UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “CARLO BO’” URBINO · Relazioni tra ambiente e impresa. Sistema di...

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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “CARLO BO’” URBINO Prof. Bruno Pirozzi Anno accademico 2005-2006 FACOLTÀ DI LINGUE CL 4 Lingue e cultura per l’impresa Materiale ad uso esclusivamente didattico e con circolazione limitata agli studenti

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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “CARLO BO’” URBINO

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Prof. Bruno Pirozzi

Anno accademico 2005-2006

FACOLTÀ DI LINGUE CL 4

Lingue e cu ltura per l’im presa

Materiale ad uso esclusivamente didattico e con circolazione

limitata agli studenti

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PROGRAMMA DEL CORSO E INDICE DELLA DISPENSA

MODULO 1

1-l’azienda e il suo insieme :struttura e risorse e le interazioni con il mercato pag 4-32 2-le principali operazioni di gestione e la loro rilevazione contabile pag 33-36 3-Elementi di contabilità per la comprensione del bilancio di esercizio pag 37-52 4-Il bilancio di esercizio e la sua rappresentazione pag 53-102 5-il fabbisogno finanziario dell’impresa e i principi, la natura, la durata e le modalità di calcolo delle necessità finanziarie pag 103-132

MODULO 2

6-Il mercato monetario e finanziario: I principali intermediari finanziari pag 133-165 7-Il finanziamento delle imprese:le forme tecniche a breve e a lungo termine pag 166-193 8-L’internazionalizzazione delle imprese e le principali forme di regolamento e finanziamento nel commercio internazionale. pag 194-240 9-I finanziamenti agevolati e la creazione di nuova imprenditorialità pag 241-255 10-l rapporto banca impresa alla luce della nuova normativa di Basilea 2 pag 256-278

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CAPITOLO 1 �������������

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Correlazione tra stadio della vita aziendale e fabbisogno finanziario .

MATRICE CICLO DI VITA

Matrice di vita Efficienza operativa fabbisogni finanziari

Fasi del ciclo V/Ci Ro/V

Vi-Vo

Vo

Passività non onerose

per investimenti

per circolante

Introduzione contenuto contenuto sostenuto contenute elevati elevati

Sviluppocrescente a ritmo costante

tende a valori di equilirio

crescente a ritmo costante crescenti fisiologici fisiologici

Maturità tendenzialmente in diminuzione equlibrato

tende ad annullarsi in termini reali elevate alternanza alternanza

Declinotendenzialmente costante

tendenzialmente nullo negativo decrescenti

generazione di cassa

generazione di cassa

V/Ci

rotazione del capitale investito

Ro/V

rotazione delle vendite (ROS)

Vi-Vo Vo

Tasso sviluppo fatturato

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CONCETTI PROPEDEUTICI DI ECONOMIA AZIENDALE Le persone si aggregano con diverse forme e modalità nelle società per perseguire determinati fini in seguito a corrispondenti bisogni. ISTITUTO: Si ha quando queste forme di aggregazione assumono regole di comportamento durature nel tempo e risultano autonome. Si hanno forme di aggregazione istituzionali, o istituti. Per soddisfare i loro fini gli istituti possono svolgere un’attività economica. ATTIVITÀ ECONOMICA: Consiste nell’acquisizione, nella produzione, nel consumo e nell’erogazione di beni economici (beni e servizi). [Istituti in cui l’attività economica è rilevante: Famiglia, Impresa, Pubblica Amministrazione]. AZIENDA: Ordine economico con cui si sviluppano le attività economiche degli istituti. Le aziende si possono classificare in base a: -

� Attività Economiche dell’azienda. � Finalità dell’azienda. � Soggetto dell’azienda (soggetto. economico e giuridico)

Classificazione in base all’ATTIVITÀ ECONOMICA: Le attività economiche sono differenti a seconda degli istituti e, conseguentemente, sono differenti le tipologie di aziende (che rappresentano l’ordine economico degli istituti). Si hanno quindi: Aziende di erogazione.

- Aziende di produzione. - Aziende a composizione pubbliche.

Aziende di erogazione: Att. Economica: Erogazione e consumo di beni e servizi. Ne fanno parte: Famiglie, Associazioni private e Pubblica amministrazione (limitatamente all’erogazione di servizi). Aziende di produzione (Imprese): Att. Economica: Acquisizione e produzione di beni e servizi. Aziende compos. pubbliche: Att. Economica: Erogazione, consumo e produzione di beni e servizi pubblici immessi sul mercato. Ne fanno parte: Stato, Regione, Provincia, ASL.

Classificazione in base alla FINALITÀ: Il fine dell’azienda consiste nella creazione, nell’accrescimento e nella distribuzione del valore. Si hanno quindi:

� Aziende familiari. � Aziende pubbliche. � Aziende di produzione (Imprese).

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� Aziende non profit. � Società mutualistiche.

Aziende familiari: La finalità si manifesta con: reciproca assistenza, equilibrio affettivo (valori non economici); consumi, investimenti, risparmi (valori economici). Quando i redditi di lavoro ed i redditi di capitale superano i consumi e gli investimenti si forma il risparmio, quando invece sono inferiori si accede al finanziamento di terzi (mutuo). Aziende pubbliche: Le aziende pubbliche, oltre al principale fine di soddisfare i bisogni pubblici, si propongono di creare, accrescere e distribuire valore non solo per le collettività a cui fanno riferimento ma anche per tutti gli altri soggetti coinvolti nella produzione del valore (stakeholders). I principali stakeholders sono:

- Azionisti – Soci di maggioranza - Azionisti – Soci di minoranza. - Manager – Dirigenti. - Lavoratori dipendenti o autonomi. - Organizzazioni sindacali. - Fornitori. - Finanziatori – Istituti di credito. - Amministrazione finanziaria – Erario. - Clienti. - Concorrenti.

Aziende di produzione (Imprese): Le aziende di produzione hanno come fine diretto la produzione di beni e servizi e la loro cessione sul mercato, al fine di remunerare i fattori produttivi impiegati ed il capitale investito. Si ha quindi un fine diretto (produzione e distribuzione di ricchezza) ed un fine indiretto (soddisfacimento dei bisogni umani). Le aziende di produzione (o imprese) operano in un sistema competitivo di mercato (economia di mercato) e sono soggette al rischio del capitale investito dai soggetti d’azienda. Le imprese vengono classificate in base al settore a cui appartengono: - Settore primario: Aziende agricole, minerarie … - Settore secondario: Imprese industriali, di costruzioni … - Settore terziario: Imprese commerciali, bancarie, assicurative, di servizi

… - Settore terziario avanzato: Imprese di informatica, consulenza,

comunicazione, brokeraggio Aziende non profit: Associazioni, comitati, fondazioni, cooperative costituite con atto pubblico, aventi per oggetto una attività non commerciale, prevista o dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo statuto. Società mutualistiche: Le società cooperative si differenziano dalle altre società, in quanto hanno uno scopo prevalentemente mutualistico, che consiste nel fornire beni o servizi o lavoro direttamente ai soci della

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cooperativa, a condizioni più vantaggiose rispetto alle condizioni di mercato. Oltre ai soci ordinari, possono essere presenti anche soci sovventori, che non partecipano agli scopi mutualistici e che perseguono finalità di lucro.

Classificazione in base al SOGGETTO ECONOMICO: Il soggetto economico è la persona o il gruppo di persone che ha o esercita il potere decisionale nell’azienda. La definizione di soggetto economico è stata estesa a tutti coloro che sono portatori di interesse nell’azienda (gli stakeholders).

I principali stakeholders sono: � Azionisti – Soci di maggioranza. � Azionisti – Soci di minoranza. � Manager – Dirigenti. � Lavoratori dipendenti o autonomi. � Organizzazioni sindacali. � Fornitori. � Finanziatori – Istituti di credito. � Amministrazione finanziaria – Erario. � Clienti. � Concorrenti.

Classificazione in base al SOGGETTO GIURIDICO: Il soggetto giuridico è l’effettivo proprietario della società; può coincidere con il soggetto economico o essere un’altra persona. Il Codice Civile distingue due tipi di soggetti giuridici:

� Impresa individuale - Imprenditore. � Società.

Impresa individuale: Si ha quando il soggetto giuridico è una persona fisica, ovvero è l’imprenditore che risponde personalmente con i propri beni delle obbligazioni assunte dall’impresa. L’impresa individuale non ha autonomia patrimoniale ed è assoggettabile alle procedure concorsuali (fallimento, …). Va compilato un registro con tutti i beni della società per distinguerli da quelli dell’imprenditore come persona fisica. Società: Quando l’attività è svolta da due o più persone si ha un’azienda collettiva, avente come forma giuridica la società. Alla base di ogni società vi è un “contratto di società” i cui elementi sono:

- Accordo tra due o più persone (sia fisiche, sia altre società), denominate soci.

- Conferimento di beni o servizi nella società da parte dei soci. Le società a scopo di lucro sono inoltre caratterizzate dall’esercizio di un’attività economica e dallo scopo di divisione degli utili. Le società si distinguono in: - � Società di persone. � Società di capitali.

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� Altre forme di impresa.

Società di persone: Sono caratterizzate da una autonomia patrimoniale imperfetta, ovvero il patrimonio della società non è perfettamente distinto da quello dei soci. I creditori possono quindi rivalersi, se il patrimonio della società è insufficiente, anche sui beni del socio, mentre i creditori del socio non possono, in linea di massima, rivalersi sul patrimonio della società. Non hanno obbligatoriamente un capitale sociale minimo, devono avere un atto costitutivo e devono redigere un bilancio d’esercizio (obbligatorio per fini fiscali, non per fini legali; il bilancio infatti può anche non essere depositato al Registro delle Imprese). Sotto l’aspetto fiscale vige il principio della trasparenza, il reddito prodotto dalla società viene imputato ai singoli soci (IRPEF), in proporzione alle quote dei singoli soci. Non hanno personalità giuridica e soggetto giuridico. Le società di persone si dividono in:

- Società Semplice (S.S.). - Società in Nome Collettivo (S.N.C.). - Società in Accomandita Semplice (S.A.S.).

Società Semplice (S.S.): Non può svolgere attività commerciale e pertanto viene utilizzata esclusivamente per gestire attività agricole o professionali. È anche la tipologia societaria utilizzata dai lavoratori autonomi che si devono dare delle regole (atti costitutivi) che regolano i rapporti tra i soci. Viene solitamente assimilata alla persona fisica. Società in Nome Collettivo (S.N.C.): Tutti i soci sono responsabili solidalmente con tutto il loro patrimonio delle obbligazioni della società. Società in Accomandita Semplice (S.A.S.): Esistono due categorie di soci:

- Soci Accomandatari. - Soci Accomandanti.

Soci Accomandatari: Sono responsabili solidalmente con il loro patrimonio. Soci Accomandanti: Rispondono limitatamente al capitale conferito. Società di capitali: Sono soggetti giuridici totalmente autonomi; godono di autonomia patrimoniale perfetta; il patrimonio della società risulta essere distinto da quello dei singoli soci. Sono dotate di personalità giuridica; la responsabilità delle obbligazioni sociali può essere addebitata esclusivamente alla società. Devono avere un atto costitutivo. Sono caratterizzate dalla presenza obbligatoria di un capitale sociale minimo (10.000 � per le s.r.l. e 120.000 � per le s.p.a.) e dall’obbligo legale di approvare un bilancio annuale (il cui formato è specificato dal Codice Civile) e di depositarlo al Registro delle Imprese. Le società di capitali devono poi avere un consiglio

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d’amministrazione che deve essere convocato con 15 giorni di anticipo con un annuncio sulla Gazzetta Ufficiale. Le società di capitali si dividono in: - Società Per Azioni (s.p.a.). - Società in Accomandita Per Azioni (s.a.p.a). - Società a Responsabilità Limitata (s.r.l.). Società Per Azioni (s.p.a.): Il capitale sociale deve essere di almeno 200 milioni. Deve avere come minimo due soci. La responsabilità dei soci è limitata alla quota di partecipazione. Le quote di partecipazione dei soci sono costituite da azioni. Vi è l’obbligo di redigere un bilancio e di depositarlo presso il registro delle imprese. Si dice che le s.p.a. hanno personalità giuridica in quanto sono obbligate all’iscrizione nel registro delle imprese e alla pubblicazione del bilancio. Quando convocano il consiglio d’amministrazione devono pubblicarlo, prima, sulla Gazzetta Ufficiale. Società a Responsabilità Limitata (s.r.l.): Il capitale sociale deve essere di almeno 20 milioni. Può avere anche un solo socio. La società non può emettere azioni o obbligazioni e quindi si deve finanziare attraverso conferimenti da parte dei soci, il reinvestimento degli utili e il credito bancario. Non essendoci azioni, vi saranno soltanto delle quote. Gli amministratori devono essere necessariamente soci. Non sono obbligate a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale la convocazione del consiglio d’amministrazione.

L’IMPRESA: L’impresa (o azienda di produzione) è la tipologia di azienda più frequente. Per analizzare le varie caratteristiche delle imprese si possono prendere in esame:

� Governo dell’impresa (corporate governance). � Relazioni tra ambiente e impresa. � Sistema di impresa. � Gruppi di imprese.

Governo d’impresa: Le modalità di governo dell’impresa dipendono essenzialmente dalla compagine azionaria e dal grado di stabilità di tale compagine. Si possono così distinguere:

- Public company. - Impresa padronale. - Impresa consociativa.

Public Company: È caratterizzata da una pluralità di piccoli azionisti e di investitori istituzionali, senza un vero e proprio azionista di maggioranza o di riferimento. Il soggetto economico (gruppo di comando) è rappresentato dal management; le finalità dell’impresa risentiranno quindi dell’obiettivo di creare valore economico. Il management è inoltre frequentemente incentivato alla creazione di un maggiore valore azionario tramite le stock

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option. Le stock option sono offerte azionarie particolarmente vantaggiose che vengono fatte al management offrendogli la possibilità di acquistare azioni della società a prezzi inferiori a quelli di mercato. Le public company devono essere quotate in borsa e, di conseguenza, i loro valori fondamentali sono rivolti ad obiettivi di breve termine. La capacità finanziaria (reperimento di fondi) è molto elevata in quanto si può fare leva su aumenti di capitale sottoscritti dagli azionisti. (PAESI ANGLOSASSONI) Impresa Padronale: È fortemente caratterizzata dall’imprenditore che è sia proprietario delle azioni dell’impresa che manager operativo. Il soggetto economico coincide con l’azionista di maggioranza (manager). Non sono quotate in borsa. Il valore fondamentale è rappresentato dall’utile (guadagno) distribuibile. Il potenziale finanziario è limitato ed è alto il ricorso al finanziamento esterno (banche, istituzioni finanziarie ) Impresa Consociativa: È caratterizzata da un nucleo di azionisti di riferimento, ciascuno dei quali non ha una posizione di dominanza (banche) e da portatori di interessi nell’impresa (dipendenti, fornitori ) Il soggetto economico è rappresentato dagli azionisti e dai portatori di interessi. Sono quotate in borsa ma la circolazione delle azioni è limitata. Il valore fondamentale è rappresentato dalla continuità, dalla crescita occupazionale e dalla sopravvivenza dell’azienda nel tempo. Il potenziale finanziario è elevato in quanto gli azionisti di riferimento sono in grado di contribuire agli aumenti di capitale necessari allo sviluppo dell’impresa. (GIAPPONE)

Per finanziarsi le imprese possono fare ricorso a: -

� Capitale di rischio. � Capitale di debito.

Capitale di rischio: Ne è un esempio la vendita di azioni. Chi compra azioni della società riceve in cambio delle azioni. Queste azioni possono fruttargli dei dividendi o un plusvalore qualora l’azionista decidesse di venderle. Come dividendi si intende la distribuzione degli utili in funzione del numero di azioni in possesso dell’azionista. Capitale di debito: Ne è un esempio il prestito bancario. In cambio la banca riceverà degli interessi sul capitale prestato.

Relazioni tra ambiente e impresa: Per analizzare le relazioni tra l’ambiente e l’impresa occorre prendere in esame

quattro sottosistemi che interagiscono con il sistema impresa: � Macroambiente. � Microambiente. � Sistema competitivo. � Sistema interlocutori sociali.

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Macroambiente: L’ambiente è un sistema composto da numerosi sottosistemi con cui l’impresa interagisce. Ogni macroambiente è composto da numerosi sottosistemi ambientali come:

� L’ambiente politico. � L’ambiente economico. � L’ambiente socio-culturale.

Il macroambiente si suddivide in: � Macroambiente globale � Macroambiente europeo. � Macroambiente nazionale. � Macroambiente istituzionale.

Macroambiente globale: Contesto competitivo mondiale, soggetto agli andamenti dell’economia

internazionale. Macroambiente europeo (o continentale): Impatto sulle imprese europee dell’unione economica europea. Macroambiente italiano (o nazionale): Impatto dell’economia italiana sull’economia di un’impresa. Microambiente (ambiente istituzionale): Interazioni tra ambiente e sistema impresa; sono influenzate dall’ambiente istituzionale in cui operano. Fra le istituzioni che caratterizzano più da vicino l’impresa ci sono:

� Mercato dei prodotti (settore in cui opera l’impresa). � Mercato delle materie prime. � Ambiente tecnologico. � Mercato finanziario. � Mercato del lavoro. � Ordinamento sindacale � Ordinamento tributario.

Sistema competitivo: Ambiente esterno all’impresa in cui vengono inseriti i prodotti dell’impresa. Occorre individuare:

� Attori del sistema competitivo. � Tipologia del sistema competitivo.

Attori del sistema competitivo: Si possono elencare:

� Concorrenti; con cui l’impresa può avere un rapporto di rivalità o di collaborazione.

� Clienti; con cui l’impresa può avere un rapporto di forza o di debolezza.

� Fornitori;

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con cui l’impresa può avere rapporti di integrazione, oltre che contrattuali. � Produttori di prodotti sostitutivi. � Entranti potenziali; ovvero imprese che potenzialmente potrebbero entrare nel mercato qualora le barriere o i vincoli all’entrata non fossero troppo elevati.

Tipologia del sistema competitivo: Il differenziamento avviene a seconda di due variabili fondamentali:

� Differenziazione; possibilità di differenziare i prodotti nell’ambito del mercato. possibilità di mantenere nel tempo i vantaggi nei confronti dei concorrenti. Al variare di questi due parametri si possono distinguere:

� Sistema competitivo frammentato. � Sistema competitivo di specializzazione. � Sistema competitivo di volume. � Sistema competitivo bloccato.

Sistema competitivo frammentato: E’ caratterizzato da molte imprese aventi quote di mercato molto basse. E’ molto elevata la possibilità di differenziarsi ma la sostenibilità dei vantaggi competitivi è molto bassa in quanto qualsiasi innovazione è facilmente copiabile in breve tempo. Sistema competitivo di specializzazione: Si ha quando un’impresa riesce a diventare leader del mercato cercando di differenziare al massimo i suoi prodotti. La differenziazione dei prodotti è molto elevata ed i vantaggi competitivi rispetto ai concorrenti sono duraturi nel tempo. Sistema competitivo di volume: E’ tipico dei mercati in cui le imprese devono necessariamente avere elevati volumi produttivi per consentire un’elevata redditività Non è possibile differenziare la gamma dei prodotti ma è elevata la sostenibilità dei vantaggi competitivi in quanto difficilmente un concorrente riesce ad arrivare ai massimi volumi produttivi dell’impresa leader di mercato. Sistema competitivo bloccato: E’ caratterizzato dalla crisi della domanda e dal conseguente crollo dei volumi produttivi. Nessuna impresa operante in questo sistema riesce ad ottenere vantaggi competitivi sui concorrenti; tutte le imprese tendono a perdere redditività per la crisi della domanda.

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LA NASCITA DELL’AZIENDA L’azienda è la risposta che l’uomo ha ideato per far fronte ad un problema economico (bisogni dell’uomo infiniti a fronte di risorse limitate). E’ necessario quindi operare una scelta tra mezzi scarsi per soddisfare i bisogni iniziali sfruttando anche i loro usi alternativi. Le attività economiche svolte per soddisfare i bisogni possono essere di vari tipi: � Produzione (di beni o servizi). � Scambio (di beni o servizi con altre imprese). � Consumo (per ottenere i beni o i servizi da mettere sul mercato). Le imprese sostanzialmente si suddividono in due categorie: o Imprese Commerciali. o Imprese Industriali.

Imprese Commerciali: Non operano una trasformazione fisica delle materie prime; si limitano a svolgere operazioni di intermediazione o di scambio. Imprese Industriali: Il ciclo di produzione delle imprese industriali si svolge in tre fasi principali: - acquisizione delle materie prime. Trasformazione fisica delle materie prime. Produzione di un prodotto finito da collocare sul mercato.

Gli elementi costitutivi di un’azienda vengono solitamente suddivisi in due categorie: � Condizioni di funzionamento dell’azienda. � Fattori della produzione.

Le condizioni di funzionamento di un’azienda sono tutte quelle condizioni tali che, se non ci fossero, non avrebbe senso parlare di azienda. Il numero di queste condizioni è molto variabile a seconda delle varie teorie; quelle principali però sono: Aggregazione di individui; tra cui vi possono essere legami economici o non economici. In un’azienda l’aggregazione comprende i dirigenti, gli operai, le segretarie e tutti coloro che lavorano per l’azienda. Criterio di scambio nel mercato; si tratta di atti di negoziazione di tipo oneroso o non oneroso che devono essere remunerativi per chi offre il servizio. Economicità (efficacia strategica); i ricavi ottenuti al termine dell’esercizio devono essere remunerativi almeno per ripagare i costi sostenuti, indipendentemente dal fatto che ci siano stati dei ricavi (guadagni) o dei costi (perdite). Assoggettamento ad influssi esterni ed interni; l’azienda deve essere pronta a far fronte a modificazioni nei rapporti con il mercato esterno (influsso esterno) e con i propri dipendenti (influsso interno).

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I Fattori produttivi; possono essere materiali o immateriali e sono tutti quegli elementi che un’azienda usa per arrivare ad un prodotto finito. Possono essere le materie prime, un marchio, la fedeltà dei dipendenti … Risorse intangibili; si tratta di tutte quelle risorse difficilmente valutabili in termini monetari. Ne sono un esempio la bravura di un certo dirigente, l’abilità dei proprio dipendenti Tempo; riguarda il tempo impiegato per passare dall’ideazione alla produzione e alla collocazione sul mercato di un certo prodotto. Questo tempo può influenzare le modalità di pagamento delle materie prime o dei servizi usati dall’azienda. Autonomia decisionale; l’azienda deve essere libera di decidere per proprio conto come organizzarsi internamente ed esternamente. � Sistema di relazioni tra gli elementi che precedono; è molto importante perché tutti gli elementi sopra elencati sono legati l’uno all’altro e si influenzano a vicenda. Un’azienda può essere definita come un insieme di relazioni tra i suoi elementi costitutivi infatti:

I fattori della produzione sono tutti quegli elementi, materiali o immateriali, fisici o di personale che cooperano per arrivare alla produzione di un prodotto finito. Questi si distinguono in base a: Influenza sul processo economico; ogni fattore economico ha una rilevanza diversa all’interno di un’azienda. Un fattore produttivo può essere determinante per un’azienda tanto che, nel caso in cui questo fattore venisse a mancare, l’azienda non avrebbe più ragione di esistere. Opportunità di acquisizione alla combinazione produttiva; se un bene è importante per un processo produttivo l’azienda deve cercare di ottenerlo. Necessità di loro remunerazione; � i fattori produttivi vengono remunerati in modo diverso ma, in ogni caso,

vanno remunerati; le materie prime vengono pagate con capitale proprio o di terzi, il fattore lavoro viene pagato con il salario …

� Possibilità di loro misurazione secondo il metro monetario; si tratta di una valutazione del contributo alla produzione che viene dato da quel fattore produttivo.

Cambio negli elementi costitutivi.

Cambio nelle relazioni. Cambia l’azienda, più o meno

drasticamente��

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La gestione aziendale viene definita come complessa ed unitaria; unitaria in quanto ogni fase del processo produttivo è una fase a sé stante; e complessa in quanto tutte le varie fasi cooperano per uno stesso fine aziendale. Le varie fasi del processo produttivo sono fasi collegate sequenzialmente che si ripetono ciclicamente. CICLO IMPIEGHI / FONTI DELL’AZIENDA INDUSTRIALE:

Acquisizione di mezzi monetari.

Impiego dei mezzi monetari nell’acquisizione dei fattori

produttivi materiali e immateriali. Trasformazione fisico-tecnica dei fattori produttivi.

Recupero mezzi monetari attraverso la collocazione sul mercato dell’output��

Proprietari Terzi

Finanziamenti Rimborsi di finanziamenti

Investimenti (Uscite immediate o differite per acquisto di fattori della produzione)

Trasformazione fisico-tecnica

Disinvestimenti (Entrate immediate o differite per vendite di prodotto o servizi)

Gestione

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Finanziamenti: Consistono nell’immissione di capitali nell’azienda. Per finanziarsi un’azienda può ricorrere a : � Capitale proprio (o sociale); � viene messo a disposizione dall’imprenditore o dai soci. � Capitale di terzi; � viene messo a disposizione da banche o istituti di credito e dà origine a

debiti dell’azienda verso terzi. � Capitale reinvestito;

si tratta di ricavi dell’esercizio precedente che vengono reimmessi nel ciclo produttivo come investimenti.

I finanziamenti sono richiesti sia nel momento iniziale della vita dell’impresa, sia ogni volta che siano necessari all’impresa mezzi monetari per effettuare investimenti. Investimenti: Consistono nell’acquisizione dei fattori produttivi (materiali e immateriali) necessari allo svolgimento del processo aziendale. L’acquisizione dei fattori produttivi può avvenire con due distinte modalità: � Cessione di mezzi monetari. � Pagamenti successivi (debiti commerciali dell’azienda).

Trasformazione fisico-tecnica: Operazioni interne all’azienda (che non danno origine a flussi economici o finanziari) che consentono di trasformare i fattori produttivi che entrano nell’azienda (input) in prodotti o servizi venduti dall’azienda (output). Disinvestimenti: Operazioni finalizzate a cedere le produzioni ed i servizi ottenuti. La cessione di questi prodotti e servizi consente di disinvestire i mezzi finanziari, ottenuti dai finanziamenti. I disinvestimenti possono avvenire con: � Acquisizione di mezzi monetari se i clienti pagano subito. � Incassi successivi (crediti commerciali dell’azienda). Rimborsi (o remunerazioni): Con i mezzi monetari ottenuti dai disinvestimenti l’azienda può procedere alle operazioni che consentono di: � Remunerare i soci pagando i dividendi sul capitale sociale. � Remunerare i fornitori di capitale di terzi. � Rimborsare i debiti nei confronti di terzi (debiti di finanziamento) � Rimborsare ai soci i finanziamenti in esubero, sotto forma di capitale sociale.

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SISTEMA DEI VALORI AZIENDALI: IMPIEGHI FONTI DI FINANZIAMENTO

Impieghi Fonti

Destinazione dei mezzi finanziari

acquisiti

Acquisizione di fattori specifici (beni durevoli o

non durevoli)

Provenienza mezzi finanziari Origine delle fonti di finanziamento Interne (gestione Esterne Capitale di rischio Capitale di terzi

FONTI DI FINANZIAMENTO DIRETTE ED INDIRETTE: Quando si parla di finanziamenti a titolo di Capitale di Debito (o Capitale di Terzi) si intendono tutti quei finanziamenti che vengono ottenuti da banche o istituti di credito che prestano denaro in cambio di interessi sul capitale prestato. Questo tipo di finanziamento ha alla base un contratto che definisce:

� Ammontare del capitale prestato. � Modalità di rimborso (completo o rateale …). � Modalità di remunerazione (tasso di interesse fisso o variabile .

I finanziamenti a titolo di Capitale di Debito vengono generalmente classificati in base alla durata del prestito; si distinguono:

� Finanziamenti a breve termine (durata minire di 12 mesi). � Finanziamenti a medio termine (durata compresa tra 1 anno e 5 anni). � Finanziamenti a lungo termine (durata superiore a 5 anni).

Fonti di finanziamento. Dirette

Complementarietà

Indirette

Capitale Proprio

Capitale di Terzi

Ricavi

Impieghi

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LEGAMI TRA FONTI ED IMPIEGHI: Con le disponibilità finanziarie vengono acquistati i fattori della produzione che, in questo grafico, sono rappresentati dal Lavoro, dalle Materie Prime e dai Beni di Uso Durevole. Come Beni di Uso Durevole si intendono tutte quelle infrastrutture, materiali e immateriali, che servono per ottenere il prodotto finale (fabbricati, macchinari) e che vengono utilizzati per più cicli produttivi. Come Combinazione Produttiva si intende la modalità in cui vengono uniti i vari fattori della produzione per arrivare ad un prodotto finito (bene o servizio). Nelle attività individuali le fonti di finanziamento possono essere: il capitale individuale o il finanziamento di terzi. Il rischio economico ricadrà solamente sull’imprenditore che risponderà illimitatamente con il suo patrimonio personale. Nelle attività economiche svolte sotto forma di impresa collettiva (o società) il finanziamento può avvenire tramite il capitale sociale conferito dai soci o tramite il capitale di terzi. Nelle società di capitali il rischio economico graverà solo sulla società ovvero i soci rischieranno soltanto il capitale da loro conferito. Nelle società di persone, invece, i soci potrebbero dover rispondere con il loro capitale, nel caso il capitale sociale non bastasse a ripagare i debiti della società.

Capitale Proprio

Capitale di Credito

Disponibilità Finanziaria

Lavoro Materie Prime

Beni di Uso Durevole

Combinazioni Produttive

Output

Cessioni

Disponibilità Finanziarie

Remunerazione Capitale Proprio

Remunerazione Capitale DI Credito (Restituzione)

Autofinanziamento

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PROCESSI PRODUTTIVI (CIRCUITO DELLA PRODUZIONE): � Considerando una società, il Capitale di Rischio (o Capitale Proprio) può essere ottenuto principalmente in due modi:

� Tramite apporto esterno da parte dei soci. � Tramite Autofinanziamento.

Come apporto esterno da parte dei soci si intende il capitale sociale conferito dai soci. Come Autofinanziamento si intende quella parte dell’utile di esercizio (ricavi dell’esercizio – costi dell’esercizio) che i soci decidono di non suddividere tra i soci come dividendi ma di reinvestire nel ciclo produttivo. Il Livello di Capitalizzazione di un’impresa è il peso che il capitale di rischio ha rispetto al totale delle fonti di finanziamento. Questo dipende dalla:

� Possibilità di reperire finanziamenti a titolo di capitale di rischio sul mercato. � Politica di autofinanziamento adottata dall’impresa.

A sua volta la Possibilità di reperire finanziamenti sul mercato a titolo di capitale di rischio dipende da:

� Organizzazione del Mercato Finanziario. � Atteggiamento degli imprenditori e degli investitori. � Aspetti Fiscali. � Possibilità di investimenti alternativi.

Come Organizzazione del Mercato Finanziario si intende se il Mercato Finanziario (la Borsa) può accogliere favorevolmente la quotazione sul mercato della società in questione. A questo sono legati anche l’Atteggiamento di imprenditori ed investitori e la Possibilità di investimenti alternativi, fattori che possono influenzare molto la possibilità di reperire finanziamenti sul mercato finanziario.

Entrate Monetarie Uscite Monetarie

Prodotti Finiti Processi Produttivi

Fattori della Produzione

Vendita Prodotti Finiti

Risorse Aziendali Legate alla Conoscenza

Acquisto Fattori della Produzione

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Condizioni necessarie per la nascita e lo sviluppo di un mercato del capitale di rischio:

� Esistenza di aziende che accedono alla quotazione (Esistenza di un Mercato Primario).

� Disponibilità di un risparmio da investire (Esistenza di un Mercato Secondario).

� Esistenza di operatori che favoriscano l’incontro tra domanda di risparmio (impresa quotata) e soggetti in surplus (risparmiatori.

Titolarità del capitale di rischio e proprietà dell’azienda: I proprietari di un’azienda sono i titolari del capitale sociale (soci). Lo status di socio comporta:

� Di sopportare il rischio e l’incertezza delle scelte aziendali. � Il diritto di ricevere i benefici delle operazioni aziendali.

Il valore del diritto di proprietà dell’impresa è quantificato dalla differenza tra il valore delle attività (investimenti) ed il valore delle passività (finanziamento di terzi), ossia dal patrimonio netto. Il patrimonio netto è altresì pari alla somma tra:

� Apporti dei soci � Utili conseguiti dall’unità aziendale e non distribuiti.

I diritti dei proprietari di un’impresa hanno quindi caratteristica residuale (Attività – Passività di terzi). Il diritto di proprietà dei soci non si identifica con un diritto su una specifica attività patrimoniale ma con un diritto su una quota parte di tutte le attività al netto delle passività. Scelta tra Capitale Proprio e Capitale di Terzi (ovvero tra Capitale di Rischio e Capitale di Debito): La scelta di quale forma di finanziamento adottare si basa su molti fatto; questi i principali:

� Disponibilità di un mercato del Capitale di Rischio. � Disponibilità di un mercato del Capitale di Debito. � Onerosità del Capitale di Rischio (attesa dai futuri e possibili soci) e del

Capitale di Debito. � Modalità di tassazione del Capitale di Rischio e del Capitale di Debito. � Livello di autofinanziamento dell’impresa. � Grado di solvibilità dell’impresa;l’impresa deve essere in grado di pagare gli

interessi concordati per il capitale di terzi. � Tipologia di investimento.La tipologia di finanziamento prescelta sarà quindi

un mix tra Debito e Capitale al fine del raggiungimento di una struttura finanziaria ottimale, ossia che consenta la minimizzazione del costo complessivo del capitale:

Costo del Capitale di Rischio (Dividendi) + Costo del Capitale di Terzi (Interessi)

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Decisioni di Investimento: Quando un’impresa deve fare un investimento spesso le si pongono davanti alcune alternative. Bisogna saper scegliere l’investimento migliore in base ad alcuni parametri: � Quanto costerà il nuovo investimento;

andranno considerati sia i costi immediati che i costi per far funzionare a regime il nuovo investimento.

� Output del nuovo investimento; andrà previsto di quanto si modificherà l’output con il nuovo investimento e bisognerà fare in modo che il nuovo investimento sia ben dimensionato per le dimensioni dell’azienda.

� Attuale e potenziale struttura finanziaria; potrebbe infatti essere necessario modificare la struttura finanziaria dell’azienda, facendo ricorso a fonti di finanziamento diverse da quelle utilizzate fino a quel momento dall’azienda.

� Misurazione dei costi e dei ricavi (entrate e uscite) connesse al nuovo investimento; il nuovo investimento infatti comporterà degli oneri finanziari (finanziamento di terzi) e dei costi (che potrebbero diminuire o aumentare).

� Scelta tra diversi investimenti in una situazione di capital rationing; dove come capital rationing si intende una situazione in cui vi sono capitali limitati a fronte di bisogni illimitati. In questo caso andrà scelto l’investimento più appropriato in base ad una serie di fattori (potrebbe essere prescelto quello che si remunera più in fretta .

� Effetti che si vogliono avere sulle altre operazioni aziendali; il nuovo investimento infatti potrebbe apportare delle modifiche anche in altre attività dell’azienda non strettamente legate con l’investimento.

INTERAZIONE TRA LE SCELTE DI FINANZIAMENTO E DI INVESTIMENTO�� Nell’economia di un’impresa le scelte di investimento sono interdipendenti con quelle di finanziamento.

Caratteristiche Progetto di Investimento

Redditività Attesa

Orizzonte Temporale

Rischiosità

Caratteristiche e dinamica del connesso fabbisogno finanziario

Capitale Proprio Capitale di Terzi

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Come Orizzonte Temporale si intende il tempo in cui un investimento viene remunerato e va dalla sua idealizzazione alla sua realizzazione. Come Rischiosità si intendono tutti i rischi che un investimento può comportare (una nuova macchina potrebbe far produrre all’azienda troppi prodotti costringendola a ricorrere ad un magazzino o potrebbe richiederle un numero maggiore di dipendenti o potrebbe farle produrre un nuovo prodotto che potrebbe non essere ben accettato dai suoi clienti …). Come Caratteristiche e dinamica del connesso fabbisogno finanziario si intende la scelta della fonte di finanziamento ottimale che dipenderà dal fattore tempo, dalla dinamica finanziaria e dalla rischiosità dell’operazione. OPERAZIONI DI PRODUZIONE; FLUSSI ECONOMICI E FINANZIARI: Come si può osservare in questo grafico i principali soggetti con cui un’azienda opera sono i fornitori ed i clienti; l’azienda infatti acquista i Fattori della Produzione dai fornitori e, dopo averli combinati fra loro, vende l’output ai suoi clienti. Nella parte alta del grafico si trovano i flussi di prodotti mentre nella parte bassa di trovano i flussi finanziari.

Fornitori

Acquisizione Fattori

Combinazioni Produttive

Cessione Output

Clienti

Input di fattori (Costi) Output di prodotti (Ricavi)

Debiti verso Fornitori Cassa Crediti verso

Clienti

Output di moneta (Uscite) Input di moneta (Entrate)

Input di Capitale

Finanziamento Proprio

Finanziamento Di Terzi

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CICLO DI GESTIONE: Il ciclo relativo alle operazioni economiche consiste nel collegare tra di loro le operazioni economiche fondamentali. Nel Ciclo di Gestione Operativa si prendono in considerazione solo le operazioni economiche che danno origine ad investimenti e disinvestimenti, ovvero acquisto di fattori produttivi e vendita di prodotti e servizi. Il Ciclo di Gestione Integrale è dato dalla sequenza delle operazioni economiche che iniziano con i finanziamenti e, dopo, aver sviluppato investimenti e disinvestimenti, terminano con rimborsi e remunerazioni. La fase di finanziamento iniziale è quella fase in cui un’azienda si procura i capitali necessari per svolgere il processo produttivo. I mezzi monetari acquisiti possono essere certi (entrata di denaro in azienda) o assimilati (crediti di finanziamento).

Sorgere di debiti di finanziamento. Emissione di quote del capitale sociale.�

Entrate di mezzi monetari o assimilati.

Acquisto fattori della produzione�� Uscite di mezzi monetari

o assimilati.

Lavorazione dei fattori produttivi.

Entrate di mezzi monetari o assimilati. Vendita dei prodotti finiti.

Uscite di mezzi monetari o assimilati. Rimborso dei debiti di

finanziamento (interessi passivi, dividendi).

Ciclo di Gestione Operativa.

Ciclo di Gestione Integrale.

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L’emissione di quote di capitale sociale consiste in un finanziamento da parte dei soci (soggetto giuridico) a titolo di capitale di rischio. Finanziandosi un’azienda fa sempre sorgere dei debiti di finanziamento, verso i soci (a cui dovrà pagare dei dividendi) o verso i terzi (a cui dovrà pagare degli interessi). Un imprenditore, finanziandosi, si troverà a dover scegliere quale tipo di finanziamento utilizzare (capitale proprio o capitale di terzi); potrà fare ricorso ad entrambi questi tipi di finanziamento secondo una percentuale che dipenderà dal tipo della sua società. Dovrà poi scegliere se eseguire l’intero ciclo produttivo in proprio (ciclo produttivo integrato) o se ricorrere a dei terzisti che svolgeranno per lui una parte del ciclo produttivo. Nella fase di investimento si ha la scelta della complessità del ciclo di gestione. Nella fase di vendita si hanno costi diversi a seconda che il prodotto sia venduto in proprio o tramite un distributore. Il prezzo di vendita viene deciso dal mercato; il risultato della vendita deve essere sufficiente a rimborsare tutti coloro che avevano fornito all’azienda i capitali all’inizio del ciclo produttivo. Il fallimento si ha quando le entrate non sono sufficienti a pagare i debiti contratti dall’azienda.

Necessità di liquidità Investimento Produzione Magazzino Vendita

Entrata monetaria

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CICLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI UN’IMPRESA INDUSTRIALE: Il ciclo totale del processo produttivo inizia con la data di acquisto dei fattori produttivi, ovvero con la data in cui sorge l’investimento nei fattori produttivi, e termina con la data in cui avviene l’incasso della vendita dei prodotti. La durata del ciclo totale indica l’intervallo di tempo fra il momento iniziale di decisione dell’investimento ed il ritorno monetario dell’investimento. Il ciclo economico-tecnico inizia con il processo di acquisto, ovvero con l’investimento, e termina con il processo di vendita dei prodotti, ovvero con il disinvestimento. La durata del ciclo economico-tecnico indica l’intervallo di tempo fra la decisione dell’investimento ed il momento del disinvestimento, a prescindere dal ritorno monetario dell’investimento. Il ciclo tecnico inizia con il prelievo dal magazzino delle materie prime e termina con il versamento dei prodotti nel magazzino prodotti finiti. La durata del ciclo indica l’intervallo di tempo fra l’inizio e la fine del ciclo di trasformazione tecnica o produttiva detto anche ciclo di lavorazione o fabbricazione. Il ciclo monetario o ciclo di cassa (cash) inizia con il momento in cui avvengono i pagamenti ai fornitori e termina con il momento in cui avvengono gli incassi dai clienti. La durata del ciclo monetario indica l’intervallo di tempo per il quale l’impresa deve disporre di finanziamenti che consentano di pagare i fornitori prima di avere incassato dai clienti.

Investimento

Acquisto materie prime

Magazzino materie prime

Processo di trasformazione

Magazzino prodotti finiti

Vendita prodotti finiti

Disinvestimento

Incasso da clienti

Pagamento a fornitori

Ciclo tecnico

Ciclo monetario o Ciclo di cassa (cash)

Ciclo economico-tecnico

Ciclo totale del processo produttivo

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All’acquisto delle materie prime si ha un esborso monetario (pagamento dilazionato) costituito dall’investimento dei capitali forniti dai soci o da terzi. Quando il processo produttivo dura per più di un anno si parla di lavori pluriennali. Le fonti di finanziamento vengono impiegate per l’acquisto delle materie prime e per il ciclo produttivo. Finchè i prodotti finiti rimangono in magazzino l’azienda ha lavorato gratuitamente in quanto non ha fatto altro che investire i finanziamenti. Una volta che i prodotti sono usciti dal magazzino si hanno dei crediti nei confronti dei clienti (l’azienda non è ancora stata pagata). Il ciclo produttivo finisce soltanto nel momento in cui l’azienda incassa i crediti che ha nei confronti dei clienti. Se il magazzino prodotti finiti di un’azienda è molto basso vuol dire che questa è organizzata molto bene in quanto produce in proporzione a quanto vende. Il Direttore di Produzione si occupa di tutte quelle operazioni che vanno dall’investimento dei finanziamenti all’ottenimento dei prodotti finiti. La sua bravura starà nell’avere pochi scarti di produzione, nell’acquistare una giusta quantità di materie prime e nel mantenere fluido il processo produttivo. I problemi a cui si può trovare a dover fare fronte saranno quelli relativi all’età delle macchine, all’efficienza del ciclo produttivo… Il Direttore Vendite, invece, si occupa di tutte le problematiche relative alla vendita dei prodotti finiti. La sua bravura sarà quella di avere un basso magazzino prodotti finiti e di incassare nel minor tempo possibile. Ai venditori vengono spesso pagate delle provvigioni; le provvigioni vengono però date ai venditori solo al momento dell’incasso. Un’azienda può ridurre a zero il magazzino delle materie prime inviandole immediatamente ad un terzista che eseguirà parte del processo di trasformazione per lei. Un’azienda potrebbe anche non svolgere il processo di trasformazione, trasformandosi in un’azienda commerciale. Alcune multinazionali acquistano le materie prime per tutte le loro filiali (per ottenere prezzi più bassi) e poi le distribuiscono. In base al tipo di azienda un imprenditore può decidere come finanziarsi. Un imprenditore potrebbe finanziare le immobilizzazioni materiali (macchinari ) con finanziamenti a medio - lungo termine mentre le spese di gestione (materie prime, personale ) con finanziamenti a breve termine.

Acquisto materie prime

Magazzino materie prime

Processo produttivo Prodotto finito

Entrate

Ciclo tecnico

Prodotto finito

Magazzino prodotti finiti Crediti

Incasso clienti (Banca) Materie prime.

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Combinazioni produttive: La combinazione produttiva è data dal rapporto fra i diversi fattori produttivi impiegati nel processo di trasformazione.

Materie prime

Impianti

Lavoro umano

Materie prime

Impianti

Lavoro umano

Materie prime

Lavoro umano

Impianti

Combinazione produttiva normale

Combinazione produttiva

“Labour Intensive”

Combinazione produttiva

“Capital Intensive”

CAPITOLO 2

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Le operazioni di gestione ordinaria

L’attività ordinaria si esplica nel ciclo ACQUISTI TRASFORMAZIONE VENDITA Le conseguenze sulla gestione sono di carattere: PATRIMONIALE Investimenti per la dotazione del capitale tecnico iniziale ECONOMICO Acquisto dei fattori produttivi Ricavi delle vendite FINANZIARIO Pagamenti

Le operazioni di gestione straordinarie Nel corso del ciclo di vita all’ azienda possono presentarsi situazioni in cui si rende necessario :

� Rifocalizzare il proprio business

� Espandere l’attività

� Chiudere l’azienda. I tre casi di cui sopra evidenziano pertanto delle situazioni in cui la proprietà dell’azienda dovrà assumere decisioni di carattere straordinario. Nel caso di in cui si presenti l’occorrenza di rifocalizzazione del Business le operazioni di gestione straordinarie tipiche destinate ad acquisire liquidità e concentrare le risorse ottenute sul core business sono .

� la cessione di azienda controllata non più strategica all’attività (esempio Gruppo Fiat)

� la cessione di un ramo d’azienda � lo spin-off degli immobili aziendali a società terza

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Nel caso in cui l’azienda attraversi una fase di espansione le operazioni straordinarie sono rivolte ad acquisire una massa superiore di volume d’affari o una competenza in settori diversi attraverso :

� L’Acquisizione di azienda concorrenti e/o di azienda operante in altri settori

� La Successiva fusione per incorporazione Nel caso di situazione di difficoltà aziendali non a carattere temporaneo, ma strutturali, con la proprietà che intenda cessare l’attività le operazioni da effettuare sono le seguenti::

� La cessione totale dell’azienda

� La Liquidazione

� La richiesta di ammissione a Procedure concorsuali liquidatorie

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CAPITOLO 3

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GESTIONE MONETARIA: La gestione monetaria è quell’aspetto della gestione caratterizzato dal Cash Flow. Il Cash Flow è un criterio che serve per trovare un collegamento tra le uscite monetarie e le entrate monetarie. Si vuole quindi valutare l’equilibrio monetario di un’azienda. Se vi è un Cash Flow negativo vi sarà una perdita e questo potrebbe portare al fallimento dell’azienda. Un mastrino è una tabella in cui vengono contrapposti i costi ed i ricavi dell’azienda all’interno di un Ciclo Produttivo. Nel caso di un taxista il mastrino sarebbe di questo tipo: Un ricavo si ha quando vi è un incasso, incasso che può essere monetario o a titolo di credito. Un’entrata si ha quando viene reso liquido il ricavo. L’utile (o reddito d’esercizio, o margine) è la conseguenza dello scopo di lucro dell’impresa. E’ dato dalla differenza tra Ricavi e Costi . L’utile è ottenuto dall’azienda impiegando le sue risorse. Come risorsa si intende un finanziamento che viene investito per l’acquisto di beni durevoli e non durevoli. All’interno del mastrino l’utile viene posto dalla parte dei costi per avere un equilibrio tra le due parti. Il patrimonio di un’impresa può avere delle variazioni economiche o delle variazioni numerarie. Come variazioni economiche si intendono i costi ed i ricavi. I costi, numerariamente parlando, sono rappresentati da uscite monetarie (variazione numeraria certa) o dai debiti (variazione numeraria assimilata). I ricavi, numerariamente parlando, sono rappresentati dalle entrate monetarie (variazione numeraria certa) o dai crediti (variazione numeraria assimilata). Nell’ambito del capitale è possibile distinguere il patrimonio numerario, questo è composto da:

- Contante in cassa. - Crediti numerari (crediti temporanei in attesa di un’entrata in

cassa). - Debiti numerari (debiti temporanei in attesa di un’uscita di

cassa).

Costi Autovettura benzina Bollo …

200

Utile 100

Ricavi 300

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Il patrimonio numerario subisce delle variazioni numerarie per effetto delle operazioni economiche che riassorbono sia le operazioni finanziarie (variazione dei debiti e dei crediti), sia le variazioni monetarie (variazioni di cassa). Le variazioni numerarie possono essere:

- Variazioni numerarie certe; variazioni monetarie; variazione del contante in cassa.

- Variazioni numerarie assimilate; variazioni finanziarie relative a crediti e debiti espressi nella moneta di conto (Euro).

- Variazioni numerarie presunte; variazioni finanziarie espresse in valuta estera da convertire alla fine dell’anno nella valuta di conto.

Le variazioni numerarie assimilate e presunte devono diventare certe il più presto possibile attraverso l’incasso.

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CICLO MONETARIO: + - + - Il Cash Flow rappresenta la liquidità creata o distribuita ed è dato dalla somma tra:

Finanziamenti + Investimenti + Disinvestimenti + Rimborsi. Il Cash Flow, come si può facilmente intuire, è influenzato dalle variazioni numerarie certe. Un Cash Flow positivo permetterà all’impresa di rimborsare i finanziamenti ottenuti, di pagare gli interessi relativi e di distribuire i dividenti relativi al capitale di rischio. Se il Cash Flow è negativo, invece, vorrà dire che ci sono state più uscite che entrate monetarie. L’impresa avrà quindi bisogno di ulteriori finanziamenti per reiniziare il ciclo produttivo. Il ciclo monetario può essere riassunto così:

Finanziamenti Investimenti Disinvestimenti Rimborsi

Flussi di

entrate

Flussi di

uscite

Flussi di

uscite

Flussi di

entrate

Cash Flow

Cash Flow Negativo

Cash Flow Positivo

Finanziamenti

Entrate - Fonti Uscite – Investimenti Impieghi

Ciclo di gestione Vendita – Ricavo

Disinvestimento (Fase monetaria)

Fonte di liquidità Investimenti

Rimborsi

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Variazioni numerarie: monetarie e finanziarie Come operazioni di gestione straordinaria o extragestione si intendono quelle operazioni che non necessariamente generano un’operazione economica. Ne sono un esempio:, la trasformazione, la fusione, la scissione/scorporo e la liquidazione. Come operazioni di gestione ordinaria esterna si intendono tutte quelle operazioni economiche che hanno un peso nel Cash Flow. Ne sono un esempio: i finanziamenti, gli investimenti, i disinvestimenti, le remunerazioni ed i rimborsi. L’aspetto economico è quell’aspetto della gestione aziendale che riguarda le cause che provocano le variazioni monetarie o finanziarie nelle operazioni economiche. L’aspetto finanziario monetario riguarda i pagamenti e gli incassi effettuati da un’azienda. Partita doppia / sistema del reddito: Metodo usato per rilevare le variazioni numerarie e non numerarie di un’azienda man mano che queste si verificano, in modo da poter redigere un bilancio alla fine dell’anno. Le società di capitali hanno l’obbligo della redazione del bilancio che dovrà essere depositato presso la Camera di Commercio al fine di rendere i dati ivi contenuti pubblici e messi a disposizione dei terzi .

Operazioni di gestione straordinaria o extragestione

Operazioni economiche

Operazioni di gestione ordinaria esterna

Aspetto finanziario�monetario

Aspetto economico

Variazioni numerarie

Assimilate

Certe Presunte

Cash Flow

Fonti e Impieghi =

Capitale

Natura operazione

Aspetto

Tipologia di valutazione

Quantità d’azienda

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ESERCIZIO SVOLTO

1) Nel corso di un anno un’impresa paga ad un dipendente 12 stipendi: � variazioni numerarie: 24 (ogni mese vi sarà un debito verso il dipendente e un

pagamento di quel debito). � variazioni non numerarie: 12

Per ogni operazione di gestione andranno fatti i mastrini relativi alle variazioni numerarie e non numerarie connesse a quell’operazione. Nel caso del pagamento degli stipendi si avrà una situazione di questo tipo: a) Formazione di un debito verso il dipendente:

b) Pagamento del debito:

Valori non numerari

Dare Costi

Avere Ricavi

Valori numerari

+ Entrate Attività Crediti

- Uscite

Passività Debiti

Debito verso il dipendente.

-

100

+

+

100

-

Costo dipendente

+

100

-

100

+

-

100

Debito verso il dipendente. Banca

= 0

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esempio 2) Acquisto materie prime. Prima fase registro costo e debito vs fornitore Seconda fase pagamento fornitore tramite banca

3) Bolletta telefonica.

4) Finanziamento bancario di 300 e successivo rimborso di 150.

In questo caso non vi sono variazioni non numerarie. 5) Vendita merci per 100 e successivo incasso.

+

150

- 300

+ 300

-

150

Finanziamento bancario di 300

Sezionale debiti Banca

Rimborso finanziamento di 150

= 150

= 150

Vendita +

100

-

100

+

- 100

+

100

-

Crediti verso clienti Conti non numerari Banca

Incasso

Acquisto materie prime

Sezionale debiti fornitori

Conti non numerari (costi)

Banca

+

100

- 100

+ 100

-

+

-

100 Pagamento debito

Debito verso Telecom

Sezionale debiti Conti non numerari Banca

+

500

- 500

+ 500

-

+

-

500 Pagamento debito

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Un contratto preliminare non dà origine né a variazioni numerarie né a variazioni non numerarie. Lo stato patrimoniale riassume tutte le variazioni numerarie avvenute durante l’anno trascorso. Il conto economico è suddiviso in due parti; nella prima si trova la somma di tutti i sezionali in dare mentre, nella seconda, si trova la somma di tutti i sezionali in avere (ovvero i ricavi). Nella maggior parte dei casi si ha una situazione del genere: Ne è un esempio l’acquisto di una materia prima; all’inizio si ha l’acquisizione del fattore produttivo (variazione non numeraria) a cui segue un debito verso il fornitore (variazione numeraria assimilata) a cui segue il pagamento del fattore produttivo (variazione numeraria certa). Un’impresa ha la proprietà di un fattore produttivo (es. una materia prima) a partire da un certo momento, concordato con il fornitore; in genere ciò avviene quando la società entra in possesso del materiale. Nel momento in cui la società ha la proprietà sorgono i costi e nasce il debito verso il fornitore. Il Principio di competenza fa sì che tutte le variazioni non numerarie (costi e ricavi) di un esercizio (ovvero di un anno) confluiscano tutte in un unico conto economico. Esercizio svolto Anche nel caso in cui una bolletta relativa ad un periodo compreso tra 01/01 e 31/01 arrivasse nel mese di febbraio le variazioni (numerarie e non numerarie) relative alla nascita del debito con la Telecom andrebbero comunque registrate nel mese di gennaio. I fattori produttivi possono essere di due tipi: -

� Fattori produttivi a lento utilizzo. � Fattori produttivi a veloce utilizzo.

I fattori produttivi a lento utilizzo sono quei fattori produttivi che durano per più di un anno. Danno origine ad una attività di bilancio e ad un costo (variazione non numeraria) relativo alla quota di ammortamento (uso annuale). I fattori produttivi a veloce utilizzo sono fattori produttivi annuali. Danno origine solo ad un costo dell’esercizio. Il personale può essere collocato in questa categoria.

Variazione non numeraria.

Variazione numeraria assimilata.

Variazione numeraria certa.

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I beni a lungo termine vengono ammortizzati in un certo numero di anni e quindi non vengono registrati una volta sola nel bilancio d’esercizio della società. In realtà il primo anno avrò il pagamento (esborso numerario o creazione di un debito) mentre gli anni successivi avrò la possibilità di considerare come costo una quota convenzionale di uso, perdita del valore del bene che viene detta ammortamento Un’auto, per un taxista, è un’immobilizzazione materiale (attività di bilancio) e non incide completamente sul conto economico. 1° Anno:

2° Anno:

Fattori produttivi

Pluriennali Annuali

Impiegati nelle Attività

Servizio Prodotto Ricavo

Ricavo

Variazione non numeraria.

Credito

Variazione numeraria.

Acquisto auto

Var. num. pluriennale Var. non numeraria Banca

+

100

- 5000

4900

+

-

100

+

- 5000

Ammortamento auto

=

+

100

- 4900

4800

+

-

100 Ammortamento auto

=

Var. num. pluriennale Var. non numeraria

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Ricapitolando: In questo ciclo sono presenti soltanto variazioni non numerarie e variazioni numerarie assimilate; non c’è stata nessuna variazione monetaria. Il reddito dell’esercizio è dato dalla differenza tra i ricavi ottenuti per effetto dell’impiego del capitale ed i costi relativi ai fattori produttivi annuali e si chiama utile (valore positivo) e perdita (valore negativo). REDDITO DELL’ESERCIZIO = RICAVI ANNO – COSTI ANNO Il reddito dell’esercizio caratterizza lo scopo di lucro; si tratta infatti di quell’utile / perdita che controbilancia le attività e le passività. I costi relativi all’esercizio comprendono i costi annuali di quell’esercizio e l’ammortamento dei costi pluriennali (Costi pluriennali / durata prevista dell’investimento pluriennale).

Fonti di Finanziamento Capitale di rischio

Dividendi (No è oneroso di interessi)�

Capitale di terzi (Capitale di debito)

Var. numerarie (debito verso

banca, liquidità) Var. non numerarie

Costo (interessi passivi)

Fattori Produttivi

Acquisizione

Pluriennale Non Pluriennale (Annuale)

Costo

Ciclo di Produzione

Magazzino

Ricavi Prodotto Servizio

Debito (Var. numeraria

assimilata)

Var. non numeraria

Var. non numeraria

Debito (Var. numeraria

assimilata)

Var. non numeraria Credito Credito

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Il capitale è definito come l’insieme delle variazioni numerarie che si originano come conseguenza dell’impiego / investimento delle fonti di finanziamento. Un fattore produttivo pluriennale può essere valutato sostanzialmente sotto due punti di vista: � Contabile. � Economico. La valutazione contabile di un fattore economico tiene conto dell’ammortamento; si tratta quindi di una valutazione del valore effettivo del bene, rispetto al prezzo di acquisto. La valutazione economica viene fatta, invece, in base al valore di mercato del bene; al momento della valutazione viene fatta una perizia che tiene conto di tutti i fattori che potrebbero aver fatto svalutare o rivalutare il bene. ESERCIZIO SVOLTO Costituzione di una società e scrittura del bilancio. In data 28/12/2004 viene costituita una società, da parte di due persone fisiche (PF1 e PF2). La tipologia di società scelta è la srl, ed il fine è la commercializzazione di scarpe da tennis (si tratta quindi di una società commerciale). Il capitale sociale è costituito da 2 quote dal valore nominale di � 100 .000 l’una. Il primo fatto di gestione è la costituzione della società. I due soci vanno quindi da un notaio per la costituzione della società. Dal notaio dovranno versare un minimo di � 60.000 (pari ai 3/10 del capitale sociale). Se verseranno soltanto � 60.000 milioni sorgerà un credito della società verso i soci pari a � 140.000. Se invece vengono versati subito tutti i � 200.000i si avrà una situazione del genere: Non ci sono ancora stati né costi né ricavi, soltanto una variazione numeraria certa ed una assimilata (debito verso i soci). Collegato alla costituzione della società c’è poi il costo per il notaio (� 10.000); si tratta del primo costo dell’attività d’impresa. Si tratta di una immobilizzazione immateriale in quanto è un onere accessorio all’esercizio, ad utilità pluriennale. Le immobilizzazioni immateriali non possono essere trasferite e concorrono alla formazione del reddito tramite l’ammortamento.

STATO PATRIMONIALE

Cassa: 200.000 Cap. Sociale: 200.000

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Giunti al 31/12/2004 bisogna redigere in bilancio relativo al 2004. Il Reddito dell’esercizio è dato da: REDDITO DELL’ESERCIZIO = RICAVI - COSTI Il Patrimonio netto è dato da: PATRIMONIO NETTO = ATTIVITÀ – PASSIVITÀ = REDDITO DELL’ESERCIZIO + CAPITALE SOCIALE L’anno successivo la società inizierà ad intraprendere l’attività d’impresa. Impiegando i � 190.000 in cassa dovrà istituire i vari uffici che si occuperanno delle varie problematiche d’impresa al fine di avere un reddito dell’esercizio. Nel caso in cui la società riempisse il magazzino di scarpe senza venderne neanche un paio si avrebbe una situazione del genere: NOTA BENE da qui in poi valori in migliaia di euro Le rimanenze finali di magazzino vengono considerate un ricavo per controbilanciare il costo delle materie prime. Il magazzino infatti diventa un costo solo nel momento in cui si ha un ricavo (principio di afferenza o della correlazione tra costi e ricavi). Il costo delle materie prime viene rimandato all’esercizio successivo. L’anno successivo si avrà quindi:

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

Cassa: 190.000 Costo plurienn. 10.000 TOTALE 200.000

Cap. sociale: 200.000 Reddito: 0 Patrimonio Netto: 200.000

Ufficio Commerciale

Ufficio Logistica (Magazzino)

Ufficio Acquisti

Ufficio Risorse Umane

Ufficio Amministrativo

Spese Generali

Amministratore Delegato

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

Cassa: 0 Magazzino 200. Totale Attivo: 200

Cap. sociale: 200. Reddito gestione: (300.) Patrimonio Netto: (100.) Debiti: 300 Totale Passivo: 200

Costo vari gestione 300 Costo mat. prime 200 Totale costi: 500

Ricavi: 0 Rimanenze finali: 200 Totale ricavi: 200. Reddito = Perdita :(300)

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CONTO ECONOMICO Si potrebbe invece avere una situazione di questo tipo: a) Assunzione di 2 dipendenti: 10 x 2 = 20l. (costo) b) Acquisto materie prime: 150 Pagato: 100 Saldo: 50 c) Ottenimento di un mutuo passivo di 200 interessi passivi del 5% annuo a partire dal 2° anno. d) Acquisto di mobili-arredi: 50 Pagato: 50 Saldo: 0 e) Acquisto PC e attrezz. 40 Pagato:300 Saldo: 10 f) Ricavi vendite: 30 Incassato: 200 Saldo: 100 In migliaia DI � Per calcolare il valore delle immobilizzazioni materiali bisogna considerare il prezzo di acquisto al netto dell’ammortamento. Ad esempio per quanto riguarda il valore dei mobili si avrà: in migliaia

Costo = 50 2004 2005 2006 2007 2008Ammortamento = 20% annuo: (10) (10) (10) (10) (10)

Valore netto: 40 30 20 10 0 Il totale delle immobilizzazioni materiali sarà quindi: (50-10)+ (40-8) = 40 + 32 = 72 Per redigere il bilancio si inizia dal conto economico e, una volta trovato il risultato della gestione (utile o perdita) lo si inserisce nello stato patrimoniale. La cassa è l’ultimo valore che si ricava e si trova in questo modo:

Rimanenze iniziali: 200

Ricavi: 300.

