Campolunghi Regimi Fiscali Delle Associazioni Sola Lettura

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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO I regimi fiscali e contabili delle associazioni musicali Dott. Campolunghi Davide LA MUSICA FRA CREATIVITA’, DIRITTO E FISCO (4° edizione) 9 ottobre 2012 - Foyer del Conservatorio, via Conservatorio 12 Milano

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I regimi fiscali e contabili delle associazioni musicali

Dott. Campolunghi Davide

LA MUSICA FRA CREATIVITA’, DIRITTO E FISCO

(4° edizione)

9 ottobre 2012 - Foyer del Conservatorio, via Conservatorio 12 Milano

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Il quadro fiscale degli enti non commerciali

Le associazioni musicali e la relativa disciplina fiscale

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Il quadro fiscale degli enti non commerciali

Enti non commercialiEnti non

commerciali

Associazioni “no profit”Associazioni “no profit”

OnlusOnlus

• Art. 143-150 Tuir

• Art. 143-150 Tuir

• Art. 148 Tuir• Art. 148 Tuir

• Art. 150 Tuir• Art. 10-29 D.Lgs 460/97

• Art. 150 Tuir• Art. 10-29 D.Lgs 460/97

Nel macrosistema degli enti non commerciali gli obblighi contabili sono in genere strettamente dipendenti dalle particolari discipline fiscali applicata

alle diverse realtà in esso ricomprese

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Il quadro fiscale degli enti non commerciali

Complessi, orchestre, bande,

ensemble, quartetti, trio,

ecc…

Costituiti come associazione musicale “no

profit” in genere non riconosciuta

Prendono vita di fatto nell’ambito e sotto la direzione di un associazione

musicale “no profit” in genere non riconosciuta

L’eventuale riconoscimento di personalità giuridica all’associazione,pur comportando sostanziali differenze sul piano della disciplinacivilistica da applicare, non ne muta il relativo inquadramento fiscale

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Il quadro fiscale degli enti non commerciali

Associazioni non riconosciute che

esercitano attività in campo

musicale

Quasi sempre classificabili come

associazioni culturali di cui all’art. 148 Tuir

in quanto sia i promotori che i

musicisti sono soci dell’associazione

stessa

Molto raramente si configurano come associazioni di

volontariato, quando l’attività si incentra in

un “volontariato culturale” classificabile come solidarietà sociale ai sensi della legge n.

266/1991

Raramente ottengono la qualifica di ONLUS, quando lo svolgimento dell’attività si incentra sulla formazione o promozione della

musica nei confronti di persone svantaggiate

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Il quadro fiscale degli enti non commerciali

• Disciplina fiscale generale degli enti non commerciali

• Disciplina fiscale particolare per enti di tipo associativo

• Disciplina fiscale generale degli enti non commerciali

• Disciplina fiscale particolare per enti di tipo associativo

Associazioni culturali

• Disciplina fiscale generale degli enti non commerciali

• Disciplina fiscale particolare per enti di tipo associativo

• Disposizioni fiscali agevolative Legge 266/91

• Disciplina fiscale generale degli enti non commerciali

• Disciplina fiscale particolare per enti di tipo associativo

• Disposizioni fiscali agevolative Legge 266/91

Associazioni di volontariato

• Disciplina fiscale specifica• Disciplina fiscale specificaONLUS

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La qualifica di ente non commerciale

Le associazioni musicali e le loro attività istituzionali e commerciali

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Gli enti non commerciali residenti, per la definizione di cui all’art.73 lettera c)Tuir, sono gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nelterritorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principalel’esercizio di attività commerciali.– L’oggetto esclusivo o principale deve essere individuato con riguardo alla

legge, all’atto costitutivo o allo statuto o, in mancanza, all’attivitàeffettivamente esercitata. Si ha riguardo quindi alle attività oggetto dell’ente enon alle finalità perseguite dallo stesso (sul punto si veda la circ. Ade n.141/Edel 4/06/2009).

– La qualificazione commerciale dell’attività svolta, dal punto di vista oggettivo, èda effettuarsi sulla base dell’art.55 Tuir (redditi d’impresa). Tuttavia, numerosedisposizioni del Tuir escludono che l’attività di determinati enti si configuriquale commerciale (c.d. “decomercializzazioni speciali”).

