PIP - Richiesta rimozione irregolarità

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Al Sig. Presidente della Giunta Regionale del Molise, Responsabile Unico del Contratto d’Area Molise Interno, Via Genova 11, 86100 Campobasso, al Sig. Assessore alle Attività Produttive della Regione Molise, Contrada Colle della Api s.n.c. 86100 Campobasso, al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali, Via Vittorio Veneto 33, 00187 Roma al Sig. Presidente pro-tempore di Molise Sviluppo S.c.p.a., Via Ugo Petrella 14, 86100 Campobasso, al Sig. Sindaco del Comune di Monteroduni, Largo S. Angelo 1, 86075 Monteroduni (IS),

e p.c. a S.E. il Prefetto di Isernia, Via Kennedy, 86170 Isernia.

Monteroduni, lì OGGETTO: Contratto d'Area Molise Interno, Terzo Protocollo Aggiuntivo. Intervento: “Infrastrutture Area Piano Insediamenti Produttivi zona Selvotta - Comune di

Monteroduni”. Richiesta rimozione irregolarità.

^^^^^^^^^^^^^^ Il Consiglio Comunale di Monteroduni (IS), nella seduta del 10/03/2014, ha adottato la deliberazione

n. 4, avente ad oggetto: “Infrastrutture Area Piano Insediamenti Produttivi z ona Selvotta Comune di Monteroduni. Approvazione progetto definitivo ai se nsi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ”.

Questo progetto, dell’importo complessivo di euro 2.320.391,30, risulta finanziato con i fondi del

Contratto d'Area Molise Interno, Terzo Protocollo Aggiuntivo. Oggi è in corso di pubblicazione l’avviso della relativa gara di appalto dei lavori. Riguardo alle procedure seguite per arrivare prima alla predisposizione e approvazione del progetto,

poi alla predisposizione del piano urbanistico PIP e quindi alla gara di appalto in corso di svolgimento si espone quanto appresso.

A) PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO

1. Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 28/06/2010, vale a dire quattro anni fa, fu

approvato il progetto definitivo generale denominato “Realizzazione della viabilità e dei servizi a rete

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dell’area per gli insediamenti produttivi del Comune di Monteroduni” dell’importo totale di euro 5˙400˙000, di cui complessivi euro 530˙433,52 per spese tecniche.

2. Con la stessa Deliberazione del 2010 fu anche approvato il “progetto 1° stralcio del 1° lotto funzionale” del progetto generale in questione, dell’importo di euro 2˙500˙000, di cui euro 294˙734,18 per spese tecniche.

3. Le approvazioni di cui sopra avvennero:

- senza che i citati progetti fossero stati inclusi nel “piano triennale delle opere pubbliche”, come invece era obbligatorio ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) e l’art. 13 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento dei lavori pubblici);

- senza che fosse stato redatto il “documento preliminare alla progettazione”, obbligatorio anch’esso ai sensi dell’art. 93, commi 1 e 2, del citato D. Lgs. 163/06, nonché dell’art.15, commi 5 e 6, del D.P.R. 207/2010;

- senza che fosse stato redatto il necessario progetto preliminare;

- senza che fossero stati acquisiti i pareri e nulla-osta obbligatori per legge per l’approvazione del progetto definitivo, come previsto dall’art. 47 del D.P.R. 207/2010;

- senza che fosse stata data informazione agli interessati portatori di legittimi interessi di avvio del procedimento di esproprio, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 327/2001 (Testo unico sull’espropriazione per pubblica utilità) e dell’art. 7 della legge 241/90, considerato che l’art. 12, comma 1, dello stesso D.P.R. 327/2001 prevede che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta quando l’espropriante, cioé il Comune, approva il progetto definitivo dell’opera;

- senza fosse stata data la necessaria copertura finanziaria;

- senza che fossero state espletate le verifiche del progetto previste dall’art. 45 del D.P.R. 207/2010;

- SENZA CHE FOSSE STATO PREVENTIVAMENTE CONFERITO ALCUN INCARICO DI PROGETTAZIONE.

