALEMETODO DEL RICAVO PLURIENNALE
Costo d'acquisto del macchinario: € 100.000,00
Relativo contributo in c/impianti: € 70.000,00
Coefficiente d'ammortamento dell'immobilizzazione: 10%
Anno d'acquisto dell'immobilizzazione: 2008
Anno di concessione del contributo: 2008Si ipotizzi che l'ammortamento civilistico e quello fiscale siano identici
Esercizio
Ammortamento
economico
Fondo Ammortame
nto economico
Ammortamento fiscale
Fondo Ammortamento fiscale
Quota del contributo in conto impianti
2008 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.000,00
2009 10.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 7.000,00
2010 10.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 7.000,00
2011 10.000,00 40.000,00 10.000,00 40.000,00 7.000,00
2012 10.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 7.000,00
2013 10.000,00 60.000,00 10.000,00 60.000,00 7.000,00
2014 10.000,00 70.000,00 10.000,00 70.000,00 7.000,00
2015 10.000,00 80.000,00 10.000,00 80.000,00 7.000,00
2016 10.000,00 90.000,00 10.000,00 90.000,00 7.000,00
2017 10.000,00 100.000,00 10.000,00 100.000,00 7.000,00
Totale
100.000,00
100.000,00
70.000,00
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTICONTRIBUTI IN C/IMPIANTIMETODO DEL RICAVO PLURIENNALEMETODO DEL RICAVO PLURIENNALE
D.7
Diversi a Debiti Vs/Fornitori
120.000,00
B.II.2 Macchinario 100.000,00
C.II.4-bis
IVA a credito
20.000,00
C.II.5 A.5
Crediti Vs/Regione
a Contributo in c/impianti
70.000,00
A.5 E Contributo in c/impianti
a Risconti passivi pluriennali
63.000,00
B.10.b B.II.2
AmmortamentoImmobilizzazionimateriali
a Fondoammortamento
10.000,00
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTICONTRIBUTI IN C/IMPIANTIMETODO DEL RICAVO PLURIENNALEMETODO DEL RICAVO PLURIENNALE
Costo d'acquisto del macchinario: € 100.000,00
Relativo contributo in c/impianti: € 70.000,00
Valore netto del cespite: € 30.000,00
Coefficiente d'ammortamento dell'immobilizzazione: 10%
Anno d'acquisto dell'immobilizzazione: 2008
Anno di concessione del contributo: 2008Si ipotizzi che l'ammortamento civilistico e quello fiscale siano identici
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTICONTRIBUTI IN C/IMPIANTIMETODO DELLA RAPPRESENTAZIONE METODO DELLA RAPPRESENTAZIONE NETTANETTA
Esercizio
Ammortamento
economico
Fondo Ammortame
nto economico
Ammortamento fiscale
Fondo Ammortamento fiscale
2008 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
2009 3.000,00 6.000,00 3.000,00 6.000,00
2010 3.000,00 9.000,00 3.000,00 9.000,00
2011 3.000,00 12.000,00 3.000,00 12.000,00
2012 3.000,00 15.000,00 3.000,00 15.000,00
2013 3.000,00 18.000,00 3.000,00 18.000,00
2014 3.000,00 21.000,00 3.000,00 21.000,00
2015 3.000,00 24.000,00 3.000,00 24.000,00
2016 3.000,00 27.000,00 3.000,00 27.000,00
2017 3.000,00 30.000,00 3.000,00 30.000,00
Totale
30.000,00
30.000,00
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTICONTRIBUTI IN C/IMPIANTIMETODO DELLA RAPPRESENTAZIONE METODO DELLA RAPPRESENTAZIONE NETTANETTA
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTICONTRIBUTI IN C/IMPIANTIMETODO DELLA RAPPRESENTAZIONE METODO DELLA RAPPRESENTAZIONE NETTANETTA
D.7
Diversi a Debiti Vs/Fornitori
120.000,00
B.II.2 Macchinario 100.000,00
C.II.4-bis
IVA a credito
20.000,00
C.II.5 A.5
Crediti Vs/Regione
a Contributo in c/impianti
70.000,00
A.5 B.II.2
Contributo in c/impianti
a Macchinario 70.000,00
B.10.b B.II.2
AmmortamentoImmobilizzazionimateriali
a Fondoammortamento
3.000,00
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCICONSUMO E MERCI
B.6
Anche per le voci dell'aggregato B gli importi sono al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Gli sconti
finanziari si rilevano alla voce C.16, costituendo proventi
finanziari.
76
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCICONSUMO E MERCI
PRINCIPI CONTABILI
SCONTI FINANZIARISCONTI
COMMERCIALI
NORettifiche ai costi
Rettifiche ai costi
B.6C.16
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCICONSUMO E MERCI
PRINCIPI CONTABILI
COSTI ACCESSORI
Inclusione nel prezzo di acquisto
B.6
Inclusione nel prezzo di acquisto
NO B.7
• trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci);
• assicurazioni (se non addebitate come sopra);• energia elettrica, telefono, telex, acqua, gas e
altre utenze;• viaggio e soggiorno;• riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese
esterne;• lavorazioni eseguite da terzi;• consulenze tecniche, legali, fiscali,
amministrative e commerciali e revisione contabile;
• pubblicità e promozione;
PER SERVIZIPER SERVIZI
B.7
79
• provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti;
• servizi esterni di vigilanza;• servizi esterni di pulizia;• royalties e canoni diversi da quelli rilevabili nella
voce seguente B.8 (es.: management fees corrisposte, nell'ambito dei gruppi, alla società controllante);
• compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni;
• costi per il personale distaccato presso l'impresa e dipendente da altre imprese (il corrispondente ricavo, per l'impresa da cui dipende il personale distaccato, è classificabile nella voce A.5).
PER SERVIZIPER SERVIZI
B.7
80
• Si rilevano in questa voce anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B.9, come le seguenti:
• prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d'opera per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi ecc.;
• costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto, di somministrazione o di altre forme di convenzione, al netto dei costi addebitati ai dipendenti;
• costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti;• costi per corsi di aggiornamento professionale dei
dipendenti;• costi per vitto e alloggio di dipendenti in trasferta.
PER SERVIZIPER SERVIZI
B.7
81
• Nella voce B.7 vanno rilevati anche i costi per i servizi eseguiti da banche e imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari veri e propri, come:
• noleggio di cassette di sicurezza,• servizi di pagamenti di utenze,• costi per la custodia di titoli,• commissioni per fidejussioni (purché non
finalizzate all'ottenimento di finanziamenti),
PER SERVIZIPER SERVIZI
B.7
82
• spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari),
• spese per valutazioni di immobili per la concessione di mutui, spese di istruttoria di mutui e finanziamenti ecc. (in generale tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie a essi accessorie).
PER SERVIZIPER SERVIZI
B.7
83
• Canoni per affitto di azienda;• Canoni per la locazione di beni immobili e oneri
accessori (spese condominiali, quota a carico del locatario dell'imposta di registro ecc.);
• Canoni e royalties per l'utilizzo di brevetti, marchi, know-how, software, concessioni ecc.;
• Canoni per la locazione finanziaria di immobili, impianti, macchinari, autoveicoli ecc..
• Rientrano in questa voce anche i canoni periodici corrisposti a terzi per l'usufrutto di beni mobili e immobili, l'enfiteusi e la concessione del diritto di superficie su immobili.
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZIPER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
B.8
84
IL LEASING FINANZIARIOIL LEASING FINANZIARIO
I METODI DI RILEVAZIONEI METODI DI RILEVAZIONE
Metodopatrimoniale
Metodofinanziario
Il leasing può essere rappresentato in bilancio secondo due modalità:
85
IL LEASING FINANZIARIOIL LEASING FINANZIARIO
Utilizzo dei conti d'ordineUtilizzo dei conti d'ordine
Rilevazione del canoneRilevazione del canone
Contabilizzazione del cespite al riscattoContabilizzazione del cespite al riscatto
Metodopatrimoniale
Metodopatrimoniale
86
IL LEASING FINANZIARIOIL LEASING FINANZIARIO
Iscrizione del cespiteIscrizione del cespite
Rilevazione del debito verso la società di leasingRilevazione del debito verso la società di leasing
Contabilizzazione nel conto economico degli interessi
Contabilizzazione nel conto economico degli interessi
Imputazione nel conto economico degli ammortamenti
Imputazione nel conto economico degli ammortamenti
MetodofinanziarioMetodo
finanziario
87
IL LEASING FINANZIARIOIL LEASING FINANZIARIO
88
IL LEASING FINANZIARIOIL LEASING FINANZIARIO
89
IL LEASING FINANZIARIOIL LEASING FINANZIARIO
Non è necessario che l'impresa utilizzatrice conduca in locazione il bene per l'intera durata del contratto, ben potendo, successivamente alla stipula:- riscattare anticipatamente il bene ovvero,- cedere il contratto (Risoluzione 4 dicembre 2000, n. 183).È sufficiente che il contratto preveda alla sua stipula una durata non inferiore a quella fissata nell'art. 102, comma 7, del TUIR.
90
IL RISCATTO ANTICIPATOIL RISCATTO ANTICIPATO
In caso di riscatto anticipato, l'utilizzatore acquisirà il bene ad un costo superiore a quello originariamente stabilito per il riscatto (la società di leasing addebiterà oltre al prezzo di riscatto anche i canoni residui al netto degli interessi impliciti, e presumibilmente anche oneri aggiuntivi), con conseguente applicazione, sul costo così determinato, di ammortamenti calcolati in conformità al D.M. 31 dicembre 1988.
91
LA CESSIONE DEL CONTRATTOLA CESSIONE DEL CONTRATTO
Quando l'impresa cede a terzi il contratto di locazione finanziaria o meglio consente ad un terzo soggetto di subentrare (con l'assenso della società di leasing) nel contratto stesso, tale cessione genera (rectius, potrebbe generare), in base a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 88 del TUIR, un componente positivo di reddito.
