Formazione dei lavoratori Art. 37 comma 2 D. L.vo 9 aprile 2008 Sicurezza nei luoghi di lavoro...

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Formazione dei lavoratori Art. 37 comma 2 D. L.vo 9 aprile 2008 Sicurezza nei luoghi di lavoro Oggetto: formazione obbligatoria ai sensi del T.U.81/08 .. Ricordo l’importanaza degli incontri e l’obbligatorietà della presenza… Sarebbe opportuno procurarsi la legislazione di cui all’oggetto per una maggiore consapevolezza degli argomenti da trattare. Il Dirigente

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Formazione dei lavoratoriArt. 37 comma 2 D. L.vo 9 aprile 2008

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Oggetto: formazione obbligatoria ai sensi del T.U.81/08.. Ricordo l’importanaza degli incontri e l’obbligatorietà della presenza…Sarebbe opportuno procurarsi la legislazione di cui all’oggetto per una maggiore consapevolezza degli argomenti da trattare.

Il Dirigente

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Formazione nel nuovo accordo stato regioni

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Premessa

• DURATA• CONTENUTI MINIMI• MODALITÀ DELLA

FORMAZIONE• AGGIORNAMENTO

•LAVORATORI•PREPOSTI•DIRIGENTI

che cosa?

L’Accordo disciplina:

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ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

• a) Soggetto organizzatore del Corso • b) Responsabile del progetto formativo • c) Nominativo dei docenti • d) Numero massimo dei partecipanti = 35

unità • e) Registro delle presenze dei partecipanti • f) Obbligo di frequenza del 90% delle ore

di formazione previste •Docenti interni o esterni con esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

come

Per ogni corso:

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ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

• Lezioni frontali • Esercitazioni teoriche e pratiche • Lavori di gruppo, risoluzioni di problemi • Simulazioni in contesto lavorativo, • dimostrazioni, prove pratiche • Attenzione ai processi di valutazione e

comunicazione • Metodologie di apprendimento innovative,

anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali

Metodologia di

insegnamento/

apprendimento

Privilegiare una metodologia interattiva

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ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

a) della costituzione del rapporto di lavoro

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

Formazione e addestramento

Quando?

Art. 37 comma 4 – D.Lgs. 81/08 La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

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ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Contenuti: a) Concetto di rischio b) Danno c) Prevenzione d) Organizzazione della prevenzione aziendale e) Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti

Aziendali f) Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Percorso formativo dei

lavoratori

Art. 37 comma 1, lettere a) – D.Lgs. 81/08 Durata minima dei corsi

FORMAZIONE GENERALE: 4 ore per tutti i settori

CREDITO FORMATIVO: permanente

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ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

• rischi infortuni • rischio elettrico • attrezzature • videoterminali • emergenze • procedure organizzative

per il primo soccorso

• cadute dall’alto • rischi chimici • ambienti di lavoro • etichettature • procedure di esodo e

incendi• Stress lavoro-collegato• …. ecc. …..

Percorso formativo dei LAVORATORI

Art. 37 comma 1, lettere b) – D.Lgs. 81/08 Durata minima dei corsi

FORMAZIONE SPECIFICA: Istruzione (rischio medio) - 8 ore Contenuti: Rischi, danni, misure di prevenzione e protezione del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

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ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

• rischi infortuni • rischio elettrico • attrezzature • videoterminali • emergenze • procedure organizzative

per il primo soccorso

• cadute dall’alto • rischi chimici • ambienti di lavoro • etichettature • procedure di esodo e

incendi• Stress lavoro-collegato• …. ecc. …..

Percorso formativo dei LAVORATORI

Art. 37 comma 1, lettere b) – D.Lgs. 81/08 Durata minima dei corsi

FORMAZIONE SPECIFICA: Istruzione (rischio medio) - 8 ore Contenuti: Rischi, danni, misure di prevenzione e protezione del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

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ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

In base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti nell’Istituto scolastico il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati. Evidentemente ciò comporta un aumento delle ore di formazione

Percorso formativo dei LAVORATORI

Art. 37 comma 1, lettere b) – D.Lgs. 81/08 Durata minima dei corsi

FORMAZIONE SPECIFICA: Istruzione (rischio medio) - 8 ore

I contenuti e la durata sono il Minimo Esito della valutazione dei

rischi effettuata dal datore di lavoro

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ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Percorso formativo dei LAVORATORI

Formazione: periodicamente ripetuta Aggiornamento: periodicità quinquennale Durata minima: 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio E.Learning: consentita per la formazione generale, corsi di aggiornamento e per progetti formativi sperimentaliCrediti formativi: vengono riconosciuti in modo diverso per formazione generale e specifica Attestati: contenenti informazioni definite

Rilascio attestati: a cura del Soggetto organizzatore Frequenza: al 90% delle ore previste

