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UNIONE DEI COMUNI ANDRANO DISO SPONGANO Provincia di Lecce CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BANDO DI GARA

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UNIONE DEI COMUNI ANDRANO DISO SPONGANO

Provincia di Lecce

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

BANDO DI GARA

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Prot. n. 271 Diso lì, 27 Maggio 2016

1. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE E AGGIUDICATRICE: Comune di Andrano per il tramite della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di ANDRANO –SPONGANO-DISO

1.1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: UNIONE DEI COMUNI -

ANDRANO-SPONGANO-DISO- (Provincia di LECCE) - Via Filippo Bottazzi n. 6 – 73030 DISO

Tel. e Fax 0836 – 920743 e-mail : [email protected] - P.E.C.: [email protected]

oppure Comune di Andrano (Provincia di Lecce ) Ufficio Tecnico – 4^- Area Lavori Pubblici – Patrimonio –

Ambiente – Comune di Andrano -

Referente : Geom. Andrea Antonio URSO

Telefono: 0836/1900957-1900997 - Fax : 0836/926032 - E- mail: [email protected]

2. OGGETTO DELLA GARA D’APPALTO

2.1. TIPO DI APPALTO: Concessione di Lavori Pubblici ai sensi degli art.164 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dall’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. Appalto indetto con determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 27/Reg. Gen. – n.14/Reg. Serv, del 26.05.2016.-

2.2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE: Realizzazione nuovi loculi e sistemazione ampliamento area cimiteriale nel Cimitero di Andrano- Progettazione definitiva ed esecutiva; direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, gestione economica dell’opera.

CUP : I57H16000250002

2.3. LUOGO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Cimiteri di Andrano e Castiglione L’oggetto dell’appalto è costituito:

- Dalla progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera redatta in conformità al D. Lgs. n. 50/2016 e al DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;

- Dall’esecuzione dei lavori;

- Dalla Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, contabilizzazione delle opere; - Dalla gestione economica delle opere realizzate e degli impianti di illuminazione votiva dei

Cimiteri;

- Dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle lampade votive dei Cimiteri;

- Dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per tutta la durata della concessione;

- Dalla manutenzione del verde presente all’interno delle aree cimiteriali

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- Dalla pulizia delle Cappelle e degli spazi comuni

- Dalla consegna all’amministrazione concedente, alla scadenza della concessione, delle opere e degli impianti in buono stato di conservazione.

3. ENTITA’ DELLA CONCESSIONE

3.1. DESCRIZIONE COSTO STIMATO DELL’INTERVENTO. Il Costo stimato dell’investimento complessivo per i lavori, come da quadro economico del progetto preliminare, è pari ad un importo di €. 370.000,00.

Il numero di loculi del progetto preliminare a base di gara è di 216 (duecentosedici).

3.2. CATEGORIA E IMPORTO DEI LAVORI L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: lavorazione categoria classifica Edifici civili e industriali OG1 Prevalente II^ I soggetti partecipanti, che dovranno eseguire le prestazioni di progettazione, direzione dei lavori, contabilizzazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, devono comprovare di possedere i requisiti necessari secondo quanto appresso richiesto.

4. ELEMENTI POSTI A BASE DI GARA Progetto preliminare corredato dai relativi documenti redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Andrano. I candidati concessionari dovranno presentare un progetto definitivo come previsto dagli artt. 24 e ss del DPR n. 207 del 2010. partecipanti avranno altresì la facoltà di presentare delle migliorie rispetto agli elaborati posti a base di gara, purché queste concretizzino scelte progettuali coerenti e conformi alle linee essenziali e l’impostazione di fondo e le strutture espresse dall’Amministrazione nel progetto, nei documenti e nella relazione tecnico - amministrativa posta a base di gara. Costituiscono un onere delle imprese partecipanti tutti gli studi, i rilievi, le verifiche e gli accertamenti che si rendessero necessari e opportuni ai fini della redazione della progettazione definitiva e delle soluzioni progettuali in essa prevista. La documentazione progettuale e gli atti di gara potranno essere consultati, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Andrano, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, su appuntamento con il personale dell’Ufficio Tecnico, ovvero, potranno essere scaricabili sia dal sito internet dell’ Unione dei Comuni Andrano-Spongano-Diso all’indirizzo: www.unionecomuniandranodisospongano.it che da quello del Comune di Andrano all’indirizzo: www.comune.andrano.le.it Qualsiasi informazione potrà inoltre essere richiesta al Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Andrano Geom. Andrea Antonio Urso.

5. DURATA MASSIMA DELLA CONCESSIONE La concessione avrà la durata massima di anni 15 (Quindici), decorrenti dalla data di stipula

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del contratto/concessione, fatta salva la proroga del termine di scadenza qualora ricorrano, nel corso della gestione, le condizioni stabilite dalla legge. In tale periodo spetterà all’impresa l’obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera.

La controprestazione a favore del concessionario consiste:

1. nel diritto di gestire economicamente l’intervento relativo ai manufatti realizzati nel Cimitero di Andrano, da affidare in concessione in uso agli utenti fino al loro esaurimento, attraverso la riscossione annua del relativo canone;

2. nel diritto di gestire economicamente i loculi che si renderanno disponibili a seguito di estumulazione nel Cimitero di Castiglione durante il periodo di durata della Convenzione, da affidare in concessione in uso agli utenti, attraverso la riscossione annua del relativo canone;

3. nel diritto di gestire economicamente l’impianto di illuminazione votiva dei Cimiteri di Andrano e di Castiglione, attraverso la riscossione annua del relativo canone.

Tutti gli oneri finanziari, organizzativi e di gestione sono a carico dell’impresa concessionaria. L’impresa concessionaria dovrà presentare a tal fine un dettagliato Piano Economico e Finanziario degli investimenti e della connessa gestione amministrativa dei manufatti cimiteriali e dell’impianto di illuminazione votiva. Prima dell’aggiudicazione definitiva, il Piano di cui sopra dovrà essere asseverato da idoneo istituto di credito o ente finanziario. Il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale allegato al progetto preliminare, approvato dal Comune di Andrano con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22.03.2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando, specifica più dettagliatamente le modalità e i termini della concessione di progettazione, costruzione e gestione dell’intervento e il livello minimo della qualità di gestione delle opere realizzate che il concessionario deve comunque garantire.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti elencati nell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo in vigore, in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico - organizzativi stabiliti dalla documentazione di gara. Non è consentito partecipare alla procedura in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016 nel testo in vigore, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale, qualora l'impresa partecipi alla procedura medesima in associazione o consorzio. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 Codice Civile. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Saranno ammesse a partecipare alla gara le imprese dei paesi U.E. in base alla

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documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla gara delle Imprese italiane.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di qualificazione, e degli ulteriori requisiti economico – finanziari e tecnico organizzativi previsti all’art. 95 del D.P.R. 207/2010. 7.1 Tutti i Concorrenti, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 207/2010, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10% dell’investimento previsto per l’intervento;

b) capitale sociale non inferiore al 5% dell’investimento previsto per l’intervento;

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non inferiore al 5% dell'investimento previsto per l'intervento;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari almeno al 2% dell'investimento previsto per l'intervento.

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) i candidati debbono essere in possesso dei requisiti previsti al punto 7.1 lettera a) e lettera b), nelle seguenti misure:

- aver riportato un fatturato medio, relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del presente bando, non inferiore al doppio dell’importo richiesto al punto 7.1 lettera a);

- capitale sociale per le società di capitali non inferiore al doppio dell’importo richiesto al punto 7.1, lettera b);

Per i requisiti di cui ai suddetti punti c) e d), dovrà essere data esplicita indicazione del periodo di esecuzione, Committente, oggetto e importo (o quota parte in caso di servizio eseguito in ATI). Il fatturato medio di cui alla citata lettera a) e l’importo medio di cui alle lett. c) e d) è determinato sommando i dati relativi al quinquennio dividendo tale somma per cinque. Per servizio affine si intende la gestione di servizi cimiteriali unitamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cui importo medio si terrà conto per la verifica del possesso del requisito di cui al punti c) e d). Qualora il candidato concessionario sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti economico-finanziari previsti al precedente punto 7.1, lettera a) e b) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente delle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. Si applicano le norme in materia di Raggruppamento Temporaneo di Imprese previste dal D.Lgs. n. 50/2016. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori e la progettazione oggetto della concessione deve essere in possesso esclusivamente dei suddetti requisiti. A pena di esclusione, a dimostrazione dei requisiti di progettazione, le imprese dovranno

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produrre in via alternativa:

1) Attestazione SOA di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi alla Categoria OG1, Classifica II^ in copia conforme all’originale;

2) Indicare idoneo e qualificato progettista di cui intende avvalersi per la progettazione allegando, Dichiarazione sostitutiva del progettista (vedi modello allegato B) ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante il possesso e tutti i requisiti di ordine generale e speciale previsti dal D.Lgs n. 50 del 2016 e dal DPR n. 207 del 2010 per la partecipazione a gare d’appalto,

3) produrre il contratto di raggruppamento temporaneo tra impresa e soggetto qualificato per la progettazione con allegata dichiarazione di quest’ultimo di possedere tutti i requisiti di ordine speciale.

Il concorrente deve, altresì, provvedere: • obbligatoriamente ad allegare il proprio “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma

3.2, della delibera AVCPASS del 27 dicembre 2012, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ora A.N.AC., finalizzata alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all’articolo 81 del D.Lgs. n.50/2016;

• al pagamento di euro 35,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con versamento on-line al portale http://contributi.avcp.it previa registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, AmEx oppure in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il CIG.-

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Le ditte interessate alla partecipazione dovranno far pervenire la documentazione di cui al successivo punto 9, in plico chiuso e sigillato con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo su tutti i lembi di chiusura e controfirmato sui bordi di chiusura, a mezzo di raccomandata A/R del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, inderogabilmente, e pena l’esclusione, entro le ore 13:00 del giorno di Venerdì 1°Luglio 2016, presso la sede della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Andrano - Spongano – Diso e sita in Diso alla via Filippo Bottazzi n.6 Primo Piano. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle 13:00 presso la sede della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Andrano - Spongano – Diso , e sita in Diso alla via Filippo Bottazzi n.6 Primo Piano. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato. Il plico d’invio dovrà recare all’esterno l’intestazione e l’indirizzo del mittente, le indicazioni relative al destinatario, al giorno e all’ora dell’espletamento della gara, e il seguente oggetto della gara: Concessione di lavori pubblici “lavori di ampliamento del Cimitero di Andrano” –

CIG: 67023244BB.-

Il recapito tempestivo del plico d’invio rimane ad esclusivo rischio del mittente. La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non

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aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e comunque nell’intero progetto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22.03.2016.- La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da persona abilitata a impegnare il concorrente e deve riportare l’indirizzo del concorrente, il codice fiscale e/o Partita IVA, il numero di telefono, del Fax e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). In caso di associazione temporanea o consorzio, alla domanda deve essere allegato in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese da associarsi o consorziarsi. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

9. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE. A pena di esclusione, i plichi devono contenere al loro interno tre buste ciascuna delle quali sigillata con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura e timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante su ognuna delle 3 buste l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo dell’Impresa mittente, il numero di fax al quale inviare comunicazioni e la dicitura, rispettivamente “A - Documenti Amministrativi”, “B – Offerta tecnica” e “C – Offerta economica”. Ognuna delle buste, a pena di esclusione, deve essere completa della documentazione elencata all’Art. 31 del Disciplinare di Gara. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste interne.

10. FINANZIAMENTO I lavori e le prestazioni oggetto del presente bando di gara sono finanziati completamente dall’impresa concessionaria attraverso la riscossione dei canoni di concessione dei loculi da realizzare nel Cimitero di Andrano e di quelli che si renderanno disponibili a seguito di estumulazione nel Cimitero di Castiglione, nonché dei canoni relativi all’illuminazione votiva di tutti i loculi presenti nei due Cimiteri, senza che alcun finanziamento o apporto economico gravi sul Comune.

11. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE Nei termini e con le modalità che verranno fissati nella lettera di invito, la valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione Aggiudicatrice nominata con le modalità di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016. La scelta del concessionario avrà luogo utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto stabilito dall’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal

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capitolato speciale prestazionale sulla base dei seguenti elementi con i relativi punteggi massimi:

1) Prezzi da applicare all'utenza per le concessioni d'uso dei loculi: fino a punti 30

2) Prestazioni aggiuntive a favore del Comune: fino a punti 30 3) Tempo di esecuzione dei lavori: fino a punti 5 4) Valore tecnico ed estetico del progetto definitivo fino a punti 20

5) Loculi lasciati a disposizione dell’amministrazione comunale fino a punti 15; Per un totale di punti 100

Le offerte, dovendo risultare sostenibili dal punto di vista economico e finanziario, dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da un piano economico e finanziario che dovrà essere asseverato da un istituto di credito o dagli altri soggetti previsti dal D.Lgs n. 50 del 2016 prima dell’aggiudicazione definitiva. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che questa sia ritenuta congrua. Non sono ammesse offerte a rialzo rispetto ai termini posti a base d’asta. Gli importi dichiarati da imprese stabiliti in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in euro.

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Verrà selezionata l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del n.50/2016. La Concessione verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs. n. 50/2016, al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa calcolata in base al metodo "aggregativo compensatore" di cui all'allegato G del D.P.R. 207/10. Il punteggio da assegnare ai predetti elementi di valutazione sarà globalmente pari a cento. Il punteggio effettivo sarà attribuito da un’apposita Commissione nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 Le offerte saranno valutate sulla base degli elementi di valutazione, con i relativi pesi massimi, elencati al punto precedente.

13. ULTERIORI ELEMENTI DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di garanzie e coperture assicurative. Dopo l’aggiudicazione il concessionario ha la facoltà di costituire una società di Progetto in conformità a quanto previsto dall’art. 184 del D. Lgs. n. 50/2016. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. È vietata la sub - concessione, totale o parziale, pena la risoluzione del contratto. Per tutte le controversie è esclusa la competenza arbitrale. Competente in materia è il Tribunale Ordinario di Lecce. Il conferimento all’Amministrazione concedente dei dati richiesti è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara.

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La stipulazione del contratto di concessione resta comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 14. ALTRE INFORMAZIONI: Modalità di apertura delle offerte La data e l’ora di apertura dei plichi e l’ammissione alla gara (prima seduta pubblica della Commissione), sarà comunicata tempestivamente ai concorrenti i quali avranno cura di riportare all’esterno del plico anche il numero di telefax, nonché l’indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata (P.E.C.), dove la C.U.C. può inviare le comunicazioni.- Inoltre delle sedute pubbliche sarà data comunicazione con apposito avviso sul siti internet dell’Unione dei Comuni Andrano – Spongano – Diso : www.unionecomuniandranodisospongano.it e del Comune di Andrano : www.comune.andrano.le.it , nonché all’Albo Pretorio On-line dell’Unione dei Comuni in intestazione e del Comune di Andrano. Luogo: Sede Unione dei Comuni –Andrano Diso Spongano – via Filippo Bottazzi n. 6 – Primo Piano.- Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

L’avviso di gara viene pubblicato come di seguito:

• All’Albo Pretorio on-line dell’Unione dei Comuni di Andrano-Spongano-Diso; • Sul sito web istituzionale dell’Unione dei Comuni di Andrano-Spongano-Diso all’indirizzo

www.unionecomuniandranodisospongano.it ; • All’Albo Pretorio on-line del Comune di Andrano; • Sul sito web istituzionale del Comune di Andrano all’indirizzo www.comune.andrano.le.it; • Sul sito web del Ministero delle Infrastrutture; • Sul sito dell’ANAC; • Sul sito dell’Osservatorio della Regione Puglia;

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme che disciplinano le concessioni in materia di lavori pubblici. L’Amministrazione Appaltante si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di non affidare la concessione ad alcun concorrente, come pure di affidare la concessione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta giudicata valida dalla commissione di cui innanzi. Nulla è dovuto ai soggetti concorrenti per la partecipazione alla gara.

Il Responsabile del Procedimento e della C.U.C. Geom. Andrea Antonio URSO

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UNIONE DEI COMUNI ANDRANO DISO SPONGANO

Provincia di Lecce

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Prot. n. 271 Diso lì, 27 Maggio 2016

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITIVO E

PRESTAZIONALE

DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFI NITIVA-

ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI

DI "COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI ANDRAN O" NONCHE'

DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE DEI LOCU LI REALIZZATI E

DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI C OMUNALI

CUP : I57H16000250002 CIG : 67023244BB

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ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Andrano intende avviare l’opera di realizzazione di nuovi loculi nel Cimitero di

Andrano, la sistemazione e l’ampliamento dell’area cimiteriale nel Cimitero di Andrano, la

manutenzione ordinaria e straordinaria delle lampade votive, la manutenzione del verde

presente all’interno delle aree cimiteriali, la pulizia delle Cappelle e degli spazi comuni

mediante l’affidamento in concessione della costruzione e gestione economica dei manufatti

cimiteriali nonché la concessione della gestione economica delle lampade votive dei due

Cimiteri.

La concessione è consentita esclusivamente nei termini, nei modi e nei limiti disciplinati dal

presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, dal Bando di Gara e dalla

Convenzione di Concessione.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la concessione d’uso all’utenza è il diritto

d’utilizzo dei manufatti cimiteriali per una durata ventennale, al termine della quale, salvo

rinnovo a titolo oneroso, i manufatti cimiteriali torneranno nella disponibilità del Comune,

che potrà utilizzarli per le proprie finalità.

Sino alla scadenza della concessione di cui al presente bando, agli utenti finali (privati

concessionari/utilizzatori dei loculi) spetterà la sola manutenzione degli accessori funebri

installati (ad esempio: pulizia della lapide e degli accessori funebri quali porta fotografia del

defunto, portafiori, loro manutenzione e sostituzione e quant’altro); eventuali oneri di

manutenzione delle nicchie o loculi, saranno comunque in carico al concessionario sino alla

data di scadenza della concessione di cui al presente bando.

Il Comune concedente si obbliga, fino all’esaurimento dei 216 loculi da realizzare, a non

concedere altri loculi che dovessero rendersi disponibili all’interno del Cimitero di

Andrano, ad eccezione di quelli delle Cappelle private.

ART. 2 - PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Il progetto preliminare di ampliamento del Cimitero comunale di Andrano approvato con

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22.03.2016 costituisce il riferimento per i

successivi livelli di progettazione, ed è fornito dall'Amministrazione concedente, già

corredato di relazione ed indagini geologiche.

Le opere in oggetto comprendono tutte quelle lavorazioni necessarie per la realizzazione dei

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manufatti e delle sistemazioni delle aree previste dagli elaborati tecnici e amministrativi di

gara.

Gli interventi, secondo le indicazioni del progetto preliminare, della convenzione e del

presente capitolato prestazionale, possono essere suddivisi in:

1 - Opere civili

a) Realizzazione muro di recinzione;

b) Sistemazione aree parcheggio e viabilità perimetrale;

c) Sistemazione aiuole interne e pavimentazione viali;

d) Manutenzione straordinaria dei servizi esistenti;

e) Realizzazione di un blocco di sepolture tipologia”A”:

- n. 216 loculi, distribuiti su 3 blocchi, ogni blocco di complessivi 72 loculi composto da 12

posti per tre file e su due livelli, delle dimensioni interne di ingombro libero non inferiori ad

un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70, oltre lo

spessore delle pareti di chiusura, nel rispetto della Circolare del Ministero della Sanità 24

giugno 1993 n. 24 e del regolamento comunale;

f) opere di finitura (pavimentazioni, rivestimenti, intonaci,

pitturazioni ecc.);

2 - Opere stradali

a) realizzazione della strada perimetrale dei marciapiedi/pavimentazioni del percorso

pedonale;

3 - Opere impiantistiche

a) impianto elettrico per montanti e distribuzione dell'impianto di illuminazione votiva di

distribuzione ed alimentazione dei manufatti;

b) impianto di smaltimento delle acque bianche;

c) Impianti per la realizzazione del bagno e pozzetto per sala autopsie.

L’importo complessivo dei lavori ammonta ad €. 370.000,00.

ART. 3 - ELABORATI DEL PROGETTO PRELIMINARE

Il progetto preliminare, posto a base di gara, è costituito dai seguenti elaborati:

- TAV. 1: Relazione Tecnica Illustrativa e Studio di Fattibilità Ambientale;

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- TAV. 2: Piano Particellare di esproprio;

- TAV. 3: Quadro Economico generale e Computo Metrico Estimativo;

- TAV. 4: Planimetria Generale;

- TAV. 5: Planimetria di Progetto;

- TAV. 6: Pianta Prospetti e Sezione tip. “A”;

- TAV. 7:Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;

ART. 4 – PARAMETRI ECONOMICI E FINANZIARI BASE DELLA CONCESSIONE

Sulla base degli elementi censuari e statistici, si riportano i dati relativi ai canoni presunti per i

loculi e per l’illuminazione votiva da riscuotere per l’intera durata massima della Concessione

(15 anni) presso i Cimitero di Andrano e di Castiglione:

Cimitero di Andrano

Proventi illuminazione votiva €. 232.500,00

Proventi loculi €. 75.000,00

INTROITO €. 307.500,00

Cimitero di Castiglione

Proventi illuminazione votiva €. 90.000,00

Proventi loculi €. 75.000,00

INTROITO €. 165.000,00

INTROITO PRESUNTO COMPLESSIVO €.472.500,00

Il concessionario dovrà sviluppare il piano economico-finanziario degli investimenti e della

Connessa gestione amministrativa dei manufatti cimiteriali tenendo debitamente conto del:

1. costo complessivo di costruzione e delle tariffe di concessione dei loculi agli utenti

individuate dal concessionario a copertura dei costi e per remunerazione del capitale;

2. del piano di distribuzione nell’arco temporale della concessione dei numeri di produzione,

vendita e rimanenza dei manufatti cimiteriali, stimati secondo il loro presumibile valore di

realizzazione;

3. del conto economico previsionale per ciascun anno solare di durata del contratto, con

esplicitazione delle partite finanziarie per costi e ricavi;

4. del prospetto economico previsionale riepilogativo per tutti gli esercizi, aggregato di tutti i

fattori di produzione, costi e ricavi, costi generali e amministrativi, oneri finanziari e risultati

di gestione.

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Nessun onere farà carico al Comune di Andrano sia di natura diretta che indiretta e/o

accessoria relativa alla concessione di cui si tratta; il concessionario, pertanto, eseguirà tutte le

prestazioni a proprio esclusivo rischio, mediante la propria organizzazione imprenditoriale,

con propri mezzi tecnici e finanziari.

Per quanto riguarda i valori economici complessivi stimati si rimanda al progetto preliminare

posto a base di gara.

Ogni ulteriore onere gestionale e finanziario per la realizzazione dell’opera è a carico

dell’impresa concessionaria.

Le spese relative alla progettazione, alla direzione e contabilizzazione lavori, alla

realizzazione delle opere e al collaudo finale, sono a totale carico del concessionario.

Sono a carico del concessionario, anche le seguenti eventuali spese:

- spese per la redazione delle relazione e delle indagini geologiche;

- spese per gli incentivi di cui all’Art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

- spese per pubblicità e commissioni di gara.

Tali oneri dovranno essere corrisposti all’amministrazione, prima dell’ultimazione dei lavori.

L’intervento dovrà essere immediatamente fruibile dopo l’ultimazione.

ART. 5 – PROGETTO DEFINITIVO PROPOSTO DAL CONCORRENTE

Il progetto definitivo dovrà essere redatto a cura dei concorrenti alla gara avendo come riferimento

il progetto preliminare fornito dall’Amministrazione Comunale.

I partecipanti alla gara per l’affidamento della concessione potranno proporre a scelta, alcune

delle varianti migliorative al progetto preliminare.

Le opere migliorative previste dovranno essere descritte compiutamente mediante:

a) relazione descrittiva dettagliata di ciascuna opera migliorativa;

b) elaborati grafici esplicativi;

c) descrizione e/o schemi degli impianti, se previsti.

Tutte le varianti migliorative saranno oggetto di valutazione da parte della commissione

giudicatrice di cui all’art. 33 del presente capitolato.

La progettazione proposta dai partecipanti alla gara dovrà essere corredata dagli elaborati previsti

dagli artt. 24 e ss del DPR n. 207 del 2010.

Gli elaborati grafici e descrittivi dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale da

evidenziare la qualità del progetto e la funzionalità delle opere progettate, così che nella successiva

progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

Gli elaborati progettuali e le eventuali varianti migliorative dovranno essere ben visualizzate e

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dovranno evidenziare altresì la qualità del progetto architettonico e la funzionalità delle opere

progettate.

