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Tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché dei fiammiferi (Schema di decreto legislativo n. 106) N. 141 – 18 settembre 2014

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Tassazione dei tabacchi lavorati e

dei loro succedanei, nonché dei fiammiferi

(Schema di decreto legislativo n. 106)

N. 141 – 18 settembre 2014

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Camera dei deputati XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché dei fiammiferi

(Schema di decreto legislativo n. 106)

N. 141 – 18 settembre 2014

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Estremi del provvedimento

Atto n.:

106

Natura dell’atto:

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi

lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi

Relatore per la

Commissione:

Librandi

Gruppo: SCpI

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

Assegnazione

Alla VI Commissione

ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento

(termine per l’esame: 2 ottobre 2014)

Alla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento

(termine per l’esame: 2 ottobre 2014)

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INDICE

ARTICOLI 1 E 2 ............................................................................................................................................... 3 

TASSAZIONE DEI TABACCHI LAVORATI E DEI LORO SUCCEDANEI, NONCHÉ DI FIAMMIFERI ......................................................... 3 

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PREMESSA Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, loro succedanei, nonché di fiammiferi. Il provvedimento assorbe gli incrementi della tassazione fissati dalla Determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, emanata il 15 luglio 2014 ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto legge n. 91 del 2014 per assicurare un incremento di gettito pari a 23 milioni nel 2014 e a 50 milioni annui a decorrere dal 2015. Il testo in esame è corredato di relazione tecnica alla quale sono allegate sei tabelle e due grafici. Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario rinviando alla relazione tecnica stessa per i riferimenti ai dati contenuti nelle tabelle ad essa allegate.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi

Normativa vigente L’art. 14, comma 3, del decreto legge n. 91/2013 ha previsto l’emanazione, entro il

15 luglio 2014, di una Determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’aumento

del prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 23 milioni nel

2014 e a 50 milioni annui decorrere dall'anno 2015.

In data 15 luglio 2014 è stata emanata la suddetta Determinazione nella quale viene affermato che le

maggiori entrate previste dal richiamato articolo 14 possano essere assicurate, sulla base dei consumi

rilevati, dalle seguenti nuove misure in vigore dal 1° agosto 2014:

a) per le sigarette, l’aliquota di accisa è elevata dal 58,5 per cento al 58,6 per cento e l’accisa minima

prevista dalla disciplina comunitaria1 è pari a 126,80 euro il kg (in luogo di 125,78).

b) per il tabacco trinciato a taglio fino utilizzato per arrotolare le sigarette, la misura dell’accisa minima è

pari a 108,00 il kg (in luogo di 105,30);

La legge n. 23 del 2014 (delega fiscale) ha, tra l’altro, delegato il Governo ad introdurre norme per la

revisione delle accise. Al momento la delega non è stata esercitata.

1 Direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE.

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Le norme intervengono sul sistema di tassazione dei tabacchi lavorati sia apportando modifiche alla disciplina vigente sia includendo una nuova fattispecie corrispondente alla categoria dei prodotti da inalazione in corso di sperimentazione e non ancora commercializzati. Le modifiche introdotte dallo schema di decreto in esame includono anche le variazioni – illustrate nella parte relativa alla “normativa vigente” - introdotte con la Determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 15 luglio 2014 emanata ai sensi dell’art. 14, comma 3 del D.L. n. 91/2013. Pertanto, per quanto concerne il profilo finanziario, si dispone che l’obiettivo di gettito – previsto dall’art. 14, c. 3, del DL n. 91/2014 pari a 24 milioni nel 2014 e a 50 milioni a decorrere dal 2015 – è assicurato con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal provvedimento in esame. Le ulteriori maggiori entrate (al netto dei 50 milioni annui), valutate in 163 milioni a decorrere dal 2015, confluiscono nell’apposito Fondo istituito dall’art. 16 della delega fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014 (articolo 2, comma 3). La nuova disciplina si applica a decorrere dal 2015, ferme restando le disposizioni di coordinamento e transitorie contenute nell’articolo 2 che intervengono anche sulla disciplina del 2014. In primo luogo, per quanto attiene alle norme di carattere generale, esse introducono un limite massimo alle variazioni della tassazione che possono essere introdotte con decreto del MEF, su proposta del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In particolare, tenuto conto dell’andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto (articolo 1, commi 2 e 3):

- le aliquote di base dei tabacchi lavorati (ad esclusione di quelli da inalazione senza combustione) possono essere variate nel limite di 0,5 punti percentuali;

- la misura della componente specifica dell’accisa sulle sigarette può essere variata fino a 2,5 punti percentuali;

- la misura minima delle accise sui tabacchi lavorati (ad esclusione di quelli da inalazione senza combustione) può essere variata fino a 5 euro;

- la misura dell’aliquota dei prodotti da inalazione senza combustione può essere variata fino a 5 punti percentuali.

