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RSPP VSSP ing. A. Brasso 1
Gli attori della SicurezzaGli attori della Sicurezza
Ruoli e FunzioniRuoli e Funzionia cura del Servizio di Prevenzione e Protezione VSSP
Seminario: “Il T.U. sulla Sicurezza dei Luoghi di Lavoro"
Torino, 11 novembre 2009
RSPP VSSP ing. A. Brasso 2
Testo coordinato del D.Lgs.09/04/’08 n° 81con le modifiche introdotte da:
- D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106 - Legge del 27 febbraio 2009, n. 14
- Legge 7 Luglio 2009 n° 88.- Legge del 2 agosto 2008, n. 129- Legge del 6 agosto 2008, n. 133
• N° 13 Titoli
• N° 51 Allegati
• 362 pagine
Proviamo a sintetizzare la struttura del nuovo Decreto, varato sull’esperienza del D.Lgs. 626 e sulle
sentenze della Magistratura dal 1996 ad oggi
Il D. Lgs. 81/2008 ha creato un MODELLO DI AZIENDA SICURA con tre peculiarità:
1. I soggetti tutelati dal Datore di Lavoro (lavoratori o terzi – v. Sentenza Corte di Cassazione n° 13296 del 30/03/‘09);
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la struttura del nuovo Decreto 2
2) I soggetti Destinatari degli Obblighi di Sicurezza e Penalmente Responsabili:
Nelle aziende si avranno così due linee:– Linea Operativa ( Dat. Lav., Dirig., ecc.)
Con particolare riguardo all’art.16 del D.Lgs. 81 in merito alle “Deleghe”;
– Linea Consultiva (Servizio Prevenzione e Protezione) Con il Medico Competente a disposizione delle due linee.
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la struttura del nuovo Decreto 3 3) la Cultura della Sicurezza - ovvero acquisire prima e
diffondere poi la cultura della Sicurezza:
– la Valutazione dei Rischi ed il DVR – analisi di tutti i rischi ed indicazione delle misure di prevenzione e protezione
– l’Informazione e la Formazione (effettivamente recepita) – obblighi indelegabili del D.L. . Anche i Dirigenti ed i Preposti debbono fare percorsi di formazione alla sicurezza;
In tutto questo contesto i Lavoratori devono fare la loro parte, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81
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D.Lgs. 81/’08 - art. 2 comma 1, lettera b Datore di Lavoro
• nella definizione del D.Lgs. 81/08 è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ed ha la responsabilità in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa .
• Il D.Lgs. precisa responsabilità e compiti, nonché quali funzioni possono essere delegate a terzi .
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Datore di Lavoro 2
• Datore di lavoro è, quindi, innanzitutto il soggetto titolare del rapporto di lavoro, cioè colui che, personalmente o nella qualità di legale rappresentante dell'Ente, dà il lavoro (assume, gestisce, disciplina e paga) ovvero la persona fisica che ha la responsabilità dell'amministrazione nel suo complesso o di un settore della stessa in quanto
titolare di poteri decisionali e di spesa.
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Datore di Lavoro 3
• Per la determinazione dei limiti di responsabilità sarà fondamentale la verifica dei mezzi economici e finanziari effettivamente disponibili e gestibili dal Presidente/dirigente/funzionario.
• Quando non vi sono i mezzi finanziari disponibili per gli interventi necessari alla sicurezza, il d.l. o Presidente/dirigente ha comunque l'obbligo di attivarsi nel limite delle sue possibilità e competenze per segnalare tempestivamente le necessità agli organi superiori adottando nel frattempo tutte le misure prudenziali provvisorie, utili o necessarie, non ultima la sospensione dell'attività lavorativa.
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Chi è il Volontario?
• In base all’art. 2 comma 1 lettera a) il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991 n. 266, è equiparato ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto stesso, ad un “lavoratore” a sua volta definito con lo stesso articolo “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari “.
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Quindi, cosa osserviamo?