ART. 6 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE A FAVORE DEL COMUNE

Il concorrente alla gara potrà formulare una o più delle proposte aggiuntive, tra le quali, a titolo

esemplificativo:

1. voltura utenze elettriche ed idriche;

2. attrezzamento sala autopsie;

3. fornitura e posa in opera di cancello dell’ingresso secondario

4. altre prestazioni a scelta del concorrente.

ART. 7 – PROGETTO ESECUTIVO

L’aggiudicatario dovrà predisporre il progetto esecutivo nel pieno rispetto del progetto

definitivo approvato dall’Amministrazione Comunale e di eventuali prescrizioni dettate dagli

organi e/o enti competenti. Il Concessionario dovrà presentare il progetto esecutivo

all’Amministrazione Comunale entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della convenzione,

completo di tutti gli atti di assenso, autorizzazione, nulla osta, visto di ogni altro Ente, organo o

autorità amministrativa competenti per legge. Il Responsabile Unico del Procedimento

provvederà alla verifica del progetto esecutivo secondo la normativa vigente in materia di lavori

pubblici e alla legislazione tecnica di settore.

In caso di esito di verifica/validazione negativo e/o a condizione, il concessionario sarà tenuto

ad apportare tutte le modifiche e/o integrazioni necessarie al fine di giungere all’esito positivo

del procedimento di verifica/validazione.

Il R.U.P. potrà impartire direttive e prescrivere eventuali modifiche o integrazioni finalizzate a

garantire le condizioni di cui sopra.

ART. 8 - DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo, ai sensi degli artt. 33 e seguenti del D. Lgs. 207/2010, dovrà essere

composto dai seguenti elaborati:

1) relazione generale;

2) relazioni specialistiche;

3) elaborati grafici comprensivi di quelli delle strutture e degli impianti;

4) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

5) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

6) piano di sicurezza e di coordinamento;

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7) computo metrico estimativo e quadro economico;

8) cronoprogramma;

9) elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi;

10) quadro dell'incidenza percentuale della manodopera per le categorie di cui si compone

l'opera;

11) capitolato speciale d'appalto, sia per le parti che saranno eseguite direttamente dal

concessionario, sia per quelle eseguite mediante appalto a terzi; il capitolato dovrà contenere

tra l'altro una precisa e accurata descrizione del modo e delle caratteristiche con cui dovranno

essere eseguiti i lavori;

12) schema di contratto per le parti che saranno eseguite mediante appalto a terzi;

L'elenco dei prezzi unitari, dovrà essere desunto dal vigente prezzario regionale e dovrà

contenere la descrizione dettagliata di ciascuna lavorazione o fornitura prevista per: opere

strutturali, opere di finitura interne, scavi,rinterri, pavimentazioni e opere di finitura

esterne, impianto elettrico. I prezzi unitari dovranno contenere la descrizione completa di tutti

gli oneri e i magisteri previsti per realizzare ciascun articolo a perfetta regola d'arte.

Il computo metrico estimativo dovrà essere dettagliato per ciascun articolo di lavoro e con

precisi riferimenti all'elenco dei prezzi unitari.

Dovrà essere presentata inoltre tutta la necessaria documentazione relativa alle strutture in

cls, secondo le normative vigenti, con deposito della pratica, ovvero, richiesta di

autorizzazione presso gli uffici preposti.

ART. 9 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto di concessione è fissato in 15 (quindici) anni.

ART. 10 – ADEMPIMENTI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Al termine della concessione tutte le opere cimiteriali realizzate con annessi impianti

passeranno nella piena ed esclusiva proprietà del Comune di Andrano, previo sopralluogo da

parte del personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, che valuterà eventuali interventi necessari

di manutenzione prima della consegna stessa. Tali interventi saranno a totale carico della ditta

concessionaria.

L’acquisizione al patrimonio dell’ente avverrà al termine della concessione con apposito

verbale tra le parti, ed avrà effetto dalla stessa data.

Le strutture edili e i manufatti costruiti dal concessionario secondo il programma di

realizzazione elaborato dal concessionario che alla data di scadenza della concessione, non

risulteranno ancora ceduti ai privati, saranno acquisiti dal Comune, il quale provvederà al

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pagamento del prezzo convenuto contrattualmente a favore del concessionario man mano che

i manufatti saranno dati in concessione d’uso agli utenti privati che ne facciano richiesta.

Resta inteso che l’affidamento in concessione d’uso dei manufatti costruiti in base al presente

intervento è prioritario rispetto a qualsiasi altro manufatto successivamente costruito.

ART. 11 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE – ADEGUAMENTO

I prezzi delle concessioni dei loculi sepolcrali da applicare all’utenza saranno determinati dal

concessionario nella redazione della offerta, secondo calcoli di sua convenienza, in modo da

raggiungere nel periodo della concessione, la copertura dei costi, l’ammortamento degli

investimenti ed una adeguata remunerazione del capitale, fino al trasferimento della proprietà

al Comune concedente.

Il canone del singolo loculo cimiteriale non potrà comunque essere superiore ad €.500,00.

Si precisa tuttavia che, in base ad Accordo sottoscritto tra il Comune di Andrano e la

Confraternita dell’Immacolata, il canone di concessione dei loculi riservato agli iscritti alla

stessa deve essere ridotto del 40% rispetto a quello ordinario.

Resteranno a carico dell’utenza le sole spese da sostenere per la stipula della concessione

dell’uso ventennale del/i loculi con l’Amministrazione concedente.

Il concessionario dovrà esplicitare nell’offerta, oltre ai criteri di determinazione dei prezzi,

anche le modalità di adeguamento degli stessi per tutto l’arco temporale prescelto di durata

della concessione, in armonia con quanto prevede la convenzione, che consenta, comunque, il

permanere delle condizioni di equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della

gestione.

Il prezzo corrisposto dagli utenti per la concessione in uso dei loculi cimiteriali nonché per la

lampada votiva verrà pagato direttamente all’impresa concessionaria.

Per il servizio contrattuale il Comune presterà la massima disponibilità all’Impresa

concessionaria raccogliendo le istanze e inviandole allo stesso per la formalizzazione del

contratto con l’utente.

ART. 12 – EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI E

DELLA GESTIONE

Il Comune concedente assicura per il concessionario il perseguimento dell’equilibrio

economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione derivante dal

programma presentato.

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Pertanto, qualora si determini durante il periodo di rapporto contrattuale una modifica

dell’equilibrio del piano, per le sole eventuali variazioni apportate dal Comune alle condizioni

di base, si procederà alla necessaria revisione del piano economico-finanziario posto a base

del contratto, mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, tramite la

proroga del termine di scadenza della concessione.

ART. 13 – TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il concessionario deve provvedere all'elaborazione e alla consegna del progetto esecutivo al

Comune, per l'approvazione nei termini e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni

normative in materia, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla

stipulazione del contratto.

Il concessionario ha l’obbligo di acquisire direttamente e consegnare tutte le eventuali

autorizzazioni, approvazioni, pareri e nulla osta eventualmente necessari, ovvero stabiliti

dalla legge, necessarie all’inizio dei lavori.

A tale scopo il Comune fornirà la massima collaborazione.

Le opere devono essere rese cantierabili dal concessionario entro 10 (dieci) giorni naturali e

consecutivi decorrenti dal rilascio delle necessarie autorizzazioni e permessi, fatti salvi

impedimenti dovuti a causa di forza maggiore, ovvero non attribuibili alla diretta

responsabilità del concessionario stesso, e devono essere realizzate entro i termini stabiliti nel

programma di costruzione di cui al progetto preliminare posto a base di gara.

La consegna dell’area di intervento al concessionario sarà effettuata secondo le modalità

previste dal D.Lgs. n.56/2016.

La realizzazione dell'opera dovrà avvenire nel termine massimo di 120 (centoventi) giorni

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dell'area.

La riduzione del termine di ultimazione dei lavori proposto dai partecipanti alla gara

rappresenta uno dei parametri di valutazione delle offerte e sarà assunto come vincolante

all’atto della stipula della convenzione.

L'aggiudicatario dovrà eseguire i lavori in modo da rendere minimo il disagio al

funzionamento dei cimiteri comunali.

Salvo quanto previsto dall'articolo seguente, l'amministrazione potrà, a suo insindacabile

giudizio, concedere proroghe al termine di ultimazione lavori previsto nel contratto qualora si

siano verificati ritardi nei lavori per cause non imputabili al concessionario e tempestivamente

comunicate al concedente.

Tutte le varianti in corso d'opera che risultassero assolutamente necessarie, a causa di carenze

del progetto predisposto dal concessionario, o per qualunque altra causa imputabile al

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concessionario stesso, dovranno essere eseguite dal concessionario secondo le disposizioni

impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, senza che lo stesso concessionario abbia

diritto ad alcun riconoscimento economico.

ART. 14 – CONTROLLO DEL COMUNE

Il Comune, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento e dei competenti uffici

comunali, ha il diritto di verificare che i lavori siano eseguiti secondo il programma temporale

di costruzione.

Il Responsabile del Procedimento eserciterà, inoltre, tutte le attività di coordinamento,

vigilanza e controllo sui lavori stabiliti dalla Legge e dal Regolamento, per quanto di sua

competenza.

Tutti i lavori sono soggetti a collaudo in conformità al D. Lgs. n. 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010.

ART. 15 – MANUTENZIONE DELL’OPERA DURANTE LA CONCESSIONE

Il concessionario deve provvedere alla regolare manutenzione ordinaria e straordinaria delle

opere e degli annessi impianti realizzati nelle zone di intervento nei cimiteri, secondo il piano

di manutenzione complementare al progetto esecutivo che dovrà predisporre, contenente la

pianificazione ed il programma degli interventi, per tutta la durata della concessione.

Gli interventi di manutenzione devono essere finalizzati a prevenire eventuali pericoli occulti,

a mantenere nel tempo e per tutta la durata della concessione la funzionalità, le caratteristiche

di qualità, l’efficienza ed il valore economico delle opere realizzate.

I costi della manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti successivamente dati in

concessione d’uso spettano agli utenti.

Il concessionario sarà comunque responsabile di eventuali danni arrecati alle strutture

esistenti, nonché di ogni altro eventuale danno arrecato a persone o cose a causa della

realizzazione delle opere oggetto della concessione.

L’Amministrazione concedente non si assume responsabilità dirette o indirette conseguenti ai

rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi

intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti.

ART. 16 – MODALITÀ E TERMINI PER LA GESTIONE DEI MANUFATTI CIMITERIALI

Il Comune si obbliga a favorire la concessione in uso dei loculi costruiti nelle modalità

previste in contratto e il rientro economico-finanziario dell’impresa concessionaria,

impegnandosi a non dare in concessione d’uso altri manufatti cimiteriali disponibili di ogni

tipo agli utenti privati.

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I manufatti cimiteriali realizzati dovranno essere concessi in uso all’utenza, su formale

richiesta degli aventi titolo, per il periodo previsto dal vigente regolamento comunale per la

concessione di loculi e cappelle dietro pagamento del relativo prezzo già determinato in sede

di offerta.

Tutte le spese annesse e connesse al contratto di concessione (IVA, bollo, imposta di registro)

sono ad intero ed esclusivo carico dell’utente e da versare al momento indicato dal

concessionario.

I contratti di concessione in uso dei manufatti cimiteriali sono soggetti a registrazione fiscale

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Le formalità di registrazione dovranno essere espletate dall’Amministrazione concedente e i

contratti originali , completi della registrazione e della relativa documentazione fiscale e

contabile, saranno consegnati al concessionario.

Il concessionario è tenuto a rilasciare all’utente, all’atto del pagamento del prezzo, valida

fattura ai fini fiscali, ovvero, ricevuta equipollente, debitamente quietanzata.

Il concessionario ha l’obbligo di conservare e mantenere in ordine tutta la documentazione

amministrativa e contabile in cronologiche raccolte annuali la quale, alla scadenza prevista dal

contratto, dovrà essere consegnata al Comune.

Il Comune concedente ha il diritto in qualunque momento, qualora lo ritenga opportuno,

richiedere al concessionario l’esibizione della documentazione amministrativa e contabile, al

fine di accertare che la gestione stessa sia improntata a principi di correttezza.

Tutti gli adempimenti di natura fiscale rimangono ad intero ed esclusivo carico del

concessionario, che è l’unico responsabile nei confronti degli enti preposti e dei terzi, della

esattezza delle scritture contabili, senza alcun onere di responsabilità, anche solidale, da parte

del Comune concedente.

