L'apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

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Direzione Sindacale – Welfare – Sicurezza sul lavoro Servizi Assistenza Mercato del Lavoro ed Amministrazione del Personale Corso Venezia, 47 • 20121 Milano • Tel. 02.7750.314 • Fax 02.7750.488 [email protected] www.unionemilano.it L’apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia Guida aggiornata con le novità della Riforma Fornero N. 5/2013 Guida operativa per le imprese associate

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Guida apprendistato 2013

Transcript of L'apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

  • Direzione Sindacale Welfare Sicurezza sul lavoro

    Servizi Assistenza Mercato del Lavoro ed Amministrazione del Personale

    Corso Venezia, 47 20121 Milano Tel. 02.7750.314 Fax 02.7750.488

    [email protected] www.unionemilano.it

    Lapprendistato

    professionalizzante

    nel Terziario in Lombardia

    Guida aggiornata con le novit della Riforma Fornero

    N. 5/2013

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  • Lapprendistato

    professionalizzante

    nel Terziario in Lombardia

    La Guida

    scaricabile dalla sezione

    Aree Tematiche Area Lavoro

    del sito internet

    www.unione.milano.it

    Direzione Sindacale Welfare Sicurezza sul lavoro - Direttore: Pierantonio Poy

    Servizi Assistenza Mercato del Lavoro ed Amministrazione del Personale - Responsabile: Paolo Pagaria

    Hanno collaborato alla redazione della Guida:

    - Maria Cristina Allocca

    - Michele Ceppinati

    - Maurizio Forbice

    - Katia Goldoni

    - Federica Menga

    - Piero Perdomi

    - Alessandra Setti

    marzo 2013

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

    1

    INDICEGENERALE

    INDICECRONOLOGICO

    pag.2

    1. DEFINIZIONE

    pag.5

    2. IDESTINATARI

    pag.5

    3. LAPROPORZIONENUMERICA

    pag.5

    4. ILPAREREDICONFORMIT

    pag.5

    5. LASTIPULADELCONTRATTO

    pag.6

    6. LADURATA

    pag.7

    7. LEQUALIFICHECONDURATAFINOA5ANNI

    pag.7

    8. ILPERIODODIPROVA

    pag.7

    9. ILIVELLIDIINQUADRAMENTOEILTRATTAMENTOECONOMICO

    pag.8

    10. ILRAPPORTODILAVOROATEMPOPARZIALE

    pag.8

    11. LECAUSEDISOSPENSIONEDELRAPPORTO

    pag.9

    12. LAPERCENTUALEDICONFERMA

    pag.9

    13. BENEFICINORMATIVIECONTRIBUTIVI

    pag.11

    14. GLIINCENTIVIDELPROGETTOAMVA

    pag.12

    15. ILPIANOFORMATIVOINDIVIDUALE-PFI

    pag.14

    16. LAFORMAZIONEDELLAPPRENDISTA

    pag.15

    17. LAFORMAZIONEPROFESSIONALIZZANTE

    pag.18

    18. LEMODALITDIEROGAZIONEDELLAFORMAZIONEPROFESSIONALIZZANTE

    pag.19

    19. LAFORMAZIONEDIBASEETRASVERSALE

    pag.19

    20. LADOTEAPPRENDISTATO

    pag.21

    21. LADOTEFACILITATORE

    pag.22

    22. LACERTIFICAZIONEDELLECOMPETENZE

    pag.23

    23. ILRICONOSCIMENTODELLAQUALIFICAPROFESSIONALEELAREGISTRAZIONENELLIBRETTOFORMATIVO

    pag.24

    24. IL REFERENTEPERLAPPRENDISTATO

    pag.24

    25. LARISOLUZIONEDELRAPPORTODILAVORO

    pag.25

    26. GLIAMMORTIZZATORISOCIALI pag.26

    27. SISTEMASANZIONATORIO

    pag.27

    28. COMPILAZIONEONLINEDELLARICHIESTADIAPPRENDISTATO

    pag.32

    29. APPRENDISTIASSUNTIAISENSIDELD.Lgs.276/03

    pag.32

    30. SEMPLIFICAZIONIPERIMPRESEMULTILOCALIZZATE

    pag.33

    31. APPRENDISTATOPERLAVORATORIISCRITTINELLELISTEDIMOBILIT

    pag.33

    32. APPRENDISTATOPERGLIOPERATORIDIVENDITA

    pag.34

    33. PERASSUMEREUNAPPRENDISTA

    pag.35

    INDICEDOCUMENTAZIONE

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

    2

    INDICECRONOLOGICO

    Il Regio Decreto Legge n. 1906, convertito nella Legge 2 giugno 1939, n.739, utilizza per la prima volta il termine apprendistato per indicare uno speciale rapporto di lavoro in base al quale il datore di lavoro obbligato ad impartire o far impartire allapprendista linsegnamento necessario al fine di fargli acquisire una professionalit e di retribuire le prestazioni dell'apprendista Nel 1942 il legislatore interviene nuovamente in materia prevedendo alcune norme allinterno del Codice Civile, Libro V, che qualificano il contratto di apprendistato tra i contratti di lavoro subordinato, con lintroduzione dellobbligo retributivo e della formazione professionale come elemento essenziale del rapporto. Dopo lentrata in vigore della Costituzione della Repubblica e sette proposte di legge sullapprendistato, si giunge allapprovazione della Legge 9 gennaio 1955, n. 25, prima disciplina organica dellistituto che abroga la Legge del 1938

    L'art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 (c.d. Legge Treu) ridisegna il contratto di apprendistato, e lo caratterizza con una forte alternanza tra formazione e lavoro. Nel tempo laspetto formativo, affidato alliniziativa pubblica, diventa marginale.

    Con il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi) il contratto di apprendistato diventa il principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro in stretta coerenza con la riforma del sistema educativo. Vengono definite tre tipologie dapprendistato: Art. 48 - per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; Art. 49 - professionalizzante; Art. 50 - per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Viene sottoscritto il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 2 luglio 2004 che regolamenta lapprendistato professionalizzante. Il 10 gennaio 2005 Regione Lombardia, Unione Regionale Lombarda e le OO.SS. di categoria sottoscrivono il Protocollo di intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato professionalizzante nei settori del

    Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. Per sopperire allinerzia delle Regioni, alle quali era affidata la disciplina di alcuni aspetti dellapprendistato professionalizzante, viene introdotto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n.

    19559gennaio

    193821settembre

    194216marzo

    200310settembre

    200825giugno

    199724giugno

    200510gennaio

    20042luglio

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

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    133, il comma 5-ter dell'art. 49 del D.Lgs. 276/03, che individua un percorso di formazione dellapprendista esclusivamente aziendale.

    Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL sottoscrivono il Protocollo dintesa per la regolamentazione della formazione esclusivamente

    aziendale ex art. 49, c. 5 ter del D.L.gs 276/03. A seguito del ricorso presentato da alcune Regioni, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 176, boccia parte del Dl n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in Legge n. 133 del 2008. Viene parzialmente abrogato larticolo 49, comma 5 ter che introduceva un percorso di formazione esclusivamente aziendale, escludendo in questo modo qualsiasi partecipazione regionale. Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL sottoscrivono un Avviso comune in materia di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale che ribadisca successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale 176/2010 - quanto contenuto negli accordi settoriali sottoscritti, rispettivamente, per il Terziario, il 23 settembre 2009, e, per il Turismo, il 20 febbraio 2010. Governo, Regioni e Parti Sociali sottoscrivono unIntesa per il rilancio dellapprendistato, con la quale confermano il quadro di operativit contenuto nei contratti collettivi in materia di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale, impegnandosi ad avviare un tavolo per la riforma dellapprendistato. Il Ministro del Lavoro presenta al Consiglio dei Ministri lo schema di Decreto Legislativo Testo unico dellapprendistato diretto a dirimere le controversie in materia tra lo Stato, le Regioni e le parti sociali, sorte attraverso i ricorsi alla Corte Costituzionale. Governo, Parti Sociali e Regioni sottoscrivono unIntesa che vuole rilanciare il contratto di apprendistato quale strumento fondamentale per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, con un contenuto formativo garantito dalle Regioni o in sussidiariet dalle parti sociali e dagli enti bilaterali.

