Convegno Apprendistato Professionalizzante Terni 4 ... · secondo quanto stabilito dal piano...

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Convegno Apprendistato Professionalizzante Terni 4 Novembre 2008 Relatore Dott.Roberto Vinciarelli Consulente Del Lavoro

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Convegno

Apprendistato

Professionalizzante

Terni 4 Novembre 2008

Relatore Dott.Roberto

Vinciarelli Consulente

Del Lavoro

Apprendistato professionalizzante

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professionalizzante

Art.49- D.lgs. 276/2003 ;

L .80/ 2005 - ( art.49 c.5bis);

Articolo 23 c.2 L.133/2008( art. 49 c.5 ter );

tre nuove tipologie di apprendistato

1)l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione o qualificante;

2)l'apprendistato professionalizzante ;

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2)l'apprendistato professionalizzante ;

3) l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione o specializzante;

L’apprendistato come contratto a causa mista

Uno speciale rapporto di lavoro in cui il datore di lavoro da un lato si obbliga - oltre che a corrispondere la retribuzione - ad impartire o a far impartire all'apprendista, nella sua impresa, l'insegnamento necessario affinché questi possa

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l'insegnamento necessario affinché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato;

Il datore di lavoro consegue il diritto di utilizzare l'opera dell'apprendista nell'impresa;

Apprendistato come contratto a causa mista;

• L’apprendista presta la propria attività nell'impresa e riceve come controprestazione l'insegnamento professionale, oltre alla retribuzione;

• Il rapporto di apprendistato, però, deve escludersi - riconoscendosi, invece, l'esistenza di un normale rapporto di lavoro subordinato -

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di un normale rapporto di lavoro subordinato -allorché le mansioni alle quali sia assegnato il giovane assunto si rivelino semplici e/o elementari, a meno che lo svolgimento delle stesse sia inserito in un contesto formativo di sviluppo graduale della professionalità del lavoratore;

Apprendistato professionalizzante

Finalità.

• è attivabile per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro;

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sul lavoro;

• è finalizzato all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali (art. 49 c.1, D.Lgs n. 276/2003);

Limiti di età

• dai 18 anni (17 per i lavoratori già in possesso di una qualifica professionale ex L. n. 53/2003) ai 29 anni e 364 giorni;

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Durata del contratto(art 49 c.3 D.lgs 276/2003).

• Fino a 6 anni;• Di fatto la durata del contratto è sancita dalla contrattazione collettiva nazionale/regionale, in funzione del livello che l’apprendista deve acquisire;

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acquisire;• Trattandosi di contratti con finalità diverse, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche successivamente ad un contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di formazione, in questo caso tuttavia la durata massima cumulativa dei due contratti non potrà essere superiore ai sei anni ;

• Viene meno la durata minima di 2 anni;

• Apertura dell’apprendistato professionalizzante alle attività stagionali;

• Possibilità di trasformare il contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato pure prima dei 2 anni,senza

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indeterminato pure prima dei 2 anni,senza vedersi disconosciuti i benefici contributivi;

Contenuti della formazione

La formazione degli apprendisti si articola su più aspetti: • una parte di essa deve essere dedicata alle competenze

di base e trasversali - disciplina del rapporto di lavoro:- organizzazione del lavoro,- misure a tutela della sicurezza sul lavoro,

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- misure a tutela della sicurezza sul lavoro,- comunicazione, - comportamenti relazionali; • un'altra parte si rivolge invece, all'acquisizione di

competenze tecnico-professionali, con contenuti di tipo tecnico, scientifico ed operativo differenziato per ciascuna figura professionale

Luogo di svolgimento della formazione

Le ore di formazione formale possono essere svolte dall'apprendista all'interno o all'esterno dell'azienda, secondo quanto stabilito dal piano formativo individuale.

- non è più previsto un monte ore minimo di formazione esterna obbligatoria, che comunque deve essere formazione formale,

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formazione formale, - è formazione formale quella effettuata 1)all’esterno dell’impresa da parte di strutture accreditate;2) all'interno di imprese dotate di capacità formativa.

Modalità di effettuazione della formazione

• Aula/distanza;• l'obbligo di formazione per l'apprendista può essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza e

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strumento della formazione a distanza e strumenti di e-learning ed in tal caso anche l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto ;

Durata minima della formazione formale

• il monte ore annuo di formazione formale, fissato in 120 ore deve intendersi quale limite minimo, posto a tutela della primaria esigenza formativa da assicurare all'apprendista;

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• Il limite di 120 ore, non può essere ridotto nei confronti di apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo inerente all’attività che svolge l’apprendista e neppure nei confronti dell’apprendista part-time;

Competenza del contratto collettivo in materia di formazione

• Modalità di erogazione della formazione;1)Formazione interna( per le imprese che hanno adeguata

capacità formativa)/ esterna( presso strutture accreditate);

2)In aula/ distanza ;

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2)In aula/ distanza ;3) Criteri per la valutazione della capacità formativa delle

aziende( in caso di formazione interna);

• Articolazione formazione;1) ripartizione delle ore disponibili di formazione tra le varie

discipline;

Competenza regionale sui profili formativi(art 49 c.5 D.Lgs 276/03)

Le Regioni, definiscono i profili formativi dell'istituto in relazione ad ogni qualifica ;

