T H E W O R L D O F
NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011
IL CONSULENTE
IL CONSULENTE
NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011 ADALBERTO BERTUCCI Solidarietà, prima di tutto LUIGI PELLICCIA
Revoca della convalida delle dimissioni da parte della DPL GIULIO
RENATO FIORIMANTI 20 anni di Trust in Italia MAURIZIO VILLANI
La difesa del contribuente - prima parte
Pubblicazione Quindicinale Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma
T H E W O R L D O F
Foto di Vincent by Flickr
Periodico telem
atico - R
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ribunale di R
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a n. 280 del 20 settem
bre 2011
IL CONSULENTET H E W O R L D O F
NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011
Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma
I N D I C E
I n F o c u s
R u b r i c h e
Sonia Fornaciari
Equ...Italia
Solidarietà prima di tutto
Revoca della convalida delle dimissioni da parte della DPL
4
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In copertina: Novembre is here, foto di Vincent by Flickr
Luigi Pelliccia
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La difesa del contribuente - prima parte13
22 Dalle Consulte romane alcune domande alle Istituzioni
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20 anni di Trust in Italia
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Giulio Renato Fiorimanti
Adalberto Bertucci
26
Maurizio Villani
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Un nonnetto di 144 anni che insegue il tempo
Vita nell'Ordine ... Ordine nella Vita
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Voci dal Territorio
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I Misteri di Roma
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NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011
IL CONSULENTE
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la grave crisi che ha interes-sato l’emisfero occidentale a partire dalla fi-ne del decennio
appena trascorso, innescata dalla speculazione finanziaria delle grandi banche d’affari, non accenna a diminuire. Ed anzi, da crisi emi-nentemente monetaria, da qualche tempo ha cominciato ad interessare pesantemente l’economia reale. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti: la altissima disoccupazione giovanile che, soprattutto nel nostro Paese, as-sume aspetti e risvolti drammatici; la grave crisi che interessa le indu-strie, sempre più tentate dalla “delo-calizzazione” nei paesi emergenti a basso costo di manodopera; i tagli del settore pubblico, che rischiano di inficiare i servizi essenziali ben oltre il livello di guardia.
Una crisi così generalizzata non pote-va non interessare le categorie profes-sionali, inclusa naturalmente quella dei consulenti del lavoro. I nostri colleghi vivono nel territorio, a stretto e diretto contatto – prevalente-mente - della piccola e piccolissima impresa. E’ perfettamente logico che una crisi così radicata del tessuto pro-duttivo non poteva non riverberarsi sulla attività dei colleghi: sotto forma di pagamenti sempre più ri-tardati, nel migliore dei casi; di vera e propria perdita del cliente conse-guentemente alla cessazione o alla drastica riduzione della attività, nel peggiore. Ad esempio è a tutti nota
la drammatica situazione del comparto edile nella provincia roma-na, uno sei settori economici più importanti, ed alla conseguente dra-stica riduzione del volume d’affari indotto.
Ebbene, proprio per venire incontro alle esigenze dei colleghi finanziariamente più in difficoltà, il nostro Consiglio ha deliberato di istituire un Fondo di Solidarietà finanziato da una riduzione dei gettoni di presenza corrisposti ai componenti degli organismi (Consiglio, Collegio dei Revisori, Commissioni, ecc.) ed in particolare modo da un abbattimento del 50% dell'indennità spettante al Presidente. Una goccia nel mare, si dirà; ma un gesto simbolico importante che, crediamo, dovrebbe dare il segno tangibile di una solida-rietà che sentiamo fortissima verso le nostre amiche ed i nostri amici consulenti del lavoro: come colle-ghi, in primo luogo, ma anche e so-prattutto come loro rappresentanti istituzionali.
Siamo certi che l’esempio romano troverò presto emuli negli altri orga-nismi apicali di Categoria, nazionali e territoriali: proprio perché abbia-mo l’onore di rappresentare i colle-ghi, non possiamo sottrarci all’onere di dimostrare a chi si trova in un momento difficile la nostra più incondizionata solidarietà.
T H E W O R L D O F
SOLIDARIETA', PRIMA DI TUTTO
AD
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CC
I
IL CONSULENTE
Direttore responsabile
Comitato scientifico
Gabriella Di Michele - Aldo Forte - Giuseppe Sigillò
Massara - Pierluigi Matera - Antonio Napolitano - Mauro
Parisi - Vincenzo Scotti - Virginia Zambrano
Antonio Carlo Scacco
Progetto grafico e digitalizzazione
Antonio Carlo Scacco
Editore
NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011
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Periodico telematico - Reg. Tribunale di Roma n. 280
del 20 settembre 2011 - House Organ del Consiglio
provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ro-
ma - Pubblicazione quindicinale
Redazione
Eleonora Marzani
Massimiliano Pastore
Daniele Donati
Giuseppe Marini
Andrea Tommasini
Aldo Persi
Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Roma
00145 Roma - via Cristoforo Colombo, 456Tel. 06/89670177 r.a. - Fax 06/86763924 -
Segreteria: [email protected] di Diritto Pubblico - Legge 11-1-
1979 N.12
Per contributi e suggerimenti
Questo numero è stato chiuso in redazione il 14 novembre 2011
Care amiche, cari amici
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Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma
REVOCA DELLA CONVALIDA DELLE
DIMISSIONI DA PARTE DELLA DPL
A mente dell’art. 55,
comma 4, del d.lgs. n.
151/2001 (testo unico della
maternità e della paternità)
la richiesta di dimissioni
presentata dalla lavoratrice,
durante il periodo di gravi-
danza, e dalla lavoratrice o
dal lavoratore durante il pri-
mo anno di vita del bambino
o nel primo anno di acco-
glienza del minore adottato o
in affidamento, deve essere
convalidata dal servizio
ispettivo del Ministero del la-
voro competente per territo-
rio. A detta convalida è
condizionata la risoluzione
del rapporto di lavoro. In
materia, il Ministero del lavo-
ro è intervenuto con le note
n. 26/1/0007001 del 4 giugno
2007,n.15/V/0012411/14.0
1.07 del 1° agosto 2008 e
n. 25/II/0002840 del 26
febbraio 2009. Tra l’altro,
ai sensi dell’art. 54 dello
stesso d.lgs. n. 151, le la-
voratrici non possono esse-
re licenziate dall'inizio del
periodo di gravidanza fino
al termine dei periodi di
interdizione dal lavoro,
nonché fino al compi-
mento di un anno di età
del bambino.
Il divieto di licenziamento
opera in connessione con
lo stato oggettivo di gravi-
danza, e la lavoratrice, li-
cenziata nel corso del
periodo in cui opera il divie-
to, è tenuta a presentare al
datore di lavoro idonea certi-
Le dimissioni in gravidanza o durante il primo
anno di vita del bambino devono essere convalidate dalla DPL
Luigi Pelliccia
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ficazione dalla quale risulti
l'esistenza all'epoca del li-
cenziamento, delle condizioni
che lo vietavano.
Il licenziamento intimato alla
lavoratrice in violazione delle
previste disposizioni è nullo.
Analoga previsione di convali-
da delle dimissioni è stabilita
dall’art. 35 del d.lgs. n.
198/2006 con riguardo alle di-
missioni rassegnate nel perio-
do intercorrente dal giorno
della richiesta delle pubblica-
zioni di matrimonio, fino ad
un anno dopo la sua celebra-
zione,fatto appunto salvo che
le stesse non siano
confermate, entro un mese,
presso la territorialmente
competente direzione del lavo-
ro.
La sentenza n. 376 del 21 settembre 2011 de Tar Friu-li Venezia GiuliaCon la sentenza n. 376 del 21
settembre 2011, il Tar Friuli
Venezia Giulia, nel dichiarare
inammissibile, per carenza di
giurisdizione, il ricorso propo-
sto avverso una revoca di
convalida delle dimissioni re-
se da una lavoratrice madre,
ha dato una interessante lettu-
ra delle sottese disposizioni
normative e delle applicabili
previsioni processuali (id est,
di competenza giurisdiziona-
le).
La fattispecie originariaUna lavoratrice rassegna le
proprie dimissioni (irrevocabi-
li, con effetto immediato), pre-
sentandole all’azienda datrice
di lavoro e, contestualmente,
si reca presso la territo-
rialmente competente direzio-
ne provinciale del lavoro per
la prescritta convalida delle
stesse.
L’adito ufficio procede
al’emissione del richiesto
provvedimento, dandone co-
municazione agli interessati.
Successivamente la medesi-
ma lavoratrice, recandosi nuo-
vamente presso la stessa
direzione provinciale del lavo-
ro, asseriva di aver subito -da
parte di un sedicente controllo-
re della ditta già datrice di la-
voro- pressioni tali da indurla,
contro la sua volontà, a di-
mettersi
Sulla scorta di questo (nuovo,
ma) solo elemento, la direzio-
ne provinciale del lavoro
disponeva la revoca del prece-
dentemente emesso provvedi-
mento di convalida delle
dimissioni.
Questo conseguente provvedi-
mento veniva impugnato
dall’azienda interessata, la qua-
le lamentava la violazione
dell’obbligo di comunicazio-
ne di avvio del procedimento
di revoca; difetto di istruttoria
e motivazione, ed illogicità
dell’atto.
La decisioneL’adito Tar, in sede cautelare
ex art. 60 del d.lgs. n.
104/2010, ha sollevato, d’uffi-
cio, l’eccezione di inammissi-
bilità del ricorso per carenza
di giurisdizione.
Vediamo il percorso logico-
argomentativo seguito in
parte qua.
Il collegio amministrativo giu-
dicante, precisa prelimi-
narmente che la Corte di
Cassazione, a sezioni unite,
con la sentenza n.
13337/2010, ha stabilito che
gli artt. 54 e 55 del d.lgs. n.
151/2001 trovano applicazio-
ne unicamente al rapporto di
lavoro privato, in merito al
quale l’adito Tar difetta, in
via generale, di giurisdizione.
Più in particolare, viene os-
servato che, in tale settore -
ove si colloca anche la que-
stione di cui si dibatte-, le di-
missioni del lavoratore hanno
effetto dal momento in cui il
datore di lavoro ne ha cono-
scenza (v., ex plurimis Cass.
n. 9575/11 e Cass., ss.uu., n.