STATO PATRIMONIALE

Crediti verso clienti: 100 Imm. materiali: 72 Imm. Immateriali (notaio): 8 Cassa: 390 TOTALE Attivo: 570

Cap. sociale: 200 Reddito: 110 Patrimonio Netto: 310 Debito verso personale: 0 Debito materie prime: 50 Mutuo: 200 Debito per arredi: 0 Debito PC: 10 TOTALE Passività: 260 TOTALE Passivo: 570

CONTO ECONOMICO

Costo mat. prime: 150 Costo personale: 20 Ammortam. mobili: 10 Ammortam. PC: 8 Ammortam. imm. immateriali: 2 Totale costi: 190

Utile: 110

Ricavi vendite: 300

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Cassa iniziale 190+ Mutuo + 200

390- Personale - 20- Mat. Prime - 100- Mobili - 50- PC - 30

+ Incasso crediti + 200= Cassa 390 ESERCIZIO SVOLTO : la determinazione della natura delle seguenti operazioni aziendali Acquisto materie prime Rilevazione contabile fornitori-magazzino Impatto economico costo Impatto finanziario creazione di un debito Pagamento fornitore Rilevazione contabile diminuzione fornitori Impatto economico costo Impatto finanziario riduzione debito/uscita cassa-banche Riduzione liquidità Vendita prodotti Rilevazione contabile clienti/diminuzione magazzino Impatto economico ricavo Impatto finanziario creazione credito Pagamento dipendenti Rilevazione contabile debito dipendenti Impatto economico costo Impatto finanziario riduzione debito/uscita cassa-banche Riduzione liquidità Presentazione riba Rilevazione contabile portafoglio attivo Impatto finanziario aumento disponibilità banche Aumento liquidità Accensione mutuo Rilevazione contabile debito finanziario Impatto finanziario aumento disponibilità cassa-banche Aumento liquidità

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Acquisizione macchinario in leasing Rilevazione contabile debito leasing/risconto maxicanone Impatto economico costo Impatto finanziario uscita cassa-banche Riduzione liquidità Vendita macchinario usato Rilevazione contabile riduzione impianti/f.ammortamento Impatto economico ricavo Impatto finanziario aumento disponibilità cassa-banche

Aumento liquidità Pagamento rata mutuo/debito Rilevazione contabile debiti finanziari Impatto economico costo interessi Impatto finanziario riduzione debito/uscita cassa-banche Riduzione liquidità

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CAPITOLO 4

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DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL BILANCIO

1. STATO PATRIMONIALE: INDICA IL SALDO DELLE COMPONENTI ATTIVE E PASSIVE DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ.

2. CONTO ECONOMICO (PROFITTI E PERDITE): INDICA I RICAVI E I

COSTI SOSTENUTI DALLA SOCIETÀ NEL CORSO DELL’ANNO E PER DIFFERENZA, L’UTILE O LA PERDITA D’ESERCIZIO.

3. NOTA INTEGRATIVA: ATTA A FORNIRE SPIEGAZIONI E INFORMAZIONI

SUI DATI DEL BILANCIO. 4. RELAZIONE SULLA GESTIONE: EVIDENZIA LA POLITICA GESTIONALE

DELLA SOCIETA’ 5. RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE. OVE PREVISTA,

TESTIMONIA L’APPLICAZIONE DEI CORRETTI PRINCIPI CONTABILI AL BILANCIO

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SCHEMA OBBLIGATORIO DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A. CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

con separata indicazione della parte già richiamata B. IMMOBILIZZAZIONI: I) Immobilizzazioni Immateriali

1) Costi d’impianto e d’ampliamento 2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e simili 5) Avviamento 6) Altre

Totale II) Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e fabbricati 2) Impianti e macchinario 3) Attrezzature industriali e commerciali 4) Altri beni 5)Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale III) Immobilizzazioni Finanziarie

1) partecipazioni in: a)imprese controllate b)imprese collegate c)altre imprese

2) crediti: a)verso imprese controllate b)verso imprese collegate c)verso imprese controllanti d)verso altri

3) altri titoli 4) azioni proprie

Totale Totale immobilizzazioni

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C) ATTIVO CIRCOLANTE:

I) Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorazione 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti fini e merci 5) Acconti

TOTALE

II) Crediti: 1) verso clienti 2) verso imprese controllate 3) verso imprese collegate 4) verso imprese controllanti 5) verso altri

Totale

III) Attività finanziarie: 1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate 3) altre partecipazioni 4) azioni proprie 5) altri titoli

Totale

IV) Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali 2) assegni 3) denaro e valori in cassa

Totale Totale circolante

A) RATEI E RISCONTI,

con separata indicazione del disaggio sui prestiti TOTALE ATTIVITÀ’

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PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale II) Riserva sovrapprezzo azioni III) Riserva di rivalutazione IV) Riserva legale V) Riserva per azioni proprie VI) Riserve statuarie VII) Altre riserve, distintamente indicate VIII) Utili (perdite) portati a nuovo IX) Utile (perdita) dell’esercizio

Totale B) FONDI PER RISCHI E ONERI:

1) per trattamento di quiescenza e simili 2) per imposte 3) altri

Totale C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI:

1) Obbligazioni 2) Obbligazioni convertibili 3) Debiti verso banche 4) Debiti verso altri finanziatori 5) Acconti 6) Debiti verso fornitori 7) Debiti rappresentati da titoli di credito 8) Debiti verso imprese controllate 9) Debiti verso imprese collegate 10) Debiti verso imprese controllanti 11) Debiti tributari 12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 13) Altri debiti

Totale E) RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell’aggio sui prestiti

TOTALE PASSIVITA’

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SCHEMA OBBLIGATORIO DEL CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in c/esercizio Totale

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi 8) per godimento di beni e servizi 9) per il personale: a) salari e stipendi

b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi

10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazione dei crediti compresi nel c.c. e delle disponibilità liquide

11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) accantonamenti per rischi 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione Totale Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)

C) Proventi ed oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni (*) 16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (**)

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non sono partecipazioni c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non sono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti (**)

17) Interessi ed altri oneri finanziari (**) Totale (15+16-17)

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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) Rivalutazioni: a)di partecipazioni b)di immobilizzazioni finanziarie che non sono

partecipazioni c)di titoli iscritti all’attivo circolante che non sono

partecipazioni 19) Svalutazioni: a)di partecipazioni

b)di immobilizzazioni finanziarie che non sono partecipazioni

c)di titoli iscritti all’attivo circolante che non sono partecipazioni

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)

E) Proventi ed oneri straordinari

20) Proventi, con separata indicazione plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono inscrivibili al n°5) 21) Oneri, con separata indicazione plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono inscrivibili al n°14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti Totale delle partite straordinarie (20+21)

F) Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 22) Imposte sul reddito dell’esercizio

G) Utile (perdita) dell’esercizio (F-22)

(*) con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate (**)con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e colleganti

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LA RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO SECONDO LO SCHEMA A “VALORE AGGIUNTO”

IL LEGISLATORE HA SCELTO LA RIESPOSIZIONE A CASCATA SECONDO IL CRITERIO DEL VALORE AGGIUNTO. QUESTO CRITERIO METTE IL "FOCUS" SU CIO' CHE SI E' PRODOTTO.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE

C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D)RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

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I DATI INFORMATIVI DEL BILANCIO Il bilancio è una fotografia periodica dello stato di un’impresa. Per analizzare la redazione di un bilancio si possono analizzare vari elementi: - � Finalità. � Composizione. � Destinatari. � Regole di redazione. � Principi di redazione.

FINALITÀ: La finalità è la realizzazione di una costruzione intellettuale di derivazione contabile per la rappresentazione chiara e corretta della realtà aziendale sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico. Come profilo patrimoniale si intende la contrapposizione tra ATTIVITÀ e PASSIVITÀ – PATRIMONIO NETTO. Come profilo economico si intende la contrapposizione tra i COSTI ed i RICAVI. Il profilo finanziario si ricava, invece, dalla lettura dei documenti che compongono il bilancio d’esercizio. MODELLO: Il modello del bilancio dell’esercizio è un sistema di valori ordinato al calcolo del reddito d’esercizio e del derivato capitale di funzionamento. Il bilancio è composto da: - Sottosistema contabile del reddito (Conto Economico). - Sottosistema contabile del patrimonio (Stato Patrimoniale). - Sottosistema integrativo ed esplicativo (Nota Integrativa). Nel sottosistema contabile del reddito (ovvero il Conto Economico) vengono poste le fonti di finanziamento indirette (ovvero i ricavi) e gli impieghi consumati in un certo periodo di tempo (schema obbligatorio di Conto Economico previsto dall’art. 2425 del Codice Civile). Nel sottosistema contabile del patrimonio (ovvero lo Stato Patrimoniale) vengono poste le fonti di finanziamento dirette e gli impieghi esistenti (ovvero quelli non consumati) in un certo istante, ossia quello terminale del periodo di osservazione (schema obbligatorio di Stato Patrimoniale previsto dall’art. 2424 del Codice Civile). Il sottosistema integrativo ed esplicativo (ovvero la Nota Integrativa) integra ed esplicita il contenuto dei prospetti numerico- tabellari dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico (contenuto obbligatorio previsto dall’art. 2427 del Codice Civile). DESTINATARI: I destinatari del bilancio sono tutti coloro che hanno un interesse nei confronti dell’impresa (ovvero gli Stakeholders). I destinatari / utilizzatori del bilancio potranno essere: - Interni (soci, amministratori, dipendenti). - Esterni. Il bilancio deve soddisfare le attese minime di informazioni di tutti i soggetti interessati. REGOLE DI REDAZIONE: Le regole di redazione si suddividono in:

� Regole contabili; sono individuate dalla ragioneria e dall’economia aziendale.

� Principi contabili; sono individuati dalle professioni contabili (nazionali ed internazionali).

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� Norme di legge; sono contenute nel Codice Civile. Norme di legge di carattere tributario. Giurisprudenza. Direttive comunitarie.

� Regole di autorità di vigilanza e controllo; sono fissate dalla Consob, per le società quotate, e dalla Banca d’Italia, per le banche.

PRINCIPI DI REDAZIONE���rimandiamo alla parte già trattata della normativa specifica LA FIGURA DI CAPITALE VALORE ACCOLTA NEL BILANCIO: Nel bilancio ordinario si trova rappresentato il capitale di funzionamento (patrimonio di bilancio) o, impropriamente detto, capitale di gestione, in cui i valori vengono determinati in relazione alla capacità di partecipare alla gestione futura. ANALISI DELLA GESTIONE AZIENDALE: La gestione aziendale riguarda quel complesso di operazioni aziendali, tra loro coordinate, poste in essere per il raggiungimento dei fini aziendali. - Analisi della gestione sotto l’aspetto finanziario ed economico

In un sistema di rilevazione contabile per ogni operazione di gestione vanno rilevati sia gli aspetti finanziari che quelli economici. - Analisi della gestione sotto l’aspetto oggettivo o soggettivo - Analisi della gestione sotto l’aspetto temporale L’operazione di cessazione può essere volontaria o forzata.

ASPETTO FINANZIARIO (Asp. Originario) Entrate / Uscite (Immediate o Differite)

Manifestazione numeraria: possibilità di valutare monetariamente la variazione. Sorgere di un debito / credito verso un terzo. Entrata / uscita monetaria.

ASPETTO ECONOMICO (Asp. Derivato) Ricavi / Costi

Sostenimento di un onere per l’acquisizione di un fattore della produzione.

Quali operazioni porre in essere per raggiungere il fine aziendale.

Come sono intraprese.

OPERAZIONE DI COSTITUZIONE OPERAZIONI CONTINUATIVE OPERAZIONE DI CESSAZIONE

- Costituzione. - Acquisizione risorse.

- Acquisizione risorse. - Approvvigionamento dei fattori produttivi. - Pagamento fornitori. - Vendite output. - Realizzo crediti.

- Liquidazione beni. - Estinzione passività. - Ripartizione del residuo.

ASPETTO OGGETTIVO ASPETTO SOGGETTIVO

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MANIFESTAZIONE NUMERARIA (FINANZIARIA) E MANIFESTAZIONE ECONOMICA: Al termine dell’esercizio l’aspetto economico può non coincidere con quello numerario ossia: - Alcune operazioni possono avere già avuto

la propria manifestazione numeraria ma non aver originato i relativi valori economici.

- Alcune operazioni possono avere già avuto la propria manifestazione economica ma non aver originato la corrispondente variazione numeraria.

Bisogna quindi determinare la competenza economica di ogni costo o ricavo. COMPETENZA ECONOMICA DI COSTI E RICAVI: Un costo si considera di competenza economica dell’esercizio se: - E’ maturato nel periodo amministrativo

corrispondente (competenza temporale) cioè nel periodo che dà il nome all’esercizio di cui si vuole determinare reddito e capitale.

- Se ha dato nello stesso periodo la propria utilità.

- Se ha trovato copertura nel suo corrispondente ricavo (principio di afferenza).

Un ricavo si considera di competenza dell’esercizio se: - E’ maturato nel periodo amministrativo

corrispondente (competenza temporale) cioè nel periodo che dà il nome all’esercizio di cui si vuole determinare reddito e capitale.

- Se ha trovato nello stesso periodo il correlativo costo (principio della realizzazione di ricavi – afferenza).

Operazione con

Manifestazione Numeraria Manifestazione Economica

Regolamento degli acquisti dei fattori produttivi e delle vendite di beni o servizi: - Uscita di mezzi monetari. - Sorgere di debiti. - Entrata di mezzi monetari. - Sorgere di crediti.

- Sostenimento dei costi in relazione all’acquisizione di fattori produttivi durevoli o non durevoli (a fecondità semplice o ripetuta.

- Conseguimento dei relativi ricavi all’atto del collocamento sul mercato dei beni o dei servizi prodotti.

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SISTEMA DEI VALORI DI BILANCIO: Redigere il Bilancio di Esercizio consiste nel separare tra i valori aziendali quelli ancora in essere, che vengono rinviati all’esercizio successivo, da quelli consumati nell’esercizio trascorso.

IMPIEGHI FONTI In essere in un determinato istante.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA’ Attività immobilizzate. Attività correnti o circolanti.

Fonti di finanziamento di terzi = PASSIVITA’ Fonti di finanziamento proprio = PATRIMONIO NETTO (cap. sociale + utili non distribuiti o perdite non�coperte).

Debiti veri e propri, componenti del patrimonio netto, fonti per rischi e oneri.

Consumati in certo periodo di tempo.

CONTO ECONOMICO

COSTI DI ESERCIZIO RICAVI DI ESERCIZIO

UTILE di Esercizio (se Impieghi consumati < Fonti consumate)

PERDITA di Esercizio (se Impieghi consumati > Fonti consumate)

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GRANDEZZE DELLO STATO PATRIMONIALE: STRUTTURA OBBLIGATORIA DELLO STATO PATRIMONIALE (ART. 2424 DEL CODICE CIVILE): Le immobilizzazioni sono tutti quegli investimenti che hanno una durata superiore ad un esercizio. Esempi di immobilizzazioni immateriali sono: costi di ricerca e di pubblicità (sito web), concessioni, licenze, marchi, avviamento… Esempi di immobilizzazioni materiali sono: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature varie …

ATTIVO

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI. �

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ PATRIMONIO NETTO. Capitale sociale. II)..VII) Riserve. VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo.

IX) Utile (Perdita) dell’esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI. Imm. Immateriali. Imm. Materiali. Imm. Finanziarie.

ATTIVO CIRCOLANTE. Rimanenze. Crediti. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

I) Disponibilità liquide.

RRATEI E RISCONTI ATTIVI.

FONDI PER RISCHI E ONERI.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

DEBITI.

�� RATEI E RISCONTI PASSIVI��TOTALE ATTIVO TOTALE A PAREGGIO

IMPIEGHI IN ESSERE

Investimenti in fattori produttivi non esauriti. Produzioni in corso non ultimate. Produzioni ultimate non vendute (magazzino prodotti finiti). Produzioni ultimate e vendute ma non incassate (crediti verso clienti) Denaro in cassa o depositato in c/c TOTALE IMPIEGHI IN ESSERE

FONTI IN ESSERE

Finanziamenti di soci ottenuti e non restituiti. Finanziamenti di terzi ottenuti e non restituiti. Investimenti non ancora pagati (debiti verso fornitori. ���

=

MACROCLASSE

CATEGORIA

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Esempi di immobilizzazioni finanziarie sono: partecipazioni, crediti … In genere le immobilizzazioni non si possono rivalutare; perché ciò avvenga sono necessari dei decreti legislativi. Come attivo circolante si definiscono quegli elementi attivi del patrimonio aziendale che si prevede di liquidare durante l’esercizio successivo. Come riserve si definisce l’utile non distribuito tra soci della società. Come utili (o perdite) portate a nuovo si intendono gli utili (o le perdite) dell’esercizio precedente. Come utili (o perdite) dell’esercizio di intendono gli utili (o le perdite) dell’esercizio appena trascorso. Nel caso in cui vi sia una causa pendente (una richiesta per danni pari a 50) al termine dell’esercizio si potranno avere due casi: - Perdita sicura � Andrà scritto in bilancio un debito pari a 50. - Perdita incerta � Andrà segnato 50 nel fondo per rischi e oneri. Il trattamento di fine rapporto (voce presente solo in Italia) o TFR è una remunerazione differita accordata ai lavoratori dipendenti. I debiti possono essere verso banche, fornitori, finanziatori, erario … L’avviamento fa parte delle immobilizzazioni immateriali e rappresenta gli utili che chi vende, per esempio, un immobile vuole vedersi riconosciuti. Le rimanenze sono uno degli indicatori dello stato di un’impresa; se sono molto alte sono uno dei segnali che indicano che l’impresa si trova in un momento di crisi, un’impresa che avrà molto magazzino avrà anche molti debiti dovendo pagare le materie prime, il personale per cui non non incassando potrebbe trovarsi in difficoltà. GRANDEZZE DEL CONTO ECONOMICO:

IMPIEGHI CONSUMATI

Investimenti in fattori produttivi consumati (costi). TOTALE IMPIEGHI CONSUMATI

FONTI CONSUMATE

Produzioni ottenute e vendute (ricavi).

TOTALE FONTI CONSUMATE

=

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STRUTTURA OBBLIGATORIA DEL CONTO ECONOMICO (ART. 2425 DEL CODICE CIVILE) : Il struttura del conto economico è di forma scalare a risultati intermedi. Nell’analisi del conto economico di una società un primo indicatore della sua situazione economica è la differenza tra il valore e costi della produzione (A – B); nel caso fosse negativo vorrebbe dire che l’impresa non riesce, con i suoi ricavi, a far fronte ai costi. I terreni non vengono ammortizzati in quanto si suppone che non perdano valore con il passare del tempo. Le imposte vengono pagate a rate; gli acconti si basano sull’utile dell’esercizio precedente mentre il saldo viene fatto dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio appena concluso. Variazioni delle rimanenze di Prodotti Finiti (voci A2 e A3) = Rimanenze Finali – Rimanenze Iniziali. Variazioni delle rimanenze di Materie Prime (voce B11) = Rimanenze Iniziali – Rimanenze Finali.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni. 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione. 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione. 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. 5) Altri ricavi e proventi

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Per materie prime, sussidiarie e di merci. 7) Per servizi. 8) Per godimento di beni di terzi. 9) Per il personale. 10) Ammortamenti e svalutazioni. 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci. 12) Accantonamenti per rischi. 13) Altri accantonamenti. 14) Oneri diversi di gestione.

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A – B) = REDDITO

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) Proventi da partecipazioni. 16) Altri proventi finanziari. 17) Interessi e altri oneri finanziari.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 18) Rivalutazioni. 19) Svalutazioni.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi 21) Oneri

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A – B + C + D + E)

��� Imposte sul reddito dell’esercizio���

��� UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO = REDDITO NETTO = RISULTATO����

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L’utile ricavato dalla vendita di un prodotto è dato dalla differenza tra: (PREZZO DI VENDITA – PREZZO DI ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME) – COSTI DI PRODUZIONE I sindaci di una società sono interni alla società stessa e sono responsabili della verità e della correttezza di quanto viene scritto nel bilancio. I revisori di una società possono anche essere esterni alla società e controllano la regolare tenuta della contabilità sociale di società per azioni e della sua attendibilità. Il bilancio deve essere approvato dal soggetto giuridico entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Ogni volta che il costo di un’immobilizzazione è inferiore al prezzo di mercato, nel bilancio, andrà indicato il prezzo di mercato. ESERCIZIO SVOLTO Valori in migliaia di euro Conto Economico e Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

RICAVI COSTI

UTILE 600

B���Imm. Immateriali: Brevetti: 100 Avviamento: 200 TOT Imm. Immat.: 300 Imm. Materiali: Fabbricati: 1500 Imp. – Macchinari: 800 Mobili – Arredi: 100 TOT Imm. Mat.: 2400 C) II) Crediti verso clienti: 10800 TOT Attivo: 13500

Cap. Sociale: 100 Utile dell’Esercizio: 600 Patrimonio Netto: 700 Debiti: Fondo per rischi e oneri: 500 Fondo TFR: 300 Debiti verso fornitori: 12000 TOT Passività: 12800 TOT Passivo: 13500

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Nel caso in cui si dovesse liquidare la società si dovrebbe fare uno schema di questo tipo: In caso di liquidazione dovrà rimanere almeno � 700 di banca e cassa. Se rimanessero � 500 potrebbe voler dire che il bilancio non era corretto; se rimanessero � 10.000 potrebbe anche essere corretto in quanto nella stesura del bilancio viene utilizzato il principio della prudenza. In questo caso la differenza di –800 per quanto riguarda i crediti indica che il bilancio era errato in quanto non si era tenuto conto di un rischio di credito di 800. Il valore di liquidazione ottenuto in seguito alla vendita dei brevetti potrebbe anche essere pari a 0 nel caso in cui non si riuscisse a vendere i brevetti (prodotti vecchi o obsoleti). Il valore di liquidazione ottenuto in seguito alla vendita dell’avviamento è generalmente 0. In seguito alla liquidazione dei fabbricati si ha, in genere, un plusvalore pari a circa una volta il loro valore contabile. Lo stato patrimoniale diventerà quindi:

-800 +10

-200 +1500

-300 0

+210

0

-100 0

+110

CREDITI BREVETTI AVVIAMENTO FABBRICATI IMPIANTI – MACCHINARI MOBILI – ARREDI TOTALE ATTIVO TFR FONDO RISCHI E ONERI DEBITI VERSO FORNIT. PATRIMONIO NETTO

10800 100 200

1500 800 100

13500

(300) (500)

(12000)

700

VALORE CONTABILE VALORE LIQUIDAZIONE

10000 110

0 3000

500 100

13710

(300) (600)

(12000)

810

CASSA 810

STATO PATRIMONIALE

CAP. SOCIALE: 100 UTILE: 600 PLUSVALORE: 110 PATRIMONIO NETTO VALUTATO AL VALORE DI MERCATO: 810

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Come plusvalore si intende la differenza tra la valutazione al costo e la valutazione di liquidazione. ESERCIZIO SVOLTO Si ha una società ABC, costituita il 01/01/1998. L’azionista ha sottoscritto davanti al notaio il capitale sociale (valore nominale di ogni azione pari a 50) versando l’importo complessivo di 40000. Alla data del 31/12/2004 la contabilità generale riporta i seguenti dati: a) Marchi per 3000, sostenuti nel corso dell’anno. Il periodo di ammortamento è di 10 anni. b) Brevetti con costo storico di 3000 e aliquota di ammortamento pari al 10%. c) Debito verso fornitori per 34000. d) Altri crediti per 600. e) Immobilizzazioni materiali pari a 0. f) Crediti verso clienti di 40000. g) Il conto economico presenta un risultato netto pari ad un utile di 1000. h) Debiti verso personale per 1000. i) Debiti tributari per 120. j) L’eventuale necessità di liquidità è coperta mediante l’utilizzo di finanziamenti bancari. Sulla base delle informazioni riportate si provveda alla predisposizione dello Stato Patrimoniale al 31/12/2004 Nel predisporre il bilancio al 31/12/2004 si può ipotizzare con dati a scelta le voci di stato patrimoniale e conto economico mancanti tenendo in considerazione che: a) In data 03/01/2004 sono state acquisite immobilizzazioni materiali per 30.000,

importo comprensivo di oneri accessori pari a 300. Trattasi di impianto specifico con aliquota di ammortamento del 20%.

b) Il conto economico al 31/12/2004 dovrà contenere, oltre a quanto è desumibile dalle suesposte informazioni, le seguenti voci: - Altri ricavi e proventi. - Costi per servizi. - Costi per materie prime. - Oneri straordinari. - SopravvenIenze attive. o Imposte e tasse pari al 40% dell’utile ad

imposte.

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I Bilanci d’Esercizio dovranno essere redatti secondo lo schema previsto dall’articolo 2425 del Codice Civile. - Stato Patrimoniale al 31/12/2003

ATTIVO PASSIVO

����I) IMM. IMMATERIALI Marchi 2700 Brevetti 2700 TOT Immobilizzazioni 5400 C) II) Crediti verso clienti 40000 Altri crediti 600 IV) Disponibilità liquide 120 TOT Attivo Circolante 70.720 TOT ATTIVO 76.120

���� Capitale Sociale 40000 IX) Utile 1000 Patrimonio Netto 41.000 D) Debiti Debiti verso personale 1000 Debiti tributari 120 Debiti verso fornitori 4000 TOT Debiti 35.120 TOT PASSIVO 76120

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Conto Economico e Stato Patrimoniale al 31/12/2004 Conto Economico

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 26 510 3) Variazioni lavori in corso su ordinazione 6.000 5) Altri ricavi e proventi 4.000

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Costi per materie prime 15.000 7) Costi per servizi 8.000 9) Costi per personale 1.000 10) Ammortamenti 6.600

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 2.910

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) Altri proventi finanziari 600 17) Interessi e altri oneri finanziari -560

E) Proventi e Oneri straordinari 20) Proventi 2000 Oneri -1000

RISULTATO ANTE IMPOSTE (UTILE) 3.950

21) Imposte sul reddito dell’esercizio 1580

22) UTILE dell’esercizio 2.370

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- Stato Patrimoniale

RATEI E RISCONTI: Si dividono in:

- Risconti attivi finali. - Risconti passivi finali. - Ratei attivi iniziali. - Ratei passivi iniziali. - Risconti attivi iniziali.

Risconti attivi finali: Costi manifestatisi numerariamente nell’esercizio ma non imputabili all’esercizio in corso, in quanto avranno il corrispondente ricavo negli esercizi successivi. Risconti passivi finali: Ricavi manifestatisi numerariamente nell’esercizio ma non imputabili all’esercizio in corso, in quanto avranno il corrispondente costo negli esercizi successivi. Ratei attivi iniziali: Ricavi manifestatisi numerariamente nell’esercizio ma attribuibili all’esercizio precedente proporzionalmente al tempo. Ratei passivi iniziali: Costi manifestatisi numerariamente nell’esercizio ma attribuibili all’esercizio precedente proporzionalmente al tempo. Risconti attivi iniziali: Costi manifestatisi numerariamente nell’esercizio precedente ma attribuibili all’esercizio in corso proporzionalmente al tempo.

ATTIVO PASSIVO

���IMMOBILIZZAZIONI I) IMM. IMMATERIALI Marchi 2400 Brevetti 2400 II) IMM. MATERIALI Impianti 24000

TOT Immobilizzazioni 28.800 C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze 6.000 II) Crediti 35.000 IV) Disponibilità liquide Depositi bancari e postal 20.000 Cassa 9.750 TOT Attivo Circolante 70.750 TOT ATTIVO 99.550

A) PATRIMONIO NETTO Capitale Sociale 40.000 IV) Riserva legale 50 VIII) Utile esercizio precedente 950 IX) Utile esercizio 2.370 Patrimonio Netto 43.370 B) FONDI PER RISCHI E ONERI Fondi per cause legali in corso1.600 Fondi per imposte 2.000 C) TFR 1000 D) Debiti Debiti tributari 1.580 Debiti verso fornitori 40.000 Altri debiti 10.000 TOT PASSIVO 99.550

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In conclusione, i Risconti sono costi (risconti attivi) / ricavi (risconti passivi) manifestatisi numerariamente in un esercizio ma imputabili parzialmente all’esercizio successivo; i Ratei sono costi (ratei passivi) / ricavi (ratei attivi) manifestatisi numerariamente in un esercizio ma imputabili parzialmente all’esercizio precedente. CONTABILITA’ ANALITICA: E’ una modalità di riclassificazione dei costi e dei ricavi in base alla destinazione; è di utilità interna all’azienda.

MARGINE LORDO:

unitario Prezzoprime e materi Costo

vendite Ricavivenduti Prodotti

vendite Ricavi =

MARGINE NETTO: venduti prodotti Numero

Imposte - vendite Ricavi

Gli oneri accessori di un costo pluriennale sono anch’essi pluriennali. Il primo anno gli ammortamenti vengono generalmente considerati con aliquota dimezzata. Si è obbligati a calcolare l’ammortamento solo se il bene è pronto per l’uso; se un bene non viene ammortizzato il relativo costo viene rimandato all’esercizio successivo come costo sospeso finale. Se il risultato della gestione finanziaria (gestione caratteristica) è pari a zero vorrà dire che l’azienda è in grado di autofinanziarsi. Se un’azienda con un alto Capitale Sociale arriva a fine esercizio con molti interessi passivi si possono avere varie motivazioni; vi possono essere stati degli investimenti in:

- Immobilizzazioni (si vedrà dagli ammortamenti). - Materie prime (variazione delle rimanenze). - Azioni (dividendi). - Personale (alti costi per il personale).

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: Possono essere: - Sopravvenienze attive. � Plusvalenze.

Esercizio X Esercizio X+1

Risconti Attivi Finali Risconti Attivi Iniziali

Risconti Passivi Finali Risconti Passivi Iniziali

Uscita/Entrata + 1^ Parte costo/ricavo 2^ Parte costo/ricavo

Esercizio X Esercizio X+1 Esercizio X+2

Stipula Assicurazione

CE CE SP SP

10000 5000

5000

5000 10000 5000 10000

5000 5000

= =

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Come sopravvenIenze attive si intendono gli sconti, i rimborsi assicurativi, il recupero di crediti dati per persi Come plusvalenza si intende la differenza tra il prezzo di vendita ed il valore netto contabile (tenente conto dell’ammortamento) di un bene precedentemente iscritto nello stato patrimoniale. Nello stato patrimoniale i crediti devono essere iscritti al presumibile valore di realizzo (per il principio della prudenza). Valore contabile – Valore presumibile di realizzo = Costo per svalutazione crediti (nel conto economico). La riserva legale è, come minimo, pari al 5% dell’utile dell’esercizio precedente che, di conseguenza, scenderà al suo 95%. IMPOSTE: Debito per imposte dell’esercizio = Debiti tributari. Debito per contenziosi fiscali in essere = Fondi per imposte. Se si ha un costo per il personale si dovrà anche avere un fondo per TFR. ESERCIZIO SVOLTO Si ipotizzi un bilancio al 31/12/2004 formato dalle seguenti voci - Rimanenze di magazzino 1.000 - Altri debiti 300 - Perdita esercizio 100 - Immobilizzazioni materiali 15.000 - Fondo ammortamento immobilizzazioni - materiali 8.000 - Partecipazioni 250 - Risconti attivi su canoni di affitto 50 - Ratei passivi su interessi - passivi per mutuo ________ - Debiti verso fornitori - (valore nominale) 3.000 - Crediti verso clienti 6.000 - Fondo svalutazione crediti 500 - Debiti verso personale 400 - Capitale sociale 1.000 - Riserva legale 100 - Immobilizzazioni immateriali 500 - al netto di ammortamenti cumulati di 200 . Costruire lo Stato Patrimoniale e ricavare la voce mancante. Predisporre il Conto Economico al 31/12/2004 ipotizzando che: - Ricavi 25.000 - Acquisti di prodotti finiti 10.000 - Costi per servizi 5.000 - Oneri diversi di gestione 5.000 - Rimanenze finali di prodotti finiti 600 - Aliquota di amm.to beni mat.li 10% - Aliquota di amm.to beni imm.l 20% Ogni anno, al 30/06, la società paga l’affitto annuale di 100. Al 31/12/2004 sul debito per mutuo maturano interesse semestrali al 10% (con pagamento posticipato). Ricavare il risultato dell’esercizio.

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Stato Patrimoniale al 31/12/2003

Si ipotizza il mutuo come stipulato il 31/10/2004; il rateo sarà quindi relativo ai mesi di novembre e dicembre. 14300 – 4700 (Passività senza mutuo) = 9600

��

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�+=3

banca verso Debito * 10% Banca verso Debito9600

Debito verso Banca = 9290 Ratei passivi (per due mesi) = 310 “Brutta” del Conto Economico al 31/12/2004 in base ai dati in nostro possesso.

Il rinvio del costo per affitto all’esercizio successivo bilancia il risconto attivo iniziale.

��� ���� � ���� �� �I) IMM. IMMATERIALI 500 II) IMM. MATERIALI 7000 III) Partecipazioni 250 TOT Immobilizzazioni 7750 C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze 1000 II) Crediti verso clienti 5500 TOT Attivo Circolante 6500 D) RATEI E RISCONTI Risconti attivi (Affitto) 50 TOT ATTIVO 14300

������ ��� ������Capitale Sociale 1000 IV) Riserva legale 100 IX) Perdita esercizio -100 Patrimonio Netto 1000 D) Debiti Debiti verso banche 9290 Debiti verso fornitori 3000 Debiti verso personale 400 Altri debiti 300 TOT Debiti 12.990 E) RATEI E RISCONTI Ratei passivi (Mutuo) 310 TOT PASSIVO 14.300

ATTIVO PASSIVO

Interessi per i mesi di novembre e dicembre.

Rimanenze iniziali 1000 Acquisti prodotti finiti 10000 Costi per servizi 5000 Ammortamento imm. materiali 1500 Ammortamento imm. immateriali 140 Canone di affitto 100 Risconti attivi iniziali 50 Interessi passivi 1000 Oneri diversi di gestione 5000 TOT Costi 23790 Imposte esercizio 744

Ricavi 25000 Rinvio costo affitto 50 Rimanenze finali 600 TOT Ricavi 25650 Utile ante imposte 1860 Utile netto 1116

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Poiché il canone d’affitto viene pagato annualmente al 30/06 si avranno, al termine dell’esercizio: Risconto attivo iniziale relativo al periodo compreso tra il 30/06/2003 ed il 31/12/2003. Rinvio all’esercizio successivo del costo d’affitto per il periodo tra il 30/06/2004 e il 31/12/2004. Costo per il canone di affitto dal 30/06/2003 al 30/06/2004 Conto Economico al 31/12/2004

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 25.000 2) Variazione rimanenze di prodotti finiti -400

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Costi per prodotti finiti 10.000

7) Costi per servizi 5.000 8) Costi per godimento di beni di terzi (affitto) 100

10) Ammortamenti 1.640 14) Oneri diversi di gestione 5.000

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 2860

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 17) Interessi passivi 1.000

RISULTATO ANTE IMPOSTE (UTILE) 1860

23) Imposte sul reddito dell’esercizio 744

24) UTILE dell’esercizio 1116

01/01/003 31/12/03 01/01/04 31/12/04

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E’ stato ipotizzato il ricorso ad un mutuo bancario per 10000, con interessi passivi semestrali del 10%. Stato Patrimoniale al 31/12/2004 in base ai dati in nostro possesso.

Completare senza modificare l’Utile dell’Esercizio ed i dati già presenti.

A) PATRIMONIO NETTO Capitale Sociale 1000 IV) Riserva legale 100 VIII)Perdita esercizio prec. -100 IX) Utile esercizio 1116 Patrimonio Netto 2.116 D) Debiti Debiti tributari 2744 Debiti verso banche 10000 TOT Debiti 12.744 E) RATEI E RISCONTI Ratei passivi (Mutuo) 1000 TOT PASSIVO 15.860

ATTIVO PASSIVO

���IMMOBILIZZAZIONI IMM. IMMATERIALI 360 II) IMM. MATERIALI 5500

Partecipazioni 250 Immobilizzazioni 6.110

C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze 600 Crediti verso clienti 4.000 IV) Disponibilità liquide 5.100 TOT Attivo Circolante 9.700 D) RATEI E RISCONTI Risconti attivi (Affitto) 50 TOT ATTIVO 15.860 TOTALE ATTIVO

���PATRIMONIO NETTO��Capitale Sociale 1000 IV) Riserva legale 100 VIII)Perdita esercizio prec. -100 IX) Utile esercizio 1116 Patrimonio Netto 2.116 D) Debiti Debiti tributari 2744 Debiti verso banche 10000 TOT Debiti 12.744 E) RATEI E RISCONTI Ratei passivi (Mutuo) …… 1.000 TOT PASSIVO 15.860

ATTIVO PASSIVO

���IMMOBILIZZAZIONI I) IMM. IMMATERIALI 360 II) IMM. MATERIALI 5.500 III) Partecipazioni 250 TOT Immobilizzazioni 6.110 C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze 700 II) Crediti verso clienti 9.000 TOT Attivo Circolante 9.700 D) RATEI E RISCONTI Risconti attivi (Affitto) 50 TOT ATTIVO 15.860

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VALUTAZIONI PER IL BILANCIO D’ESERCIZIO: Il principio base della redazione del Bilancio è il Principio del Costo secondo cui tutte le immobilizzazioni e le rimanenze vanno scritte al loro prezzo di acquisto, al netto dell’ammortamento. Le attività non possono essere rivalutate oltre il loro costo di acquisto, a meno che non ci siano delle leggi speciali che lo consentono. Una immobilizzazione partecipa alla formazione del reddito dell’esercizio tramite l’ammortamento. Un immobilizzazione può svalutarsi (perdere valore) per obsolescenza o per senescenza. Come obsolescenza si intende un invecchiamento dal punto di vista tecnologico (PC, macchine). Come senescenza invece si intende un invecchiamento materiale che può riguardare ogni genere di immobilizzazione. Una volta che un bene è stato ammortizzato l’azienda inizia a guadagnare su quel bene in quanto il suo valore di iscrizione in bilancio è 0 come è pari a 0 il relativo costo per l’ammortamento. Una immobilizzazione può svalutarsi nel caso in cui il valore di mercato di un bene sia inferiore al suo costo. Nel bilancio andrà sempre iscritto il minore tra il prezzo di acquisto ed il valore di mercato. ESEMPIO Valore di acquisto: 100 Ammortamento: 20 Valore di mercato: 40 Le azioni come le Partecipazioni non vengono ammortizzate, possono essere adeguate al valore di mercato (se inferiore a quello di acquisto) attraverso la rettifica del valore (svalutazione) I crediti verso clienti si hanno dopo il magazzino e rappresentano dei titoli di credito verso i clienti. Vengono iscritti al loro valore nominale e rappresentano il totale dei beni – servizi venduti ma non incassati. Nel caso in cui ci sia la possibilità di non incassare l’intero ammontare del credito andranno iscritti al possibile valore di realizzo. ESEMPIO Crediti: 1000 Valore presumibile di realizzo: 800

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

Imm.: 40 Ammortam.: 20 Svalutaz.: 40

STATO PATRIMONIALE

Crediti: 800

CONTO ECONOMICO

Fondo sval. crediti: 200

Ricavo: 1000

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I ratei ed i risconti si hanno in tutti quei casi in cui il costo / ricavo non coincide con la rispettiva manifestazione numeraria. Se la manifestazione numeraria è posticipata si parla di rateo, se la manifestazione numeraria è anticipata rispetto a quella economica si parla di risconto.

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VALUTAZIONI PER IL BILANCIO D’ESERCIZIO: Immobilizzazioni materiali ed immateriali: Costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, o costo di produzione se

costruito internamente. - Fondo ammortamento complessivo - Svalutazioni per durevole perdita di valore. + Rivalutazioni per recuperi di valore. = Valore di iscrizione in bilancio.

Crediti: Valore nominale. - Fondo svalutazione crediti (Fondo mancato incasso). = Valore presumibile realizzabile = Valore di iscrizione in bilancio.

Debiti: Valore nominale. = Valore di iscrizione in bilancio.

Rimanenze di magazzino: Minore tra: A) Costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori o costo di produzione (se costruite internamente). B) Valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. = Valore di iscrizione in bilancio. Manifestazione numeraria coincidente con quella economica: Le variazioni numerarie che misurano alcuni costi / ricavi hanno luogo nello stesso periodo amministrativo in cui i costi / ricavi maturano e danno la loro utilità. Variazione numeraria anticipata rispetto a quella economica (Risconto): Le manifestazioni numerarie si manifestano prima della completa maturazione del costo o del ricavo; quota parte del componente di reddito (positivo o negativo) di competenza dell’esercizio successivo deve essere sospesa dall’esercizio in corso e rinviata a quello successivo. ESERCIZIO SVOLTO

Quota di costo di competenza dell’esercizio.

1/10 Pagamento premio annuo di assicurazione

Quota di costo non di competenza dell’esercizio. (Risconto attivo)

31/12 30/09

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Variazione numeraria posticipata rispetto a quella economica (Rateo): Le manifestazioni numerarie si manifestano solo a completa maturazione del costo o del completo conseguimento del ricavo; quota parte del componente di reddito (positivo o negativo) deve essere imputata all’esercizio in quanto già in parte realizzata o sostenuta. Dal punto di vista economico aziendale si parla in tal caso di costo o ricavo da integrare al fine del calcolo del reddito dell’esercizio. ESERCIZIO SVOLTO

ESERCIZIO SVOLTO Risconto. Assicurazione per 12 mesi a decorrere dal 01/10; pagamento anticipato di 24000 �. 31/12 In questo caso il risconto è attivo in quanto rettifica un costo.

Quota di ricavo di competenza dell’esercizio. (Rateo attivo)

1/10 Concessione affitto.

Ricavo non ancora maturato.

31/12 01/04 Riscossione affitto.

COSTI RISCONTO ATTIVO CASSA

24000 18000 6000

18000 24000

Quota di competenza dell’esercizio.

01/10/n 01/10/n+1 31/12/n

Quota di compet. esercizio n.

Quota da sospendere e rinviare all’esercizio n+1.

=

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VALUTAZIONI PER IL BILANCIO D’ESERCIZIO: Ratei e Risconti: RATEI ATTIVI: Quote di ricavi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi.

RISCONTI ATTIVI: Quote di costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

RATEI PASSIVI: Quote di costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi.

RISCONTI PASSIVI: Quote di ricavi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

= Valore di iscrizione in bilancio = Applicazione di un corretto metodo per determinare la quota di costo o di ricavo di competenza dell’esercizio. (ES. “Pro quota temporis” …)

METODO CONTABILE APPLICATO: FUNZIONAMENTO DEI CONTI NUMERARI E DEI CONTI ECONOMICI: CONTI NUMERARI: �� ESERCIZIO SVOLTO Il cliente paga una fornitura pari a 50 CONTI ECONOMICI: ��

CONTO NUMERARIO

DARE AVERE

Entrate di Cassa Aumenti di Crediti Diminuzioni di Debiti

Uscite di Cassa Diminuzioni di Crediti Aumenti di Debiti

CASSA CREDITI VERSO CLIENTI

50 50

CONTO ECONOMICO DI REDDITO

DARE AVERE

Aumento di costo Rettifiche di ricavo

Aumento di ricavo Rettifiche di costo

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ESERCIZIO SVOLTO 24/05: Vendita prodotti finiti per 300, pagamento il 01/07. ESERCIZIO SVOLTO Contratto assicurativo (Rateo). 01/08/2004 Stipula contratto di assicurazione di 1 anno. Premio = 12000 Il pagamento avviene alla scadenza del contratto (rateo attivo per il cliente, rateo passivo per l’assicurazione). Situazione al 01/08/2005 Situazione al 31/12/2004 12 mesi: 12000 � 5 mesi: 5000

CREDITO VERSO CLIENTI

300

RICAVO DI VENDITA P.F.

300

01/08/n 01/08/n+1 31/12/n

12000

Canoni di assicurazione

12000

Banca

5000

Canoni di assicurazione

5000

Rateo Passivo

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�� I Conti Numerari ed Economici hanno funzionamento antitetico (ovvero a partita doppia). VALUTAZIONI PER IL BILANCIO D’ESERCIZIO: Fondi per Rischi e Oneri: FONDI PER ONERI: Si tratta di accantonamenti per passività certe, il cui ammontare

o la cui data di sopravvenienza sono indeterminate (è cioè certo che un qualche importo verrà pagato ad una data indeterminata)

FONDO PER RISCHI: L’incertezza non è esprimibile solo in termini di ipotesi alternative di ammontare da corrispondere e di data di sopravvenienza, ma si prevede che si possa anche evitare l’esborso. = Valore di iscrizione in bilancio = Miglior stima possibile alla data di approvazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori della possibile passività (fondo per rischi) o del futuro onere (fondo per oneri). Un esempio di Fondo per Oneri per una società può essere una raccolta punti di fedeltà con premi finali, mentre un esempio di Fondo per Rischi può essere una causa pendente a fine esercizio.

DARE AVERE

Deficit Netto Diminuzione di Capitale Netto

Capitale Netto Aumenti di Capitale Netto

CONTO ECONOMICO DI CAPITALE

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RIEPILOGO DEFINIZIONI E CONCETTI RELATIVI ALLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO �I fatti di gestione in precedenza riportati rappresentano un piccolo campionario delle operazioni aziendali correnti. In realtà la gestione può essere analizzata sotto tre diversi aspetti: > tecnico > economico > finanziario L'aspetto tecnico risulta dalla combinazione dei fattori che determinano la produzione di beni e servizi e l'accrescimento dell'utilità preesistente; si manifesta quindi in un'attività di trasformazione fisico- tecnica e di trasferimento di beni nel tempo e nello spazio. Fattori produttivi Processo di trasformazione tecnico-economica Beni prodotti servizi prestati L'aspetto economico è rappresentato : dai costi sostenuti per effettuare investimenti in fattori produttivi (acquisti) da ricavi conseguiti disinvestendo beni o prestando servizi (vendite) L'aspetto finanziario è costituito dall'uscita di mezzi monetari (denaro) o dal sorgere di debiti di regolamento sorti in conseguenza di acquisti dall'entrata di mezzi monetari o dal sorgere di crediti di regolamento sorti in conseguenza di vendite Ciclo tecnico Combinazione di fattori produttivi che da luogo alla trasformazione fisica che siconclude con l'ottenimento dei prodotti o la prestazione di servizi Ciclo economico Inizia con i costi dei fattori e termina con il conseguimento dei ricavi Ciclo finanziario Inizia con i debiti di regolamento e termina con i crediti di regolamento Ciclo monetario Inizia con le uscite monetarie per il pagamento degli acquisti e si conclude con i ricavidelle vendite DEFINIZIONE DI COSTI E RICAVI Ricavi finanziari: Ricavi relativi interessi attivi, plusvalenze su titoli, dividendi etc Ricavi straordinari: Ricavi relativi fatti straordinari (rimborsi assicurativi, vincite etc), Cessione di attività dell'impresa (macchinari, fabbricati) L'insieme dei Ricavi è misurato dall'entrate monetarie e dall’aumento dei crediti II prospetto riepilogativo dei costi e dei ricavi prende nome di Conto economico. Esercizio: l'insieme delle operazioni di gestione compiute in un periodo amministrativo

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Competenza economica Tale principio prevede che i fatti di gestione determinano il reddito dell'esercizio a cui tali fatti economicamente si riferiscono, indipendentemente da quello in cui si sia verificata la manifestazione finanziaria. Infatti la manifestazione "economica" di un fatto non sempre coincide con quella numeraria o finanziaria per cui il Reddito d'esercizio è dato dalla differenza tra i ricavi e costi di competenza dell'esercizio. Patrimonio aziendale Il patrimonio dell'impresa è l'insieme dei beni economici che, in un dato istante temporale, sono a disposizione del soggetto aziendale. Se riferito alla fine del periodo prende il nome di patrimonio di funzionamento. Tale patrimonio di funzionamento si determina a fine esercizio dopo aver calcolato il reddito di esercizio. Il prospetto che mette in evidenza gli elementi attivi e passivi del patrimonio prende il nome di situazione patrimoniale. In tale situazione gli elementi attivi sono rappresentati da: gli investimenti effettuati nelle immobilizzazioni (per i quali sono stati sostenuti i costi pluriennali) > immateriali quali brevetti avviamento marchi etc > materiali quali fabbricati, macchinari, arredi etc. Attivo circolante in tale voce vengono inserite quelle attività che in caso di necessità l'azienda può dimettere per acquisire liquidità. Pertanto tale voce comprende Magazzino (rimanenze di prodotti finiti, in corso di lavorazione e di materie prime) Crediti verso terzi (clienti per le vendite effettuate ma non riscosse) Cassa / Banche rappresentative della liquidità aziendale Gli elementi del passivo comprendono. I debiti di funzionamento (vs fornitori per acquisti non pagati verso etc) sorti in conseguenza delle operazioni dì gestione I debiti di finanziamento e precisamente il capitale ottenuto da terzi e non restituito II patrimonio netto visto come differenza fra le attività e passività che rappresenta il capitale proprio dell'impresa . Classificazione dei costi Costi Pluriennali Sono i costi generati dall'acquisto di quei fattori produttivi che esplicano una utilità perpiù anni Costi relativi a immobilizzazioni impianto, ricerca & sviluppo ,brevetti, avviamento acquisto beni strumentali (fabbricati- macchinari-attrezzature - automezzi-arredi ) Costi per le merci Costi relativi a : acquisto materie prime, semilavorati, materiale di consumo Costi per l'acquisto di servizi

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Costi relativi a energia, trasporti, vigilanza,pubblicità,consulenza,postali e telefonici, informatici,manutenzione, esercizio ,automezzi,assicurazione, provvigioni, lavorazioni esterne Costi per godimento beni di terzi Costi relativi a affitti passivi leasing e noleggi Costi del personale Costi relativi a stipendi e salari,oneri sociali,TFR .altri costi del personale Costi finanziari Costi relativi a interessi passivi bancari,interessi su mutui e finanziamenti, interessi a fornitori, commissioni e costi bancari Costi straordinari Costi relativi a fatti straordinari quali sopravvenienze passive (rimborsi a terzi per danni, multe non previste etc) Costi fiscali Costi relativi a tassazione d'esercizio o differita L'insieme dei costi è misurato dalle Uscite Monetarie e Aumento dei Debiti Classificazione dei Ricavi Ricavi di esercizio Ricavi relativi a vendita di merci e per prestazione di servizi Proventi Vari Ricavi relativi a fitti attivi, provvigioni attive, contributi vari incassati nell’anno di riferimento Reddito d'esercizio :il risultato economico della gestione svolta nel corso del periodo Viene calcolato come differenza fra il flusso dei valori economici positivi (Ricavi) e quelli negativi (Costi) scaturiti dalle operazioni di gestione e riferiti allo stesso periodo. Utile = Ricavi – Costi Nel calcolo del reddito di esercizio occorre tener presente quella serie di costi e ricavi che, seppur di competenza del periodo di riferimento, in effetti non hanno presentato la manifestazione finanziaria. Costi e ricavi a manifestazione finanziaria posticipata Ratei Ad esempio: consideriamo la rata di un prestito a scadenza annuale ( 1 -4 ) è evidente che la quota di interessi a carico dell'esercizio terminante il 31-12-è quella relativa al periodo 1-4- 31-12 mentre la restante va conteggiata nell'altro esercizio. Costi e ricavi a manifestazione finanziaria anticipata. In questo caso ci troviamo nel caso opposto (ad esempio un premio assicurativo) Ammortamenti Si riferisce alle attività immobilizzate e quindi ad investimenti che hanno una durata di più anni: con il calcolo dell'ammortamento il costo dell'immobilizzazione viene ripartito fra gli anni cui in cui il bene esplicherà la sua utilità.

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ULTERIORI CONSIDERAZIONI SUL RISULTATO DELL’ESERCIZIO: Reddito dell’Esercizio: Valore della Produzione – Costi della Produzione (± altri componenti positivi e negativi di reddito). Valore Aggiunto: Valore della Produzione – Costi dei fattori produttivi acquistati all’esterno dell’impresa. Reddito Operativo: Valore della Produzione – Costi della Produzione. Margine Operativo Lordo: Valore della Produzione – Costi dei fattori produttivi a veloce utilizzo. EQUILIBRIO ECONOMICO: Si ha quando le operazioni economiche in corso e durante la loro vita consentono di ottenere un valore della produzione in grado di: Coprire i Costi della Produzione corrispondenti ed i risultati della gestione finanziaria, patrimoniale, straordinaria e fiscale. Remunerare adeguatamente il capitale investito nell’impresa. Il reddito dell’esercizio indica il contributo positivo o negativo dell’esercizio al raggiungimento dell’equilibrio economico. REDDITO DELL’ESERCIZIO: Si collega all’aspetto economico della gestione; indica il contributo positivo (utile) o negativo (perdita) al mantenimento dell’equilibrio economico della gestione. CONFIGURAZIONI DEL REDDITO DELL’ESERCIZIO: Reddito economico aziendale: Determinato dall’imprenditore, permette una visione globale dell’impresa andando oltre il singolo esercizio. Reddito civilistico: Viene determinato sulla base del Codice Civile; vengono considerati i singoli esercizi separatamente al fine di determinare un reddito che garantisca gli azionisti di minoranza, le banche, i fornitori, i dipendenti. Reddito fiscale: Configurazione di reddito su cui vengono calcolate le imposte sul reddito; i principi ed i criteri per la determinazione del reddito fiscale vengono delineati dalla normativa fiscale. COMPONENTI DEL REDDITO DELL’ESERCIZIO: natura dei componenti Il principio base che caratterizza l’individuazione dei componenti del reddito di esercizio è il principio di competenza; pertanto i componenti del reddito dell’esercizio sono i ricavi ed i costi che competono all’esercizio. Le tipologie di componenti di reddito sono: Valore della produzione e costi dei fattori produttivi (costi per natura). I ricavi ed i costi sono analizzati secondo la natura originaria della produzione venduta e del fattore produttivo utilizzato. Fanno parte del Valore della Produzione: Ricavi di vendita dell’esercizio amministrativo. Variazione delle rimanenze (finali – iniziali) di prodotti finiti e semilavorati. Altre componenti positive di reddito. Fanno parte dei Costi dei Fattori Produttivi:

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Costi della Produzione, analizzati per natura, che competono all’esercizio. Variazione delle rimanenze (iniziali – finali) di materie prime. Altri risultati della gestione finanziaria, patrimoniale, straordinaria e fiscale. Ricavi e costi dei prodotti (costi per destinazione). Differenza tra i ricavi di prodotti e i corrispondenti costi dei prodotti venduti. Non si prende in esame il fattore di produzione (ovvero la natura del costo) ma il motivo per cui è stato utilizzato il fattore produttivo. Il Reddito dell’Esercizio si ottiene quindi contrapponendo ai ricavi dei prodotti venduti i costi per destinazione così suddivisi: Costi industriali dei prodotti venduti. Costi commerciali. Costi amministrativi. Costi di direzione. Altri risultati della gestione finanziaria, patrimoniale, straordinaria e fiscale. Non vengono prese in considerazione le variazioni delle rimanenze. ALTRE DEFINIZIONI Il Capitale: L’insieme dei fattori produttivi e finanziamenti a disposizione di un’impresa per il raggiungimento dei fini istituzionali viene definito patrimonio aziendale; quando si attribuisce un valore ai fattori produttivi ed ai finanziamenti si ottiene il capitale di azienda. Il patrimonio è un insieme di mezzi a disposizione dell’impresa. Il capitale è un valore attribuito ai mezzi in un determinato istante della gestione. Il capitale sociale è il valore della partecipazione dei soci alla società (capitale sotto il profilo giuridico). Sotto il profilo economico aziendale il Patrimonio Netto è dato dalla differenza positiva tra il valore dei fattori produttivi di cui dispone l’impresa (attività) ed il valore dei debiti dell’impresa (passività). Nel caso in cui le passività fossero maggiori delle attività di avrebbe un Deficit Netto. PRIMI CONCETTI SU RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE Nella classificazione dello Stato Patrimoniale sotto il profilo civilistico; l’attivo viene esposto in un ordine di liquidità crescente (prima le immobilizzazioni poi le disponibilità liquide), mentre le passività vanno elencate secondo un ordine di esigibilità crescente (prima il patrimonio netto poi il debiti oltre 12 mesi poi i debiti entro 12 mesi). Nella classificazione dello Stato Patrimoniale sotto il profilo monetario (o finanziario) andrà evidenziata la capacità degli elementi del capitale di dare origine nel breve o medio termine ad entrate ed uscite monetarie. Gli elementi attivi del capitale andranno classificati secondo un criterio di liquidità decrescente mentre quelli passivi andranno classificati secondo un criterio di esigibilità decrescente. Nella classificazione del Capitale sotto l’aspetto finanziario vengono utilizzati gli stessi criteri di liquidità ed esigibilità già utilizzati per l’analisi del capitale sotto il punto di vista monetario.

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L’Attivo rappresenta gli investimenti attuati nella passata stagione dall’impresa (impieghi di capitale). Il Passivo rappresenta i finanziamenti ricevuti dall’impresa nello stesso periodo (fonti del capitale). Pertanto lo stato patrimoniale avrà L’Attivo che riclassificato con il criterio della liquidità evidenzierà: Attivo Corrente (attività che diventeranno liquide entro 12 mesi). Liquidità : Liquidità Immediate: Disponibilità liquide e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione (Cassa, banca). Liquidità Differite: Poste dell’attivo che si renderanno liquide entro 12 mesi (crediti a breve termine). Disponibilità (o scorte di magazzino): Rimanenze di materie prime, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti, lavori in corso su ordinazione ed acconti. Attivo Immobilizzato (Attività che potranno diventare liquide oltre 12 mesi). Immobilizzazioni immateriali al netto dei fondi ammortamento. Immobilizzazioni materiali al netto dei fondi. Immobilizzazioni finanziarie. Il totale dell’attivo rappresenta in termini finanziari il Capitale Investito o l’Impiego di Capitale Il Passivo riclassificato evidenzierà: Passività Correnti: Fonti di finanziamento che devono essere rimborsate entro 12 mesi. Passività Consolidate (o non correnti): Fonti di finanziamento che devono essere rimborsate oltre 12 mesi. Patrimonio Netto: Fonte di finanziamento investita in modo permanente nell’impresa dai soci/azionisti. Quindi il totale del Passivo rappresenta in termini finanziari il Capitale acquisito o le Fonti di Finanziamento di Capitale Se dall’Attivo si sottraggono le Liquidità Immediate si ottiene il fabbisogno di capitale; il passivo rappresenta la copertura di tale fabbisogno. Gli impieghi al netto delle liquidità immediate rappresentano i futuri smobilizzi dell’impresa (futura diminuzione del fabbisogno di capitale). Le fonti rappresentano i futuri rimborsi e pertanto misurano la futura diminuzione della copertura del capitale. Nella classificazione del Capitale sotto l’aspetto economico il capitale netto appare come un complesso di costi e di ricavi. Le Attività rappresentano i costi sostenuti per l’acquisizione dei fattori produttivi mentre le Passività rappresentano i vincoli che gravano sulle attività. Gli elementi del capitale vengono classificati in base al loro concorso alla formazione del reddito dell’esercizio e si dividono in:

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Elementi attivi numerari ed Elementi passivi numerari: Si riferiscono alle operazioni terminate nell’esercizio e non ancora inserite in futuri svolgimenti. Elementi attivi non numerari: Costi sospesi finali (rimanenze attive finali e risconti attivi finali) e ricavi presunti finali (ratei attivi finali e proventi presunti finali). Elementi passivi non numerari: Ricavi sospesi finali (risconti passivi finali, rimanenze passive finali) e costi presunti finali (ratei passivi finali, spese presunte finali, fondi spese futuri, fondi rischi). ASPETTI QUANTITATIVI DEL CAPITALE: Si tratta dei criteri utilizzati per attribuire dei valori alle singole attività e passività. Criteri basati sul costo. Criteri basati per le attività sul valore di cessione o valore di ricavo e per le passività sul valore di estinzione. Criteri basati sul valore d’uso. CONFIGURAZIONI DEL CAPITALE D’IMPRESA: Capitale di costituzione: Capitale determinato nel momento in cui viene costituita l’impresa (coincide con il capitale sociale). Almeno i 3/10 del capitale sociale deve essere versato al momento della costituzione della società. Capitale di funzionamento: Capitale determinato nell’ipotesi dell’impresa in continuo funzionamento presente e futuro. Il capitale di funzionamento pur rappresentando il capitale in un momento istantaneo della gestione riflette i risultati della gestione passata e costituisce le premesse per la gestione futura. Capitale di liquidazione: Configurazione determinata al momento dello scioglimento (liquidazione) dell’impresa. Sulla base di tale valore viene effettuato un rimborso del capitale ai soci, dopo aver liquidato le attività e dopo aver estinto i debiti. Il criterio di valutazione utilizzato è quello del valore di realizzo. Capitale di cessione (o economico): Viene determinato quando l’impresa viene ceduta in parte o totalmente a terzi. Rappresenta il valore dell’impresa come complesso economico. Il capitale di cessione non coincide necessariamente con il prezzo di cessione in quanto questo risente anche delle diverse motivazioni e del diverso potere contrattuale che hanno il cedente e l’acquirente. DEFINIZIONE DI CASH FLOW: Risultato della gestione monetaria dell’impresa. Flussi di Entrata e Uscita: Il cash flow viene determinato dalla differenza tra le entrate monetarie (inflow) e le uscite monetarie (outflow). Il Cash Flow Globale si riferisce all’intera vita dell’impresa; alla fine della vita dell’impresa coinciderà con il reddito totale o globale. Il Cash Flow di Esercizio è rappresentato dalle entrate e dalle uscite che si sono verificate nell’ambito dell’esercizio. Entrate ed Uscite Correnti: Entrate ed uscite relative alla gestione corrente. Le entrate correnti sono derivate sia dai ricavi con manifestazione numeraria, sia dai crediti commerciali incassati. Ec = R + Cri - Crf Ec: Entrate correnti. R: Ricavi numerari certi ed assimilati. Cri: Crediti commerciali ad inizio esercizio. Crf: Crediti commerciali a fine esercizio.