• quello che conta in materia di sicurezza è la prestazione di lavoro e che la stessa si svolga per conto di un’organizzazione a capo della quale vi sia un datore di lavoro, il quale, nel caso in esame, è da individuare nel responsabile legale dell’associazione.
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Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008
• Da quanto emerge dal comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 il Testo Unico “si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati” discende che l’associazione/organizzazione VSPP è tenuta ad assolvere a tutti quegli adempimenti che fanno capo ad un qualsiasi datore di lavoro che occupa dei lavoratori alle proprie dipendenze e quindi all’effettuazione della valutazione dei rischi, all’informazione e formazione dei lavoratori equiparati, alla nomina di addetti al primo soccorso ed antincendio, ecc.
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nell’art. 4 comma 1 del Testo Unico ………
• Per espressa indicazione, poi, di quanto è riportato nell’art. 4 comma 1 del Testo Unico, i volontari, pur essendo equiparati ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai lavoratori, possono non essere computati come tali solo ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il decreto legislativo fa discendere particolari obblighi
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Con il Testo Unico D.Lgs. n. 81/2008 integrato dal Correttivo D.Lgs. n. 106/2009, si modifica…..
• dal 20 agosto 2009, dobbiamo concentrare l’attenzione soprattutto sulla DEFINIZIONE DI LAVORATORI (ART. 2)
L'articolo 2, comma 1, lettera a), è stato modificato, depennando i volontari del servizio civile e i volontari come definiti dalla legge 1° agosto 1991, n. 266 dalla definizione di equiparati ai lavoratori, viene così meno la possibilità di procedere sic et simpliciter all’equiparazione a fini di salute e sicurezza sul lavoro dei volontari ai “lavoratori”.
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Campo di applicazione: volontariato
Nei confronti delle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, della C.R.I e del Corpo naz.le del soccorso alpino e speleologico, oltre ai volontari dei VV.FF. le disposizioni del decreto saranno oggetto di un’apposita normativa che terrà conto della particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività.
Nei confronti di tutti gli altri volontari rientranti nella specifica legge 266/91 si dovranno applicare le disposizioni previste all'art. 21 per i lavoratori autonomi.
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Lavoratore Autonomo?
Lavoratore autonomo: è colui che mette a disposizione del committente, dietro un
compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare e
l’unico prestatore d'opera della ditta.
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Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli
conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro)
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
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l'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/’08 1
• Il legislatore ha reputato opportuno applicare ai volontari il regime dei lavoratori autonomi consentendo, tuttavia, che le modalità di realizzazione della tutela siano concordate con le associazioni o gli enti di volontariato (es.: potrà essere concordato che l’associazione si faccia carico di acquistare i Dispositivi di Protezione Individuale o dei corsi di formazione per i volontari)”.
• Questa è però un’eventualità, in mancanza della quale il volontario resta penalmente responsabile qualora non rispetti l'articolo 21 citato del D.Lgs. n. 81/2008, in particolare le lettere a e b del comma 1.
Obblighi del Datore di Lavoro
• Al volontario che presta la propria attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro (Presidente dell’Associazione), è peraltro, invece, dovuta da parte di questi specifica informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
• Inoltre, si precisa che il Datore di lavoro "è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione".
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Rischi da interferenze
• In questo caso i rischi da interferenza sono praticamente tutti quelli presenti, non essendo il volontario, per definizione, un soggetto che opera professionalmente, il che implica anche, ad esempio, la necessità di acquistare i Dispositivi di Protezione Individuale o dei corsi di formazione per i volontari.
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Gli “attori” della prevenzione
- ALTRI DATORI DI LAVORO- APPALTATORI MEDICO
COMPETENTE
LAVORATORIAUTONOMI
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONERAPP. LAV. SICUREZZA
MANUTENTORIINSTALLATORI FORNITORI …..
