Numero 15

29
THE WORLD OF NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011 IL CONSULENTE IL CONSULENTE NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011 ADALBERTO BERTUCCI Solidarietà, prima di tutto LUIGI PELLICCIA Revoca della convalida delle dimissioni da parte della DPL GIULIO RENATO FIORIMANTI 20 anni di Trust in Italia MAURIZIO VILLANI La difesa del contribuente - prima parte Pubblicazione Quindicinale Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma THE WORLD OF Foto di Vincent by Flickr Periodico telematico - Reg. Tribunale di Roma n. 280 del 20 settembre 2011

description

ADALBERTO BERTUCCI Solidarietà, prima di tutto  LUIGI PELLICCIA Revoca della convalida delle dimissioni da parte della DPL  GIULIO RENATO FIORIMANTI 20 anni di Trust in Italia  MAURIZIO VILLANI La difesa del contribuente - prima parte

Transcript of Numero 15

Page 1: Numero 15

T H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

IL CONSULENTE

IL CONSULENTE

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011 ADALBERTO BERTUCCI Solidarietà, prima di tutto LUIGI PELLICCIA

Revoca della convalida delle dimissioni da parte della DPL GIULIO

RENATO FIORIMANTI 20 anni di Trust in Italia MAURIZIO VILLANI

La difesa del contribuente - prima parte

Pubblicazione Quindicinale Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

T H E W O R L D O F

Foto di Vincent by Flickr

Periodico telem

atico - R

eg. T

ribunale di R

om

a n. 280 del 20 settem

bre 2011

Page 2: Numero 15

IL CONSULENTET H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

I N D I C E

I n F o c u s

R u b r i c h e

Sonia Fornaciari

Equ...Italia

Solidarietà prima di tutto

Revoca della convalida delle dimissioni da parte della DPL

4

8

In copertina: Novembre is here, foto di Vincent by Flickr

Luigi Pelliccia

20

La difesa del contribuente - prima parte13

22 Dalle Consulte romane alcune domande alle Istituzioni

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

20 anni di Trust in Italia

3

22

Giulio Renato Fiorimanti

Adalberto Bertucci

26

Maurizio Villani

Foto di Sandruz by Flickr

Un nonnetto di 144 anni che insegue il tempo

Vita nell'Ordine ... Ordine nella Vita

29

Voci dal Territorio

CLICCA PER SCARICARE LA RIVISTA

I Misteri di Roma

Page 3: Numero 15

T H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

IL CONSULENTE

E ED D

I IT T

O OR R

I IA A

L LE E

la grave crisi che ha interes-sato l’emisfero occidentale a partire dalla fi-ne del decennio

appena trascorso, innescata dalla speculazione finanziaria delle grandi banche d’affari, non accenna a diminuire. Ed anzi, da crisi emi-nentemente monetaria, da qualche tempo ha cominciato ad interessare pesantemente l’economia reale. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti: la altissima disoccupazione giovanile che, soprattutto nel nostro Paese, as-sume aspetti e risvolti drammatici; la grave crisi che interessa le indu-strie, sempre più tentate dalla “delo-calizzazione” nei paesi emergenti a basso costo di manodopera; i tagli del settore pubblico, che rischiano di inficiare i servizi essenziali ben oltre il livello di guardia.

Una crisi così generalizzata non pote-va non interessare le categorie profes-sionali, inclusa naturalmente quella dei consulenti del lavoro. I nostri colleghi vivono nel territorio, a stretto e diretto contatto – prevalente-mente - della piccola e piccolissima impresa. E’ perfettamente logico che una crisi così radicata del tessuto pro-duttivo non poteva non riverberarsi sulla attività dei colleghi: sotto forma di pagamenti sempre più ri-tardati, nel migliore dei casi; di vera e propria perdita del cliente conse-guentemente alla cessazione o alla drastica riduzione della attività, nel peggiore. Ad esempio è a tutti nota

la drammatica situazione del comparto edile nella provincia roma-na, uno sei settori economici più importanti, ed alla conseguente dra-stica riduzione del volume d’affari indotto.

Ebbene, proprio per venire incontro alle esigenze dei colleghi finanziariamente più in difficoltà, il nostro Consiglio ha deliberato di istituire un Fondo di Solidarietà finanziato da una riduzione dei gettoni di presenza corrisposti ai componenti degli organismi (Consiglio, Collegio dei Revisori, Commissioni, ecc.) ed in particolare modo da un abbattimento del 50% dell'indennità spettante al Presidente. Una goccia nel mare, si dirà; ma un gesto simbolico importante che, crediamo, dovrebbe dare il segno tangibile di una solida-rietà che sentiamo fortissima verso le nostre amiche ed i nostri amici consulenti del lavoro: come colle-ghi, in primo luogo, ma anche e so-prattutto come loro rappresentanti istituzionali.

Siamo certi che l’esempio romano troverò presto emuli negli altri orga-nismi apicali di Categoria, nazionali e territoriali: proprio perché abbia-mo l’onore di rappresentare i colle-ghi, non possiamo sottrarci all’onere di dimostrare a chi si trova in un momento difficile la nostra più incondizionata solidarietà.

T H E W O R L D O F

SOLIDARIETA', PRIMA DI TUTTO

AD

AL

BE

RT

O B

ER

TU

CC

I

IL CONSULENTE

Direttore responsabile

Comitato scientifico

Gabriella Di Michele - Aldo Forte - Giuseppe Sigillò

Massara - Pierluigi Matera - Antonio Napolitano - Mauro

Parisi - Vincenzo Scotti - Virginia Zambrano

Antonio Carlo Scacco

Progetto grafico e digitalizzazione

Antonio Carlo Scacco

Editore

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

2

T H E W O R L D O F

Periodico telematico - Reg. Tribunale di Roma n. 280

del 20 settembre 2011 - House Organ del Consiglio

provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ro-

ma - Pubblicazione quindicinale

Redazione

Eleonora Marzani

Massimiliano Pastore

Daniele Donati

Giuseppe Marini

Andrea Tommasini

Aldo Persi

Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Roma

00145 Roma - via Cristoforo Colombo, 456Tel. 06/89670177 r.a. - Fax 06/86763924 -

Segreteria: [email protected] di Diritto Pubblico - Legge 11-1-

1979 N.12

Per contributi e suggerimenti

Questo numero è stato chiuso in redazione il 14 novembre 2011

[email protected]

Care amiche, cari amici

Page 4: Numero 15

IL CONSULENTET H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

REVOCA DELLA CONVALIDA DELLE

DIMISSIONI DA PARTE DELLA DPL

A mente dell’art. 55,

comma 4, del d.lgs. n.

151/2001 (testo unico della

maternità e della paternità)

la richiesta di dimissioni

presentata dalla lavoratrice,

durante il periodo di gravi-

danza, e dalla lavoratrice o

dal lavoratore durante il pri-

mo anno di vita del bambino

o nel primo anno di acco-

glienza del minore adottato o

in affidamento, deve essere

convalidata dal servizio

ispettivo del Ministero del la-

voro competente per territo-

rio. A detta convalida è

condizionata la risoluzione

del rapporto di lavoro. In

materia, il Ministero del lavo-

ro è intervenuto con le note

n. 26/1/0007001 del 4 giugno

2007,n.15/V/0012411/14.0

1.07 del 1° agosto 2008 e

n. 25/II/0002840 del 26

febbraio 2009. Tra l’altro,

ai sensi dell’art. 54 dello

stesso d.lgs. n. 151, le la-

voratrici non possono esse-

re licenziate dall'inizio del

periodo di gravidanza fino

al termine dei periodi di

interdizione dal lavoro,

nonché fino al compi-

mento di un anno di età

del bambino.

Il divieto di licenziamento

opera in connessione con

lo stato oggettivo di gravi-

danza, e la lavoratrice, li-

cenziata nel corso del

periodo in cui opera il divie-

to, è tenuta a presentare al

datore di lavoro idonea certi-

Le dimissioni in gravidanza o durante il primo

anno di vita del bambino devono essere convalidate dalla DPL

Luigi Pelliccia

4

Page 5: Numero 15

T H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

IL CONSULENTE

Foto di basheertome by Flick

ficazione dalla quale risulti

l'esistenza all'epoca del li-

cenziamento, delle condizioni

che lo vietavano.

Il licenziamento intimato alla

lavoratrice in violazione delle

previste disposizioni è nullo.

Analoga previsione di convali-

da delle dimissioni è stabilita

dall’art. 35 del d.lgs. n.

198/2006 con riguardo alle di-

missioni rassegnate nel perio-

do intercorrente dal giorno

della richiesta delle pubblica-

zioni di matrimonio, fino ad

un anno dopo la sua celebra-

zione,fatto appunto salvo che

le stesse non siano

confermate, entro un mese,

presso la territorialmente

competente direzione del lavo-

ro.

La sentenza n. 376 del 21 settembre 2011 de Tar Friu-li Venezia GiuliaCon la sentenza n. 376 del 21

settembre 2011, il Tar Friuli

Venezia Giulia, nel dichiarare

inammissibile, per carenza di

giurisdizione, il ricorso propo-

sto avverso una revoca di

convalida delle dimissioni re-

se da una lavoratrice madre,

ha dato una interessante lettu-

ra delle sottese disposizioni

normative e delle applicabili

previsioni processuali (id est,

di competenza giurisdiziona-

le).

La fattispecie originariaUna lavoratrice rassegna le

proprie dimissioni (irrevocabi-

li, con effetto immediato), pre-

sentandole all’azienda datrice

di lavoro e, contestualmente,

si reca presso la territo-

rialmente competente direzio-

ne provinciale del lavoro per

la prescritta convalida delle

stesse.

L’adito ufficio procede

al’emissione del richiesto

provvedimento, dandone co-

municazione agli interessati.

Successivamente la medesi-

ma lavoratrice, recandosi nuo-

vamente presso la stessa

direzione provinciale del lavo-

ro, asseriva di aver subito -da

parte di un sedicente controllo-

re della ditta già datrice di la-

voro- pressioni tali da indurla,

contro la sua volontà, a di-

mettersi

Sulla scorta di questo (nuovo,

ma) solo elemento, la direzio-

ne provinciale del lavoro

disponeva la revoca del prece-

dentemente emesso provvedi-

mento di convalida delle

dimissioni.

