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PRIMA LETTURA DELLE LINEE GUIDA 231 DI CONFINDUSTRIA Roberto Villa Piermario Barzaghi

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PRIMA LETTURA DELLE

LINEE GUIDA 231

DI CONFINDUSTRIA

Roberto Villa Piermario Barzaghi

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Agenda

- Un po’ di storia: la redazione delle nuove LG

- Novità normative e altri aspetti introduttivi

- Poteri autorizzativi e di firma

- Comunicazione al personale e sua formazione

- L’Organismo di Vigilanza

- Gruppi d’imprese: alcuni spunti

- Modello 231 a misura di controllate: quali accorgimenti adottare

- Responsabilità 231 e gruppi transnazionali: una possibile soluzione

- Gruppi: considerazioni conclusive

- Appendice – Case Study

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Un po’ di storia: la redazione delle LG - 1

I. 10 ottobre 2011 – 1° incontro del GdL «Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche» con OdG: Individuazione criteri per l’aggiornamento

delle Linee Guida di Confindustria sui modelli in considerazione delle

novità legislative e dei principali orientamenti giurisprudenziali in materia.

Temi trattati:

• Reati Presupposto: case study da integrare per nuovi reati (in particolare

ambientali, valorizzazione dei Sistemi di Gestione e relative certificazioni), oltre a

quelli informatici di precedente redazione, ma non ancora inviato al Min. Giustizia

• Protocolli: deleghe di funzioni, formazione e comunicazione, sanzioni disciplinari

• Gruppi di imprese: gruppi multinazionali, coordinamento modelli,

esternalizzazione funzioni

• OdV: possibile ruolo del CS, wistleblowing, rapporti con altri Organi Sociali

• PMI: protocolli e procedure specifici

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II. 19 novembre 2012 – Revisione del GdL «Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche» semplificazione struttura e maggiore approccio

operativo. Viene meno la figura di Presidente del GdL.

III. 20 dicembre 2012 – Ridenominazione del GdL in «Legalità e 231»

IV. 15 aprile 2013 – Incontro GdL con OdG:

• Bozza di Parte Generale

• Pianificazione integrazione della Parte Speciale

• Protocollo di Legalità e Rating di Legalità (DL Cresci Italia 1/2012)

V. 17 maggio 2013 – lavori sui Case Study VI. 4 luglio 2013 Incontro del GdL con OdG la Bozza completa delle LG, in

particolare:

• OdV, parte rivista e molto articolata

• «interesse o vantaggio» nei reati colposi, presa di posizione alla luce degli

orientamenti giurisprudenziali intercorsi]

VII. 23 gennaio 2014 – versione consolidata delle LG:

• Revisione Parte Generale

• Snellimento e cambio veste grafica Case Study

Un po’ di storia: la redazione delle LG - 2

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Un po’ di storia: la redazione delle LG - 3

VIII. 25 febbraio 2014 – Revisione parte OdV e Gruppi Imprese. Focus sul reato di

corruzione e considerazioni in tema di sequestro preventivo

IX. 25 marzo 2014 – Invio informale delle LG al Ministero della Giustizia, ai sensi

art. 6 c.3 D. Lgs. 231/2001. Utile al Ministero che ha richiesto qualche giorno

in più rispetto ai 30 previsti per formulare eventuali osservazioni. Ad inizi

aprile si prevede l’invio «ufficiale»

X. Inizio maggio 2014 – Ministero Giustizia invia risposta con nota ufficiale che

prevede alcune osservazioni:

• Precisare rapporto tra LG nazionali e eventuali codici comportamento di

Associazioni del sistema

• Approfondire tema del concorso nel reato

• Considerare, in generale, l’ipotesi del tentativo di reato

• Dettagliare differenze tra concussione, induzione indebita e corruzione

• Considerare fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso

XI. 2 luglio 2014 – Deposito presso Ministero Giustizia del testo finale delle LG

che recepiscono le osservazioni formulate

XII. 21 luglio 2014 – Approvazione definitiva del testo finale delle LG da parte del

Ministero della Giustizia

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- Nel ultimi sei anni è proseguito il progressivo ampliamento del catalogo dei

reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, le LG di Confindustria ampliano le proprie analisi alle seguenti

fattispecie di reato:

• i delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

• i delitti di falsità in strumenti di pagamento o segni di riconoscimento (art. 25-bis) e

contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1)

• i delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies)

• i reati ambientali (art. 25-undecies)

• cd. legge anticorruzione (L. 190/2012)

- Sviluppi di giurisprudenza e dottrina maturati in ambito “231”.

- Evoluzione dei modelli e delle misure di prevenzione adottati dagli enti.

- Conferma di Parte Generale e Parte Speciale (Case Study).

Novità normative e altri aggiornamenti

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- L’introduzione delle LG non preclude alle Associazioni del Sistema

Confederale di adottare Codici di Comportamento in linea con le LG che

possano approfondire peculiarità di specifici settori, con maggiori

informazioni ad esempio sulle aree di rischio e sui protocolli di controllo.

- È stata introdotta una tabella sintetica che individua i reati-presupposto e le

relative sanzioni previste.