4. A quest’ultimo riguardo, gli artt. 90 e 91 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché la Parte III, Titolo II, del D.P.R. 207/2010, nel disciplinare gli affidamenti di incarichi di progettazione, prevedono procedure di evidenza pubblica nelle quali devono essere garantiti i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. In particolare, l’art. 261, comma 2, del citato D.P.R. 207/2010, prescrive che nelle procedure relative ai servizi il cui corrispettivo sia superiore alla cosiddetta “soglia comunitaria” di 100˙000 euro (come è nel caso in questione, poiché l’importo previsto le spese tecniche è di euro 530˙433,52), “si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità”.

6. Nel caso in parola, tali stringenti disposizioni normative non sono state rispettate e, come è detto nella narrativa della stessa Deliberazione n. 38 del 2010, si è proceduto alle repentine approvazioni dei progetti di cui sopra solo sulla base della “dichiarazione resa dai progettisti ed allegata alla nota prot. n. 3347 del 09/06/2010, con la quale dichiarano che ove il progetto non venga finanziato nulla hanno a che pretendere a titolo di corrispettivi per prestazioni professionali né tanto meno di semplici rimborsi spesa, dichiarando, altresì, la loro prestazione a titolo gratuito ”.

7. Ma a questo proposito, l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con la propria Deliberazione n. 33/2009 e con riferimento proprio agli articoli 90 e 91 del D.Lgs 163/06, si è così espressa: “NON SONO CONSENTITE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ALTERNATIVE A QUELLE INDIVIDUATE DALLA LEGGE ”.

8. La stessa A.V.C.P., con propria Determinazione n. 125/2007, ha poi chiaramente ribadito: “non è possibile - a pena di nullità - affidare incarichi di progettazione subordinando la corresponsione dei compensi professionali, relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad esse connesse, ai finanziamenti dell'opera”.

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9. Quindi, OLTRE ALL’ASSENZA DI UN REGOLARE INCARICO , L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO IN PAROLA È AVVENUTA SOLO E SOLTANTO SULLA BASE DELLA ILLEGITTIMA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE GRATUITA RILASCIATA DAI TECNICI PRO GETTISTI.

10. La situazione determinatasi appare essere anche oltremodo confusionaria, perché:

- il Responsabile del Servizio Area Tecnica – Espropri del Comune di Monteroduni, nella propria Determinazione n. 59 del 29/10/2012, parla di approvazione del progetto definitivo “così come redatto dai Tecnici incaricati ”, lasciando intendere che il Comune abbia in qualche modo proceduto all’affidamento dello stesso incarico di progettazione;

- invece il Sindaco del Comune di Monteroduni, con la propria nota prot. n. 5859 del 19/11/2012, ha fatto presente che “in merito alla procedura di affidamento dell’incarico di progettazione … nessun atto può essere rilasciato in quanto questo Ente, non avendo ad oggi ancora ottenuto il finanziamento, non può procedere all’affidamento di incarichi”.

11. Ad aggravare ulteriormente la situazione è poi intervenuta la Determina n. 51 del 17/07/2013, con la quale è stato dato incarico della redazione dello STESSO PROGETTO GIÀ APPROVATO NEL 2010 con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 di cui si è parlato ai precedenti punti 1 e 2 .

12. Non solo, ma per consentire l’affidamento diretto da parte del Rup, PER LA REDAZIONE DI TALE “NUOVO” PROGETTO DEFINITIVO È STATA PREVISTA LA SP ESA DI EURO 39˙387,45, DI POCO INFERIORE AL LIMITE DI EURO 40˙000 OLTRE IL QUALE S AREBBE STATA INVECE NECESSARIA UNA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA , e che tale importo era solo così stimato perché “verrà più precisamente determinato in seguito sulla base del quadro economico definitivo di progetto”.

13. IL PROGETTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA DELIBERA n. 10/2014 PREVEDE INVECE PER LE SPESE TECNICHE IL COMPENSO COMPLESSIVO DI EURO 151.000, AL NETTO DELL’IVA .

