Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

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SICUREZZA SUL LAVORO LA RESPONSABILITA’ DATORIALE

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Presentazione del dott. Luigi Tassone (Generali Assicurazioni) al seminario ANRA del 13.03.2008

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SICUREZZA SUL LAVORO

LA RESPONSABILITA’ DATORIALE

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INFORTUNI

ANNO 2006:

928.000 INFORTUNI SUL LAVORO il 4% dei lavoratori

38.500 CON I.P. > 6% 1.342 CASI MORTALI

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PER CONTESTUALIZZARE

SULLA BASE DELLE STATISTICHE INAIL E’ COME SE, NELL’ARCO DELLA DURATA DI QUESTO SEMINARIO IN ITALIA FOSSERO VERIFICATI:

1.364 INFORTUNI SUL LAVORO di cui: 49 CON I.P. > 6% 2 CASI MORTALI

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DATI SUL FENOMENO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO IN ITALIA DESUNTI DAL RAPPORTO ANNUALE DELL’INAIL

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IL FENOMENO DEGLI INFORTUNI IN ITALIA

1997 2006

infortuni 981.529 928.158

in itinere 115.014 92.202

casi mortali 1392 1342

in itinere 104 266

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UNO SGUARDO AL FENOMENOI DATI DEL RAPPORTO ANNUALE INAIL 2006 (1)

Infortuni sul lavoro denunciati: 927.998 (-1,3% rispetto al 2005)

Casi mortali nel 2006: 1.342 (+2,2% rispetto al 2005)

Infortuni ai lavoratori atipici : +19% rispetto al 2005

Per entrambi i sessi circa l’80 per cento degli infortuni si concentra nelle fasce d’età centrali (18-34 e 35-49 anni).

Infortuni di lavoratori extracomunitari: 116mila (+3,7% rispetto 2005)

I lavoratori extracomunitari si infortunano il 50% in più di italiani e comunitari

Obiettivi comunitari per il quinquennio 2007 – 2012: - 25%

Trend Infortuni nel quinquennio 2002-2006: -6,5%

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DATI (INAIL) SUL FENOMENO IN ITALIA (1)

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DATI (INAIL) SUL FENOMENO IN ITALIA (2)

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DATI (INAIL) SUL FENOMENO IN ITALIA (3)

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DATI (INAIL) SUL FENOMENO IN ITALIA (4)

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DATI (INAIL) SUL FENOMENO IN ITALIA (5)LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

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SETTORI A RISCHIO (1) (Fonte INAIL)

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SETTORI A RISCHIO (2) (Fonte INAIL)

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SETTORI A RISCHIO (3) (Fonte INAIL)

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SETTORI A RISCHIO (4) (Fonte INAIL)

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SETTORI A RISCHIO (5) (Fonte INAIL)

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INDICI DI REQUENZA DEGLI INFORTUNI CON ESITI PERMANENTI (Per 1000 addetti)

Settori di Attività Economica

Aziende Artigiane

Aziende non artigiane TotaleDipendenti Autonomi Totali

COSTRUZIONI   6,74   3,59   4,50   4,48   4,49

IND. LEGNO   5,05   5,07   5,07   2,87   4,13

IND.TRASFORMAZ.    5,29   2,53   3,68   2,77   2,96

ESTRAZ.MINERALI   5,67   2,18   4,07   2,53   2,65

IND. METALLI   3,66   2,85   3,25   2,36   2,62

PESCA     -     -     -   2,18   2,18

AGRINDUSTRIA  11,65   5,85   6,55   1,38   2,01

TRASPORTI   5,89   3,15   3,90   1,68   2,01

COMM. RIP. AUTO   2,47   2,52   2,51   1,09   1,75

IND. GOMMA   2,39   1,25   1,87   1,63   1,65

IND. ALIMENTARE   2,16   1,54   1,75   1,56   1,62

IND. MECCANICA   3,45   2,63   3,00   1,01   1,22

IND.MEZZI TRAS.   4,16   2,18   3,09   1,12   1,20

SERV. PUBBLICI   0,92   0,83   0,84   1,33   1,20

 IND. PETROLIO     -     -     -   1,12   1,12

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Comparazione Europea (2) (Fonte INAIL)

A D E F G H I J e KTotale Ind. Elettric.,Gas, Alberghi e Trasporti Intermed. Finanz.

