01/06.02 - Viano e Associati · 2017-03-23 · 1. LEGGE DI STABILITÀ – legge n. 232 del...
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Dott. Paolo Viano
Dott.ssa Romina Bellelli
Dott. Alessandro Beltrami
Dott.ssa Carlotta Corradini
Dott. Corrado Battini
Dott.ssa Teresa Lorenzano
Sede Reggio Emilia: 42124 Reggio Emilia - Via Cadoppi, 10
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Circolare prot. n. 01/06.02.2017
1. LEGGE DI STABILITÀ – legge n. 232 del11/12/2016 ....................................................... 2
Regime di cassa per le imprese minori .......................................................................................... 2
Imposta sul reddito d’Impresa (IRI) ............................................................................................... 3
Iperammortamenti 250% e prorga Superammortamenti 140% ............................................... 4
Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice ............................. 5
Estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale ............................... 5
Rivalutazione dei beni di impresa................................................................................................ 6
Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni dei privati .... 6
ACE (Aiuto alla crescita economica) ............................................................................................. 7
Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica 65% .......................... 7
Detrazione IRPEF per ristrutturazione 50% ............................................................................. 8
Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi antisismici 50-70-75-80-85% ................................... 8
Bonus Mobili 50% ......................................................................................................................... 8
Nuova Sabatini ............................................................................................................................... 9
Card cultura giovani ..................................................................................................................... 9
Credito di imposta per Ricerca e Sviluppo .................................................................................... 9
Nota di credito IVA per procedure concorsuali.......................................................................... 9
2. DICHIARAZIONE DI INTENTO: nuova versione in vigore dal 1° marzo 2017 ............. 10
3. CERTIFICAZIONE UNICA 2017 ..................................................................................... 11
4. Limiti CONTABILITÀ SEMPLIFICATA ........................................................................ 12
5. Limiti LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI ................................................................. 12
6. Limiti CONTABILITÀ DI MAGAZZINO ........................................................................ 13
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7. Limiti CREDITI IN COMPENSAZIONE E RIMBORSI ................................................ 13
8. Limiti RIMBORSI E COMPENSAZIONI IVA ................................................................ 14
9. DICHIARAZIONI IVA 2017 .............................................................................................. 15
10. Limiti STUDI DI SETTORE ............................................................................................... 16
11. Limiti BILANCIO SEMPLIFICATO, ABBREVIATO, CONSOLIDATO.................... 16
12. Limiti COLLEGIO SINDACALE e REVISIONE LEGALE .......................................... 18
13. BILANCIO e bozza VERBALI CDA ................................................................................. 18
14. Prossime SCADENZE .......................................................................................................... 19
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1. LEGGE DI STABILITÀ – legge n. 232 del 11/12/2016
Regime di cassa per le imprese minori
A decorrere dal 2017 viene modificata la disciplina fiscale e contabile delle imprese minori che
utilizzano il regime di contabilità semplificata.
Viene cambiato il criterio generale che tali soggetti devono applicare per la determinazione del
reddito, il quale passa dal principio di competenza a quello di cassa. In forza di tale ultimo criterio,
rileva il momento di incasso o pagamento.
Dal 2017, infatti, il reddito delle imprese minori è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei
ricavi tipici, dei dividendi e degli interessi attivi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese
sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa.
L’unica deroga al principio di cassa vi è per gli ammortamenti, canoni leasing, plusvalenze e spese
per prestazioni di lavoro per cui si continuerà ad applicare il principio di competenza.
Non assumono più rilevanza le rimanenze finali e iniziali in quanto, in applicazione del principio di
cassa, le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento della spesa.
Si invitano tutti i clienti a leggere attentamente questa comunicazione e a contattare il nostro
Studio per i chiarimenti necessari e gli adempimenti previsti che ci vorrete delegare. E’
operativamente impossibile per lo Studio rivolgere ulteriori inviti scritti o telefonici per attivare
i clienti a quanto di loro competenza o per sollecitare l’adempimento di prossime scadenze, per
cui si rimarca nuovamente la necessità di porre la massima attenzione alla presente.
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Un’unica eccezione è prevista per il primo anno di adozione, in cui il reddito d’impresa determinato
per cassa è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito
dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza.
Le nuove regole di determinazione del reddito ai fini IRPEF trovano applicazione anche ai fini IRAP.
Non sarà più possibile determinare la base imponibile IRAP applicando l’opzione ex art. 5 D.lgs
466/97, ma la determinazione dovrà avvenire esclusivamente secondo il metodo fiscale ex art. 5-bis
D.lgs 466/97.
Sono modificati i registri contabili che le imprese minori devono tenere a decorrere dal 2017.
Vengono istituiti dei nuovi registri cronologici riservati alla separata annotazione, da effettuare con
riferimento alla data di incasso o di pagamento, dei ricavi percepiti e delle spese sostenute. In tali
registri devono essere annotati i componenti positivi e negativi di reddito, diversi da incassi e spese,
rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa (es. ammortamento).
È possibile sostituire i registri cronologici dei ricavi e delle spese mediante la tenuta dei soli registri
IVA, a condizione che vengano rispettate alcune condizioni necessarie a garantire l’osservanza del
principio di cassa nella determinazione del reddito. È, infatti, necessario annotare sui registri IVA
l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l’indicazione delle fatture cui le
operazioni si riferiscono, nell’ipotesi in cui alle registrazioni effettuate ai fini IVA non corrisponda
l’incasso del corrispettivo o il pagamento della spesa nello stesso anno; i ricavi e le spese saranno poi
separatamente annotati nei registri IVA relativi al periodo d’imposta in cui avviene l’incasso o il
pagamento, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA.
In via ulteriore è possibile esercitare un’apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per
tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti. In tal caso, per finalità
di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di
incasso o pagamento. L’opzione è esercitata mediante comportamento concludente, ossia,
nell’immediato, continuando ad effettuare le registrazioni secondo la disciplina IVA senza istituire i
nuovi registri; l’opzione sarà confermata espressamente solo nel 2018 dandone segnalazione nella
dichiarazione IVA o nella dichiarazione dei Redditi relative al 2017.
Imposta sul reddito d’Impresa (IRI)
A partire dall’1.1.2017 viene introdotta l’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI), disciplinata dal nuovo
art. 55-bis del TUIR.
Possono optare per l’applicazione dell’IRI:
- gli imprenditori individuali e le società di persone che adottano la contabilità ordinaria, anche
a seguito dell’opzione.