– In ogni caso l’art.149 Tuir prevede (con l’esclusione degli enti ecclesiastici conpersonalità giuridica e delle ASD) l’automatica riclassificazione tra gli enticommerciali a partire dall’esercizio stesso in cui l’attività commerciale divieneprevalente. Vengono, a tal fine, fissati una serie di parametri per accertare laprevalenza.

La qualifica di ente non commerciale

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La qualifica di ente non commerciale

Art. 55 TuirEsercizio per

professione abituale, ancorchè non

esclusiva, delle attività di cui all’art.2195

Codice Civile, anche se non organizzate in forma di impresa

Esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi

non rientranti nell’art.2195 Codice

Civile

Attività agricole eccedenti i limiti di cui

all’art. 32 Tuir

Attività di sfruttamento di

miniere, cave, saline, ecc…

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La qualifica di ente non commerciale

Enti non commerciali di tipo associativo, decommercializzazioni:

Art.143 comma 1 Tuir

Non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti

nell’art.2195 del Codice Civile quando, al tempo stesso:

Rese in conformità alle finalità istituzionali

dell’ente

Senza specifica organizzazione e verso

pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione

Art.148 comma 1 Tuir

Non si considerano attività commerciali le cessioni di beni o le prestazioni di servizi svolte nei confronti degli associati o

partecipanti quando:

rese in conformità alle finalità istituzionali e

non a fronte di corrispettivi specifici, compresi contributi o quote supplementari

determinati in funzione delle stesse

Art.148 comma 3 Tuir

Per alcuni tipi di associazioni, fra cui quelle culturali e le ASD, che assolvano particolari condizioni, non si considerano attività commerciali le cessioni di beni e prestazioni di servizi quando, al tempo stesso:

diversi da quelli previsti dall’art. 148 comma 4 Tuir (somministrazione di pasti, commercio al minuto, pubblicità, trasporti, ecc…) e svolte in diretta

attuazione degli scopi istituzionali , a fronte di corrispettivi specifici

verso gli associati, altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica

organizzazione locale o nazionale , dei relativi associati e dei tesserati

dalle rispettive organizzazioni nazionali

Cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni

cedute prevalentemente agli

associati

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La qualifica di ente non commerciale

“decommercializzazione” speciale associazioni culturali, condizioni: Statuto conforme all’art.148 Tuir:

a) Divieto di distribuzione anche indiretta di avanzi di gestione;

b) Obbligo di devoluzione finale del patrimonio dell’ente;

c) Disciplina uniforme del rapporto associativo;

d) Obbligo di approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale;

e) Cluasole di “democraticità”;

f) Intrasmissibilità della quota “inter vivos”;

Presentazione del modello EAS

All’Agenzia delle Entrate

a) Raccoglie i dati rilevanti ai fini fiscali;

b) Entro 60 gg. dalla costituzione;

c) Entro il 31 marzo dell’anno successivo a ogni variazione dei dati comunicati nel precedente modello EAS;

d) Escluse le associazioni riconosciute;

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La qualifica di ente non commerciale

Perdita di qualifica di ente non commerciale, parametri:

Prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale al netto degli

ammortamenti, rispetto alle restanti

attività

Prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni e

prestazioni afferenti le attività istituzionali

Prevalenza dei componenti positivi

delle attività commerciali

rispetto alle entrate istituzionali (contributi, sovvenzioni,

liberalità, ecc…)

Prevalenza delle componenti

negative inerenti l’attività

commerciale rispetto alle restanti

spese

La C.M. 124/E del 1998 chiarisce come questi parametri siano degli indizi da computare in ungiudizio complessivo sull’attività esercitata e che le attività “decommercializzate” ai sensidegli art. 143 e 148 del Tuir non debbano essere computate ai fini dell’applicazione deglistessi

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La qualifica di ente non commerciale

Associazione “no profit”Attività istituzionali:

attività prevalenti non commerciali (e

“decommercializzate” secondo dottrina prevalente), rientranti nell’oggetto statutario e volte al diretto raggiungimento delle finalità non lucrative dell’ente

