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Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
Mirco Gusella
SPP – LNL
Bari 8-9 ottobre 2003
Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
Mirco Gusella
SMALTIMENTO DEI RIFIUTIAttuazione delle direttive CEE sui rifiuti pericolosi, non pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
Dlgs.n.22 del 05/02/97 e modifiche Successive modifiche apportate dal: D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389; dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426; dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dalla Legge 23 marzo 2001, n. 93; della Legge 28 dicembre 2001, n. 448; dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16; dal decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22; dalla Legge 1° marzo 2002, n. 39; dalla legge
31 luglio 2002, n. 179; dalla legge 3 febbraio 2003, n. 14.
• Classificazione dei rifiuti• Classificazione CER (catalogo dei rifiuti europeo)• Deposito temporaneo• Registro di Carico/scarico rifiuti• Formulario di identificazione• Mud (modello unico di dichiarazione) denuncia annuale
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DEFINIZIONI
Con l'art. 6, comma 1, lettera a, del "Decreto Ronchi" è stata introdotta nel nostro ordinamento la definizione comunitaria di
rifiuto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)della direttiva 91/156/CEE del Consiglio.
In base a tale definizione per "rifiuto" deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell'allegato A dello stesso Decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi(art.6, lettera A).
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CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO
ORIGINE
URBANI(art.7 comma2)
SPECIALI(art.7 comma3)
NONPERICOLOSI
NONPERICOLOSI
PERICOLOSI
PERICOLOSITA’
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RIFIUTI URBANIAi sensi dell’art.7 comma 2 sono urbani:
Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione
Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, c. 2, lett. g del Dlgs 22/97
Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree
pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali
Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli sopra indicati
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RIFIUTI SPECIALIAi sensi dell’art.7 comma 3 sono speciali:
Rifiuti da attività agricole e agro industriali Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i
rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo Rifiuti da lavorazioni industriali Rifiuti da lavorazioni artigianali Rifiuti da attività commerciali Rifiuti da attività di servizio Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i
fanghi prodotti dalla potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
Rifiuti derivanti da attività sanitarie I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
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CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO (CER)
categoria o attivitàche genera i rifiuti
primi due numeri
secondi due numeri
terzi numeri
processo produttivoche genera il rifiuto
identificano il singolo rifiuto
Modifiche dei codici CER dal 01/01/2002 su decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e 2001/119 /CE, differenze principali dal precedente elenco:1 - è un elenco unificato (rifiuti pericolosi e non pericolosi)2 - i rifiuti pericolosi sono evidenziati da un asterisco3 - sono state introdotte le voci speculari per i rifiuti che diventano pericolosi solo se superano
concentrazioni limite predefinite
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CAPITOLI DELL’ELENCO
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e
trattamento pirolitico del carbone06 Rifiuti dei processi chimici inorganici07 Rifiuti dei processi chimici organici09 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti
(pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa
09 Rifiuti dell'industria fotografica10 Rifiuti provenienti da processi termici11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento
di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
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1 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
2 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)3 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)4 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti
protettivi (non specificati altrimenti)5 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco6 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno
proveniente da siti contaminati)7 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca
collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)
8 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
9 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziataI rifiuti univocamente pericolosi (senza voce speculare) sono stati evidenziati con codice, asterisco e scritta in rosso. I rifiuti pericolosi con voce speculare sono stati evidenziati con codice in rosso, ma asterisco e scritta in nero. I rifiuti non pericolosi sono stati riportati in caratteri normali.
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ALLEGATI
Allegato A (previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) Categorie di rifiuti
Allegato B (previsto dall'articolo 5, comma 6) Operazioni di smaltimento
Allegato C (previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera h) Operazioni di recupero
Allegato D (previsto dall'articolo 7, comma 4) Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a),
della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi
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ALLEGATI
Allegato E (previsto dall'articolo 37, comma 1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio
Allegato F (previsto dall'articolo 43, comma 3) Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e
la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi
Allegato G Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro
natura o all'attività che li ha prodotti
Allegato H Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2 quando tali
rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I
Allegato I Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
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RIFIUTI PERICOLOSI
Ai sensi dell’art.7 comma 4 sono pericolosi:Rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'Allegato
D sulla base degli allegati G, H, I del Dlgs 22/97.