    Pur condividendo limpostazione generale, Confcommercio, insieme ad altre organizzazioni imprenditoriali (Confesercenti, Confetra, Abi, Ania) non sottoscrive lIntesa per ragioni legate alliniquit dei contenuti del testo riguardanti la durata massima dellapprendistato professionalizzante, pari a 3 anni per tutte le figure ed i settori economici, fatta eccezione per le figure previste dai contratti degli artigiani che potranno prevedere un apprendistato con durata massima di 5 anni.

    2009 23 settembre

    2010 15 maggio

    2010 6 agosto

    2010 27 ottobre

    2011 5 maggio

    2010 27 ottobre

    2011 11 luglio

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

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    Viene emanato il Decreto Legislativo n. 167 Testo unico dellapprendistato con il quale viene nuovamente riformato listituto. Lentrata a regime del nuovo apprendistato, a seguito della regolamentazione degli aspetti di propria competenza da parte della contrattazione collettiva e delle Regioni, viene fissata al 26 aprile 2012. Con un interpello n. 40/2011 del 26 ottobre 2011 il Ministero del Lavoro, accogliendo le istanze di Confcommercio, ammette la possibilit di attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi massimi di 5 anni per tutte le figure professionali previste nellambito dei diversi contratti collettivi del Terziario, del Turismo/Pubblici Esercizi e delle aziende di Panificazione i cui contenuti competenziali siano omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane. Tra Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL viene sottoscritto lAccordo di riordino complessivo della disciplina dellapprendistato nel

    settore Terziario, Distribuzione e Servizi. Al fine di adattare la disciplina generale dellapprendistato professionalizzante alle specifiche caratteristiche di alcuni settori, vengono sottoscritti:

    il Protocollo dintesa per il settore della revisione legale (qualifica di assistente revisore legale);

    il Protocollo dintesa per il settore della consulenza specialistica (qualifica di Consulente in Risk Management & Performance Improvement, Consulente in data Management & IT Process Integration e Consulente in Corporate Finance).

    Diventa operativo il Testo Unico in materia di apprendistato.

    La legge 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita introduce alcune modifiche al Testo Unico sullapprendistato. Viene sottoscritto, tra Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL, il protocollo dintesa per la realizzazione dellapprendistato professionalizzante degli operatori di vendita.

    2011 26 ottobre

    2011 14 settembre

    2012 24 marzo

    2012 26 aprile

    2012 19 aprile

    2012 28 giugno

    2013 25 febbraio

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

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    1. DEFINIZIONE

    Lapprendistato definito allarticolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167/2011 come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alloccupazione dei giovani.

    2. I DESTINATARI

    Possono essere assunti in tutti i settori di attivit, pubblici o privati, i giovani di et compresa tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni), ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005.

    3. LA PROPORZIONE NUMERICA

    Dal 1 gennaio 2013 viene modificata la proporzione numerica fra apprendisti e lavoratori qualificati, nelle seguenti misure:

    Datori di lavoro

    che occupano

    da 0 fino a 2 dipendenti

    Fino ad un massimo di 3 apprendisti.

    Datori di lavoro

    che occupano

    da 3 a 9 dipendenti

    Mantenuto il rapporto 1 a 1 (un apprendista per ogni qualificato).

    Datori di lavoro

    che occupano

    da 10 dipendenti in poi

    3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati (es: azienda con 10 dipendenti qualificati potr assumere 15 apprendisti). I limiti numerici si applicano computando non solo gli apprendisti assunti direttamente, ma anche quelli utilizzati per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro con contratto di somministrazione a tempo indeterminato

    4. IL PARERE DI CONFORMIT

    Attraverso la sottoscrizione dellAccordo di riordino del 24 marzo 2012 le Parti firmatarie hanno confermato e valorizzato anche il ruolo della bilateralit inserendo il riferimento al passaggio obbligato allente bilaterale per lottenimento del parere di conformit precedentemente gi previsto dal CCNL Terziario nellambito della procedura di attuazione dello stesso contratto di apprendistato professionalizzante.

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    I datori devono quindi presentare, preventivamente allassunzione dellapprendista, alla specifica Commissione Paritetica dellEnte Bilaterale - Ebiter Milano, domanda di rilascio del parere di conformit. La richiesta di parere di conformit viene predisposta telematicamente attraverso il sito internet di Ebiter Milano www.ebitermilano.it . Una volta generata la richiesta e sottoscritta, anche digitalmente, la domanda deve essere inviata via fax 0266797239 o via mail certificata [email protected]. Il parere di conformit viene rilasciato dalla Commissione a seguito della valutazione della congruit dei seguenti aspetti:

    1. rapporto apprendisti/qualificati; 2. ammissibilit livello contrattuale; 3. congruit inquadramento/qualifica; 4. percentuale di conferma.

    La richiesta di parere di conformit :

    numerica; ogni richiesta deve essere riferita ad una singola qualifica.

    Valutata positivamente la richiesta, la Commissione rilascia telematicamente il parere di conformit che ha una validit di tre mesi. Ottenuto il parere di conformit lazienda pu procede allassunzione dellapprendista. Dovr inoltre inviare a Ebiter Milano copia della comunicazione di assunzione e segnalare successivamente i nominativi dei lavoratori ai quali attribuita la qualifica.

    5.LASTIPULADELCONTRATTO

    Il contratto deve essere stipulato in forma scritta. Il contratto deve contenere: 1) la prestazione oggetto del contratto; 2) il periodo di prova (di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato

    inquadrato allo stesso livello iniziale di assunzione); 3) il livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale; 4) la qualifica che potr essere acquisita al termine del rapporto. Entro trenta giorni dallassunzione deve essere dato allapprendista il Piano Formativo Individuale che definisce, per tutta la durata del contratto, il percorso formativo dell'apprendista.

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    6.LADURATA

    Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:

    LIVELLO FINALE

    DURATA

    II

    36 mesi

    III

    36 mesi

    IV

    36 mesi

    V

    36 mesi

    VI

    24 mesi

    La lettera a-bis) inserita dalla Legge n.92/2012 (Riforma Fornero), allart. 2, comma 1, del D.Lgs n.167/2011, prevede che gli accordi interconfederali o i CCNL, debbano stabilire anche una durata minima del contratto, non inferiore a sei mesi, facendo salva, tuttavia, la possibilit di sottoscrivere contratti di apprendistato professionalizzante, anche a tempo determinato, per la attivit in cicli stagionali.

    7.LEQUALIFICHECONDURATAFINOA5ANNI

    In deroga alle durate sopra indicate, ed in coerenza con quanto indicato dal Ministero del Lavoro nellinterpello n. 40 del 26 ottobre 2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile lattivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi superiori ai 3 anni, lAccordo del 24 marzo 2012 individua nella tabella B le figure professionali per le quali prevista una durata fino a 48 mesi.

    8.ILPERIODODIPROVA

    Pu essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.

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    Terminato il periodo di prova, lassunzione dellapprendista diviene definitiva. La durata massima del periodo di prova non potr superare i seguenti limiti:

    LIVELLO INIZIALE

    DURATA

    Quarto e Quinto Livello

    60 giorni di lavoro effettivo

    Sesto e Settimo Livello

    45 giorni di lavoro effettivo

    9.ILIVELLIDIINQUADRAMENTOEILTRATTAMENTOECONOMICO

    I livelli di inquadramento professionale ed il conseguente trattamento economico sono:

    2 livelli inferiori rispetto al livello finale per la prima met del periodo di apprendistato;

    1 livello inferiore rispetto al livello finale per la seconda met del periodo di apprendistato. Per gli apprendisti assunti per lacquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel sesto livello, linquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima met della durata del rapporto di apprendistato. Lapprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli stato assunto. Fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma dellart. 146 del CCNL Terziario, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto del medesimo art. 146 verranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla met della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato. E vietato stabilire il compenso dellapprendista secondo tariffe di cottimo.

    10.ILRAPPORTODILAVOROATEMPOPARZIALE

    Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avr durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui allart. 118 e seguenti della disciplina contrattuale nazionale del Terziario, ferme restando per lapprendistato professionalizzante le ore di formazione e le durate indicate nelle tabelle A e B dellAccordo del 24 marzo 2012.

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

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    11.LECAUSEDISOSPENSIONEDELRAPPORTO

    La malattia, linfortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. In tale ipotesi il datore di lavoro comunicher al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.

    Durante il periodo di malattia lapprendista avr diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente:

    a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione danno, ad unindennit pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;

    b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui allart. 175 della disciplina contrattuale nazionale del Terziario, ad unindennit a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

    Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.