Manifatturiera Acqua RistorantiMagazzinaggio e Comunicazioni

e Attività Immob.

Germania 11.916 3.250 1.748 6.737 2.137 3.966 4.101 1.665 Grecia 1.364 3.014 2.383 3.904 1.354 969 1.714 382 Spagna (a) 2.401 8.820 4.347 13.651 4.903 5.718 6.526 2.633 Francia 4.817 3.790 1.362 9.749 3.588 4.529 6.015 2.692 Italia 6.805 3.717 2.829 5.027 1.683 2.336 4.599 1.474 Portogallo (a) 899 5.583 1.785 6.821 3.263 2.438 3.572 2.422 Regno Unito (*) 1.947 1.431 792 2.390 1.146 1.690 1.456 542 (*) Paesi in cui i dati non provengono dal sistema assicurativo e presentano livelli consistenti di sottodenuncia.(a) valori del 2003

Tassi di incidenza standardizzati per 100.000 occupati nell'Unione Europea per Stati Membri e attività economica - Anno 2004

STATI MEMBRI

Attività economica

Agricoltura Costruzioni Commercio

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IL COSTO DEL RISCHIO

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COSTO DEL RISCHIO E MERCATO EUROPEO

IL COSTO DEL RISCHIO QUALE POSSIBILE FATTORE DISTORSIVO DELLA CONCORRENZA NEL QUADRO DEL MERCATO UNICO DI LIBERO SCAMBIO

DALLA CENTRALITA’ DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLA CENTRALITA’ DELLA QUALITA’ DELLA VITA

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DALLO SVILUPPO ECONOCMICO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE Obiettivi originari del Trattato CEE (art. 2) erano di

"promuovere mediante l'instaurazione di un mercato comune ed il graduale riavvicinamento delle politiche economiche degli stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, una espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita”

con l'Atto Unico Europeo del 17-02-1986 (nuovo articolo 118 A):“Gli Stati si debbono adoperare per promuovere il miglioramento dell'ambiente di lavoro onde tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, e debbono porsi come obiettivo l'armonizzazione delle condizioni esistenti in questo settore.

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OBIETTIVI DELLA POLITICA ECONOMICA EUROPEA IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO

CENTRALITA’ DELLA PREVENZIONE Tutela della salute Ottimizzazione dei processi e dei costi aziendali

INTERNALIZZAZIONE DELLE DISECONOMIE DELLA PRODUZIONE Dalla tutela sociale alla responsabilità Dalla responsabilità per colpa alla responsabilità

per rischio d’impresa

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Il COSTO DEL RISCHIO

IL COSTO DELLA PREVENZIONE

+

IL COSTO DELLA RESPONSABILITA’

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IL COSTO DEL RISCHIO PREVENZIONE

Struttura Organizzazione Formazione Informazione Vigilanza

RESPONSABILITA’ Civile Penale Amministrativa (l. 231/2001 –

l.123/2007)

Commerciale

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IL COSTO DEL RISCHIOFREQUENZA x COSTO MEDIO

FREQUENZA Frequenza del fenomeno oggettivo Frequenza del fenomeno economicamente

rilevante COSTO MEDIO

Investimenti per la prevenzione oneri risarcitori Costi sanzionatori Costi amministrativi Costi commerciali

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LA PREVENZIONE

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EFFETTI DELLA PREVENZIONE SUL PROFILO DELLA RESPONSABILITA’

La corretta attuazione di un programma di prevenzione incide direttamente e significativamente sui costi della responsabilità: Elimina le responsabilità amministrative previste

per l’ente giuridico dalla l. 231/2001 Riduce la rilevanza penale e le conseguenze

sanzionatorie principali ed accessorie previste dalle norme vigenti

Previene l’esercizio dell’azione di rivalsa dell’INAIL riducendo il costo medio del danno

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NORMATIVA PREVENZIONISTICA (1) NORME PRIMARIE

Norme costituzionaliL'articolo 35 della Costituzione italiana indica come esigenza promaria dello Stato la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni; L'art.41 prescrive che nessuna attività possa svolgersi in modo tale da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana,

Codice CivileIl codice civile (art.2087) individua le responsabilità dell'imprenditore

Statuto dei lavoratoriLa legge n. 300/1970 (art.9, Tutela della salute e della integrità fisica) prescrive che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

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NORMATIVA PREVENZIONISTICA (2) OBBLIGO GENERALE DI PROTEZIONE

Art. 2087 C.C. - Tutela delle condizioni di lavoro

L' imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell' impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l' integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

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NORMATIVA PREVENZIONISTICA (3)

NORME DI CARATTERE GENERALE D.P.R. 27-4-1955 n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 19-3-1956 n. 302, Norme integrative per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro D.P.R. 19-3-1956 n. 303, Norme generali per l’igiene del lavoro; Legge 23-12-1978 n. 833, Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale; D. Lgs. 15-8-1991 n. 277, Attuazione delle Direttive CEE 80/1107, 82/605, 83/477,

86/188, 88/642 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici, e biologici durante il lavoro;

D. Lgs 19-9-1994 n. 626, Attuazione delle Direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/2 70, 90/394, 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

D. Lgs 14-8-1996 n. 494, Attuazione delle Direttiva CEE 52/97 concernente le prescrizioni minime di sicurezza da attuarsi nei cantieri temporanei o mobili

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RIFORMA IN ATTO: TESTO UNICO

schema di decreto legislativo per la sicurezza sul lavoro CENTRALITA’ DELLA FIGURA DATORIALE VALUTAZIONE DEI RISCHI ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE VIGILANZA ATTUATIVA

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TESTO UNICO: PRINCIPALI DISPOSIZIONI ART. 15 – MISURE GENERALI DI TUTELA ART. 16 – DELEGA DI FUNZIONI ART. 26 – OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI

APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE ART. 27 – SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE

IMPRESE ART. 30 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI

GESTIONE ART. 31 – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ART. 61 – AZIONE DI REGRESSO E COSTITUZIONE DI

PARTE CIVILE

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AMBITO DI APPLICAZIONE Nozione di lavoratore(schema di T.U. - art. 2 definizioni)

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. (…)

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Misure generali di tutela (1)(art. 15 schema di T.U.)

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione;

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

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Misure generali di tutela (2)(art. 15)

n) o) p) q) informazione e formazione di lavoratori, dirigenti e i preposti;

r) s) la partecipazione e consultazione dei lavoratori e loro rappresentanti;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

v) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) regolare manutenzione di ambienti,

attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

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SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE(Schema di T.U. Art. 27)

1. definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza.

2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

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La valutazione dei rischi(Schema di T.U. Articolo 28)

1. La valutazione (…)deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori(…).

2. Il documento di valutazione deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la

salute durante all'attività lavorativa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e

dei dispositivi di protezione individuali adottati; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da

realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e conoscenza del contesto lavorativo.

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MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE DEL RISCHIO (Schema di T.U. Articolo 30)

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi al sistema di prevenzione e protezione aziendale.

2. tale modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tali attività.

5. si presumono conformi a tali requisiti i modelli conformi alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007.

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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (1)(Schema di T.U. art. 31)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni devono possedere capacità e requisiti professionali determinati

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (2)(Schema di T.U. art. 31)

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17

agosto 1999, n. 334, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto

legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,

polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50

lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente comma il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

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Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (Schema di T.U. Articolo 37)

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche;

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

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LA RESPONSABILITA’ DATORIALE PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

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RISCHIO E RESPONSABILITA

IL MODELLO DELLA RESPONSABILITA’ DATORIALE (CIVILE, PENALE ED AMMINISTRATIVO) PER SICUREZZA SUL LAVORO EVIDENZIA UNA STRETTA INTERDIPENDENZA TRA PREVENZIONE E RESPONSABILITA’

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FENOMENOLOGIA ECONOMICA E GIURIDICA DEL RISCHIO

LA RESPONSABILITA' E' UNA

COSTRUZIONE GIURIDICA CHE ATTRIBUISCE AD UN SOGGETTO LE CONSEGUENZE DELLE PROPRIE AZIONI OD OMISSIONI.

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RISCHIO E RESPONSABILITA’ ATTRAVERSO LA RESPONSABILITA’ IL

SISTEMA GIURIDICO SI PROPONE DI:

PREVENIRE LE DISECONOMIE DEL RISCHIO RIDEFINENDO IL PESO DELLE SCELTE ECONOMICHE

DISTRIBUIRE IL COSTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

INTERNALIZZARE I COSTI DELLE DISECONOMIE DEL VIVERE SOCIALE

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EVOLUZIONE DEL RISCHIO DI RESPONSABILITA’

L’OBIETTIVO DELL’INTERNALIZZAZIONE DEI

COSTI DELLE DISECONOMIE DELLA PRODUZIONE HA AMPLIFICATO I FATTORI COSTITUTIVI DEL RISCHIO DI RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA ELEVANDO

LA FREQUENZA DEGLI EVENTI ECONOMICAMENTE RILEVANTI

IL COSTO MEDIO DEL RISCHIO NELL’INSIEME DELLE SUE COMPONENTI

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FENOMENOLOGIA ECONOMICA E GIURIDICA DEL RISCHIO

AUMENTO DELLA FREQUENZA DI RICHIESTE RISARCITORIE

AUMENTO DEGLI EVENTI GIURIDICAMENTE RILEVANTI

AUMENTO DEL COSTO MEDIO DEI DANNI

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INTERDIPENDENZA DELLE RESPONSABILITA’

RESPONSABILITA' PUBBLICA (PENALE ED AMMINISTRATIVA)

(offesa ai principi della convivenza)

RESPONSABILITA' CIVILE (violazione dei diritti regolanti

i rapporti privati)

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CARATTERI DELLE RESPONSABILITA’

RESPONSABILITA' CIVILE

Ha carattere risarcitorio e tende a ricostruire la situazione patrimoniale lesa dall'illecito

Avendo carattere indennitario e patrimoniale è trasferibile ad altri soggetti

RESPONSABILITA' PUBBLICA

Ha carattere sanzionatorio e mira a prevenire l'illecito

E' personale ed intrasferibile

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FOCUN SUL PROFILO RISARCITORIO DEL RISCHIO DA SICUREZZA SUL LAVORO

IL COSTO RISARCITORIO DEL RISCHIO NEL CORSO DEGLI ULTIMI 10 ANNI HA VISTO UNA PROGRESSIVA CRESCITA DETERMINATA:

Dall’aumento della frequenza di denuncie di danno economicamente rilevanti

Dall’aumento del costo medio dei danni

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Fattori che hanno inciso sull’aumento della frequenza Ampliamento della consapevolezza sociale dei diritti

ed insostenibilità degli eventi avversi; Riconoscimento di nuove figure di danno

giuridicamente rilevanti non assistite dal sistema previdenziale pubblico;

Progressivo aggravamento della responsabilità datoriale – rischio di sviluppo, committenza e delega

Ampliamento dei termini prescrizionali attraverso la rilettura dei presupposti per la decorrenza della prescrizione

Influenza tra azione penale ed azione civile Costruzione di un modello di causalità presunta Aumento delle figure di legittimazione attiva

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Fattori che hanno inciso sulla crescita del costo medio del danno Crescita della componente non

patrimoniale del danno alla persona ed evoluzione della valutazione equitativa del danno

Affermazione di nuove figure e nuove ipotesi di danno

Ampliamento della platea dei titolari di autonomi diritti risarcitori connessi all’evento di danno

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IL DANNO ALLA PERSONA:EVOLUZIONE DELLA VALUTAZIONE ECONOMICA

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Evoluzione economica del danno alla persona

DANNO ALLA PERSONA: EVOLUZIONE COSTO MEDIO SINISTRI

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

EVOLUZIONE COSTOSINISTRI

INFLAZIONE

Log. (EVOLUZIONECOSTO SINISTRI)

Lineare (INFLAZIONE)

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CATEGORIE DI DANNO:IL SISTEMA BIPOLARE

IL DANNO PATRIMONIALE

E' costituito da

quella fenomenologia di danno che colpisce gli interessi economici del danneggiato.

IL DANNO NON PATRIMONIALE

il danno non patrimoniale

deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona – ovvero di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica

(Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003 )

Page 56: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

IL DANNO PATRIMONIALE DANNO EMERGENTE

E' la perdita economica subita a seguito del fatto illecito (distruzione o deprezzamento di cose, spese per sostituzione o riparazione, spese mediche)

DANNO DA LUCRO CESSANTE

E' la riduzione delle possibilità di guadagno derivanti dalla particolare situazione venutasi a determinare in conseguenza del danno.

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IL DANNO NON PATRIMONIALE

2059. - Danni non patrimoniali

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

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IL DANNO NON PATRIMONIALE

danno morale subbiettivo

danno biologico in senso stretto

danno ESISTENZIALE (da lesione di altri interessi costituzionalmente protetti) (Corte Costituzionale sent. N. 233/2003)

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IL DANNO ESISTENZIALE (1) il danno esistenziale secondo parte della giurisprudenza si

pone come categoria aperta alla tutela: dei disagi, dei turbamenti psichici degli stress, della lesione della serenità personale e della violazione in sé di un bene costituzionalmente tutelato

(ad esempio, la personalità, l'immagine, la reputazione, l'autostima)

con le sentenze 7713/2000 e 9009/2001 la Corte di Cassazione ha ricondotto il danno esistenziale a

"tutte le compromissioni delle attività realizzatrici della persona umana (impedimenti alla serenità familiare, al godimento di un ambiente salubre e di una situazione di benessere, al sereno svolgimento della propria vita lavorativa)"

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VALUTAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE (1) Esempi tratti dalle tabelle 2007 del Tribunale di Milano per la

valutazione del danno biologico e morale iure proprio da Invalidità permanente. A tali valori andrebbero sommate le quantificazioni per “danno esistenziale”

età

I.P. Biologico Morale Totale

2050% €. 245.000 €. 122.000 €. 367.000

100% €. 635.000 €. 317.000 €. 952.000

4050% €. 218.000 €. 109.000 €. 329.000

100% €. 564.000 €. 282.000 €. 852.000

5050% €. 204.000 €. 102.000 €. 306.000

100% €. 529.000 €. 265.000 €. 794.000

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DANNO NON PATRIMONIALE:EVOLUZIONE ECONOMICA (BIOLOGICO E MORALE)

FASCE DI ETA'

% I.P.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

VARIAZIONE2006/19961996 2006

2050 € 153.968,71 € 367.869,00 139%

100 € 510.130,30 € 952.132,50 87%

 

3950 € 128.307,00 € 329.253,00 157%

100 € 425.108,58 € 852.184,50 100%

 

5050 € 111.199,36 € 306.895,50 176%

100 € 368.427,44 € 794.320,50 116%

 

INDICE ISTAT: 100 125 25%

Page 62: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

VALUTAZIONE DEL DANNONON PATRIMONIALE (2)

VALORI A CONFRONTO

100

220

100

125

100

120

140

160

180

200

220

240

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ANNI DI RIFERIMENTO

PE

RC

EN

TU

AL

I DI C

RE

SC

ITA

danno biologico

inflazione

Page 63: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

LA RESPONSABILITA’ DATORIALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

CENTRALITA’ DELLA FIGURA DATORIALE NELLA PREVENZIONE DEI RISCHI NELL’AMBITO DELL’IMPRESA LA RESPONSABILITA’ DIRETTA

DELL’IMPRENDITORE LA RESPONSABILITA’ PER COMMITTENZA LA DELEGA DI FUNZIONI

Page 64: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

LA RESPONSABILITA’ PER COMMITTENZA

Page 65: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

LA RESPOSNABILITA’ PER COMMITTENZA

Art. 2049 C.C.

Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell' esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Page 66: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

La responsabilità per committenza (1)(Art. 26 Schema T.U.)

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla emanazione del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e

artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi

del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Page 67: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

La responsabilità per committenza (2)(Art. 26 Schema T.U.)

4. (….) l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Page 68: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

L’ESERCIZIO DELLA DELEGA

Page 69: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

Presupposti per l’effettivita’ della delega di funzioni(Art. 16 – SCHEMA T.U.)

Delega di funzioni 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non

espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed

esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,

gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

Page 70: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

Presupposti per l’effettivita’ della delega di funzioniPOSIZIONE GIURISPRUDENZIALE

Il pur legittimo esercizio della delega non esclude il persistente obbligo di controllo e vigilanza sulle modalità di esercizio dell'attività delegata da parte del datore di lavoro, che è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica.

(Corte di Cass. sentenza n. 37610 12 ottobre 2007)

Page 71: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

Obblighi del datore di lavoro non delegabili (Articolo 17)

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall'articolo 28;

b) la designazione del responsabile del

servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Page 72: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA RESPONSABILITA’ DATORIALE

Page 73: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA RESPONSABILITA’ PER SICUREZZA SUL LAVORO

CONSEGUENZE PUBBLICISTICHE PENALI (SANZIONI + SPESE DI DIFESA) AMMINISTRATIVE (SOSPENSIONE DI ESERCIZIO +

PERDITA DI OPPORTUNITA’) CONSEGUENZE RISARCITORIE IN CASO DI

DANNO: REGRESSO INAIL (Art. 11 TU 1124/65) RISARCIMENTO DANNO DIFFERENZIALE (art. 10

TU 1124/65) RISARCIMENTO ULTERIORI VOCI DI DANNO (art.

2043 c.c.)

Page 74: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

PRINCIPALI RIFLESSI SANZIONATORI DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - PENALI

PENALI : Art. 589 C.P. - Omicidio colposo

RECLUSIONE PER LA PERSONA FISICA PENA PECUNIARIA PER L’IMPRESA

SINO A 1.500.000,00 EURO PER VIOLAZIONE OBBLIGHI NON DELGABILI

SINO A 750.000 EURO PER ALTRE VIOLAZIONI

Art. 590 - Lesioni personali colpose RECLUSIONE O MULTA (IN RAGIONE DELLA

GRAVITA’) PER LA PERSONA FISICA PENA PECUNIARIA PER L’IMPRESA

SINO A 375,00 EURO

Page 75: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

PRINCIPALI RIFLESSI SANZIONATORI DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - INTERDITTIVE

INTERDITTIVE ART 14 Schema T.U. (in applicazione legge

123/2007) SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE IN CASO DI GRAVI E REITERATE VIOLAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO GRADUATE IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA ED

ALLE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE

Page 76: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

INAIL COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE

Articolo 61 (Azione di regresso e costituzione di

parte civile) In caso di esercizio dell'azione penale per i

delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

Page 77: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

INAIL DLgs 1124/1965Art. 10 – IL DANNO DIFFERENZIALE

(…) Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.(…)Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti.(…)

Page 78: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

INAIL DLgs 1124/1965Art. 11 – IL REGRESSO INAIL

L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39

La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma dei precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.(…)

Page 79: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

SINTESI ECONOMICHE DEI RISCHI DI RESPONSABILITA’ DATORIALE RESPONSABILITA’ DIRETTA

VERSO DIPENDENTI VERSO LAVORATORI NON DIPENDENTI

RESPONSABILITA’ PER FATTO DEI DELEGATI

RESPONSABILITA’ PERSONALE DEI DIPENDENTI, DEI PREPOSTI E/O DEI COMMESSI

RESPONSABILITA’ PER INFORTUNIO DEI PRESTATORI DI LAVORO/SERVIZI NELL’AMBITO DELL’IMPRESA

ONERI DI DIFESA E RIFLESSI PUBBLICISTICI

Page 80: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

CARATTERI DEL SUPPORTO ASSICURATIVO NEL QUADRO DI UN PROGRAMMA DI PROTEZIONE DEL

PATRIMONIO AZIENDALE LO STRUMENTO ASSICURATIVO INTEGRA I PROGRAMMI DI PREVENZIONE PERMETTENDO DI:

EVITARE RILEVANTI IMMOBILIZZAZIONI A COPERTURA DEL RISCHIO POTENZIALE

OTTIMIZZARE IL COSTO DELLA PRODUZIONE

PROTEGGERE GLI INVESTIMENTI DA EVENTI ATIPICI GRAVI

RIDURRE LA VOLATILITA’ DEI RISULTATI ATTESI

TUTELARE L’IMMAGINE COMMERCIALE E LA REPUTAZIONE ECONOMICA DELL’IMPRESA E DEI SUOI ESPONENTI

Page 81: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

CARATTERI DELLA COPERTURA R.C.O. – FINALITA’

Il contenuto della copertura assicurativa della R.C.O., è quello di tenere indenne l'imprenditore-assicurato: dall'azione di regresso esercitabile dall'INAIL; dalle azioni direttamente esercitabili

dall'infortunato (o dai suoi superstiti) a titolo di risarcimento del danno "differenziale";

dalle azioni direttamente esercitabili dall'infortunato, dai suoi superstiti o da altri legittimati, a titolo di risarcimento dei danni con coperti dall'assicurazione di legge.

Page 82: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

CARATTERI DELLA COPERTURA R.C.O. – SOGGETTI DELLA GARANZIA

DIPENDENTI INAIL E NON INAIL PRESTATORI DI LAVORO EX LEGGE

BIAGI PRESTATORI D’OPERA NON

DIPENDENTI PRESTATORI DI LAVORO

OCCASIONALE

Page 83: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

CARATTERI DELLA COPERTURA R.C.O. – TUTELA DEI PREPOSTI

LA GARANZIA COPRE ANCHE LA RESPONSABILITA’ PERSONALE DI dipendenti dell'Assicurato (ivi compresi i

dirigenti, i quadri, i preposti ed il dipendente nominato,come responsabile del servizio di prevenzione e protezione);

tirocinanti. Prestatori di lavoro dei quali l’Assicurato si

avvale in conformità al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi)

Page 84: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

CARATTERI DELLA COPERTURA R.C.O. – EVENTI ASSISTITI

INFORTUNIO CHE DETERMINI: LA MORTE L’INVALIDITA’ PERMANENTE

MALATTIA PROFESSIONALE (per dipendenti) TABELLATA RICONOSCIUTA DALLA MAGISTRATURA

Page 85: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

CARATTERI DELLA COPERTURA R.C.O. – LA COMMITTENZA

LA GARANZIA PUO’ ESSERE ESTESA ANCHE ALLE RESPONSABILITA’ EX ART. 14 T.U. PER INFORTUNI SUL LAVORO NEL PRESUPPOSTO: REGOLARITA’ DELL’IMPRESA APPALTATRICE SUL

PIANO AUTORIZZATIVO E CONTRIBUTIVO PREVENTIVA ANALISI DELLE CAPACITA’

TECNICHE E FINANZIARIE (ASSICURATIVE) DELL’IMPRESA

STRETTA CORRELAZIONE TRA INFORTUNIO E ATTIVITA’ COMMISSIONATA

Page 86: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

CARATTERI DELLA COPERTURA R.C.O. – PRESUPPOSTI DI OPERATIVITA’

RESPONSABILITA’ DIRETTA / INDIRETTA O PER COMMITTENZA

DALL’INFORTUNIO SIA DERIVATA: LA MORTE UN’ INVALIDITA’ PERMANENTE

L’ASSICURATO SIA IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI DI LEGGE

Page 87: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

CARATTERI DELLA COPERTURA R.C.O. – SPESE DI RESISTENZA

L’Assicuratore sostiene le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.

Tale previsione – connessa al profilo risarcitorio del rischio - può essere ulteriormente integrata con autonoma copertura di TUTELA LEGALE.

Page 88: Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

… E DELLA PAZIENZA ACCORDATA.