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ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Oltre alla formazione prevista per i lavoratori (n. 4 ore generale e n. 8 ore specifica)

il preposto deve effettuare FORMAZIONE PARTICOLARE

AGGIUNTIVA : n. 8 ore

AGGIORNAMENTO : n. 6 ore quinquennali per tutti i

macrosettori

Percorso formativo dei

Preposti

Percorso formativo dei

Dirigenti

Durata: 16 ore Modulo 1: giuridico-normativo Modulo 2: gestione ed organizzazione della sicurezza Modulo 3: individuazione e valutazione dei rischi Modulo 4: comunicazione, formazione e consultazione Obbligatoria una prova di verifica con colloquio o test Aggiornamento: 6 ore quinquennali

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ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Formazione generale: 12 ore (come lavoratori) Formazione specifica : 32 ore di cui :Formazione sui rischi specifici presenti

nell’Istituto e sulle con seguenti misure di prevenzione e

protezione adottate: n. 12 ore

Aggiornamento: 4 ore annue (imprese dai 15 ai 50 lavoratori)

8 ore annue (imprese con più di 50 lavoratori) Formazione specifica per lo svolgimento

dell’attività di RLS: n. 20 ore

Percorso formativo dei

Rls

Percorso formativo dei

RSPP

Durata: 32 ore Modulo 1: giuridico-normativo Modulo 2: gestione ed organizzazione della sicurezza Modulo 3: individuazione e valutazione dei rischi Modulo 4: comunicazione, formazione e consultazione Aggiornamento: 10 ore quinquennali (rischio medio) Contenuti Moduli 1-2 anche in modalità e-Learning

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DEFINIZIONE – Art. 2.1.a

LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Insegnante - Insegnante tecnico-pratico – Assistente tecnico – Collaboratore scolastico Assistente amministrativo Studente nei laboratori – studente alternanza scuola/lavoro

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Informazione ai lavoratori (art. 36 L. 81/2008)

• Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:– sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivita' della impresa in generale;– sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;– sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;– sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico

competente.• Il datore di lavoro provvede altresi' affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

– sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

– sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

– sulle misure e le attivita' di protezione e prevenzione adottate.• Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e

c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.• Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve

consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Informazione

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AttestatiAttestato

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AGGIORNAMENTO

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La questione delicata della vigilanza sugli alunni.

• Il quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata ed al Dirigente, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati.

• In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita,

• comprendendo il periodo destinato alla ricreazione con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi.

DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL

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per il Dirigente scolastico l’art. 25 del D.lgs n.165/2001 prevede la sussistenza di obblighi organizzativi di amministrazione

e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non

abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell’ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola, ovvero non

abbia provveduto a far approvare un Regolamento di Istituto dall’Organo collegiale competente, il Consiglio d’Istituto,

Competenze del Dirigente

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Obblighi di vigilanza del personale insegnante

Per quanto riguarda più da vicino gli obblighi di vigilanza del personale insegnante “una regolamentazione non del tutto esaustiva è rinvenibile nel regolamento generale sull‘istruzione elementare, R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti. Il regolamento di ciascuna scuola, secondo il regolamento tipo (art. 17, CM n.105 del 16.4.1975, di cui infra) prevede che durante l'intervallo il personale di turno vigila sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose

Responsabilità dirette sono inoltre previste per il docente dall’art. 27, punto 5 del CCNL

2003: …“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”.

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Obblighi di vigilanza del personale ATA

Il personale ATA coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni all’interno del reparto assegnato. La Tabella A – profili di area del personale ATA - allegata al CCNL prevede che:

“….E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi

all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, ….. di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti….”

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Obblighi di vigilanza del personale insegnante e ordine di servizio

Ad esempio, sarà da ritenersi illegittimo l’ordine impartito ai docenti della prima ora di “accogliere gli alunni nell’atrio sottostante ed accompagnarli in aula”, così come quello di “adibire i docenti alla sorveglianza interna ed esterna” distogliendoli dall’ordinario orario di lezione.

Legittimo è invece un ordine di servizio col quale il docente sia obbligato a vigiliare du- rante la ricreazione oppure ad accompagnare gli alunni (specialmente se scolari di istru- zione primaria) fino al limite di pertinenza della sede scolastica (fino quindi al cancello di ingresso).

La responsabilità della vigilanza degli alunni deve considerarsi sussistente fino a quando l’alunno si trovi nelle aule, nei laboratori, ma anche negli spazi comuni e nelle pertinenze. ( Gina Spadaccino)

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CM n.105 del 16.4.1975 Art. 17.- Vigilanza sugli alunni

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima valgono le norme seguenti:

a) gli alunni entrano nella scuola nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni; pertanto, il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'orario in cui è possibile l'accesso agli alunni;

b) gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario di cui sopra, sono ammessi in classe con decisione del preside o del docente delegato;

c) qualora gli alunni debbano lasciare dalla scuola prima della fine delle lezioni, il preside ne valuterà i motivi informandone i genitori, ove possibile, preventivamente, salvo che l'uscita prima del termine delle lezioni non avvenga a richiesta dei medesimi;

d) la presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici);

e) per le assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico quando esse si protraggono per oltre cinque giorni;

f) durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;

g) al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza del personale docente di turno.