- le società di capitali che hanno adottato l’opzione per la trasparenza fiscale.
Circ. Prot. N° 1 – 2017 4
Il regime IRI è subordinato all’esercizio di un’opzione quinquennale nella dichiarazione dei redditi,
con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione. Le opzioni relative al 2017 devono,
pertanto, essere comunicate mediante il modello Redditi 2018.
La base imponibile IRI è determinata secondo le ordinarie disposizioni in materia di redditi di
impresa, applicando l’aliquota IRES in vigore (pari al 24% a partire dal 2017).
L’opzione IRI comporta la separazione tra:
- il reddito d’impresa reinvestito nella società, assoggettato ad IRI;
- gli utili prelevati dall’impresa, imponibili IRPEF in capo al percipiente come reddito
d’impresa e deducibili per l’impresa.
Le somme prelevate dalle riserve di utili realizzati prima dell’ingresso nel regime IRI non concorrono
alla formazione del reddito imponibile in capo al percettore e non possono essere portate in deduzione
dalla base imponibile IRI. Le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate
prioritariamente con tali utili (già tassati per trasparenza).
Le perdite fiscali maturate in vigenza del regime IRI sono computate in diminuzione del reddito dei
periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova capienza in essi.
All’uscita dal regime, le perdite IRI non ancora utilizzate costituiscono perdite realizzate in
contabilità ordinaria e possono esclusivamente andare a compensare redditi d’impresa. L’eccedenza
non può andare a compensazione di altri tipi di reddito, ma può invece essere riportata agli esercizi
successivi, ma non oltre il quinto.
Iperammortamenti 250% e proroga Superammortamenti 140%
Viene prorogata al 2017 la possibilità di beneficiare dei c.d. “super-ammortamenti” (vedi nostra Circ.
Prot. 1/2016)
Pertanto, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti
arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31.12.2017,
il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle
quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
L’agevolazione è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30.6.2018, a condizione che
entro il 31.12.2017:
il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
A differenza della precedente versione dell’agevolazione, sono esclusi dai super-ammortamenti i
veicoli e gli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata, vale a dire:
i veicoli aziendali non esclusivamente strumentali;
i veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti;
i veicoli dei professionisti;
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i veicoli di agenti e rappresentanti di commercio.
Pertanto, nella nuova versione dell’agevolazione, possono beneficiare della maggiorazione del 40%
i veicoli esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico (es. taxi).
È prevista l’introduzione dell’iper-ammortamento 250% per gli investimenti in beni strumentali
nuovi inclusi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati a partire dall’1.1.2017 ed entro il 31.12.2017
(o entro il 30.6.2018 alle condizioni sopra esposte per i super-ammortamenti). Si tratta dei beni
funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0 (si veda
ns circolare n° 7/2016).
È inoltre prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumen-
tali inclusi nell’Allegato B alla L. 232/2016 se acquistati per il funzionamento di un bene per cui si
beneficia dell’iper-ammortamento. Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi
a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”.
Ai fini della fruizione dell’iper-ammortamento e della correlata maggiorazione per i beni immateriali,
l’impresa è tenuta a produrre:
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante;
- ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000,00 euro, una
perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi
albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.
Tale documentazione deve attestare che il bene possiede caratteristiche tali da includerlo nell’elenco
di cui suddetto allegato A e/o B e che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della
produzione o della rete di fornitura.
Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice
Le agevolazioni per l’assegnazione e la cessione di beni immobili o beni mobili registrati ai soci e
per la trasformazione in società semplice, in precedenza previste sino al 30.09.2016 (vedi nostra Circ.
Prot. 1/2016), sono state estese alle operazioni effettuate tra l’1.10.2016 e il 30.09.2017.
Per le operazioni effettuate in tale periodo l’imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irpef e dell'Irap che
grava sulle plusvalenze è pari all’8%, oppure al 10,5% nel caso di società di comodo, mentre per
l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta è possibile versare un imposta sostitutiva con
aliquota pari al 13%.
Il versamento dell’imposta sostitutiva avviene tramite F24, di cui il 60% entro il 30.11.2017 e il
rimanente 40% entro il 16.6.2018.
Estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale
Sono state riaperte le agevolazioni per l’estromissione del regime d’impresa degli immobili
strumentali posseduti dall’imprenditore individuale (vedi nostra Circ. Prot. 1/2016). Le plusvalenze,
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determinate in base alla differenza tra il valore normale degli immobili e il loro costo fiscalmente
riconosciuto, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva dell’8%, che dovrà essere assolta:
- per il 60% entro il 30.11.2017;
- per il rimanente 40% entro il 16.6.2018.
L’estromissione deve avvenire entro il 31.5.2017 e per effetto dell’estromissione l’immobile si
considera posseduto dalla persona fisica in qualità di “privato” non imprenditore dall’1.1.2017.
Rivalutazione dei beni d’impresa
Sono state riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa. L’operazione deve
essere effettuata nel bilancio al 31.12.2016.
Possono essere rivalutati:
- i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta
l’attività dell’impresa;
- le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni
finanziarie.
I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2015.
Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva
pari al 16%, per i beni ammortizzabili e 12%, per i beni non ammortizzabili, da versare in un’unica
soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo
d’imposta 2016.
I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali:
in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è
eseguita (2019);
ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dall’inizio del quarto
esercizio successivo (dall’1.1.2020).
Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni dei
privati
Viene riaperta anche la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, detenuti al di
fuori dal regime di impresa.
Sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti
privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni
non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2017, al di fuori del regime d’impresa,
affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano
ceduti a titolo oneroso.
Circ. Prot. N° 1 – 2017 7
Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle
azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per le
partecipazioni non quotate o i terreni (agricoli ed edificabili).
A tal fine, occorrerà che, entro il 30.6.2017 un professionista abilitato (ad esempio, dottore
commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione
o del terreno e che il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare,
ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
L’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota unica dell’8%, sia in caso di rivalutazione di
partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili).
ACE (Aiuto alla crescita economica)
È stata modificata la disciplina dell’Aiuto alla crescita economica (ACE), attraverso:
- la riduzione del coefficiente di remunerazione del capitale proprio, che passa dal 4,75%
(misura prevista per il 2016) al 2,3% per il 2017 e al 2,7% per il 2018 e i periodi d’imposta
successivi;
- la riduzione della base di calcolo dell’agevolazione in ragione degli incrementi dello stock di
titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto all’analoga consistenza registrata
al 31.12.2010;
- l’equiparazione a partire già dal 2016 delle modalità di calcolo dell’agevolazione per gli
imprenditori individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria a quelle previste
per le società di capitali (basate sugli incrementi del patrimonio netto, e non sullo stock del
patrimonio netto medesimo rilevato al termine dell’esercizio).
Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica 65%
La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici,
(vedi nostra Circ. Prot. 8/2013), viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2017.
La detrazione, nella misura del 65% e fino al 31.12.2017, si applica anche a nuove tipologie di
interventi di riqualificazione energetica come:
- l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al DLgs. 311/2006,
fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro;
- l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della
detrazione di 30.000,00 euro.
La detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
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Detrazione IRPEF per ristrutturazione 50%
Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2017 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli
interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite
massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare (vedi nostra Circ. Prot. 8/2013).
Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi antisismici 50-70-75-80-85%
La detrazione è prorogata fino al 2021 per interventi autorizzati dall’1.1.2017.
Viene stabilito che nel caso in cui gli interventi antisismici:
- riguardino procedure autorizzatorie iniziate dall’1.1.2017;
- riguardino edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona
sismica 3, di cui all’OPCM 20.3.2003 n. 3274;
- si riferiscano a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive,
la detrazione IRPEF/IRES:
- spetta nella misura del 50%, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021;
- spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità
immobiliare per ciascun anno;
- è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in
quelli successivi.
Dall’1.1.2017, rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e verifica
sismica degli immobili.
L’aliquota della detrazione aumenta:
- al 70%, nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell’immobile si
riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- all’80%, nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell’immobile a due classi di
rischio inferiori.
Nel caso in cui gli interventi antisismici siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali,
l’aliquota della detrazione aumenta:
- al 75%, se dalla realizzazione degli stessi il rischio sismico dell’immobile si riduce sino a
determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- all’85%, se dalla realizzazione degli stessi si determini il passaggio dell’immobile a due classi
di rischio inferiori.
Bonus Mobili 50%
I contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio
possono fruire di un’ulteriore riduzione d’imposta per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per
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le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di
ristrutturazione. La detrazione, che va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari
importo, spetta sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 ed è calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Nuova Sabatini
Viene prorogata la c.d “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, fino al 31.12.2018 con
l’introduzione anche di un contributo potenziato in caso di investimento con carattere innovativo.
L’agevolazione prevede la concessione di un contributo, pari all’interesse calcolato, in via
convenzionale, al tasso del 2,75% su un finanziamento della durata di cinque anni contratto con una
banca o un intermediario finanziario aderente alla convenzione con la Cassa depositi e prestiti.
Oggetto del finanziamento deve essere l’acquisto o il leasing finanziario, di macchinari, impianti,
beni strumentali di impresa e attrezzature, nuovi di fabbrica e ad uso produttivo, nonché di hardware
software e tecnologie digitali.
Al fine di incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite
l’innovazione di processo e/o di prodotto, le micro, piccole e medie imprese possono accedere ai
finanziamenti e ai contributi con una maggiorazione pari al 30% del contributo in conto interessi di
cui prima per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità
la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing,
banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D,
Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
Card cultura giovani
La carta elettronica dell’importo nominale massimo di Euro 500,00 (c.d. “bonus cultura”), viene
estesa anche ai giovani che compiono 18 anni nell’anno 2017, residenti nel territorio nazionale.
Credito di imposta per Ricerca e Sviluppo
Nella legge di Bilancio sono confermate le modifiche alla disciplina del credito d’imposta per ricerca
e sviluppo (vedi nostra Circ. Prot. 7/2016 e 4/2015) intervenendo su diversi aspetti.
- l'agevolazione viene prorogata fino al periodo d'imposta in corso 31/12/2020,
- percentuali di agevolazione: il credito potrà essere conteggiato sulla base del 50% di tutte le spese
sostenute e rilevanti per il credito di imposta, senza più prevedere l’aliquota ridotta del 25% in
relazione ad alcune tipologie di esse,
- spese ammesse: si prevede inoltre un ampliamento con riferimento alla tipologia di personale
impiegato, i cui costi sono ammissibili al beneficio: infatti, sarà sufficiente che tale personale sia
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impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo ammesse, senza che sia più richiesto che sia
altamente qualificato,
- tetto massimo: il limite annuo del credito sarà elevato in modo significativo: da 5 milioni a 20
milioni di euro.
Le modifiche avranno efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2016 (2017 per i soggetti solari).
Nota di credito IVA per procedure concorsuali
Viene abrogata la modifica all’articolo 26 del Dpr 633/72, introdotta con la legge di stabilità 2016,
abolendo la possibilità di emettere la nota di credito per mancato pagamento del corrispettivo
all’avvio di una procedura concorsuale (vedi nostra Circ. Prot. 1/2016).
Si torna così alla disciplina previgente in cui, per i casi di mancato pagamento da parte del debitore
assoggettato a una procedura concorsuale, il creditore potrà emettere una nota di credito Iva solo nel
momento in cui tali procedure si siano concluse infruttuosamente e non più come era previsto dalla
riforma del 2016, dall’inizio delle procedure stesse.
Tale termine è individuato dall’Agenzia delle Entrate (circolari 77/E/2000 e 31/E/2014):
- nel fallimento, con l’esito del piano di ripartizione finale;
- nel concordato preventivo, con il decreto di omologazione e il rispetto a cura del debitore degli
obblighi assunti;
- per la liquidazione coatta amministrativa, con l’approvazione del piano di riparto;
- per l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis, dal momento successivo alla
certezza della falcidia del credito.
2. DICHIARAZIONE DI INTENTO: nuova versione in vigore dal 1° marzo 2017
Con il provvedimento del 2 dicembre 2016, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il nuovo modello
della dichiarazione d’intento.
Nella nuova versione del modello è stata eliminata una delle tre modalità di acquisto con
dichiarazione d’intento, ossia quella riferita alla presentazione della dichiarazione a valere per un
determinato periodo di tempo (ad esempio dall’1/1/2017 al 31/12/2017).
Restano, pertanto, solo due modalità di acquisto tra le quali l’esportatore abituale potrà scegliere:
- presentazione della dichiarazione per singola operazione, indicando l’importo della stessa nel
campo “una sola operazione per un importo fino a euro”;
- presentazione della dichiarazione d’intento riferita ad una o più operazioni, fino a concorrenza
di un determinato ammontare, da indicare nel campo “operazioni fino a concorrenza di euro”.