ART. 17 - DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

Il soggetto concessionario potrà affidare la direzione dei lavori ad uno dei tecnici facenti parte

del gruppo di progettazione. Il direttore dei lavori potrà svolgere anche la funzione di

coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione dell'opera.

Il direttore dei lavori potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti con funzioni di direttori

operativi.

Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa,

il concessionario dovrà prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i

requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni di coordinamento per la sicurezza.

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Ai fini della perfetta realizzazione delle opere, il concessionario si obbliga a dirigere il cantiere

mediante personale tecnico idoneo, la cui capacità professionale deve essere commisurata alla

natura e all’importanza dei lavori.

ART. 18 - QUALITÀ DEI MATERIALI: VERIFICHE E CONTROLLI

I materiali e i componenti da impiegare nelle opere da eseguire devono essere della migliore

qualità, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti per l'accettazione e

l'impiego nelle opere pubbliche e comunque ben rispondenti per qualità, tipo e dimensioni

all'uso cui sono destinate. In particolare devono rispettare le norme UNI, CNR, GEI e le altre

disposizioni tecniche comunitarie vigenti.

ART. 19 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto al rispetto degli adempimenti di seguito indicati (e ne deve

garantire l'attuazione anche da parte degli altri soggetti esecutori dei lavori):

1) La formazione del cantiere attrezzato, compresi gli allacciamenti, impianti e consumi di

acqua ed energia elettrica ad uso cantieri; la recinzione, pulizia e manutenzione del cantiere

stesso, l'esecuzione delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, nonché di

quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di

Sicurezza e Coordinamento.

2) La fornitura di attrezzi, strumenti e mano d'opera richiesti per l'esecuzione di tracciamenti,

rilievi e misurazioni in occasione delle operazioni di consegna, verifica e collaudo dei lavori.

3) Tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea delle aree pubbliche (se previste)

occorrenti per le strade di servizio per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso.

4) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, nullaosta,

autorizzazioni per presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni

provvisorie di servizi, attraversamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad essi relative per

atti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico del concessionario

ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.

5) La conservazione ed il ripristino a proprie spese delle vie, dei passaggi e dei servizi,

pubblici o privati, che siano interrotti per l'esecuzione dei lavori.

6) La conservazione aperta al transito, a proprie cura e spese, delle vie e dei passaggi che

venissero interessati dai lavori con posizionamento della segnaletica necessaria.

7) La verifica, prima di dare inizio ai lavori, se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono i

lavori stessi esistano cavi sotterranei (telefonici, elettrici, ecc.) o condutture (acquedotti,

fognature). In caso affermativo, il concessionario dovrà comunicare agli Enti proprietari di

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dette opere la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo

altresì tutti quei dati (di ubicazione e profondità) necessari ad evitare danni alle opere su

accennate. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle

condotte, il concessionario dovrà provvedere a darne immediato avviso agli Enti proprietari e

all’Amministrazione Comunale. L’unico responsabile rimane il concessionario, rimanendo del

tutto estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza.

8) La custodia del cantiere e l’esposizione della cartellonistica completa dei dati a norma di

legge.

9) L'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti relativi alla sicurezza sul

cantiere e alla prevenzione degli infortuni, con l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele

necessarie.

10) L’assunzione di tutti gli oneri ed i lavori per gli allacciamenti alle reti di energia elettrica e

della fognatura per lo scarico delle acque meteoriche.

11) Il pagamento di tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica e

altri servizi per la realizzazione delle opere;

12) Le spese per l’esecuzione di eventuali spostamenti di sottoservizi.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni e dei tempi previsti potrà comportare la

rescissione del contratto per negligenza del concessionario a insindacabile giudizio

dell'Amministrazione.

ART. 20 – RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario resta responsabile nei confronti del Comune di Andrano dell'esatto

adempimento di tutti gli obblighi della concessione. Il Comune dovrà essere indenne da ogni

pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza della progettazione

esecutiva, dell'esecuzione dell'opera e degli interventi previsti o per mancato adempimento

degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione,

l'esecuzione dei lavori. Il concessionario sarà comunque responsabile di eventuali danni

arrecati alle strutture esistenti, nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa

della realizzazione delle opere oggetto della concessione. L’Amministrazione concedente non

assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori,

fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il

concessionario e detti soggetti.

ART. 21 – GARANZIE

Il concessionario è obbligato a costituire, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, una

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garanzia del 10% (dieci per cento) del costo complessivo dell'opera. La garanzia è ridotta del

50% in caso di possesso dei requisiti di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria di cui sopra, ai sensi dell’art. 103, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, deve

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta

dell’Amministrazione concedente. La garanzia fideiussoria, sarà progressivamente svincolata

a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, attestato mediante stato di avanzamento lavori o

altro documento, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo

garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, sarà automatico, senza necessità di

benestare dell'Amministrazione concedente, con la sola condizione della preventiva consegna

all'istituto garante, da parte del concessionario, degli stati di avanzamento lavori o di analogo

documento, in originale o copia autentica, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento,

attestanti l’avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento)

dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. La mancata

costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la revoca dell'affidamento e

l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione concedente. La

cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni

contrattuali per l'esecuzione dei lavori e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione

del certificato di regolare esecuzione previo collaudo.

L'Amministrazione concedente ha diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale

maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto

disposta in danno del concessionario. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione

definitiva nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La cauzione deve essere trasmessa all'Amministrazione concedente almeno dieci giorni prima

della consegna dell’area.

Il concessionario è tenuto a presentare entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del

Responsabile Unico del Procedimento, relativa alla validazione ed approvazione del progetto

esecutivo, la polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti incaricati della

progettazione esecutiva.

La polizza che copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dei

progettisti e deve avere un massimale non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dei

lavori progettati.

La polizza rimarrà vincolata fino alla data d'emissione del certificato di regolare esecuzione

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previo collaudo.

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il concessionario è obbligato a stipulare una polizza

assicurativa, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 nella forma di “Contractors All Risks”

(C.A.R.) che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione

totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori e che

preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori

dalla data di consegna dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio.

La somma assicurata per i danni con polizza C.A.R. dovrà essere pari almeno all’importo

del contratto, mentre il massimale per la R.C.T. dovrà essere pari almeno a €. 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'area e cessa alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero decorsi 6 (sei) mesi dalla data di

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. E’ fatto obbligo al concessionario di

mantenere in essere tale copertura assicurativa per tutto il suddetto arco temporale.

La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata dall'Amministrazione

concedente e trasmessa a questa prima della consegna dell'area.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento

contrattuale, a seguito del quale l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di risolvere

il contratto e di revocare conseguentemente la concessione.

ART. 22 – PENALITÀ

Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati del progetto esecutivo si applica la

penale giornaliera di € 100,00 (cento), fino ad un massimo di giorni 30 (trenta).

Oltre tale termine, qualora il ritardo sia imputabile alla esclusiva responsabilità del

concessionario, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Per ogni giorno di ritardo imputabile al concessionario per la cantierabilità del lavoro € 70,00

(settanta). Tale penale verrà disapplicata nel caso di rispetto del termine ultimo dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine indicato dal

concessionario in sede d'offerta si applica la penale nella percentuale dello 0,3 ‰ (zero virgola

tre per mille) dell’importo dei lavori.

L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento)

dell'importo dei lavori.

Qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni, determini un importo massimo della

penale in misura superiore al 10% dei lavori, l’Amministrazione potrà procedere alla

risoluzione del contratto con le modalità previste dagli artt. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

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L'ammontare della penale verrà incamerato mediante escussione della cauzione definitiva

prestata dal concessionario.

ART. 23 - TERMINE PER LA CONSEGNA DELL’AREA

Il termine per la consegna dell'area oggetto della concessione al soggetto affidatario è fissato

in 15 (quindici) giorni a partire dalla consegna, all’amministrazione comunale, di tutti gli atti

necessari all’avvio dell’esecuzione dei lavori.

ART. 24 - REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Il concessionario dovrà affidare a terzi i lavori oggetto della concessione che non intenda

realizzare direttamente o tramite le imprese controllate, indicate in sede di qualificazione.

L'elenco delle imprese controllate deve essere aggiornato tenendo conto delle modifiche che

intervengono nei rapporti tra le imprese.

Il concessionario e le imprese da esso controllate devono essere in possesso dei requisiti di

qualificazione previsti dalla legge per gli esecutori di lavori pubblici, nei limiti dei lavori

oggetto della concessione eseguiti direttamente.

Le imprese controllate devono eseguire i lavori oggetto della concessione secondo quanto

disposto dalle norme del D.lgs. 50/2016.

I lavori non realizzati direttamente o tramite imprese controllate potranno essere affidati a

terzi mediante subappalto, previa richiesta e autorizzazione dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Restano fermi i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di subappalto.

Le situazioni di controllo e di collegamento vengono determinate secondo quanto previsto

dall'art. 2359 del codice civile.

Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione

concedente idonea documentazione comprovante la situazione di controllo dichiarata in sede

di partecipazione. Qualora il concessionario sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere

b) e c), del D.Lgs. 50/2016, i lavori da eseguirsi direttamente saranno affidati alle consorziate

indicate in sede di gara, senza che ciò configuri subappalto o cessione di contratto.

ART. 25 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Tutte le varianti in corso d'opera che risultassero assolutamente necessarie, a causa di carenze

del progetto predisposto dal concessionario, o per qualunque altra causa imputabile al

concessionario stesso, dovranno essere eseguite secondo le disposizioni impartite dal

Responsabile Unico del Procedimento, senza vantare diritti di riconoscimento economico.

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ART. 26 - COLLAUDO

Il concessionario attribuirà l'incarico del collaudo ad un tecnico in possesso di specifica

qualificazione professionale commisurata alla tipologia e alla categoria degli interventi, alla

loro complessità e al relativo importo.

E' previsto il collaudo in corso d'opera, in quanto necessario per verificare la corretta

esecuzione delle opere. Il collaudo in corso d'opera è attuato con visite periodiche stabilite dal

collaudatore.

I verbali di visita, che saranno trasmessi al Responsabile Unico del Procedimento, riferiranno

anche circa l'andamento dei lavori e il rispetto dei termini contrattuali e conterranno le

osservazioni e i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione di

responsabilità del concessionario.

Il collaudatore potrà disporre prove ed analisi necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e

dei componenti.

Il prelievo dei campioni destinati a dette verifiche verrà eseguito in presenza del collaudatore,

in contraddittorio, da soggetti espressamente incaricati dal concessionario e dal Responsabile

Unico del Procedimento.

Le spese per le prove sui campioni e per eventuali ulteriori accertamenti sono interamente a

carico del concessionario.

Il collaudo dei lavori ed il relativo certificato sono eseguiti secondo le norme e le procedure

previste dal D. Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010.

Prima dell'emissione del certificato di collaudo, il concessionario dovrà consegnare

all'Amministrazione gli elaborati grafici e descrittivi nonché tutte le certificazioni relative agli

impianti realizzati, ai sensi della normativa vigente.

ART. 27 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE – PROCEDURA

In caso di gravi inadempienze quali:

a - sub-concessione, anche parziale;

b - gravi difformità e vizi delle prestazioni e delle opere eseguite;

c - l’assoggettamento dell’impresa a procedure concorsuali;

Il Comune si riserva la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, previa

contestazione del fatto all’impresa, di risolvere anticipatamente il contratto, dandone ad essa

comunicazione con lettera raccomandata a.r..

Nel caso di risoluzione per fatto imputabile al concessionario, questi ha diritto soltanto al

pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, con decurtazione degli oneri aggiuntivi,

derivanti dallo scioglimento del contratto e dalla maggiore spesa derivante al Comune per

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affidare ad altra impresa la concessione, qualora il comune stesso si sia avvalso della facoltà di

cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 nonché le ulteriori vigenti disposizioni di Legge e

Regolamento applicabili in caso di recesso dell’Amministrazione concedente.

ART. 28 – MEZZI, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA E PERSONALE DEL

CONCESSIONARIO

Il concessionario, le eventuali imprese esecutrici e subappaltatrici sono tenuti ad impiegare

mezzi tecnici e finanziari, adeguate attrezzature ed idoneo personale, mediante la propria

organizzazione d’impresa.

L’appalto degli stessi dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di pubblicità e qualificazione

stabiliti dal D. Lgs n. 50 del 2016.