13337/10, cit.).
A tale fine, tra l’altro, non è ri-
chiesta la conseguente sua
accettazione, consistendo le
dimissioni in una dichiarazio-
ne di volontà del lavoratore,
unilaterale, libera nei motivi e
irrevocabile. Conseguente-
mente, un eventuale ripensa-
mento (anche in forma di
revoca delle dimissioni) può
impedire il verificarsi del ri-
cordato effetto estintivo del
rapporto, soltanto
• se manifestato prima
che il datore venga a cono-
scenza delle dimissioni stes-
se,
• o, qualora intervenuto
successivamente, con il suo
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espresso consenso, ossia per
concorde volontà delle parti.
Va quindi da sé che, una volta
risolto il rapporto per dimissio-
ni, per la sua ricostituzione è
necessario che gli interessati
stipulino un nuovo contratto
di lavoro, non essendo suffi-
ciente ad eliminare l’effetto ri-
solutivo, che si è già
prodotto, la revoca (non
tempestiva) delle dimissioni
da parte del lavoratore.
Al fine di garantire che le di-
missioni siano spontanee, e
non provocate da eventuali
pressioni del datore di lavoro,
sono previste specifiche rego-
le in due casi:
• matrimonio e
• stato di maternità.
A ben vedere, infatti, nel caso
in cui le dimissioni siano pre-
sentate (come nella fattispe-
cie in esame) dalla lavoratrice
madre durante il periodo in
cui sussiste il divieto di li-
cenziamento (dall’inizio della
gestazione fino al compi-
mento di un anno di età del
bambino), occorre la convali-
da delle stesse da parte del
servizio ispettivo della territo-
rialmente competente direzio-
ne provinciale (ora
territoriale) del lavoro (che,
nella sostanza, si realizza attra-
verso un’intervista alla lavo-
ratrice dimissionaria, per
verificare la libertà della
scelta dalla stessa effettuata),
convalida che, nel caso di spe-
cie, è stata regolarmente dispo-
sta.
Ad avviso del Tar la previsio-
ne contenuta nell’art. 55,
comma 4, del d.lgs. n.
151/2001 significa che l’attivi-
tà che l’ufficio ministeriale
adito svolge è, nella sostanza,
una sorta di controllo sulla li-
bera scelta del lavoratore,
che, qualora positivo, si
“salda” con la volontà dallo
stesso espressa, così da es-
serne indistinguibile e si esau-
risce, e si consuma, con
l’emissione dell’atto di conva-
lida.
Questo profilo interpretativo
è tanto vero che, per consoli-
data giurisprudenza,
• qualora il dipendente
voglia far valere l’annullabili-
tà delle dimissioni -convali-
date- adducendo violenza
morale o errore (i classici vizi
del consenso quindi),
• non dovrà contestare
innanzi al giudice ordinario
l’atto di convalida, bensì le di-
missioni stesse (v. Cass. lav.
n. 24405/08).
Orbene, secondo la sentenza
in commento, il problema po-
sto dalla vicenda all’esame è
peraltro diverso, e cioè se
detta convalida sia, e fino a
quando, “revocabile”
dall’ufficio ministeriale; e se
tale “revoca” possa essere
contestata singulatim (ossia
quale autonomo provvedi-
mento, indipendentemente
dal rapporto sostanziale cui
inerisce) innanzi al giudice
amministrativo.
Il Tar dubita, innanzi tutto,
che la convalida delle dimis-
sioni costituisca un vero e
proprio provvedimento ammi-
nistrativo che conclude uno
specifico procedimento, rite-
nendola piuttosto un mero
atto, in quanto consiste unica-
mente nella verifica -estrinse-
ca- della volontà espressa del
lavoratore.
La stessa consta, infatti, sola-
mente di un colloquio (tra
l’altro non in contraddittorio
con il datore di lavoro interes-
sato) con il lavoratore stesso.
A ben vedere, quindi, la
convalida, non pare espressio-
ne di discrezionalità ammini-
strativa in senso proprio
(intesa quale cura concreta di
un pubblico interesse, previa
valutazione comparativa di
tutti gli interessi pubblici e
privati presenti nella fattispe-
cie), essendo piuttosto previ-
sta dalla legge in funzione di
controllo e garanzia dei diritti
di un contraente ritenuto
“naturalmente” debole, per
verificare e, per così dire,
“certificare” la spontaneità
della sua volontà di
interrompere il rapporto di la-
La convalida delle dimis-sioni è un ve-
ro e proprio atto amministrativo?
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voro.
Né è previsto, a carico
dell’ufficio ministeriale, lo
svolgimento di alcuna specifi-
ca istruttoria sui fatti, essendo
il suo potere di indagine limi-
tato alla spontaneità della vo-
lontà espressa dal lavoratore
dimissionario.
L’atto di convalida non pare
pertanto possedere autonoma
natura provvedi mentale;
infatti,
• se positiva, si “salda”
con la volontà espressa dal la-
voratore;
• se negativa vale solo a
impedire il verificarsi degli
effetti legali tipici connessi
alle dimissioni.
Come visto, sul punto, la giuri-
sprudenza ha costantemente ri-
tenuto che, laddove il
dipendente voglia far valere
l’annullabilità delle dimissio-
ni per violenza morale o erro-
re, dovrà contestare innanzi al
giudice ordinario le dimissio-
ni stesse e non anche la loro
convalida.
Ad avviso dei giudici ammini-
strativi friulani, anche vo-
lendo tuttavia ammettere che
la convalida costituisca provve-
dimento, con conseguente
astratta ammissibilità, se-
condo le regole generali,
dell’esercizio dell’autotutela,
non va scordato che le dimis-
sioni (convalidate) costituisco-
no atto recettizio, idoneo, per
sua natura, a produrre gli
effetti cui è preordinato (ossia
lo scioglimento del contratto)
nel momento in cui giunge a
conoscenza del datore di lavo-
ro.
Da tutto ciò consegue,
- da un lato, che ogni potere
dell’ufficio territoriale del Mi-
nistero del lavoro deve rite-
nersi consumato con
l’emissione della convalida
stessa (rectius: con la comuni-
cazione al datore di lavoro),
- dall’altro che la revoca
oggetto di giudizio appare co-
munque tardiva ed inefficace,
poiché intervenuta dopo la ri-
cordata comunicazione al dato-
re di lavoro, e quindi inidonea
in ogni caso a far venir meno
gli effetti (scioglimento del
contratto di lavoro) già irre-
versibilmente prodottisi.
In altre parole, il potere della
direzione provinciale (recte,
territoriale) del lavoro si è
consumato con il suo positivo
esercizio, atteso che, una
volta che la convalida è stata
resa nota al datore di lavoro,
l’effetto legale tipico dello
scioglimento del contratto, si
è automaticamente verificato
ed il rapporto sottostante non
è più disponibile, se non dalla
concorde volontà del datore di
lavoro e del lavoratore. Sul
punto la sentenza in esame ri-
chiama la pacifica giurispru-
denza (ex plurimis, Cass. Civ.
n. 17764/06; e, in una analoga
fattispecie di “revoca”, tribuna-
le di Ancona 2 ottobre 2007,
che, seppur dando per pre-
supposta la natura provvedi-
mentale sia della convalida
che della sua revoca, giunge
alle medesime conclusioni so-
stenute in questa sede, in
punto giurisdizione).
Conseguentemente, una volta
che le dimissioni convalidate
siano state portate a cono-
scenza del datore di lavoro ed
il contratto si sia conseguente-
mente risolto, al lavoratore
che intenda sostenere la non
spontaneità delle stesse, non
resta che adire il giudice ordi-
nario a tutela del proprio di-
ritto, facendo valere
l’eventuale errore o violenza
che hanno viziato la sua vo-
lontà.
Laddove, invece, come nella
fattispecie qui in esame, il
competente ufficio ministeria-
le abbia tardivamente revo-
cato la convalida (anche
ammesso che ciò sia possibi-
le), il datore di lavoro dovrà
comunque parimenti ri-
volgersi al giudice ordinario,
al fine di sentir dichiarare
l’inefficacia della revoca stes-
sa (atto che potrà, se del caso,
essere disapplicato), e la sua
inidoneità a travolgere gli
effetti estintivi del rapporto
già irreversibilmente prodotti-
si.
In buona sostanza, con la
sentenza in commento il Tar
friulano ritiene presente la
propria carenza di giurisdizio-
ne per molteplici ragioni:
• perché la convalida (e
la sua eventuale revoca) inci-
dono su diritti soggettivi
connessi al rapporto di lavoro
privato (di competenza del so-
lo giudice ordinario che può,
ove di ragione, disapplicare
eventuali atti amministrativi
illegittimi incidenti sullo stes-
so);
• perché alla convalida
(ed alla revoca, ove la si ri-
tenga ammissibile) non pare
potersi attribuire autonoma
natura provvedimentale, ma
una mera funzione strumenta-
le del sottostante rapporto;
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Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma
Il 1 Gennaio 1992 entrava in vi-
gore in Italia, in forza della
legge 16 ottobre 1989 n. 364 la
Convenzione dell’Aja del 1 lu-
glio 1985 avente oggetto il rico-
noscimento del Trust e la legge
applicabile.
Con tale convenzione gli Stati
firmatari, considerando l’origi-
ne dell’Istituto creato dai Tribu-
nali di Common Law, hanno
cercato di risolvere alcune pro-
blematiche concernenti il ricono-
scimento e la disciplina del
Trust.
La Convenzione stabilisce che
per Trust “…s’ intendono i
rapporti giuridici istituiti da una
persona il disponente- con atto
tra vivi o mortis causa – qualo-
ra dei beni siano stati sottoposti
sotto il controllo di un Trustee
nell’interesse di un beneficiario
o per un fine determinato".
Elementi caratterizzanti del Tru-
st sono
1. La segregazione e destinazio-
ne del patrimonio trasferito al
Trustee che costituisce co-
munque una massa distinta dal
patrimonio di quest’ultimo.