- Un principio che viene ribadito nell’intero documento di nuova emanazione è

l’esplicita necessità che i modelli organizzativi siano tenuti costantemente

aggiornati. L’aggiornamento deve seguire sia le modifiche normative, sia le

eventuali variazioni nei processi e nel sistema organizzativo aziendale

(apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni,

riorganizzazioni, ecc.).

Ciò consente una maggiore efficacia nella prevenzione del reato, nonché

una maggiore capacità esimente della responsabilità dell’ente.

Aspetti introduttivi

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Poteri autorizzativi e di firma - 1

- Le nuove Linee Guida richiamano l’importanza dell’adozione e della

documentabilità di un sistema di deleghe e procure.

- In considerazione della naturale complessità degli enti, un processo il cui

monitoraggio è fondamentale anche ai fini dell’esenzione dalla responsabilità ex

Decreto 231, è quello della ripartizione degli incarichi di gestione dell’impresa

fra più soggetti, delegando poteri e funzioni a persone diverse dagli originari

titolari. Diviene, pertanto, di primaria importanza l’individuazione chiara e

univoca ’’dei profili aziendali cui sono affidate la gestione e la responsabilità delle attività a rischio reato’’.

- Nella sezione relativa ai "Passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio", si afferma che è opportuno che l’attribuzione delle deleghe

e dei poteri di firma connessi alla gestione delle risorse finanziarie e

all’attuazione delle decisioni dell'ente relativamente alle attività a rischio reato:

• sia formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;

• indichi con chiarezza i soggetti delegati, le competenze richieste ai destinatari della

delega e i poteri rispettivamente assegnati;

(segue)

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Poteri autorizzativi e di firma - 2

• preveda limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti;

• preveda soluzioni dirette a consentire un controllo sull’esercizio dei poteri delegati;

• disponga l’applicazione di sanzioni in caso di violazioni dei poteri delegati;

• sia disposta in coerenza con il principio di segregazione;

• sia coerente con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicati dalla

società.

- Le Linee Guida ricordano la facoltà di prevedere una delega ambientale per la gestione dei rischi ambientali, cioè l’individuazione di un soggetto che si occupi delle misure di rispetto della normativa ambientale.

La delega è da ritenersi valida ove siano soddisfatte le seguenti condizioni (individuate dalla giurisprudenza):

i. specificità e inequivoca indicazione dei poteri delegati;

ii. dimensioni dell’azienda (in un’organizzazione complessa è impensabile non farvi ricorso);

iii. capacità tecnica e idoneità del soggetto delegato;

iv. autonomia (gestionale e finanziaria) ed effettivi poteri del delegato;

v. accettazione espressa della delega.

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- La comunicazione (di tutto ciò che inerisce al «Sistema 231») deve essere

«capillare, efficace, autorevole, chiara, dettagliata e periodicamente ripetuta».

Viene indicata, quale strumento per la diffusione del modello presso il

personale, “…anche l’intranet aziendale”.

- Ulteriore elemento imprescindibile del sistema di controllo ex D. Lgs. 231/01 è

quello della formazione dei destinatari del modello. A tal proposito

Confindustria osserva che essa deve essere modulata in base alle

caratteristiche degli stessi destinatari del modello organizzativo: i dipendenti in

generale, i dipendenti che operano nelle aree di rischio, i componenti gli organi

sociali, ecc. Le LG suggeriscono che siano organizzati corsi di formazione

obbligatoria, con controlli di frequenza e di qualità dei programmi ivi trattati,

promossi e supervisionati dall’Organismo di Vigilanza della società, il quale

può servirsi del supporto di funzioni aziendali o di consulenti esterni.

È importante inoltre che il modello contenga la menzione della descrizione

delle modalità di erogazione del servizio di formazione (es. sessioni in aula,

e-learning); e, nel caso in cui la formazione sia svolta in modalità e-learning, si

dovranno prevedere test di verifica del livello di apprendimento dei contenuti.

Comunicazione al personale e sua formazione

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Le attività che l’OdV è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni

contenute negli articoli 6 e 7 del decreto 231, possono schematizzarsi come segue:

- vigilanza sull’effettività del modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti

concreti e il modello istituito;

- esame dell’adeguatezza del modello, ossia della sua reale - non già meramente

formale - capacità di prevenire i comportamenti vietati;

- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del

modello;

- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell’ipotesi in

cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Aspetto, quest’ultimo, che passa attraverso: • suggerimenti e proposte di adeguamento del modello agli organi o funzioni aziendali in

grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, a seconda della tipologia e

della portata degli interventi: le proposte riguardanti aspetti formali o di minore rilievo

saranno rivolte alla funzione del Personale e Organizzazione o all’Amministratore,

mentre negli altri casi di maggiore rilevanza verranno sottoposte al Consiglio di

Amministrazione;

• follow-up: verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

L’Organismo di Vigilanza - 1

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Nelle LG si sottolinea la necessità che specialmente le aziende di medie e grandi

dimensioni si dotino di “una struttura dedicata a tempo pieno all’attività di vigilanza sul modello”.

L’Organismo di Vigilanza - 2

RREEQQUUIISSIITTOO CHE COSA SIGNIFICA

AUTONOMIA E INDIPENDENZA Evitare che all’Organismo di vigilanza complessivamente inteso

siano affidati compiti operativi. Non deve esserci identità tra

controllato e controllante.