Tutti gli obblighi rivenienti dalla vigente legislazione sociale, contributiva, assistenziale,

previdenziale, antinfortunistica, contabile e fiscale, nonché delle successive modificazioni ed

integrazioni, sono ad intero ed esclusivo carico del concessionario che ne è il solo responsabile

anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere della spesa a

carico del Comune o in solido con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti

dell’Amministrazione concedente.

Le imprese concorrenti nella redazione dell’offerta dovranno tenere conto del costo del lavoro

del personale, in ottemperanza a tutte le normative che regolano i CCNL.

Il concessionario è tenuto altresì a provvedere alla liquidazione della indennità dovute al

personale dipendete al momento della sua effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

Il concessionario, su richiesta del Comune, deve esibire in qualsiasi momento una

dichiarazione degli Istituti assicurativi e previdenziali, dalla quale risulti che essa è in regola

con i pagamenti dei relativi contributi e degli emolumenti contrattuali al personale.

Il comune acquisirà la documentazione relativa al pagamento dei contributi anche

direttamente presso gli enti preposti.

In materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dovrà essere assicurata

l’osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08, successive modifiche ed integrazioni.

ART. 29 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL

SUBAPPALTO

La cessione, anche parziale, del contratto è nulla e costituisce motivo di risoluzione del

contratto, fatta salva l’azione in danno.

Il concorrente dovrà esplicitare le opere che intende eventualmente realizzare in subappalto.

Per i lavori non eseguiti direttamente dal concessionario, si rinvia alla disciplina stabilita dalla

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vigente normativa in materia di subappalto.

Qualora il concessionario sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs.

50/2016, i lavori da eseguirsi direttamente saranno affidati alle consorziate indicate in sede di

gara, senza che ciò configuri subappalto o cessione di contratto.

ART.30 – REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

I soggetti che intendono partecipare per l’affidamento della presente concessione non devono

trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici e

devono essere, altresì, in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi

stabiliti dall’art. 95 del D.P.R. 207/20100 e D.lgs. 50/2016.

I requisiti di ordine generale e d’ordine speciali occorrenti per la partecipazione alla gara sono

precisati nel bando di gara (punto 7) e dovranno essere documentati dai soggetti concorrenti

con le modalità ivi indicate; la loro sussistenza sarà accertata dall’Amministrazione

concedente secondo le disposizioni vigenti in materia.

ART. 31 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le ditte interessate alla partecipazione dovranno far pervenire la documentazione di cui al

successivo punto 1, in plico chiuso e sigillato con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo

su tutti i lembi di chiusura e controfirmato sui bordi di chiusura, a mezzo di raccomandata

A/R del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, inderogabilmente,

e pena l’esclusione, entro le ore 13:00 del giorno di Venerdì 1° Luglio 2016 , presso la sede

della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Andrano - Spongano – Diso e sita in Diso

alla via Filippo Bottazzi n.6 Primo Piano.

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il

sabato, dalle ore 9:00 alle 13:00 presso la predetta sede della C.U.C.-

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato.

Il plico d’invio dovrà recare all’esterno l’intestazione e l’indirizzo del mittente, le indicazioni

relative al destinatario, al giorno e all’ora dell’espletamento della gara, e il seguente oggetto

della gara: Concessione di lavori pubblici: “lavori di ampliamento del Cimitero di Andrano” –

CIG: 67023244BB.-

Il recapito tempestivo del plico d’invio rimane ad esclusivo rischio del mittente.

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate

precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti

della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non

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aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di

legge).

Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le

norme e le condizioni contenute nel presente Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nei suoi

allegati, nel capitolato speciale Descrittivo e Prestazionale e comunque nell’intero progetto

preliminare approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21, del 22.03.2016.-

1 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.

A pena di esclusione, i plichi devono contenere al loro interno tre buste ciascuna delle quali

sigillata con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura e timbrata e

controfirmata sui lembi di chiusura, recante su ognuna delle 3 buste l’indicazione della gara,

l’oggetto dell’appalto, il nominativo dell’Impresa mittente, il numero di fax al quale inviare

comunicazioni e la dicitura, rispettivamente “A - Documenti Amministrativi”, “B – Offerta

tecnica” e “C – Offerta economica”.

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi

segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia

incollata,tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura

originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del

plico e delle buste interne.

1.1 - BUSTA o PLICO “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella busta “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti, a

pena di esclusione, i seguenti documenti:

A) - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA,

preferibilmente redatta in conformità al modello allegato al presente disciplinare (Allegato A),

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da

associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta

da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. La sottoscrizione della

domanda deve essere autenticata o in alternativa deve essere allegata, a pena di esclusione,

copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la

relativa procura;

La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale

rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente

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costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono

essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il

consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei

legali rappresentanti, in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.

Il modello di domanda e dichiarazioni potrà essere richiesto all’Ufficio Tecnico del Comune di

Andrano tel. 0836 – 1900957 -1900997 - 1901154, ovvero scaricato dai seguenti siti internet

www.unionecomuniandranodisospongano.it - www.comune.andrano.le.it

L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e

le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.

50/2016. La mancata produzione delle dichiarazioni, comporterà l’esclusione del concorrente

dalla gara. Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per

i quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni.

Saranno altresì esclusi i soggetti che, intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non

rispettino puntualmente le previsioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e non presentino la

documentazione e le dichiarazioni previste dal comma 2 dell’articolo succitato.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non

sussista adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario

Informatico dell’Autorità, risultino essersi resi responsabili di comportamenti di grave

negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni

appaltanti.

Comporterà altresì l’esclusione del concorrente dalla gara la mancata produzione, nei termini

indicati dalla Commissione di gara, della documentazione integrativa o a riscontro

eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 83 del D.Lgs.

50/2016, ma carenti dei requisiti di partecipazione, di carattere economico, finanziario, tecnico

ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto

dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle

prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art.89, comma 1 del D.Lgs.

50/2016 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi.

La documentazione e le dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria da

presentare sono quelle inerenti l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 89 del D.Lgs.

50/2016, da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, artt.

46 e 47.

In tal caso l’Impresa ausiliata, pena l’esclusione, dovrà presentare inoltre i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con allegata fotocopia d’identità in corso di

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validità) sottoscritta dal legale rappresentante, verificabile ai sensi dell’art. 48,

attestante il ricorso all’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara,

con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’Impresa ausiliaria;

- contratto da stipularsi con scrittura privata, in originale o copia autentica, in virtù del

quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a

mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata della prestazione oggetto

dell’avvalimento. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente,

l’oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata e ogni

altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Nel contratto deve essere espressamente

indicato che “l’impresa ausiliaria e il concorrente sono responsabili in solido nei confronti

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto di avvalimento.

L’impresa ausiliaria, pena l’esclusione, dovrà presentare i seguenti documenti:

1) dichiarazione del Legale Rappresentante (con allegata fotocopia d’identità in corso di

validità), attestante:

- che l’Impresa si obbliga verso il Concorrente e verso il Committente a mettere a disposizione

per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente

il Concorrente rendendosi responsabile in solido nei confronti del Comune in relazione alle

prestazioni oggetto del contratto .

- che l’Impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi

dell’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016;

2) (qualora oggetto di avvalimento) attestazione SOA, in corso di validità, in originale (o in

copia autenticata ai sensi degli articoli 18 o 19 del D.P.R. 445/2000) dell’Impresa ausiliaria.

Pena l’esclusione non è consentito, ai sensi dell’articolo 89 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 , che

della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente. E’ vietata altresì la

partecipazione alla medesima gara dell’Impresa ausiliaria e dell’Impresa che si avvale dei

requisiti della medesima Impresa ausiliaria.

Il Concorrente e l’Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del

Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L’Impresa ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore

dell’Impresa ausiliaria nei limiti dei requisiti prestati e indicati all’art. 118 del 163/2006 e

s.m.i..

B) ATTESTAZIONE SOA DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI relativi

alla Categoria OG 1, Classifica II^ in copia conforme all’originale ovvero, DICHIARAZIONE

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SOSTITUTIVA DEL PROGETTISTA, preferibilmente redatta in conformità al modello

allegato al presente disciplinare (Allegato B), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

attestante il possesso e tutti i requisiti di ordine generale e speciale previsti dal D.Lgs n. 50 del

2016 e dal DPR n. 207 del 2010 per la partecipazione a gare d’appalto. In tal caso, si dovrà

produrre copia del contratto di raggruppamento temporaneo tra impresa e soggetto

qualificato per la progettazione con allegata dichiarazione di quest’ultimo di possedere tutti i

requisiti di ordine speciale.

CAUZIONE PROVVISORIA di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% del valore

dell’investimento, per un importo minimo garantito di €. 1.850,00 (euro

Milleottocentocinquanta/00), mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa

oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di

cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e in possesso di apposita

autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in originale e valida per

almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o

assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, contenere tutte le clausole di cui al comma

4 articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e potrà essere redatta utilizzando la scheda tecnica – schema

tipo 1.1 del D.M 123/04.

La garanzia fidejussoria, avente una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione

dell’Offerta deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2,del Codice

Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice

richiesta scritta del Committente.

La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o

garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata dall’impegno incondizionato del

fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all’articolo

103 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando la scheda tecnica – schema tipo 1.2 del D.M. 123/04. La

cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 103

del D.Lgs. 50/2016 e sarà pertanto progressivamente svincolata nei termini e per le entità

definite al medesimo articolo 103, comma 5.

Si precisa che gli intermediari finanziari, che dovessero rilasciare fideiussioni, devono essere

iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs 01.09.1993 n. 385 , e svolgere in via esclusiva o

prevalente attività di rilascio di garanzie essere sottoposti a revisione contabile da parte di una

società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58.

Inoltre dovrà contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata di 60

giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta

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l’aggiudicazione, su richiesta del Committente.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto.

In caso di Associazioni Temporanee o Consorzi, detta cauzione deve essere unica e resa a

favore dell’Ente a nome e per conto di tutte le Imprese partecipanti al Raggruppamento.

Qualora il Raggruppamento non sia costituito, la garanzia deve essere intestata a tutte le

imprese associande. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs.

50/2016. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare

della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata UNI

EN ISO 9000 o sia in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra

loro correlati del sistema di qualità, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5

D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (cooptate); mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione

di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte

riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione o dichiarazione,

comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in

corso di validità o dalla dichiarazione della presenza di elementi significativi del sistema di

qualità in corso di validità in originale ovvero in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR

445/00 e s.m.i. ovvero in copia ai sensi dell’art. 19 o dell’art. 19 bis del medesimo decreto

ovvero da autodichiarazione sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale

rappresentante o dal procuratore dell’impresa o di ciascuna impresa raggruppata e/o

associata ex art. 92 del DPR 207/2010 e s.m.i. in regime di qualità attestante il possesso di tale

certificazione o dichiarazione con in allegato fotocopia di un documento di identità del

sottoscrittore.

Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie

UNI EN ISO 9000, ovvero la prevista dichiarazione della presenza di elementi significativi e

tra loro correlati di tale sistema potrà anche risultare direttamente dall’attestazione SOA.

C) Copia dell’attestazione, rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Andrano, in merito

alla presa visione degli elaborati progettuali, della documentazione di gara, relativi ai lavori

in oggetto, messi a disposizione su incarico dell’Amministrazione, e di avvenuto puntuale e

dettagliato sopralluogo sulle aree di realizzazione delle opere.

Stante la natura del presente appalto, la presa visione dei luoghi e del progetto preliminare

dovrà avvenire nei giorni di Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30- sino

al giorno di Mercoledì 29 Giugno 2016 incluso.-

D) il proprio “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 27

dicembre 2012, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ora A.NA.C., finalizzata

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alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all’articolo 81 del D.Lgs. n.50/2016;

E) ricevuta di avvenuto pagamento di euro 35,00 a favore dell’A.NA.C già Autorità per la

vigilanza sui contratti pubblici, con versamento on-line al portale http://contributi.avcp.it

previa registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, AmEx oppure in

contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i punti

vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il

CIG.-

BUSTA o PLICO “B – OFFERTA TECNICA”

Nella busta “B-Offerta tecnica” devono essere contenuti i seguenti documenti:

A) PROGETTO DEFINITIVO redatto a cura dei concorrenti sulla base delle indicazioni del

progetto preliminare posto a base di gara, nonché sulla base delle indicazioni e prescrizioni

contenute nel DPR 207/2010 per la parte in vigore, contenente tutti gli elementi necessari ai

fini del rilascio delle autorizzazioni comunali, o di altro atto equivalente.