2. L’intestazione dei beni al
Trustee o ad altro soggetto per
conto del trustee pur non es-
sendo lo stesso il Beneficial
Owner (beneficiario) bensì il
Legal Owner ship (titolare dei
beni).
3. IL POTERE DOVERE del
Trustee di amministrare, gesti-
re, disporre dei beni in
conformità delle disposizioni
del trust e delle norme regolatri-
ci, con l’obbligo di rendiconta-
re la propria attività.
Giulio Renato Fiorimanti (*)
20 ANNI DI TRUST
IN ITALIA
(*) Dottore commercialista
Il Trust è un istituto di origine anglosassone che
serve a regolamentare molteplici rapporti giuridici patrimoniali
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Foto di Franco Tours by Flick
La legge regolatrice del Trust è
scelta dal disponente ed è indi-
cata nell’atto Istitutivo.
Nella prassi Italiana sono partico-
larmente utilizzate le norme di
Jersey e di Guernsey, leggi che
prevedono alcuni aspetti rego-
latori necessari, tra cui i
rapporti con il Trustee i poteri e
gli obblighi dello stesso.
Trattandosi spesso di paesi di
Common Law è necessario poi
tener conto dell’evoluzione giuri-
sprudenziale delle leggi scelte,
soprattutto in considerazione
del fatto che, in tali sistemi, la
giurisprudenza ha una valenza
maggiore rispetto ai sistemi di
Civil Law.
In caso di controversia il Giudi-
ce competente dovrà conoscere
oltre al Trust la specifica legge
regolatrice e gli orientamenti giu-
risprudenziali del paese scelto, e
quindi potrebbe essere utile, inse-
rire una specifica clausola arbi-
trale e una una clausola di
mediazione, al fine di evitare
che la controversia sia decisa da
un giudice privo delle necessa-
rie competenze.
In mancanza di un’indicazione
della legge regolatrice in sede di
redazione dell’atto istitutivo, il
Trust sarà regolato dalla legge
con la quale ha più stretto lega-
mi.
La convenzione stabilisce che il
riconoscimento del Trust impli-
ca almeno la separazione del
patrimonio personale del Tru-
stee, che rimane ben distinto dal
fondo in Trust anche in caso
d’insolvenza o di fallimento
dello stesso Trustee. La segrega-
zione patrimoniale comporta
che il fondo segregato sia
insensibile a qualsiasi vicenda
personale del Trustee con una
netta distinzione tra il patrimo-
nio personale dello stesso dal
fondo in trust.
Il Trustee può anche essere lo
stesso disponente (CD trust auto-
dichiarato) ed anche in tal caso
il fondo in Trust rimane ben
distinto dal patrimonio del Tru-
stee.
Con il termine beneficiario
s’intende una vasta serie di posi-
zioni soggettive poiché il pro-
gramma di segregazione puo’
prevedere l’esistenza di soggetti
beneficiari[1] determinati o da
determinare e può attribuire agli
stessi diritti sul patrimonio sul
reddito o su entrambi.
I beneficiari possono essere già
determinati nell’atto istitutivo o
venire in esistenza successiva-
mente.
I Beneficiari possono essere tito-
lari di specifici diritti o di sempli-
ci aspettative; nel primo caso la
posizione è detta Vested o quesi-
ta. Il diritto poi puo’ essere
esercitato immediatamente o so-
lo in conseguenza di un evento
determinato indicato nell’atto
Istitutivo del Trust.
Una figura eventuale del Trust è
quella del guardiano (protector)
il quale è chiamato a esercitare
alcune attività che interferisco-
no e pongono un limite alla
discrezionalità del Trustee.
Al Guardiano possono essere
attribuiti particolari poteri tra
cui il potere di veto di alcune
scelte poste dal Trustee.
In alcune ipotesi i Trust sono
privi di beneficiari[2] poiché
l’atto istitutivo prevede che il
fondo vada a vantaggio di una
categoria di soggetti o di scopi
senza che sia attribuito alcun di-
ritto verso il trustee.
Tali Trust possono avere come
scopo ad esempio il sostegno
all’istruzione di categorie speci-
fiche, svolgendo quindi anche
una funzione di beneficenza.
Possiamo dire che a circa
venti anni dal recepimento[3]
nel nostro sistema della
Convenzione dell’Aja, Il TRU-
ST è entrato prepotentemente
nel panorama degli strumenti di
segregazione patrimoniale rea-
lizzato attraverso uno specifico
vincolo di destinazione.
Seppure a oggi non sia ancora
intervenuta alcuna norma[4]
che disciplini nella sua inte-
rezza tale ISTITUTO, i cd TRU-
ST INTERNI[5], ossia I
TRUST costituiti in Italia e
disciplinati con norme di altri
paesi, sono ormai entrati a far
parte del bagaglio giuridico di
molti professionisti e operatori
giuridici.
La stessa giurisprudenza è
ormai unanime nel riconosci-
mento del Trust interno laddove
solo fino a dieci anni fa erano
in molti a considerare non possi-
bile la costituzione di un Trust
in Italia.
Diverse sono ormai le pronunce
in materia civile, in materia pe-
nale e in materia tributaria che
hanno consolidato tale Istituto
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Burgos - pellegrino stanco sul Cammino di Santiago Foto di lancierebianco by Flick
nel nostro sistema giuridico.
Come si legge in una delle
sentenze[6] che hanno rappre-
sentato la svolta del riconosci-
mento del Trust in Italia, “
L’Istituto del Trust, e soprattutto
l’effetto di segregazione del patri-
monio del trustee, non contrasta
con le norme inderogabili o con
i supremi principi dell’ordina-
mento italiano tra i quali non
può non annoverarsi l’art.
2740[7] cod. civ. “ (ovvero la
norma sulla responsabilità del de-
bitore)."
Analizzando il trust, una consi-
derazione specifica va fatta pro-
prio sulla portata del principio
di cui all’articolo 2740 conside-
rato tra i principi cardine
dell’intero sistema delle obbliga-
zioni.
In base a tale principio il debito-
re risponde dell’adempimento
delle obbligazioni con tutti i
suoi beni presenti e futuri.
In realtà oggi è possibile porre
in essere atti di segregazione del
patrimonio - in presenza d’inte-
ressi meritevoli di tutela, - che
ne attenuano notevolmente la
portata (oltre al Trust si pensi al
Fondo Patrimoniale, agli atti di
destinazione di cui all’articolo
2645 ter, al patrimonio destinato
a uno specifico affare.)
La tutela del patrimonio familia-
re o di patrimoni destinati a sco-
pi specifici rappresentano
indubbiamente interessi meritevo-
li di tutela che consentono la se-
gregazione patrimoniale come
nel caso degli Istituti summenzio-
nati.
Non è quindi una novità nel no-
stro panorama giuridico, la pre-
senza d’istituti in cui vi siano
vere e proprie limitazioni di re-
sponsabilità e una sostanziale se-
gregazione del patrimonio
destinato, rispetto al patrimonio
personale.
Si pensi nello specifico alla
Personalità Giuridica attribuita
alle società di capitale che confe-
risce una piena autonomia patri-
moniale consentendo ai soci di
limitare la propria responsabilità
al capitale conferito “ segre-
gato” e “ destinato” allo svolgi-
mento di una specifica attività
imprenditoriale e senza che ci
possa essere alcuna confusione
tra il patrimonio personale del so-
cio e il patrimonio societario, po-
nendo in definitiva una netta
distinzione tra creditori persona-
li e creditori sociali. La Personali-
tà giuridica costituisce un limite
importante alla realizzazione del
disposto dell’art.2740 del codice
civile.
Il patrimonio societario rimane
distinto dal patrimonio individua-
le creando due categorie di credi-
tori quelli personali e quelli
societari, che magari insistono
su uno stesso patrimonio origi-
nario.
Ancor di più' e' evidente la sepa-
razione nel caso di societa' di
capitali unipersonale.
Il Trust quindi si è solo inserito
all’interno di altri Istituti che già
consentivano una separazione e
destinazione del patrimonio fina-
lizzata a specifiche destinazioni,
e sotto questo specifico profilo
non costituisce una novità o
un’anomalia nel sistema giuridi-
co vigente.
Diverse poi sono le applicazioni
possibili e i campi giuridici di
questo Istituto. Il Trust infatti è
oggi uno strumento utilizzato
nel Diritto delle Persone, nel Di-
ritto di famiglia, nel diritto
commerciale, nel diritto falli-
mentare, nel diritto amministrati-
vo, nelle successioni ereditarie,
nelle amministrazioni di soste-
gno e nelle attività delle Onlus,
solo per citare gli ambiti piu’
importanti.
La sua duttilità e flessibilità ne
hanno fatto uno strumento pla-
smato alle piu’ svariate esigenze
professionali adattandosi al no-
stro sistema giuridico e
colmando in molti settori le la-
cune del nostro ordinamento e
offrendo un valido ausilio per tu-
telare taluni interessi meritevoli
di tutela.
In questi anni inoltre si è fi-
nalmente affievolito il pregiudi-
zio che in molti hanno palesato
sul Trust considerato quale stru-
mento di elusione di norme inde-
rogabili.
Il patrimonio societario rimane distinto dal
patrimonio individuale
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T H E W O R L D O F
NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011
IL CONSULENTE
In realtà già la stessa convenzio-
ne dell’ Aja ha stabilito gli ambi-
ti in cui tale strumento deve
operare ponendo alcuni limiti
invalicabili.
L’articolo 15 della convenzio-
ne prevede che non è possibile
derogare a disposizioni di
legge in materia di
1. Protezione dei minori e degli
incapaci
2. Effetti personali e patrimonia-
li del matrimonio
3. Testamenti e devoluzione ere-
ditaria, in particolare nella
successione necessaria
4. Trasferimento della proprietà
e garanzie reali
5. Protezione dei creditori in ca-
so d’insolvenza
6. Protezione dei terzi in buona
fede
Insomma il Trust, contraria-
mente ai pregiudizi, non
consente qualsiasi risultato
anche in contrasto con la
normativa vigente, e non è con
esso che si possono eludere le
norme inderogabili, mentre è
indubbio che sia possibile con
questo strumento segregare e de-
stinare un patrimonio a specifi-
che finalità tutelandolo dalla
massa dei creditori,purchè ciò
avvenga senza pregiudizio alcu-
no per i terzi.