92
LA CESSIONE DEL CONTRATTOLA CESSIONE DEL CONTRATTO
+ Valore normale
–Canoni residui attualizzati
–Prezzo di riscatto attualizzato
= Valore normale netto
Tale componente positivo di reddito si determina in base al valore normale del cespite ridotto dei canoni a scadere attualizzati in base al tasso d'interesse previsto dal contratto nonché del prezzo di riscatto (C.M. 3 marzo 1996, n. 108/E).
Per ottenere l'attualizzazione dei canoni a scadere nonché del prezzo di riscatto si può utilizzare la formula VAN di Excel VAN(tasso;importo rata …; importo rata …; importo rata …; importo riscatto)
93
LA CESSIONE DEL CONTRATTOLA CESSIONE DEL CONTRATTO
Risoluzione 8 agosto 2007n. 212/E
Risoluzione 8 agosto 2007n. 212/E
VALORE NORMALE NETTO
VALORE NORMALE NETTO
ECCEDENZAECCEDENZA
+ Corrispettivo pagato
- Valore normale netto
+ Corrispettivo pagato
- Valore normale netto
CEDENTECEDENTE ACQUIRENTEACQUIRENTE
Sopravvenienza attiva
Costo sospeso nell'attivo dello
stato patrimoniale (in ammortamento con il riscatto)
Ricavo Spesa relativaa più esercizi
94
B.9
In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell'esercizio
per il personale dipendente
Salari e
stipendi
Oneri sociali
TFRTrattament
o di quiescenza
Altri costi
95
PER IL PERSONALEPER IL PERSONALE
COSTI CHE NON VANNO
IN B.9
costi sostenuti a favore del personale
dipendente i quali, in base alla loro causale di sostenimento, sono
classificabili in
B.6 B.7 B.8
PER IL PERSONALEPER IL PERSONALE
96
COSTI CHE NON VANNO IN B.9
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione
B.7
PER IL PERSONALEPER IL PERSONALE
97
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONIAMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
B.10
In questa voce vanno rilevati tutti gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali e le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide.
98
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONIAMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
B.10
Riforma del diritto societario
Abrogazione dell'art. 2426, comma 2, del codice civile
Eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio
Quadro EC
99
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONIAMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
B.10
Finanziaria per il 2008
Abrogazione delle deduzioni extracontabili
Mantenimento del quadro EC in via transitoria
Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007100
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONIAMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
B.10.a) B.10.b)
In questa voce vanno rilevati tutti gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali.
101
LA MODIFICA DEL PIANO DI LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTOAMMORTAMENTO
B.10.a) B.10.b)Il piano inizialmente predisposto deve prevedere un suo riesame periodico per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest'ultima va modificata, il valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento va ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite, e tale modifica deve essere motivata nella nota integrativa. 102
LA MODIFICA DEL PIANO DI LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTOAMMORTAMENTO
L'Amministrazione finanziaria
può disconoscere
gli ammortamenti
gli accantonamenti
ele altre rettifiche
di valore
Salvo che l'impresa dimostri la giustificazione economicain base a corretti principi contabili.
Contabilizzatiin modo
incoerenterispetto al
passato
103
LA MODIFICA DEL PIANO DI LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTOAMMORTAMENTO
• Politica di ammortamento nel bilancio 2007 costituisce precedente sistematico .
• OIC 16: la sistematicità degli ammortamenti significa un
non loro utilizzo per politiche di bilancio; gli ammortamenti possono variare in funzione
della variazione dei piani di utilizzo aziendali.• OIC 29: adeguata informativa di bilancio.
• Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/2008.
104
L'AMMORTAMENTO ANTICIPATOL'AMMORTAMENTO ANTICIPATO
È stata eliminata la possibilità di stanziare quote di ammortamento anticipato e accelerato a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
È stata programmata la revisione delle tabelle di ammortamento di cui al D.M. del 31 dicembre 1988.
105
Costo storico dell'impianto: 100.000,00Aliquota ordinaria: 5%Quota di ammortamento: 5.000,00Vita utile: 20 anniVita utile residua: 12 anniFondo ammortamento economico-tecnico: 40.000,00Valore contabile residuo: 60.000,00
LA MODIFICA DEL PIANO DI LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTOAMMORTAMENTO
106
Nuova vita utile residua stimata: 8 anniNuova quota di ammortamento: (60.000,00/8) = 7.500,00 Nuova aliquota di ammortamento: (7.500,00/100.000,00) = 7,5%
Nuova aliquota ordinaria: 7,5%
LA MODIFICA DEL PIANO DI LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTOAMMORTAMENTO
107
LA MODIFICA DEL PIANO DI LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTOAMMORTAMENTO
Con riferimento all'impianto (INDICARE LA TIPOLOGIA) è stata riveduta la stima relativa alla vita utile residua dello stesso, che è stata ridotta da 12 a 8 anni, con conseguente aliquota da applicare al costo storico dal 5% al 7,5%.Il cambiamento della stima di vita utile dell'impianto è dovuto all'obsolescenza tecnologica dello stesso e alla conseguente previsione di acquisto di un nuovo impianto che è già stato identificato.Qualora la società non avesse mutato la stima di vita utile dell'impianto, l'utile dell'esercizio, al netto dell'effetto fiscale, e il patrimonio netto sarebbero stati maggiori, rispettivamente, di € ............. ed € ............. .
108
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCICONSUMO E MERCI
In questa voce vanno iscritte le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai beni da magazzino indicati alla voce B.6. Le differenze in più (rimanenze finali
maggiori di quelle iniziali) assumono segno negativo mentre le differenze in
meno assumono segno positivo.
B.11
109
ACCANTONAMENTI PER RISCHIACCANTONAMENTI PER RISCHI
Sono gli accantonamenti di competenza dell'esercizio ai fondi rischi, iscritti nella classe B
del Passivo dello stato patrimoniale (cfr. il Documento n. 19 dei Principi Contabili) esclusi gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che vanno imputati alle voci B.14,
oppure 22 o, se riguardano imposte e tasse relative a precedenti esercizi, alla voce E.21, in base al
principio della classificazione dei costi per natura.I fondi rischi iscrivibili nella classe B del Passivo
sono quelli che non costituiscono poste rettificative dell'attivo.
B.12
110
ALTRI ACCANTONAMENTIALTRI ACCANTONAMENTI
Sono gli accantonamenti ai fondi per oneri iscrivibili nella classe B del Passivo dello stato
patrimoniale, diversi dai fondi per imposte, dai fondi di quiescenza e assimilati e dal TFR; accantonamenti che rappresentano costi certi
nell'esistenza, ma di importo stimato. Gli accantonamenti da iscrivere in questa voce
sono diversi dagli accertamenti, già menzionati, iscrivibili alle voci precedenti
dell'aggregato B del conto economico.
B.13
111
ONERI DIVERSI DI GESTIONEONERI DIVERSI DI GESTIONE
Questa voce, di tipo residuale, comprende tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nelle altre
voci dell'aggregato B) e i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria) che non abbiano natura di
costi straordinari.
B.14
112
ONERI DIVERSI DI GESTIONEONERI DIVERSI DI GESTIONE
Classificazione analoga a quella effettuata per la
voce A.5.
B.14
113
114
Costi derivanti dalle gestioni accessorie
Minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività
produttiva, commerciale o di servizi
Sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati, che non derivino da
errori
Imposte indirette, tasse e contributi
Costi e oneri diversi, di natura non finanziaria
ONERI DIVERSI DI GESTIONEONERI DIVERSI DI GESTIONE
114
Gli IMMOBILI delle società commerciali (di persone e di capitali)Gli IMMOBILI delle società commerciali (di persone e di capitali)
di proprietà posseduti in base ad altro diritto reale (uso, usufrutto, nuda proprietà, superficie, …)
di proprietà posseduti in base ad altro diritto reale (uso, usufrutto, nuda proprietà, superficie, …)
sono definiti “immobili RELATIVI all'impresa”sono definiti “immobili RELATIVI all'impresa”
Il reddito si determina in base ai criteri del REDDITO D'IMPRESAIl reddito si determina in base ai criteri del REDDITO D'IMPRESA
GLI IMMOBILI RELATIVI ALL'IMPRESAGLI IMMOBILI RELATIVI ALL'IMPRESA
115
GLI IMMOBILI RELATIVI DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI
GLI IMMOBILI RELATIVI DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI
“immobili che costituiscono beni
strumentali per l'esercizio dell'impresa”
“immobili che costituiscono beni
strumentali per l'esercizio dell'impresa”
“immobili che costituiscono beni alla
cui produzione o scambio è diretta
l'attività dell'impresa”
“immobili che costituiscono beni alla
cui produzione o scambio è diretta
l'attività dell'impresa”
IMMOBILISTRUMENTAL
I
IMMOBILISTRUMENTAL
IIMMOBILI
MERCE
IMMOBILIMERCE
Reddito si rileva dal C.E.