Attività accessorie:

attività secondarie commerciali, strumentali a quelle istituzionali, volte al reperimento dei mezzi

finanziari necessari al perseguimento delle finalità non

lucrative dell’ente

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La qualifica di ente non commerciale

Attività dell’associazione musicale

Attività di istruzione e formazione musicale

Attività istituzionale quando svolta

abitualmente in modo gratuito sia verso i propri associati sia

verso i terzi

Attività “decommercializzata” ai

sensi dell’art. 143 comma 1 Tuir quando

effettuata occasionalmente verso

chiunque, senza organizzazione e verso corrispettivi che non eccedano i costi

Attività “decommercializzata” ai

sensi dell’art.148 comma 3 Tuir,nel rispetto dei relativi

requisiti, quando resa verso i propri associati a fronte di corrispettivi

specifici

Attività commerciale se svolta in maniera

organizzata ed a fronte di corrispettivi specifici verso terzi oppure

verso propri associati in mancanza dei requisiti

di cui al punto precedente

Attività di spettacolo e concerti gratuiti

Attività istituzionale anche quando

finanziata da contributi a fondo perduto erogati da enti locali ovvero da altri soggetti pubblici o

privati a titolo di sovvenzione o

erogazione liberale

Attività di spettacolo e concerti

a pagamento

Attività commerciale, salvo rarissimi casi

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La qualifica di ente non commerciale

Attività dell’associazione musicale

Concorrono alla produzione di reddito soggetto all’IRES

Attività commerciali

Se occasionali non comportano ulteriori obblighi fiscali alla presentazione della denuncia annuale dei

redditi

Se abituali comportano obblighi contabili ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, assieme all’apertura della relativa partita

Eventuali altri redditi fondiari, di capitale o

diversi

Comportano l’obbligo di presentazione della denuncia annuale dei

redditi

Non concorrono alla produzione di reddito soggetto all’IRES

i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche

effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni o servizi di modico valore ai sovventori, in

concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o

campagne di sensibilizzazione

Per tali raccolte vi è uno specifico obbligo di rendicontazione, a pena di decadenza, ai

sensi dell’art. 20 comma 1bis D.P.R.

600/73

Le somme versate dagli associati a titolo di quote associative o

di contributi e corrispettivi specifici

per attività “decommercializzate”

L’art.4 del D.P.R. n.633/72 prevede, in modo speculare al

Tuir, la esclusione dal campo di

applicazione dell’IVA dei suddetti introiti

I contributi a fondo perduto,le

sovvenzioni e le erogazioni liberali

ricevute per finanziare attività

istituzionali

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Gli obblighi contabili e fiscali

Le associazioni musicali ed i relativi regimi fiscali

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Sotto il profilo civilistico:

non vengono previsti obblighi contabili per gli enti dicui al libro primo del Codice Civile.– gli obblighi contabili sono previsti solo per le imprese commerciali

dall’art.2214 del Codice Civile;– È previsto dall’art.20 del Codice Civile l’obbligo di redazione e di

approvazione di un bilancio annuale per le associazioni riconosciute,ma non vi sono disposizioni contabili connesse;

– Tuttavia, l’obbligo statutario di approvazione di un rendiconto annualedell’associazione culturale, inserito per ottenere le agevolazioni fiscali,rende quantomeno opportuno un sistema di rilevazione contabile deifatti di gestione (istituzionali e commerciali);

Gli obblighi contabili e fiscali

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Sotto il profilo fiscale:

l’art.20 del D.P.R. 600/73 prevede la istituzioneobbligatoria di scritture contabili relative alle attivitàcommerciali esercitate abitualmente dagli enti noncommerciali.– L’art. 144 commi 2 e 3 Tuir sancisce l’obbligo di tenuta di contabilità

separata ai fini fiscali relativamente alle attività commerciali svolterispetto alle attività istituzionali;

– Non rilevano dunque le attività istituzionali (ivi comprese le“decommercializzate”) e quelle commerciali occasionali;