Tale nuova versione del modello della dichiarazione d’intento andrà a sostituire il modello precedente
e dovrà essere utilizzato obbligatoriamente per le dichiarazioni d’intento riferite a operazioni di
Circ. Prot. N° 1 – 2017 11
acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Nel caso in cui con il vecchio modello si sia optato
per un periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, per le operazioni poste in essere dal 1°
marzo 2017 bisognerà predisporre un’altra dichiarazione d’intento, seguendo le recenti istruzioni
dell’Agenzia delle Entrate.
I requisiti da verificare in capo all’esportatore abituale e, in generale tutta la disciplina della
dichiarazione d’intento, disposta dall’art. 8, 1° comma, lett. c) del DPR 633/1972, non ha subito
alcuna variazione.
*****
3. CERTIFICAZIONE UNICA 2017
Il 15/12/2016 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza di certificazione Unica 2017 (C.U.) con
cui i sostituti di imposta dovranno certificare i redditi di lavoro dipendente, assimilati e i redditi di
lavoro autonomo corrisposti nell’esercizio 2016.
La bozza di C.U. pubblicata è composta da due modelli con diverso contenuto informativo:
- uno “sintetico” da consegnare ai dipendenti e ai lavoratori autonomi, entro il 31/03/2017 (e
non più entro il 28/02);
- uno “ordinario” da trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate entro il 07/03/2017.
È prevista una sanzione pari ad euro 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata con un
massimo di euro 50.000,00.
Lo studio si rende disponibile alla predisposizione e all’invio delle certificazioni riguardanti i
lavoratori autonomi, alle seguenti condizioni economiche:
- Euro 50,00 per i clienti con contabilità presso le sedi aziendali, che incaricano lo Studio al
solo invio telematico delle certificazioni. In tal caso i clienti dovranno inviarci entro e non
oltre il 01/03/2017 il file telematico;
- Euro 100,00 per i clienti con contabilità presso le sedi aziendali, che incaricano lo Studio
alla predisposizione e all’invio telematico delle certificazioni fino ad un massimo di 40
fatture di professionisti. In tal caso i clienti dovranno inviarci entro e non oltre il 16/02/2017
le copie delle certificazioni, delle fatture e dei modelli F24 di pagamento delle ritenute;
- Euro 200,00 per i clienti con contabilità presso le sedi aziendali, che incaricano lo Studio
alla predisposizione e all’invio telematico delle certificazioni per oltre 40 fatture di
professionisti. In tal caso i clienti dovranno inviarci entro e non oltre il 16/02/2017 le copie
delle certificazioni, delle fatture e dei modelli F24 di pagamento delle ritenute;
- Alle società con contabilità presso lo Studio, essendo i dati già in nostro possesso, verrà
addebitato il solo invio del file telematico pari ad Euro 50,00.
Circ. Prot. N° 1 – 2017 12
*****
4. Limiti CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
I soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata per l'esercizio 2017 sono le persone
fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone con ricavi di competenza dell'anno
precedente (esercizio 2016), non superiori a:
- 400.000 euro nel caso di attività di prestazione di servizi,
- 700.000 euro negli altri casi ovvero cessione di beni.
Per quanto riguarda le attività miste (di servizi ed altre attività):
in caso di contabilità unica per tutte le attività esercitate si considerano prevalenti le
attività diverse dai servizi, quindi il limite dei ricavi è sempre Euro 700.000,
in caso di contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività, si deve
fare riferimento alla sola attività prevalente (cioè quella che ha conseguito il maggiore
ammontare di ricavi) e verificare il superamento del limite con riferimento solo a questa.
Esempio:
Ricavi per cessione di beni Euro 600.000
Ricavi per prestazione di servizi Euro 500.000
Contabilità semplificata perché l’attività principale (cessione di beni) è inferiore al limite
di Euro 700.000 anche se il totale è di 1.100.000 e se i servizi sono > 400.000.
I ricavi a cui fare riferimento sono quelli maturati per competenza, e ragguagliati ad anno nel primo
esercizio di attività, derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto dell'attività propria
d'impresa, con esclusione delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive.
*****
5. Limiti LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI
I soggetti ammessi ad effettuare le liquidazioni Iva trimestrali nel 2017 sono coloro che nell'esercizio
solare precedente (2016) hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:
Euro 400.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli artisti e
professionisti;
Euro 700.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività;
Euro 700.000 relativamente a tutte le attività esercitate, per i contribuenti che svolgono
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività con unica contabilità e senza
annotazione separata dei corrispettivi.
Qualora invece, vengano esercitate più attività con unica contabilità ma separata annotazione dei
ricavi per poter effettuare le liquidazioni Iva trimestrali non si devono superare Euro 400.000 per le
Circ. Prot. N° 1 – 2017 13
prestazioni di servizi ed Euro 700.000 per tutte le attività complessivamente considerate (comprese
quelle di servizi).
Esempio:
Ricavi per cessione di beni Euro 450.000
Ricavi per prestazione di servizi Euro 350.000
TOTALE RICAVI Euro 800.000
Liquidazioni mensili perché il totale dei ricavi supera complessivamente Euro 700.000.
Nell'anno di inizio attività il volume d'affari a cui riferirsi deve essere ragguagliato ad anno.
*****
6. Limiti CONTABILITÀ DI MAGAZZINO
Obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino sono i soggetti che per due esercizi consecutivi
abbiano superato entrambi i seguenti limiti:
- ricavi Euro 5.164.568,99;
- rimanenze finali Euro 1.032.913,80.
L'obbligo decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni. L'obbligo di
gestire la contabilità di magazzino cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in
cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali,
risultano inferiori ai sopraccitati limiti.
Esempi:
- nel caso di impresa che supera i valori suindicati negli anni 2015 e 2016, l'obbligo decorre
dall'esercizio 2018, indipendentemente dai valori di ricavi e rimanenze realizzati nel 2017.
- nel caso di impresa già obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino, l'obbligo cessa nel 2017
se negli anni 2016 e 2015 non sono stati superati i sopraccitati limiti.
I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare devono ragguagliare ad anno l'ammontare
dei ricavi.