Eliminare ingerenze e condizionamenti di tipo economico o

personale da parte degli organi di vertice.

Prevedere nel Modello cause effettive di ineleggibilità e decadenza

dal ruolo di membri dell’Organismo di vigilanza, che garantiscano

onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela

con gli organi sociali e con il vertice.

PROFESSIONALITÀ Nominare soggetti competenti in materia ispettiva e consulenziale, in

grado di compiere attività di campionamento statistico, di analisi,

valutazione e contenimento dei rischi, di elaborazione e valutazione

dei questionari.

È opportuno che almeno taluno tra i membri dell’Organismo di

vigilanza abbia competenze giuridiche.

CONTINUITÀ Predisporre una struttura dedicata all’attività di vigilanza sul modello.

Curare la documentazione dell’attività svolta.

I requisiti richiesti

all’OdV dal decreto 231,

come interpretato

dalla giurisprudenza

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Le LG, inoltre, dedicano una specifica riflessione al tema introdotto dalla L. 183/’11

circa la facoltà di affidare le funzioni dell’OdV al Collegio Sindacale.

«Questa norma arricchisce le possibilità organizzative a disposizione dell’impresa che intenda allinearsi alle prescrizioni del decreto 231. Infatti, il conferimento di funzioni di vigilanza al CS si aggiunge alle altre opzioni già praticabili, quali l’attribuzione del medesimo ruolo al Comitato controllo e rischi, all’Internal Audit o a un organismo istituito ad hoc».

L’impresa può valutare discrezionalmente l’opportunità di investire il CS della

funzione di OdV e, a tal proposito, Confindustria indica particolari accorgimenti:

- il CS non potrà prescindere dalla caratteristica di “autonomia” che deve

contraddistinguere ogni OdV. A differenza del caso in cui sia creato un OdV ad

hoc – ove la caratteristica di “autonomia” sarebbe più facilmente garantita – nel

caso in cui la funzione di vigilanza sia devoluta al CS, quest’ultimo dovrà dotarsi

di misure precauzionali aggiuntive, al fine di garantire la propria autonomia e

indipendenza e di poter effettivamente prevenire la commissione di reati-

presupposto;

L’Organismo di Vigilanza - 3

(segue)

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- per assicurare la continuità d’azione dell’Organismo di Vigilanza, sarà

necessario prevedere un minore intervallo di tempo intercorrente tra le riunioni

del Collegio Sindacale (v. art. 2404 c.c.);

- sarà necessario che, già al momento della selezione dei membri del CS, ne

vengano verificati i requisiti di professionalità coerenti con le funzioni di OdV e il

possesso di adeguate competenze in tema di controlli ai sensi del Decreto 231;

- è opportuno che nei modelli organizzativi vi siano delle indicazioni specifiche con

riferimento al caso in cui il CS svolga anche la funzione di OdV.

Confindustria afferma che l’opportunità di accentrare le funzioni in capo al CS

debba essere valutata caso per caso e che tale facoltà sia indirizzata specialmente

alle imprese caratterizzate da una minore complessità strutturale, ove è

maggiormente avvertita l'esigenza di razionalizzazione dei controlli interni, così

come le imprese cui mancano specifiche esigenze di articolazione della

governance.

L’Organismo di Vigilanza - 4

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Il Decreto 231 non affronta espressamente gli aspetti connessi alla

responsabilità dell’ente appartenente a un gruppo di imprese

Gruppi – Alcuni spunti

• La rilevanza delle imprese «organizzate» in forma di

Gruppo non è specificamente disciplinata dal nostro

ordinamento, tuttavia esistono norme che confermano il

fenomeno (art. 2359 c.c. «controllo e collegamento», art.

2497 c.c. «direzione e coordinamento»)

• Il Gruppo, quindi, non può considerarsi diretto centro di

imputazione della responsabilità da reato e non si può

affermare una responsabilità diretta del Gruppo ai sensi

del Decreto

Possono essere chiamati a rispondere di reato le legal entity che compongono un Gruppo

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L’illecito amministrativo da reato commesso da una controllata può essere

imputato alla controllante in presenza di un interesse o vantaggio immediato

e diretto.

Le controllanti, attraverso i propri amministratori, hanno attivamente

partecipato alla fase delle scelte decisionali e alla consumazione

degli illeciti.

L’interesse della controllata non è un interesse esclusivo di terzi.

L’interesse si caratterizza per non essere esclusivo di una delle

Società del gruppo ma per essere di tutti, anche solo per la prospettiva

della partecipazione agli utili.