TuirArt. 90
MetodoCatastale
“altri immobili”“altri immobili”
IMMOBILIPATRIMONIO
IMMOBILIPATRIMONIO
116
Categoria catastale
Categoria catastale
Qualsiasicategoria
QualsiasicategoriaA
eccettoA/10
Aeccetto
A/10Qualsia
sicategori
a
Qualsiasi
categoria
BCDEA/10
BCDEA/10
PERNATURA
PERNATURA
PERDESTINA-ZIONE
PERDESTINA-ZIONE
PRO TEMPOR
E
PRO TEMPOR
E
IMMOBILIPATRIMONI
O
IMMOBILIPATRIMONI
O
IMMOBILIMERCE
IMMOBILIMERCE
IMMOBILISTRUMENTALI
IMMOBILISTRUMENTALI
Aeccetto
A/10
Aeccetto
A/10
GLI IMMOBILI RELATIVI ALL'IMPRESAGLI IMMOBILI RELATIVI ALL'IMPRESA
117
GLI IMMOBILISTRUMENTALI
GLI IMMOBILISTRUMENTALI
PER DESTINAZIONE
PER DESTINAZIONE
PER NATURA
PER NATURA
PROTEMPORE
PROTEMPORE
Tra cui: abitazione del custode di opificio industriale abitazione utilizzata come ufficio terreno adibito a deposito da imprese edili
118
IMMOBILE STRUMENTALE
PER DESTINAZIONE
IMMOBILE STRUMENTALE
PER DESTINAZIONE
Immobile “utilizzato
ESCLUSIVAMENTE per l'esercizio dell'impresa
commerciale da parte del possessore”
Immobile “utilizzato
ESCLUSIVAMENTE per l'esercizio dell'impresa
commerciale da parte del possessore”
Immobile “utilizzato
PROMISCUAMENTE”
Immobile “utilizzato
PROMISCUAMENTE”
IMMOBILE STRUMENTALE DELL'IMPRESA
IMMOBILE STRUMENTALE DELL'IMPRESA
NON È
Tuir Art.
43
È
GLI IMMOBILIGLI IMMOBILI
119
IMMOBILI STRUMENTALI
PER NATURA
IMMOBILI STRUMENTALI
PER NATURA
Immobili“non suscettibili
di altra destinazione
senza radicali trasformazioni”
Immobili“non suscettibili
di altra destinazione
senza radicali trasformazioni”
Risoluzione 3 marzo 1989, n. 3/330
Min. Fin. Dir. Gen. Catasto
Risoluzione 3 marzo 1989, n. 3/330
Min. Fin. Dir. Gen. Catasto
Categoria cat. A/10
Categoria cat. A/10
Gruppo cat. B Gruppo cat. B
Gruppo cat. C Gruppo cat. C
Gruppo cat. D Gruppo cat. D
Gruppo cat. E Gruppo cat. E
Anche se: non
utilizzati concessi in
locazione o concessi in comodato
Anche se: non
utilizzati concessi in
locazione o concessi in comodato
Tuir Art.
43
GLI IMMOBILI STRUMENTALIGLI IMMOBILI STRUMENTALI
IMMOBILI STRUMENTALI
PROTEMPORE
IMMOBILI STRUMENTALI
PROTEMPORE
Immobili di civile abitazione
dati in uso aidipendentiche hanno
trasferito la residenza per
motivi dilavoro
Immobili di civile abitazione
dati in uso aidipendentiche hanno
trasferito la residenza per
motivi dilavoro
di proprietà dell'impresa ubicati nel Comune di
svolgimento dell'attività
di proprietà dell'impresa ubicati nel Comune di
svolgimento dell'attività
Tuir Art.
43richiama
Art.
95Tuir
GLI IMMOBILI STRUMENTALIGLI IMMOBILI STRUMENTALI
121
122
La norma si applica anche agli impianti e ai macchinari infissi al suolo che costituiscono fabbricati iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.Se in sede di acquisto del fabbricato, nell'unico atto o in atti autonomi, sono indicati corrispettivi distinti per l'area e per il fabbricato sovrastante, si effettua comunque lo scorporo forfetario.
Le disposizioni si applicano anche alle singole unità
immobiliari presenti
all'interno di un fabbricato, ossia anche per gli immobili che non possono
essere definiti cielo-terra”.
Circolare19 gennaio 2007
n. 1/E
Circolare19 gennaio 2007
n. 1/E
Circolare16 febbraio 2007
n. 11/E
Circolare16 febbraio 2007
n. 11/E
LO SCORPORO DELLE AREELO SCORPORO DELLE AREE
122
“Nel caso di immobili all'interno dei quali si svolge sia un'attività di produzione o trasformazione di beni, che attività diverse da questa […], l'intero immobile potrà considerarsi industriale qualora gli spazi […] utilizzati per l'attività di produzione o trasformazione siano prevalenti rispetto a quelli destinati ad altre attività”.
La qualificazione del fabbricato non può essere successivamente modificata nel caso di un suo diverso utilizzo, neanche a seguito di variazione catastale della destinazione d'uso.
Circolare19 gennaio 2007
n. 1/E
Circolare19 gennaio 2007
n. 1/E
LA NOZIONE DI FABBRICATO LA NOZIONE DI FABBRICATO INDUSTRIALEINDUSTRIALE
123
VALORE FISCALEATTRIBUITOAL TERRENO
ISCRIZIONE IN BILANCIO DI UN UNICOVALORE PER TERRENO
E FABBRICATO
ACQUISTO CONGIUNTOMA ISCRIZIONE
DISTINTA
ACQUISTO TERRENOE SUCCESSIVACOSTRUZIONE
SCORPORO 20%-30%MAGGIORE TRA VALORE
CONTABILE ESCORPORO 20%-30%
VALORE CONTABILE
IL TRATTAMENTO DEI TERRENIIL TRATTAMENTO DEI TERRENI
124
Fabbricato industriale acquistato al prezzo complessivo di € 1.000.000,00
Terreno Valore civilistico
€ 100.000,00
Terreno Valore civilistico
€ 100.000,00
TerrenoValore fiscale
(30%)€ 300.000,00
TerrenoValore fiscale
(30%)€ 300.000,00
Terreno
Valore civilistico
(Perizia, collegio sindacale, società di
revisione, etc.)
€ 400.000,00
Terreno
Valore civilistico
(Perizia, collegio sindacale, società di
revisione, etc.)
€ 400.000,00
Terreno Valore fiscale€ 400.000,00
Terreno Valore fiscale€ 400.000,00
ESEMPIOESEMPIO
125
Acquisto separato dell'area e successiva
costruzione del fabbricato strumentale
Ammortamento
Solo sul costo di costruzione del
fabbricato strumentale
Valore dell'area=
Prezzo di acquisto
IL VALORE FISCALE DELL'IMMOBILEIL VALORE FISCALE DELL'IMMOBILE
126
Periodo d'impost
a in corso al 4 luglio 2006
Fabbricati posseduti ante
Rileva l'utilizzo del bene nel periodo di imposta
precedente
Rileva l'utilizzo nel periodo d'imposta in cui è entrato in
funzione l'immobile
Fabbricati acquistati dal
L'UTILIZZO DEL BENEL'UTILIZZO DEL BENE
127
Costo su cui applicare il 20% o 30%
è al netto dei costi incrementativi capitalizzati
e delle rivalutazioni effettuate
Costi incrementativi
Oneri di urbanizzazione, spese per interventi di manutenzione, riparazione, ammodernamento,
trasformazione e ampliamento che siano state portate ad incremento del costo dei fabbricati strumentali,
sostenute successivamente all'acquisto o alla costruzione.
Si ritiene assimilabile alla rivalutazione l'ipotesi in cui, a
seguito di un'operazione di fusione, il relativo disavanzo
venga allocato su un fabbricato oggetto di ammortamento
I COSTI INCREMENTATIVII COSTI INCREMENTATIVI
Per i fabbricati acquistati nei periodi precedenti a quello in
corso al 4 luglio 2006, gli ammortamenti
precedentemente dedotti devono essere imputati
prioritariamente al valore del fabbricato.
Modifica Finanziaria per il 2008Il fondo va imputato il proporzione
Effetto retroattivo al 2006!
Disposizione
abrogata
I COSTI INCREMENTATIVII COSTI INCREMENTATIVI
129
Soggetto locatore
Leasingfinanziario
Leasingoperativo
Scorporail terreno(ammorta-
mento)
Non scorpora il terreno
(il cespite è un “credito”)
Risoluzione20 settembre 2007
n. 256/E
Risoluzione20 settembre 2007
n. 256/E
IL LEASINGIL LEASING
130
Diritto costituitoCorrispettivo corrisposto
Diritto contabilizzato
Diritto fiscalmente
SCORPORO DEL
TERRENO
A TEMPO DETERMINATO
UNA TANTUM
B.II.1(Attivo)ONERE
accessorio al fabbricato
DEDUCIBILEex art. 102 del
TUIRNO
UNA TANTUMAutonomamente
B.I.7(Attivo)
DEDUCIBILEex art. 103,
comma 2, del TUIR
in base alla durata del diritto
NO
Con RATE PERIODICHE
B.8(conto economico)
DEDUCIBILEper competenza
ex art. 109 del TUIR
NO
A TEMPO INDETERMINATO
SIÈ assimilato all'acquisto del terreno
IL DIRITTO DI SUPERFICIEIL DIRITTO DI SUPERFICIE
131
CASO: Società che detiene in leasing un immobile, costruito su un terreno sul quale vanta un diritto di superficie a tempo determinatoCon il diritto di superficie si consente al titolare di costruire un fabbricato sul suolo altrui (ius aedificandi) oppure di acquistare la proprietà di una costruzione già esistente (cosiddetta proprietà superficiaria) senza però acquistare la proprietà del suolo sul quale insiste la costruzione.L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che essendo lo scorporo finalizzato ad evitare la deducibilità del costo sostenuto dall'impresa per l'acquisto di un terreno di per sé non ammortizzabile, la norma non trova applicazione per il diritto di superficie a tempo determinato costituito a favore del superficiario.In caso di acquisizione in leasing (ovvero in proprietà, Risoluzione n. 157 del 2007) di un fabbricato strumentale con diritto di superficie a tempo determinato, la quota capitale del canone di leasing è deducibile in quanto non comprensivo del valore del terreno.Si applica lo scorporo nel caso di diritto di superficie a tempo indeterminato.