Se il codice è evidenziato in rosso e l’asterisco in rosso i rifiuti sono sempre pericolosi indifferentemente dalla sostanze contenute.
Se il codice è evidenziato in rosso e l’asterisco in nero, i rifituti sono pericolosi se le concentrazioni sono tali da conferire al rifiuto stesso una o più delle 14 caratteristiche di pericolo di cui all'Allegato III alla Direttiva 91/689/CE sui rifiuti pericolosi
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Voci "specchio" Si hanno quando lo stesso rifiuto viene indicato nel CER sia come
pericoloso (mediante apposizione di asterisco) sia come non pericoloso. Il criterio delle CL si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio".
In questi casi, il rifiuto è pericoloso solo se le sostanze raggiungono concentrazioni (% rispetto al peso) tali da conferire ad esso una o più delle 14 caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla dir. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi
(si veda box successivo)
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Caratteristiche di pericolo A)
H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - H 10 - H11 (le voci "specchio" sono previste solo per queste caratteristiche di pericolo):Si applicano le CL di sostanze pericolose riportate all’articolo 2, decisione 2000/532/CE (come modificato dalla decisione 2001/118/CE) (1).Si ripete che tale criterio di identificazione si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio".Si procede così: Individuare la/e sostanza/e classificata/e pericolosa/e in base alle frasi di rischio (R) delle singole sostanze presenti nel rifiuto ed indicate nella direttiva 67/548/CEE;Individuare la relativa classificazione di pericolosità;Sommare tra loro le CL in % rispetto al peso delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo;Verificare se ciascuna delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo raggiunga le relative soglie indicate all’articolo 2 della decisione 2000/532/CE (1).Solo in questo caso il rifiuto è pericoloso.Tale indagine e tale conclusione valgono solo se il rifiuto è classificato in una voce "specchio". Diversamente, la pericolosità deriva solo dall’origine (2).
(si veda box successivo)
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Caratteristiche di pericolo B) H1 - H2 - H9 - H12 - H13 - H14
Non è prevista alcuna innovazione rispetto al passato; pertanto, si prescinde dalle indagini analitiche e i rifiuti che le presentano sono pericolosi a prescindere dai valori delle CL.
In pratica, vige solo il criterio dell’origine
Casi Eccezionali L’articolo 3 della decisione 2000/532/CE, dispone che un rifiuto
pericoloso dell’elenco, in casi eccezionali, può essere considerato non pericoloso anche se non riportato nella decisione 2001/118/CE; cioè lo Stato membro può decidere, in casi eccezionali, che un rifiuto classificato "pericoloso" non presenta nessuna caratteristica di pericolo o che, viceversa, un rifiuto classificato "non pericoloso" presenta caratteristiche di pericolo.Tale eventualità è riferita a casi specifici, ben individuati ed opportunamente documentati. In particolare, nell’ipotesi di rifiuto classificato "pericoloso" nell’elenco e che il detentore ritenga non presenti nessuna caratteristica di pericolo, è tale detentore che ha l’onere di fornire, per lo specifico rifiuto, l’opportuna documentazione che attesti l’assenza delle citate caratteristiche di pericolo.
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LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO
punto di infiammabilità < o = 55 °C, una o più sostanze classificate[**] come molto tossiche in
concentrazione totale > o = 0,1%, una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale
> o = 3%, una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale >
o = 25%, una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione
totale > o = 1%, una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione
totale > o = 5%, una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione
totale > o = 10%, una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in
concentrazione totale > o = 20%,
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LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO
una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,
una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,
una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,
una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,
una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 1 o 2) classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,
una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 3) classificata come R40 in concentrazione > o = 1%.