– La Ris.Min. n.86/E del 2002 consente l’utilizzo di un unico impiantocontabile e di un unico piano dei conti, strutturati però in da poterdistinguere le voci destinate all’attività istituzionale da quelle destinateall’attività commerciale;

Gli obblighi contabili e fiscali

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Gli obblighi contabili e fiscali

Associazioni musicali e

regime fiscale delle attività commerciali

Regime ordinario ai

fini IRES e IVA

Regime forfettario ai fini IRES e IVA

(legge 398/1991)

Regime forfettario ai soli fini IRES (art.145 Tuir)

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Gli obblighi contabili e fiscali

• Obbligo di tenuta di contabilità separata secondo le regole previste dall’art.20 D.P.R. 600/73 che richiama per intero tutte le disposizioni relative alle scritture contabili delle imprese commerciali (contabilità ordinaria o semplificata);

• Individuazione analitica dei componenti positivi imponibili secondo le disposizioni relative al reddito di impresa;

• Deduzione dei costi secondo regole specifiche di cui art.144 Tuir;

• Obbligo di tenuta di contabilità separata secondo le regole previste dall’art.20 D.P.R. 600/73 che richiama per intero tutte le disposizioni relative alle scritture contabili delle imprese commerciali (contabilità ordinaria o semplificata);

• Individuazione analitica dei componenti positivi imponibili secondo le disposizioni relative al reddito di impresa;

• Deduzione dei costi secondo regole specifiche di cui art.144 Tuir;

Regime ordinario ai fini IRES

• Obbligo di fatturazione e certificazione dei corrispettivi secondo gli art.21, 22 e 26 D.P.R. 633/72;

• Obbligo registrazione ai fini IVA secondo i dettami degli art.23, 24 e 25 D.P.R 633/72;

• Regole di detrazione specifiche di cui all’art. 19 ter D.P.R. 600/73;

• Obblighi di liquidazione periodica, versamento e dichiarazione dell’imposta ai sensi degli art.27 e 28 D.P.R. 633/72;

• Disposizioni specifiche sugli acquisti intracomunitari di cui all’art.30 bis D.P.R. 600/73;

• Obbligo di fatturazione e certificazione dei corrispettivi secondo gli art.21, 22 e 26 D.P.R. 633/72;

• Obbligo registrazione ai fini IVA secondo i dettami degli art.23, 24 e 25 D.P.R 633/72;

• Regole di detrazione specifiche di cui all’art. 19 ter D.P.R. 600/73;

• Obblighi di liquidazione periodica, versamento e dichiarazione dell’imposta ai sensi degli art.27 e 28 D.P.R. 633/72;

• Disposizioni specifiche sugli acquisti intracomunitari di cui all’art.30 bis D.P.R. 600/73;

Regime ordinario ai fini IVA

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Gli obblighi contabili e fiscali

Deduzione dei costi ai fini IRES

Componenti negativi risultanti da bilancio e di diretta imputazione:

Deducibili integralmente, fatte salve le limitazioni oggettivamente previste dalle norme sui redditi di

impresa

Spese relative a beni e servizi promiscui fra le attività istituzionali e

commerciali:

Deducibili secondo rapporto

Ricavi e altri proventi commerciali/Totale

proventi

immobili utilizzati promiscuamente:

deducibile la rendita catastale o il canone di

locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto

rapporto.

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Gli obblighi contabili e fiscali

La detrazione dell’IVA sugli acquisti

L’IVA sui costi direttamente afferenti l’attività commerciale è interamente detraibile, fatte salve

le limitazioni di cui agli art.19 bis e 19 bis1 D.P.R.633/72

L’IVA sugli acquisti promiscui fra l’attività istituzionale e commerciale è detraibile in proporzione alla parte imputabile all’attività

commerciale. Per i beni ammortizzabili si applica il principio della rettifica della detrazione.