I partecipanti alla gara per l’affidamento della concessione potranno proporre a scelta, alcune

delle varianti migliorative al progetto preliminare.

Le opere migliorative previste dovranno essere descritte compiutamente mediante:

a) relazione descrittiva dettagliata di ciascuna opera migliorativa;

b) elaborati grafici esplicativi;

c) schemi unifilari degli impianti, se previsti.

Tutte le varianti migliorative saranno oggetto di valutazione da parte della commissione

giudicatrice di cui all’art. 33 del presente capitolato speciale.

Il progetto definitivo deve, a pena di esclusione, essere corredato dai seguenti elaborati

minimi che, in rapporto alla specifica tipologia di intervento di cui all’oggetto, sono da

ritenersi integrativi e/o variativi di quelli posti a base di gara e di seguito specificati:

- relazione descrittiva;

- studio d'inserimento urbanistico ed ambientale;

– planimetrie e disegni, nelle opportune scale, descrittivi delle caratteristiche delle opere, delle

superfici, dei volumi da realizzare, degli assetti superficiali e della sistemazione della

pavimentazione, dei profili e delle sezioni;

- elaborati grafici, nelle opportune scale, descrittivi del progetto strutturale nei suoi aspetti

fondamentali, con dimensionamento di massima;

- schemi funzionali e dimensionamento di massima degli impianti;

- relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo;

- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

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- stima sommaria degli interventi del progetto definitivo.

Gli elaborati grafici e descrittivi dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale da

evidenziare la qualità del progetto e la funzionalità delle opere progettate, così che nella

successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

Gli elaborati progettuali e le eventuali varianti migliorative dovranno essere ben visualizzate e

dovranno evidenziare altresì la qualità del progetto architettonico e la funzionalità delle opere

progettate. Gli elaborati sono redatti in scala, o comunque, in modo da consentire all'esecutore

una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

B) PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI sia ordinari che straordinari

relativi alla proposta progettuale, con particolare riferimento al contenuto tecnico degli

interventi programmati e indicazione dell’intervallo temporale degli interventi pianificati nel

tempo di durata della concessione.

NOTA BENE: a pena di esclusione dalla gara, l’Offerta Tecnica non deve contenere

riferimenti ad elementi economici che devono essere riportati soltanto nell’Offerta

Economica, di cui alla busta

C. Si precisa che nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai Concorrenti in relazione

alle elaborazioni e studi inerenti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche comprese

nell'Offerta.

L’Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa Concorrente

in forma singola o del Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016

ovvero dal Legale Rappresentante dell’impresa capogruppo in caso di RTI costituita o dal

Legale Rappresentante del Consorzio Ordinario nel caso di Consorzio Ordinario già costituito,

ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i

legali rappresentanti delle Imprese costituenti il futuro Raggruppamento Temporaneo o

Consorzio. L’offerta tecnica dovrà essere firmata anche dal progettista indicato.

1.2 - BUSTA o PLICO “C – OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta “C-Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i

seguenti documenti:

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A) OFFERTA ECONOMICA, preferibilmente redatta in conformità al modello allegato al

presente disciplinare (Allegato C), resa sotto forma di dichiarazione e sottoscritta dal legale

rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, che potrà essere richiesto

all’Ufficio Tecnico della stazione appaltante tel. 0836 – 1900957 -1900997 - 1901154, ovvero

scaricato dai seguenti siti internet www.unionecomuniandranodisospongano.it -

www.comune.andrano.le.it dal quale si evincano le informazioni, che saranno considerate

elementi di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio.

B) PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO asseverato da un istituto di credito o da società di

servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli

intermediari finanziari, ai sensi dell’ articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966,

ai fini della valutazione della correttezza economico-finanziaria;

Il Piano Economico-Finanziario dovrà contenere i seguenti elementi strutturali necessari:

a) La determinazione dei parametri macro-economici di riferimento, ovvero il tasso di

inflazione atteso e l’andamento dei tassi di interesse che andranno ad impattare sul costo delle

fonti di finanziamento;

b) La determinazione del valore complessivo degli investimenti;

c) Quantificazione degli oneri totali relativi alle manutenzioni;

d) Ripartizione temporale degli importi individuati;

e) Stima dei ricavi di esercizio;

f) Criteri di valutazione dei ricavi di esercizio inseriti nel Piano Economico Finanziario;

g) Stima dei costi operativi, fra cui rientrano:

- Costi del personale;

- Costi per acquisti di beni e servizi;

- Costi di manutenzione ordinaria;

- Costi di assicurazione;

- Spese generali;

- Altri costi.

h) Imposte dirette;

i) Imposte indirette;

j) Modalità di ammortamento applicabili all’investimento iniziale e agli altri oneri capitalizzati;

k) Tempi di incasso;

l) Tempi medi di pagamento;

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m) Indicazione delle diverse modalità di finanziamento prescelte e peso relativo;

n) Per ogni tipologia di indebitamento:

- Importo complessivo del finanziamento;

- Tempistica della sua erogazione, definita rispetto alla dinamica del fabbisogno

finanziario del progetto;

- Il tasso base prescelto e lo spread richiesto dai soggetti finanziatori;

- Il piano di rimborso del prestito e la durata complessiva del finanziamento,

o) Indicazione dettagliata dell’importo delle spese tecniche, precisando quale siano le voci

che compongono le spese tecniche e i relativi importi.

La eventuale incompletezza del Piano Economico Finanziario comporterà l’assegnazione di

un punteggio pari a 0 (zero) all’Offerta Economica.

L’Offerta Economica deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa

Concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2 lett. b) e c) del

D.Lgs. 50/2016 ovvero dal Legale Rappresentante dell’Impresa capogruppo in caso di RTI

costituito o dal Legale Rappresentante del Consorzio Ordinario nel caso di Consorzio

Ordinario già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere

sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle Imprese costituenti il futuro Raggruppamento

Temporaneo o Consorzio.

ART. 32 – ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo

aggregativo - compensatore di cui all’allegato G al D.P.R. 207/2010, prendendo in

considerazione per la sommatoria gli elementi e i criteri di attribuzione dei punteggi quanto

di seguito specificato:

1 Prestazioni aggiuntive a favore del Comune: fino a punti 50

2 Riduzione sui tempi di durata della concessione fino a punti 20

3 Tempo di esecuzione dei lavori: fino a punti 20

4 Prezzi da applicare all'utenza per le concessioni d'uso dei loculi: fino a punti 5

5 Valore tecnico ed estetico del progetto definitivo fino a punti 5

Per un totale di punti 100

La tariffa media di riferimento per la concessione dei loculi sepolcrali, sulla quale deve essere

applicato il ribasso, è pari ad € 500,00 per ogni loculo sepolcrale.

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Per tariffa media di riferimento, si intende il prezzo medio unitario di concessione dei loculi

in argomento.

Il punteggio verrà assegnato alle Imprese offerenti come di seguito specificato:

Per quanto concerne il punto 1) a discrezione della Commissione in relazione alla rilevanza

economica e funzionale delle prestazioni aggiuntive proposte.

Per quanto concerne il punto 2) punteggio attribuito in modo proporzionale

Per quanto concerne il punto 3), i tempi di esecuzione dell'opera verranno assegnati 1 punto per

ogni giorno di anticipo nel collaudo e nella consegna dei lavori, fino a decorrenza del punteggio

massimo ammissibile.

Per quanto concerne il punto 4), prezzo da applicare, per ogni 10 euro (dieci) di ribasso sul

prezzo medio di riferimento, posto a base di gara verrà attribuito all'Impresa un punteggio pari

a 1 punto e fino al raggiungimento di un punteggio massimo di 5 punti;

Per quanto concerne il punto 5), si distinguono i seguenti sub - elementi e i relativi

punteggi:

Valore tecnico fino a punti 3

Valore estetico fino a punti 2

Si specifica che il ribasso, quale che sia la sua entità, non potrà comportare l'attribuzione di un

punteggio superiore al limite massimo inderogabile sopra fissati.

L'offerta formulata per la concessione di ogni singolo loculo deve garantire la totale copertura

dei costi e la remunerazione del capitale.

Non sono ammesse offerte in aumento.

ART. 33 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione delle offerte pervenute sarà affidata ad una commissione giudicatrice, composta

da tre componenti, presieduta da un funzionario dell’Amministrazione concedente.

I commissari ed il segretario della commissione saranno nominati dal Comune con le modalità

di cui all’art. art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 120 del D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.

Salvo quanto disciplinato dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando di gara,

la commissione aggiudicatrice, in linea di massima, opererà come segue:

• in prima seduta pubblica: la data e l’ora di apertura dei plichi e l’ammissione alla gara

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(prima seduta pubblica della Commissione), sarà comunicata tempestivamente ai

concorrenti i quali avranno cura di riportare all’esterno del plico anche il numero di

telefax, nonché l’indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata (P.E.C.), dove la

Stazione appaltante può inviare le comunicazioni.

Inoltre delle sedute pubbliche sarà data comunicazione con apposito avviso sui siti internet

www.unionecomuniandranodisospongano.it - www.comune.andrano.le.it e Albi Pretorio On-Line

dell’Unione dei Comuni di Andrano-Spongano-Diso e del Comune di Andrano.

Luogo: Sede Unione dei Comuni –Andrano Diso Spongano – via Filippo Bottazzi n. 6 – Primo

Piano.-

• in seconda seduta si procederà come segue: una prima parte sarà svolta in forma riservata e

i commissari procederanno alla valutazione delle offerte e all’attribuzione dei relativi

punteggi, applicando i criteri prestabiliti, sommando poi per ciascun concorrente i punteggi

assegnati per ogni singolo elemento di valutazione. Procederà poi in seduta pubblica alla

lettura dei punteggi assegnati e alla determinazione dell’offerta economicamente più

vantaggiosa formando altresì la graduatoria delle imprese da sottoporre all’approvazione

definitiva del competente organo.

Di ogni seduta sarà redatto apposito verbale.

Il comune si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di non affidare la concessione

ad alcun concorrente, come pure di affidare la concessione anche nel caso in cui sia pervenuta

una sola offerta giudicata valida dalla commissione di cui innanzi.

Nulla è dovuto ai soggetti concorrenti per la partecipazione alla gara.

ART. 34 – APPROVAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E OBBLIGHI

DELL’AGGIUDICATARIO

Tutte le operazioni di gara, compresa l’attività della commissione giudicatrice e la graduatoria

finale delle offerte da questa formulata, sono soggette alla superiore approvazione dell’organo

deliberante competente ai sensi di Legge.

L’Impresa classificatasi al primo posto della graduatoria è tenuta a produrre al Comune tutta la

documentazione prescritta dalla vigente normativa in materia, al fine di consentire

l’aggiudicazione definitiva della gara.

L’obbligo di cui innanzi grava anche sul concorrente classificatosi al secondo posto della

graduatoria.

ART. 35 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – ONERI E SPESE

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L’impresa aggiudicataria dovrà presentarsi per la firma del contratto di concessione il giorno

che sarà stabilito con apposito invito.

Tutte le spese contrattuali sono ad intero ed esclusivo carico dell’Impresa senza diritto di rivalsa

nei confronti del Comune.

L’impresa è tenuta a costituire il deposito spese contrattuali con le modalità che saranno indicate

dall’ufficio comunale competente.

ART. 36 – CONTROVERSIE

Fatte salve le competenze del Responsabile Unico del Procedimento per la definizione bonaria

delle contestazioni insorte fra il Comune concedente e la concessionaria, in quanto applicabili,

per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere nell’esecuzione del presente

disciplinare e del relativo contratto si applicheranno le disposizioni del D. Lgs. 50/2016. E’

esclusa la competenza arbitrale.

ART. 37 – RINVIO ALLE NORME COMPLEMENTARI

Per quanto altro non previsto dal presente disciplinare si applicano le disposizioni di Legge e di

Regolamento vigenti in materia di concessione di lavori pubblici e di opere pubbliche in

generale.

Il Responsabile del Procedimento e della C.U.C. Geom. Andrea Antonio URSO

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ALLEGATO - A - ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA

Spett.le CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

dei Comun di Andrano-Diso-Sspongano, Via F. Bottazzi, 6 73030 DISO (LE)

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED

ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI ANDRANO” NONCHE’ DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE DEI LOCULI REALIZZATI E DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI.