*****
7. Limiti CREDITI IN COMPENSAZIONE E RIMBORSI
Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi utilizzabili in compensazione o rimborsabili
tramite concessionario (vedi nosta Circ. Prot. n. 02/2014), è pari a Euro 700.000 per ciascun anno
solare indipendentemente dal periodo in cui il credito si è formato.
Questo limite è determinato dalla somma:
- delle compensazioni cosiddette "orizzontali" (ovvero tra imposte diverse),
- delle somme chieste a rimborso direttamente ai concessionari della riscossione
Circ. Prot. N° 1 – 2017 14
Quindi se un contribuente ha richiesto a rimborso al concessionario Euro 200.000,00, nello stesso
periodo non potrà compensare più di Euro 500.000,00.
A tal fine, non vanno considerati:
- i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali;
- i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva richieste a rimborso (in
quanto questi ultimi sono chiesti direttamente all'Agenzia delle Entrate e non al
Concessionario);
- i crediti compensati con i debiti della stessa imposta (c.d. compensazione “verticale”),
anche se tale compensazione risulta esposta nel modello F24 (esempio: Iva a debito
compensata con Iva a credito dell’anno antecedente).
Qualora l'importo dei crediti tributari spettanti sia superiore al limite, l'eccedenza può essere richiesta
a rimborso senza limite alcuno, all'Agenzia delle Entrate, oppure può essere riportata all'anno
successivo.
8. Limiti RIMBORSI E COMPENSAZIONI IVA
Relativamente ai rimborsi IVA, il DL 193/2016 ha alzato ad Euro 30.000,00 il limite per l’accesso ai
rimborso del credito IVA annuale e trimestrale, senza apposizione del visto di conformità o rilascio
della sottoscrizione dell’organo di revisione contabile.
Il limite deve intendersi riferito all’intera somma delle richieste effettuate nel periodo d’imposta (anno
solare) e NON al singolo rimborso.
Per l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale permane la soglia di 15.000 euro al di sopra
della quale è necessario il visto o il rilascio della sottoscrizione dell’organo di revisione contabile (il
credito trimestrale è liberamente fruibile).
Compensazione credito IVA per
importi fino a € 5.000
possibile utilizzo in compensazione con altri tributi già a partire dal 1°
gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione annuale IVA o dal 1
giorno del mese successivo al trimestre di riferimento per la dichiarazione
TR;
Compensazione credito
superiori a € 5.000
la compensazione nel modello F24 del credito IVA per l’importo superiore a
5.000,00 euro, sia annuali che trimestrali, può essere effettuata dal giorno 16
del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o
dell’istanza trimestrale (modello TR).
Compensazione crediti
superiori a € 15.000 da DR IVA
annuale
In aggiunta a quanto sopra è richiesta apposizione di visto di conformità o
rilascio della sottoscrizione dell’organo di revisione contabile
Il visto di conformità richiesto per la compensazione e per i rimborsi presuppone che il professionista
effettui una serie di controlli preventivi all’invio delle dichiarazioni ai fini di verificare:
- la correttezza formale delle operazioni effettuate dai contribuenti;
Circ. Prot. N° 1 – 2017 15
- la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie.
A fronte della responsabilità che il professionista dovrà assumere per il visto, l’Agenzia delle Entrate
richiede obbligatoriamente la stipula di un’assicurazione ad hoc (quindi aggiuntiva rispetto alla
normale assicurazione professionale di categoria e con massimali specifici richiesti dalla legge) per
il rilascio dell’autorizzazione del visto di conformità.
Lo Studio, in quanto soggetto autorizzato essendosi in tal senso attivato e possedendo i requisiti
richiesti dalla norma, si rende disponibile, previa verifica della sussistenza del credito come previsto
dalla legge, ad apporre il visto di conformità, alle seguenti condizioni economiche (per i soggetti privi
di Collegio Sindacale):
- importo del credito a compensazione fino a euro 100.000,00 onorario pari all’1% (con un
minimo di euro 500,00),
- importo del credito a compensazione da euro 100.000,01 a euro 250.000,00 onorario
aggiuntivo al precedente, pari all’0,75% del credito eccedente euro 100.000,00,
- importo del credito a compensazione da euro 250.000,01 a euro 516.456,90 ulteriore onorario
aggiuntivo ai due precedenti, pari all’0,50% del credito eccedente euro 250.000,00.
Infine si rammenta che l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1 del 15/01/2010 ha confermato:
- che i contribuenti che intendono effettuare la compensazione del credito IVA superiore ad
euro 5.000 hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a
disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline, intermediari abilitati);
conseguentemente l’utilizzo di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste
Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, è consentito
esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori ad euro
5.000,00;
- che la compensazione tra imposte della stessa natura ovvero IVA con IVA (cosiddetta
compensazione verticale), anche se esposta nel modello F24 non soggiace a tali disposizioni,
pertanto potrà continuare ad essere effettuata liberamente.
9. DICHIARAZIONI IVA 2017
Nell’Allegato 1 si riepilogano i documenti necessari per la predisposizione della dichiarazione iva
2017 che dovranno essere trasmessi allo Studio tassativamente entro e non oltre il 13/02/2017 al fine
di garantire l’invio entro i termini di legge (28/02/2017).
*****
Circ. Prot. N° 1 – 2017 16
10. Limiti STUDI DI SETTORE
Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore, i soggetti che per il periodo di imposta di
riferimento hanno conseguito ricavi o compensi di competenza, per un importo superiore a Euro
5.164.568,99. Nel calcolo non vanno considerati i proventi relativi alla cessione di azioni, quote di
partecipazione in società, obbligazioni e altri titoli. I contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di
competenza per un importo compreso tra Euro 5.164.568,99 ed Euro 7.500.000,00 anche se esclusi
dal calcolo sono, comunque, tenuti alla compilazione degli studi di settore ai fini statistici.
Sono inoltre, previste condizioni di inapplicabilità non correlate ai ricavi, bensì a caratteristiche
soggettive dei contribuenti (esempio: periodo di non normale svolgimento dell'attività, periodo
d'imposta < 12 mesi, inizio cessazione dell'attività nel periodo d'imposta, etc.) che verranno valutate
caso per caso dallo Studio.
*****
11. Limiti BILANCIO SEMPLIFICATO, ABBREVIATO, CONSOLIDATO
Come relazionato nella nostra Circ. Prot. 6/2015 il D.lgs 139/2015 ha introdotto una nuova tipologia
di impresa, le c.d. micro-imprese.