Inoltre, per finalità antielusive, è prevista l’emanazione di uno specifico regolamento del MEF per l’introduzione di procedure finalizzate alla rintracciabilità dei prodotti in commento, contestualmente dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, sono soppresse le disposizioni vigenti in materia di contrasto al contrabbando dei tabacchi (art. 6 del DL n. 417/1991) e di legittimazione dei contrassegni per la circolazione dei tabacchi lavorati (art. 39-duodecies del d.lgs. n. 504/1995) (articolo 1, commi 4 e 5).

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Si passa ad illustrare le modifiche relative ai diversi prodotti da fumo: Sigarette

Si ricorda, prioritariamente, che il prezzo al pubblico delle sigarette è formato dalle seguenti 4 componenti:

- aggio al rivenditore (10% del prezzo finale);

- accise (determinate in misura fissa per quantità di prodotto);

- IVA ad aliquota ordinaria (applicata sulla base imponibile formata dalla somma delle altre tre

componenti);

- quota al produttore (è determinata come componente residuale tra il prezzo di vendita – fissato dal

produttore – e le precedenti componenti).

L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli pubblica trimestralmente la “Tabella di ripartizione dei prezzi di

vendita al pubblico dei tabacchi lavorati” formata da 5 colonne (quota fornitore, quota rivenditore, accise,

IVA e prezzo totale) i cui valori sono riferiti ad un “chilogrammo convenzionale”2 di sigarette della classe di

prezzo più richiesta.

In materia di accise, la normativa comunitaria prevede:

- una quota di accisa è rappresentata dalla componente ad valorem. In Italia, tale valore è parametrato

alla Classe di prezzo più richiesta (MPPC);

- la restante quota di accisa è rappresentata dalla componente specifica il cui valore deve essere

compreso tra il 7,5% e il 76,5% dell’onere fiscale totale (accisa + IVA) gravante sul prezzo medio

ponderato. In Italia tale quota è fissata al 7,5%;

- l’obbligo di individuare un “onere fiscale minimo” rappresentato dalla somma tra le accise (nelle due

componenti) e l’IVA.

Le modifiche introdotte relative alla disciplina sulle sigarette riguardano: - dal 2015 l’aliquota di base è elevata al 58,7 per cento. Come già ricordato, la misura

vigente fino al 31 luglio 2014 (58,5%) è già stata elevata al 58,6% dalla Determinazione emanata per assicurare il gettito di cui all’art. 14, c.3, del DL n. 91/2013 (articolo 1, comma 1, lettera g), n. 1);

- le tabelle di ripartizione dei prezzi delle sigarette dovranno essere riferite al Prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionato (PMP) e saranno determinate con cadenza annuale. Per l’anno 2014, non si applicano – a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento – gli ulteriori aggiornamenti trimestrali (articolo 1, comma 1, lettera b) e articolo 2, comma 1);

- la componente specifica dell’accisa è elevata dal 7,5% al 10% dell’onere fiscale totale e la componente ad valorem è determinata facendo riferimento al Prezzo medio ponderato (PMP o WAP) in luogo della Classe di prezzo più richiesto

2 Per chilogrammo convenzionale si intendono: per le sigarette, 1.000 pezzi; per i sigari, 200 pezzi; per i sigaretti, 400 pezzi.

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(MPPC) (commi 3 e 4 del nuovo articolo 39-octies introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera c));

- viene fissata in 170 euro/chilogrammo convenzionale il valore dell’onere fiscale minimo calcolato come somma tra accisa ed IVA (commi 6-8 del nuovo articolo 39-octies introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera c));

- viene fissato in 90 euro per mille sigarette (che corrispondono ad un chilogrammo convenzionale) il valore minimo dell’accisa globale, indipendentemente dal valore del prezzo medio ponderato. Come già ricordato, la misura minima delle accise vigente fino al 31 luglio 2014 è già stata elevata a 126,80 euro dalla Determinazione emanata ai sensi dell’art. 14, c.3, del DL n. 91/2013.

La relazione illustrativa afferma che la normativa vigente ha fissato tale limite a 144,65 ma, di fatto, si

applica l’accisa minima di 125,78) (comma 10 del nuovo articolo 39-octies introdotto dall’articolo 1, comma

1, lettera c)).