Coincidenza tra i vertici della holding e quelli delle controllate implica

che le società potrebbero essere considerate soggetti distinti solo sul

piano formale

Gruppi – Alcuni spunti

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• Risk assessment con esplicitazione delle attività svolte anche per le controllate

• Definizione di procedure accentrate e definizione di specifici protocolli per i processi

centralizzati

• Mappatura dei servizi forniti in outsourcing alle controllate:

• caratteristiche dei rapporti contrattuali e quindi chiara identificazione dei servizi prestati,

criteri univoci di determinazione dei corrispettivi, previsione di service level agreement

sulla qualità sei servizi offerti

• previsione di forme di certificazione indipendente dei processi di controllo (disegno

e efficacia dei controlli posti in essere) dell’entità incaricata di svolgere i più rilevanti

processi di supporto (es. amministrazione, risorse umane, sistemi informativi)

• Definizione di flussi (anche statistici) riguardanti lo stato di attuazione del sistema di adottato ai

sensi del decreto 231 (aggiornamenti del Modello, sanzioni irrogate, cambiamenti organizzativi)

…Modello 231 a misura di controllate – quali

accorgimenti organizzativi adottare (lato holding)

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• Sollecitare le controllate all’adozione ed efficace attuazione di propri Modelli pur nel rispetto

dell’autonomia decisionale delle società controllate

• Definizione di approcci comuni al fine di garantire coerenza rispetto agli indirizzi della holding

• Chiara indicazione dei principi alla base della definizione dei protocolli attuativi

• Codice di comportamento autonomamente implementato dalle singole società del gruppo

attraverso addenda/protocolli che calino i principi ed i valori definiti dalla holding nella specifica

operatività

• Nomina di un proprio Organismo di Vigilanza distinto dalla holding anche nella scelta dei singoli

componenti

…Modello 231 a misura di controllate – quali

accorgimenti organizzativi adottare (lato controllate)

Riduzione del rischio di ricaduta sulla holding se la prevenzione è specifica per ogni società controllata

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• Regolamentazione degli scambi comunicativi (attività programmate e attività

svolte, criticità riscontrate nell’attività di vigilanza)

• Invio da parte degli OdV delle controllate verso l’OdV della holding di flussi

informativi sui seguenti ambiti:

• verifiche pianificate

• relazioni svolte dai singoli OdV verso il CdA (estratto)

• macro-ambiti affrontati durante gli incontri periodici degli OdV

• Organizzazione di riunioni congiunte con l’obiettivo di formulare indirizzi comuni

rispetto alle attività di vigilanza

• Creazione di un repository al fine di raccogliere gli aggiornamenti dei Modelli delle

singole controllate e altra documentazione informativa utile (es. giurisprudenza,

novità normative)

…Modello 231 a misura di controllate – quali

accorgimenti organizzativi adottare (OdV)

come assicurare il coordinamento degli OdV (holding vs controllate) e garantire il rispetto di […autonomi poteri di

iniziativa e di controllo…] art. 6, comma 1, lett. b., D.Lgs. 231/01

Evitare di prevedere poteri ispettivi in capo all’OdV della holding

Declinare il rapporto tra i vari OdV in un’ottica di pariteticità

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Responsabilità 231 e gruppi transnazionali: una

possibile soluzione

Non è prevista l’applicabilità (extraterritorialità) del Decreto alle società estere

controllate da Capogruppo italiana

• Il Gruppo operante in una realtà transnazionale presenta specifici profili di potenziali

rischi in termini di criminalità economica dovuti a:

• dispersione geografica

• decentramento decisionale

• volumi e complessità delle operazioni economiche

• Le difformità normative dei diversi ordinamenti, meccanismi sanzionatori e

dinamiche correttive rendono complesso l’adeguamento della struttura organizzativa

delle società estere anche alle prescrizioni della "231"

■ Identificare principi e regole di comportamento allineati ai requisiti delle leggi locali ed alle best practices

internazionali al fine di prevenire il rischio che la società sia coinvolta in operazioni, attività e relazioni con terze

parti che possano determinare accuse penali e responsabilità di natura societaria

■ Assicurare standard di comportamento uniformi all’interno dei Gruppi di società

■ Definire linee guida, procedure, attività di valutazione e gestione del rischio, comunicazioni interne ed esterne,

attività di controllo, monitoraggio, formazione e valutazione

■ Incoraggiare il Management a diffondere una cultura della compliance e dell’integrità, sviluppando iniziative

anticorruzione

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•Recepimento del Programma da parte delle società ed aggiornamento

del sistema di controllo interno attraverso la formalizzazione di

strumenti attuativi

•Verificare l’efficace adozione del Programma e delle relative Regole di Condotta attraverso l’analisi degli strumenti attuativi implementati

• Definizione dei principi e delle regole di

comportamento atte a mitigare i rischi

• Comprendere il contesto interno ed esterno che caratterizza le controllate estere

Analizzare il quadro

normativo

Programma di compliance

Comunicare e diffondere

Attuazione del programma

Roadmap

In considerazione di adeguamenti a normative similari su ambiti analoghi potrebbe

essere opportuno definire dei programmi di compliance integrati

Responsabilità 231 e gruppi transnazionali: una

possibile soluzione

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• Prevenzione specifica per le controllate italiane

• Transnazionalità delle norme: tenerne sempre più conto e fornire

indicazioni chiare alle controllate estere sugli approcci da seguire

• «Assolvere» in primis alla «compliance locale» partendo dalle norme

nazionali per poi arrivare a quelle italiane

• Definizione di compliance programs al fine di ottemperare

efficacemente a normative differenti

• Non duplicare e calare tout court «regole italiane» verso controllate

estere

Gruppi: considerazioni conclusive

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Appendice – Case Study 1

Aree a maggior rischio Controlli preventivi

Attività aziendali che prevedano l’accesso nei

confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA

(es. partecipazione e procedure di gara

telematica, presentazione di istanze e

documentazione a supporto di autorizzazioni e

licenze

Sistema di controlli interno all’azienda che preveda:

• un adeguato riscontro delle password di abilitazione per l’accesso ai

Sistemi Informativi della PA possedute, per ragioni di servizio, da

determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture

aziendali;

• la puntuale verifica dell’osservanza, da parte dei dipendenti, di ulteriori

misure di sicurezza adottate dalla società;

• il rispetto della normativa sulla privacy.

Questi meccanismi assumono maggiore pregnanza per quelle società

che, sulla base di un rapporto di appalto/concessione con una PA o in

qualità di società miste partecipate da un’Amministrazione/Ente locale e

da un privato imprenditore, si assumono l’incarico di realizzare,

sviluppare e gestire un Sistema Informativo pubblico o un Sistema

Informativo di interesse pubblico.

Partecipazione a procedure per l’ottenimento di

erogazioni, contributi o finanziamenti • Controlli di completezza della documentazione da presentare

• Verifiche incrociate di coerenza tra la funzione richiedente l’erogazione

pubblica e la funzione designata a gestire le risorse;

• Monitoraggio sull’avanzamento del progetto realizzativo e sul relativo

reporting alla PA, con evidenza e gestione delle anomalie;

• Controlli sull’effettivo impiego de fondi erogati in relazione agli obiettivi

dichiarati.

Art. 24 d.lgs. 231/01 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico

o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente

pubblico

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Aree a maggior rischio Controlli preventivi

Gestione dei documenti a valenza probatoria • Misure di protezione dell’integrità delle informazioni messe a

disposizione su un sistema accessibile al pubblico;

• Misure di protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale);

• Procedure per garantire che l’utilizzo di materiali eventualmente

coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme a

disposizioni di legge e contrattuali.

Gestione di accessi, di account e creazione

di profili utente • Adozione di procedure di validazione delle credenziali di

sufficiente complessità e previsione di modifiche periodiche;

• Procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al

termine del rapporto di lavoro;

• Aggiornamento regolare dei sistemi informativi in uso;

• Definizione di modalità di accesso ai sistemi informatici aziendali

mediante adeguate procedure di autorizzazione;

• Formalizzazione di procedure per il controllo degli accessi;

• Tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte;

• Inclusione negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro di

clausole di non divulgazione delle informazioni;

• Procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al

termine del rapporto di lavoro

Art. 24-bis d.lgs. 231/01 – Delitti informatici e trattamento illeciti di dati

Appendice – Case Study 2

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Aree a maggior rischio Controlli preventivi

Utilizzo della postazione di lavoro •Definizione di regole per un utilizzo accettabile delle

informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione

delle informazioni;

•Formalizzazione di procedure per il trattamento e la

classificazione delle informazioni;

• Implementazione di misure di protezione dell’accesso alle

aree dove hanno sede informazioni;

•Definizione di misure per apparecchiature utilizzate fuori

sede;

•Previsione di procedure per rilevare le vulnerabilità tecniche

dei sistemi.

Art. 24-bis d.lgs. 231/01 – Delitti informatici e trattamento illeciti di dati

Appendice – Case Study 2

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Aree a maggior rischio Controlli preventivi

Selezione fornitori di beni e di servizi • Introduzione di meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti

dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio:

- il possesso del rating di legalità;

- l’iscrizione nelle white list prefettizie o nell’elenco delle imprese aderenti al

Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell’Interno.

• Impegno del fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il

rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei

propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché

l’assenza di provvedimenti a carico dell’ente o dei suoi apicali per reati della

specie di quelli previsti dal decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui

all’art. 24-ter.

• Predisposizione di specifiche procedure organizzative che assicurino:

- verifiche preventive sulle controparti o sui beneficiari;

- definizione di criteri qualitativi/quantitativi con adeguati livelli di

autorizzazione per le spese di rappresentanza;

- distinzione dei ruoli;

- stratificazione dei poteri di firma;

- tracciabilità dei flussi finanziari.

• Occorre adottare e attuare uno strumento normativo o organizzativo che definisca

modalità di qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori e dei

contrattisti. In particolare tale strumento dovrebbe:

- definire ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della

qualifica/valutazione/classificazione;

- in caso di appalto, prevedere che si tenga conto oltre che dei requisiti di

carattere generale e morale degli appaltatori, anche dei requisiti tecnico-

professionali;

Art. 24-ter d.lgs. 231/01 – Delitti di criminalità organizzata

Appendice – Case Study 3

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Aree a maggior rischio Controlli preventivi

Selezione fornitori di beni e di servizi •Nei contratti con i fornitori:

- clausola risolutiva espressa nel caso in cui l’impresa

fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia

regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta

comunicazione ovvero informazione antimafia

interdittiva;

- limitazione al tempo strettamente necessario del

termine entro cui il fornitore destinatario di una

sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in

concreto estromesso dal contratto.

•Rotazione periodica del personale addetto alle aree e

funzioni a maggiore rischio di reato.

• Inserimento nel Codice etico di specifiche previsioni

riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti

coinvolti in rapporti con società concorrenti o target (ad. es.,

rispetto delle regole di corretta concorrenza; trasparenza e

tracciabilità dei comportamenti; divieto di regalie o promesse

di benefici).