I criteri e principi direttivi che le regioni devono rispettate nel regolamentare i profili formativi sono i seguenti:

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profili formativi sono i seguenti: 1)previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno 120 ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;

2)La modalità di erogazione della formazione, la sua articolazione è stabilita dai contrati collettivi nazionali/ territoriali

Regime transitorio(art. 49 c. 5 bis D.Lgs. 276/03)

Tuttavia, fino all'approvazione della legge regionale,provvisoriamente, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria ( non territoriali)stipulati da associazioni dei lavoratori

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territoriali)stipulati da associazioni dei lavoratori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

I contratti collettivi in relazione ad ogni qualifica individuano il relativo contenuto formativo

Non regolamentazione da parte della regione dei profili formativi

Se il contratto collettivo regolamenta:1) L’istituto dell’apprendistato

professionalizzante(durata in relazione al livello/modo erogazione formazione/articolazione formazione/livelli in relazione a cui è legittimo il ricorso al contratto/

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formazione/articolazione formazione/livelli in relazione a cui è legittimo il ricorso al contratto/ eventuale % di conferma);

2) Regolamenta compiutamente i suoi profili formativi -cioè definisce in relazione ad ogni qualifica il profilo formativo;

Opera la disciplina dell’apprendistato professionalizzante.

Se il contratto collettivo regolamenta:1)L’istituto dell’apprendistato professionalizzante;2) Regolamenta indirettamente i suoi profili formativi,rimandando la sua regolamentazione ad altra fonte;

Opera la disciplina dell’apprendistato professionalizzante.

Il contratto regolamenta indirettamente i profili

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Il contratto regolamenta indirettamente i profili formativi, se rinvia in relazione ad essi ad altra fonte:

- A quelli codificati dell’Isfol -10/01/2002 (che per ogni qualifica codifica dei contenuti formativi);

- A quelli elaborati in seno all’ente bilaterale;

Opera la disciplina legale e contrattuale previgente(L.25/55) .

• Nel caso in cui il contratto collettivo non regolamenta l’istituto dell’apprendistato professionalizzante;

• Nel caso in cui il contratto collettivo regolamenta l’istituto dell’apprendistato professionalizzante,

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l’istituto dell’apprendistato professionalizzante, ma la regione o il contratto collettivo direttamente o indirettamente( a mezzo rinvio ad altra fonte) non prendono in considerazione i profili formativi ;

- Inibita ogni commistione tra il vecchio ed il nuovo regime dell’apprendistato;

Legge regionale Umbria 30 maggio 2007 n.18

• Regolamento regionale n 5. del 18 settembre del 2008;

• Definizione del profilo formativo:1) gruppo di figure professionali omogenee;2)Individuazione delle competenze base/

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2)Individuazione delle competenze base/ trasversali/tecnico professionali per ogni profilo formativo;

3) Individuazione dei contenuti della formazione/ modalità di erogazione della formazione/ durata della formazione per ciascun profilo formativo.

-120 ore di formazione formale erogabili :

1) esternamente- dai soggetti accreditati( iscritti nel catalogo regionale );

2) Internamente dalle aziende dotate di

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2) Internamente dalle aziende dotate di capacita formativa;

In caso di formazione esclusivamente aziendale( art. 49 c.

5-ter D. Lgs 276/03).• In caso di formazione esclusivamente aziendale la

competenza a varare i profili formativi in relazione ad ogni qualifica non è della Regione .

• In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai

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professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali.

• Canale parallelo a quello dell’articolo 49 c.5 e 49 c.5-bis, per fare decollare l’ istituto;

I contratti collettivi nazionali/ territoriali / aziendali stipulati dalle associazioni dei datori e lavoratori comparativamente più rappresentativi, oppure gli enti bilaterali definiscono:

-La Nozione di formazione aziendale;-Definiscono i Profili formativi in relazione ad ogni qualifica ;

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qualifica ;-La durata della formazione per ogni profilo;-Il modo erogazione della formazione ;-articolazione della formazione;-Il modo di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali;

-La registrazione nel libretto formativo;

• Formazione aziendale, come formazione governata e progettata dalla azienda ,pure avvalendosi di competenze e locali esterni e senza il ricorso a finanziamenti regionali.

• L’apprendistato di cui all’articolo 49 c.5-ter è immediatamente operativo, se il

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è immediatamente operativo, se il contratto collettivo nazionale/ territoriale/ aziendale definisce la nozione di formazione aziendale, anche in relazione alla precedente normativa ( interpello n.50 /08 di Confcommercio );

Corte costituzionale sent. 50/2005

La formazione aziendale non può essere aprioristicamente determinata, ne tanto meno condizionata dalle normative regionali, competenti a disciplinare, d’intesa con le parti sociali di livello regionale :

1) Contenuti della formazione pubblica ; 2) Modo accesso offerta formativa pubblica;

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2) Modo accesso offerta formativa pubblica;3)Accesso risorse finanziarie;

La formazione aziendale rientra invece nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello stato in materia di ordinamento civile.

Costituzione del rapporto

• Le modalità del collocamento degli apprendisti non si diversifica da quella degli altri lavoratori.

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degli altri lavoratori.

• per l'assunzione con contratto di apprendistato, non è più richiesta l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro.

Disciplina del collocamento(art. 1 c. 1184 L. 296/2006).