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Uc = C + Di – Df C: Costi con manifestazione numeraria certa ed assimilata. Di: Debiti iniziali. Df: Debiti finali. Entrate ed Uscite non correnti: Entrate ed uscite riguardanti investimenti e disinvestimenti a lento rigiro, estinzione o accensione di finanziamenti di varia natura. Rendiconti Finanziari: Vengono usati nelle imprese industriali e permettono di ottenere il cash flow a partire dal reddito di esercizio, opportunamente rettificato, e dalle variazioni intervenute nell’esercizio nelle fonti e negli impieghi. DEFINIZIONE DI AUTOFINANZIAMENTO: Capacità dell’impresa di finanziare nuovi investimenti senza ricorrere a fonti di finanziamento esterne all’impresa. La quantità di autofinanziamento presente in un certo momento in un’azienda è data dalla somma tra: Riserve di utili liberamente distribuibili e presenti nel patrimonio netto. Fondi di ammortamento. Alcune teorie inseriscono anche Fondi TFR. Fondi rischi e oneri. In realtà tali fondi seppur correntemente utilizzati sono finalizzati ad altro scopo. L’autofinanziamento è ottenuto dai cash flow operativi generati dall’impresa e non distribuiti sotto forma di dividendi. L’autofinanziamento dell’esercizio è misurato dal cash flow operativo lordo dell’esercizio. Il cash flow operativo lordo dell’esercizio è dato dalla somma tra: Reddito dell’esercizio + Quota di ammortamento Questa e’ la determinazione prudenziale e piu’ corretta teoricamente Infatti secondo alcune teorie si aggiungono anche + Quota di fondo TFR opzionale + Quota di fondi rischi e oneri. LE GRANDEZZE FINANZIARIE DELLO STATO PATRIMONIALE Criteri di riclassificazione Come in precedenza ricordato lo Stato patrimoniale, componente fondamentale del bilancio, è il prospetto suddiviso in due sezioni (attivo e passivo), che accoglie le poste di natura finanziaria e patrimoniale. Gli aspetti finanziari degli accadimenti aziendali che generano, per la loro rilevata, le scritture contabili, concorrono a formare il saldo delle voci che trovano espressione nello Stato patrimoniale. Le regole di redazione dettate dal Codice Civile e ispirate ai principi contabili tradizionali non sono sufficienti a fornire un prospetto immediatamente utilizzabile ai fini dell'analisi finanziaria. Si rende quindi necessaria una operazione di aggregazione delle varie poste in grandezze significative ai fini finanziari: la riclassificazione.

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La dottrina aziendalistica propone numerosi metodi di riclassificazione e schemi di lettura dei prospetti riclassificati, a seconda dell'aspetto che più si desidera indagare. Il metodo che si propone consiste nel riclassificare le poste di Stato patrimoniale a seconda della loro natura finanziaria.

Il prospetto classico a sezioni contrapposte verrà quindi ricondotto a tre macroaggregati: margine di struttura, capitale circolante netto, posizione finanziaria netta.

Queste grandezze sono legate da una semplice relazione matematica:

Margine di struttura - Capitale circolante netto = Posizione finanziaria netta Lo Stato patrimoniale accoglie nella sezione «attivo» gli investimenti, cioè gli impieghi di capitale; nella sezione «passivo» le fonti di capitale, ovvero le modalità secondo le quali sono state reperite le risorse finanziarie investite: Attivo = impieghi di capitale; Passivo =fonti di capitale

Prima di affrontare il criterio di riclassificazione che presiede allo schema che presentiamo occorre riprendere alcuni fondamentali concetti:

posta finanziaria a breve e a medio/lungo termine, gestione operativa e gestione finanziaria. Un'attività (passività) finanziaria rappresenta una promessa di futura traduzione in entrata (uscita) di cassa: la posta è a breve se il periodo che passa tra la nascita contabile e la realizzazione in cassa è inferiore all'anno, altrimenti è a medio/lungo termine. Ai fini dell'analisi finanziaria, le poste sono altresì scomponibili, in termini di appartenenza, in poste della gestione operativa e poste della gestione finanziaria. Le prime si riferiscono alle modalità di impiego delle risorse finanziarie nell'attività caratteristica dell'azienda (esclusa la cassa), le seconde riguardano i metodi di approvvigiona- mento delle risorse investite. Il margine di struttura accoglie le voci di fonte ed impiego a medio/lungo termine legate sia alla gestione finanziaria sia alla gestione operativa; il capitale circolante netto accoglie le voci di fonte e impiego a breve termine legate alla gestione operativa. La posizione finanziaria netta è costituita dalle voci di fonte e impiego a breve termine legate alla gestione finanziaria. Nei paragrafi successivi si esamineranno tali aggregati, spiegandone significato e caratteristiche ai fini dell'analisi finanziaria e verranno evidenziate la formazione e la copertura dei fabbisogni finanziari. Nella Tavola 1 è riportata la logica con la quale si procede nella riclassificazione dello Stato patrimoniale.

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Il margine di struttura Il margine di struttura (MS) è dato dalla somma algebrica degli impieghi, segno negativo, e delle fonti, segno positivo, a medio/lungo termine. Questo aggregato esprime il grado di coerenza temporale tra fonti e impieghi: se è positivo, il suo valore indica che risorse a medio/lungo termine finanziano fabbisogni di breve; se è negativo, segnala che fonti a breve stanno finanziando impieghi a medio/lungo termine:

MS>0: fonti a medio lungo finanziano impieghi a breve;

MS<O: fonti a breve finanziano impieghi a medio lungo.

Di seguito indichiamo una lista non esaustiva delle voci che formano il margine di struttura: + patrimonio netto contabile + finanziamenti a medio/lungo termine1 (prestiti obbligazionari, mutui) + finanziamento soci restituibile + altre fonti a medio/lungo termine - immobilizzazioni tecniche al netto dei fondi di ammortamento - immobilizzazioni immateriali al netto dei fondi di ammortamento 2 - immobilizzazioni finanziarie al netto degli eventuali fondi oscillazione valori o fondi rischi = margine di struttura. Le immobilizzazioni finanziarie devono essere attentamente analizzate. Ai fini dell'analisi, infatti, devono essere considerate tali solo le partecipazioni, e i relativi finanziamenti a società collegate, controllate e controllanti, che non possono essere facilmente alienabili in quanto strategiche oppure che sono prive di un mercato finanziario con adeguate caratteristiche di liquidità e spessore. Per esempio: un determinato quantitativo di titoli di Stato 3 non costituisce immobilizzazione finanziaria, mentre lo è una partecipazione in una società che svolge attività complementari al «core business» della società che detiene la partecipazione. Ai fini della riclassificazione è vitale stabilire quali forme di attività e di passività, in genere individuate da voci quali «crediti diversi», «cauzioni», «debiti diversi», sono da considerare a breve o a medio/lungo termine. Nella pratica, infatti, è piuttosto frequente trovare poste che a un esame superficiale appaiono a breve, ma non lo sono; a questo riguardo è sempre molto utile ricorrere a tutte le fonti informative extra-bilancio disponibili, in primo luogo alla relazione degli amministratori o nota integrativa, dove talvolta si possono trarre utili indicazioni ai fini dell'analisi qui considerata. 1 Escluso il fondo trattamento fine rapporto che, ai fini del metodo di analisi che seguiamo, costituisce una posta negativa dei capitale circolante netto. 2 Solitamente questo tipo di immobilizzazioni viene ammortizzato con procedimento diretto, e quindi la posta in attivo di Stato patrimoniale indica direttamente il valore netto.

3 E’ importante indagare, attraverso la lettura della relazione sulla gestione o della nota integrativa, se tali titoli sono liberi da vincoli di garanzia: nel qual caso non sono da considerarsi immobilizzazioni finanziarie.

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Il capitale circolante netto Ai fini dell'analisi finanziaria, gli investimenti aziendali sono classificabili in: capitale fisso e capitale circolante. Il capitale circolante netto 4 (CCN) è la differenza tra attivo e passivo operativo a breve e rappresenta l'investimento legato alla gestione corrente: CCN = investimento nella gestione corrente. Le componenti fondamentali di questo aggregato sono il magazzino, i crediti verso clienti e i debiti di fornitura. Crediti e magazzino so-no investimenti: i primi rappresentano lo spostamento nel tempo di un'entrata di cassa, il secondo l'anticipo di un'uscita. I debiti di fornitura, invece, sono finanziamenti 5, infatti sono uscite di cassa posticipate. Tuttavia queste voci sono così intimamente connesse che non ha senso considerarle separatamente: si pensi per esempio a come sono influenzate dalla politica commerciale, dal tipo di processo produttivo e dagli usi del settore. La caratteristica fondamentale del CCN è il suo legame con le vendite. Si tratta infatti di un investimento, o di un finanziamento, che cresce o decresce in proporzione al fatturato. Un parametro importante a questo riguardo è il rapporto CCN/Vendite, che rappresenta l'intensità di capitale circolante tipica dell'azienda in esame e dovuta al tipo di settore e alla strategia adottata. Intensità di capitale circolante positiva significa che al crescere delle vendite aumenta l'investimento in circolante, mentre intensità negativa indica che all’aumentare del giro d'affari decresce il capitale circolante, ovvero aumenta il finanziamento. CCNI/fatturato>O: tipologia «Cash-absorber». CCNI/fatturato<O: tipologia «Cash-generator». La tipologia di gestione cash-generator, merita un approfondimento. Le aziende cash-generator hanno, per il tipo di posizione competitiva 6, un ciclo finanziario caratterizzato da tempi di incasso e di magazzino inferiori alle dilazioni che ottengono dai fornitori: perciò hanno gestioni caratterizzate da uscite di cassa (pagamenti) posticipate rispetto alle entrate (incassi). In questi casi il capitale circolante netto è negativo (passivo operativo>attivo operativo) e all'aumentare della cifra d'affari cresce anche il volume di risorse finanziarie che vengono generate. Al contrario, quando la cifra d'affari si riduce, il volume di risorse finanziarie viene riassorbito. Il CCN può essere visto come una spugna che assorbe risorse quando si dilata e che libera risorse quando viene «strizzata».

4 Working net capital nella terminologia anglosassone. 5 Il cui costo, pur essendo implicito, cioè contenuto nella voce 'acquisti', non deve essere trascurato. 6 Classico esempio è la grande distribuzione o il dettaglio in genere.

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Una lista delle voci che costituiscono il CCN è la seguente: + magazzino + crediti verso clienti + effetti attivi + crediti vs erario + crediti diversi + ratei e risconti attivi - debiti verso fornitosi - effetti passivi - fondo imposte - fondo trattamento fine rapporto 7 - fondo svalutazione crediti - fondo svalutazione magazzino - debiti diversi - ratei e risconti passivi = capitale circolante netto.

La posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta (PFN) è la somma algebrica delle attività finanziarie a breve (segno positivo) e delle passività finanziarie a breve (segno negativo):

PFN = attivo finanziario a breve - passivo finanziario a breve. La posizione finanziaria netta rappresenta la posizione dell'azienda nei confronti della gestione di tesoreria e del sistema bancario per quanto riguarda i finanziamenti a breve. Indica come sì è ricorsi al finanziamento a breve, data una certa struttura di investimenti e finanziamenti a medio/lungo termine, rappresentata dal Margine di struttura, e un determinato fabbisogno di capitale circolante. In altri termini, è il prodotto della politica finanziaria seguita. Infatti: PFN = margine di struttura - Capitale circolante netto. Le voci tipiche che concorrono alla formazione dell'aggregato sono le seguenti: + banche attive + cassa + titoli non vincolati facilmente monetizzabili + altri valori - banche passive - banche C/anticipazioni - società di factoring C/anticipazioni

7 Ai fini dei metodo di analisi finanziaria proposto, il fondo trattamento fine rapporto viene considerato una passività operativa in quanto è la contropartita debitoria di una voce accessoria dei costo dei lavoro: voce di costo, per definizione, operativa.

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- quota a breve di finanziamenti a medio/lungo termine - altri finanziamenti a breve = posizione finanziaria netta. L'indicatore è scomponibile nella posizione di tesorerie (PT), pari a banche attive più cassa meno banche passive, e nella posizione finanziaria a breve, costituita dalle voci residue: Posizione finanziaria netta = posizione di tesoreria + posizione finanziaria a breve. La posizione finanziaria netta ha un valore segnaletico più elevato rispetto alla posizione di tesoreria nel rappresentare la fotografia della cassa a breve, dal momento che, comprendendo le fonti finanziarie attivate, non fornisce in alcun caso un quadro parziale della situazione. A questo scopo occorre ricordare che, per condurre un'analisi finanziaria corretta, non ci si deve affidare alla lettura di un solo indicatore, che offre sempre un'immagine parziale, ma bisogna ricorrere ad un quadro che contempli il maggior numero di aspetti aziendali. La posizione di tesoreria è un elemento determinante ai fini dell'analisi finanziaria: l'esame della variazione nel tempo di questa grandezza costituisce il fulcro dell'analisi dei flussi di cassa. Voci di particolare difficoltà interpretativa Durante la riclassificazione dello Stato patrimoniale si incontrano voci che possono apparire di difficile comprensione. In genere, un attento esame della check-list per la riclassificazione dovrebbe essere sufficiente a inquadrare nello schema presentato ogni possibile posta. Tuttavia indichiamo nella Tavola 2 alcuni casi che si verificano spesso nella pratica e che po-trebbero determinare incertezze nella riclassificazione.

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Una cheek-list per la riclassificazione Nella Tavola 3 è riportata una cheek-list da utilizzare per la riclassificazione. In essa sono indicati gli aggregati dello Stato patrimoniale che devono essere ricompresi nelle diverse quantità intermedie (margine di struttura, capitale circolante netto e posizione finanziaria netta) che abbiamo individuato in precedenza.

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CAPITOLO 5 �� �� � � � � � � � � �� �� � � � �� � �� � � � � �� � � � � �� ���

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LE CONSEGUENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE redditività e variazione della liquidità. L’introduzione del “tempo “nel ciclo acquisti-trasformazione -vendite porta concettualmente ad analizzare la dinamica dell’azienda dal punto di vista dell’impatto della CASSA. Infatti se considerassimo due fenomeni correnti nelle gestione: credito a clienti dilazione da fornitori Vedremmo subito come la variazione monetaria (della cassa) è influenzata dalla differenza fra : crediti incassati e pagamenti effettuati a fornitori. La definizione di fonte e impiego In azienda ogni attività implica, direttamente o indirettamente, entrate e uscite di cassa sotto forma di movimenti di “conto corrente bancario. In senso lato si può affermare che ogni entrata è una «fonte» e ogni uscita è un «impiego». L'utilizzo di questi termini è dovuto alla natura di risorsa della cassa. Fonti e impieghi sono concetti speculari: ogni riduzione degli impieghi, liberando risorse, è da considerarsi una fonte e viceversa. Esemplificazione la dinamica delle fonti e degli impieghi finanziari

Variazione Effetto monetario Flusso di cassa connesso

Incremento di impieghi Riduzione di risorse Flusso di cassa negativo Decremento di impieghi Aumento di risorse Flusso di cassa positivo Aumento di fonti Incremento di risorse Flusso di cassa positivo Riduzione di fonti Decremento di risorse Flusso di cassa negativo Esempi di IMPIEGHI DI CAPITALE (RISORSE) La concessione o l’aumento del credito verso clienti

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(Rappresenta infatti lo spostamento nel tempo di un'entrata di cassa.<Quando un'azienda pratica dilazioni a un cliente rinuncia a un'entrata a pronti in cambio di una promessa di pagamento a termine) Un aumento magazzino Un investimento in immobilizzazioni Un rimborso di un debito Un pagamento di un fornitore FONTI DI CAPITALE (RISORSE) Accensione di un debito Un incremento di un debito di fornitura Una dismissione di immobilizzazioni Un rimborso di un credito La vendita di parte del magazzino. La redditività intesa come profitto economico non è automaticamente sinonimo di liquidità. Infatti comunemente si afferma che ..”” l’azienda guadagna ma ha i conti scoperti e utilizza fidi bancari“. In realtà è un fenomeno diffuso che la gestione produca reddito economico ma non liquidità, in quanto le uscite monetarie risultano superiori alle entrate monetarie. Ma è una situazione possibile ? in termini di analisi finanziaria quanto sopra risulta possibile se la redditività risulti ampiamente superiore al costo dell’indebitamento. In altre parole l’azienda qualora abbia un risultato positivo della gestione corrente che consente di far fronte all’esborso delle gestione finanziaria e remunerare il capitale investito in maniera soddisfacente potrà essere considerata “ affidabile” da parte dei finanziatori bancari

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IL FABBISOGNO FINANZIARIO, CENNI SULLE VARIAZIONI DI CCN E DEL FABBISOGNO DI CASSA Materiale tratto dal libro “ Banca e Impresa “ del prof. A.Giampaoli (per gentile concessione) La genesi e la copertura dei fabbisogno finanziario d'impresa Negli ultimi anni le tecniche di analisi della situazione finanziaria di impresa si sono arricchite notevolmente anche per effetto della crescente importanza degli aspetti finanziari della gestione e della necessità di rafforzare i processi programmatori, in un ambiente economico caratterizzato da maggiore concorrenza internazionale e dalle conseguenti ristrutturazioni e riconversioni produttive. La progettazione e la strutturazione di tecniche di analisi presuppongono la conoscenza del sistema gestionale del quale si vogliono illustrare particolari aspetti o valori assunti pro tempore. Per quanto attiene alla conoscenza degli aspetti finanziari della gestione, le tecniche di analisi da utilizzare dovranno essere coerenti con l'impianto generale di teoria finanziaria d'impresa il quale a mio giudizio richiede un ripensamento e qualche messa a fuoco concettuale. Al fine di rendere in modo semplice ed efficace il processo comunicativo in un terreno minato quale è quello delle riformulazioni concettuali, seppure limitate ad alcuni aspetti, mi avvarrò delle più elementari esemplificazioni numeriche. Il capitale investito Un aspetto finanziario importante della gestione è quello di valutare quanti capitali siano necessari per intraprendere una particolare attività, definita qualitativamente e quantitativamente, e anche quanti capitali saranno necessari per sostenere lo sviluppo desiderato, o richiesto dal mercato, dell'attività aziendale. Detto capitale necessario è parte ideale dei più ampio capitale investito, termine con il quale si indicano anche altri investimenti non afferenti alla gestione caratteristica d'impresa. Di norma la composizione quali- quantitativa del capitale investito viene ricercata tra le attività di bilancio e quindi fa riferimento ai valori contabili in esse riportati. Prescindendo per il momento dalle varie configurazioni elaborate è importante osservare preliminarmente che per quantificare i capitali necessari per intraprendere una particolare attività, i dati di bilancio di un'azienda che svolge attività simile sarebbero di aiuto limitato. Infatti, il capitale investito richiesto da una nuova iniziativa, andrebbe necessariamente espresso in moneta corrente mentre, co-me noto, i criteri di valutazione delle attività di bilancio fanno in buona parte riferimento al costo piuttosto che ai valori correnti. La differenza tra valutazione al costo e valutazione al prezzo corrente delle attività di bilancio si accentua nei periodi di inflazione e alle distorsioni createsi per tale

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ragione viene di norma posto rimedio a distanza di tempo con saltuarie e non sempre adeguate rivalutazioni di legge. Non c'è dubbio che le suddette rivalutazioni siano necessarie per rappresentare meglio il capitale investito a una certa data il quale dovrà necessariamente essere espresso in moneta corrente. La determinazione dell'ammontare del capitale investito a prezzi correnti può essere necessaria anche nelle decisioni di sviluppo del giro di affari quando, specie nei piani di medio- lungo periodo, si provvede a quantificare l'impegno finanziario che tale sviluppo determinerà al fine di verificare la fattibilità del medesimo in rapporto alla dinamica delle risorse di capitale. Un'altra osservazione preliminare è quella della relazione esistente tra capitale investito contabile e risultato economico effettivo. Le aziende con buon risultato economico possono, in certa misura, ridurre l'imponibile per differire le imposte ma, così facendo, riducono il capitale investito contabile; al contrario, le aziende con cattivo risultato effettivo, spesso, per rendere bancabile il bilancio, intervengono alleggerendo il risultato economico di parte dei componenti negativi di reddito sopravvalutando il capitale investito. Come avremo modo di vedere in seguito le politiche di bilancio se da un lato consentono di modificare il risultato economico e conseguentemente il capitale investito, dall'altro non hanno effetto sulla situazione di liquidità di impresa se non limitatamente al differimento di imposte ottenibile contenendo nell'immediato l'imponibile. La configurazione di capitale investito sulla quale mi soffermerò è quella data dalla somma tra capitale circolante netto, immobilizzazioni tecniche e finanziarie nette e investimenti finanziari. In tale configurazione l'aggregato del capitale circolante netto comprende i crediti di funzionamento, le rimanenze non speculative e i debiti di funzionamento. Le scorte speculative, cioè quelle acquisite allo scopo di contenere un futuro aumento dei costi di approvvigionamento di materie prime, non facendo parte dei capitale necessario, rappresentano un vero e proprio investimento finanziario da accogliere pertanto in tale classe di valori. Per la stessa ragione l'aggregato del capitale circolante netto non comprende crediti non scaturenti dalla tipica e ordinaria attività d'impresa, né titoli o disponibilità in conti finanziari. Anche i debiti di funzionamento scaduti vengono esclusi dall'aggregato in quanto di fatto essi assumono la natura di debiti di finanziamento. I debiti di funzionamento accolti nell'aggregato del capitale circolante netto sono i debiti che sorgono per effetto del pagamento differito delle acquisizioni di merci, servizi e lavoro. Tra i debiti di funzionamento non vengono inseriti i debiti verso i fornitori di immobilizzazioni il cui ammontare viene aggregato quale rettifica nel valore delle immobilizzazioni. Ne deriva che il capitale circolante netto, così configurato, è correlato in modo significativo alla composizione quali- quantitativa del fatturato, alle modificazioni che interessano la durata del ciclo finanziario, alla struttura temporale dei pagamenti connessi ai componenti negativi di reddito e alle politiche di bilancio. Un aggregato degli investimenti finanziari comprende gli impieghi di capitale non afferenti all'attività tipica d'impresa e quelli effettuati in misura superiore a quanto richiesto dal normale svolgersi della stessa, se è possibile recuperarli

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finanziariamente, purché detti impieghi non siano destinati ad altra attività avente rilevanza strategica. Gli investimenti finanziari non vengono indicati in un'unica classe di valori in bilancio; si possono trovare investimenti finanziari nelle disponibilità liquide in banca o conti postali, in titoli, in prestiti, tra le partecipazioni, tra gli immobili e le immobilizzazioni in genere, tra le rimanenze di materie prime. Lo schema generale di riferimento per l'analisi degli aspetti finanziari della gestione, al quale ricondurre la configurazione di capitale investito appena indicata è il seguente: investimenti finanziari + investimenti aventi rilevanza strategica + investimenti nella gestione caratteristica di cui: • nelle strutture produttive • nel capitale circolante netto = capitale investito - capitale investito creato + capitale investito distrutto = fabbisogno finanziario = copertura finanziaria di cui:

• capitale di credito • capitale di rischio di origine esterna

Per rilevare il capitale investito creato o distrutto esistente a una certa data, occorre considerare il segno e l'ammontare di un aggregato composto da alcune parti ideali del capitale di rischio, e precisamente: le riserve di utili, le perdite non ripianate, la riserva di rivalutazione monetaria per la parte eccedente la perdita di potere di acquisto del capitale di rischio di origine esterna, con segno positivo, e, con segno negativo, l'eventuale incapienza della riserva di rivalutazione monetaria a coprire la perdita di potere di acquisto del capitale di rischio di origine esterna. Come avremo modo di verificare il capitale investito creato non concorre a determinare il fabbisogno finanziario, e quindi il ricorso alle fonti esterne di finanziamento, e, normalmente, non viene finanziato nemmeno dalla liquidità prodotta dalla gestione. Per quanto attiene al capitale investito distrutto, esso grava interamente sul fabbisogno finanziario. Il fabbisogno finanziario Il valore delle attività riportato nel bilancio di un'impresa non fornisce il dato del fabbisogno finanziario a una certa data, ma, al netto dei debiti di funzionamento, indica il capitale necessario per sostenere le operazioni tipiche in corso, il capitale impiegato nelle strutture produttive inutilizzate, nonché il capitale impiegato in investimenti finanziari e strategici, cioè in investimenti non afferenti alla gestione caratteristica dell'impresa. Sulla base della configurazione indicata di fabbisogno finanziario emerge una non corrispondenza tra il capitale investito e l'ammontare delle fonti di finanziamento di origine esterna utilizzate a certa data.

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Tra i due aggregati si frappone il capitale creato dalla gestione ancora esistente, cioè quello non distribuito e non annullato da perdite. Ne deriva, che un'impresa potrebbe nel tempo necessario, se a buon andamento economico e se non distribuisse gli utili, pervenire a un fabbisogno finanziario nullo nonostante l'esistenza di un capitale investito più o meno elevato. Risulta evidente la corrispondenza con il concetto di fabbisogno finanziario proprio dell'imprenditore, il quale intende per fabbisogno finanziario il capitale che è chiamato ad apportare o a richiedere ad altri finanziatori per dotare l'impresa dei mezzi finanziari di cui abbisogna. Il capitale investito, considerato spesso come causa esprimente il fabbisogno finanziario, e alla cui copertura si provvederebbe sia con gli utili reinvestiti sia ricorrendo alle fonti esterne di finanziamento non ha, come vedremo, un'integrale valenza finanziaria. La variazione dei fabbisogno finanziario La struttura dell'analisi della variazione del fabbisogno finanziario coerente allo schema precedente è la seguente: investimenti finanziari + investimenti aventi rilevanza strategica + investimenti nelle strutture produttive afferenti la gestione caratteristica + rivalutazioni monetarie - disinvestimenti - ammortamenti + incremento capitale circolante netto - diminuzione capitale circolante netto = variazione capitale investito - utile - rivalutazioni monetarie + dividendo + perdita = variazione fabbisogno finanziario = variazione fonti esterne di finanziamento - incremento capitale di credito + diminuzione capitale di credito = variazione per cassa del capitale di rischio Questa impostazione, e altre simili, pur mettendo in evidenza alcuni momenti significativi della «gestione finanziaria» non si adatta completamente alle esigenze delle analisi finalizzate alle decisioni finanziarie di breve periodo, quali la verifica della fattibilità finanziaria immediata di nuovi investimenti, di remunerazione del capitale di rischio, di rimborso di un prestito o di rifinanziamento della gestione corrente.

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Lo schema di analisi degli aspetti finanziari della gestione interessante un particolare periodo dovrà non solo basarsi su momenti finanziari reali, ma anche considerare il modo di pensare la gestione proprio dell'imprenditore. Produzione, investimento e raccolta di capitali sono tre momenti significativi della gestione di impresa e la riflessione su di essi riveste notevole importanza sia nelle analisi dell'equilibrio finanziario, sia nelle decisioni di investimento e di finanziamento. Per quanto attiene alla produzione di capitale il Saraceno definisce l'autofinanziamento come «... differenza tra l'investimento netto del periodo considerato e la variazione netta avvenuta nello stesso periodo nell'ammontare complessivo del capitale di cui l'azienda è dotata, sia esso capitale proprio oppure capitale di credito». Dalla definizione emerge innanzitutto il rapporto tra autofinanziamento, investimenti e fonti esterne di finanziamento ma, anche, che la configurazione di autofinanziamento è conseguente a quella assegnata alle altre due grandezze e che, per essere ben definita occorrerà definire a sua volta il contenuto di investimento netto e di capitale di credito. Pertanto la definizione data dal Saraceno consente due diverse configurazioni una delle quali, la più tradizionale, è coerente con una configurazione di investimento netto che accoglie nel proprio ambito la variazione di capitale circolante netto e che quindi porta a definire l'autofinanziamento come utile netto reinvestito. Non appare dubbia, invece, a mio giudizio, la non discriminazione da parte dell'Autore tra i finanziamenti a seconda della durata; tutti i finanziamenti sono parte dei capitale di credito e, conseguentemente, i finanziamento di breve termine non concorrono a determinare gli aggregati dei capitale circolante netto e dell'investimento netto. Coerentemente alla definizione di autofinanziamento data dal Saraceno si potrebbe, per esempio, pervenire ai seguenti aggregati: risultato economico - dividendo = autofinanziamento; e anche:

nuovi investimenti tecnici + nuovi investimenti finanziari - disinvestimenti - ammortamenti + incremento capitale circolante netto - decremento capitale circolante netto = investimento netto e, sottraendo dall'investimento netto l'autofinanziamento, pervenire alla variazione intervenuta nel periodo nelle fonti esterne di finanziamento. Le fonti esterne di finanziamento comprenderebbero in ogni caso, come ben chiarito dal Saraceno, sia il capitale proprio che il capitale di credito.

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Ritengo che lo schema precedente non sia adeguato a fornire risposte alle seguenti domande: • quanti nuovi investimenti. prestiti rimborsati e dividendi, siano stati finanzia- ti in autonomia e quanti ricorrendo a nuovo capitale di credito; • se la gestione corrente abbia contribuito a incrementare il fabbisogno finanziario e ad aumentare il ricorso al capitale di credito; • se la riduzione eventuale dell'esposizione debitoria sia stata ottenuta per effetto di disinvestimenti, o mediante liquidità prodotta dalla gestione corrente; • gli effetti dello sviluppo del fatturato sulla liquidità; • gli effetti sulla liquidità dell'intensità del capitale circolante netto in caso di sviluppo del fatturato. Inoltre lo schema precedente può indurre a errori, con gravi conseguenze nelle situazioni aziendali difficili e caratterizzate da un elevato grado di indebitamento. A volte l'imprenditore è portato a ritenere di poter finanziare i nuovi investimenti con gli utili reinvestiti e con gli ammortamenti e di poter ricorrere senza problemi al credito bancario per finanziare eventuali incrementi di capitale circolante. Questa sicurezza, dovuta anche alla particolare cultura finanziaria implicita nel modo di operare di molte aziende di credito, viene meno proprio nelle situazioni difficili, caratterizzate da un alto grado di indebitamento e da redditività incerta, nelle quali gli errori di gestione sono maggiormente destabilizzanti. Nelle suddette circostanze l'impresa potrà contare per nuovi impieghi solo sulla liquidità che effettivamente la gestione avrà prodotto e che non sarà quella misurata dall'utile al lordo degli ammortamenti ma, come vedremo, da questi più la variazione intervenuta nel capitale circolante netto. Ritengo che la configurazione di autofinanziamento di maggior significato nelle decisioni finanziarie di impresa sia quella, anch'essa riconducibile alla definizione data dal Saraceno, che pone raffronto il fabbisogno finanziario espresso dagli investimenti nelle strutture produttive e dagli investimenti finanziari, con la variazione intervenuta nelle fonti esterne di finanziamento a titolo di credito e a titolo di rischio. E questo infatti il modo in cui l'imprenditore, di norma, imposta la decisione di investimento, ed è questo, come vedremo, l'approccio che consente di rilevare con maggiore correttezza le reali dinamiche finanziarie espresse dalla gestione. Inoltre, considerando che altri due aspetti finanziari della gestione, la remunerazione del capitale e i disinvestimenti, assumono un rilievo particolare, specie nelle situazioni aziendali non equilibrate, ritengo che il più efficace e corretto schema di riferimento per cogliere l'evoluzione della situazione finanziaria in un dato periodo sia il seguente:

risultato economico + ammortamenti - incremento capitale circolante netto + decremento capitale circolante netto = liquidità prodotta (o assorbita) dalla gestione corrente - dividendo - nuovi investimenti tecnici - nuovi investimenti finanziari

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+ disinvestimenti = diminuzione (aumento) fabbisogno finanziario =diminuzione (aumento) fonti esterne di finanziamento di cui:

• diminuzione (aumento) capitale di credito • diminuzione (aumento) per cassa dei capitale di rischio

Con il termine gestione corrente si intende fare riferimento alle operazioni di acquisto, produzione e vendita attraverso le quali l'impresa realizza giorno dopo giorno la sua funzione economica. La gestione corrente si può identificare anche enucleando dalla gestione complessiva la remunerazione del capitale, i nuovi investimenti, i disinvestimenti, la gestione degli investimenti finanziari e la raccolta di capitale da fonti esterne di finanziamento. In sostanza dallo schema generale di riferimento si ottiene il seguente schema di analisi di cui ho parlato in un mio precedente lavoro e che, con alcune modificazioni dettate da riflessioni ed esperienze successive, riporto di seguito: A) Liquidità prodotta (o assorbita) dalla gestione corrente:

risultato economico + ammortamenti -(incremento CCN) +decremento CCN Totale A

B) Dividendo C) Variazione investimenti: investimenti tecnici

investimenti finanziari (disinvestimenti) Totale C

D) Variazione fabbisogno finanziario (B + C - A) E) Variazione fonti esterne di finanziamento:

incremento (decremento) finanziamento incremento capitale sociale per cassa

Totale E (= D) Nota: i valori tra parentesi hanno segno negativo. In questo schema vengono rilevati tre momenti significativi della gestione: la produzione, l'investimento e la raccolta di capitali, la cui conoscenza ha molta importanza nell'analisi dell'equilibrio finanziario e nelle decisioni di investimento e di finanziamento. Inoltre, come è possibile osservare, non appare il capitale investito secondo le configurazioni indicate per le analisi della struttura patrimoniale e finanziaria a una certa data; l'attenzione si incentra sui nuovi investimenti tecnici e finanziari che rappresentano solo una parte ideale del suddetto capitale investito. L’ammontare della variazione del capitale investito è comunque desumibile

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sommando algebricamente la variazione del capitale circolante netto, l'ammortamento e la variazione degli investimenti. Parallelamente non si rileva quanta parte del capitale investito è stata creata dagli utili prodotti e non distribuiti a fronte dei quali, come vedremo, può non essere sorta alcuna liquidità. Il capitale creato e non distribuito nel periodo amministrativo, sia per la parte che ha determinato incrementi di mero valore del capitale investito, sia per la parte che ha concorso al reale finanziamento del medesimo, può comunque essere rilevato sommando algebricamente il risultato economico e il dividendo. Riassumendo, le informazioni contenute nello stato patrimoniale non consentono all'imprenditore di valutare a sufficienza la possibilità di effettuare nuovi investimenti, di remunerare il capitale di rischio e di ridurre l'esposizione debitoria verso i finanziatori. L’imprenditore pone a continuo raffronto l'organizzazione delle risorse in atto con quella da lui ritenuta ottimale in rapporto ai mutamenti previsti sul mercato. L’adeguamento dell'organizzazione economica esistente a quella da lui ritenuta ottimale passa attraverso una serie di interventi, tra i quali gli investimenti in nuove strutture produttive, di modo che è possibile sostenere come, per l'imprenditore, la gestione aziendale venga vissuta polarizzando l'attenzione su due realtà distinte e in rapporto dialettico: la gestione corrente e la gestione dei nuovi investimenti. Come vedremo anche dal punto di vista della gestione delle risorse finanziarie ha senso parlare di una gestione corrente e di una gestione dei nuovi investimenti assumendo ognuna di queste parti, nelle quali viene suddivisa la gestione complessiva, un reale significato finanziario. capitale circolante netto Il capitale circolante netto è quella parte ideale di capitale investito che sorge e si modifica per effetto dell'asincronismo tra i componenti di reddito e la loro manifestazione numeraria. Esso comprende i crediti di funzionamento, le rimanenze non speculative e i debiti di funzionamento a esclusione dei debiti verso fornitori di immobilizzazioni. Le cosiddette rimanenze speculative, costituite allo scopo di contenere un futuro aumento dei costi di acquisto di materie prime, rientrerebbero nella definizione data, ma, non facendo parte del capitale necessario, ritengo opportuno aggregarle agli investimenti finanziari. Anche i debiti di funzionamento scaduti, o quelli per i quali è stato negoziato un ulteriore differimento rientrerebbero nella definizione data, ma il rilievo che assume la loro trasformazione di fatto in debiti di finanziamento, consiglia l'aggregazione tra le passività finanziarie. Per praticità infine è consigliabile accogliere nell'aggregato del capitale circolante netto anche i crediti e i debiti sorti per effetto dei sistema di imposizione dell'imposta sul valore aggiunto. Tali crediti e debiti pur non sorgendo da componenti di reddito sono strettamente intrecciati al capitale circolante. Non rientrano nella definizione data di capitale circolante e non ne fanno quindi parte, i crediti e i debiti che sorgono per l'acquisto e per l'alienazione di immobilizzazioni e quelli che sorgono per effetto di operazioni di impiego e di raccolta dì capitali.

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Il capitale circolante netto è correlato in modo significativo alla composizione quali- quantitativa del fatturato, alle modificazioni che intervengono sulla durata dei cielo finanziario, alla struttura temporale dei pagamenti connessi ai componenti negativi di reddito e, infine, alle politiche di bilancio. Come vedremo più avanti, per tutte queste ragioni, sdoppiando il capitale circolante netto nella parte attiva, ovvero il capitale circolante lordo, e passiva, ovvero i debiti di funzionamento, e rapportando le due parti al giro d'affari, si ottengono degli indicatori importanti per diagnosticare la situazione aziendale. Quando i due indici aumentano in modo significativo da un esercizio all'altro rivelano quasi sempre l'esistenza di gravi problemi di gestione. Inoltre il capitale circolante netto può variare in modo sensibile nel corso dell'esercizio, questo avviene nelle attività altamente stagionalizzate. In tal caso è importante conoscesse la dinamica infrannuale a motivo dell'influenza che la sua variazione esercita sul fabbisogno finanziario. Dalla definizione data emerge che i debiti di finanziamento a breve termine non vanno ricompresi nell'aggregato del capitale circolante netto. I suddetti debiti vengono infatti contratti per coprire il fabbisogno finanziario man mano che questo si manifesta in rapporto anche alla liquidità prodotta o assorbita dalla gestione corrente nel cui ambito non può quindi essere accolto il ricorso al credito bancario di breve termine. Inoltre i debiti di finanziamento, sia pure di breve termine, non sorgono da componenti negativi di reddito che non hanno avuto manifestazione numeraria e quindi non partecipano alla realizzazione del risultato economico e alla gestione reddituale, pertanto, non devono rettificare in alcun modo il risultato economico per pervenire al risultato di cassa prodotto dalla gestione. Le variazioni del CCN comprendono la variazione intervenuta nel seguente aggregato: • crediti di funzionamento; • rimanenze a esclusione della quota di materie prime aventi natura di

investimento finanziario. Sono tali le rimanenze di materie prime superiori alle necessità di produzione e non determinate da lotti economici di acquisto, ma da acquisti anticipati finalizzati a evitare un possibile e significativo aumento dei prezzi;

• ratei e risconti; • debiti di funzionamento verso fornitori di merci e servizi non scaduti. Consideriamo scaduti quelli il cui ritardo nel pagamento è superiore ai brevi periodi che talvolta vengono accettati dai for-nitori in particolari settori di attività. I debiti scaduti andranno opportunamente indicati tra le fonti esterne di finanziamento. Nel CCN non vanno inoltre inseriti i debiti verso fornitori di immobilizzazioni la cui variazione va a rettificare i nuovi investimenti al fine di evidenziare l'effettivo esborso di cassa per i medesimi. Un incremento dei crediti verso i clienti, parte ideale del ccn, va a rettificare il risultato economico al fine di misurare il risultato di cassa espresso dalla gestione corrente, in quanto misura le vendite non coperte da equivalenti incassi nel periodo amministrativo. A sua volta una diminuzione del credito verso clienti misura gli incassi eccedenti le vendite effettuate nel periodo amministrativo.

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I crediti verso i clienti rappresentano una parte ideale del capitale necessario il cui ammontare è più o meno elevato in rapporto all'attività esercitata. Il suo ammontare è correlato in modo significativo all'andamento del fatturato e alla sua composizione e alla tipologia dei clienti. Ne deriva che l'ammontare dei crediti verso clienti è, di norma, fatte salve le attività fortemente stagionalizzate sotto l'aspetto commerciale, consolidato se non crescente. Nelle suddette situazioni considerare i crediti verso i clienti alla stregua di una disponibilità finanziaria, a motivo della possibilità di smobilizzo degli stessi mediante ricorso a determinate forme tecniche di finanziamento è, a volte, illusorio e, sempre, fuorviante per una corretta analisi della situazione aziendale. E’ illusorio considerare i crediti verso clienti alla stregua di liquidità disponibile poiché nelle situazioni aziendali difficili e ad alta tensione finanziaria, l'automatismo: sorgere del credito = nuovo finanziamento bancario, si interrompe a motivo del venir meno della capacità di rimborso dell'impresa. finanziatori non rinnovano automaticamente le anticipazioni sui crediti a fronte di un indebitamento crescente da lungo tempo, sia in termini assoluti sia in termini relativi, rispetto al capitale di rischio, situazioni queste rilevatrici di uno stato di tensione finanziaria. Considerare i crediti verso clienti al loro sorgere alla stregua di un flusso finanziario in entrata a motivo dell'eventuale anticipazione bancaria conseguita a fronte dei medesimi, offusca la comprensione dell'evoluzione della situazione finanziaria dell'impresa, poiché confonde una parte del fabbisogno finanziario con una parte delle fonti di finanziamento utilizzata per la sua copertura. Per rendere il concetto con un'immagine sarebbe come considerare nello stesso stato di salute due persone una delle quali non ha mal di testa e l'altra non lo ha più in quanto è ricorsa a un analgesico. La variazione del credito verso i clienti da portare a rettifica del risultato economico per pervenire al risultato di cassa espresso dalla gestione corrente va considerata, qualora si possiedano le informazioni necessarie, al lordo di eventuali svalutazioni di crediti e accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nel periodo. Parallelamente andrà rettificato il risultato economico delle perdite su crediti e degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti nella misura in cui detti componenti negativi di reddito, che non comportano manifestazione numeraria, hanno concorso a determinarlo. In altri termini il mancato incasso dei crediti non giunti a buon fine andrà rilevato come differenza tra le vendite e gli incassi nel periodo analizzato. A volte la svalutazione di importanti crediti avviene a distanza di anni in attesa che il conto economico dell'azienda possa consentirne l'imputazione. In questi casi il peggioramento della situazione finanziaria è già avvenuto in passato ed essa non è destinata a subire ulteriori effetti negativi sul piano finanziario in conseguenza del riconoscimento ufficiale della perdita al momento dell'imputazione al conto economico. La rilevazione delle rimanenze, parte ideale del capitale circolante netto, è determinata dall'esigenza di quantificare il patrimonio aziendale e di rilevare il risultato economico di competenza del periodo amministrativo.

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La rilevazione delle rimanenze in sé non ha effetti diretti sul risultato di cassa prodotto dalla gestione, infatti, se l'estensore del bilancio dimenticasse di annotare il valore delle rimanenze iniziali e finali o di entrambe, il risultato di cassa varierebbe solo per le diverse imposte eventualmente da liquidare a motivo del diverso imponibile. Pertanto, per pervenire al risultato di cassa prodotto dalla gestione corrente, occorre sottrarre dal risultato economico l'incremento delle rimanenze e aggiungere al risultato economico la diminuzione delle stesse, il che equivale a stornare dal conto economico le esistenze iniziali e le rimanenze finali in quanto rispettivamente componenti negativi e positivi di reddito che non comportano in se flussi di cassa. L’eventuale deflusso di fondi avutosi nel periodo per effetto di acquisti e produzioni effettuati per il magazzino partecipa alla rilevazione del risultato di cassa prodotto dalla gestione nel periodo attraverso il costo degli acquisti e degli altri fattori della produzione che hanno concorso a determinare il risultato economico, nei limiti del loro effettivo pagamento. Il costo degli acquisti e degli altri fattori della produzione liquidati in misura diversa da quelli rilevati nel conto economico, si determina rettificando il risultato economico della variazione intervenuta nei relativi debiti di funzionamento. In sostanza, le esistenze iniziali non determinano un'uscita per l'esercizio che le accoglie; le rimanenze finali rappresentano una posta rettificativa di natura contabile e non avente rilevanza finanziaria in sé. Le rivalutazioni e le svalutazioni che hanno interessato le rimanenze non determinano per loro natura flussi finanziari. La rilevazione sia delle esistenze iniziali sia delle rimanenze finali, interessa il conto economico ma non il conto di cassa ed ecco perché per pervenire al risultato di cassa occorre rettificare il risultato economico dell'eventuale incremento intervenuto nelle rimanenze, con segno negativo, dell'eventuale diminuzione, con segno positivo. La variazione nei debiti di funzionamento, parte ideale dei CCN, va a rettificare il risultato economico per rilevare il risultato di cassa prodotto dalla gestione. Per esempio, un incremento nel debito verso fornitori di merci va a rettificare con segno positivo gli acquisti che non hanno avuto manifestazione numeraria nel periodo. Cioè l'incremento dei debito verso fornitori misura gli acquisti non pagati e come tali partecipano al risultato economico ma non a quello di cassa. Come già detto l'analisi del capitale circolante assume un importante rilievo nella valutazione della situazione aziendale. Per quanto attiene l'intensità dei capitale circolante lordo sul fatturato, un suo aumento significativo può essere determinato da una o più delle seguenti circostanze: • crediti divenuti inesigibili il cui valore non è stato imputato al conto economico; • ritardi nelle riscossioni dovuti alla cattiva qualità del portafoglio clienti spesso

determinati anche dall'aver forzato le vendite accettando di fornire clienti a rischio;

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• ritardi nelle riscossioni dovuti alle difficoltà nelle quali vengono inaspettata- mente a trovarsi alcuni Importanti clienti o categorie di clienti;

• ritardi nelle riscossioni dovuti al malcontento della clientela per la qualità della merce e dei servizi ricevuti. Si pensi per esempio, ai ritardi nelle consegne;

• concessione di termini di pagamento più estesi alla propria clientela quale strumento di promozione commerciale in un mercato sottoposto a intensa competizione;

• incremento del magazzino prodotti finiti dovuto a difficoltà di collocamento della merce;

• incremento del magazzino prodotti finiti dovuto a errori di programmazione della produzione;

• incremento del magazzino prodotti finiti dovuto a produzioni difettose non valutate come tali;

• rivalutazione delle rimanenze di prodotti finiti nel rispetto della normativa civilistica e fiscale;

• sopravvalutazione delle rimanenze di prodotti finiti finalizzata al maschera- mento delle perdite;

• rivalutazione delle materie prime nel rispetto della normativa civilistica e fiscale; • sopravvalutazione delle rimanenze di materie prime finalizzata al

mascheramento delle perdite. Come è possibile dedurre dall'elenco delle circostanze suddette se escludiamo il caso della concessione ai clienti di più alti termini di pagamento finalizzata ad acquisire maggiori quote di mercato sfruttando la propria forza finanziaria, politica questa che può essere adottata solo da aziende particolarmente solide e quindi facilmente riconoscibili con l'analisi di bilancio, l'incremento del capitale circolante lordo non determinato dall'aumento dei fatturato, indica o una situazione gestionale difficile o politiche di bilancio tese a mascherare un risultato economico negativo o, frequentemente, entrambe le situazioni suddette. L’aumento significativo dell'intensità dei debiti di funzionamento, parte ideale del capitale circolante netto, sul fatturato, può essere un indice o di tensione finanziaria o all'opposto di forza finanziaria dell'impresa. Naturalmente un'analista non può non saper cogliere le due opposte realtà nel momento in cui si accinge a svolgere il suo lavoro sulla base della situazione complessiva dell'impresa. Il ciclo finanziario espresso dalla gestione corrente E’ il periodo di tempo intercorrente tra l'inizio del pagamento dei componenti negativi di reddito a manifestazione numeraria e la riscossione dei ricavi conseguenti alla vendita dei prodotti e dei servizi con essi ottenuti. Esiste a evidenza una correlazione stretta tra intensità di ccn e ciclo finanziario. L’attività economica delle imprese raramente è caratterizzata da una successione temporale senza sovrapposizione parziale o totale di più cicli finanziari. In altre parole il cielo finanziario di un prodotto, inizia a volte a distanza temporale più o meno breve da quello precedente e, più frequentemente, si sovrappone al ciclo finanziario di altri prodotti.

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In tal modo si ottengono due importanti risultati: il primo è quello di utilizzare risorse umane e tecniche specializzate nelle varie fasi di trasformazione; il secondo consiste nello stabilizzare, sia pure a più alti livelli, il capitale complessivamente investito nell'impresa riducendo in definitiva l'intensità di capitale investito in rapporto al fatturato. La rilevazione della durata dei ciclo finanziario viene di norma espressa in giorni utilizzando alcuni indici desumibili dal bilancio e precisamente: - durata dei crediti, che viene misurata dal rapporto tra crediti verso clienti e fatturato giornaliero; + permanenza media dei prodotti finiti o delle merci a magazzino, permanenza che è misurata dal rapporto tra prodotti finiti o merci e vendite giornaliere, + tempo medio di lavorazione dato dal rapporto tra semilavorati e somma del costo medio giornaliero del consumo delle materie prime con metà del costo medio giornaliero della manodopera diretta; + durata media di permanenza delle materie prime non speculative ottenuta rapportando le rimanenze di materie prime al consumo giornaliero delle stesse; - durata media del debito verso fornitori ottenuta rapportando il debito verso fornitori di merci c/o materie prime agli acquisti medi giornalieri di merci c/o materie prime. La durata del cielo finanziario può essere misurata in tal modo e anche utilizzando indici più precisi e sofisticati, ma non mi soffermerò su questo aspetto in quanto ritengo di norma preferibile sostituire all'analisi suddetta, l'analisi della variazione dell'intensità dei capitale circolante netto. L’intensità del ccn è infatti strettamente correlata alle modificazioni che interessano il ciclo finanziario e alle sue successioni temporali. L’attenzione da porre alla misurazione dei ciclo finanziario assume diverso rilievo nel caso in cui, operando all'interno dell'impresa, si volessero monitorare alcuni aspetti della gestione al fine di contenere il fabbisogno finanziario. Per esempio, per monitorare la variazione della durata e della qualità dei crediti commerciali, aspetto questo di rilevante importanza per comprendere il rapporto tra azienda, prodotti e mercato, si può procedere nel modo seguente: • i crediti verso i clienti vengono espressi in giorni di vendita, in modo da ottenere l'indicazione della durata media dei termini di incasso; • a tal fine i crediti verso i clienti vanno rapportati alle vendite medie giornaliere realizzate nel periodo di tempo in cui più alta è la correlazione con i crediti in esame; • l'indice potrebbe essere suddiviso in questo modo: crediti non scaduti lordi diviso vendita media giornaliera dei periodo, più crediti ceduti pro soluto diviso vendita media giornaliera del periodo, più crediti scaduti lordi (per crediti scaduti lordi si intendono i crediti scaduti comprensivi dei crediti svalutati nel periodo) diviso vendita media giornaliera dei periodo e, nei mesi in cui è disponibile il bilancio infrannuale, ai tre addendi precedenti andrebbe sottratto il rapporto tra crediti svalutati nel periodo (si prende il valore nominale dei crediti stralciati nel periodo) e la vendita media giornaliera del periodo;

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• i crediti non scaduti verso clienti vengono considerati al lordo degli eventuali crediti utilizzati per anticipazioni finanziarie pro solvendo; • i crediti non scaduti verso clienti vanno considerati al netto degli anticipi da clienti; • le vendite vanno incrementate dell'Iva addebitata ai clienti; • l'analisi del credito potrebbe inoltre essere elaborata con riferimento a ogni importante categoria di clienti. Infine ritengo opportuno ricordare che nelle imprese la cui attività è caratterizzata da cicli di produzione non sovrapposti, quali a volte la cantieristica, l'attività agricola e l'attività di trasformazione dei prodotti della terra si ha spesso, alla chiusura dei ciclo finanziario, corrispondenza tra risultato economico e di cassa.

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lI dividendo L’analisi del fabbisogno finanziario considera anche la remunerazione del capitale di rischio. La decisione di corrispondere un dividendo, laddove non esiste un rapporto rigido con l'economia familiare dell'imprenditore, è rimessa di norma alla decisione degli amministratori in considerazione non solo dei risultati economici conseguiti ma anche della situazione finanziaria complessiva. L’imprenditore considera quindi, ai fini della decisione della remunerazione del capitale, la liquidità prodotta dalla gestione corrente, di cui si è appena detto, essendo essa la fonte normale per la remunerazione del capitale, anche se non vi sono ragioni per le quali un'azienda a buon andamento economico e non molto indebitata non possa liquidare il dividendo ricorrendo al credito bancario. Un'azienda il cui risultato economico viene distribuito in tutto o in parte per le esigenze finanziare dell'imprenditore non può comunque affrontare, come vedremo in seguito, elevati tassi di sviluppo e le situazioni economiche negative che dovessero sopraggiungere. I nuovi investimenti, oltre al vincolo economico, sono sottoposti al vincolo finanziario. Il finanziamento di nuovi investimenti, può avvenire mediante ricorso a fonti esterne in previsione di un futuro miglioramento della capacità dell'impresa di produrre reddito e liquidità. In molte situazioni aziendali la realizzazione di nuovi investimenti esercita una influenza importante nel determinare la variazione del fabbisogno finanziario. Nell'apprezzare la situazione di liquidità di un'impresa occorre pertanto considerare l'entità dei nuovi investimenti effettuati in rapporto all'entità e al consumo delle strutture produttive esistenti (ammortamenti), in modo da cogliere quanta parte del sacrificio finanziario richiesto assuma la natura di impegno straordinario. E’ opportuno ricordare che in buona misura l'entità e la manifestazione temporale dei nuovi investimenti sono un fatto discrezionale degli amministratori e, quindi, vengono determinati in rapporto dialettico alle possibilità finanziarie dell'impresa stessa. Un rilievo particolare va dato ai nuovi investimenti finanziari i quali, per loro natura, sono facilmente riconsiderabili e quindi non modificano sostanzialmente la situazione finanziaria dell'impresa. Il fatto che gli investimenti finanziari possano essere alienati senza interferire con la gestione caratteristica dell'impresa, fa si che gli stessi potrebbero anche essere considerati a livello di posta rettificativa dei debiti di finanziamento e quindi non concorrere a creare il fabbisogno finanziario. Pur ritenendo tale approccio corretto, e qualche volta consigliabile al fine di rendere con maggiore efficacia la sostanza della situazione finanziaria dell'impresa, sono dell'idea che sia normalmente preferibile accoglierli nell'ambito dei nuovi investimenti e quindi considerarli come fattore che concorre alla formazione del fabbisogno finanziario. Nella sezione dei nuovi investimenti, cioè al di fuori della gestione corrente, vanno compresi anche i disinvestimenti.

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L’imprenditore considera la liquidità liberata da processi di disinvestimento come fattore importante per sostenere nuovi investimenti e/o il fabbisogno di cassa prodotto dalla gestione corrente e/o il rimborso di prestiti. I disinvestimenti possono essere conseguenti a interventi di ristrutturazione dell'attività o semplicemente dovuti al realizzo di investimenti finanziari. In entrambi i casi i suddetti processi producono una liquidità straordinaria che può essere messa a servizio degli altri aspetti nei quali è stata suddivisa la gestione complessiva e cioè la gestione corrente, la remunerazione del capitale, la gestione degli Investimenti, la gestione della raccolta. La durata dei fabbisogno finanziario li fabbisogno finanziario d'impresa è unico ed è espresso dall'insieme delle operazioni in corso. Che il fabbisogno finanziario sia da intendere nella sua unità lo ha asserito il Caprara con la nota espressione «si finanziano imprese non particolari investimenti»; ritengo però che tale principio possa ammettere una eccezione e cioè il fabbisogno finanziario determinato da investimenti finanziari. Infatti la quota di fabbisogno finanziario dovuta all'esistenza di investimenti finanziari può essere eliminata anche in tempi brevi; non rappresentando gli investimenti finanziari parte del capitale necessario, essi possono essere alienati senza interferire con l'attività caratteristica di impresa. Per durata del fabbisogno finanziario nella gestione d'impresa si intende non tanto iI periodo di tempo in cui il fabbisogno finanziario esistente potrà essere eliminato, quanto il giudizio sul grado di rigidità o di flessibilità del medesimo. Rigidità e flessibilità dei fabbisogno finanziario dipendono dalle circostanze ambientali, dalle caratteristiche strutturali dell'attività d'impresa e dalle strategie gestionali perseguite dall'imprenditore. La variazione del fabbisogno finanziario, e quindi la sua flessibilità, sono in stretto rapporto con: - il risultato economico; - la variazione del ciclo finanziario; - iI fatturato; - il dividendo; - i nuovi investimenti; - gli eventuali disinvestimenti. L’esistenza di componenti di reddito aventi natura straordinaria può esercitare un'influenza rilevante sull'entità del risultato economico e quindi sulla variazione dei fabbisogno finanziario. Anche la variazione del cielo finanziario espresso dalla gestione corrente può avere effetti rilevanti sulla durata del fabbisogno finanziario; essa si rileva rapportando il capitale circolante netto al fatturato a una certa data e confrontando tale incidenza con quella dell'anno precedente.

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Nelle attività stagionali di produzione e/o di vendita, il fabbisogno finanziario varia in modo significativo nei vari mesi dell'anno. Nelle imprese ad alta intensità di CCN il fabbisogno finanziario subisce rilevanti effetti negativi in conseguenza dell'incremento del capitale circolante netto che sarà tanto maggiore quanto maggiore è il tasso di sviluppo del fatturato; ma tali effetti sono limitati nel tempo in rapporto alla durata dello sviluppo commerciale. In tempi di inflazione quando lo sviluppo del fatturato, dovuto al necessario adeguamento dei prezzi di vendita ai maggiori costi di produzione, è destinato a perdurare per molti anni, le imprese ad alta intensità di CCN possono pervenire a un fabbisogno finanziario consolidato e crescente anche se a buon andamento economico. Per quanto attiene al dividendo si osserva che, quando esso rappresenta una componente rigida del rapporto con l'economia familiare dell'imprenditore, può portare a un fabbisogno finanziario consolidato e crescente nel tempo. La durata del fabbisogno finanziario va vista anche in rapporto all'entità e frequenza dei nuovi investimenti. E’ evidente che, laddove le strutture produttive siano aggiornate sotto il profilo tecnologico e frutto di recenti investimenti, l'andamento del fabbisogno finanziario beneficerà in futuro dei minori impieghi a titolo di investimento. Infine gli investimenti finanziari, o gli investimenti nelle strutture produttive non più utilizzati e quindi alienabili, esercitano un'influenza rilevante sulla flessibilità del fabbisogno finanziario. Il fabbisogno finanziario non va indagato al solo fine di valutarne la durata ma anche, o soprattutto, per valutarne la rischiosità. La rischiosità alla quale i capitali investiti nell'impresa sono esposti non è sinonimo di rigidità di impiego dei medesimi, i due aspetti non procedono necessariamente in parallelo. Il fabbisogno finanziario può essere di breve durata e a basso rischio in aziende a buon andamento economico, a sviluppo limitato nell'ammontare e nel tempo, anche se ad alta intensità di capitale investito per fatturato, purché gli utili prodotti non debbano essere necessariamente distribuiti al soggetto economico. La rigidità nella remunerazione del capitale è un fattore che grava negativamente sulle caratteristiche del fabbisogno finanziario. Anche lo sviluppo forzoso dovuto a processi inflattivi, nell'impresa ad alta intensità di capitale investito, determina un fabbisogno finanziario consolidato e crescente, a meno che la redditività sia particolarmente elevata. In questo caso, pur trattandosi di fabbisogno finanziario rigido, se l'andamento economico della gestione è positivo, il rischio degli investimenti nell'impresa può considerarsi contenuto. Sempre facendo riferimento a questa situazione, se fosse incerto l'andamento economico, il fabbisogno finanziario espresso dalla gestione andrebbe considerato ad alto rischio. Le gestioni a cattivo andamento economico sono spesso caratterizzate da un fabbisogno finanziario durevole e ad alto rischio, ma quando il cattivo andamento è dovuto a fattori più o meno facilmente rimovibili e sono in corso reali interventi per il recupero della redditività, anche la durata e il rischio del fabbisogno finanziario saranno qualitativamente diversi.

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Per stimare il grado di rigidità del fabbisogno finanziario si potrebbe utilizzare il seguente indicatore:

risultato d'esercizio senza componenti straordinari di reddito - incremento CCN determinato da sviluppo obbligato dei fatturato - dividendo distribuito, se componente rigida + nuovi investimenti eccedenti gli ammortamenti nell'ultimo triennio - ammortamenti eccedenti gli investimenti nell'ultimo triennio = diminuzione (aumento) potenziale dei fabbisogno finanziario L’indice in questione si ottiene rapportando la variazione potenziale dei fabbisogno finanziario al fabbisogno finanziario complessivo di fine esercizio. Se l'indice assume valore positivo indica la potenziale riduzione unitaria del fabbisogno finanziario, se l'indice assume valore negativo indica un fabbisogno finanziario crescente. Fabbisogno finanziario e Fonti di finanziamento Il fabbisogno finanziario di un'impresa è rappresentato dal volume di risorse finanziarie che sono necessarie all'impresa stessa per acquisire e utilizzare i fattori della produzione utili per lo svolgimento della gestione. Il bisogno di mezzi finanziari deriva dalle eccedenze di uscite monetarie sulle entrate monetarie, in quanto vi è uno sfasamento temporale tra l'epoca in cui si manifestano gli esborsi monetari collegati al sostenimento dei costi dei fattori produttivi e l'epoca successiva in cui si hanno gli introiti monetari relativi ai ricavi conseguiti 'con la vendita dei prodotti. Dette eccedenze sono di fatto permanenti in quanto i cicli economico, tecnico e monetario si ripetono continuamente nella gestione aziendale. Occorre distinguere tra il fabbisogno che dipende dal patrimonio circolante e quello inerente al patrimonio fisso aziendale. Il primo tipo di fabbisogno è collegato alla necessità dell'impresa di finanziare gli investimenti aventi come scopo, data una certa capacità produttiva, l'ottenimento di un determinato volume di vendite di prodotti o servizi. Si tratta degli investimenti in materie prime, materie di consumo, servizi, forza lavoro ecc. Il fabbisogno può crescere a causa dell'aumento dei costi di detti fattori produttivi e per l'allungamento del cielo monetario (ad esempio, perché si ottengono dilazioni di pagamento più brevi dai fornitori). Il fabbisogno relativo al patrimonio fisso è invece dovuto sia dagli investimenti effettuati dall'impresa per rinnovare o ammodernare le immobilizzazioni tecniche, mantenendo inalterata oppure accrescendo la capacità produttiva, sia dagli investimenti in immobilizzazioni immateriali (costi di ricerca e sviluppo, costi di pubblicità ecc.).

