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  • 1 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania La circolazione delle azioni Mario Campobasso Corso di Diritto Commerciale Anno scolastico 2012/2013 1
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  • 2 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Le azioni sono quote di partecipazione alla societ, omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e di regola da documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito Le azioni sono quote di partecipazione alla societ, omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e di regola rappresentate da documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito Caratteristiche della partecipazione azionaria Rappresentativit del capitale Uguaglianza dei diritti Libera trasferibilit Circolazione secondo principi cartolari
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  • 3 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Emissione dei titoli Mancata Emissione dei titoli Nominativi Al portatore Dematerializzazione obbligatoria (art. 83-bis, 1 comma, Tuf ); Dematerializzazione volontaria (art. 83-bis, 3 comma, Tuf); Circolazione secondo le regole della cessione del contratto (2355+ art. 5 r.d. 239/42). 3
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  • 4 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Legge di circolazione dei titoli azionari Art. 2354, 1 comma. I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non dispongono diversamente Art. 74 d.p.r. 600/73: Divieto di emettere azioni al portatore Eccezioni: Azioni di risparmio (art. 145, 3comma, Tuf) Azioni Sicav (art. 45, 4 comma, Tuf) 4
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  • 5 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso TITOLI AZIONARI NOMINATIVI Fonti: r.d.l. 1148/1941 r.d. 239/1942 Cod. civ. artt. 2355 Per transfert Per girata Trasferimento 5
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  • 6 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Trasferimento per tranfert Art. 2355, 4 comma. Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dellart. 2022. 6 Art. 2022, 2 comma. Colui che chiede lintestazione del titolo a favore di unaltra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identit e la propria capacit di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se lintestazione o il rilascio richiesto dallacquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.
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  • 7 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Trasferimento per girata Art. 2355, 3 comma. Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base ad una serie continua di girate ha diritto di ottenere lannotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo lobbligo della societ, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci. 7
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  • 8 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Gestione accentrata Art. 2355, 5 comma. []Il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale a girata. 8
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  • 9 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI -Legali -Convenzionali Statutari - Conferimenti in natura (art. 2343, 3 c.) Prestazioni accessorie (art. 2345, 2 c.) -Divieto temporaneo di alienazione (2355-bis) -Clausole di prelazione -Clausole di gradimento -Clausole di riscatto -Clausole di covendita Sindacati di blocco 9
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  • 10 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Introduzione Diritto di recesso (art. 2437, 2 comma) Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso allapprovazione delle deliberazioni riguardanti: b) lintroduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 10
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  • 11 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Divieto temporaneo di alienazione (art. 2355-bis, 1 comma) Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto pu sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e pu, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della societ o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento. 11
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  • 12 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso CLAUSOLE DI PRELAZIONE -Propria Impropria La prelazione pu essere esercitata dai soci solo alle medesime condizioni offerte dal terzo acquirente -La prelazione pu essere esercitata dai soci offrendo al socio alienante un giusto prezzo 12
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  • 13 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Clausole di prelazione impropria Cons. not. Milano, Massima 15 novembre 2005, n. 86. Sono efficaci le clausole di prelazione contenute in atti costitutivi di s.r.l. che, con riferimento alla circolazione delle quote, attribuiscano il diritto di esercitare la prelazione, per un corrispettivo, diverso da quello proposto dall'alienante, determinato con criteri tali da quantificarlo in un ammontare anche significativamente inferiore a quello che risulterebbe applicando i criteri di calcolo previsti in caso di recesso. In tale ipotesi, al socio che dovrebbe subire tale decurtazione spetta, ai sensi dell'art. 2469, comma 2 cod. civ., il diritto di recesso. 13
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  • 14 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso CLAUSOLE DI GRADIMENTO NON MERO gradimento MERO gradimento Il gradimento dipende da circostanze predeterminate ed oggettivamente apprezzabili -Il gradimento dipende dal consenso di un organo sociale 14