Non esiste un criterio legale di ripartizione, la circ. AdE n.328/E del 1997 lascia al contribuente la scelta del criterio considerato più opportuno in base alla situazione verificatasi. Al contribuente viene richiesto solamente di adottare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni e

servizi acquistati.la R.M. 8.9.1998, n. 137/E precisa che, in

assenza di un criterio oggettivo di ripartizione, è necessario fare riferimento ad un criterio di proporzionalità definito come percentuale

dell'attività commerciale rispetto a tutta l'attività svolta dall'ente, considerando per la

determinazione del valore complessivo dell'attività non commerciale il valore normale e

non gli effettivi corrispettivi pagati.

Condizioni imprescindibili per poter esercitare il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti sono:

a) La tenuta di contabilità separata ai fini dell’art.20 D.P.R. 600/73

b) La tenuta della contabilità obbligatoria per legge o per statuto anche in relazione all'attività

istituzionale e che la stessa non presenti irregolarità tali da renderla inattendibile

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Gli obblighi contabili e fiscali

• Utilizzabile solo facoltativamente da tutti gli ENC ammessi alla contabilità semplificata;

• Va tenuta contabilità semplificata ai sensi dell’art.18 D.P.R. 600/73;

• Il costi vengono determinati forfettariamente attraverso coefficienti di redditività da applicare ai ricavi;

• Al reddito determinato con i coefficienti, si sommano plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi ed interessi e proventi immobiliari;

• Utilizzabile solo facoltativamente da tutti gli ENC ammessi alla contabilità semplificata;

• Va tenuta contabilità semplificata ai sensi dell’art.18 D.P.R. 600/73;

• Il costi vengono determinati forfettariamente attraverso coefficienti di redditività da applicare ai ricavi;

• Al reddito determinato con i coefficienti, si sommano plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi ed interessi e proventi immobiliari;

Regime forfettario ai soli fini IRES (art.145 Tuir)

• 15% fino a 15.493,70 euro;• 25% da 15.493,71 euro a 309.874,14 euro;

• 15% fino a 15.493,70 euro;• 25% da 15.493,71 euro a 309.874,14 euro;

Prestazioni di servizi

• 10% fino a 25.822,84 euro;• 15% da 25.822,85 euro a 516.456,90 euro;

• 10% fino a 25.822,84 euro;• 15% da 25.822,85 euro a 516.456,90 euro;

Altre attività

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Per le associazioni che adottano il regime forfettario ai fini IRES di cuiall’art.145 Tuir e che abbiano conseguito nell’anno precedente ricavi nonsuperiori a:– € 15.493,70 per le prestazioni di servizi;– € 25.822,84 per le altre attività;

Risultano ancora applicabili le semplificazioni contabili di cui al soppressoregime “supersemplificato”, di cui all’art.3 comma 166 Legge 662/1996,come confermato dalla risoluzione 58 del 24 giugno 2010.

Tali soggetti, pertanto possono ancora:• annotare l'ammontare complessivo, entro il giorno 15 del mese successivo, delle operazioni fatturate in

ciascun mese, distinto per aliquota, nei registri previsti ai fini Iva ovvero nell'apposito prospettoriepilogativo, che tiene luogo dei registri stessi, conforme al modello approvato con D.M. 11 febbraio1997;

• annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'Iva, l'importo complessivo imponibilemensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando l'imposta detraibile nel registro di cuiall’art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 o nel prospetto sopra menzionato (circolare ministeriale n. 10/E del17 gennaio 1997).

• conservare, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 600 del 1973, la documentazione degli altri costi di cui siintenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.

Gli obblighi contabili e fiscali

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Gli obblighi contabili e fiscali

•Utilizzabile su opzione dalle associazioni “no profit” con ricavi derivanti dall’attività commerciale non superiori a € 250.000;•Esonera dalla tenuta di scritture contabili ai sensi del D.P.R. 600/73;•Determinazione forfettaria dell’imponibile IRES, pari al 3% dei ricavi commerciali più le plusvalenze patrimoniali;

•Utilizzabile su opzione dalle associazioni “no profit” con ricavi derivanti dall’attività commerciale non superiori a € 250.000;•Esonera dalla tenuta di scritture contabili ai sensi del D.P.R. 600/73;•Determinazione forfettaria dell’imponibile IRES, pari al 3% dei ricavi commerciali più le plusvalenze patrimoniali;