Assunzione:Obbligo di comunicare preventivamente( il giorno

precedente l’inizio della attività lavorativa), l’assunzione dell’apprendista al centro per l impiego telematicamente con il modulo Unificato Lav.

• Campi del modello Unificato lavoro:

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• Campi del modello Unificato lavoro:- Data inizio ;- Data fine rapporto(essendo il contratto di apprendistato

un contratto di durata, obbligo di indicare la data di fine rapporto );

• Livello – livello di inquadramento retributivo (2livelli inferiori nel caso di sottoinquadramento);

Regolamento regionale dell’Umbria n. 5 del 2008 art.12

La comunicazione preventiva al centro per impiego deve essere integrata dal 1 ottobre del 2008:

• con gli estremi del tutor;

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• con gli estremi del tutor;

Nella piattaforma informatica www.supportoco.it/ apprendistato, messa a disposizione dalla regione Umbria, il datore o consulente inoltra, insieme al codice identificativo della comunicazione di assunzione al centro per l impiego:

1) il piano formativo individuale( modello del contratto collettivo o in assenza con il modello allegato al regolamento 5/2008);

2) la richiesta all’ente bilaterale, se previsto dalla contrattazione collettiva( o da accordi regionali tra associazioni sindacali), del parere di conformità tra piano formativo individuale e profilo

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parere di conformità tra piano formativo individuale e profilo formativo regionale ;

3) la richiesta all’ente bilaterale, se previsto dalla contrattazione collettiva ( o da accordi regionali tra associazioni sindacali), del parere di conformità,circa la capacità formativa dell’impresa( in caso di formazione formale interna) ;

4) In caso di formazione formale interna,dichiarazione circa la capacità formativa dell’impresa.

Il centro per l’impiego controlla:

1)l’invio del piano formativo individuale;

2) la coerenza tra piano formativo individuale e profilo formativo della regione ;

In caso di non coerenza tra piano formativo

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In caso di non coerenza tra piano formativo individuale e profili formativi della regione, il centro per l’impiego invita il datore ,indicandone la motivazione a regolarizzare entro 10 giorni.

proroga

• Si ha proroga in tutti i casi di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) e di tirocinio o altra esperienza assimilata che si prolunghi oltre il termine inizialmente fissato, senza che sia intervenuta una

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fissato, senza che sia intervenuta una trasformazione del contratto medesimo.

Campi del modello Unificato lavoro:-dati inizio-inizio rapporto originario;-data fine proroga;

trasformazioneSi ha trasformazione 1)solo nei casi espressamente indicati dalla norma:- trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato- distacco;- trasferimento;2) allorché il prolungamento del rapporto iniziale, comporti una trasformazione legale

dello stesso.

Campi del modello Unificato lavoro:

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Campi del modello Unificato lavoro:• Data trasformazione;• Codice trasformazione;• Data Inizio rapporto ;• Data fine distacco/comando;

Entro 5 giorni, obbligo di comunicare la trasformazione da contratto di apprendistato, a contratto a tempo indeterminato.

Esempio.

-contratto di apprendistato stipulato il 1gennaio del 2007 e trasformato il 31/ 12/2008 in contratto a tempo indeterminato.

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Comunicazione di cessazione.

-Obbligo di comunicare la cessazione di un rapporto a tempo indeterminato, che si risolve per qualsiasi causa, entro 5 giorni al centro per l’impiego territorialmente competente;

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-Obbligo di comunicare pure la cessazione di un rapporto a termine, nel caso in cui la cessazione avviene anteriormente o posteriormente, alla data comunicata in fase di di assunzione/ proroga/ trasformazione .

Esempio:

• Contratto di apprendistato stipulato il 1 gennaio del 2007(fine rapporto 31/12/2008);

• Il rapporto cessa al 31/12/2008 per lo

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• Il rapporto cessa al 31/12/2008 per lo spirare del termine contrattuale, dopo che il datore ha dato disdetta ai sensi del 2118 del codice civile ad nutum, dando regolare preavviso.

• In cod. causa – altro.

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2 teorie

1) Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, la cui cessazione va sempre comunicata a prescindere dalla causale di cessazione e dal fatto che la data di cessazione coincida con la data fine rapporto, comunicata in fase di assunzione( Tesi del .M.

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comunicata in fase di assunzione( Tesi del .M. lavoro);

2) Il contratto di apprendistato è un contratto di durata, la cui cessazione va comunicata solo nel caso in cui la data di cessazione sia anteriore o successiva alla data di fine rapporto, comunicata in fase di assunzione;

Accentramento in materia di collocamento

• Il sistema di cooperazione applicativa consente ai datori di lavoro che hanno sedi di lavoro ubicate in territori regionali diversi, di effettuare le comunicazioni avvalendosi di uno dei servizi informatici, scelto tra quelli ove si trova una delle sue sedi di lavoro.

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sue sedi di lavoro. • Ciò al fine di evitare di accreditarsi e registrarsi presso più servizi informatici.

• La facoltà di accentrare le comunicazioni presso un servizio informatico regionale è concessa sia se le stesse vengono effettuate direttamente sia per il tramite di un intermediario.

• L’accentramento non è consentito per le comunicazioni inerenti particolari rapporti, le cui modalità di comunicazione sono integrate a livello regionale, al fine di acquisire informazioni specifiche necessarie per la loro gestione (ad esempio contratto di apprendistato).

