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RIASSUNTO: CORSO DI DIRITTO PUBBLICO CARLO FUSARO - AUGUSTO BARBERA CAPITOLO 1 - L’ORDINAMENTO GIURIDICO E IL DIRITTO COSTITUZIONALE LE REGOLE DEL DIRITTO Qualunque organizzazione sociale costituisce un ordinamento giuridico . Un’organizzazione ha bisogno di regole che ne disciplinano la vita e l’attività, queste regole costituiscono il diritto di un’organizzazione e, considerate nel loro insieme formano un ordinamento giuridico. Le regole del diritto ma anche religiose, etiche e di costume appartengono al mondo del dover essere (linguaggio prescrittivo) che si distingue dal mondo dell’essere (linguaggio descrittivo o espressivo). Le regole del diritto e religiose nonostante appartengano entrambe al mondo del dover essere sono differenti perché, mentre la religione (regole non giuridiche) impone solo dei doveri , le regole giuridiche accanto ai doveri tutelano anche i diritti . Nel diritto arcaico non vi erano legislatori ma sacerdoti ed erano loro a decidere; la distinzione fra l’ambito giuridico e quello religioso risale alla fase repubblicana del diritto romano (lex hortensia – 287 a.C.) ma, non sempre ancora oggi vi è questa separazione. ES nei paesi islamici il Corano non solo è un testo religioso ma è una vera e propria legge. Siamo in presenza di norme giuridiche quando si instaura un rapporto fra due o più soggetti che sulla base del diritto oggettivo da luogo a vincoli precisi che per alcuni determinano situazioni giuridiche favorevoli (diritti oggettivi) mentre per altri sfavorevoli (doveri). TEORIA DELLA PLURALITA’ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI Il diritto non è monopolio di alcuna organizzazione ma inerisce a qualunque organizzazione. COSA E’ UN ORDINAMENTO GIURIDICO Per capire qual è il rapporto fra diritto e organizzazione sociale e capire se è il diritto che fonda l’organizzazione o viceversa si fa riferimento a due teorie: TEORIA NORMATIVISTA (kelsen – dottrina pura del diritto) secondo cui l’ordinamento è composto da norme vigenti in un territorio. Una società ha un ordinamento , non può esistere una società senza norme. Prima una grande norma (costituzione) a capo di tutte le altre norme. TEORIA ISTITUZIONALISTA (Santi Romano) secondo cui l’ordinamento è l’insieme delle norme che scaturiscono da un’organizzazione sociale. L’organizzazione produce le norme. Una società è un ordinamento . Prima la società poi le regole; dalla società nascono le regole. 30

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CAPITOLO 1 - L’ORDINAMENTO GIURIDICO E IL DIRITTO COSTITUZIONALE

LE REGOLE DEL DIRITTOQualunque organizzazione sociale costituisce un ordinamento giuridico. Un’organizzazione ha bisogno di regole che ne disciplinano la vita e l’attività, queste regole costituiscono il diritto di un’organizzazione e, considerate nel loro insieme formano un ordinamento giuridico.Le regole del diritto ma anche religiose, etiche e di costume appartengono al mondo del dover essere (linguaggio prescrittivo) che si distingue dal mondo dell’essere (linguaggio descrittivo o espressivo). Le regole del diritto e religiose nonostante appartengano entrambe al mondo del dover essere sono differenti perché, mentre la religione (regole non giuridiche) impone solo dei doveri, le regole giuridiche accanto ai doveri tutelano anche i diritti. Nel diritto arcaico non vi erano legislatori ma sacerdoti ed erano loro a decidere; la distinzione fra l’ambito giuridico e quello religioso risale alla fase repubblicana del diritto romano (lex hortensia – 287 a.C.) ma, non sempre ancora oggi vi è questa separazione. ES nei paesi islamici il Corano non solo è un testo religioso ma è una vera e propria legge.Siamo in presenza di norme giuridiche quando si instaura un rapporto fra due o più soggetti che sulla base del diritto oggettivo da luogo a vincoli precisi che per alcuni determinano situazioni giuridiche favorevoli (diritti oggettivi) mentre per altri sfavorevoli (doveri). TEORIA DELLA PLURALITA’ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI Il diritto non è monopolio di alcuna organizzazione ma inerisce a qualunque organizzazione.

COSA E’ UN ORDINAMENTO GIURIDICOPer capire qual è il rapporto fra diritto e organizzazione sociale e capire se è il diritto che fonda l’organizzazione o viceversa si fa riferimento a due teorie:

TEORIA NORMATIVISTA (kelsen – dottrina pura del diritto) secondo cui l’ordinamento è composto da norme vigenti in un territorio. Una società ha un ordinamento, non può esistere una società senza norme. Prima una grande norma (costituzione) a capo di tutte le altre norme.

TEORIA ISTITUZIONALISTA (Santi Romano) secondo cui l’ordinamento è l’insieme delle norme che scaturiscono da un’organizzazione sociale. L’organizzazione produce le norme. Una società è un ordinamento. Prima la società poi le regole; dalla società nascono le regole.Questa è importante perché su di essa si fonda l’autonomia del diritto rispetto ai fenomeni sociali e viene per questo inserita fra le teorie positiviste. Me essa non risponde alla domanda quale sia il fondamento su cui si regge un ordinamento giuridico.

DIRITTO POSITIVO posto su prescrizioni normative riconosciute valide nell’ordinamento giuridico considerato.Le norme sono il prodotto di fatti normativi.DEFINIZIONE DI ORDINAMENTO GIURIDICO insieme di più elementi ( prescrizioni, consuetudini, fatti normativi) accomunati dal fatto di essere tutti espressione di una determinata organizzazione sociale e coordinati fra loro secondo criteri sistematici.Un ordinamento giuridico non è ancorato ad una gerarchia di valori e infatti perfino le organizzazioni malavitose costituiscono un ordinamento che si contrappone a quello statale.A partire dalla filosofia greca ci si è posto il problema se al di sopra del diritto positivo ci fosse un diritto naturale con norme inderogabili e immutabili ma, l’esperienza storica ci dice che l’idea di ciò che il diritto naturale prescriverebbe è variabile nel tempo e nei luoghi. Dopo la seconda guerra mondiale si è assistito alla rinascita del giusnaturalismo caratterizzato dal riconoscimento dei diritti dell’uomo.

OGNI ORDINAMENTO E’ UN SISTEMA

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Presume se stesso come: UNITARIO: ha un principio fondante che ne assicura l’unità; COERENTE: non ammette contraddizioni fra norme; COMPLETO: non ammette lacune o vuoti normativi.

E’ un sistema ordinato attorno a un progetto. Progetto che può essere posto (sistemi ideali, frutto di costruzioni del pensiero dell’uomo) o insito nel sistema stesso (sistemi reali, es: sistema biologico). L’interprete del diritto deve presupporre che il diritto costituisca un sistema, contribuendo a far si che lo divenga effettivamente.Le varie norme e i vari settori del diritto sono un insieme di elementi, ciascuno con una propria funzione, coordinata con la funzione degli altri.Accanto all’interpretazione letterale del testo scritto dell’ordinamento, si fa uso dell’interpretazione logico- sistematica che guarda alla connessione fra loro non soltanto degli enunciati e delle proposizioni normative che si possono trarre dal testo ma anche come si inseriscono in un contesto considerato quale sistema. C’è poi l’interpretazione analogica in cui l’interprete penetra nella logica del sistema giuridico e può dar vita a nuove regole per casi non espressamente presi in considerazione nel testo scritto.La dottrina moderna fa una distinzione fra DISPOSIZIONE e NORMA:

DISPOSIZIONE: mere formulazioni linguistiche suscettibili di diverse interpretazioni. Da un’unica disposizione si possono ricavare due diversi significati ossia due diverse norme.

NORME: risultato dell’interpretazione operata su più criteri: letterale, logico- sistematica, storico- comparativo

COSTITUZIONE E ORDINAMENTO COSTITUZIONALEAlla base dell’ordinamento giuridico vi è un progetto costituente che si può ritrovare, ma non sempre, consacrato in atti costitutivi, statuti, tavole di fondazione ed altri documenti simili. Per l’ordinamento statale si parla di Costituzione.La Costituzione può essere: SCRITTA : (Costituzione americana del 1787 e Costituzione francese del 1791) questa a sua volta può

essere: RIGIDA può essere modificata solo con procedimento di revisione aggravato FLESSIBILE può essere modificata con legge ordinaria.

NON SCRITTA (Regno Unito)Molte Costituzioni ottocentesche della Restaurazione, dopo 1815, furono ottriate, cioè concesse dalla corona ed erano flessibili mentre le Costituzioni contemporanee sono quasi tutte scritte e rigide (Costituzione italiana del 1948).OGNI ORDINAMENTO STATALE HA UN SUO ASSETTO COSTITUZIONALE, IN ALCUNI CASI NON HA UNA COSTITUZIONE SCRITTA MA HA UN PROPRIO DIRITTO COSTITUZIONALE.DEFINIZIONE DI ORDINAMENTO COSTITUZIONALE complesso delle norme fondamentali, scritte e non scritte, che danno forma all’ordinamento giuridico e rappresentano il codice genetico che determina l’identità dell’ordinamento stesso, vale a dire il suo ordine costituzionale.La Costituzione come documento scritto non esaurisce tutto ciò che attiene agli elementi di fondo dell’ordinamento: restano fuori da esso leggi costituzionali, consuetudini costituzionali e norme materialmente costituzionali (leggi elettorali o preleggi che sono in grado di incidere sul sistema politico più di alcune norme formalmente costituzionali). Al contrario contiene disposizioni che disciplinano aspetti che, pur rilevanti, difficilmente potrebbero essere considerati tali da caratterizzare l’ordinamento.L’ordinamento costituzionale di un paese non si identifica con le sole norme formalmente costituzionali e le norme di una Costituzione non esauriscono i contenuti di un ordinamento costituzionale.

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DISTINZIONE FRA ORGANI COSTITUZIONALI E ORGANI DI RILEVANZA COSTITUZIONALE: ORGANI COSTITUZIONALI concorrono a delineare il volto stesso del nostro ordinamento

costituzionale (nell’ordinamento italiano: Parlamento, Governo, presidente della Repubblica, Corte costituzionale)

ORGANI DI RILEVANZA COSTITUZIONALE pur previsti dalla Costituzione non possono dirsi necessari (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)

L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE FRA NORMATIVISMO E ISTITUZIONALISMO NORMATIVISTI : tendono a identificare la costituzione con il documento costituzionale posto al vertice del

sistema delle fonti del diritto. Essi vedono nel diritto un sistema di tipo piramidale che al vertice ha una norma suprema su cui poggiano ulteriori norme sulla produzione del diritto (norme costituzionali).

ISTITUZIONALISTI : tendono a identificare la Costituzione con la decisione politica che fonda l’ordinamento costituzionale.

DISTINZIONE FRA COSTITUZIONE E ORDINAMENTO COSTITUZIONALE: COSTITUZIONE carta costituzionale entrata in vigore il 1° Gennaio 1948 ORDINAMENTO COSTITUZIONALE complesso dei principi e delle norme costituzionali legati insieme da un

progetto costituenteIl diritto costituzionale costituisce il nucleo dell’ordinamento, il tronco da cui si dipartono tutti gli altri rami dell’ordinamento giuridico.

DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATODISTINZIONE FRA DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO: DIRITTO PUBBLICO il diritto costituzionale è il cuore. E’ cosi essenziale per l’ordinamento da essere

affidato al potere pubblico.Appartengono al diritto pubblico: Il diritto costituzionale Il diritto parlamentare Il diritto regionale e degli enti locali Il diritto amministrativo Il diritto tributario Il diritto ecclesiastico Il diritto penale Il diritto processuale civile / penale

DIRITTO PRIVATO affidato all’autonomia dei privati che regolano da soli i propri rapporti attraverso liberi contratti, nei limiti previsti dal codice civile ma, lo stato non è del tutto assente e disinteressato.

CAPITOLO 2 – LO STATO

LO STATO COME COMUNITA’ POLITICALo stato si forma quando si afferma un’autonomia esterna, nei confronti dei poteri universali, ossia papato e impero, con la fine della guerra dei trent’anni e il trattato di Vestfalia nel 1648 e una supremazia interna nei confronti degli ordinamenti particolari (feudali, corporativi, municipali) attraverso il consolidamento della monarchia assoluta.Lo stato moderno è caratterizzato da: POLITICITA’ lo stato assume fra le proprie finalità la cura, almeno potenzialmente, di tutti gli interessi

generali riferiti alla collettività stanziata sul suo territorio

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SOVRANITA’ è: Un potere costituente : solo gli stati sovrani possono darsi o possedere una costituzione Appartiene al popolo : fonte di legittimazione di ogni potere statale e titolare dei poteri sovrani Incontra limiti crescenti :

- Limiti di fatto (processi di globalizzazione)- Limiti giuridici (evoluzione dell’ordinamento internazionale)

Uno stato può definirsi tale se riesce a conseguire il: MONOPOLIO DELLA FORZA se è in grado di agire tendenzialmente senza resistenze interne e

senza interferenze esterne, grazie all’uso della forza legaleSi può parlare di Stato quando una popolazione, sottomettendosi ad un potere politico, dà vita a un ordinamento in grado di soddisfare i suoi interessi generali. In questo modo la popolazione diventa popolo, ovvero un’ insieme di persone legate da una cittadinanza comune.Per aversi uno Stato devono essere presenti tre elementi: Un popolo Un territorio Un governo sovrano Non costituisce uno Stato: Un popolo privo di territorio Un popolo, stanziato su un territorio ma privo di governo Un popolo stanziato su un territorio disputato fra più di un governo in conflitto Quando essendoci un governo la sicurezza esterna è assicurata da uno stato stranieroStato, sovranità, popolo, potere politico, costituzione appartengono alla nozione di comunità politica.Il popolo è la fonte di legittimazione di ogni potere statale ed il corpo elettorale è titolare dei poteri sovrani.Lo stato federale è un’ ordinamento complesso in cui la sovranità è distribuita tra due livelli di governo, quello dello stato federale e quello degli stati federati, ciascuno con una propria costituzione. L’unificazione federale dà vita ad un nuovo stato mentre l’unificazione o unione di stati non danno vita ad un solo stato ma a strutture di cooperazione, in assenza di una costituzione comune.