Questo conseguente provvedi-

mento veniva impugnato

dall’azienda interessata, la qua-

le lamentava la violazione

dell’obbligo di comunicazio-

ne di avvio del procedimento

di revoca; difetto di istruttoria

e motivazione, ed illogicità

dell’atto.

La decisioneL’adito Tar, in sede cautelare

ex art. 60 del d.lgs. n.

104/2010, ha sollevato, d’uffi-

cio, l’eccezione di inammissi-

bilità del ricorso per carenza

di giurisdizione.

Vediamo il percorso logico-

argomentativo seguito in

parte qua.

Il collegio amministrativo giu-

dicante, precisa prelimi-

narmente che la Corte di

Cassazione, a sezioni unite,

con la sentenza n.

13337/2010, ha stabilito che

gli artt. 54 e 55 del d.lgs. n.

151/2001 trovano applicazio-

ne unicamente al rapporto di

lavoro privato, in merito al

quale l’adito Tar difetta, in

via generale, di giurisdizione.

Più in particolare, viene os-

servato che, in tale settore -

ove si colloca anche la que-

stione di cui si dibatte-, le di-

missioni del lavoratore hanno

effetto dal momento in cui il

datore di lavoro ne ha cono-

scenza (v., ex plurimis Cass.

n. 9575/11 e Cass., ss.uu., n.

13337/10, cit.).

A tale fine, tra l’altro, non è ri-

chiesta la conseguente sua

accettazione, consistendo le

dimissioni in una dichiarazio-

ne di volontà del lavoratore,

unilaterale, libera nei motivi e

irrevocabile. Conseguente-

mente, un eventuale ripensa-

mento (anche in forma di

revoca delle dimissioni) può

impedire il verificarsi del ri-

cordato effetto estintivo del

rapporto, soltanto

• se manifestato prima

che il datore venga a cono-

scenza delle dimissioni stes-

se,

• o, qualora intervenuto

successivamente, con il suo

Page 6: Numero 15

IL CONSULENTET H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

espresso consenso, ossia per

concorde volontà delle parti.

Va quindi da sé che, una volta

risolto il rapporto per dimissio-

ni, per la sua ricostituzione è

necessario che gli interessati

stipulino un nuovo contratto

di lavoro, non essendo suffi-

ciente ad eliminare l’effetto ri-

solutivo, che si è già

prodotto, la revoca (non

tempestiva) delle dimissioni

da parte del lavoratore.

Al fine di garantire che le di-

missioni siano spontanee, e

non provocate da eventuali

pressioni del datore di lavoro,

sono previste specifiche rego-

le in due casi:

• matrimonio e

• stato di maternità.

A ben vedere, infatti, nel caso

in cui le dimissioni siano pre-

sentate (come nella fattispe-

cie in esame) dalla lavoratrice

madre durante il periodo in

cui sussiste il divieto di li-

cenziamento (dall’inizio della

gestazione fino al compi-

mento di un anno di età del

bambino), occorre la convali-

da delle stesse da parte del

servizio ispettivo della territo-

rialmente competente direzio-

ne provinciale (ora

territoriale) del lavoro (che,

nella sostanza, si realizza attra-

verso un’intervista alla lavo-

ratrice dimissionaria, per

verificare la libertà della

scelta dalla stessa effettuata),

convalida che, nel caso di spe-

cie, è stata regolarmente dispo-

sta.

Ad avviso del Tar la previsio-

ne contenuta nell’art. 55,

comma 4, del d.lgs. n.

151/2001 significa che l’attivi-

tà che l’ufficio ministeriale

adito svolge è, nella sostanza,

una sorta di controllo sulla li-

bera scelta del lavoratore,

che, qualora positivo, si

“salda” con la volontà dallo

stesso espressa, così da es-

serne indistinguibile e si esau-

risce, e si consuma, con

l’emissione dell’atto di conva-

lida.

Questo profilo interpretativo

è tanto vero che, per consoli-

data giurisprudenza,

• qualora il dipendente

voglia far valere l’annullabili-

tà delle dimissioni -convali-

date- adducendo violenza

morale o errore (i classici vizi

del consenso quindi),

• non dovrà contestare

innanzi al giudice ordinario

l’atto di convalida, bensì le di-

missioni stesse (v. Cass. lav.

n. 24405/08).

Orbene, secondo la sentenza

in commento, il problema po-

sto dalla vicenda all’esame è

peraltro diverso, e cioè se

detta convalida sia, e fino a

quando, “revocabile”

dall’ufficio ministeriale; e se

tale “revoca” possa essere

contestata singulatim (ossia

quale autonomo provvedi-

mento, indipendentemente

dal rapporto sostanziale cui

inerisce) innanzi al giudice

amministrativo.

Il Tar dubita, innanzi tutto,

che la convalida delle dimis-

sioni costituisca un vero e

proprio provvedimento ammi-

nistrativo che conclude uno

specifico procedimento, rite-

nendola piuttosto un mero

atto, in quanto consiste unica-

mente nella verifica -estrinse-

ca- della volontà espressa del

lavoratore.

La stessa consta, infatti, sola-

mente di un colloquio (tra

l’altro non in contraddittorio

con il datore di lavoro interes-

sato) con il lavoratore stesso.

A ben vedere, quindi, la

convalida, non pare espressio-

ne di discrezionalità ammini-

strativa in senso proprio

(intesa quale cura concreta di

un pubblico interesse, previa

valutazione comparativa di

tutti gli interessi pubblici e

privati presenti nella fattispe-

cie), essendo piuttosto previ-

sta dalla legge in funzione di

controllo e garanzia dei diritti

di un contraente ritenuto

“naturalmente” debole, per

verificare e, per così dire,

“certificare” la spontaneità

della sua volontà di

interrompere il rapporto di la-

La convalida delle dimis-sioni è un ve-

ro e proprio atto amministrativo?

6

Page 7: Numero 15

T H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

IL CONSULENTE

voro.

Né è previsto, a carico

dell’ufficio ministeriale, lo

svolgimento di alcuna specifi-

ca istruttoria sui fatti, essendo

il suo potere di indagine limi-

tato alla spontaneità della vo-

lontà espressa dal lavoratore

dimissionario.

L’atto di convalida non pare

pertanto possedere autonoma

natura provvedi mentale;

infatti,

• se positiva, si “salda”

con la volontà espressa dal la-

voratore;

• se negativa vale solo a

impedire il verificarsi degli

effetti legali tipici connessi

alle dimissioni.

Come visto, sul punto, la giuri-

sprudenza ha costantemente ri-

tenuto che, laddove il

dipendente voglia far valere

l’annullabilità delle dimissio-

ni per violenza morale o erro-

re, dovrà contestare innanzi al

giudice ordinario le dimissio-

ni stesse e non anche la loro

convalida.

Ad avviso dei giudici ammini-

strativi friulani, anche vo-

lendo tuttavia ammettere che

la convalida costituisca provve-

dimento, con conseguente

astratta ammissibilità, se-

condo le regole generali,

dell’esercizio dell’autotutela,

non va scordato che le dimis-

sioni (convalidate) costituisco-

no atto recettizio, idoneo, per

sua natura, a produrre gli

effetti cui è preordinato (ossia

lo scioglimento del contratto)

nel momento in cui giunge a

conoscenza del datore di lavo-

ro.

Da tutto ciò consegue,

- da un lato, che ogni potere

dell’ufficio territoriale del Mi-

nistero del lavoro deve rite-

nersi consumato con

l’emissione della convalida

stessa (rectius: con la comuni-

cazione al datore di lavoro),

- dall’altro che la revoca

oggetto di giudizio appare co-

munque tardiva ed inefficace,

poiché intervenuta dopo la ri-

cordata comunicazione al dato-

re di lavoro, e quindi inidonea

in ogni caso a far venir meno

gli effetti (scioglimento del

contratto di lavoro) già irre-

versibilmente prodottisi.

In altre parole, il potere della

direzione provinciale (recte,

territoriale) del lavoro si è

consumato con il suo positivo

esercizio, atteso che, una

volta che la convalida è stata

resa nota al datore di lavoro,

l’effetto legale tipico dello

scioglimento del contratto, si

è automaticamente verificato

ed il rapporto sottostante non

è più disponibile, se non dalla

concorde volontà del datore di

lavoro e del lavoratore. Sul

punto la sentenza in esame ri-

chiama la pacifica giurispru-

denza (ex plurimis, Cass. Civ.

n. 17764/06; e, in una analoga

fattispecie di “revoca”, tribuna-

le di Ancona 2 ottobre 2007,

che, seppur dando per pre-

supposta la natura provvedi-

mentale sia della convalida

che della sua revoca, giunge

alle medesime conclusioni so-

stenute in questa sede, in

punto giurisdizione).

Conseguentemente, una volta

che le dimissioni convalidate

siano state portate a cono-

scenza del datore di lavoro ed

il contratto si sia conseguente-

mente risolto, al lavoratore

che intenda sostenere la non

spontaneità delle stesse, non

resta che adire il giudice ordi-

nario a tutela del proprio di-

ritto, facendo valere

l’eventuale errore o violenza

che hanno viziato la sua vo-

lontà.

Laddove, invece, come nella

fattispecie qui in esame, il

competente ufficio ministeria-

le abbia tardivamente revo-

cato la convalida (anche

ammesso che ciò sia possibi-

le), il datore di lavoro dovrà

comunque parimenti ri-

volgersi al giudice ordinario,

al fine di sentir dichiarare

l’inefficacia della revoca stes-

sa (atto che potrà, se del caso,

essere disapplicato), e la sua

inidoneità a travolgere gli

effetti estintivi del rapporto

già irreversibilmente prodotti-

si.

In buona sostanza, con la

sentenza in commento il Tar

friulano ritiene presente la

propria carenza di giurisdizio-

ne per molteplici ragioni:

• perché la convalida (e

la sua eventuale revoca) inci-

dono su diritti soggettivi

connessi al rapporto di lavoro

privato (di competenza del so-

lo giudice ordinario che può,

ove di ragione, disapplicare

eventuali atti amministrativi

illegittimi incidenti sullo stes-

so);

• perché alla convalida

(ed alla revoca, ove la si ri-

tenga ammissibile) non pare

potersi attribuire autonoma

natura provvedimentale, ma

una mera funzione strumenta-

le del sottostante rapporto;

Page 8: Numero 15

IL CONSULENTET H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

Il 1 Gennaio 1992 entrava in vi-

gore in Italia, in forza della

legge 16 ottobre 1989 n. 364 la

Convenzione dell’Aja del 1 lu-

glio 1985 avente oggetto il rico-

noscimento del Trust e la legge

applicabile.