• In tali casi l’adempimento dell’obbligo si verifica

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• In tali casi l’adempimento dell’obbligo si verifica secondo le modalità previste da ciascuna regione, fermo restando l’utilizzo degli standard definiti dal Decreto Interministeriale per le informazioni comuni a tutti i servizi informatici.

• Tuttavia nel caso di instaurazione di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale(in cui i contratti collettivi definiscono i profili formativi) possibilità di accentrare le comunicazioni

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possibilità di accentrare le comunicazioni obbligatorie, in un solo sistema informativo regionale( nota ministero del lavoro 6011).

• Dopo l'abrogazione dell'obbligo di richiesta di autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro, non sono da considerarsi legittime in assenza di legge regionale, le clausole dei contratti collettivi e/o le previsioni che subordinino

1) la stipula del contratto di apprendistato alla autorizzazione dell’ente bilaterale;

2) la stipula del contratto di apprendistato al parere di conformità sui profili formativi da parte dell’ente bilaterale;

3) la stipula del contratto di apprendistato, alla iscrizione della ditta

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3) la stipula del contratto di apprendistato, alla iscrizione della ditta all'Ente bilaterale;

Sono pertanto considerati validi i contratti di apprendistato stipulati anche in assenza di iscrizione della ditta all'Ente bilaterale e in assenza della sua autorizzazione, o del suo parere di conformità per ciò che inerisce i profili formativi.

La legge regionale può, qualora ciò non si ponga in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale, introdurre un obbligo di

1) Sottoporre i profili formativi al parere di conformità degli enti bilaterali, per la legittima stipula del contratto di apprendistato;

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stipula del contratto di apprendistato;

2) subordinare la stipula del contratto di apprendistato alla preventiva autorizzazione dell’ente bilaterale;

Adempimenti del datore di lavoro in fase di assunzione

1) comunicazione preventiva al centro per l’impiego;

2) consegna al lavoratore del contrato individuale con le informazioni ai sensi del 152/97( o copia di comunicazione preventiva al centro per impiego) + copia del piano formativo individuale;

3)sincerarsi circa la scelta in merito alla previdenza complementare, effettuata dal lavoratore in relazione a rapporti precedenti, secondo tali modalità:

a)Dichiarazione del dipendente in merito alla destinazione del TFR;b)Attestazione del datore di lavoro precedente ;

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b)Attestazione del datore di lavoro precedente ;

4) Consegna eventuale del modello TFR 2;

5) informativa ai sensi dell’articolo 13 D.lgs. 196/2003;

6)consegna dm 23( foglio delle detrazioni);

7) consegna di eventuale Anf / dip;

8) vista medica preventiva/ pre -assuntiva;

Forma contratto(art 49 c.4 lett. a).

• Per la stipula del contrato di apprendistato professionalizzante, è richiesta la forma scritta ad substantiam ed all'interno del contratto dovranno essere indicati:

• la prestazione lavorativa oggetto del contratto; • la qualifica professionale che potrà essere conseguita al

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• la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra- aziendale;

• il piano formativo individuale;il piano formativo individuale e’ documento distinto dal

contratto di lavoro, dovrà essere allegato al contratto a pena di nullità dello stesso;

Piano formativo individuale

• Il piano formativo individuale è un documento allegato al contratto di apprendistato il cui contenuto specifico sarà stabilito attraverso la definizione di un unico modello nazionale, previsto dalle Regioni e dalle Province autonome .

• Nel piano formativo individuale andranno indicati, sulla base del bilancio di competenze del soggetto e degli

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• Nel piano formativo individuale andranno indicati, sulla base del bilancio di competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato:

1) il percorso di formazione formale e non formale dell'apprendista in relazione ala qualifica che andrà a conseguire;

2)la ripartizione di impegno tra formazione aziendale o extra- aziendale.;

Piano formativo individuale

• Il piano formativo individuale dovrà essere elaborato in coerenza con i profili formativi individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, con il supporto tecnico del repertorio delle professioni;

• In considerazione della difficoltà di prevedere percorsi

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• In considerazione della difficoltà di prevedere percorsi formativi precisi, in particolare nelle ipotesi di contratti di apprendistato di lunga durata, il piano formativo individuale sarà seguito da un piano individuale di dettaglio, elaborato con l'ausilio del tutor, nel quale le parti indicheranno con maggiore precisione il percorso formativo dell'apprendista;

• La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e

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proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale(art.51 c.1 D.Lgs 276/2003) .

• In virtù dell'art. 16, comma 1, L. n. 196/1997, i contratti di apprendistato possono essere stipulati dai datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo

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• è consentita l'assunzione come apprendisti dei giovani con titoli di studio post-obbligo o attestati di qualifica professionale anche omogenei rispetto all'attività da svolgere .