DIRIGENTI PREPOSTI
DATORE DI LAVORO
PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO
ORGANI DI VIGILANZA
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PIANIFICAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D. Lgs. 81/’08
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Negli art.icoli 18 e 19 del t.u. sono contenuti gli obblighi formali degli Organi di staff
• il responsabile del servizio di sicurezza: RSPP ; • il servizio di sicurezza (interno/esterno), esistente in molti casi
prima del d.lgs. 81/2008; • i supporti professionali integrativi interni/esterni (istituibili
mediante incarichi); • parzialmente, il medico competente (come supporto
consulenziale), quando non incide direttamente sull'assetto organizzativo aziendale (mediante provvedimenti "sanitari" autonomi o direttamente operativi).
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art.2 D.Lgs. 81 - Gli organi di linea "naturali”sono il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e i
lavoratori.
definizione• d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
• e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".
Sicurezza sul Lavoro: definire una colpa
• La Cassazione ha più volte chiarito che per definire la colpa dei "soggetti" aziendali è necessario stabilire i limiti delle "competenze" e le "sfere dei doveri" in base al principio della "responsabilità differenziata", tenendo conto non solo delle "qualifiche" ma anche delle "attribuzioni affidate" e delle "attribuzioni volontariamente assunte".
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Deleghe e incarichi col nuovo t.u.
A questo punto cerchiamo di dare una definizione
semplice e chiara della delega come strumento di organizzazione aziendale, alla luce del nuovo"testo unico".
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Deleghe e incarichi col nuovo t.u. 2
La "delega" è un provvedimento aziendale che sottintende un passaggio di funzioni operative primarie da un organo aziendale di vertice (sovraordinato: frequentemente "datore di lavoro") ad altro organo aziendale sottordinato (dirigente, preposto).
DELEGA DI FUNZIONI (ART. 16)
• Si prevede che l’obbligo di vigilanza richiesto al Datore di lavoro (Presidente pro tempore) in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite è da considerarsi assolto solo in caso di "adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30 comma 4" e non di mera adozione come avveniva con la formulazione precedente.
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Comma 3, art. 16 TUS correlato
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Art. 16 del T.U.: la delega di funzioni da parte del D. L. è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
• che essa risulti da atto scritto recante data certa ;
• che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
• che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
• che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
• che la delega sia accettata dal delegato “per iscritto".
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Attribuzioni, competenze e compiti sono determinati e determinabili all'interno di funzioni: affidare un compito equivale ad
“affidare” un segmento di funzione operativa
• a seguito di idonee deleghe, i delegati potranno riconoscersi depositari delle sole funzioni operative trasferite dal "delegante" o congiuntamente depositari di funzioni connaturate alla "posizione" esistente nell'organigramma aziendale e funzioni integrative traslate (con delega).
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I poteri decisionali sono sempre connaturati alla funzione
• Partendo da necessari presupposti organizzativi ed amministrativi è così possibile conseguire concretamente e con la consapevolezza necessaria da parte dei singoli operatori, un’adeguata ripartizione funzionale e delle competenze in ambito prevenzionale, all'interno dell’Associazione.
• Tale ripartizione deve rendere configurabile inequivocabilmente un’equilibrata e "diffusa" ripartizione di "responsabilità" in stretta connessione con effettive "possibilità operative".
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Quali rischi si possono correlare ai luoghi di lavoro?
Titolo II “Luoghi di lavoro”Capo I disposizioni generali Art 62 – 67
Capo II Sanzioni art 68Allegato IV
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Rischi di natura strutturale (altezza, cubatura, pavimenti, porte, finestre, scale, ecc.);
Rischi conseguenti a non adeguata conservazione dei luoghi (manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, ecc.);
Rischi connessi alle caratteristiche degli impianti fissi (energia elettrica, illuminazione, acqua, gas, ecc.);
Rischi inerenti i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi, docce, ecc.);
Rischi inerenti le condizioni di “vivibilità” degli ambienti (microclima, rumore, vibrazioni, fumi, gas, ecc.);
Rischi correlabili alle caratteristiche degli impianti di emergenza (dispositivi antincendio, allarmi, protezioni contro le scariche atmosferiche, ecc.)