14. Anche in questo secondo caso non è stata rispettata la prescrizione del già citato art. 261, comma 2, del D.P.R. 207/2010, che prescrive, come si è visto, che nelle procedure relative ai servizi il cui corrispettivo sia superiore alla cosiddetta “soglia comunitaria” di 100˙000 euro devono essere applicate le disposizioni della Parte II, Titolo I, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità.

15. Un ulteriore aspetto che va posto in evidenza riguarda il fatto che non rientra tra le competenze della giunta comunale quello di approvare progetti di opere pubbliche. Infatti, oltre alle chiarissime disposizioni del TUEL, anche gli art. 10 e 97 del D. Lgs. 163/06, nonché l’art. 10 del D.P.R. 207/2010, elencano fra le competenze del Responsabile unico del procedimento proprio quella dell’approvazione dei progetti.

B) PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE DEL P.I.P.

Una seconda questione investe il progetto in parola e riguarda il fatto che IL COMUNE DI MONTERODUNI NON HA ANCORA UNA ZONA COSIDDETTA PIP APPROVATA NEI MODI DI LEGGE (art. 27, legge 865/1971).

Pertanto, non ha ancora la disponibilità delle aree oggetto dell’intervento, perché mai ha provveduto a quanto previsto dal comma 5 della citata norma, che tassativamente prescrive per la formazione di un PIP il prioritario esproprio delle aree da lottizzare. Di conseguenza, GLI INTERVENTI PREVISTI RIGUARDEREBBERO SOLO AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA e, consistendo appunto nella “Realizzazione della viabilità e dei servizi a rete”, di fatto implicherebbero un NOTEVOLISSIMO BENEFICIO ECONOMICO PER I PRIVATI PROPRIETARI DELLE STESSE.

In sostanza, oltre alla questione vista al precedente punto A), che riguarda il PROGETTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI, una seconda ed altrettanto seria questione riguarda il “piano urbanistico” PIP (che, si specifica meglio, è altra cosa rispetto al progetto delle opere di cui sopra).

L’Assessore alle Attività produttive della Regione Molise, venuto a conoscenza della situazione così determinatasi presso il Comune di Monteroduni, con la propria nota del 28/08/2013, rivolse l’invito allo

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stesso Comune e alla Molise Sviluppo S.C.p.a. (società in house della Regione che gestisce il Contratto D'area del Molise Interno) “ciascuno per le proprie competenze, a rimodulare la proposta progettuale del Comune di Monteroduni nei modi previsti dalla normativa in vigore.”

Forse per porre in qualche modo rimedio, il Comune di Monteroduni, con una ulteriore deliberazione del Consiglio Comunale, la n. 19 del 11/11/2013, ha inteso adottare il Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP) di località Selvotta.

Ora, riguardo a tale PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP), di cui è in corso la procedura per l’approvazione, si espone quanto appresso.

1. Il Piano è stato adottato senza aver prima richiesto e ottenuto il necessario “parere del compente ufficio

tecnico regionale” prescritto dall’art. 89 del d.P.R. 380/2001, Testo unico in materia edilizia, che recita: “Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione (cioè i comuni classificati sismici, come Monteroduni) e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio”.

2. Non è stata richiesta e ottenuta neanche la necessaria “autorizzazione ambientale” prescritta dal Capo IV, Titolo I, Parte II, del d.P.R. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei modi previsti dall’art. 2 della legge regionale n. 16/1994.

3. LE PRECEDENTI CONSIDERAZIONI, QUINDI, RENDONO LA DE LIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

COMUNALE N. 19/2013 DI ADOZIONE DEL PIP ANNULLABILE PER PALESE VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 89 DEL D.P.R. 380/2001) .

4. Inoltre, il Piano è stato adottato senza aver prima richiesto e ottenuto la altrettanto necessaria

autorizzazione della Regione prescritta dall’art. 27, comma 1, della legge 865/1971, che recita: “I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione , un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi”.

5. Al contrario, la procedura di approvazione che il Comune sta seguendo (come si legge a pag. 3 della

tavola 15, “Relazione” che correda il progetto) è quella prevista dall’art. 1 della legge regionale n. 18 del 7 agosto 2012, secondo la quale la competenza per l'approvazione non è della Regione ma del Comune e l'amministrazione, dopo aver fatto la pubblicazione, aver raccolto le osservazioni, averle discusse con un ulteriore passaggio in consiglio comunale, recependole o respingendole, potrebbe approvare il Piano con delibera di giunta.