Con tale convenzione gli Stati

firmatari, considerando l’origi-

ne dell’Istituto creato dai Tribu-

nali di Common Law, hanno

cercato di risolvere alcune pro-

blematiche concernenti il ricono-

scimento e la disciplina del

Trust.

La Convenzione stabilisce che

per Trust “…s’ intendono i

rapporti giuridici istituiti da una

persona il disponente- con atto

tra vivi o mortis causa – qualo-

ra dei beni siano stati sottoposti

sotto il controllo di un Trustee

nell’interesse di un beneficiario

o per un fine determinato".

Elementi caratterizzanti del Tru-

st sono

1. La segregazione e destinazio-

ne del patrimonio trasferito al

Trustee che costituisce co-

munque una massa distinta dal

patrimonio di quest’ultimo.

2. L’intestazione dei beni al

Trustee o ad altro soggetto per

conto del trustee pur non es-

sendo lo stesso il Beneficial

Owner (beneficiario) bensì il

Legal Owner ship (titolare dei

beni).

3. IL POTERE DOVERE del

Trustee di amministrare, gesti-

re, disporre dei beni in

conformità delle disposizioni

del trust e delle norme regolatri-

ci, con l’obbligo di rendiconta-

re la propria attività.

Giulio Renato Fiorimanti (*)

20 ANNI DI TRUST

IN ITALIA

(*) Dottore commercialista

Il Trust è un istituto di origine anglosassone che

serve a regolamentare molteplici rapporti giuridici patrimoniali

8

Page 9: Numero 15

T H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

IL CONSULENTE

Foto di Franco Tours by Flick

La legge regolatrice del Trust è

scelta dal disponente ed è indi-

cata nell’atto Istitutivo.

Nella prassi Italiana sono partico-

larmente utilizzate le norme di

Jersey e di Guernsey, leggi che

prevedono alcuni aspetti rego-

latori necessari, tra cui i

rapporti con il Trustee i poteri e

gli obblighi dello stesso.

Trattandosi spesso di paesi di

Common Law è necessario poi

tener conto dell’evoluzione giuri-

sprudenziale delle leggi scelte,

soprattutto in considerazione

del fatto che, in tali sistemi, la

giurisprudenza ha una valenza

maggiore rispetto ai sistemi di

Civil Law.

In caso di controversia il Giudi-

ce competente dovrà conoscere

oltre al Trust la specifica legge

regolatrice e gli orientamenti giu-

risprudenziali del paese scelto, e

quindi potrebbe essere utile, inse-

rire una specifica clausola arbi-

trale e una una clausola di

mediazione, al fine di evitare

che la controversia sia decisa da

un giudice privo delle necessa-

rie competenze.

In mancanza di un’indicazione

della legge regolatrice in sede di

redazione dell’atto istitutivo, il

Trust sarà regolato dalla legge

con la quale ha più stretto lega-

mi.

La convenzione stabilisce che il

riconoscimento del Trust impli-

ca almeno la separazione del

patrimonio personale del Tru-

stee, che rimane ben distinto dal

fondo in Trust anche in caso

d’insolvenza o di fallimento

dello stesso Trustee. La segrega-

zione patrimoniale comporta

che il fondo segregato sia

insensibile a qualsiasi vicenda

personale del Trustee con una

netta distinzione tra il patrimo-

nio personale dello stesso dal

fondo in trust.

Il Trustee può anche essere lo

stesso disponente (CD trust auto-

dichiarato) ed anche in tal caso

il fondo in Trust rimane ben

distinto dal patrimonio del Tru-

stee.

Con il termine beneficiario

s’intende una vasta serie di posi-

zioni soggettive poiché il pro-

gramma di segregazione puo’

prevedere l’esistenza di soggetti

beneficiari[1] determinati o da

determinare e può attribuire agli

stessi diritti sul patrimonio sul

reddito o su entrambi.

I beneficiari possono essere già

determinati nell’atto istitutivo o

venire in esistenza successiva-

mente.

I Beneficiari possono essere tito-

lari di specifici diritti o di sempli-

ci aspettative; nel primo caso la

posizione è detta Vested o quesi-

ta. Il diritto poi puo’ essere

esercitato immediatamente o so-

lo in conseguenza di un evento

determinato indicato nell’atto

Istitutivo del Trust.

Una figura eventuale del Trust è

quella del guardiano (protector)

il quale è chiamato a esercitare

alcune attività che interferisco-

no e pongono un limite alla

discrezionalità del Trustee.

Al Guardiano possono essere

attribuiti particolari poteri tra

cui il potere di veto di alcune

scelte poste dal Trustee.

In alcune ipotesi i Trust sono

privi di beneficiari[2] poiché

l’atto istitutivo prevede che il

fondo vada a vantaggio di una

categoria di soggetti o di scopi

senza che sia attribuito alcun di-

ritto verso il trustee.

Tali Trust possono avere come

scopo ad esempio il sostegno

all’istruzione di categorie speci-

fiche, svolgendo quindi anche

una funzione di beneficenza.

Possiamo dire che a circa

venti anni dal recepimento[3]

nel nostro sistema della

Convenzione dell’Aja, Il TRU-

ST è entrato prepotentemente

nel panorama degli strumenti di

segregazione patrimoniale rea-

lizzato attraverso uno specifico

vincolo di destinazione.

Seppure a oggi non sia ancora

intervenuta alcuna norma[4]

che disciplini nella sua inte-

rezza tale ISTITUTO, i cd TRU-

ST INTERNI[5], ossia I

TRUST costituiti in Italia e

disciplinati con norme di altri

paesi, sono ormai entrati a far

parte del bagaglio giuridico di

molti professionisti e operatori

giuridici.

La stessa giurisprudenza è

ormai unanime nel riconosci-

mento del Trust interno laddove

solo fino a dieci anni fa erano

in molti a considerare non possi-

bile la costituzione di un Trust

in Italia.

Diverse sono ormai le pronunce

in materia civile, in materia pe-

nale e in materia tributaria che

hanno consolidato tale Istituto

Page 10: Numero 15

IL CONSULENTET H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

Burgos - pellegrino stanco sul Cammino di Santiago Foto di lancierebianco by Flick

nel nostro sistema giuridico.

Come si legge in una delle

sentenze[6] che hanno rappre-

sentato la svolta del riconosci-

mento del Trust in Italia, “

L’Istituto del Trust, e soprattutto

l’effetto di segregazione del patri-

monio del trustee, non contrasta

con le norme inderogabili o con

i supremi principi dell’ordina-

mento italiano tra i quali non

può non annoverarsi l’art.

2740[7] cod. civ. “ (ovvero la

norma sulla responsabilità del de-

bitore)."

Analizzando il trust, una consi-

derazione specifica va fatta pro-

prio sulla portata del principio

di cui all’articolo 2740 conside-

rato tra i principi cardine

dell’intero sistema delle obbliga-

zioni.

In base a tale principio il debito-

re risponde dell’adempimento

delle obbligazioni con tutti i

suoi beni presenti e futuri.

In realtà oggi è possibile porre

in essere atti di segregazione del

patrimonio - in presenza d’inte-

ressi meritevoli di tutela, - che

ne attenuano notevolmente la

portata (oltre al Trust si pensi al

Fondo Patrimoniale, agli atti di

destinazione di cui all’articolo

2645 ter, al patrimonio destinato

a uno specifico affare.)

La tutela del patrimonio familia-

re o di patrimoni destinati a sco-

pi specifici rappresentano

indubbiamente interessi meritevo-

li di tutela che consentono la se-

gregazione patrimoniale come

nel caso degli Istituti summenzio-

nati.

Non è quindi una novità nel no-

stro panorama giuridico, la pre-

senza d’istituti in cui vi siano

vere e proprie limitazioni di re-

sponsabilità e una sostanziale se-

gregazione del patrimonio

destinato, rispetto al patrimonio

personale.

Si pensi nello specifico alla

Personalità Giuridica attribuita

alle società di capitale che confe-

risce una piena autonomia patri-

moniale consentendo ai soci di

limitare la propria responsabilità

al capitale conferito “ segre-

gato” e “ destinato” allo svolgi-

mento di una specifica attività

imprenditoriale e senza che ci

possa essere alcuna confusione

tra il patrimonio personale del so-

cio e il patrimonio societario, po-

nendo in definitiva una netta

distinzione tra creditori persona-

li e creditori sociali. La Personali-

tà giuridica costituisce un limite

importante alla realizzazione del

disposto dell’art.2740 del codice

civile.

Il patrimonio societario rimane

distinto dal patrimonio individua-

le creando due categorie di credi-

tori quelli personali e quelli

societari, che magari insistono

su uno stesso patrimonio origi-

nario.

Ancor di più' e' evidente la sepa-

razione nel caso di societa' di

capitali unipersonale.

Il Trust quindi si è solo inserito

all’interno di altri Istituti che già

consentivano una separazione e

destinazione del patrimonio fina-

lizzata a specifiche destinazioni,

e sotto questo specifico profilo

non costituisce una novità o

un’anomalia nel sistema giuridi-

co vigente.

Diverse poi sono le applicazioni

possibili e i campi giuridici di

questo Istituto. Il Trust infatti è

oggi uno strumento utilizzato

nel Diritto delle Persone, nel Di-

ritto di famiglia, nel diritto

commerciale, nel diritto falli-

mentare, nel diritto amministrati-

vo, nelle successioni ereditarie,

nelle amministrazioni di soste-

gno e nelle attività delle Onlus,

solo per citare gli ambiti piu’

importanti.

La sua duttilità e flessibilità ne

hanno fatto uno strumento pla-

smato alle piu’ svariate esigenze

professionali adattandosi al no-

stro sistema giuridico e

colmando in molti settori le la-

cune del nostro ordinamento e

offrendo un valido ausilio per tu-

telare taluni interessi meritevoli

di tutela.

In questi anni inoltre si è fi-

nalmente affievolito il pregiudi-

zio che in molti hanno palesato

sul Trust considerato quale stru-

mento di elusione di norme inde-

rogabili.

Il patrimonio societario rimane distinto dal

patrimonio individuale

10

Page 11: Numero 15

T H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

IL CONSULENTE

In realtà già la stessa convenzio-

ne dell’ Aja ha stabilito gli ambi-

ti in cui tale strumento deve

operare ponendo alcuni limiti

invalicabili.

