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ARGOMENTI TRATTATI:
AMBIENTI DI LAVORO MICROCLIMA ED ILLUMINAZIONE RISCHI ELETTRICI LAVORATRICI MADRI
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AMBIENTI DI LAVORO
IL D.Lgs. 81/08 – Titolo II e Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro
(già DPR 303/56)
Standard tecnici di riferimento e caratteristiche
tecniche dei luoghi di lavoro
AMBIENTI DI LAVORO
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DLgs 81/2008
TITOLO II Luoghi di lavoro
ALL. IV
DPR 547/55
DPR 303/56
NORME TECNICHE
UN PO’ DI STORIA…
REGOLAMENTI COMUNALI EDILIZI E DI IGIENE
AMBIENTI DI LAVORO
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DEFINIZIONE: (ART. 62 d. Lgs. 81/08)
AMBIENTI DI LAVORO: I luoghi destinati a ospitare posti di
lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva,
nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità
produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio
lavoro
AMBIENTI DI LAVORO
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(ART. 62 d. Lgs. 81/08)
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere
strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili
DI COSA PARLA L’ALLEGATO IV (1)
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• ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIE DEI LOCALI
• DEROGA PER USO DI LOCALI CON ALTEZZA NETTA INFERIORE A 3 m.
• LOCALI DI LAVORO SOTTERRANEI E SEMISOTTERRANEI: DEROGA AL DIVIETO DI UTILIZZO
• ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO
• AERAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
• TEMPERATURA DEI LOCALI
DI COSA PARLA L’ALLEGATO IV (2)
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• SEPARAZIONE DEI LAVORI NOCIVI
• DIFESA DELL'ARIA DAGLI INQUINAMENTI CON PRODOTTI NOCIVI
• DIFESA CONTRO LE POLVERI
• SOPPALCATURE PER USO LAVORATIVO
• VANI UBICATI ALL’INTERNO DI UN CAPANNONE
DI COSA PARLA L’ALLEGATO IV (3)
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• BARRIERE ARCHITETTONICHE
• DOCCE
• SPOGLIATOI
• SERVIZI IGIENICI E LAVABI
• REFETTORI E MENSE
• CUCINE
DI COSA PARLA L’ALLEGATO IV (4)
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• ANTINCENDIO – USCITE DAI LOCALI DI LAVORO
• PORTE E PORTONI
• SCALE FISSE A GRADINI
• VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E PASSAGGI
• IMPIANTI
• LOCALI ADIBITI AL PRONTO SOCCORSO
• STAZIONI DI RICARICA BATTERIE ED UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPORTO E/O SOLLEVAMENTO CON MOTORE A COMBUSTIONE
ALCUNE CONSIDERAZIONI PERSONALI IN MERITO ALL’ALLEGATO IV …
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A TRATTI E’ UN PO’ ‘’VECCHIO’’ NEI CONTENUTI… Per esempio al punto 1.14 parla di Dormitori
IN ALTRI CASI E’ ADDIRITTURA TROPPO PUNTIGLIOSO!
Per esempio al punto 1.13 parla di Docce e dice che i locali docce devono essere separati per uomini e donne!
IN ALTRI ANCORA E’ ADDIRITTURA INTERPRETATIVO! 1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.
ALCUNE CONSIDERAZIONI PERSONALI IN MERITO AI CONTENUTI CHE VERRANNO ESPOSTI…
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SI RITIENE POCO UTILE AFFRONTARE I CONTENUTI DELL’ALLEGATO IV TROPPO NELLO SPECIFICO… Questo è un corso per lavoratori: non porta a nulla spiegare ad un lavoratore che ‘’… Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5%’’ , oppure che , in un corso come questo, ‘’…Le banchine di carico devono disporre di almeno un’uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un’uscita a ciascuna estremità’’
ALCUNE CONSIDERAZIONI PERSONALI IN MERITO AI CONTENUTI CHE VERRANNO ESPOSTI…
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SI RITIENE POCO UTILE AFFRONTARE I CONTENUTI DELL’ALLEGATO IV TROPPO NELLO SPECIFICO… Tuttavia, alcuni argomenti, che potranno sembrarvi ‘’inutili’’ in quanto, appunto ‘’lavoratori’’, verranno ugualmente esposti, sulla base del principio cardine del D. Lgs. 81/08, che vede il LAVORATORE quale
’’soggetto partecipe ed autore della sicurezza in azienda’’
ALCUNI REQUISITI DI UN LUOGO DI LAVORO
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• La cubatura non deve essere inferiore a 10 mc per
lavoratore. • Ogni lavoratore occupato in
ciascun ambiente deve disporre di una superficie
pari ad almeno 2m3.