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COD CLASSIFIC. SPECIFICHE
H3-AFacilmente
infiammabile
sostanze e preparati:liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose
H3-B Infiammabile sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o > a 21°C e < o pari a 55°C;
CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’
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COD CLASSIFIC. SPECIFICHE
H4 Irritante sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria
H5 Nocivo sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata
H6 Tossico sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte
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COD CLASSIFIC. SPECIFICHE
H7 Cancerogeno sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza
H8 Corrosivo sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva
H10 Teratogeno sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza
H11 Mutageno sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza
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COD CLASSIFIC. SPECIFICHE
H1 Esplosivo sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene
H2 Comburente sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica
H3 Infettivo sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi
Per le seguenti caratteristiche di pericolosità non vengono stabiliti limiti per poter classificare il rifiuto come pericoloso:
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COD CLASSIFIC. SPECIFICHE
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate
H14 Ecotossico sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente
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RIFIUTO
RIFIUTOart.6 lettera a
SMALTIMENTO
RICICLAGGIO
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SMALTIMENTO
ETICHETTATURA
DEPOSITOTEMPORANEO
art. 6 comma 1lettera m
registrazione nelRegistro c/s dei
rifiuti stoccati entrouna settimana
dalla produzione
SMALTIMENTOtramite dittaautorizzata
FORMULARIO
Registrazione nel registro c/s dei rifiuti entro una settimana dallo smaltimento
RIFIUTORICICLAGGIO
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CER 2002SCHEDA DEL RIFIUTO
130802pericoloso
AREA DI PROVENIENZA: REPARTO OFFICINA MECCANICA
200 Kg
CLASSI DI PERICOLOSITA’:
130802 altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
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RIFIUTO CER 130802
Registrazione entro una settimana nel
registro carico/scarico rifiuti
RIFIUTI NON PERICOLOSI asporto a due mesi oppure
ai 10mc, se non supera 10mc1 volta all’anno
Registrazione nel registro c/sdei rifiuti smaltiti entro unasettimana dallo smaltimento
Smaltimentotramite dittaautorizzata
Formulario
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CER 2002SCHEDA DEL RIFIUTO
160213pericoloso
Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
1602 SCARTI PROVENIENTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
160213 apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
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RIFIUTO CER 160213
Registrazione entro una settimana nel
registro carico/scarico rifiuti
RIFIUTI NON PERICOLOSI asporto a due mesi oppure
ai 10mc, se non supera 10mc1 volta all’anno
Registrazione nel registro c/sdei rifiuti smaltiti entro unasettimana dallo smaltimento
Smaltimentotramite dittaautorizzata
Formulario
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CER 2002SCHEDA DEL RIFIUTO
170405Non pericoloso
Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)
17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
1704 METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)
170405 ferro e acciaio
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RECUPERO DI MATERIA(Allegato 1, suballegato 1 - "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi") 3.1 Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai
cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici.
Procedure semplificate di recuperoDm 5 febbraio 1998 (versione "CER 2002")
Il rifiuto individuato dal codice 170405 può essere sottoposto alla seguente procedura
semplificata di recupero:
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RIFIUTOCER 17 04
05
Registrazione entro una settimana nel
registro carico/scarico rifiuti
RIFIUTI NON PERICOLOSI asporto a tre mesi oppure
ai 20mc, se non supera 20mc1 volta all’anno
Registrazione nel registro c/sdei rifiuti smaltiti entro unasettimana dallo smaltimento
Smaltimentotramite dittaautorizzata
Formulario
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CER 2002SCHEDA DEL RIFIUTO
180106pericoloso
Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)
18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO O VETERINARIO O DA ATTIVITA’ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO
1801 RIFIUTI DA REPARTI DI MATERNITA’ E RIFIUTI LEGATI A DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ESSERI UMANI
180106 Sostanze chimiche pericolose o contenenti prodotti pericolosi
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RIFIUTOBIDONE omologatoONU per trasportosostanze pericolosesu strada
Elenco sostanze contenute• 1 bottiglia solvente• 1 bottiglia sgrassante• 1 bottiglia prodotto chimico
PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE-ETICHETTATURASTOCCAGGIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI PERICOLOSI
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CER 2002SCHEDA DEL RIFIUTO
140603pericoloso
Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)
14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (TRANNE LE VOCI 07 E 08)
1706 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA – AEROSOL DI SCARTO