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Datore di lavoro e Datore di lavoro delegato: hanno in capo la responsabilità relativa alle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro DVR e Segnalazioni
Preposto e Dirigente : ricevono le segnalazioni e ne avanzano eventualmente di proprie attivando i servizi preposti alla loro soluzione
Volontario/Lavoratore: segnala le anomalie riscontrate in via gerarchica
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Mantenere sgombre le uscite di emergenza e le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza (art. 64 c.1 l.b D.Lgs 81/2008)
Vie di circolazione e uscite di sicurezza
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Porre attenzione alla necessità di regolare manutenzione tecnica per eliminare, il più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la salute e la sicurezza dei lavoratori e verificare la regolare pulizia onde assicurare condizioni igieniche adeguate
(art. 64 D.Lgs 81/2008)
Manutenzione e Pulizia
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Pavimenti
(All. IV punto 1.4.9-1.4.10)
I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.
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Locali Magazzino/archivio
Mantenere vie di passaggio sgombre; Evitare accumulo di sporcizia e materiali inutili che
aumentano il carico d’incendio; Mantenere in ordine il materiale depositato o
archiviato (ad es. in armadi o scaffalature);
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E' vietato adibire al lavoro in locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
In deroga possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla aereazione, all’illuminazione ed alla protezione contro
l'umidità.
Locali sotterraneiArt. 65 D.Lgs 81/2008
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Le responsabilità nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro
Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro Art. 69 – 73Allegati dal V al VII
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Definizione Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro
Caratteristiche e Controlli Le attrezzature devono essere idonee ai fini della salute e sicurezza e soggette a manutenzione e controlli periodici secondo frequenze stabilite con riferimento a quanto fissato dal costruttore e dalle norme di buona tecnica.
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Prima dell’immissione sul mercato o la messa in servizio il costruttore dovrà attestarne la conformità ai requisiti di sicurezza
Espletate le procedure di certificazione sarà apposta sulla macchina la marcatura CE
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Datore di lavoro e Datore di lavoro delegato: controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e periodico, che deve essere effettuato da persona competente
Dirigente: organizza l’attività lavorativa e vigila su di essa
Preposto: sovraintende all’attività lavorativa e controlla la sua corretta esecuzione
Volontario/Lav.Auton.: Utilizza correttamente le attrezzature in base all’Informazione, Formazione, Istruzioni ed Addestramento ricevuti.
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Dispositivi di Protezione Individuale
Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”Capo II - Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale art 74 – 79Allegato VIII
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Definizione di Dispositivo di Protezione Individuale :
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro
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Il D.L., il D.L.D. e il Dirigente Verificano/forniscono al lavoratore D.P.I. idonei ed adeguati ai tipi di rischi correlati alle lavorazioni da eseguire e mantenerli in efficienza curandone la manutenzione e la sostituzione
Il Preposto sovrintende e vigila sull’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei D.P.I
Il Volontario/Lavoratore utilizza in modo appropriato i DPI (messi o meno) a sua disposizione.
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Dove reperire le info necessarie sui DPI
Organizzazione Aziendale VSSP
•Adeguatezza ai rischi•Condizioni d’uso•Esigenze del lavoratore•Ergonomia•Compatibilità con altri
DPI
Nota informativa del fabbricante
•Categoria di appartenenza•Prestazioni •Limiti d’impiego•Istruzioni per l’uso•Conservazione e
manutenzione
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Preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante. Contenuto:a) le istruzioni di deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione e disinfezione; b) le prestazioni ottenute per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
Nota informativa
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d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti; f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI; g) il significato della marcatura;h) riferimenti delle direttive applicate; i) identificazione organismi notificati che intervengono nella certificazione dei DPI.