LA CUBATURA:
ALCUNI REQUISITI DI UN LUOGO DI LAVORO
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L’ALTEZZA: Altezza netta non inferiore a m 3 nei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende
industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni
che comportano la sorveglianza sanitaria
Per i locali destinati ad uffici o ad attività commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica,
normalmente 2,70 m.
ALCUNI REQUISITI DI UN LUOGO DI LAVORO
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L’ALTEZZA: L’altezza netta dei locali deve essere misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
L’ASL può consentire deroghe per altezze minime inferiori a 3 metri prescrivendo l’adeguata ventilazione dell'ambiente.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO:
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Ambient i a des t inaz ione d 'uso industriale e artigianale con più di 5 lavoratori o con meno di 5 lavoratori, se l e l a v o r a z i o n i p o s s o n o e s s e r e pregiudizievoli alla salute dei lavoratori (tab. ex art. 33 del D.P.R. n. 303/1956 – Nuove costruzioni
Altezza minima m. 3
Uffici, Refettori, Mense, Locali di riposo, Sale di attesa, Camere di medicazione, Locali commerciali, Magazzini non presidiati
Altezza minima m. 2,70
(Salvo diverse indicazioni contenute nei Reg. Com. edilizia: sopra i 1000 m di
altitudine min. m. 2,55)
LOCALI SOTTERRANEI
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E' normalmente vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei
Tali locali possono essere destinati al lavoro:
• in seguito a concessione di deroga e a condizione che si svolgano lavorazioni che non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature eccessive
• in caso di particolari esigenze tecniche (non è necessaria la deroga), intese come condizioni indispensabili per una ottimale resa del ciclo produttivo non raggiungibile adottando soluzioni alternative allo stato attuale delle conoscenze tecniche
ILLUMINAZIONE
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È sempre richiesta la luce naturale e dove non tecnicamente possibile sono ammesse fonti artificiali (Norma UNI 12464-1)
L’illuminazione di sicurezza dovrà garantire una visibilità sufficiente a percorrere in sicurezza le vie di fuga
PROSPETTO RIEPILOGATIVO:
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Luoghi di lavoro "generici" (compresi uffici, sale riunioni, cucine, mense, refertori, infermeria, locali di riposo, spogliatoi ecc.)
Sup. illuminante 1/8 della superficie del pavimento
Archivi depositi - magazzini dispense annesse alle cucine (non presidiati)
Superficie illuminate pari a 1/30 della superficie del pavimento. Fatto salvo quanto previsto dalle altre
norme (es. VV.F.)
Superficie illuminante = superfici “utili” di finestre e porte-finestre prospicienti l’esterno
ILLUMINAZIONE
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In locali accessori quali corridoi, disimpegni, ripostigli, vani tecnici, anti W.C non è obbligatoria la luce naturale, mentre nelle sale d'attesa
e WC è preferibile la luce naturale diretta
AREAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
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La ventilazione deve essere realizzata mediante superfici apribili con le modalità previste dai Regolamenti comunali o regionali di igiene edilizia.
Le porte e i portoni apribili sono computabili solo fino al massimo di 1/3 della superficie richiesta
I sistemi di aerazione meccanica non p o s s o n o s o s t i t u i r e c o m p l e t a m e n t e l’aerazione naturale, ma solo integrarla
INTEGRAZIONE ALL’AREAZIONE NATURALE
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• Qualora non fosse tecnicamente possibile realizzare finestre apribili la cui superficie sia adeguata, l’aerazione naturale dovrà essere integrata da un idoneo impianto di ventilazione forzata e/o di condizionamento. Detta integrazione dovrà essere motivata da esigenze tecniche di lavorazione o da necessità strutturali adeguatamente documentate da relazione tecnica.
• Conseguentemente, in presenza di impianti di climatizzazione o
ventilazione forzata, dovrà essere prodotta apposita relazione tecnica riportante le caratteristiche dell’impianto, con specificate le cautele previste per le situazioni in cui dovessero verificarsi interruzioni o anomalie di funzionamento, i periodi massimi di sostituzione dei filtri e le misure di sicurezza adottate per impedire l’inquinamento batterico del sistema di umidificazione/deumidificazione (si veda anche la norma UNI 10339).
INTEGRAZIONE ALL’AREAZIONE NATURALE
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• Nella progettazione di impianti di
ventilazione e/o di condizionamento devono anche essere previsti eventuali sistemi che evitino un aumento della rumorosità ambientale
• L’impiego di sistemi meccanici deve
rispettare i livelli prestazionali minimi previsti dai Regolamenti comunali o regionali di igiene edilizia e/o rispondere ai requisiti delle norme di buona tecnica.