L’articolo 15 della convenzio-

ne prevede che non è possibile

derogare a disposizioni di

legge in materia di

1. Protezione dei minori e degli

incapaci

2. Effetti personali e patrimonia-

li del matrimonio

3. Testamenti e devoluzione ere-

ditaria, in particolare nella

successione necessaria

4. Trasferimento della proprietà

e garanzie reali

5. Protezione dei creditori in ca-

so d’insolvenza

6. Protezione dei terzi in buona

fede

Insomma il Trust, contraria-

mente ai pregiudizi, non

consente qualsiasi risultato

anche in contrasto con la

normativa vigente, e non è con

esso che si possono eludere le

norme inderogabili, mentre è

indubbio che sia possibile con

questo strumento segregare e de-

stinare un patrimonio a specifi-

che finalità tutelandolo dalla

massa dei creditori,purchè ciò

avvenga senza pregiudizio alcu-

no per i terzi.

Il nostro sistema giuridico ha

quindi via via metabolizzato que-

sto Istituto di origine anglosasso-

ne ed è forse giunto il momento

di disciplinarlo con norme

interne in considerazione della

mancanza di un Istituto così

poliedrico, in grado di colmare

diverse lacune presenti nel no-

stro ordinamento.

-----------------------

[1] I trust di scopo fanno ecce-

zione a questa regola.

[2] Si tratta dei cosiddetti Trust

di scopo

[3] La Convenzione dell’Aja

del 1 Luglio 1985 ratificata

dalla legge 364 del 1989 è

entrata in vigore il 1 Luglio

1992.

[4] Il primo intervento legislati-

vo riguarda gli aspetti fiscali in

materia d’imposte dirette con la

Finanziaria del 2007 (legge 27

Dicembre 2006 n.296)

[5] La definizione è da attribui-

re al Prof. Maurizio Lupoi

intendendo per Trust Interni “

quei Trust i cui connotati

soggettivi e oggettivi sono

connessi al nostro ordinamento

giuridico e al nostro territorio,

cosicchè gli unici elementi di

estraneità rispetto al diritto italia-

no è la legge dalla quale il Trust

è disciplinati, che è necessaria-

mente una legge straniera.

[6] Tribunale di Reggio Emilia.

Dello stesso avviso il tribunale

di Bologna con sentenza n.

545/2003 che si sofferma sul fe-

nomeno della separazione patri-

moniale.

[7] Articolo 2740 Responsabili-

tà patrimoniale. Il debitore ri-

sponde dell’adempimento delle

obbligazioni con tutti i suoi be-

ni presenti e futuri. Le limitazio-

ni della responsabilità non sono

ammesse se non nei casi stabili-

ti dalla legge.

Il Trust non consente, contrariamente a

quanto si crede, il conseguimento di qualsiasi risultato

Page 12: Numero 15

IL CONSULENTET H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

(*) Avvocati in Lecce

La macchina fiscale deve essere sempli-ce, adeguata ai suoi fini, lavorante senza attriti, con ossequio rigido alla giustizia

12

Page 13: Numero 15

T H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

IL CONSULENTE

TRE MANOVRE ECONO-MICHE E PROCESSO TRI-BUTARIO

Non si deve limitare sempre il

diritto di difesa del contribuente

Il legislatore fiscale con le ulti-

me manovre economico-fi-

nanziarie non solo ha

ulteriormente rafforzato l’attivi-

tà di accertamento degli uffici

ma, cosa ancora più grave, ha li-

mitato il diritto di difesa del

contribuente,non consentendo-

gli una piena ed efficace tutela

giurisdizionale.

In particolare, il legislatore è

intervenuto con le seguenti

norme:

- Decreto legge n.70 del

13-05-2011, convertito, con mo-

dificazioni,dalla legge n.106 del

12 luglio 2011 ( in G.U. – serie

generale n.110 del 13

maggio 2011); c.d. Decreto Svi-

luppo;

- Decreto legge n.98 del

06-07-2011, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge n.111

del

15 luglio 2011 (in G.U. n.164

del 16-07-2011);

- Decreto legge n.138

del 13-08-2011 (in G.U. n.188

del 13-08-2011) convertito, con

modificazioni, dalla legge n.

148 del 14/09/2011 (in G.U.

del 16/09/2011), c.d. manovra

correttiva bis.

Con i suddetti tre provvedi-

menti sono state rese più incisi-

ve le attività di accertamento

degli uffici fiscali senza, pe-

raltro, riequilibrare la posizione

processuale del contribuente,

che continua a trovarsi in una

posizione di svantaggio nei

confronti del fisco perché non

LA DIFESA DEL

CONTRIBUENTE

Con questo numero iniziamo la pubblicazione di un "dossier" sullo stato attuale attuale della difesa del contribuente contro le pretese della Amministrazione, alla luce delle

novelle recentemente intervenute

a cura dell'Avv. Maurizio Villani

Le ultime manovre limitano il diritto alla difesa

del contribuente

PRIMA PARTE

Page 14: Numero 15

IL CONSULENTET H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

può totalmente esercitare il pro-

prio diritto di difesa.

Oltretutto, questa posizione di

svantaggio è stata da sempre te-

nuta dal contribuente, con

l’aggravante che con le recenti

manovre viene ulteriormente

aggravata.

Con il presente scritto intendo di-

mostrare quanto sopra, alla luce

non solo della disciplina fiscale

ma anche tenendo conto della re-

cente giurisprudenza della

Corte Costituzionale e della

Corte di Cassazione.

In definitiva, se non si riforma

radicalmente il processo tribu-

tario, mettendo sullo stesso pia-

no processuale la parte

pubblica e quella privata,

senza alcuna limitazione

all’esercizio del diritto di dife-

sa, non saranno mai pienamente

realizzati i precetti costituziona-

li degli artt. 24 e 53 della Costi-

tuzione.

A) STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Il legislatore con la legge n.212

del 27 luglio 2000 (Statuto dei

diritti del contribuente) ha

cercato di stabilire dei principi

che limitassero il potere di supre-

mazia del fisco ma questo enco-

miabile tentativo è rimasto

lettera morta perché adottato

con semplice legge ordinaria,

praticamente limitata dalla giuri-

sprudenza della Corte Costituzio-

nale e della Corte di Cassazione.

Infatti, la Corte Costituzionale

ha più volte osservato che le

disposizioni della suddetta

legge non hanno rango costitu-

zionale e non costituiscono,

neppure come norme interposte,

parametro idoneo a fondare il

giudizio di legittimità costituzio-

nale di leggi statali.

In tal senso, Corte Costituziona-

le.

- sentenza n.247 del 20 lu-

glio 2011;

- sentenza n.58 del 2009;

- ordinanza n.13 del 2010;

- ordinanza n.185 del

2009;

- ordinanza n.180 del

2007;

- ordinanza n.428 del

2006;

- ordinanza n.216 del

2004.

Anche la Corte di Cassazione si

è adeguata ai suddetti principi.

Infatti, le norme della legge

n.212/2000, emanata in attuazio-

ne degli artt.3, 23, 53 e 97

della Costituzione, qualificata

espressamente come principi ge-

nerali dell’ordinamento tributa-

rio, sono, in alcuni casi, idonee

a prescrivere specifici obblighi

a carico dell’Amministrazione

finanziaria e costituiscono, in

quanto espressione di principi

già immanenti nell’ordina-

mento, criteri guida per il giudi-

ce nell’interpretazione delle

norme tributarie (anche anterio-

ri), ma, sempre secondo i giudi-

ci di legittimità, non hanno

rango superiore alla legge ordina-

ria, di talchè non possono

fungere da norme parametro di

costituzionalità, né consentire

la disapplicazione della norma

tributaria in asserito contrasto

con le stesse.

In tal senso, Corte di Cassazio-

ne – Sezione Tributaria, con le

sentenze:

- n. 2221 del 31 gennaio

2011;

- n. 8254 del o6 aprile

2009.

. Di conseguenza, è neces-

sario rendere legge costituziona-

le lo Statuto dei diritti del

contribuente, se veramente si

vogliono rispettare e rendere

effettivamente operativi i princi-

pi costituzionali cui intende ade-

guarsi.

Oggi, purtroppo, lo Statuto del

contribuente viene sistematica-

mente o calpestato (per

esempio, con la retroattività

delle leggi) o totalmente igno-

rato proprio a danno del contri-

buente, come nelle ultime

manovre estive.

B) VERIFICHE FISCALI

1) La Corte di Cassazione

– Sez. Tributaria – con la re-

cente sentenza n.28053 del 15

luglio 2011 ha precisato che ‘’il

processo verbale di constatazio-

ne redatto dalla Guardia di Fi-

nanza, in quanto atto

amministrativo extraprocessua-

le costituisce prova documenta-

le anche nei confronti di

soggetti non destinatari della ve-

rifica fiscale; tuttavia, qualora

emergano indizi di reato,

occorre procedere secondo le

modalità previste dall’art.220

I principi contenu-ti nello Statuto del contribuente non

hanno forza superiore a quella della legge ordina-ria

14

Page 15: Numero 15

T H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

IL CONSULENTE

disp. att., giacchè altrimenti la

parte del documento redatta

successivamente a detta emersio-

ne non può assumere efficacia

probatoria e, quindi, non è uti-

lizzabile’’.

Non basta.

Due pagine dopo, i giudici di le-

gittimità sottolineano che : ‘’ai

fini della prova del reato di di-

chiarazione infedele, il giudice

può fare legittimamente ricorso

ai verbali di constatazione re-

datti dalla Guardia di Finanza ai

fini della determinazione

dell’ammontare dell’imposta

evasa nonché ricorrere

all’accertamento induttivo

dell’imponibile quando le

scritture contabili imposte

dalla legge sono state irrego-

larmente tenute’’.

Questa sentenza si incardina

perfettamente nel filone giuri-

sprudenziale che vuole sempre

più commistioni fra il processo

penale e quello tributario a cari-

co del contribuente e ciò non

può che facilitare sensibilmente

il lavoro degli inquirenti e degli

uffici fiscali.

Per la prima volta la Corte di

Cassazione, senza però rinnega-

re l’ormai straconsolidato

orientamento che valorizza tutti

i documenti extracontabili, con

l’importante sentenza n.10581

del 13 maggio 2011 ha preci-

sato che i tabulati ritrovati pres-

so il consulente del lavoro, che

gestisce il servizio paghe, non le-

gittimano l’accertamento di

compensi in nero.