140603 altri solventi e miscele di solventi
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RIFIUTOCER 14 06
03
Registrazione entro una settimana nel
registro carico/scarico rifiuti
RIFIUTI PERICOLOSI asporto a due mesi oppure
ai 10mc, se non supera 10mc1 volta all’anno
Registrazione nel registro c/sdei rifiuti smaltiti entro unasettimana dallo smaltimento
Smaltimentotramite dittaautorizzata
Formulario
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DIVIETO DI MISCELAZIONE DI SOSTANZE DIVERSE
RIFIUTO
CER 13 02 08 CER 14 06 03
CER 13 08 02
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CER 2002SCHEDA DEL RIFIUTO
160601pericoloso
AREA DI PROVENIENZA: REPARTO ELETTRONICA
300 Kg
CLASSI DI PERICOLOSITA’:
160601 accumulatori al piombo
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RIFIUTO CER 160601
Registrazione entro una settimana nel
registro carico/scarico rifiuti
RIFIUTI NON PERICOLOSI asporto a due mesi oppure
ai 10mc, se non supera 10mc1 volta all’anno
Registrazione nel registro c/sdei rifiuti smaltiti entro unasettimana dallo smaltimento
SmaltimentoTramite COBAT
Formulario
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Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti non va autorizzato (ex deposito provvisorio) va però condotto in conformità all’art.6
comma 1 lettera m . Non devono stoccare sostanze contenenti policlorodibenzene,furanifenoli>2,5 ppm;PCB e PCT>25ppm
Essere depositati per tipi omogenei
DEPOSITO TEMPORANEO
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ELENCO DI ALCUNI RIFIUTI GENERATI DA ATTIVITA’ DI OFFICINA MECCANICA E LABORATORI DI ELETTRONICA
CER 130802* Classif. Pericoloso (altre emulsioni) (acqua emulsionata per torni ecc..)CER 150102 Classif. Non Pericoloso (imballaggi in plastica) CER 140603* Classif. Pericoloso (altri solventi e miscele di solventi)CER 080318 Classif. Non Pericoloso (toner per stampa esauriti)CER 160213* Classif. Pericoloso (calcolatori ed apparecchiature fuori uso)CER 130208* Classif. Pericoloso (altri oli per motori,ingranaggi e lubrificazione)CER 160506* Classif. Pericoloso (sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio)CER 150202* Classif. Pericoloso (Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti
protettivi, contaminati da sostanze pericolose)
In base alle differenti tipologie di recupero previste dal al Dm.05.02.1998 (soggetti a procedure semplificate) e relative operazioni previste dall’allegato C del Dlgs.22/97, alcuni di questi rifiuti :CER 170405 Classif. Non Pericoloso (ferro e acciaio) R4-R13CER 170411 Classif. Non Pericoloso (cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10) R3-R4-R13
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Decreto recante criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
Regolamento di determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali
ai rifiuti urbani (art. 18, comma 2, lettera d) D.Lgs 22/97)
I rifiuti assimilati agli urbani all'articolo 21, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
I rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati ai rifiuti urbani qualora siano compresi nell'allegato 1 ed a condizione che provengano da:
a) attività di cui all'art. 7, comma 3, lettere a), d), e), f) e, limitatamente alle attività di recupero dei rifiuti solidi urbani, g), del D.Lgs 22/97
b) uffici amministrativi e tecnici, locali accessori, mense interne di insediamenti produttivi, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono i rifiuti di cui all'art. 7 comma 3, lett. c) del D.Lgs 22/97
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ALLEGATO I
Rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa08 03 09 Toner per stampa esaurito
comprese le cartucce
Rifiuti dell'industria fotografica09 01 07 Carta e pellicole per fotografie contenenti argento e suoi composti
09 01 08 Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o suoi composti
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Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 02 Vetro di scarto10 11 03 Materiali di scarto a base di vetro
Imballaggi (*)
15 01 01 Carta e cartone15 01 02 Imballaggi in plastica15 01 03 Imballaggi in legno15 01 04 Imballaggi in metallo15 01 05 Imballaggi compositi15 01 06 Imballaggi in più materiali
(*) Non possono essere assimilati ai rifiuti urbani di imballaggio contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze in concentrazione tale da farli classificare come pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE
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Mirco Gusella
Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
15 02 01 Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, ad esclusione di quelli contaminati da sostanze pericolose
Batterie ed accumulatori
16 06 04 Pile alcaline
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Raccolta differenziata20 01 01 Carta e cartone20 01 02 Vetro20 01 03 Plastica (piccole dimensioni)20 01 04 Altri tipi di plastica20 01 05 Metallo (piccole dimensioni, es. lattine)20 01 06 Altri tipi di metallo20 01 07 Legno20 01 08 Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)20 01 09 Oli e grassi20 01 10 Abiti20 01 11 Prodotti tessili20 01 16 Detergenti ad esclusione di quelli contenenti sostanze pericolose20 01 18 Medicinali ad eccezione dei medicinali citotossici20 01 22 Aerosol20 01 24 Apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)20 03 02 Rifiuti di mercati
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Mirco Gusella
REGISTRO CARICO-SCARICO
Con D.M. 1.04.1998 n° 148 il Ministero dell'Ambiente ha approvato i nuovi modelli di registro Carico/Scarico che va vidimato dall’ufficio del registro.