Risoluzione27 luglio 2007
n. 192/E
Risoluzione27 luglio 2007
n. 192/E
IL DIRITTO DI SUPERFICIEIL DIRITTO DI SUPERFICIE
132
ComodanteComodante Comodatario
Comodatario
Attività produttiva
Attività produttiva
Attività non produttiva
Attività non produttiva
Scorporo 30%
Scorporo 30%
Scorporo 20%
Scorporo 20%
È schiavo
È schiavo
Risoluzione20 settembre 2007
n. 256/E
Risoluzione20 settembre 2007
n. 256/E
IL FABBRICATO CONCESSOIL FABBRICATO CONCESSOIN COMODATOIN COMODATO
133
BENE VALORE IN BILANCIO
AMMORTAMENTO
CIVILISTICO3%
VALORE FISCALE AMMORTAMENTO
FISCALE3%
TERRENO 300.000FABBRICATO 1.000.00
030.000 700.000 21.000
TOTALE 1.000.000
30.000 1.000.000
21.000
FABBRICATO INDUSTRIALE ACQUISTATO AD € 1.000.000
E ISCRITTO IN BILANCIO PER TALE VALORE SENZA EFFETTUARE LO
SCORPORO DEL TERRENO
134
BENE VALORE IN BILANCIO
AMMORTAMENTO
CIVILISTICO3%
VALORE FISCALE AMMORTAMENTO
FISCALE3%
TERRENO 150.000 150.000FABBRICATO 850.000 25.500 850.000 25.500
TOTALE 1.000.000
25.500 1.000.000
25.500
FABBRICATO INDUSTRIALE DEL VALORE DI € 1.000.000
CON ACQUISTO DEL TERRENO (€ 150.000) E SUCCESSIVA
COSTRUZIONE (€ 850.000)
135
Relazione di accompagnamento al D.L. n. 185 del 2008
"Come per le precedenti disposizioni relative alla rivalutazione
dei beni, la finalità che si intende perseguire è quella di
consentire a tali soggetti l'adeguamento ai valori effettivi della
rappresentazione contabile dei beni immobili, senza
rinunciare al carattere oneroso della rivalutazione ai fini del
riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni.".
136
LA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI LA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI D'IMPRESAD'IMPRESA
D.L. n. 185 del 2008
Art. 15(commi da 16 a
23)
Legge n. 342 del 2000
Artt. 11-13-15
D.M. n. 162 del 2001
D.M. n. 86 del 2002
137
LA NORMALA NORMA
RIVALUTAZIONE
DEGLI IMMOBILI
CIVILISTICA
CIVILISTICO-FISCALE
Possibilità diaffrancament
o della riserva
Possibilità diaffrancament
o della riserva
LE TIPOLOGIELE TIPOLOGIE
138
IMMOBILI NON RIVALUTABILI
1 Aree fabbricabili
2 Immobili alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l'attività d'impresa
(cosiddetti immobili "merce")
"Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di
strumenti attuativi del medesimo."Art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223
I BENI NON RIVALUTABILII BENI NON RIVALUTABILI
139
31/12/2007 31/12/2008
Ininterrotto possesso
Leasing Proprietà
Riscatto
MagazzinoImmobilizzazion
e
LE ESCLUSIONILE ESCLUSIONI
140
31/12/2007 31/12/2008
Ininterrotto possesso
Magazzino
VideoconferenzaItalia Oggi del
17 gennaio 2009
Come si evince dai commi 16 e 17 dell'articolo 15 del decreto legge in esame, l'adeguamento dei valori deve essere eseguito nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2008, in relazione ai beni risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.Ne deriva la necessità che gli immobili siano iscritti tra le immobilizzazioni rivalutabili sia nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che nel bilancio relativo all'esercizio successivo.
Immobilizzazione
LE ESCLUSIONILE ESCLUSIONI
31/12/200731/12/2008
Ininterrotto possesso
Leasing Proprietà
Riscatto
:..., coerentemente con quanto precisato nella circolare n. 18/E del 2006 in commento alla precedente legge di rivalutazione prevista nei commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, si evidenzia che i beni oggetto di un contratto di leasing possono essere rivalutati esclusivamente dall'utilizzatore a condizione che sia stato esercitato il diritto di riscatto entro l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2007.
LE ESCLUSIONILE ESCLUSIONI
142
LE CATEGORIELE CATEGORIE
143
È gratuita
Vantaggio
Copertura perdite
Copertura perdite
RATINGBASILEA 2
RATINGBASILEA 2
LA RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICALA RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA
144
Il valore attribuito ad ognuno degli immobili oggetto di rivalutazione, al netto degli ammortamenti, non può essere superiore al valore realizzabile nel mercato o al maggior valore che può essere fondatamente attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell'impresa. È, peraltro, possibile far emergere in bilancio valori inferiori al predetto limite.
I METODI DI RIVALUTAZIONEI METODI DI RIVALUTAZIONE
145
Documento n. 25 OICI.I. Imposte differite imputate direttamente a patrimonio netto.Le imposte differite relative a operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto, senza transitare da conto economico, sono contabilizzate nel fondo imposte differite tramite riduzione della posta di patrimonio netto creatasi a seguito dell'operazione stessa. Tali fattispecie a titolo esemplificativo sono costituite da: rivalutazione di beni iscritti nell'attivo di stato patrimoniale a seguito di specifiche leggi; riserve e fondi in sospensione di imposta; conferimenti di aziende in regime di sospensione di imposta.
Devo ragionevolmente ritenere che distribuirò la riserva
IL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONEIL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE
146
Capitale sociale
Riserva di rivalutazione
D.L. n. 185/2008
sociosociosociet
àTassato Tassata
IL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONEIL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE
147
Rivalutazione
Saldo attivo
Imposta sostitutiva per
l'efficacia fiscale
Immobili ammortizzabili
Immobili non ammortizzabili
10% 7%
7% 4%
D.L. n. 185/2008
L. n. 2/2009 L. n. 2/2009
3% D.L. INCENTIVI 1,5% D.L. INCENTIVI
L'EFFICACIA FISCALE DELLA L'EFFICACIA FISCALE DELLA RIVALUTAZIONERIVALUTAZIONE
148
Unica soluzione
Saldo Unico 2009
3 rate
1. Saldo Unico 2009
2. Saldo Unico 2010
3. Saldo Unico 2011
Interessi 3% annoMod. F24
anche in compensazione
IL PAGAMENTOIL PAGAMENTO
149
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita
Immobili ammortizzabili
Doppio binariocivilistico - fiscale
Ossiadall'1/1/2013
UnicoQuadro RV
Imposte anticipate
L'EFFICACIA FISCALE DELLA L'EFFICACIA FISCALE DELLA RIVALUTAZIONERIVALUTAZIONE
150
OssiaDall'1/1/2014
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
L'EFFICACIA FISCALE DELLA L'EFFICACIA FISCALE DELLA RIVALUTAZIONERIVALUTAZIONE
151
Rivalutazione
100
Saldo attivo 97
Meno imposta sostitutivaMeno imposta sostitutiva
Capitale sociale
Riserva di rivalutazione
D.L. n. 185/2008
Tassato 97 Tassata 97 + 3socio
IL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONEIL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE
152
società
Prescinde dall'opzione per il riconoscimento fiscale della rivalutazione
Imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali
addizionali 10%
EFFETTI
Distribuisco la riserva
societàsociosocio
NON TassataTassato
L'AFFRANCAMENTO DELLA RISERVAL'AFFRANCAMENTO DELLA RISERVA
153
Ossiadall'esercizio 2009
L'ammortamento dell'esercizio 2008 è stato calcolato sui valori non rivalutati.
154
I maggiori valori sono ammortizzati a partire dall'esercizio successivo alla loro iscrizione in bilancio per la residua vita utile dell'immobile.
DOCUMENTO INTERPRETATIVO 3
L'AMMORTAMENTO DEI BENI RIVALUTATIL'AMMORTAMENTO DEI BENI RIVALUTATI
• La nota integrativa espone informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica.
• Le informazioni sulla situazione della società e sull'andamento della gestione vanno incluse in un altro documento, la relazione sulla gestione (di cui all'art. 2428 del codice civile), che deve corredare il bilancio.
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
155
Le informazioni richieste dall'art. 2427 del codice civile possono essere raggruppate in quattro
categorie
ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI CONTABILI ADOTTATI
INDICAZIONE DELLE INFORMAZIONI, DEI DETTAGLI E, IN TALUNI CASI, DELLE
MOTIVAZIONI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE DI VOCI NELLO STATO PATRIMONIALE
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
156
Le informazioni richieste dall'art. 2427 del codice civile possono essere raggruppate in quattro
categorie
INDICAZIONE DELLE INFORMAZIONI, DEI DETTAGLI E, IN TALUNI CASI, DELLE
MOTIVAZIONI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE DI VOCI NEL CONTO ECONOMICO
UNA SERIE DI ALTRE INFORMAZIONI
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
157
• 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
• 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
• … .
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
158
Il n. 1) (i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato) richiede l'indicazione dei criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e delle rettifiche di valore. Si tratta di un'informazione che non deve né limitarsi a riportare i criteri legislativi, né essere troppo dettagliata, perché in entrambi i casi non sarebbe rispettato il principio generale della chiarezza nella redazione del bilancio. In sostanza deve essere fornita un'informativa esauriente, seppure sintetica.
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
159
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, del codice civile)• I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al
31/12/20xx non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi e fatte salve le variazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi principi introdotti dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 recante la riforma del diritto societario.
• La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
• L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
160
• In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
• La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
• La valutazione effettuata tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato, che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
• In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
161
• In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni Immateriali• Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto
degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
• I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di { } esercizi.
• L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale per un importo pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di { } esercizi. La scelta di un periodo di ammortamento superiore a cinque esercizi deriva da esigenze di carattere { }, in quanto { }. Tale periodo non supera comunque la durata per l'utilizzazione di questo attivo.
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
162
• I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del { }%.
• Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
163
Immobilizzazioni Materiali• Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti
fondi di ammortamento.• Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri
accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.
• Le quote di ammortamento, imputate al conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
• - Fabbricati: { }%• - Impianti: { }%
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
164
• - Macchinari: { }%• - Attrezzature: { }%• - Autovetture: { }%• - Autoveicoli: { }%• - Altri beni: { }%• Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o
volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
165
Locazione Finanziaria• Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in
bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In una apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.
• Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in conto economico secondo il criterio di competenza, mediante l'iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria.
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
166
Crediti• Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento
del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali e di settore.
• I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
Debiti• Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di
resi o di rettifiche di fatturazione.Risconti• Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva
competenza temporale dell'esercizio.
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
167
Rimanenze di magazzino• Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore
tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il
• - metodo LIFO (a scatti annuali);• - metodo FIFO;• - costo medio ponderato;• - costo specifico.• I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base ai costi
sostenuti nell'esercizio.
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
168
Partecipazioni• Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra
le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate• - al costo di acquisto o sottoscrizione• - con il metodo del patrimonio netto.• Il metodo del patrimonio netto consiste nell'assunzione, nel
bilancio della società partecipante, del risultato d'esercizio della partecipata, rettificato, in accordo con quanto prescritto dal principio contabile n. 21.
• Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
• Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società.
• Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
169
Fondi per rischi e oneri• Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
• Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
• Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
170
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
• Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
• Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
171
Imposte sul reddito• Le imposte sono accantonate secondo il principio di
competenza; rappresentano pertanto:• gli accantonamenti per imposte liquidate o da
liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;
• le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto della variazione dell'aliquota IRAP intervenuta nel corso dell'esercizio.
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
172
Riconoscimento dei ricavi• I ricavi per le vendite delle merci sono riconosciuti al
momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
• I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
173
Le quote di ammortamento, imputate al conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.
LA MODIFICA DEL PIANO DI LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO: DOCUMENTO N. 16 AMMORTAMENTO: DOCUMENTO N. 16 OICOIC
174
Il piano inizialmente predisposto deve prevedere un suo riesame periodico per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest'ultima va modificata, il valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento va ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite, e tale modifica deve essere motivata nella nota integrativa.
LA MODIFICA DEL PIANO DI LA MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO: DOCUMENTO N. 16 AMMORTAMENTO: DOCUMENTO N. 16 OICOIC
175
Ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 9, del codice civile le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo storico e il valore di mercato.Il Documento n. 13 OIC afferma che il principio di valutazione delle rimanenze di magazzino "del minore tra costo storico (o prezzo di costo o semplicemente costo) e prezzo di mercato (o semplicemente mercato)", si fonda sull'esigenza che allorquando l'utilità o la funzionalità originaria misurata dal valore (costo) originario si riduce, si rende necessario modificare tale valore utilizzando il valore di mercato.
Art. 2426 del codice civile
LA VALUTAZIONE DEL MAGAZZINOLA VALUTAZIONE DEL MAGAZZINO
176
Se l'andamento dei prezzi nel periodo fra la data del bilancio e quella della sua preparazione mostra che il valore netto di realizzo diminuisce ed il costo storico non può essere più recuperato, tale minor valore netto di realizzo deve essere utilizzato ai fini della determinazione del «mercato» per evitare di differire perdite con una errata valutazione della posta in bilancio.
LA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO È SOLO UN PUNTO DI RIFERIMENTO
LA VALUTAZIONE DEL MAGAZZINOLA VALUTAZIONE DEL MAGAZZINO
177
Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.
ART. 92, COMMA 5, DEL TUIR
LA VALUTAZIONE DEL MAGAZZINOLA VALUTAZIONE DEL MAGAZZINO
178
• 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
• Poiché gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico indicano, per ogni voce, gli importi dell'esercizio precedente (e quindi raffrontano i saldi dei due esercizi), si ritiene che non ci si possa limitare ad evidenziare le variazioni intervenute nella consistenza delle voci, ma si debbano identificare, almeno per le voci che presentano variazioni significative, i principali motivi che le hanno determinate.
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
179
Descrizione31/12/x Incrementi Decrementi 31/12/x+1
Capitale 90.000 90.000
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione 30.108 30.108
Riserva legale 18.000 18.000
Riserve statutarie
Riserve per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve:
Riserva straordinaria 652.712 573.055 1.225.767
Riserva per conversione/ arrotondamento in Euro (1) (1)
Riserva versamento in conto futuro aumento del capitale sociale 333.566 333.566
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio 573.055 959.492 573.055 959.492
1.697.440
1.532.547 573.054 2.656.933180
Capitalesociale
Riservalegale
Riservastraordinari
a
Altreriserve
Risultatod'esercizio
Totale
All'inizio dell'esercizio precedente 90.000 18.000 396.779 363.673 255.933 1.124.385
Destinazione del risultato dell'esercizio (255.933)
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni 255.933 255.933
Altre variazioni
Risultato dell'esercizio precedente 573.055
Alla chiusura dell'esercizio precedente 90.000 18.000 652.712 363.673 573.055 1.697.440
Destinazione del risultato dell'esercizio (573.055)
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni 573.055 573.055
Altre variazioni 1 1
Risultato dell'esercizio corrente 959.492
Alla chiusura dell'esercizio corrente 90.000 18.000 1.225.767 363.674 959.492 2.656.933
• 7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
182
ORIGINE
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
183
POSSIBILITÀ DI UTILIZZAZIONE
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
184
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
185
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
186
Natura/Descrizione Importo Possibilità di utilizzazione
Quota disponibile
Utilizzazioni effettuate nei 3
esercizi precedenti per copertura perdite
Utilizzazioni effettuate nei 3
esercizi precedenti per altre ragioni
Capitale 100.000
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione 150.000 A, B, C 150.000
Riserva legale 20.000 B
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve (riserva straordinaria)
850.000 A, B, C 850.000
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale 1.000.000
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile 1.000.000
Legenda:A: per aumento di capitaleB: per copertura perditeC: per distribuzione ai soci
187
Cassazione: sentenza n. 1908 del 2007
Ha riconosciuto la legittimità di un avviso di accertamento fondato sul metodo sintetico, nei confronti di un contribuente che, pur dichiarando modesti redditi, continuava a finanziare le proprie società.
LA GESTIONE ANTIECONOMICALA GESTIONE ANTIECONOMICA
188
Se le scadenze non sono
stabilite per iscritto:
1. gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta;
2. gli interessi si computano al saggio legale.
Interessi(art. 1815 del codice
civile)
"Salvo diversa volontà delle parti, il
mutuatario deve corrispondere gli
interessi al mutuante".
IL MUTUOIL MUTUO
189
1. In conto aumento del capitale sociale
2. In conto futuro aumento del capitale sociale
3. Per copertura perdite
4. A fondo perduto
Non vi è obbligo direstituzione
Questo non significa che non possano essere restituiti
Per la restituzione occorrono specifici presupposti (assemblea ordinaria)
Incrementano il costo fiscale della
partecipazione
I VERSAMENTII VERSAMENTI
190
• Attenzione alla causale degli articoli in PD (importantissima la prima nota cassa)
• Precostituirsi scambio di lettera a firma degli amministratori (sia per i versamenti sia per le restituzioni)
I soci litiganoI soci litigano La società fallisce
La società fallisce
La società è sotto verifica
fiscale
La società è sotto verifica
fiscale
Restituzione del finanziamento
Restituzione del finanziamento
Quadratura della cassa "negativa"Quadratura della cassa "negativa"
I FINANZIAMENTI DEI SOCII FINANZIAMENTI DEI SOCI
191
• Il finanziamento per cassa non avviene per esigenze operative, se non quella di evitare che il conto cassa possa apparire negativo.
• Se realmente esistenti, le esigenze operative sono affrontate mediante il ricorso al credito bancario e non utilizzando il conto cassa.
I FINANZIAMENTI DEI SOCI: L'AGENZIA I FINANZIAMENTI DEI SOCI: L'AGENZIA DELLE ENTRATEDELLE ENTRATE
192
• Sulla base delle dichiarazioni dei redditi dell'amministratore egli non è in grado di eseguire i versamenti, salvo diverse fonti reddituali.
• L'ammontare del credito complessivo del socio amministratore nei confronti della società risulta particolarmente elevato e non fondato sul piano della convenienza economica.
I FINANZIAMENTI DEI SOCI: L'AGENZIA I FINANZIAMENTI DEI SOCI: L'AGENZIA DELLE ENTRATEDELLE ENTRATE
193
• 14) un apposito prospetto contenente:• a) la descrizione delle differenze temporanee che
hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
• b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE2427 DEL CODICE CIVILE
194
Il principio di derivazione
Art. 83
TUIR
Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto
economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta […], le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei
criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.
LE IMPOSTELE IMPOSTE
195
IRES: permangono criteri e principi diversi IRES: permangono criteri e principi diversi
tra codice civile e TUIRtra codice civile e TUIR
•Codice civile: determinazioni estimative
•TUIR: determinazione certa
•Codice civile: determinazioni estimative
•TUIR: determinazione certa
•Codice civile: quantum competenza
•TUIR: quantum cassa
•Codice civile: quantum competenza
•TUIR: quantum cassa
LE IMPOSTELE IMPOSTE
196
IRAP: nuovo art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997IRAP: nuovo art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997
Affermazione dell'esclusiva rilevanza dei valori di
bilancio per la base imponibile IRAP
LE IMPOSTELE IMPOSTE
197
L. 24 dicembre 2007, n. 244
RILEVANTI MODIFICHE AL TUIRRILEVANTI MODIFICHE AL TUIR
LE IMPOSTELE IMPOSTE
198
Nuova aliquota dell'imposta sul redditodelle società nella misura del 27,5 per cento
Abrogati gli artt. 97 (Pro rata patrimoniale) e 98 (Contrasto all'utilizzo fiscale
della sottocapitalizzazione) del TUIR
Sostituito conseguentemente l'art. 96del TUIR con la previsione di nuove regole di deducibilità dal
reddito
Nuova aliquota e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 3,90 per cento
LE IMPOSTELE IMPOSTE
199
Nuove regole concernenti la durata minima dei contratti di locazione finanziaria che si applicano a decorrere dai
contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008
Modifica del comma 2 dell'art. 108 del TUIR con la previsione che le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti
di inerenza e congruità
Soppressione della facoltà prevista dall'art. 109,comma 4, lett. b), del TUIR, in materia di deduzioni
extracontabili dei componenti negativi
LE IMPOSTELE IMPOSTE
Soppresso il comma 3 dell'art. 102 del TUIR con l'eliminazione quindi della facoltà di operare ammortamenti
accelerati o anticipati sui beni materiali
200
IRES 2007: 33%IRES 2008: 27,5%
IRAP 2007: 4,25%IRAP 2008: 3,9%
MA
Ampliamento della base imponibile
Invarianza di gettito
MA
Ampliamento della base imponibile
LE ALIQUOTELE ALIQUOTE
201
Il rispetto dei principi di competenza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato d'impresa nella prospettiva di continuità aziendale, comporta che il trattamento delle imposte sul reddito sia il medesimo di quello dei costi sostenuti dall'impresa nella produzione del reddito, da contabilizzare conseguentemente nello stesso esercizio in cui sono stati contabilizzati i costi e i ricavi cui tali imposte si riferiscono, indipendentemente dalla data di pagamento delle medesime.