(Concessione di lavori Pubblici art. 164 D.Lgs n. 50/2016 e artt. 36, comma 2 e 95.)

CUP.: I57H16000250002 CIG (SIMOG): 67023244BB

dati relativi al dichiarante Il sottoscritto………………………....…………..........….. cod fisc.………………………………nato a …………….....…................... il …………………… e residente in .............................. Prov.......... CAP.…... alla via ........................................................... tel./cell............................... dati relativi all’impresa (anche ai fini del D.U.R.C. per quanto di competenza) in qualità di .......................................................…....dell’impresa Cod.Fisc.……………………....………………… partita IVA n………………................................ tel................................... fax................................. Denominazione / Ragione sociale ........................................................................... Sede legale cap ................... Comune........................................................................Prov........Via/Piazza.........................................................N°……… Sede operativa cap ................... Comune ........................................................................... Prov ......... Via/Piazza ............................................................................................................................. N°. .......... Recapito corrispondenza � sede legale oppure � sede operativa Tipo impresa � impresa � lavoratore autonomo C.C.N.L. applicato � Edile Industria � Edile Piccola Media Impresa

� Edile Cooperazione � Edile Artigianato � Altro non edile Dimensione aziendale � da 1 a 5 � da 6 a 15 � da 16 a 50 � da 51 a 100 � oltre Incidenza percentuale di manodopera................ (presunta) Quota percentuale subappalto (presunta).................... ENTI PREVIDENZIALI : INAIL – codice ditta ........................ INAIL – Posizioni assicurative territoriali .................... INPS – matricola azienda ....................................... INPS – sede competente ........................................ INPS – posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane INPS – sede competente ........................................ CASSA EDILE – codice impresa................................... CASSA EDILE – codice cassa................................... dati facoltativi : e-mail ....................................... sede Cassa Edile o di altro Ente paritetico al quale si versano i contributi................................. altro (specificare)...........................................................

C H I E D E

(barrare una casella e se del caso completare i puntini) di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come soggetto di cui all’art.45 comma 2 del d.lgs.n.50/2016: � lett. a) � imprenditore individuale, � artigiano, � società commerciale, � società cooperativa; � lett.b) � consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25.6.1909, n. 422 e

del d.lvo C.p.S. 14.12.1947, n.1577 e s.m. ovvero � consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 8.8.1985, n. 443; � lett.c) consorzio stabile (costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice

civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,);

PASSOE assegnata dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione)

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� lett.d) � capogruppo ovvero � mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti (costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) - si applica l’art.48 d.lgs.n.50/2016);

� lett.e) consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile (costituito tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, - si applica l’art.48 d.lgs.n.50/2016);

� lett.f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (ai sensi dell'art.3, comma 4-ter, del d.l. 10.2.2009, n. 5, convertito, con mod., dalla legge 9.4.2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37 d.lgs.n.163/2006);

� lett.g) soggetto che ha stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del d. l.vo 23 luglio 1991, n. 240;

� consorziato per il quale il consorzio ................................................... (indicare la tipologia del consorzio) concorre; � lett.g) operatore economico, ai sensi dell’art.45 co.1 del d.lgs.n.50/2016, stabilito in altro Stato membro, costituito

conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese; A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.80 comma 1 e 2 del d.lgs.n.50/2016, ed in particolare:

a) che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

b) (SBARRARE DUE DEI TRE PERIODI CHE NON INTERESSANO)

che non ricorre una delle cause di esclusione previste all’art.80 comma 1 e 2 del d.lgs.n.50/2016 per uno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 80 cessati dalle relative cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; Si indicano i seguenti soggetti cessati dalle cariche: COGNOME - NOME ………………………………CARICA RICOPERTA………..………………… COGNOME - NOME ………………………………CARICA RICOPERTA………..………………… ovvero (qualora ricorra una delle cause di esclusione) allega apposita documentazione comprovante l’adozione da parte dell’impresa di una completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata per uno o più soggetti di cui all’art.80 comma 3 del d.lgs.n.50/2016 cessati dalle relative cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero si forniscono le seguenti ulteriori dichiarazioni/precisazioni ................................................................................ ovvero che non vi sono stati, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.lgs. n. 163/06 cessati dalle relative cariche;

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c) che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

d) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n.50/16;

f) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. n.50/16;

g) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità: più in dettaglio: non vi sono state a proprio carico significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non vi è stato da parte del sottoscritto operatore economico il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non sono state fornite, da parte del sottoscritto operatore economico, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero non sono state omesse da parte del sottoscritto operatore economico le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

h) che la partecipazione del sottoscritto operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.lgs. n.50/16, e come tale non diversamente risolvibile; (CANCELLARE UNO DEI DUE PERIODI CHE NON INTERESSA)

i) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento da parte del sottoscritto operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs n. 50/16;

ovvero j) che il sottoscritto operatore economico non è stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto di cui

all'articolo 67 del D.lgs n. 50/16 e/o non ha fornito la documentazione di cui all’art. 66 co.2 del D.lgs. n.50/16 e/o non ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto;

k) che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

j) (CANCELLARE UNO DEI DUE PERIODI CHE NON INTERESSA)

che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; ovvero che pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 1990 n.55 è trascorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e comunque la violazione è stata rimossa;

k) (CANCELLARE DUE DEI TRE PERIODI CHE NON INTERESSANO ) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ; ovvero che l'impresa non è tenuta all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; ovvero che l'impresa avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo proceduto successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della legge n.68/99;

l) (CANCELLARE DUE DEI TRE PERIODI CHE NON INTERESSANO ) che non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 (CONCUSSIONE) e 629 (ESTORSIONE) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n.203, e non ha, in conseguenza denunciato alcun fatto all’autorità giudiziaria; ovvero

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che è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n.203, ed ha, in conseguenza denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; ovvero che pur essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n.203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art.4, primo comma, della legge 24/11/1981 n.689;

m) che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

n) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medisima procedura di affidamento, in una qualsiasi relazione anche di fatto che comporti che le rispettive offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

f) (SBARRARE UNO DEI DUE PERIODI CHE NON INTERESSA)

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n.383/2001, come modificata dal D.L. 25.09.02 n.210, convertito con la Legge n.266 del 22.11.2002 ovvero di essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n.383/2001, come modificata dal D.L. 25.09.02 n.210, convertito con la Legge n.266 del 22.11.2002, ma che il periodo di emersione si è concluso;

DICHIARA ALTRESI’

g) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………….. per la seguente attività ………………………………………………... ed attesta i seguenti dati (N.B.: per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza ovvero indicare i motivi per i quali non è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A.): numero di iscrizione....................................... data di iscrizione ………………………….. durata della ditta / data termine ………..…… forma giuridica ………………………………

(completare la dichiarazione a seconda delle figure facenti parte dell’impresa) Titolari…………………………………………………………………………………………………………… Direttori tecnici…………………………………………………………………………………………………… Amministratori muniti di rappresentanza………………………………………………………………………… Soci accomandatari (indicare i nominativi e le qualifiche)……………………………………………………………. Tutti i soci (per società in nome collettivo)……………………………………………………………………………… Tutti i soci accomandatari (per società in accomandita semplice)…………………………………………………… Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per altri tipi di società o di consorzio)………………. Il socio unico persona fisica (per altri tipi di società o di consorzio)………………………………………………… (per altri tipi di società o di consorzio) il socio di maggioranza…………………………………………………. in caso di società con meno di quattro soci: socio…………………………socio………………….socio….........

h) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione prevista dall’articolo 84 del D.lgs.n.50/2016 e dal D.P.R. n.207/2010 per la qualificazione delle imprese di costruzione, della quale si forniscono i seguenti dati identificativi : 1. identità della SOA (Società Organismo di Attestazione) che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione ………………………………………………………..; 2. numero di attestazione di qualificazione ……………………………; 3. data di rilascio/emissione dell’attestazione di qualificazione ……………………………; 4. data di scadenza dell’attestazione di qualificazione ……………………………; (N.B. completare oppure modificare i periodi che seguono in funzione dei requisiti di qualificazione posseduti) 5. categoria di qualificazione……………- classifica …………............; 6. categoria di qualificazione ……. ……………..................….......… classifica …………..........; 7. anche per i seguenti direttori tecnici (qualora presenti da indicare tutti): …………………….……. 8. certificazione di qualità aziendale di cui all’art.63 d.P.R. 207/2010 rilasciata da ………………….………… valida sino al……………. 9. categoria di qualificazione ……………. - classifica …………............; 10. certificazione di qualità aziendale di cui all’art.63 d.P.R. 207/2010 rilasciata da …………….……….. valida sino al…………….

i) che il /i progettista/i (indicati o associati) a cui intende affidare la progettazione esecutiva è/sono: …………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..

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(indicare iscrizione all’albo professionale), di cui si allegano la/le dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 445/2000 come da allegato B)

j) che ai sensi e per gli effetti dell’art.105 del d.lgs.n.50/2016, intende subappaltare (a Ditte in possesso dei

requisiti di qualificazione di cui al D.P.R. n.207/2010) i lavori o le parti di opere di seguito indicate nei limiti consentiti:…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

(SBARRARE I PERIODI CHE NON INTERESSANO)

k) di essere in possesso dell’abilitazione professionale di cui al D.M. Sviluppo Economico n.37/2008 : - relativa agli impianti elettrici; - relativa agli impianti idrico-fognanti; Ovvero che, in caso di aggiudicazione in via provvisoria, ai fini dell’esecuzione degli impianti sottoindicati previsti in progetto dimostrerà prima dell’aggiudicazione definitiva (ad esempio: preponendo all'esercizio delle attività di installazione un responsabile tecnico che abbia i requisiti) il possesso dell’abilitazione professionale di cui al D.M. Sviluppo Economico n.37/2008 - relativa agli impianti elettrici; - relativa agli impianti idrico-fognanti; ovvero intende subappaltare l’esecuzione degli impianti sottoindicati previsti in progetto a soggetti in possesso dell’abilitazione professionale di cui al D.M. Sviluppo Economico n.37/2008: - relativa agli impianti elettrici; - relativa agli impianti idrico-fognanti;

l) di impegnarsi, qualora soggetto aggiudicatario, nel caso che durante l’esecuzione dell’appalto dovessero rinvenirsi materiali contenenti amianto ovvero altri rifiuti speciali pericolosi a provvedere alle opportune cautele ed autorizzazioni secondo le norme e disposizioni vigenti in materia ambientale e di sicurezza. A tal proposito, essendo soggetto privo dei requisiti speciali, intende sin d’ora subappaltare, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, a ditte specializzate ed autorizzate per la specifica tipologia di rifiuto, l’eventuale raccolta e/o trasporto e/o conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti e dei materiali di risulta di qualunque natura in conformità alle normative di settore;

m) ATTESTA , , di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali,

compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. ATTESTA altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

n) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato, con prezzi congrui e realizzabile

per il prezzo corrispondente all’offerta presentata e di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

o) di conoscere e di accettare senza riserva alcuna: tutti gli obblighi, oneri, cauzioni e garanzie previsti dal

d.lgs.n.50/2016, dal d.P.R.n.207/2010 nelle parti in vigore, dagli atti progettuali, dal capitolato speciale d’appalto, nonchè dal bando di gara, a carico dell’aggiudicatario, e, di conoscere e di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e disposizioni del bando di gara e relativi fac-simile allegati A e A-bis.

p) di conoscere e di accettare la prevalenza delle norme del bando di gara su quelle del capitolato;

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q) di conoscere e di accettare senza riserva alcuna: che il richiamo nel capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto a disposizioni riferite alla normativa previgente si intenderà automaticamente aggiornato, compatibilmente con le medesime disposizioni contrattuali, alla normativa sopravvenuta;

r) di rinunciare a chiedere rimborsi o compensi di qualsiasi genere, indipendentemente dall’esito riveniente dalla

aggiudicazione definitiva della procedura aperta relativa all’oggetto;

s) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, a stipulare le seguenti polizze ai sensi dell’art.103 comma 7 del d.lgs.n.50/2016: una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore all’importo di contratto, e che preveda anche una garanzia per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale che deve essere almeno pari a euro 500,00 (diconsi euro cinquecento/00)

t) di conoscere e di accettare, senza nulla eccepire, che le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto

sono devolute all’Autorità giudiziaria competente; di rinunciare alla possibilità di deferire le stesse a competenza arbitrale; in conseguenza di conoscere ed accettare che il contratto non prevederà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.lgs.n.50/2016.