Il nostro sistema giuridico ha
quindi via via metabolizzato que-
sto Istituto di origine anglosasso-
ne ed è forse giunto il momento
di disciplinarlo con norme
interne in considerazione della
mancanza di un Istituto così
poliedrico, in grado di colmare
diverse lacune presenti nel no-
stro ordinamento.
-----------------------
[1] I trust di scopo fanno ecce-
zione a questa regola.
[2] Si tratta dei cosiddetti Trust
di scopo
[3] La Convenzione dell’Aja
del 1 Luglio 1985 ratificata
dalla legge 364 del 1989 è
entrata in vigore il 1 Luglio
1992.
[4] Il primo intervento legislati-
vo riguarda gli aspetti fiscali in
materia d’imposte dirette con la
Finanziaria del 2007 (legge 27
Dicembre 2006 n.296)
[5] La definizione è da attribui-
re al Prof. Maurizio Lupoi
intendendo per Trust Interni “
quei Trust i cui connotati
soggettivi e oggettivi sono
connessi al nostro ordinamento
giuridico e al nostro territorio,
cosicchè gli unici elementi di
estraneità rispetto al diritto italia-
no è la legge dalla quale il Trust
è disciplinati, che è necessaria-
mente una legge straniera.
[6] Tribunale di Reggio Emilia.
Dello stesso avviso il tribunale
di Bologna con sentenza n.
545/2003 che si sofferma sul fe-
nomeno della separazione patri-
moniale.
[7] Articolo 2740 Responsabili-
tà patrimoniale. Il debitore ri-
sponde dell’adempimento delle
obbligazioni con tutti i suoi be-
ni presenti e futuri. Le limitazio-
ni della responsabilità non sono
ammesse se non nei casi stabili-
ti dalla legge.
Il Trust non consente, contrariamente a
quanto si crede, il conseguimento di qualsiasi risultato
IL CONSULENTET H E W O R L D O F
NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011
Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma
(*) Avvocati in Lecce
La macchina fiscale deve essere sempli-ce, adeguata ai suoi fini, lavorante senza attriti, con ossequio rigido alla giustizia
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T H E W O R L D O F
NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011
IL CONSULENTE
TRE MANOVRE ECONO-MICHE E PROCESSO TRI-BUTARIO
Non si deve limitare sempre il
diritto di difesa del contribuente
Il legislatore fiscale con le ulti-
me manovre economico-fi-
nanziarie non solo ha
ulteriormente rafforzato l’attivi-
tà di accertamento degli uffici
ma, cosa ancora più grave, ha li-
mitato il diritto di difesa del
contribuente,non consentendo-
gli una piena ed efficace tutela
giurisdizionale.
In particolare, il legislatore è
intervenuto con le seguenti
norme:
- Decreto legge n.70 del
13-05-2011, convertito, con mo-
dificazioni,dalla legge n.106 del
12 luglio 2011 ( in G.U. – serie
generale n.110 del 13
maggio 2011); c.d. Decreto Svi-
luppo;
- Decreto legge n.98 del
06-07-2011, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n.111
del
15 luglio 2011 (in G.U. n.164
del 16-07-2011);
- Decreto legge n.138
del 13-08-2011 (in G.U. n.188
del 13-08-2011) convertito, con
modificazioni, dalla legge n.
148 del 14/09/2011 (in G.U.
del 16/09/2011), c.d. manovra
correttiva bis.
Con i suddetti tre provvedi-
menti sono state rese più incisi-
ve le attività di accertamento
degli uffici fiscali senza, pe-
raltro, riequilibrare la posizione
processuale del contribuente,
che continua a trovarsi in una
posizione di svantaggio nei
confronti del fisco perché non
LA DIFESA DEL
CONTRIBUENTE
Con questo numero iniziamo la pubblicazione di un "dossier" sullo stato attuale attuale della difesa del contribuente contro le pretese della Amministrazione, alla luce delle
novelle recentemente intervenute
a cura dell'Avv. Maurizio Villani
Le ultime manovre limitano il diritto alla difesa
del contribuente
PRIMA PARTE
IL CONSULENTET H E W O R L D O F
NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011
Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma
può totalmente esercitare il pro-
prio diritto di difesa.
Oltretutto, questa posizione di
svantaggio è stata da sempre te-
nuta dal contribuente, con
l’aggravante che con le recenti
manovre viene ulteriormente
aggravata.
Con il presente scritto intendo di-
mostrare quanto sopra, alla luce
non solo della disciplina fiscale
ma anche tenendo conto della re-
cente giurisprudenza della
Corte Costituzionale e della
Corte di Cassazione.
In definitiva, se non si riforma
radicalmente il processo tribu-
tario, mettendo sullo stesso pia-
no processuale la parte
pubblica e quella privata,
senza alcuna limitazione
all’esercizio del diritto di dife-
sa, non saranno mai pienamente
realizzati i precetti costituziona-
li degli artt. 24 e 53 della Costi-
tuzione.
A) STATUTO DEL CONTRIBUENTE
Il legislatore con la legge n.212
del 27 luglio 2000 (Statuto dei
diritti del contribuente) ha
cercato di stabilire dei principi
che limitassero il potere di supre-
mazia del fisco ma questo enco-
miabile tentativo è rimasto
lettera morta perché adottato
con semplice legge ordinaria,
praticamente limitata dalla giuri-
sprudenza della Corte Costituzio-
nale e della Corte di Cassazione.
Infatti, la Corte Costituzionale
ha più volte osservato che le
disposizioni della suddetta
legge non hanno rango costitu-
zionale e non costituiscono,
neppure come norme interposte,
parametro idoneo a fondare il
giudizio di legittimità costituzio-
nale di leggi statali.
In tal senso, Corte Costituziona-
le.
- sentenza n.247 del 20 lu-
glio 2011;
- sentenza n.58 del 2009;
- ordinanza n.13 del 2010;
- ordinanza n.185 del
2009;
- ordinanza n.180 del
2007;
- ordinanza n.428 del
2006;
- ordinanza n.216 del
2004.
Anche la Corte di Cassazione si
è adeguata ai suddetti principi.
Infatti, le norme della legge
n.212/2000, emanata in attuazio-
ne degli artt.3, 23, 53 e 97
della Costituzione, qualificata
espressamente come principi ge-
nerali dell’ordinamento tributa-
rio, sono, in alcuni casi, idonee
a prescrivere specifici obblighi
a carico dell’Amministrazione
finanziaria e costituiscono, in
quanto espressione di principi
già immanenti nell’ordina-
mento, criteri guida per il giudi-
ce nell’interpretazione delle
norme tributarie (anche anterio-
ri), ma, sempre secondo i giudi-
ci di legittimità, non hanno
rango superiore alla legge ordina-
ria, di talchè non possono
fungere da norme parametro di
costituzionalità, né consentire
la disapplicazione della norma
tributaria in asserito contrasto
con le stesse.
In tal senso, Corte di Cassazio-
ne – Sezione Tributaria, con le
sentenze:
- n. 2221 del 31 gennaio
2011;
- n. 8254 del o6 aprile
2009.
. Di conseguenza, è neces-
sario rendere legge costituziona-
le lo Statuto dei diritti del
contribuente, se veramente si
vogliono rispettare e rendere
effettivamente operativi i princi-
pi costituzionali cui intende ade-
guarsi.
Oggi, purtroppo, lo Statuto del
contribuente viene sistematica-
mente o calpestato (per
esempio, con la retroattività
delle leggi) o totalmente igno-
rato proprio a danno del contri-
buente, come nelle ultime
manovre estive.
B) VERIFICHE FISCALI
1) La Corte di Cassazione
– Sez. Tributaria – con la re-
cente sentenza n.28053 del 15
luglio 2011 ha precisato che ‘’il
processo verbale di constatazio-
ne redatto dalla Guardia di Fi-
nanza, in quanto atto
amministrativo extraprocessua-
le costituisce prova documenta-
le anche nei confronti di
soggetti non destinatari della ve-
rifica fiscale; tuttavia, qualora
emergano indizi di reato,
occorre procedere secondo le
modalità previste dall’art.220
I principi contenu-ti nello Statuto del contribuente non
hanno forza superiore a quella della legge ordina-ria
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T H E W O R L D O F
NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011
IL CONSULENTE
disp. att., giacchè altrimenti la
parte del documento redatta
successivamente a detta emersio-
ne non può assumere efficacia
probatoria e, quindi, non è uti-
lizzabile’’.
Non basta.
Due pagine dopo, i giudici di le-
gittimità sottolineano che : ‘’ai
fini della prova del reato di di-
chiarazione infedele, il giudice
può fare legittimamente ricorso
ai verbali di constatazione re-
datti dalla Guardia di Finanza ai
fini della determinazione
dell’ammontare dell’imposta
evasa nonché ricorrere
all’accertamento induttivo
dell’imponibile quando le
scritture contabili imposte
dalla legge sono state irrego-
larmente tenute’’.
Questa sentenza si incardina
perfettamente nel filone giuri-
sprudenziale che vuole sempre
più commistioni fra il processo
penale e quello tributario a cari-
co del contribuente e ciò non
può che facilitare sensibilmente
il lavoro degli inquirenti e degli
uffici fiscali.
Per la prima volta la Corte di
Cassazione, senza però rinnega-
re l’ormai straconsolidato
orientamento che valorizza tutti
i documenti extracontabili, con
l’importante sentenza n.10581
del 13 maggio 2011 ha preci-
sato che i tabulati ritrovati pres-
so il consulente del lavoro, che
gestisce il servizio paghe, non le-
gittimano l’accertamento di
compensi in nero.
La Corte di Cassazione, infatti,
con la suddetta sentenza precisa
che: ‘’Invero, è del tutto certo
che, finanche nel caso di rinveni-
mento di documentazione extra-
contabile, resta sempre
impregiudicata la verifica in se-
de contenziosa della concreta ri-
scontrabilità, nella cennata
documentazione, dei requisiti su-
scettibili di configurare i pre-
supposti per l’esercizio del
potere di accertamento (vedi,
tra le tante, Cass. n.1575/2007 e
n.2217/2006)’’.
