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RELATORE - RAFFAELE Giovanni 1
« VERBALI DI SOPRALLUOGO »
IN CANTIERE
AI SENSI DELL’ART. 92 DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N°81
[ Obblighi del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ]
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Per l’esperienza maturata, dai rilievi dei servizi ispettivi che ho raccolto durante lo svolgimento dell’attività di vigilanza e d’indagine degli infortuni nei cantieri edili, oltre alle inadempienze da parte dei Datori di Lavoro :
Sono emerse carenze a carico dei Coordinatori della Sicurezza
che svolgevano la loro attività soprattutto durante la fase di “ esecuzione dei lavori ” e più precisamente per carenze sulle attività di :
“ vigilanza e gestione del cantiere ”
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VEDIAMONE UN PO :
- Assenza dei sopralluoghi da parte del Coordinatore; - Assenza di verbalizzazione dei sopralluoghi eseguiti dal Coordinatore; - Incompleta verbalizzazione dei sopralluoghi; - Mancata trasmissione dei verbali compilati a seguito del
sopralluogo; - Assenza di regole di accesso al cantiere; - Assenza della programmazione dei lavori; - Assenza delle verifiche delle prescrizioni impartite; - Assenza delle dovute comunicazioni al Committente; - Eccesso dell’attività di vigilanza, in particolare verso i lavori
specifici delle imprese a discapito della vigilanza necessaria sul sistema organizzativo di cantiere;
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COME SI VEDE EMERGE :
una generale carenza derivante dalla scarsa cura delle relazioni e delle
comunicazioni in cantiere, finalizzata alla regolamentazione degli accessi e della programmazione dei lavori in
cantiere
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QUESTO INCONTRO :
- si proporre di dare un contributo operativo in termini
di tracciamento delle attività di coordinamento del CSE all’interno dei cantieri temporanei e mobili - che tenga conto dell’estrema variabilità dei cantieri ove tali soggetti prestano la loro attività professionale. - dove porremo particolare attenzione alla necessità di dimostrare con atti scritti giuridicamente validi , la propria attività di coordinamento in ossequio al dettato normativo . Così che , in caso di eventuali contestazioni , possa assicurarsi, per quanto possibile, un sufficiente grado di autotutela.
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Premessa La responsabilità del CSE , come più volte sottolineato dalla giurisprudenza è di “ alta vigilanza " in termini di coordinamento delle imprese.
Tale compito sebbene di alta vigilanza non implica una costante e continua presenza in cantiere per il controllo delle lavorazioni in atto
la vigilanza cosiddetta “ operativa ” è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici e in particolare dell’impresa affidataria . La puntuale, continua e stringente vigilanza è compito del datore di lavoro e delle figure operative da lui delegate quali il dirigente ed il preposto .
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RICHIAMI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per gli accessi in cantiere e per la programmazione dei lavori, il D.Lvo 81/08 non prevede specifici obblighi operativi , a parte la probabile previsione del cronoprogramma dei lavori .
Tale compito deriva dagli obblighi previsti per il CSE dallo articolo 92 , lettera a) , del D.Lgs 81/08 , nel quale emerge il precetto generale di “…. verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo ..…”.
Infatti, al di là degli altri specifici obblighi del CSE , questo precetto generale comprende tutte quelle azioni prevedibili che il Coordinatore è in grado di mettere in campo , garantendo così, l’idoneo livello di sicurezza e salute del cantiere.
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LINEA GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
AZIONI del CSE
Effettua frequenti sopralluoghi in cantiere con periodicità da determinare in funzione delle caratteristiche dell’opera e dei rischi presenti ( in occasione delle fasi critiche della realizzazione dell’opera ) e comunque, preferibilmente accompagnato dal capo cantiere e/o preposti delle Imprese opportunamente nominati, per verificare la corretta applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, e indica il tempo entro cui è necessario ottemperare alle inadempienze.
[…] Al termine del sopralluogo redige il verbale sottoscritto dai presenti […]
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Quindi sarebbe opportuno e necessario che le
MODALITA’ OPERATIVE dirette al controllo e alla regolamentazione degli accessi e della
programmazione dei lavori, a carico del CSE risultino definite ed inserite nel PSC .
Tutto ciò comporta, in caso di accertamento, anche il trasferimento dell’ onere della prova rispetto all’attività svolta , sollevando il Coordinatore dalla necessità di dare dimostrazione riguardo agli obblighi generali di vigilanza.
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È opportuno lasciare traccia del sopralluogo
redigendo relativo verbale corredato da
documentazione fotografica , da allegare
al PSC .
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L’esito dei sopralluoghi svolti dal CSE
deve essere documentato per iscritto e reso disponibile , sul
luogo di lavoro, in tempi utili per l’eventuale fruizione da parte delle imprese e dell’ organo di vigilanza .
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Fermo restando che il numero e la tempistica dei sopralluoghi del
CSE, in funzione della complessità del cantiere, andrebbe definita
nel PSC anche l’attività di controllo del CSE.
Un ESEMPIO : la seguente tabella , che
Individuerebbe un minimo inderogabile di attività da Svolgersi da parte del CSE.