LA FISCALITÀ DIFFERITALA FISCALITÀ DIFFERITA
202
Generalmente l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi, non coincide con l'ammontare delle imposte di competenza dell'esercizio, in quanto frequentemente i valori attribuiti ad un elemento dell'attivo o del passivo secondo criteri civilistici differiscono dai valori attribuiti a tali elementi ai fini fiscali, per effetto delle differenze tra le norme di redazione del bilancio civilistico e quelle fiscali.
DIFFERENZE DIFFERENZE PERMANENTIPERMANENTIDIFFERENZE DIFFERENZE PERMANENTIPERMANENTI
DIFFERENZE DIFFERENZE TEMPORANEETEMPORANEEDIFFERENZE DIFFERENZE
TEMPORANEETEMPORANEE
LA FISCALITÀ DIFFERITALA FISCALITÀ DIFFERITA
203
DIFFERENZE DIFFERENZE PERMANENTIPERMANENTIDIFFERENZE DIFFERENZE PERMANENTIPERMANENTI
DIFFERENZE DIFFERENZE TEMPORANEETEMPORANEEDIFFERENZE DIFFERENZE
TEMPORANEETEMPORANEEDifferenze tra
valutazioni civilistiche e fiscali che sorgono in
un determinato esercizio e che non
producono effetti negli esercizi successivi
Differenze tra valutazioni civilistiche e fiscali che sorgono in
un determinato esercizio e che non
producono effetti negli esercizi successivi
Differenze tra valutazioni civilistiche e fiscali che sorgono in
un determinato esercizio e che sono
destinate ad annullarsi negli esercizi
successivi
Differenze tra valutazioni civilistiche e fiscali che sorgono in
un determinato esercizio e che sono
destinate ad annullarsi negli esercizi
successiviNO FISCALITÀ NO FISCALITÀ
DIFFERITADIFFERITANO FISCALITÀ NO FISCALITÀ
DIFFERITADIFFERITAFISCALITÀ FISCALITÀ DIFFERITADIFFERITAFISCALITÀ FISCALITÀ DIFFERITADIFFERITA
LA FISCALITÀ DIFFERITALA FISCALITÀ DIFFERITA
204
205
ESEMPI DI DIFFERENZE PERMANENTIESEMPI DI DIFFERENZE PERMANENTIESEMPI DI DIFFERENZE PERMANENTIESEMPI DI DIFFERENZE PERMANENTI
• Spese di vitto e alloggio relative a trasferte eccedenti i limiti fiscali (art. 95 del TUIR)• Imposte indeducibili (art. 99 del TUIR)• Spese generali (art. 109 del TUIR)• Costi indeducibili delle autovetture (art. 164 del TUIR)
• Spese di vitto e alloggio relative a trasferte eccedenti i limiti fiscali (art. 95 del TUIR)• Imposte indeducibili (art. 99 del TUIR)• Spese generali (art. 109 del TUIR)• Costi indeducibili delle autovetture (art. 164 del TUIR)
LA FISCALITÀ DIFFERITALA FISCALITÀ DIFFERITA
205
Le differenze temporanee deducibili
sono le differenzetemporanee che si
tradurranno in importi deducibili
negli esercizi futuri
Le differenze temporanee deducibili
sono le differenzetemporanee che si
tradurranno in importi deducibili
negli esercizi futuri
Le differenze temporanee tassabili
sono le differenzetemporanee che si
tradurranno in importi imponibili
negli esercizi futuri
Le differenze temporanee tassabili
sono le differenzetemporanee che si
tradurranno in importi imponibili
negli esercizi futuri
DIFFERENZE DIFFERENZE TEMPORANEE TEMPORANEE DEDUCIBILIDEDUCIBILI
DIFFERENZE DIFFERENZE TEMPORANEE TEMPORANEE DEDUCIBILIDEDUCIBILI
DIFFERENZE DIFFERENZE TEMPORANEE TASSABILITEMPORANEE TASSABILI
DIFFERENZE DIFFERENZE TEMPORANEE TASSABILITEMPORANEE TASSABILI
LA FISCALITÀ DIFFERITALA FISCALITÀ DIFFERITA
206
«Le imposte differite e le imposte anticipate sono conteggiate ogni anno sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno, apportando adeguati aggiustamenti in caso di variazione di aliquota rispetto agli esercizi precedenti, purché la norma di legge che varia l'aliquota sia già stata emanata alla data di redazione del bilancio».
IL DOCUMENTO N. 25 OICIL DOCUMENTO N. 25 OIC
207
«L'onere fiscale dell'esercizio è rappresentato: - dagli accantonamenti per le imposte
liquidate e da liquidare per l'esercizio; - dall'ammontare delle imposte che si ritiene
risulteranno dovute o che si ritiene siano state pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio in corso, e
- dalle rettifiche nello stato patrimoniale ai saldi di imposte differite per tener conto sia delle variazioni delle aliquote che dell'istituzione di nuove imposte».
IL DOCUMENTO N. 25 OICIL DOCUMENTO N. 25 OIC
208
Fiscalità corrente(voce 22
CE)
Fiscalità differita(voce 22
CE)
Aliquota IRES 33% e IRAP 4,25%
Rigiro nel 2007 dei disallineamenti pregressi
Disallineamenti originati nel 2007
Disallineamenti pregressi "residui" dopo rigiro nel
2007
Vecchie aliquote 33% e 4,25%
Ricalcolo imposte differite e anticipate con nuove aliquote
27,5% e 3,9%
Calcolo imposte differite e anticipate con nuove aliquote
27,5% e 3,9%
IL BILANCIO 2008IL BILANCIO 2008
209
Fiscalità corrente(voce 22
CE)
Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,90%
Fiscalità differita(voce 22
CE)
Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,9%
IL BILANCIO 2009IL BILANCIO 2009
210
Fiscalità corrente(voce 22
CE)
Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,9%
Fiscalità differita(voce 22
CE)
Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,9%
IL BILANCIO 2010IL BILANCIO 2010
211
Fiscalità corrente(voce 22
CE)
Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,9%
Fiscalità differita(voce 22
CE)
Aliquota IRES 27,5% e IRAP 3,9%
IL BILANCIO 2011IL BILANCIO 2011
212
Attivo
• C.II.4-bis Crediti tributari• C.II.4-ter Imposte anticipate
Passivo
• B Fondi per rischi e oneri:• 2) Per imposte, anche differite
LA FISCALITÀ DIFFERITA NEGLI SCHEMI LA FISCALITÀ DIFFERITA NEGLI SCHEMI DI BILANCIODI BILANCIO
213
• 22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
LA FISCALITÀ DIFFERITA NEGLI SCHEMI LA FISCALITÀ DIFFERITA NEGLI SCHEMI DI BILANCIODI BILANCIO
214
Le imposte anticipate non possono essere rilevate, in rispetto al principio della prudenza, se non vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
In presenza di tali condizioni, la rilevazione è obbligatoria
In presenza di tali condizioni, la rilevazione è obbligatoria
LE IMPOSTE ANTICIPATELE IMPOSTE ANTICIPATE
215
La ragionevole certezza
È comprovata da elementi oggettivi di supporto, quali piani previsionali
pluriennali attendibili
LE IMPOSTE ANTICIPATELE IMPOSTE ANTICIPATE
216
L'ammontare delle imposte anticipate iscritto in bilancio è rivisto ogni anno in quanto occorre verificare se continua a sussistere la ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali e quindi la possibilità di recuperare l'intero importo delle imposte anticipate.
Le imposte anticipate non contabilizzate in passato in quanto non sussistevano i requisiti per il loro riconoscimento, vengono iscritte nell'esercizio in cui tali requisiti emergono
Le imposte anticipate non contabilizzate in passato in quanto non sussistevano i requisiti per il loro riconoscimento, vengono iscritte nell'esercizio in cui tali requisiti emergono
LE IMPOSTE ANTICIPATELE IMPOSTE ANTICIPATE
217
TASSABILITASSABILI
Variazione in diminuzione nel modello UNICO
Variazione in diminuzione nel modello UNICO
Imposte correnti minoridelle imposte di
competenza
Imposte correnti minoridelle imposte di
competenza
IMPOSTE IMPOSTE DIFFERITEDIFFERITE
IMPOSTE IMPOSTE DIFFERITEDIFFERITE
DEDUCIBILIDEDUCIBILI
Variazione in aumento nel modello UNICO
Variazione in aumento nel modello UNICO
Imposte correnti maggioridelle imposte di
competenza
Imposte correnti maggioridelle imposte di
competenza
IMPOSTE IMPOSTE ANTICIPATEANTICIPATE
IMPOSTE IMPOSTE ANTICIPATEANTICIPATE
DIFFERENZE TEMPORANEEDIFFERENZE TEMPORANEEDIFFERENZE TEMPORANEEDIFFERENZE TEMPORANEE
218
Art. 95, comma 5, del TUIR
I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.