    12.LAPERCENTUALEDICONFERMA

    Il nuovo comma 3-bis, dellart. 2, comma 1, del D.Lgs n.167/2011, aggiunto dalla Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero), modifica lobbligo di conferma per soli datori di lavoro che occupano 10 o pi dipendenti, subordinando la possibilit di assumere nuovi apprendisti alla conferma di almeno il 50% dei contratti di apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione. Per i primi 36 mesi dallentrata in vigore della riforma (fino al 17 luglio 2015), la percentuale di

    riferimento del 30%.

    Non sono computati i contratti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni ovvero per licenziamento per giusta causa. In caso di mancato rispetto della percentuale, il datore di lavoro potr assumere un apprendista in pi rispetto a quelli gi confermati, ovvero un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti percentuali saranno considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

    10

    Per le imprese che occupano fino a 9 dipendenti continua a trovare applicazione la norma contrattuale del CCNL del Terziario, che prevede la conferma dell80% degli apprendisti che siano venuti a scadere nei 24 mesi precedenti. La circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2012 coordina la disposizione legale introdotta dalla Legge n.92/2012 con quelle introdotte dalla contrattazione collettiva, ai sensi dellart. 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs n.167/2011, effettuando le seguenti precisazioni:

    a) la clausola di stabilizzazione contrattuale trova applicazione per le aziende che occupano fino a 9 dipendenti (come gi riportato: per il CCNL del Terziario l80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia scaduto nei ventiquattro mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto lintero periodo di apprendistato);

    b) qualora tra la disposizione contrattuale e quella legale, prevista dallart. 2, comma 3-bis, del

    D.Lgs. n.167/2011, vi sia coincidenza di ambito applicativo (datori che occupano almeno 10 dipendenti) produce effetti sul piano del rapporto contrattuale esclusivamente la disposizione legale. Ci in ragione del fatto che la disposizione contenuta nella riforma introduce una disciplina specifica per le aziende che occupano almeno 10 dipendenti e pertanto prevalente rispetto a quella dellart. 2, comma 1, lettera i), gi in vigore.

    DATORI DI LAVORO

    FINO A 9 DIPENDENTI

    DATORI DI LAVORO CON PIU DI 9 DIPENDENTI

    PERCENTUALE DI CONFERMA

    80%*

    50%**

    PERIODO DI RIFERIMENTO

    24 mesi precedenti la nuova assunzione

    36 mesi precedenti la nuova assunzione

    CESSAZIONI NON

    COMPUTABILI

    non si computano i lavoratori: - dimessi; - licenziati per giusta causa; - che hanno esercitato la facolt

    di recesso al termine del periodo di formazione; - che hanno risolto il rapporto

    durante o al termine del periodo di prova.

    non si computano i lavoratori: - dimessi; - licenziati per giusta causa; - che hanno risolto il rapporto

    durante il periodo di prova.

    CONSEGUENZE

    MANCATO RISPETTO

    in caso di mancato rispetto della percentuale di conferma il rapporto di apprendistato si trasforma in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

    La percentuale di conferma non si applica se nei 24 mesi precedenti sia venuto a scadere un solo

    In caso di mancato rispetto della percentuale di conferma, il datore di lavoro potr assumere un apprendista in pi rispetto a quelli gi confermati ovvero un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.

    Gli apprendisti assunti in

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    11

    contratto di apprendistato. violazione dei limiti percentuali saranno considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

    *non si applica se nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato **30% fino al 17 luglio 2015

    13.BENEFICINORMATIVIECONTRIBUTIVI

    Il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi per le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale (art. 10. Legge 30/2003). Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e

    contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Le agevolazioni contributive sono modulate in base alle dimensioni dellimpresa e alla prosecuzione del contratto di apprendistato dopo il periodo di formazione.

    Apprendisti assunti

    dal 2.1.2012 al 31.12.2016

    Contribuzione

    azienda

    Contribuzione

    Apprendista

    Aziende con meno di 10 dipendenti - Sgravio totale per i primi 3 anni

    - 10% per gli anni successivi

    5,84%

    Aziende che occupano 10 o pi

    dipendenti

    10% per ciascun anno 5,84%

    In caso di prosecuzione del contratto di apprendistato dopo il periodo di formazione

    Il datore di lavoro ha diritto di continuare a versare la contribuzione prevista per gli apprendisti (10%) per un anno dalla data di trasformazione.

    Il contributo a carico del dipendente rimane quello previsto durante lapprendistato, ovvero pari al 5,84% (pi 0,30%1 a favore della CIGS se il settore di appartenenza lo prevede).

    Lo sgravio totale per i primi tre anni di contratto per gli apprendisti assunti nel periodo 2.1.2012-31.12.2016, stato introdotto dallart. 22, comma 1, della Legge n. 183/2011 c.d. Legge di stabilit 2012.

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

    12

    Dal 1 gennaio 2013 tutti i datori di lavoro dovranno pagare una contribuzione pari all1,61% della retribuzione imponibile a fini previdenziali, relativo allassicurazione sociale per limpiego ASPI (si veda Sezione 25. Gli ammortizzatori sociali). LINPS, con la circolare n. 128, del 2 novembre 2012, ha riassunto i principali aspetti dellIstituto contrattuale dellapprendistato, affrontando in particolare i risvolti di natura contributiva. Nella circolare, sopra menzionata, viene precisato che la concessione dello sgravio contributivo previsto dallart. 22, della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilit), avviene in conformit alla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis, di cui al Regolamento CE n.1998/2006.

    14.GLIINCENTIVIDELPROGETTOAMVA

    AMVA - Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale - un Programma promosso dal Ministero del Lavoro e attuato da Italia Lavoro, che intende promuovere lapplicazione del contratto di apprendistato, per incrementare i livelli occupazionali dei giovani nel mercato del lavoro italiano. In particolare lobiettivo quello di sostenere e diffondere gli strumenti volti a favorire la formazione on the job e linserimento occupazionale di giovani che si trovano nello stato di svantaggio. Nella tabella sottostante sono indicate le caratteristiche del programma e gli incentivi previsti che, sono cumulabili con le agevolazioni contributive previste dalla normativa generale.

    Datori di lavoro

    interessati

    Datori di lavoro privati che abbiano la sede operativa presso cui operata lassunzione sul territorio nazionale

    Lavoratori per la

    cui assunzione

    compete

    lagevolazione

    I lavoratori assunti devono:

    Possedere il requisito di lavoratori svantaggiati come definito dal Reg. (CE) N. 800/20081;

    Avere un et compresa tra i 17 e 29 anni compiuti oppure

    Non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il soggetto beneficiario esclusi i contratti a termine.

    Incentivi

    Economici

    Fino a concorrenza delle risorse disponibili e comunque non oltre il 31 marzo 2013 verr riconosciuto ai soggetti beneficiari un contributo di 4.700 euro2 per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno. I contributi non sono cumulabili con altri contributi finalizzati allassunzione a favore del medesimo lavoratore mentre sono cumulabili con altri contributi erogati da soggetti terzi non finalizzati allassunzione.

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

    13

    Iter procedurale

    La domanda di contributo pu essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al seguente indirizzo: http://amva.italialavoro.it fino al 31 marzo 2013. Per informazioni sulla modulistica e sulluso del sistema informativo saranno disponibili sul sito www.italialavoro.it/amva

    Iter procedurale

    I datori di lavoro devono:

    non aver cessato o sospeso la propria attivit;

    essere in regola con lapplicazione in materia di sicurezza del lavoro;

    essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

    non aver riportato condanne che comportino linterdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

    non trovarsi sottoposti a procedure fallimentari o concordato preventivo;

    essere in regola con quanto previsto dalle normative regionali rispetto a tipologie contrattuali e obblighi formativi previsti dal contratto di apprendistato;

    non trovarsi in una delle difficolt previsti dagli orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolt, o, se PMI di non trovarsi in una delle situazioni descritte dallart. 1, comma 7 del Reg. 800/2008;

    non essere incorsi, negli ultimi 10 anni, in irregolarit definitivamente accertate dalle autorit competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici.