Prodotti da inalazione senza combustione e prodotti succedanei dei prodotti da fumo Viene introdotta una nuova disciplina concernente i prodotti da inalazione senza combustione distinguendo:

1) tabacchi da inalazione senza combustione (la cui disciplina è contenuta nell’articolo 39-terdecies che si intende introdurre nel d.lgs. n. 504/1995). Si tratta di una nuova categoria di tabacchi da inalazione che, come indicato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, è in corso di sperimentazione e non ancora commercializzata (c.d. di nuova generazione);

2) prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, già disciplinati dalla normativa vigente (articolo 62-quater del d.lgs. n. 504/95) nell’ambito dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo (c.d. sigaretta elettronica).

In particolare, si dispone che: - per i tabacchi da inalazione senza combustione, la misura dell’accisa è pari al 60%

dell’accisa gravate sull’equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al PMP di un chilogrammo convenzionale rilevato per l’anno 2013. A tal fine è previsto l’obbligo di presentazione di apposita dichiarazione da parte del soggetto passivo (commi 2 e 3 del nuovo articolo 39-terdecies introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera d));

- per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, la misura dell’accisa, analogamente al punto precedente, è pari al 60% dell’accisa gravate sull’equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al PMP di un chilogrammo convenzionale rilevato per l’anno 2013. Il nuovo regime impositivo sostituisce l’imposta vigente sulle c.d. sigarette elettroniche – che, ai sensi del comma 1 dell’art. 62-quater è pari al 58,5% del prezzo di vendita dei

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prodotti succedanei dei prodotti da fumo che contengono nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo (articolo 1, comma 1, lettera e));

- i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che consentono il consumo di prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati “si intendono sottratti all’imposizione” (articolo 1, comma 6).

Altri tabacchi lavorati In relazione ai tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e dai tabacchi da inalazione senza combustione, le modifiche alla disciplina contenuta nel T.U.Accise riguardano:

- la misura dell’accisa minima è fissata in 25 euro/chilogrammo convenzionale per i sigari e i sigaretti di peso superiore a 3 grammi. In proposito, si ricorda che il chilogrammo convenzionale dei sigari e dei sigaretti corrisponde, rispettivamente, a 200 pezzi e a 400 pezzi (articolo 39-octies, comma 5, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera c));

- per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette la misura dell’accisa minima è fissata in 115 euro/chilogrammo (articolo 39-octies, comma 5, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera c)). Tuttavia, fino al 31 dicembre 2014, la suddetta misura è pari a 108 euro/chilogrammo (articolo 2, comma 2, lettera b)); tale misura transitoria è da riferirsi alle modifiche introdotte dalla più volte citata Determinazione direttoriale del 15 luglio 2014.

La relazione tecnica, dopo aver ricordato le disposizioni contenute nell’art. 14 del D.L. n. 91/2014 e la relativa Determinazione dell’Agenzia delle dogane3, afferma che gli interventi previsti dallo schema di provvedimento in esame andranno ad assorbire gli incrementi fissati dalla citata determinazione direttoriale. Effettua quindi la seguenti analisi delle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 504/1995.

1. Tabacchi da inalazione senza combustione – art. 39 bis La relazione tecnica evidenzia l’introduzione, nell’art. 39-bis dedicato ai tabacchi lavorati, di una nuova categoria di tabacchi da inalazione in corso di sperimentazione e non ancora commercializzati (c.d. di nuova generazione), la cui tassazione viene disciplinata nel successivo art. 39-terdecies. Gli effetti finanziari attribuiti alle modifiche in commento sono analizzati nel paragrafo relativo all’art. 39-terdecies.

3 La Determinazione era ancora in corso di emanazione al momento della redazione della relazione tecnica.

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2. Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico – art. 39 quinquies

In base a quanto affermato dalla relazione tecnica, la proposta dispone che, per le sigarette, le tabelle di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico siano stabilite con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale anziché alla classe di prezzo più richiesta. Gli effetti finanziari attribuiti alle modifiche in commento sono analizzati nel paragrafo relativo all’art. 39-octies. 3. Aliquote di base e calcolo dell’accisa applicabile ai tabacchi lavorati – art. 39 octies

3a. Sigarette Gli effetti finanziari indicati dalla relazione tecnica sono stimati rispetto alla situazione vigente prima dell’adozione della determinazione direttoriale del 14 luglio 2014 e comprendono, complessivamente:

- l’introduzione dell’onere fiscale minimo di 170 euro per kg; - il calcolo dell’elemento proporzionale sul WAP. In altre parole si tratta della

determinazione della componente ad valorem con riferimento al prezzo medio ponderato;