6. A questo riguardo è opportuno, per chiarezza, riassumere brevemente le modifiche di legge intervenute

di recente. In particolare:

- con il cosiddetto Decreto Sviluppo (D.L. 13.5.2011, n.70, convertito dalla L. 12.7.2011, n.106), che ha trasferito la competenza ad approvare i piani urbanistici attuativi (tra cui il PIP) che sono CONFORMI ALLO STRUMENTO URBANISTICO generale, cioè al PRG, dal consiglio comunale alla giunta.

- Questa disposizione ha fatto irruzione anche nella normativa sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) laddove si prevedeva che ad approvare i piani e programmi fosse il consiglio comunale.

- Con la legge regionale n. 18/2012 citata, secondo la quale, in sostanza, i piani attuativi sono di fatto

oggi approvati definitivamente dalla giunta comunale e non più dalla regione qualora questi sono CONFORMI allo strumento urbanistico generale.

- Infatti, l’art. 1, comma 1, di tale legge recita: “Come disposto dalla normativa statale vigente e nell’attesa

dell’emanazione della legge regionale disciplinate, tra l’altro, lo snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie, i piani attuativi conformi allo strumento urbanisti co vigente sono approvati definitivamente dalla Giunta comunale, previa acquisizione dei pareri, intese, concerti, n ulla osta o assensi comunque denominati previsti dalle normative specifiche di settore”.

- Con la pronuncia n. 272/2013, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità

costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Molise n. 18/2012, sopra riportato, nella

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parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi alla strumento urbanistico generale, per i quali non è prevista l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione.

7. Dal confronto delle tavole del Piano in parola con le tavole del vigente PRG appare in tutta evidenza che LO STESSO PIANO NON È CONFORME AL PRG , perché:

- la perimetrazione del PIP NON coincide con la perimetrazione della zona di PRG soggetta a piano attuativo;

- la viabilità prevista non è la stessa del PRG, anzi nel PRG è prevista tutt’altra viabilità;

- il rapporto massimo di copertura Q previsto dall'art. 18 delle NTA del PRG per la zona D1 in 0,33 m2/m2

(cioè il 33%) mentre nel PIP, alla tabella della tavola 5, viene riportato un indice di copertura max pari al 40% della superficie dei lotti, e questo significa che nel PIP è previsto un carico edificatorio maggiore di quello del PRG;

- nel PIP manca la conseguente verifica degli standards urbanistici previsti dal PRG;

e quindi non sussistono le condizioni per la l’applicazione dell’art. 1 della legge regionale n. 18/2012 per la parte non dichiarata incostituzionale.

8. LA PROCEDURA IN PAROLA È PERTANTO VIZIATA ANCHE DALL’ULTERIORE VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 27, LEGGE 865/1971) PER ERRATA APPLICAZ IONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE DELLA REGIONE MOLISE N. 18/2012.

9. Inoltre:

- la stessa delibera non riporta alcuna motivazione circa il dimensionamento del PIP o un qualsiasi “studio o relazione tecnica sul fabbisogno di aree da destinare a PIP, da commisurarsi a interventi produttivi ragionevolmente prevedibili” per il futuro (cfr. A. Monaco, Urbanistica, ambiente e territorio, Simone Editore, pag. 845perimetrazione del PIP NON coincide con la perimetrazione della zona di PRG soggetta a piano attuativo);

- la giurisprudenza in materia è ormai largamente consolidata nel ritenere che tale “studio o relazione tecnica” rappresenta un momento necessario e di fondamentale importanza nel procedimento di adozione e approvazione del PIP stesso, e la mancanza di un’attività di puntuale istruttoria sul fabbisogno di aree da destinare a insediamenti produttive è un grave vulnus per l’attività procedimentale messa in atto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2939/2000; Sez. IV, n. 539/1995; Sez. IV n. 919/1994; Sez. IV, n. 590/1989);