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Il fabbisogno finanziario costituisce quindi l'insieme delle risorse finanziarie di cui l'impresa, per vari moti vi, necessita ai fini dello svolgimento della propria attività. Strettamente correlato al problema della definizione del fabbisogno finanziario vi è quello delle fonti di finanziamento, vale a dire dell'individuazione delle modalità mediante le quali l'impresa deve raccogliere i mezzi finanziari da destinare alla gestione. E’ necessario distinguere tra fonti interne e fonti esterne di finanziamento. Per fonti interne di finanziamento si intendono i fondi generati dall'impresa attraverso la gestione reddituale; rientrano pertanto in tale categoria l'autofinanziamento proprio (accantonamento di quote di utile a riserve) e l'autofinanziamento improprio (quote di ammortamento, TFR, accantonamento a fondi rischi e oneri). Le fonti esterne di finanziamento sono invece rappresentate da mezzi finanziari che pro- vengono dall'esterno dell'impresa; si può trattare di finanziamenti di capitale proprio (aumento di capitale sociale a pagamento) e di finanziamento di capitale di debito (BANCHE ) Questi ultimi finanziamento - definiti anche finanziamenti di capitale di terzi - si classificano, a loro volta, in debiti di regolamento e debiti di finanziamento; i primi derivano da acquisti di fattori della produzione con regolamento differito (si ha un'entrata immediata di beni o servizi e un'uscita monetaria posticipata); con i debiti di finanziamento invece l'impresa ottiene la disponibilità immediata di fondi che dovrà restituire in un momento successivo. Quando le fonti di origine interna (autofinanziamento) sono insufficienti a coprire il fabbisogno finanziario, si pone per l'impresa il problema della scelta delle fonti esterne di finanziamento. Detto problema non può essere risolto ricercando delle soluzioni universalmente valide; in altri termini ogni impresa è chiamata a trovare la soluzione che meglio risponde alle proprie caratteristiche. E’ tuttavia necessario che si stabilisca all'interno dell'impresa una corretta relazione tra impieghi e fonti di finanziamento. Anche se è vero - come ha affermato il Caprara, uno dei maggiori studiosi italiani di economia aziendale - che l'impresa si finanzia nella sua unitarietà e non si finanziano i singoli investimenti aziendali, vi deve essere una concordanza tra durata dell'investimento e scadenza del finanziamento ottenuto da terzi. Un'impresa si trova in equilibrio finanziario se è in grado di finanziare investimenti in immobilizzazioni tecniche, che generano un ritorno del capi- tale investito nel medio/lungo termine, con finanziamenti esterni a scadenza protratta, ad esempio mediante aumento del capitale sociale, emissione di un prestito obbligazionario, accensione di un mutuo, conclusione di un contratto di leasing. Invece gli investimenti in fattori della produzione a breve ciclo di utilizzo sono da finanziare attraverso prestiti bancari a scadenza ravvicinata (ad esempio, aperture

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di credito in c/c, operazioni di smobilizzo di crediti commerciali come il portafoglio s.b.f. relativo a disposizioni elettroni- che di incasso Ri.Ba.). In tal modo l'impresa si troverà in una situazione di equilibrio finanziario, con l'indice di copertura globale delle immobilizzazioni e l'indice di disponibilità maggiori di uno. Un secondo problema che l'impresa deve affrontare riguarda la scelta tra capitale proprio e capitale di debito e quindi la definizione della composizione del passivo patrimoniale (il rapporto tra capitale di rischio e capi- tale di terzi). In presenza di tassi di interesse particolarmente bassi, può risultare conveniente per l'impresa privilegiare l'indebitamento nei confronti del capitale proprio, così come la pressoché completa deducibilità fiscale degli interessi ha sicuramente favorito nel passato il ricorso delle imprese al finanziamento bancario. Un criterio generale elaborato dalla dottrina aziendale allo scopo di poter scegliere tra capitale di terzi e capitale proprio è rappresentato dal collegamento che esiste tra l'onerosità del capitale di debito (i, costo del denaro) e la redditività della gestione caratteristica (ROI). Si ricorre cioè al meccanismo della leva finanziaria: se ROI > i (ROI - i costituisce il "fulcro" della leva), al crescere dell'indice di indebitamento ("braccio" della leva) aumenta il ROE ("lavoro compiuto" dalla leva). Gli aspetti positivi della leva finanziaria possono essere ampliati dall'effetto paratasse (taxes-shield, "scudo contro le imposte"): poiché gli oneri finanziari sono deducibili ai fini del calcolo del reddito fiscale, il ricorso all'indebitamento determina anche minori imposte d'esercizio (IRPEF, IRPEG) rispetto all'ipotesi di finanziamento con capitale proprio e quindi un ulteriore miglioramento della redditività del capitale proprio. Un'impresa che si trova ad avere ROI >.i può pertanto indebitarsi per finanziare i propri investimenti; essa tuttavia non deve perdere di vista i rischi connessi a tale scelta. Quando cresce l'indebitamento, i finanziatori dell'impresa (banche, altri intermediari finanziari, privati) tendono ad applicare dei tassi di interesse sempre più elevati in quanto il finanziato si trova in una situazione di sottocapitalizzazione e dà minori garanzie sul piano patrimoniale. L’impresa deve essere quindi in grado di conseguire un ulteriore incremento della redditività del capitale investito in modo tale che ROI si mantenga maggiore del costo del denaro; in caso contrario la redditività del capitale proprio (ROE) diminuisce e con essa la capacità dell'impresa di far fronte regolarmente ai propri debiti in scadenza. Al fine di valutare correttamente l’impresa e la sua capacità di “far fronte agli impegni” attraverso la restituzione dei finanziamenti accordati, la Banca dovrà valutare a fondo la capacità di rimborso ed in generale la liquidità prodotta dalla gestione corrente ( visto in precedenza).

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Unico problema è la capacità segnaletica dei dati a disposizione. COME MIGLIORARE ? Attraverso la conoscenza dei meccanismi aziendali che ci consenta di comprendere eventuali dati aggiuntivi Attraverso la valutazione qualitativa dell’azienda

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RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DELL’IMPRESA: Capitale di Rischio (o Capitale Proprio): Capitale Sociale.

Capitale nominale versato inizialmente e successivamente, in occasione degli aumento di capitale, da parte dei soci. Nelle SRL è rappresentato dalle quote mentre nelle SPA e nelle SAPA è rappresentato da azioni nominative.

Aumenti di capitale. Forme di finanziamento che apportano liquidità all’azienda o che riducono le passività. Possono essere: - Aumenti di capitale sociale a pagamento.

Oltre all’emissione di nuove azioni al valore nominale può essere previsto un sovrapprezzo emissione azioni che esprime il maggior valore delle azioni rispetto al loro valore nominale.

- Aumenti di capitale sociale con offerta pubblica di sottoscrizione ai risparmiatori.

- Aumenti di capitale sociale da obbligazioni convertibili. Con la conversione in azioni si trasforma un finanziamento da terzi in un finanziamento di capitale di rischio.

- Aumenti di capitale sociale da conversione di debiti. Aumento sottoscritto da un creditore della società con compensazione del debito che la società ha nei suoi confronti.

- Autofinanziamento. Riguarda le fonti presenti in un certo momento di vita dell’azienda.

Capitale di debito (o Capitale di Terzi): Finanziamenti a medio- lungo termine.

Hanno solitamente una durata di 3-5 anni. Possono essere: - Prestiti obbligazionari.

Emissioni di titoli con vincolo di credito che prevedono una scadenza fissa per il rimborso ed il pagamento degli interessi.

- Mutui e sovvenzioni. Prestiti di durata variabile per i quali è prevista una modalità di rimborso e di pagamento degli interessi nel corso degli anni.

- Altri finanziamenti a medio termine. Finanziamenti a breve termine.

Operazioni effettuate dalle banche usualmente connesse con il finanziamento del capitale circolante. Alcuni esempi: - Sconto di cambiali. - Incasso salvo buon fine di ricevute bancarie. - Apertura di credito in c/c. - Anticipi su fatture. - Anticipazione in c/corrente. - Riporto (anticipazione garantita) titoli.

- Leasing e Factoring.

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Il leasing consente di accedere ad una fonte di finanziamento diversa dalle banche. Il factoring consiste nella cessione di un credito commerciale ad una specifica società a fronte di un costo finanziario più elevato rispetto alla banca.

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ESERCIZI SVOLTI. Gli esercizi sottoriportati evidenziano le modalità di calcolo del consuntivo finanziario partendo da una situazione patrimoniale. La redazione del consuntivo finanziario ci fa comprendere le effettive necessità finanziarie che l’impresa ha avuto nel periodo in esame. Ai fini delle determinazione del fabbisogno è interessante utilizzare il metodo in chiave previsiva affinché si possa determinare a priori il fabbisogno connesso alla gestione aziendale o ad una particolare operazione di investimento. I passaggi concettuali da tenere presente sono i seguenti: 1) determinazione della Liquidità prodotta dalla Gestione Corrente i dati da tener presente sono: Cash Flow (Utile + Ammortamenti ) + variazione del CCN (Magazzino+crediti di funzionamento –debiti di funzionamento) Il risultato è quanto la Gestione corrente produce di liquidità effettiva da destinare alle 2) gestioni straordinarie quali: Pagamento del dividendo (remunerazione dei soci ) in base all’utile dell’anno precedente Investimenti/ disinvestimenti gli investimenti (sia materiali che finanziari) rappresentano un impiego di risorse e i disinvestimenti una fonte per cui il saldo rappresenterà l’entità posta a carico dell’esercizio 3) La sommatoria degli esborsi al netto delle fonti di liquidità ci da il fabbisogno finanziario dell’impresa. A questo fabbisogno(surplus ) andrà poi sommato il saldo della Gestione finanziaria tale voce comprende le operazioni a carattere poliennali come l’accensione di un mutuo(finanziamento) o il pagamento di rate . Pertanto il risultato finale ci da l’effettivo fabbisogno finanziario dell’impresa e le modalità della sua copertura. A tal fine basta analizzare le possibili Fonti esterne Le banche e pertanto va esaminata la variazione dei debiti bancari I soci e pertanto va esaminato se ci sono stati aumenti di capitale per cassa Per comprendere quanto è stato effettuato.

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Stato patrimoniale

t t+1 t t+1Attivo Passivo

immobilizzazioni tecniche nette 1.500 2.000 Fornitori 450 1.200 immobilizzazioni finanziarie 200 500 banche 300 520 Magazzino 300 500 altri debiti a breve 200 320

Crediti Vs. clienti 400 560

mutui e debiti finanziamento a lungo termine 800 700

altri crediti e disponibilità 180 300 Capitale sociale 600 700 ratei e risconti 20 30 riserve 100 250

utile di esercizio 150 200

totale 2.600 3.890 totale 2.600 3.890

t t+1 fatti avvenuti t+1magaz+ cred.funzionamneto 900 1.390 nuovi investimenti tecnici 750 debiti funzionamento 650 1.520 nuovi investimenti finanziari 300

rimborso mutui 100CCN 250 130- aumento mezzi propri 250

utile di esercizio distribuito totalmentevariazione CCN 380-

Conto economico t t+1 Consuntivo finanzariofatturato 4200 5300

rimanenze finali 300 500

liquidità assorbita dalla gestione corrente t+1

rimanenze iniziali -250 -300 utile 200acquisti di materie prime -1450 -1950 ammortamenti 250

consumi totali -1400 -1750incremento

cap.circolante 380 costi industriali -400 -450 totale 830costi generali e -640 -950 A Dividendo 150costi del personale -1000 -1050 B Investimenti 1.050 accontonamento tfr -100 -100 Disinvestimenti

(pagamento TFR) -50 -50 C fabb.finanziario (B+C-A) 370

ammortamenti -150 -250 Drimborso debiti finanziamento 100

subtotale -3740 -4600

incrementototale fabb.finanziario (B+C+D-A) 470

gestione finanziaria -250 -350 E Coperturagestione straordinaria -50 -30 nuovi mutui

utile lordo pre tax 160 320 nuovi debiti banche 220 imposte -10 -120 aumento MP 250 utile netto 150 200

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�Stato patrimoniale

t t+1 t t+1Attivo Passivo

nette 1.500 2.000 Fornitori 450 1.200 immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni) 200 500 banche 300 520 Magazzino 300 500 altri debiti a breve 200 320

Crediti Vs. clienti 400 560

mutui e debiti finanziamento a lungo termine 800 700

altri crediti e disponibilità 180 300 Capitale sociale 600 700 ratei e risconti 20 30 riserve 100 250

utile di esercizio 150 200

totale 2.600 3.890 totale 2.600 3.890 incremento

t t+1 fatti aziendali dell'esercizio t+1attività correnti 900 1.390 nuovi investimenti tecnici 750 passività correnti 950 2.040 nuovi investimenti finanziari 300 debiti funzionamento 950 2.040 rimborso mutui 100CCN 50- 650- aumento mezzi propri 250

utile di esercizio distribuito totalmenteConto economico t t+1 t t+1

fatturato 4200 5300rimanenze finali 300 500

rimanenze iniziali -250 -300 A

liquidità assorbita dalla gestione corrente

acquisti di materie prime -1450 -1950 utile 150 200consumi totali -1400 -1750 ammortamenti 150 250

costi industriali -400 -450incremento/decr

cap.circolante 600commerciali -640 -950 totale 300 1050costi del personale -1000 -1050 B Dividendo 150accontonamneto tfr -100 -100 C Investimenti 1.050

(pagamento TFR) -50 -50 Drimborso debiti finanziamento lt 100

ammortamenti -150 -250 E

incremento fabb.finanziario (B+C+D-A) 250

subtotale -3740 -4600 Coperturagestione finanziaria -250 -350 nuovi mutui 0gestione straordinaria -50 -30 nuovi debiti - utile lordo pre tax 160 320 aumento MP 250 imposte -10 -120utile netto 150 200

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CAPITOLO 6

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SISTEMA FINANZIARIO L’esame del sistema finanziario può essere effettuato sotto due aspetti: Aspetto strutturale E’ l’ insieme degli a)strumenti finanziari, b) dei mercati in cui essi sono scambiati, c) degli operatori d) regole che presiedono alla soddisfazione delle esigenze finanziarie degli operatori economici: ad esso competono la creazione e il trasferimento dei mezzi di pagamento e degli strumenti finanziari. Aspetto funzionale E’ il sistema dedicato al soddisfacimento dei bisogni finanziari delle unità economiche elementari. Esso è chiamato a svolgere le seguenti funzioni: 1.Monetaria: creazione e movimentazione dei mezzi di pagamento; 2.Creditizia: trasferimento delle risorse finanziarie dalle unità economiche in avanzo finanziario a quelle in disavanzo; 3. trasmissione della politica economica (politica monetaria). ASPETTO STRUTTURALE a) Strumenti finanziari Compaiono contemporaneamente nell’attivo del bilancio del portatore e nel passivo del bilancio dell’emittente [differenza con attività reali, iscritte nell’attivo del proprietario]; Sono emessi: In relazione a attività di scambio di beni e servizi che si realizza nel sistema economico; Possono avere circolazione autonoma. La classificazione è multipla : un primo schema può essere in base a: Natura degli scambi, contratti di: Indebitamento Crediti (diritto di rimborso di capitali precedentemente prestati); Partecipazione Azioni (diritto di proprietà del capitale di un’impresa); Assicurazione Polizze (diritto al risarcimento al verificarsi del rischio assicurato); Derivati Impegni vari (acquisti o vendite a termine, subordinate o meno al verificarsi di determinate condizioni). Una seconda classificazione può essere in base a: Liquidità (attitudine a trasformarsi economicamente e tempestivamente in mezzi di pagamento):

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Mezzi di pagamento;Convertibili a vista o con preavviso;Con negoziazione;a valore: (certo - incerto) con Rendimento(: nullo- di mercato) Negoziabilità (attitudine ad essere trasferito ad altri operatori bilateralmente o sul mercato); Scopo (ragioni di detenzione degli strumenti): Per transazioni correnti;Investimento; Scopo precauzionale; Relazione (tipologia di relazione tra emittente e portatore): Strumenti diretti; Strumenti indiretti. b) Mercati finanziari Anche in questo caso si individuano vari criteri di classificazione: Tipologia di strumenti scambiati (tra parentesi il mercato di trattazione) a) Azioni (MTA); b) Obbligazioni (MTO); c) Valute (mercato dei cambi); d) Titoli di Stato (MTS); e) Depositi interbancari (MID); f) Strumenti derivati (IDEM, MIF); g) Titoli di nuove imprese (Nuovo mercato e segmento STAR di MTA per imprese ad alto potenziale di crescita); h) Covered warrant; Scadenza di operazioni negoziate: Monetario (o dei fondi liquidi, relativo a strumenti aventi scadenza entro un anno); Finanziario (o dei capitali); Struttura organizzativa: Mercati ad asta (servizio centralizzato con quotazione concorrenziali ed operatori specializzati: broker, dealer, market maker); Mercato OTC - over the counter (assenza di luogo fisico e centralizzazione, presenza di dealer disposti ad acquisti e vendite di dati titoli con qualsiasi controparte); Modalità di svolgimento degli scambi: Mercati a negoziazione diretta (relazioni bilaterali e personalizzate): mercati tipicamente bancari ( mercato dei prestiti); Mercati aperti (relazioni impersonali con negoziazioni standardizzate per regole e condizioni, con pubblicazione dei prezzi): Mercato mobiliare primario (per nuove emissioni); Mercato secondario (per titoli già in circolazione); Mercato regolamentato vs. non regolamentato; Completezza dei mercati: Tendenza a coprire, con appositi servizi e/o intermediari, tutti i fabbisogni finanziari possibili degli operatori economici, considerati tutti i profili che caratterizzano le attività finanziarie. In riepilogo i mercati si suddividono in : Mercato finanziario Collegamento diretto tra unità in surplus che acquistano passività finanziarie da unità in deficit. Scambio di attività finanziarie standardizzate (eccezion fatta per il prezzo

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Mercato dei capitali Complesso delle negoziazioni finanziarie tra le unità in surplus e deficit. Mercato del credito mercati dei depositi e prestiti bancari): Intermediario finanziario che si interpone tra unità in surplus e deficit. Caratteristiche: a) Ricerca individuale della controparte; b) Eterogeneità dei contratti Mercati mobiliari: classificazioni Luoghi in cui si svolge creazione e scambio di attività finanziarie: Mercato primario: Luogo in cui vengono emessi e collocati i valori mobiliari di nuova emissione. Mercato secondario: Sede in cui vengono scambiati i valori mobiliari già in circolazione. Strumenti negoziati: Monetario;Obbligazionario;Azionario;Dei derivati;Dei cambi. Durata dei valori mobiliari: Mercato monetario: vengono scambiate attività finanziarie con scadenza inferiore all’anno, caratterizzate da elevata liquidità e da rischio di insolvenza contenuto. Mercato finanziario: vengono scambiati strumenti con scadenza superiore all’anno (es. mercato azionario ed obbligazionario). c) Operatori : gli Intermediari finanziari Anche in questo caso la classificazione è strumentale alla funzione Presenza sul mercato Possono assumere la veste di (assunzione crescente di rischi): Broker: mediatori puri; Dealer: negoziatori in proprio e per conto terzi; Market maker: negoziatori specializzati su particolari titoli o tipologie. : Per finalità di controllo: Investitori delegati (raccolta di risparmio inconsapevole): rilievo dei controlli prudenziali; Imprese di investimento (raccolta di risparmio consapevole): rilievo dei controlli di trasparenza e correttezza; Profilo istituzionale Intermediari bancari; Intermediari non bancari; Profilo funzionale: Intermediari monetari (svolgono funzione monetaria con conseguenti implicazioni su controlli e su capacità di attrazione dei flussi finanziari);

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Intermediari non monetari; Per mercati/operazioni: Intermediari creditizi/mobiliari/assicurativi. Ma quali sono i compiti degli intermediari finanziari ? Attenuano le imperfezioni di mercato, anche con contributi che derivano da presenza di economie di scala nello svolgimento di transazioni di mercato, raccolta delle informazioni, gestione di portafogli . (Costi di transazione) Offrono servizi di assicurazione contro eventi accidentali Incertezza; Realizzano emissione di attività e passività finanziarie rispondenti a esigenze di utilizzatori finali e risparmiatori (Assimmetrie informative). Sistemi finanziari Canale finanziario o circuito di intermediazione diretto: Trasferimento di strumenti finanziari primari (primary securities) Mediatore finanziario (broker): Operatore istituzionale che agevola la stipula di contratti finanziari direttamente tra agenti, senza assumere il rischio della transazione Canale finanziario o circuito di intermediazione indiretto: Trasferimento di strumenti finanziari secondari (secondary securities) Intermediario finanziario (trasformatore di scadenze e rischi): Operatore istituzionale che si interpone nella stipula di contratti finanziari nella veste di controparte degli agenti individuali e realizza un’attività di trasformazione Tipologie di intermediari finanziari Mediatori finanziari AA11.. DDeeaalleerr // BBrrookkeerr Funzionale: Attività di supporto al funzionamento dei mercati Istituzionale: Broker (compravendita in nome e per conto altrui): Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) Dealer (compravendita di valori mobiliari in nome proprio e per conto altrui):, merchant bank, venture capital AA22.. GGeessttoorrii ddii ppoorrttaaffoogglliioo Funzionale: Operatori delegati da agenti finanziari ad effettuare scelte di investimento utilizzando le disponibilità da questi messe a disposizione. Gestori puri e gestori del tipo fondi. Istituzionale: Società di gestione del risparmio (SGR) e Società di investimento a capitale variabile (SICAV) in realtà i due soggetti effettuano la seguente attività: Facilitare le transazioni sui mercati • Ricerca della controparte

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• Formazione dei prezzi • Aumento liquidità dei mercati • Consulenza Gestione patrimoni Gestire patrimoni composti di conferimenti di patrimoni individuali B. Intermediari finanziari BB11.. BBaanncchhee Funzionale: Prevalente attività di trasformazione delle scadenze Funzione monetaria: depositi prelevabili a vista e senza preavviso ed accettati come mezzi di pagamento Mezzi di pagamento: Moneta (base monetaria): emessa da autorità monetarie con obiettivi contingenti di stabilità del suo valore interno ed esterno; Quasi moneta (o moneta bancaria): emessa da intermediari monetari. Funzione monetaria: Funzionamento del sistema dei pagamenti: trasferimento sicuro, tempestivo e meno costoso possibile dei mezzi di pagamento (o titoli) necessari a consentire la liquidazione di transazioni tra operatori economici; liquidità: fornitura di liquidità in misura e forme desiderate e necessarie a consentire svolgimento degli scambi in condizioni di stabilità. Funzione creditizia: Stipula di contratti di debito attivi nei confronti dei prenditori di credito Servizi di gestione e amministrazione del credito; Servizi finanziari di anticipazione del credito ceduto; Servizi assicurativi a garanzia del buon esito dell’incasso (pro-soluto); Servizi legali relativi a recupero del credito. Finanziamenti alle imprese e ai privati BB22.. Intermediari non bancari 1-Intermediari creditizi non bancari: Rapporti di credito di natura non bancaria [Società di leasing, Società di factoring, Società di credito al consumo] Assunzione di partecipazioni nel capitale di rischio di un’impresa con finalità di controllo e/o assistenza finanziaria [Holding finanziarie, Merchant bank, Venture capital] Società di leasing Funzione creditizia: Il locatario gode di una diluizione dell’impegno finanziario (canoni periodici) e di una dissociazione temporale tra acquisizione della detenzione ed eventuale acquisto (riscatto). Maggiore forza contrattuale verso il produttore Vantaggi fiscali impliciti ed indiretti per il cliente

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Società di factoring Funzione creditizia: Finanziamento a fronte di smobilizzo crediti (cessione con incasso anticipato del netto ricavo) Società di credito al consumo Esercizio consentito a: banche, intermediari finanziari, soggetti autorizzati a vendita di beni e servizi Credit scoring: procedimento statistico volto a misurare l’affidabilità del prenditore in funzione della sua capacità di reddito. Crediti revolving: ripristino della linea di credito per utilizzo presso i punti di vendita convenzionati, in seguito al pagamento di un certo numero di rate Circuito pubblico: Casse di risparmio Postale Cassa Depositi e prestiti 2. Intermediari di partecipazione a-Holding finanziaria Holding pura [funzione strumentale di detentore di partecipazione al capitale di imprese diverse] vs. holding operativa [funzioni di assistenza finanziaria e/o di coordinamento economico-finanziario]; Intermediario finanziario poiché: Erogatore di servizi finanziari alle imprese del gruppo finalizzati a riduzione costi di transazione; Capacità di realizzare diversificazione di investimenti finalizzati al controllo di altre imprese b-Merchant bank Figura di intermediazione che esercita in modo evidente ed integrato i servizi di merchant banking: Operazioni di finanza mobiliare [origination, advisory e arranging, selling] Operazioni di finanza straordinaria [Mergers and Acquisitions, corporate reconstruction, financial planning] Operazioni di finanziamento Assunzione di partecipazioni c-Venture capital Acquisizioni esercitate prevalentemente nella fase iniziale di avvio dell’impresa (start-up financing) o nella fase di definizione dell’idea imprenditoriale (seed financing). [Business a elevato contenuto tecnologico] Relativamente e finanziamento, problemi valutativi e di adverse selection più complessi del tradizionale rapporto bancario [piccole e medie imprese, bassa capitalizzazione, assenza di garanzie reali, assenza di informativa contabile storica, bene patrimoniale più rilevante: progetto] Venture capital evaluation problem (problemi di selezione e valutazione delle diverse proposte di investimento pervenute) + Valuation (valutazione dell’impresa potenzialmente oggetto di finanziamento) + Scelta degli strumenti con cui erogare

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il finanziamento (sottoscrizione di quote) + Disinvestimento mediante cessioni ad altri operatori (buy back). 3-Intermediari assicurativi e previdenziali Funzionale: Prevalente attività di trasformazione dei rischi

Funzione assicurativa • Funzione di conservazione della ricchezza • Funzione creditizia

Compagnie di Assicurazione Fondi pensione B3. Intermediari mobiliari Società di intermediazione mobiliare (SIM) Società di gestione del risparmio (SGR) Altri investitori istituzionali: Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) Fondi comuni di investimento (FCI) SICAV A. Società di intermediazione mobiliare (SIM) Esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato a imprese di investimento ed alle banche. Imprese di investimento italiane: SIM Attività ammesse al mutuo riconoscimento [Vigilanza: home country control] B. Società di gestione del risparmio (SGR) Intermediari che, insieme alle SICAV, esercitano servizi di gestione collettiva del risparmio [TUIF del 1998] Gestore unico abilitato a svolgere attività di asset management. Le risorse di ogni singolo risparmiatore confluiscono in un unico patrimonio che sarà gestito dalla SGR in modo unitario [gestione impersonale e collettiva del risparmio] e/o sulla base delle specifiche esigenze del cliente [gestione individuale] C. Altri investitori istituzionali (OICR) Intermediari abilitati a investire un patrimonio per conto di unità in surplus Fondi comuni di investimento (FCI): diretta espressione della gestione in monte del risparmio La caratteristica principale dei FONDI COMUNI è quella di avere A) Partecipanti-investitori: proprietari di una quota; B. Società specializzata di gestione: asset management; C. Banca depositaria: custodia di strumenti finanziari e disponibilità liquide del fondo; D. Promotori finanziari/intermediari bancari: Collocamento di quote presso il pubblico Alcune note esplicative sui fondi Tipologie di fondi comuni di investimento Oggetto: Fondi mobiliari Fondi immobiliari Fondi flessibili

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Assogestioni redige una classificazione istituzionale per identificare la classe di asset allocation cui ciascun fondo si riferisce. Forme di investimento. Per ordine crescente di investimento azionario: Obbligazionari e di liquidità (0% azioni) Obbligazionari misti (azioni ≤20%) Bilanciati (azioni dal 10 al 90%) Azionari (azioni ≥70%) Flessibili: massima discrezionalità per il gestore Localizzazione geografica: nazionali, internazionali, area euro Settori industriali o merceologici: imprese high tech, PMI Modalità di partecipazione al patrimonio: Fondi aperti: Possibilità di ingresso e uscita dei partecipanti. Valore quota dipende dal valore di mercato di asset in cui il patrimonio è investo; Fondi chiusi: Numero di quote o azioni fisso. Valore quota dipende da andamento di domanda e offerta (spesso negoziati su mercati organizzati) Modalità di distribuzione dei proventi: Fondi ad accumulazione: Immediato reinvestimento dei proventi ottenuti dalla gestione del fondo con capitalizzazione a incremento valore quota Fondi a distribuzione: Distribuzione totale o parziale degli utili conseguiti d) Le Regole dei mercati Autorità e funzioni di vigilanza nel sistema bancario e finanziario italiano Il sistema bancario e finanziario italiano, specie a seguito della produzione normativa degli anni 1990, è oggi “controllato” da diverse autorità di vigilanza, aventi il compito di “indagare” e controllare diversi operatori, differenti comportamenti o settori di attività. Ciò non sempre è sufficiente per evitare comportamenti non pienamente corretti e trasparenti da parte degli operatori di mercato, in primis banche e società di varia natura a esse legate. Le perdite subite dai risparmiatori italiani acquirenti di obbligazioni Argentina, obbligazioni Cirio e obbligazioni Parmalat ne sono un chiaro esempio. Per poter comprendere i termini della questione, è necessario anzitutto chiarire quali siano le autorità e le funzioni di vigilanza presenti in Italia, a partire da quelle caratterizzate da un ruolo politico più rilevante, e inquadrare l’operatività loro propria. Nel nostro paese esiste una normativa plurima che disciplina il settore bancario (Testo Unico Bancario – TUB e Istruzioni Banca d’Italia), il settore assicurativo (normativa ISVAP) e il funzionamento e i comportamenti sui mercati finanziari (Testo Unico della Finanza – TUF e regolamentazione CONSOB).

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Gli Organi di controllo sul sistema finanziario

C.I.C.R organo di vertice con poteri di indirizzo e di regolamentazione

Presidente del C.i.C.R(Ministro Economia e Finanza)

Ministro del Tesoro (MEF) responsabile della spesa e controllo funzioni di emissione di Bankitalia

BANKITALIA emissione moneta e•governo del credito

vigilanza sugli intermediari creditizi e mobiliari

U.I.C attuazione della politica valutaria e monitoraggio operazioni

CONSOB regolamentazione e controllo dei mercati mobiliari

ISVAP/COVIP vigilanza sulle assicurazioni private/fondi pensione

ANTITRUST autorità garante della concorrenza Il CICR Istituito nel 1947, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio è composto dal Ministro dell’economia e delle finanze, nella qualità di presidente, e dai titolari dei dicasteri aventi competenze economiche. In particolare, ai sensi dell’art. 2 del TUB (d.lgs. n. 385/1993) essi sono: il Ministro delle attività produttive, il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute del CICR partecipa anche il Governatore della Banca d’Italia. Il presidente può invitare altri ministri a intervenire a singole riunioni. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il direttore generale del Ministero dell’economia e delle finanze svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia: ciò esclude la possibilità da parte del Comitato di effettuare interventi diretti sulle banche o su altri intermediari finanziari. Al CICR compete l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, di cui sono destinatari le banche, i gruppi bancari e gli intermediari finanziari. I criteri ispiratori dell’azione del CICR, così come quelli sanciti per le altre autorità di vigilanza creditizie, fanno riferimento “alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario, nonché all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia”. Per quanto concerne la natura degli atti posti in essere dal CICR, si distinguono atti amministrativi e provvedimenti amministrativi: i primi rappresentano dei pareri, i

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secondi dei veri e propri provvedimenti di tipo normativo, di natura regolamentare, che il Comitato è chiamato a emanare. Ad esempio il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso soci e dipendenti o presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante. Al CICR sono inoltre conferiti poteri decisionali in ordine ai reclami contro provvedimenti adottati dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei poteri di vigilanza. Il Ministero dell'economia e delle finanze (ex Ministero del tesoro) Al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) sono attribuite competenze nei settori della politica economica, finanziaria e di bilancio, da esercitare anche in funzione del rispetto dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea dell’Italia. In termini di politica economica e finanziaria il MEF ha competenze in materia di problemi economici, monetari e finanziari nazionali e internazionali, vigilanza sui sistemi finanziari e sul sistema creditizio. In particolare, nell’ambito bancario il MEF, oltre a convocare e presiedere il CICR, propone l’oggetto delle deliberazioni non di esclusiva competenza della Banca d’Italia e può, in caso di urgenza, sostituirsi al CICR stesso. Più operativi, tuttavia, sono gli interventi del Ministero in tema di: determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei soci e degli esponenti aziendali delle banche (art. 25-26 TUB), nonché di quelli dei soci e degli esponenti aziendali delle società di intermediazione mobiliare (SIM), delle società di gestione del risparmio (SGR), delle società di gestione dei mercati regolamentati e dei promotori finanziari; apertura, con decreto, dei procedimenti di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta delle banche, nonché delle SIM, delle SGR e delle società di investimento a capitale variabile (SICAV); determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo all'oggetto dell'investimento, alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote, alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire, all'eventuale durata minima e massima, alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni (sia in fase costitutiva sia in fase successiva alla costituzione del fondo) nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari (decreto 228/1999); individuazione di ulteriori soggetti da sottoporre alle norme relative alla trasparenza bancaria (art. 115 TUB); applicazione di sanzioni amministrative previste per gli esponenti aziendali; individuazione delle caratteristiche dei mercati all’ingrosso (art. 61 TUF). La Banca d’Italia La Banca d’Italia rappresenta sicuramente l’autorità di vigilanza più importante nel panorama del nostro paese. Si tratta di una istituzione che avuto origine nel 1893 della fusione di tre dei sei istituti di emissione allora operanti (Banca nazionale nel

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Regno d’Italia, Banca nazionale toscana e Banca toscana di credito per le industrie e il commercio d’Italia). Nel 1926 si giunse poi alla definitiva unificazione della funzione di emissione in seno alla sola Banca d’Italia. La storia della Banca d’Italia (tratto direttamente dal sito) Con legge 10 agosto 1893, n. 449, venne autorizzata la fusione della Banca nazionale nel Regno d’Italia con la Banca nazionale toscana e la Banca toscana di credito per le industrie e il commercio d’Italia, al fine di costituire un istituto di emissione nuovo, la Banca d’Italia. Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia conservavano la facoltà di emettere banconote. La legge stabilì che il vertice del nuovo istituto fosse nominato dall’organo di amministrazione, mentre il Governo approvava le nomine; sancì l’incompatibilità con i mandati parlamentari. Nel 1894 la Banca d’Italia fu incaricata del servizio di tesoreria provinciale dello Stato. Da allora, il suo ruolo andò rafforzandosi con la progressiva trasformazione da banca di emissione, operante in un orizzonte privatistico, in banca centrale responsabile delle funzioni di regolazione monetaria e di supervisione del sistema bancario e finanziario. Nel 1926 la Banca d’Italia diveniva l’unico istituto autorizzato all’emissione di banconote sul territorio nazionale. Le furono attribuiti, con anticipo rispetto agli ordinamenti di altri paesi, formali poteri di vigilanza sulle banche. Le crisi bancarie degli anni venti e trenta misero in evidenza, in Italia come in altri paesi, il valore della stabilità economica e finanziaria. La legge bancaria del 1936 rafforzò la tutela del risparmio, assicurò le condizioni per la separazione tra banca e industria, ampliò i poteri della vigilanza e dichiarò la Banca d’Italia istituto di diritto pubblico. Dopo la seconda guerra mondiale, il risparmio, risorsa fondamentale per la crescita e la solidità dell’economia, ottenne la massima tutela nel dettato dell’articolo 47 della Costituzione della Repubblica. Venne definito il sistema delle Autorità creditizie, tuttora in essere, composto dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), dal Ministro del Tesoro (oggi Ministro dell’Economia e delle Finanze) in qualità di Presidente del CICR, dalla Banca d’Italia. La manovra di stabilizzazione della lira, nel 1947, sconfisse l’inflazione postbellica. Pose le basi per una conduzione della politica monetaria che molto contribuì allo sviluppo accelerato, al “miracolo economico”. Le trasformazioni della realtà economico-finanziaria negli anni settanta e la interdipendenza dei sistemi a livello internazionale negli anni ottanta e novanta hanno influito sul processo evolutivo della banca centrale, determinando modifiche nelle sue funzioni e nella sua organizzazione. Si accresceva l’autonomia della Banca d’Italia: tappe fondamentali di questo percorso furono l’eliminazione degli obblighi di finanziare il Tesoro e l’attribuzione alla Banca della piena libertà nella manovra dei tassi d’interesse ufficiali. Mentre proseguiva, con la liberalizzazione dei movimenti dei capitali, l’apertura dell’Italia alla concorrenza internazionale, si intensificava la cooperazione fra le autorità di vigilanza dei paesi industriali, in particolare a livello europeo. Alla Banca d’Italia venne assegnato il compito di tutelare la concorrenza nel settore bancario, in uno scenario sempre più caratterizzato dai processi di liberalizzazione e privatizzazione. Con l’affidamento dei compiti di tesoreria centrale venne unificato presso l’Istituto il servizio di tesoreria dello Stato. L’azione della Banca d’Italia ha contribuito ad abbattere l’inflazione, consentendo al Paese di conseguire la stabilità monetaria e, con l’avvio del ri-equilibrio della finanza pubblica, di far parte del gruppo dei paesi che

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hanno adottato l’euro all’inizio della terza fase dell’Unione economica e monetaria europea (1° gennaio 1999). Per espressa disposizione normativa la Banca d’Italia è un ente pubblico; essa tuttavia non rientra nel novero degli enti pubblici economici. In dettaglio la Banca d’Italia è un ente associativo il cui capitale è diviso in quote nominative; queste ultime possono appartenere solo a istituzioni bancarie, assicurative e previdenziali che assumono la qualità di partecipanti. Da un punto di vista organizzativo la Banca d’Italia è composta da diversi organi: in base allo Statuto, i poteri dell’Istituto fanno capo all’Assemblea generale dei partecipanti, al Consiglio superiore, al Governatore. L’Assemblea generale dei partecipanti al capitale della Banca si riunisce in via ordinaria a Roma entro il 31 maggio di ciascun anno ed è presieduta dal Governatore; tra i suoi compiti rientrano l’approvazione del bilancio e la nomina dei Sindaci. L’Assemblea generale può essere convocata anche in via straordinaria, su delibera del Consiglio superiore. Il Consiglio superiore è l’organo preposto all’amministrazione generale della Banca. Si compone del Governatore, che lo presiede, e dei consiglieri eletti dalle assemblee “locali” dei partecipanti riunite presso le sedi dell’Istituto, secondo una tradizione che rispecchia l’origine regionalistica della Banca d’Italia. Il Direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio e, quando non sostituisce il Governatore, ha soltanto voto consultivo; i due Vice direttori generali - uno dei quali svolge compiti di segretario del Consiglio - assistono alle riunioni. Il Governatore rappresenta la Banca d’Italia nei confronti dei terzi; ha la firma dell’Istituto; presiede l’Assemblea generale e gli altri organi sociali. Come banchiere centrale, il Governatore ha la responsabilità della vigilanza creditizia e finanziaria; è alto consulente del Governo in materia economica e finanziaria, nazionale ed estera. La nomina e la revoca del Governatore e degli altri membri del Direttorio sono deliberate dal Consiglio superiore e devono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Il Direttore generale ha competenza diretta per gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delegare la firma. Sostituisce il Governatore in caso di assenza o impedimento. I due Vice direttori generali sono i più diretti collaboratori del Direttore generale e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Il Governatore, il Direttore generale e i due Vice direttori generali compongono il Direttorio. Un Collegio di Sindaci, di cui cinque effettivi e due supplenti, esercita il controllo sull’amministrazione della Banca e sull’osservanza della legge e dello statuto. L’Istituto è organizzato in amministrazione centrale, filiali, delegazioni all’estero. L’amministrazione centrale, con sede a Roma, si articola in aree funzionali a loro volta suddivise in servizi e unità similari, cui fanno capo le unità operative di base (divisioni, uffici). Con la rete delle filiali, distinte in sedi e succursali, la Banca d’Italia è presente sul territorio nazionale in tutti i capoluoghi di regione e nella quasi totalità dei capoluoghi di provincia. Le filiali, parte essenziale dell’assetto organizzativo dell’Istituto, assicurano nell’ambito delle realtà locali lo svolgimento dei compiti istituzionali della banca centrale. Vi sono inoltre delegazioni all’estero – Bruxelles, Francoforte, Londra, New York, Parigi, Tokio – che raccolgono

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informazioni sull’economia e sulle principali istituzioni finanziarie locali; curano i contatti con gli organismi internazionali e con le autorità del paese ospitante. Dipendenti della Banca operano, in qualità di addetti finanziari, presso alcune ambasciate italiane. Le funzioni della Banca d’Italia «Credibilità, indipendenza e responsabilità, così come espresso dalla stessa istituzione sul suo sito, sono i valori base della tradizione istituzionale e organizzativa della Banca d’Italia, che da oltre un secolo si pone al servizio dell’Italia con l’intento di contribuire al suo sviluppo economico e sociale». Nello svolgimento dei suoi compiti l’Istituto agisce in condizioni di autonomia e indipendenza. Concorre ad assicurare la stabilità del valore della moneta e opera per l’efficienza del sistema finanziario, obiettivi irrinunciabili di uno Stato moderno e democratico. L’equilibrio delle azioni di politica economica presuppone l’indipendenza della banca centrale, rafforzata dalla norma costituzionale a protezione del risparmio, funzione coerentemente affidata alla Banca d’Italia. Ma quali sono concretamente le principali funzioni (per un più ampio esame si rimanda al sito www.bancaditalia.it) della Banca d’Italia? Bisogna innanzitutto osservare che la tradizionale funzione di politica monetaria è stata ceduta a partire dal 1° gennaio 1999 a favore del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC); la Banca d’Italia, nel nuovo contesto istituzionale, è chiamata a svolgere un duplice compito che prevede da un lato la partecipazione al processo decisionale e alle determinazioni del SEBC, e dall’altro, secondo il principio di sussidiarietà, gli interventi in ambito nazionale. In pratica, sul mercato italiano, la Banca d’Italia dà attuazione alle decisioni prese dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) in materia di politica monetaria e del cambio, di gestione delle riserve in valuta, di sorveglianza e gestione del sistema dei pagamenti, di emissione delle banconote. La Banca d’Italia resta però impegnata nell’esercizio di talune funzioni già svolte in passato; in particolare essa vigila sulla sana e prudente gestione e sulla stabilità sistemica delle banche e degli intermediari finanziari in generale, tutela la concorrenza tra banche e vigila sul sistema interbancario e su quello dei titoli di Stato, svolge il servizio di Tesoreria dello Stato. La politica monetaria e del cambio nel quadro istituzionale europeo I compiti di politica monetaria sono quelli che più direttamente evocano la banca centrale. Con l’adesione al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), il ruolo della Banca d’Italia in difesa della stabilità monetaria si inscrive nel contesto istituzionale europeo. La Banca concorre, con la presenza del Governatore nel Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), a determinare le decisioni di politica monetaria per l’intera area dell’euro; attua nel mercato nazionale, in linea con i princìpi di decentramento e di sussidiarietà stabiliti a livello europeo, le decisioni assunte dal Consiglio direttivo; partecipa, con propri rappresentanti a vari livelli, ai numerosi Comitati e Gruppi di lavoro costituiti nell’ambito del SEBC per l’analisi delle questioni attinenti ai compiti istituzionali del Sistema. Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è composto dalle Banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri dell’Unione europea e dalla Banca centrale europea

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(BCE). L’Eurosistema è costituito dalle BCN dei paesi che hanno adottato l’euro, tra cui l’Italia, e dalla BCE. L’organo di vertice dell’Eurosistema è il Consiglio direttivo, composto dai Governatori delle BCN e dai membri del Comitato esecutivo della BCE. L’Eurosistema ha il compito di definire la politica monetaria unica. Il capitale della BCE è sottoscritto dalle BCN. Secondo quanto stabilito dal Trattato di Maastricht, gli obiettivi della politica monetaria sono, in primo luogo, il mantenimento della stabilità dei prezzi e, in subordine, il sostegno alle politiche economiche generali nell’area dell’euro. Nel perseguimento di questi obiettivi, le BCN e la BCE devono restare indipendenti dalle istituzioni e dagli organi comunitari, dalle autorità nazionali e da qualsiasi altro organismo. Le decisioni riguardanti la politica monetaria dell’Eurosistema vengono attuate dalle BCN, secondo il principio del decentramento operativo, attraverso una vasta gamma di strumenti. Tra questi figurano le operazioni di rifinanziamento principali, quelle a più lungo termine, le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti (istituzioni finanziarie), quelle di fine tuning, la riserva obbligatoria. Gli interventi sul mercato dei cambi possono essere eseguiti dalla Banca d’Italia e dalle altre BCN. Per lo svolgimento di compiti attuativi della gestione delle riserve ufficiali nazionali in valuta, la Banca d’Italia si avvale anche dell’Ufficio italiano dei cambi (UIC), ente strumentale della Banca stessa. Per quanto attiene ai compiti di vigilanza creditizia e finanziaria, il quadro disciplinare è stabilito, innanzitutto, dagli artt. 4 e 5 TUB e dall’art. 5 del TUF, nei quali sono specificate le finalità che devono presiedere all’esercizio della vigilanza. Al riguardo, come osservato, è aperto il dibattito sull’ampiezza dei compiti di vigilanza della Banca d’Italia, e ciò anche in ragione del fatto che nel nostro paese le funzioni di vigilanza e di supervisione da essa svolte si sovrappongono talora ai compiti di istituzioni già esistenti quali la CONSOB, con cui, peraltro, la Banca d’Italia deve collaborare. In particolare, la cosiddetta vigilanza per finalità, che attribuisce responsabilità distinte ad Autorità diverse, non trova ancora coerente e completa applicazione. Ciò è dovuto anche alla crescente integrazione operativa tra i diversi intermediari presenti sul territorio: banche operanti nel settore assicurativo, assicurazioni che costituiscono una banca all’interno del proprio gruppo, società di intermediazione e società finanziarie di vario genere che si trasformano in banche sono ormai all’ordine del giorno. Collaborazione tra autorità di vigilanza e segreto di ufficio Ai sensi dell’art. 4 del TUF, la Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi al segreto d'ufficio. La Banca d'Italia e la CONSOB collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Al medesimo fine, la Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati; con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo; con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni dei mercati; con le società di gestione dei mercati,

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al fine di garantire il regolare funzionamento dei mercati da esse gestiti. Anche l’art. 7 del TUB, pur dichiarando che tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze, presidente del CICR, stabilisce che la Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Per quanto attiene alle finalità della vigilanza, l’art. 5 del TUF stabilisce che sui mercati finanziari la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale, mentre la CONSOB è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli operatori. La Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Come osservato, la vigilanza sull’attività bancaria persegue gli obiettivi della sana e prudente gestione degli intermediari, della stabilità complessiva, dell’efficienza e della competitività del sistema, dell’osservanza delle disposizioni in materia creditizia. Nell’ambito delle Autorità creditizie, la Banca d’Italia esercita, quale organo di vigilanza, un ruolo centrale, sul piano sia della normazione secondaria sia dell’esercizio dei controlli: emana regolamenti, impartisce istruzioni e assume provvedimenti nei confronti degli intermediari. Svolge una funzione propositiva nei confronti del CICR, alle cui sedute partecipa il Governatore; in questo contesto fornisce, tra l’altro, elementi di risposta al Ministro dell’Economia e delle Finanze, in quanto presidente del CICR, per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo parlamentare in materia creditizia. La vigilanza nel settore dell’intermediazione finanziaria riguarda, in specie, le imprese di investimento e gli organismi di investimento collettivo del risparmio. Si prefigge il rispetto dei criteri di trasparenza, correttezza dei comportamenti, sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, per assicurare la stabilità, la competitività e il buon funzionamento del sistema finanziario. In tale ambito, la competenza della Banca d’Italia concerne gli aspetti del contenimento del rischio e della stabilità degli intermediari. Alla CONSOB, invece, spetta di vigilare sul rispetto delle norme poste a presidio della trasparenza e della correttezza dei comportamenti. L’evoluzione e le forme di vigilanza Per comprendere appieno il ruolo svolto dalla Banca d’Italia, è inoltre opportuno osservare come la “filosofia” di intervento della stessa si sia modificata nel corso del tempo. Per oltre cinquant’anni, a partire dal 1936, l’azione della Autorità si è ispirata in sostanza al modello della banca centrale “regista” del mercato finanziario, ossia di chi decideva “le scene e i movimenti degli operatori”. La Banca d’Italia agiva cioè, prevalentemente, secondo un’ottica di vigilanza strutturale, modellando la struttura e l’operato dei soggetti controllati in funzione degli obiettivi generali della politica creditizia, e in special modo perseguendo la stabilità del sistema bancario, spesso a discapito della concorrenza tra intermediari. Le forme di controllo adottate erano dunque di stampo prevalentemente discrezionale e

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autorizzativo; occorreva ad esempio una specifica autorizzazione per aprire nuove banche o semplicemente nuovi sportelli. A partire dalla fine degli anni 1970 si è assistito a una revisione del modello di vigilanza che ha condotto alla progressiva affermazione di controlli di tipo prudenziale, richiedenti cioè il rispetto da parte dei soggetti vigilati di generali regole di comportamento che costituiscono la cornice entro cui ogni intermediario può svolgere in piena autonomia la propria attività, senza richiedere preventive autorizzazioni. La Banca d’Italia diviene, allora, “arbitro” (e non più regista) della partita. L’azione di supervisione viene ad assumere la veste di attività volta a prevedere, e se possibile prevenire, le irregolarità nelle gestioni bancarie, attraverso strumenti di tipo conoscitivo e adeguate capacità di valutazione. All’obiettivo della stabilità, a cui rispondevano i controlli strutturali, si affiancano allora obiettivi di competitività ed efficienza del sistema bancario/finanziario. Nell’ambito di tale evoluzione si inseriscono le tre tipiche forme di vigilanza svolte dalla Banca d’Italia (e ai sensi dell’art. 5 e seguenti del TUF anche dalla CONSOB): la vigilanza informativa, la vigilanza regolamentare e la vigilanza ispettiva. La vigilanza informativa consiste nella messa a disposizione della Banca d’Italia di un flusso continuo di informazioni sui dati, contabili ed extra-contabili degli enti creditizi. Ai sensi dell’art. 51 del TUB le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. La stessa norma viene ripresa dall’art. 8 del TUF, dove si afferma che la Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, per le materie di rispettiva competenza, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La vigilanza regolamentare (art. 53 TUB) prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emani disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, in relazione alle banche: l'adeguatezza patrimoniale; il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; le partecipazioni detenibili; l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. Inoltre la Banca d'Italia può: convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse; ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche; adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie di competenze. Anche in questo caso, la stessa forma di vigilanza viene ripresa dal TUF, dove si specifica che la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento (per quanto riguarda i soggetti abilitati nello svolgimento di servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva): l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; le modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela; particolari regole applicabili agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). Infine, per quanto attiene alla vigilanza ispettiva, è previsto che la Banca d’Italia possa acquisire informazioni sulle banche anche tramite ispezioni presso le

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stesse, richiedendo l’esibizione dei documenti e degli atti necessari all’espletamento della funzione di monitoraggio. Anche la vigilanza ispettiva, ampliata alla attività della CONSOB, viene ripresa dal TUF (art. 10), dove si ribadisce che la Banca d'Italia e la CONSOB possono, per le materie di rispettiva competenza e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati (qui non solo banche ma anche altri intermediari che possono svolgere servizi di investimento). Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza. La Banca d'Italia e la CONSOB possono, inoltre, chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM e di banche, stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche. Viceversa, le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche. La Banca d'Italia e la CONSOB possono concordare, per le materia di rispettiva competenza, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori. Ricordiamo poi che, ai sensi dell’art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la Banca d’Italia è l’Autorità garante della concorrenza nel settore del credito, ossia svolge il ruolo di Antitrust nel sistema bancario. La concorrenza viene tutelata e promossa quale condizione necessaria di efficienza e di solidità del sistema bancario e finanziario. Nell’ambito di questa attribuzione, la Banca d’Italia dispone di strumenti specifici sia per evitare che le operazioni di concentrazione costituiscano o rafforzino posizioni dominanti nei mercati nazionale e locali, sia per intervenire nei casi di abuso di posizione dominante e di collusione fra intermediari. Le decisioni della Banca d’Italia per la tutela della concorrenza sono tuttavia assunte tenuto conto del parere espresso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi (UIC), inoltre, sono impegnati, anche in sede internazionale, a contrastare il riciclaggio dei capitali attraverso il sistema bancario e finanziario. L’ordinamento attribuisce alla Banca d’Italia e all’UIC i compiti di: analizzare sotto il profilo finanziario le operazioni sospette; effettuare studi e analisi del fenomeno del riciclaggio ai fini della prevenzione; collaborare, per gli aspetti di competenza, con l’autorità giudiziaria per la repressione dei fatti illeciti. In tale ambito, la Banca d’Italia emana istruzioni per gli intermediari bancari e finanziari che contengono le regole organizzative e procedurali in materia di antiriciclaggio, nonché una casistica delle operazioni e dei comportamenti anomali da segnalare all’UIC. La Banca d’Italia collabora con gli organi dello Stato nella prevenzione e nella repressione del fenomeno dell’usura. A tal fine, effettua insieme con l’UIC una

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rilevazione trimestrale del “tasso effettivo globale medio” praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari per diversi tipi di operazioni.

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LE ALTRE AUTORITÀ DI VIGILANZA Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) La CONSOB è stata istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216. È un'autorità amministrativa indipendente con il compito di controllare il mercato degli strumenti finanziari italiano. La sua attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza e alla trasparenza del mercato. La Commissione è un organo collegiale, composto da un presidente e da quattro membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto attiene più specificamente al funzionamento dei mercati regolamentati italiani, la CONSOB approva il regolamento delle società mercato (Borsa Italiana spa e TLX spa) per l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari dal mercato regolamentato. Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) L'ISVAP è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione. L'ISVAP svolge le sue funzioni sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Organi dell'ISVAP sono il Presidente, che oltre ai poteri di rappresentanza esercita anche le funzioni di direttore generale, e il Consiglio, le cui attribuzioni riguardano sia l'ambito organizzativo interno sia quello dei rapporti esterni. La normativa ha attribuito all'ISVAP funzioni di controllo e di regolamentazione, qualificando l'Istituto come un'amministrazione indipendente, dotata di autonomia giuridica, patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale, che dispone di specifica competenza tecnica e ampi strumenti operativi. L'obiettivo dell’ISVAP è quello di assicurare la stabilità del mercato e delle imprese nonché la solvibilità e l'efficienza degli operatori, a garanzia degli interessi degli assicurati-consumatori e in generale dell'utenza. Funzione primaria dell'Istituto è, dunque, l'esercizio della vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione, che si esercita attraverso il controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile, verificandone la rispondenza alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti. In particolare, l'ISVAP provvede ad autorizzare le imprese all'esercizio e all'estensione in altri rami dell'attività assicurativa nonché a svolgere tutte le attività connesse con il rilascio di tale autorizzazione, verificando la sussistenza delle previste condizioni di esercizio. Nell'ambito dei compiti di supervisione prudenziale demandati all'ISVAP e volti a garantire la sana e prudente gestione dell'impresa assicurativa, assume un rilievo particolare la vigilanza finanziaria, che consiste nel costante controllo della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con riguardo, in particolare, al possesso del margine di solvibilità e di riserve tecniche sufficienti in rapporto all'insieme dell'attività svolta nonché di attivi congrui alla loro integrale copertura. Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)

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La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è un organismo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, istituito dalla legge con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi pensione per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La COVIP esercita l'attività di vigilanza sui fondi pensione e in tale ambito: autorizza l'esercizio dell'attività dei fondi pensione; approva gli statuti e i regolamenti dei fondi, nonché le relative modifiche; autorizza le convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi con gli intermediari abilitati; valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti ai fondi; esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi, anche mediante ispezioni; pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza della materia della previdenza complementare. La Commissione, istituita nella sua attuale configurazione agli inizi del 1996, è un organo collegiale formato dal Presidente e da quattro commissari. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei votanti e comunque con non meno di tre voti favorevoli. Il dibattito in corso sulle autorità di vigilanza L’analisi dei ruoli e dei compiti svolti dalle principali autorità di vigilanza presenti nel sistema bancario e finanziario italiano ha messo in luce – così come nelle parole usate dal Ministro dell’economia e delle finanze nella sua relazione al Parlamento sull’attività della CONSOB – che «l’attuale frammentazione delle competenze e le modalità del loro esercizio inducono a una riflessione sulla necessità di ricondurre i poteri a un’unica autorità preposta alla tutela del risparmio». Ecco dunque rispuntare il dibattito sull’unificazione delle funzioni/autorità di vigilanza, teso a ridimensionare il ruolo di alcune di esse, in particolar modo della Banca d’Italia. Le affermazioni del Ministro Giulio Tremonti hanno ovviamente scatenato una serie di reazioni da parte di chi, da un lato, sostiene (anche all’interno della maggioranza) il ruolo storico della Banca d’Italia, e di chi, dall’altro, pretendendo “giustizia” per il risparmio truffato dai recenti scandali finanziari, invoca una revisione dell’impalcatura che regola e vigila sui comportamenti degli operatori bancari/finanziari. Sono dunque in cantiere diverse proposte di legge che prevedono una ridefinizione dei compiti di vigilanza e un nuovo ruolo per la Banca d’Italia: alcuni propongono la creazione di un’unica Authority competente su banche, assicurazioni, promotori e fondi pensione; altri chiedono semplicemente di ricondurre all’Antitrust la tutela della concorrenza nel credito lasciando invariato l’attuale assetto della Banca d’Italia (si veda al riguardo Un’Autorità unica per il risparmio, in Il Sole 24 Ore del 23 ottobre 2003). Nel dibattito in corso, peraltro, non sono decisivi le scelte compiute in altri paesi europei e negli Stati Uniti: sembra infatti non esservi un trend preciso, almeno allo stato attuale, sulla conformazione ideale della vigilanza sui mercati finanziari e sugli intermediari che in essi sono attivi. Ad esempio, in Inghilterra si è optato per un modello di regolamentazione estremamente piramidale e integrato sotto il cappello della “onnipotente” FSA (Financial Services Authority), e similmente sembra accadere in Francia con la creazione della Authoritè des marchès financiers. Negli Usa invece operano più organi (SEC, Federal Riserve, New York Stock Exchange, Office of the Comptroller of the Currency ecc.) incaricati del

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controllo di diversi operatori finanziari, contemperati però da un maggior ricorso all’autoregolamentazione. Qualunque sia la scelta (per forza di cose politica) a cui si dovesse e volesse arrivare, è a nostro avviso necessario che la discussione non scada, come spesso accade in Italia, in uno scontro di poteri istituzionali e in una conseguente soluzione di compromesso che salvi lo status quo. Alcuni aspetti essenziali della normativa attualmente in vigore, specie quelli inerenti l’integrazione del settore bancario/assicurativo/finanziario, richiedono una veloce chiarificazione. Ciò anche al fine di meglio tutelare l’interesse dei risparmiatori-investitori e di rendere più fluido il funzionamento e l’operatività degli intermediari.

Strumenti di Controllo

Gli strumenti di controllo sono tradizionalmente suddivisi in:

• diretti

• indiretti

Gli strumenti indiretti agiscono sulla base monetaria, quelli diretti sull'operatività bancaria e sono sempre meno utilizzati.

Gli strumenti diretti

Si basano su provvedimenti di carattere amministrativo e vincolano direttamente l'operatività delle banche, consentendo il raggiungimento di finalità selettive, con la fissazione di valori numerici per la crescita del credito o rendendo obbligate specifiche forme di impiego.

Gli strumenti diretti

Per esempio:

• massimali all'espansione dei prestiti • vincolo di portafoglio

Si tratta di strumenti di dubbia efficacia, soprattutto per l'evidenza empirica del passato, non più utilizzati e utilizzabili vista l’appartenenza alla BCE

Sono strumenti diretti anche:

• l'autorizzazione alla emissione di valori mobiliari (vedi T.u.l.b.)