- l’incremento della componente specifica da 7,5% a 10% della fiscalità complessiva gravante sul WAP;

- l’incremento dell’aliquota di accisa da 58,5% a 58,7%. In base a quanto sopra specificato, la RT considera le fasce di prezzo più significative ed indica, per ciascuna di esse, gli effetti recati dalla modifica in termini di maggiore accisa, importo che equivale alla corrispondente decurtazione della quota al fornitore:

Prezzo (euro per kg

convenzionale)

Prezzo (euro per

pacchetto)

Maggiore accisa (euro

per kg convenzionale)

Maggiore accisa (euro

per pacchetto)

190 3,8 9,96 0,20

200 4,0 8,15 0,16

215 4,3 5,45 0,11

230 4,6 1,29 0,02

250 5,0 1,02 0,02

La RT afferma inoltre che nel 2013 sono stati immessi in consumo circa 74 milioni di kg di sigarette e che il 2014 dimostra una sostanziale tenuta del mercato quanto a volumi di vendita. Pertanto, in assenza di modifiche normative, il gettito fiscale prevedibile su base

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annua (v. tabella 1), sarebbe risultato pari a 9.823 milioni di euro a titolo di accisa e a 3.006 milioni di euro a titolo di IVA per un valore complessivo di 12.830 mln di euro.

L’introduzione delle modifiche comporta tre possibili scenari: 1) il primo scenario riguarda l’ipotesi in cui i produttori non effettuino traslazione,

neppure parziale, del più elevato carico fiscale sul prezzo finale di vendita. La relazione tecnica stima i seguenti effetti finanziari su base annua (v. tabella 2):

maggior gettito pari a 291 milioni a titolo di accisa; invarianza del gettito a titolo IVA (in quanto i prezzi non subiscono

variazioni); una contrazione della quota al fornitore esattamente pari alla maggiore

accisa; 2) il secondo scenario ipotizza che una quota dell’aumento fiscale determinerà un

incremento dei prezzi da parte dei produttori (in modo più marcato per i prezzi superbassi e bassi), con conseguente contrazione dei volumi di vendita. L’entità di tale contrazione, difficilmente prevedibile, varia in base alla diversa incidenza fiscale delle nuove misure sui singoli prezzi e alla politica commerciale dei diversi competitors;

3) il terzo scenario ipotizza la totale traslazione sul prezzo finale del maggiore onere fiscale con conseguente invarianza del livello unitario dei ricavi dei fornitori e contrazione dei volumi venduti (elasticità della domanda).

La relazione tecnica prosegue la quantificazione ipotizzando il terzo scenario, ossia la totale traslazione sul prezzo finale del maggiore onere fiscale. Si ipotizza, inoltre, una elasticità della domanda pari ad uno ed un prezzo medio ponderato pari a 229 euro/kg corrispondente al PMP rilevato nel 2013.

L’elasticità della domanda delle sigarette, secondo quanto affermato dalla RT, ha subito significative

variazioni nel corso degli anni essendo correlata sia alla variazione dei prezzi, sia al reddito disponibile da

parte dei consumatori, ferma restando una componente comportamentale a domanda rigida, cioè non

dipendente da variabili economiche. Ad esempio, dall’analisi econometrica condotta dal centro Arcelli per

gli Studi Monetari e Finanziari dell’Università LUISS (ed. settembre 2011) emerge che “con riferimento agli

anni che vanno dal 2004 al 2010, l’elasticità della domanda legale di sigarette rispetto al loro prezzo si è

attestata intorno a 0,7”. Nel 2012, anno caratterizzato dall’accentuarsi della crisi economica e finanziaria e

dagli incrementi tariffari dovuti all’aumento dell’aliquota IVA dal 20% al 21% nonché dal diffondersi della

c.d. sigaretta elettronica, l’elasticità della domanda, come calcolata sulla base dei dati in possesso

dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è stata pari a circa 1,2. Infatti, a fronte di un aumento del

prezzo medio ponderato delle sigarette del 6,55% si è registrata una riduzione dei consumi del 7,88%.

Nel 2013, pur in presenza di una stabilità dei prezzi, il consumo di sigarette ha registrato una diminuzione

del 5,98% mentre nel 2014 si registrano segnali di ripresa del mercato.

