Conferenza Chiavari 5Cerchi Relazione Dott.ssa Deborah Morini

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Presenta

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Sono intervenuti alla conferenza:Per ascoltare i seguenti interventi cliccare sui link

- Sindaco Chiavari Roberto Levaggi https://www.youtube.com/watch?v=1pJF-vBTaIo

- Ass. Matteo Rossi_Assessore regionale allo sport https://www.youtube.com/watch?v=Ozd5DjI_18Q

- - Avvocato Debora Morini https://www.youtube.com/watch?v=Me3qFhMx24I

- Dott. Claudio Puppo https://www.youtube.com/watch?v=qsWATrEWkV0

- Cristina Camisasca _hp voltri e roller club https://www.youtube.com/watch?v=tSGvtG6D3Ls

- Dott. Diego Minnicelli_Vegetal progress https://www.youtube.com/watch?v=eje-2DzQXHU https://www.youtube.com/watch?v=eje-2DzQXHU

- Dott. Gianni Testino_Vicepresidente societá alcologia https://www.youtube.com/watch?v=cIwyRy8NF1M

- Dott. Leo Bozzo_Panathlon International https://www.youtube.com/watch?v=tcQbUm-rFwI

- Dott. Massimo Bravin_Nutrizionista https://www.youtube.com/watch?v=GYEWTU0aHRo

- - Dott. Mohammad Natour_Agopuntore https://www.youtube.com/watch?v=OAOj9yWXKSk

- Architetto Riccardo Capozzi https://www.youtube.com/watch?v=v6DpPHloZTo

- Dott.ssa Sabrina Benvenuto_Psicologa sportiva https://www.youtube.com/watch?v=0O27CXbdNOs

- Vittorio Podestá_Campione mondiale handbike https://www.youtube.com/watch?v=qk67DPDjDg0 https://www.youtube.com/watch?v=qk67DPDjDg0

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LA RESPONSABILITA’ DEL GESTORE DI IMPIANTI SPORTIVI IN SEDE CIVILE E PENALE.

Avvocato Deborah MORINI La pratica sportiva ha subito come a tutti noto una forte modernizzazione trasformandosi da attività svolta con il prevalente intento di apprendimento di una specifica disciplina sportiva (agonistica o meno) ad una a più ampio raggio basata su motivazioni di ricerca del benessere fisico, attenzione alla cura del corpo per scopo riabilitativo, estetico, attività di tipo ricreativo e di aggregazione sociale.Alla luce di tali cambiamenti la definizione generale di “gestore di impianto sportivo” cui collegare la trattazione dei profili di responsabilità civile e penale, non è certamente cosa facile in quanto in essa vi possono rientrare svariate entità, con fine dilettantistico, con fine imprenditoriale o misto, in forma di associazione in forma di società di persone, capitali o cooperativa.Il gestore potrà rivestire, poi, la figura assai rara di proprietario dell’impianto sportivo o quella più frequente di detentore in considerazione di un atto concessorio o di contratti privatistici (locazioni – affitti aziendali).Potrà rivestire la figura di datore di lavoro o piuttosto intraprendere rapporti di collaborazione – lavoro autonomo con soggetti abilitati all’insegnamento della pratica sportiva (istruttori et).

----------------------------------Ecco che numerosi potranno essere i profili di responsabilità sia civile che penale in cui potrà incorrere la figura del gestore, ovvero di colui riveste la figura di titolare di una posizione di garanzia, per i danni subiti dai soggetti che, a vario titolo, abbiano avuto a che fare con l’esercizio della relativa attività [come detto in qualunque forma essa sia organizzata] e quindiatleti/clientiutenti accompagnatori/spettatoricollaboratori /dipendentiterzi in genere.