Si tratta delle società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, NON
superano due dei seguenti limiti:
1. totale attivo dello Stato Patrimoniale Euro 175.000,00
2. totale ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro 350.000,00
3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità
Le micro-imprese potranno redigere il bilancio in forma semplificata, utilizzando lo schema di
bilancio in forma abbreviata ma con ulteriori semplificazioni. Non saranno infatti tenute alla
redazione:
del Rendiconto finanziario;
della Nota integrativa, a condizione che in calce allo Stato patrimoniale risultino le
informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427 c.c., numeri 9) e 16);
della Relazione sulla gestione, se in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni
riguardanti, le azioni proprie e le azioni di società controllanti.
Inoltre, a tali imprese non sono applicabili le disposizioni relative agli strumenti derivati.
Potranno redigere invece il bilancio in forma abbreviata, anziché in forma ordinaria, le società che
nel primo esercizio di attività o, successivamente, per due esercizi consecutivi, NON superano due
dei seguenti limiti:
1. totale attivo dello Stato Patrimoniale Euro 4.400.000,00
2. totale ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro 8.800.000,00
3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità
Tali società non saranno tenute alla redazione:
Circ. Prot. N° 1 – 2017 17
del Rendiconto finanziario;
della Relazione sulla gestione.
Inoltre, non avranno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato i gruppi societari che NON superano
per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
1. totale attivo dello Stato Patrimoniale Euro 17.500.000,00
2. totale ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro 35.000.000,00
3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio 250 unità
Si riepilogano nella tabella seguente i principali cambiamenti introdotti dal Dlgs. 139/2015 in
relazione al bilancio 2016 e seguenti (vedi nostra Circ. Prot. n.6/2015):
Bilancio
ordinario
Bilancio
abbreviato
Micro
imprese
Eliminazione della possibilità di capitalizzazione di spese di
ricerca e costi di pubblicità
Obbligo redazione rendiconto finanziario
Eliminazione area straordinaria dal Conto Economico
Introduzione principio di rilevanza
Introduzione principio di prevalenza della sostanza
dell’operazione
Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia di non
copertura) al loro fair value
Obbligo di valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al
costo ammortizzato
Modifiche alla disciplina dell’ammortamento dell’avviamento
Correzione del criterio di valutazione delle poste in valuta
Iscrizione delle azioni proprie e diretta riduzione del patrimonio
netto
Modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto economico
Eliminazione dei conti d’ordine
Modifiche Nota integrativa
x
*****
Circ. Prot. N° 1 – 2017 18
12. Limiti COLLEGIO SINDACALE e REVISIONE LEGALE
I limiti e i criteri per la redazione del bilancio abbreviato (vedi § precedente) valgono anche per la
nomina del collegio sindacale da parte delle SRL (indipendentemente dall’ammontare del capitale
sociale), che pertanto saranno tenute a tale organo solo in caso di superamento di tali limiti per due
esercizi consecutivi.
Per le SpA obbligate alla redazione del bilancio consolidato vige l’obbligo di affidare la revisione
legale dei conti a un revisore o a una società di revisione legale iscritta nell’apposito albo, mentre per
le SpA non tenute alla redazione del bilancio consolidato la revisione legale dei conti, previa espressa
previsione nello Statuto, può essere affidata al collegio sindacale (in tal caso il collegio sindacale è
costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro).
*****
13. BILANCIO e bozza VERBALI CDA
Si rammenta ai Clienti l’obbligo della tempestiva trascrizione e sottoscrizione dei verbali di
predisposizione del bilancio sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo
Amministrativo (vedi Allegato 2 e Allegato 3).
Di seguito proponiamo uno schema riassuntivo con la sequenza civilistica di formazione del bilancio
d’esercizio:
1) verso la fine di febbraio:
verbale cdia per inizio bilancio (art. 2388 c.c.). Il cdia dovrà essere preventivamente
convocato con preavviso e modalità a norma di statuto.
2) entro 31 marzo:
verbale cdia per eventuale differimento del bilancio con specificate le ragioni che
giustificano il differimento
3) entro 31 marzo (30 maggio se bilancio differito) o, se non vi è il collegio sindacale, 14 aprile (13
giugno se bilancio differito):
verbale cdia per ultimazione bilancio, stesura nota integrativa, stesura eventuale della relazione
degli amministratori ed eventuale consegna a sindaci (art. 2429 c.c.) di bilancio, nota integrativa ed
eventuale relazione degli amministratori e convocazione assemblea soci per approvazione bilancio
(art. 2366 c.c.). Il cdia dovrà essere preventivamente convocato con preavviso e modalità a norma
di statuto
4) entro 15 aprile (14 giugno se bilancio differito):
racc.ta ai soci con cui si informa che il bilancio è depositato presso la sede legale con n.i., eventuale
relazione degli amministratori ed eventuale relazione dei sindaci (art. 2429 c.c.).
5) entro 30 aprile (29 giugno se bilancio differito):
Circ. Prot. N° 1 – 2017 19
termine ultimo assemblea soci (in 1° convocazione) per approvazione bilancio (art. 2364 c.c.).
L’assemblea dovrà essere preventivamente convocata con preavviso e modalità a norma di statuto.
6) il giorno dell'assemblea:
contabilizzazione su giornale delle scritture di chiusura, e chiusura generale dei conti come da
bilancio approvato
7) il giorno successivo dell'assemblea:
riapertura generale dei conti come da bilancio approvato
8) entro 30 gg da assemblea (anche in successive convocazioni rispetto alla prima deserta) che
approva bilancio (o da assemblea che non lo approva):
deposito del bilancio al registro imprese (art. 2435 c.c.)
Nota 1:
La convocazione del CdiA è fatta dal Presidente (con modalità e preavviso previsti dallo Statuto) ed
indirizzata a tutti i membri del CdiA e a tutti i sindaci effettivi. Si può evitare solo se il CdiA è
totalitario (presenti tutti i membri del CdiA, e i sindaci).
Nota 2:
La convocazione dell’Assemblea soci è fatta dal Presidente del CdiA previa delibera e delega del
CdiA, avviene con modalità e preavviso previsti dallo Statuto da inviare a tutti i soci, a tutti i membri
del CdiA e a tutti i sindaci effettivi.
Si può evitare solo se l’assemblea soci è totalitaria ovvero presenti tutti i soci, e la maggioranza degli
amministratori e dei sindaci effettivi (se esistenti) e se gli assenti e i presenti dichiarano di essere
informati (art. 2366 c.c.).