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La tabella 3 e il relativo grafico, riportati nella RT, illustrano l’andamento mensile delle immissioni in consumo e del prezzo medio ponderato dal 2010 al 31 maggio 2014. Dai dati forniti dalla RT emerge un andamento crescente del prezzo medio ponderato fino al mese di agosto 2012, una sostanziale stabilità per il successivo anno (229 euro/kg circa) e un andamento decrescente dello stesso a partire dal mese di agosto 2013, derivante dal posizionamento di diverse marche di sigarette a prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta (che ha raggiunto una quota di mercato superiore al 16%) incentivato dalla disapplicazione della normativa vigente sull’accisa minima a seguito delle sentenze del TAR Lazio sui ricorsi proposti dai produttori di tali marche. Le immissioni in consumo, che dal 2006 sono state caratterizzate da un continuo trend negativo, hanno registrato nel 2014 una inversione di tendenza dovuta anche alla contrazione del fenomeno delle sigarette elettroniche4. Sulla base di tali considerazioni, nonché del fatto che alcuni indicatori macroeconomici segnalano una ripresa dell’economia ed un leggero incremento del reddito disponibile, la RT ritiene prudenziale considerare una elasticità della domanda non superiore all’unità. Pertanto, la variazione percentuale della diminuzione dei livelli di consumo sarebbe pressoché pari alla variazione percentuale dell’incremento di prezzo, dovuta alla traslazione completa del maggior onere fiscale. I risultati delle stime utilizzati ai fini della quantificazione degli effetti finanziari complessivi del provvedimento in esame sono illustrati nella tabella 4, che evidenzia, in ipotesi di elasticità pari a 1, una riduzione dei volumi di vendita, stimati per l’anno 2014 in circa 71,8 mln di kg (pari a 74 milioni di kg al netto della diminuzione di circa 2,2 milioni kg). Per effetto delle modifiche introdotte dalle norme in esame, la tabella 4 evidenzia un maggior gettito su base annua pari complessivamente a circa 48 milioni di cui:

- circa 51 milioni, quale maggior gettito accise; - circa 3 milioni, quale riduzione del gettito IVA.

I suddetti valori corrispondono a prezzi di pacchetti di sigarette ritenuti impraticabili dalla RT in quanto

valutati al centesimo di euro. Ipotizzando prezzi arrotondati al decimo di euro (esempio 4,40 euro in luogo

di 4,44 oppure 4,20 euro in luogo di 4,18 euro), si ottiene una rielaborazione della predetta tabella 4, in

cui maggior gettito risulterebbe pari a 56 milioni (di cui 59 mln per maggiore accisa e -3 milioni per

riduzione IVA).

Conclusivamente, la RT stima il maggior gettito complessivo per le sigarette incluso in un range compreso tra 48 milioni (tabella 4) e 291 milioni (tabella 2) su base annua.

4 Nella nota del MEF del 16 settembre 2014 riferita alla copertura dell’articolo 14-octies del disegno di legge A.C. 2093, all’esame in sede consultiva della V commissione bilancio, si considera “l’equilibrio delicato e precario del settore dei tabacchi anche alla luce degli ultimi dati non proprio rassicuranti dei consumi”.

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La stima considera un prezzo medio ponderato pari a 229 euro per kg (riferito all’anno 2013). La RT segnala, tuttavia, che i produttori hanno messo in atto una politica di ribasso dei prezzi e che, pertanto, nel 2015 il WAP da considerare (riferito al 2014) potrebbe risultare più basso con conseguente variazione delle stime effettuate. 3b. Trinciati per sigarette, sigari e sigaretti Le modifiche riguardano l’introduzione dell’accisa minima fissata in 115 euro/kg convenzionale per i trinciati per sigarette, in 25 euro/kg convenzionale per i trinciati per sigari e in 25 euro/kg convenzionale per i trinciati per sigaretti.

La RT afferma che per la stima dei trinciati per sigarette è stato considerato l’andamento mensile delle

immissioni in consumo e del prezzo medio ponderato da luglio 2010 a maggio 2014 (indicati nella tabella 6

e relativo grafico) da cui risulta che il mercato ha dimostrato una maggiore capacità dei produttori di

assorbire integralmente i maggiori oneri fiscali (come accaduto nel 2012, per l’incremento da 56 a 58,5%

e i successivi aumenti delle aliquote IVA nel 2011 e 2013). I dati storici dimostrano che si tratta di una

domanda sostanzialmente rigida, influenzata anche dal prezzo delle sigarette.