Art. 24-ter d.lgs. 231/01 – Delitti di criminalità organizzata

Appendice – Case Study 3

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Aree a maggior rischio Controlli preventivi

Partecipazione a gare indette dalla

Pubblica Amministrazione

• Controlli di completezza e correttezza della documentazione da

presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla

documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali

dell’azienda che presenta il progetto).

• Monitoraggio delle offerte economiche relative a gare e a trattative

private con la PA, corredato da analisi del trend dei prezzi praticati,

nonché monitoraggio delle fasi evolutive dei procedimenti di gara o di

negoziazione diretta.

• Reporting interno, a fronte delle attività di monitoraggio, per favorire

sistemi di cross control e gestione delle anomalie tra le diverse funzioni

aziendali.

Nel caso di procedure svolte in un contesto competitivo a carattere

internazionale:

• procedimentalizzazione dei rapporti e delle operazioni che si svolgono

nelle aree geografiche a maggiore rischio reato, adottando particolari

cautele già nella fase precontrattuale e di negoziazione, nonché nella

individuazione dei soggetti incaricati delle relative operazioni e nello

scambio di comunicazioni formali che ne attestino la trasparenza e

correttezza.

• consultazione di studi che periodicamente enti specializzati svolgono

per valutare il livello di corruzione nelle pubbliche amministrazioni in

tutti i paesi del mondo.

Art. 25 d.lgs. 231/01 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e

corruzione

Appendice – Case Study 4

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Aree a maggior rischio Controlli preventivi

Partecipazione a procedure di evidenza

pubblica in associazione con altri partner (RTI, joint venture, consorzi)

Evitare la propagazione di responsabilità agli enti che abbiano realizzato

forme di associazione con altri partner commerciali, a fronte di un illecito

corruttivo commesso dall’esponente di uno di questi ultimi:

• la conduzione di adeguate verifiche preventive sui potenziali partner;

• omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte dei componenti

dell’ATI/RTI o dei consorziati o intermediari sui temi afferenti la corretta

applicazione della 231, anche in relazione all’adozione di un proprio

modello organizzativo da parte di ciascun componente del

raggruppamento nonché all’impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di

adottare un proprio Codice Etico;

• acquisizione dai partner di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi

implementato, nonché flussi di informazione tesi ad alimentare un

monitoraggio gestionale, ovvero attestazioni periodiche sugli ambiti di

rilevanza 231 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica

in cui ciascun partner dichiari di non essere a conoscenza di informazioni o

situazioni che possano configurare le ipotesi di reato previste dalla 231);

• definizione di specifiche clausole contrattuali di audit, da attivarsi a fronte

di eventuali indicatori di rischio rilevati;

• l'adozione, accanto al Codice Etico, di un Codice di Comportamento rivolto

ai fornitori e partner che contenga le regole etico-sociali destinate a

disciplinare i rapporti dei suddetti soggetti con l’impresa, cui aderiscano le

controparti che affiancano la società nelle diverse opportunità di business

(es. joint venture, ATI, RTI, consorzi, etc.).

Art. 25 d.lgs. 231/01 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e

corruzione

Appendice – Case Study 4

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Aree a maggior rischio Controlli preventivi

Predisposizione del bilancio • Inserimento nel Codice etico di specifiche previsioni riguardanti il corretto

comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del

bilancio o di altri documenti similari, così da garantire: massima collaborazione,

completezza e chiarezza delle informazioni fornite, accuratezza dei dati e delle

elaborazioni, tempestiva segnalazione di eventuali conflitti di interesse.

• Attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché

conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni,

principi contabili, ecc.).

• Istituzione di una procedura con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono

essere forniti all’Amministrazione, nonché quali controlli devono essere svolti su

elementi forniti dall’Amministrazione e da “validare”.

• Previsione per il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni

relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali dell’obbligo di sottoscrivere

una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse.

Nella dichiarazione andrà di volta in volta asseverato ciò che il soggetto

responsabile può documentalmente dimostrare sulla base dei dati in suo

possesso, evitando, nell’interesse stesso dell’efficacia dei protocolli,

affermazioni generali e generiche. Ciò anche al fine di evidenziare la necessità

che i protocolli disciplinino efficacemente e conseguentemente

responsabilizzino tutti i singoli passaggi di un procedimento,

Art. 25-ter d.lgs. 231/01 – Reati societari

Appendice – Case Study 5

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Aree a maggior rischio Controlli preventivi

Predisposizione del bilancio Se il bilancio della società è assoggettato a revisione, è consigliabile consegnare a tutti i

componenti del Consiglio di amministrazione - in particolare dei membri del Comitato per il

controllo e rischi, ove esistente - prima della riunione del Consiglio per l’approvazione dello stesso

di:

• bozza del bilancio, allegando una documentata certificazione dell’avvenuta consegna della bozza

in questione;

• giudizio sul bilancio da parte della società di revisione, ove esistente;

• lettera di attestazione richiesta dalla società di revisione sottoscritta dal massimo vertice

esecutivo e siglata dal Responsabile amministrativo.