*****
14. Prossime SCADENZE
- 9/02/2017 termine ultimo per la trasmissione dati delle spese sanitarie all’anagrafe tributaria.
- 16/02/2017 termine ultimo entro cui effettuare il pagamento dell'ultima rata (IV° trimestre 2016)
dei contributi fissi INPS per l'anno 2016 e dell’autoliquidazione INAIL 2017/18.
- 28/02//2017 termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno
d’imposta 2016. Devono presentare la dichiarazione tutti i soggetti titolari di partita
Iva che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se non
hanno effettuato operazioni imponibili o se non sono tenuti a effettuare le liquidazioni
periodiche. Sono pertanto esonerati dalla presentazione della dichiarazione le persone
fisiche che hanno realizzato un volume d'affari inferiore o uguale a Euro 25.822,84,
coloro che hanno realizzato solo operazioni esenti, coloro che hanno optato per il
regime dei minimi/forfettari per l'anno 2016, e i soggetti sottoposti a procedure
concorsuali. La comunicazione dovrà essere presentata esclusivamente per via
Circ. Prot. N° 1 – 2017 20
telematica direttamente dal contribuente oppure tramite intermediari abilitati.
- 28/02/2017 i soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali (rivenditori e tipografie
autorizzate) devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le
riforniture degli stampati fiscali effettuate nell’anno precedente (anno 2016).
- 07/03/2017 termine ultimo entro cui trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate la
Certificazione Unica 2017 delle retribuzioni da lavoro dipendente e dei compensi da
lavoro autonomo corrisposti nell’esercizio 2016 (cfr § 3. Certificazione Unica 2017)
- 16/03/2017 termine ultimo per il versamento della tassa sulle concessioni governative per la
bollatura e numerazione dei libri contabili, dovuta dalle società di capitali. L'importo
da versare è così determinato:
- Euro 309,87 se il capitale sociale è di importo uguale od inferiore a Euro 516.456,90
- Euro 516,46 se il capitale sociale è di importo superiore a Euro 516.456,90
Il versamento della tassa deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con codice
tributo 7085 e con periodo di riferimento 2017.
- 30/04/2017 versamento tramite Modello F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio
dell’imposta di bollo applicata sui documenti informatici fiscalmente rilevanti emessi
o utilizzati durante l’anno (es. fattura elettronica nei confronti della PA).
*****
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto e per gli adempimenti che ci
vorrete delegare.
Studio Viano
Circ. Prot. N° 1 – 2017 21
ALLEGATO 1
Oggetto: Documentazione per comunicazione Iva e dichiarazione Iva
Al fine della predisposizione della comunicazione dati Iva e della dichiarazione Iva per l’anno 2016
siamo ad elencare i documenti necessari da consegnare allo scrivente Studio.
- Credito IVA trimestri 2016 compensati in F24 con altri tributi;
- Credito IVA anno 2015 compensato in F24 con altri tributi;
- Dichiarazione IVA per l’anno anno 2015 se non già in nostro possesso;
- Copia della comunicazione dati IVA relativa all’anno 2015 se non già in nostro possesso;
- Totale imponibile delle fatture di acquisto registrate nel 2016 riferite a beni ammortizzabili
(materiali ed immateriali);
- Totale imponibile delle fatture di acquisto registrate nel 2016 riferite a beni strumentali non
ammortizzabili (canoni relativi a beni strum., acquisti con contratti di leasing, usufrutto,
locazione);
- Imponibile delle fatture di acquisto di beni destinati alla rivendita (merci) e dei beni destinati alla
produzione di beni o servizi (materie prime, semilavorati, materie sussidiarie);
- Ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 17 – c. 3 (autofatture) con
distinzione dell’imponibile e dell’IVA;
- Ammontare complessivo delle operazioni intracomunitarie e importazioni con distinta
indicazione di: operazioni intracomunitarie non imponibili riferite a cessioni di beni ed a
prestazioni, imponibile + IVA riferito ad acquisti intracomunitari, imponibile + IVA riferito ad
importazioni;
- Ammontare delle operazioni non soggette all’IVA che concorrono alla determinazione del
volume d’affari e per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura (operazioni fuori campo
iva ex artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72)
- Operazioni esenti di cui all’art. 10, n. 27 quinquies (tenendo distinte le cessioni di beni
ammortizzabili);
- Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti dei terremotati;
- Operazioni con la Repubblica di San Marino con indicazione dell’ammontare delle cessioni di
beni ad operatori sammarinesi, dell’ammontare degli acquisti senza pagamento di IVA e
dell’ammontare degli acquisti con pagamento di IVA;
- Riepilogo annuale registro IVA vendite con evidenziate le cessioni di beni ammortizzabili
indicando se tali beni sono stati acquistati usati;
- Riepilogo annuale registro IVA acquisti con evidenziati gli acquisti con IVA indetraibile;
- Dati relativi alle liquidazioni periodiche ed evidenziazione separata degli interessi (se trimestrali)
nonché i dati relativi all’acconto versato;
- Interessi dovuti a seguito di ravvedimento operoso e versamenti integrativi d’imposta;
- Importo rimborsi infrannuali eventualmente richiesti;
- Metodo adottato per la determinazione del plafond 2016 (solare o mensile)
- Importo plafond al 01/01/16;
- Importo dell’utilizzo mensile del plafond suddiviso tra utilizzo all’interno o per acquisti
intracomunitari o all’importazione;
- Volume d’affari complessivo mese per mese tenendo distinte le esportazioni ed escludendo le
cessioni di beni ammortizzabili (solo per gli esportatori e gli operatori CEE che utilizzano il
plafond);
- Acquisti di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8;
- Cessioni di beni di cui all’art. 74, commi 8 e 9;
Circ. Prot. N° 1 – 2017 22
- Crediti d’imposta particolari utilizzati in compensazione di debiti IVA 2015;
- Ammontare degli acquisti e importazioni di oro/argento con distinta annotazione di imponibile e
imposta in riferimento ad acquisti effettuati all’interno dello Stato, ad acquisti intracomunitari e
ad importazioni;
- Ammontare delle cessioni di oro/argento;
- Ammontare delle operazioni attive anno 2016 con imposta esigibile in anni successivi (fatture
emesse nel 2016 in sospensione d’imposta non incassate nell’esercizio);
- Ammontare operazioni attive anni precedenti con imposta esigibile nel 2016 (fatture emesse anni
precedenti in sospensione d’imposta incassate nel 2016);
- Ammontare degli acquisti 2016 con detrazione d’imposta differita in esercizi successivi;