    Esclusioni e/o

    condizioni

    In caso si licenziamento (a qualsiasi titolo) o di dimissioni volontarie del lavoratore, limpresa beneficiaria del contributo dovr, entro e non oltre 15 giorni dallevento, esclusivamente tramite sistema informatico comunicare la variazione a Italia Lavoro ed inviare copia della comunicazione telematica delle dimissioni o del licenziamento. Limpresa beneficiaria del contributo dovr restituire a Italia Lavoro: 1) lintero contributo in caso di interruzione del rapporto di lavoro nei primi

    6 mesi dalla stipula del contratto; 2) decorsi 6 mesi dalla stipula del contratto, un importo proporzionale al

    periodo intercorrente tra la data di dimissioni ed il predetto periodo di 12 mesi.

    Non ammessa in nessuno caso la sostituzione dei lavoratori per i quali stato concesso il contributo.

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

    14

    Riferimenti

    normativi

    Programma AMVA - Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale - C.U.P. I52F11000090007: 1

    Chiunque rientri in una delle seguenti categorie: chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; lavoratori che hanno superato i 50 anni di et; adulti che vivono soli con una o pi persone a carico; lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparit uomo-donna che supera almeno il 25% la disparit media uomo-donna in tutti settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato; membri di una minoranza nazionale allinterno dello stato membro che hanno necessit di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad unoccupazione stabile. Lavoratore molto svantaggiato: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi . 2

    Calcolato convenzionalmente su 12 mesi (periodo di riferimento) a decorrere dalla data di assunzione.

    15. IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE - PFI

    Il contratto di apprendistato deve essere sempre accompagnato dal Piano Formativo Individuale -PFI, che definisce il percorso formativo dellapprendista. Il PFI deve essere consegnato entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto. Piano Formativo Individuale - PFI, quindi il documento che descrive in termini di obiettivi il percorso formativo del singolo apprendista coerentemente con il suo profilo professionale e le modalit di erogazione della formazione professionalizzante (formazione daula, on the job, formazione a distanza (FAD) o strumenti di e-learning, ecc.). I contenuti della formazione di base e trasversale devono essere declinati sulla base delle conoscenze e abilit contenute nelle specifiche sezioni del Quadro Regionale degli Standard Professionali QRSP della Regione Lombardia (D.d.u.o. Regione Lombardia 29.7.2011, n. 7105). Nel piano formativo individuale vengono inoltre indicati:

    i dati relativi allazienda;

    i dati relativi dellapprendista;

    il referente aziendale;

    il profilo formativo di riferimento. opportuno che il piano formativo individuale venga predisposta sulla base del bilancio di competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato. bene che lapprendista sia consapevole del percorso che dovr seguire e che conosca la qualifica e le competenze che acquisir. Il PFI sar firmato oltre che dal legale rappresentante dellazienda, anche dallapprendista stesso.

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

    15

    In considerazione delle difficolt di prevedere percorsi di formazione precisi o della necessit di modificare singole competenze da acquisire, il PFI potr essere seguito ed integrato da un PFI di dettaglio. Nella sezione Documentazione della presente Guida riportato un Fac-simile di Piano Formativo Individuale PFI.

    16.LAFORMAZIONEDELLAPPRENDISTA

    Livello

    finale

    Durata

    totale

    mesi

    Ore di formazione

    professionalizzante nel triennio

    Ore di formazione di base e trasversale nel triennio

    Ore complessive di formazione

    nel triennio

    II

    36

    240*

    120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

    360

    80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma distruzione

    320

    40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario

    280

    III

    36

    210

    120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

    330

    80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma distruzione

    290

    40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario

    250

    IV

    36

    180

    120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

    300

    80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma distruzione

    260

    40 ore per gli apprendisti in possesso di 220

    FORMAZIONE

    DI BASE E

    TRASVERSALE

    FORMAZIONE

    PROFESSIONA

    LIZZANTE

    FORMAZIONE

    APPRENDISTA

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

    16

    laurea o di altri titolo di livello terziario

    V

    36

    160

    120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

    280

    80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma distruzione

    240

    40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario

    200

    VI

    24

    120

    120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

    240

    80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma distruzione

    200

    40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario

    160

    * per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2 grado o di laurea universitaria 210 ore.

    Qualifiche

    omologhe a quelle artigiane

    Livello

    finale Durata

    totale

    mesi

    Ore di

    formazione

    profession

    alizzante

    Ore di formazione di base e

    trasversale nel triennio Ore

    complessive

    di

    formazione

    Addetto alla

    vendita:

    - macellaio specializzato provetto

    III

    48 mesi

    280

    120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

    400

    80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma distruzione

    360

    40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario

    320

    Addetto alla

    vendita: - specialista di

    macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di

    IV

    42 mesi

    200

    120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

    320

    80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma distruzione

    280

    40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario

    240

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

    17

    vendita

    Addetto al

    servizio:

    - estimatore nelle aziende di arte e antichit - disegnatore

    tecnico - figurista - vetrinista

    II o III

    48 mesi

    340 ore livello

    finale II

    o

    280 ore livello

    finale III

    120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

    460 livello

    finale II o

    400 livello

    finale III

    80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma distruzione

    420 livello finale II

    o 360 livello

    finale III

    40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario

    380 livello

    finale II o

    320 livello

    finale III

    Addetto

    manutenzione:

    - operaio specializzato provetto nel settore automobilistico - operaio

    specializzato provetto nel settore ferro-metalli - operaio

    specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicit - operario

    specializzato provetto

    III

    48 mesi

    280

    120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

    400

    80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma distruzione

    360

    40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario

    320

    Addetto

    assistenza:

    - collaudatore e/o accettatore - tecnico

    riparatore del settore elettrodomestici - tecnico

    riparatore del settore macchine

    II o III

    48 mesi

    340 ore livello

    finale II

    o

    280 ore livello

    finale III

    120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

    460 livello

    finale II o

    400 livello

    finale III

    80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma distruzione

    420 livello

    finale II o

    360 livello

    finale III

    40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario

    380 livello

    finale II o

    320 livello

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

    18

    per ufficio finale III Addetto gestione

    magazzino no

    food:

    - operaio specializzato provetto - operaio

    specializzato provetto nel settore automobilistico - operario

    specializzato provetto nel settore ferro-metalli

    III

    48 mesi

    280

    120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio

    400

    80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma distruzione

    360

    40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titolo di livello terziario

    320

    17.LAFORMAZIONEPROFESSIONALIZZANTE

    Il percorso formativo dellapprendista definito in relazione alla qualifica professionale e al livello di inquadramento.

    PROFILI PROFESSIONALI

    Ore complessive di formazione

    professionalizzante

    DURATA

    Approfondire conoscenze tecnico-scientifiche e capacit di divulgazione

    delle proprie competenze (inquadramento finale al 2 livello)

    240 (per gli apprendisti in possesso di diploma

    di istruzione superiore di 2 grado o di laurea universitaria 210 ore)

    36 mesi

    Particolare conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico pratica

    (inquadramento finale 3 livello)

    210

    36 mesi

    Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacit tecnico pratiche

    (inquadramento al 4 livello)

    180

    36 mesi

    Normali conoscenze ed adeguate capacit tecnico pratiche

    (inquadramento finale al 5 livello)

    160

    36 mesi

    Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale 6 livello)

    120

    36 mesi

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

    19

    18. LE MODALIT DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE

    Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti art. 14, lett. d) e art. 19, dellAccordo del 24 marzo 2012, in relazione allorario di svolgimento dellattivit formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione a carattere professionalizzante pu essere svolta in aula, on the job, nonch tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning ed in tal caso lattivit di accompagnamento potr essere svolta in modalit virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto. Qualora lattivit formativa venga svolta esclusivamente allinterno dellazienda, lazienda dovr essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo.

    19. LA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE

    Larticolo 4, comma 3, del Testo unico (D.Lgs. n.167/2011) sullapprendistato dispone che La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilit della azienda,

    integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o

    esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte

    complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni

    sentite le parti sociali e tenuto conto dell'et, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

    Regione Lombardia, con Delibera della Giunta Regionale del 25 gennaio 2012 n. 2933 (BURL Serie Ordinaria n. 5 - Luned 30 gennaio 2012) ha definito gli standard minimi per la formazione finalizzata allacquisizione delle competenze di base e trasversali dei lavoratori assunti con

    contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, ai sensi di quanto previsto dallarticolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 167/2011 Testo Unico dellApprendistato. Lofferta formativa pubblica finanzia per un massimo di 120 ore nel triennio e nei limiti delle risorse annualmente disponibili. Le imprese che non intendano avvalersi dellofferta formativa pubblica finanziata possono provvedere ad erogare direttamente la formazione nel rispetto dei contenuti definiti dalla deliberazione regionale e fatto salvo quanto eventualmente stabilito dai CCNL applicati in merito alla capacit formativa. Lerogazione della formazione pubblica finanziata affidata ad organismi accreditati per la formazione da Regione Lombardia, che possono attuarla internamente o esternamente allazienda anche tramite gli Enti Bilaterali. La formazione pu essere svolta:

    presso un organismo accreditato per la formazione;

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

    20

    presso il luogo di lavoro. In relazione al titolo di studio posseduto dagli apprendisti, la durata della formazione per lacquisizione di competenze di base e trasversali cos differenziata:

    120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio;

    80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma distruzione;

    40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario. Fermo restando gli standard orari sopra stabiliti, la durata della formazione sar riparametrata in funzione delleventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato.