Limiti numerici- per ditte non artigiane( art.47c.2 D. Lgs 276/03)Il numero degli apprendisti in forza presso il medesimo datore di lavoro non può superare quello delle maestranze specializzate e qualificate;

non può essere superiore a tre nel caso in cui il datore di lavoro non abbia alla proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o ne abbia in numero inferiore a tre;

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il requisito della proporzionalità va valutata con riferimento al singolo stabilimento o centro di attività dell'azienda e non anche con riferimento a tutto il complesso aziendale;

il socio lavoratore della società di persona può essere equiparato ai lavoratori dipendenti qualificati e specializzati, se e in quanto effettivamente e stabilmente inserito e occupato nello svolgimento dell'attività lavorativa aziendale e in possesso delle relative qualità e competenze professionali;

Limiti numerici nelle imprese artigiane(L.443/85)

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9;

il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

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apprendisti; b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione

non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento : un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può

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il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

• d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

• e) per le imprese di costruzioni/edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli

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massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra:

Non sono computati:1) per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica e

mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) i lavoratori a domicilio, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali;

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sono computati:1) i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod. civ., che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

2) tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

3) i dipendenti qualunque sia la mansione svolta;

Compatibilità con part-time

L'apprendistato non è incompatibile con il rapporto di lavoro a part-time, sempreché la durata delle prestazioni lavorative sia tale da consentire il raggiungimento delle finalità formative ;

Non sussiste alcun limite di orario minimo settimanale da osservarsi nella stipula del contratto;

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osservarsi nella stipula del contratto;il periodo di attività formativa(120 ore di formazione formale) non può essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro (ML nota n. 7209/2006);

Nel caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, invece, la procedura di convalida in DPL della trasformazione, è sede idonea alla valutazione della compatibilità tra orario ridotto e contenuti formativi del contratto di apprendistato;

Cumulabilità dei periodi di apprendistato

I periodi di servizio prestato come apprendista presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché

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purché1) non separati da interruzioni superiori ad

un anno; 2) purchè si riferiscano alle stesse attività;

riassunzione presso altra ditta con limiti di durata diversa ;

Esempio:

Un giovane lavora per 30 mesi in un'azienda artigiana dove la durata del contratto di apprendistato in relazione al livello di acquisizione era di 40 mesi.

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Lo stesso cessa senza avere ottenuto la qualifica;

Successivamente viene riassunto sempre con contratto di apprendistato da un'azienda industriale( che applica diverso contratto collettivo) ,sempre in relazione alla stessa attività e senza che

1) Nella prima azienda il lavoratore aveva effettuato i 3/ 4 del periodo di apprendistato ( 30mesi /40mesi= 3/4);

2) se si applica la % di completamento del primo contratto(3/4), alla durata massima del secondo contratto( 18 mesi), otteniamo la misura,espressa in mesi, della prestazione teoricamente effettuata dall’ apprendista relativa al secondo contratto;

3/4 su 18 mesi = 13,5 mesi ;

3) All’apprendista per completare il suo iter nella seconda ditta saranno necessari 4,5 mesi pari a:

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saranno necessari 4,5 mesi pari a:18 mesi- 13,5= 4,5;

Dove:a)18mesi ( durata massima del 2 contratto) ;b)13,5( mesi teoricamente effettuati nel 2 contratto); c) 4,5 mesi ( mesi per completare contratto di apprendistato);

Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge o dai contratti collettivi (ad es. infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e servizio militare), il periodo di apprendistato svolto precedentemente alla causa di

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 58

precedentemente alla causa di sospensione, si cumula con quello prestato al termine della stessa, ai fini della determinazione della durata massima dell'apprendistato .

Le malattia di breve durata, (come evento singolo o come sommatoria di una pluralità di eventi), non determinano la proroga del periodo di apprendistato se:

Tutore aziendale

- art 49 c.5 lett. e) - l'apprendista viene affiancato dal tutore aziendale.

Il tutore è quel lavoratore designato dall'impresa che assicura il necessario raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 59

l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna e che accompagna l'apprendista lungo tutta la durata del piano formativo individuale.

-Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane la funzione di tutore può essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa, da un socio o da un familiare coadiuvante.

Funzioni tutore

-affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato;

-trasmettere all'apprendista l'insegnamento necessario per lo svolgimento delle attività lavorative;

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 60

lavorative; -favorire l'integrazione tra le iniziative esterne all'azienda e la formazione sul luogo del lavoro;

-entrare in contatto con la struttura di formazione esterna al fine di valorizzare il percorso di apprendimento esterno ed interno all'azienda dell'apprendista;

• la definizione delle specifiche competenze del tutor è rimessa alla normativa regionale;

• previsione di specifici interventi formativi al fine di far acquisire al tutore le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni;

• Al riguardo, infatti, i tutori devono partecipare ad una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad 8

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 61

specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad 8 ore, organizzata e finanziata dalle strutture di formazione esterne all'azienda, nell'ambito delle attività formative per apprendisti;

• Non è possibile l'affiancamento di più di 5 apprendisti per ogni tutore (ML interpello n. 9/2008);

Regolamento n. 5/08 Regione Umbria

Il tutor deve frequentare12 ore di formazione presso il soggetto accreditato(iscritto nel catalogo regionale) al fine di:

-approfondire i suoi compiti specifici;-definire e gestire il piano formativo individuale;La formazione del tutor deve avvenire :

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 62

La formazione del tutor deve avvenire :1) Per le aziende che assumono apprendisti dopo 1

ottobre del 2008 ,per il periodo transitorio fino al 1 ottobre del 2010, entro la prima annualità di formazione dell’apprendista;

2) Per le aziende che hanno in corso al 1 ottobre del 2008 contratti di apprendistato, entro 24 mesi dal 1 ottobre del 2008( cioè entro il 1 ottobre del 2010);

Trattamento economico

• La retribuzione che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere all'apprendista è stabilita dai contratti collettivi ;

• il compenso degli apprendisti non può essere

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 63

• il compenso degli apprendisti non può essere stabilito in base alle tariffe di cottimo;

• È legittima la corresponsione di un "utile di cottimo" a lavoratori assunti con contratto di apprendistato, qualora sia totalmente sganciato dal risultato produttivo e costituisca una voce retributiva fissa(interpello feder-meccanica);

I 2 sistemi retributivi

Teoria del sottoinquadramento.• la retribuzione dell’apprendista, si determina prendendo a

riferimento la retribuzione dei livelli inferiori, rispetto quello verso cui è preordinato il contratto,

-il livello su cui modulare la retribuzione dell’apprendista non può essere inferiore di 2, rispetto a quello a cui è preordinato il contratto;

Teoria della percentualizzazione.

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Teoria della percentualizzazione.• resta ancora in vigore il comma 1, dell'art. 13, L. n. 25/1955, il quale

prevede la determinazione della retribuzione dell'apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione in aumento sulla base dell’anzianità di servizio , determinato sulla retribuzione del livello di acquisizione;

• non è possibile ipotizzare una retribuzione inferiore a quella derivante dal sistema del sottoinquadramento; quindi, il sistema di retribuzione percentualizzata , trova applicazione solo nel caso in cui il risultato che ne deriva, sia più favorevole al lavoratore,

Incentivi normativi –(art. 53 c.2

D.Lgs 276/03)

Fatte salve, specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti;

1)gli apprendisti non rilevano numericamente ai fini del superamento del limite :

-dei 15 dipendenti nella stessa unità produttiva;

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 65

-dei 15 dipendenti nella stessa unità produttiva;-15 dipendenti nello stesso comune;-60 dipendenti in totale;Oltre tale limite si innesca la tutela reale, al cospetto del licenziamento

illegittimo.

b) gli apprendisti non fanno base di computo, ai fini del collocamento obbligatorio ;

• Rientra nella nozione di agevolazione normativa pure la possibilità di inquadrare a livello retributivo l’apprendista, a 2 livelli inferiori rispetto al livello di acquisizione( a cui è preordinato il contratto).

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 66

Agevolazioni contributive/ normative(art 1 c.1175-1176 L.

296/2006).Sono subordinate:1)Rispetto contratto collettivo nazionale/ territoriale/aziendale (parte

economica/ normativa);2)Assenza di provvedimenti amministrativi e giudiziari definitivi in tema di

violazione delle condizioni di lavoro( allegato a); 3)Regolarità nei versamenti e negli adempimenti periodici nei confronti di

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 67

3)Regolarità nei versamenti e negli adempimenti periodici nei confronti di inps/ Inail /cassa edile;

4) Possesso del Durc;

Se l’ente verso cui si fanno valere le agevolazioni contributive, è pure l’ente chiamato al rilascio del Durc., costui non procede a rilasciare materialmente il Durc.

L’ente di riferimento provvederà internamente al controllo della regolarità degli adempimenti e versamenti periodici.

Il datore invia il modello SC 37 all’inps,1) Entro il 31 ottobre 2008, per le agevolazioni contributive in

godimento antecedentemente al 1 gennaio del 2008;2) Entro il termine per l’invio del modello dm 10, per le agevolazioni

contributive in godimento dopo il 1 gennaio del 2008;

Il datore con il modello SC 37, dichiara il possesso delle condizioni, per la fruizione delle agevolazioni contributive.

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 68

L ’inps attribuisce il codice autorizzazione 4w-soggetto che ha inoltrato il modello SC 37.

Vengono disconosciute le agevolazioni contributive a quelle imprese sprovviste del codice autorizzazione 4w.

L’ apprendistato non origina una agevolazione contributiva -cioè una riduzione rispetto alla aliquota ordinaria( circ. 51/2008 inps);

La aliquota del 10% è una aliquota tipica del

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 69

La aliquota del 10% è una aliquota tipica del contratto di apprendistato ( non un abbattimento rispetto ad una aliquota ordinaria);

Di conseguenza il datore non è chiamato in relazione a tale tipologia contrattuale, all’invio del modello SC 37 all’inps.

Estinzione del rapporto

Il rapporto di apprendistato può estinguersi: a) a seguito di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo(soggettivo/oggettivo) nel corso del rapporto;

b) a seguito di dimissioni;

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b) a seguito di dimissioni; c) per decesso dell'apprendista; d) al compimento del periodo massimo di durata dell'apprendistato stabilito dalla legge ovvero alla scadenza del più breve termine eventualmente fissato dai contratti collettivi;

e) per avvenuto conseguimento della qualifica;

Estinzione del rapporto per

scadenza del termineAl compimento del termine di durata previsto dalla legge o del più breve termine stabilito dalla contrattazione collettiva:

il rapporto di apprendistato cessa a seguito della disdetta che il datore ha facoltà di comunicare "ad nutum" (cioè a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o di

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prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo) ai sensi dell'art. 2118 cod. civile dando il preavviso(art 49 c.4 lett c) del D.Lgs 276/03);

nel caso in cui il datore non dia la disdetta, il rapporto di apprendistato si trasforma in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio .

Differenze tra normativa civilistica / previdenziale / fiscale.