- Ammontare degli acquisti anni precedenti con imposta esigibile nel 2016;
- Ammontare e ripartizione su base regionale delle fatture emesse nei confronti di privati
consumatori;
- Ammontare delle fatture ricevute senza addebito Iva (reverse Charge) per acquisto di rottami e
pallets;
- Ammontare delle fatture ricevute senza addebito Iva (reverse Charge) per acquisto di oro e
argento;
- Ammontare delle fatture ricevute senza addebito Iva (reverse Charge) per subappalti nel settore
edile;
- Ammontare delle fatture ricevute senza addebito Iva (reverse Charge) per acquisto di fabbricati
strumentali;
- Ammontare delle fatture ricevute senza addebito Iva (reverse Charge) per acquisto di servizi di
pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici;
- Ammontare delle fatture ricevute senza addebito Iva (reverse Charge) per acquisto di beni e
servizi del settore energetico
- Ammontare delle fatture emesse senza addebito Iva (reverse Charge) per cessione di rottami e
pallets;
- Ammontare delle fatture emesse senza addebito Iva (reverse Charge) per a cessione di oro e
argento;
- Ammontare delle fatture emesse senza addebito Iva (reverse Charge) per subappalti nel settore
edile;
- Ammontare delle fatture emesse senza addebito Iva (reverse Charge) per cessione di fabbricati
strumentali;
- Ammontare delle fatture emesse senza addebito Iva (reverse Charge) per prestazioni di servizi
di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici
- Ammontare delle fatture emesse senza addebito Iva (reverse Charge) per cessioni di beni e
servizi del settore energetico
- Ammontare delle fatture emesse in regime di split payment nei confronti di pubbliche
amminstrazioni
- Ammontare delle fatture ricevute senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art 1 Legge 244/2007
(contribuenti minimi);
- Ammontare delle fatture ricevute senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art 1 Legge 190/2014
(contribuenti in regime forfetario);
- Ammontare delle spese sostenute relativi a cellulari di cui si è proceduto alla detrazione
superiore al 50%;
- Indicazione della P.I. e del Numero di protocollo di ciascuna dichiarazione di intento ricevuta,
in assenza del Numero di protocollo fornire il Numero progressivo assegnato dall’esportatore
abituale;
Circ. Prot. N° 1 – 2017 23
ALLEGATO 2
Verbale dell’Organo Amministrativo
(con eventuale collegio sindacale)
Oggidì___________ (verso la fine di febbraio) alle ore ____ presso la sede sociale in via
_________________ n° _____ a _____________, si riunisce l'Organo Amministrativo per
deliberare sul seguente argomento:
- ordine del giorno -
1) Disamina delle problematica relative al bilanci
2) Varie ed eventuali
Assume la presidenza il Sig. _____________________ (Amministratore Unico), che chiama a
fungere da segretario il Sig. __________________ che accetta.
Prende la parola il Sig. _______________________ (Amministratore Unico), che constata la
presenza dell'Organo Amministrativo al completo.
(Se istituito il collegio sindacale) Sono inoltre presenti tutti i membri del Collegio Sindacale nelle
persone di_______________________________ (oppure sono invece assenti giustificati i membri
del Collegio Sindacale seppur convocati a causa di impegni precedentemente assunti) ed il
Revisore Contabile (se il controllo contabile non è effettuato dal collegio sindacale).
Il Presidente, in merito al primo punto all'O.d.g. espone la necessità di approfondire alcune
tematiche specifiche inerenti al bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016.
Inizia la disamina delle poste contabili ritenute di maggiore interesse dall'Organo Amministrativo
al fine della corretta formazione del bilancio stesso.
Dopo breve discussione sui vari argomenti proposti, il Consiglio, all’unanimità, per alzata di mano
delibera di aggiornarsi ad una successiva riunione e di dare nel contempo inizio alle procedure per
la formazione del bilancio d'esercizio.
Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sul terzo punto
all'O.d.g., la seduta è tolta alle ore ________ previa lettura e unanime approvazione del presente
verbale.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Circ. Prot. N° 1 – 2017 24
ALLEGATO 3
Verbale dell’Organo Amministrativo
(con eventuale collegio sindacale)
Oggidì___________ (almeno 30 gg. prima di quello fissato per l'assemblea di approvazione del
bilancio) alle ore ____ presso la sede sociale in via _________________ n° _____ a
______________, si riunisce l'Organo Amministrativo per deliberare sul seguente argomento:
- ordine del giorno -
1) Termine predisposizione bozza di Bilancio, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione al
31/12/2016
2) Delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per le formalità necessarie e per gli
adempimenti relativi alla convocazione dell'assemblea soci per l'approvazione del bilancio
d'esercizio.
3) Varie ed eventuali
Assume la presidenza il Sig. _____________________ (Amministratore Unico), che chiama a
fungere da segretario il Sig. __________________ che accetta.
Prende la parola il Sig. _______________________ (Amministratore Unico), che constata la
presenza dell'Organo Amministrativo al completo.
(Se istituito il collegio sindacale) Sono inoltre presenti tutti i membri del Collegio Sindacale nelle
persone di_______________________________ (oppure sono invece assenti giustificati i membri
del Collegio Sindacale seppur convocati a causa di impegni precedentemente assunti) ed il
Revisore Contabile (se il controllo contabile non è effettuato dal collegio sindacale).
L’Organo Amministrativo termina la predisposizione della bozza di Bilancio, della Nota
Integrativa (e della Relazione sulla gestione al 31/12/2016) e delega il Presidente a depositarne
copia presso la sede sociale (nonché a consegnarne copia ai sindaci ed all’eventuale revisore
affinché il Collegio Sindacale e l’organo di controllo contabile predispongano la propria relazione,
così come previsto dall'art. 2429 del C.C.).
L’Organo Amministrativo, in ossequio al dettato normativo, delibera quindi di convocare, entro il
29 aprile 2017, l'Assemblea soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio e delega il Presidente
al compimento delle formalità necessarie per la convocazione dell'assemblea medesima nonché a
procedere alla trascrizione del bilancio sul libro inventari una volta che l’assemblea avrà
deliberato la sua approvazione.
Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sul terzo punto
all'O.d.G., la seduta è tolta alle ore ________ previa lettura e unanime approvazione del presente
verbale.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO