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- 1 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Fondazione
Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della
Campania La circolazione delle azioni Mario Campobasso Corso di
Diritto Commerciale Anno scolastico 2012/2013 1
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- 2 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Le azioni sono
quote di partecipazione alla societ, omogenee e standardizzate,
liberamente trasferibili e di regola da documenti che circolano
secondo la disciplina dei titoli di credito Le azioni sono quote di
partecipazione alla societ, omogenee e standardizzate, liberamente
trasferibili e di regola rappresentate da documenti che circolano
secondo la disciplina dei titoli di credito Caratteristiche della
partecipazione azionaria Rappresentativit del capitale Uguaglianza
dei diritti Libera trasferibilit Circolazione secondo principi
cartolari
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- 3 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Emissione dei
titoli Mancata Emissione dei titoli Nominativi Al portatore
Dematerializzazione obbligatoria (art. 83-bis, 1 comma, Tuf );
Dematerializzazione volontaria (art. 83-bis, 3 comma, Tuf);
Circolazione secondo le regole della cessione del contratto (2355+
art. 5 r.d. 239/42). 3
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- 4 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Legge di
circolazione dei titoli azionari Art. 2354, 1 comma. I titoli
possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo
statuto o le leggi speciali non dispongono diversamente Art. 74
d.p.r. 600/73: Divieto di emettere azioni al portatore Eccezioni:
Azioni di risparmio (art. 145, 3comma, Tuf) Azioni Sicav (art. 45,
4 comma, Tuf) 4
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- 5 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso TITOLI AZIONARI
NOMINATIVI Fonti: r.d.l. 1148/1941 r.d. 239/1942 Cod. civ. artt.
2355 Per transfert Per girata Trasferimento 5
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- 6 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Trasferimento per
tranfert Art. 2355, 4 comma. Il trasferimento delle azioni
nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dellart.
2022. 6 Art. 2022, 2 comma. Colui che chiede lintestazione del
titolo a favore di unaltra persona, o il rilascio di un nuovo
titolo ad essa intestato, deve provare la propria identit e la
propria capacit di disporre, mediante certificazione di un notaio o
di un agente di cambio. Se lintestazione o il rilascio richiesto
dallacquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo
diritto mediante atto autentico.
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- 7 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Trasferimento per
girata Art. 2355, 3 comma. Il trasferimento delle azioni nominative
si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro
soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario
che si dimostra possessore in base ad una serie continua di girate
ha diritto di ottenere lannotazione del trasferimento nel libro dei
soci, ed comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali;
resta salvo lobbligo della societ, previsto dalle leggi speciali,
di aggiornare il libro dei soci. 7
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- 8 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Gestione
accentrata Art. 2355, 5 comma. []Il trasferimento si opera mediante
scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli
strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si
applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale a
girata. 8
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- 9 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso LIMITI ALLA
CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI -Legali -Convenzionali Statutari -
Conferimenti in natura (art. 2343, 3 c.) Prestazioni accessorie
(art. 2345, 2 c.) -Divieto temporaneo di alienazione (2355-bis)
-Clausole di prelazione -Clausole di gradimento -Clausole di
riscatto -Clausole di covendita Sindacati di blocco 9
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- 10 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Introduzione
Diritto di recesso (art. 2437, 2 comma) Salvo che lo statuto
disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non
hanno concorso allapprovazione delle deliberazioni riguardanti: b)
lintroduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei
titoli azionari. 10
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- 11 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Divieto
temporaneo di alienazione (art. 2355-bis, 1 comma) Nel caso di
azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli
azionari, lo statuto pu sottoporre a particolari condizioni il loro
trasferimento e pu, per un periodo non superiore a cinque anni
dalla costituzione della societ o dal momento in cui il divieto
viene introdotto, vietarne il trasferimento. 11
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- 12 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso CLAUSOLE DI
PRELAZIONE -Propria Impropria La prelazione pu essere esercitata
dai soci solo alle medesime condizioni offerte dal terzo acquirente
-La prelazione pu essere esercitata dai soci offrendo al socio
alienante un giusto prezzo 12
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- 13 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Clausole di
prelazione impropria Cons. not. Milano, Massima 15 novembre 2005,
n. 86. Sono efficaci le clausole di prelazione contenute in atti
costitutivi di s.r.l. che, con riferimento alla circolazione delle
quote, attribuiscano il diritto di esercitare la prelazione, per un
corrispettivo, diverso da quello proposto dall'alienante,
determinato con criteri tali da quantificarlo in un ammontare anche
significativamente inferiore a quello che risulterebbe applicando i
criteri di calcolo previsti in caso di recesso. In tale ipotesi, al
socio che dovrebbe subire tale decurtazione spetta, ai sensi
dell'art. 2469, comma 2 cod. civ., il diritto di recesso. 13
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- 14 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso CLAUSOLE DI
GRADIMENTO NON MERO gradimento MERO gradimento Il gradimento
dipende da circostanze predeterminate ed oggettivamente