LA GIUSTIFICAZIONE DELLO STATOIl modo in cui si atteggiano gli elementi della politicità e della sovranità stanno alla base delle diverse dottrine dello stato che hanno influenzato le varie forme di stato.Secondo il costituzionalismo di matrice liberale gli uomini possiedono tre diritti: alla vita, alla libertà e alla proprietà, allo scopo di salvaguardare tali diritti hanno anche il diritto di difendersi. Per farlo in modo più efficace essi trasferiscono per contratto tali diritti ad un’ autorità sovrana, tale trasferimento può essere sempre revocato. Lo stato ha una funzione strumentale, si parla di dottrine contrattualistiche di cui Locke fu il capostipite.

Dottrine contrattualistiche - Locke (1638- 1704) Dottrine contrattualistiche – Hobbes (1588- 1676)

Hegel ha una visione opposta a quella delle dottrine contrattualistiche e vede lo stato come una realtà spirituale. Per lui sono gli individui che ricevono identità dallo stato e senza stato il popolo è solo una moltitudine informe. Da Hegel hanno preso campo le dottrine statolatre

Dottrine statolatre – Hegel (1770- 1831) Dottrine statolatre – lo stato etico – Gentile Dottrine statolatre – Mussolini

Marx capovolse il rapporto fra stato e società costruito da Hegel. Secondo Marx il principale fattore di civilizzazione non era lo stato ma la società civile. Egli negava valore all’individuo al di fuori dei rapporti sociali e al di fuori della sua collocazione di classe. Marx rifiutava anche la logica della dichiarazione dei diritti

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dell’uomo e del cittadino del 1789. Secondo Marx lo stato era solo uno strumento attraverso cui una classe esercitava il proprio dominio su un’altra classe.

Dottrine marxiste – Marx (1818- 1883) Dottrine marxiste – Lenin (1870- 1924)

LE FORME DI STATO MODERNE E IL COSTITUZIONALISMO LIBERALDEMOCRATICODISTINZIONE TRA FORME DI GOVERNO E FORME DI STATO:

FORME DI GOVERNO riguardano il modo come si distribuisce il potere politico fra i vari organi dello stato, ossia come vengono assunte da chi governa le decisioni politiche che concernono una determinata collettività statale

FORME DI STATO riguardano il modo in cui si atteggia il rapporto fra i cittadini e il potere politico, ossia il rapporto fra governanti e governati. Le forme di stato si classificano in:

Ordinamento feudale (Medioevo); Stato assoluto (dall’inizio dell’era moderna);

- La legittimazione del sovrano proviene direttamente da Dio;- Tutto il potere pubblico è accentrato in capo al sovrano, senza distinzione fra le

diverse funzioni;- Esiste una rigida divisione in classi sociali, con il riconoscimento dell’aristocrazia, di

una condizione particolare grazie a privilegi, immunità, franchigie. Stato liberale (gloriosa rivoluzione inglese del 1688-1689 , rivoluzione americana del 1776 ,

rivoluzione francese del 1789 , rivoluzioni europee del 1848);- Frutto della lotta vittoriosa della borghesia contro l’aristocrazia ed alto clero;- Il diritto di voto è riservato a coloro che possiedono un determinato censo o

determinata capacità (stato monoclasse);- Sono riconosciuti a tutti i cittadini i diritti di proprietà e di libertà, garantiti da

norme generali e astratte, vincolanti anche per la pubblica amministrazione e tutelate da giudici indipendenti (stato di diritto)

Stato liberaldemocratico (dal 900)- La fonte di legittimazione del potere è il popolo;- Il suffragio è esteso ai ceti in precedenza esclusi, con il riconoscimento dei diritti

politici a tutti i cittadini maggiorenni (stato pluriclasse);- Sono riconosciuti accanto ai diritti civili e politici, specifici diritti sociali (stato

sociale);- La tutela dei diritti civili, politici e sociali è fissata in costituzioni rigide (stato

costituzionale) Stato fascista (Italia 1922- 1943 , Germania 1933- 1945 , Spagna 1936- 1975): si ispirava alla

concezione autoritaria dello stato propria della destra Hegeliana Stato socialista (dalla rivoluzione russa del 1917 alla caduta del muro di Berlino nel 1989 e

alla dissoluzione dell’Unione Sovietica nel 1991): si ispirava alla concezione della lotta di classe propria delle teorie marxiste- leniniste

Stato confessionale : non accetta il principio della separazione della sfera religiosa da quella civile. Il potere statale si fonda su basi religiose.

La Repubblica Italiana è costruita sulla base della Costituzione del 1948. E’ uno stato sociale che si ispira al costituzionalismo liberaldemocratico ed ha le caratteristiche dello stato costituzionale.

CAPITOLO 5 – LE FONTI DEL DIRITTO5

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COSA SONO LE FONTI DEL DIRITTOSi chiamano FONTI DEL DIRITTO i fatti o gli atti che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche.I requisiti delle norme giuridiche sono:

GENERALITA’ l’essere definite ad una pluralità di individui ASTRATTEZZA il prevedere una regola ripetibile nel tempo a prescindere dal caso concreto

La teoria delle fonti del diritto si occupa delle regole che individuano quali sono le fonti del diritto e delle regole che stabiliscono i modi di produzione del diritto. Abbiamo quindi:

FONTI DI PRODUZIONE fatti (comportamenti umani non volontari) o atti (comportamenti umani volontari) ai quali l’ordinamento attribuisce la capacità di produrre imperativi che esso riconosce come propri

FONTI SULLA PRODUZIONE norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuano i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti

FONTI ATTO si hanno quando l’ordinamento riconosce direttamente al corpo sociale la capacità di produrre norme in via autonoma, senza che siano conseguite procedure particolari, né che le norme stesse siano frutto di una ben individuale ed espressa volontà (consuetudine)

FONTI FATTO si hanno quando la norma è prodotta da un soggetto istituzionale portatore di una precisa volontà e nel rispetto delle procedure previste dalle fonti sulla produzione (costituzione)

FONTI DI COGNIZIONE atti che non hanno natura normativa ma svolgono unicamente la funzione di far conoscere il diritto oggettivo

QUALI SOGGETTI CONCORRONO A PRODURRE DIRITTONella Costituzione, il tema delle fonti del diritto implica una scelta relativa a quali soggetti debbano introdurre nell’ordinamento norme giuridiche.Nello stato liberale ottocentesco, e fino a parte del novecento la legge del parlamento era la fonte che esprimeva il più alto comando normativo, dunque giuridicamente supremo (fonte primaria), il governo del re poteva esercitare un potere normativo, nel rispetto e in esecuzione della legge, in forma di regolamento (fonte secondaria).L’avvento dello stato liberaldemocratico, nella forma dello stato costituzionale ha operato nel panorama della fonti una rivoluzione: la costituzione rigida è la fonte suprema dell’ordinamento giuridico, superiore ad ogni altra fonte, innanzitutto alla legge. Il potere normativo è distribuito fra molteplici soggetti a livello sia verticale sia orizzontale (pluralismo istituzionale, apertura all’ordinamento internazionale, pluralismo sociale)

LA COSTITUZIONE COME FONTE SULLE FONTILa costituzione è la massima fonte sulle fonti, nel senso che legittima tutti i processi di produzione del diritto ma non li stabilisce direttamente, si limita a determinare solo quelli più importanti:

Quelli che permettono di produrre norme di rango costituzionale (es. leggi di revisione costituzionale)

Quelli che permettono di produrre norme di rango primario (es. legge ordinaria, decreto legge, decreti legislativi..)

In riferimento agli atti primari, il sistema delle fonti del diritto è da considerarsi un sistema chiuso, ossia:- Non sono configurabili atti fonte primarie al di la di quelli espressamente previsti dalla costituzione - Ciascun atto normativo non può disporre di una forza maggiore di quella che la costituzione ad esso

attribuisce- Agli atti fonte primarie va riconosciuta la forza di legge (art. 77- 134 Cost.)

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La costituzione, quale fonte sulla produzione, individua gli atti abilitati a produrre diritto oggettivo attribuendo ad essi una determinata forza o efficacia formale.La forza o efficacia formale di un atto fonte comprende due profili:

- Profilo attivo cioè CAPACITA’ DI INNOVARE al diritto oggettivo subordinante alla costituzione intesa come fonte suprema, abrogando o modificando atti fonte equiparati o subordinati

- Profilo passivo cioè CAPACITA’ DI RESISTERE all’abrogazione o modifica da parte di atti fonte che non sono dotati della medesima forza, in quanto espressione del medesimo processo di produzione normativo

Per gli atti fonte subordinati a quelli primari il sistema costituzionale delle fonti secondarie è invece aperto.- L’individuazione degli atti fonte secondarie è lasciata alla disponibilità dei soggetti titolari di potestà

normative primarie, sia pure nel rispetto dei limiti costituzionali esistenti (riserva di legge)- Gli atti secondari devono essere deliberati sulla base di una previa norma di legge (principio di

legalità).

UNITA’, COERENZA E COMPLETEZZA DELL’ORDINAMENTOOgni ordinamento è un sistema è come tale deve mantenere le caratteristiche di:

UNITA’ tutte le norme possono farsi risalire al potere costituente, cioè al momento fondante dell’ordinamento e all’atto che con esso viene posto (costituzione)

COERENZA l’ordinamento non tollera contraddizioni tra le parti che la compongono e prevede criteri e meccanismi per risolvere le antinomie normative cioè i contrasti tra norme, e consentire all’interprete di individuare la norma, l’unica norma che deve essere esplicata in concreto

COMPLETEZZA ossia assenza di lacune o vuoti normativi. L’ordinamento predispone determinati rimedi per colmarli, e permette all’interprete di rinvenire la norma applicabile al caso concreto

I CRITERI PER ORDINARE LE FONTI DEL DIRITTONel nostro ordinamento i criteri per ordinare le norme giuridiche prodotte dalle fonti del diritto, e per risolvere i contrasti tra norme, si traggono dalla costituzione o da disposizioni contenute nelle preleggi al codice civile del 1942. I criteri sono:

CRITERIO CRONOLOGICO regola la successione degli atti normativi nel tempo. Le decisioni più recenti in ordine di tempo devono prevalere su quelle prese in passato, a meno che non si tratti di leggi speciali. In base al criterio cronologico, la norma precedente nel tempo è abrogata da quella successiva.

CRITERIO GERARCHICO nel conflitto fra norme aventi una diversa posizione gerarchica prevale la norma posta dalla fonte superiore o sovraordinata. Il criterio gerarchico differisce da quello cronologico perché nell’ applicare la norma sovraordinata, questa non si considera abrogata ma è invalida e, deve essere eliminata dall’ordinamento giuridico mediante l’annullamento.

CRITERIO DELLA COMPETENZA le antinomie devono essere risolte dando applicazione alla norma posta dalla fonte competente a disciplinare la fattispecie concreta con esclusione di qualsiasi altro atto fonte.

L’INTERPRETAZIONE DEL DIRITTOL’applicazione del diritto comporta la risoluzione di eventuali antinomie e, presuppone un’attività interpretativa, partendo dal testo degli atti normativi, mira alla ricostruzione del loro significato. I criteri che regolano l’interpretazione del diritto sono quelli indicati dall’art. 12 delle preleggi. Si parla di:

INTERPRETAZIONE LETTERALE O TESTUALE INTERPRETAZIONE TELEOLOGICA ossia secondo il fine o l’intenzione del legislatore

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INTERPRETAZIONE LOGICO- SISTEMATICA ossia secondo la connessione tra le diverse disposizioni all’interno dell’atto normativo considerato, collocate nel contesto dell’ordinamento complessivo.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA ossia effettuata con legge dal legislatore stesso, con riferimento ad un precedente testo legislativo di dubbio significato. Sono leggi retroattive.

Nell’art. 12 delle preleggi si fa riferimento all’interpretazione analogica come rimedio per colmare lacune o vuoti normativi rilevanti che richiedono una soluzione giuridica. Le lacune si riempiono applicando l’analogia (applicare a un caso non previsto una disciplina prevista per casi simili). Si distinguono due tecniche di analogia:

ANALOGIA LEGIS la lacuna può essere colmata rinviando alla disciplina dettata per un caso simile o per materie analoghe

ANALOGIA IURIS nel caso in cui manchino anche norme che regolano casi simili, la lacuna può essere colmata facendo ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico, ricavabili per via interpretativa dal complesso delle norme giuridiche vigenti

L’art. 14 delle preleggi prevede una deroga all’interpretazione analogica, stabilendo il divieto di analogia per le leggi penali e speciali.Per le disposizioni della Costituzione che prevedono diritti fondamentali vale il CRITERIO DI STRETTA INTERPRETAZIONE l’interprete in caso di dubbio non può attribuire alle disposizioni costituzionali un significato restrittivo o lesivo dei diritti fondamentali da esse previsti.

LE FONTI DEL DIRITTO: TIPOLOGIALe fonti del sistema costituzionale italiano o operanti nel sistema costituzionale italiano si dividono in:

La costituzione e le fonti costituzionali; Le fonti dell’unione europea; Le fonti legislative ordinarie e equiparate Le fonti legislative specializzate FONTI STATALI Le fonti espressione di autonomia degli organi costituzionali Le fonti regolamentari Le fonti del diritto regionale FONTI DELLE Le fonti degli enti locali AUTONOMIE TERRITORIALI Le fonti espressione di autonomia collettiva Le fonti esterne riconosciute Le fonti fatto

LA COSTITUZIONE E LE FONTI COSTITUZIONALILa Costituzione è l’atto supremo dell’ordinamento posta dal potere costituente: di fronte alla costituzione tutti gli altri atti fonte sono subordinati poiché prodotti da poteri costituiti (previsti e disciplinati dalla Costituzione stessa). Sua caratteristica è la rigidità, significa che può essere modificata solo mediante uno speciale procedimento di revisione costituzionale.L’art. 138 Cost. prevede tra le fonti del diritto di rango costituzionale le leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali, prescrivendo per entrambe lo stesso procedimento di formazione mentre, la differenza riguarda il contenuto:

Leggi di revisione costituzionale modificano, mediante emendamento, aggiunta o sopressione, il testo della Costituzione

Leggi costituzionali affiancano il testo della Costituzione, pur facendone parte, nelle materie coperte da riserva di legge costituzionale o in altre materie disciplinate nelle forme dell’art. 138 Cost.

Il procedimento di formazione delle leggi costituzionali è diverso rispetto a quello di approvazione delle leggi ordinarie. Si chiama PROCEDIMENTO AGGRAVATO e prevede duplice lettura da parte delle camere:

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a) Prima lettura da parte di ciascuna camerab) Seconda lettura a distanza non inferiore a tre mesi

- Se il progetto di legge è stato approvato a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera, viene pubblicato sulla gazzetta ufficiale a scopo notiziale. A partire dalla data di pubblicazione e entro i tre mesi, 1/5 dei componenti di ciascuna camera o 5 consigli regionali o 500.000 elettori possono richiedere che la legge approvata sia sottoposta a referendum costituzionale. Richiesto il referendum la legge costituzionale è promulgata e nuovamente pubblicata solo se è stata approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se nei tre mesi non viene presentata nessuna richiesta di referendum si procede alla promulgazione e pubblicazione della legge di revisione.

- Se il progetto è stato approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, non è consentito richiedere il referendum e la legge di revisione viene promulgata e pubblicata

Esistono limiti alla revisione costituzionale connessi al concetto di rigidità: LIMITE ESPRESSO stabilito dall’art. 139 Cost. secondo cui la forma repubblicana non può essere

oggetto di revisione costituzionale LIMITI IMPLICITI non espressamente individuati. Coincidono con i principi supremi

dell’ordinamento costituzionale LIMITE LOGICO stabilito dall’art. 138, secondo cui non si può modificare il procedimento

aggravato delle leggi costituzionali, altrimenti la Costituzione diverrebbe flessibile.

LA LEGGE ORDINARIA DELLO STATOLa legge dello stato è fonte a competenza generale, sia pure nei limiti stabiliti dalla Costituzione, abilitata a produrre norme primarie dotate appunto di forza legge.Alla legge la Costituzione affida importanti materie mediante le riserve di legge: l’istituto della riserva di legge designa i casi in cui disposizioni costituzionali attribuiscono la disciplina di una determinata materia alla sola legge (nonché agli atti equiparati alla legge), sottraendola cosi alla disponibilità di atti fonte ad essa subordinati, tra cui soprattutto i regolamenti dell’esecutivo. La riserva di legge è contraddistinta da due aspetti:

ASPETTO NEGATIVO: divieto di interventi da parte di atti diversi dalla legge ASPETTO POSITIVO: obbligo per la legge nella materia riservata

le riserve di legge sono stabilite allo scopo di garantire il principio democratico e di tutelare i diritti fondamentali e il principio di eguaglianza. Ci sono vari tipi di riserva di legge:

RISERVA ASSOLUTA: la disciplina della materia è interamente riservata alla legge, salvo solamente regolamenti di stretta esecuzione (art. 13/ art. 25 Cost.)

RISERVA RELATIVA: alla legge spetta la disciplina essenziale o di principio della materia in modo da circoscrivere mediante regolamento dell’esecutivo la disciplina ulteriore di dettaglio

RISERVE RINFORZATE: quando la Costituzione stabilisce che l’intervento legislativo debba avvenire secondo certe procedure, oppure che esso debba avere certi contenuti costituzionalmente prestabiliti

Le leggi hanno come contenuto norme generali ed astratte destinate ad alimentare l’ordinamento giuridico. Vi sono dei casi in cui si verifica una dissociazione fra la legge e i suoi contenuti (legge di bilancio).Frequente è il caso di atti la cui forma è la legge ma il contenuto sono veri e propri atti amministrativi . Si parla in questo caso di leggi provvedimento che devono ritenersi escluse in tutti i casi in cui la Costituzione richiede leggi generali.

GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO EQUIPARATI ALLA LEGGE: DECRETI LEGISLATIVI

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RIASSUNTO: CORSO DI DIRITTO PUBBLICO

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La Costituzione attribuisce poteri normativi di rango primario al governo che hanno la medesima forza della legge ordinaria. La potestà primaria del governo non è né autonoma né ordinaria perché la Costituzione richiede sempre l’intervento del parlamento . Il governo non può adottare decreti legislativi senza una legge di delegazione, mentre i decreti legge, adottati in casi straordinari, hanno efficacia provvisoria e devono essere convertiti in legge dalle camere.Il procedimento di delegazione è un procedimento duale di delegazione del diritto che vede protagonisti il parlamento (approva mediante legge la delega) e il governo (approva sulla base di quella legge il decreto legislativo delegato).La legge di delegazione è la legge mediante il quale le camere autorizzano il governo a emanare provvedimenti con forza di legge formale. Essa deve:

Contenere l’individuazione dell’oggetto Stabilire i principi e i criteri direttivi Indicare il termine entro la quale la legge delegata deve essere emanata dal governo.

Il decreto legislativo è l’atto materiale con il quale il governo, su delega del parlamento, provvede a disciplinare una data materia o parte di essa. Questi decreti hanno forza pari alla legge formale e consiste in un trasferimento dell’esercizio della potestà legislativa delle camere al governo, è però a carattere eccezionale, il governo, vi ricorre quando si devono predisporre provvedimenti che per loro natura richiedono tempi lunghi di realizzazione.

GLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO EQUIPARATI ALLA LEGGE: DECRETI LEGGEIl governo quando ricorrono determinati presupposti può adottare decreti legge.I decreti legge sono provvedimenti provvisori con forza uguale alla legge ordinaria, deliberati dal consiglio dei ministri ed emanati dal presidente della repubblica.In base all’ art. 77 Cost. Il decreto legge:

Può essere adottato solo in casi straordinari di necessità ed urgenza Deve essere presentato alle camere per la conversione nello stesso giorno in cui è adottato e le

camere si devono riunire entro i successivi 5 giorni Ha efficacia provvisoria infatti dura solo 60 giorni

Appena adottato dal governo, il decreto diventa oggetto di un apposito disegno di legge di conversione e in questa forma viene presentato alle camere o al senato.La legge di conversione è l’atto mediante il quale il parlamento si riappropria della funzione legislativa eccezionalmente esercitata dal governo. In sede di conversione le camere sono libere di apportare modifiche al testo del decreto legge; gli emendamenti approvati dalle camere però hanno efficacia solo pro futuro ossia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente.L’ultimo comma dell’ art. 77 Cost. Stabilisce che qualora il decreto legge decada perchè non convertito in legge, il parlamento può adottare una legge regolatrice dei rapporti e delle situazioni che in fatto si sono determinate nel periodo di provvisoria vigenza dell’atto normativo del governo.

LE FONTI LEGISLATIVE “SPECIALIZZATE”Sono specializzate quelle fonti caratterizzate da:

Procedimenti di formazione particolari Dal fatto che sussiste dissociazione tra forma e forza dell’atto Dal fatto che sono chiamate a disciplinare determinate materie

Tra le fonti specializzate rientrano i seguenti atti legislativi: Leggi di esecuzione dei patti lateranensi Leggi che disciplinano i rapporti fra lo stato e le altre confessioni religiose

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Leggi che staccano una provincia o un comune da una regione per aggregarli ad un’altra Leggi di amnistia e indulto Leggi statali che stabiliscono forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni ordinarie Decreti legislativi di attuazione degli statuti delle regioni speciali

LE FONTI ESPRESSIONE DI AUTONOMIA DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI REGOLAMENTI PARLAMENTARI

I regolamenti parlamentari sono atti fonte di rango primario a competenza materiale riservata in quanto attuano direttamente la Costituzione. Sono fonti del diritto perché disciplinano l’ organizzazione e le funzioni spettanti alle camere e, perché regolano i rapporti delle camere con altri organi. I regolamenti delle due camere prevedono a loro volta l’adozione di regolamenti parlamentari speciali che, disciplinano l’organizzazione e il funzionamento di particolari organi delle camere. I regolamenti di organizzazione disciplinano invece la gestione amministrativa degli apparati dei due rami del parlamento.

REGOLAMENTI DEGLI ALTRI ORGANI COSTITUZIONALILa corte costituzionale prevede la possibilità che essa adotti un regolamento per disciplinare l’esercizio delle sue funzioni. Per quanto riguarda la presidenza della repubblica vi è la possibilità di adottare regolamenti interni, ma solo in relazione all’organizzazione e funzionamento dell’apparato amministrativo servente e non al più complessivo esercizio delle funzioni presidenziali come previsto invece per la corte costituzionale. Questo fa ritenere che tali regolamenti abbiano natura secondaria. Per quanto riguarda la presidenza del consiglio il decreto legislativo prevede una generale autonomia organizzativa, contabile e di bilancio che sembra richiamare l’autonomia riconosciuta a camere e corte costituzionale

LE FONTI REGOLAMENTARII regolamenti sono fonti secondarie del diritto, ossia subordinate a quelle primarie. Questi regolamenti non vanno confusi con altri atti normativi che hanno il medesimo nomen iuris: trattandosi di fonti subordinate alle fonti primarie esse sono cosa del tutto diversa dai regolamenti dell’Unione europea e dai regolamenti parlamentari. Anche se le fonti secondarie non costituiscono un sistema chiuso come le fonti primarie, la potestà regolamentare, per essere legittimamente esercitata, deve trovare fondamento, ancorchè generale, in una norma di legge che attribuisca al titolare il relativo potere (principio di legalità).

REGOLAMENTI DELL’ESECUTIVODisciplinati dall’art. 17 della l. 400/1988 che distingue tra regolamenti ministeriali, del governo e interministeriali.

REGOLAMENTI GOVERNATIVI: sono approvati dal consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di stato che deve pronunziarsi entro 90 giorni dalla richiesta e sono emanati con la forma del decreto del presidente della Repubblica. Tutti i regolamenti devono essere sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti. Ne sono previsti di vario tipo:

- Regolamenti di esecuzione- Regolamenti di attuazione e di integrazione- Regolamenti indipendenti- Regolamenti di organizzazione- Regolamenti di delegificazione (autorizzati o delegati)

REGOLAMENTI MINISTERIALI E INTERMINISTERIALI: è necessaria un’apposita disposizione legislativa che autorizzi l’esercizio del potere regolamentare.I regolamenti ministeriali sono adottati nelle materie di competenza di un ministro o di un’autorità sottordinate al ministro;

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I regolamenti interministeriali sono adottati in materie di competenza di più ministri.Entrambi sono sempre subordinati ai regolamenti del governo e devono essere comunicati al presidente del consiglio prima della loro emanazione.

REGOLAMENTI DI ALTRE AUTORITA’L’ordinamento contempla l’attribuzione di un potere regolamentare ad altre autorità quali le autorità portuali e i prefetti e alle autorità amministrative indipendenti. Questo potere è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari. Questi regolamenti non possono dettare norme contrarie a quelle contenute nei regolamenti del governo.

LE FONTI DEL DIRITTO REGIONALESono fonti del diritto delle regioni:

1. Gli statuti delle regioni ordinarie 2. Le leggi regionali 3. I regolamenti regionali

gli statuti delle regioni speciali sono invece fonti statali di rango costituzionale STATUTI ORDINARI

La loro fase di approvazione e revisione è formata da due fasi:- FASE NECESSARIA: riguarda l’approvazione dello statuto da parte del consiglio regionale ed

avviene in due successive deliberazioni a distanza non inferiore di due mesi. In ogni deliberazione il testo dello statuto deve essere approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti.

- FASE EVENTUALE: riguarda l’intervento del corpo elettorale mediante referendumSono approvati dal consiglio regionale con procedimento aggravato.

LEGGE REGIONALEApprovate dal consiglio regionale nelle forme e nei modi previsti da ciascun statuto. Alle regioni spetta la potestà legislativa residuale, cioè quella in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

REGOLAMENTI REGIONALIDeliberati dalla giunta regionale o dal consiglio regionale, secondo modalità e forme previste da ciascun statuto.

STATUTI SPECIALI(Friuli- Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino- Alto Adige, Valle D’Aosta) secondo l’art. 116.1 Cost. l. Cost. 2/2001 queste regioni dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale.

LE FONTI DEGLI ENTI LOCALISono fonti degli enti locali:

1. Gli statuti 2. I regolamenti

Disciplinati dal testo unico sull’ordinamento degli enti locali e dall’art. 4 della l. 131/2003 STATUTI: è l’atto fondamentale dell’organizzazione dell’ente locale. Approvati dal consiglio

comunale o provinciale con procedimento aggravato ex art. 6 Tuel. REGOLAMENTI: ogni ente locale, per l’esercizio delle sue funzioni dispone di potestà

regolamentare. Sono adottati dal consiglio comunale o provinciale, tranne i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottati dalla giunta comunale o provinciale.

LE FONTI ESPRESSIONE DI AUTONOMIA COLLETTIVA

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Fra queste vi sono i contratti collettivi del lavoro, destinati a disciplinare il rapporto di lavoro fra datori di lavoro e dipendenti. Questi contratti non possono considerarsi vere e proprie fonti del diritto. Potrebbero esserlo invece i contratti collettivi per la disciplina del lavoro nella pubblica amministrazione.

LE FONTI FATTOLa fonte fatto per eccellenza è la consuetudine o uso che consta di due elementi necessari:

- Un comportamento ripetuto nel tempo - La convinzione, da parte del corpo sociale, che ripetere quel comportamento sia giuridicamente

dovutoLe consuetudini per essere valide, devono essere o conformi alle norme giuridiche poste da fonti fatto oppure al di fuori di qualsiasi norma. Sono vietate e perciò invalide le consuetudini in contrasto con disposizioni normative di fonti atto. Le fonti fatto in materia costituzionale integrano le norme costituzionali scritte, definendo la posizione e regolando l’attività degli organi costituzionali. Si tratta delle consuetudini costituzionali, hanno rango costituzionale in considerazione dei soggetti e dei comportamenti che esse disciplinano. Le norme di correttezza costituzionale sono invece quelle che nel loro insieme costituiscono il galateo dei rapporti fra organi costituzionali e non hanno natura giuridica.

LE FONTI DI COGNIZIONESono quegli atti, non aventi forza normativa, i quali sono volti esclusivamente a rendere conoscibile il diritto oggettivo. Nell’ ambito delle fonti di cognizione bisogna distinguere tra quelle che hanno valore legale (Gazzetta Ufficiale) e quelle che hanno valore conoscitivo (banca dati Normattiva, istituita per legge per offrire gratuitamente su internet tutto il complesso delle norme statali vigenti).

LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVITutti gli atti normativi devono essere pubblicati nelle forme previste dalla legge. Gli atti normativi statali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.Gli atti normativi regionali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale di ciascuna regione.Gli atti normativi locali sono pubblicati mediante affissione all’albo pretorio dell’ente locale.La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica è curata dal ministro della giustizia che cura inoltre l’inserimento degli stessi atti e di tutti gli altri decreti ma, anche gli accordi internazionali e dei dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale, nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Denominazione attribuita agli atti normativi: le leggi e le leggi costituzionali vengono promulgate col nome di legge dal presidente della Repubblica e pubblicate come tali. Gli atti normativi del governo sono emanati con decreto del presidente della Repubblica ma vengono indicati con nomi diversi in base alla loro natura (decreto legislativo, decreto legge) e nei casi dei regolamenti, decreto del presidente della Repubblica. Se si tratta di regolamenti non deliberati dal consiglio dei ministri, l’emanazione non avviene con decreto del presidente della Repubblica e sono denominati con decreto del presidente del consiglio , decreto ministeriale o decreto interministeriale.Gli atti normativi si citano indicando giorno, mese e anno della promulgazione o emanazione + il numero. Questi atti sono numerati annualmente e in modo progressivo tenendo conto della data di pubblicazione. Le leggi costituzionali hanno una numerazione progressiva annuale propria.Gli atti legislativi e regolamentari entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione. L’atto stesso può prevedere un termine più lungo o più breve.

I TESTI UNICIPossono avere natura di fonti di cognizione oppure di vere e proprie fonti di produzione. Sono testi che raccolgono atti normativi preesistenti che anche se posti in tempi diversi, disciplinano una stessa

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materia, unificando e coordinando le norme giuridiche prodotte da quegli atti. I testi unici sono destinati al riordino della legislazione vigente. Si può distinguere tra:

- TESTI UNICI COMPILATIVI , atti di natura amministrativa che hanno come scopo quello di agevolare la conoscenza del diritto esistente in una certa materia. Si limitano ad unificare la legislazione preesistente lasciandola immutata. Sono deliberati dal governo sulla base di una mera autorizzazione del Parlamento o su propria iniziativa.

- TESTI UNICI NORMATIVI , hanno natura di atti di produzione del diritto. Provvedono ad armonizzare la legislazione, modificando la disciplina positiva. Sono deliberati dal governo nella forma di decreti legislativi sulla base di una legge di delegazione del Parlamento.

CAPITOLO 6 - I DIRITTI FONDAMENTALI

LE LIBERTA’ E I DIRITTI FONDAMENTALI NELLO STATO MODERNOLa formazione dello stato moderno è stata accompagnata da una serie di dichiarazione dei diritti. La più importante fra tutte è la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino con la quale, i francesi, proclamarono nel 1789 i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo.Si affermarono:

- DIRITTI DI PRIMA GENERAZIONE diritti civili (libertà negative o dallo stato) libertà personale, libertà economiche, diritto di proprietà – stato liberale

- DIRITTI DI SECONDA GENERAZIONE diritti politici (diritti di partecipazione alla vita dello stato o libertà nello stato) diritto di voto, diritto di associazione in partiti o sindacati – stato liberaldemocratico

- DIRITTI DI TERZA GENERAZIONE diritti sociali (libertà mediante lo stato o positive) diritto al lavoro, diritto alla salute, diritto all’istruzione e previdenza sociale – stato sociale

- DIRITTI DI QUARTA GENERAZIONE diritti alla persona (legati alla dignità dell’uomo in relazione anche all’evoluzione culturale, sociale e tecnologica) diritto all’ambiente, diritto alla privacy, diritto alla bioetica

LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVESono soggetti di diritto coloro che godono della capacità giuridica. Il nostro ordinamento riconosce come soggetti di diritto sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche.La capacità giuridica si acquista al momento della nascita mentre, la capacità di agire si acquista con la maggiore età e si può perdere al verificarsi di certe condizioni fissate dal codice.Le situazioni giuridiche si dividono in:

SITUAZIONI GIURIDICHE FAVOREVOLI i poteri, i diritti soggettivi, gli interessi legittimi; SITUAZIONI GIURIDICHE NON FAVOREVOLI gli obblighi, i doveri, le soggezioni.

Il potere giuridico è una situazione potenziale e astratta che consiste nella possibilità di ottenere effetti giuridici.Il diritto soggettivo è una situazione a tutela di un interesse attuale e concreto.I diritti si dividono in:

DIRITTI ASSOLUTI 0bbligano tutti i soggetti dell’ordinamento a non intralciarne il godimento. Vi sono inclusi i diritti fondamentali

DIRITTI RELATIVI diritto la cui soddisfazione dipende da un comportamento prescritto a un soggetto determinato.

L’interesse legittimo designa una situazione soggettiva di vantaggio il cui titolare gode di poteri strumentali in vista della tutela di un proprio interesse.Le tipiche situazioni giuridiche sfavorevoli sono:

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Gli obblighi: comportamenti che un soggetto deve tenere per rispettare un diritto altrui; I doveri: comportamenti dovuti indipendentemente dall’esistenza di un corrispondente diritto altrui

in funzione di uno specifico interesse; Le soggezioni: situazioni di chi è soggetto ad un potere giuridico.

CONDIZIONE GIURIDICA DEL CITTADINO E DELLO STRANIERO CITTADINO colui che è titolare di diritti civili e politici, nonché di doveri

E’ cittadino italiano il figlio di un cittadino italiano e, chi nasce nel territorio della Repubblica da genitori ignoti o che non possono trasmettere la cittadinanza di un altro paese cittadinanza acquisita per nascita E’ cittadino italiano chi è adottato da un cittadino italiano cittadinanza acquisita per estensione o per trasmissionePuò diventare cittadino italiano il coniuge di cittadino che risiede legalmente in Italia, dopo il matrimonio, da almeno due anniPuò diventare cittadino italiano lo straniero residente legalmente in Italia da almeno 10 anni, lo straniero cittadino dell’Unione europea residente da almeno 4 anni, discendente straniero di chi è stato cittadino italiano ed è residente in Italia da almeno 3 anni cittadinanza acquisita per concessione Colui o colei che è figlia o figlio di un genitore che era cittadino italiano ha un diritto all’acquisto della cittadinanza.E’ sempre ammessa la doppia cittadinanza. La si perde per espressa rinuncia in caso di acquisto di un'altra cittadinanza e residenza all’estero. La si perde di diritto nel solo caso in cui il cittadino italiano abbia un rapporto di lavoro alle dipendenze di un altro stato e ignori l’intimazione del governo italiano a cessarlo.La Costituzione stabilisce che:

- Nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per motivi politici - Il cittadino italiano può essere estradato (consegnato ad uno stato straniero dove abbia

compiuto reato per essere sottoposto alla giustizia di tale paese). Non è ammessa l’estradizione per reati politici tranne il genocidio

Il cittadino italiano è anche cittadino dell’Unione europea.Lo straniero è colui che non è cittadino italiano e non è privo di cittadinanza. L’ extracomunitario è colui che non è cittadino italiano o di uno stato dell’Unione europea. Allo straniero presente sul territorio dello stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana in base al diritto interno e a quello internazionale. Allo straniero regolarmente soggiornante sono riconosciuti i diritti civili. A tutti i lavoratori stranieri soggiornanti regolarmente è assicurata parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. Il diritto alla salute è riconosciuto agli stranieri anche se irregolarmente soggiornanti.Allo straniero che lascia il proprio paese perché non può esercitare in modo effettivo le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, l’art. 10.3 Cost. riconosce il diritto di asilo territoriale. L’Italia apre le porte a coloro che abbandonano il proprio paese perché discriminati o perseguitati, coloro possono richiedere rifugio politico. L’espulsione dello straniero è l’atto con cui si allontana il soggetto dall’Italia. E’ prevista come conseguenza del soggiorno illegale nel territorio nazionale, a titolo di misura di sicurezza o alternativa alla detenzione, per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello stato. E’ disposta dal prefetto con decreto motivato esecutivo.

I DIRITTI INVIOLABILI NELL’ART. 2 COST.La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo come singolo e nelle formazioni sociali. Si tratta di diritti:

ASSOLUTI (validi nei confronti di tutti) INALIENABILI ED INDISPONIBILI (non possono essere trasferiti)

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IMPERSCRITTIBILI (il mancato esercizio non ne comporta la perdita) IRRINUNCIABILI (non possono essere oggetto di rinuncia)

L’art. 2 è un testo a fattispecie aperta, onde assicurare tutela costituzionale a nuovi diritti considerati come inviolabili dal corpo sociale e perciò riconosciuti dal legislatore, dalla giurisprudenza o da dichiarazioni internazionali.

I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ DIRITTO ALLA VITA E ALL’INTEGRITA’ FISICA consentiti la donazione del sangue e il trapianto

degli organi vietando però atti che cagionano una diminuzione permanente dell’integrità fisica. Divieto della pena di morte. Diritto alla vita del nascituro, l’aborto è consentito entro un determinato periodo di tempo.

DIRITTO ALL’ONORE diritto al proprio decoro, al proprio onore, alla propria rispettabilità e reputazione, alla propria immagine pubblica

DIRITTO ALL’IDENTITA’ PERSONALE diritto ad essere se stesso quindi partecipare alla vita associata con le proprie idee. Un’ elemento costitutivo è il diritto del riconoscimento paterno e materno e il diritto di poter assumere il nome della propria discendenza familiare. Vi appartiene anche il diritto alla rettifica cioè quello di far modificare dal mezzo di informazione eventuali affermazioni non veritiere sul proprio conto

DIRITTO ALLA LIBERTA’ SESSUALE vi è collegato anche il DIRITTO AL LIBERO ORIENTAMENTO SESSUALE

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA cioè alla segretezza e all’intimità della propria vita privata. DIRITTO ALLA PRIVACY

I DOVERI COSTITUZIONALI DOVERE DI SVOLGERE UN LAVORO UTILE ALLA SOCIETA’ DOVERE DEI GENITORI DI MANTENIMENTO, ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE NEI CONFRONTI DEI

FIGLI DOVERE DEL CITTADINO DI DIFESA DELLA PATRIA DOVERE DI TUTTI DI CONCORRERE ALLE SPESE PUBBLICHE DOVERE DI TUTTI DI FEDELTA’ ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DOVERE DEI CITTADINI CUI SIANO AFFIDATE FUNZIONI PUBBLICHE DI ADEMPIRLE CON DISCIPLINA

E ONORE

LA TUTELA DEI DIRITTI E I VINCOLI EUROPEIDocumento fondamentale per la tutela dei diritti fondamentali è la CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI (Cedu). L’elemento più importante della Cedu è il sistema di tutela giurisdizionale davanti alla CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, istituita nel 1959. La tutela dei diritti umani è anche oggetto della CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA.

I DIRITTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PERSONALE LIBERTA’ PERSONALE – ART. 13 COST. LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO E LIBERTA’ DI ESPATRIO – ART. 16 COST. LIBERTA’ DI DOMICILIO – ART. 14 COST. LIBERTA’ E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA – ART. 15 COST.

LA LIBERTA’ PERSONALE ART. 13 COST.

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La libertà personale è dichiarata dall’art. 13 Cost. come inviolabile. Sono vietate misure quali la detenzione, l’ispezione e la perquisizione personale se non nei casi previsti dalla legge ( RISERVA DI LEGGE ). La libertà personale non ammette atti di coercizione fisica, siano essi posti in atto dalla polizia o da un privato. Possono ritenersi lesive della libertà personale, sul criterio della degradazione giuridica, misure che, pur non consistenti in forme di coercizione fisica, incidono negativamente, degradandola, sulla personalità morale e sulla dignità della persona umana. La libertà personale non include però la libertà morale, ossia la libertà dell’individuo di determinare autonomamente i propri comportamenti. La costituzione ammette restrinzioni della libertà personale ma nei soli casi e modi previsti dalla legge infatti, determina anche limiti sostanziali alla penalizzazione:

PRINCIPIO DI TASSATIVITA’ O DETERMINATEZZA del fatto- reato la condotta vietata va determinata in modo chiaro, affinchè tutti possano avere la consapevolezza del comportamento da evitare e per consentire a chi si trova accusato di difendersi

PRINCIPIO DELLA PERSONALITA’ DELLA RESPONSABILITA’ PENALE la legge non può ascrivere al soggetto il fatto d’altrui

PRINCIPIO DI CONSAPEVOLEZZA sono punibili solo le condotte materiali collegate ad un atteggiamento soggettivo di colpevolezza nelle forme del dolo (evento voluto) o della colpa (evento dovuto a negligenza, imprudenza). L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva e nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso – PRINCIPIO DELL’IRRETROATTIVITA’ DELLE NORME PENALI –

Alla riserva di legge si aggiunge LA RISERVA DI GIURISDIZIONE nessuna restrinzione è consentita se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria ma, in casi eccezionali è ammessa una competenza dell’autorità di pubblica sicurezza (arresto in flagranza di reato, fermo di indiziati di reato) che devono essere comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e convalidati nelle successive 48 ore. Il provvedimento restrittivo deve essere motivato.La costituzione consente anche restrinzioni alla libertà personale giustificate da esigenze di prevenzione:

MISURE DI SICUREZZA volte a neutralizzare la pericolosità del soggetto, hanno una funzione di difesa sociale (rieducazione)

MISURE DI PREVENZIONE previste dalle leggi di polizia. Prescindono da un precedente reato (rimpatrio con foglio di via, sorveglianza speciale, obbligo di firma presso una stazione di polizia, divieto di accesso in luoghi in cui si tengono manifestazioni sportive, sospensione della patente di guida o porto d’armi…)

Un’ulteriore forma di restrinzione è la custodia cautelare . Oltre alla reclusione susseguente a condanna, la carcerazione è prevista anche prima che la responsabilità penale sia definitivamente acclarata. La Costituzione vieta ogni forma di violenza fisica o morale sulle persone private della libertà personale ed esclude che le pene possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

LA LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO. LA LIBERTA’ DI ESPATRIO ART. 16 COST.L’art. 16 Cost. tutela la libertà per ogni cittadino di muoversi sul territorio italiano e fissare in qualunque parte di esso la propria dimora (luogo di soggiorno temporaneo) o la propria residenza (luogo di soggiorno abituale). I cittadini dell’Unione europea godono del diritto di stabilimento , ossia della facoltà di scegliere liberamente dove svolgere sul territorio comunitario la propria attività lavorativa.A tutela di tale libertà l’art. 16.1 Cost. prevede la garanzia di riserva di legge rinforzata: essa infatti può essere soggetta solo alle limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o sicurezza.Vi è divieto di ogni restrinzione per ragioni politiche.L’art. 16.2 Cost garantisce la libertà di espatrio , ossia la libertà di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge (responsabilità penale). Vicina alla libertà di espatrio è la libertà di emigrazione, tutelata dall’art. 35.4 Cost.

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LA LIBERTA’ DI DOMICILIO ART. 14 COST.L’art. 14 Cost. tutela la libertà di domicilio quale prolungamento della libertà personale come proiezione spaziale della persona, indipendentemente dal titolo giuridico che lega il domicilio al soggetto. Tanto stretto è questo legame con la libertà personale che il costituente ha esteso alla libertà di domicilio le garanzie previste dall’ art. 13 Cost. prescrivendo che le limitazioni tipizzate nella norma costituzionale possano avvenire nei casi e modi previsti dalla legge e per atto motivato dell’autorità giudiziaria, tranne i casi di necessità e urgenza indicati dalla legge. Il termine domicilio assume diversi significati a seconda degli ambiti in cui è considerato: civile, penale, fiscale. Per domicilio s’intende la privata dimora, ossia qualunque luogo isolato dall’ambiente esterno, in cui la persona, in base a qualunque titolo giuridico, abbia diritto di isolarsi per coltivare i propri interessi o la propria attività professionale. L’ art. 14.3 Cost per tutelare interessi quali la salute o la riscossione dei debiti introduce deroghe a tali garanzie: le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

LA LIBERTA’ E LA SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA E DI OGNI ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE ART. 15 COST.L’art. 15 Cost. garantisce a tutti la libertà di comunicare con una o più persone determinate. Accanto alla segretezza la Costituzione introduce anche la libertà di ogni comunicazione, dichiarandole inviolabili. L’ampia tutela costituzionale comporta, affinché la libertà e la segretezza di comunicazione possano essere limitate, la duplice garanzia della riserva di legge e della riserva di giurisdizione con esclusione di qualche intervento dell’autorità di pubblica sicurezza.Le intercettazioni sono consentite solo per determinati reati qualora ricorrano gravi indizi di reato e siano assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini per una durata di 15 giorni. Diverso è il caso dei tabulati ovvero dei dati esteriori delle comunicazioni telefoniche per cui si richiede solo un decreto motivato dal pubblico ministero.Problemi sorgono in relazione all’applicabilità delle garanzie alle nuove forme di comunicazione tramite reti informatiche.

I DIRITTI A ESPRIMERSI, A RICERCARE, A INSEGNARE LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E DIRITTO ALL’INFORMAZIONE – ART. 21

COST. LIBERTA’ DI RELIGIONE E LIBERTA’ DI COSCIENZA – ART. 19 COST. LIBERTA’ DELLA RICERCA SCIENTIFICA (ARTE/SCIENZA) – ART. 33.1 COST. LIBERTA’ DELLA E NELLA SCUOLA, DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO – ARTT.

33/34 COST.

LA LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE ART. 21 COST.L’art. 21 Cost. riconosce il diritto di tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione e, chiunque può far riconoscere ad uno o più destinatari indeterminati le proprie o altrui idee, opinioni, sentimenti attraverso vari mezzi e comportamenti (musica, corteo, parola scritta, pittura). Questa libertà ricomprende anche il diritto al silenzio cioè a non esprimere il proprio pensiero.La libertà di manifestazione del pensiero incontra due limiti:

Un unico LIMITE ESPLICITO , il buon costume . Al fine del buon costume vengono fatti dei controlli nell’ambito artistico quindi vi è un limite alla libertà dell’arte. Per gli stampati non è ammesso alcun controllo preventivo, non esiste censura, ma la possibilità di un sequestro dopo la pubblicazione mentre vi sono controlli preventivi e possibili censure sugli spettacoli pubblici cinematografici.

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Una serie di LIMITI IMPLICITI , derivanti dall’esigenza di tutelare altre libertà o beni costituzionali. Un esempio è la libertà di cronaca che deve misurarsi ed essere bilanciata con i diritti della personalità, con i diritti di natura civilistica come il diritto d’autore e delle opere dell’ingegno, con il divieto di pubblica apologia di reato, con il divieto di vilipedio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali, della bandiera.

Per buon costume si intende il comune senso del pudore e della pubblica decenza secondo il sentimento medio della comunità. La libertà di manifestazione del pensiero implica anche la libertà di informazione: la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo riconosce il diritto ad informare, il diritto ad informarsi ed il diritto ad essere informati. Presupposto indispensabile della libertà di informazione è che la vita istituzionale e politica dell’ordinamento sia improntata ad un regime di pubblicità nel quale le notizie di cui sia vietata la divulgazione siano l’eccezione infatti, l’ordinamento prevede la disciplina dei segreti: segreto professionale, segreto d’ufficio, segreto aziendale…Risultano coperti dal segreto di stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica.Secondo l’art. 21 Cost. l’unico mezzo di circolazione delle informazioni è la stampa ma, insieme alla libertà di stampa non garantisce la libertà della stampa. La stampa non è soggetta a controlli preventivi da parte di qualsiasi autorità pubblica, si può ordinare il sequestro di una pubblicazione se ricorre una fattispecie di delitto e solo in forza di un atto motivato dall’autorità giudiziaria. La pubblicazione deve rispettare i limiti della libertà di manifestazione del pensiero. Privi di esplicita disciplina costituzionale sono i moderni mezzi di comunicazione di massa e in particolare il sistema radiotelevisivo.

LA LIBERTA’ DI RELIGIONE E LA LIBERTA’ DI COSCIENZA ART. 19 COST.L’art. 19 Cost. garantisce la libertà religiosa come libertà di fede e come libertà di pratica religiosa quindi il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, sia individualmente sia collettivamente, di farne propaganda e di esercitarne il culto in privato o in pubblico, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. L’affermazione di questa libertà implica anche la garanzia del suo aspetto negativo: la libertà di coscienza dei non credenti ossia la libertà di non credere, la libertà dell’ateo di esprimere le proprie convinzioni nei confronti della religione.

LA LIBERTA’ DELLA RICERCA SCIENTIFICA ART. 33.1 COST.La Costituzione afferma la libertà della scienza e affida alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica. Problemi sorgono però con le biotecnologie in quanto mirano ad incidere sui processi biologici della materia vivente in campo umano, animale e vegetale intervenendo sul patrimonio genetico. Si tratta del tentativo della scienza di porre sotto controllo e di ridefinire le caratteristiche della struttura biologica della vita e della natura, al fine di trarne beni o servizi utili all’uomo:

- La procreazione medicalmente assistita- La clonazione riproduttiva- La clonazione terapeutica e la ricerca sulle cellule staminali- Gli ogm- organismi geneticamente modificati

LE LIBERTA’ DELLA E NELLA SCUOLA. DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ART. 33/34 COST.L’art. 33 Cost., oltre a garantire la libertà dell’arte e della scienza, ne garantisce anche il libero insegnamento. La libertà di insegnamento o libertà nella scuola , attiene sia ai mezzi sia ai contenuti dell’insegnamento stesso e gode di una tutela specifica rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero. Oltre al limite del buon costume, l’esercizio di tale libertà deve tener conto di altri valori costituzionalmente tutelati (pari

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dignità della persona umana). La Costituzione affida allo Stato il compito non solo di stabilire norme generali sull’istruzione ma anche di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi, prevedendo un esame di stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi . Il diritto di istituire scuole e istituti di educazione è riconosciuto anche a enti privati. Accanto alla libertà nella scuola è prevista la libertà della scuola: non solo possono coesistere scuole private e scuole pubbliche ma anche l’alunno è libero di scegliere tra scuola pubblica e scuola privata. Il diritto di istituire scuole private deve essere esercitato senza oneri per lo Stato. Nel creare le scuole pubbliche lo Stato deve seguire i criteri indicati dall’art. 34 Cost.: la scuola deve essere aperta a tutti e obbligatoria per almeno otto anni . Il diritto all’istruzione non comprende solamente il diritto per tutti di essere ammessi alla scuola, ma deve essere inteso come diritto a ricevere un’adeguata istruzione ed educazione per la formazione della personalità e l’assolvimento dei compiti sociali della persona. A questo fine la Costituzione garantisce il diritto allo studio, secondo cui i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (devono essere garantiti i mezzi finanziari) . In base all’ art. 33.6 Cost. le università hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello stato . L’autonomia universitaria è intesa a tutelare sia la libertà dell’insegnamento sia la libertà della ricerca scientifica.

I DIRITTI ASSOCIATIVI LIBERTA’ DI RIUNIONE – ART. 17 COST. LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE – ART. 18 COST.

LA LIBERTA’ DI RIUNIONE ART. 17 COST.Diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente senz’armi. Per riunione si intende il radunarsi volontario in luogo e tempo predeterminati di una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune prestabilito (un assembramento non è una riunione, un corteo è una riunione in movimeto). Nei due commi successivi la Costituzione adotta la distinzione tra riunioni che si svolgono in luogo privato (riunioni private), riunioni in luogo aperto al pubblico senza necessità di preavviso all’autorità di pubblica sicurezza e, riunioni in luogo pubblico con obbligo di preavviso. Vi è la possibilità di vietare una riunione in luogo pubblico soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.

LA LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE ART.18 COST.Diritto dei cittadini di associarsi liberamente senza autorizzazione (libertà di associazione, libertà delle associazioni, libertà negativa di associazione). Per associazione si intende un’organizzazione di individui legati dal perseguimento di un fine comune e da un vincolo giuridicamente rilevante, caratterizzata da tendenziale stabilità rispetto alla temporaneità della riunione. L’art. 18.1 Cost. pone il limite all’esercizio della libertà di associazione per fini che sono vietati ai singoli dalla legge penale e, il divieto delle associazioni segrete e delle associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

LE FORMAZIONI SOCIALI A RILEVANZA COSTITUZIONALE LA FAMIGLIA – ART. 29 COST. LE MINORANZE LINGUISTICHE – ART. 6 COST. LE COMUNITA’ RELIGIOSE – ARTT. 7/8 COST.

LA FAMIGLIA ART. 29 COST.La Costituzione considera la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio. Infatti la Costituzione mostra un favor per la famiglia legittima fondata cioè sul matrimonio e non sulla convivenza di fatto. Per matrimonio deve intendersi sia il matrimonio civile che quello concordatario ossia canonico, al quale vengono

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riconosciuti effetti civili a seguito della trascrizione nei registri dello stato civile. Ma la Costituzione prende in considerazione anche la famiglia di fatto: l’art. 30 stabilisce il diritto e dovere dei genitori di mantenere, educare e istruire i figli anche se nati fuori dal matrimonio e impone di assicurare ai figli ogni tutela giuridica e sociale. Ulteriore principio in materia di famiglia è quello dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi che ha trovato attuazione con la riforma del diritto di famiglia la quale ha promosso l’uguaglianza fra i coniugi e ha facilitato il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio.

LE MINORANZE LINGUISTICHE ART. 6 COST.Sono tutelate dall’art. 6 Cost. il quale si limita però a sancire un principio generale, senza indicare né le popolazioni garantite né gli strumenti di tutela e rinviando alla legge la loro definizione . Per le minoranze linguistiche sono previste alcune misure di tutela:

- L’utilizzazione e insegnamento nelle scuole- La possibilità di un uso pubblico- L’utilizzazione per la toponomastica, per i nomi e nei mezzi di comunicazione di massa

LE COMUNITA’ RELIGIOSE ARTT. 7/8 COST.La Costituzione disciplina i rapporti dello Stato con le diverse comunità religiose distinguendo a seconda che si tratti della chiesa cattolica (art. 7) o delle altre confessioni religiose (art. 8). In base all’art. 7 Cost. la chiesa è riconosciuta come ordinamento giuridico originario, con ciò la Costituzione pone Stato e chiesa sullo stesso piano. I rapporti tra i due ordinamenti sono disciplinati dai Patti Lateranensi, la modifica di questi, richiedendo l’accordo con la Santa Sede, necessita di un procedimento più gravoso rispetto al procedimento ordinario. Per quanto riguarda le altre confessioni religiose, l’art. 8 Cost. prevede: la loro autonomia organizzativa nel rispetto dell’ordinamento giuridico italiano; la definizione dei loro rapporti istituzionali con lo Stato mediante intese, recepite in legge che, essendo modificabili solo a seguito di nuovi accordi con le confessioni, sono anch’esse ascrivibili alla categoria di leggi rinforzate. Questo garantisce loro la possibilità di esercitare senza limitazioni e a parità di condizioni ogni libertà ed in particolare quella religiosa. Il fatto che le altre confessioni religiose non abbiano stipulato un contratto con lo Stato (a differenza della religione cattolica) non può costituire motivo di discriminazione. Dopo l’accordo del 1984, che ha abrogato il principio della religione cattolica come religione di Stato, la giurisprudenza costituzionale ha mutato orientamento, sottolineando la vigenza nel nostro ordinamento del principio di laicità inteso come equidistanza nei confronti di tutte le confessioni religiose.

I DIRITTI ATTINENTI AI RAPPORTI ECONOMICI LIBERTA’ DI INIZIATIVA ECONOMICA – ART. 41 COST. DIRITTO DI PROPRIETA’ – ART. 42 COST. LIBERTA’ SINDACALE – ART. 39 COST. DIRITTO DI SCIOPERO – ART. 40 COST.

LA PROPRIETA’ PRIVATA E L’INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA ARTT. 41/42 COST.L’art. 42 Cost. costituisce una delle norme fondamentali della costituzione economica, ossia quell’insieme di norme dedicate alla disciplina dei rapporti economici. L’art. afferma che la proprietà è pubblica o privata, senza specificarne l’intensità di tutela e afferma poi che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata ha una funzione sociale intesa come clausola dalla doppia natura limitativa: da un lato essa serve a legittimare le limitazioni della proprietà privata, ove sia necessario garantire altri diritti o valori costituzionali, dall’altro vale a vincolare il legislatore in quanto quest’ultimo può

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limitare la proprietà privata solo quando un eventuale restrinzione sia stabilita al fine di assicurarne la funzione sociale. La proprietà privata può essere espropriata nei casi previsti dalla legge per motivi di interesse generale. Per espropriazione si intende quel procedimento amministrativo mediante il quale il titolare di un diritto di proprietà su di un bene viene privato delle facoltà che gli competono a favore di un diverso soggetto, solitamente pubblico. Vi sono poi altri provvedimenti in grado di restringere sensibilmente il diritto di proprietà, stabilendo che anch’essi impongono indennizzo. L’indennizzo non deve corrispondere all’integrale risarcimento del danno economico arrecato dall’esproprio, anche se va quantificato in modo serio, congruo ed adeguato e non deve consistere in una cifra dal carattere simbolico o non legata alla natura del bene espropriato, si deve trattare di un equa indennità.L’art. 41 Cost. tutela l’iniziativa economica privata , libertà che trova nel diritto di proprietà un presupposto logico e pone limiti ad essa. L’iniziativa non è soltanto pubblica né soltanto privata. La legge non può obbligare un privato a intraprendere una qualsiasi attività di natura economica. Rispetto alle altre attività costituzionalmente garantite però la Costituzione ha approvato forme di tutela meno intense, basti pensare alla utilità sociale: l’iniziativa privata non può porsi in contrasto ai fini sociali verso i quali la legge può indirizzare e coordinare l’attività economica.

LE LIBERTA’ SINDACALI E IL DIRITTO DI SCIOPERO ARTT. 39/40 COST.I sindacati sono chiamati a svolgere compiti di tutela professionale nei confronti degli associati. Sorti all’inizio del secolo scorso, inizialmente per la tutela dei lavoratori, oggi associano in distinte organizzazioni sia i lavoratori sia i datori di lavoro. L’art. 39.2 Cost. prevede che ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non quello di registrarsi presso uffici locali o centrali, secondo norme di legge. La Costituzione riconosce inoltre la possibilità di stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali essi si riferiscono. L’art. 40 Cost. tutela il diritto di sciopero, ovvero l’astensione programmata di uno o più lavoratori dall’attività lavorativa. Esso viene configurato non solo come attività lecita ma anche come diritto sia pure da esercitare nell’ambito delle leggi che lo regolano. Diversa è la serrata , cioè la chiusura totale o parziale dell’impresa da parte del datore di lavoro, considerata manifestazione lecita ma non vero e proprio diritto quindi, l’imprenditore che compie la serrata non sarà punibile penalmente, ma dovrà risarcire i lavoratori per la mancata prestazione lavorativa. Del diritto di sciopero possono avvalersi i lavoratori subordinati (pubblici e privati) e anche quelli autonomi ma non gli imprenditori. Si è affermata la tutela costituzionale dello sciopero economico ossia quello posto in essere dai lavoratori per qualsiasi tipo di rivendicazione di natura salariale o latu sensu economica. E’ stato poi dichiarato legittimo anche lo sciopero esercitato per finalità politiche a condizione che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale. Lo sciopero deve essere qualificato come diritto soggettivo (tutelabile davanti ai giudici) dei lavoratori in quanto tali, ovvero della persona umana. La legge n° 146 ha indicato i limiti allo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in quanto tali servizi influiscono sul godimento e sulla garanzia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

I DIRITTI SOCIALI DIRITTO AL LAVORO – ART. 4 COST. DIRITTO ALL’ASSISTENZA E ALLA PREVIDENZA – ART. 38 COST. DIRITTO ALLA SALUTE – ART. 32 COST. DIRITTO ALL’ABITAZIONE

I DIRITTI DELLO STATO SOCIALELa categoria dei diritti sociali trae il proprio fondamento dalla necessità di assicurare prestazioni dei poteri pubblici uguali per tutti e tali da riequilibrare le posizioni dei singoli all’interno della società (libertà attraverso lo stato). La differenza tra diritti di libertà e diritti sociali sta nel fatto che i diritti sociali sono diritti di

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prestazione, da far valere nei confronti dello stato, valgono come pretesa del singolo affinché la Repubblica intervenga per renderli effettivi, anche mettendo in bilancio le risorse finanziarie necessarie. Sono diritti strettamente legati alle risorse finanziarie disponibili o rese disponibili da scelte effettuate con le politiche di bilancio e sono anche legati all’organizzazione e all’efficienza degli apparati pubblici. La prima costituzionalizzazione dei diritti sociali risale alla costituzione tedesca di Weimar (1919). I principali diritti sociali della nostra Costituzione sono:

Diritto al lavoro; diritto dei minori e delle donne lavoratrici; diritto all’educazione e all’avviamento professionale per gli inabili e minorati;

Diritto all’assistenza sociale; diritto di previdenza in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria;

Diritto alla tutela della salute; Diritto all’istruzione e diritto allo studio.

IL DIRITTO AL LAVORO ART. 4 COST.L’ art. 4.1 Cost. afferma: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, ciò incide sulla forma di stato, definita Repubblica fondata sul lavoro. Il diritto al lavoro è inviolabile. Il cittadino è libero di scegliere l’attività lavorativa o professionale da esercitare. Diritto del lavoratore a non essere licenziato senza giusta causa o un giustificato motivo. Diritto del lavoratore ad una giusta retribuzione, proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Diritto al riposo settimanale ed alle ferie, entrambi retribuiti ed ai quali il lavoratore non può rinunciare. Diritto delle donne e dei minori alla parità di trattamento nell’attività lavorativa.Ammortizzatori sociali misure e prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori che si trovano nelle condizioni di disoccupati o sospesi da lavoro, oggi per lo più riservate ai lavoratori di determinati settori protetti con contratto a tempo indeterminato.

IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA E ALLA PREVIDENZA ART. 38 COST.L’art. 38 Cost. garantisce l’assistenza e la previdenza sociale. Il primo comma garantisce l’assistenza sociale nei confronti di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere , mentre il secondo comma assicura ai lavoratori la previdenza sociale in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia mediante l’erogazione di pensioni, assegni o assicurazioni contro gli infortuni. L’assistenza viene erogata sulla base di esigenze personali del beneficiario che spetta alla pubblica amministrazione valutare discrezionalmente. La previdenza, invece, viene erogata da appositi organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. Il diritto all’assistenza compete al cittadino solo in quanto inabile e sprovvisto dei mezzi necessari ad un’esistenza decorosa. Il diritto alla previdenza spetta al lavoratore a prescindere dalla natura dell’attività lavorativa esercitata. Si tratta di diritti sociali che hanno per oggetto la pretesa di fruire di prestazioni di sicurezza sociale, di cui il livello minimo di tutela deve essere garantito dai pubblici poteri, ma può essere integrato attraverso il ricorso a privati.

IL DIRITTO ALLA SALUTE ART. 32 COST.Il diritto alla salute è fondamentale diritto dell’individuo ed anche interesse della collettività. E’ ascrivibile alla categoria dei diritti inviolabili della persona. Pur essendo un diritto sociale ha una natura assimilabile a quella dei diritti di libertà poiché presuppone la titolarità di uno status personale e naturale (la salute). Il diritto alla salute deve essere considerato come un diritto soggettivo assoluto e perfetto azionabile davanti ai giudici senza la necessità dell’intervento del legislatore. Esso ricomprende l’interesse alle cure in caso di malattia e, l’interesse a condizioni di vita e di lavoro che non mettano in pericolo la salute. La salvaguardia della salute rappresenta un diritto primario della persona, dal quale scaturisce il diritto al risarcimento di eventuali danni

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ed ha riconosciuto anche la risarcibilità del danno biologico. Con l’istituzione del servizio sanitario nazionale si è esteso a tutti la garanzia del mantenimento e il recupero della salute psichica e fisica. Rispetto alla salvaguardia della salute fisica si ha il diritto a ricevere i trattamenti sanitari, l’art. 32 Cost. afferma:

Il diritto alla salute implica attività terapeutiche miranti a prevenire e curare la malattia; È previsto il diritto agli indigenti a cure mediche gratuite; Il singolo ha a libertà di scegliere se ricevere o meno le cure sanitarie

Solo nei casi eccezionali indicati dalla legge e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana possono essere previsti trattamenti sanitari obbligatori a tutela della collettività.

IL DIRITTO ALL’ABITAZIONE E’ riconosciuto anche nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ma, il diritto alla casa inteso come diritto ad ottenere un alloggio non costituisce in realtà un autentico diritto. Il diritto alla casa come interesse preminente di rilevanza costituzionale, rivolto a soddisfare un’esigenza di carattere primario, che impegna tutti i pubblici poteri alla sua tutela.

I DIRITTI CONTRO I DIRITTILa Costituzione riconosce e garantisce una pluralità di diritti e di valori fondamentali che possono entrare in conflitto fra di loro. I conflitti possono essere di due tipi:

Conflitti tra diritti fondamentali (diritto di cronaca e diritto alla privacy) Conflitti tra diritti ed esigenze collettive

IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA EGUAGLIANZA E LIBERTA’ ART. 3 COST.

La Costituzione stabilisce due principi fondamentali: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione

di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni personali e sociali ( eguaglianza formale). Propria della cultura liberale . eguaglianza intesa come pari opportunità per tutti.

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese (eguaglianza sostanziale). Impone allo stato di intervenire nella struttura economica della società, al fine di rimuovere le situazioni di diseguaglianza esistenti di fatto. Promozione dell’eguaglianza.

I SIGNIFICATI DI EGUAGLIANZA ART. 3.1 COST. EGUAGLIANZA DAVANTI ALLA LEGGE la legge si applica a tutti. Il principio di eguaglianza

costituisce l’altra faccia del principio della generalità della legge, quindi riguarda l’efficacia della legge per cui deve essere medesima forza nei confronti di tutti, cittadini e stranieri. Vale per persone fisiche e giuridiche.

IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI concerne:- Il sesso: uomini e donne devono essere trattati in modo eguale- La razza: è vietato introdurre e praticare discriminazioni dirette ed indirette sulla

base della razza o dell’origine etnica- La lingua- La religione- Le opinioni politiche- Le condizioni personali e sociali

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EGUAGLIANZA COME DIVIETO DI DISTINZIONI O PARIFICAZIONI IRRAGIONEVOLI l’eguaglianza giuridica è un concetto di natura relazionale, si è uguali o diversi rispetto a qualcun altro in rapporto a questo o quel parametro di misura: valutare l’eguaglianza presuppone che siano messi a confronto almeno due elementi.La legge deve trattare in modo eguale situazioni ragionevolmente eguali e in modo diverso situazioni ragionevolmente diverse. Il principio di eguaglianza va inteso come principio di eguaglianza ragionevole che vieta leggi ingiustificatamente discriminatorie e leggi ingiustificatamente parificatorie.

CAPITOLO 7 – L’ORGANIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DEL POTERE POLITICO

I SOGGETTI DELLE DECISIONI POLITICHE E LA FORMA DI GOVERNOSecondo il costituzionalismo moderno vi è una separazione dei poteri: legislativo, esecutivo, giudiziario.La forma di governo attiene al modo come fra gli organi di una comunità politica organizzata si distribuisce il potere di indirizzarla verso determinati fini generali (fini politici).

LE FORME DI GOVERNO : STORIA ED EVOLUZIONE Dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale in Inghilterra fra ‘600 e ‘700 : il parlamento e la corona

sono concepiti come poteri separati; Il governo presidenziale negli Stati Uniti (Costituzione del 1787) : la caratteristica distintiva è la separazione dei

poteri fra presidente e congresso; Il governo parlamentare nella versione monista in Inghilterra fra ‘700 e ‘800 : il governo, all’interno del quale

emerge la figura del primo ministro, risponde solo alla maggioranza parlamentare (rapporto fiduciario); Il governo monarchico- costituzionale in Europa continentale nell’epoca della restaurazione e la monarchia

orleanista in Francia (costituzione del 1830): il governo risponde sia al re sia al parlamento (in questo senso dualista);

Il governo direttoriale in Svizzera (Costituzione del 1848) : una soluzione di governo collegiale cosi chiamata dal “direttorio” della Francia rivoluzionaria;

Il parlamentarismo razionalizzato nel primo dopoguerra : costituisce il tentativo di disciplinare giuridicamente i rapporti fra gli organi costituzionali secondo modelli che riecheggiassero il parlamentarismo inglese;

Il parlamentarismo dualista nel primo dopoguerra (Costituzione di Weimar 1919, Costituzione austriaca del 1920, Costituzione finlandese del 1919): ha insieme i caratteri del governo parlamentare e un capo dello stato direttamente elettivo dotato di attribuzioni giuridiche rilevanti;

Il governo parlamentare nel secondo dopoguerra : fra soluzioni orientate in direzione monista e il ritorno di soluzioni dualiste

- Costituzione della IV Repubblica francese del 1948, Costituzione italiana del 1948, Costituzione tedesca del 1949

- Costituzioni degli anni ’70 (Costituzione greca del 1974, Costituzione portoghese del 1976, Costituzione spagnola del 1978)

- Costituzione degli anni ’90 nei paesi dell’ Europa centro-orientale Il governo semi- presidenziale in Francia (Costituzione della V Repubblica del 1958- 1962) : al vertice

dell’esecutivo c’è una ripartizione d’influenza fra presidente eletto direttamente e primo ministro.

LE FORME DI GOVERNO: TIPOLOGIAIn base agli aspetti strutturali e formali si è delineata una tipologia di forme di governo, che si può definire classica o tradizionale.

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FORMA DI GOVERNO PRESIDENZIALE - USA il Presidente è eletto direttamente dal popolo. La forma di Governo presidenziale si presenta di tipo dualistico, giacché il potere esecutivo e il potere legislativo sono eletti direttamente dal popolo, sono affidati a due organi separati e indipendenti tra loro, entrambi forniti di una propria autonoma legittimazione democratica. Il Presidente è contemporaneamente Capo dello Stato e del Governo, titolare del potere esecutivo. Il Presidente viene eletto direttamente dal popolo ogni 4 anni. Il potere legislativo è affidato ad un congresso eletto direttamente dal popolo e si compone di due camere: la camera dei rappresentanti e il Senato. Il Presidente non ha il potere di sciogliere il Parlamento e di indire elezioni anticipate e, quindi, i parlamentari restano in carica fino alla fine del loro mandato. Non è raro che tra Presidente e Parlamento si instauri un rapporto di tipo conflittuale, allorquando la maggioranza parlamentare appartiene a un partito diverso da quello del Presidente.

FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE - ITALIA forma di Governo più diffusa soprattutto in Europa. Questa forma di Governo può essere adottata sia da stati monarchici (funzione del capo dello stato assunta da un re) sia da stati repubblicani (la carica di capo dello stato spetta a un Presidente della Repubblica). Alla base dello Stato e al centro del sistema vi è solo il potere del Parlamento, che è eletto direttamente dal popolo, al quale compete la funzione legislativa ma anche il compito di esprimere il Governo e controllarne l’operato. La forma di Governo parlamentare si caratterizza per l’esistenza di un rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento. Il Governo detiene il potere esecutivo e deve ottenere e mantenere la fiducia da parte del Parlamento altrimenti il Governo è costretto a dimettersi e il Capo dello stato può sciogliere anticipatamente il Parlamento e indire elezioni anticipate. Ha un ruolo decisivo la maggioranza parlamentare costituita dal partito o dalla coalizione di partiti che ha vinto le elezioni.

FORMA DI GOVERNO SEMI- PRESIDENZIALE – FRANCIA è caratterizzata dal fatto che il Capo dello Stato è eletto direttamente dal popolo e dura in carica per un periodo prestabilito. Il Presidente è indipendente dal Parlamento, perché non ha bisogno di alcuna fiducia ma, non può governare da solo, deve servirsi di un Governo da lui nominato che deve ottenere la fiducia del Parlamento. Il Presidente della Repubblica ed il Primo Ministro fanno parte di un Governo che deve avere la fiducia del Parlamento mentre il Presidente trae la sua legittimazione dalla volontà popolare.

FORMA DI GOVERNO DIRETTORIALE – SVIZZERA è caratterizzata dalla presenza accanto al Parlamento di un direttorio, formato da cinque membri, eletto ma non revocabile, dal Parlamento. Il Direttorio svolge le funzioni di Governo e Capo dello Stato.

LA FORMA DI GOVERNO IN ITALIA: PROFILI STORICIL’ordinamento statuario del Regno di Sardegna nacque nel 1848 con i caratteri giuridici della monarchia costituzionale, immediatamente però esso iniziò a svilupparsi in direzione del governo parlamentare . nei periodi di crisi la corona non mancò mai di intervenire ma scelse Presidenti del Consiglio fra i propri fedelissimi e non rinunciò mai a dire la sua sulle nomine dei ministri più importanti e sulla politica estera. Quindi fino all’avvento del fascismo il regime italiano fu un governo parlamentare dualista.

CAPITOLO 8 – LA SOVRANITA’ POPOLARELA SOVRANITA’ APPARTIENE AL POPOLOLa sovranità popolare appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (art. 1 Cost.) nel senso che l’ordinamento italiano si fonda sul principio che il popolo costituisce la fonte di legittimazione di ogni potere costituito. Inoltre, alcuni dei poteri disciplinati dalla Costituzione restano affidati al popolo o, a quella parte di popolo a cui l’ordinamento riconosce la capacità giuridica politica (corpo elettorale). Ad essa è riservata la possibilità di concorrere a decidere o di decidere direttamente su questioni politiche di fondo , secondo la formula della democrazia governante, in base alla quale è il popolo stesso ad assumersi in prima persona la responsabilità del proprio destino.

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Il popolo in senso giuridico è l’insieme di tutti coloro che sono legati all’ordinamento giuridico da un vincolo particolare che si chiama cittadinanza. L’insieme dei cittadini costituisce il popolo.La popolazione è l’insieme di tutti coloro che si trovano entro i confini di un qualsiasi ente territoriale. Il popolo per un verso è parte della popolazione che si trova nel territorio di uno stato; per un altro verso può anche risiedere all’estero, cioè fuori dai confini statali.Il concetto di nazione identifica un vincolo sociale e politico: quello che unifica e accomuna per tradizioni, storia, lingua, religioni, origini etniche un insieme di persone fisiche.Sono molti gli ordinamenti statali che al loro interno hanno più nazionalità e vi sono nazioni divise fra più ordinamenti statali. Nella nostra Costituzione è presente la nozione di italiani non appartenenti alla Repubblica cioè pur essendo di nazionalità italiana non sono cittadini della Repubblica ma, la legge garantisce loro lo stesso trattamento dei cittadini.

IL POPOLO CHE VOTAL’art. 48 Cost. stabilisce che:

Sono elettori tutti i cittadini che hanno la maggiore età; Limitazioni al diritto di voto possono essere previste per indegnità morale ossia per chi non ha la

capacità di agire o come pena accessoria in caso di sentenza penale definitiva; Il voto è definito dovere civico; L’esercizio del diritto di voto di chi risiede all’estero è disciplinato in forme speciali. Si limita a garantire con norma costituzionale, il diritto di voto dei cittadini, senza che ciò ne

impedisca l’estensione, con legge ordinaria, a coloro che cittadini non sono.la legge prevede che non godano dell’elettorato attivo (diritto di votare):

Coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione; Coloro che sono sottoposti alle misure di sicurezza previste dal codice penale, detentive o non

detentive; Coloro che sono stati condannati all’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici

Nel nostro ordinamento l’iscrizione alle liste elettorali per qualsiasi elezione è effettuata d’ufficio. Le liste sono costantemente aggiornate e possono votare tutti coloro che conseguono l’età prevista entro il giorno in cui si vota. L’anagrafe elettorale è tenuta dai comuni anche se resta una funzione statale.La Costituzione vuole che il voto sia personale, uguale, libero e segreto.

IL POPOLO CHE ELEGGENel nostro ordinamento il corpo elettorale elegge:

i 630 Deputati che compongono la Camera dei deputati; i 315 Senatori elettivi che, insieme ai senatori a vita, compongono il Senato della Repubblica; i presidenti delle regioni e i consiglieri regionali; i sindaci e i consiglieri comunali; i presidenti delle province e i consiglieri provinciali; i consiglieri circoscrizionali e i consiglieri municipali. I componenti italiani del Parlamento europeo.

Al fenomeno elettorale è consacrato un complesso normativo altrettanto importante che costituisce nel suo insieme la legislazione elettorale della quale il sistema elettorale è solo una parte seppur importante.

I SISTEMI ELETTORALI: CONCETTI GENERALIUn sistema elettorale consiste in un meccanismo per trasformare in seggi i voti che il corpo elettorale esprime.

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Le formule maggioritarie sono quelle in base alle quali chi prende più voti conquista l’intera posta in palio, che si tratti di un solo seggio o di più seggi. Vi sono due varianti di questo tipo di formula:

Plurality: in base alla quale il seggio lo vince chi ottiene più voti in ciascun collegio uninominale (USA, Regno Unito);

Majority: in base alla quale il seggio lo vince chi ottiene la metà più uno dei voti, per cui se nessuno consegue questo risultato, si procede ad una seconda votazione fra i primi due o fra coloro che hanno riportato un certo numero di voti.

Le formule proporzionali sono quelle che ripartiscono i seggi da assegnare in misura tendenzialmente percentuale rispetto ai voti dati dagli elettori a ciascun partito. Si può stabilire che il partito che non ottiene almeno una certa percentuale prestabilita di voti non partecipi alla distribuzione dei seggi (è la soglia di sbarramento).I sistemi elettorali che cercano di conciliare principio maggioritario e principio proporzionale nel tentativo di evitare gli svantaggi di entrambi, unendone i vantaggi, vengono chiamati misti: i sistemi elettorali italiani sono oggi tutti di questo tipo.

LE ELEZIONI PARLAMENTARILe formule elettorali con le quali sono eletti i deputati e i senatori del nostro Parlamento hanno carattere misto: su una base rigorosamente proporzionale si innesca un premio o, nel caso del Senato, una pluralità di premi: ripartiti i seggi proporzionalmente, si verifica che chi vince ne abbia ottenuti un numero minimo; se cosi non è, si attribuisce a chi vince un certo numero garantito di seggi, alternando cosi la proporzionale attribuzione di essi. Camera e Senato hanno due formule elettorali identiche. I seggi da assegnare sono suddivisi su base territoriale: 617 seggi alla Camera sono ripartiti in 26 circoscrizioni regionali o sub- regionali, ad essi si sommano il deputato eletto nella Valle d’Aosta e i 12 deputati eletti nella circoscrizione estero; 309 seggi al Senato sono ripartiti su base regionale cioè nelle 20 regioni, ad essi si sommano 6 senatori eletti nella circoscrizione estero. Il riparto fra circoscrizioni e regioni avviene in base al numero di abitanti risultati dal più recente censimento. Al senato però, indipendentemente dalla popolazione, si assegnano almeno 7 senatori per ciascuna regione. Mentre alla Camera la coalizione o la singola lista vincente ottiene da 340 seggi in su e la coalizione o le singole liste perdenti da 277 in giù, al Senato i seggi totali della coalizione o lista vincente e di quelle perdenti sono un numero che deriva dalla sommatoria dell’esito delle 20 diverse elezioni regionali. E’ probabile che chi vince alla Camera vinca anche al Senato: mentre alla Camera chi vince ha necessariamente avuto più voti di qualsiasi altra coalizione o lista, può succedere che al Senato una coalizione vinca di poco nelle regioni che hanno più seggi in palio e perda nettamente nelle regioni che ne hanno meno, conseguendo meno voti e più seggi senatoriali.La circoscrizione estero elegge 12 deputati e 6 senatori. La formula è proporzionale e consente all’elettore anche il voto di preferenza per uno o due candidati della lista prescelta.

LE ELEZIONI REGIONALILa competenza in materia di sistema elettorale delle regioni a statuto ordinario spetta alla legge regionale, sia pure nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato (art. 122.1 Cost.).La vigente legislazione elettorale regionale transitoria si basa sull’ elezione diretta del presidente della regione: ad essa per legge consegue l’attribuzione della maggioranza consiliare alle forze politiche che si sono presentate insieme al presidente eletto (premio di maggioranza).Le caratteristiche essenziali della formula sono:

Si vota su una scheda sola e in un unico turno sia per il presidente che per il consiglio; I candidati a presidente sono collegati con una o più liste provinciali; L’elettore può votare:

- Il candidato presidente da solo;

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- Il candidato presidente e una delle liste provinciali cui è collegato;- Il candidato presidente e una delle liste provinciali cui non è collegato;- Una lista provinciale da sola;- L’elettore può esprimere un voto di preferenza scrivendo il nome di uno dei candidati

Il candidato presidente che ottiene più voti è eletto; con lui sono eletti non meno del 55% dei consiglieri delle liste a lui collegate attingendo alla lista regionale e anche assegnando seggi aggiuntivi. Nel caso in cui le liste collegate abbiano ottenuto meno della metà dei seggi, l’intera lista regionale viene eletta. Nel caso in cui abbiano avuto la metà dei seggi o più, viene eletto solo il 50% dei candidati.

LE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALISi hanno tre formule diverse: comuni (oltre i 15.000 ab), comuni minori (fino a 15.000 ab) e province.Formula dei comuni maggiori:

Scheda unica per eleggere sindaco e consiglio, divisa in due parti: a sinistra i candidati a sindaco, a destra di ciascuno di essi le liste cui ogni candidato sindaco è collegato;

Facoltà per l’elettore di votare:- Solo per un candidato sindaco;- Per il sindaco e per una delle liste collegate;- Solo per la lista;- Per un candidato sindaco e per una lista non collegata ad esso.

Al voto di lista si può aggiungere la preferenza per un candidato specifico. Per essere eletti sindaco occorre conseguire la maggioranza assoluta dei voti validi; se ciò non

accade si ricorre ad un secondo turno di ballottaggio fra i due candidati più votati al primo, i quali possono collegarsi ad altre liste.

Il candidato eletto garantisce alle liste a lui collegate una maggioranza del 60% dei seggi consiliari, mentre il resto dei seggi va alle minoranze

Nei comuni minori ciascun candidato sindaco è collegato ad una sola lista; si vota in un solo turno; il candidato che prende più voti è eletto e comporta l’elezione dei due terzi dei consiglieri fra i candidati della sua lista.Nelle province il sistema è simile a quello dei comuni maggiori. Non esiste possibilità del voto disgiunto. L’elettore può votare solo per il candidato presidente ma non può votare per il presidente e per un candidato al consiglio che non appartenga a uno dei gruppi ad esso collegati. Stabilito il presidente vincitore vengono eletti coloro che hanno ottenuto la percentuale più alta nel proprio collegio.Nelle circoscrizioni le modalità di elezione dei consigli sono affidate allo statuto del comune, in mancanza di questo si applica la formula dei comuni maggiori.

LE ELEZIONI EUROPEEla legge elettorale italiana per il Parlamento europeo è la meno recente fra le leggi elettorali vigenti nel nostro ordinamento ed è quella che più si avvicina a una legge elettorale proporzionale pura.

I seggi da eleggere sono ripartiti in cinque grandi circoscrizioni pluri- regionali con un numero di abitanti diverso l’uno dall’altra;

Si applica la formula del quoziente naturale; Sono previste tre preferenze.

IL POPOLO CHE DELIBERA: I REFERENDUM

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Il nostro ordinamento prevede alcune forme di decisione popolare diretta mediante referendum. Proprio mediante referendum, il 2 giugno 1946, i cittadini elettori, per la prima volta uomini e donne, optarono per la forma repubblicana. Numerose furono le tipologie di referendum proposte e prese in esame.Un referendum consiste in una votazione sulla base di un quesito che viene sottoposto alla valutazione del corpo elettorale in forme varie e con effetti diversi. Vi sono referendum che hanno carattere consultativo, come un parere ed altri che si possono definire decisivi o deliberativi cioè incidono sull’ordinamento. La caratteristica di tutti i referendum è che sono giochi a somma zero: nel senso che la volontà di coloro che prevalgono diventa la volontà del popolo. E’ un procedimento decisionale che non ammette compromessi e vie di mezzo. La Costituzione prevede due principali tipi di referendum di ambito nazionale, più altri di portata e oggetto limitati che coinvolgono solo parte del corpo elettorale; altri referendum sono previsti a livello di regioni ed enti locali. Caratteristica dei referendum previsti dalla Costituzione è che essi possono essere promossi anche su iniziativa popolare (referendum dal basso).

REFERENDUM COSTITUZIONALE ART. 138 COST.E’ un referendum approvativo o confermativo. Può essere promosso entro tre mesi dalla pubblicazione di una legge costituzionale, nel caso in cui questa non sia stata approvata nella seconda votazione dalla maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera. Possono chiedere il referendum:

- Un quinto dei componenti della Camera o del Senato;- 500.000 elettori;- 5 consigli regionali

L’ufficio centrale per il referendum decide con ordinanza sulla legittimità della richiesta. Successivamente il Presidente della Repubblica indice il referendum per una data posta fra il 50° e il 70° giorno dal decreto di indizione. Il testo del quesito è quello che si legge nella tabella.Possono prendere parte alla votazione tutti i cittadini elettori della Camera. Se la legge viene approvata dalla maggioranza dei voti validi il presidente della Repubblica la promulga. Se prevalgono i no , non è promulgata. A differenza del referendum abrogativo non è previsto un quorum strutturale.Tutte le leggi costituzionali sono state approvate con la maggioranza dei due terzi (assoluta) ma senza che venisse chiesto il referendum. Il primo referendum costituzionale si è tenuto il 7 ottobre 2001. Il secondo si è tenuto il 25 giugno 2006.

REFERENDUM ABROGATIVO ART. 75 COST.Il referendum abrogativo consiste nel sottoporre al corpo elettorale la domanda << volete che sia abrogata la legge… [data], n. …,… [titolo]? >> ovvero che sia approvata la legge limitatamente a parti di essa, che nel caso andranno analiticamente specificate. Possono richiedere il referendum abrogativo:

- 500.000 elettori- 5 consigli regionali

Non può richiederlo una minoranza parlamentare perché il referendum abrogativo riguarda un atto di natura legislativa che esprime un indirizzo politico di maggioranza.Ai sensi dell’art 75.2 Cost. sono inammissibili i referendum aventi oggetto:

Leggi tributarie; Leggi di bilancio; Leggi di amnistia e indulto; Leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

Secondo la corte, limiti ulteriori all’ammissibilità di referendum abrogativi sono: La costituzione e le leggi formalmente costituzionali, per le quali l’art. 13 Cost. prevede un

procedimento diverso e aggravato;

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Le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, sicchè la loro eliminazione per via referendaria avrebbe il senso di un’abrogazione, indiretta, di una disposizione costituzionale;

Le leggi a contenuto comunitariamente vincolato, ossia quelle per le quali la discrezionalità del legislatore nazionale è vincolata al rispetto del diritto comunitario;

Gli atti legislativi ordinari aventi forza passiva rinforzata, ossia le fonti specializzate in ragione della loro particolare competenza, la cui adozione deve eseguire procedimenti più complessi di quello ordinario

Le leggi collegate strettamente a quelle vietate dall’art. 75.2 cost.; Le leggi obbligatorie o necessarie, ossia quelle che devono necessariamente esistere

nell’ordinamento perché direttamente previste dalla costituzione.La corte costituzionale ha ritenuto inammissibili richieste di abrogazione totale, ritenendo l’eliminazione delle leggi elettorali in contrasto con il principio di continuità degli organi costituzionali. Le leggi elettorali, possono essere sottoposte a referendum quando la richiesta colpisce solo alcune disposizioni.Ulteriori vincoli riguardano la formulazione del quesito referendario che, per essere ammissibile, deve essere omogenea, chiara e univoca.Una volta che la corte costituzionale abbia dichiarato ammissibile il referendario che si è chiesto di sottoporre agli elettori il presidente della repubblica, come sempre su deliberazione del consiglio dei ministri, indice il referendum, che si deve tenere fra il 15 aprile e il 15 giugno. Perché la consultazione abbia un esito favorevole all’abrogazione non è sufficiente che i “si” prevalgano sui “no”, ma deve aver partecipato la metà più uno degli aventi diritto (art. 75.4 Cost.). l’ufficio centrale per il referendum verifica e proclama i risultati del referendum: se è favorevole, il presidente della repubblica emana un decreto col quale dichiara abrogata la legge o la parte di legge sottoposta alla consultazione. Dal giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale l’abrogazione ha effetto: tale entrata in vigore può essere ritardata fino a 60 giorni dallo stesso decreto presidenziale, previa delibera del consiglio dei ministri. Un effetto ce l’ha anche il prevalere dei “no”: in questo caso non si può proporre referendum sulle medesime disposizioni prima che siano passati 5 anni. Tale vincolo non si applica se il quorum non è stato raggiunto: in questo caso, semplicemente, la consultazione non è valida. Il procedimento referendario è interrotto, in qualsiasi momento, nel caso in cui sia approvata una legge che abroga le norme oggetto della richiesta. La corte costituzionale, nella sent. 68/1978, ha stabilito che questa previsione non si applica nel caso di nuova disciplina che non modifichi principi ispiratori e contenuti essenziali di quella sottoposta a referendum. In tal caso l’ufficio centrale per il referendum modifica il quesito abrogativo e lo trasferisce sulla nuova normativa.

REFERENDUM RELATIVI A MODIFICAZIONI TERRITORIALI ART. 132 COST.Ve ne sono di due tipi:

- Il referendum che in caso di voto favorevole costituisce il presupposto di una legge costituzionale, per la fusione di più regioni o per la costituzione di una nuova regione;

- Il referendum che in caso di voto favorevole costituisce il presupposto di una legge ordinaria che consente ad una provincia o ad un comune di staccarsi da una regione e aggregarsi ad un’ altra.

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