SLOVENIA: Opportunita ’ per investimenti e interscambi commerciali
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SLOVENIA: Opportunita’ per investimenti e
interscambi commercialiTorino, 12 giugno 2012
Centro Congressi Torino Incontra
Robert Frandolič, Fimago d.o.o.
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Imposte sui redditi delle persone giuridiche:
- A differenza del ordinamento italiano rientrano nella tassazione sia le societa’ di capitali che le societa’ di persone (non e’ prevista la tassazione “per trasparenza” sui soci)
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L’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche in Slovenia e attualmente pari al 18 %, per passare progressivamente al 15% entro il 2015
Non vi sono altre imposte sul reddito qual’e ad esempio l’IRAP in Italia.
Aliquota
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La base imponibile e determinata quale differenza tra i ricavi ed i costi risultanti dal bilancio d’esercizio apportando le modifiche previste dalla legge sull’imposta sui redditi delle persone giuridiche
Base imponibile
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Dividendi percepiti : Per evitare la doppia imposizione sui redditi, i dividendi percepiti dalle societa di capitali sono esclusi dalla base imponibile ad eccezione di quelli percepiti da societa localizzate in paesi in cui l’aliquota d’imposta sui redditi e inferiore a 12,5%.
Plusvalenze da cessione di partecipazioni: Le plusvalenze da cessione di partecipazioni che rappresentano almeno l’8% del capitale sociale della partecipata e detenute da almeno 6 mesi sono imponibili in misura pari al 50% della plusvalenza realizzata. Analogamente le minusvalenze realizzate sulle medesime partecipazioni sono deducibili nella misura del 50%.
Prezzi di trasferimento: Per quanto riguarda il riconoscimento ai fini fiscali dei costi e ricavi derivanti da operazioni tra soggetti collegati (in cui una delle parti detiene almeno il 25% del capitale odei diritti di voto nell’altra) si fa riferimento ai prezzi normali di mercato praticati tra soggetti indipendenti.
Rettifiche della base imponibile (1)
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Interessi su finanziamenti tra soggetti collegati: Il Ministero delle finanze provvede a pubblicare periodicamente il valore del tasso di interesse da considerarsi equo in relazion all’andamento del mercato. Nei finanziamenti tra soggetti collegati, ai fini fiscali occorre fare riferimento a tale tasso. Per cui gli interessi passivi eccedenti quelli determinati in base al tasso pubblicato dal Ministero sono indeducibili. Il soggetto che addebita interessi attivi in misura inferiore a quella individuata dal Ministero dovra apportare al reddito la necessaria variazione in aumento
Perdite su crediti: Le perdite su crediti sono fiscalmente riconosciute nel momento in cui la perdita e definitivamente accertata ovvero in presenza della chiusura di una procedura fallimentare, dell’approvazione di un concordato preventivo, di procedure di pignoramento infruttuose o quando si dimostra che il costo dell’eventuale recupero del credito sarebbe stato superiore all’importo che eventualmente si potrebbe incassare.
Rettifiche della base imponibile (2)
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Svalutazione crediti: La svalutazione dei crediti e fiscalmente riconosciuta fino ad un importo che non deve superare il
minore tra i seguenti: la media aritmetica delle perdite su crediti fiscalmente
riconosciute realizzate nei precedenti 3 esercizi; l’importo pari all’1% dei ricavi imponibili del periodo
Spese di rappresentanza: Sono deducibili nella misura del 50% delle spese sostenute.
Costo del CDA : Il costo dell’eventuale consiglio di sorveglianza – amministrazione e deducibile nella misura del 50%.
Rettifiche della base imponibile (3)
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Ammortamenti: Non sono deducibili gli ammortamenti che eccedono le seguenti aliquote:
Immobili 3% Parti di edifici 6% Attrezzatura, automezzi e macchinari 20% Parti di attrezzature e beni per la ricerca e lo sviluppo 33,3% Computers, hardware e software 50% Altri beni 10%
Rettifiche della base imponibile (4)
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Deducibilita’ dalla base imponibile del 40% degli investimenti in beni materiali e immateriali
Deducibilita’ dalla base imponibile del 100% dei costi di R&S
TASSO EFFETTIVO: 18,20 % (Dati 2010)
Incentivi fiscali
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Accordo entrato in vigore il 12.01.2010
Dividendi: La norma generale prevede l’obbligo per il soggetto erogante di operare una ritenuta in misura pari al 20% se il soggetto percipiente e una persona fisica e del 15% se il percipiente e una persona giuridica. I soggetti residenti in Italia possono richiedere l’applicazione della ritenuta ridotta, stabilita nella convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, pari al 15%. Le societa di capitali che possiedono almeno il 25% del capitale sociale della partecipata possono richiedere l’applicazione della ritenuta convenzionale pari al 5%. In caso di distribuzione di utili a societa di capitali residenti in Italia che presentano i requisiti per l’applicazione della direttiva “madre-figlia” (societa di capitali che possiedono una quota di partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale sociale da almeno 24 mesi), le somme corrisposte non sono soggette a ritenuta in Slovenia.
Gli interessi: possono essere tassati anche in Slovenia in misura non superiore al 10%
Le Royalties: in misura non superiore al 5%, sempre che il perceepiente ne sia il beneficiario effettivo
Convenzione contro la doppia imposizione
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Tassazione lavoro dipendente
L’imposizione fiscale e progressiva a scaglioni. Gli scaglioni di reddito attualmente in vigore sono:Da 0 a 7.634,40 Eur 16%Da 7.634,40 a 15.268,77 Eur 27%Oltre 15.268,77 Eur 41%
Contributi a carico dipendente: 22,10%Contributi a carico datore di lavori: 15,90%