• Civilisticamente -il contratto di apprendistato è concepito come un contratto a tempo indeterminato(disdetta del datore ai sensi del 2118 c.c.);

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 72

• Previdenzialmente - contratto a tempo indeterminato( v. e-mens);

• Fiscalmente contratto a termine( annotazioni Cud / detrazione minima 1380 ?);

Disciplina previdenziale

Gli apprendisti non sono soggetti a tutte le forme assicurative; la legge (artt. 15 e 21, L. n. 25/1955) prevede per gli apprendisti solo le seguenti forme assicurative:

infortuni sul lavoro e malattie professionali; invalidità, vecchiaia, superstiti; cassa unica assegni familiari; maternità;

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 73

maternità;malattia;

-Sono esclusi quindi i trattamenti 1)di integrazione salariale(Cig / Cigs);2) il fondo di garanzia per il t.f.r.;3) le indennità di disoccupazione/mobilità ;

Malattia

(art.1 c. 773, L. n. 296/2006). A decorrere dal 1º gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia;

Si applica la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati:

1)Controllo malattia;

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1)Controllo malattia;2) Certificazione malattia;3)Fasce reperibilità;4)Sanzioni in caso di assenza ingiustificata al cospetto di

visite di controllo, nella fasce di reperibilità:

Le norme contrattuali che prevedevano l'erogazione di un trattamento retributivo a favore del lavoratore apprendista assente per malattia, devono ora intendersi come trattamenti di garanzia:

1) se il trattamento economico già previsto dal contratto collettivo, è di importo superiore rispetto all'indennità INPS lordizzata, resta a carico del datore una integrazione;

Garanzia- indennità inps lordizzata = integrazione;

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 75

Garanzia- indennità inps lordizzata = integrazione;

2) se invece il trattamento economico disciplinato dal contratto collettivo, è di importo pari o inferiore rispetto alla indennità inps lordizzata, nessuna integrazione sarà dovuta dal datore di lavoro.

• La nuova tutela economica della malattia opera per tutti gli apprendisti, indipendentemente dal settore di attività e dalla qualifica(impiegato/operaio);

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 76

• Per gli eventi di malattia, sarà riconosciuta agli apprendisti, la contribuzione figurativa secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori subordinati .

Apprendista operaio

• 4-20 g - 50% RMgg x ng• 21-180g- 66,66% RMgg x ngRMgg = 1+21) Imponibile mese precedente/26;

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1) Imponibile mese precedente/26;2) Mensilità aggiuntive/(12x25);

Numero giorni:Dal lunedì al sabato (con esclusione delle

festività);

Apprendista impiegato

• 4-20 g- 50%RMgg x ng• 21-180g- 66,66% RMgg x ngRMgg = 1+2.1)Imponibile mese precedente/30;

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1)Imponibile mese precedente/30;2)Mensilità aggiuntive/(12x30);

Numero giorni:Dal lunedì alla domenica (con esclusione delle festività cadenti di domenica);

Contributi c/ ditta(art.1 c.773 L. 296/2006).

• dal 1º gennaio 2007, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è rideterminata in misura pari al 10% della

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rideterminata in misura pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;

• All'interno dell'aliquota contributiva del 10% è compresa la quota INAIL, nonché la quota malattia;

Ripartizione della contribuzione c/ ditta

- la contribuzione del 10% è stata così ripartita fra le gestioni previdenziali interessate:

a)INPS: F.p.l.d.-9,01;C.u.a.f.- 0,11;

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 80

C.u.a.f.- 0,11;malattia -0,53; Maternità- 0,05;

b)INAIL - 0,30;

Misura agevolativa

• i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, l'aliquota complessiva del 10% a carico dei datori di lavoro, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, è così ridotta:

• all'1,50% per i periodi contributivi maturati nel primo

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• all'1,50% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto (riduzione di 8,5 punti percentuali);

• al 3%, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto (riduzione di 7 punti percentuali).

• Per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo, la contribuzione è dovuta nella misura del 10 per cento.

• Ai fini della riduzione contributiva di cui sopra, il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti), è il mese di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato;

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rapporti di apprendistato;

• tuttavia, per le assunzioni operate entro il 31 dicembre 2006, ai fini della valutazione della consistenza aziendale, deve farsi riferimento alla media degli occupati dell'anno 2006.

Nel calcolo dei dipendenti,

Vanno computati1) i lavoratori di qualunque qualifica;

Vanno esclusi:

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 83

Vanno esclusi:

1) gli apprendisti;2) i lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento ex D.

Lgs. n. 276/2003; 3) i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20, L. n.