----------------------------------Sia dal punto di vista penale che civile, nella gran parte dei casi, si tratta di una responsabilità per OMISSIONE riconducibile generalmente all’aver omesso di adottare tutte quelle misure di sicurezza tese ad evitare l’evento dannoso.Partendo dalla responsabilità penale, rilevano le condotte contro l’incolumità delle persone (LESIONI COLPOSE – OMICIDIO COLPOSO) attraverso omissione--- NON IMPEDIRE UN EVENTO CHE SI HA L’OBBLIGO DI IMPEDIRE EQUIVALE A CAGIONARLO (art. 40cpv c.p.). N.B. Si tratta di norma penale in bianco (ogni volta da integrarsi con la normativa inerente).La Corte di Cassazione, più volta vista a pronunciarsi in argomento, ha qualificato la posizione del gestore come di “ TITOLARE DI UNA POSIZIONE DI GARANZIA AI SENSI DELL’ART. 40 CPV C.P.” in quanto tale” EGLI E’ TENUTO A PREDISPORRE UN IDONEO SERVIZIO DI ASSISTENZA DEGLI UTILIZZATORI DELLA STRUTTURA MEDESIMA AL FINE DI TUTELARE L’INCOLUMITA’ FISICA” (Cass. Penale sezione quarta, n. 4462/2005 ex plurimis).Il verificarsi di un evento dannoso potrà essere riferito al comportamento omissivo del gestore tutte le volte, quindi, in cui sia individuabile un “OBBLIGO GIURIDICO” di impedire l’evento.Cosa si intende per “OBBLIGO GIURIDICO”? un obbligo che trovi riferimento in una fonte normativa (di legge, di regolamento) in una obbligazione contrattuale, etcNell’occasione della preindicata sentenza, la S. C. ha rilevato che il gestore di una piscina (in cui era deceduto un minore per sincope ed annegamento) è tenuto ad organizzare l’attività sportiva, oltre che a vigilare sull’osservanza delle regole interne e delle disposizioni emanate dalla F. I. N. (Federazione Italiana Nuoto) al fine di evitare il superamento del limite del rischio tipico correlato alla normale pratica sportiva. (nel caso di specie egli avrebbe dovuto predisporre un adeguato servizio di assistenza dei frequentatori della piscina che, come tale, avrebbe potuto garantire un tentativo di salvataggio della giovane vittima).Tale precedente segue l’indirizzo consolidato della Corte di Cassazione secondo la quale il responsabile delle attrezzature sportive e ricreative, destinate all’uso di una comunità, è titolare di una posizione di garanzia riconducibile alla previsione di cui all’art. 2051 c.c. [ CIASCUNO E’RESPONSABILE DEL DANNO CAGIONATO DALLE COSE CHE HA IN CUSTODIA, SALVO CHE PROVI IL CASO FORTUITO] e volta alla protezione dell’incolumità personale di coloro che le utilizzano, con la conseguenza che è a suo carico la responsabilità per i danni provocati dalle strutture medesime per effetto di condotte contrarie ai dettami della posizione di garanzia.

--------------------------------------Da un punto di vista civilistico il gestore di impianti sportivi, individuato sulla base delle caratteristiche sopra descritte, sarà chiamato a rispondere degli eventuali danni cagionati nell’esercizio della propria attività, in

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primis, ai sensi dell’art. 2043 c.c.[qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno].A prescindere dalla possibile sovrapposizione di forme di responsabilità contrattuali (su cui torneremo), si evidenzi sin d’ora che la responsabilità ex art. 2043 c.c. sia quella che richiede la forma più rigorosa di onere della prova a carico del danneggiato. Ed, infatti, il danneggiato avrà l’obbligo di fornire la prova i seguenti elementi essenziali:

• Danno ingiusto;• Dolo o colpa del gestore;• Nesso causale tra condotta ed evento dannoso.