• prevedere almeno una riunione tra la società di revisione, il Collegio Sindacale, il Comitato per il

controllo e rischi (ove esistente) e l’Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di

Amministrazione indetta per l’approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento,

da documentarsi mediante verbale.

• comunicare sistematicamente all’Organismo di Vigilanza:

• incarichi conferiti, o che si intende conferire, alla società di revisione o a società ad essa

collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio;

• valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione (in base ad elementi quali

professionalità, esperienza nel settore non solo in base all’economicità).

Per le società il cui bilancio non è assoggettato a revisione, si suggerisce di prevedere:

• uno o più incontri tra l’Organismo di Vigilanza e il Responsabile amministrativo, focalizzati sul

bilancio;

• almeno un incontro all’anno, in prossimità della riunione del Consiglio di Amministrazione, tra

Organismo di Vigilanza e Collegio sindacale avente per oggetto il bilancio (con relativa nota

integrativa), con redazione di verbale.

Art. 25-ter d.lgs. 231/01 – Reati societari

Appendice – Case Study 5

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Aree a maggior rischio Controlli preventivi

Selezione e assunzione del

personale

Adozione di strumenti normativi e/o organizzativi che nell’ambito della selezione,

assunzione e gestione amministrativa del personale prevedano:

• un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del

fabbisogno;

• l'individuazione dei requisiti minimi necessari per ricoprire il ruolo e il relativo

livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi

Nazionali del Lavoro ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;

• la definizione di un processo di selezione del personale che disciplini:

- la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del

ruolo da ricoprire;

- la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato;

- la verifica della coerenza delle candidature con il profilo definito;

• lo svolgimento di verifiche pre-assuntive, anche nel rispetto di eventuali

legislazioni estere, finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli

che espongano la società al rischio di commissione di reati presupposto in tema

di responsabilità dell’ente (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti

penali/carichi pendenti, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le

funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in

relazione ad attività per le quali la società ha un interesse concreto cosi come con

rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti

privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di

impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali);

Art. 25-ter d.lgs. 231/01 – Reati societari – Corruzione tra privati

Appendice – Case Study 6

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Aree a maggior rischio Controlli preventivi

Selezione e assunzione del

personale

• la definizione di circostanze ostative all'assunzione a seguito del

completamento delle verifiche pre-assuntive;

• l'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli;

• le modalità di apertura e di gestione dell’anagrafica dipendenti;

• sistemi che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle presenze in

accordo con le previsioni di legge applicabili;

• la verifica della correttezza delle retribuzioni erogate;

• la specifica previsione del codice etico e diffusione di quest’ultimo tra tutti i

dipendenti;

• un programma di informazione/formazione periodica del dipendente;

• la responsabilizzazione esplicita, riportata in ordine di servizio e nel contesto

delle relative procedure aziendali, delle funzioni competenti alla

predisposizione dei progetti e delle relative istanze;

• predisposizione di specifica procedura/check-list per l’assunzione di lavoratori

stranieri;

• adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei

lavoratori;

• implementazione di un sistema di monitoraggio relativo ai permessi di

soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.).

Art. 25-ter d.lgs. 231/01 – Reati societari – Corruzione tra privati

Appendice – Case Study 6

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Aree a maggior rischio Controlli preventivi

Negoziazione e stipula di

contratti attivi Nella negoziazione e stipula di contratti attivi, devono essere adottati e

attuati strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della

negoziazione e stipula di contratti attivi prevedano:

• l'iter di definizione e attuazione delle politiche commerciali;

• le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della

congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto

dell'oggetto del contratto e delle quantità;

•previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di

contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di

principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del

terzo, e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;

• l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi;

• in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza dell'ordine rispetto ai

parametri previsti nel contratto medesimo;

• la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al

contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati;

• la verifica - anche a campione - della conformità della fatturazione alle

prescrizioni di legge;

• i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e note di credito.

Art. 25-ter d.lgs. 231/01 – Reati societari – Corruzione tra privati

Appendice – Case Study 6

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Aree a maggior rischio Controlli preventivi

Gestione informazioni

privilegiate • Previsione di un sistema di responsabilità del vertice aziendale e di connesse

deleghe coerenti;

• Programma di informazione/formazione periodica di amministratori,

management e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, nonché delle

persone inserite nei Registri delle persone che hanno accesso alle

informazioni privilegiate, su normativa in materia di abusi di mercato e relative

procedure interne;

• Individuazione di soggetti rilevanti, procedure autorizzative e operazioni da

essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni e

strumenti finanziari;

• Procedure autorizzative e di controllo per comunicati stampa, informativa

societaria, diffusione delle informazioni privilegiate al mercato ecc. e

procedure per la comunicazione delle società controllate alla società

controllante di informazioni richieste ai fini degli adempimenti di gestione,

comunicazione e diffusione delle informazioni privilegiate;

• Comunicazione sistematica all’OdV da parte di amministratori, management e

dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, di fatti e/o comportamenti

sintomatici di operazioni di market abuse e conseguente obbligo dell’OdV di

riferire tempestivamente all’organo dirigente e/o di controllo le situazioni che

possono integrare un illecito, ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di

rispettiva competenza.