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• la manovra sui tassi di interesse

Tuttavia, esiste un trade-off fra il controllo degli aggregati monetari e creditizi ed il controllo dei tassi: la stabilità degli uni implica una maggiore variabilità/volatilità degli altri. La manovra sui tassi e le variazioni dei tassi rappresentano una forma di informazione che induce gli operatori a modificare le proprie scelte e ad incorporare in esse aspettative modificate si ha così il cosiddetto effetto annuncio, talvolta basato su semplici dichiarazioni (cfr. Federai Reserve)

I tassi utilizzati

• ruolo guida = Euribor

• tasso sulle anticipazioni a scadenza fissa

• tasso sulle operazioni di p/t, di particolare importanza nel segmento a brevissimo termine,

• tasso dei titoli pubblici

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RIEPILOGO DI ALCUNI CONCETTI E DEFINIZIONI Efficienza dei mercati mobiliari Efficienza nella formazione di prezzi di mercato che incorporino tutta l’informazione rilevante; b) Investitori economicamente razionali. Finalità: a) Allocazione risorse coerente con preferenze di investitori; b) Finanziamento investimenti più redditizi per dato rischio � Efficienza allocativa. Tipologie:

a) Efficienza valutativa; b) Efficienza informativa; c) Efficienza operativa.

a)efficienza valutativa Condizioni per il conseguimento di tale efficienza

a) Disponibilità agli investitori dell’informazione rilevante per la determinazione del valore fondamentale. Ostacoli:

b) Presenza di informazioni riservate; c) Sostenimento di costi per l’acquisizione dell’informazione; d) Presenza di asimmetrie informative [prodotte da diversa posizione e forza

contrattuale di emittente ed investitore]; e) Costo relativo a processi di screening (controllo ex ante) e monitoraggio

(controllo ex post) delle informazioni; f) Razionalità economica degli investitori [capacità degli investitori di

interpretare correttamente le informazioni utilizzate e di prendere decisioni di investimento conseguenti].

b) Efficienza informativa Efficienza in forma “debole” Se si verifica tale forma di efficienza, gli investitori non dovrebbero essere in grado di ottenere profitti costantemente ‘anomali’ mediante osservazione di serie storica dei prezzi. Efficienza in forma semi-forte Prezzi si adeguano rapidamente e correttamente alla diffusione di nuove informazioni Prezzi correnti riflettono dati su prezzi passati ed incorporano tutte le informazioni su correnti e prospettiche. Gli investitori non dovrebbero essere in grado di ottenere profitti costantemente ‘anomali’ sulla base di informazioni di pubblico dominio. Efficienza in forma “forte”

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Anche gli investitori privilegiati non dovrebbero essere in grado di ottenere profitti costantemente ‘anomali’ sulla base delle informazioni in loro possesso. Solo le prime due forme di efficienza sono talvolta verificate. Ostacoli a efficienza informativa: Costi di transazione connessi alla negoziazione; Razionalità limitata di investitori. C) Efficienza operativa Ampiezza: Presenza sul mercato di ordini per volumi consistenti [Cause: a) Numerosità degli investitori; b) Quantità dei titoli in circolazione]. Spessore: Le schede di domanda ed offerta di titoli esprimono una certa continuità di prezzi e quantità ovvero presentano con continuità combinazioni diverse di prezzi e quantità [eventuali eccessi di domanda/offerta trovano subito espressione in un prezzo immediatamente superiore/inferiore]. Elasticità: In presenza di squilibri tra domanda ed offerta (e di conseguenti tensioni su prezzi), capacità di attrarre rapidamente nuovi ordini in grado di riportare in equilibrio. Microstruttura dei mercati : Mercati ad asta Asta a chiamata Asta continua Mercati di broker Non assume posizioni in proprio sui titoli. Remunerazione: Commissione di negoziazione proporzionale all’importo dell’operazione. Mercati di dealer Assunzione di posizioni in proprio in titoli. Esposizione di prezzi denaro (acquisto) e lettera (vendita) cui è disposto ad effettuare le compravendite. Spread: Differenza tra denaro-lettera Compenso per il dealer. Impegno a negoziare non vincolante (spread). Possibilità di assumere un impegno vincolante a comprare e vendere un determinato strumento finanziario: Market maker. Tipologie di mercati Caratteristiche di scambi sul mercato: Taglio unitario di ciascuna negoziazione e frequenza degli scambi Mercati al dettaglio: Ordini di importo unitario basso, provenienti generalmente da investitori non professionali. Mercati all’ingrosso Mercati al dettaglio Sistema dell’asta (a chiamata per i titoli meno liquidi, e continua per titoli più liquidi) con prevalenza di intermediari di tipo broker

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Mercati all’ingrosso Dealer Sistema di liquidazione delle operazioni Italia: Liquidazione strumenti finanziari (mercato azionario e obbligazionario): terzo giorno lavorativo successivo a quello di contrattazione (t+3); Liquidazione Bot (t+2); Liquidazione derivati (t+1) Mercato monetario Operatori interessati ad aggiustare posizione di liquidità. Aspetto rilevante: velocità di aggiustamento posizioni. Operatori: intermediari finanziari, Tesoro e imprese (minore). Strumenti: titoli di Stato breve termine (titoli zero coupon), depositi interbancari, accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, polizze di credito commerciale, certificati di deposito, pronti contro termine. Quotazione su mercati regolamentati: Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT): lotti minimi da �1,000 o multipli; Mercato telematico a pronti dei titoli di Stato (MTS): scambi non inferiori a �2,5mil a partire dal giorno di regolamento. Mercato dei depositi interbancari (MID) Depositi interbancari negoziati prevalentemente su MID (mercato interbancario dei depositi); MID: mercato telematico autoregolamentato gestito e controllato da operatori tramite convenzione Maggiore trasparenza e maggiore significatività dei prezzi (tassi di interesse); Costituito febbraio 1990 (sostituisce precedenti modalità basate su accordi telefonici bilaterali). E-Mid denominato in Euro in 1999: ancora oggi unico mercato di questo tipo nell’area Euro; Negoziazioni su circuito telematico gestito da Società Interbancaria per l’Automazione (SIA); Modalità di funzionamento: Aspetto funzionale Cause: processi di specializzazione di individui, organizzazioni o paesi. Differenti posizioni (saldi finanziari) che i soggetti assumono e necessità che si possano concludere scambi tra gli stessi; Forme di dissociazione frutto di specializzazione: Dalle unità in surplus a quelle in deficit (dissociazione risparmio-investimento) Mercato del credito; Dai portatori di capitale ai soggetti capaci di formulare e realizzare progetti imprenditoriali profittevoli (dissociazione capitale-abilità imprenditoriale) Mercato mobiliare;

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Fra portatori di capitale (investitori consapevoli) per consentire il trasferimento del controllo delle imprese (dissociazione proprietà-controllo) Mercato del controllo delle imprese. Funzione connessa: assicurazione e gestione dei rischi.

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LETTURA : BREVI NOTE DI ECONOMIA MONETARIA Premessa In una economia chiusa, i crediti generano depositi e questi, a loro volta permettono un ulteriore espansione dei credito. Fra sistema bancario e sistema finanziario esiste pertanto una strettissima correlazione: il sistema finanziario è formato da intermediari che concedono credito ed emettono passività le quali però non hanno la caratteristica di mezzo di pagamento come invece hanno le varie forme di moneta bancaria. Il sistema comprende altresì mercati nei quali debitori e ereditari investitori e risparmiatori si incontrano direttamente, ma, generalmente, questi intermediari (e mercati finanziari in senso più generale) hanno bisogno di credito, quanto meno temporaneo e quindi necessitano della moneta fornita dal sistema bancario. La spesa dei debitori stimola l'attività economica ed il risparmio; quest'ultimo prende parte per la forma di depositi bancari e di attività finanziarie, chiudendo in tal modo il circuito finanziario. (allegato n° 1). La Banca Centrale per le sue caratteristiche e per la suo posizione sul mercato è in grado di conoscere il funzionamento di tale circuito e di valutare la velocità alla quale esso opera, può in misura notevole influenzarlo. Essa avendo il monopolio della creazione di base monetaria può definire il tasso di interesse nominale al quale la moneta di base è prestata al sistema non solo ma aumentando la quantità di base monetaria o diminuendola la Banca Centrale influisce nell'offerta dei credito. Nel mercato infatti la quantità dei credito offerto tenderà ad uguagliare la quantità che viene domandata per alimentare gli investimenti e la produzione e per effettuare operazioni finanziarie. Le influenze della Banca Centrale tenderanno a determinare la quantità giusta di credito e non quella domandata. Ciò perché le modalità di utilizzo dei credito, tassi di interesse e l'ammontare della moneta che si vengono a determinare influenzano l'economia in varie direzioni ed in particolare influiscono sulle relazioni commerciali e finanziarie con l'estero. Le riserve in voluta estera detenuta dalla Banca Centrale saranno a loro volta interessate e quindi in particolare verrà influenzato il cambio (ma la Banca Centrale ha come obiettivo fondamentale la stabilità dei cambio). Le analisi quantitative e qualitative forniscono indicazioni di base per la politica monetaria perché l'indeterminabilità, da parte delle sole forze di mercato, delle quantità nominali di credito e di moneta necessarie, richiede che queste debbano essere definite ex onte da forze esterne al mercato e cioè dalle stesse autorità monetarie.i1 Tuttavia i limiti della manovra monetaria, in carenza di efficacia delle politiche di budget pubblico e dei redditi, avuto riguardo in particolare alla persistenza di manovre monetarie restrittive sono ormai ben conosciuti. Questa ipotesi può essere assimilata ad una corda che la si può tirare anche fino al limite ma che attraverso di essa è difficile (per non dire illusorio) spingere alcunchè.

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Quindi stabilità del valore interno oltre che esterno della moneta, stabilità finanziaria, buon funzionamento dei sistema creditizio sono anch'essi obiettivi primari della politica monetaria. La stabilità può dipendere unicamente da un adeguato controllo (e pronta correzione) della liquidità e per questo la Banca Centrale ha, per sua natura, tutti gli strumenti necessari. Il buon funzionamento dei sistema creditizio è legato in generale a poteri in materia di attuazione dei dettami e per conseguire gli obiettivi della legislazione bancaria e per controllare il comportamento e funzionamento di questi organismi (istituzioni creditizie). Anche per questo la Banca Centrale è strutturalmente e normativamente in grado di assolvere propri compiti. Più labili ed indipendenti sono invece i poteri su gran parte degli altri intermediari, ma il punto più debole tra obiettivi della politica monetaria e la stabilita è appunto da ricercarsi nelle correlazioni tra manovra monetaria e politica di bilancio e dei redditi. E' sempre inopportuno che il Governo interferisca nel processo di creazione monetaria ma la Banca Centrale deve (o può) cooperare con il “Tesoro” nel collocamento e nella gestione del debito Pubblico. Il perseguimento dell'obiettivo di stabilità della moneta sia all'interno che all'esterno, in un sistema in cui la moneta ha carattere fiduciario, poggia sulla credibilità della moneta della Banca Centrale che a suo volta si fonda sostanzialmente sull'autorità e autorevolezza dello Stato. Riassumendo: le finalità della politica monetaria tendono alla stabilità dei contesto operativo (pieno impiego di fattori produttivi, crescita dei capitale reale, contenimento della dinamica dei prezzi, equilibrio della bilancia dei pagamenti e regolazione della quantità di moneta e credito) e comunque della moneta, dei cambio e dei saggi di interesse. Nella nostra situazione - caratterizzato da una cronica precarietà dei quadro politico-istituzionale e conseguente inadeguatezza, incertezza ed intempestività d'intervento - si è verificato un progressivo ingigantimento delle problematiche tradizionalmente impellenti: il disavanzo pubblico e la crescita degli sconfinamenti anomali, l'entità dei debito pubblico e relativo costo dei servizio, la bilancia commerciale ed il vincolo estero per il controllo della parità dei cambio. Inevitabilmente si è finito per scaricare sulla sola politica monetaria l'onere di fronteggiare gli eventi, talvolta assai drammatici che tendevano (e tendono) a squilibrare sia l’apparato produttivo del paese sia l'intero sistema economico. Il trinomio cardine della politica economica composto, dalle politiche di bilancio, dei redditi e monetaria è risultato assai carente nelle prime due componenti ed ha finito per ribaltare sulla politica monetaria una gravosa concentrazione di responsabilità, anche dal lato esecutivo,costringendola di fatto ad assumere indirizzi tendenzialmente e persistentemente restrittivi (anzi severamente restrittivi) pur nella consapevolezza delle negative implicazioni sullo sviluppo produttivo ed occupazionale. La sede naturale ove si provvede alla impostazione della politica monetaria è la Banca Centrale la quale agisce per conto delle Autorità Monetaria, intesa nella sua eccezione più vasta, sia in funzione dei governo della moneta, dei credito e dei cambio che di svolgimento dei sistema dei pagamenti.

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OBIETTIVI DELLA POLITICA MONETARIA Nello svolgimento di queste importanti funzioni la Banca Centrale si avvale di specifici strumenti per il controllo di quelle variabili che efficientemente ed efficacemente guidate consentono di conseguire gli obiettivi finali. La correlazione od il legamento degli strumenti utilizzati agli obiettivi finali passa attraverso il perseguimento di obiettivi intermedi e di obiettivi operativi i quali, sono più strettamente influenzati dagli strumenti operativi. La manovra sopradescritta - strumenti ed obiettivi operativi che tendono alla realizzazione degli obiettivi intermedi e questi ultimi che determinano il conseguimento degli obiettivi finali - richiede un continuo adattamento perché le risposte dei sistema sono sovente discostanti e perché le variabili reali e finanziarie che costituiscono gli obiettivi richiedono tempi lunghi per l'elaborazione e la conoscenza delle evoluzioni (meno ampi negli obiettivi operativi ed intermedi, assai lunghi in quelli finali). Gli obiettivi vengono annualmente annunciati con l’evidente scopo di diffondere consapevolezza e riflessione sui comportamenti della Banca Centrale: sia per quanto attiene i risultati da raggiungere che per gli atteggiamenti (o provvedimenti attivabili in caso di devianze dal sentiero- obiettivo). Essi vengono formulati non tanto in termini di valori assoluti quanto in termini di margini di tolleranza al fine di conferire maggiore elasticità agli interventi correttivi della Banca Centrale. Lo schema di interrelazione fra strumenti-obiettivi prima evidenziato induce, necessariamente, ad esaminare anzitutto gli obiettivi finali. Oltre alle accennate finalità (pieno impiego dei fattori produttivi, crescita dei capitale reale, contenimento della dinamica dei prezzi, equilibrio della bilancia dei pagamenti) il novero degli obiettivi di più lungo periodo include anche la stabilità del sistema finanziario (inteso soprattutto come aspetto della liquidità/solvibilità); l’efficienza e la concorrenza degli intermediari (bancari e non bancari); lo sviluppo in ampiezza, spessore ed efficienza, dei mercati. Esistono strettissime interrelazioni fra tutte queste finalità. Basti pensare all'efficienza dei sistema finanziario e dei mercati, condizione essenziale per una corretta e puntuale traslazione degli altri impulsi di politica monetaria ma è manifesta l'impossibilità di qualsiasi politica monetaria (da sola) di risolvere alla base problemi poiché essi hanno rodici profonde e cause strutturali che non possono essere risolte “tamponando” mediante strette di carattere monetario. Ad esempio: quando l'inflazione è doppia di quella dei nostri maggiori partners, occorrono politiche “reali” di elevata portata mentre la manovra monetaria può efficacemente influire in contenimento o in contrazione dei fenomeno quando si ricercano aggiustamenti congiunturali. Gli obiettivi intermedi ricomprendono: la struttura dei saggi di interesse; le quantità di base monetaria di moneta e di credito; la composizione del totale dei finanziamenti fra i vari canali. La Banca Centrale non persegue mai un unico obiettivo (al quale dovrebbe corrispondere un unico strumento) ma una pluralità di obiettivi appuntandovi una ben correlata pluralità di strumenti. Esiste sempre un obiettivo fondamentale e prioritario ed a questo fanno corollario tutti gli altri.

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Si possono raffigurare vari ordini di problemi perché l'obiettivo intermedio può riguardare la quantità di moneta o di credito, oppure la quantità di moneta (o di credito) ed i saggi, oppure la stabilità (o l'adeguatezza) del cambio. Nel primo caso la Banca Centrale regolando la quantità di base monetaria determina i volumi delle passività e delle attività delle banche nel senso che stabilito un obiettivo di crescita della moneta (supponiamo in una fascia dei 5/7% in presenza di una variabile dei PIL nominale dei 7,3%) ne dovrebbero conseguire sia una parallela crescita dei depositi bancari, sia una proporzionale crescita degli impieghi bancari poiché le banche potendo reinvestire solamente una quota della nuova raccolta non hanno generalmente altre alternative (i titoli in portafoglio sono diminuiti e l'indebitamento sull'estero può essere rischioso). Questo approccio, eminentemente monetaristico anche se estremamente semplificato, dimostra che attraverso la regolazione della quantità di moneta si controllano la crescita dei depositi e degli impieghi delle Banche e quindi anche altri obiettivi come ad esempio: il cambio. Il controllo delle attività finanziarie è possibile più sugli aspetti di composizione che non di quantitativo globale, riferito quindi alla maggiore o minore liquidità di queste attività dipendendo il volume delle attività finanziarie, prevalentemente, da altre variabili (Le AFI sono legate alla variazione dei credito totale interno ed al saldo della bilancia dei pagamenti). Le scelte di obiettivo intermedio in termini di tasso d'interesse partono dal presupposto che la indicazione idonea a configurare e modificare elementi di costo può influenzare le componenti sensibili per ruolo a questo tipo di sollecitazione: il livello dei tassi di interesse è certamente influente sul livello di risorse (spesa) destinate agli investimenti e soprattutto sul costo dei finanziamenti necessario per assumere posizioni speculative. La Banca Centrale - attraverso uno o più obiettivi operativi di base monetaria - determina un livello dei tasso chiave (o tasso pivot) il quale trascina l'intera struttura dei saggi d'interesse che a suo volta determina il livello di crescita dei prestiti e dei depositi bancari. Si ha così una relazione causale tra base monetaria e C.t.i. operata per il tramite dei tassi d'interesse. Il raggiungimento dei predetti obiettivi intermedi avviene, per il tramite degli obiettivi operativi, attivando gli strumenti indiretti (e diretti). La molteplicità di obiettivi operativi, indirizzati alla regolazione delle riserve bancarie in generale, si articola nelle operazioni di aggiustamento degli stocks di liquidità dei sistema, di classamento dei titoli dei debito pubblico,di armonizzazione della struttura dei saggi, di difesa dei cambio. Questa quotidiana manovra, assai delicato e complessa, viene attivata ormai da tempo con il ricorso agli strumenti indiretti prevalentemente orientati alla regolazione della base monetaria la quale, pertanto, viene ad assumere veste di variabile operativa per eccellenza. Rientrano in questa specie di leve: il “t.u.s.”, le riserve obbligatorie delle banche, le operazioni di mercato aperto, le offerte di titoli sul mercato primario, gli interventi sul mercato dei cambi, il rifinanziamento delle aziende di credito. Sono invece strumenti diretti di controllo quelli che si basano su provvedimenti di natura amministrativa vincolando direttamente l'operato delle istituzioni creditizie, fissando limiti massimi per queste grandezze (ad esempio il massimale sui prestiti), oppure disponendo che determinate forme di impiego non scendano al di sotto di un certo importo (investimenti obbligatori in titoli) oppure, infine, che una

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certa parte dei finanziamenti abbia specifica destinazione (selettività dei flussi creditizi). Nella pratica italiana questi interventi sono ormai definitivamente abbandonati. Eccezionalmente, a causa della crisi valutaria del settembre 1992, sono stati ripristinati in via cautelativa limiti all'accrescimento degli impieghi bancari in lire. Gli obiettivi e gli strumenti della politica monetaria dei nostro paese si sono profondamente modificati negli ultimi quindici anni. Si è passati: da un obiettivo intermedio in termini di tasso di interesse a quello in termini di aggregato creditizio (il C.t.i.: Credito totale interno); da obiettivi quantitativi (moneta e credito) a obiettivi di cambio; da strumenti di tipo indiretto a quelli di controllo amministrativo per tornare definitivamente agli strumenti indiretti.

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CAPITOLO 7

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LA BANCA E IL MERCATO DI RIFERIMENTO La legge Bancaria,L.385. introdotta dal 1/1/1993, connessa alla graduale liberalizzazione dei mercati imposta dalla CEE ha portato il sistema bancario aduna profonda modificazione. Infatti fino a tale data l'ordinamento dei sistema bancario era basato sul concetto della specializzazione e sulla netta separazione fra Banca e Impresa. La normativa era volta ad evitare le problematiche registrate dopo la prima guerra mondiale quando si erano prodotte devastanti crisi bancaria conseguenti alla troppo stretta connessione fa le banche e le imprese clienti. La Legge Bancaria dei 1936 aveva negato alla Banche di partecipare al capitale di rischio delle imprese e aveva specializzato il credito in quello a breve termine e in quello a medio- lungo termine. Poiché il mercato europeo stava operando in senso difforme la Banca di Italia con la revisione della legge Bancaria ha reso possibile una unitarietà di modalità operative nell'ambito della Cee. Pertanto le Banche italiane possono partecipare al capitale di rischio con determinati limiti (15% dei propri fondi e/o 60% dei propri fondi per cumulo di partecipazioni) e soprattutto oggi operano tranquillamente nel l'impiego a medio- lungo termine pur con limitazioni correlate al patrimonio e alla durata della propria raccolta. Queste limitazioni sono imposte per mantenere un equilibrio nelle fonti finanziamento delle banche. Quanto sopra connesso alla possibilità di ampliare l'operatività anche nel parabancario e alla liberalizzazione totale degli sportelli ha determinato una profonda modificazione dei sistema bancario. Infatti oggi ci troviamo di fronte ai seguenti fenomeni principali:

� accorpamento di istituti di credito con razionalizzazione delle reti di sportelli

� individuazione di player nazionali ed internazionali nel settore delle banche

� forte espansione nel retail

� ampliamento dei canali distributivi e del numero degli intermediari

� forte espansione degli impieghi a medio lungo termine (soprattutto nei

privati) con conseguente sviluppo delle operazioni di securitation.

� rilevanza sempre inferiore nei conti economici bancari dei margine

interesse.

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LE “ REGOLE BANCARIE” NELLA VALUTAZIONE E CONCESSIONE DEL CREDITO. L’attività creditizia quantunque “deregolamentata” necessita di una classificazione in base alla scadenza, alla tipologia, al rischio e al target di riferimento della clientela. Scadenza Finanziamenti a breve termine Gli interventi tendono a soddisfare due tipi d’esigenze tra loro molto diverse: � esigenze di natura finanziaria saltuaria e non connesse a piani programmati � fabbisogno finanziario programmato secondo esigenze prospettiche già

definite.

Nel primo caso significa poter disporre di strumenti elastici in grado di garantire disponibilità di risorse finanziarie in tempi brevi, tipico esempio è l’apertura di credito in conto corrente, lo sconto, l’accredito salvo buon fine e lo smobilizzo crediti, nel secondo caso lo sconto di pagherò diretti, l’anticipazione su beni, il factoring, il riporto di banca, la polizza di credito commerciale, l’accettazione bancaria e la cambiale finanziaria.

Finanziamenti a medio- lungo termine La funzione dei finanziamenti a medio- lungo termine è quella di coprire esigenze finanziarie durature, connesse all’investimento in immobilizzazioni o al consolidamento di passività a breve termine. L’ottenimento di tali finanziamenti richiede tempi spesso non brevi e presuppone la concessione d’adeguate garanzie (in genere ipotecarie). Gli strumenti più diffusi sono il mutuo, il leasing e l’emissione di titoli obbligazionari Tipologia OPERAZIONI PER CASSA Sono gli interventi che consentono al cliente di avere a disposizione una somma di denaro; pertanto le varie forme tecniche tradizionali sono da considerare interventi per cassa. OPERAZIONI DI FIRMA Tali operazioni presuppongono l’assunzione di un impegno di firma da parte della Banca a favore di terzi nell’interesse del proprio cliente. I principali crediti di firma possono essere così classificati: � credito di fideiussione � credito di avallo � credito di accettazione � credito documentario

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� operazioni connesse a coperture finanziarie (opzioni, I.R.S) Rischio Le operazioni creditizie sono suddivise secondo categorie di rischio che tengono conto dell’organizzazione della Banca e delle segnalazioni obbligatorie di vigilanza. Il criterio di classificazione adottato in quattro categorie può così essere riassunto:

prima operazioni che non consentono il controllo dell'utilizzo e senza una specifica fonte rimborso

Operazioni che non consentono il controllo dell'utilizzo

Operazioni con un’identificata fonte di rimborso ma con incasso non certo

Operazioni di smobilizzo crediti ad una sola firma

Operazioni a fronte delle quali il patrimonio responsabile è solo quello del richiedente.

seconda Operazioni di smobilizzo crediti con doppia firma, con cessione del credito

terza operazioni con garanzia reale, ipotecaria e su altri beni

quarta operazioni con garanzia reale su denaro, titoli di stato o equiparabili, fideiussione di primaria banca

Target di clientela L’attività creditizia delle banche, in conseguenza dei mutamenti del mercato e dei processi d’accorpamento del settore, ha subito profonde modificazioni. Infatti, il modello commerciale tradizionale, basato sugli sportelli e sulla copertura di tutte le possibili esigenze rivenienti dal cliente, si è modificato rivolgendo la massima attenzione al “valore “ rappresentato dalla clientela. A tal fine sono stati introdotti nuovi modelli organizzativi e distributivi. � Organizzativi Suddivisione della clientela in TARGET: RETAIL (con possibili ulteriori divisioni), rappresentata dalle famiglie produttrici di reddito, liberi professionisti e piccole imprese CORPORATE (con possibili ulteriori divisioni su base dimensionale) rappresentata dalle imprese Tale suddivisione consente una razionalizzazione delle strutture organizzative dedicate a seguire i vari target (gestori di relazione).

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� Distributivi Al fine di raggiungere il maggior numero di clientela potenziale e seguire al meglio quella esistente, le banche hanno avviato canali distributivi alternativi e complementari alla tradizionale struttura rappresentata dagli sportelli. Pertanto il prodotto bancario è collocato per mezzo di una struttura multicanale quale: � Rete di sportelli � Promotori e Private Bankers � Negozi e/o punti vendita in franchising � Internet, con rete distributiva dedicata In base a quanto sopra riportiamo in dettaglio la matrice dei prodotti creditizi suddivisi per Target di clientela. CORPORATE Aperture di credito Affidamenti smobilizzo crediti e factoring Operazioni a medio- termine e leasing Crediti di firma Operazioni di copertura rischi tasso, cambio etc. Finanza d’Azienda (start up, finanziamenti in pool) Emissione/sottoscrizione obbligazioni RETAIL-PRIVATE Aperture di credito Crediti di firma Prestiti a medio termine Mutui Operazioni connesse ad operatività in derivati e titoli L’ISTRUTTORIA L’attività consiste nell’acquisizione e nell’analisi della documentazione necessaria per: � effettuare un'adeguata valutazione del merito creditizio del

r ichiedente sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale; � determinare una corretta remunerazione del rischio assunto.

Di seguito sono specificati i principi generali d'approccio alla fase istruttoria. raccolta della richiesta e della documentazione completa, necessaria

all’istruttoria, da parte dei gestori della clientela (addetti della rete e della Direzione Generale)

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Occorre fare una differenziazione fra persone fisiche (privati o produttrici di reddito come da classificazione Bankit) e persone giuridiche Documentazione Persone fisiche: Privati � identificazione (documento di identità e codice fiscale ) � situazione personale Con dettaglio delle proprietà personali, degli

affidamenti presso il sistema e degli impegni per mutui leasing, stato civile e regime patrimoniale su mod.2 ABI

� Richiesta con indicazione della destinazione dell’affidamento mod.2 ABI

� Dichiarazioni fiscali modello unico o mod. 730 del richiedente e/o dei garanti

liberi professionisti

� indicazione sull’appartenenza ad albo professionale e descrizione dell’attività

artigiani

� indicazione sull’attività � modello unico � bilancio

La richiesta mod. 2 ABI dovrà essere sottoscritta dalla persona fisica, Nel caso di richieste avanzate da:

• minori di età • interdetti • inabilitati • procuratori

dovrà essere consultato il legale della Banca in attesa di specifica regolamentazione. Persone giuridiche : � atto costitutivo e statuto sociale con aggiornamenti al fine di determinare i

poteri di firma � visura della Camera di Commercio � presentazione dell’attività aziendale e del management � richiesta con indicazione della destinazione dell’affidamento � bilanci approvati degli ultimi 3 esercizi � budget previsionale � dichiarazioni fiscali � affidamenti presso il sistema � situazione degli impegni a medio termine ( mutui, finanziamenti,leasing

ecc.)

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� appartenenza a gruppi societarie � business plan analitico (per nuove iniziative o per progetti di investimento

poliennale o di importo considerevole rispetto alle dimensioni aziendali o poliennali).

Ulteriori informazioni da fonti esterne � visure ipo-catastali tramite professionisti incaricati dalla Banca � protesti e Bilanci tramite il collegamento con CERVED � 1° informazione Centrale Rischi, utilizzando la Procedura � analisi del settore di appartenenza

� perizie di stima su immobile tramite di professionisti incaricati dalla Banca

da fonti interne

� eventuali richieste declinate in precedenza e problematiche pregresse � situazione dell’andamento del rapporto (per clienti della Banca) � informazioni sui collegamenti giuridico -economico con altri soggetti affidati

LA VALUTAZIONE In questa fase sulla scorta del sopracitato quadro informativo, da approfondirsi con la validazione e l’interpretazione delle informazioni assunte, si accerta la capacità di rimborso del richiedente il fido, in relazione alla potenzialità economica e reddituale e alla sua capienza patrimoniale Pertanto dovranno essere considerati: Privati � le dichiarazioni fiscali � la busta paga � il patrimonio responsabile, personale o dei garanti � la coerenza dell’importo, della forma tecnica e della durata in correlazione

alla capacità di rimborso del richiedente e alla destinazione del finanziamento

Persone giuridiche � i progetti di investimento e i programmi futuri � le capacità di reddito � i fabbisogni finanziari attuali e prospettici � la situazione finanziaria e patrimoniale � l’esposizione diretta e indiretta degli obbligati, nei confronti della banca e

del sistema tenuto conto dell’’andamento del settore economico di appartenenza

� l’esposizione verso il sistema bancario -finanziario

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� le informazioni presenti nel sistema informativo della banca � l’eventuale appartenenza ad un gruppo e la relativa esposizione � le indicazioni del business plan L’analisi potrà differenziarsi secondo la natura giuridica del richiedente, privati, imprese o gruppi economici. Per quanto riguarda le aziende, la valutazione sotto il profilo economico - finanziario dovrà considerare il posizionamento sul mercato e l’andamento del settore economico d'appartenenza correlato ai dati di bilancio.

Altri aspetti da considerare nella valutazione del merito creditizio sono i seguenti: � Vincoli posti dalla normativa di Vigilanza; (gruppo d'appartenenza e limite

sui Grandi Rischi) � Rilievi e segnalazioni interne; � Dati di lavoro precedenti; � Entità dell’esposizione; � Risultanze della Centrale dei Rischi; � Garanzie offerte.

L’importo, la forma tecnica e la durata dell’affidamento devono risultare congruenti con le finalità dichiarate ed in linea con la capacità di rimborso determinata.

La fase di valutazione trova completamento nella PROPOSTA che rifletterà: � I risultati dell’attività svolta durante l’istruttoria, � le condizioni essenziali per la gestione del rapporto, � le eventuali motivazioni strategiche o commerciali sottese alla relazione,

legate alle opportunità di mercato e agli effetti indotti dal radicamento del rapporto.

� il rischio dell’affidamento misurato con le metodologie definite dalla Direzione e approvate dal Consiglio d'Amministrazione.

LA DELIBERA L’organo referente in materia deliberativa su tutto il sistema della concessione di credito è il Consiglio d'Amministrazione, il quale, ai sensi di quanto disposto dallo statuto sociale, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad altri organi o funzioni aziendali. Questa materia è disciplinata con specifiche delibere, avuto riguardo ai profili di rischio, alle esigenze organizzative e alle competenze operative delle unità delegate. LE GARANZIE, IL PERFEZIONAMENTO E L’EROGAZIONE Le garanzie Le garanzie che la Banca potrà acquisire a tutela del rischio assumendo sono normalmente suddivisibili in due categorie:

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Garanzie REALI PEGNO IPOTECA PRIVILEGIO Garanzie PERSONALI FIDEJUSSIONE AVALLO Esiste un’ulteriore tipologia di tutele intermedie normalmente connesse ad un’operazione specifica: ALTRE GARANZIE Cessione del credito Delegazione di pagamento Lettera di patronage Il perfezionamento e l’erogazione Le linee di credito concesse e deliberate diventeranno operative solo ad avvenuto perfezionamento di quanto previsto nella delibera. A tal fine il servizio competente provvederà direttamente o tramite il gestore della relazione ad acquisire le garanzie previste utilizzando la specifica modulistica e predisporrà lo schema contrattuale richiesto dalla specifica forma tecnica d'erogazione e dalla natura del contraente; coerenti con quelli della delibera di concessione dell’affidamento. A perfezionamento avvenuto la linea di credito sarà messa disposizione per cassa o per firma nella forma tecnica deliberata.

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LE ESIGENZE DI FINANZIAMENTO DEL CLIENTE E LE FORME TECNICHE Una volta emersa dall'istruttoria, comunque condotta, l'affidabilità del richiedente sarà quindi essenziale approfondire con.il potenziale cliente le necessità aziendali ed orientare la successiva fase di esame in rapporto alle esigenze prospettate. Sono comunque anche numerosi i casi in cui sia lo stesso funzionario della banca a dover orientare il richiedente verso la giusta risposta alle sue generiche necessità di credito, e ciò in base all'esame della struttura patrimoniale dell'azienda, della sua capacità di reddito, della sua situazione finanziaria. L'azienda richiedente potrà avere delle necessità di investimento in immobilizzi di varia natura, oppure manifestare esigenze di liquidità immediate. Nel primo caso sarà necessario intervenire con operazioni a medio e lungo termine (cioè oltre l'anno), nel secondo si interviene con il credito a breve. - INTERVENTI A BREVE Sono destinati al finanziamento dell'attività corrente di produzione e vendita dell'azienda. Esaminiamo le principali forme tecniche e la loro destinazione. 1 –Apertura di credito in conto corrente. E' la forma più diffusa e in genere gradita dal cliente ma è anche la più pericolosa per la banca e la più onerosa per il cliente. La forma tecnica è destinata a finanziare gli squilibri temporali che si producono nel processo di lavorazione e vendita dei prodotto, e, più precisamente t ra il momento dell'esborso di cassa sostenuto per il pagamento della materia prima e il momento dell'incasso dei crediti dal proprio cliente, o, più frequentemente, di smobilizzo presso la banca del credito verso i clienti formatesi con la vendita del prodotto. ESEMPIO Supponiamo di avere un'azienda con un fatturato di 6 milioni di euro annui, che abbia un periodo di lavorazione e immagazzinamento delle merci medio di 80 giorni, un pagamento delle materie prime a 60 gg. e un incasso dei crediti mediamente a 90 gg. In questo caso vi sarà una necessità di copertura finanziaria per 110 giorni (cioè tempi di lavorazione -tempo di pagamento della materia prima + tempo di incasso dei crediti) che, se si ricorrerà allo smobilizzo del credito mediante sconto o anticipo su fat ture verrà sostenuto per circa 90 giorni dalle linee di credito specifiche per smobilizzo crediti e per circa 20 gg dall'apertura di credito in c/c. Questo cliente quindi dovrebbe necessitare presso il sistema, ipotizzando un andamento delle vendite distribuito regolarmente nel corso dell'esercizio, di fidi in c/c per circa � 300.000 e commerciali per circa � 1.500.000. Il calcolo è valido quando vi è corrispondenza esatta tra capitale circolante e

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l’esposizione debitoria a breve, cioè quando tut ta l'attività corrente dell'azienda è finanziata con capitali di prestito a breve. Se una parte è finanziata con mezzi propri o con prestit i oltre il breve, invece, il fabbisogno in c/c diminuirà. Ma se la situazione t ra passivo a breve e attivo di realizzo è pressoché in equilibrio, non devono risultare consistenti differenze negli utilizzi in CR rispetto al calcolo sopra esposto; se risultano maggiori utilizzi in c/c, vuoi dire che l'azienda util izza lo scoperto per finanziare gli immobilizzi, o, peggio, per coprire perdite in corso di esercizio; se invece risultano eccessivi utilizzi per smobilizzo di crediti, può essere il segno di irregolarità nell'emissione di portafoglio o di anticipi su fatture. 2 – Apertura di credito straordinarie e sovvenzioni cambiarie. Sono operazioni di finanziamento equivalenti alle aperture di credito ordinarie in c/c ma destinate al finanziamento di esigenze straordinarie e stagionali; hanno scadenza fissa, anziché a revoca. Quelle cambiarie, in verità ormai desuete, possono offrire il vantaggio di avere a disposizione in caso di mancato r ientro alla scadenza un titolo esecutivo scaduto da azionare, rendendo più spedito l'avvio di eventuali azioni esecutive; per la clientela più sprovveduta, inoltre, assumono forma più cogente per il rispetto della scadenza, non essendo a tut t i noto che i t itoli d i ret t i non vengono protestat i , vista l'assenza di firme di girata. 3 - Finanziamenti all'importazione In genere l'acquisto di materie prime dall'estero non consente all'acquirente il ricorso a dilazioni di pagamento, per la difficoltà di una conoscenza diretta tra i due soggetti della vendita; viene pertanto richiesto alla banca o un credito di firma per garantire un pagamento dilazionato (aperture di credito all'importazione), oppure di effettuare con fondi propri il pagamento all'estero delle merci acquistate così da consentire all'azienda acquirente di effettuare la lavorazione dei materiali e la vendita del prodotto derivato. Spesso si interviene con entrambi le linee di credito, concretizzando in una prima fase un intervento per credito di firma e trasformandolo poi per cassa al l'atto del pagamento. Una volta effettuata la vendita del prodotto trasformato, comunque, il finanziamento deve r ientrare o per contanti , se la vendita è avvenuta con pagamento immediato, o mediante l'anticipo del credito cui la vendita ha dato origine. Pertanto la durata del finanziamento deve essere rapportata, nella media, ai tempi consueti per la lavorazione e commercializzazione del prodotto. Le eccezioni devono essere giustificate. 4 - Sconto E' l'operazione classica di anticipo su crediti, da tempo in realtà d ivenuta meno consueta per il costo del bollo sui titoli di credito. Il ricorso alla circolazione cambiaria oggi avviene prevalentemente nei casi in cui la più comune forma di pagamento, la ricevuta, non viene onorata dal debitore; ciò è particolarmente vero per le accettazioni, che in genere sono sottoscritte da

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nominativi in altro modo insolventi. Accanto a questa forma legale è andata sempre più sviluppandosi quella illegale dell'assegno postdatato, che nei fatti evade l'imposta dì bollo, e sulla quale nessuna operazione è possibile. Nel caso dello sconto avviene una regolare cessione del credito tra cliente e banca mediante l'apposizione della firma di gira sui titoli scontati; se si t ra t ta di accettazioni o di t ra t te accettate, la cessione è anche opponibile al debitore. 5 - Anticipi di crediti non assistiti da titoli di credito. La forma più comune è l'anticipo sbf di ricevute, cartacee o elettroniche. L'operazione è completamente in bianco per la banca la quale tu t t'al più può r ichiedere per controllo copia delle fatture a fronte delle quali sono state emesse le ricevute. L'operazione avviene tecnicamente con modalità diverse; in alcuni casi l'importo della presentazione viene accreditato sul c/c ordinario del cliente con valuta a scadere; si produce così una scopertura per valuta sui prelevamenti che il cliente effettua prima del maturare della valuta, ad un tasso stabilito; in altri casi l'accredito sul conto ordinario del cliente avviene con valuta corrente, mentre la scopertura si produce su apposito conto di servizio, anche solo dì evidenza, per l'intero importo o per gli importi richiesti dal cliente secondo le sue necessità, in modo che il c/c ordinario risulta sempre coperto per valuta; altra possibilità è quella di applicare il fido sbf sul conto unico ove è incardinata l'apertura di credito, cumulando su di esso i due affidamenti e stabilendo tassi differenziati a seconda dei loro limiti. Oggi si è anche molto diffuso l'anticipo a fronte di fatture , generalmente a carico di primari nominativi che pagano a rimessa diretta; il credito deve venire canalizzato sulla banca che anticipa o tramite mandato all'incasso o tramite cessione del credito. Procedure praticamente analoghe, dopo la liberalizzazione del commercio internazionale, seguono gli anticipi all'esportazione. Per commesse consistenti, prevalentemente estere ma anche nazionali, si può intervenire, naturalmente in percentuali r idotte, anche per finanziare contratti di un certo importo, allo scopo di fornire al cliente accompagnamento finanziario nell'esecuzione di grosse commesse che richiedono tempi di realizzazione notevoli e corrispondente impegno finanziario. Può anche accadere che le imprese ricorrano, pur in presenza di l iquidità propria, al finanziamento in VE di operazioni di esportazione, a volte anche richiedendo la misura del 100%; tali richieste sono dettate in tal caso dalla volontà di assicurare il ricavo contro il rischio di cambio relativo al periodo di dilazione concesso all'acquirente estero Anche per lo sconto e gli anticipi su crediti l'enti tà delle linee di credito complessive offerte dal sistema bancario dovrà essere rapportato al fatturato e alla media dei tempi di incasso dei credit i (Es. fatturato 1.000 mensile; velocità rotazione crediti 90 gg.; esigenze di fidi di smobilizzo 1000 x3 = 3.000). 6 – Aperture di credito ipotecaria in conto corrente

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L'A/c ipotecaria vera e propria, da distinguersi dalla semplice apertura di credito in c/c assistita da garanzia ipotecaria, consiste in una linea di credito pluriennale, in genere di importo decrescente, da utilizzarsi in c/c specifico ove non possono consentirsi eccedenze. La durata massima è di dieci anni, l'addebito degli interessi tr imestrale, la revisione del tasso annuale. La decurtazione dell'a/c è di nonna semestrale, ad importi fissi o crescenti. E' un'operazione oltre il breve per le banche, ma date le caratteristiche di elasticità di util izzo del c/c, assume per le imprese forme assimilabili al credito a breve. E' sempre possibile il rimborso anticipato ma la cancellazione dell'ipoteca deve essere accordata solo nel caso che non si corrano rischi di revocatoria del pagamento. Il trattamento fiscale dell'operazione è favorevole prevedendo solo un'imposta sostitutiva dell'imposta di bollo e di registro. L'ipoteca, se rispetta le caratteristiche previste dagli articoli 38 e segg. della legge 385, assume le caratteristiche dell'ipoteca fondiaria. 7 - Riporti. La banca si impegna a finanziare il cliente acquistando a pronti titoli di sua proprietà, mentre il cliente si assume l'obbligo di riacquistare a termine titoli della stessa specie a un prezzo maggiorato degli interessi. 8 -Altri strumenti di finanziamento (operazioni in pool). Per clientela di elevata rispondenza e standing sono in uso anche operazioni di finanziamento più complesse e con modalità operative più raffinate. Intanto hanno una certa diffusione le operazioni in pool ove numerose banche concorrono pro-quota ad un'unica operazione di finanziamento organizzata e gestita dalla banca capogruppo; questa, in cambio di una commissione, si occupa della fase gestoria dell'operazione e della sua regolarizzazione contabile, ripartendo i profitti t ra le partecipanti. Ciascuna banca partecipa anche per importo differenziato. I tassi possono essere uguali prefissati con rivedibilità in genere trimestrale e ancoraggio a precisi parametri. A volte il tasso fra le banche partecipanti è diverso; in questo caso la società affidata in pool preavvisa una traenza di un determinato importo alla banca capogruppo, la quale utilizza le linee di credito delle banche aderenti partendo da quella che ha offerto il tasso più basso e proseguendo in ordine di tasso crescente, per cui le banche con tassi più elevati potranno non ricevere utilizzi o riceverli in misura ridotta (clausola bid-line, cioè con opzione di offerta). Spesso tali linee di credito comportano anche la clausola che un gruppo di banche, dette sottoscriventi, si impegnano comunque a erogare il finanziamento alla società ad un tasso predeterminato nel caso in cui le banche partecipanti, che costituiscono il secondo gruppo, non offrano tassi più vantaggiosi per assicurarsi l'utilizzo; le sottoscriventi, però, ricevono in questo caso una commissione di mancato utilizzo del credito. Ovviamente le offerte di tasso pervengono singolarmente alla capofila che si impegna a non portarle a conoscenza delle altre banche aderenti all'operazione.

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Nelle operazioni in pool il rischio è ripartito pro-quota tra le banche aderenti, ciascuna delle quali si impegna a non avviare azioni di recupero senza preavvisare le altre o concordarlo con esse; per l'impresa si ha il vantaggio di un rapporto con più banche amministrato come se fosse un unica linea di credito e con il tasso medio più favorevole disponibile. Le operazioni di questo tipo, ma anche linee di credito consistenti erogate singolarmente dalle banche in unica tranche prefissata, possono essere integrate da clausole particolari che rendono lo strumento più flessibile; tali clausole sono: � stand-by che è la possibilità di graduazione di utilizzo con

predeterminazione del tasso, ancorato a parametri precisi, preavviso e commissione di mancato utilizzo;

� evergreen che prevede la possibilità di rimborsi e riutilizzi, sempre con preavviso.

9 - 1 crediti di firma Per fidejussioni passive si intendono le garanzie f idejussorie prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un cliente della banca stessa. Due sono le forme diffuse nell'operatività; fidejussioni a garanzia della solvenza e fidejussione a prima richiesta, o automatiche. Nel primo dei due casi, la banca si rende solo garante della solvibilità del suo cliente. Se ne danno due casi: nel primo, perché la banca sia chiamata a rispondere dovrà prima accertarsi l'insufficienza patrimoniale del cliente, che andrà quindi preventivamente escusso. Nel secondo, più frequente, non è pattuito il beneficio della preventiva escussione; anche in questo secondo caso, comunque, se vi dovesse essere contestazione del credito, la banca si asterrà dal pagare fino alla pronuncia di sentenza avversa al proprio cliente. E' anzi meglio sottolineare con apposita clausola questa circostanza. In pratica fidejussioni di questo tipo richiedono come unica indispensabile valutazione quella circa il merito creditizio del cliente che ne fa richiesta; se esso è sufficiente, e considerando che viene, assunta analoga controgaranzia nei confronti della banca, non dovrebbero esserci particolari problemi. Tra l'altro il rilascio di controgaranzia non è nient'altro che un rafforzamento della previsione di legge relativa all'azione di regresso e non costituisce un vero e proprio impegno fideiussorio correlato al primo, per cui il termine controfidejussione, d'uso comune, è improprio. Sotto il profilo tecnico si è soliti classificare il credito di firma in due categorie, a seconda della loro natura: � crediti di firma che assistono obbligazioni di fare del cliente,

destinati, in sostanza, a sostituire i depositi cauzionali richiesti da terzi;

� credit i di firma che facilitano al cliente il soddisfacimento del fabbisogno finanziario, e che pertanto sono sostitutivi di affidamenti per cassa (es. garanzie a terzi per un finanziamento).

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Alcuni crediti della prima categoria sono impegni di firma che hanno in real tà solo l'apparenza del credito di firma, per la loro trasformabilità immediata e certa in esborsi di cassa; tali sono i crediti documentari irrevocabili con pagamento a vista, sui quali la traenza è sotto la potestà di terzi. La banca può assumere nelle operazioni di firma la veste di obbligato diretto, come appunto nei crediti documentari o nelle accettazioni bancarie, o di coobbligato, come nelle fidejussioni, molte delle quali, però, essendo a prima richiesta, hanno praticamente caratteristiche analoghe all'obbligo diretto. Di quest'ultimo tipo sono anche le obbligazioni di avallo. Cerchiamo ora di chiarire più in dettaglio le caratteristiche di queste obbligazioni, partendo dalle più diffuse che sono appunto le fidejussioni passive. L'atto è comunque importante, in quanto in esso il cliente dichiara di prendere attenta, nota dei suoi impegni correlati alla operazione, per cui è di fondamentale importanza che venga esattamente riportato il testo della fidejussione richiesta alla banca e che venga pattuita la durata dell'impegno fino alla restituzione dell'atto rilasciato dalla banca o alla let tera di scarico da parte del garantito. Anche l'atto di controgaranzia è atto impegnativo del patrimonio, e va quindi sottoscritto dall'organo competente per la straordinaria amministrazione. Purtroppo la fidejussione a garanzia della semplice solvenza è andata progressivamente rarefacendosi in favore dell'altra forma, la cosiddetta fidejussione automatica o a prima richiesta, che comporta ben altra problematica. Tale forma di garanzia è molto diffusa anche nelle operazioni con l'estero; i rapporti intervengono in questo caso, di norma, t ra due banche corrispondenti per cui l'impegno fideiussorio è preso nei confronti di banca estera. GLI INTERVENTI OLTRE IL BREVETERMINE : IL CREDITO FONDIARIO INTERVENTI E MEDIO E LUNGO TERMINE Sono costituiti da mutui dì credito fondiario, in genere a privati, e da operazioni industr ial i verso imprese. Si ricorda che per la loro durata essi richiedono la presenza di garanzie reali, in genere ipoteca, p i ù raramente, per le imprese, privilegio speciale su macchinari. Per esse finanziano investimenti di lungo respiro (stabil imenti, impianti, talora macchinari) che richiedono notevoli esborsi liquidi immediati ma che produrranno benefici reddituali graduali, divisi in p i ù esercizi. Fondamentale per la concessione di questi finanziamenti non è tanto la capienza della copertura ipotecaria (che pure è necessaria) quanto l'analisi della capacità di rimborso, data dalle prospettive di reddito futuro dell'azienda in relazione all'investimento programmato. Nel caso di privati, invece, occorrerà tener conto dei redditi prodotti per valutare la sostenibilità delle rate. A tale scopo, all'esame dei bilanci pregressi dell'azienda richiedente, andrà affiancato quello dei budget futuri, contenenti previsioni attendibi l i circa gli sviluppi del reddito d'impresa e quindi dei flussi di cassa (cash-flow),

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dai quali dovranno pervenire i fondi necessari al pagamento delle rate semestrali del mutuo. Ai privati, oltre alla certificazione dei reddit i prodott i, si chiederà di indicare le spese mensili e gli eventuali introit i di diversa provenienza, per valutare l'effettiva l iquidità disponibile per far fronte agli impegni delle rate. Il credito fondiario è materia per la quale la più recente legislazione ha innovato in modo particolarmente significativo, trasformando radicalmente l'impianto tecnico tradizionale. Le vecchie leggi, infatti, distinguevano t ra credito fondiario e credito edilizio; il primo era relativo all'acquisto dei beni immobili già esistenti, il secondo, invece, alla costruzione di nuovi immobili. Il credito fondiario prevedeva la forma tecnica del mutuo ad ammortamento rateale, di norma semestrale, e dell'anticipazione fondiaria a scadenza unica fissa dal 18° mese in poi. L'erogazione di operazioni della specie era demandata ad Istituti di Credito Speciale e alle Sezioni Speciali di banche di diritto pubblico; alla specializzazione degli impieghi oltre il breve termine corrispondeva analoga caratteristica sul versante della raccolta. Alle banche di credito ordinario non era del tut to precluso il comparto operativo oltre il breve termine, ma le loro erogazioni non rientravano nella specifica normativa prevista dal fondiario e, in particolare, non si aveva il consolidamento agevolato, in 10 giorni, dell'ipoteca. La 385 (nuova legge bancaria), come è noto, si basa sul presupposto della despecializzazione bancaria, allineando la normativa italiana a quella dominante nell'Unione Europea e, in particolare, al sistema creditizio tedesco. La despecializzazione consente l'operatività nel settore fondiario a tut te le banche, senza più alcuna distinzione, e, di conseguenza, allarga ai vecchi Istituti di Credito Speciale l'operatività nel settore del breve. La LEGGE 385 ha previsto anche una nuova normativa fondiaria, aggiornando e semplificando le vecchie procedure consolidatesi negli anni e prevedendo anche l'abrogazione della normativa precedente incompatibile. La semplificazione conseguita, però, ha determinato, e tut tora determina, non pochi problemi interpretativi, su molti dei quali, tra l'altro, non è ancora possibile fornire un'interpretazione sicura, mancando pronunciamenti della giurisprudenza. Per quanto attiene al fondiario, dunque, esso è un credito speciale in senso debole, non prevedendo la legge una particolare destinazione del finanziamento. Al suo interno, però, è presente la sottofigura del credito edilizio, questo sì vero credito di scopo. La prima domanda da porsi è cosa deve ora intendersi per credito fondiario. La risposta sembra essere la seguente: si tratta di un finanziamento, svincolato da precise forme tecniche, ma caratterizzato da durata oltre il breve (cioè oltre i 18 mesi), assistito da garanzia ipotecaria, di importo non superiore a quello determinato dalla Banca d'Italia (80% del valore, elevabile al 100% in presenza di garanzie integrative), con contestualità tra acquisizione della garanzia e concessione del finanziamento. Non è più richiesto che l'iscrizione sia di primo grado, purché si rispetti tra la nuova

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erogazione e la somma del capitale residuo delle precedenti il limite di finanziabilità sopra ricordato. Per quanto attiene alle garanzie integrative che consentono l'elevamento del limite di finanziabilità dall'80% al 100%, esse sono al momento individuate in fidejussioni bancarie e assicurative, garanzie rilasciate da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, cessioni di credito verso lo Stato, cessioni di annualità o contributi a carico dello stato o di enti pubblici, pegni in titoli di Stato. Altro non è richiesto, per cui l'erogazione è ammessa a qualsiasi soggetto proprietario di immobili, anche imprese, indipendentemente dalla destinazione della somma erogata. Salta subito all'occhio il problema della conflittualità di una tale normativa con le esigenze della tutela dei creditori in sede di fallimento e quindi con l'esercizio della revocatoria sulla garanzia ipotecaria. Prima di esaminare più in dettaglio le altre innovazioni normative che riguardano il fondiario, è però opportuno rammentare che la legge 385 ha introdotto per il finanziamento a medio e lungo termine alle imprese un nuovo privilegio previsto dall'art. 46 della 385 come ulteriore garanzia reale. La previsione normativa dell'art. 46 risponde all'esigenza di introdurre nel ns. ordinamento un tipo di garanzia reale che è già presente in altri diritti europei e che ha la funzione di ampliare notevolmente la platea dei beni disponibili per le aziende come garanzia da offrire a sostegno del proprio bisogno di credito. Il privilegio può essere costituito a garanzia di qualsiasi finanziamento oltre il breve, indipendentemente dalla sua forma tecnica. E' speciale, cioè individua chiaramente i beni su cui grava; deve risultare da atto scritto anche diverso dal contratto di finanziamento; richiede come pubblicità costitutiva la trascrizione nel registro dei macchinari (art. 1524 c.c.) e la pubblicazione sul FAL; si colloca in grado elevato (solo dopo le spese di giustizia e i super-privilegi); in caso il bene risulti venduto a terzo acquirente in buona fede, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. Torniamo ora al credito fondiario, riportando le altre caratteristiche specifiche che la legge 385 ha attribuito ad esso. Esiste una serie di deroghe al diritto comune e previsioni normative particolari che sono: � facoltà per la banca di eleggere domicilio in circoscrizione di

Tribunale diversa da quella ove si trova il bene; � consolidamento accelerato dell'ipoteca; � esonero dei pagamenti da revocatoria fallimentare; � procedimento esecutivo derogato e avvantaggiato; � possibilità di modificare il tasso di interesse nel caso in cui si

ricorra al doppio contratto (condizionato e atto di quietanza); � possibilità di inserire clausole di indicizzazione, con adeguamento

automatico dell'ipoteca; � diritto per, il mutuatario di ottenere riduzione e restrizione dell'ipoteca; � diritto alla suddivisione in caso di ipoteca gravante su complessi

condominiali; � tariffa notarile di favore; � possibilità di estinzione anticipata;

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� disciplina particolare del rapporto tra ritardato pagamento e risoluzione del contratto (il pagamento entro 30 giorni non è ritardo; la banca deve accettare il pagamento fino al 180° giorno; la risoluzione potrà essere da essa richiesta solo dopo il 180° giorno o dopo il sesto pagamento, anche non consecutivo, avvenuto tra il 300 e il 180° giorno dalla scadenza).

� prevalenza dell'ipoteca sul privilegio del promittente acquisito con compromesso registrato, se il finanziamento fondiario è stato oggetto di accollo o se è stato utilizzato per l'acquisto del bene compromesso.

Non poche di queste previsioni specifiche comportano problematiche interpretative assai complesse e tutt'altro che definite, la più r i levante delle quali è relativa al consolidamento accelerato dell'ipoteca. La mancata caratterizzazione del credito fondiario come credito di scopo fa sorgere infatti non pochi problemi sulla difendibilità del consolidamento accelerato dell'ipoteca fondiaria. Infatti, stabilito che un'operazione a medio e lungo termine assistita da garanzia ipotecaria contestuale, di grado primo o successivo, con rapporto tra valore del cespite ed entità dell'erogazione mantenuto nei parametri fissati dalla Banca d'Italia, deve qualificarsi come un'operazione fondiaria appare evidente che anche un finanziamento ad imprese che abbia queste caratteristiche e che rivesta però un intento evidentemente finanziario, utilizzando l'immobile preesistente solo come mero mezzo per ottenere liquidità, si può considerare come beneficiata di tutti i vantaggi che la caratterizzazione di fondiario comporta. Fatta questa premessa, resta però da chiedersi se un erogazione di tipo fondiario, come previsto dalla 385, concessa ad un'impresa per il ripianamento delle proprie passività a breve verso la banca erogante sia davvero inattaccabile. Intanto è chiaro che il ripianamento dell’esposizione c/c, se avvenuto entro l'anno dal fallimento, è certamente soggetto a revocatoria; resta da valutare se è davvero eliminato il rischio del mancato consolidamento dell'ipoteca sul mutuo concesso e quindi del conseguente duplicarsi dell'esposizione in bianco a seguito dell'esercizio della revocatoria fallimentare. Infatti non sono mancate sentenze anche autorevoli che, nel caso in cui l'erogazione del mutuo sia servita alla banca per ripianare precedenti esposizioni in bianco contestualmente o posteriormente revocate, abbiano considerato tale operazione come simulata, per cui alla garanzia ipotecaria sia stata reputata mancante una delle caratteristiche essenziali per essere ritenuta fondiaria, cioè la contestualità con l'erogazione, dovendosi individuare il momento dell'erogazione stessa con quello dell'originaria concessione del fido in bianco. Secondo quest'ottica, l'ipoteca verrebbe a consolidarsi secondo le modalità ordinarie (cioè, considerandosi a fronte di credito preesistente non revocato, in due anni - Cass 12342 del 18-11-92). Da rilevare anche che una sentenza di Cassazione, la 12123 del 21-12-90, ha esteso a due anni la revocatoria fallimentare sui rientri solutori in c/c

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effettuati con accrediti di mutui erogati dalla banca stessa, considerandoli come pagamenti avvenuti con mezzi anormali. Ultima avvertenza è quella di non incorrere mai nell'errore di procedere all'addebito di rate di mutui incapienti in c/c; difatti l'addebito della rata in c/c determina la perdita, per novazione del credito, della garanzia ipotecaria. Sul concetto di novazione si vedano gli articoli 1230 e segg. del codice civile; in pratica quando ad un credito se ne sostituisce un altro si vengono a perdere tutti gli accessori che assistevano il primo: nel caso specifico sostituendo alla rata impagata del mutuo un debito in c/c si perde la garanzia ipotecaria. IL CREDITO FONDIARIO. RIEPILOGO SINOTTICO GARANZIE INTEGRATIVE: � FIDEIUSSIONI BANCARIE E ASSICURATIVE � FIDEIUSSIONI RILASCIATE DA FONDI PUBBLICI DI GARANZIA � FIDEIUSSIONI RILASCIATE DA CONSORZI E COOPERATIVE DI

GARANZIA FIDI � CESSIONI DI CREDITI VERSO LO STATO � CESSIONI DI ANNUALITÀ' O CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO

O DI ENTI PUBBLICI � PEGNI IN TITOLI DI STATO GLI INTERVENTI OLTRE IL BREVE. IL LEASING A -Tipologie di leasing. Come è noto la legge 385, nuova legge bancaria, ha esteso a tutte le banche la possibilità operativa nel campo del leasing, attività finanziaria prima esercitata tramite collegate. Tale possibilità, insieme ad un generale ridimensionamento del comparto, collegato anche ad una normativa fiscale meno favorevole in materia, ha spinto molte banche a incorporare le finanziarie di leasing appositamente costituite, molte delle quali gravate da perdite di bilancio, e ad esercitare direttamente tale attività. In altri casi, invece, si è preferito mantenere l'autonomia delle finanziarie, inserite nel modello del gruppo polifunzionale; in altri ancora le società di leasing, essendo collegate a più istituti di credito, o avendo raggiunto un rilievo dimensionale notevole, hanno, in forza di ciò, mantenuto una propria struttura indipendente e autonoma. Il leasing in senso moderno è nato negli USA nel 1952, con la nascita della "United States Leasing" ideata da D.P.Boothe Jr., industriale del settore alimentare, per le esigenze di utilizzo di macchinari connesse ad una grossa fornitura commissionatagli dall'esercito; l'attività ebbe subito un notevole successo e un rapido sviluppo. In Europa l'attività venne importata a partire dal 1960 in Gran Bretagna; il paese dove si è raggiunto il maggiore sviluppo tra quelli europei è tut tavia la Francia, dove l'attività ha avuto un notevole impulso per iniziativa del governo anche per le agevolazioni ad essa collegate e per il regime fiscale favorevole anche alle operazioni immobiliari.

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Con il termine leasing, comunque, si intendono due att ività abbastanza diverse tra di loro, che costituiscono due sottotipi chiaramente individuabili. Essi sono: - il leasing operativo, forma primitiva, che può essere considerato un contratto di noleggio di beni strumentali di breve durata senza la previsione della possibilità di acquisto da parte del locatario alla scadenza; nel contratto sono compresi tutti i servizi collaterali; di norma tale contratto è stipulato col produttore; - il leasing finanziario ha invece per oggetto qualsiasi bene mobile o immobile occorrente all'azienda locataria per un periodo che, di solito, corrisponde alla durata economica del bene stesso. L'ammontare dei canoni corrisposti è superiore al valore del bene locato, per cui viene stabilita la possibilità di acquisto ad un modesto valore residuo. I servizi collaterali non sono inclusi nel canone. L'operazione si realizza, in genere, mediante una terzo soggetto che ha la veste di acquirente del bene dal produttore e di locante dello stesso all'utilizzatore. In questi ultimi due anni sta prendendo sempre più piede, soprattutto in campo automobilistico, il contratto vero e proprio di Noleggio a Lungo termine (Long rental) in sostituzione del leasing su autoveicoli . Tale operazione che non rientra nella fattispecie del leasing ha un risultato finale molto simile, in quanto l’utilizzatore finale (azienda) usufruisce dell’auto come in full leasing corrispondendo un canone comprensivo di tutti gli oneri accessori dell’auto (bollo- assicurazione-manutenzione etc). La dottrina, a proposito di operazioni di leasing finanziario, ha ormai pacificamente acquisito che l'operazione ha appunto la natura di finanziamento a medio e lungo termine e non quella di un contratto di vendita rateale o di locazione. Le caratteristiche che individuano appunto le operazioni della specie si possono così riassumere: � tipica operazione di finanziamento, con tutte le spese e gli oneri

relativi a carico del locatario; � durata oltre il breve; � oggetto del contratto: beni mobili o immobili specializzati; � presenza di un intermediario finanziario; � contratto di locazione irrevocabile (salvo il caso che il locatario

corrisponda tutti i canoni residui al momento del recesso); � canoni periodici commisurati al costo del bene; � opzioni alla scadenza: rinnovazione della locazione a canoni molto

ridotti, restituzione del bene, acquisto alla somma pattuita ab origine.