    Nel caso di successivi contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, stipulati dallo stesso lavoratore con diversi datori di lavoro, i periodi di formazione finalizzata allacquisizione delle competenze di base e trasversali svolti, sono riconosciuti e si sommano al fine del raggiungimento delle 120 ore massime, nel rispetto dellarticolazione sopraindicata. I contenuti della formazione per lacquisizione di competenze di base e trasversali sono declinati sulla base delle sezioni Competenze di base e Competenze trasversali del Quadro Regionale degli Standard Formativi (QRSP), e delle eventuali ulteriori competenze (di base e trasversali) del profilo di riferimento individuato a seguito dellallineamento dei profili formativi contrattuali con il QRSP, afferenti alla sicurezza nellambiente di lavoro, allorganizzazione ed alla qualit aziendale, alla relazione e comunicazione nellambito lavorativo, ai diritti e doveri del lavoratore e dellimpresa. Con decreto del 26 luglio 2012, n. 6759 i contenuti della formazione trasversale sono stati aggiornati prevedendo nuove competenze in materia di sicurezza, igiene, qualit organizzazione aziendale e disciplina del rapporto di lavoro. In sede di progettazione del piano formativo individuale, eventualmente validato dagli Enti Bilaterali, i contenuti sopraindicati devono essere declinati in considerazione del profilo formativo contrattuale, del livello di scolarit dellapprendista e delle competenze di base e trasversali acquisite nei percorsi di istruzione e formazione professionale certificate ai sensi della vigente normativa regionale. Resta ferma la facolt per limpresa di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata allacquisizione di competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire.

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

    21

    20.LADOTEAPPRENDISTATO

    La dote-apprendistato linsieme di risorse in capo allapprendista/impresa per la fruizione dellofferta formativa pubblica erogata da operatori accreditati. La dote-apprendistato prevede il finanziamento di diversi servizi, fruibili anche singolarmente; la fruibilit varia in relazione alla tipologia contrattuale di assunzione e la valorizzazione economica alle caratteristiche ed alla durata dei servizi erogati. Regione Lombardia con decreto del 5 dicembre 2011, n. 11960, ha emanato le Linee di indirizzo per la programmazione provinciale della formazione degli apprendisti assunti con contratto di

    apprendistato professionalizzante per lanno formativo 2012-2013. Tali Linee sono state modificate ed integrate con decreto del 17 aprile 2012, n. 3322. Dal 1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, anche per gli apprendisti assunti ex art 49 DLgs 276/2003, l'offerta formativa pubblica sar uguale a quella degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 167/2011, ovvero solo formazione di base e trasversale, la cui quantit verr definita in relazione al titolo di studio posseduto. Resta fermo l'onere del datore di lavoro di coprire il restante obbligo formativo con risorse anche proprie. L'offerta formativa pubblica per gli apprendisti che verranno assunti ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011, prevede la copertura della formazione di base e trasversale per un massimo di 120 ore nel triennio e il supporto per la certificazione delle competenze acquisite. Gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi della nuova normativa (art. 4, D.Lgs. n. 167/2011) i servizi ammissibili a finanziamento pubblico, da erogare in osservanza degli standard minimi regionali, sono i seguenti:

    SERVIZIO

    ATTUATORE

    DESTINATARIO

    DURATA E COSTO

    FINANZIATO

    NOTE

    Formazione esterna

    apprendisti

    competenze di base e trasversali

    (gruppo-classe max 12 allievi)

    Organismo accreditato

    Apprendista Impresa

    Moduli min 8 ore

    Il servizio comprende anche la certificazione

    finale delle competenze apprese nel modulo.

    Supporto per la certificazione

    delle competenze

    Organismo accreditato

    Apprendista

    Max 2 ore

    Servizio erogabile da

    soggetti accreditati per i servizi al lavoro ai sensi

    della L.R. 22/06

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

    22

    21.LADOTEFACILITATORE

    Regione Lombardia ha emanato un avviso pubblico (D.d.u.o. 15.11.2012, n. 10313) per favorire lo sviluppo del contratto di apprendistato professionalizzante, complementare alla Dote Apprendistato erogata dalle Province (Dote facilitatore). I beneficiari della dote sono giovani dai 18 ai 29 anni, o minorenni con qualifica o diplomati, residenti o domiciliati in Lombardia, che vengono assunti con contratto di apprendistato da aziende localizzate in Lombardia con massimo 250 dipendenti. I giovani potranno usufruire dei servizi della dote per servizi di supporto:

    all'attivazione del contratto di apprendistato;

    alle attivit di progettazione e stesura del Piano Formativo Individuale;

    alle attivit di supporto per lerogazione della formazione tecnico-professionale. La richiesta per conto delle aziende e degli apprendisti pu essere presentata da:

    operatori accreditati alle sezione A o B dell'albo regionale (L.R. n. 19 del 2007 - art. 25);

    operatori accreditati ai servizi per il lavoro (L.R. n. 22 del 2006). Verranno riconosciuti i servizi erogati per un valore di dote non superiore a 1.000 euro per apprendista.

    Obiettivi e principi

    dellintervento

    Favorire i giovani e le aziende attraverso interventi di supporto:

    - nelle attivit amministrative per lattivazione del contratto;

    - nelle attivit di pianificazione e qualificazione della componente formativa al fine di migliorare lo sviluppo delle competenze tec-nico professionali acquisite anche in azienda.

    Soggetti coinvolti

    nellattivazione

    della dote

    La richiesta di dote per conto dei destinatari pu essere presentata da uno dei seguenti soggetti:

    - soggetti accreditati alla sezione A o B dellalbo regionale ai sensi dellarticolo 25 della L.R. n. 19/2007 e ss.mm.ii;

    - soggetto accreditato ai servizi per il lavoro, ai sensi della Legge Regionale n. 22/2006 e ss.mm.ii..

    Destinatari degli

    interventi

    Giovani residenti o domiciliati in Regione Lombardia e di et compresa tra i 18 e i 29 anni (o minorenni in possesso di qualifica o diploma) che vengono assunti con contratto di apprendistato ai sensi dellart. 4 D.Lgs. n. 167/2011 da aziende fino a 250 dipendenti localizzate sul territorio regionale.

    Tipologie di servizi Il supporto allapprendista e allazienda strutturato secondo i

    seguenti servizi:

    - affiancamento per la gestione degli adempimenti amministrativi/contrattuali connessi allattivazione del

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

    23

    contratto di apprendistato;

    - bilancio delle competenze;

    - progettazione e stesura del Piano Formativo Individuale (PFI generale);

    - supporto alla pianificazione;

    - supporto nelle modalit di erogazione dellattivit formativa interna in affiancamento al tutor aziendale, con particolare riferimento alle competenze tecnico-professionali, al fine anche di favorire la tracciabilit della stessa e leventuale validazione degli apprendimenti.

    Risorse finanziarie Le risorse per la realizzazione degli interventi ammontano a 6.000.000,00.

    Massimali di Spesa Il valore della singola dote pu variare in base alla modulazione dei singoli servizi erogati e comunque per un importo non superiore a 1.000,00 per apprendista.

    Richiesta di Dote La richiesta di Dote nominativa deve essere effettuata, tramite il sistema informativo regionale, attivo dalle ore 12:00 del 29/11/2012, per il tramite di uno dei soggetti sopra indicati che supportano lapprendista e lazienda nella definizione delle diverse componenti del contratto di apprendistato.