Art. 25-sexies d.lgs. 231/01 – Abusi di mercato

Appendice – Case Study 7

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Aree a maggior rischio Controlli preventivi

• Gestione degli scarichi

idrici

• Gestione delle emissioni

atmosferiche

• Costruzione, gestione e

manutenzione di

infrastrutture in relazione

a possibili impatti sulle

biodiversità

Identificazione e valutazione di:

• aspetti ambientali in funzione dei beni prodotti, dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni

operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di

emergenza e di incidenti;

• significatività in relazione agli impatti ambientali diretti e indiretti correlati, anche sulla base del

contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi

provvedimenti autorizzativi;

• misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla

valutazione di significatività degli aspetti ambientali.

Disciplina delle attività di ottenimento, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché

siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti. Dovrebbero prevedersi modalità

di monitoraggio della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica/rinnovo di

autorizzazioni preesistenti.

Misura e monitoraggio delle prestazioni ambientali, definendo ruoli, responsabilità, modalità e

criteri per l’esecuzione delle attività di:

• identificazione e aggiornamento dei punti di scarico/emissione e dei punti di campionamento;

• definizione dei programmi dei campionamenti e delle analisi degli scarichi/emissioni in linea con

quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente;

• monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi/emissioni, ivi compresi i certificati analitici e i

campionamenti effettuati.

Trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive, al fine di realizzare:

• investigazione interna dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su

scarichi/emissioni;

• risoluzione dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi o

emissioni.

Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 – Reati ambientali

Appendice – Case Study 8

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Aree a maggior rischio Controlli preventivi

Tutte le attività che si inseriscono

nel ciclo di vita di un impianto in

relazione al quale insistano

obblighi in materia ambientale,

cioè:

• acquisizione;

• esercizio;

• dismissione.

Gestione degli adempimenti e

delle attività connessi alla bonifica,

a seguito di un evento che sia

potenzialmente in grado di

contaminare il suolo, il sottosuolo,

le acque superficiali o le acque

sotterranee.

Disciplina delle attività di manutenzione e ispezione degli impianti lungo tutto il loro ciclo di vita, definendo:

ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli impianti;

periodiche verifiche di adeguatezza, integrità e regolarità degli impianti

pianificazione, compimento e verifica delle attività di ispezione e manutenzione mediante personale

esperto e qualificato.

Adozione e attuazione di uno strumento organizzativo che:

regoli la scelta e lo svolgimento dei rapporti con fornitori o appaltatori, imponendo di tenere conto dei

requisiti morali e tecnico-professionali degli appaltatori, comprese le necessarie autorizzazioni previste

dalla normativa;

imponga di verificare la corrispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e

le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza;

definisca modalità di inserimento di clausole contrattuali relative al rispetto della normativa ambientale

rilevante nell’esecuzione del singolo contratto di fornitura o appalto.

Occorre adottare e attuare uno strumento normativo e organizzativo che definisca ruoli, responsabilità,

modalità e criteri per la gestione delle attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati e che preveda, a

seguito di un evento potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo le acque superficiali e/o le

acque sotterranee:

la comunicazione da effettuarsi alle autorità competenti al verificarsi di un evento potenzialmente in

grado di contaminare o all’atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o

delle acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;

l’identificazione di elementi di potenziale contaminazione (attuale o storica) ai fini della valutazione di

avviamento delle necessarie attività di messa in sicurezza e di bonifica;

il monitoraggio delle procedure operative ed amministrative nel rispetto delle modalità e delle

tempistiche previste dalla normativa vigente;

la verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di

bonifica approvato;

la predisposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti al completamento

dell’intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.

Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 – Reati ambientali

Appendice – Case Study 8

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Aree a maggior rischio Controlli preventivi

Gestione delle attività di raccolta,

caratterizzazione, classificazione e deposito

dei rifiuti

.

Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, consistente in:

• identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti;

• verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei

rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella

documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa

vigente.

Deposito temporaneo di rifiuti, prevedendo:

• la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al

deposito temporaneo di rifiuti;

• l’identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;

• la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l’identificazione delle

tipologie di rifiuti ammessi all’area adibita a deposito temporaneo;

• l’avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in

linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi

previsti dalla normativa vigente.

Gestione delle sostanze lesive dell’ozono Occorre prevedere modalità e criteri per:

• il censimento degli asset contenenti sostanze lesive dell’ozono e la

definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione

dell’utilizzo e dismissione dell’asset, secondo quanto previsto dalla

normativa vigente;

• le verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni

risolutive in caso di mancato rispetto.

Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 – Reati ambientali

Appendice – Case Study 8

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Aree a maggior rischio Controlli preventivi

Assunzione del personale •Predisposizione di specifica check-list per l’assunzione di

lavoratori stranieri;

• Implementazione di un sistema di monitoraggio delle vicende

relative ai permessi di soggiorno

Acquisti con particolare riferimento alla

stipulazione di contratti di

somministrazione di lavoro, contratti

d’appalto, contratti d’opera

•Predisposizione di specifica check-list per la stipula di

contratti che implicano l’impiego di forza lavoro;

•Richiesta ai fornitori di uno specifico impegno al rispetto della

normativa in oggetto.

Art. 25-duodecies d.lgs. 231/01 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è

irregolare

Appendice – Case Study 9