Questa importante apertura giuri-
sprudenziale dei giudici di le-
gittimità è, però, frustrata dai
limiti difensivi che incontra il
contribuente nel processo tributa-
rio, che è un processo pretta-
mente documentale e non
ammette la testimonianza
ed il giuramento.
Inoltre, la Corte di Cassazione –
Sez. Trib. -, con la sentenza
n.1344 del 25 gennaio 2010, ha
precisato che:
‘’L’art.52, comma quinto, del
D.P.R. n.633/72, richiamato
dall’art. 33 del D.P.R. n.600/73
(il quale esclude la possibilità
di prendere in considerazione a
favore del contribuente, in sede
amministrativa e contenziosa, i
documenti , libri, scritture, regi-
stri, ecc., che non siano stati
acquisiti durante gli accessi
perché il contribuente ha rifiu-
tato di esibirli o perché ha dichia-
rato di non possederli o perchè
li ha comunque sottratti al
controllo) presuppone uno spe-
cifico comportamento del
contribuente, che, in quanto
volto a sottrarsi alla prova,
fornisca validi elementi per du-
bitare della genuinità dei docu-
menti la cui esistenza emerga
nel corso del giudizio.
La norma, pertanto, trova appli-
cazione soltanto in presenza di
una specifica richiesta o ricerca
da parte dell’Amministrazione
e di un rifiuto o di un occulta-
mento da parte del contri-
buente, non essendo sufficiente
che quest’ultimo non abbia esi-
bito ai verbalizzanti i docu-
menti successivamente prodotti
in sede giudiziaria (v. tra le
altre Cass. N. 9127 del 2006)’’.
Anche in questo caso, però, il
contribuente non dovrebbe ave-
re limitazioni ed esclusioni
nell’esercizio del proprio diritto
di difesa.
Infine,con il succitato D.L. n.
70/2011:
- viene riconosciuto il re-
gime di contabilità semplificata
alle imprese di servizi con rica-
vi fino a 400.000 Euro (limite
precedente fissato a 309.874 Eu-
ro) ed alle altre imprese con ri-
cavi fino a 700.000 Euro
(limite precedente fissato a
516.457 Euro);
- - sono apportate modifi-
che all’art. 12 della legge n.
212/2000 cit., riguardanti, in
particolare, il periodo di perma-
nenza dell’Amministrazione
presso le sedi delle imprese in
contabilità semplificata e pres-
so quelle dei lavoratori autono-
mi ( per una durata massima di
15 giorni) e, in generale,
vengono estesi i termini per la
durata dei controlli anche per
gli enti previdenziali e di assi-
E' ormai straconso-lidato l'orienta-mento
giurisprudenziale che valorizza i docu-menti extracontabili a fi-ni probatori
IL CONSULENTET H E W O R L D O F
NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011
Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma
stenza.
Il problema della tutela effettiva
del contribuente, però, non è ri-
solto sia per la natura giuridica
dello Statuto del contribuente
(vedi lett. A) sia per la natura
ordinatoria e non perentoria del
termine, anche in attesa che la
Corte di Cassazione si pronunci
sul tema (si rinvia, indiretta-
mente, alla sentenza n.
26689/o9 del 18 dicembre 2009
della Corte di Cassazione – Se-
zione Trib.).
2) Dal prossimo autunno
dovranno trovare attuazione le
nuove disposizioni che obbliga-
no gli enti, preposti ad effettua-
re verifiche per fini
istituzionali, ad una complessi-
va attività di programmazione e
coordinamento.
Infatti, un prossimo decreto del
Ministero dell’economia e delle
finanze dovrà dettare le linee gui-
da per la programmazione da
parte dei vari enti, le cui verifi-
che in sede non devono durare
più di quindici giorni.
A tal proposito, però, c’è da rile-
vare che:
- il Decreto Sviluppo, nel
prevedere il bon ton per le verifi-
che, ha dimenticato EQUITA-
LIA S.p.A., un soggetto che,
specie negli ultimi tempi, è pre-
potentemente sotto le luci della
ribalta;
- le eventuali violazioni
delle disposizioni che prevedo-
no il coordinamento, la pro-
grammazione e la non
ripetizione del controllo costitui-
scono, per i dipendenti pubblici
che hanno trasgredito le nuove
disposizioni introdotte dal citato
D.L. n. 70/2011, soltanto illeciti
disciplinari e non determinano
la nullità derivata dagli atti.
In definitiva, con le ultime mano-
vre estive il legislatore ha chiu-
so il cerchio nella lotta
all’evasione fiscale, determi-
nando un accerchiamento fisca-
le del contribuente con i
seguenti istituti:
- Comuni in lotta contro
l’evasione;
- dichiarazioni dei redditi
on-line;
- consigli tributari antieva-
sione;
- stretta sulle società di co-
modo;
- conti correnti nel 730;
- stretta fiscale sulle coope-
rative;
- carcere per i maxi evaso-
ri fiscali.
C) REDDITO-METRO
Accertamento da redditometro
come gli studi di settore sia per
la connotazione di presunzione
semplice sia per la necessità di
esperire sempre il preventivo
contradditorio.
Sono i corretti principi affermati
dalla Corte di Cassazione, con
la sentenza n.13289/2011, deposi-
tata il 17 giugno 2011.
Principi che vincolano il
‘’vecchio’’ redditometro alle re-
gole previste per il futuro, nuo-
vo redditometro.
La succitata sentenza muta radi-
calmente il precedente indirizzo
giurisprudenziale, secondo cui
per il ‘’vecchio’’ redditometro
non vi era l’obbligo del
contraddittorio (vedi, per
esempio, ordinanza n.7485 del
27 marzo 2010).
Ora, invece, i giudici di legitti-
mità con la succitata sentenza
n.13289/2011 hanno stabilito
che:
‘’Il divieto (‘’non possono in
ogni caso’’) posto dal quarto
comma dell’articolo 6 della
legge 27 luglio 2000 n.212 di ri-
chiedere ‘’al contribuente…….
documenti e informazioni già in
possesso dell’amministrazione
finanziaria o di altre amministra-
zioni pubbliche indicate dal
contribuente’’ (perché, prosegue
la norma, ‘’tali documenti e
informazioni sono acquisiti ai
sensi dell’articolo 18, commi 2
e 3, della legge 7 agosto 1990
n.241, relativi ai casi di accerta-
mento d’ufficio di fatti, stati e
qualità del soggetto interessato
dalla azione amministrativa), te-
nuto conto della necessità (evi-
denziata dalle Sezioni Unite
nella citata decisione n. 26635
del 2009) di esperire il preventi-
vo contraddittorio per adeguare
‘’l’elaborazione statistica degli
standard’’ considerati dai
DD.MM. del 1992 ‘’alla concre-
ta realtà economica del (singo-
lo) contribuente’’, di per sé solo,
non esclude il potere dell’
‘’amministrazione finanziaria’’
di chiedere, oltre che ‘’docu-
menti e informazioni’’ non in
suo possesso, anche quelle “di
Per contrastare il redditometro sono poche le vie di
fuga, in quanto sono richieste prove rigorose e circostanziate per ribaltare le presunzioni.
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T H E W O R L D O F
NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011
IL CONSULENTE
altre amministrazioni pubbliche
indicate dal contribuente’’), so-
prattutto specificazioni su
‘’informazioni’’ da esso già co-
nosciute anche per dare concre-
tezza ed effettività a quel
contraddittorio’’.
Anche per questi motivi
non è più giustificabile alcuna li-
mitazione del diritto di difesa
del contribuente sia nella fase
amministrativa sia nella fase pro-
cessuale.
Vi è, quindi, un completo
cambio di rotta da parte della
Cassazione, che afferma l’obbli-
go anche per il passato di espe-
rire preventivamente il
contraddittorio.
Infine, occorre precisare che,
per il secondo anno consecuti-
vo (anni 2009 e 2010), pur
verso la scadenza di settembre
delle dichiarazioni 2011, il nuo-
vo meccanismo induttivo del
redditometro (art. 22 del D.L.
n.78 del 31 maggio 2010) resta
un oggetto misterioso, in
quanto il contribuente non può
testare il software della capacità
contributiva.
Ciò, pertanto, renderà ancora
più difficile la linea difensiva
nel processo tributario.
Anche per questi motivi non è
più giustificabile alcuna limita-
zione del diritto di difesa del
contribuente sia nella fase ammi-
nistrativa sia nella fase proces-
suale.
Infatti, per contrastare il reddito-
metro sono poche le vie di fuga,
in quanto sono richieste prove ri-
gorose e circostanziate per ri-
baltare le presunzioni.
A titolo di esempio, si citano le
ultime sentenze della Corte di
Cassazione che hanno ribadito i
suesposti principi:
- n. 12448 dell’08 giugno
2011;
- n. 11213 del 20 maggio
2011;
- n. 9549 del 29 aprile
2011;
- n. 7408 del 31 marzo
2011;
- n. 2726 del 04 febbraio
2011.
Infine, si fa presente che
l’accertamento sintetico
(compreso il redditometro)
spazza via tutti gli altri accerta-
menti.
Nella gran parte dei casi, infatti,
il contribuente raggiunto da una
rettifica basata sul ‘’sintetico’’
non potrà più essere sottoposto
ad altro accertamento (Dario
Deotto, in ‘’Il Sole 24 Ore’’ di lu-
nedì 08 agosto 2011).
D) SPESOME-
TRO
Dall’01 luglio 2011 i
commercianti al minuto e tutti
i prestatori di servizi che certifi-
cano i corrispettivi con ricevu-
te e scontrini fiscali dovranno
monitorare le operazioni il cui
prezzo, IVA inclusa, sia di
ammontare uguale o superiore
a 3.600 Euro, identificando il
cliente e conservando con cura
le relative informazioni per tra-
sferirle nelle comunicazioni da
inviare all’Agenzia delle
entrate.
Con le recenti manovre di cui
sopra, per i pagamenti di
importo non inferiore ai 3.600
Euro (iva compresa) effettuati
con strumenti tracciabili
(Bancomat, carte di credito,
ecc.) saranno gli operatori
emittenti i mezzi elettronici di
pagamento stessi ad imple-
mentare le banche dati dell’ana-
grafe tributaria al posto dei
contribuenti titolari di partita
IVA . Anche le vendite a rate
non sono escluse dalla comuni-
cazione.