La RT considera i quantitativi di trinciati per sigarette immessi in consumo nel 2013 con accisa inferiore alla misura minima che si intende introdurre (kg 3.809.450) e dai quali è stato conseguito un gettito pari a 401.627.182 euro. Ipotizzando l’applicazione della misura minima di accisa (115 euro/kg convenzionale), il gettito di accisa risulterebbe pari a 438.086.750 euro, con un incremento di gettito di circa 36,4 milioni di euro. Ipotizzando una lieve contrazione dei consumi, la RT riduce il maggior gettito stimato valutandolo in 34,8 milioni di euro. Analogamente, per i sigari e i sigaretti (i cui consumi 2013 con accisa inferiore alla misura minima ammontano, rispettivamente, a 39.712 kg e 489.427 kg cui corrisponde un gettito di 899.150 euro e 11.122.113 euro), l’applicazione della misura minima determinerebbe un introito di 992.800 euro per i sigari e 12.235.675 euro per i sigaretti, con un maggior gettito su base annua di circa 93.000 euro per i sigari e 1,1 milioni di euro per i sigaretti. La RT, ipotizzando una lieve riduzione dei consumi per i trinciati di sigaretti ed una sostanziale invarianza dei consumi per i trinciati di sigari, stima il maggior gettito per i trinciati di sigaretti in 1 milione e per i trinciati di sigari viene invece stimata una lievissima crescita in quanto passa da 93.650 a 93.783 euro. Complessivamente, il maggior gettito per i prodotti da fumo diversi dalle sigarette, potrebbe essere compreso tra 36 e 37 milioni di euro (34,8 + 1 + 0,093). Se si includono anche gli effetti delle sigarette (punto 3 a)), il maggior gettito viene stimato in circa 84 milioni di euro annui (36+48).

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4. Nuova accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione – art. 39 terdecies

Si istituisce una nuova categoria dei tabacchi da inalazione senza combustione stabilendo un’aliquota ridotta del 40% rispetto all’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un kg convenzionale rilevato nel 2013. La RT ritiene che gli effetti finanziari siano trascurabili in quanto, al momento, i volumi di vendita sono troppo esigui. 5. Prodotti da inalazione senza combustione diversi dal tabacco – art. 62-quater Si modifica la disciplina dei prodotti da inalazione diversi dal tabacco, comunemente noti come sigarette elettroniche. In particolare, a decorrere dal 2015:

- viene prevista un’aliquota ridotta del 40% rispetto all’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato del 2013;

- si dispone l’esclusione dall’imposta di consumo dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo.

La RT riporta i dati resi disponibili da un’associazione di categoria (audizione dell’ANAFE presso la Commissione finanze del Senato) in base ai quali il fatturato annuo delle sigarette elettroniche si era attestato, nel 2012, su circa 350 milioni di euro. Nel 2013 il settore ha registrato una contrazione per cui la RT stima, in via prudenziale ed in assenza di dati più precisi, un fatturato globale di circa 240 milioni di euro. La quota di tale fatturato attribuibile alle c.d. “ricariche” assoggettate ad imposta specifica è stimata in misura pari al 60% (240 x 60% = 145 mln) che si intendono riferiti a circa 24 milioni di ricariche da 10 ml, il cui prezzo di mercato noto è intorno ai 6 euro. Su un kg convenzionale di sigarette (1.000 sigarette) grava un’accisa, calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato dello scorso anno, di 133,12 euro. La riduzione del 40% dell’imposta prevista dalla norma può essere valutata ipotizzando che 10 ml di prodotti equivalgano a 80 sigarette tradizionali. L’accisa gravante su queste ultime, riferita al WAP 2013, è pari a circa 10,65 euro (133,12/1000*80) e, pertanto, la corrispondente imposta di consumo riferita a 10 ml di prodotto sarebbe pari a 6,39 euro (10,65 x 60%). In assenza di variazione dei consumi (confermati in 24 milioni di ricariche da 10 ml), si avrebbe un maggior gettito di circa 153 mln (24 mln x 6,39 euro) che porterebbe il livello di fatturato da 145 mln a circa 290 mln di euro. Ipotizzando una contrazione dei consumi, la RT stima il fatturato in 190 milioni di euro derivante dalla medesima contrazione dei consumi (da 24 a 16 milioni di ricariche). Ne deriverebbe un gettito erariale a titolo di imposta di consumo pari a circa 102 milioni di euro che andrebbero ad aggiungersi al gettito IVA quantificabile in circa 30 mln di euro, per un totale di 132 mln di euro.