I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione
Il produttore di rifiuti potrà preferire per una delle seguenti soluzioni per la tenuta dei registri: o presso la propria sede produttiva; o presso le associazioni di categoria (fino a 1 t/anno per Rifiuti
Pericolosi - 5 t/anno per i Rifiuti Non Pericolosi)
Il Registro di carico scarico, deve essere tenuto ed annotato anche per gli oli minerali usati. Per quanto riguarda gli oli usati prodotti in quantità superiore ai 300 kg/anno, c'è l'obbligo di tenere ed aggiornare lo specifico registro degli oli usati.
Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
Mirco Gusella
Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
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Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
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Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
Mirco Gusella
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE
Con D.M. 145\1998 art. 4 comma 1 il Ministero dell'Ambiente ha approvato il modello del formulario di identificazione che va vidimato dalla Camera di Commercio o tramite ufficio notarile, e va annotato sul registro Iva-acquisti della ditta.
Il trasporto dei rifiuti deve avvenire compilando il "Formulario di identificazione".
Può essere emesso da uno di questi soggetti: PRODUTTORE DETENTORE TRASPORTATORE
Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
Mirco Gusella
INCROCIO TRA FORMULARIO E REGISTRO
formulario di identificazioneserie e N. S/12N. Registro 21
ProduttoreROSSI
TrasportatoreVERDI
destinatario
formulario di identificazioneserie e N. S/12N. Registro 21
ProduttoreROSSI
TrasportatoreVERDI
destinatario
formulario di identificazioneserie e N. S/12N. Registro 21
ProduttoreROSSI
TrasportatoreVERDI
destinatario
formulario di identificazioneserie e N.s/12N. Registro 21
ProduttoreROSSI
TrasportatoreVERDI
destinatario
4COPIE
Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
Mirco Gusella
formulario di identificazioneserie e N.s/12N. Registro 21
ProduttoreROSSI
TrasportatoreVERDI
destinatario
copia n.1
Registro di carico scaricoscarico X
caricooperazione N.21
formulario N. s/12 PRODUTTOREDETENTORE
formulario di identificazioneserie e N.s/12N. Registro 73
ProduttoreROSSI
TrasportatoreVERDI
destinatario
copia n.2
formulario di identificazioneserie e N.s/12N. Registro 73
ProduttoreROSSI
TrasportatoreVERDI
destinatario
copia n.4
da registrare entro una settimana dallo scarico
Registro di carico scaricoscaricocarico X
operazione N.73formulario N. s/12
DESTINA-TARIO
da registrare entro 24 oredalla presa di carico
Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
Mirco Gusella
formulario di identificazioneserie e N.s/12N. Registro 59
ProduttoreROSSI
TrasportatoreVERDI
destinatario
copia n.3
Registro di carico scaricoscaricocarico
operazione N.59formulario N. s/12
TRASPOR-TATORE
da registrare entro unasettimana dal trasporto
Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
Mirco Gusella
Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
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Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
Mirco Gusella
Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
Mirco Gusella
DENUNCIA ANNUALE M.U.D.
L'obbligo della "comunicazione ambientale" è stato introdotto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 ed ha scadenza annuale.
Il termine ultimo per la presentazione del MUD alle Camere di Commercio è stabilito al 30 aprile di ogni anno, a meno che non
intervengano modifiche nel modello da compilare
Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
Mirco Gusella
Assicurarsi che il raccoglitore/trasportatore sia iscritto all’albo Gestori.