L’adempimento si sposta così
dai soggetti passivi IVA agli
operatori finanziari che emetto-
no le carte di credito, di debito
e prepagate.
Con lo spesometro il legislatore
vuole ulteriormente potenziare
l’istituto giuridico del reddito-
metro (vedi lett. ‘’C’’) ed
appunto per questo si dovevano
togliere tutti i limiti istruttori
oggi presenti nel processo tribu-
tario per riequilibrare la posizio-
ne processuale ed
amministrativa del contribuente.
E) INDAGINI BANCARIE
Con le manovre economiche
estive di cui sopra sono stati
semplificati gli accessi
dell’Agenzia delle entrate e
della Guardia di Finanza presso
gli intermediari finanziari per
l’acquisizione diretta di dati e
notizie relativi ai contribuenti.
E’ stata ampliata la platea degli
enti cui sarà possibile effettuare
i controlli: non solo uffici posta-
li e banche ma tutti gli interme-
Con lo spesometro il legislatore vuole ulteriormente
potenziare l’istituto giuridico del redditometro
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Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma
diari finanziari che non hanno ri-
sposto alle richieste dell’ammini-
strazione o hanno fornito
informazioni di dubbia
correttezza.
Inoltre, nelle dichiarazioni dei
redditi e dell’Iva si dovranno
indicare i dati degli intermediari
finanziari e nei Comuni il reddi-
to dichiarato finirà on-line.
Rispetto alla bozza iniziale, inve-
ce, non c’è stata la norma (atte-
sa soprattutto dai professionisti)
che annullava la presunzione le-
gale di maggiori ricavi e
compensi con riferimento ai pre-
levamenti non giustificati.
La normativa sulle indagini
bancarie configura una pre-
sunzione legale iuris tantum,
in favore dell’Amministrazio-
ne finanziaria, che non deve
fornire ulteriori elementi a
supporto della pretesa tributaria
(in tal senso, Cass. Sez. Trib.,
sentenza n.11750 del 12 maggio
2008).
Inoltre, secondo i giudici di le-
gittimità, la controprova che de-
ve dare il contribuente non deve
essere generica, ma analitica,
con riferimento a tutte le movi-
mentazioni, in entrata ed in usci-
ta, contestate.
In particolare, spetta sempre al
contribuente provare che i versa-
menti sono stati registrati in
contabilità e che i prelevamenti
sono serviti per pagare determi-
nati beneficiari, anziché costitui-
re acquisizione di utili, qualora
il contribuente stesso intenda
vincere la presunzione di ricavi
dei versamenti e dei preleva-
menti.
I suddetti principi sono stati più
volte confermati dalla Corte di
Cassazione, Sezione Tributaria,
con le seguenti sentenze:
- n. 18016 del 09
settembre 2005;
- n.18339 del 17 agosto
2009;
- n. 6617 del 19 marzo
2009;
- n.13819 del 13 giugno
2007.
La presunzione legale in esame
è divenuta molto più ‘’inva-
dente’’ dopo le modifiche
apportate all’art. 32 del D.P.R.
n.600/73, ad opera della legge
n. 311 del 30 dicembre 2004,
per effetto della quale ‘’alle stes-
se condizioni sono altresì posti
come ricavi o compensi a base
delle stesse rettifiche ed accerta-
menti, se il contribuente non ne
indica il soggetto beneficiario e
sempreché non risultino dalle
scritture contabili i preleva-
menti o gli importi riscossi
nell’ambito dei predetti rapporti
od operazioni’’.
Inoltre, nella giurisprudenza
della Corte di Cassazione si sta
verificando un contrasto interpre-
tativo in merito all’individuazio-
ne dei presupposti per effettuare
i controlli bancari intestati esclu-
sivamente a soggetti diversi dal
contribuente indagato.
Negli ultimi tempi, sembrava
prevalere l’orientamento se-
condo il quale il solo vincolo fa-
miliare ed il rapporto societario
non erano sufficienti ad estende-
re il controllo ai conti
dell’amministratore e dei soci e
dei loro familiari, ma occorreva
provare, anche in via presunti-
va, la riferibilità degli stessi
conti al contribuente.
L’ordinanza n. 1943 del 13
settembre 2010 della Corte di
Cassazione ha, però, smentito
tale orientamento, mentre la
successiva sentenza n. 20197
del 24 settembre 2010 lo ha di
nuovo confermato.
Appare, perciò, opportuno che
la questione sia sottoposta
quanto prima al vaglio delle Se-
zioni Unite.
La circolare n. 32/E del 2006
dell’Agenzia delle Entrate ha
chiarito, inoltre, l’onere pro-
batorio in capo al contribuente
(paragrafo 4.4); cioè:
- il contribuente sottopo-
sto a controllo potrà fornire a
seconda dei diversi ambiti
impositivi la dimostrazione
sull’irrilevanza ai fini impositi-
vi dei movimenti finanziari
acquisiti ( il riferimento è ai
versamenti);
- l’indicazione dei
soggetti effettivamente benefi-
ciari dei prelievi;
- l’annotazione dei movi-
menti nelle scritture contabili o
in dichiarazione.
Nonostante ciò, però, la difesa
del contribuente sulle indagini
finanziarie è spuntata, con i li-
miti istruttori più volte de-
nunciati, soprattutto se viene
richiesto di documentare la giu-
stificazione dei prelievi che, per
gli importi in contanti, è presso-
ché impossibile a distanza di
tempo.
Il problema sul fronte della dife-
Il contribuente potrà sempre fornire la
dimostrazione sull’irrilevanza ai fini impositivi dei movimenti finanziari acquisiti
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T H E W O R L D O F
NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011
IL CONSULENTE
sa del contribuente nasce dal
fatto che molti uffici territoriali
non tengono in considerazione il
percorso tracciato a livello centra-
le e procedono comunque alla
contestazione di maggiori ricavi
o compensi.
Molti prelievi bancari sono
effettuati per motivi personali e
familiari (con Bancomat o con
l’utilizzo di carte di credito) per
far fronte alle ordinarie necessità
familiari.
A distanza di anni i verificatori
pretendono giustificazioni di tali
movimentazioni spesso impossibi-
li da fornire con la conseguenza
che il contribuente si vede rettifi-
care i propri compensi per
importi pari a quelli prelevati e
spesi per motivi personali e fami-
liari.
In genere, a nulla serve evidenzia-
re che i redditi dichiarati sono su-
periori alle somme spese.
Ecco perché è necessario ed
urgente riformare seriamente il
processo tributario per consenti-
re al contribuente una più effica-
ce tutela processuale, anche
tramite la testimonianza ed il giu-
ramento.
In ogni caso, resta forte la delusio-
ne per il fatto che le prime bozze
della manovra prevedevano
l’abrogazione, poi cancellata
dalla versione definitiva,
dell’incomprensibile presunzio-
ne di maggiori compensi e rica-
vi a fronte di prelevamenti non
giustificati.
Questa necessaria e logica modifi-
ca non sarebbe stata di poco
conto non fosse altro per le diffi-
coltà nel fornire, a distanza di
anni, adeguate indicazioni in me-
rito ai prelevamenti di somme
dai conti e perché non esistono li-
miti circa l’importo delle opera-
zioni, per le quali chiedere
giustificazioni, oltretutto con i li-
miti difensivi più volte de-
nunciati nel presente scritto.
La Corte di Cassazione, con le
sentenze n. 767 e 802 del 2011,
ha consolidato una serie di princi-
pi in materia di presunzioni, sia
sui prelevamenti che sui versa-
menti, riconoscendo in generale
un’elevata capacità probatoria a
favore del fisco.
Il contribuente è chiamato,
infatti, a dimostrare di averne te-
nuto conto nella determinazione
del reddito oppure che le opera-
zioni bancarie contestate risulta-
no estranee all’attività svolta: in
assenza di prova contraria, le pre-
sunzioni rilevano ai fini accertati-
vi.
Nessuna ulteriore attività istrutto-
ria è, invece, richiesta ai verifi-
catori in quanto le
movimentazioni bancarie inte-
grano di per sé una presunzione
legale relativa di maggiori ricavi
o compensi.
E’, infatti, onere del soggetto ve-
rificato dimostrare che gli ele-
menti su cui si fondano le
movimentazioni bancarie non si
riferiscono ad un’operazione
imponibile, mentre l’onere a ca-
rico dell’ufficio fiscale è soddi-
sfatto attraverso i semplici dati
risultanti dagli stessi conti: in
questo senso, la Corte di Cassa-
zione, con le sentenze n.
6906/2011 e 10036/2011.
Infine, la legittimità dell’utilizzo
dei dati desunti dalla verifica
operata sui conti correnti bancari
del contribuente non è condizio-
nata alla previa instaurazione di
un contraddittorio, la cui omis-
sione non pregiudica, quindi, la
validità nell’atto impositivo
emesso.
IL CONSULENTET H E W O R L D O F
NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011
Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma
Dal 1 ottobre 2011 gli avvisi di
accertamento emessi
dall’Agenzia delle Entrate
avranno funzione anche di
cartella esattoriale, come previsto
dall’art. 29 del D. Lgs. 78/2010.
Conterranno infatti l’intimazione
al pagamento degli importi indi-
cati negli stessi entro il termine
di presentazione del ricorso, ovve-
ro, in caso di proposizione del ri-
corso, degli importi da iscrivere a
titolo provvisorio nei ruoli, pari
ad 1/3 dell’importo totale dovuto.
Non abbiamo alcuna intenzione
di mettere in dubbio il principio
che ha ispirato tale intervento
normativo.
Riteniamo infatti ovvio che il cre-
ditore abbia tutti i diritti di porre
in essere le azioni necessarie a ri-
scuotere il suo credito, ma credia-
mo che si debba necessariamente
tener conto della realtà
all’interno della quale queste azio-
ni verranno poste in essere e del
fatto che una norma che generi no-
tevoli difficoltà per i contribuenti
non possa essere la soluzione
corretta da adottare.
