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L’attività medica può essere svolta:

�Da un singolo professionista

�Da uno studio associato

�Da una S.T.P.

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�Imposte sui redditi

�I.R.A.P. (Imposta regionale sulle attività produttive)

�Contributi sociali: INPS – Casse di Previdenza

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TUIR: prevede 6 tipologie di reddito

�fondiari

�di capitale

�di lavoro dipendente

�DI LAVORO AUTONOMO

�DI IMPRESA

�redditi diversi

Le norme che hanno previsto la STP nulla dicono in merito all’aspetto fiscale

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Il TUIR prevede che il reddito prodotto dalle società, siano esse soc. di persone (esclusa la società semplice) che soc. di capitali e dalle cooperative, è reddito di impresa.

Il reddito ottenuto dal singolo professionista o dallo studio associato è reddito di lavoro autonomo.

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Reddito di impresa: calcolato come differenza tra ricavi ottenuti e costi sostenuti (con alcune limitazioni), secondo il principio di competenza.

Reddito professionale: calcolato come differenza tra ricavi ottenuti e costi sostenuti (con alcune limitazioni, differenti rispetto quelle applicabili ai redditi di impresa), secondo il principio di cassa.

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I veicoli societari per l’esercizio di professioni ordinistiche autorizzati dalle norme sono:

�le STP di cui all’art. 10 co. 3 - 11 della L. 183/2011 e DM 34/2013

�le società tra avvocati costituite ai sensi del DLgs. 96/2001;

�le società di ingegneria di cui all’art. 90 del DLgs. 162/2006;

�le società di revisione di cui al DLgs. 39/2010

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STP è una societàcostituita per l’esercizio di un’attività professionale.

Prevale l’aspetto formale ?

società = reddito di impresa

Prevale l’aspetto sostanziale ?

esercizio di professioni = reddito professionale

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L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 28.5.2003 n. 11854, ha ricondotto in via interpretativa nell’ambito del lavoro professionale il reddito delle società tra avvocati costituite ai sensi del DLgs. 96/2001 ponendo l’accento sulla prestazione professionale dei soci rispetto all’incidenza del capitale, precisando che il rinvio alle disposizioni della snc “opera ai soli fini civilistici, mentre ai fini fiscali, per ragioni di coerenza del sistema impositivo, occorre dare risalto al reale contenuto professionale dell’attività svolta”

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Con la risoluzione 4.5.2006 n. 5653,ha affrontato il tema della qualificazione fiscale del reddito delle società di ingegneria, vale a dire delle società di capitali che “eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale” qualificandolo come reddito di impresa.

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L’Agenzia delle Entrate ha precisato che si è in presenza di una società di ingegneria se sussistono contemporaneamente il presupposto soggettivo della costituzione in forma di società di capitali e quello oggettivo rappresentato dall’avere nell’oggetto sociale lo svolgimento di una delle attività professionali elencate in precedenza. Ed ha concluso che non possono sorgere dubbi circa la natura del reddito prodotto da tali società che, sulla base dell’art. 81 del TUIR, rientra nella categoria del reddito d’impresa “per il solo fatto di essere realizzato da un soggetto costituito in una veste giuridica societaria”; ai fini della qualificazione del reddito prodotto non assume, infatti, alcuna rilevanza il presupposto oggettivo, essendo a tal fine determinante l’esistenza del semplice presupposto soggettivo

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L’8 maggio 2014 l’AdE in risposta ad un interpello precisa che il reddito prodotto dalla STP è reddito di impresa.

Secondo l’Agenzia, risulta dirimente “il fatto di operare in una veste giuridica societaria” mentre, al contrario, non assumerebbe “alcuna rilevanza” la circostanza del concreto esercizio dell'attività professionale.

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L’AdE fonda le proprie conclusioni sulla base di due considerazioni:�le caratteristiche civilistiche delle STP, discendenti dalle norme istitutive e attuative, in assenza di una previsione normativa ad hoc, rendono applicabile la disciplina del reddito d'impresa. Infatti, queste società non costituiscono un genere autonomo con causa propria e, pertanto, sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve le deroghe o integrazioni espressamente previste.

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� né la norma istitutiva (art. 10, legge n. 183/2011), né il regolamento attuativo prevedono l'esclusione della società tra professionisti dalle procedure concorsuali. L'esclusione della società tra avvocati dal fallimento “conferma la specificità del tipo e la natura non commerciale dell'attività svolta”, ovvero che lo “strumento societario non può comunque vanificare i requisiti della personalità e della professionalità del soggetto esercente”

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La presa di posizione dell’Agenzia risulta contraria agli schemi di Dlgs di semplificazione che prevedevano che “alle società tra professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della L. 183/2011 per l’esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini IRAP, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all’art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR”

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Secondo la Commissione Finanze della Camera tale norma avrebbe complicato il ricorso alle società tra professionisti, soprattutto nella versione di società di capitali e cooperative. Ciò in quanto applicare allo stesso soggetto regole fiscali fondate sul principio di cassa, difformi e antitetiche rispetto a quelle contabili fondate sul principio di competenza, avrebbe provocato una proliferazione di adempimenti tali da rendere non conveniente dal punto di vista economico l’impiego di dette forme societarie per lo svolgimento delle attività professionali.

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Dello stesso parere la VI Commissione del Senato, ad avviso della quale la norma avrebbe creato una contraddizione fra regole fiscali (principio di cassa) e regole contabili (principio di competenza).

Sempre secondo la Commissione, la norma sarebbe andata oltre gli scopi di semplificazione, introducendo “di fatto una disciplina innovativa e diversa rispetto a quella, pur controversa, in essere»

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Il 19 settembre 2014 il Consiglio dei Ministri ha stralciato dallo schema di decreto sulle semplificazioni la norma in materia di tassazione delle società tra professionisti.

Ad oggi quindi, in assenza di norme di legge che ne chiariscano il trattamento, i redditi prodotti da STP, sono considerati, in forza, dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, redditi di impresa.

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Impresa Professionale

Aliquota imposta fissa 27,5% in capo alla società

Aliquota variabile in base a scaglioni: da 23% a 43%

Il socio tassato al momento della percezione dei soldi, con aliquota variabile a seconda della quota

Tassato nell’anno in cui è realizzato

Reddito determinato in base al principio di competenza

Reddito determinato in base al principio di cassa

Nessuna ritenuta sui ricavi introitati

Ritenuta del 20% sui ricavi percepiti da soggetti sostituti di imposta (società ed enti in genere)

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Commissione del Senato ha suggerito di esaminare la disciplina fiscale delle stp nell’ambito del decreto legislativo di riforma della tassazione dei redditi d’impresa ove si potrebbe ipotizzare “una separazione fra tassazione, come reddito di impresa, del reddito della STP (da tassare secondo le regole proprie delle società di persone e di quelle di capitali a seconda della loro natura), considerando le prestazioni dei soci come componenti negative di tale reddito e considerando invece i redditi percepiti dai soci professionisti delle STP come redditi di lavoro autonomo (da assoggettarsi a ritenuta da parte della società stessa).

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Ai fini IRAP, in base a quanto sostenuto dalla AdE il valore della produzione dovrà essere determinato sulla base delle disposizioni che regolano gli imprenditori commerciali (articoli 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997) e non applicando l’art. 8 relativo ai lavoratori autonomi.

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Le attività professionali sono soggette all’IRAP.

Vi sono state però parecchie pronunce giurisprudenziali, anche della Corte di Cassazione, che escludono dall’applicazione del tributo i professionisti che non siano dotati di un’autonoma organizzazione.

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Per quanto riguarda gli studi associati, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, di regola sono soggetti ad IRAP, salvo che si siano in grado di dimostrare che il reddito da essi prodotto è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

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Per quanto riguarda le società, sebbene ci siano (limitati) precedenti giurisprudenziali che escludono dal tributo le società di persone in assenza di autonoma organizzazione, la suprema corte ha affermato in più di un’occasione che l’autonoma organizzazione è intrinseca nel concetto di impresa.

Pertanto, è da ritenere che , essendo la STP organizzata in veste societaria e producendo reddito di impresa, questa sia sempre soggetta ad IRAP con le regole proprie delle imprese.

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L’aspetto forse più problematico concerne la contribuzione previdenziale e assistenziale.

Le casse di previdenza dei professionisti prevedono, di norma:

�un contributo soggettivo, calcolato sul reddito del singolo professionista

�un contributo integrativo applicato sull’ammontare della prestazione (ENPAM esclude il contributo integrativo)

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Il contributo soggettivo è applicato sul reddito professionale prodotto dal professionista.

Parrebbe pertanto non applicabile al reddito realizzato da una STP, essendo questo qualificato come reddito di impresa.

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i Ministeri vigilanti hanno recentemente approvato le delibere assunte dalle Casse dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e dei Consulenti del Lavoro finalizzate a chiarire gli obblighi contributivi dei soci professionisti delle STP.

Tali Casse hanno, stabilito che ciascun socio è assoggettato alle regole previdenziali della propria Cassa e deve versare la contribuzione soggettivasul reddito attribuitogli in ragione della quota di partecipazione agli utili.

La contribuzione integrativa va, invece, versata sulla quota di volume di affari a lui spettante, riproporzionando quella eventualmente riferita ai soci non professionisti

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