    A chi rivolgersi Scuola Superiore CTSP

    Capac Politecnico del Commercio

    22.LACERTIFICAZIONEDELLECOMPETENZE

    Le competenze di base e traversali, nonch quelle tecnico professionali, acquisite dagli apprendisti in esito ai moduli di formazione possono essere certificate e trascritte sul libretto formativo secondo le disposizioni regionali in materia:

    dagli operatori accreditati per la formazione, nel caso in cui questi siano anche erogatori della formazione di base e trasversale;

    da operatori per i servizi al lavoro, ovvero da enti bilaterali, accreditati per i servizi al lavoro, nel caso in cui la formazione sia stata svolta dallimpresa.

    In particolare possono essere oggetto della certificazione regionale, cos come definita nella parte terza delle Indicazioni regionali per lofferta formativa in materia di Istruzione e formazione professionale di cui alla D.G.R. 13 febbraio 2008, n. 6563, le competenze del Quadro Regionale degli Standard Professionali (Q.R.S.P. adottato con D.D.U.O. del 30 luglio 2008 n. 8486 e s.m.i). Solo in questo caso possibile il rilascio da parte dellorganismo di formazione dellattestato.

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    A tale fine gli organismi di formazione devono verificare ed attuare la riconduzione delle competen-ze previste dal P.F.I. a quelle dello stesso Q.R.S.P. Nel caso di non corrispondenza delle competenze del Piano Formativo Individuale P.F.I. a quelle del Q.R.S.P., gli organismi di formazione possono comunque rilasciare un proprio attestato, con format liberamente definito, senza logo regionale; tale attestazione possiede valore di credito formativo e di evidenza documentale ai fini dellacquisizione di ulteriori certificazioni di competenza del sistema regionale. Rimane ugualmente ferma la possibilit di rilascio da parte degli enti accreditati di attestazioni non aventi valore regionale anche per la documentazione dellacquisizione di singoli elementi di competenza o della semplice frequenza al percorso. Le regole nazionali relative alla certificazione delle competenze sono contenute nellaccordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, recepito dal decreto interministeriale del 26 settembre 2012.

    23. IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE E REGISTRAZIONE NEL LIBRETTO FORMATIVO

    Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attester lavvenuta formazione e dar comunicazione per iscritto allapprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo delleventuale acquisizione della qualifica professionale. Il datore di lavoro, inoltre, tenuto a comunicare entro 5 giorni a Ebiter Milano i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro tenuto, altres, a comunicare al competente Centro per limpiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa. In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione svolta, varr anche ai fini dellattestazione sul percorso formativo.

    24. IL REFERENTE PER LAPPRENDISTATO Ai sensi di quanto previsto dallart. 2, lett. d), D. Lgs. n. 167/2011, lattuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati e delle previsioni contenute nellAccordo del 24 marzo 2012, seguita dal referente per lapprendistato, interno od esterno, che dovr essere individuato allavvio dellattivit formativa.

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    Il referente interno per lapprendistato, ove diverso dal titolare dellimpresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dallimpresa nel piano formativo e che dovr possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che lapprendista conseguir alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.

    Per lapprendistato professionalizzante in caso lazienda intenda avvalersi, per lerogazione della formazione, di una struttura esterna, questultima dovr mettere a disposizione un referente per lapprendistato provvisto di adeguate competenze. Il referente, a differenza della precedente figura del tutor, non ha lobbligo di frequentare corsi di formazione specifici.

    25.LARISOLUZIONEDELRAPPORTODILAVORO

    Larticolo 2, lettera m), del D.Lgs. n.167/2011 prevede la possibilit per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto

    dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facolt di recesso al termine del

    periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo

    indeterminato. Durante lo svolgimento dellapprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Alla scadenza del periodo di formazione, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sar tenuta a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione. Il Ministero del Lavoro ha chiarito, con nota n. 40/0025014, che esiste una coincidenza, ai fini della corretta applicazione della disciplina del preavviso e, di conseguenza, della disciplina del recesso ex art. 2118 c.c., tra durata del contratto di apprendistato e durata del periodo di formazione. Conseguentemente, non trova pi applicazione lart. 3, c. 2 dellAccordo di recepimento della nuova disciplina del T.U. per il settore del Terziario, nella parte in cui si afferma che il periodo di formazione dovr terminare di norma 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato. Daltro canto le ragioni allorigine di questa disposizione, cio che il momento del recesso ex art. 2118 fosse collocabile prima del termine del periodo di apprendistato, sono venute meno con lentrata in vigore della Legge n. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro), nello specifico, con il comma 16, lett. b) dellart. 1, viene previsto alla lett. m), comma 1, dellart. 2, della Legge n. 167/2011 il quale prevede che nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.

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    Pertanto, si applicher la norma di legge attualmente in vigore (art. 2, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 167/2011 cos come modificata dalla Legge n. 92/2012, art 1, comma 16), che stabilisce la decorrenza del periodo di preavviso dal termine del periodo di formazione (che coincide con il termine dellapprendistato) in sostituzione di quanto attualmente previsto dallart. 3, comma 2, dellAccordo di riordino dellapprendistato per il settore Terziario del 24 marzo 2012. In caso di mancato preavviso, ai sensi dellart. 2118 cod. civ., si applica la disciplina contrattuale nazionale del Terziario in materia di indennit sostitutiva del preavviso. Dal 1 gennaio 2013, il contributo di licenziamento di cui al comma 31, art. 2, Legge n. 92/2012 (somma pari al 41% del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni 12 mesi di anzianit aziendale per un massimo di 3 anni), si applica anche per le risoluzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato (art 2, comma 1, lettera m), del Testo Unico dellapprendistato).

    26. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

    ASPI Assicurazione Sociale per lImpiego: la Legge n. 92/2012 riforma del mercato del lavoro, prevede che lASPI si applichi anche agli apprendisti, pertanto, dal 1 gennaio 2013, i datori di lavoro dovranno pagare una contribuzione pari all1,31% della retribuzione imponibile a fini previdenziali. La circolare INPS n. 128 del 2.11.2012 prevede inoltre, il versamento della contribuzione pari allo 0,30% che le imprese possono destinare ai Fondi interprofessionali (per il settore Terziario il fondo di riferimento FOR.TE. Si pu aderire in qualsiasi mese dellanno attraverso il modello INPS UNIEMENS indicando il codice FITE). Cassa integrazione in deroga: lAccordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga per la regione Lombardia anno 2013 prevede che possano beneficiare dellintegrazione salariale tutti i lavoratori aventi un rapporto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti quando siano gli unici dipendenti ovvero quando gli altri lavoratori della stessa unit produttiva siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga. Mobilit in deroga: lAccordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia anno 2013, prevede che gli apprendisti possano beneficiare del trattamento di mobilit in deroga.

    Iscrizione liste mobilit: il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 25, del 1 agosto 2012, ha precisato che gli apprendisti licenziati a seguito di giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attivit o di lavoro, sono iscrivibili nella lista di mobilit ai sensi dellart. 4 della Legge 236/93 (lista di mobilit non indennizzata). Sono iscrivibili nelle predetta lista tutti i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel cui ambito rientrano anche gli apprendisti, in base alla definizione contenuta nellart. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011. Ad oggi non risulta emanato il provvedimento legislativo di proroga della possibilit di iscrizione

    dei lavoratori licenziati dal 1 gennaio 2013 nelle liste di mobilit ex l. 236/93.

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    27.SISTEMASANZIONATORIO

    Larticolo 7 del Testo Unico sullapprendistato dispone che In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale

    da impedire la realizzazione delle finalit di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro tenuto a

    versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di

    inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del

    periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione

    per omessa contribuzione.

    Lo stesso articolo continua prevedendo che Qualora a seguito di attivit di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della

    formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e

    delle politiche sociali adotter un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto

    legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per

    adempiere.

    La circolare del Ministero del Lavoro dell11 novembre 2011, n. 29, chiarisce che ai fini della sanzionabilit del datore di lavoro necessario che sussistano sia lesclusiva responsabilit del datore stesso che il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. Pertanto, alla verifica di una eventuale formazione carente, non seguir necessariamente lapplicazione della sanzione, ma il personale ispettivo potr ricorrere al c.d. strumento della disposizione. Ci significa che, in presenza di una carenza formativa ritenuta recuperabile (in quanto il datore di lavoro ha ancora a disposizione un arco temporale ritenuto sufficiente a recuperare il debito formativo) lispettore potr indicare al datore di lavoro le ore di formazione da svolgere entro un determinato periodo di tempo comportando una modifica del piano formativo individuale. In caso di inottemperanza a tali indicazioni verranno applicate le sanzioni di cui lart. 11 del DPR n. 520 del 1955. La circolare del Ministero del Lavoro n. 5, del 21 gennaio 2013, fornisce indicazioni operative per il personale ispettivo, al fine di consentire una corretta applicazione delle sanzioni contenute nellart. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 167 del 14 settembre 2011 (Testo Unico dell'apprendistato). In estrema sintesi:

    Violazioni e sanzioni degli obblighi formativi

    Lart. 7, comma 1, D.Lgs. n. 167/2011 sanziona linadempimento relativo allerogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalit previste per le single tipologie di apprendistato. Il Ministero individua lambito della responsabilit datoriale, distinguendola in base alla tipologia di apprendistato:

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    Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: viste le ampie competenze regionali in materia, la responsabilit datoriale si configura nel caso in cui questi non consenta al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni allazienda e/o non effettui la eventuale formazione interna prevista. E evidente, infatti, che nel caso di mancata previsione/attivazione dellattivit formativa da parte delle regioni, nulla pu essere imputato al datore;

    Apprendistato professionalizzante: occorre distinguere tra formazione di base (di competenza regionale) e formazione professionalizzante (svolta sotto la responsabilit dellimpresa). Per la prima, ove non regolata, non attivata ovvero prevista come facoltativa, nulla pu essere imputato al datore; per la seconda, leventuale responsabilit del datore va valutata in base alla corrispondenza della formazione impartita con le previsioni del CCNL e del PFI in termini di quantit, contenuti e modalit.

    Apprendistato di alta formazione e ricerca: se attivato in base alla disciplina regionale, la responsabilit datoriale si configura nel caso in cui questi non consenta al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni allazienda e/o non effettui la eventuale formazione interna prevista; se attivato in base alle apposite convenzioni tra datori ed istituzioni formative, vi potr essere anche una valutazione della corrispondenza della formazione impartita con le previsioni della convenzione in termini di quantit, contenuti e modalit.

    Secondo il Ministero del Lavoro, linadempimento formativo sanzionabile quello avente ad oggetto la formazione formale (apprendimento erogato in un contesto organizzativo e strutturato appositamente progettato come tale, in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per lapprendimento). Linadempimento formativo, qualora recuperabile, dovr essere oggetto del provvedimento di disposizione. In caso contrario verr applicata la sanzione prevista dalla legge, che consiste nel versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Verranno inoltre adottate le consuete sanzioni amministrative legate al disconoscimento del rapporto di apprendistato. Al fine di uniformare il comportamento del personale ispettivo, il Ministero ha predisposto una tabella, che indica le ipotesi in cui la disposizione potr ovvero non potr essere emanata nel caso di contratto di durata di 3 e di 5 anni.

    Durata del periodo formativo pari a 3 anni

    Accertamento durante il

    primo

    anno di apprendistato

    Accertamento durante il

    secondo anno di

    apprendistato

    Accertamento durante il terzo

    anno di apprendistato

    La disposizione va sempre emanata

    La disposizione non emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 40% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo

    La disposizione non emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 60% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

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    anno + la quota parte delle ore previste nel secondo anno

    e nel secondo anno + la quota parte delle ore previste nel terzo anno

    Durata del periodo formativo pari a 5 anni

    Accertamento

    durante il primo

    anno di

    apprendistato

    Accertamento

    durante il

    secondo

    anno di

    apprendistato

    Accertamento

    durante il terzo

    anno di

    apprendistato

    Accertamento

    durante il quarto

    anno di

    apprendistato

    Accertamento

    durante il quinto

    anno di

    apprendistato

    La disposizione va sempre emanata

    La disposizione non emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 40% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo anno + la quota parte delle ore previste nel secondo anno

    La disposizione non emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 50% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo e nel secondo anno + la quota parte delle ore previste nel terzo anno

    La disposizione non emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 60% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo e nel secondo anno + la quota parte delle ore previste nel quarto anno

    La disposizione non emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 70% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo e nel secondo anno + la quota parte delle ore previste nel quinto anno

    Violazioni e sanzioni in riferimento al tutor/referente

    Quanto alla disciplina del tutor/referente, viene ribadito dal Ministero che la disciplina demandata esclusivamente alla contrattazione collettiva e si ritiene pertanto abrogato il D.M. 28 febbraio 2000. Leventuale assenza di tale figura nel contratto individuale ovvero lassenza in capo al soggetto individuato come referente dei requisiti richiesti dal CCNL sar sanzionabile esclusivamente ai sensi dellart. 7, comma 2, D.Lgs. n. 167/2011, e cio con sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 diffidabile ai sensi dellart. 13, del D.Lgs. n. 124/2004 (in caso di recidiva la sanzione varia da 300 a 1.500). Violazioni e sanzioni in riferimento ai limiti numerici

    Viene riconfermata la prassi gi diffusa in vigenza della precedente regolamentazione, in base alla quale i limiti numerici vengono calcolati con riguardo ai lavoratori comunque rientranti nella medesima realt imprenditoriale, anche se operanti in unit produttive o sedi diverse da quelle in cui

    opera lapprendista.

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

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    La circolare n. 5/2013 chiarisce, inoltre, chi occorre considerare quali maestranze specializzate e qualificate, ricomprendendo i soci o i coadiuvanti familiari che prestano attivit lavorativa con carattere di continuit e abitualit, semprech siano in possesso di adeguate competenze. Al fine di accertare il possesso di tali competenze occorre fare riferimento alternativamente:

    - sussistenza dei requisiti richiesti per rivestire la qualit di tutor o referente aziendale;

    - possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di precedente rapporto di lavoro subordinato in applicazione di un contratto collettivo.

    Le assunzioni effettuate in violazione dei limiti numerici vengono ricondotte a normali rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La trasformazione del rapporto dar luogo ad azioni di recupero contributivo (senza applicazione della sanzione di cui allart. 7, comma 1, D.Lgs. n. 167/2011 ricollegabile esclusivamente ad un inadempimento sul piano formativo) ed allimpossibilit di usufruire della particolare disciplina del recesso tipica dellapprendistato nonch allapplicazione delle consuete sanzioni di carattere amministrativo.

    Apprendistato e pregresse esperienze lavorative

    Con riferimento ai requisiti del lavoratore apprendista, la circolare n. 5/2013 evidenzia che la qualifica di apprendista non deve essere gi posseduta allatto dellinstaurazione del rapporto. In tal caso, infatti, il contratto di apprendistato sarebbe nullo per limpossibilit di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui gi in possesso. Il Ministero, tuttavia, chiarisce che un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica la possibilit di instaurare un successivo rapporto formativo. Sul punto, la circolare richiama i principi gi espressi con risposta ad interpello n. 8/2007, ritenendo non ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato da parte di un lavoratore che abbia gi svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla met di quella prevista dalla contrattazione collettiva. Tale conclusione, per il Ministero, dettata dalla necessit che il precedente rapporto di lavoro, sotto il profilo dellacquisizione delle esperienze e delle competenze professionali, non abbia a prevalere sullinstaurando rapporto di apprendistato. Disconoscimento del rapporto e benefici normativi

    Sempre la circolare n. 5/2013 ricorda che, in tutte le ipotesi in cui il rapporto di apprendistato venga disconosciuto, il lavoratore considerato un normale lavoratore subordinato a tempo indeterminato e decadono i benefici di carattere normativo gi concessi in relazione al rapporto tra i quali, oltre al non computo del lavoratore nellorganico aziendale (art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 167/2011), anche il sottoinquadramento dello stesso o la percentualizzazione della retribuzione. Il personale ispettivo pertanto adotter il provvedimento di diffida accertativa in relazione al differenziale retributivo.

    Apprendistato e somministrazione

    Il Ministero evidenzia che in ogni caso esclusa la possibilit di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui allarticolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In sostanza, le agenzie di somministrazione potranno fornire lavoratori assunti con contratto di apprendistato solo in forza di una somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing).