u) di essere a conoscenza e di accettare che l’affidamento è immediatamente impegnativo per il concorrente

primo graduato mentre per la Stazione appaltante lo diventa a decorrere dalla data di approvazione del contratto d’appalto, sottoscritto tra l’Amministrazione Comunale e l’impresa aggiudicataria;

v) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi

che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

w) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta almeno per 180 (centottanta) giorni consecutivi a

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

x) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché di rispettare tutte le norme e procedure previste in materia;

y) di autorizzare espressamente la stazione appaltante ad inviare ogni richiesta e comunicazione al seguente

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)………………….. …………………….…… e che referente dell’azienda è il sig. …………………………….… tel…………………. ovvero cell……………………..

z) di autorizzare l’UNIONE DEI COMUNI DI Andrano-Diso -Spongano al trattamento dei dati personali ai

sensi del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 per le attività indicate al paragrafo “ALTRE INFORMAZIONI” del del bando di gara e per quelle attinenti le procedure di gara;

aa) di conoscere e di accettare le prescrizioni di cui alla legge n.136/2010 -Piano straordinario contro le mafie,

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia-;

bb) di impegnarsi, sin d’ora, ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.e i. ed, al contempo, a comunicare alla stazione appaltante in caso di aggiudicazione della gara di che trattasi, il/i numero/i di conto/i corrente dedicato/i, anche in via non esclusiva, e a quant’altro previsto all’art 3 medesimo;

cc) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a porre, a propria cura e spese, sul luogo dei lavori almeno una tabella

di cantiere secondo le norme vigenti ed almeno un cartello secondo le modalità della Direzione lavori ovvero del Responsabile del procedimento, oltre a quanto prescritto dal Capitolato speciale d’appalto e dalla natura dei finanziamenti;

dd) (nel caso di consorzi) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato): ................................................................................................................................................................................; ee) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), e di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) -

d.lgs.50/2016) si fornisce il seguente elenco aggiornato dei soggetti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascuno...................................................................................................................................................................;

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DICHIARA INOLTRE , in osservanza alle clausole contenute nel protocollo d’intesa “La rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici” sottoscritto in data 9 ottobre 2012 dal Sindaco di Andrano e dal Prefetto di Lecce, (visionabile sul sito www.prefettura.it/lecce) nell’interesse pubblico, di salvaguardare, tra l’altro, l’attività della stazione appaltante nell’esecuzione dei lavori, da eventuali tentativi di condizionamento, pressione o infiltrazione mafiosa nonché di contrastare tentativi di turbativa d’asta : (N.B. il riferimento all’art.10 del D.P.R. n. 252/98 deve intendersi sostituito dall’art.91 del nuovo codice antimafia : d.lgs.n.159/2011)

Clausola n. 5/a

Il sottoscritto offerente, dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 5/b Il sottoscritto offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare tramite il RUP quale titolare dell’ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati di importo pari o superiore a € 50.000,00 o di qualsiasi importo per i servizi e forniture sensibili di seguito indicati, nonchè la modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga altresì espressamente a inserire identica clausola nei subcontratti ed è consapevole che in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. Servizi e forniture sensibili o trasporto di materiale a discarica; o trasporto e smaltimento rifiuti; o fornitura e/o trasporto terra e materiale inerti; o fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; o fornitura e trasporto di bitume; o noli a freddo di macchinari; o fornitura di ferro lavorato; o forniture con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al “subappalto” ai sensi dell’art. 118 del

D. Lgs. 163/2006); o acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in

terra; o noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al “subappalto” ai sensi dell’art.118 del D.

Lgs.163/2006); o servizi di autotrasporti; o servizi di guardiania di cantieri;

Clausola n. 5/c Il sottoscritto offerente altresì dichiara: - nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.). La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicchè, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.

Clausola n. 5/d Il sottoscritto offerente dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativi importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5/e Il sottoscritto offerente dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 5/f

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Il sottoscritto offerente dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonchè l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5/g La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi l’appalto, è tenuta prima dell’inizio dei lavori a comunicare le generalità dell’amministratore, del direttore tecnico attuale e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni.

Clausola n. 6 Il sottoscritto offerente dichiara espressamente ed in modo solenne:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare; - che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; - che la propria offerta, è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; - si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Clausola n. 7

Qualora dovesse risultare aggiudicataria, la sottoscritta impresa si impegna ad accettare quanto disposto dal Protocollo e impronterà tutti i contratti di subappalto e derivati al disposto dello stesso, i cui obblighi verranno contrattualmente assunti nei confronti dell’impresa aggiudicataria anche dal terzo affidatario a qualsiasi titolo interessato all’esecuzione dei lavori e la cui inosservanza comporterà la revoca degli affidamenti. Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto e derivati ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. DATA .......................

FIRMA e TIMBRO (del concorrente)

………………….................................. eventuali ALLEGATI ALLA PRESENTE: ( specificare ) 1........................ ; 2. ....................... ; 3 ............................... ; N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. Trattandosi di un fac simile potrebbe non essere esaustivo in relazione alla forma giuridica ovvero ai requisiti del soggetto dichiarante e, pertanto, la compilazione va curata con eventuali integrazioni o rettifiche al testo di cui sopra.

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DICHIARAZIONE A – bis da rendere, (a pena di esclusione), in caso ricorra, da :

Spett.le CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

dei Comun di Andrano-Diso-Sspongano, Via F. Bottazzi, 6 73030 DISO (LE)

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE

DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI ANDRANO” NONCHE’ DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE DEI LOCULI REALIZZATI E DEL SERVIZIODI ILLUMINAZIONE VOTIVA

(Concessione di lavori Pubblici art. 164 D.Lgs n. 50/2016 e artt. 36, comma 2 e 95.) dati relativi al dichiarante Il sottoscritto…………………………………..........….. cod. fisc.……………………….……… nato a …………….....…......................... il …………………… e residente in .............................. Prov.......... CAP .….... alla via ......................................................... tel./cell................................ in qualità di .............…......................................... dell’impresa……........……………………..... Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.e i., consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art.80 commi 1 e 2 del d.lgs.n. 50/2016, ed in particolare: A. che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

B. che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Autorizza il COMUNE di Lecce al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 per le attività indicate al paragrafo “ALTRE INFORMAZIONI” del bando di gara e per quelle attinenti le procedure di gara; DATA ……………………………

FIRMA (del concorrente) .

.....................................................

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di esclusione.

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ALLEGATO - B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DA PRESENTARSI A CURA DEI PROGETTISTI SINGOLI O ASSOCIATI INDICATI, COME PREVISTO DAL BANDO DI GARA

Spett.le CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

dei Comuni di Andrano-Diso-Sspongano, Via F. Bottazzi, 6 73030 DISO (LE)

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED

ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI ANDRANO” NONCHE’ DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE DEI LOCULI REALIZZATI E DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI.

(Concessione di lavori Pubblici art. 164 D.Lgs n. 50/2016 e artt. 36, comma 2 e 95.)

CUP.: I57H16000250002 CIG (SIMOG): 67023244BB

dati relativi al dichiarante Il sottoscritto ………………nato………….. il…………………… a…………………………… residente …………………………………………………… in qualità di libero professionista ovvero

in qualità di legale rappresentante di…………………………………con sede legale in.…………………………... domicilio fiscale……………domicilio digitale (art. 3-bis, D.Lgs. 82/2005) indirizzo P.E.C.:................................... con codice fiscale n………………, con partita IVA n…………………, n. di telefono…………………… n. di fax…………………… codice di attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria)………… ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000,

DICHIARA :

di partecipare alla gara quale progettista singolo/associato indicato dal concorrente:

□ Impresa singola ………………………………………………………………………………………………..;

□ Raggruppamento Temporaneo di concorrenti/Consorzio/G.E.I.E. 1. costituito fra le Imprese ………………………………………………………………………………………...; 2. da costituirsi fra le Imprese ……………………………………………………………………………….........;

DICHIARA INOLTRE

1. l’insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 24, comma 7 del D. Lgs.

n. 50/2016;

2. l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m.,)(1 )(rispettivamente

in caso di società di ingegneria o di società professionali)

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del

C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

Nota(1 ) I progettisti solo indicati possono limitarsi alle dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 I progettisti associati devono completare tutte le dichiarazioni

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4. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016);

5. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016);

6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza

sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016);

7. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di

esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni(art. 80, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016).

(In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016);

8. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione appaltante, tali

da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016);

9. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non

diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016); 10. di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la concorrenza, ai

sensi dell'art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016); 11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del

d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016);

12. che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016);

13. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.

mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del D. Lgs. n. 50/2016);

14. (depennare la voce che non interessa)

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; tenuto conto, per le imprese edili, di quanto previsto dall’art. 1 comma 53 della legge n. 247/2007 sulla non computabilità del personale di cantiere e addetto al trasporto) e attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12/03/1999, n. 68

ovvero (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000; tenuto conto, per le imprese edili, di quanto previsto dall’art. 1 comma 53 della legge n.247/2007 sulla non computabilità del personale di

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cantiere e addetto al trasporto) e attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del D. Lgs. n. 50/2016);

15. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016;

16. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016);

17. (depennare la voce che non interessa)

ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122:

opzione 1

di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 (cd. Paesi black list)

opzione 2

di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 ma di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37, comma 1, del D.L.78/2010;

18. di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. (Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale);

19. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei confronti dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P., 318 C.P., 319 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P., 353-bis C.P.

20. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………….. o analogo Registro di Stato aderente alla U.E. per la seguente attività........ ……………ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

numero di iscrizione………………………

data di iscrizione…………………………..

durata della ditta/data termine……………

forma giuridica………………………………

titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari soci di maggioranza e direttori tecnici, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) …………….;

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21. di essere iscritto all’Albo………………… in data ……………… al n. ……………; 22. di impegnarsi ad eseguire l’incarico di progettazione esecutiva che gli verrà affidato

dall’Impresa/Raggruppamento partecipante, per i lavori indicati in oggetto; 23. di aver svolto, servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori di progettazione e restauro in edifici

monumentali, in edifici civili, in strutture in c.a., in impianti meccanici ed elettrici, nei precedenti cinque anni per importi pari o superiori a quelli richiesti al punto 1.7. del disciplinare di gara.

24. che mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS: sede di …………….. matricola n. …………….

INAIL: sede di …………….. matricola n. ……………..

INARCASSA sede di …………….. matricola n. ……………..

Occupa n. .......... dipendenti

e applica il seguente C.C.N.L.: 25. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

DATA ....................... FIRMA e TIMBRO

………………….................................. N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.. 445.

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ALLEGATO C ________

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Spett.le CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

dei Comuni di Andrano-Diso-Spongano, Via F. Bottazzi, 6 73030 DISO (LE)

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI ANDRANO” NONCHE’ DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE DEI LOCULI REALIZZATI E DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI.

(Concessione di Lavori Pubblici art. 164 D.Lgs. n. 50/2016 e artt. 36, comma 2 e 95)

OFFERTA ECONOMICA Il sottoscritto_______nato a ______ il ____________ residente a _______________ via ____________ in qualità di ________________/legale rappresentante della ditta ______________________________ con sede a ________________ in via _______________________ P.I/C.F. _________________________ fax ____________________ cell. ________________ email ______________________ P.E.C. _____________________________ quale mandante della costituenda ATI/Consorzio __________________________________a seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore, intendendo compreso e compensato nella seguente offerta ogni altro onere previsto e/o prevedibile

DICHIARA 1) che il prezzo unitario da applicare all'utenza per la concessione d'uso dei loculi è:

€./cad.________________ (euro _______________________) ominicomprensivo;

2) Che il tempo offerto, per l’esecuzione dei lavori di cui alla proposta progettuale, è pari a ______ giorni (in lettere ________________giorni) naturali e consecutivi, con una riduzione rispetto alla durata di 120 (centoventi/00) giorni, posta a base di gara, pari a___________giorni (in lettere

Marca da bollo da

€. 16,00

Timbro o intestazione del concorrente

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ALLEGATO C ________

________________ giorni); 3) che saranno lasciati a disposizione dell’amministrazione comunale i seguenti loculi: - n._______loculi (in lettere ___________loculi) per n.______ anno/i (in lettere __________anno/i).

___________________, li ____________

Il legale rappresentante (Timbro e Firma)

N.B.: L’offerta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.