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Rischio elettrico
Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”
Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche art 80 – 87
Allegato IX
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La presenza di un impianto
elettrico rappresenta:
• rischio di elettrocuzione per le persone• rischio di incendio per i beni
Tutti i materiali, i macchinari, e le apparecchiature elettriche, nonché le installazioni e gli impianti elettrici devono essere progettati, realizzati e costruiti
a regola d’arte.
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Anomalie più frequenti dovute a:
prese e spine adattatori cordoni di prolunga
Copertura griglie di aerazione apparecchiature elettriche
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Rischio elettrico
Raccomandazioni dell’I.E.C. (International Electrotechnical Commission)
• evitare l’uso di prolunghe e di adattatori multipli• non tirare mai la spina dal cordone• richiedere la sostituzione di prese, spine o cavi
danneggiati (evitare bricolage)• non impedire la ventilazione dell’apparecchio
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Rischio elettrico
e ancora• richiedere il controllo degli apparecchi nei quali siano
entrati liquidi o che abbiano subito urti meccanici• non depositare su apparecchi elettrici borse o recipienti
contenenti liquidi• non alimentare apparecchi installati in locali ad alto rischio
tramite prolunghe da prese installate nei locali adiacenti
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Riferimenti sanzionatori titolo II-III• Titolo II – Luoghi di lavoro
• Titolo III – Capo I – Attrezzature• Titolo III – Capo II – DPI
• Titolo III – Capo III – Rischio elettrico
Non sono riportate sanzioni per Dirigenti e Preposti.
Comportamenti difformi dalla norma sono sanzionati con riferimento al Titolo I – Principi comuni.
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Segnaletica di salute e sicurezza
Titolo V “Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro”Capo I - Disposizioni generali. Art 161 – 164Capo II - Sanzioni. Art 165 – 166Allegati XXIV e XXXII
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Quando, anche a seguito della valutazione, risultino rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati si ricorre alla
segnaletica di sicurezza.
Segnaletiche di Sicurezza
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Valutazione
Rischio Residuo
Segnaletica di salute e sicurezza
Obbligo del Datore di Lavoro
Datore di LavoroD.L. DelegatoDirigentePreposto
Sanzioni
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FORMA
COLORE
SIMBOLO
Divieto
Divieto di accesso alle persone non autorizzate
Avvertimento
Salvataggio Prescrizione
Pericolo di inciampo
Doccia di sicurezza
Calzatura di sicurezza
obbligatoria
Estintore
Antincendio
+ +
IL CARTELLO
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Movimentazione Manuale
Titolo VI “Movimentazione manuale dei carichi”
Capo I – Disposizioni generali. Art 167 – 169Capo II – Sanzioni. Art 170 – 171
Allegato XXXIII
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Valutazione dei RischiDiagramma di Flusso
L’attività lavorativa prevede uno spostamento dei carichi?
E’ possibile ricorrere a dei mezzi di ausilio?
Rischio residuo
Procedere al calcolo dell’indice di rischio
NO
NO
FINE
E’ possibile meccanizzare o automatizzare?
SI
NO
NOSI
SI
SI
NOSI
Rischio residuo
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NIOSH - Sollevamento
Peso Max X Fattori:
– Altezza;– Dislocazione;– Orizzontale;– Asimmetria;– Frequenza;– Presa.
= Peso Raccomandato
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Datore di lavoro e Datore di lavoro delegato: Valutazione del rischio, adozione delle Misure, fornitura delle Attrezzature, Informazione, Formazione e Addestramento
Dirigente
Lavoratore: Attua le misure, Usa attrezzature,Partecipa a formazione, informazione e addestramento, si sottopone ai controlli sanitari previsti
Preposto
SanzioniMisureAttrezzatureInformazioneFormazione
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Videoterminali
Titolo VII “Attrezzature munite di videoterminali”Capo I – Disposizioni generali. Art 167 – 171Capo II – Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e dei preposti. Art 174 – 177Capo III – Sanzioni. Allegato XXXIV
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Valutazione del Rischio
• Analizzare i posti di lavoro• Adottare le misure appropriate• Organizzare i posti di lavoro
Lavoratore: persona che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale per almeno venti ore settimanali (pause di 15’ ogni 120’ di applicazione continuativa al
videoterminale)
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Datore di lavoro e Datore di lavoro delegato: Valutazione, Misure, Organizzazione posti di lavoro, Sorveglianza sanitaria, Informazione e Formazione.