- infatti, il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito (Sez. IV, n.6055/2004) che il PIP “ha funzioni ed effetti che vanno ben oltre la semplice disciplina dell’uso del territorio; essi sono programmi di espropriazione di vaste aree del territorio, nonché strumenti dell’intervento pubblico nell’iniziativa economica“, e ”sotto tale angolazione il PIP è uno strumento eccezionale attraverso il quale si realizza un trasferimento di ricchezza dal proprietario espropriato all’assegnatario con il sacrificio del principio di uguaglianza, nonché del diritto di proprietà costituzionalmente tutelato, sacrificio che potrà essere imposto solo in nome di un interesse generale la cui sussistenza dovrà formare oggetto di specifica istruttoria da parte del comune … (omissis) … che impone il contemperamento di opposti interessi: da un lato quello dei proprietari, in considerazione delle gravi conseguenze derivanti dall’esproprio generalizzato delle aree ricomprese del piano; dall’altro quello della collettività, nel senso che lo strumento attuativo in questione dovrà apportare concreti benefici sociali ed economici. Solo ove una adeguata istruttoria conduca ad affermare la preval enza della seconda istanza sulla prima potrà affermarsi l’opportunità dello strumento nel senso della piena corrispondenza alla specifica funzione ad esso attribuita dalla legge ”;

- La necessità di una “relazione finanziaria di accompagnamento in sede di adozione” emerge anche in Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2939/2000 cit. e in Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4668/2008, con le quali viene ribadito che l’unico limite imposto alla discrezionalità amministrativa è l’obbligo di una puntuale motivazione in ordine alla prevalenza delle esigenze di pubblico interesse, non altrimenti realizzabili, rispetto all’interesse dei privati alla preservazione del diritto di proprietà. Tale motivazione deve dar conto della necessità del piano e del suo dimensionamento, al fine di soddisfare il fabbisogno di superficie costruttiva, desumibili da apposita indagine affidata, a parere della IV Sezione, “a considerazioni di natura logistica, morfologica e q uantitativa di estensione necessaria per

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soddisfare il fabbisogno di superficie produttiva, desunto da un attento esame delle richieste pervenute in Comune, tramite le associazioni di cat egoria, e da una quantificazione di spazi necessari alla corretta attuazione dei cicli produt tivi, in base al numero degli addetti, al tipo di funzionalità lavorativa, alle aree libere per manov ra, stoccaggio, deposito, nonché ai servizi essenziali per parcheggi, verde pubblico e privato, fasce di rispetto e di minimizzazione paesaggistica ”.

10. Di conseguenza, LA PROCEDURA IN PAROLA È ALTRESÌ VIZIATA DALLA VIOL AZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, NONCHÉ DEL DIRITTO DI PRO PRIETÀ COSTITUZIONALMENTE TUTELATO (ART. 42, COMMA 3, COSTITUZIONE).

11. Poi, dalla visione del Piano particellare d’esproprio allegato al Piano urbanistico sembra emergere un’ERRATA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO :

- dato che i valori unitari assunti per i terreni oggetto di esproprio non rispecchiano né i valori reali di mercato e né, come prescrive l’art. 33 del D.P.R. 327/2001, tengono conto della diminuzione del valore del bene da espropriare nonché del valore del soprassuolo, ma risultano essere contraddittori e largamente incongrui;

- dato che per alcune particelle è ancora riportata l’intestazione al Comune di Monteroduni e quindi per esse non è stata determinata alcuna indennità, quando in realtà lo stesso Comune ne aveva ceduto la proprietà ad una ditta privata con regolare atto pubblico di compravendita del 2011, per l’importo di ben 165'000 euro.

12. SUSSISTE, ALLORA, PURE L’ULTERIORE VIOLAZIONE D EL D.P.R. 327/2001.

13. Va aggiunta un’ultima considerazione sulla circostanza che il Piano urbanistico è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale. A questo riguardo, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.P.R. 207/2010 e come costantemente ribadito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, è da ritenersi illegittima l’assunzione in capo al medesimo soggetto, vale a dire al Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di Monteroduni, delle funzioni di Responsabile unico del procedimento e di Progettista, considerato che l’importo dei lavori del Piano in parola è superiore a 500�000 euro.