Regime 398/1991 ai fini IRES

•Esonero dagli obblighi di registrazione ai fini IVA;•Esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA;•Agevolazioni nella certificazione dei corrispettivi durante le manifestazioni spettacolistiche;•Obbligo di numerazione e conservazione dei documenti emessi e ricevuti;•Annotazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dei corrispettivi e proventi dell’attività commerciale su apposito prospetto riepilogativo (D.M. 11/02/1997);•Determinazione forfettaria dell’imposta relativa alle operazioni imponibili;•Versamento trimestrale dell’imposta a debito;

•Esonero dagli obblighi di registrazione ai fini IVA;•Esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA;•Agevolazioni nella certificazione dei corrispettivi durante le manifestazioni spettacolistiche;•Obbligo di numerazione e conservazione dei documenti emessi e ricevuti;•Annotazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dei corrispettivi e proventi dell’attività commerciale su apposito prospetto riepilogativo (D.M. 11/02/1997);•Determinazione forfettaria dell’imposta relativa alle operazioni imponibili;•Versamento trimestrale dell’imposta a debito;

Regime 398/1991 ai fini IVA

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Gli obblighi contabili e fiscali

Proventi commercialiProventi

commerciali

L’IVA dovuta si determina come 50% dell’IVA

addebitata in rivalsa

sponsorizzazionisponsorizzazioni

L’IVA dovuta si determina come 90% dell’IVA

addebitata in rivalsa

cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica

cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica

L’IVA dovuta si determina come 2/3 dell’IVA

addebitata in rivalsa

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Gli obblighi contabili e fiscali

Ulteriori agevolazioni fiscali per le associazioni musicali

Compensi erogati da cori, bande e filodrammatiche

a direttori artistici e collaboratori tecnici per

prestazioni non professionali, esenti

IRPEF fino ad € 7.500 e soggetti a ritenuta d’imposta fino ad €

28.158,28 (art.69 Tuir)

Esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi con

misuratore fiscale per le attività di intrattenimento

delle bande musicali amatoriali (art.39 comma 13 sexies D.L. 269/2003)

Particolari agevolazioni fiscali per le associazioni

che operano per la realizzazione o che

partecipano a manifestazioni di

particolare interesse storico, artistico e

culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle

comunità locali (art. 1, c. 185, Legge 296/2006)

Deducibilità o detraibilità per il donante delle erogazioni liberali

effettuate a particolari associazioni o fondazioni

operanti nel settore culturale o musicale o dello spettacolo (art.15 Tuir, art.100 Tuir, art.147 Tuir, art.14 D.L.35/2005)

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Gli obblighi contabili e fiscali

IRAP delle associazioni musicali

Attività solo istituzionale:

Soggetta ad IRAP con base imponibile calcolata con “metodo retributivo” (art.10 comma 1 D.Lgs 446/1997)

Retribuzioni al personale dipendente + redditi assimilati a lavoro

dipendente + lavoro autonomo occasionale

Assumono rilievo solo le deduzioni di cui all’art.11 comma 1 lett. a) n.5 D.Lgs 446/97 (apprendisti, disabili,

ecc..) e quelle forfettarie del comma 4 bis

Attività istituzionale e commerciale:

Soggette ad IRAP con base imponibile calcolata in base al “metodo

retributivo” per l’attività istituzionale (ridotto degli emolumenti

specificamente riferibili all’attività commerciale) ed in base al metodo “da bilancio” (art.5 D.Lgs 446/1997)

per l’attività commerciale, con specifiche disposizioni relative alla deducibilità dei costi promiscui

Assumono rilievo tutte le deduzioni di cui all’art.11 comma 1 lett. a) e

comma 4 bis1

Associazioni che si avvalgono dei regimi forfettari ai fini IRES:

La base imponibile IRAP viene determinata in maniera unitaria per entrambe le attività (art.17 comma

2,D.Lgs 446/1997)

Reddito di impresa + retribuzione al personale dipendente + redditi assimilati a lavoro dipendente + lavoro autonomo occasionale +

interessi passivi

Assumono rilievo tutte le deduzioni di cui all’art.11 comma 1 lett. a) e

comma 4 bis1