Dirigente
Preposto
SanzioniMisureOrganizzazione posti di lavoroPauseSorveglianza sanitariaInformazioneFormazione
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Di chi è la responsabilità?
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Es. VISITA PER RISCHIO VDT: Intervista anamnestica mirata Esame clinico-funzionale del
rachide e degli arti superiori
ACCERTAMENTI COMPLEMENTARI: visita oculistica altre consulenze specialistiche
mirate al rischionei casi ritenuti necessari dal medico competente
preventiva periodica (di norma una volta l’anno
o con periodicità diversa decisa dal medico competente)
alla cessazione del rapporto di lavoro
SORVEGLIANZA SANITARIA: M C
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Agenti Fisici
Titolo VIII “Agenti fisici”Capo I – Disposizioni generali. Art 180 – 186Capo II – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro. Art 187 – 198Capo III – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni. Art 199 – 205Capo IV – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici. Art 199 – 205Capo IV – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione radiazioni ottiche artificiali. Art 199 – 205Allegati XXXV - XXXVII
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Datore di lavoro e Datore di lavoro delegato: Valutazione, Misure, Informazione, Formazione e
Sorveglianza sanitaria
Dirigente
Preposto
SanzioniMisureInformazioneFormazioneSorveglianza sanitaria
Comportamenti difformi dalla norma sono sanzionati con riferimento al Titolo I – Principi comuni
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Rumore e Vibrazioni
sono rischi di entità trascurabile per quanto riguarda le nostre sedi di lavoro
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Campi Elettromagnetici
Entra in vigore il 30 aprile 2012
Il Datore di Lavoro valuta di tutti i rischi
Art. 17 c. 1 let. a
Norme di Buona Tecnica (CEI)
La protezione dei lavoratori dalle Radiazioni Ionizzanti è disciplinata dal D.Lgs. n. 230 del 1995
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Valutazione Campi Elettromagnetici
Relazione tecnica delegata a persona qualificata esterna
Valutazione Radiazioni Ionizzanti
Relazione tecnica a cura dell’Esperto Qualificato
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Radiazioni ottiche artificiali
Entra in vigore il 26 aprile 2010
Il Datore di Lavoro valuta di tutti i rischiArt. 17 c. 1 let. a
Norme di Buona Tecnica (CEI)
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Sostanze Pericolose
Titolo IX “Sostanze pericolose”Capo I – Protezione da agenti chimici. Art 221 – 232Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni. Art 233 – 245Capo III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto. Art 246 – 261Capo IV – Sanzioni. Art 262 – 265Allegati XXXVIII - XLII
R45 R49 R46
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Agenti chimiciCapo I - Art 221 – 232
Definizione (art 222) “Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”
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Sostanze pericolose (D.Lgs. 52/97);
Preparati pericolosi (D.Lgs. 285/98);
Agenti chimici che possono comportare
un rischio per la sicurezza e la salute
dei lavoratori;
Agenti Chimici Pericolosi
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Valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un
determinato periodo di riferimento.
Valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di
effetto, nell'appropriato mezzo biologico.