La Corte di Cassazione, infatti,

con la suddetta sentenza precisa

che: ‘’Invero, è del tutto certo

che, finanche nel caso di rinveni-

mento di documentazione extra-

contabile, resta sempre

impregiudicata la verifica in se-

de contenziosa della concreta ri-

scontrabilità, nella cennata

documentazione, dei requisiti su-

scettibili di configurare i pre-

supposti per l’esercizio del

potere di accertamento (vedi,

tra le tante, Cass. n.1575/2007 e

n.2217/2006)’’.

Questa importante apertura giuri-

sprudenziale dei giudici di le-

gittimità è, però, frustrata dai

limiti difensivi che incontra il

contribuente nel processo tributa-

rio, che è un processo pretta-

mente documentale e non

ammette la testimonianza

ed il giuramento.

Inoltre, la Corte di Cassazione –

Sez. Trib. -, con la sentenza

n.1344 del 25 gennaio 2010, ha

precisato che:

‘’L’art.52, comma quinto, del

D.P.R. n.633/72, richiamato

dall’art. 33 del D.P.R. n.600/73

(il quale esclude la possibilità

di prendere in considerazione a

favore del contribuente, in sede

amministrativa e contenziosa, i

documenti , libri, scritture, regi-

stri, ecc., che non siano stati

acquisiti durante gli accessi

perché il contribuente ha rifiu-

tato di esibirli o perché ha dichia-

rato di non possederli o perchè

li ha comunque sottratti al

controllo) presuppone uno spe-

cifico comportamento del

contribuente, che, in quanto

volto a sottrarsi alla prova,

fornisca validi elementi per du-

bitare della genuinità dei docu-

menti la cui esistenza emerga

nel corso del giudizio.

La norma, pertanto, trova appli-

cazione soltanto in presenza di

una specifica richiesta o ricerca

da parte dell’Amministrazione

e di un rifiuto o di un occulta-

mento da parte del contri-

buente, non essendo sufficiente

che quest’ultimo non abbia esi-

bito ai verbalizzanti i docu-

menti successivamente prodotti

in sede giudiziaria (v. tra le

altre Cass. N. 9127 del 2006)’’.

Anche in questo caso, però, il

contribuente non dovrebbe ave-

re limitazioni ed esclusioni

nell’esercizio del proprio diritto

di difesa.

Infine,con il succitato D.L. n.

70/2011:

- viene riconosciuto il re-

gime di contabilità semplificata

alle imprese di servizi con rica-

vi fino a 400.000 Euro (limite

precedente fissato a 309.874 Eu-

ro) ed alle altre imprese con ri-

cavi fino a 700.000 Euro

(limite precedente fissato a

516.457 Euro);

- - sono apportate modifi-

che all’art. 12 della legge n.

212/2000 cit., riguardanti, in

particolare, il periodo di perma-

nenza dell’Amministrazione

presso le sedi delle imprese in

contabilità semplificata e pres-

so quelle dei lavoratori autono-

mi ( per una durata massima di

15 giorni) e, in generale,

vengono estesi i termini per la

durata dei controlli anche per

gli enti previdenziali e di assi-

E' ormai straconso-lidato l'orienta-mento

giurisprudenziale che valorizza i docu-menti extracontabili a fi-ni probatori

Page 16: Numero 15

IL CONSULENTET H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

stenza.

Il problema della tutela effettiva

del contribuente, però, non è ri-

solto sia per la natura giuridica

dello Statuto del contribuente

(vedi lett. A) sia per la natura

ordinatoria e non perentoria del

termine, anche in attesa che la

Corte di Cassazione si pronunci

sul tema (si rinvia, indiretta-

mente, alla sentenza n.

26689/o9 del 18 dicembre 2009

della Corte di Cassazione – Se-

zione Trib.).

2) Dal prossimo autunno

dovranno trovare attuazione le

nuove disposizioni che obbliga-

no gli enti, preposti ad effettua-

re verifiche per fini

istituzionali, ad una complessi-

va attività di programmazione e

coordinamento.

Infatti, un prossimo decreto del

Ministero dell’economia e delle

finanze dovrà dettare le linee gui-

da per la programmazione da

parte dei vari enti, le cui verifi-

che in sede non devono durare

più di quindici giorni.

A tal proposito, però, c’è da rile-

vare che:

- il Decreto Sviluppo, nel

prevedere il bon ton per le verifi-

che, ha dimenticato EQUITA-

LIA S.p.A., un soggetto che,

specie negli ultimi tempi, è pre-

potentemente sotto le luci della

ribalta;

- le eventuali violazioni

delle disposizioni che prevedo-

no il coordinamento, la pro-

grammazione e la non

ripetizione del controllo costitui-

scono, per i dipendenti pubblici

che hanno trasgredito le nuove

disposizioni introdotte dal citato

D.L. n. 70/2011, soltanto illeciti

disciplinari e non determinano

la nullità derivata dagli atti.

In definitiva, con le ultime mano-

vre estive il legislatore ha chiu-

so il cerchio nella lotta

all’evasione fiscale, determi-

nando un accerchiamento fisca-

le del contribuente con i

seguenti istituti:

- Comuni in lotta contro

l’evasione;

- dichiarazioni dei redditi

on-line;

- consigli tributari antieva-

sione;

- stretta sulle società di co-

modo;

- conti correnti nel 730;

- stretta fiscale sulle coope-

rative;

- carcere per i maxi evaso-

ri fiscali.

C) REDDITO-METRO

Accertamento da redditometro

come gli studi di settore sia per

la connotazione di presunzione

semplice sia per la necessità di

esperire sempre il preventivo

contradditorio.

Sono i corretti principi affermati

dalla Corte di Cassazione, con

la sentenza n.13289/2011, deposi-

tata il 17 giugno 2011.

Principi che vincolano il

‘’vecchio’’ redditometro alle re-

gole previste per il futuro, nuo-

vo redditometro.

La succitata sentenza muta radi-

calmente il precedente indirizzo

giurisprudenziale, secondo cui

per il ‘’vecchio’’ redditometro

non vi era l’obbligo del

contraddittorio (vedi, per

esempio, ordinanza n.7485 del

27 marzo 2010).

Ora, invece, i giudici di legitti-

mità con la succitata sentenza

n.13289/2011 hanno stabilito

che:

‘’Il divieto (‘’non possono in

ogni caso’’) posto dal quarto

comma dell’articolo 6 della

legge 27 luglio 2000 n.212 di ri-

chiedere ‘’al contribuente…….

documenti e informazioni già in

possesso dell’amministrazione

finanziaria o di altre amministra-

zioni pubbliche indicate dal

contribuente’’ (perché, prosegue

la norma, ‘’tali documenti e

informazioni sono acquisiti ai

sensi dell’articolo 18, commi 2

e 3, della legge 7 agosto 1990

n.241, relativi ai casi di accerta-

mento d’ufficio di fatti, stati e

qualità del soggetto interessato

dalla azione amministrativa), te-

nuto conto della necessità (evi-

denziata dalle Sezioni Unite

nella citata decisione n. 26635

del 2009) di esperire il preventi-

vo contraddittorio per adeguare

‘’l’elaborazione statistica degli

standard’’ considerati dai

DD.MM. del 1992 ‘’alla concre-

ta realtà economica del (singo-

lo) contribuente’’, di per sé solo,

non esclude il potere dell’

‘’amministrazione finanziaria’’

di chiedere, oltre che ‘’docu-

menti e informazioni’’ non in

suo possesso, anche quelle “di

Per contrastare il redditometro sono poche le vie di

fuga, in quanto sono richieste prove rigorose e circostanziate per ribaltare le presunzioni.

16

Page 17: Numero 15

T H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

IL CONSULENTE

altre amministrazioni pubbliche

indicate dal contribuente’’), so-

prattutto specificazioni su

‘’informazioni’’ da esso già co-

nosciute anche per dare concre-

tezza ed effettività a quel

contraddittorio’’.

Anche per questi motivi

non è più giustificabile alcuna li-

mitazione del diritto di difesa

del contribuente sia nella fase

amministrativa sia nella fase pro-

cessuale.

Vi è, quindi, un completo

cambio di rotta da parte della

Cassazione, che afferma l’obbli-

go anche per il passato di espe-

rire preventivamente il

contraddittorio.

Infine, occorre precisare che,

per il secondo anno consecuti-

vo (anni 2009 e 2010), pur

verso la scadenza di settembre

delle dichiarazioni 2011, il nuo-

vo meccanismo induttivo del

redditometro (art. 22 del D.L.

n.78 del 31 maggio 2010) resta

un oggetto misterioso, in

quanto il contribuente non può

testare il software della capacità

contributiva.

Ciò, pertanto, renderà ancora

più difficile la linea difensiva

nel processo tributario.

Anche per questi motivi non è

più giustificabile alcuna limita-

zione del diritto di difesa del

contribuente sia nella fase ammi-

nistrativa sia nella fase proces-

suale.

Infatti, per contrastare il reddito-

metro sono poche le vie di fuga,

in quanto sono richieste prove ri-

gorose e circostanziate per ri-

baltare le presunzioni.

A titolo di esempio, si citano le

ultime sentenze della Corte di

Cassazione che hanno ribadito i

suesposti principi:

- n. 12448 dell’08 giugno

2011;

- n. 11213 del 20 maggio

2011;

- n. 9549 del 29 aprile

2011;

- n. 7408 del 31 marzo

2011;

- n. 2726 del 04 febbraio

2011.

Infine, si fa presente che

l’accertamento sintetico

(compreso il redditometro)

spazza via tutti gli altri accerta-

menti.

Nella gran parte dei casi, infatti,

il contribuente raggiunto da una

rettifica basata sul ‘’sintetico’’

non potrà più essere sottoposto

ad altro accertamento (Dario

Deotto, in ‘’Il Sole 24 Ore’’ di lu-

nedì 08 agosto 2011).

D) SPESOME-

TRO

Dall’01 luglio 2011 i

commercianti al minuto e tutti

i prestatori di servizi che certifi-

cano i corrispettivi con ricevu-

te e scontrini fiscali dovranno

monitorare le operazioni il cui

prezzo, IVA inclusa, sia di

ammontare uguale o superiore

a 3.600 Euro, identificando il

cliente e conservando con cura

le relative informazioni per tra-

sferirle nelle comunicazioni da

inviare all’Agenzia delle

entrate.