--------------------------------------------Vi sono altri titoli in base ai quali, più soventemente e con rischi processuali molto superiori, il gestore di impianto sportivo potrà essere chiamato a rispondere civilisticamente.In particolare ai sensi dell’art. 2050 c.c. (responsabilità per l’esercizio di attività pericolose); dell’art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia); dell’art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali); dell’art. 2053 c.c. (rovina di edificio). Vediamole nel dettaglio: 1)Art. 2050 c.c. (responsabilità per l’esercizio di attività pericolose) “CHIUNQUE CAGIONA UN DANNO AD ALTRI NELLO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITA’ PERICOLOSA, PER SUA NATURA O PER LA NATURA DEI MEZZI ADPERATI, E’ TENUTO AL RISARCIMENTO SE NON PROVA DI AVER ADOTTATO TUTTE LE MISURE IDONEE AD EVITARE IL DANNO”.Risulta evidente dal testo come tale disposizione riguardi tutte quelle attività che sono destinate a provocare danni con un grado di probabilità molto alto pur essendo attività lecite a causa dello loro utilità sociale (es. quelle sportive).Come ben si può rilevare solo attraverso una mera lettura della disposizione normativa sopra menzionata il criterio di imputazione della responsabilità civile non viene considerato il dolo o la colpa bensì l’esercizio stesso dell’attività pericolosa. A differenza, quindi, dell’ipotesi di cui all’art. 2043 c.c., in questo caso l’onere probatorio non sarà più posto a carico del danneggiato bensì sul danneggiante mediante negativa (quasi sempre probatio diabolica). Egli, infatti, sarà escluso dalla responsabilità civile solo nel caso in cui riesca a dimostrare di aver adottano tutte le misure idonee ad evitare l’evento dannoso, non essendo sufficiente la prova di non aver commesso violazioni di sorta alle normative di legge o di comportamento.Per entrare in nuce occorre chiedersi se l’attività sportiva sia da considerarsi pericolosa in senso lato ed in tutti i casi (ovviamente tenendo conto dei precedenti giurisprudenziali).Per alcune attività la qualificazione di attività pericolosa riesce piuttosto semplice, si pensi alla box (natura) all’automobilismo, motociclismo, karting (mezzi utilizzati). Per altre i dubbi interpretativi dovranno essere risolti dal giudicante che, di volta in volta, dovrà qualificare la natura pericolosa dell’attività con criteri ex ante a prescindere dalla portata dell’evento dannoso. Ecco come la giurisprudenza abbia in talune circostanze giudicato lo stesso tipo di attività sportiva (es. equitazione, nuoto, ciclismo, ginnastica,) in taluni casi attività pericolosa in altri no proprio sulla base della ricostruzione del caso concreto.Nel caso Juventus (Trib. Torino 2004) – tifoso romanista colpito da fumogeno (lesioni permanenti amputazione di arto) il Giudicante, dovendo rispondere alla richiesta danni rivolta dal tifoso alla società Juventus per non aver evitato il danno, applica lo specifico criterio di analisi sopra meglio enunciato: ed infatti il Tribunale di Torino ha stabilito che l’attività (partita di calcio professionisti) va qualificata come pericolosa in quanto la stessa STATISTICAMENTE cagiona o minaccia di cagionare incidenti anche di natura molto grave. Si evidenzi l’uso del criterio statistico unito ad elemento tecnico e regole di comune esperienza.In taluni casi, come in quello appena menzionato, il gestore di impianto sportivo, assume la funzione di organizzatore di evento sportivo con accesso di pubblico spettatore.Evidentemente, il gestore – organizzatore, attraverso la vendita del biglietto inerente la manifestazione assumerà nei confronti dell’utente /spettatore una responsabilità contrattuale inerente il profilo della garanzia della sicurezza. Le eventuali clausole di esonero dalla garanzia potrebbero in ogni caso essere giudicate nulle per violazione di regole imperative dell’ordinamento.

Sia sotto il profilo riempitivo della norma penale in bianco già precedentemente analizzata (art. 40 cpv c.p.) che nel caso della responsabilità civile, in particolare quella da attività pericolosa, spesso le parti del processo si trovano ad entrare in contatto con normative di natura regolamentare predisposte a livello federale dalle varie categorie sportive. Quid iuris?Il regolamento federale si trova a ricoprire il ruolo della c.d. “coperta troppo corta” in quanto da lato il pedissequo rispetto delle relative disposizioni non viene giudicato scriminante dell’eventuale responsabilità del

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gestore (tenuto come dicevamo a dimostrare negativamente di aver assolto a tutte le misure di sicurezza) dall’altro, quando invocato dal danneggiato come unico sostegno delle proprie ragioni risulta alquanto debole se non accompagnato da ulteriori criteri (tralasciando casi macroscopici). Caso sentenza di Trib. Mondovì dove la pista di go kart era strutturata in violazione del regolamento FIK secondo il quale l’uscita ai box dei mezzi circolanti su pista doveva essere svolta attraverso corsie di decelerazione / accelerazione protette e a distanza. _______________________________________________________________________________________2) dell’art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia) “CIASCUNO E’ RESPONSABILE DEL DANNO DELLE COSE CHE HA IN CUSTODIA, SALVO CHE PROVI IL CASO FORTUITO”.Il gestore di impianto sportivo, poi, potrebbe essere chiamato a rispondere in qualità di mero custode del bene a titolo di responsabilità oggettiva. Ed, infatti, anche nel presente caso il criterio di imputazione della responsabilità avverrà solo attraverso l’accertamento della posizione di custodia del bene. Al fine di mitigare la portata del contenuto della disposizione normativa indicata, la giurisprudenza ha provveduto ad indicare gli elementi essenziali che in ogni caso dovranno essere comprovati dal danneggiato per ottenere il risarcimento ai sensi dell’art. 2051 c.c. ovvero:

• posizione di custodia;• danno• nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.