Questo provvedimento sacrifica
infatti completamente il diritto
alla difesa del contribuente, che
dovrà pagare a prescindere dal
fatto che abbia torto o ragione,
ed in tempi molto ristretti, a diffe-
renza di quanto avverrà per i
contribuenti che dovranno recu-
perare il credito vantato nei
confronti dell’Erario, in caso
di vittoria in giudizio, viste
le lungaggini dei processi
tributari. Ci chiediamo
come faranno a pagare
i contribuenti in evi-
dente difficoltà
economica, che
con la prece-
dente
normativa
avrebbe-
ro sicura-
mente
ottenuto la so-
spensione della
riscossione
dell’atto e rite-
niamo illegitti-
ma l’azione
esecutiva
che si
concretizze-
rà in un ve-
ro e proprio
esproprio ai
danni di
questi contribuenti.
Di certo in seguito all’introduzio-
EQU...ITALIA
Sonia Fornaciari
20
T H E W O R L D O F
NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011
IL CONSULENTE
ne del provvedimento il paga-
mento degli accertamenti
dell’Agenzia delle Entrate di-
venterà una priorità per le impre-
se, insieme all’obbligo di
versare i contributi per ottenere
la regolarità dei D.U.R.C., ma ci
chiediamo perché il Legislatore
non si sia mai preoccupato di
inserire tra queste priorità anche
il pagamento degli stipendi ai la-
voratori. Può considerarsi “sa-
na” ed affidabile un’impresa in
regola con il pagamento dei
contributi previdenzia-
li e delle tasse, se
per dare la
priorità
a questi pagamenti non è in gra-
do di pagare gli stipendi ai pro-
pri dipendenti?
Può considerarsi “esemplare”
uno Stato che interviene con
importanti sanzioni e notevoli
aggravi di interessi sul tardivo pa-
gamento di contributi e tasse,
mentre non interviene in manie-
ra sanzionatoria sul tardivo paga-
mento degli stipendi?
Supponiamo che un imprendito-
re abbia a disposizione liquidità
per euro 100,00, e debba pagare:
- €. 50,00 di contributi INPS;
- €. 50,00 di Irpef;
- €. 50,00 di stipendi.
A cosa darà la priorità? “Ovvia-
mente”:
- ai contributi INPS, per non
ottenere un D.U.R.C. irrego-
lare;
- al pagamento dell’
IRPEF, per non riceve-
re una cartella di paga-
mento.
Di certo non al
pagamento de-
gli stipendi.
Siamo
ferma-
mente
convinti
che ri-
durre sul
lastrico
fami-
glie, artigiani, piccole e medie
imprese, che si trovano in evi-
dente difficoltà economica, non
può e non deve essere la soluzio-
ne per risolvere il problema
delle casse dello Stato.
Proponiamo pertanto:
- che l’esecutività degli accerta-
menti non colpisca indistinta-
mente tutti i contribuenti, e che
vengano pertanto previste delle
agevolazioni a chi è in evidente
difficoltà economica;
- che venga data la possibilità al
contribuente di chiedere la so-
spensione della riscossione,
senza dover effettuare alcun pa-
gamento preventivo;
- che venga aumentato il nume-
ro delle rate che il contribuente
può pagare in ritardo, senza ve-
dersi arrivare una nuova cartella
di pagamento con la quale
venga richiesto di saldare tutto
il debito residuo. Il pagamento
tardivo di una rata, anche per un
solo giorno, non può essere
equiparato all’omissione di un
pagamento;
- che il Legislatore intervenga
in modo da diminuire note-
volmente sanzioni ed interessi
sugli accertamenti e, di contro,
punisca il mancato pagamento
degli stipendi.
PARLIAMONE SU FACE-
BOOK!
IL CONSULENTET H E W O R L D O F
NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011
Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma
Nella riunione del 12 ottobre
2011 delle consulte V-VIII-
VII-X-II quadrante successi-
vamente alla relazione sui te-
mi tenuta del collega
Emiliano Drazza agli oltre
150 colleghi intervenuti, su
Pin e accessi, Cassa edile e
vincolo associativo, Pubblica
Amministrazione e consu-
lenti sul territorio, sono
emerse le seguenti riflessioni
e indicazioni :
CASSE EDILI
Per ciò che concerne la
questione “Casse Edi-
li", il dibattito si è
incentrato sul procedimento
amministrativo che perviene
al DURC che, nonostante le
indicazioni legislative, pre-
senta seri dubbi sotto il profi-
lo di costituzionalità nella
parte che non attiene alla certi-
ficazione del rispetto del
versamento della contribuzio-
ne a Enti pubblici ma alla
certificazione di un “ onere”,
ancora tutto da dimostrare co-
me diritto autonomo della
Cassa medesima, che do-
vrebbe invece scaturire solo
come effetto del vincolo as-
sociativo.
Infatti nella maggior parte
delle piccole aziende, quelle
fino a 15 dipendenti, che
rappresentano il 90 per cento
DALLE CONSULTE ROMANE ALCUNE
DOMANDE ALLE ISTITUZIONI
di Emiliano Drazza (*) e Achille Salvatori (**)
(*) Presidente della VII Consulta (**) Il Presidente del II Quadrante
Dalla riunione di alcune Consulte romane, riflessioni
e indicazioni per la Pubblica Amministra-zione e non solo
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T H E W O R L D O F
NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011
IL CONSULENTE
delle aziende interessate e che
sono quelle principalmente as-
sistite dai consulenti, il
contratto collettivo viene appli-
cato per adesione relativa-
mente alla parte economica
con esclusione di quella obbli-
gatorio-sindacale e di vita as-
sociativa. Numerosi sono
stati i casi di criticità portati
all’esame dai presenti interve-
nuti nel dibattito e per i quali
si è proceduto ad una” tipizza-
zione “ in attesa di un appro-
fondimento con le strutture
ordinistiche e sindacali per i re-
lativi aspetti di competenza
dato che in una democrazia la
cui costituzione prevede la pie-
na libertà di associazione, i
cittadini e gli imprenditori
non aderenti ad associazioni
firmatarie di contratti colletti-
vi devono essere posti nella
condizione di rispettare gli ”
oneri” ad essi richiesti con
comportamenti alternativi a
quello preteso e derivante da
un associazionismo forzoso e
strumentale con misure
alternative indicate dalla stes-
sa P.A.
La Cassa Edile, oggi, pur
condividendo il principio a ba-
se dell’”accantonamento” per
i dipendenti edili su ferie, fe-
stività, permessi e anzianità,
ma certamente non con l’attua-
le oligarchico sistema, forzo-
so e incostituzionale,
rappresenta quanto di più
eclatante in tema di aumento
di costo del lavoro che non ha
eguali in Europa e che impone
a intero carico del 90 per
cento delle imprese del setto-
re, quelle non associate, una
“tassa” del 14 per cento
aggiuntiva agli accantona-
menti e definita impropria-
mente “ contribuzione”.
IL PROFESSIONISTA INTERMEDIARIO
Inoltre, affrontando il tema
del professionista intermedia-
rio e la sua situazione sul terri-
torio nel rapporto con gli
Enti , il dibattito ha evi-
denziato la piena insoddisfazio-
ne in quanto oggi esistente
tra il professionista e la P.A. ;
le difficoltà sono dovute ad
una concezione della P.A. per
cui i professionisti, nella “
scacchiera” dell’evoluzione
tecnologica sono considerati
meri strumenti e ritenuti “
semplici pedoni”- per usare
un eufemismo derivato dal gio-
co degli scacchi - e non
soggetti che, senza tutele e di-
ritti costituzionali, con obbli-
gazioni a loro esclusivo carico
e mai in condizioni di recipro-
cità con la P.A, hanno reso
possibile come “ torri” la rea-
lizzazione dell’intero data-ba-
se informatico della P.A. e il
suo continuo aggiornamento
attraverso la creazione di flus-
si e la trasmissione di dati se-
condo la metodica e
modalità richieste dalle stesse
procedure stabilite dalla P.A.
L’ingente mole dei dati acqui-
siti , creati, modificati , trasfe-
riti, manipolati, gestiti dagli
intermediari abilitati nei loro
studi, quali sono i professioni-
sti e fra loro i consulenti del
lavoro, realizzano ad oggi
l’esempio più eclatante di tele-
lavoro autonomo secondo la
definizione che ne da la stessa
Comunità Europea attraverso
il suo centro studi sul lavoro
di Dublino, cui non corri-
sponde quel “ ruolo giuridico
“ per gli intermediari alla cui
realizzazione devono essere
chiamate tutte le nostre
strutture di categoria interes-
sate.
Sui punti discussi, quindi, il
comportamento richiesto
dall’assemblea dei consulenti
riuniti in Consulta alla nostra
organizzazione professionale
- sia verso i suoi organi ordi-
nistici che verso quelli sinda-
cali - è su un impegno
incondizionato da parte degli
stessi per una piena sinergia,
anche con riguardo a quelli
interprofessionali, CUP e
quant’altro, e sui quali
intendono far leva e interveni-
re sempre più frequentemente
nel rispetto delle attribuzioni
e funzioni di ciascuno; un
impegno ad abbandonare
ogni antagonismo interno che
ha avuto in questi anni, so-
prattutto nell’area romana, co-
me unico effetto l’errata
individuazione dell’interlocu-
tore spesso identificato
all’interno della stessa catego-
ria dei consulenti del lavoro,
con Ordine e Sindacato in
antitesi fra loro, anziché esse-
re indirizzata nella ricerca
IL CONSULENTET H E W O R L D O F
NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011
Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma
della controparte pubblica con
cui affrontare la questione.
L’ Assemblea delle Consulte
di Roma Est – a chiusura de-
gli interventi – ha sottolineato
la necessità affinchè da oggi
ogni convegno e manifestazio-
ne promossa dalla categoria ,
a iniziare dalle Consulte come
forma di organizzazione più de-
centrata sul territorio, preve-
da la contemporanea presenza
di un rappresentante dell’Ordi-
ne e di un rappresentante del
Sindacato Unico per l’esame
di ogni problematica vista nei
due diversi aspetti ma come
facce di un’unica medaglia.