Esempio:Compenso all'amministratore unico determinato in € 100.000,00 per il periodo d'imposta 2009*Pagamento del compenso in data 30 gennaio 2010
* Nel caso di indeducibilità ai fini IRAP (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2001, n. 105/E)
Esempio:Compenso all'amministratore unico determinato in € 100.000,00 per il periodo d'imposta 2009*Pagamento del compenso in data 30 gennaio 2010
* Nel caso di indeducibilità ai fini IRAP (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2001, n. 105/E)
LE IMPOSTE ANTICIPATELE IMPOSTE ANTICIPATE
219
Esercizio 2009Esercizio 2009CE: contabilizzazione di € 100.000,00 (compenso)Rilevazione del compenso______________________ _______________Compenso amministratore (B.7) a Altri debiti (D.14) 100.000,00
Calcolo delle imposte anticipate: € 100.000,00 x 27,5% (IRES)Rilevazione delle imposte anticipate______________________ _______________
Imposte anticipate (C.II.4-ter) a Imposte anticipate (22) 27.500,00IRES
Modello UNICO 2010 SC: variazione in aumento di € 100.000,00
LE IMPOSTE ANTICIPATELE IMPOSTE ANTICIPATE
220
221
100.000
Esercizio 2010Esercizio 2010Calcolo delle imposte: € 100.000,00 x 27,5% (IRES)Rilevazione delle imposte________________ _____________________Imposte anticipate (22) a Imposte anticipate (C.II.4-ter) 27.500,00IRES
Modello UNICO 2011 SC: variazione in diminuzione di € 100.000,00
LE IMPOSTE ANTICIPATELE IMPOSTE ANTICIPATE
222
223
LE IMPOSTE ANTICIPATELE IMPOSTE ANTICIPATE
100.000
I crediti rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati ammontari da clienti e da
altri. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi tale diritto deriva di solito dalla vendita di prodotti, merci e servizi. I crediti includono anche gli ammontari che devono essere incassati per la
vendita di beni diversi da quelli che costituiscono le normali giacenze di magazzino, i prestiti a
dipendenti, a clienti ed altri.
IL DOCUMENTO N. 15 OICIL DOCUMENTO N. 15 OIC
224
ORIGINEORIGINE NATURA DEL DEBITORE
NATURA DEL DEBITORE SCADENZASCADENZA
Crediti sorti in relazione a
ricavi
Crediti sorti in relazione a
ricavi
Crediti sorti per prestiti e
finanziamenti concessi
Crediti sorti per prestiti e
finanziamenti concessi
Crediti sorti per altre ragioni
Crediti sorti per altre ragioni
Crediti verso clienti
Crediti verso clienti
Crediti verso consociate
Crediti verso consociate
Crediti verso altri
Crediti verso altri
Crediti a breve scadenza
Crediti a breve scadenza
Crediti a media scadenza
Crediti a media scadenza
Crediti a lunga scadenza
Crediti a lunga scadenza
225
LE CARATTERISTICHELE CARATTERISTICHE
I crediti vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo. Il primo punto di riferimento è il loro valore nominale, che va però rettificato
per tenere conto di:
perdite per inesigibilitàperdite per inesigibilità
resi e rettifiche di fatturazioneresi e rettifiche di fatturazione
sconti ed abbuonisconti ed abbuoni
interessi non maturati
interessi non maturati
altre cause di minor realizzoaltre cause di minor realizzo
LA VALUTAZIONELA VALUTAZIONE
226
Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere
previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio.
Detto fondo deve essere sufficiente (adeguato ma non eccessivo) per coprire, nel rispetto del principio di competenza:- sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi,-sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma
temute o latenti.Deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti
ceduti a terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di regresso.
LA SVALUTAZIONELA SVALUTAZIONE
227
Lo stanziamento al fondo svalutazione crediti deve avvenire tramite:
analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già
manifestatasi
stima, in base all'esperienza ed ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui
crediti in essere alla data di bilancio
valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti
condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese
LA SVALUTAZIONELA SVALUTAZIONE
228
Percentuali di svalutazione applicabili
Crediti al legale (status):
- Fallimento 100%- Concordato preventivo 60%- Pignoramento 50%- Decreto ingiuntivo 30%- Altro 100%
ESEMPIOESEMPIO
229
Percentuali di svalutazione applicabili
Crediti
- Scaduti da meno di 30 giorni 0%- Scaduti da oltre 30 giorni e fino a 90 giorni 10%- Scaduti da oltre 90 giorni e fino a 150 giorni 15%- Scaduti da oltre 150 giorni 20%
ESEMPIOESEMPIO
230
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili
se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure
concorsuali.
Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:
della sentenza dichiarativa del fallimento
del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa
del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
IL TUIR
In assenza dell'esperimento negativo di procedure esecutive, la giurisprudenza ha considerato sufficienti, per dimostrare l'effettività
della perdita, i seguenti elementi:
L'IRREPERIBILITÀ DEL DEBITORE
UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL DEBITORE COMPROMESSA
LA SITUAZIONE DI NULLATENENZA DEL DEBITORE
È necessaria la documentazione
LA GIURISPRUDENZALA GIURISPRUDENZA
232
L'amministrazione finanziaria ha fornito un'interpretazione molto restrittiva del concetto di elementi certi e precisi:
L'ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI
LA RINUNCIA AL CREDITO PER UN CALCOLO DI CONVENIENZA ECONOMICA
R.M. del 6 settembre 1980,
n. 9/517
L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIAL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
233
Tenuto conto però che principio generale di deducibilità fiscale è quello che pone come condizione il requisito della "inerenza" dei costi e degli oneri, inteso non soltanto nella obiettiva riferibilità dell'onere all'esercizio d'impresa, ma
anche nella ricorrenza di quel concetto di "inevitabilità" dello stesso, potrebbe dubitarsi, sotto questo aspetto, che una
rinuncia volontaria ad un credito possa considerarsi come onere inerente.
È stato evidenziato, tuttavia, come, in tema di gestione aziendale, l'inerenza, e quindi l'inevitabilità di un costo od onere, va riconosciuta per il solo fatto che tale costo od
onere si pone in una scelta di convenienza per l'imprenditore, ovverosia quando il fine perseguito è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico.
Ovviamente, l'accertamento di un siffatto carattere va condotto con riferimento alle specifiche condizioni in cui l'operazione si concretizza allo scopo di verificare che la
stessa realizza effettivamente una scelta di convenienza per l'impresa.
R.M. DEL 6 SETTEMBRE 1980, N. 9/517R.M. DEL 6 SETTEMBRE 1980, N. 9/517
PER I CREDITI DI AMMONTARE PIÙ ELEVATO È NECESSARIO ESPERIRE TUTTE LE AZIONI GIUDIZIARIE
PER IL LORO RECUPERO
È NECESSARIO VERIFICARE CHE NON SI TRATTI DI UNA SITUAZIONE DI TEMPORANEA ILLIQUIDITÀ DEL DEBITORE
PER I CREDITI PER I QUALI NON SI SONO ESPERITE TUTTE LE AZIONI GIUDIZIARIE PER IL LORO RECUPERO È
NECESSARIA IDONEA DOCUMENTAZIONE LEGALE CIRCA L'IMPOSSIBILITÀ O L'INUTILITÀ AD AGIRE
PER I CREDITI DI MODESTA ENTITÀ È NECESSARIO ACQUISIRE IDONEA DICHIARAZIONE DEL LEGALE CHE
SCONSIGLIA L'AZIONE IN QUANTO PIÙ ONEROSA DELLA SOMMA RECUPERABILE
LE CAUTELELE CAUTELE
Esercizio x
Valore nominale dei crediti 1.000Svalutazione civilistica iscritta nell'esercizio 30Svalutazione fiscalmente deducibile 5Fondo svalutazione crediti «civilistico» 100Fondo svalutazione crediti «fiscale» 15
ESEMPIOESEMPIO
236
Esercizio x + 1 – Esempio n. 1
Nell'esercizio X + 1 l'impresa consegue una perdita di 12.
Fondo svalutazione crediti a Crediti verso clienti 12
La perdita non comporta l'iscrizione di un componente negativo nel conto economico in quanto il fondo svalutazione crediti civilistico iscritto in bilancio (100) è superiore alla perdita subita (12).
La perdita conseguita non è deducibile fiscalmente in quanto l'ammontare della stessa è inferiore a quanto già dedotto nei precedenti esercizi (15).
Esercizio x + 1 – Esempio n. 2
Nell'esercizio x + 1 l'impresa consegue una perdita di 25.
Fondo svalutazione crediti a Crediti verso clienti 25
La perdita non comporta l'iscrizione di un componente negativo nel conto economico in quanto il fondo svalutazione crediti civilistico iscritto in bilancio (100) è superiore alla perdita subita (25).
Fiscalmente l'ammontare della perdita è superiore a quanto già dedotto nei precedenti esercizi (15) e pertanto l'impresa deduce la quota eccedente (25 – 15 = 10).
LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATELE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
239
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
IMPORTO
IN NON NORMALI
CONDIZIONI DI MERCATO
RILEVANTI
NATURA
ALTRE IMFORMAZION
I
240
a. direttamente, o indirettamente attraverso uno o più intermediari, la parte:1.controlla la società, ne è controllata, oppure è sotto comune controllo (ivi incluse le società controllanti, le controllate e le altre società del gruppo);2.detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; o3.controlla congiuntamente la società;b. la parte è una società collegata;c. la parte è una joint venture in cui la società è una partecipante;
UNA PARTE È CORRELATA A UN'ENTITA SE:
LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATELE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
241
d. la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;e. la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti a) o d);f. la parte è una società controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da parte di uno dei soggetti di cui ai punti d) o e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto; og. la parte è un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra società a essa correlata.