Il danneggiato, quindi, avrà l’onere della prova di dimostrare che l’evento dannoso si è verificato come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta o assunta dalla cosa non essendo sufficiente allegare la circostanza di fatto “tale bene ha prodotto tale danno” per potersi avvalere della presunzione di colpa ex art. 2051 c.c.Dall’altra parte di non semplice uscita è la strada del gestore – custode che debba, al fine di essere escluso dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., dimostrare la verificazione del danno PER CASO FORTUITO. Si tratterà di dimostrare che l’evento dannoso si è verificato a causa di un FATTORE IMPREVEDIBILE e ESTRANEO AL CONTROLLO UMANO (tipico per fatto del danneggiato o per fatto del terzo etc) CON EFFICACIA CAUSALE IN AUTONOMA E NON CONCORRENTE. (orientamento costante di recente sesta civile n 5977/12)(CAMPO CALCETTO POLISPORTIVA ROMA) CADUTA DISLIVELLO (APP. ROMA 2009 RESPINGE MANCA NESSO)(GESTORE IMPIANTO SCIISTICO – TRASPORTO CUSTODIA – CADUTA SASSO (TRIB. SULMONA 2011 RESPINGE MANCA NESSO)3) dell’art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali)-- “IL PROPRIETARIO DI UN ANIMALE O CHI SE NE SERVE PER IL TEMPO IN CUI LO HA IN USO E’ RESPONSABILE DEI DANNI CAGIONATI DALL’ANIMALE SIA CHE FOSSE SOTTO LA SUA CUSTODIA, SIA CHE FOSSE SMARRITO O FUGGITO, SALVO CHE PROVI IL FATTO FORTUITO”. (EQUITAZIONE –CASISTICA).4) dell’art. 2053 c.c. (rovina di edificio) - “IL PROPRIETARIO DI UN EDIFICIO O DI ALTRA COSTRUZIONE E’ RESPONSABILE DEI DANNI CAGIONATI DALLA LORO ROVINA, SALVO CHE PROVI CHE QUESTA NON E’ DOVUTA A DIFETTO DI MANUTENZIONE O A VIZIO DI COSTRUZIONE”.Di frequente può accadere che il gestore di impianto sportivo sia solo il mero detentore del bene immobile in cui viene esercitata l’attività sportiva. E ciò in quanto gli viene trasferito mediante concessione amministrativa da ente pubblico o attraverso atti negoziali di natura privata (locazioni, affitti aziende, comodati). In questo caso la prima fonte giuridica che dovrà essere analizzata per valutare l’applicabilità della responsabilità ex art. 2034 c.c. a carico del gestore di impianto sarà per l’appunto l’atto concessorio o la scrittura privata, all’interno delle cui clausole dovrebbero essere regolamentate le spartizioni degli oneri inerenti la manutenzione ordinaria (in genere spettante al gestore) nonché quella straordinaria (in genere in capo al proprietario dell’edificio). [Spesso concessioni di edifici vetusti su cui impegno ente pubblico a provvedere al più presto.]Ecco che, ove la causa della verificazione del danno sia addebitabile ad un mero difetto di manutenzione ordinaria, il gestore risponderà teoricamente in via esclusiva del risarcimento dei danni mentre, nel caso in cui, il danno discenda da vizi strutturali o da situazioni di opere straorinarie, parallelamente alla responsabilità gestoriale, si potrà configurare anche quella del proprietario del bene.Anche in questo caso di responsabilità speciale invocata comporta che vi sia la necessità di provare da parte del danneggiato:l’appartenenza del bene;il dannoil nesso causale tra il danno e la proprietà dell’edificio.

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Dall’altra parte la responsabilità verrà esclusa solo a condizione che il soggetto sia in grado di dimostrare (ancora una volta una prova in negativo) che il danno non è dovuto a difetto di manutenzione o vizio strutturale.

-------------------------Come detto il gestore di impianto sportivo potrà rivestire le più svariate forme dall’ente senza scopo di lucro (associazione riconosciuta o non riconosciuta) alla forma imprenditoriale.In ogni caso, il gestore, potrà rivestire la figura di datore di lavoro con ciò obbligandosi ad una serie di norma imperative di sicurezza del posto di lavoro, assicurative, previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.Ecco che il gestore potrà essere chiamato a rispondere degli eventuali danni cagionati dai propri dipendenti /o comunque dai propri collaboratori – istruttori durante lo svolgimento dell’attività sportiva.In tale senso l’ente in questione risponderà ai sensi dell’art. 2049 c.c. secondo il quale “I PADRONI RISPONDONO PER I DANNI ARRECATI DAL FATTO ILLECITO DEI LORO DOMESTICI E COMMESSI NELL’ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE A CUI SONO ADIBITI”.Siamo di fronte ad una responsabilità che presuppone un rapporto di preposizione (che come detto non necessariamente deve essere commesso dal lavoratore subordinato ma anche da collaboratore anche temporaneo od occasionale) con conseguente assunzione di obbligo di controllo e sorveglianza sulle relative attività da parte del gestore.Chiaramente, nel caso di specie, la responsabilità del gestore concorrerà on quella del collaboratore (spesso si tratta dell’istruttore) il quale dovrà adeguare la propria condotta. Cenni in materia previdenziale.