All'interno del leasing propriamente detto si sono sviluppati nella realtà internazionale numerosi settori: leasing automobilistico, aeronautico, agricolo, azionario (non consentito dalle norme civilistiche italiane, consiste nella delibera da parte della società utilizzatrice di un aumento di capitale che viene sottoscritto dalla società finanziaria che stipula con

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l'emittente delle nuove azioni un contratto di leasing che attribuisce ad essa il godimento delle azioni stesse a fronte della corresponsione di canoni concordati, con patto di riscatto al termine. Alla fine del contratto le azioni, trasferite all'emittente, vengono in genere annullate; in tal modo la società finanziata incrementa il capitale di rischio con frazionamento nel tempo dell'onere e senza alterare l'assetto proprietario); leasing di container; leasing immobiliare. Nel settore immobiliare sta incontrando un certo favore da quando è stata riconosciuto come operazione fiscalmente consentita, una particolare forma di leasing detta "sale and lease-back" o, più semplicemente, lease-back. Questo contratto consiste nella cessione alla società di leasing di un immobile in uso all'azienda; tale immobile viene successivamente locato in leasing alla stessa azienda che l 'ha in uso, con riscatto finale al termine del periodo di locazione. Il contratto è caratterizzato in genere da un prezzo di vendita solitamente inferiore al valore di mercato, da un unico complesso contratto ove è definito sia l'aspetto di vendita che quello di locazione, da una durata e importo di canoni correlata al prezzo pagato per l'acquisto, con modico canone di riscatto finale, dal carico al locatario di tu t te le spese di manutenzione e oneri accessori, tasse comprese, relative all'immobile. I vantaggi sono notevoli per il venditore-locatario, che riesce a smobilizzare finanziariamente un proprio consistente immobilizzo di non sempre facile commerciabilità e comunque in uso all'azienda, conseguendo vantaggi finanziari e, in genere, anche fiscali. Date queste caratteristiche, in sostanza, l'operazione si presenta come un finanziamento a medio e lungo termine che assume a base di garanzia un immobile strumentale; è, in sostanza, un'operazione alternativa al mutuo ipotecario. Proprio per queste caratteristiche il lease-back immobiliare è caduto in Italia sotto il tiro incrociato dell'amministrazione finanziaria e della magistratura. L'amministrazione finanziaria, infatti, ha assimilato l'operazione al mutuo, non consentendo né l'ammortamento da parte della finanziaria acquirente del bene immobile, né la deducibilità completa dei canoni all'utilizzatore. La magistratura tributaria, però, non ha condiviso in sede di giudizio soprattutto la riqualificazione interpretativa del contratto volta ad escludere l'ammortamento del cespite da parte della società locante. La magistratura ordinaria, dal canto suo, ha addiri t tura talvolta interpretata l'operazione come un'operazione illecita assimilandola ad un mutuo ipotecario con violazione del patto commissorio, prevedendo la attribuzione della proprietà del cespite al finanziatore in caso di inadempienza del finanziato. Tale illiceità è stata però esclusa dalla Cassazione con una sentenza del 1989, mentre permangono i rilievi in merito alla lesione del principio della par-condicio che tale, operazione comporterebbe.

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Sotto il profilo giuridico, che ha dato adito a non pochi problemi interpretativi, la Corte di Cassazione ha distinto tra due differenti tipologie di leasing; la prima s'inquadra, secondo la volontà delle parti, in una funzione di finanziamento e godimento del bene, per cui i canoni costituiscono il corrispettivo di tale godimento; la seconda, invece, prevede che il bene, data la sua natura, conservi alla scadenza un valore apprezzabile, per cui il trasferimento di esso in proprietà del locatario non è una eventualità accessoria ma è proprio il contratto ad avere "ab origine" natura traslativa. Ora per il leasing di godimento, contratto di durata, trova applicazione l'art 1458 c.c., per cui in caso di inadempienza dell'utilizzatore e di apprensione del bene da parte del locante, i canoni restano a quest'ultimo; il leasing traslativo, invece, ha una natura che lo rende assimilabile alla vendita rateale, per cui ad esso si applica quanto previsto dall'art. 1526 e.e., con conseguente restituzione, dopo la risoluzione del contratto per inadempienza del locatario, dei canoni percepiti dal locante, salvo il giusto compenso previsto. PARTICOLARI FORME DI CREDITO. IL FACTORING Con il termine factoring si definisce un contratto mediante il quale un imprenditore (cedente) si impegna a cedere ad un altro (factor) tu t t i i crediti derivanti o derivandi dall'esercizio della sua impresa o da una particolare fornitura dietro corrispettivo; il factor, a sua volta, si impegna a fornire una serie di servizi differenziati, come la gestione, la contabilizzazione, l'incasso dei crediti ceduti, la garanzia dell'eventuale inadempimento, la concessione di anticipi parziali o totali. Non tutti i servizi sono collegati ai singoli contratti, non essendo sempre richiesta la garanzia all'inadempimento o l'anticipo. Come si vede il rapporto di factoring giuridicamente integra la fattispecie di un contratto atipico misto, basato sulla prestazione di servizi; la cessione del credito non rappresenta la finalità dell'accordo ma solo lo strumento dell'erogazione dei servizi; non si t rat ta pertanto di un contratto di garanzia o di sconto di crediti. La cessione è in genere pro-solvendo, cioè senza garanzia dell'incasso; nel caso che avvenga pro-soluto il factoring assume anche la funzione assicurativa dei credito; l'accredito al cedente può essere anticipato, per cui l'operazione ha natura di finanziamento, o avvenire alla scadenza o a una certa data successiva alla scadenza. Come si vede i vantaggi che possono derivare all'impresa cedente sono numerosi, per la possibilità di gestire in modo ottimale la propria creditoria, assicurare i rischi di insolvenza o di ri tardo degli incassi, acquisire tramite il factor più facilmente informazioni commerciali sugli acquirenti, economizzare la gestione. Se il factoring non implica la concessione di anticipi, esso viene chiamato "maturità factoring"; diversamente viene detto "credit-cash factoring". Le fatture del cedente possono recare o meno la notifica della cessione al factor del credito; in tal caso si parla di "notification factoring".

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In genere caratteristiche dei contratto di factoring sono: � clausola di esclusiva: non sempre presente, comporta l'obbligo

del cedente a non porre in essere altri rapporti di factoring; � obblighi del cedente a trasferire i documenti probatori dei credito,

a trasferire le garanzie e, gli accessori, a sottoporre ad approvazione preventiva del factor le operazioni;

� obblighi del factor a esaminare preventivamente i crediti e a fornire eventuali servizi collaterali richiesti, quali informazioni commerciali o ricerche di mercato;

� clausola che riconosce al factor la potestà di ridurre o di revocare le approvazioni del credito;

� clausola eventuale che consente al factor il controllo sulle scritture, contabili del cedente;

� clausola di reciproca rescissione del contratto. Il factor è remunerato, oltre che con gli interessi sugli eventuali anticipi concessi, con una commissione in genere oscillante t ra l'l% e il 3%; i rapporti si svolgono in c/c. I contratt i sono regolati dalle norme sulla trasparenza. Sulla materia è intervenuta la legge 52 del 1991 che ha dato una regolamentazione specifica alla cessione dei credit i di impresa, modificando la disciplina civilistica della cessione dei crediti; non ha tuttavia introdotto nel nostro sistema una disciplina strutturata organica del factoring. La legge si applica alle seguenti condizioni: � il cedente deve essere imprenditore; � i crediti devono sorgere da contratti stipulati nell'esercizio

dell'impresa; � il cessionario deve avere personalità giuridica e l'acquisto dei

crediti deve essere espressamente, previsto dall'oggetto sociale e il fondo di dotazione non deve essere inferiore a 10 volte il capitale minimo delle Spa.

La legge prevede: - possibilità della cessione anche per i crediti futuri, anche in massa e anche per contratt i non stipulati ma che si stipuleranno nei due anni successivi, in deroga alla normativa civilistica che prevede solo i crediti futuri derivanti da rapporti già esistenti al momento della cessione; - se la cessione è pro-solvendo, la garanzia di solvenza del cedente vale solo nei limiti del corrispettivo (anticipo) pattuito; il cessionario può rendere la cessione opponibile ai terzi, oltre che con la procedura di notifica prevista dal codice civile, anche in seguito al semplice pagamento in data certa del corrispettivo pattuito, anche se in minima misura, dal cessionario al cedente, cioè con l'effettuazione dell'anticipo; - il trasferimento del credito ha effetto sul terzo ceduto a prescindere da qualsiasi comunicazione, per cui il factor può pretendere il pagamento alla scadenza; in assenza di comunicazione, però, il pagamento effettuato al cedente è liberatorio per il debitore ceduto;

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il debitore può opporre al cessionario tutte le eccezioni che derivano dai rapporti precedenti alla cessione, salvo l'incedibilità convenzionale del credito, se non provando che il factor ne era a conoscenza al tempo della cessione. �

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CAPITOLO 8

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IL COMMERCIO CON L’ESTERO a) Esportare o Importare: come fare? Esportare o importare beni e servizi, comporta una serie di problemi di tipo economico, normativo e valutario, a volte semplici ed a volte più complessi. Un piano di esportazione consiste principalmente di due fasi: una fase informativa ed una fase operativa. Per quanto riguarda la fase informativa è innanzitutto necessario compiere una valutazione preliminare delle aree potenzialmente più interessanti per il prodotto da esportare. A tal fine si possono utilizzare per esempio i dati relativi ai flussi commerciali per prodotto e per area geografica disponibile presso l'ISTAT e l'UIC. Nella fase di tipo informativo è essenziale reperire quante più informazioni è possibile in tempi brevi ed a costi accessibili. Per questo motivo, il ruolo dei servizi all’internazionalizzazione per sistemi di imprese, erogati dal mercato privato o da strutture pubbliche o rappresentative di interessi aggregati, è andato fortemente crescendo negli ultimi anni , in connessione e parallelamente con i processi di internazionalizzazione e di mondializzazione dell’economia e con gli sviluppi del processo di integrazione dell’ Europa comunitaria. Il problema principale del settore dei servizi all’internazionalizzazione, pur nel contesto della sua crescente rilevanza per i sistemi di impresa, sta ancora oggi nei limiti di visibilità e di definizione. Infatti esso si colloca molto spesso nel quadro di strutture di servizio più generali, che erogano una molteplicità di servizi, fra i quali, e spesso in misura ancora marginale, quelli all’internazionalizzazione (questo accade ad esempio per le banche o per le società di pubblicità o ancora per la maggior parte degli studi professionali). Le stesse strutture di servizio pubbliche o associative, presentano in molti casi una caratteristica simile, cioè offrono servizi all’internazionalizzazione (e in misura limitata) solo nel contesto di funzioni più generali. Questo fatto rende il settore dei servizi all’internazionalizzazione ancora poco visibile e trasparente. In altre parole, questi servizi, sembrano collocarsi in un mercato per più aspetti “imperfetto” dove domanda ed offerta hanno non poche difficoltà a riconoscersi e quindi ad incontrarsi proficuamente. In particolare, sembra ancora molto debole, un’esplicita domanda di servizi all’internazionalizzione da parte delle PMI. Esse tendono ad esprimere una domanda esplicita, solo se sollecitate da soggetti “visibili” ed “attraenti”. In un contesto, sostanzialmente di mercato ancora in costruzione, il ruolo delle strutture di offerta pubbliche e delle strutture rappresentative di interessi aggregati (associazioni ed anche consorzi di export) appare particolarmente importante e per certi aspetti strategico. Le organizzazioni che offrono un apporto all’internazionalizzazione delle imprese per quanto riguarda l’offerta pubblica sono: � le Regioni, � i centri esteri delle Camere di commercio, � le banche dati (tra queste ricordiamo: ITIS, Mark, IBIS, STEN, NODO)

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� l’Istituto Nazionale per il Commercio con l’estero. 2. Analisi di un mercato estero Vediamo ora nel dettaglio come si fa l’analisi di un mercato estero. Per vendere all’estero un prodotto il primo passo che le imprese devono compiere è quello di procedere ad un’attenta analisi dei mercati esteri, al fine di raggiungere due obiettivi principali: - individuare nuovi mercati - seguire costantemente i mercati nei quali l’impresa già opera ed individuare tempestivamente eventuali variazioni della domanda. Poiché inoltre, l’ingresso in un mercato comporta sempre il sostenimento di costi, prima di trovare una forma di penetrazione commerciale all’estero occorre trovare un metodo per selezionare i mercati che hanno una domanda potenziale superiore ad una soglia minima accettabile. Per individuarli bisogna passare attraverso tre fasi: 1. Selezione dei mercati con maggiore potenziale; 2. Analisi “a tavolino”; 3. Analisi in profondità: Rapporto prodotto/mercato. Va poi sottolineato che quando l’impresa è già entrata su un mercato ed ha già sviluppato una certa politica commerciale è comunque necessario continuare a fare analisi molto attente per più ragioni: la domanda cambia costantemente, i concorrenti propongono prodotti nuovi e le prospettive di lungo termine possono cambiare. In questo caso la ricerca si deve limitare non solo a quanto è avvenuto o sta avvenendo, ma si deve spingere a previsioni di breve e medio periodo. E’ necessario quindi predisporre un sistema di analisi dei sintomi che preannunciano i cambiamenti della situazione economica, sociale e politica, occorre seguire costantemente le strategie adottate dalla concorrenza, l’evoluzione dei gusti del consumatore per quanto riguarda i beni di consumo e le esigenze dei potenziali compratori per quanto riguarda i beni strumentali. 3. L'attività doganale negli scambi con l'estero L’intervento dello stato negli scambi internazionali di merci è provocato principalmente da due esigenze: la necessità di regolare l’attività commerciale e l’interesse a procurarsi un flusso di entrate tributarie. Tale intervento è attuato attraverso l’azione delle dogane, che costituiscono per tale ragione, gli organi di politica commerciale ed economica della Stato. La loro attività non attiene solo agli aspetti economici e tributari, ma anche ai settori sanitario, fitopatologico, di difesa del patrimonio artistico, di polizia e di statistica. L’attività economica internazionale, che ha assunto un rilievo sempre maggiore negli ultimi anni, è stata regolata ed istituzionalizzata mediante accordi e organizzazioni internazionali. Particolare importanza nel contesto della cooperazione internazionale, ai fini della progressiva liberalizzazione degli scambi commerciali, ha assunto l’attività che si è

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sviluppata a seguito della conclusione il 30 Ottobre 1947 a Ginevra, dell’accordo generale sulle tariffe e sul commercio (Gatt) Sull'attività doganale hanno avuto un forte impatto la creazione della Ceca nel 1951 e della Cee e Ceca nel 1957. Ai sensi dell’articolo XXIV del Gatt, nell’ “unione doganale” si ha la sostituzione di un solo territorio doganale a due o più territori doganali in modo che: · dazi doganali ed altre norme restrittive degli scambi commerciali siano eliminati nel complesso dei territori costitutivi dell’unione; · dazi doganali identici, e altre norme pure identiche, siano applicati da ciascuno dei membri dell’unione al commercio con i territori che non fanno parte della stessa. Gli Stati dell’unione doganale, a differenza di quelli della “zona di libero scambio”, applicano nei confronti degli Stati terzi, una tariffa doganale e una politica commerciale comune. Vige inoltre al suo interno il principio della “libera pratica” e non il principio dell’origine. Questo significa che possono circolare liberamente all’interno dell’unione sia i prodotti originari degli Stati membri, sia quelli provenienti da Paesi terzi per i quali siano state adempiute in uno degli Stati membri le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale dei dazi. In particolare nella Comunità europea, la libera circolazione delle merci è consentita alle merci originarie della comunità stessa ed alle merci terze per le quali sono stati assolti, in un paese membro i dazi previsti dalla tariffa esterna comune, e le altre formalità previste all’importazione per le merci extracomunitarie, venendo così a trovarsi in una posizione simile a quella delle merci comunitarie, che è definita di libera pratica dal trattato. 4. Accordi con gli Stati terzi Essi vanno suddivisi in base alla reciprocità o meno del trattamento preferenziale. Si avranno quindi: accordi basati sull’istituzione progressiva di un’unione doganale o di una zona di libero scambio ai sensi delle regole del Gatt; accordi che stabiliscono trattamenti preferenziali da parte della Comunità, senza obbligo di reciprocità, a taluni Paesi a titolo di “aiuti allo sviluppo”, accettati dal Gatt come compatibili con le regole dell’accordo medesimo. Con alcuni Paesi non membri esistono particolari accordi che facilitano il commercio internazionale. Si parla in questi casi di :

Accordi preferenziali reciproci TURCHIA L’accordo in questione prevede l’istituzione di un’unione doganale.Gli scambi avvengono sulla base di una nozione di “libera pratica” diversa da quella in vigore per gli scambi all’interno dell’unione doganale comunitaria, in quanto ne sono escluse le merci importate nella Comunità o in Turchia da Paesi terzi con un regime doganale particolare, a causa della loro origine o provenienza per esempio da Paesi legati ad accordi preferenziali. Le merci in questione non possono considerarsi in

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libera pratica quando vengono riesportate nell’altra parte contraente. La loro ammissione al beneficio delle disposizioni previste dall’accordo è subordinata alla riscossione, nello Stato di esportazione, di un prelievo di compensazione. CIPRO E MALTA L’obiettivo degli accordi con questi Paesi è realizzare un’unione doganale. Negli scambi con i Paesi terzi Cipro e Malta non adottano per ora la tariffa doganale della Comunità europea e, quindi, la circolazione delle merci è disciplinata come negli accordi per l’istituzione di una zona di libero scambio. Vengono applicate tariffe agevolate solo alle merci considerate “originarie” delle parti contraenti, in base alle regole stabilite dagli accordi medesimi. Sono invece interamente aboliti, tranne che per un ristretto numero di prodotti agricoli, per i quali è prevista una riduzione progressiva, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente. Paesi Efta Quando tre dei Paesi facenti parte dell’Efta entrarono a far parte delle Comunità europee, al fine di mantenere il regime preferenziale già esistente tra questi e i Paesi Efta non aderenti, la Comunità stipulò con ciascuno di questi accordi che rappresentano altrettante zone di libero scambio limitatamente ai prodotti industriali classificati nei capitoli dal 25 al 99 della tariffa doganale. Evoluzione di tali accordi è la creazione dal 1° Gennaio 1994 dello Spazio Economico Europeo tra l’Unione europea e i Paesi già facenti parte dell’Efta, esclusa la Svizzera che non lo ha ratificato. L’accordo comporta una maggiore integrazione dei Paesi in questione con la Comunità, ma non l’abolizione delle formalità doganali. Polonia, Ungheria, Rep.Ceca, Slovacchia,Bulgaria e Romania Gli scambi con questi Paesi sono regolati da accordi aventi come obiettivo la realizzazione di altrettante zone di libero scambio. Viene realizzato l’abbattimento daziario per tappe successive, per taluni prodotti nell’ambito di contigenti o massimali annuali. Il trattamento è applicato ai prodotti considerati originari in base alle regole di origine stabilite in ciascun accordo. Con l’allargamento previsto tutti gli accordi verranno eliminati Israele Anche l’accordo con questo Paese ha come obiettivo la realizzazione di una zona di libero scambio. L’abbattimento daziario è completo tranne che per un certo numero di prodotti agricoli. E’ applicato ai prodotti considerati originari in base alle regole stabilite dall’accordo.

Accordi preferenziali non reciproci Maghreb-Machrak Hanno come obiettivo la realizzazione da parte della Cee della politica mediterranea. I prodotti originari di questi Paesi sono ammessi all’importazione nella Comunità in esenzione da dazi e senza restrizioni quantitative. L’origine è attestata da certificati di circolazione. Ex Iugoslavia L’accordo, sottoscritto quando si trattava ancora di un unico Paese, spingeva al miglioramento delle condizioni di accesso dei prodotti di questo al mercato

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comunitario, attraverso l’abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, facendo eccezione per alcuni prodotti. Partendo dalle differenze nelle condizioni di sviluppo la Cee non ha preteso reciprocità di trattamento.Dopo la separazione del Paese in Stati indipendenti, il trattamento preferenziale previsto dall’accordo è per ora riservato a Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e alla Repubblica iugoslava di Macedonia. Stati Acp Gli scambi commerciali con questi Paesi sono regolati dalla Terza convenzione di Lomè conclusasi l’8 dicembre 1984.All’interno dell’accordo è tra l’altro stabilito il libero accesso nella Comunità, in esenzione da dazi e senza restrizioni quantitative, di alcuni prodotti industriali e agricoli, che rientrano nella politica agricola comune e che sono considerati originari degli Stati Acp in base alle regole di origine stabilite dalla convenzione.

Trattamenti preferenziali concessi in via unilaterale Paesi e territori d’oltremare (Ptom) Attraverso decisioni rinnovate dalla Comunità europea ogni cinque anni e secondo l’art.131 del trattato di Roma e la relativa convenzione allegata, tali Paesi sono associati automaticamente alla Comunità. Gli scambi commerciali sono regolati facendo riferimento alla regolamentazione stabilita per i Paesi Acp. Paesi in via di sviluppo (Pvs) La Comunità europea accorda a tali Paesi, in via unilaterale, concessioni tariffarie che vanno sotto il nome di “preferenze tariffarie generalizzate”. Queste sono rinnovate di anno in anno e sono concesse con delle limitazioni: · per alcuni prodotti agricoli: esenzione dai dazi per le importazioni dai Pvs meno progrediti; riduzione parziale dei dazi per le importazioni dagli altri Pvs; · per i prodotti tessili: esenzione dai dazi nell’ambito di massimali o di contingenti nel rispetto dell’accordo Multifibre; · per prodotti semilavorati e finiti del settore industriale: esenzione dai dazi nell’ambito di contingenti per ogni singolo Paese fornito e di massimali (oltre i quali i dazi possono essere reintrodotti). Non possono però essere imputate le importazioni che beneficiano già di esenzioni daziarie ai sensi di un altro regime preferenziale concesso dalla Comunità. 5. Applicazione delle tariffe doganali La tariffa doganale rappresenta lo strumento primario con il quale un Paese regola, nell’ambito della propria politica economica, gli scambi commerciali con il resto del mondo. Si tratta di una raccolta sistematica, per settori merceologici, di posizioni nelle quali trovano collocazione le merci oggetto di scambi internazionali. Per ogni merce, attraverso la tariffa doganale vengono stabilite: l’imposta doganale, cioè i dazi o altri diritti di effetto equivalente, a cui le merci devono essere assoggettate all’atto dell’importazione. Per quanto riguarda la Comunità economica europea, dal 1968, momento in cui ha avuto attuazione l’unione doganale, i Paesi membri hanno adottato un’unica tariffa

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doganale verso l’esterno, sia per quanto riguarda la nomenclatura sia per l’imposizione daziaria. L’entrata in vigore del sistema armonizzato ha determinato un adeguamento della tariffa doganale comunitaria. Il passaggio al nuovo sistema non è avvenuto con la semplice trasposizione dal vecchio al nuovo codice, in quanto la Commissione delle Comunità europee ha, con l’occasione, riordinato il suo sistema di classificazione numerico. Partendo dal Sa la Comunità ha istituito una “ nomenclatura combinata (Nc)” che ha sostituito unificandoli i due documenti precedentemente utilizzati al fine sia di attribuire le aliquote daziarie ai prodotti considerati (tariffa doganale comune) sia di rilevare le statistiche del commercio fra gli Stati membri della stessa (Nimexe). La tariffa esterna della Comunità, oltre a coprire le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali applicabili alle importazioni dei Paesi terzi, prevede una gamma molto ampia di dazi preferenziali, a seconda del Paese di origine delle merci e di altre misure specifiche. Per gestire tutte queste misure non sarebbero state sufficienti le 9500 linee della NC. Per tale ragione la Commissione ha provveduto a introdurre a partire dalla Nc le suddivisioni comunitarie complementari necessarie per la designazione delle merci che formano oggetto di tali misure, con ulteriori due cifre del codice che si aggiungono al codice Nc. Nasce in questo modo la Tariffa integrata comunitaria (Taric) che contiene circa 13.000 voci identificate da un codice ad 11 cifre. Oltre al dazio previsto dalla tariffa esterna comune, sono applicati all’importazione altri diritti doganali che non vengono stabiliti a livello comunitario e che continuano ad essere gestiti autonomamente dagli Stati membri; ci si riferisce in particolare all’imposta sul valore aggiunto ed alle accise. Per l’applicazione della tariffa doganale, il Ministero delle Finanze, in Italia ha strutturato sulla base della tariffa integrata comunitaria, la tariffa nazionale d’uso integrata che comprende, oltre alle misure comunitarie stabilite dalla Taric, anche le relative misure nazionali. 6. Operazione doganale Nel rapporto doganale vanno distinti un soggetto attivo ed un soggetto passivo. Sono i soggetti passivi che devono provvedere al compimento delle operazioni doganali secondo una delle seguenti modalità: · in proprio, o anche attraverso propri dipendenti muniti di appositi poteri e agenti sotto la responsabilità del proprietario; · rappresentanza diretta, riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell’albo professionale istituiti con la legge 22 dicembre 1960 n.1612, i quali agiscono in nome e per conto del proprietario; · rappresentanza indiretta, riservata: agli spedizionieri iscritti negli elenchi di cui alla legge 14 novembre 1941, n.1442; alle imprese esercenti attività di trasporto, per le merci dalle stesse trasportate; a coloro che esercitano attività di deposito, per le merci destinate a essere depositate nei loro locali, aree o magazzini. Essi agiscono

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in nome proprio e per conto del proprietario, e possono agire a mezzo di propri dipendenti muniti degli appositi poteri. Da quanto detto deriva che non esiste l’obbligo che l’operazione doganale sia effettuata in nome e/o per conto dell’effettivo proprietario della merce. Va però sottolineato che alcune destinazioni doganali fanno sorgere in capo al “dichiarante” una serie di diritti ed obblighi specifici: in questi casi è necessario che la bolletta doganale sia intestata all’acquirente o, rispettivamente, al venditore verso l’estero. L’attività doganale e i relativi istituti sono disciplinate principalmente dalle norme di funzionamento dell’Unione doganale comunitaria. La legislazione di base che si applica agli scambi tra i dodici Paesi membri e i Paesi terzi, è contenuta nel “Codice doganale comunitario” entrato in vigore il 1° Gennaio 1994 e successivi aggiornamenti La legislazione doganale è invece contenuta principalmente nel “Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale”, le cui norme si applicano in quanto non incompatibili con quelle comunitarie, considerata comunque la prevalenza della norma comunitaria su quella nazionale. Nei testi menzionati non sono comunque contenuti tutti i provvedimenti applicabili agli scambi. Ne sono in particolare escluse le disposizioni tariffarie, applicabili prodotto per prodotto, per le quali occorre consultare la Tariffa doganale e le misure preferenziali derivanti da accordi commerciali con Paesi terzi. Le procedure doganali che disciplinano gli scambi con le merci hanno subito notevoli modifiche a partire dal 1° Gennaio 1993. La regola generale da allora applicata è che per le merci comunitarie scambiate fra i Paesi membri sono stati completamente aboliti i controlli e le formalità doganali, fatte salve alcune eccezioni; di conseguenza i termini “importazione” ed “esportazione” sono riferiti esclusivamente agli scambi con i Paesi terzi. Analizziamo ora le fasi della procedura doganale normale, ovvero applicabile alla generalità degli operatori: · presentazione alla dogana delle merci e della dichiarazione doganale; · registrazione della dichiarazione, con l’indicazione del numero e della data; · pagamento dei diritti, o annotazione nel conto di debito se l’operatore è ammesso al pagamento periodico e/o differito; · controllo della dichiarazione e dei documenti ad essa allegati; · eventuale verifica fisica della merce; · rilascio della merce. Esistono anche procedure più agevoli di quella normale sopra descritta. Queste possono essere utilizzate dagli operatori appositamente autorizzati dalla pubblica Amministrazione. Loro caratteristica comune è la possibilità di prescindere dalla presentazione alla dogana delle merci che devono formare oggetto di operazioni doganali relative ad alcuni regimi doganali: importazione definitiva, temporanea importazione, reimportazione e introduzione in deposito, per le merci provenienti

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dall’estero; esportazione definitiva e temporanea, riesportazione o transito, per le merci destinate all’estero. 7. I Mezzi di Pagamento Internazionali Quando si parla di regolamenti valutari delle operazioni con l’estero, ci si riferisce al pagamento dei debiti ed alla riscossione dei crediti in contropartita con i non residenti. Per operazioni valutarie si intendono invece le operazioni relative al trasferimento di valuta estera e/o di lire in esecuzione di operazioni con l’estero. I mezzi di pagamento sono gli strumenti tecnici attraverso i quali si effettuano i trasferimenti di valuta tra debitori e creditori residenti in Paesi diversi. Le cose sono notevolmente cambiate con la liberalizzazione valutaria, in quanto essa ha introdotto il principio della “libertà” delle relazioni economiche e finanziarie con l’estero. In particolare i residenti sono autorizzati a: · detenere valuta estera sotto qualsiasi forma in Italia ed all’estero; · intrattenere liberamente conti in lire e/o valuta estera presso banche in Italia ed all’estero; · regolare le operazioni con l’estero attraverso: a- operazioni canalizzate: eseguite cioè attraverso il canale bancario e l’amministrazione postale; b - operazioni decanalizzate: eseguite mediante il passaggio diretto della valuta tra residente e non residente. Le valute utilizzabili per effettuare i pagamenti con l’estero sono le valute convertibili. 8. I mezzi di pagamento Le forme tecniche di regolamento delle operazioni con l’estero sono: 1-·LA RIMESSA DIRETTA con:

a) bonifico bancario b) assegno c) banconote

a- Bonifico Bancario Si tratta di un trasferimento di fondi ordinato da un debitore a favore di un creditore ed effettuato tramite una o più banche. I soggetti che intervengono in tali operazioni sono: - l’ordinante - il beneficiario

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- la banca dell’ordinante - la banca del beneficiario Il bonifico può essere effettuato in vari modi: - via Swift - via lettera - via telegramma - via telex

Il bonifico può inoltre essere fatto: 1. - in via anticipata 2. - in via posticipata Il bonifico è uno strumento di pagamento estremamente semplice ed è il meno costoso ma implica sempre che uno dei due partner rimanga in rischio. Per il debitore esiste infatti il rischio di inadempienza dell’esportatore, mentre per il creditore esiste il rischio di insolvenza del debitore, al quale si aggiunge il rischio Paese. La banca prima di formalizzare il bonifico al beneficiario lo sottopone ad una serie di controlli per accertare: · l’autenticità dell’ordine · l’eseguibilità dell’ordine in relazione all’esatta identificazione e reperibilità del beneficiario ed all’assenza di disposizioni o istruzioni speciali che vincolino l’accredito a formalità che la banca non è in grado né vuole espletare. Dal punto di vista valutario, per effetto della liberalizzazione, le banche non hanno più nessun obbligo di accertamento ma devono fornire all’Uic, per fini statistici, le informazioni e i dati di flusso concernenti le operazioni con l’estero. Il bonifico avviene su input del beneficiario. Gli elementi indispensabili per eseguirlo sono: · i dati identificativi del beneficiario · la banca del beneficiario · il motivo del pagamento · la scelta del mezzo di trasmissione · l’importo del bonifico. L’ordine del bonifico va firmato dall’ordinante (o da una persona da lui delegata) se è una persona fisica; o da chi ha i poteri di firma a norma di statuto, se l’ordinante è una società. b-Assegno L’assegno è un titolo di credito, astratto, formale e completo, che contiene l’ordine incondizionato, diretto ad una banca, di pagare a vista una determinata somma, all’ordine di una persona o al portatore.

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Per i pagamenti internazionali vengono usati vari tipi di assegni tra cui: · assegno bancario · assegno piazzato · International Money Order Nel nostro Paese l’assegno è considerato valuta estera quando è espresso in moneta avente corso legale all’estero oppure in euro In tal caso l’assegno deve sottostare alle seguenti norme: · emissione: è libera l’emissione in lire o valuta da parte di residenti · circolazione: la consegna di assegni espressi in lire o valuta in Italia e all’estero è libera ma bisogna tener conto che l’importazione o esportazione di assegni o altri titoli di credito è soggetta ad alcuni vincoli · inquadramento dell’operazione: il pagamento o l’introito che avviene a mezzo assegno va considerato operazione decanalizzata · segnalazioni statistiche: in conseguenza del punto precedente il residente, per importi superiori a 20 milioni deve segnalare l’operazione all’Uic. Chi riceve l’assegno può sia utilizzarlo come mezzo di pagamento girandolo, sia presentarlo alla propria banca per la negoziazione. c-banconote Un’operazione con l’estero può essere regolata tramite banconote anche se il loro utilizzo è vincolato dall’art. 3 della legge 227 del 4 agosto 1990. E' questa una delle ragioni per cui il loro utilizzo è assolutamente marginale rispetto al totale dei pagamenti internazionali. L’operatore che riceve in pagamento banconote estere può decidere se detenerle o cederle ad una banca abilitata per il successivo utilizzo. Se vuole cambiarle deve tenere conto del fatto che il “cambio banconota” è diverso dal cambio commerciale “cable” e compensa la banca dei giorni di valuta necessari per ottenere la trasformazione delle banconote in fondi liquidi presso la banca centrale e delle spese sostenute per la loro custodia e sicurezza. 2-·L’INCASSO CONTRO DOCUMENTI E’ quella formula di pagamento che prevede il regolamento della compravendita all’atto del trasferimento al compratore dei documenti rappresentativi della merce. In compratore per ricevere i documenti che gli consentono il ritiro della merce deve provvedere all’adempimento dei suoi obblighi contrattuali. La stessa formula di pagamento può essere utilizzata anche quando si è in presenza di documenti non rappresentativi della merce, di documenti finanziari o di documenti attestanti l’erogazione di un servizio. Sono state predisposte, a questo proposito, dalla Camera di Commercio internazionale una serie di disposizioni denominate “Norme uniformi relative agli

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incassi (Nui)” che disciplinano ruoli, responsabilità e procedure relative all’incasso di effetti e/o di documenti. Le norme in questione sono autonome dalle varie legislazioni e sono vincolanti per tutte le parti che intervengono. L’incasso, indipendentemente dai documenti inviati potrà essere: semplice o documentario. A seconda delle prestazioni richieste al debitore si avranno differenti forme di incasso: · documenti contro pagamento (D/P) · documenti contro accettazione (D/A) · documenti contro trust receipt (impegno pagamento banca) Un aspetto molto importante dell’incasso contro documenti è rappresentato dalla bollatura degli effetti, ovvero dall’aspetto fiscale. Infatti quando una rimessa documentaria contiene uno o più titoli di credito, gli effetti per poter esercitare i diritti giuridici relativi all’esecutività del titolo stesso, devono aver assolto agli obblighi previsti dalle norme fiscali italiane, ed in particolare: le cambiali devono essere sottoposte alla bollatura prima dell’accettazione; le cambiali e le ricevute, a carico di importatori italiani, sono soggette all’imposta di bollo solo in caso d’uso. L’incasso contro documenti sembra rappresentare una forma di pagamento senza rischi in quanto vincola entrambi i partner ad adempiere agli obblighi contrattuali. Nella realtà esistono delle aree di elevata criticità che portano ai seguenti rischi. Per l’esportatore: · mancato ritiro dei documenti giunti presso la banca presentatrice da parte dell’importatore per rifiuto della merce · mancato ritiro dei documenti perché l’importatore è per qualche motivo già riuscito a sdoganare la merce · insolvenza dell’importatore che alla scadenza non onora gli effetti accettati; · rischio Paese L’esportatore che vuole utilizzare questa formula di pagamento deve verificare alcune condizioni: - accertarsi del grado di solvibilità, della serietà ed onestà commerciale dell’acquirente estero; - accertare se il prodotto venduto è un prodotto di largo consumo, facilmente collocabile anche presso eventuali acquirenti nel luogo di destino; - accertarsi di quali siano nel Paese di destinazione le procedure per l’ottenimento di visti, licenze o permessi di importazione, e quali documenti sono necessari per lo sdoganamento; - concordare con l’acquirente che deve accollarsi le spese e le commissioni bancarie che di norma vengono ripartite tra i due contraenti;

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- accertarsi di quali siano le norme relative all’eventuale protesto per mancata accettazione e/o per mancato pagamento dell’effetto, per poter trasmettere alla banca trasmittente istruzioni dettagliate e precise in merito; - controllare il grado di rischiosità del Paese dove si va ad esportare. Per l’importatore: · pagare o impegnarsi a farlo senza aver potuto esaminare la merce (N.B.); · rischi ed oneri per la sosta in dogana della merce che arriva prima che i documenti giungano alla banca presentatrice. Un ruolo fondamentale in queste operazioni hanno le banche che devono attenersi in maniera estremamente scrupolosa alle istruzioni ricevute in merito alla gestione dei documenti e alla consegna degli stessi all’importatore trassato, alle procedure da osservare per il trasferimento dei fondi ed alle azioni da intraprendere in caso di mancato ritiro dei documenti o di insolvenza del debitore, così come stabilito nelle Norme. Le banche non si assumono però alcun obbligo né alcuna responsabilità relativamente al buon fine dell’operazione. Quando si è in presenza di vendite con grosse dilazioni di pagamento, viene generalmente utilizzata la cambiale internazionale, mezzo di pagamento regolato dalla convenzione di Ginevra del 1930 in vigore nei Paesi che l’ hanno sottoscritta. Il titolo di credito in questione ha le caratteristiche di autonomia, astrattezza e letteralità: il debitore sottoscrive con l’emissione della cambiale un impegno di pagamento inderogabile, che assume una propria fisionomia giuridica indipendente dalla buona esecuzione del contratto sottostante. Il beneficiario per tale ragione non deve più dimostrare la validità della transazione che ha originato l’obbligazione: è sufficiente il possesso del titolo. Il creditore può inoltre richiedere che l’effetto venga garantito da un avvallante solitamente rappresentato da una banca primaria o da un organismo equivalente, nel Paese dell’importatore. In tal modo il beneficiario potrà in seguito smobilizzare il proprio credito vendendo i titoli, con una cessione pro-soluto o pro-solvendo, sul mercato finanziario internazionale. Per utilizzare le cambiali internazionali è necessario avvalersi degli appositi moduli redatti in lingua inglese e francese e predisposti per l’utilizzo nel commercio internazionale. Essi sono completi di tutti i requisiti formali richiesti dalle leggi per i titoli di credito. Sotto il profilo fiscale esse devono rispettare le leggi vigenti in Italia in merito alla bollatura degli effetti. Crediti documentari. La Camera di Commercio Internazionale di Parigi ha elaborato le "Norme ed Usi Uniformi" che disciplinano i crediti documentari, prevedendo ruoli, responsabilità e procedure per le parti interessate. Il credito documentario, lo strumento più diffuso per il pagamento del corrispettivo dei

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contratti internazionali, consiste nell'impegno assunto da una banca, su istruzioni dell'acquirente/importatore, ad effettuare una certa prestazione a favore del venditore, contro presentazione dei documenti richiesti, nei limiti di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata. titoli di credito. Si tratta di mezzi di pagamento regolamentati dalla Convenzione di Ginevra del 1930, tutt'oggi in vigore per i paesi aderenti. Il titolo di credito presenta le caratteristiche di autonomia, astrattezza e letteralità. Il debitore, sottoscrivendo l'impegno, assume una obbligazione inderogabile indipendentemente dal contratto di fornitura sottostante. La cambiale internazionale può assumere la forma di promissory note o bill of exchange. Recenti sistemi di pagamento La progressiva deregulation valutaria, che tende ad abbattere le barriere normative tra gli Stati, e l'incremento degli accordi di collaborazione tra le banche a livello mondiale, hanno consentito negli ultimi tempi l'espansione di sistemi di pagamento internazionali sempre più raffinati e perfezionati, che, grazie a circuiti elettronici, garantiscono un notevole abbattimento dei costi ed un miglioramento dell'efficienza nel trattamento delle operazioni commerciali internazionali. Tra questi nuovi sistemi di pagamento rientrano: il Lock Box System, mediante il quale l'esportatore si fa pagare tramite assegno dai propri clienti ed i pagamenti affluiscono ad una casella postale gestita da una banca di sua fiducia nel paese del compratore; il Check Disbursement System, che consiste nell'effettuazione via Swift di un ordine di bonifico ad una banca estera e l'emissione di assegni internazionali a valere sul bonifico stesso; il Sistema RID, caratterizzato da una esazione automatizzata, per conto del creditore, di incassi di natura diversa, mediante addebito preautorizzato sul conto del debitore; il Banklastscrift, che consente all'esportatore/creditore di poter incassare i suoi crediti con semplice richiesta di pagamento indirizzata alla banca del debitore, a questo scopo precedentemente autorizzata dal debitore stesso. il “Cash on delivery” (Cod). E’ una formula di incasso che avviene tramite il vettore, che può consegnare la merce all’importatore soltanto dopo che quest’ultimo ha assolto ai suoi obblighi di pagamento o rilascio di un effetto accettato. E’ diffuso soprattutto nell’ambito della Cee, dove le distanze relativamente brevi ed il sistema di trasporto via camion consentono la consegna delle merci in tempi brevi. Con la crescita del traffico internazionale tale formula dovrebbe essere diffusa anche a Paesi extra-europei. Anche con questa formula non viene in alcun modo tutelato il rischio Paese.

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L'ASSISTENZA CREDITIZIA NELL'INTERSCAMBIO CON L'ESTERO �

1.1 PREMESSA La globalizzazione dei mercati é la conseguenza della progressiva internazionalizzazione che investe tutte le principali aree economiche del mondo. Tale evoluzione é ancor più vivace nel contesto europeo ove la realizzazione del Mercato Unico, dell'Unione Economica e di quella monetaria hanno dato luogo ad un sistema economico aperto e orientato verso un mercato molto competitivo. In questo contesto e, a fronte di questa prospettiva, le imprese italiane si trovano esposte alla concorrenza crescente sia di aziende extraeuropee sia di quelle degli altri paesi dell'Europa in fase d’ingresso nella UE. Le aziende italiane seppur tradizionalmente presenti sui mercati non domestici scontano purtroppo una carenza ed una discontinuità di presenza su tali mercati. In particolare ciò è maggiormente vero per le piccole e medie imprese la cui attività di import export non è sostenuta da adeguate politiche commerciali capaci di contrastare le frequenti fluttuazioni della domanda internazionale. Le imprese di minori dimensioni (tra l'altro riconosciute dalla Comunità come il motore dello sviluppo economico) si trovano nella necessità di dover definire adeguate strategie industriali commerciali e finanziarie atte a sostenere i processi di internazionalizzazione sopraricordati. Abbisognano quindi di assistenza,di consulenza di carattere tecnico,giuridico,commerciale e finanziario; a tale bisogno le banche ed, in particolare quelle di maggiori dimensioni e vocazione internazionale ,rispondono fornendo il loro sostegno . I servizi offerti in generale possono variare da Banca a Banca e dovrà essere l'operatore che effettuerà la sua scelta in base alle sue esigenze. Per fornire una chiave di lettura più semplice possibile i servizi offerti sono stati suddivisi in due Macro Aree: A- SERVIZI COMMERCIALI Si riferisce a quelli offerti dalle Banche per agevolare la penetrazione commerciale delle imprese sui mercati esteri, B-SERVIZI FINANZIARI Riguarda i più tradizionali supporti alla gestione finanziaria dell'attività internazionale dell'azienda. Di seguito vedremo in dettaglio le due aree. 1.2 IL CONTESTO NORMATIVO

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L'attuale contesto in cui le imprese e le banche si trovano ad operare, se confrontato con quello di alcuni anni fa (fine anni 80) in scenari completamente modificati. Infatti, l'adozione di norme di tipo " europeo" ha radicalmente modificato il modo di operare delle aziende, ma soprattutto ha inciso profondamente nell'attività delle banche. Il passaggio da un regime valutario "controllato" basato su norme rigide ad uno completamente aperto ha avuto profonde conseguenze nel modo di operare delle aziende favorendone appunto la progressiva internazionalizzazione. Le norme prevedono ai fini valutari solo n. 2 categorie di operatori � - residenti (persone fisiche e/o giuridiche) � - non residenti e disciplinano: a) Operazioni con l'estero operazioni Correnti • importazioni • esportazioni • transito • cessioni di merci allo stato estero • prestazioni di servizi o beni immateriali • transazioni invisibili Investimenti diretti (all'estero) Operazioni di natura finanziaria b) Operazioni valutarie (trasferimento di divise in dipendenza di operazioni con l'estero) c) Operazioni in cambi Le conseguenze più significative che si sono verificate negli ultimi anni sono state : eliminazione del monopolio dei cambi dell'UIC i residenti possono aprire conti all'estero e conti in divisa con le banche italiane libera circolazione delle merci e dei capitali come: • eliminazione delle dogane alle frontiere

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• liberta di insediamento per gli intermediari finanziari e riconoscimento reciproco delle norme di regolamento e controllo del paese di origine

• armonizzazione fiscale con l'adozione di trattati contro la doppia imposizione, con la normativa "madre figlia" regolante i rapporti fiscali tra società… controllate e /o branches estere

Introduzione di un sistema di monitoraggio fiscale • volto a monitorare i movimenti di capitale • volto a contrastare il riciclaggio di denaro sporco 1.3 MONITORAGGIO FISCALE DL.28/6/1990 N.167 CONVERTITO NELLA LEGGE N.27 DEL 4/8/90 E succ. INTEGRAZIONI La normativa attuale si muove lungo due direttrici e riguarda le movimentazioni tra l’Italia e l’area dei paesi UE di fatto quasi coincidente con area euro: a) Fiscale attraverso il monitoraggio dei movimenti di capitale, dall'estero e per l'estero, effettuati dai residenti non soggetti ad obblighi di bilancio con un limite minimo di � 75.000.(organismo delegato Banca d’Italia attraverso la sezione Uic) b) non tributario mirante a contenere, per quanto possibile, l'uso del denaro contante nelle transazioni (ponendo precisi vincoli alla possibilità di effettuare importazioni ed esportazioni di denaro, titoli e valori mobiliari ) onde evitare eventuali operazioni di riciclaggio proveniente da operazioni illecite Il monitoraggio fiscale delle operazioni, da e per l'estero, si sostanzia in realtà in una serie di obblighi e adempimenti che possono interessare: - solamente le banche abilitate e gli altri intermediari che si interpongono

nell'esecuzione delle operazioni - solamente i soggetti che effettuano le operazioni stesse (persone fisiche, enti

non commerciali, società semplici, società di persone, società di armamento e associazioni fra professionisti.

- entrambi le categorie di soggetti

Il monitoraggio fiscale delle operazioni da e per l'estero si sostanzia in una serie di obblighi e adempimenti in relazione a: 1- trasferimenti effettuati attraverso intermediari bancari e non

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2- trasferimenti effettuati attraverso non residenti 3- trasferimenti effettuati informa diretta.,attraverso l'importazione o l'esportazione al seguito ovvero mediante plico postale di denaro titoli e valori mobiliari 1- trasferimenti effettuati attraverso intermediari (bancari e non ) Adempimenti delle Banche - istituzione di un archivio e obbligo di segnalazione di movimenti superiori a � 75.000 effettuate dalle persone fisiche e assimilate sopradescritte in relazione ad investimenti all'estero e o in attività finanziarie estere Adempimenti dei soggetti interessati al provvedimento: obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi gli investimenti all'estero e le attività finanziarie estere superiori ai � 75.000,nonché l'ammontare dei trasferimenti da e per l'estero sempre di importo superiore ai � 12.500,00 e relativi agli investimenti e attività finanziarie estere detenute e /o acquistate 2- trasferimenti effettuati attraverso non residenti (con o senza il tramite delle banche e degli intermediari ) obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l'ammontare dei trasferimenti da e per l'estero sempre di importo superiore ai � 12.500,00 e relativi agli investimenti e attività finanziarie estere detenute e /o acquistate attraverso tali canale. 3- trasferimenti effettuati in forma diretta, attraverso l'importazione o l'esportazione al seguito ovvero mediante plico postale di denaro Importazione/esportazione: Libero sino a � 12.500,00 per somme in valuta e titoli al portatore Per importi superiori a � 12.500,00 dichiarazione in dogana

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A-.AREA DI INTERVENTO DEI SERVIZI COMMERCIALI Come ricordato in precedenza le strategie commerciali di penetrazione nei mercati esteri sono la base per quell'internazionalizzazione che i mercati globali richiedono, pertanto le imprese, per avere un quadro di riferimento delle opportunità offerte dai mercati esteri e dei possibili sviluppi di relazioni, possono usufruire dalle banche di servizi del seguente tipo: SERVIZI A SUPPORTO DELLE STRATEGIE COMMERCIALI SUI MERCATI ESTERI 1- servizi per l'identificazione di canali potenziali di commercializzazione 2- servizi di informazione di gare ,appalti ecc, promossi da organismi multilaterali internazionali ecc 3- servizi di consulenza valutaria, doganale, societaria, fiscale 4- servizi di assistenza nella gestione di polizze assicurative sui crediti all'esportazione a) Identificazione sbocchi commerciali Per poter sfruttare le possibilità aperte dalla internazionalizzazione dei mercati è necessario conoscere la realtà dei vari paesi. A tal fine un servizio offerto dalle Banche è quello delle schede paese che possono essere semplici reports su un paese oppure studi più approfonditi che possano permettere all'operatore di prendere le sue decisioni. I punti salienti di un buon report sarebbero: -dati macroeconomici -andamento economia reale e ipotesi di sviluppo previsti -mercato interno -valutazione economica finanziaria del paese -problematiche societarie e fiscali Esigenze più specifiche possono essere soddisfatte da -ricerche di mercato su specifici settori merceologici -ricerche di partners La ricerca di partners è un supporto all'azienda offerto dalle banche attraverso i canali di interscambio usuali con le corrispondenti. Questo canale informativo,oggi, con la diffusione informatici è molto diffuso anche fuori dal settore bancario,in particolare nell'area europea è diventato una prerogativa delle CCIIA ,degli eurosportelli e di tutti quegli organismi operanti in tale settore. La ricerca di partners può• interessare tre aree:

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-COMMERCIALE collaborazione nella distribuzione di prodotti e servizi -TECNICO INDUSTRIALE collaborazione che investe un settore più ampio con scambio di licenze, know how, le operazioni di partnership hanno lo scopo di verificare possibili intese senza effettuare investimenti nella ricerca -FINANZIARIO L'evoluzione principalmente in tale settore è manifestata in modo precipuo verso i paesi a basso costo di manodopera al fine di permettere una delocalizzazione delle attività. La partnership i tal caso riguarda sia acquisizioni sia jointventures con partner locali. In tal caso oltre all'impegno finanziario alla società che intende investire normalmente viene richiesto un impegno tecnologico. b) Servizi di informazione di gare, appalti ecc promossi da organismi

multilaterali internazionali ecc In tale settore le banche, piucchè fornire un supporto informativo su gare e appalti all'estero, settore abbondantemente coperto dagli organismi istituzionali, sono maggiormente presenti nell'assistenza attraverso l'emissione di garanzie di firma. Tali garanzie possono essere rilasciate direttamente dalla Banca (magari in pool per diminuire il rischio) ma soprattutto sono emesse da banche del paese ove la gara si svolge per conto delle banche italiane: -BID BOND Garanzia per la partecipazione alla gara di solito in percentuale dell'importo dell'appalto -TENDER BOND Garanzia di mantenimento dell'offerta per il periodo di tempo in cui la gara è indetta (di solito abbinata al bid bond) Questa è la fase di partecipazione, qualora il cliente italiano risultasse aggiudicatario dovranno essere rilasciate altre garanzie quali -PERFORMANCE BOND Garanzia a tutela della mancata esecuzione della prestazione da parte dell'impresa appaltante -RETENTION BOND Garanzia sostitutiva del deposito cauzionale (decimi di garanzia) Qualora la stazione appaltante effettuasse pagamenti anticipati sarebbe necessaria anche

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-ADVANCE PAYMENT BOND Garanzia per la restituzione delle somme anticipate Le garanzie sopra riportate sono chiaramente una linea di credito concessa dalla banca italiana al suo cliente. Tali garanzie,in moltissimi paesi, per vincoli contrattuali dovranno essere emesse obbligatoriamente da parte di una banca locale Le richieste di escussione sono normalmente a first demand e quindi le garanzie sono escutibili dal beneficiario con una semplice dichiarazione di mancato pagamento da parte del cliente italiano. Sempre collegati agli appalti ci sono i servizi di informazione sulle AGEVOLAZIONI FINANZIARIE CONCESSE DA ISTITUZIONI ITALIANE E/O ESTERE destinate ad investitori italiani in determinati paesi. Esistono,oltre ad agevolazioni per investimenti in particolari aree europee (di solito zone con settori in crisi o deindustrializzate) esistono ampi piani di intervento per i PVS, paesi in via di sviluppo. Normalmente le opportunità sono offerte o da organismi internazionali(BIRS, IDA, IFC; BANCA ASIATICA PER LO SVILUPPO, BANCA MONDIALE ecc)o da europei (FONDO Sociale ecc)o da programmi interni. Di particolare interesse sono i crediti di Aiuto ai PVS, di fatto dei regali ai paesi poveri destinati al finanziamento di programmi di intervento infrastrutturale realizzati da un’azienda italiana. Altra fonte di intervento sono i finanziamenti agevolati per la costituzione di joint ventures all'estero in paesi in via di sviluppo o insufficientemente sviluppati. Da ultimo ricordiamo i fondi agevolati destinati allo smobilizzo di crediti a medio lungo termine sorti in dipendenza di forniture o lavori, se garantiti da banca del paese estero. c) servizi di consulenza valutaria, doganale, societaria, fiscale

Le Banche di maggiori dimensioni e con stabile presenza all'estero mettono a disposizione degli operatori una serie di servizi riguardante la consulenza valutaria in particolare. Infatti, per non incorrere in inadempienze derivanti dalla mancata conoscenza della normativa valutaria e doganale le aziende debbono poter utilizzare supporti informativi in materia, e, infatti, le banche unitamente agli organismi internazionali sono piuttosto presenti. Un ulteriore forma di assistenza agli operatori può• essere fornita sia nel campo della contrattualistica sia soprattutto nell'insediamento di una branch estera dell'azienda. Sì può affermare che un’effettiva assistenza dovrebbe fornire:

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- -il quadro di insieme delle problematiche connesse all'iniziativa - gli adempimenti e i vincoli per la realizzazione - -i costi da sostenere e il piano economico finanziario - -le eventuali possibilità agevolative - -i riferimenti in loco per l'assistenza Per completezza di informazione va ricordato che esistono delle possibilità di finanziamento per piani di penetrazione commerciale all'estero. d) Servizi di assistenza nella gestione di polizze assicurative sui crediti

all'esportazione Uno dei problemi che l'operatore con l'estero deve fronteggiare, soprattutto quando affronta rapporti commerciali nuovi e significativi in rapporto al fatturato dell'azienda è quello delle garanzie di pagamento del credito derivanti dalla concessione di dilazioni alla controparte. Parlare di assicurazioni per l'operatore significa essenzialmente tutelarsi dai rischi di mancata insolvenza dovuto sia a rischi commerciali sia politici, rischi imputabili sia a eventi politici, catastrofici, modificazioni di leggi, impossibilità di trasferimenti valutari etc. Questi rischi sono normalmente coperti da SACE ex società di emanazione pubblica che si occupa di coprire appunto tali rischi. Il principale settore di intervento della Sace è la copertura dei rischi di insolvenza per gli eventi sopra ricordati di crediti sorti in dipendenza di operazioni dilazionate (anche di vari anni) soprattutto in PVS. Pertanto c'è una valutazione del paese, il rischio di mancato pagamento dello stesso, la Sace opera a valere sui fondi messi a disposizione dallo Stato attraverso il Mediocredito Centrale (l.227), copertura del 70 % e i crediti sono normalmente assistiti da garanzie bancarie o avallo su effetti da parte di enti statali Altro settore è quello della copertura dei rischi di insolvenza commerciali a breve, in tale settore è presente fortemente al Siac che provvede ad assicurare sia tutti i crediti verso un determinato paese che verso un singolo debitore attraverso la concessione di plafonds: Di fatto tale operatività è assimilabile a quella delle società di factoring internazionale.

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B - SERVIZI A SUPPORTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA L'internazionalizzazione sempre più spinta e la gestione dei rischi valutari insiti nell'attività dell’impresa inserita in un mercato globale, la finanziarizzazione progressiva della gestione aziendale con lo sviluppo delle transazioni finanziarie in modo più marcato della stesse transazioni commerciali. La gestione delle operazioni commerciali in valuta fa si che le aziende di maggiori dimensioni, con largo interscambio con l’estero o con società estere, si trovano a gestire una tesoreria multivaluta con la necessità di affrontare il problema della copertura dei rischi di cambio connessi alle transazioni. e ciò è ancor più vero in funzione delle dimensioni aziendali. In questo settore la Banche, vuoi per una connotazione naturale di appoggio, vuoi per ricercare canali di sbocco per le proprie attività, possono concretamente svolgere un’azione di supporto alle piccole e medie aziende. Tale operatività si svolge in tre macro aree: a- sistemi di pagamento e di incasso b- linee di credito e servizi finanziari c- assistenza e gestione della tesoreria a--SISTEMI DI PAGAMENTO E DI INCASSI Nell'esaminare la prima area dobbiamo prima ricordare quali siano le modalità… corrente di incasso e pagamento con l'estero. Se consideriamo un’analogia con il mercato domestico il regolamento di un’esportazione o importazione può essere 1-a vista 2-a scadenza 1-REGOLAMENTO A VISTA Il regolamento a vista a sua volta può essere: � a mezzo bonifico bancario � rimessa diretta di assegni Il bonifico bancario, in analogia con il mercato domestico, viene effettuato in rete ma attraverso una rete internazionale particolare che è lo swift, sia in euro che in altra valuta. Una precisazione va fatta sulla opportunità di emissione della fattura in euro o in altra valuta, dipendendo la stessa dai rapporti commerciali esistenti con la controparte estera con l'emissione in valuta il nostro operatore domestico non avrà rischi di cambio trasferendo al cliente estera tale onere.

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Operando in valuta la fatturazione potrà essere multivaluta in funzione dei mercati di sbocco. Ritornando al regolamento in termini pratici la Banca riceverà dall'estero un importo che sarà accreditato al cliente che a sua volta provvederà ad indicare la causale per permettere (in caso di importo superiore a �12.500 ) la comunicazione valutaria statistica all' Ufficio Italiano dei cambi. Anche con il regolamento a mezzo assegno si ha una analogia con il mercato domestico in quanto gli assegni possono essere : � emessi direttamente dal cliente � emessi come assegni circolari dalla Banca

Nel primo caso si hanno i rischi ordinari di accettazione di un pagamento a mezzo assegni . Possono essere in euro o in altra valuta ed essere tratti direttamente dal cliente sul proprio conto . Da tenere presente che tali assegni in caso di mancato pagamento non hanno la possibilità,come previsto dalla legge italiana, di svolgere una funzione esecutiva . Diverso è l'assegno emesso da una banca cioè un assegno circolare, anche in questo caso il titolo viene emesso in euro o divisa. L'unico rischio,peraltro molto modesto in quanto tale controllo è demandato alla banca italiana, è che l'assegno sia irregolarmente emesso dalla Banca estera. Pertanto anche in questo caso l'accettazione come modalità di pagamento ha il solo rischio insito nella negoziazione di assegni circolari. Una parola va infine spesa per gli incassi dell'estero a favore di non residenti; infatti il concetto di residente ai fini valutari è legato alla produzione di un reddito in Italia ,pertanto un non residente può avere tranquillamente un conto estero in Italia. Tali conto soggetti alle norme dei conti bancari in Italia possono essere alimentati da fondi provenienti dall'estero (in qualsiasi forma lecita). La banca può agevolare il cliente attraverso la Negoziazione sbf degli assegni esteri. Infatti il rischio che viene assunto dalla Banca è analogo a quello dell'accoglimento di un versamento da parte del cliente di assegni emessi su banche italiane in Italia. I problemi da non sottovalutare sono: � il diverso tempo per la compensazione dell'assegno e quindi il tempo

necessario per ottenere l'esito del pagato o meno � la diversa valenza giuridica del titolo in funzione della normativa italiana

sull'assegno. Infatti gli assegni esteri non sono generalmente titoli di credito pertanto non protestabili nè sono titoli esecutivi

2-REGOLAMENTO A SCADENZA Il regolamento a scadenza delle operazioni ordinarie non documentate puo' avvenire : � a mezzo ricevute bancarie � a mezzo rilascio di “pagherò internazionali''

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Il regolamento a scadenza delle operazioni ordinarie documentate puo' avvenire attraverso � operazioni documentate semplici � documenti Contro pagamento o accettazione � crediti documentari o lettere di credito operazioni ordinarie non documentate Tale forma di regolamento, in analogia ad operazioni commerciali nel paese residente, può essere effettuato con emissione di ricevute bancarie inviate all’incasso (ad esempio tale sistema è piuttosto efficiente in Francia ove le ricevute provenienti da altri paesi vengono gestite attraverso il sistema centralizzato di incassi ). Altra forma abbastanza usata in vari paesi è l'emissione di pagherò internazionali BILLS. Anche in questo caso le problematiche di rischio riguardano la solvibilità del sottoscrittore il titolo, in molti casi, a garanzia della solvibilità del debitore, tali titoli vengono accettati da banche del luogo o internazionali o da primarie società finanziarie. Tale modalità è tipica per il pagamento dilazionato di forniture legate ad accordi internazionali tra l’Italia e il paese estero (di solito in via di sviluppo)e pertanto si ha una accettazione degli effetti da parte della banca centrale. operazioni ordinarie documentate Tra le varie modalità di pagamento o incasso previste nell'interscambio con l'estero un peso ancora elevato è quello mantenuto dalle operazioni con regolamento assistito da documenti. Le operazioni si suddividono in: � Operazioni di documenti contro pagamento (D/P) � operazioni di documenti contro accettazione (D/A) La prima tipologia prevede l'intervento di quattro soggetti: ESPORTATORE e/o IMPORTATORE IN ITALIA BANCA ITALIANA BANCA STRANIERA OPERATORE COMMERCIALE ESTERO

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L'esportatore italiano attraverso la Banca Italiana trasmette alla banca dell'operatore estero i documenti rappresentativi della merce, in pratica i documenti necessari a poter ritirare la merce, incaricando la Banca italiana non solo di incassare in sua vece ma di far rilasciare i documenti dalla banca estera all'operatore estero contro l'immediato pagamento dell'importo o attraverso l'accettazione di un effetto incassabile a scadenza. Il mandato conferito alla banca italiana è ben definito e quindi le istruzioni devono essere impartite in modo chiaro sia per quanto riguarda l'incasso parziale o totale della somma sia per il comportamento da tenere in caso di mancato pagamento . Questa tipologia di pagamento è molto usata soprattutto in presenza di documenti rappresentativi della merce come la polizza di carico o bill of lading sia marittima che aerea o la lettera di vettura per trasporti ferroviari o camionistici. Altri documenti comunemente usati sono: i certificati di assicurazione,provenienza,sanitari etc. Questa modalità di regolamento di fatto comporta che il rischio di viaggio della merce sia a carico dell'esportatore italiano fino all'arrivo a destinazione, ove per poter essere acquisita in proprietà dall'importatore, deve essere espletata la clausola base del contratto di incasso documentario e precisamente la controprestazione che appunto può essere il pagamento o l'accettazione di un impegno di pagamento . E’ evidente che la presente forma di regolamento si basa su una reciproca fiducia tra i due partner commerciali, ma ciò non basta perché in moltissimi casi vuoi per la scarsa fiducia reciproca, vuoi per le usanze commerciali dei vari mercati si preferisce adottare lo strumento principe del commercio internazionale cioè il CREDITO DOCUMENTARIO. Storicamente la lettera di credito nasce con il colonialismo e precisamente con in traffici della Compagnia delle Indie, quando i mercanti per poter acquistare su mercati lontani si facevano rilasciare dalle Banche Londinesi, in primo luogo, delle Lettere di credito che erano pagabili ai presentatori in buona fede di tali documenti, pertanto anche ai venditori stranieri . Il presupposto dell'incasso documentario è che esiste una promessa della Banca di pagare al portatore della Lettera di credito o a terzi nel credito documentario. E' quindi una promessa condizionata di pagare, su ordine del cliente acquirente, direttamente al presentatore di tale documento subordinando il tutto all'espletamento di determinati clausole documentarie. Non è un vero rapporto astratto cartolare ma solo il rispetto di regole ben precise, infatti se il presentatore in buona fede adempie a tutte le clausole indicate per poter essere pagato, verrà regolarmente pagato dalla Banca promittente. E' evidentemente la forma piu' semplice di lettera di credito, ma già emerge una caratteristica fondamentale che è quella della sostituzione del debitore che diventa la Banca. Infatti la Banca pagherà se saranno soddisfatte le previste clausole di tipo documentario, non entrando nel merito del rapporto principale fra le due imprese. Per poter offrire ancora maggiori garanzie e opportunità per l'acquirente venne introdotta una forma più complessa.Il CREDITO DOCUMENTARIO.