UNA PARTE È CORRELATA A UN'ENTITA SE:
LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATELE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
242
Si considerano "familiari stretti" di un soggetto, quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da un soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: 1. il convivente e i figli del soggetto;2. i figli del convivente; e3. le persone a carico del soggetto o del convivente.
I FAMILIARI STRETTI
LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATELE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
243
I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa).
I DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE
LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATELE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
244
1. acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);2. acquisti o vendite di immobili e altre attività;3. prestazione o ottenimento di servizi;4. leasing;5. trasferimenti per ricerca e sviluppo;6. trasferimenti a titolo di licenza;7. trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o in natura);8. clausole di garanzia o pegno; estinzione di passività per conto della società ovvero da parte della società per conto di un'altra parte;9. retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.
LE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI
LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATELE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
245
Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, è consentito, in riferimento alle informazioni di cui al n.22-bis, limitarsi a quelle inerenti le operazioni realizzate, direttamente o indirettamente, con i maggiori azionisti e con i membri degli organi di amministrazione e controllo.
IL BILANCIO N FORMA ABBREVIATA
LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATELE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Con l'emanazione del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 vengono modificati, in base a quanto stabilito dalla Direttiva n. 2003/51/Ce, gli artt. 2409, 2428, 2429 del codice civile, gli artt. 40 e 41 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, sul bilancio consolidato, l'art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, su banche e società finanziarie e gli artt. 94 e 100 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, sulle società di assicurazione.
D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32
LA RELAZIONE SULLA GESTIONELA RELAZIONE SULLA GESTIONE
246
1. Art. 2428 del codice civile: contenuto della relazione sulla gestione
2. Art. 2409-ter del codice civile: articolazione del giudizio sul
bilancio
Si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi Si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua inizio dalla data successiva a quella della sua
entrata in vigoreentrata in vigore
Si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi Si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua inizio dalla data successiva a quella della sua
entrata in vigoreentrata in vigore
D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32
LA RELAZIONE SULLA GESTIONELA RELAZIONE SULLA GESTIONE
247
Art. 2428, comma 1, del codice civile
Il bilancio deve essere corredato da una relazione Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, degli amministratori contenente un'analisi fedele,
equilibrata ed esauriente della situazione della società equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo
complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché
una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società é esposta. … .società é esposta. … .
Il bilancio deve essere corredato da una relazione Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, degli amministratori contenente un'analisi fedele,
equilibrata ed esauriente della situazione della società equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo
complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché
una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società é esposta. … .società é esposta. … .
IL CONTENUTOIL CONTENUTO
248
ANALISI
VISUALE
PERIODI
FedeleEquilibrataEsauriente
AttualeProspettica
Esercizio correntee preferibilmente i
due precedenti
IL CONTENUTOIL CONTENUTO
249
Art. 2428, comma 2, del codice civile
L'analisi di cui al primo comma é coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e
dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti
all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e
chiarimenti aggiuntivi su di essi.
L'analisi di cui al primo comma é coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e
dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti
all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e
chiarimenti aggiuntivi su di essi.
IL CONTENUTOIL CONTENUTO
250
SITUAZIONE
INDICATORI
INFORMAZIONI
PatrimonialeFinanziariaEconomica
FinanziariNon finanziari
AmbientePersonale
IL CONTENUTOIL CONTENUTO
251
Gli amministratori possono fornire le notizie richieste
dalla norma attraverso una
riclassificazione del conto economico, utilizzando quella più adatta ai fini esplicativi della gestione sulla
relazione.
Il criterio di riclassificazione del conto
economico a ricavi e costi del venduto
evidenzia, dal lato dei ricavi, la ricchezza creata
dall'impresa a seguito delle vendite, senza
considerare le variazioni del magazzino; dal lato dei costi, vengono evidenziati
esclusivamente quelli relativi alla produzione
venduta.
IL CONTENUTOIL CONTENUTO
252
Il criterio di riclassificazione a valore
aggiunto riclassifica i costi per natura e li
suddivide in interni ed esterni all'azienda.
Gli amministratori possono fornire le notizie richieste
dalla norma attraverso una
riclassificazione del conto economico, utilizzando quella più adatta ai fini esplicativi della gestione sulla
relazione.
IL CONTENUTOIL CONTENUTO
253
La riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il metodo finanziario permette di riaggregare le poste patrimoniali in funzione
della loro scadenza e di analizzare la solvibilità della società nel breve termine e la stabilità patrimoniale della società nel lungo termine.
Attivo a breve, composto da tutte le poste che si trasformeranno in moneta entro 12 mesi e suddiviso
a sua volta in:- liquidità immediate;
- liquidità differite;- rimanenze.
Attivo a lungo, composto da tutte le poste che si trasformeranno in moneta in un arco temporale di
medio lungo periodo.
Passività correnti, che hanno scadenza entro l'esercizio
successivo.Passività consolidate, che
hanno scadenza oltre l'esercizio successivo.
Patrimonio netto.
IL CONTENUTOIL CONTENUTO
254
È un indicatore della redditività complessiva dell'azienda, risultante
dalla gestione operativa, finan-ziaria,
straordinaria e tributaria.
Rappresenta la remune-razione percentuale del capitale di pertinenza
degli azionisti (capitale proprio).
ROE (return on equity)
Risultato netto d'esercizio
Patrimonio netto medio dell'esercizio
GLI INDICATORI ECONOMICIGLI INDICATORI ECONOMICI
255
Rappresenta l'indicatore della redditività della
gestione operativa.
ROI (return on investment)
Reddito operativoCapitale operativo
investito medio dell'esercizio
GLI INDICATORI ECONOMICIGLI INDICATORI ECONOMICI
256
Analizza la gestione operativa dell'azienda e rappresenta l'incidenza
percentuale del risultato operativo sul fatturato, ovvero, la
capacità remunerativa del flusso dei ricavi tipici dell'azienda.
ROS (return on sales)
Reddito operativoRicavi di vendita
GLI INDICATORI ECONOMICIGLI INDICATORI ECONOMICI
257
Esprime il risultato operativo al lordo della
gestione finanziaria, straordinaria e
tributaria.
EBIT
Somma algebrica dell'utile d'esercizio,
del risultato della gestione finanziaria, di quella straordinaria e
delle imposte
GLI INDICATORI ECONOMICIGLI INDICATORI ECONOMICI
258
Mette in evidenza l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato.
Incidenza OF
Oneri finanziariFatturato
GLI INDICATORI ECONOMICIGLI INDICATORI ECONOMICI
259
Ha un campo di variabilità ben definito, essendo compreso fra
zero (assenza di capitale proprio) e uno
(assenza di debiti).
Indice di autonomia patrimoniale
Patrimonio nettoPatrimonio netto + passività correnti +
passività non correnti
GLI INDICATORI PATRIMONIALIGLI INDICATORI PATRIMONIALI
260
L'indice pone in evidenza la proporzione esistente tra i debiti ed
il capitale proprio.
Rapporto di indebitamento
Passività correnti + passività non correnti
Patrimonio netto
GLI INDICATORI PATRIMONIALIGLI INDICATORI PATRIMONIALI
261
Rappresenta, in termini assoluti, il patrimonio
netto residuo dopo aver coperto le
immobilizzazioni immateriali, in
particolare marchi e avviamento.
Patrimonio netto tangibile
Patrimonio netto – attività immateriali
GLI INDICATORI PATRIMONIALIGLI INDICATORI PATRIMONIALI
262
Il quoziente esprime l'attitudine
dell'impresa a svolgere la sua
gestione in condizioni di
adeguata liquidità.
Indice di liquidità primaria
Liquidità immediate + liquidità differitePassività correnti
GLI INDICATORI DI LIQUIDITÀ E GLI INDICATORI DI LIQUIDITÀ E ROTAZIONEROTAZIONE
263
Indica l'attitudine dell'impresa a far
fronte alle uscite future derivanti dall'estinzione delle passività correnti,
con i mezzi liquidi a disposizione e con le
entrate future provenienti dal realizzo delle attività correnti.
Indice di liquidità generale
Attività correnti Passività correnti
GLI INDICATORI DI LIQUIDITÀ E GLI INDICATORI DI LIQUIDITÀ E ROTAZIONEROTAZIONE
264
Gli amministratori sono chiamati a dare evidenza sia dei rischi che possono gravare sulla gestione aziendale, sia delle incertezze che possono riguardare alcune poste di
bilancio.
I rischi che possono gravare sulla gestione aziendale sono di tipo economico e produttivo e
possono essere determinati:- dall'andamento del mercato di riferimento in cui
opera la società; - dalle dinamiche concorrenziali;
- dalle innovazioni tecnico-produttive; - dalla stabilità del personale interno qualificato e
dirigenziale.
GLI INDICATORI DI LIQUIDITÀ E GLI INDICATORI DI LIQUIDITÀ E ROTAZIONEROTAZIONE
265
Le poste di bilancio, di cui gli amministratori sono chiamati a descrivere l'incertezza, potrebbero
essere:- il valore delle partecipazioni in portafoglio;
- il fondo svalutazione crediti; - il valore di magazzino;
- la capacità della società di ristrutturare i debiti; - la capacità della società di ottenere affidamenti
bancari.
Gli amministratori sono chiamati a dare evidenza sia dei rischi che possono gravare sulla gestione aziendale, sia delle incertezze che possono riguardare alcune poste di
bilancio.
IL CONTENUTOIL CONTENUTO
266
Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di
queste ultime; 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
IL CONTENUTOIL CONTENUTO
267
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società
controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli
acquisti e delle alienazioni; 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio; 6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
IL CONTENUTOIL CONTENUTO
268
6 bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale
categoria di operazioni previste; b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al
rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.
IL CONTENUTOIL CONTENUTO
269