Le Consulte di Roma est -
V,VIII,VII,X Municipio e 2 qua-
drante – chiedono inoltre
l’intervento presso gli Enti in
precedenza menzionati con
l’avvio di tavoli di discussione
sui punti di criticità elencati
per l’approfondimento e la riso-
luzione dei disagi espressi e po-
sti dai consulenti sul territorio
nei rapporti con gli Enti istituzio-
nali pubblici e privati a partire
da INPS e Cassa Edile.
L’assemblea è terminata dopo
quattro ore fra relazione e acce-
so dibattito con l’auspicio a
tutti i presenti che non fossero
ancora iscritti di formalizzare
la propria adesione al sindacato
unico al fine di pervenire al
maggiore coinvolgimento possi-
bile dei colleghi nella condivi-
sione e risoluzione dei
problemi della categoria.
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T H E W O R L D O F
NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011
IL CONSULENTE
IL CONSULENTET H E W O R L D O F
NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011
Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma
UUNN NNOONNNNEETTTTOO DDII 114444 AANNNNII
CCHHEE IINNSSEEGGUUEE IILL TTEEMMPPOO
Andrea Tommasini
Il vecchio romantico orologio ad acqua del Pincio
ha compiuto 144 anni. E’ infatti passato oltre un se-
colo da quando, nella pacifica atmosfera del
convento della Minerva, un dotto padre domenica-
no, nato nel 1829 e morto a Roma nel 1903, di no-
me Giovan Battista Embriaco inventò il suo primo
idroconometro (questo tecnicamente è il nome di
un orologio ad acqua) che fu presentato con grande
successo nel 1867 all’Esposizione di Parigi.
Poco dopo il grande successo parigino, il plaudito
idrocronometro fu posto al Pincio sulle rocce e nel
laghetto disegnati dall’architetto di origine svizzera
Gioacchino Ersoch.
Accadde infatti a Roma il 13 dicembre 1871 che il
Consiglio Comunale stabilì che la Passeggiata del
Pincio, giardino di Roma Capitale, aveva necessità
di interventi di restauro e nuovo decoro e si doveva
inoltre migliorare la disponibilità idrica con la rea-
lizzazione di un serbatoio d’acqua.
Con una lettera dell’11 Maggio 1872 indirizzata
all’Amministrazione capitolina, padre Embriaco si
mise a disposizione della “Capitale del Regno” per
fabbricare un orologio idraulico e lo studio per il
progetto della fontana che doveva ospitare l’idro-
cronometro fu affidato a Ersoch che lo incastonò
all’interno del suo piano generale di arredo del
Pincio.
La scelta effettuata fu quella di un allestimento
complesso, una specie di “scrigno” che potesse
proteggere e nel contempo valorizzare come un
prezioso tesoro il sofisticato meccanismo idrauli-
co, alimentato costantemente dall’acqua Marcia ri-
distribuita mediante riserva attraverso il previsto
serbatoio e ridistribuita anche a tutto il giardino.
Paradossalmente, quelli che dovevano essere due
progetti separati e connotati da esiti formali diversi
(l’orologio del dotto Sacerdote ed il serbatoio
dell’Architetto) si fusero in un progetto unitario.
Di fatto Ersoch, che come dicevamo era di origine
svizzera, proprio dalle sue origini natali rese rico-
noscibile il suo intervento attingendo allo stile co-
struttivo di certi insediamenti alpini, tipo “chalet
svizzero”, che avevano avuto grande fortuna nella
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T H E W O R L D O F
NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011
IL CONSULENTE
I MISTE
RI D
I RO
MA
storia della letteratura sull’arte
dei giardini a partire dal XVIII se-
colo. Per questi modelli di riferi-
mento diede all’orologio la
forma di una torretta lignea, uti-
lizzando “…ghisa fusa ad imita-
zione di tronchi d’albero,
innalzata su una piccolo “sco-
glio” al centro di un laghetto rusti-
co…”.
L’orologio giunse a Roma il 6
ottobre 1873 e fu commissionato
per la sua realizzazione da Erso-
ch alla fabbrica di orologi dei
fratelli Granaglia di Torino. Nei
documenti della commissione
della costruzione si legge nelle
specifiche: “i quattro quadranti
dell’ora, visibili da ogni direzio-
ne, protetti da preziose mostre in
cristallo di Francia” sagomate e
colorate in modo da imitare la se-
zione trasversale di un albero,
con i suoi innumerevoli cerchi
concentrici; le stesse lancette in
ottone sagomate in forme vegeta-
li; il meccanismo dell’orologio
non semplicemente esposto ma
dissimulato dalla presenza di fio-
ri in bronzo in modo da creare
una preziosa composizione florea-
le”. Precise e puntuali indicazio-
ni atte ad integrarlo totalmente
allo straordinario, articolato e
complesso progetto di arredo
urbano naturalistico. Assumere
le forme dalla Natura, in osse-
quio ad un principio caro al Posi-
tivismo, significava sottolineare
come opera umana ed opera natu-
rale siano accomunate da un me-
desimo ordinato e regolare
sviluppo.
Per quasi quattro generazioni te-
nere coppiette, turisti, scolari, ba-
lie e soldati a passeggio su una
delle più belle passeggiate roma-
ne si sono soffermati ad ammira-
re le eleganti evoluzioni dei
cigni che adornavano il laghetto,
ipnotizzate dal geniale seppur
semplice congegno del magico
orologio ad acqua. Un flotto di
acqua piomba, una volta da un
lato, una volta dall’altro, su due
bacinelle che vanno su e giù con
il ritmo di un’altalena. Da questo
moto che fa oscillare il pendolo,
la carica del meccanismo e l’inne-
sco delle suonerie. Si possono no-
tare sulla sommità
dell’idrocronometro due campa-
ne: la grande per le ore e la picco-
la per i quarti.
Il giardino del Pincio da sempre,
al cospetto del magico crono-
meccanismo acquatico, è testimo-
ne compiacente e discreto di fuga-
ci e clandestini appuntamenti
strappati alla scuola od al ritmo
convenzionale di ciò che si deve
e di ciò che non si deve fare e
scandisce il ritmo dei ricordi più
belli nel cuore della capitale ro-
mana.
Racconta chi ha vissuto i tempi
della guerra, tempi nei quali il
prezioso meccanismo fu portato
per paura dei bombardamenti a di-
mora in un magazzino comuna-
le, od i momenti dei guasti cui i
congegni meccanici possono
andare soggetti, che i cittadini ro-
mani, di fronte alla torretta vuo-
ta, si sentivano più soli senza il
magico suono dello straordinario
cronometro acquatico.
Questo particolare orologio che
nel 1967 ha compiuto cento anni
e li ha festeggiati insieme ad un
altro “idro fratellino” minore -
sempre progettato e costruito
dallo stesso Giovan Battista
Embriaco – che fu posto nel corti-
le di Palazzo Berardi in via del
Gesù 62. Anche il suo fratello mi-
nore fu collocato su rocce, ma
adornato da una foca che fa
zampillare dalla bocca un getto
d’acqua che si versa nella vasca
sottostante. Dietro l’idrocronome-
tro una piccola nicchia che
colma con un arco a conchiglia
ed ai lati quattro estatiche cariati-
di.
Sulla teca che racchiude orolo-
gio e meccanismi ci sono le
campane della suoneria e la co-
rona della famiglia Berardi.
Il terzo fratellino romano era nel
cortile del Ministero delle Fi-
nanze dal quale sparì quando fu
fatta abolire la fontana che lo ali-
mentava.
Il quarto ed ultimo idrocronome-
tro è nella prestigiosa Scuola di
Orologeria di Roma Capitale.
Un prototipo dalle dimensioni
molto più contenute, è invece
esposto a Roma nel laboratorio
del maestro orologiaio Sandro
Lebran.
Il naturale decadimento, sia dei
materiali utilizzati nella prima
costruzione, sia quello dovuto
alla mancanza della documenta-
zione tecnica e di progetto inizia-
li, hanno comportato negli anni
un grande lavoro di ricerca e stu-
dio sul nostro vecchietto di
razza. Molteplici interventi di
manutenzione ordinaria e
straordinaria e soluzioni tecni-
che e di precisione e restauri di
vario genere sono stati riservati
a questo straordinario gioiello di
fisica applicata all’idraulica per
consentirgli di superare i disagi
tecnici che negli anni sono stati
rilevati e risolti e per mantenerlo
bello e funzionante come ne go-
diamo oggi.
Al nostro caro Vecchietto del
Pincio, che quest’anno compie
144 anni, auguriamo secoli e se-
coli di storia felice a scandire
discretamente i momenti più
belli della nostra magica Capita-
le con le sue bellezze ed i suoi
straordinari misteri.
IL CONSULENTET H E W O R L D O F
NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011
Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma 28
T H E W O R L D O F
NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011
IL CONSULENTE
Convegno
- Venerdì 18 novembre 2011 ore 14,45 – Oly Hotel – Via Santuario Regina degli Apostoli 36
Il Codice Deontologico nelle istanze di Compensi e negli obblighi di vigilanza applicativa dell’Ordine:
Art. 25 (Compensi) e Art. 30 (Richieste di pagamento) alla luce dell’esperienza commissariale del
CPO di Roma.
C.d.L. Mario Turchetti – Consigliere CPO Roma e Presidente Commissione Congruità Parcelle
Decentramento Amministrativo del CPO di Roma a tutela deontologica degli Iscritti.
Dott. Giuseppe Marini – Comitato Scientifico Fondazione Studi “O. Bertucci”
Convegno
- Giovedì 24 novembre 2011 ore 9,30 – Mercure Roma West - Viale Eroi di Cefalonia 301
Il contratto a termine dopo la rivisitazione intervenuta con la Legge 247/2007. Esegesi sugli
orientamenti giurisprudenziali quali indicatori per una corretta impostazione e gestione del rapporto di
lavoro.
Dott. Ernesto Palomba – Consulente del Lavoro in Roma
Tavola Rotonda
- Martedì 29 novembre 2011 ore 14,45 – Oly Hotel – Via Santuario Regina degli Apostoli 36
La responsabilità del datore di lavoro nei rapporti di lavoro irregolari
Avv. Fulvio D’Amato
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