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Il contesto giuridico del Credito documentario può esplicitarsi in vari modo con alcune modificazioni ma comunque i soggetti in gioco sono i seguenti: cliente estero

cliente italiano documenti

banca estera

banca italiana Il cliente estero apre un credito documentario a favore dell'esportatore italiano:

1^ fattispecie La banca estera, su mandato del suo cliente, mette a disposizione dell'esportatore una somma utilizzabile solo se verranno rispettate determinate condizioni di tipo documentale La banca Italiana può eseguire il semplice mandato da parte della Banca estera di avvisare il cliente italiano che è stata messa a sua disposizione la somma. In tal caso siamo nella configurazione del mandato, l'esame della conformità o meno dei documenti alle clausole contrattuali del Credito spetta alla Banca estera che assume in proprio l'obbligazione di pagare direttamente al cliente italiano non entrando nel merito del rapporto sottostante. La documentazione viene esaminata secondo standard conformi che sono le regole internazionali della CCI (Camera Commercio Internazionale), emanate a suo tempo per dare uniformità e omogeneità nei criteri di esame e di interpretazione. In questa prima configurazione l'obbligato principale è quindi la Banca estera.

2^fattispecie

Questa prima configurazione può essere modificata con la banca estera che da mandato alla banca italiana di esaminare in sua vece i documenti e pagare se ritenuti conformi. E' evidente che in questo caso la tutela per il beneficiario è maggiore in quanto la decisione di pagamento si sposta alla banca italiana che paga in forza del mandato avuto. La struttura giuridica diventa una delegazione di pagamento ,in quanto la Banca italiana ha l'incarico di esaminare le formalità del credito e paga in sostituzione della Banca estera.

3^fattispecie Tale situazione diventa ancor più migliorativa per il cliente italiano qualora la Banca italiana appone la sua conferma al credito documentario, infatti secondo tale configurazione la banca italiana diventa obbligata principale nei confronti del cliente italiano.

documenti

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Riassumendo i tre livelli del credito documentario sono: � esame dei documenti e pagamento sulle casse della Banca ordinante � esame dei documenti e pagamento sulle casse della Banca italiana in forza di

preciso incarico � come nella fattispecie di cui sopra ,ma alla banca italiana viene richiesto di

coobbligarsi per il pagamento,per cui è utilizzabile presso le sue casse

Nel primo e nel secondo caso il rischio per il cliente italiano, è solo l'insolvenza della banca straniera. Nel terzo caso, qualora la Banca italiana aggiunga la sua conferma al credito documentario, siamo in presenza di una vera e propria traslazione del rischio sulla Banca italiana. Nel parlare di crediti documentari occorre tener conto di altri due aspetti: 1- I crediti documentari sono irrevocabili 2- I crediti documentari sono soggetti a norme uniformi che permettono la standardizzazione delle formalità e del giudizio di merito nell'esame di tali formalità.Ciò comporta che il giudizio della banca italiana sia uniforme e perfettamente confrontabile ed equiparabile con quello della banca estera. Questa necessità di equiparabilità ha portato alla creazione di un contesto di regole universalmente accettate e riconosciute, la cui accettazione diventa strumento operativo dello stesso credito documentario. I crediti documentari, al pari delle altre forme di regolamento commerciale ,possono quindi essere: A VISTA con pagamento del controvalore subito dopo l'esame dei documenti A SCADENZA dilazionato a d un certo n°. giorni dopo l'esame dei documenti. Gli elementi caratterizzanti del credito documentario sono: � l'ordinante � la somma messa a disposizione � il tempo entro cui tale disponibilità deve essere utilizzata � il tempo massimo per l'esecuzione contrattuale e quindi il tempo per la

spedizione etc. � la modalità di pagamento ( a vista o a scadenza). � la documentazione da presentare e quindi l'aspetto formale da assolvere � l'indicazione sulle casse di quale Banca sia pagabile il credito documentario.

Oltre agli elementi di cui sopra, sempre presenti in ogni fattispecie, esistono varie forme di credito modellate su determinati usi commerciali quali :

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- il credito stand by (sostitutivo di una fideiussione bancaria, viene messa a disposizione dell’operatore italiano una certo plafond per un periodo di tempo determinato, utilizzabile più volte) - il credito revolving un credito documentario utilizzabile più volte con le stesse modalità - il credito trasferibile utilizzabile da più beneficiari A completamento di tutte le varie forme di incasso e pagamento vanno anche inseriti anche i conti in valuta accesi a residenti e non residenti . L'unica differenza fra le due tipologie sono le modalità di alimentazione . La opportunità di avere conti in divisa estera nasce dalla possibilità di poter utilizzare proprie disponibilità o linee di credito in maniera tale da ridurre o eliminare il rischio di cambio . B-LINEE DI CREDITO E SERVIZI FINANZIARI Il primo aspetto che si intende esaminare è quello delle : LINEE DI CREDITO SPECIFICHE L'azienda, che nel mercato domestico a fronte del proprio fatturato ha la possibilità di smobilizzare i propri crediti, vuoi attraverso l'anticipo sbf di ricevute, lo sconto di portafoglio o l'anticipo su fatture, ha analoghe possibilità anche operando sul mercato internazionale. Infatti le operazioni che possono essere effettuate vanno a coprire le esigenze finanziarie dell'operatore, - finanziamento non connesso ad operazioni commerciali - finanziamento a fronte di importazioni La prima suddivisione che potremmo fare in questa disamina delle linee di credito è quella classica fra interventi di CASSA e di FIRMA. AFFIDAMENTI PER CASSA 1.APERTURE DI CREDITO E/O FINANZIAMENTI a- finanziamento senza connessione con operazioni commerciali Trattasi in effetti di un finanziamento in divisa estera di durata a revoca ,o meglio di durata prefissata con possibilità di estinzioni o ripristini. La richiesta del cliente di tale forma di finanziamento normalmente è basata sulla presunzione di pagare un tasso di interesse ridotto, rispetto ad una apertura di credito in c/c .

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Quanto sopra può essere vero qualora i tassi per la valuta siano inferiori all’euro, ma al rischio creditizio o del finanziamento va aggiunto il rischio di cambio che il cliente potrebbe correre. b- finanziamenti all'importazione Trattasi di linea di credito destinata al pagamento di importazioni e/o prestazioni di servizi . b- finanziamento di fornitura c- anticipo su contratti e/o lettere di credito o crediti documentari 1-anticipo su contratto Trattasi del classico anticipo SU CONTRATTO, in bianco, che rientrerà progressivamente con l'anticipo sulle fatture mano a mano che verranno emesse . 2-anticipo su lettera di credito o credito documentario La differenza con quanto sopra è che il contratto di fatto è rappresentato dalla Lettera di credito o dal Credito documentario pertanto le modalità e la fonte di rimborso dell'anticipo sono conosciute . L'estinzione dell'anticipo avverrà con l'incasso della lettera di credito (se a vista ) o con anticipo sulle fatture emesse a valere sulla L/C o CREDOC qualora il pagamento sia previsto dilazionato . 2 .OPERAZIONI DI SMOBILIZZO DI CREDITI d- anticipi all'esportazione In questo raggruppamento rientrano tutte le tipologie di finanziamento delle esportazioni . Vanno comunque effettuate delle distinzioni in dipendenza delle modalità di rientro e di incasso: 1-anticipo su fatture estere Tali fatture potrebbero essere incassate a mezzo bonifico (in tal caso il cliente dovrebbe indicare la sua banca come banca di appoggio) o a mezzo assegno ( modalità molto diffusa soprattutto in Europa) La soluzione ideale sarebbe quella che il cliente assicurasse i suoi crediti per non avere rischi di insolvenza commerciale. 2- anticipo su fatture emesse a fronte di documenti inviati per l'incasso

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A differenza del caso sub 1 oltre alla fattura potrebbero esserci altri documenti quali effetti, documenti di spedizione etc . 3- anticipo su fatture emesse a fronte di lettere di credito con incasso dilazionato o pagabili all'estero�� In questo caso esiste la certezza dell'incasso, qualora la lettera di credito fosse utilizzata sulle casse della banca del cliente, l'operazione diverrebbe garantita in quanto il debitore sarebbe la banca stessa. e- sconto effetti Trattasi di operazioni di smobilizzo di effetti (tratte accettate e/ promissory notes) rilasciati da non residenti a fronte di di operazioni all'esportazione 3-CREDITI DI FIRMA f-rilascio di garanzie commerciali su estero Trattasi delle garanzie che la banca rilascia sia a fronte di una pagamento dilazionato che soprattutto a fronte di emissione di aperture di credito Import . In tale categoria rientrano anche le garanzie connesse alle operazioni di realizzazione di impiantistica all'estero come: � Tender bond (partecipazione a gara di appalto) � Bid bond (mantenimento dell'offerta per una gara ) � Performance bond (buona esecuzione) � Advance payment bond (restituzione dell'acconto) g-rilascio garanzie finanziarie su estero Trattasi di rischi di firma concessi alla clientela a fronte di operazioni finanziarie o a fronte di operazioni di options, futures, outrights, swaps, etc. 4.LINEE DI CREDITO PARTICOLARI L'attuale offerta di servizi finanziari è molto ampia e le aziende di maggiori dimensioni possono ricorrere anche a -finanziamenti in pool e syndicated loans Trattasi di finanziamenti messi a disposizioni da un pool di banche, di cui una capofila che ha il mandato di trattare la linea di credito che poi verrà erogata secondo le quote di partecipazione al" sindacato". Tradizionalmente tali operazioni vengono effettuate sull'Euromercato con riferimento all’euroribor o al $ -credito fornitore

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Una delle forme più usate di finanziamento alle esportazioni con regolamento dilazionato è rappresentata appunto dal Credito Fornitore.che si traduce in: Anticipazioni Prosolvendo della quota dilazionata di crediti insorti in dipendenza di una fornitura o più spesso di lavori etc. Non vengono assunti normalmente impegni circa il buon fine o meno dei crediti, gli interventi qualora non rientrino fra quelli previsti dal Mediocredito Centrale (agevolati) vengono effettuati ai tassi di mercato. Qualora ci sia l'intervento del Mediocredito Centrale lo stesso è effettuato in base ai tassi previsti dal "consensus" , accordo internazionale fra i vari paesi industrializzati. Intervento analogo è quello dello Sconto Prosolvendo degli effetti avuti in pagamento dalla controparte estera, gli effetti di cui sopra possono essere altresì garantiti da società o banche del paese compratore. Le operazioni di cui sopra di fatto prendono in considerazione lo standing della controparte italiana in quanto la linea di credito è data all’esportatore. Lo Sconto Prosoluto o forfaiting mira a superare le limitazioni di quelle pro solvendo. Tale operazione si sostanzia nell'acquisto da parte di una società finanziaria di un portafoglio di effetti ottenuti in pagamento di una esportazione di beni e servizi con pagamento differito a medio termine, senza rivalsa verso il precedente possessore dei titoli. Alla base c'è quindi una esportazione di beni durevoli ( lavori) con pagamento dilazionato in più anni. Salvo nel caso che il debitore sia di importanza internazionale, l'istituto che procede al "forfaiting" richiede che il credito sia assistito da garanzia bancaria o sotto forma di avallo dei titoli di cambiari o di lettera di garanzia separata. Qualora l'operazione abbia i requisiti per la forfettizzazione i vantaggi per l'esportatore sono : � -smobilizzo di un credito differito � -eliminazione di rischi di insolvenza commerciale � -eliminazione dei rischi politici � -eliminazione dei rischi di cambio � -semplificazione delle procedure di incasso. I vantaggi di cui sopra sono in effetti caricati sul costo dell'operazione che in genere , se non rientra fra quelle agevolate dal mediocredito centrale, è abbastanza elevato. L'operazione di forfaiting può essere anche effettuata a valere sulle possibilità previste dalla Legge 227 (Ossola) che regolamenta le operazioni assicurando all'esportatore, in presenza di determinate condizioni, lo sconto a tasso agevolato. Le operazioni a valere sulla LEGGE 227 hanno la garanzia SACE (statale)sui rischi commerciali e politici . Una forma di intervento ancor più particolare è quella del:

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credito compratore (buyer's credit). Tali operazioni si traducono in un linea di credito concessa dallo Stato Italiano o da una banca italiana ad un paese estero (di solito in via di sviluppo) attraverso una banca di tale paese destinata al pagamento di forniture effettuate da esportatori Italiani . Pertanto vengono predeterminati importi, ambiti, condizioni per gli utilizzi di tali linee. Infatti gli interventi sono : closed destinati a finanziare una specifica fornitura open destinati a finanziare una serie ampia di esportazioni. Le particolari modalità di tali interventi, con l’utilizzo da parte del paese estero della linea di credito,.consentono un rapido incasso da parte dell'operatore italiano Molto spesso tali crediti, in caso di mancato rimborso da parte del debitore estero, vengono trasformati dall’Italia in CREDITI DI AIUTO cioè a fondo perduto. Da ultimo parliamo di ulteriori forme di finanziamento ancor più particolari e precisamente: � Project Financing � Leasing Internazionale � Factoring internazionale Le caratteristiche del Project financing ne fanno uno strumento finanziario in fase di sviluppo ,in quanto è destinato in forma precipua alla realizzazione di grossi investimenti in infrastrutture o strutture produttive,si pensi all'EUROTUNNEL Ferroviario ad esempio. In tali casi insieme al progetto operativo, viene presentata la copertura finanziaria che può utilizzare il finanziamento a mezzo emissione di titoli sull' Euromercato, oppure un consorzio di finanziamento composte di banche internazionali etc. Il progetto esecutivo e la relativa copertura finanziaria vengono proposti chiavi in mano per realizzare un’opera che, per la caratteristica di infrastruttura potrebbe avere carattere pubblico,con la contropartita dello sfruttamento in forma privatistica dell'investimento per un certo numero di anni. Il Leasing Internazionale è una contratto di leasing a tutti gli effetti caratterizzato dal fatto che il proprietario e l'utilizzatore del bene locato, risiedono in paesi diversi . Tali operazioni presentano solo particolarità dovute alle possibili asimmetrie tra le legislazioni e le norme tributarie correnti nei paesi delle società partecipanti all'operazione. Da ultimo ricordiamo il Factoring Internazionale, non dissimile da quello domestico fatto salvo che i creditori ceduti sono residenti in paesi esteri . La società di factoring acquisirà quindi i crediti e girerà questo credito ad un Factor corrispondente residente nel paese del debitore . Questo Factor svolgerà pertanto tutte le operazioni relative alla gestione di tali crediti per conto della società italiana a cui l'esportatore avrà ceduto il credito.

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C-ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELLA TESORERIA Le forme di intervento possono essere sintetizzate in due comparti : a) gestione dei flussi e dell'indebitamento in valuta b) copertura dei rischi di cambio a) gestione dei flussi e dell'indebitamento in valuta La GESTIONE dei FLUSSI derivanti dall'attività commerciale e quindi dai rapporti con le banche rappresentano il fulcro dell'attività finanziaria in valuta. Infatti la corretta gestione mirata all'ottimizzazione delle risorse finanziarie e al contenimento dei costi dei mezzi finanziari di terzi diventa un po' più complessa se le fonti sono in valuta e soprattutto multivaluta. Infatti in tal caso è compito della gestione operativa presiedere ai rischi di cambio e tasso connessi all'incasso e pagamenti in valuta. Una delle modalità per il contenimento dei rischi connessi alle attività in valuta è quella del bilanciamento della posizione mirante a fronteggiare passività ed attività in valuta con posizioni appunto bilanciate. Tipica applicazione è riscontrabile nelle multinazionali con una tesoreria centralizzata intergruppo che funga da clearing (compensazione ) fra fussi espressi in valute diverse. Quanto sopra trova di norma applicazione solo nelle multinazionali mentre la maggior parte degli operatori è rappresentata da Piccole e Medie Imprese, ove spesso è scarsamente presente la consapevolezza dei rischi valutari. b)copertura dei rischi di cambio Affinché possa essere perseguita in modo efficace una gestione dei flussi valutari è innanzitutto necessario definire quale sia il rischio che l'azienda intende assumersi. Infatti l'impresa che esporta può fatturare in euro, in valuta o in una combinazione dei due in funzione dei rapporti commerciali e contrattuali instaurati. La decisione di incassare o pagare in valuta appunto comporta l'assunzione del rischio di cambio, senza spesso aver precisa consapevolezza degli elementi interni ed esterni che lo influenzano. Si può ricordare tra gli elementi esterni le variabili macroeconomiche del paese la cui valuta si intenda utilizzare.. Tali informazioni sono disponibili sul mercato ed è una caratteristica delle Banche specializzate nell'operatività in divisa fornire un servizio agli operatori. Tra gli elementi interni ricordiamo la situazione economica interna, la politica monetaria esistente e l'influenza sulla bilancia dei pagamenti . Alle imprese che vogliano predeterminare il livello del rischio cambio si offrono numerose possibilità di scelta quali: � Anticipo dei crediti nella medesima valuta in cui si incasserà � Vendita/acquisto a termine della valuta

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� Domestic currency swaps � Option su currency 1-Anticipo crediti in divisa L'anticipo di crediti (fatture o altro) espressi in divisa è la forma più semplice di fissare il cambio sulle somme che saranno incassate in dipendenza dell'esportazione. L'indebitamento che viene creato rientrerà progressivamente con i vari incassi, qualora l'azienda non abbia necessità di utilizzo immediato delle somme ma può aspettare la maturazione effettiva dell'incasso, potrà procedere ad un investimento in euro della liquidità creata dall'indebitamento in valuta, al fine di sfruttare un eventuale differenziale positivo del tasso euro contro divisa . 2-Acquisto e vendita a termine di divisa Parallelamente alle transazioni a contanti esiste un mercato della divisa a termine destinato appunto a soddisfare le esigenze di copertura degli operatori. Gli acquisti e vendite a termine consistono in una compravendita di valuta a cambi concordati fra le parti ,la cui effettiva esecuzione dovrà avvenire in un momento successivo a scadenze concordate. Tecnicamente le operazioni a termine si distinguono in due tipologie : a- outright (termine secco) ovvero la compravendita a termine senza movimento dei fondi al momento della sottoscrizione del contratto ma solo a scadenza b- swap ovvero la doppia compravendita con cambio differente e regolamento a scadenza del solo differenziale fra i due cambi Entrambe le operazioni poggiano sullo scarto tra il cambio Spot (a pronti) e quello del termine derivante dal differenziale dei tassi fra le divise . 2a- outright (termine secco) Nella prima fattispecie l'operatore che intende tutelarsi da un rialzo della divisa (importatore) o da un ribasso della divisa (esportatore) effettuerà l'acquisto o la vendita della divisa estera oggetto della contrattazione con la Banca. L'operatore quindi si impegna a ritirare o consegnare alla scadenza la divisa estera relativa al contratto commerciale sottoscritto ( o all'attività finanziaria in suo possesso) ad cambio fissato . Il cambio concordato sarà : cambio a pronti + premio = cambio a termine(forward) Lo scarto a termine o premio (tassato con l'aliquota del 12,50%)è uguale a : (tasso euro-tasso divisa)*gg(periodo riferimento)* cambio pronti ------------------------------------------------------------------ 365 * 100 P Premio su base annua =

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premio* 365*100 -------------------------------------- gg(periodo rif.)* cambio pronti tale valore esprime la percentuale da calcolare sul cambio a pronti per avere il termine e determina in presenza di un finanziamento chiuso a scadenza con una operazione a termine il costo effettivo della copertura . Tale costo in linea di massima dovrebbe esprimere solo un differenziale fra due tassi ma in realtà esprime (anche se in misura minore delle opzioni) anche le aspettative sulla divisa. 2b-Swap Le operazioni di swap consistono in uno scambio fra due posizioni opposte (importatori con debiti in valuta ed esportatori con crediti in valuta ) incrociate fra loro da un intermediario . Tale scambio si basa sulla determinazione di un cambio alla scadenza pattuita che sia accettato da entrambe le controparti. Il cambio a scadenza viene cosi' determinato : M=C(1+(i-j))*gg/360 Cambio = cambio pronti*(1+(tasso euro -tasso divisa))* durata/360 a scadenza L'intermediario che stipula due contratti con le controparti assicura che alla scadenza della operazione avvenga lo scambio del differenziale fra il cambio concordato e il cambio a pronti : Le operazioni di Domestic Currency Swap sono state utilizzate in particolari momenti in alternativa alle operazioni a termine per motivi di semplificazione. 3-option su divise Uno strumento di copertura piu' sofisticato è l'utilizzo di option su currency. Si definisce Option il contratto stipulato tra un venditore (writer) e un compratore (holder) che conferisce al secondo il diritto, ma non l'obbligo,di acquistare (CALL)o di vendere (PUT) una determinata attività (divisa,titolo,futures etc)ad un prezzo determinato entro una data scadenza (tipo americano) o alla scadenza predeterminata (tipo europeo). Tale diritto è conferito all'acquirente dietro corresponsione di un premio al venditore, commisurato al rischio (volatilità/tempo) sopportato da quest'ultimo. Le call option costituiscono una opportunità per l'acquirente del diritto di poter comprare ad una scadenza fissa una determinata quantità di divisa ad un cambio predeterminato. Se alla scadenza di tale impegno :

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il cambio spot è minore del prezzo di esercizio l'operatore abbandonerà il diritto e comprerà la divisa sul mercato il cambio spot è superiore al prezzo di esercizio l'operatore eserciterà l'opzione E’evidente come tali operazioni si prestino ottimamente alla copertura di passività o di impegni di acquisto a termine effettuando una difesa in caso di incrementi del rapporto di cambio della lira sulla divisa oggetto della transazione. Le put option rappresentano opportunità esattamente contrarie in quanto costituiscono una opportunità per l'acquirente dell'option di vendere una quantità di divisa ad una scadenza predeterminata ad un cambio prefissato. Se alla scadenza di tale impegno : il cambio spot è minore del prezzo di esercizio l'operatore eserciterà l'opzione il cambio spot è superiore al prezzo di esercizio l'operatore abbandonerà il diritto e vendere la divisa sul mercato E’evidente come tali operazioni si prestino ottimamente alla copertura di attività o di impegni di vendita a termine effettuando una difesa in caso di decrementi del rapporto di cambio della lira sulla divisa oggetto della transazione. L'acquirente della Call di fatto assume una posizione LUNGA cioè rialzista sul rapporto di cambio e pertanto vuole assicurarsi oltre alla copertura del rischio anche la possibilità di fare profitti in caso di rialzo e pertanto per tale facoltà paga un premio. L'acquirente della Put di fatto assume una posizione CORTA, cioè ribassista sul rapporto di cambio e pertanto vuole assicurarsi oltre alla copertura del rischio di cambio di poter beneficiare di eventuali profitti in caso di ribassi. Il premio abbiamo detto è calcolato attraverso complesse funzioni matematiche che tengono conto di : � differenziale tassi fra le divise prese � la durata dell'operazione � la volatilità, intesa come variabile che esprime una valutazione soggettiva del

writer sulla rischiosità teorica dell'operazione in funzione di una possibile evoluzione dello scenario .

Da ultimo ricordiamo per completezza di informazione un ulteriore strumento di copertura dai rischi di cambio che il FUTURE su divisa . Il financial future su divisa al pari di quelli su titoli e su indici si realizza attraverso contratti di acquisto o vendita standardizzati trattati in mercati regolamentati (LIFFE Londra ad esempio) per quantità standard e su scadenze standard. La quotazione future è una estrapolazione della quotazione a pronti e rapportata alla consegna differita. In effetti trattasi sempre di un mercato a termine con il vantaggio della standardizzazione dei contratti e della estrema liquidità del mercato che appunto ne permette una operatività ampia.

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I CREDITI DOCUMENTARI COMMENTO ALLE Norme ed Usi Uniformi pubblicazione numero 500 rev. 1993 della Camera di Commercio Internazionale INTRODUZIONE I Crediti documentari sono stati e saranno ancora per molti anni uno strumento indispensabile per il buon andamento del commercio internazionale.

Sono inoltre il segno indiscutibile che la comunità internazionale, di qualunque razza o religione, quali siano gli usi ed i costumi, nella necessità di una crescita della comunità, è in grado di giungere ad un accordo su qualsiasi problema.

Questo testo, per ovvi motivi, riporta in lingua italiana i termini ed i nomi; quando però ne esiste anche una versione in altra lingua, o una abbreviazione, che risultano essere di uso comune, queste vengono riportate tra parentesi accanto alla terminologia italiana.

Parte I°

Uno dei principali compiti della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI) è facilitare i rapporti commerciali tra imprenditori di paesi diversi, contribuendo così all'espansione del commercio internazionale.

L'attività della CCI, per portare a termine questo compito, consiste appunto nel preparare strumenti universali, riconosciuti ed accettati da tutti gli operatori del mondo, che consentano la sicurezza nelle transazioni commerciali.

1. Le Norme ed Usi Uniformi n.500 Rev. 1993, relative ai Crediti Documentari. 2. Le Norme ed Usi Uniformi n.522 Rev. 1995, relative agli incassi. 3. Le ISP 98 n. 590, relative alle regole e prassi internazionali sulle Standby

Letters of Credit. 4. Le Norme ed Usi Uniformi n. 458, relative alle garanzie su domanda. 5. Le Norme ed Usi Uniformi n. 525, relative ai rimborsi fra banca e banca.

Il Credito Documentario è il miglior strumento per le operazioni di export verso tutti quei paesi in cui esiste, oltre al normale rischio commerciale, legato a qualsiasi operazione, anche un rischio politico legato alle difficoltà economiche o alle tensioni sociali (c.d. rischio paese), che potrebbero creare difficoltà nel recupero delle somme dovute all'esportatore.

Questa operazione, anche se un po' costosa, può poi essere messa in atto anche per assicurare quelle esportazioni verso paesi più sicuri, quando manca la fiducia nella controparte (per es. quando si entra in affari per la prima volta con un compratore sconosciuto di cui non si hanno informazioni commerciali).

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Il credito documentario è dunque uno strumento di regolamento garantito, che consiste in un impegno irrevocabile, assunto dalla banca estera del compratore a favore dell'esportatore, di pagare l'importo previsto dal credito contro la presentazione di documenti conformi.

Una definizione molto asettica, ma chiara, la possiamo anche trovare nell'articolo 2 delle norme.

Un principio base, che deve entrare nella mente di ogni persona che utilizza questi strumenti, è quello sancito dagli art. 3 e 4 - e cioè che tutta l'operazione è fondati sui documenti, e non sugli accordi sottostanti, siano essi contratti o semplici strette di mano.

Sarà quindi l'esame dei documenti richiesti, e nient'altro, che permetterà alla banca incaricata di effettuare il pagamento o di rilasciare l'impegno di pagare alla scadenza.

Un Credito Documentario deve essere chiaro, completo e preciso - Art. 5 - le banche, anche nel loro interesse, devono scoraggiare il tentativo di inserire nei crediti eccessivi dettagli, sia per quanto riguarda le istruzioni sia per quanto riguarda i documenti.

Il beneficiario di un credito, ha comunque la possibilità di fare modificare quelle parti che non gradisce, sia richiedendo alla banca avvisante di intervenire sulla banca emittente (Via indiretta) sia contattando il cliente e richiedendo modifiche desiderate (Via diretta e solitamente più veloce).

L'utilizzo di un credito è comunque un atto facoltativo, il beneficiario non è assolutamente obbligato a farlo, ma, se decide di utilizzarlo, dovrà sottostare alle norme che ne regolano l'operatività.

Forma e Tipologia dei Crediti Documentari

Nella forma un credito può essere revocabile o irrevocabile (Art. 6). In mancanza di esplicita indicazione nel testo il credito si intende irrevocabile. Con l'emissione di un Credito Documentario irrevocabile la banca emittente si impegna in maniera inderogabile nei confronti del beneficiario, a patto che tutte le condizioni siano correttamente rispettate(Art.9).

Al contrario un credito revocabile può essere annullato o modificato in qualsiasi momento ed il beneficiario non può opporre alcuna eccezione, salvo pretendere il rimborso di documenti conformi presentati prima di ricevere l'avviso di annullamento o modifica (Art.8 ).

L'accettare ed utilizzare un Credito Documentario revocabile espone il beneficiario ad un alto grado di rischio, che deve essere attentamente valutato.

Un credito può essere avvisato direttamente dalla banca emittente, ma nella pratica questo non avviene quasi mai.

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La banca emittente si servirà invece di una banca avvisante, risiedente quanto più vicino possibile alla piazza di residenza del beneficiario. Questi può comunque indicare all'ordinante, preventivamente, quale è la sua banca preferita, o successivamente alla notifica, chiedere che il Credito venga appoggiato su altra banca più gradita.

Tutto è più semplice quando il credito risulta "liberamente negoziabile" (available with any bank), questo significa che pur essendo stato avvisato dalla banca x, esso può essere utilizzato, presentandone il testo insieme ai documenti, presso qualunque banca gradita al beneficiario.

Quando una banca avvisa un Credito Documentario al beneficiario significa anche che ha impiegato una ragionevole cura nel controllarne l'autenticità della provenienza. Se così non fosse la banca avvisata deve comunicare al beneficiario che non è stata in grado di controllarne l'autenticità, facendone chiara menzione all'atto dell'avviso.

Sulla tipologia dei crediti documentari è ora necessario fare una ulteriore distinzione (Art.9).

A) Crediti avvisati. - Nel credito avvisato l'intera responsabilità, vale a dire l'impegno irrevocabile (o revocabile) di pagamento ricade unicamente sulla banca emittente. Cosa vuol dire questo? Che a fronte di documenti conformi la banca emittente deve pagare senza eccezione (o rilasciare impegno di pagamento a scadenza o accettare le tratte emesse a suo carico).

B) Crediti confermati. - Nel credito confermato, un'altra banca (banca confermante) su autorizzazione della banca emittente, aggiunge il suo impegno inderogabile al pagamento, all'accettazione o al rilascio di impegno di pagare a scadenza.

Questa aggiunta di conferma, quando avviene da parte di una banca del nostro paese, toglie al credito qualunque alea di rischio politico e commerciale, perché la banca italiana confermante eseguirà la prestazione di utilizzo dei documenti in Italia, dando all'esportatore la totale sicurezza che, a fronte di documenti conformi verrà pagato senza alcuna eccezione.

Ovviamente questa conferma ha un costo: la commissione di conferma; che viene calcolata dalle banche in base a vari parametri, quali la rischiosità politica del paese dell'importatore, lo standing internazionale della banca emittente, la durata del credito, eventuali clausole particolari; in più, nel caso di pagamento a scadenza, sarà richiesta al beneficiario una commissione di "pagamento differito", che verrà calcolata in base agli stessi parametri. Queste commissioni si possono equiparare a tutti gli effetti a dei premi di assicurazione, che danno all'operatore la tranquillità assoluta sull'esito dell'esportazione.

L'art. 9 contiene ancora due importanti affermazioni:

1. Un credito può essere modificato; ma: A. è necessario l'accordo della banca emittente, della banca confermante

e del beneficiario. Queste modifiche vincolano le parti in momenti diversi:

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� a) per la banca emittente il vincolo nasce nel momento dell'emissione della modifica, cioè della sua comunicazione alle altre parti.

� b) Per la banca confermante nasce nel momento in cui avvisa la modifica al beneficiario. Detta banca potrebbe anche rifiutare di aggiungere la conferma alla modifica, ma in questo caso deve chiaramente specificarlo sia al beneficiario che alla banca emittente.

� c) Per il beneficiario la modifica è vincolante solo quando viene accettata; la presentazione di documenti conformi significa implicita accettazione della modifica.

B. non è corretto imporre al beneficiario un tempo limite per rifiutare la modifica, ma è bene che questi, per evitare confusioni, valuti subito la portata delle modifiche che gli vengono avvisate, e, se necessario, le rifiuti subito e per scritto.

C. Se con un unico avviso vengono comunicate più modifiche queste devono essere accettate o rifiutate in blocco, in quanto l'accettazione parziale non è consentita a nessuna delle parti.

2. Se un credito prevede l'emissione di tratte, queste dovrebbero essere emesse a carico della banca emittente o confermante, e non a carico dell'ordinante.

L'art. 10 continua la serie delle distinzioni sulla tipologia dei Crediti Documentari: infatti ogni credito deve chiaramente indicare se è utilizzabile per il pagamento a vista o a scadenza, per l'accettazione o la negoziazione. Un Credito Documentario può prevedere l'utilizzo dei documenti presso la stessa banca emittente, ma solitamente è previsto che ci sia una banca "designata", che è autorizzata a pagare, a rilasciare impegno di pagamento differito, ad accettare o negoziare tratte. Diversamente un credito può anche essere utilizzabile liberamente presso qualsiasi banca per negoziazione (any bank). Vediamo ora il significato dei termini di utilizzo

Un Credito Documentario può essere utilizzabile:

A. Per pagamento a vista (by payment). - Significa che la banca designata, contro la presentazione di documenti conformi, paga in via liberatoria il beneficiario. è il tipo di pagamento più conveniente per l'esportatore, il quale viene pagato in via definitiva, ciò significa che, se anche i documenti, ad un successivo controllo, non fossero riscontrati in regola, questa contestazione non gli sarebbe più opponibile.

B. Contro rilascio di impegno di pagamento differito (by deferred payment). - significa che la banca designata, contro presentazione di documenti in ordine, è autorizzata a rilasciare un impegno scritto incondizionato di pagamento ad una scadenza già preventivamente stabilita nel testo del credito . anche in questo caso si tratta di una prestazione a carattere liberatorio; tutte le vicende del credito o dei documenti che accadono dopo il rilascio dell'impegno non riguardano più il beneficiario. Nella forma l'impegno di pagamento differito corrisponde solitamente ad una lettera della banca

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designata indirizzata al beneficiario, nella quale, dopo un preciso richiamo ai dati del Credito Documentario, viene enunciato l'impegno di pagare una determinata cifra ad una determinata scadenza. Nella sostanza si tratta di un documento che si potrebbe equiparare ad una cambiale (promessa di pagamento a scadenza) e di valore certamente alto visto l'elevato standing di chi l'ha rilasciata. La stessa banca emittente l'impegno è solitamente favorevole allo sconto del medesimo, quando il beneficiario ha la necessità di attualizzare il ricavo, ed il tasso di sconto è certamente favorevole data l'assenza di rischio.

C. Per accettazione (by acceptance). - Il significate è uguale al precedente. La banca incaricata, in questo caso, a fronte di documenti in regola accetta una cambiale a scadenza emessa a suo carico ed a favore del beneficiario del credito. Bisogna dire che le banche italiane, normalmente rifiutano di accettare un effetto, e rilasciano invece un impegno scritto; questo conferma tutto quanto già detto al punto precedente.

D. Per negoziazione (by negotiation). - Si intende in questo caso, il riconoscimento al beneficiario, da parte della banca negoziatrice, di un importo a fronte di documenti conformi. Questo riconoscimento è però effettuato "salvo buon fine" e non in via liberatoria; vale a dire che le vicende dei documenti, successive a questo riconoscimento di corrispettivo, investono il presentatore beneficiario, mettendolo in pericolo anche per eventuali "non conformità" dei documenti, sollevati dalle banche emittenti a volte anche in maniera pretestuosa.

Vi è poi una particolare tipologia di Credito Documentario, molto frequente nella pratica, che presente le seguenti condizioni:

• Utilizzo: per negoziazione presso una banca designata o qualsiasi banca. • Conferma: No. • Pagamento o rimborso: istruzioni di rimborso omesse; "a ricezione di

documenti in ordine la banca emittente provvederà direttamente a rimborsare la banca negoziatrice secondo le sue istruzioni.

Questa tipologia, particolarmente usata dalle banche dell'estremo oriente, è piuttosto pericolosa per il beneficiario, perché lo mette di fronte alla seguente situazione:

• La banca negoziatrice esegue solo una semplice verifica dei documenti, non essendo in grado di negoziarli effettivamente in quanto mancano, nel testo del Credito Documentario le istruzioni di rimborso; il vero esame definitivo, ed il successivo pagamento competono quindi alla banca emittente, che provvederà solo quando i documenti saranno giunti a destino e saranno stati controllati.

• Il pagamento, anche se "a vista", sarà quindi dilazionato per il numero di giorni necessari al "viaggio" dei documenti ed al tempo occorrente per il loro controllo, sempre che, con pretestuosi cavilli, questo "tempo necessario", non venga artatamente dilazionato (per il tempo necessario al controllo dei documenti vedi il commento all'articolo 13).

• Il rischio di smarrimento dei documenti è a totale carico del beneficiario, che non verrà pagato se i documenti non perverranno alla banca emittente per qualsiasi motivo. Lo smarrimento o un disguido nel recapito dei documenti è

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un'evenienza che per fortuna si verifica raramente, ma va comunque tenuta presente nella valutazione dei rischi e dei costi dell'imprenditore.

Facciamo un esempio: Caio spedisce un carico di merci particolarmente ingombranti in oriente via mare; il pagamento avverrà a vista presso la banca emittente "a ricezione documenti in ordine". La banca designata verifica i documenti (senza impegno come servizio di consulenza) e, rilevandoli in ordine, li spedisce alla banca emittente via corriere espresso. Dopo due settimane dalla partenza la merce arriva a destino; l'ordinante del credito richiede con urgenza i documenti in quanto necessari per lo sdoganamento. La banca designata, dopo un controllo, appura che il corriere ha smarrito i documenti, e si rende necessario l'emissione di duplicati. Il tempo tecnico necessario è di circa una settimana. La merce, in sosta nei magazzini doganali del porto di destinazione, sempre che non sia deperibile, paga una tassa che può anche essere molto alta. A questo punto il compratore, se non è un filantropo, può rifiutare la merce se i documenti sono giunti in ritardo, e quindi non pagare il credito, oppure obbligare il venditore ad accettare una riduzione del prezzo almeno pari alle spese di sosta. Ne il venditore può tentare di rivalersi sul corriere, che, come recitano chiaramente le polizze di trasporto dei documenti, è responsabile al massimo per il valore materiale dei documenti trasportati (cioè il valore della carta), e non per il valore che essi rappresentano. Nella sostanza questi crediti documentari sono dunque delle semplici operazioni di invio documenti al dopo incasso, con la sola maggior sicurezza data dalla irrevocabilità del Credito Documentario. Diverso discorso sarebbe stato se si fosse trattato di un vero credito di negoziazione con clausola di rimborso. In questo caso la banca negoziatrice avrebbe infatti avvisato la banca emittente dell'utilizzo, e questa avrebbe lamentato il mancato arrivo dei documenti dopo pochi giorni e non dopo due settimane. Meglio ancora, nel caso di Credito Documentario confermato, il rischio di viaggio dei documenti ricade sulla banca emittente dal momento in cui questi le vengono spediti, e quindi l'attenzione è ancora maggiore.

La trasmissione delle istruzioni Nella prassi ordinaria i Crediti Documentari sono trasmessi in forma telematica autenticata; è quindi normalmente esclusa la forma epistolare, e, se una conferma scritta venisse inviata, sarebbe comunque inutile e priva di effetto, a meno che il messaggio telematico non specifichi che i dettagli contenuti nella lettera costituiscano parte integrante ed operativa del credito (art. 11).

Se una banca emittente si avvale di una determinata altra banca per avvisare il credito, dovrà avvalersi della stessa anche per avvisare le modifiche e le eventuali riserve.

Il preavviso di emissione di un credito può essere revocabile o irrevocabile, in questo secondo caso la banca che lo invia sarà vincolata secondo i termini stabiliti nel preavviso.

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Le istruzioni impartite dalle banche emittenti devono essere chiare, complete e precise. Una banca incaricata di notificare o confermare un credito non è tenuta a fornire alcuna prestazione in caso di incertezza sulle istruzioni, ma al massimo può fornire al beneficiario un semplice avviso a titolo informativo nelle more di ricevere le dovute precisazioni (Articolo 12).

criteri generali per l'esame dei documenti.

Momento culminante nella vita del Credito Documentario è quello della presentazione dei documenti alla banca incaricata.

Tale attività, tecnicamente denominata "utilizzo" consiste nell'esame dei documenti e nell'esecuzione della prestazione, vale a dire il pagamento, l'accettazione di una tratta a scadenza o il rilascio di un impegno di pagamento.

Prima di approfondire la delicata casistica dei singoli documenti, l'art. 13 fissa alcuni criteri generali per uniformare questa operazione in tutte le banche di tutto il mondo.

I. L'esame dei documenti deve essere eseguito con ragionevole cura per accertare la loro conformità formale al dettato del credito. Quindi le banche non devono fare un esame di carattere inquisitorio, sostituendosi agli organi finanziari o doganali, ma procedere con "ragionevole cura" ad un esame di carattere "formale".

II. Gli articoli delle Norme e Usi Uniformi stabiliscono una prassi bancaria internazionale; quindi l'esame dei documenti eseguito da banche italiane, coreane, marocchine, brasiliane o di qualunque altro paese, avviene secondo gli stessi criteri.

III. Esiste un "principio generale di concordanza dei documenti" che non è possibile trascurare, e che deve guidare tutta la procedura dell'esame.

Se vengono presentati documenti non richiesti le banche (nessuna delle banche coinvolte nel credito) non li esamineranno, e li respingeranno al presentatore, a meno che venga loro richiesto, senza responsabilità, ed al di fuori delle condizioni del credito, di inoltrarli all'ordinante. Ogni banca ha a disposizione un ragionevole periodo di tempo per esaminare i documenti presentati, ma questo periodo non può comunque eccedere i sette giorni lavorativi. Se un credito prevede una determinata condizione, ma non è richiesto nessun documento relativo a tale previsione, essa sarà ignorata dalle banche. Facciamo un esempio:

a. il beneficiario deve dare avviso di spedizione all'ordinante entro due giorni dalla data di partenza della nave. CONDIZIONE NON DOCUMENTALE

b. il beneficiario deve dare avviso di spedizione via fax all'ordinante entro due giorni dalla data di partenza della nave, il report del fax deve essere allegato ai documenti. condizione documentale

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Il buon senso comunque consiglia di chiedere all'ordinante una sollecita modifica del credito che cancelli la condizione non documentale o specifichi il documenta richiesto. documenti discordanti. A fronte di documenti conformi, presentati entro i termini previsti, la banca emittente o confermante è contrattualmente obbligata a rimborsare la banca designata e quindi il beneficiario (Art. 14). Bisogna tenere presente che, superato il termine di scadenza, cessano gli obblighi contrattuali delle banche operanti, che possono anche rifiutare i documenti nonostante il benestare dell'ordinante. Nei casi ordinari comunque, la banca designata, che rilevi documenti non conformi, è tenuta a darne avviso entro il termine stabilito di sette giorni lavorativi alla banca da cui li ha ricevuti o al beneficiario presentatore, specificando tutte le discordanze ed indicando se i documenti vengono resi o tenuti a disposizione. È importante ricordare che il beneficiario ha il diritto di sostituire i documenti non conformi con altri nuovi fino alla scadenza del credito; ed il nuovo esame potrà riguardare solo i nuovi documenti, mentre quelli riscontrati in ordine nel primo esame non potranno più essere contestati.

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CAPITOLO 9

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LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE Come abbiamo visto i finanziamenti alle Imprese si suddividono in due categorie • Finanziamenti ordinar! • Finanziamenti agevolati Dei primi abbiamo già esaminato un ampio dettaglio, per i secondi occorre prima definire alcuni concetti base Definizione di agevolazione. Attualmente il sistema di agevolazioni all'impresa si basa su due tipologie di intervento: � finanziamenti agevolati (contributi su interessi) contributi che tendono a ridurre il costo dell’'indebitamento per l'impresa � contributi in conto capitale) contributi che riducono il costo dell'investimento per l'impresa � Agevolazioni automatiche(solo nazionali) Trattasi di agevolazioni in termini di risparmio di imposta applicabile all’impresa che effettua investimenti (Tremonti,l.341 etc) Nota bene :La attuale politica del governo mira a ridurre sempre più i contributi a fondo perduto sostituendoli con contributi in conto interessi Le tre tipologie di cui sopra sono disciplinate da una serie di norme che, nel rispetto delle indicazioni delle UE, tendono a limitare le agevolazioni solo a casi ben determinati. Pertanto le agevolazioni sono concesse alle imprese : > a fronte di investimenti da effettuare o in alcuni casi effettuati(solo alcuni casi di leggi

regionali) > in base all'area territoriale in cui l'investimento è intrapreso > in base al settore in cui l'impresa opera(incentivi ed esclusioni) Ulteriore fondamentale distinzione è la suddivisione della provenienza dei fondi per cui abbiamo : � Agevolazioni a carattere europeo � Agevolazioni a carattere nazionale � Agevolazioni a carattere regionale. In alcuni casi può esserci un mix fra i vari strumenti . Primo criterio è la definizione dello scopo per cui tali interventi sono finalizzati principalmente al finanziamento di progetti d’investimento per: � Creazione di nuove imprese � Costruzione di nuovi impianti

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� Sviluppo di attività economiche � Ampliamenti � Ammodernamenti � Ristrutturazioni � Riconversioni � Riattivazioni � Trasferimenti Secondo criterio è la suddivisione delle agevolazioni a nuovi investimenti per AREA. Infatti attualmente le agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto sono utilizzabili solamente dalle imprese che effettuano investimenti nell'area "obiettivo 1" Scopo dell’Obiettivo 1 è di promuovere lo sviluppo e l’adattamento strutturale delle regioni a sviluppo arretrato. Le regioni ammissibili all’obiettivo 1 sono le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria. L’ambito territoriale dell’obiettivo 1 comprende integralmente le regioni meridionali Le aree "ex obiettivo2" L'Obiettivo 2 (che raggruppa gli ex Obiettivi 2 e 5b del periodo 1994-1999, ma non comprende necessariamente gli stessi Comuni) mira a sostenere la riconversione economica e sociale delle zone caratterizzate da difficoltà strutturali (un ritardo nello sviluppo, o presentano disoccupazione forte o sono state oggetto di processi di riconversione industriale) Tali zone sono state suddivise in quattro tipi: industriali, rurali, urbane e dipendenti dalla pesca La suddivisione di cui sopra è importante in quanto è applicata a livello europeo per cui ogni Stato indica alla Cee le aree monitorandone poi le variazioni di parametro. Le aree in phasing out (2000-2005) sono quelle in cui nel 2005 termineranno le agevolazioni (ad.esempio il Molise, parte delle Marche) In termini di agevolazioni territoriali vanno ricordati i Patti territoriali e/o contratti d'area (limitato ad un territorio promosso dagli enti locali competenti) che hanno l’obiettivo di incentivare gli investimenti delle imprese in una determinata e specifica area. Il terzo criterio applicabile è quello settoriale Infatti le norme determinano da un lato le agevolazioni rivolte ad un settore specifico, ad esempio la ricerca, la Pesca, l'artigianato, il turismo e dall’altro le esclusioni .Infatti alcuni settori (acciaio, automobili, navi etc ) non sono finanziabili in modo agevolato in nessun modo anche se magari è un nuovo investimento in un area depressa. In tal caso la soluzione viene trovata con i contratti d’area che possono derogare alle norme generali in funzione di un superiore interesse quale quello dell’occupazione in aree depresse. Il quarto criterio che subordina l’ammissibilità dei benefici e ne gradua in alcune zone l’entità è quello della dimensione:

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Vengono considerate due tipologie di imprese : A. Piccole e medie imprese artigiane di produzione B. Grandi imprese di produzione A) Le PMI sono classificate con i seguenti parametri: occupati < 250 fatturato < � 40 ml attivo investito < � 27 ml eventuale quota di partecipazione di grandi imprese < al 25% B) le grandi imprese superano i parametri di cui sopra . Ulteriore suddivisione può essere applicata (per graduare l’entità dell’agevolazione) individuando le Piccole imprese che debbono rispettare i seguenti limiti : occupati < 50 fatturato < � 7ml attivo investito < � 5 ml Nell'ambito del rispetto di tali normativa le Regioni possono poi porre ulteriori vincoli delimitando ancor più l'accessibilità delle risorse da parte delle imprese,in funzione delle priorità regionali. Le agevolazioni di tasso normalmente sono molto limitate e vengono concesse su a fronte di investimenti in settori specifici come ad esempio: l'acquisizione in proprietà o in leasing di macchinari ad alta tecnologia Di seguito si riportano le principali forme di agevolazioni basate su interventi comunitari e nazionali. Per ogni agevolazione, a titolo semplicemente informativo, è consultabile la relativa scheda tratta dal sito : www.sabre.it AGEVOLAZIONI A CARATTERE COMUNITARIO

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AGEVOLAZIONI A CARATTERE NAZIONALE

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AGEVOLAZIONI A CARATTERE REGIONALE Le regioni operano con agevolazioni mirate volte ad incentivare particolari attività come gli Agriturismi o settori come gli Artigiani o attività di internazionalizzazione in linea con gli obiettivi di sviluppo regionale, per cui si è ritenuto non utile fare una disamina della normativa delle varie regioni. Un ultima considerazione da fare è quella che,salvo alcuni interventi specifici, le agevolazioni sono concedibili a fronte di una richiesta che deve essere presentata con una metodologia standard. Tale metodo prevede la : > realizzazione di uno specifico progetto >la predisposizione di uno specifico Business Pian >la richiesta all’ente gestore dei fondi Tale Ente (Regione, Provincia, Ministero o altro ) utilizzerà per l’ Istruttoria tecnico economica un soggetto terzo di solito una banca o una società specializzata. Una volta concesso il contributo verrà erogato a fronte delle documentazione di spesa presentata dalla ditta e già dalla medesima pagata. Pertanto la decisione imprenditoriale di avviare l'investimento dovrebbe essere presa indipendentemente dal contributo concedibile, in realtà questo non sempre avviene con ovvi problemi poi di gestione nell’impresa(soprattutto se di nuova costituzione). Brevemente e a titolo esemplificativo si riporta l’iter metodologico per la predisposizione del BUSINESS PLAN �

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Definizione degli obiettivi e delle strategie dell'idea del business e elaborazione del piano di marketing Analisi del mercato e del settore di riferimento Analisi della concorrenza Collegamento tra analisi di mercato e piano di marketing Costruzione del piano di marketing: individuazione degli obiettivi, delle strategie e del target di clientela Leve operative del marketing: elementi caratteristici e loro impostazione gestionale Piano delle vendite Elaborazione del piano degli investimenti Piano degli investimenti e sua formazione Scelta degli impianti e macchinari: caratteristiche tecniche e tipologia di processo produttivo Piano di produzione Ciclo produttivo Piano della manodopera Elaborazione dei piani economico-finanziari Raccordo tra le scelte strategiche e gestionali ed i valori economico-patrimoniali di bilancio Formalizzazione delle previsioni economiche e finanziarie Costruzione dei valori di bilancio previsionali Piano di copertura dei fabbisogni economico-finanziari Redditività dell’impresa Bilanci previsionali ed il processo di elaborazione dei flussi di cassa Dopo l’analisi in via generale analizziamo due specifiche forme di intervento destinate alla Creazione di Nuova Impresa In particolare per donne e giovani. Le leggi attualmente esistenti, ma la pochezza dei fondi ne limita l’operativa , sono le seguenti: L. 95/95 (ex L.44/86) - IMPRENDITORIA GIOVANILE

Obiettivo favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nelle aree depresse (obiettivo 1) e a livello regionale

La legge 95/95 è rivolta esclusivamente all'imprenditoria giovanile. Questa riguarda solamente le società di giovani costituite, ma non attive. La norma si occupa dei finanziamenti verso gli investimenti in beni materiali ed immateriali e spese di gestione. Le facilitazioni in oggetto sono erogate con un contributo in conto capitale, in conto gestione, mutuo agevolato. I destinatari: Le imprese beneficiarie sono le società di persone e di capitale, (comprese le cooperative) costituite in maniera prevalente o totalitaria da giovani. Esistono però dei requisiti fondamentali per l'ottenimento di tali finanziamenti: L'impresa deve essere costituita e formata da d'età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, oppure imprese composte esclusivamente da giovani di

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età compresa tra i 18 ed i 35 anni; in entrambi i casi i soci dovranno essere residenti nei Comuni compresi nelle zone di operatività della legge. Le attività devono avere per oggetto la produzione di beni in agricoltura, artigianato ed industria o la fornitura di servizi alle imprese. Le imprese devono essere già costituite all'atto della presentazione della domanda ma non ancora in attività. Le spese ammissibili: Le spese ammissibili (IVA esclusa) sono quelle relative agli investimenti in beni durevoli ed alle spese di gestione. A seconda dei generi di contributo sono agevolate le seguenti tipologie di spesa: Acquisto del terreno. Opere edilizie. Allacciamenti, macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica. Altri beni materiali ed immateriali durevoli. Studi di fattibilità comprensiva dell'analisi di mercato. Spese per acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Spese per prestazioni di servizi. Oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi ai mutui agevolati concessi in base alla presente legge. Il Contributo: L'agevolazione si differenzia in base al tipo di spesa. Per le spese relative agli investimenti essa consiste in contributi a fondo perduto ed in un mutuo agevolato, calcolati secondo criteri e modalità fissati dall'Unione Europea che possono coprire una percentuale degli investimenti fino al 90% circa. Per le spese di gestione consiste, nei primi anni d'attività, in un contributo a fondo perduto secondo percentuali che variano in base ai territori d'ubicazione della sede operativa aziendale. Le percentuali di contributo variano a seconda del territorio in cui è ubicata la sede operativa dell'azienda.

L 236/93 IMPRENDITORIA GIOVANILE (fornitura servizi)

Incentivi per lo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori dell'innovazione

tecnologica, della tutela ambientale, della fruizione dei beni culturali, del turismo e della manutenzione di opere civili ed industriali

La legge 236/93 è rivolta a società o cooperative composte da giovani tra i 18 ed i 35 anni. I finanziamenti comprendono progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione di beni culturali, del turismo e della manutenzione di opere civili ed industriali, dell'innovazione tecnologica e della tutela ambientale. Anche se i fondi necessari sono minimi, in teoria sono previsti contributi in conto capitale, mutui a tasso agevolato, contributi per spese di gestione, assistenza tecnica (tutoraggio), formazione e qualificazione professionale. I destinatari: beneficiari di questi interventi sono tutte le Società o Cooperative composte esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni o in alternativa le Società e le Cooperative composte prevalentemente da giovani tra i 18

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ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta sia numerica che di quota sempre residente nei territori. Il contributo: Per i beneficiari di questa legge sono previsti diversi tipi d'intervento: Formazione e qualificazione professionale. Contributi per spese di gestione. Mutui a tasso agevolato. Contributo in conto capitale. Formazione e qualificazione professionale. A seconda del tipo di intervento che si adotta vengono definiti dei parametri che influenzano la percentuale di erogazione del contributo. Tali parametri sono in funzione dell'ubicazione territoriale e della tipologia di spesa. Le spese ammissibili: Le spese ammissibili sono quelle relative alla fornitura di servizi nella fruizione dei beni culturali, del turismo e della manutenzione d'opere civili ed industriali, dell'innovazione tecnologica e della tutela ambientale. Le spese che possono essere finanziate con questa legge sono: Acquisto del terreno necessario all'iniziativa; Opere d'edilizia (fino ad un massimo del 40% della spesa complessiva); Studio di fattibilità del progetto (fino ad un limite del 2% dell'investimento); Acquisto macchinari, impianti, attrezzature (il tutto deve necessariamente essere nuovo); o Allacciamenti; Acquisto di altri beni direttamente collegabili al ciclo produttivo; o Spese di gestione; Spese di formazione. I contributi per le spese di gestione vengono concessi per i primi quattro anni di attività e vengono ripartiti in funzione della suddivisione territoriale. L'attività d'impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno cinque anni.

L 215/92 - IMPRENDITORIA FEMMINILE Incentivi per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali femminili o di imprese

gestite in prevalenza da donne Attualmente vigono norme anche per facilitare lo sviluppo dell'imprenditoria al

femminile. La legge 215 si rivolge a Piccole imprese a predominante partecipazione femminile. Questa norma facilita e contribuisce al finanziamento per investimenti in beni materiali ed immateriali e spese per acquisizione di servizi reali. I destinatari: I soggetti beneficiari sono le nuove imprese, gestite prevalentemente da donne, non facenti parte di gruppi e che rispondono alla definizione di piccola impresa. Possono essere ditte individuali, società di persone e cooperative (costituite per almeno il 60% da donne) e società di capitale (la composizione del capitale e degli organi amministrativi deve essere per i due terzi riservata a donne). Industria, agricoltura, artigianato, commercio, turismo, servizi sono i settori in cui tali entità devono operare secondo tre tipologie d'iniziative riguardanti la creazione di nuove od il miglioramento

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delle imprese esistenti, la formazione di nuove imprenditrici e la qualificazione professionale delle stesse. Il contributo: Le agevolazioni constano di contributi in conto capitale. Le percentuali a seconda della tipologia di investimento variano da zona a zona. Le spese ammissibili: Avvio di nuove attività: Progettazione e direzione lavori (per un massimo del 5% del costo totale). Impianti generali. Macchinari ed attrezzature. Brevetti e software. Acquisizione attività preesistenti: Impianti, macchinari ed attrezzature. Progettazione e studi di fattibilità. Brevetti e software. Personale adibito alla realizzazione del progetto

L 608/96 - PRESTITO D'ONORE Finanziamento e assistenza tecnica di progetti che prevedano la realizzazione di

un'attività autonoma in forma individuale da parte di disoccupati A chi si rivolge: Destinatari delle agevolazioni sono i disoccupati e gli inoccupati

di età superiore ai 18 anni, residenti:. Cosa si può fare: Le iniziative possono riguardare qualsiasi settore (produzione di beni e fornitura di servizi). Sono agevolate solo le ditte individuali. Gli investimenti complessivi non possono superare i 25.500 euro. Le agevolazioni finanziarie: Gli investimenti sono finanziabili al 100%. Il 60%, fino a un massimo di � 15.500, viene erogato sotto forma di contributo a fondo perduto e il restante 40%, fino a un massimo di 10.916.euro, in forma di prestito agevolato, da restituire in 5 rate annuali posticipate. Al momento della stipula del contratto di agevolazione, è possibile avere un anticipo pari al 30% del totale degli investimenti ammessi. Per la gestione viene erogato un contributo a fondo perduto pari a un massimo di 10 milioni di lire per le spese ammissibili effettivamente sostenute nel corso del primo anno di attività. L'assistenza tecnica (tutoraggio): Nella fase di avvio dell'iniziativa sono previsti servizi totalmente gratuiti di consulenza/assistenza tecnica da parte di organismi specializzati (i cosiddetti "tutor"). La selezione/formazione: Per accedere alle agevolazioni occorre compilare l'apposito modulo di domanda illustrando sinteticamente la propria idea. Può essere presentata una sola domanda di agevolazione. Le domande regolarmente presentate sono esaminate in ordine cronologico e sottoposte a una prima selezione in base alle potenziali attitudini e capacità dei proponenti e all'esistenza di presupposti di fattibilità tecnica e redditività dell'idea.