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Informazioni Etichettatura
• Nome della sostanza o del preparato• Provenienza• Frasi di Rischio• Simboli e indicazioni di pericolo• Frasi di prudenza
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Scheda dei dati di sicurezza – 16 punti
1)Identificazione sostanza/preparato e produttore2)Composizione/informazione sugli ingredienti3)Indicazione dei pericoli4)Misure di pronto soccorso5)Misure antincendio6)Misure in caso di fuoriuscita accidentale7)Manipolazione e stoccaggio
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Scheda dei dati di sicurezza – 16 punti
8)Controllo dell’esposizione/protezione individuale9)Proprietà fisiche e chimiche10)Stabilità e reattività11)Informazioni tossicologiche12)Informazioni ecologiche
13)Considerazioni sullo smaltimento
14)Informazioni sul trasporto
15)Informazioni sulla regolamentazione
16)Altre informazioni
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Agenti Cancerogeni e Mutageni
Le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono …
cancerogeni: provocare il cancro o aumentarne la frequenza;
mutageni: produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
R45 R49 R46
R40 R68
Cat. 1 e 2
Cat. 3
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Agenti Cancerogeni e Mutageni
Sono esclusi dal presente titolo:
Radiazioni ionizzanti : D.Lgs 230/95 e smi
Amianto : D.Lgs 81/2008 Tit IX Capo III
Non risulta un utilizzo sistematicodi tali prodotti
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Datore di lavoro e Datore di lavoro delegato: Valutazione, Misure, Esposizione non prevedibile, Informazione, Formazione e Sorveglianza sanitaria.
Dirigente
Preposto
Sanzioni•Formazione•Misure•Sostituzione e riduzione•Esposizione non prevedibile• Informazione •Sorveglianza sanitaria
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Amianto
Vengono citate: manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica.
Attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto.
Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto.
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Rischio Biologico
Titolo X “Esposizione ad agenti biologici”Capo I – Disposizioni generali. Art 266 – 270Capo II – Obblighi del datore di lavoro. Art 271 – 278Capo III – Sorveglianza sanitaria. Art. 279 – 281 Capo IV – Sanzioni. Art 282 – 286Allegati XLIV – XLVIII
Sono diversi i fattori che possono favorire lo sviluppo e la diffusione di agenti biologici: il particolare tipo di attività, il processo o la fase lavorativa, le materie utilizzate, il contatto con fluidibiologici umani o animali potenzialmente infetti, la presenza ed il numero di occupanti in un ambiente di lavoro, il microclima, ecc.
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AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE PRESENTI
• Batteri Gram negativi• Stafilococchi• Legionelle
• Virus Rhinovirus (virus raffreddore)• Virus influenzali
• Funghi Cladosporium spp., Penicillium spp., Alternaria alternata, Fusarium spp., Aspergillus spp.
• Allergeni Allergeni indoor della polvere (acari, muffe, blatte, animali domestici)
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Atmosfere esplosive
Titolo XI “Atmosfere esplosive” Capo I – Disposizioni generali. Art 287 – 288 Capo II – Obblighi del datore di lavoro. Art 289 – 296 Capo III – Sanzioni. Art 282 – 286 Allegati XLIX – LI
Bassa probabilità del concretizzarsi del Rischio nelle attività di volontariato
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Classificazione rischio incendio della Sede :
basso
Prevenzione Incendi
“L’azione intesa ad anticipare l’incendio, eliminare le probabilità di insorgenza e
l’insieme degli interventi volti a limitare i danni conseguenti al manifestarsi
dell’incendio”
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Protezione passiva:- barriere antincendio;- strutture resistenti al fuoco (REI);- sistemi di vie d’uscita.
Protezione attiva:- estintori,- rete idrica antincendio;- armadi antincendio;- dispositivi di segnalazione e allarme;- impianti di rivelazione d’incendio.
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Rischio incendio
Cause e pericoli di incendio più comuni:• fumare • deposito o manipolazione non idonea di sostanze
infiammabili;• accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile;• negligenza nell’uso di fiamme libere;• inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione
delle apparecchiature;• impianti elettrici o utilizzatori difettosi;• interventi su impianti elettrici da personale non qualificato;
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Servizio Prevenzione e Servizio Prevenzione e
ProtezioneProtezione
grazie per grazie per l’attenzione!l’attenzione!