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6. Imposta di fabbricazione sui fiammiferi, tariffe di vendita sui fiammiferi – artt. 62 bis e 62 ter abrogati La proposta eliminando l’imposta di fabbricazione sui fiammiferi determina una riduzione di gettito dal 2015 pari a circa 3 milioni di euro. 7. Norma per correzione importi La relazione tecnica ricorda che la norma consente al MEF di modificare le aliquote di base, entro i limiti fissati dalla norma medesima, al fine di assicurare il conseguimento delle entrate erariali previste. 8.Rintracciabilità Per contrastare i fenomeni di elusione, è prevista l’emanazione di apposito regolamento ministeriale per elevare i livelli di garanzia della rintracciabilità dei prodotti del tabacco. La norma dovrà essere coordinata con le prescrizione tecniche della Commissione e potrebbe determinare un recupero di evasione di imposta derivante dagli illeciti di contrabbando. Considerata l’indeterminatezza della disposizione, la RT non effettua la

quantificazione degli effetti finanziari. 9. Abrogazione dell’art. 6 del DL n. 417/1991 e dell’art. 39-duodecies

La RT non attribuisce effetti finanziari alle disposizioni in base alle quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento sulla tracciabilità di cui al punto precedente, sono abrogati l’art. 6 del DL n. 417/1991 e l’art. 39-duodecies. Effetti finanziari della Determinazione del 14 luglio 2014 La RT richiama infine la Determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che è stata adottata ai sensi dell’art. 14, comma 3, del DL n. 91/2014 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 23 mln nel 2014 e a 50 mln a decorrere dal 2015. La RT riporta tabelle dettagliate dalle quali risulta:

- la modifica della tassazione relativa alle sigarette (aumento dell’aliquota di base da 58,5% a 58,6% e aumento dell’accisa minima da 125,78 a 126,80 il kg convenzionale) determina, su base annua, un maggior gettito stimato in 48,122 mln di euro;

- la modifica della tassazione relativa ai trinciati per sigarette (aumento dell’accisa minima da 105,30 a 108 euro/kg convenzionale) determina, su base annua, un maggior gettito stimato in 9,922 mln di euro.

Complessivamente le maggiori entrate sono pari a 58,044 mln annui (anziché 50); per il 2014, considerata la decorrenza 1° agosto, il maggior gettito risulta pari a 58,044x12,5, per un totale di 24,185 mln (anziché a 23).

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TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI EFFETTI FINANZIARI SU BASE ANNUA La RT afferma che il provvedimento determina maggiori entrate stimate in 163 milioni annui a decorrere dal 2015, come risulta dalla seguente tabella.

milioni di euro

Tipologia Maggior gettito

(accisa + IVA)

Sigarette 48

Prodotti da fumo diversi dalle sigarette 36

Totale tabacchi lavorati 84

Fiammiferi -3

c.d. sigarette elettroniche 132

Abrogazione art. 14, c.3, DL 91/2014 a

decorrere dal 2015

-50

TOTALE 163

Al riguardo, per quanto di competenza, appaiono necessari chiarimenti in merito alla stima

degli effetti finanziari attribuiti alle disposizioni in esame, anche in considerazione del fatto

che le maggiori entrate valutate (163 milioni annui a decorrere dal 2015) sono utilizzate per

finanziare il Fondo riferito alla pressione fiscale di cui all’articolo 16 della legge n. 23 del 2014

(Delega fiscale).

In primo luogo, la relazione tecnica riporta la variazione complessiva del gettito delle accise

senza distinguere le quote del medesimo gettito attribuibili alle modifiche, nell’ordine, delle

aliquote di base, dell’onere minimo fiscale, dei parametri da applicare alle singole

componenti (specifica e ad valorem) dell’imposta in commento. Sul punto appaiono

opportune indicazioni di dettaglio.

Per quanto concerne le singole categorie, si rileva quanto di seguito indicato.

Sigarette

La relazione tecnica non sembrerebbe considerare gli effetti finanziari che potrebbero

verificarsi nel 2014 in relazione alla previsione di non procedere, fino alla fine dell’anno,

all’aggiornamento trimestrale delle tabelle di ripartizione dei prezzi delle sigarette. Sul punto

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appaiono necessari chiarimenti con particolare riferimento ad eventuali variazioni rispetto alle

stime contenute nei tendenziali, soprattutto a seguito del recente incremento operato dalla

Determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con decorrenza 1° agosto 2014.

Inoltre, per quanto concerne le modifiche alla misura dell’onere fiscale minimo e dell’accisa

minima, appaiono necessari dei chiarimenti circa l’effettiva misura dell’accisa minima da

applicare sulle sigarette. Infatti, le quantificazioni sono state effettuate valutando gli effetti

dell’applicazione dell’onere fiscale minimo di 170 euro/kg. Pertanto, qualora le entrate iscritte

nei tendenziali siano state valutate considerando un valore di accisa minima di 144,65

euro/kg, l’applicazione dell’onere fiscale minimo potrebbe non produrrebbe alcun effetto di

gettito aggiunto in quanto, al lordo dell’IVA sull’accisa (144,65 + 22% = 176,47) l’onere

fiscale previsto a legislazione vigente (anche non considerando l’IVA su componenti diverse

dall’accisa) risulterebbe comunque superiore al minimo considerato dalla RT.