apprezzabili -Il gradimento dipende dal consenso di un organo
sociale 14
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- 15 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Clausole di Mero
gradimento (art. 2355-bis, 2 e 3 comma) Le clausole dello statuto
che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di
organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a
carico della societ o degli altri soci, un obbligo di acquisto
oppure il diritto di recesso dellalienante; []. La disposizione del
precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che
sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di
morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo
sia concesso 15
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- 16 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso CLAUSOLE DI
COVENDITA -Obbligatoria (Drag along, bring along ) Lalienante pu
vendere anche le azioni dellaltro socio alle stesse condizioni -In
caso di vendita delle azioni di un socio, laltro pu vendere alle
stesse condizioni 16 -Facoltativa (Tag along)
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- 17 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Clausole di
covendita Cons. notarile Milano, Massima, 22-11-2005, n. 88 Si
reputano legittime le clausole statutarie che prevedono, in caso di
vendita di partecipazioni in s.p.a. o in s.r.l., il diritto e/o
l'obbligo dei soci diversi dall'alienante di vendere
contestualmente, a loro volta, le partecipazioni possedute; queste
clausole, tuttavia, restano soggette alle disposizioni relative ai
limiti alla circolazione delle partecipazioni, proprie dei
rispettivi tipi sociali (s.p.a. o s.r.l.) e - ove prevedano
l'obbligo di vendita - devono essere compatibili con il principio
di una equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente
dismessa. 17
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- 18 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Azioni
riscattabili Art. 2437 sexies Le disposizioni degli articoli
2437-ter e 2437- quater si applicano, in quanto compatibili, alle
azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un
potere di riscatto da parte della societ o dei soci. Resta salva in
tal caso lapplicazione della disciplina degli articoli 2357 e
2357-bis. 18
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- 19 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Azioni
riscattabili Cons. notarile Milano, Massima, 22-11-2005, n. 99 []
La soggezione di azioni o categorie di azioni al riscatto pu essere
stabilita, oltre che in sede di atto costitutivo, anche con
successiva modifica statutaria, purch consti - ove si tratti di
attribuire tale carattere ad azioni gi in circolazione - il
consenso dei titolari di tali azioni. Le azioni riscattabili
possono essere invece previste con delibera assembleare adottata
con le maggioranze normalmente richieste per le modificazioni dello
statuto qualora: [] la riscattabilit sia prevista quale condizione
in cui qualsiasi azione pu incorrere al verificarsi di particolari
situazioni e - al momento dell'inserimento - nessuno degli
azionisti si trovi in tali situazioni. 19
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- 20 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Azioni
riscattabili Direttiva 77/91/CEE Articolo 39 Qualora la
legislazione di uno Stato membro autorizzi le societ ad emettere
delle azioni riscattabili, essa stabilisce per il riscatto di tali
azioni almeno il rispetto delle condizioni seguenti: a) il riscatto
deve essere autorizzato dallo statuto o l'atto costitutivo prima
della sottoscrizione delle azioni riscattabili; 20
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- 21 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Vincoli sulle
azioni (art. 3 r.d. 239/1942) I vincoli reali sui titoli azionari
si costituiscono mediante annotazione, a cura della societ
emittente, sul titolo e nel libro dei soci. Il pegno dei titoli
azionari pu essere costituito anche mediante consegna del titolo,
girato con la clausola in garanzia od altra equivalente. Di fronte
alla societ emittente il pegno non produce effetto che in seguito
allannotazione nel libro dei soci, da eseguirsi dalla societ
immediatamente. I pignoramenti, sequestri ed altre opposizioni
debbono essere eseguiti sul titolo. 21
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- 22 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Vincoli sulle
azioni Cons. notarile Milano, Massima 19 novembre 2004, n. 34 Sono
legittime, anche in assenza del termine di efficacia di cinque anni
di cui all'art. 2355-bis, 1 comma cod. civ., le clausole che
vietano la costituzione di usufrutto o di pegno su azioni. Sono
legittime, ed efficaci anche in assenza della previsione di un
obbligo di acquisto a carico della societ o degli altri soci ovvero
del diritto di recesso del costituente, le clausole di mero
gradimento riferite alla costituzione di usufrutto o di pegno su
azioni. 22
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- 23 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Vincoli sulle
azioni Art. 2352 Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il
diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore
pignoratizio o allusufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni
il diritto di voto esercitato dal custode 23 Se le azioni
attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al
medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte [].
Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dellart. 2442, il
pegno, lusufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova
emissione
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- 24 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Vincoli sulle
azioni Art. 2352 Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel
caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme
necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il
creditori pignoratizio pu vendere le azioni []. Nel caso di
usufrutto, usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il
suo diritto alla restituzione al termine dellusufrutto. 24 Salvo
che dal titolo o dal provvedimento risulti diversamente, i diritti
amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo
spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al
creditore pignoratizio o allusufruttuario; nel caso di sequestro
sono esercitati dal custode.