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Il CSE in occasione di ogni sopralluogo deve redigere il verbale annotando nello stesso le
eventuali inadempienze rilevate e le azioni da intraprendere.
Il Verbale di sopralluogo deve essere sempre firmato dal preposto dell’impresa affidataria e
dai preposti delle imprese esecutrici inadempienti.
Copia del verbale di sopralluogo deve essere inviato al Committente o RL (ad es. mail cert.)
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Il ruolo del coordinatore alla sicurezza : dubbi ed interpretazioni
Alcuni QUESITI
Come può il CSE dimostrare di avere concluso il suo ruolo per una data opera ? Verrebbe considerato legittimo e liberatorio per il coordinatore una "comunicazione di fine cantiere" agli Organi di Vigilanza o un verbale in cui tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza (committente, impresa, coordinatore) attestano la fine delle lavorazioni soggette a sicurezza ?
Risposta: Si ritiene che la formalizzazione della fine dei lavori conseguita con un verbale sottoscritto da CSE, committente o Responsabile dei lavori, impresa affidataria, imprese esecutrici e lavoratori autonomi possa essere ritenuta “legittima e liberatoria”. In ogni caso la norma non prevede l’invio agli O. di V. di una comunicazione di fine lavori
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La normativa non obbliga il CSE a redigere Verbali di sopralluogo . E’ obbligato invece a redigere i Verbali delle Riunioni di Coordinamento (dove dimostra le verifiche e le previsioni anche in variante al PSC) ed i verbali di contestazione. Come viene valutata la mancanza dei verbali di sopralluogo in cantiere in caso di ispezione ?
Risposta:
L’art. 92 c.1 lettera e) del D.LGS. 81/08 obbliga il CSE alla stesura di un verbale di contestazione (“contestazione scritta” dice la norma) del mancato rispetto delle disposizioni e prescrizioni da parte delle imprese. Negli altri articoli non sono riportate previsioni analoghe, ma la stesura di verbali di sopralluogo da parte del CSE può essere utile strumento di lavoro
Alcuni QUESITI
Il ruolo del coordinatore alla sicurezza : dubbi ed interpretazioni
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Nel D.Lgs. 81/2008 non è prevista sanzione per la mancanza del PSC in cantiere , ma questo dovrà comunque essere messo a disposizione delle Autorità di Controllo ? La mancanza del PSC in cantiere al momento del sopralluogo da parte dell’organo di vigilanza cosa comporta ?
Risposta:
Premesso che il PSC è un documento la cui presenza in cantiere è indispensabile, non costituisce di per sé violazione la sua mancanza temporanea, ma in tal caso l’organo di vigilanza procederà immediatamente con gli accertamenti utili a verificare l’esistenza dei documento.
Il ruolo del coordinatore alla sicurezza : dubbi ed interpretazioni
Alcuni QUESITI
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Il committente, per ragioni di risparmio economico in alcuni casi e per certi cantieri, si propone quale diretto esecutore di alcune opere prevalentemente di natura edile (economia diretta) possedendone a suo avviso le dovute capacità. Essendo necessaria la presenza di altre maestranze ( idraulico, elettricista ecc. ) come va considerata la figura del committente/lavoratore, anche in rapporto agli altri soggetti, nella redazione del PSC ?
Risposta:
Si ritiene che i soli casi nei quali il committente possa operare in cantiere siano quelli riferibili a lavori di piccola entità che non richiedano certificazioni particolari al loro completamento o per l’esecuzione dei quali lo stesso committente possa operare direttamente, da solo e per tutta la durata dell’opera. In tutti gli altri casi, quando intervengano altre professionalità quali imprese o lavoratori autonomi, la presenza del committente in cantiere non è consentita, se non per adempiere agli obblighi a lui destinati dalla norma.
Il ruolo del coordinatore alla sicurezza: dubbi ed interpretazioni
Alcuni QUESITI
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Frequentemente in alcuni cantieri si rende necessaria la presenza di tecnici che a vario titolo svolgono lavori a volte per conto dell’impresa (contabilità), a volte per conto del committente (rilievi topografici), o verifiche per i necessari allacciamenti alle utenze Enel e Gas. La stessa circostanza si verifica per gli scavi archeologici dove è necessaria la supervisione di un Archeologo . La presenza di tali figure come andrebbe disciplinata e quali documenti devono produrre ? E se si, vanno inseriti nel PSC oltre che nella notifica preliminare ?
Risposta:
Se il lavoro è di natura intellettuale, queste figure devono essere prese in considerazione nel PSC, per gestirne la sicurezza rispetto a possibili rischi e alle lavorazioni vi presenti. Altre figure che si trovino a svolgere lavori non di natura
puramente intellettuale, quali operai GAS ed ENEL, restauratori, archeologi, devono essere gestiti all’interno del PSC o della notifica preliminare come imprese o lavoratori autonomi.
Il ruolo del coordinatore alla sicurezza: dubbi ed interpretazioni
Alcuni QUESITI
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Per uno scambio di idee ……