223/1991; 4) i lavoratori somministrati, con riguardo all'organico dell'utilizzatore; 5)I lavoratori assenti, ancorché non retribuiti (es. per servizio militare,

e/o gravidanza), sono esclusi dal computo solamente se, in sostituzione, sono stati assunti altri lavoratori, poiché in tal caso devono essere computati i sostituti;

Aliquota c/ dipendente

• 5,84% sull’imponibile previdenziale;

• Dal 1 gennaio del 2007 la aliquota c/dipendente subisce un incremento di 0,3% ;

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0,3% ;

Compilazione del mod. DM 10

I datori di lavoro devono indicare nel quadro B/C:

• il numero dei soggetti interessati ;

• Il numero delle giornate lavorate;

• l'importo delle retribuzioni;

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• l'importo delle retribuzioni;

• l'ammontare della contribuzione complessivamente dovuta (quota datore di lavoro e quota apprendista);

• utilizzare i nuovi codici di tipo contribuzione a 4 caratteri ;

i nuovi codici dm/10 a 4 caratteriil primo carattere si riferisce al codice qualifica:5 (apprendista);

il secondo carattere individua la tipologia del rapporto di apprendistato:

A) Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazioneB) Apprendistato professionalizzanteC) Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazioneD) Apprendistato ex legge n. 196/1997k) Apprendistato occupati in sotterraneo iscritti Fondo minatori;

- terzo carattere individua la misura dell'aliquota dovuta:

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- terzo carattere individua la misura dell'aliquota dovuta: 0- 10%1- 1,5%2- 3%

l quarto carattere è: 0“-se tempo pieno ;P" nei casi di rapporto di lavoro a part-time; A- In caso di malattia( o altro evento) che determini la erogazione della indennità c/inps ;

Inadempimento del datore in materia di formazione

L'inadempimento formativo imputabile al datore di lavoro è valutato sulla base del percorso di formazione previsto all'interno del piano formativo e di quanto regolamentato dalla disciplina regionale.

Tale inadempimento potrà configurarsi in presenza di uno dei seguenti elementi:

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 87

dei seguenti elementi: 1) quantità di formazione, anche periodica, inferiore a

quella stabilita nel piano formativo o dalla regolamentazione regionale;

2) mancanza di un tutor aziendale avente competenze adeguate;

In caso di inadempimento dell'obbligo formativo1) tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte

dell'apprendista ;2) imputabile esclusivamente al datore di lavoro;questi sarà tenuto a versare all'INPS, a titolo sanzionatorio, la

differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento;

La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra

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La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione( omissione / evasione contributiva);

Inoltre, l'inadempimento dell'obbligo formativo, preclude al datore di lavoro la possibilità di continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l'acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale.

La sanzione civile, per taluni interpreti, è la qualificazione del contratto, non più riconoscibile come contratto a causa mista, in contratto a tempo indeterminato.

Detrazione minima

• Se il reddito di lavoro dipendente dell’apprendista è inferiore a 8000 euro questi ha diritto a1380 di detrazione minima;

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minima;

• Fiscalmente il contratto di apprendistato è un contratto a termine;

Visita medica

-Apprendista Minore di 18 anni:1) Se non soggetto ad attività che richiedono

sorveglianza sanitaria:-visita medica pre - assuntiva effettuata dal medico

dipendente della asl/ dal professionista convenzionato con la asl;

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 90

dipendente della asl/ dal professionista convenzionato con la asl;

2) Se soggetto ad attività che richiedono sorveglianza sanitaria:

-visita preventiva( per valutare la idoneità alla mansione specifica/ le tutele per la salute al cospetto di rischi specifici quali emergono dal documento di valutazione dei rischi)e periodica da parte del medico competente;

• Apprendista Maggiore di 18 anni:1) Se non soggetto ad attività che richiedono sorveglianza

sanitaria : viene meno la visita pre - assuntiva, mentre dal 1 gennaio del 2009 sarà operativa la visita preventiva;

2) Se soggetto ad attività che richiedono sorveglianza

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 91

2) Se soggetto ad attività che richiedono sorveglianza sanitaria:visita preventiva e periodica da parte del medico competente, atta ad individuare la idoneità alla mansione e le tutele per la salute al cospetto di rischi specifici quali emergono dal documento di valutazione dei rischi;

Apprendisti e orario di lavoro

1) Agli apprendisti maggiorenni si applicano le norme del D.Lgs 66/2003:

a) Orario normale settimanale;b) Straordinario;c) Durata massima della prestazione;

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 92

c) Durata massima della prestazione;d) Riposo giornaliero;e) Riposo settimanale;f) Disciplina del lavoro notturno;g) Disciplina delle ferie;

• 2) Gli apprendisti minorenni:

-si applica il divieto di lavoro notturno( come periodo di 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le 22 e le 6, o tra le 23 e le 7);

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 93

tra le 23 e le 7);

-orario massimo giornaliero di 8 ore e settimanale di 40 ore;

abrogazioni

• Visita medica pre - assuntiva per l’apprendista maggiorenne e non esposto ad attività che richiedono sorveglianza sanitaria;

• Obbligo del datore di informare i familiari ogni 6 mesi dell’andamento dell’apprendista in azienda;

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 94

mesi dell’andamento dell’apprendista in azienda;• Obbligo di comunicare il conseguimento della qualifica entro 10 giorni al centro per l’impiego;

• Comunicazione alla regione o servizi provinciali dei dati dell’apprendista e del tutore entro 30 giorni dall’assunzione;

• AUTORE : Roberto Vinciarelli .

4 novembre 2008 Name presentation and presenter 95

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YellowRed Blue Green

Text Table Example

Key Operational Measures 2003 Target 2004 Actual 2004

Revenue growth 0% 0-1% 1%

Ordinary EBITA margin 18% 14-16% 16%

Cash conversion 109% 100-110% 126%

Key Financial Measures

Revenue growth 0% 0-1% 1%

Ordinary EBITA margin 18% 14-16% 16%

Cash conversion 109% 100-110% 126%