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I soggetti selezionati sono invitati a partecipare alle attività di formazione - non retribuite e con frequenza obbligatoria - della durata di due mesi, al termine delle quali viene effettuata la selezione definitiva. Tali leggi sono in realtà rivolte solo alle aree depresse (obiettivo 1) e sono poi replicate in alcune regioni. Nell’ambito dell’attività Istituzionale di supporto alla creazione di occupazione un ruolo importante svolge SVILUPPO ITALIA, agenzia controllata dal Ministero Attività Economiche. Creazione nuova imprenditorialità Le misure a favore delle imprese giovanili gestite da Sviluppo Italia sono dirette a favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità giovanile nelle aree economicamente svantaggiate del Paese. Sviluppo Italia con l'erogazione diretta degli incentivi finanziari previsti dal Titolo I del D. Lgs. 185/00, promuove la creazione e lo sviluppo d'imprese costituite da giovani nelle aree depresse del Paese attraverso quattro diverse misure: produzione di beni e servizi alle imprese cooperative sociali subentro in agricoltura fornitura di servizi. Sviluppo Italia rispetto a queste misure è impegnata nel: selezionare� le proposte imprenditoriali e valutare i progetti d'impresa erogare direttamente gli incentivi finanziari sulla base degli investimenti realizzati monitorare le performance delle nuove imprese. I TERRITORI Le agevolazioni sono applicabili nei seguenti territori: le aree Obiettivo 1, 2 e “phasing out” dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea le aree “in deroga” ai sensi del Trattato UE Si tratta di oltre 2.000 comuni del Sud (le intere regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) e di più di 3.600 comuni del Centro-Nord, pari complessivamente a più del 70% del totale dei comuni italiani. �

I RIFERIMENTI NORMATIVI Le agevolazioni per la creazione d’imprese giovanili gestite da Sviluppo Italia fanno capo al Titolo I “Autoimprenditorialità”del Decreto legislativo 185/2000, . Attualmente le agevolazioni per i giovani imprenditori sono disciplinate, oltre che dalla normativa UE applicabile, dalle seguenti Leggi e dai relativi Regolamenti di attuazione: legge 95/95 - Produzione di beni e servizi alle imprese legge 448/98 - Cooperative sociali legge 135/97 - Subentro in agricoltura legge 236/93 - Fornitura di servizi

MICROIMPRESA

A chi si rivolge Destinatari delle agevolazioni per le microimprese sono le società in nome collettivo,

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semplici e in accomandita semplice (sono pertanto ESCLUSE le ditte individuali, le società di capitali, le cooperative, le società di fatto e le società aventi un unico socio) in cui almeno la metà numerica dei soci, che detenga almeno la metà delle quote di partecipazione, sia in possesso dei seguenti requisiti: maggiore età alla data di presentazione della domanda non occupazione nei sei mesi precedenti la presentazione della domandaSi considerano occupati: i lavoratori dipendenti (a tempo determinato e indeterminato, anche part-time) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa i liberi professionisti i titolari di partita IVA gli artigiani, gli imprenditori, i familiari e i coadiutori di imprenditori residenza alla data del 1° gennaio 2003 nei territori di applicazione della normativa (il solo requisito della residenza è relativo all'intero territorio di quei comuni che anche solo in parte ricadono nelle aree agevolabili). Nei medesimi territori deve essere ubicata la sede legale, amministrativa e operativa delle iniziative. Cosa si può fare produzione di beni,fornitura di servizi. Sono ESCLUSE le iniziative che si riferiscono a: produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli trasporti (di merci conto terzi e di persone in numero superiore a 9) commercio. Gli investimenti complessivi non possono superare i 129.114 euro.Le agevolazioni finanziarie Nella delibera CIPE del 9 maggio 2003, n. 16 - pubblicata sulla G.U. n. 156 dell’8 luglio 2003 - sono stati richiamati i principi di cui all’art. 72, comma 2 della legge 289 anche in merito alle gestione delle misure agevolative di cui al Titolo II del D.Lgs. 185/00; pertanto le agevolazioni concedibili per la misura Microimpresa comunque entro il limite de minimis - sono le seguenti: contributo a fondo perduto e mutuo agevolato (restituibile in sette anni con le modalità di cui all’art. 7 del DM 295 del 28 maggio 2001) a completa copertura dell’investimento presentato; contributo a fondo perduto sulle spese di gestione per il 1° anno. Attenzione: Il mix delle agevolazioni potrà, comunque, essere determinato in base alle specificità di ciascun progetto, e sempre nel rispetto dei criteri dell’art. 72 della Legge finanziaria 2003 e della regola del “de minimis”. Assistenza tecnica Nella fase di avvio dell'iniziativa è previsto un servizio gratuito di assistenza tecnica per un periodo massimo di un anno

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Lavoro autonomo:

A chi si rivolge Destinatari delle agevolazioni per il franchising sono coloro che intendono avviare un’attività in qualità di franchisee (affiliati) con i franchisor (affilianti� che hanno stipulato la Convenzione di accreditamento con Sviluppo Italia. Le iniziative possono essere proposte sia da singoli (sotto forma di ditta individuale) sia in gruppo (costituendosi nelle varie tipologie di società, ad esclusione delle cooperative e delle società di fatto). I requisiti soggettivi richiesti ai proponenti l'iniziativa in franchising (il titolare nel caso di ditte individuali, almeno la metà numerica dei soci, che detenga almeno la metà delle quote di partecipazione, nel caso di società) sono i seguenti: maggiore età alla data di presentazione della domanda non occupazione nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda. Si considerano occupati: i lavoratori dipendenti (a tempo determinato e indeterminato, anche part-time) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa i liberi professionisti i titolari di partita IVA gli artigiani residenza alla data del 1° gennaio 2003 nei ���������������� ����������������� (il solo requisito della residenza è relativo all'intero territorio di quei comuni che anche solo in parte ricadono nelle aree agevolabili). Nei medesimi territori deve essere ubicata la sede legale, amministrativa e operativa delle iniziative. Cosa si può fare Sono agevolabili le attività di: commercializzazione di beni commercializzazione di servizi. Sono escluse le iniziative che si riferiscono a: �������� (di merci conto terzi e di persone in numero superiore a 9) ������ �������������� ����������������� � ��������� ����������������; in particolare sono escluse attività di presentazione e/o trasporto di prodotti agricoli al mercato (imballaggio, stoccaggio, movimentazione) e attività connesse all'esportazione Le agevolazioni finanziarie Ai sensi della delibera ��������������������, n. 16 - pubblicata sulla G.U. n. 156 dell’8 luglio 2003 - sono stati richiamati i principi di cui all’art. 72, comma 2 della legge 289 anche in merito alle gestione delle misure agevolative di cui al Titolo II del D.Lgs. 185/00; pertanto le agevolazioni concedibili per la misura Franchising – comunque entro il limite de minimis - sono le seguenti: un contributo a fondo perduto e mutuo agevolato (restituibile in un minimo di 5 anni e in un massimo di dieci anni con le modalità di cui all’art. 7 del DM 295 del 28 maggio 2001); un contributo a fondo perduto sulle spese di gestione (con le modalità previste all’art. 29 del D.M. 295 del 28 maggio 2001 e sue successive modifiche) Il mix delle agevolazioni potrà, comunque, essere determinato in base alle specificità

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di ciascun progetto, e sempre nel rispetto dei criteri dell’art. 72 della Legge finanziaria 2003 e della regola del “de minimis”. Nota Bene L’agevolazione sottoposta alla regola “De minimis “ è una agevolazione che viene erogata a favore del medesimo soggetto, anche a valere si vari strumenti, per un massimo di � 100.000 in tre anni.(si applica normalmente alle agevolazioni a carattere regionale)

Informazioni tratte dai seguenti siti “sviluppoitalia.it, studioarganese.it, prospettiva2000.it

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CAPITOLO 10

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10.1-IL RUOLO DEL CAPITALE NELLE BANCHE E LA SUA REGOLAMENTAZIONE. Nelle polit iche del sistema credit izio, nazionale e internazionale, i l capitale assume un ruolo centrale. La disponibil i tà di capitale è fondamentale non solo per far fronte ad eventuali cr isi ma anche perché fornisce alle banche un certo l ivello di f lessibi l ità f inanziaria che consente loro di sfruttare al meglio eventuali opportunità di crescita. Un sistema bancario adeguatamente capital izzato è in grado di fornire credito alle imprese e f inanziare opportunità d’ investimento che incoraggiano la crescita, l ’aumento dell ’occupazione e contribuiscono a rendere più solida l ’economia. L’ importanza del capitale e i l ruolo che esso svolge, viene recepito formalmente nel 1974 con la costituzione del Comitato di Basilea per la vigi lanza bancaria. I l Comitato opera in seno alla BRI, Banca dei Regolamenti Internazionali, con sede a Basilea, un organismo internazionale che ha lo scopo di promuovere la cooperazione fra le banche centrali, ed altre agenzie equivalenti, per perseguire la stabil ità monetaria e f inanziaria. I l Comitato è composto dai rappresentanti del le Autori tà di Vigi lanza dei paesi del G10 (Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Ital ia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Stati Unit i , Svezia e Svizzera). E’ un organismo che non possiede alcuna autorità sovranazionale e le sue conclusioni non hanno forza legale; le raccomandazioni sono formulate nell ’aspettat iva che le singole autorità nazionali redigano disposizioni operative che tengano conto delle realtà dei singoli stat i. Nel luglio del 1988, dopo un processo di consultazione che ha interessato anche le Autorità di Vigilanza dei paesi non appartenenti al G10, i l Comitato di Basilea ha proposto l ’adozione di un sistema di requisit i minimi di capitale uniformi per le banche comunemente noto come “Accordo di Basilea sul capitale”.

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10.2- L’ACCORDO DI BASILEA SUL CAPITALE DELLE BANCHE - OBIETTIVI Prima della rat if ica dell ’Accordo del 1988, effettuata da circa 150 paesi, ogni Stato regolava l ’adeguatezza del capitale del sistema bancario secondo criteri propri. Negli Stati Unit i alle banche veniva r ichiesto di f inanziare almeno i l 5% delle loro att ività (escluse le att ività fuori bi lancio), tralasciando del tutto i l r ischio; in Francia e nel Regno Unito, dalla f ine degli anni 70, venivano introdott i dei sistemi di requisit i patrimoniali con la previsione di esplicite ponderazioni di r ischio per le att ività bancarie. Anche in Ital ia erano stati introdott i dal 1987 (delibera del CICR del 23 dicembre 1986) dei coeff icienti patr imoniali correlat i al r ischio. I sistemi di regolamentazione adottat i dai vari paesi presentavano comunque sostanziali differenze; queste creavano condizioni di disparità, in termini di concorrenza, tra i sistemi stessi soprattutto a causa del verif icarsi, nel corso degli anni 80, di una crescente competizione internazionale fra le banche. L’Accordo di Basilea del 1988, per la prima volta ha stabil i to delle regole precise sui requisit i di capitale, che “ legano” gli stessi ai r ischi credit izi delle banche. Gli obiett ivi perseguit i erano principalmente due: 1) rafforzare la solidità e solvibi l i tà del sistema bancario internazionale attraverso l’ introduzione di requisit i minimi di capitale correlat i al r ischio; 2) r idurre le dif ferenze competit ive fra le banche att ive a l ivello internazionale attraverso l ’ introduzione di un “approccio standard”. Entrambi gl i obiett ivi perseguivano un'unica f inalità: r idurre i l verif icarsi di crisi bancarie senza minare la concorrenza internazionale all ’ interno dell ’ industr ia bancaria.

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10.3- I REQUISITI DI CAPITALE. I l Comitato ha strutturato i requisit i di capitale attraverso la definizione di tre elementi: 1) I l Capitale di vigi lanza: è costituito dalle poste destinate a “coprire” la banca nell ’eventualità’ di perdite. I l capitale di vigi lanza viene diviso in due blocchi denominati TIER 1 (patr imonio di base) e TIER 2 (patr imonio supplementare). I l TIER 1 comprende i l Capitale Sociale, Uti l i non distr ibuit i e Riserve palesi mentre i l TIER 2, che non può superare i l 50% del TIER 1 (percentuale portata al 100% nelle successive revisioni dell ’Accordo), è composto dalle Riserve occulte, dal Debito subordinato, dai Fondi Rischi e dagli strumenti ibridi di capitale e di debito. 2) I l Rischio di Credito: r ischio di inadempienza della controparte agli obblighi contrattuali. I l r ischio delle varie esposizioni credit izie, sia quelle in bi lancio che quelle fuori bi lancio, viene quantif icato in base a determinate ponderazioni: 0% per le att ività considerate a r ischio nullo; 20% per le att ività a r ischio minimo; 50% per le att ività a medio rischio e 100% per quelle a più alto r ischio. Tabella 1 – Le ponderazioni di rischio dell’Accordo di Basilea del 1988 Ponderazioni di rischio

Attività“in bilancio” Attività “fuori bilancio”

0 % Contante e valori assimilati, crediti vs.Banche centrali paesi OCSE; titoli di Stato emessi da governi paesi OCSE

Impegni analoghi all’erogazione di credito con scadenza < 1 anno

20 % Crediti vs.Banche multilaterali di sviluppo o garantiti da tali istituzioni o da titoli emessi dalle medesime; titoli emessi da enti pubblici USA

Impegni di firma legati ad operazioni commerciali (crediti documentari con garanzia reale)

50 % Mutui integralmente assistiti da garanzia ipotecaria su immobili residenziali occupati dal mutuatario o locati

Facilitazioni in appoggio all’emissione di titoli; altri impegni all’erogazione di credito con scadenza > 1 anno

100 % Crediti vs. imprese private; partecipazioni in imprese private, crediti vs. Banche e governi di paesi non OCSE

Sostituti diretti del credito (fideiussioni e accettazioni); cessioni di attività pro solvendo con rischio di credito a carico della banca

3) I l rapporto minimo tra i l capitale e i l r ischio: l ’accordo prevede che le Banche detengano capitale in misura pari almeno all ’8% delle att ività ponderate per i l r ischio. BANK’S CAPITAL RATIO = TIER 1 + TIER 2 / A* = 8 % Esempio: su un prestito a PMI di 500 Euro si applicherà una ponderazione del 100% (vedi tabella 1) quindi i l capitale che la Banca deve detenere deve essere pari almeno a 40 Euro (40/500 = 8 %); in caso di Mutuo dello stesso importo a soggetto privato garantito da ipoteca su immobile residenziale si applicherà un coeff iciente di ponderazione del 50% (vedi tabella 1) quindi A* sarà uguale a 250 (500 Euro x 50 %) e i l capitale minimo da detenere sarà pari ad almeno 20 Euro (20/250 = 8%).

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10.4- OSSERVAZIONI E CRITICHE I requisit i di capitale previsti dall ’accordo di Basilea del 1988 sono stati oggetto di crit iche in quanto sin dall ’origine e’ emerso che le indicazioni contenute non rif lettono i l r ischio sottostante. In part icolare e’ stato sostenuto che: 1) la diversità del merito di credito delle contropart i, al l ’ interno delle varie categorie, non è considerata adeguatamente attr ibuendosi un’eguale ponderazione a banche, imprese e stati sovrani con diversa r ischiosità; 2) la scadenza dei credit i non viene considerata un fattore di r ischio mettendo sullo stesso piano prestit i a breve, medio e lungo termine; 3) i l principio di diversif icazione del portafoglio e’ del tutto trascurato; 4) non e’ previsto un adeguato incentivo all ’ut i l izzo di tecniche di mit igazione del r ischio quali, ad esempio, garanzie reali, garanzie personali, credit derivatives e compensazioni di att ività “ in bi lancio”; 5) nella determinazione di A* vengono presi in considerazione esclusivamente i r ischi di credito escludendo sia i r ischi di mercato che i r ischi operativi. L’evoluzione delle gestioni bancarie negli ult imi anni e, in particolare, dei r ischi di credito (si pensi ad esempio ai credit derivatives e alle complesse operazioni di securit isation) che le banche fronteggiano ha indotto i l Comitato di Basilea a r ivedere l ’accordo originario. Attraverso numerose consultazioni si e’ giunti, nel gennaio 2001, al la pubblicazione del “Nuovo accordo di Basilea sul capitale” comunemente definito “BASILEA 2”; i l testo originario è stato, e sarà ancora, oggetto di ulteriori interventi sulla base dei suggerimenti e indicazioni delle autorità di vigi lanza. L’obiett ivo è quello di giungere, attraverso i l confronto con le autorità di vigi lanza e una serie di indagini quantitat ive, ad un testo definit ivo entro la f ine del 2003, mentre l ’attuazione dell ’accordo è prevista per la f ine del 2006.

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10.5- LA STRUTTURA DI “BASILEA 2” L’accordo del 1988 offr iva sostanzialmente una sola opzione per misurare l ’ammontare di capitale appropriato per le banche, basata su coeff icienti f issi. La proposta di Nuovo Accordo presenta invece tre approcci dif ferenti, con diversi l ivell i di complessità metodologica, sia per la misurazione dei r ischi di credito, sia per la misurazione dei r ischi operativi. L’ impianto è quindi più complesso, ma consente alle banche di ut i l izzare metodologie di misurazione più sensibil i ai r ischi effett ivamente sostenuti. Gli approcci delineati nella proposta hanno in part icolare due f inalità specif iche. La prima e’ quella di saper cogliere nel modo più ampio possibile i r ischi dell ’att ività’ bancaria att ivando un sistema di protezione più sensibile al la loro effett iva portata ed eliminando così uno dei principali inconvenienti dell ’Accordo del 1988. La seconda e’ quella di mantenere l ’attuale l ivello di capitale regolamentare a l ivello di Sistema e, andando a differenziare tra le banche, premiare quelle con i portafogli di migliore qualità e penalizzare le altre. Basilea 2 si art icola in tre “pi lastri” che congiuntamente dovrebbero contribuire alla sicurezza e alla stabil i tà dei sistemi f inanziari: 1) Primo pilastro: requisit i minimi di capitale; 2) Secondo pilastro: processo di revisione e controllo prudenziale da parte del regolatore nazionale; 3) Terzo pilastro: discipl ina di mercato. I l primo pilastro stabil isce i requisit i minimi di capitale, mantenendo sia la definizione dell ’accordo del 1988 di capitale (capitale di base e capitale accessorio – Tier 1 e Tier 2) sia i l requisito minimo dell ’8% tra capitale ed att ivo ponderato per i l r ischio. Patrimonio di Vigilanzaii __________________________ � 8% Attività Ponderate per il Rischio

La novità sostanziale r iguarda i miglioramenti nella misurazione dell ’att ivo a r ischio, ossia i l denominatore del rapporto . I metodi per la misurazione del rischio di credito sono più elaborati e viene introdotta per la prima volta una misura dei r ischi operativi (r ischi di perdite dirette o indirette r isultanti dall ’ inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, r isorse umane e sistemi interni, oppure da eventi di origine esterna).

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I rischi di mercato (r ischio tasso di interesse e r ischio azionario nei portafogli di negoziazione, rischio valutario e rischio sulle posizioni in merci della banca) invece erano già stati presi in esame in occasione delle modif iche apportate nel 1996. I l r ischio di tasso di interesse sul banking book viene approfondito nel secondo pilastro. I l Comitato ha formulato le seguenti ipotesi sul peso percentuale dei r ischi nel requisito patr imoniale previsto dal nuovo accordo: - Rischio di Credito 72% - Rischio Operativo 20% - Rischio di Mercato 8%. I l secondo pilastro è teso a verif icare che ogni banca abbia processi interni validi per valutare l ’adeguatezza del proprio capitale, basati su una valutazione comprensiva dei propri r ischi. In questo pilastro e’ compresa la validazione, da parte del supervisore, dei sistemi interni di rat ing e la valutazione di strumenti, strutture organizzative e processi gestionali f inalizzati al l ’ut i l izzo dei sistemi di misurazione e gestione del r ischio di credito. I l controllo prudenziale si fonda sull ’applicazione di quattro principi chiave: 1) le banche devono disporre di un procedimento per determinare l ’adeguatezza patr imoniale complessiva in rapporto al proprio profi lo di r ischio e di una strategia per i l mantenimento dei l ivell i patr imoniali; 2) le autorità di vigi lanza devono verif icare e valutare i l procedimento interno di determinazione dell ’adeguatezza patrimoniale delle banche e la connessa strategia, nonché la loro capacità di monitorare e assicurare la conformità con i requisit i patr imoniali obbligatori. Le autorità di vigi lanza devono adottare appropriate misure prudenziali qualora non siano soddisfatte dei r isultat i di tale processo; 3) le autorità di vigi lanza devono attendersi che le banche operino con una dotazione patr imoniale superiore ai coeff icienti minimi obbligatori e devono avere la facoltà di r ichiedere alle banche di detenere un patr imonio superiore al minimo regolamentare; 4) le autorità di vigi lanza devono intervenire preventivamente per evitare che i l patr imonio di una banca scenda al di sotto dei l ivell i compatibil i con i l suo profi lo di r ischio e devono esigere pronte misure corrett ive se la dotazione di patr imonio non è mantenuta o r ipristinata. 5) I l terzo pilastro punta ad un’accresciuta discipl ina di mercato, attraverso una maggiore trasparenza e comunicazione da parte delle banche per quanto r iguarda i l proprio profi lo di r ischio e la relat iva adeguatezza del capitale detenuto, nonché gli strumenti, le metodologie e i processi implementati.

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10.6- L’APPLICAZIONE DI BASILEA 2 E I POSSIBILI RIFLESSI PER LE IMPRESE . le possibili conseguenze dell’applicazione, a partire dal 2007, della presente normativa potrebbero riguardare: 1-penalizzazione del finanziamento alle piccole e medie imprese (PMI) in conseguenza dei sistemi di rating interni adottati dalle banche. Le piccole e medie imprese, normalmente dotate di minor capitale di rischio, potrebbero quindi andare incontro a una contrazione dei prestiti all'investimento concessi. Così, gli imprenditori delle PMI a causa di minori garanzie creditizie, vedrebbero peggiorare le condizioni loro praticate con un effetto di compressione della loro capacità di indebitamento e di revisione delle opportunità di indebitamento. In pratica, le banche sarebbero indotte a ridurre il credito destinati alle PMI e, al contempo, ad aumentare i tassi di interesse. 2. problematiche legate alla prociclicità finanziaria: nei periodi di rallentamento economico, l’Accordo avrebbe l’effetto di indurre le banche a ridurre gli impieghi, causa il crescere del rischio, con la potenziale conseguenza di inasprire la crisi stessa; 3. possibile sostenimento di costi aggiuntivi da parte delle PMI nel rapporto con gli intermediari finanziari; 4. possibile spersonalizzazione del rapporto banca-impresa, a causa di un utilizzo maggiore della tecnologia e delle metodologie quantitative. A questi potenziali rischi si contrappongono opportunità, al contrario sono state ipotizzate anche delle opportunità per le PMI quali : a. il miglioramento allocativo delle risorse finanziarie da parte del sistema bancario, evitando il razionamento del credito; b. la significativa riduzione delle distorsione di prezzo (mispricing) tra le PMI “meritevoli” e quelle “non meritevoli”, invece di un aumento generalizzato del costo del credito, per cui il rating diverrà variabile strategica per regolare l’accesso al credito e il relativo costo per le PMI; c. il possibile rafforzamento nel rapporto Banca-Impresa che sarà maggiormente orientato alla trasparenza reciproca. Tale rafforzamento porterà benefici nel medio-lungo termine, determinato dalla accresciuta disponibilità di informazioni; d. la possibilità di individuare, all’interno del macro-segmento PMI, dei microsegmenti sulla base di diverse formule imprenditoriale ed esigenze finanziarie. Un ‘altra possibile variazione potrebbe riguardare Il ruolo dei Confidiiii. Il nuovo accordo di Basilea 2 ha suscitato preoccupazioni sulle possibili conseguenze sul finanziamento delle PMI e ha portato in primo piano il problema della validità delle garanzie utilizzabili ai fini della mitigazione del rischio di credito, cioè delle tecniche per ridurre i rischi di credito a cui incorrono le banche. Di conseguenza si pone l’accento anche sul ruolo dei Confidi. Basilea 2, infatti, prevede una serie di criteri e di condizioni specifiche per il riconoscimento delle garanzie ai fini della mitigazione del rischio di credito, che portano al momento ad

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escludere le garanzie di tipo consortile. Mentre in passato, secondo i canoni di Basilea 1 ogni banca godeva di ampia discrezionalità nel decidere il valore da attribuire alla garanzia conferita da un Confidi, nel nuovo contesto questa garanzia ha valore solo nella misura in cui permette di migliorare il rating della controparte interessata. E per determinare questo miglioramento del rating dell’impresa garantita il Confidi deve possedere esso stesso un rating, esterno o interno, più elevato di quello dell’impresa assistita e riuscire a trasmettere il suo rating, più elevato, a beneficio dell’impresa assistita nel rapporto debitore di quest’ultima con la banca. Le garanzie riconosciute utili ai fini della mitigazione dell’assorbimento del capitale sono: � le garanzie reali (financial e physical collateral)iv, che hanno la funzione di

ridurre la perdita in caso di insolvenza (Loss Given Default – LGD)v; � le garanzie personalivi (rilasciate da persone fisiche o giuridiche); � i derivati di credito, che consentono la sostituzione della probabilità di

insolvenza (Probability of Default- PD)vii del soggetto garantito con quella del garante o per la riduzione della LGD.

Come si vede, tra gli strumenti di mitigazione non vengono esplicitamente riconosciute le garanzie collettive dei Confidi. Tradizionalmente hanno operato per rendere più agevole e meno oneroso l’accesso al credito da parte delle PMI ed hanno giocato un ruolo importante per lo sviluppo di determinate aree geografiche e/o per l’attenuazione di problemi concernenti specifiche fasce di prenditori, sebbene attraverso un’offerta largamente diversificata. Non a caso la loro funzione si è andata rafforzando nei periodi in cui determinati fattori esogeni (crisi congiunturale, recessione economica, inflazione, normative con effetti restrittivi sul credito) hanno reso maggiore l’onerosità dell’indebitamento o del razionamento del credito nei confronti di prenditori marginali. A titolo esemplificativo si ricorda che i Confidi prestano garanzie alle banche convenzionate sui finanziamenti che le banche erogano agli associati dei Confidi. A garanzia dell’assolvimento dell’impegno fidejussorio di solito limitato dal 30% al 50% del rischio dei credito i Confidi costituiscono: � i fondi rischi monetari, il fondo collettivo di garanzia, è costituito dai contributi versati dagli associati, sia fissi che in percentuale, alla garanzia ottenuta. Tale fondo viene utilizzato dai Confidi per far fronte alle richieste effettuate dalle banche finanziatrici circa la copertura totale o parziale delle perdite originate da insolvenza degli associati. Secondo Basilea 2 tale forma di garanzia non soddisfa i requisiti per una deduzione delle ponderazioni, in quanto tale garanzia ha solo la capacità di ridurre le perdite sopportate in caso di insolvenza dell’affidato. Secondo le attuali convenzioni tra banche e Confidi, è previsto, per esempio, che il fondo monetario copra il 50% delle perdite generate dai prestiti garantiti, non producendo di fatto alcuno sconto. Anche secondo Basilea 2 le garanzie dei Confidi non sono direttamente inquadrabili come garanzie reali o personali, in quanto non possiedono i requisiti oggettivi (minimiviii e operativiix) e i requisiti soggettivi del garantex, caratteristiche che le garanzie dei Confidi dovrebbero rispettare per poter essere riconosciute valide per

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l’attenuazione della copertura patrimoniale dell’esposizione al rischio di credito delle banche. La loro capacità di mitigazione varia anche in relazione ai metodi di valutazione del rischio che saranno adottati dalla banca: con il metodo standard (standard approach) o l’Approccio di Base (Foundation) i requisiti previsti sono più restrittivi, mentre con il metodo IRB Avanzato (Advanced) le banche hanno maggiore discrezionalità nell’utilizzo delle garanzie; infatti devono solo dimostrare all’Autorità di Vigilanza la capacità delle garanzie acquisite di attuare un’effettiva mitigazione del rischio di credito, indicando il grado di copertura, gli obblighi e la tempistica del rimborso. Le banche che invece adotteranno l’approccio avanzato (advanced) possono procedere, sulla base di criteri validati dall’organo di vigilanza, ad una stima autonoma di tutte le componenti di rischioxi e, quindi, anche degli strumenti di garanzia che incidono su tali componenti. Pertanto, gli elementi oggettivi portano ad escludere l’ammissibilità delle garanzie individuali rilasciate dai Confidi, in quanto tali garanzie reali sono prestate a fronte del fondo monetario costituito dal Confidi presso la banca che però è posto a copertura di una pluralità di affidamenti bancari e in base ad una certa percentuale: pertanto gli affidamenti garantiti non risultano singolarmente coperti dal fondo rischi, come invece richiesto dal documento di Basilea. Il timore che tale situazione potesse determinare un ridimensionamento del ruolo tipico dei Confidi ha condotto il legislatore italiano a introdurre nell'ordinamento una completa e organica riforma del settore dei Confidi (L. 326 del 24/11/2003 “Riforma Confidi), che sta gia creando le condizioni per un rafforzamento strutturale ed operativo del sistema dei Confidi coerenti con lo scenario normativo e di mercato che si va delineando a seguito dell’emanazione del Nuovo Accordo di Basilea. La legge infatti circoscrive l’ambito di applicazione della materia offrendo la definizione di Confidi sia dal punto di vista soggettivo, che dal punto di vista oggettivo, chiarendo inoltre che l’attività di garanzia collettiva consiste “nell’utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o sociexii, per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario”. Dall’entrata in vigore della legge, i Confidi già costituiti avranno due anni di tempo per adeguare la propria struttura patrimoniale all’insieme dei requisiti dimensionali previstixiii. Accanto ai Confidi “tradizionali” che continuano ad essere regolati dall’art. 155 del TUB e la cui attività è limitata alla prestazione di garanzie a favore delle PMI aderenti, sono previste due nuove tipologie di Confidi: � gli “intermediari finanziari” � le “banche di garanzia”, che, al raggiungimento di determinate soglie di volume di attività e di patrimonio, sono tenuti ad iscriversi all’elenco speciale degli intermediari finanziari non bancari, che comporterà l’assoggettamento alla vigilanza della Banca d’Italia e la possibilità di diversificare le proprie attività: attività di prestazione di garanzia a favore dei soci, attività finanziarie a favore di soci e di terzi e attività nei confronti del pubblico, sebbene quest’ultima in via residuale. Agli “intermediari di garanzia” inoltre, è stato imposto l’obbligo di dotarsi di un sistema informativo e contabile, di metodi di misurazione e gestione dei rischi e di strutture di

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controllo interno adeguati al volume ed alla complessità delle attività svolte, permettendo loro di produrre importanti risultati in termini di rafforzamento della loro credibilità nei confronti del sistema bancario e le premesse per lo sviluppo di nuovi servizi di tipo informativo da offrire alle banche e alle società di rating interessate alla valutazione delle PMI aderenti. La trasformazione in banca dei Confidi, invece, costituisce il superamento degli ostacoli imposti da Basilea 2, dato che il garante viene a coincidere con la banca, che costituisce uno dei soggetti abilitato alla prestazione di garanzie personali.

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10.7 – I NUOVI REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO a- Il Rating Tra le novità più importanti introdotte dal documento di Basilea 2 c’è l’esplicito inserimento del rating come metodologia per il calcolo del rischio di credito (merito creditizio, solidità e capacità di rimborso). Il Nuovo Accordo sul Capitale si pone l’obiettivo di rendere i requisiti patrimoniali più sensibili ai rischi sottostanti alle attività finanziarie, sensibilità non prevista dal precedente Accordo del 1988. "Ratingxiv" significa semplicemente "valutazione": valutazione dell'impresa e della sua attitudine a generare nel tempo le risorse necessarie al pagamento dei debiti contratti per l'acquisizione dei fattori produttivi, quindi del loro specifico livello di solvibilità. Può essere valido per un solo anno, per l’intera durata dell’operazione o per quella del rapporto con l’azienda, per permettere sia una diversa attribuzione del rating iniziale, sia un mutamento nel tempo dello stesso. Il Comitato consente alle banche la scelta tra due metodologie per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito: � l’Approccio Standard � l’Approccio dei Rating Interni (IRB), suddiviso in IRB base o Foundation e IRB

avanzato o Advanced. La novità dell’Approccio Standard consiste nell'introduzione di diversi livelli di ponderazione nell’ambito della stessa categoria di soggetti mentre nell’Accordo del 1988, per le imprese, per esempio,era previsto un solo coefficiente di ponderazione di 100%. Le diverse ponderazioni previste dal Comitato all'interno di ogni categoria corrispondono ai diversi livelli di rischio di credito espresso in termini di rating, dalle agenzie di rating specializzatexv. Le banche che adottano questo metodo, quindi, in presenza di un soggetto dotato di rating esterno potranno immediatamente individuare il coefficiente di ponderazione corrispondente ad un determinato livello di rischio. L’Approccio dei Rating Interni (IRB), invece, è fondato sullo sviluppo, da parte di ogni banca, di un sistema interno di rating a condizione di possedere alcuni requisiti minimixvi validati dalle Autorità di Vigilanza nazionali, nel nostro caso la Banca d’Italia. I coefficienti di ponderazione, pertanto, non sono rigidi come nel metodo standard ma vengono calcolati attraverso specifiche funzioni di ponderazione, che, oltre ad essere ripartiti in relazione a determinate categoriexvii, a tener conto delle diverse caratteristiche delle controparti e della tipologia di attività, dovranno anche essere basati su una molteplicità di parametri quali:

• la probabilità di insolvenza della controparte (Probability of Default – • PD), cioè la probabilità che un soggetto diventi insolvente: dipende

essenzialmente dalle condizioni economico-finanziarie dell’impresa e del relativo settore;

• il tasso di perdita in caso di insolvenza (Loss Given Default – LGD), cioè la perdita definitiva del credito rispetto all’ammontare erogato, che dipende in misura rilevante dalle garanzie;

• l’esposizione economica al momento del default (Exposure at default – EAD); • la vita residua dell’operazione (Maturity – M)che è di due anni e mezzo nella

versione base, mentre nella versione avanzata la maturità viene calcolata sulla singola esposizione;

• la mitigazione del rischio (Guaranty – G), in presenza di garanzie;

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• La nuova normativa considera anche un altro elemento di rischio: • il grado di diversificazione del portafoglio impieghi di una banca Granularity),

secondo cui le banche, definito un portafoglio di riferimento, devono valutare se il proprio portafoglio presenta un grado di diversificazione migliore o peggiore rispetto al benchmark. Nel caso sia migliore sono previsti “sconti” sui requisiti da applicare alla somma degli attivi del portafoglio bancario; nel caso sia peggiore sono previste delle penalità.

L’IRB Base prevede, come regola generale, che le banche stimino internamente solo la probabilità di insolvenza (PD) mentre i parametri relativi alle altre variabili vengono forniti dall’Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia); nell’IRB Avanzato invece la stima di tutte le variabili di rischio è lasciata alla banca a condizione che vengano rispettati gli specifici requisiti di cui sopra. I modelli, attualmente in fase di messa a punto da parte delle Banche, prevedono la determinazione del valore del parametro PD come risultante di una valutazione effettuata su 3 componenti fondamentali: 1 - la “Componente quantitativa” riguarda essenzialmente l’esame del bilancio, effettuato tramite le tecniche degli indici (ratios) e dei flussi. I ratios di bilancio infatti forniscono indicazioni segnaletiche di sintesi sulle condizioni patrimoniali (indicatori di solidità), economiche (indicatori di redditività) e finanziarie (indicatori di liquidità) dell’impresa. L’ esame dei flussi finanziari ( flussi finanziari globali, di capitale netto e di cassa)è pertanto finalizzato a verificare il fabbisogno finanziario dell’impresa. Vengono altresì effettuate analisi quantitative di tipo previsionale per quantificare la capacità di rimborso dell’impresa. In tal caso, dal punto di vista tecnico, gli strumenti utilizzati sono i bilanci prospettici, attraverso i quali si cerca di costruire, a una o più date future, il conto economico e lo stato patrimoniale e, quindi, i redditi previsti ed i fabbisogni finanziari futuri. 2 - la “Componente comportamentale” basata su dati storici relativi al rapporto Banca-Impresa. Per cui riguarderanno: - il rapporto con la banca e il sistema bancario (le movimentazioni del conto corrente, i beneficiari degli assegni emessi, i traenti degli assegni accreditati, le firme, la natura e la regolarità, le scadenze originarie, i rinnovi e i richiami del portafoglio cambiario, le eventuali segnalazioni della Centrale dei Rischi sulla posizione globale di rischio). 3 - la “Componente qualitativa” basata sulla raccolta di informazioni di tipo qualitativo sull’impresa; riguardanti, da un lato, la struttura e l’andamento del settore in cui opera l’impresa e, dall’altro, le caratteristiche generali e le politiche di gestione dell’impresa stessa con particolare riferimento all’andamento dei rapporti con il sistema bancario, nonché la fondatezza dei suoi programmi futuri. Per cui riguarderanno: - la situazione generale del settore in rapporto allo stato della congiuntura economica; - la struttura del settore (tipologia dei prodotti, tecnologia e sistemi di produzione, capacità produttiva installata e utilizzata, i volumi e i costi di produzione, il numero e le dimensioni delle imprese, il grado di concentrazione, il fatturato e le quote di mercato, i prezzi di vendita, i canali di distribuzione, le politiche di marketing e le previsioni sull’andamento del settore);

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- le caratteristiche generali e le politiche di gestione dell’impresa (la struttura organizzativa e la capacità dei dirigenti, le politiche di produzione, di approvvigionamento e la gestione delle scorte, le politiche di vendita, la posizione dell’impresa nei confronti della concorrenza, la valutazione della fondatezza dei futuri programmi e le previsioni sull’andamento delle principali quantità economiche aziendali). Le principali trasformazioni che l’adozione da parte delle banche del sistema di rating comporterà nel modo di fare impresa, riguarderanno la funzione finanziaria e la comunicazione. Il rating quindi si può definire come il risultato di un articolato processo di analisi delle tre componenti sopra esposte, per cui l’imprenditore sarà chiamato a fornire maggiori informazioni sulla propria condizione operativa, economica e finanziaria. Peseranno pertanto i risultati ottenuti, le scelte strategiche attuate, l’attendibilità dei dati di bilancio, la frequenza e la precisione delle informazioni finanziarie ed economiche a consuntivo e la capacità di elaborare informazioni finanziarie ed economiche a preventivo. La comunicazione passerà sempre più attraverso informazioni di natura contabile ed extracontabile. Cambierà il rapporto banca-impresa, che rappresenterà un’opportunità per introdurre dei cambiamenti organizzativi, sul piano interno e ridisegnerà le reciproche modalità di relazione, su quello esterno. Ma quali sono le misure che le PMI dovrebbero adottare in funzione della valutazione di rating da parte delle banche (processo peraltro in corso e in fase di test): 1 - aumentare la capitalizzazzione, potenziando la gestione strategica e finanziaria. Qualsiasi sistema di rating, infatti, prende in esame i dati di bilancio, i mezzi propri utilizzati dall’impresa e il livello di indebitamento. Un buon livello di capitalizzazione, quindi, è la prima condizione da soddisfare per aspirare a un buon giudizio di rating. Per capitalizzazione s’intende il progressivo incremento del patrimonio netto aziendale (o gestione del capitale proprio o mezzi propri) rispetto al totale delle attività/passività, mediante il rafforzamento del capitale sociale, delle riserve di utili, delle riserve di capitale e di rivalutazione. Il patrimonio di un’impresa nasce con l’apporto del capitale sociale, ma dovrebbe poi crescere attraverso l’accumulo degli utili aziendali non distribuiti. Se ciò non dovesse accadere, non è dovuto sempre all’incapacità dell’imprenditore di generare redditi, quanto piuttosto alla sottostima dei componenti positivi del reddito stessoxviii. Anche se il processo di capitalizzazione in Basilea 2 sostanzialmente riguarda le banche, queste richiederanno, di conseguenza, alle imprese di migliorare il rapporto tra debito e patrimonio. Con la “riforma del diritto societario” il legislatore italiano ha voluto dare una risposta all’esigenza di patrimonializzazione delle Pmi italiane, introducendo delle novità in materia di conferimenti e di finanziamenti socixix volte a favorire questa esigenza. Il rafforzamento della struttura finanziaria, invece, consente all’impresa di utilizzare correttamente le fonti finanziarie rispetto ai fabbisogni finanziari (cioè finanziare gli investimenti con prestiti a m/l termine) e ottenere una gestione economica equilibrataxx, cioè la capacità di remunerare adeguatamente le fonti di finanziamentoxxi. 2 - migliorare l’organizzazione interna, migliorando, per esempio, il sistema di controllo interno che può garantire una migliore affidabilità dei dati trasmessi all’esterno;

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3 - valorizzare le potenzialità positive dell’impresa, come ad esempio, la qualità, il design, elementi che l’impresa deve trasmettere al suo principale referente, la banca appunto. 4 - imparare a comunicare in modo continuo, efficiente e professionale con il sistema finanziario. b) La funzione finanziaria e la comunicazione Le Pmi italiane sono caratterizzate da un assetto proprietario a forte valenza familiare, con riflessi non secondari sul piano del governo dell’impresa. Per quanto riguarda in particolare la finanza d’impresa, le Pmi evidenziano spesso delle carenze nella funzione finanziaria, funzione che non viene percepita dall’imprenditore come strategica, al pari di altre funzioni, come per esempio la funzione produzione o la funzione commerciale. Sul piano operativo, l’assenza di un direttore finanziario distinto dal direttore amministrativo, si potrebbe riflettere in una sostanziale scarsità di strumenti di previsione e di pianificazione, sia di breve che di medio-lungo termine, e nella mancanza di adeguate metodologie di analisi e valutazioni a supporto delle decisioni di investimento e finanziamento. L’adozione da parte delle banche di sistemi trasparenti fondati su una base oggettiva di analisi, capaci di discriminare tra debitori di migliore qualità e debitori con una solvibilità peggiore, dovrebbe indurre le Pmi a prestare maggiore attenzione alla funzione finanza, spingendole di fatto a una più attenta auto-analisi e ad attuare una pianificazione strategica e finanziaria. Le Pmi, in pratica, si dovrebbero rendere conto che hanno la possibilità di affrontare la prova dei rating in modo pro-attivo e non di subirlo passivamente, che hanno, anzi, la possibilità di far leva su questo per accedere al credito a condizioni più favorevoli. Serve la consapevolezza che fare impresa non significa soltanto attuare processi produttivi, ma che bisogna anche saperli organizzare in maniera efficiente, valutando in via preventiva i fabbisogni finanziari che essi generano, individuando le opportune fonti di finanziamento da utilizzare, garantendo nel contempo una congrua remunerazione per i conferenti capitali. Sul piano interno, le Pmi dovrebbero provvedere al rafforzamento della funzione strategica e finanziaria attraverso l’implementazione di un sistema informativo aziendale in grado di gestire in modo efficace le informazioni economico-finanziarie che si producono in azienda nelle diverse aree funzionali. La cultura del rating avvantaggerà di fatto quelle imprese che sapranno individuare, analizzare e valutare i propri fattori di rischio, riscontrabili nel settore di appartenenza e nell’ambiente competitivo di riferimento, e a determinare i propri punti di forza e le opportunità da far valere o cogliere, nonché i punti di debolezza e le minacce da affrontare. È pertanto indispensabile introdurre in azienda l’uso di modelli di pianificazione sia di breve che di lungo termine, basati sull’attività di business planning e di simulazione. A livello finanziario, invece, è opportuno integrare un’attività di budgeting di breve periodo alla formulazione di piani previsionali a medio termine e a un sistema di reporting efficace. La pianificazione nel tempo della struttura finanziaria non può, tuttavia, prescindere dallo scenario di mercato e dalle strategie competitive che si intendono adottare.

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Per quanto riguarda la comunicazione, il sistema di regole delineato dal primo pilastro del Nuovo Accordo evidenzia l’importanza, sul piano relazionale, di una comunicazione di qualità tra le banche e le Pmi. Quest’ultime saranno chiamate a cambiare il loro approccio culturale e strutturale nei confronti delle banche e a fornire loro informazioni attendibili in modo continuo, veloce e comprensibile, pena una maggiore percezione del rischio da parte delle banche e, di conseguenza, maggiore difficoltà di accesso al credito. La certificazione del bilancio potrebbe costituire un valido supporto per una crescita qualitativa globale dell’impresa, favorendo allo stesso tempo un rapporto banca-impresa più trasparente e fiduciario e un rating migliore all’impresa. Le Pmi dovranno dimostrare al sistema finanziario la validità dei propri progetti, abbandonando, innanzitutto, le attuali politiche di bilancio tradizionalmente volte a minimizzare l’imposizione fiscale, causa spesso di scarsa trasparenza dei bilanci attuali. In secondo luogo, l’Accordo intende spingere le imprese a ridurre il ricorso esclusivo al capitale di terzi (indice di sottocapitalizzazione dell’impresa), finalizzato spesso a coprire i fabbisogni dell’impresa e i prelevamenti dei soci, qualora i margini generati dalla gestione non siano adeguati a remunerare e a rimborsare il capitale di terzi. Siccome Basilea 2 impone alle banche la copertura del rischio attraverso mezzi propri, è evidente che le banche, a loro volta, chiederanno alle imprese una maggior presenza di capitale proprio (capitale di rischio) e minore indebitamento finanziario. L’efficienza delle scelte relative alla struttura patrimoniale e finanziaria, nonché la valutazione della capacità di crescita, diventano presupposti fondamentali per l’equilibrata gestione dell’impresa.

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10.8 – LE NUOVE FORME DI FINANZIAMENTO ALLE PMI 1. Le opportunità offerte dalla riforma del diritto societario Le PMI italiane, come si sa, sono prevalentemente orientate a un finanziamento di tipo bancario, che, sebbene abbia svolto un ruolo primario nella crescita economica delle imprese, non sempre è stato utilizzato in modo equilibrato e corretto. Spesso, infatti, prestiti a breve termine sono stati utilizzati per finanziare investimenti di lungo termine, irrigidendo la struttura del passivo di molte imprese. L’esigenza di una struttura patrimoniale equilibrata è fondamentale per consentire alle PMI di crescere, competere e per affrontare Basilea 2 e i criteri di valutazione basati sul rating, che come visto sopra, è legato al grado di solvibilità dell’impresa e al suo livello di capitalizzazione e indebitamento. Per promuovere lo sviluppo della finanza d’impresa diventa quindi necessario, innanzitutto, sviluppare una consapevolezza sulle possibilità di finanziamento alternative. Con la riforma del diritto societario, la riforma fiscale e l’adozione dei nuovi principi contabili internazionali (IAS), sono stati introdotti nuovi strumenti volti a favorire la patrimonializzazione delle imprese. In merito al diritto societario sono stati apportati cambiamenti nei confronti: � dei conferimenti � dei finanziamenti soci La nuova disciplina dei conferimenti ha esteso il concetto di conferibilità a qualsivoglia bene che può essere oggetto di una valutazione economica, comprendendo, per esempio,anche le prestazioni d’opera dei soci, i marchi e i brevetti, purché accompagnato da una relazione giurata di un esperto o di una società di revisori contabili o da una società di revisione iscritta nell’apposito registro alboxxii. Nella nuova disciplina dei finanziamenti soci, il decreto pone l’accento sul concetto di postergazione dei finanziamenti, obbligando l’impresa a formalizzare la rinuncia di rimborso di quei finanziamenti soci diventati con il tempo mezzi propri dell’impresa. In pratica, il principio implica che in caso di rimborso dei finanziamenti soci antecedente allo stato di crisi dell’impresa, il rimborso possa essere “richiamato”. Anche in ambito fiscale sono state introdotte norme volte a contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione (thin capitalization): la limitazione della deducibilità degli interessi passivi derivanti da indebitamenti fiscalmente “anomali” contratti dalle imprese con i propri soci o con parti correlate con i soci stessi. Qualora si verifichi un rapporto fra debiti e patrimonio netto superiore a quello consentito, l’imprenditore deve poter dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito dell’impresa e non da quella del socio. Nel caso non potesse fornire tale prova, ai fini fiscali gli oneri finanziari, riferiti a tale finanziamento, saranno indeducibili. La terza innovazione riguarda invece l’applicazione dei principi contabili internazionali (IAS – International Accounting Standards) che hanno effetto sulla patrinonializzazione e che riguardano: il leasing finanziario, gli ammortamenti anticipati le rimanenze di magazzino.

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Secondo il metodo finanziario previsto dallo IAS 17 il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria non viene più iscritto tra le attività del concedente, bensì tra quelle dell'utilizzatore il quale a fronte di ciò iscrive un debito per l'operazione. Ne deriva che l'utilizzatore imputerà a conto economico le quote di ammortamento del bene e gli interessi passivi che costituiscono la componente finanziaria dei canoni di leasing. Per quanto riguarda la riforma degli ammortamenti anticipati, il principio contabile internazionale prevede che le opportunità e i vantaggi tributari siano gestiti in sede di redazione della dichiarazione dei redditi. Ne consegue che gli ammortamenti anticipati o eccedenti la quota civilisticamente corretta non possono più essere iscritti nel conto economico, ma sono deducibili se indicati nell’apposito prospetto incluso nel modello unico. Infine, la valutazione delle rimanenze di magazzino, secondo la riforma IAS, prevede l’obbligo di valutazione delle rimanenze al minore tra il costo e il valore netto di realizzo. Le metodologie di valutazione del costo considerate valide sono: - costi standard o dei prezzi al dettaglio, - costi specifici, - FIFO o costo medio ponderato escludendo di fatto il metodo LIFO adottato finora in prevalenza da molte imprese italiane e prevedendo un incremento dei valori che concorreranno a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono iscritti e nei quattro successivi. b) I Covenants Tra i nuovi strumenti che assistono le operazione di finanziamento a medio/lungo termine rientra il “”Covenant””. Il covenant è una speciale pattuizione contrattuale a tutela del credito del finanziatore che evita il ricorso a forme di garanzia reale in cambio di clausole contrattuali inserite nei contratti, stipulati di norma per affidamenti a medio/lungo termine e concessi a scopo produttivo e commercial. Tali clausole tendono a fissare dei “paletti” (rapporto indebitamento/patrimonio; ebidta etc) che mirano a far si che l’impresa finanziata, nell’ambito della gestione corrente e per il periodo in cui è in essere il finanziamento, non compia atti che potrebbero pregiudicare l’interesse del finanziatore, o comunque alterare il profilo di rischio rispetto all’assunzione della delibera d’affidamento. Il punto centrale dell’assunzione del credito sta nell’affidabilità e capacità creditizia dell’azienda, da cui discende che la banca finanziatrice nel caso di mancato rispetto dei covenants potrà rinegoziare o revocare il credito in quanto l’azienda, in sostanza, si era assunta un obbligo di fare (affermative covenants) o un impegno di non fare (negative covenants). Le clausole, che vengono rinegoziate secondo necessità, sono riferite al bilancio dell’impresa affidata, analizzando la serie storica delle principali grandezze economiche-finanziarie e fissando dei punti fermi, affinché la struttura patrimoniale e quella finanziaria siano sempre compatibili con il nuovo volume di debiti assunti. c) Gli strumenti offerti dal mercato finanziario Con la legge n. 43 del 13 gennaio 1994, vengono introdotte anche in Italia le cambiali finanziarie, strumento di finanziamento di breve termine, alternativo al finanziamento bancario e particolarmente efficaci per la le PMI con esigenza di copertura di un fabbisogno stagionale o momentaneo.

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Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all’ordine, emessi in serie, con scadenza non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi dalla data di emissione e di taglio non inferiore a 10.000 euro. Sono considerate a tutti gli effetti dei valori mobiliari, equiparate giuridicamente alla cambiale ordinaria, tramite le quali, le imprese che le emettono, possono usufruire della raccolta del risparmio presso il pubblico, a costi più contenuti. Come cambiali devono contenere la promessa incondizionata di pagare una certa somma e le informazioni sulle caratteristiche del prestito. In più devono essere indicati il capitale sociale dell'impresa emittente, l'ammontare complessivo dell'emissione di cui la cambiale fa parte e, in caso di emissione da parte di società non quotate, il nome del garante e l'importo della garanzia. Sono girabili esclusivamente con la clausola «senza garanzia» o equivalenti. La remunerazione di un investimento in cambiali finanziarie è data dalla differenza tra valore nominale di rimborso e valore di acquisto Possono essere emesse da società ed enti con titoli quotati in un mercato regolamentato, come pure da società non quotate, tra cui rientrano le PMI. Nel caso di quest’ultime, l’ammontare dell’emissione non dover superare il limite del capitale più le riserve, i bilanci degli ultimi tre esercizi devono essere in utile e il 50% dell’ammontare delle cambiali emesse deve essere coperto da garanzia bancaria o assicurativa. La rimozione di tali vincoli è prevista nel caso in cui l’impresa emittente sia dotata di rating o abbia i bilanci degli ultimi tre esercizi in utile e certificati da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili; in tale caso i titoli devono essere assistiti da garanzie in misura non inferiore al 25 per cento del loro valore di sottoscrizione rilasciate da soggetti vigilatixxiii. Tra gli strumenti di finanziamento di lungo periodo rientrano invece: 1. - i prestiti obbligazionari, strumento con cui un’impresa contrae un debito a lunga scadenza con una pluralità di soggetti, per una somma non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Costituisce una valida alternativa al finanziamento bancario tradizionale per quelle imprese aventi una riconosciuta solidità economico - finanziaria, un valido posizionamento di mercato e una riconosciuta affidabilità tali da attrarre la fiducia dei risparmiatori. Gli amministratori hanno il potere di emettere obbligazioni, prestabilendo con una certa flessibilità la durata, i costi e tutte le altre condizioni del prestito, in relazione alla capacità dell’impresa di sopportare il peso degli interessi. È inoltre possibile l’emissione di prestiti obbligazionari convertibili che attribuiscano al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società o di convertire, in tempi e modi prestabiliti, l’obbligazione in azione. 2. – I prestiti partecipativi sono una forma particolare di finanziamento a medio/lungo termine, che rappresentano una diretta partecipazione al capitale di rischio dell'impresa da parte della banca finanziatrice in quanto il rendimento dipende dal risultato economico dell'azienda. Il tasso di interesse è variabile in funzione della redditività aziendale. In questo modo gli oneri finanziari gravano sull’impresa in misura diversa, a seconda dell’andamento aziendale. In pratica l'istituto di credito accetta di essere remunerato in parte mediante gli utili di esercizio dell'impresa finanziata. Sono, quindi, una sorta di ricapitalizzazione indiretta, che consentono all'impresa di indebitarsi anche per importi rilevanti, per realizzare programmi di sviluppo, ammodernamento, innovazione o ristrutturazione, che ne migliorino

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sensibilmente i risultati economici e ne accrescano il valore. All’impresa spettano gli oneri finanziari, mentre l’obbligo di rimborso del capitale spetta ai soci. Tali prestiti sono uno strumento che si rileva particolarmente adatto a soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese che vogliono diversificare le fonti di finanziamento senza perdere la propria autonomia di gestione con l'ingresso di nuovi soci. 3. – Private Equity e Venture Capital. Il Venture Capital, attraverso l’early stage financing, rappresenta la forma tecnica di investimento maggiormente impiegata a livello internazionale, per garantire la nascita di imprese ad alta tecnologia. Le Private Equity, invece, sono gli investimenti nel capitale di rischio realizzati nelle fasi di vita aziendale successive all'iniziale. Entrambi gli strumenti sono finalizzati a piani di sviluppo, acquisizioni, nuovi prodotti, nuove tecnologiexxiv, rafforzamento della struttura finanziaria oppure per risolvere problemi connessi con la proprietà dell'impresa, fra i quali il passaggio generazionale. Normalmente il nuovo socio, oltre all’apporto di capitale, aggiunge anche il know how manageriale, prezioso per la definizione della strategia di sviluppo dell'azienda. La partecipazione di un soggetto qualificato e specializzato, qual è il private equity investor, contribuisce a professionalizzare la gestione dell'azienda, a migliorarne l'immagine e a distinguere gli interessi personali dell'imprenditore da quelli dell'impresa. Trattasi di strumenti ad elevati livelli di rischio legati alla ricerca di opportunità di rendimenti più alti. 4. – Cartolarizzazione dei crediti La Cartolarizzazione dei crediti (Securitization) è una tecnica finanziaria attraverso la quale i flussi di cassa derivanti dal portafoglio di attività (asset) di un’impresa (originator) vengono ceduti ad un soggetto specializzato, la società cessionaria (Special Purpose Vehicle – S.P.V.), che si occupa di presentarli sul mercato sotto forma di titoli (Asset Backed Securities)xxv aventi caratteristiche di rendimento/rischio coerenti con le condizioni prevalenti del mercato stesso e quindi collocabili presso gli investitori. Si spostano, pertanto, i flussi finanziari dal mercato del credito al mercato dei capitali. Il processo di cartolarizzazione può avvenire in due modi: 1. - attraverso l’emissione delle quote di partecipazione in fondi comuni specializzati, forma utilizzata principalmente in Francia (i c.d. Fonds communs de créances)xxvi e in Spagna (Fondos de Titulizacion Hipotecaria); 2. – attraverso la modalità pay-through, in base al quale gli asset vengono ceduti all’ S.P.V., il quale emette in contropartita titoli sul mercato obbligazionario. Tale possibilità per le PMI è di scarsa potenziale applicazione in primo luogo per i costi connessi all’operatività dello strumento e per il piccolo taglio dei crediti in portafoglio. In conclusione si può dire che l’avvento di Basilea 2, superata la fase iniziale, potrà apportare un miglioramento nel rapporto Banca Impresa a condizione che le Imprese percepiscano in tempo la diversa impostazione che sarà adottata nella concessione del credito.

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NOTE ESPLICATIVE SU ALCUNI TERMINI i 1 Dal modello econometrico dell'economia della Banca d'Italia, soprattutto nel dettaglio monetario e finanziario, vengono derivati i modi in cui la politica monetaria può influire sulle variabili macroeconomiche reali e finanziarie ma più che contare sulla "struttura", cioè sui coefficienti stimati dei modello, viene fatto affidamento sull'insieme delle relazioni logiche fra differenti variabili. Il modello quindi, o meglio la struttura dello stesso, può mostrare che le variabili macro economiche quali la domando interna, i prezzi, l'occupazione, la bilancia dei pagamenti, attraverso l'uso di strumenti ordinari di politica monetaria quali le operazioni di mercato aperto e rifinanziamento, volume delle riserve bancarie, tasso di sconto, possono variare ed in che misura tanto nel breve quanto nel più ampio periodo. ii Altrimenti definita “riserva”, è il capitale di supporto per le diverse tipologie di rischio che la banca affronta esercitando le proprie funzioni (rischio di mercato, di credito e operativo). Per mantenere l’equilibrio, il patrimonio di vigilanza deve essere proporzionale alla somma dei rischi e quindi aumentare in proporzione al crescere di quest’ultima. iii Confidi: organismi aventi struttura cooperativa e consortile, che esercitano in forma mutualistica l’attività di garanzia collettiva dei finanziamenti in favore di imprese socie o consorziate. Fonte: www.confapi.org iv Tra le Garanzie Reali rientrano: deposito di contanti presso la banca creditrice; titoli di Stato con rating minimi BB-; titoli di banche e altri soggetti con rating BBB-; titoli di banche senza rating, ma con stringenti condizioni di ammissibilità (quotati in mercati ufficiali, debiti senior, ecc..); azioni quotate in mercati ufficiali. v Cioè la perdita definitiva del credito rispetto all’ammontare erogato vi Tra le Garanzie Personali rientrano: governi e banche centrali; enti del settore pubblico; banche e Sim; altri soggetti con rating non inferiore ad A- (o probabilità di insolvenza equivalente). vii Cioè la probabilità che un soggetto diventi insolvente. L’insolvenza della controparte viene riconosciuta a livello internazionale come un mancato pagamento superiore ai 90 giorni oltre la scadenza dell’obbligazione oppure quando la banca giudica improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione di eventuali garanzie, che l’obbligato adempia in toto alle sue obbligazioni creditizie verso il gruppo bancario In Italia, la Banca Centrale ha utilizzato il proprio potere discrezionale elevando il limite, per un periodo transitorio di cinque anni, a 180 giorni. (Fonte: Banca dei Regolamenti Internazionale). viii Requisiti minimi: copertura irrevocabile(la garanzia non può essere revocata unilateralmente dal garante), diretta (possibilità di escussine del garante a “prima richiesta” e non sussidiarie), copertura esplicita (riferita ad una specifica esposizione e non alla perdita), , copertura incondizionata (garante è comunque obbligato a garantire), completa (copre la totalità dell’esposizione del garantito). ix Requisiti operativi: escussione diretta del garante(in caso di insolvenza il finanziatore può rivalersi immediatamente sul garante), copertura in base all’esposizione, valore legale (la garanzia deve essere giuridicamente accettata negli ordinamenti interessati) x Requisiti soggettivi (soggetti ammissibili a subentrare al garantito): Stato, ente pubblico, banca/intermediario finanziario con Pd inferiore al debitore, imprese con rating > o = ad A nel caso di Appoccio Standard o con Pd equivalente nel caso di Approccio IRA foundation. I Confidi, pertanto, essendo strutture mutualistiche, non rientrano tra le tipologie di garanti riconosciuti. xi Componenti del rischio di credito: la probabilità di insolvenza della controparte (Probability of default-Pd), la perdita subita in caso di insolvenza (Loss given default-Lgd), l’esposizione

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economica al momento del default (Exposure at default-Ead), la scadenza residua dell’esposizione (maturity-M), mitigazine del rischio (Guaranty-G). Fonte: Banca dei Regolamenti Internazionali (22 giugno 2004). xii Le imprese consorziate o socie sono quelle imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, agricole e artigiane, che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali. xiii Fondo consortile o capitale di un Confidi non può essere inferiore a 100.000 euro; la quota di partecipazione di caiscuna impresa non può essere superiore al 20% del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro; il patrimonio netto dei Confidi, comprensivo dei fondi rischi indispensabili, non può essere inferiore a 250 mila euro. xiv Per “sistema di rating” si intende l’insieme di metodi, procedimenti, controlli, dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all’attribuzione dei gradi interni di merito e alla stima quantitativa delle inadempienze e delle perdite (definizione tratta da: Banca dei Regolamenti Internazionale). xv Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch IBCA, agenzie per il credito all’esportazione o da altre istituzioni qualificate). xvi Devono garantire che i sistemi e processi interni forniscano una attendibile valutazione del debitore e delle caratteristiche della transazione; una significativa differenziazione del rischio; ed una stima quantitativa del rischio stesso ragionevolmente accurata e coerente. Inoltre tali sistemi e processi devono consentire un effettivo ed efficace utilizzo interno delle stime ottenute. xvii Il Comitato di Basilea ha predisposto specifiche formule di ponderazione in relazione alle seguenti categorie: banche, mutuatari sovrani, imprese, retail e partecipazioni azionarie. xviii Se l’impresa ha strutturato in modo opportuno l’indebitamento, questo deve essere coperto dal margine operativo lordo (MOL), il quale deve essere in grado di coprire la quota di capitale e la quota di interessi dei finanziamenti. xix Si intendono quelli che sono stati concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. xx In percentuale, il rendimento degli investimenti ROI (Return on Investment) deve esser > o = alle remunerazioni attese dalle fonti di finanziamento (costo medio ponderato del capitale o WACC – Weighted Avarage Cost of Capital). Il WACC è dato dalla media ponderata tra la remunerazione attese dal capitale di terzi (i% atteso) e le remunerazioni attese dal capitale proprio (ROE atteso). Tanto maggiore è il costo sulle fonti e tanto più elevata dovrà essere la redditività aziendale per garantire l’equilibrio economico. (Fonte: Il Sole 24 ore) xxi Le fonti di finanziamento che l’imprenditore dovrebbe usare per coprire il fabbisogno di capitale fisso, sono le cosiddette fonti durevoli, ossia il capitale proprio e il capitale di terzi a m/l termine, che fa da temporaneo sostituto del capitale proprio, dato che con la progressiva accumulazione dei mezzi propri tramite utili si ottengono le risorse per far fronte al piano di rimborso del finanziamento. xxii art. 2464-2465 c.c.