TEMPERATURA DEI LUOGHI DI LAVORO
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Nei locali destinati esclusivamente a d u s o m a g a z z i n o s i d e v e provvedere alla difesa dei lavoratori m e d i a n t e m i s u r e t e c n i c h e localizzate o mezzi personali di protezione
Ne l le res tan t i l avoraz ion i è raccomandato l'utilizzo degli indici di comfort termico
INDICI DI COMFORT TERMICO
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Si definisce comfort ambientale quella particolare condizione di benessere determinata, in funzione delle percezioni sensoriali di un individuo inserito in un ambiente, da temperatura, umidità dell'aria e livello di rumorosità e luminosità rilevati all'interno dell'ambiente. Da tale definizione si ha una distinzione tra benessere termo-igrometrico, benessere acustico e benessere luminoso. Il comfort ambientale si identifica con il benessere psicofisico delle persone che vivono un ambiente (casa, ufficio) ed è una sensazione dipendente da determinate condizioni ambientali
Il benessere termoigrometrico o thermal comfort è definito dall'American Society of Heating Ventilation and Air-conditioning Engineers (ASHRAE) come
quel particolare stato della mente che esprime soddisfazione con l'ambiente circostante.
INDICI DI COMFORT TERMICO
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quattro variabili che dipendono dalle condizioni climatiche esterne ed interne all'edificio e che influenzano il benessere termoigrometrico: Temperatura dell‘aria: si misura in °C Umidità relativa dell'aria interna indica il rapporto tra la quantità di vapore contenuto da una massa d'aria e la quantità massima che ne può contenere quella massa d'aria nelle stesse condizioni di temperatura e pressione. Si misura quindi in percentuale %. Temperatura media radiante: espressa in °C, si calcola come media delle temperature delle pareti interne all'ambiente, compresi soffitto e pavimento. Velocità dell'aria: espressa in m/s
PORTE E PORTONI
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Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell’esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.
PORTE E PORTONI
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Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quanto esposto la larghezza minima delle porte è la seguente: a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80; b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell’esodo
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Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quanto esposto la larghezza minima delle porte è la seguente: c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell’esodo; d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste al punto c il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell’esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all’eccedenza rispetto a 100.
PORTE E PORTONI
BARRIERE ARCHITETTONICHE
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Per nuove costruzioni rispettare le disposizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche
I nuovi ambienti di lavoro dovranno comunque garantire l’adattabilità degli stessi in tempi successivi
FINESTRE E LUCERNAI
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Quando sono aperti devono essere posizionati in modo da non
costituire pericolo
Devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai
lavoratori in tutta sicurezza;
Le aperture devono essere sufficienti per un rapido ricambio
d’aria;
VETRATE
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Se sono trasparenti e traslucide, in particolare quelle
completamente vetrate, devono essere chiaramente segnalate e
fatte con «materiali di sicurezza»
per un’altezza di almeno 1 m
VIE DI CIRCOLAZIONE E PASSAGGI
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Eventuali Zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile
Il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato
(cartelli e segnaletica)
Devono essere tali che i pedoni (o i veicoli) possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e i lavoratori
nelle vicinanze non corrano alcun rischio
Non devono essere ingombrate da materiali
VIE DI CIRCOLAZIONE E PASSAGGI
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ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i
lavoratori o i veicoli devono essere adeguatamente segnalati
aperture nei solai o nelle pareti devono essere protetti, su tutti i lati, mediante
PARAPETTI NORMALI provvisti di arresto al piede e disposti
anche contro urti o eventuali cadute
MICROCLIMA E SALUBRITÀ DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
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Il rischio derivante dai principali inquinanti in un ambiente chiuso
MICROCLIMA
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COME GIA’ DETTO NON ESISTONO, A LIVELLO NORMATIVO, REQUISITI SPECIFICI E PRECISI DI MICROCLIMA DA RISPETTARE IN UN AMBIENTE DI
LAVORO: GLI UNICI RIFERIMENTI LI TROVIAMO AL PUNTO 1.9 DELL’ALLEGATO IV
1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
1.9.2. Temperatura dei locali
1.9.3. Umidità
MICROCLIMA
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ALTRO PUNTO DEL D. LGS. 81/08 DOVE SI PARLA DI PARAMETRI MICROCLIMATICI E’ IL PUNTO 2 DELL’ALLEGATO XXXIV – REQUISITI
MINIMI PER LE POSTAZIONI MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i
lavoratori.
Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso
di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori
MICROCLIMA
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ESISTE PIU’ UN CONCETTO GENERALIZZATO, ALL’INTERNO DELLA NORMATIVA, DI «ESPOSIZIONE A CONDIZIONI MICROCLIMATICHE SFAVOREVOREVOLI», O ADDIRITTURA «ESTREME», O ANCORA DI
«MICROCLIMA DI AMBIENTI SEVERI», PER QUELLE MANSIONI PER CUI, CONDIZIONI SIMILI, POSSONO PORTARE A RE AD EVIDENTI RISCHI PER
LA SALUTE E/O PER LA SICUREZZA:
UN OPERAIO EDILE
UN CELLISTA
UN ADDETTO AI LAMINATOI, AI FORNI SIDERURGICI, …
MICROCLIMA
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PER MICROCLIMA DI UN AMBIENTE DI LAVORO SI DEVE FARE RIFERIMENTO AL CONCETTO DI COMFORT AMBIENTALE, E AGLI INDICI DI
COMFORT TERMICO DI CUI ABBIAMO GIA’ PARLATO
COMPOSIZIONE DELL’ARIA RESPIRABILE
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L’aria che respiriamo è costituita per il: • 78,9% da azoto (N2) • 20,9% da ossigeno (O2) • 0,2% da anidride carbonica (CO2),
gas nobili (elio...) e idrogeno (H2).
PER «ARIA INSALUBRE» S’INTENDE UN QUALSIASI DISCOSTAMENTO DA QUESTE PERCENTUALI
INQUINAMENTO:
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L'inquinamento atmosferico non è altro che la presenza nell'aria di una o più sostanze indesiderabili o estranee in quantità e per una durata tali da alterare la salubrità dell'aria e da costituire un pericolo per la salute umana.
SORGENTI DI INQUINAMENTO INDOOR
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ATTIVITÀ DELL’UOMO: fumo di tabacco, processi di combustione, prodotti per la pulizia
della casa, uso di colle, solventi, insetticidi, etc MATERIALI UTILIZZATI PER LA COSTRUZIONE E
L’ARREDAMENTO: amianto, mobili trattati con sostanze chimiche, moquette, etc IMPIANTI DOMESTICI: malfunzionamento di impianti termici, di ventilazione, di
condizionamento
(1)
SORGENTI DI INQUINAMENTO INDOOR
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1) INQUINANTI CHIMICI, tra cui: • monossido di carbonio (CO) • ozono • particolato aerodisperso (PM2,5, PM 10) • composti organici volatili (VOC) • formaldeide • idrocarburi policiclici aromatici (IPA) • fumo di tabacco ambientale • fibre minerali 2) INQUINANTI FISICI 3) CONTAMINANTI MICROBIOLOGICI 4) ALLERGENI INDOOR (2)
SICK BUILDING SYNDROME
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FONTE: CONFEDERAZIONE SVIZZERA -DIPARTIMENTO FEDERALE DELL’INTERNO
Dalla metà degli anni Settanta sono segnalati sempre più di frequente i disturbi dovuti alla permanenza in ambienti interni – la cosiddetta «Sick Building Syndrom» (SBS). Le persone colpite lamentano irritazioni agli occhi, al naso, alle vie respiratorie e occasionalmente alla pelle nonché sintomi generali come mal di testa, stanchezza, malessere, vertigini e difficoltà di concentrazione. Una volta lasciato l’edificio, i disturbi diminuiscono. La maggior parte delle segnalazioni e degli esami legati alla SBS riguardano il posto di lavoro. La SBS può però manifestarsi anche nelle abitazioni.
SICK BUILDING SYNDROME
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FONTE: CONFEDERAZIONE SVIZZERA -DIPARTIMENTO FEDERALE DELL’INTERNO
Le cause della SBS sono molteplici e di norma provocate da vari fattori. In studi sulla SBS all’interno degli uffici è stata identificata una serie di fattori di rischio, tra cui figurano una ventilazione insufficiente, climatizzatori poco igienici, emissione di sostanze odorose e irritanti da parte di materiali e apparecchi, danni dovuti all’umidità, ma anche un clima sgradevole nel locale, rumori fastidiosi permanenti e postazioni di lavoro al videoterminale installate in modo inadeguato.
SICK BUILDING SYNDROME
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FONTE: CONFEDERAZIONE SVIZZERA -DIPARTIMENTO FEDERALE DELL’INTERNO
La frequenza e l’intensità dei disturbi dipendono anche dallo stress psichico sul posto di lavoro. Questo può essere causato ad esempio da sovraccarico di lavoro, mancanza di possibilità d’influenza, mancanza di sfera privata o problemi con i collaboratori o i superiori.