Con le recenti manovre di cui

sopra, per i pagamenti di

importo non inferiore ai 3.600

Euro (iva compresa) effettuati

con strumenti tracciabili

(Bancomat, carte di credito,

ecc.) saranno gli operatori

emittenti i mezzi elettronici di

pagamento stessi ad imple-

mentare le banche dati dell’ana-

grafe tributaria al posto dei

contribuenti titolari di partita

IVA . Anche le vendite a rate

non sono escluse dalla comuni-

cazione.

L’adempimento si sposta così

dai soggetti passivi IVA agli

operatori finanziari che emetto-

no le carte di credito, di debito

e prepagate.

Con lo spesometro il legislatore

vuole ulteriormente potenziare

l’istituto giuridico del reddito-

metro (vedi lett. ‘’C’’) ed

appunto per questo si dovevano

togliere tutti i limiti istruttori

oggi presenti nel processo tribu-

tario per riequilibrare la posizio-

ne processuale ed

amministrativa del contribuente.

E) INDAGINI BANCARIE

Con le manovre economiche

estive di cui sopra sono stati

semplificati gli accessi

dell’Agenzia delle entrate e

della Guardia di Finanza presso

gli intermediari finanziari per

l’acquisizione diretta di dati e

notizie relativi ai contribuenti.

E’ stata ampliata la platea degli

enti cui sarà possibile effettuare

i controlli: non solo uffici posta-

li e banche ma tutti gli interme-

Con lo spesometro il legislatore vuole ulteriormente

potenziare l’istituto giuridico del redditometro

Page 18: Numero 15

IL CONSULENTET H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

diari finanziari che non hanno ri-

sposto alle richieste dell’ammini-

strazione o hanno fornito

informazioni di dubbia

correttezza.

Inoltre, nelle dichiarazioni dei

redditi e dell’Iva si dovranno

indicare i dati degli intermediari

finanziari e nei Comuni il reddi-

to dichiarato finirà on-line.

Rispetto alla bozza iniziale, inve-

ce, non c’è stata la norma (atte-

sa soprattutto dai professionisti)

che annullava la presunzione le-

gale di maggiori ricavi e

compensi con riferimento ai pre-

levamenti non giustificati.

La normativa sulle indagini

bancarie configura una pre-

sunzione legale iuris tantum,

in favore dell’Amministrazio-

ne finanziaria, che non deve

fornire ulteriori elementi a

supporto della pretesa tributaria

(in tal senso, Cass. Sez. Trib.,

sentenza n.11750 del 12 maggio

2008).

Inoltre, secondo i giudici di le-

gittimità, la controprova che de-

ve dare il contribuente non deve

essere generica, ma analitica,

con riferimento a tutte le movi-

mentazioni, in entrata ed in usci-

ta, contestate.

In particolare, spetta sempre al

contribuente provare che i versa-

menti sono stati registrati in

contabilità e che i prelevamenti

sono serviti per pagare determi-

nati beneficiari, anziché costitui-

re acquisizione di utili, qualora

il contribuente stesso intenda

vincere la presunzione di ricavi

dei versamenti e dei preleva-

menti.

I suddetti principi sono stati più

volte confermati dalla Corte di

Cassazione, Sezione Tributaria,

con le seguenti sentenze:

- n. 18016 del 09

settembre 2005;

- n.18339 del 17 agosto

2009;

- n. 6617 del 19 marzo

2009;

- n.13819 del 13 giugno

2007.

La presunzione legale in esame

è divenuta molto più ‘’inva-

dente’’ dopo le modifiche

apportate all’art. 32 del D.P.R.

n.600/73, ad opera della legge

n. 311 del 30 dicembre 2004,

per effetto della quale ‘’alle stes-

se condizioni sono altresì posti

come ricavi o compensi a base

delle stesse rettifiche ed accerta-

menti, se il contribuente non ne

indica il soggetto beneficiario e

sempreché non risultino dalle

scritture contabili i preleva-

menti o gli importi riscossi

nell’ambito dei predetti rapporti

od operazioni’’.

Inoltre, nella giurisprudenza

della Corte di Cassazione si sta

verificando un contrasto interpre-

tativo in merito all’individuazio-

ne dei presupposti per effettuare

i controlli bancari intestati esclu-

sivamente a soggetti diversi dal

contribuente indagato.

Negli ultimi tempi, sembrava

prevalere l’orientamento se-

condo il quale il solo vincolo fa-

miliare ed il rapporto societario

non erano sufficienti ad estende-

re il controllo ai conti

dell’amministratore e dei soci e

dei loro familiari, ma occorreva

provare, anche in via presunti-

va, la riferibilità degli stessi

conti al contribuente.

L’ordinanza n. 1943 del 13

settembre 2010 della Corte di

Cassazione ha, però, smentito

tale orientamento, mentre la

successiva sentenza n. 20197

del 24 settembre 2010 lo ha di

nuovo confermato.

Appare, perciò, opportuno che

la questione sia sottoposta

quanto prima al vaglio delle Se-

zioni Unite.

La circolare n. 32/E del 2006

dell’Agenzia delle Entrate ha

chiarito, inoltre, l’onere pro-

batorio in capo al contribuente

(paragrafo 4.4); cioè:

- il contribuente sottopo-

sto a controllo potrà fornire a

seconda dei diversi ambiti

impositivi la dimostrazione

sull’irrilevanza ai fini impositi-

vi dei movimenti finanziari

acquisiti ( il riferimento è ai

versamenti);

- l’indicazione dei

soggetti effettivamente benefi-

ciari dei prelievi;

- l’annotazione dei movi-

menti nelle scritture contabili o

in dichiarazione.

Nonostante ciò, però, la difesa

del contribuente sulle indagini

finanziarie è spuntata, con i li-

miti istruttori più volte de-

nunciati, soprattutto se viene

richiesto di documentare la giu-

stificazione dei prelievi che, per

gli importi in contanti, è presso-

ché impossibile a distanza di

tempo.

Il problema sul fronte della dife-

Il contribuente potrà sempre fornire la

dimostrazione sull’irrilevanza ai fini impositivi dei movimenti finanziari acquisiti

18

Page 19: Numero 15

T H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

IL CONSULENTE

sa del contribuente nasce dal

fatto che molti uffici territoriali

non tengono in considerazione il

percorso tracciato a livello centra-

le e procedono comunque alla

contestazione di maggiori ricavi

o compensi.

Molti prelievi bancari sono

effettuati per motivi personali e

familiari (con Bancomat o con

l’utilizzo di carte di credito) per

far fronte alle ordinarie necessità

familiari.

A distanza di anni i verificatori

pretendono giustificazioni di tali

movimentazioni spesso impossibi-

li da fornire con la conseguenza

che il contribuente si vede rettifi-

care i propri compensi per

importi pari a quelli prelevati e

spesi per motivi personali e fami-

liari.

In genere, a nulla serve evidenzia-

re che i redditi dichiarati sono su-

periori alle somme spese.

Ecco perché è necessario ed

urgente riformare seriamente il

processo tributario per consenti-

re al contribuente una più effica-

ce tutela processuale, anche

tramite la testimonianza ed il giu-

ramento.

In ogni caso, resta forte la delusio-

ne per il fatto che le prime bozze

della manovra prevedevano

l’abrogazione, poi cancellata

dalla versione definitiva,

dell’incomprensibile presunzio-

ne di maggiori compensi e rica-

vi a fronte di prelevamenti non

giustificati.

Questa necessaria e logica modifi-

ca non sarebbe stata di poco

conto non fosse altro per le diffi-

coltà nel fornire, a distanza di

anni, adeguate indicazioni in me-

rito ai prelevamenti di somme

dai conti e perché non esistono li-

miti circa l’importo delle opera-

zioni, per le quali chiedere

giustificazioni, oltretutto con i li-

miti difensivi più volte de-

nunciati nel presente scritto.

La Corte di Cassazione, con le

sentenze n. 767 e 802 del 2011,

ha consolidato una serie di princi-

pi in materia di presunzioni, sia

sui prelevamenti che sui versa-

menti, riconoscendo in generale

un’elevata capacità probatoria a

favore del fisco.

Il contribuente è chiamato,

infatti, a dimostrare di averne te-

nuto conto nella determinazione

del reddito oppure che le opera-

zioni bancarie contestate risulta-

no estranee all’attività svolta: in

assenza di prova contraria, le pre-

sunzioni rilevano ai fini accertati-

vi.

Nessuna ulteriore attività istrutto-

ria è, invece, richiesta ai verifi-

catori in quanto le

movimentazioni bancarie inte-

grano di per sé una presunzione

legale relativa di maggiori ricavi

o compensi.

E’, infatti, onere del soggetto ve-

rificato dimostrare che gli ele-

menti su cui si fondano le

movimentazioni bancarie non si

riferiscono ad un’operazione

imponibile, mentre l’onere a ca-

rico dell’ufficio fiscale è soddi-

sfatto attraverso i semplici dati

risultanti dagli stessi conti: in

questo senso, la Corte di Cassa-

zione, con le sentenze n.

6906/2011 e 10036/2011.

Infine, la legittimità dell’utilizzo

dei dati desunti dalla verifica

operata sui conti correnti bancari

del contribuente non è condizio-

nata alla previa instaurazione di

un contraddittorio, la cui omis-

sione non pregiudica, quindi, la

validità nell’atto impositivo

emesso.

Page 20: Numero 15

IL CONSULENTET H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

Dal 1 ottobre 2011 gli avvisi di

accertamento emessi

dall’Agenzia delle Entrate

avranno funzione anche di

cartella esattoriale, come previsto

dall’art. 29 del D. Lgs. 78/2010.

Conterranno infatti l’intimazione

al pagamento degli importi indi-

cati negli stessi entro il termine

di presentazione del ricorso, ovve-

ro, in caso di proposizione del ri-

corso, degli importi da iscrivere a

titolo provvisorio nei ruoli, pari

ad 1/3 dell’importo totale dovuto.

Non abbiamo alcuna intenzione

di mettere in dubbio il principio

che ha ispirato tale intervento

normativo.

Riteniamo infatti ovvio che il cre-

ditore abbia tutti i diritti di porre

in essere le azioni necessarie a ri-

scuotere il suo credito, ma credia-

mo che si debba necessariamente

tener conto della realtà

all’interno della quale queste azio-

ni verranno poste in essere e del

fatto che una norma che generi no-

tevoli difficoltà per i contribuenti

non possa essere la soluzione

corretta da adottare.

Questo provvedimento sacrifica

infatti completamente il diritto

alla difesa del contribuente, che

dovrà pagare a prescindere dal

fatto che abbia torto o ragione,

ed in tempi molto ristretti, a diffe-

renza di quanto avverrà per i

contribuenti che dovranno recu-

perare il credito vantato nei

confronti dell’Erario, in caso

di vittoria in giudizio, viste

le lungaggini dei processi

tributari. Ci chiediamo

come faranno a pagare

i contribuenti in evi-

dente difficoltà

economica, che

con la prece-

dente

normativa

avrebbe-

ro sicura-

mente

ottenuto la so-

spensione della

riscossione

dell’atto e rite-

niamo illegitti-

ma l’azione

esecutiva

che si

concretizze-

rà in un ve-

ro e proprio

esproprio ai

danni di

questi contribuenti.

Di certo in seguito all’introduzio-

EQU...ITALIA

Sonia Fornaciari

20

Page 21: Numero 15

T H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

IL CONSULENTE

ne del provvedimento il paga-

mento degli accertamenti

dell’Agenzia delle Entrate di-

venterà una priorità per le impre-

se, insieme all’obbligo di

versare i contributi per ottenere

la regolarità dei D.U.R.C., ma ci

chiediamo perché il Legislatore

non si sia mai preoccupato di

inserire tra queste priorità anche

il pagamento degli stipendi ai la-

voratori. Può considerarsi “sa-

na” ed affidabile un’impresa in

regola con il pagamento dei

contributi previdenzia-

li e delle tasse, se

per dare la

priorità

a questi pagamenti non è in gra-

do di pagare gli stipendi ai pro-

pri dipendenti?

Può considerarsi “esemplare”

uno Stato che interviene con

importanti sanzioni e notevoli

aggravi di interessi sul tardivo pa-

gamento di contributi e tasse,

mentre non interviene in manie-

ra sanzionatoria sul tardivo paga-

mento degli stipendi?

Supponiamo che un imprendito-

re abbia a disposizione liquidità

per euro 100,00, e debba pagare:

- €. 50,00 di contributi INPS;

- €. 50,00 di Irpef;

- €. 50,00 di stipendi.

A cosa darà la priorità? “Ovvia-

mente”:

- ai contributi INPS, per non

ottenere un D.U.R.C. irrego-

lare;

- al pagamento dell’

IRPEF, per non riceve-

re una cartella di paga-

mento.

Di certo non al

pagamento de-

gli stipendi.

Siamo

ferma-

mente

convinti

che ri-

durre sul

lastrico

fami-

glie, artigiani, piccole e medie

imprese, che si trovano in evi-

dente difficoltà economica, non

può e non deve essere la soluzio-

ne per risolvere il problema

delle casse dello Stato.

Proponiamo pertanto:

- che l’esecutività degli accerta-

menti non colpisca indistinta-

mente tutti i contribuenti, e che

vengano pertanto previste delle

agevolazioni a chi è in evidente

difficoltà economica;

- che venga data la possibilità al

contribuente di chiedere la so-

spensione della riscossione,

senza dover effettuare alcun pa-

gamento preventivo;

- che venga aumentato il nume-

ro delle rate che il contribuente

può pagare in ritardo, senza ve-

dersi arrivare una nuova cartella

di pagamento con la quale

venga richiesto di saldare tutto

il debito residuo. Il pagamento

tardivo di una rata, anche per un

solo giorno, non può essere

equiparato all’omissione di un

pagamento;

- che il Legislatore intervenga

in modo da diminuire note-

volmente sanzioni ed interessi

sugli accertamenti e, di contro,

punisca il mancato pagamento

degli stipendi.

PARLIAMONE SU FACE-

BOOK!

Page 22: Numero 15

IL CONSULENTET H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

Nella riunione del 12 ottobre

2011 delle consulte V-VIII-

VII-X-II quadrante successi-

vamente alla relazione sui te-

mi tenuta del collega

Emiliano Drazza agli oltre

150 colleghi intervenuti, su

Pin e accessi, Cassa edile e

vincolo associativo, Pubblica

Amministrazione e consu-

lenti sul territorio, sono

emerse le seguenti riflessioni

e indicazioni :

CASSE EDILI

Per ciò che concerne la

questione “Casse Edi-

li", il dibattito si è

incentrato sul procedimento

amministrativo che perviene

al DURC che, nonostante le

indicazioni legislative, pre-

senta seri dubbi sotto il profi-

lo di costituzionalità nella

parte che non attiene alla certi-

ficazione del rispetto del

versamento della contribuzio-

ne a Enti pubblici ma alla

certificazione di un “ onere”,

ancora tutto da dimostrare co-

me diritto autonomo della

Cassa medesima, che do-

vrebbe invece scaturire solo

come effetto del vincolo as-

sociativo.

Infatti nella maggior parte

delle piccole aziende, quelle

fino a 15 dipendenti, che

rappresentano il 90 per cento

DALLE CONSULTE ROMANE ALCUNE

DOMANDE ALLE ISTITUZIONI

di Emiliano Drazza (*) e Achille Salvatori (**)

(*) Presidente della VII Consulta (**) Il Presidente del II Quadrante

Dalla riunione di alcune Consulte romane, riflessioni

e indicazioni per la Pubblica Amministra-zione e non solo

22

Page 23: Numero 15

T H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

IL CONSULENTE

delle aziende interessate e che

sono quelle principalmente as-

sistite dai consulenti, il

contratto collettivo viene appli-

cato per adesione relativa-

mente alla parte economica

con esclusione di quella obbli-

gatorio-sindacale e di vita as-

sociativa. Numerosi sono

stati i casi di criticità portati

all’esame dai presenti interve-

nuti nel dibattito e per i quali

si è proceduto ad una” tipizza-

zione “ in attesa di un appro-

fondimento con le strutture

ordinistiche e sindacali per i re-

lativi aspetti di competenza

dato che in una democrazia la

cui costituzione prevede la pie-

na libertà di associazione, i

cittadini e gli imprenditori

non aderenti ad associazioni

firmatarie di contratti colletti-

vi devono essere posti nella

condizione di rispettare gli ”

oneri” ad essi richiesti con

comportamenti alternativi a

quello preteso e derivante da

un associazionismo forzoso e

strumentale con misure

alternative indicate dalla stes-

sa P.A.

La Cassa Edile, oggi, pur

condividendo il principio a ba-

se dell’”accantonamento” per

i dipendenti edili su ferie, fe-

stività, permessi e anzianità,

ma certamente non con l’attua-

le oligarchico sistema, forzo-

so e incostituzionale,

rappresenta quanto di più

eclatante in tema di aumento

di costo del lavoro che non ha

eguali in Europa e che impone

a intero carico del 90 per

cento delle imprese del setto-

re, quelle non associate, una

“tassa” del 14 per cento

aggiuntiva agli accantona-

menti e definita impropria-

mente “ contribuzione”.

IL PROFESSIONISTA INTERMEDIARIO

Inoltre, affrontando il tema

del professionista intermedia-

rio e la sua situazione sul terri-

torio nel rapporto con gli

Enti , il dibattito ha evi-

denziato la piena insoddisfazio-

ne in quanto oggi esistente

tra il professionista e la P.A. ;

le difficoltà sono dovute ad

una concezione della P.A. per

cui i professionisti, nella “

scacchiera” dell’evoluzione

tecnologica sono considerati

meri strumenti e ritenuti “

semplici pedoni”- per usare

un eufemismo derivato dal gio-

co degli scacchi - e non

soggetti che, senza tutele e di-

ritti costituzionali, con obbli-

gazioni a loro esclusivo carico

e mai in condizioni di recipro-

cità con la P.A, hanno reso

possibile come “ torri” la rea-

lizzazione dell’intero data-ba-

se informatico della P.A. e il

suo continuo aggiornamento

attraverso la creazione di flus-

si e la trasmissione di dati se-

condo la metodica e

modalità richieste dalle stesse

procedure stabilite dalla P.A.

L’ingente mole dei dati acqui-

siti , creati, modificati , trasfe-

riti, manipolati, gestiti dagli

intermediari abilitati nei loro

studi, quali sono i professioni-

sti e fra loro i consulenti del

lavoro, realizzano ad oggi

l’esempio più eclatante di tele-

lavoro autonomo secondo la

definizione che ne da la stessa

Comunità Europea attraverso

il suo centro studi sul lavoro

di Dublino, cui non corri-

sponde quel “ ruolo giuridico

“ per gli intermediari alla cui

realizzazione devono essere

chiamate tutte le nostre

strutture di categoria interes-

sate.

Sui punti discussi, quindi, il

comportamento richiesto

dall’assemblea dei consulenti

riuniti in Consulta alla nostra

organizzazione professionale

- sia verso i suoi organi ordi-

nistici che verso quelli sinda-

cali - è su un impegno

incondizionato da parte degli

stessi per una piena sinergia,

anche con riguardo a quelli

interprofessionali, CUP e

quant’altro, e sui quali

intendono far leva e interveni-

re sempre più frequentemente

nel rispetto delle attribuzioni

e funzioni di ciascuno; un

impegno ad abbandonare

ogni antagonismo interno che

ha avuto in questi anni, so-

prattutto nell’area romana, co-

me unico effetto l’errata

individuazione dell’interlocu-

tore spesso identificato

all’interno della stessa catego-

ria dei consulenti del lavoro,

con Ordine e Sindacato in

antitesi fra loro, anziché esse-

re indirizzata nella ricerca

Page 24: Numero 15

IL CONSULENTET H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

della controparte pubblica con

cui affrontare la questione.

L’ Assemblea delle Consulte

di Roma Est – a chiusura de-

gli interventi – ha sottolineato

la necessità affinchè da oggi

ogni convegno e manifestazio-

ne promossa dalla categoria ,

a iniziare dalle Consulte come

forma di organizzazione più de-

centrata sul territorio, preve-

da la contemporanea presenza

di un rappresentante dell’Ordi-

ne e di un rappresentante del

Sindacato Unico per l’esame

di ogni problematica vista nei

due diversi aspetti ma come

facce di un’unica medaglia.

Le Consulte di Roma est -

V,VIII,VII,X Municipio e 2 qua-

drante – chiedono inoltre

l’intervento presso gli Enti in

precedenza menzionati con

l’avvio di tavoli di discussione

sui punti di criticità elencati

per l’approfondimento e la riso-

luzione dei disagi espressi e po-

sti dai consulenti sul territorio

nei rapporti con gli Enti istituzio-

nali pubblici e privati a partire

da INPS e Cassa Edile.

L’assemblea è terminata dopo

quattro ore fra relazione e acce-

so dibattito con l’auspicio a

tutti i presenti che non fossero

ancora iscritti di formalizzare

la propria adesione al sindacato

unico al fine di pervenire al

maggiore coinvolgimento possi-

bile dei colleghi nella condivi-

sione e risoluzione dei

problemi della categoria.

24

Page 25: Numero 15

T H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

IL CONSULENTE

Page 26: Numero 15

IL CONSULENTET H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

UUNN NNOONNNNEETTTTOO DDII 114444 AANNNNII

CCHHEE IINNSSEEGGUUEE IILL TTEEMMPPOO

Andrea Tommasini

Il vecchio romantico orologio ad acqua del Pincio

ha compiuto 144 anni. E’ infatti passato oltre un se-

colo da quando, nella pacifica atmosfera del

convento della Minerva, un dotto padre domenica-

no, nato nel 1829 e morto a Roma nel 1903, di no-

me Giovan Battista Embriaco inventò il suo primo

idroconometro (questo tecnicamente è il nome di

un orologio ad acqua) che fu presentato con grande

successo nel 1867 all’Esposizione di Parigi.

Poco dopo il grande successo parigino, il plaudito

idrocronometro fu posto al Pincio sulle rocce e nel

laghetto disegnati dall’architetto di origine svizzera

Gioacchino Ersoch.

Accadde infatti a Roma il 13 dicembre 1871 che il

Consiglio Comunale stabilì che la Passeggiata del

Pincio, giardino di Roma Capitale, aveva necessità

di interventi di restauro e nuovo decoro e si doveva

inoltre migliorare la disponibilità idrica con la rea-

lizzazione di un serbatoio d’acqua.

Con una lettera dell’11 Maggio 1872 indirizzata

all’Amministrazione capitolina, padre Embriaco si

mise a disposizione della “Capitale del Regno” per

fabbricare un orologio idraulico e lo studio per il

progetto della fontana che doveva ospitare l’idro-

cronometro fu affidato a Ersoch che lo incastonò

all’interno del suo piano generale di arredo del

Pincio.

La scelta effettuata fu quella di un allestimento

complesso, una specie di “scrigno” che potesse

proteggere e nel contempo valorizzare come un

prezioso tesoro il sofisticato meccanismo idrauli-

co, alimentato costantemente dall’acqua Marcia ri-

distribuita mediante riserva attraverso il previsto

serbatoio e ridistribuita anche a tutto il giardino.

Paradossalmente, quelli che dovevano essere due

progetti separati e connotati da esiti formali diversi

(l’orologio del dotto Sacerdote ed il serbatoio

dell’Architetto) si fusero in un progetto unitario.

Di fatto Ersoch, che come dicevamo era di origine

svizzera, proprio dalle sue origini natali rese rico-

noscibile il suo intervento attingendo allo stile co-

struttivo di certi insediamenti alpini, tipo “chalet

svizzero”, che avevano avuto grande fortuna nella

26

Page 27: Numero 15

T H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

IL CONSULENTE

I MISTE

RI D

I RO

MA

storia della letteratura sull’arte

dei giardini a partire dal XVIII se-

colo. Per questi modelli di riferi-

mento diede all’orologio la

forma di una torretta lignea, uti-

lizzando “…ghisa fusa ad imita-

zione di tronchi d’albero,

innalzata su una piccolo “sco-

glio” al centro di un laghetto rusti-

co…”.

L’orologio giunse a Roma il 6

ottobre 1873 e fu commissionato

per la sua realizzazione da Erso-

ch alla fabbrica di orologi dei

fratelli Granaglia di Torino. Nei

documenti della commissione

della costruzione si legge nelle

specifiche: “i quattro quadranti

dell’ora, visibili da ogni direzio-

ne, protetti da preziose mostre in

cristallo di Francia” sagomate e

colorate in modo da imitare la se-

zione trasversale di un albero,

con i suoi innumerevoli cerchi

concentrici; le stesse lancette in

ottone sagomate in forme vegeta-

li; il meccanismo dell’orologio

non semplicemente esposto ma

dissimulato dalla presenza di fio-

ri in bronzo in modo da creare

una preziosa composizione florea-

le”. Precise e puntuali indicazio-

ni atte ad integrarlo totalmente

allo straordinario, articolato e

complesso progetto di arredo

urbano naturalistico. Assumere

le forme dalla Natura, in osse-

quio ad un principio caro al Posi-

tivismo, significava sottolineare

come opera umana ed opera natu-

rale siano accomunate da un me-

desimo ordinato e regolare

sviluppo.

Per quasi quattro generazioni te-

nere coppiette, turisti, scolari, ba-

lie e soldati a passeggio su una

delle più belle passeggiate roma-

ne si sono soffermati ad ammira-

re le eleganti evoluzioni dei

cigni che adornavano il laghetto,

ipnotizzate dal geniale seppur

semplice congegno del magico

orologio ad acqua. Un flotto di

acqua piomba, una volta da un

lato, una volta dall’altro, su due

bacinelle che vanno su e giù con

il ritmo di un’altalena. Da questo

moto che fa oscillare il pendolo,

la carica del meccanismo e l’inne-

sco delle suonerie. Si possono no-

tare sulla sommità

dell’idrocronometro due campa-

ne: la grande per le ore e la picco-

la per i quarti.

Il giardino del Pincio da sempre,

al cospetto del magico crono-

meccanismo acquatico, è testimo-

ne compiacente e discreto di fuga-

ci e clandestini appuntamenti

strappati alla scuola od al ritmo

convenzionale di ciò che si deve

e di ciò che non si deve fare e

scandisce il ritmo dei ricordi più

belli nel cuore della capitale ro-

mana.

Racconta chi ha vissuto i tempi

della guerra, tempi nei quali il

prezioso meccanismo fu portato

per paura dei bombardamenti a di-

mora in un magazzino comuna-

le, od i momenti dei guasti cui i

congegni meccanici possono

andare soggetti, che i cittadini ro-

mani, di fronte alla torretta vuo-

ta, si sentivano più soli senza il

magico suono dello straordinario

cronometro acquatico.

Questo particolare orologio che

nel 1967 ha compiuto cento anni

e li ha festeggiati insieme ad un

altro “idro fratellino” minore -

sempre progettato e costruito

dallo stesso Giovan Battista

Embriaco – che fu posto nel corti-

le di Palazzo Berardi in via del

Gesù 62. Anche il suo fratello mi-

nore fu collocato su rocce, ma

adornato da una foca che fa

zampillare dalla bocca un getto

d’acqua che si versa nella vasca

sottostante. Dietro l’idrocronome-

tro una piccola nicchia che

colma con un arco a conchiglia

ed ai lati quattro estatiche cariati-

di.

Sulla teca che racchiude orolo-

gio e meccanismi ci sono le

campane della suoneria e la co-

rona della famiglia Berardi.

Il terzo fratellino romano era nel

cortile del Ministero delle Fi-

nanze dal quale sparì quando fu

fatta abolire la fontana che lo ali-

mentava.

Il quarto ed ultimo idrocronome-

tro è nella prestigiosa Scuola di

Orologeria di Roma Capitale.

Un prototipo dalle dimensioni

molto più contenute, è invece

esposto a Roma nel laboratorio

del maestro orologiaio Sandro

Lebran.

Il naturale decadimento, sia dei

materiali utilizzati nella prima

costruzione, sia quello dovuto

alla mancanza della documenta-

zione tecnica e di progetto inizia-

li, hanno comportato negli anni

un grande lavoro di ricerca e stu-

dio sul nostro vecchietto di

razza. Molteplici interventi di

manutenzione ordinaria e

straordinaria e soluzioni tecni-

che e di precisione e restauri di

vario genere sono stati riservati

a questo straordinario gioiello di

fisica applicata all’idraulica per

consentirgli di superare i disagi

tecnici che negli anni sono stati

rilevati e risolti e per mantenerlo

bello e funzionante come ne go-

diamo oggi.

Al nostro caro Vecchietto del

Pincio, che quest’anno compie

144 anni, auguriamo secoli e se-

coli di storia felice a scandire

discretamente i momenti più

belli della nostra magica Capita-

le con le sue bellezze ed i suoi

straordinari misteri.

Page 28: Numero 15

IL CONSULENTET H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma 28

Page 29: Numero 15

T H E W O R L D O F

NUMERO 15 15 NOVEMBRE 2011

IL CONSULENTE

Convegno

- Venerdì 18 novembre 2011 ore 14,45 – Oly Hotel – Via Santuario Regina degli Apostoli 36

Il Codice Deontologico nelle istanze di Compensi e negli obblighi di vigilanza applicativa dell’Ordine:

Art. 25 (Compensi) e Art. 30 (Richieste di pagamento) alla luce dell’esperienza commissariale del

CPO di Roma.

C.d.L. Mario Turchetti – Consigliere CPO Roma e Presidente Commissione Congruità Parcelle

Decentramento Amministrativo del CPO di Roma a tutela deontologica degli Iscritti.

Dott. Giuseppe Marini – Comitato Scientifico Fondazione Studi “O. Bertucci”

Convegno

- Giovedì 24 novembre 2011 ore 9,30 – Mercure Roma West - Viale Eroi di Cefalonia 301

Il contratto a termine dopo la rivisitazione intervenuta con la Legge 247/2007. Esegesi sugli

orientamenti giurisprudenziali quali indicatori per una corretta impostazione e gestione del rapporto di

lavoro.

Dott. Ernesto Palomba – Consulente del Lavoro in Roma

Tavola Rotonda

- Martedì 29 novembre 2011 ore 14,45 – Oly Hotel – Via Santuario Regina degli Apostoli 36

La responsabilità del datore di lavoro nei rapporti di lavoro irregolari

Avv. Fulvio D’Amato

EVENTI FORMATIVI

CLIKKA PER PRENOTARE

VITA

NE

LL'OR

DIN

E ...