Ricevimento da parte del trasportatore della quarta copia del formulario di identificazione
datata e firmata in arrivo dal destinatario art.10 comma3,entro 3 mesi data smaltimento
Mancata Compilazione del formulario di identificazione
in 4 copie (DM 145/98)
Sanzione amministrativa da
1549,37 a 9296,22 Euro (1)
Tenuta registri di carico/scarico (DM 148/98) e conservazione per 5 anni (solo per i rifiuti
da lavorazioni industriali e artigiane) Non se impresa artigiana con più di tre
dipendenti art.12 comma 1
Sanzione amministrativa da
2582,28 a 15493,70 Euro
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
PRODUTTORE/DETENTORE
Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
Mirco Gusella
Presentazione MUD entro il 30 aprile (solo per i rifiuti da lavorazioni
industriali ed artigiane. No se impresa artigiana con più di tre dipendenti. No per i rifiuti conferiti al servizio pubblico
di raccolta art.11 comma 3)
Sanzione amministrativa da 2 582,28 a 15 493,70 Euroda 25,82 a 154,94 euro per presentazione entro il 29
giugno
L’autosmaltimento presso il luogo di produzione e soggetto alla
comunicazione alla Provincia (no per le discariche)
Nota 1: Per incompletezze o inesattezze formali che consentano la ricostruzione di tutte le informazioni: sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 a 1549,37 Euro
Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
Mirco Gusella
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
Mancata Compilazione del formulario di identificazione
in 4 copie (DM 145/98)
Sanzione amministrativa da
1549,37 a9296,22 Euro (3)
Tenuta registri di carico/scarico (DM 148/98) e conservazione per 5 anni (solo per i rifiuti
da lavorazioni industriali e artigiane) Non se impresa artigiana con più di tre
dipendenti art.12 comma 1
Sanzione amministrativa da
2582,28 a 15493,70 Euro (1,2)
PRODUTTORE/DETENTORE
Assicurarsi che il raccoglitore/trasportatore sia iscritto all’albo Gestori.
Ricevimento da parte del trasportatore della quarta copia del formulario di identificazione
datata e firmata in arrivo dal destinatario art.10 comma3,entro 3 mesi data smaltimento
Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
Mirco Gusella
Presentazione MUD entro il 30 aprile (No per i rifiuti conferiti al servizio
pubblico di raccolta. No imprenditori agricoli con volume di affari inferiore a 7746,85 euro/anno art.11 comma 3)
Sanzione amministrativa da 2 582,28 a 15 493,70 Euroda 25,82 a 154,94 euro per presentazione entro il 29
giugno (2)
L’autosmaltimento NON è consentito
Nota 1: sanzione amministrativa accessoria: sospensione del responsabile dell’infrazione e dell’amministratore da 1 mese a 1 anno
Nota 2: Per incompletezze o inesattezze formali che consentano la ricostruzione di tutte le informazioni: sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 a 1549,37 Euro
Nota 3: Formulario recante dati inesatti: sanzione amministrativa da 1549,37 a 9296,22 Euro (si aggiunge l’arresto fino a 2 anni) predisposizione ed utilizzo di certificato di analisi falso o scaduto : arresto fino a 2 anni
Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
Mirco Gusella
In base alla seconda direttiva, la 2002/96/CE, entro l'agosto del 2004 gli Stati membri dovranno adottare tutte le misure legislative necessarie
per dare attuazione al nuovo meccanismo di raccolta, trattamento e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
giunte a fine vita.
Gestione dei rifiuti derivanti dai seguenti apparecchi elettrici ed elettronici:
grandi e piccoli elettrodomestici apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; apparecchiature di illuminazione; strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili
industriali fissi di grandi dimensioni); giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero; dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e
infettati) strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici
Smaltimento dei rifiuti: criteri e modalità
Mirco Gusella
A partire dal 1° luglio 2006, stabilisce la direttiva 2002/95/Ce, non potranno più essere utilizzati piombo, mercurio, cadmio,
cromo esavalente, bifenili polibromurati (Pbb), etere di difenile polibromurato (Pbde) nella fabbricazione
dei seguenti apparecchi elettrici ed elettronici:
grandi e piccoli elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; apparecchiature di illuminazione; strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili
industriali fissi di grandi dimensioni); giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero; distributori automatici; lampade ad incandescenza e lampadari delle abitazioni
Raccolta dei rifiuti. Il ritiro dei rifiuti provenienti da professionisti sarà a carico dei produttori delle apparecchiature.