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

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    Onere di stabilizzazione

    Il nuovo art. 2, comma 3 bis, D.Lgs. n. 167/2011, con esclusivo riferimento ai datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, prevede che lassunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Per i primi 36 mesi dallentrata in vigore della Legge n. 92/2012, tuttavia, tale percentuale fissata al 30%. Ci comporta che a far data dal 18 luglio 2012 e in relazione alle nuove assunzioni di apprendisti occorre verificare se il numero dei rapporti trasformati nel corso dei 36 mesi precedenti tale assunzione sia almeno pari al 30% dei rapporti avviati nello stesso periodo. Il Ministero richiama lattenzione, altres, sul fatto che quella del 30% una percentuale minima che, a partire dal 18 luglio 2015, non sar pi sufficiente per rispettare gli oneri di stabilizzazione. Infatti, come gi chiarito con circolare n. 18/2012, infatti, a decorrere dal 18 luglio 2015 la percentuale di stabilizzazioni da rispettare sar del 50% e andr, anche in tal caso, verificata in relazione ai periodi formativi venuti a scadenza nei 36 mesi precedenti. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova; dimissioni; licenziamento per giusta causa. In ogni caso, qualora non siano rispettate dette percentuali, consentita lassunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli gi confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Il Ministero precisa poi che, nel caso di discordanza delle previsioni dei contratti collettivi rispetto alle percentuali introdotte dalla legge, per i datori con meno di 10 dipendenti andr rispettata esclusivamente la clausola di stabilizzazione prevista dal CCNL, mentre per i datori di lavoro con almeno 10 dipendenti andr invece rispettata esclusivamente la clausola di stabilizzazione legale. Aggiunge, poi, con una affermazione priva di coerenza col dettato normativo, che in tutti i casi il superamento dei limiti comporter la trasformazione del rapporto in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione (senza tuttavia applicazione della sanzione di cui allart. 7, comma 1, D.Lgs. n. 167/2011 ricollegabile esclusivamente ad un inadempimento sul piano formativo). In ogni caso, consentita lassunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli gi confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Infine, la circolare n. 5/2013 evidenzia che il datore di lavoro che non abbia stabilizzato alcun lavoratore o perch privo di personale apprendista o perch, nel periodo considerato, non sia venuto a scadenza nessun apprendistato, non evidentemente soggetto a particolari limitazioni in ordine a nuove assunzioni, ferme restando quelle di carattere numerico.

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

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    28.COMPILAZIONEONLINEDELLARICHIESTADIAPPRENDISTATO

    Ebiter Milano ha attivato un sistema di compilazione on-line delle richieste del parere di conformit per lassunzione di apprendisti. Il sistema consente una semplificazione delle procedure e, attraverso il controllo automatico, riduce la possibilit di compilazioni errate. Per accedere al sistema di compilazione on-line sufficiente collegarsi alla pagina internet www.ebitermilano.it/richieste_apprendistato/ Al termine della procedura sar possibile stampare il modulo della richiesta e il profilo formativo della qualifica scelta. Il solo modulo della richiesta dovr essere firmato ed inviato via fax o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected]. La richiesta sar valutata dalla prima commissione utile e l'esito sar comunicato ai recapiti indicati nella stessa.

    ENTE BILATERALE PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE DELLE PROFESSIONALITA E DELLA

    TUTELA SOCIALE NEL SETTORE DEL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI MILANO

    COMPILAZIONE ONLINE DELLA RICHIESTA DI APPRENDISTATO

    In pochi e semplici passaggi possibile compilare on-line la richiesta per l'apprendistato professionalizzante. Al termine della procedura sar possibile stampare il modulo della richiesta e il profilo formativo della qualifica scelta; il primo dovr essere firmato ed inviato via fax o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected]. La richiesta sar valutata dalla prossima commissione utile e l'esito sar comunicato ai recapiti indicati nella stessa. N.B. Prima di fornire i Suoi dati personali La preghiamo di prendere visione di quanto riportato nell' informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

    29.APPRENDISTIASSUNTIAISENSIDELD.LGS.N.276/2003

    Larticolo 7, comma 6, del Testo Unico sullapprendistato dispone che, Ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato gi in essere, con l'entrata in vigore del presente

    decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio

    1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto

    legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

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    Conseguentemente decadono le precedenti regolamentazioni contenute nella c.d. Legge Biagi e nel Pacchetto Treu, con la sola eccezione degli apprendisti assunti con la normativa previgente al 26 aprile 2012 ai quali continuer ad applicarsi, per il settore del Terziario, la regolamentazione contenuta nel D.Lgs. 276/03 e negli Accordi collettivi di attuazione. Per quanto concerne lambito formativo, lofferta formativa pubblica contenuta nelle nuove Linee di indirizzo della Regione Lombardia per la programmazione provinciale delle attivit di formazione

    degli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per lanno formativo 2012/2013

    (D.d.u.o. 5 dicembre 2011 - n. 11960) riguarda anche gli apprendisti assunti ai sensi dellart. 49 DLgs 276/2003. A questi apprendisti Regione Lombardia garantir solo fino al 31 dicembre 2012 l'attuale sistema di Dote che copre tutte le 120 ore annue di formazione di base/trasversale e professionalizzante. Dal 1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013 anche per gli apprendisti assunti ex art 49, DLgs n. 276/2003, l'offerta formativa pubblica sar uguale a quella degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4, DLgs n. 167/2011, ovvero solo formazione di base e trasversale, la cui quantit modulata in relazione al titolo di studio posseduto. Resta fermo l'onere del datore di lavoro di coprire il restante obbligo formativo con risorse anche proprie. (Si veda Sezione 20. La Dote Apprendistato).

    30. SEMPLIFICAZIONI PER IMPRESE MULTILOCALIZZATE I datori di lavoro che hanno sedi in pi Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove ubicata la sede legale e possono altres accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove ubicata la sede legale. Le imprese che hanno sede legale in Lombardia possono quindi adottare gli standard formativi minimi per la formazione di base e trasversale contenuta nella D.G.R. del 25.1.2012, n. 2933 per gli apprendisti assunti nelle altre regioni. La formazione potr essere erogata direttamente dallazienda ma non sar possibile fruire di risorse pubbliche.

    31. APPRENDISTATO PER LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILIT

    Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilit indipendente dallet anagrafica. Si tratta dei lavoratori licenziati collettivamente iscritti nella c.d. lista di mobilit ex Legge n. 223/91.

  • Lapprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia

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    Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) del Testo Unico, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, (risoluzione per giusta causa o giustificato motivo). Ovvero non possibile recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione. Inoltre si applica il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (contribuzione pari al 10% per un periodo di diciotto mesi) e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge (contributo mensile pari al 50% dellindennit di mobilit che sarebbe stata corrisposta al lavoratore avente diritto). Le modalit applicative delle agevolazioni sono contenute nella circolare INPS n. 128 del 2.11.2012. Ulteriori indicazioni sono contenute nellInterpello del Ministero del Lavoro n. 21/2012.

    32.APPRENDISTATOPERGLIOPERATORIDIVENDITA

    Il 25 febbraio 2013 stato sottoscritto il protocollo d'intesa per la realizzazione dell'apprendistato professionalizzante degli operatori di vendita. Per la relativa disciplina occorre far riferimento a quanto previsto nell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012, salvo per gli aspetti che sono stati espressamente derogati dal protocollo dintesa. In particolare:

    per entrambe le categorie previste nel protocollo aggiuntivo degli operatori di vendita la durata di 36 mesi;

    i livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico sono: apprendistato finalizzato alla 1 categoria:

    - 1 livello inferiore per i primi 18 mesi;

    - livello di inquadramento corrispondente alla qualifica finale per 18 mesi. apprendistato finalizzato alla 2 categoria:

    - livello di inquadramento corrispondente alla qualifica finale per lintero periodo;

    la formazione commisurata a giornate invece che ad ore, in ragione delle peculiarit dell'orario di lavoro degli operatori di vendita.

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    33.PERASSUMEREUNAPPRENDISTA

    1. Presentare la richiesta di parere conformit a Ebiter Milano;

    2. Inviare la comunicazione di assunzione a Centro per lImpiego;

    3. Consegnare allapprendista la lettera di assunzione;

    4. Entro trenta giorni dallassunzione sottoscrivere con il lavoratore il

    Piano Formativo Individuale - PFI;

    5. Inviare a Ebiter Milano copia della comunicazione di assunzione e,

    successivamente, i nominativi dei lavoratori ai quali viene

    attribuita la qualifica.

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  • Lapprendistato nel Terziario Art. 4 D.Lgs. n.167/2011 - Accordo 24 marzo 2012 di riordino complessivo della disciplina

    dellapprendistato nel settore Terziario, Distribuzione e Servizi

    Lapprendistato un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alloccupazione de