Sicurezza sul Lavoro e RC Datoriale
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SICUREZZA SUL LAVORO
LA RESPONSABILITA’ DATORIALE
INFORTUNI
ANNO 2006:
928.000 INFORTUNI SUL LAVORO il 4% dei lavoratori
38.500 CON I.P. > 6% 1.342 CASI MORTALI
PER CONTESTUALIZZARE
SULLA BASE DELLE STATISTICHE INAIL E’ COME SE, NELL’ARCO DELLA DURATA DI QUESTO SEMINARIO IN ITALIA FOSSERO VERIFICATI:
1.364 INFORTUNI SUL LAVORO di cui: 49 CON I.P. > 6% 2 CASI MORTALI
DATI SUL FENOMENO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO IN ITALIA DESUNTI DAL RAPPORTO ANNUALE DELL’INAIL
IL FENOMENO DEGLI INFORTUNI IN ITALIA
1997 2006
infortuni 981.529 928.158
in itinere 115.014 92.202
casi mortali 1392 1342
in itinere 104 266
UNO SGUARDO AL FENOMENOI DATI DEL RAPPORTO ANNUALE INAIL 2006 (1)
Infortuni sul lavoro denunciati: 927.998 (-1,3% rispetto al 2005)
Casi mortali nel 2006: 1.342 (+2,2% rispetto al 2005)
Infortuni ai lavoratori atipici : +19% rispetto al 2005
Per entrambi i sessi circa l’80 per cento degli infortuni si concentra nelle fasce d’età centrali (18-34 e 35-49 anni).
Infortuni di lavoratori extracomunitari: 116mila (+3,7% rispetto 2005)
I lavoratori extracomunitari si infortunano il 50% in più di italiani e comunitari
Obiettivi comunitari per il quinquennio 2007 – 2012: - 25%
Trend Infortuni nel quinquennio 2002-2006: -6,5%
DATI (INAIL) SUL FENOMENO IN ITALIA (1)
DATI (INAIL) SUL FENOMENO IN ITALIA (2)
DATI (INAIL) SUL FENOMENO IN ITALIA (3)
DATI (INAIL) SUL FENOMENO IN ITALIA (4)
DATI (INAIL) SUL FENOMENO IN ITALIA (5)LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
SETTORI A RISCHIO (1) (Fonte INAIL)
SETTORI A RISCHIO (2) (Fonte INAIL)
SETTORI A RISCHIO (3) (Fonte INAIL)
SETTORI A RISCHIO (4) (Fonte INAIL)
SETTORI A RISCHIO (5) (Fonte INAIL)
INDICI DI REQUENZA DEGLI INFORTUNI CON ESITI PERMANENTI (Per 1000 addetti)
Settori di Attività Economica
Aziende Artigiane
Aziende non artigiane TotaleDipendenti Autonomi Totali
COSTRUZIONI 6,74 3,59 4,50 4,48 4,49
IND. LEGNO 5,05 5,07 5,07 2,87 4,13
IND.TRASFORMAZ. 5,29 2,53 3,68 2,77 2,96
ESTRAZ.MINERALI 5,67 2,18 4,07 2,53 2,65
IND. METALLI 3,66 2,85 3,25 2,36 2,62
PESCA - - - 2,18 2,18
AGRINDUSTRIA 11,65 5,85 6,55 1,38 2,01
TRASPORTI 5,89 3,15 3,90 1,68 2,01
COMM. RIP. AUTO 2,47 2,52 2,51 1,09 1,75
IND. GOMMA 2,39 1,25 1,87 1,63 1,65
IND. ALIMENTARE 2,16 1,54 1,75 1,56 1,62
IND. MECCANICA 3,45 2,63 3,00 1,01 1,22
IND.MEZZI TRAS. 4,16 2,18 3,09 1,12 1,20
SERV. PUBBLICI 0,92 0,83 0,84 1,33 1,20
IND. PETROLIO - - - 1,12 1,12
Comparazione Europea (2) (Fonte INAIL)
A D E F G H I J e KTotale Ind. Elettric.,Gas, Alberghi e Trasporti Intermed. Finanz.
Manifatturiera Acqua RistorantiMagazzinaggio e Comunicazioni
e Attività Immob.
Germania 11.916 3.250 1.748 6.737 2.137 3.966 4.101 1.665 Grecia 1.364 3.014 2.383 3.904 1.354 969 1.714 382 Spagna (a) 2.401 8.820 4.347 13.651 4.903 5.718 6.526 2.633 Francia 4.817 3.790 1.362 9.749 3.588 4.529 6.015 2.692 Italia 6.805 3.717 2.829 5.027 1.683 2.336 4.599 1.474 Portogallo (a) 899 5.583 1.785 6.821 3.263 2.438 3.572 2.422 Regno Unito (*) 1.947 1.431 792 2.390 1.146 1.690 1.456 542 (*) Paesi in cui i dati non provengono dal sistema assicurativo e presentano livelli consistenti di sottodenuncia.(a) valori del 2003
Tassi di incidenza standardizzati per 100.000 occupati nell'Unione Europea per Stati Membri e attività economica - Anno 2004
STATI MEMBRI
Attività economica
Agricoltura Costruzioni Commercio
IL COSTO DEL RISCHIO
COSTO DEL RISCHIO E MERCATO EUROPEO
IL COSTO DEL RISCHIO QUALE POSSIBILE FATTORE DISTORSIVO DELLA CONCORRENZA NEL QUADRO DEL MERCATO UNICO DI LIBERO SCAMBIO
DALLA CENTRALITA’ DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLA CENTRALITA’ DELLA QUALITA’ DELLA VITA
DALLO SVILUPPO ECONOCMICO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE Obiettivi originari del Trattato CEE (art. 2) erano di
"promuovere mediante l'instaurazione di un mercato comune ed il graduale riavvicinamento delle politiche economiche degli stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, una espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita”
con l'Atto Unico Europeo del 17-02-1986 (nuovo articolo 118 A):“Gli Stati si debbono adoperare per promuovere il miglioramento dell'ambiente di lavoro onde tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, e debbono porsi come obiettivo l'armonizzazione delle condizioni esistenti in questo settore.
OBIETTIVI DELLA POLITICA ECONOMICA EUROPEA IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO
CENTRALITA’ DELLA PREVENZIONE Tutela della salute Ottimizzazione dei processi e dei costi aziendali
INTERNALIZZAZIONE DELLE DISECONOMIE DELLA PRODUZIONE Dalla tutela sociale alla responsabilità Dalla responsabilità per colpa alla responsabilità
per rischio d’impresa
Il COSTO DEL RISCHIO
IL COSTO DELLA PREVENZIONE
+
IL COSTO DELLA RESPONSABILITA’
IL COSTO DEL RISCHIO PREVENZIONE
Struttura Organizzazione Formazione Informazione Vigilanza
RESPONSABILITA’ Civile Penale Amministrativa (l. 231/2001 –
l.123/2007)
Commerciale
IL COSTO DEL RISCHIOFREQUENZA x COSTO MEDIO
FREQUENZA Frequenza del fenomeno oggettivo Frequenza del fenomeno economicamente
rilevante COSTO MEDIO
Investimenti per la prevenzione oneri risarcitori Costi sanzionatori Costi amministrativi Costi commerciali
LA PREVENZIONE
EFFETTI DELLA PREVENZIONE SUL PROFILO DELLA RESPONSABILITA’
La corretta attuazione di un programma di prevenzione incide direttamente e significativamente sui costi della responsabilità: Elimina le responsabilità amministrative previste
per l’ente giuridico dalla l. 231/2001 Riduce la rilevanza penale e le conseguenze
sanzionatorie principali ed accessorie previste dalle norme vigenti
Previene l’esercizio dell’azione di rivalsa dell’INAIL riducendo il costo medio del danno
NORMATIVA PREVENZIONISTICA (1) NORME PRIMARIE
Norme costituzionaliL'articolo 35 della Costituzione italiana indica come esigenza promaria dello Stato la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni; L'art.41 prescrive che nessuna attività possa svolgersi in modo tale da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana,
Codice CivileIl codice civile (art.2087) individua le responsabilità dell'imprenditore
Statuto dei lavoratoriLa legge n. 300/1970 (art.9, Tutela della salute e della integrità fisica) prescrive che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
NORMATIVA PREVENZIONISTICA (2) OBBLIGO GENERALE DI PROTEZIONE
Art. 2087 C.C. - Tutela delle condizioni di lavoro
L' imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell' impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l' integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
NORMATIVA PREVENZIONISTICA (3)
NORME DI CARATTERE GENERALE D.P.R. 27-4-1955 n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 19-3-1956 n. 302, Norme integrative per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro D.P.R. 19-3-1956 n. 303, Norme generali per l’igiene del lavoro; Legge 23-12-1978 n. 833, Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale; D. Lgs. 15-8-1991 n. 277, Attuazione delle Direttive CEE 80/1107, 82/605, 83/477,
86/188, 88/642 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici, e biologici durante il lavoro;
D. Lgs 19-9-1994 n. 626, Attuazione delle Direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/2 70, 90/394, 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
D. Lgs 14-8-1996 n. 494, Attuazione delle Direttiva CEE 52/97 concernente le prescrizioni minime di sicurezza da attuarsi nei cantieri temporanei o mobili
RIFORMA IN ATTO: TESTO UNICO
schema di decreto legislativo per la sicurezza sul lavoro CENTRALITA’ DELLA FIGURA DATORIALE VALUTAZIONE DEI RISCHI ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE VIGILANZA ATTUATIVA
TESTO UNICO: PRINCIPALI DISPOSIZIONI ART. 15 – MISURE GENERALI DI TUTELA ART. 16 – DELEGA DI FUNZIONI ART. 26 – OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI
APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE ART. 27 – SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE
IMPRESE ART. 30 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI
GESTIONE ART. 31 – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ART. 61 – AZIONE DI REGRESSO E COSTITUZIONE DI
PARTE CIVILE
AMBITO DI APPLICAZIONE Nozione di lavoratore(schema di T.U. - art. 2 definizioni)
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. (…)
Misure generali di tutela (1)(art. 15 schema di T.U.)
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
Misure generali di tutela (2)(art. 15)
n) o) p) q) informazione e formazione di lavoratori, dirigenti e i preposti;
r) s) la partecipazione e consultazione dei lavoratori e loro rappresentanti;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
v) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) regolare manutenzione di ambienti,
attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE(Schema di T.U. Art. 27)
1. definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza.
2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.
La valutazione dei rischi(Schema di T.U. Articolo 28)
1. La valutazione (…)deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori(…).
2. Il documento di valutazione deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la
salute durante all'attività lavorativa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e
dei dispositivi di protezione individuali adottati; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da
realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e conoscenza del contesto lavorativo.
MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE DEL RISCHIO (Schema di T.U. Articolo 30)
Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi al sistema di prevenzione e protezione aziendale.
2. tale modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tali attività.
5. si presumono conformi a tali requisiti i modelli conformi alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007.
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (1)(Schema di T.U. art. 31)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni devono possedere capacità e requisiti professionali determinati
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (2)(Schema di T.U. art. 31)
6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto
legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50
lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente comma il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (Schema di T.U. Articolo 37)
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche;
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
LA RESPONSABILITA’ DATORIALE PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
RISCHIO E RESPONSABILITA
IL MODELLO DELLA RESPONSABILITA’ DATORIALE (CIVILE, PENALE ED AMMINISTRATIVO) PER SICUREZZA SUL LAVORO EVIDENZIA UNA STRETTA INTERDIPENDENZA TRA PREVENZIONE E RESPONSABILITA’
FENOMENOLOGIA ECONOMICA E GIURIDICA DEL RISCHIO
LA RESPONSABILITA' E' UNA
COSTRUZIONE GIURIDICA CHE ATTRIBUISCE AD UN SOGGETTO LE CONSEGUENZE DELLE PROPRIE AZIONI OD OMISSIONI.
RISCHIO E RESPONSABILITA’ ATTRAVERSO LA RESPONSABILITA’ IL
SISTEMA GIURIDICO SI PROPONE DI:
PREVENIRE LE DISECONOMIE DEL RISCHIO RIDEFINENDO IL PESO DELLE SCELTE ECONOMICHE
DISTRIBUIRE IL COSTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
INTERNALIZZARE I COSTI DELLE DISECONOMIE DEL VIVERE SOCIALE
EVOLUZIONE DEL RISCHIO DI RESPONSABILITA’
L’OBIETTIVO DELL’INTERNALIZZAZIONE DEI
COSTI DELLE DISECONOMIE DELLA PRODUZIONE HA AMPLIFICATO I FATTORI COSTITUTIVI DEL RISCHIO DI RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA ELEVANDO
LA FREQUENZA DEGLI EVENTI ECONOMICAMENTE RILEVANTI
IL COSTO MEDIO DEL RISCHIO NELL’INSIEME DELLE SUE COMPONENTI
FENOMENOLOGIA ECONOMICA E GIURIDICA DEL RISCHIO
AUMENTO DELLA FREQUENZA DI RICHIESTE RISARCITORIE
AUMENTO DEGLI EVENTI GIURIDICAMENTE RILEVANTI
AUMENTO DEL COSTO MEDIO DEI DANNI
INTERDIPENDENZA DELLE RESPONSABILITA’
RESPONSABILITA' PUBBLICA (PENALE ED AMMINISTRATIVA)
(offesa ai principi della convivenza)
RESPONSABILITA' CIVILE (violazione dei diritti regolanti
i rapporti privati)
CARATTERI DELLE RESPONSABILITA’
RESPONSABILITA' CIVILE
Ha carattere risarcitorio e tende a ricostruire la situazione patrimoniale lesa dall'illecito
Avendo carattere indennitario e patrimoniale è trasferibile ad altri soggetti
RESPONSABILITA' PUBBLICA
Ha carattere sanzionatorio e mira a prevenire l'illecito
E' personale ed intrasferibile
FOCUN SUL PROFILO RISARCITORIO DEL RISCHIO DA SICUREZZA SUL LAVORO
IL COSTO RISARCITORIO DEL RISCHIO NEL CORSO DEGLI ULTIMI 10 ANNI HA VISTO UNA PROGRESSIVA CRESCITA DETERMINATA:
Dall’aumento della frequenza di denuncie di danno economicamente rilevanti
Dall’aumento del costo medio dei danni
Fattori che hanno inciso sull’aumento della frequenza Ampliamento della consapevolezza sociale dei diritti
ed insostenibilità degli eventi avversi; Riconoscimento di nuove figure di danno
giuridicamente rilevanti non assistite dal sistema previdenziale pubblico;
Progressivo aggravamento della responsabilità datoriale – rischio di sviluppo, committenza e delega
Ampliamento dei termini prescrizionali attraverso la rilettura dei presupposti per la decorrenza della prescrizione
Influenza tra azione penale ed azione civile Costruzione di un modello di causalità presunta Aumento delle figure di legittimazione attiva
Fattori che hanno inciso sulla crescita del costo medio del danno Crescita della componente non
patrimoniale del danno alla persona ed evoluzione della valutazione equitativa del danno
Affermazione di nuove figure e nuove ipotesi di danno
Ampliamento della platea dei titolari di autonomi diritti risarcitori connessi all’evento di danno
IL DANNO ALLA PERSONA:EVOLUZIONE DELLA VALUTAZIONE ECONOMICA
Evoluzione economica del danno alla persona
DANNO ALLA PERSONA: EVOLUZIONE COSTO MEDIO SINISTRI
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
EVOLUZIONE COSTOSINISTRI
INFLAZIONE
Log. (EVOLUZIONECOSTO SINISTRI)
Lineare (INFLAZIONE)
CATEGORIE DI DANNO:IL SISTEMA BIPOLARE
IL DANNO PATRIMONIALE
E' costituito da
quella fenomenologia di danno che colpisce gli interessi economici del danneggiato.
IL DANNO NON PATRIMONIALE
il danno non patrimoniale
deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona – ovvero di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica
(Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003 )
IL DANNO PATRIMONIALE DANNO EMERGENTE
E' la perdita economica subita a seguito del fatto illecito (distruzione o deprezzamento di cose, spese per sostituzione o riparazione, spese mediche)
DANNO DA LUCRO CESSANTE
E' la riduzione delle possibilità di guadagno derivanti dalla particolare situazione venutasi a determinare in conseguenza del danno.
IL DANNO NON PATRIMONIALE
2059. - Danni non patrimoniali
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
IL DANNO NON PATRIMONIALE
danno morale subbiettivo
danno biologico in senso stretto
danno ESISTENZIALE (da lesione di altri interessi costituzionalmente protetti) (Corte Costituzionale sent. N. 233/2003)
IL DANNO ESISTENZIALE (1) il danno esistenziale secondo parte della giurisprudenza si
pone come categoria aperta alla tutela: dei disagi, dei turbamenti psichici degli stress, della lesione della serenità personale e della violazione in sé di un bene costituzionalmente tutelato
(ad esempio, la personalità, l'immagine, la reputazione, l'autostima)
con le sentenze 7713/2000 e 9009/2001 la Corte di Cassazione ha ricondotto il danno esistenziale a
"tutte le compromissioni delle attività realizzatrici della persona umana (impedimenti alla serenità familiare, al godimento di un ambiente salubre e di una situazione di benessere, al sereno svolgimento della propria vita lavorativa)"
VALUTAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE (1) Esempi tratti dalle tabelle 2007 del Tribunale di Milano per la
valutazione del danno biologico e morale iure proprio da Invalidità permanente. A tali valori andrebbero sommate le quantificazioni per “danno esistenziale”
età
I.P. Biologico Morale Totale
2050% €. 245.000 €. 122.000 €. 367.000
100% €. 635.000 €. 317.000 €. 952.000
4050% €. 218.000 €. 109.000 €. 329.000
100% €. 564.000 €. 282.000 €. 852.000
5050% €. 204.000 €. 102.000 €. 306.000
100% €. 529.000 €. 265.000 €. 794.000
DANNO NON PATRIMONIALE:EVOLUZIONE ECONOMICA (BIOLOGICO E MORALE)
FASCE DI ETA'
% I.P.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
VARIAZIONE2006/19961996 2006
2050 € 153.968,71 € 367.869,00 139%
100 € 510.130,30 € 952.132,50 87%
3950 € 128.307,00 € 329.253,00 157%
100 € 425.108,58 € 852.184,50 100%
5050 € 111.199,36 € 306.895,50 176%
100 € 368.427,44 € 794.320,50 116%
INDICE ISTAT: 100 125 25%
VALUTAZIONE DEL DANNONON PATRIMONIALE (2)
VALORI A CONFRONTO
100
220
100
125
100
120
140
160
180
200
220
240
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ANNI DI RIFERIMENTO
PE
RC
EN
TU
AL
I DI C
RE
SC
ITA
danno biologico
inflazione
LA RESPONSABILITA’ DATORIALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
CENTRALITA’ DELLA FIGURA DATORIALE NELLA PREVENZIONE DEI RISCHI NELL’AMBITO DELL’IMPRESA LA RESPONSABILITA’ DIRETTA
DELL’IMPRENDITORE LA RESPONSABILITA’ PER COMMITTENZA LA DELEGA DI FUNZIONI
LA RESPONSABILITA’ PER COMMITTENZA
LA RESPOSNABILITA’ PER COMMITTENZA
Art. 2049 C.C.
Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell' esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
La responsabilità per committenza (1)(Art. 26 Schema T.U.)
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla emanazione del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi
del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
La responsabilità per committenza (2)(Art. 26 Schema T.U.)
4. (….) l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
L’ESERCIZIO DELLA DELEGA
Presupposti per l’effettivita’ della delega di funzioni(Art. 16 – SCHEMA T.U.)
Delega di funzioni 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.
Presupposti per l’effettivita’ della delega di funzioniPOSIZIONE GIURISPRUDENZIALE
Il pur legittimo esercizio della delega non esclude il persistente obbligo di controllo e vigilanza sulle modalità di esercizio dell'attività delegata da parte del datore di lavoro, che è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica.
(Corte di Cass. sentenza n. 37610 12 ottobre 2007)
Obblighi del datore di lavoro non delegabili (Articolo 17)
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA RESPONSABILITA’ DATORIALE
CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA RESPONSABILITA’ PER SICUREZZA SUL LAVORO
CONSEGUENZE PUBBLICISTICHE PENALI (SANZIONI + SPESE DI DIFESA) AMMINISTRATIVE (SOSPENSIONE DI ESERCIZIO +
PERDITA DI OPPORTUNITA’) CONSEGUENZE RISARCITORIE IN CASO DI
DANNO: REGRESSO INAIL (Art. 11 TU 1124/65) RISARCIMENTO DANNO DIFFERENZIALE (art. 10
TU 1124/65) RISARCIMENTO ULTERIORI VOCI DI DANNO (art.
2043 c.c.)
PRINCIPALI RIFLESSI SANZIONATORI DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - PENALI
PENALI : Art. 589 C.P. - Omicidio colposo
RECLUSIONE PER LA PERSONA FISICA PENA PECUNIARIA PER L’IMPRESA
SINO A 1.500.000,00 EURO PER VIOLAZIONE OBBLIGHI NON DELGABILI
SINO A 750.000 EURO PER ALTRE VIOLAZIONI
Art. 590 - Lesioni personali colpose RECLUSIONE O MULTA (IN RAGIONE DELLA
GRAVITA’) PER LA PERSONA FISICA PENA PECUNIARIA PER L’IMPRESA
SINO A 375,00 EURO
PRINCIPALI RIFLESSI SANZIONATORI DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - INTERDITTIVE
INTERDITTIVE ART 14 Schema T.U. (in applicazione legge
123/2007) SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE IN CASO DI GRAVI E REITERATE VIOLAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO GRADUATE IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA ED
ALLE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE
INAIL COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE
Articolo 61 (Azione di regresso e costituzione di
parte civile) In caso di esercizio dell'azione penale per i
delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.
INAIL DLgs 1124/1965Art. 10 – IL DANNO DIFFERENZIALE
(…) Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.(…)Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti.(…)
INAIL DLgs 1124/1965Art. 11 – IL REGRESSO INAIL
L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39
La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma dei precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.(…)
SINTESI ECONOMICHE DEI RISCHI DI RESPONSABILITA’ DATORIALE RESPONSABILITA’ DIRETTA
VERSO DIPENDENTI VERSO LAVORATORI NON DIPENDENTI
RESPONSABILITA’ PER FATTO DEI DELEGATI
RESPONSABILITA’ PERSONALE DEI DIPENDENTI, DEI PREPOSTI E/O DEI COMMESSI
RESPONSABILITA’ PER INFORTUNIO DEI PRESTATORI DI LAVORO/SERVIZI NELL’AMBITO DELL’IMPRESA
ONERI DI DIFESA E RIFLESSI PUBBLICISTICI
CARATTERI DEL SUPPORTO ASSICURATIVO NEL QUADRO DI UN PROGRAMMA DI PROTEZIONE DEL
PATRIMONIO AZIENDALE LO STRUMENTO ASSICURATIVO INTEGRA I PROGRAMMI DI PREVENZIONE PERMETTENDO DI:
EVITARE RILEVANTI IMMOBILIZZAZIONI A COPERTURA DEL RISCHIO POTENZIALE
OTTIMIZZARE IL COSTO DELLA PRODUZIONE
PROTEGGERE GLI INVESTIMENTI DA EVENTI ATIPICI GRAVI
RIDURRE LA VOLATILITA’ DEI RISULTATI ATTESI
TUTELARE L’IMMAGINE COMMERCIALE E LA REPUTAZIONE ECONOMICA DELL’IMPRESA E DEI SUOI ESPONENTI
CARATTERI DELLA COPERTURA R.C.O. – FINALITA’
Il contenuto della copertura assicurativa della R.C.O., è quello di tenere indenne l'imprenditore-assicurato: dall'azione di regresso esercitabile dall'INAIL; dalle azioni direttamente esercitabili
dall'infortunato (o dai suoi superstiti) a titolo di risarcimento del danno "differenziale";
dalle azioni direttamente esercitabili dall'infortunato, dai suoi superstiti o da altri legittimati, a titolo di risarcimento dei danni con coperti dall'assicurazione di legge.
CARATTERI DELLA COPERTURA R.C.O. – SOGGETTI DELLA GARANZIA
DIPENDENTI INAIL E NON INAIL PRESTATORI DI LAVORO EX LEGGE
BIAGI PRESTATORI D’OPERA NON
DIPENDENTI PRESTATORI DI LAVORO
OCCASIONALE
CARATTERI DELLA COPERTURA R.C.O. – TUTELA DEI PREPOSTI
LA GARANZIA COPRE ANCHE LA RESPONSABILITA’ PERSONALE DI dipendenti dell'Assicurato (ivi compresi i
dirigenti, i quadri, i preposti ed il dipendente nominato,come responsabile del servizio di prevenzione e protezione);
tirocinanti. Prestatori di lavoro dei quali l’Assicurato si
avvale in conformità al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi)
CARATTERI DELLA COPERTURA R.C.O. – EVENTI ASSISTITI
INFORTUNIO CHE DETERMINI: LA MORTE L’INVALIDITA’ PERMANENTE
MALATTIA PROFESSIONALE (per dipendenti) TABELLATA RICONOSCIUTA DALLA MAGISTRATURA
CARATTERI DELLA COPERTURA R.C.O. – LA COMMITTENZA
LA GARANZIA PUO’ ESSERE ESTESA ANCHE ALLE RESPONSABILITA’ EX ART. 14 T.U. PER INFORTUNI SUL LAVORO NEL PRESUPPOSTO: REGOLARITA’ DELL’IMPRESA APPALTATRICE SUL
PIANO AUTORIZZATIVO E CONTRIBUTIVO PREVENTIVA ANALISI DELLE CAPACITA’
TECNICHE E FINANZIARIE (ASSICURATIVE) DELL’IMPRESA
STRETTA CORRELAZIONE TRA INFORTUNIO E ATTIVITA’ COMMISSIONATA
CARATTERI DELLA COPERTURA R.C.O. – PRESUPPOSTI DI OPERATIVITA’
RESPONSABILITA’ DIRETTA / INDIRETTA O PER COMMITTENZA
DALL’INFORTUNIO SIA DERIVATA: LA MORTE UN’ INVALIDITA’ PERMANENTE
L’ASSICURATO SIA IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI DI LEGGE
CARATTERI DELLA COPERTURA R.C.O. – SPESE DI RESISTENZA
L’Assicuratore sostiene le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.
Tale previsione – connessa al profilo risarcitorio del rischio - può essere ulteriormente integrata con autonoma copertura di TUTELA LEGALE.
GRAZIE DELL’ATTENZIONE
… E DELLA PAZIENZA ACCORDATA.