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  • 15 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Clausole di Mero gradimento (art. 2355-bis, 2 e 3 comma) Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della societ o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dellalienante; []. La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso 15
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  • 16 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso CLAUSOLE DI COVENDITA -Obbligatoria (Drag along, bring along ) Lalienante pu vendere anche le azioni dellaltro socio alle stesse condizioni -In caso di vendita delle azioni di un socio, laltro pu vendere alle stesse condizioni 16 -Facoltativa (Tag along)
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  • 17 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Clausole di covendita Cons. notarile Milano, Massima, 22-11-2005, n. 88 Si reputano legittime le clausole statutarie che prevedono, in caso di vendita di partecipazioni in s.p.a. o in s.r.l., il diritto e/o l'obbligo dei soci diversi dall'alienante di vendere contestualmente, a loro volta, le partecipazioni possedute; queste clausole, tuttavia, restano soggette alle disposizioni relative ai limiti alla circolazione delle partecipazioni, proprie dei rispettivi tipi sociali (s.p.a. o s.r.l.) e - ove prevedano l'obbligo di vendita - devono essere compatibili con il principio di una equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa. 17
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  • 18 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Azioni riscattabili Art. 2437 sexies Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437- quater si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della societ o dei soci. Resta salva in tal caso lapplicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis. 18
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  • 19 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Azioni riscattabili Cons. notarile Milano, Massima, 22-11-2005, n. 99 [] La soggezione di azioni o categorie di azioni al riscatto pu essere stabilita, oltre che in sede di atto costitutivo, anche con successiva modifica statutaria, purch consti - ove si tratti di attribuire tale carattere ad azioni gi in circolazione - il consenso dei titolari di tali azioni. Le azioni riscattabili possono essere invece previste con delibera assembleare adottata con le maggioranze normalmente richieste per le modificazioni dello statuto qualora: [] la riscattabilit sia prevista quale condizione in cui qualsiasi azione pu incorrere al verificarsi di particolari situazioni e - al momento dell'inserimento - nessuno degli azionisti si trovi in tali situazioni. 19
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  • 20 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Azioni riscattabili Direttiva 77/91/CEE Articolo 39 Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi le societ ad emettere delle azioni riscattabili, essa stabilisce per il riscatto di tali azioni almeno il rispetto delle condizioni seguenti: a) il riscatto deve essere autorizzato dallo statuto o l'atto costitutivo prima della sottoscrizione delle azioni riscattabili; 20
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  • 21 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Vincoli sulle azioni (art. 3 r.d. 239/1942) I vincoli reali sui titoli azionari si costituiscono mediante annotazione, a cura della societ emittente, sul titolo e nel libro dei soci. Il pegno dei titoli azionari pu essere costituito anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola in garanzia od altra equivalente. Di fronte alla societ emittente il pegno non produce effetto che in seguito allannotazione nel libro dei soci, da eseguirsi dalla societ immediatamente. I pignoramenti, sequestri ed altre opposizioni debbono essere eseguiti sul titolo. 21
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  • 22 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Vincoli sulle azioni Cons. notarile Milano, Massima 19 novembre 2004, n. 34 Sono legittime, anche in assenza del termine di efficacia di cinque anni di cui all'art. 2355-bis, 1 comma cod. civ., le clausole che vietano la costituzione di usufrutto o di pegno su azioni. Sono legittime, ed efficaci anche in assenza della previsione di un obbligo di acquisto a carico della societ o degli altri soci ovvero del diritto di recesso del costituente, le clausole di mero gradimento riferite alla costituzione di usufrutto o di pegno su azioni. 22
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  • 23 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Vincoli sulle azioni Art. 2352 Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o allusufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto esercitato dal custode 23 Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte []. Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dellart. 2442, il pegno, lusufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione
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  • 24 Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso Vincoli sulle azioni Art. 2352 Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditori pignoratizio pu vendere le azioni []. Nel caso di usufrutto, usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dellusufrutto. 24 Salvo che dal titolo o dal provvedimento risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o allusufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.