In merito alle ipotesi adottate per la stima degli effetti finanziari, la RT considera una

elasticità della domanda pari ad uno (quindi la variazione percentuale della riduzione dei

consumi è compensata dalla variazione percentuale dell’incremento del prezzo, dovuta alla

traslazione completa del maggior onere fiscale). Tale ipotesi, pertanto, considera che la

riduzione dei consumi sia contenuta e sufficientemente compensata dall’incremento dei

prezzi ed esclude l’eventualità di una riduzione dei redditi dei fornitori che potrebbe derivare

da una traslazione parziale del maggior onere fiscale. Tra i criteri sottostanti la scelta del

parametro la relazione tecnica indica anche considerazioni di carattere macroeconomico,

riferite all’andamento complessivo dell’economia e del reddito disponibile.

Alla luce delle predette considerazioni andrebbe acquisita una valutazione in merito alla

prudenzialità della scelta del parametro di elasticità tenuto conto che qualora il medesimo

dovesse risultare più elevato, si verificherebbe una riduzione del maggior gettito fiscale delle

accise (e della relativa IVA) e una riduzione dei redditi dei fornitori (con conseguente minor

gettito in termini di imposte dirette).

In base ai dati forniti dalla RT, il parametro relativo al prezzo medio ponderato assume trend

decrescente a partire dal mese di agosto 2013 fino a raggiungere il valore di 225,40 euro/kg

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nell’ultimo mese oggetto di rilevazione (maggio 2014, come risulta dalla tabella 3 riportata

nella RT). In proposito, si rileva che la quantificazione del maggior gettito potrebbe risultare

sovrastimata considerato che il valore utilizzato dalla RT per la stima degli effetti finanziari

risulta pari a 229 euro per chilogrammo convenzionale. Si fa presente in proposito che la

stessa RT afferma che “i produttori hanno messo in atto una politica di ribasso dei prezzi e

che, pertanto, nel 2015 il WAP da considerare (riferito al 2014) potrebbe risultare più basso

con conseguente variazione delle stime effettuate”.

Trinciati per sigarette, sigari e sigaretti

La relazione tecnica ritiene poco elastica la domanda dei prodotti in esame e, pertanto,

applica delle riduzioni dovute al trend dei consumi molto contenute. Sul punto appare

opportuno acquisire ulteriori elementi nonché valutazioni in merito ai criteri di prudenzialità

applicati.

Tabacchi da inalazione senza combustione

Sul punto non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che la relazione tecnica

chiarisce che si tratta di una nuova categoria di prodotti i cui volumi di vendita sono ancora

troppo esigui (in totale circa 200 kg). Andrebbe peraltro chiesta una conferma circa l’assenza

di iscrizione di previsione di gettito nei tendenziali di finanza pubblica.

Prodotti da inalazione senza combustione diversi dal tabacco

La relazione tecnica effettua una stima del gettito atteso dal regime di tassazione per le c.d.

sigarette elettroniche e considera il dato così ottenuto (102 mln di gettito accisa e 30 milioni

di gettito IVA) ai fini della valutazione complessiva degli effetti finanziari recati dal

provvedimento in esame. Non sono tuttavia considerate le c.d. sigarette elettroniche che

sono già soggette a tassazione (dal 2014) ai sensi dell’art. 62-quater del d.lgs. n. 504/1995:

gli effetti finanziari riferiti a tale categoria di prodotto dovrebbero pertanto essere considerati

al netto del gettito già iscritto nei saldi di finanza pubblica. Inoltre, si fa presente che il nuovo

regime tributario previsto a decorrere dal 2015 sembrerebbe più favorevole per il

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contribuente e, pertanto, suscettibile di recare minori entrate tributarie rispetto a quelle

attese in base alla normativa vigente. Sul punto appaiono necessari chiarimenti.

Norme per correzioni importi

In merito alla possibilità, conferita al MEF, di modificare le aliquote di base entro i limiti

specificatamente fissati al fine di assicurare il conseguimento delle entrate erariali previste,

andrebbe chiarito se i relativi provvedimenti saranno corredati di elementi idonei ad una

verifica dei relativi effetti finanziari.

In merito alle modifiche introdotte in materia antielusiva, sarebbe infine utile chiarire se sussista una

valutazione in merito ai possibili effetti di gettito rispetto alle procedure già previste a legislatura vigente.