14. Inoltre, la stessa delibera di adozione non fa cenno a una qualsiasi DELIBERA E/O FORMALE DIRETTIVA che comunque doveva essere propedeutica affinché l’Ufficio Tecnico Comunale iniziasse il procedimento relativo alla redazione del PIP, anzi contiene la seguente presa d’atto: “DATO ATTO che il suddetto Ufficio, dopo diverse redazioni progettuali, resesi necessarie per meglio adeguare il progetto alle diverse esigenze sia dell’Amministrazione che dei proprietari, anche in ordine alle mutate condizioni economiche e delle possibilità di finanziamento delle opere di urbanizzazione, ha in ultimo redatto il progetto definitivo, che pertanto è il frutto di una valutazione condivisa tra tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati all’attuazione del P.I.P.”, dalla quale si può dedurre che l’Ufficio Tecnico Comunale ha assunto, autonomamente e quindi illegittimamente, l’iniziativa della redazione del PIP e poi il Consiglio ha solo “dato atto” dell’attività sopra descritta svolta dallo stesso Ufficio.

15. Infine, dal confronto delle tavole del progetto delle opere infrastrutturali con quelle del Piano, emerge evidente che tali tavole sono identiche, di fatto variano le sole intestazioni. Ciò pone un serio dubbio, che si augura venga presto fugato, sul fatto che sia stato effettivamente l’Ufficio Tecnico a redigere il Piano urbanistico in questione. Dubbio ulteriormente avvalorato da quanto è possibile notare nella tavola 6, costituita da 3 pagine, dove, alle pagine 2 e 3, è riportata la firma dei due Tecnici redattori del progetto delle opere infrastrutturali.

16. Pertanto LA PROCEDURA IN PAROLA È INFINE VIZIATA DALLA VIOLA ZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI RISPETTO DELLE LEGGI.

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C) GARA DI APPALTO

Come si è visto, oggi è in corso la procedura per l’approvazione definitiva del Piano per gli insediamenti produttivi.

Tale approvazione dovrà avvenire con una ulteriore delibera del Consiglio Comunale appena dopo che lo stesso Comune avrà ottenuto i necessari pareri e nulla-osta da parte dei competenti organi regionali.

E ad oggi:

- sebbene sussistano le serissime irregolarità fin qui dettagliatamente illustrate, che investono sia il progetto delle opere infrastrutturali che il Piano urbanistico, irregolarità queste che andrebbero al più presto sanate;

- sebbene NON È STATO ANCORA FORMALMENTE APPROVATO IL PIP E QUINDI ANCORA NON È STATO FORMALMENTE PERFEZIONATO IL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO DEI LOTTI EDIFICABILI RICADENTI NELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO INFRASTRUTTURALE (vincolo questo previsto dall’art. 27, comma 5, della legge 865/1971), POICHÈ SONO SOLO ENTRATE IN VIGORE LE MISURE DI SALVAGUARDIA CHE DI FATTO IMPEDISCONO GIÀ DA ORA QUALSIASI NUOVA EDIFICAZIONE ;

è stata comunque indetta la gara di appalto, con la scadenza per le presentazione delle offerte fissata al 17/06/2014, relativa alle stesse opere infrastrutturali previste dal progetto approvato in ultimo con la delibera di Consiglio Comunale n. 10/2014.

Però, con l’indizione dell’odierna gara di appalto e la conseguente aggiudicazione e realizzazione dei lavori si viene a creare una nuova incresciosa e grave situazione.

Vale a dire che da una parte si andrebbero a realizzare delle impor tanti e molto onerose opere infrastrutturali che in teoria dovrebbero consentir e e favorire l’insediamento di nuove attività produttive, e dall’altra parte, stante il vincolo p reordinato all’esproprio imposto dal pip suI lotti edificabili e POICHÉ NON SONO ATTUALMENTE PREVISTE RISORSE PER L’EFFETTIVO ESPROPRIO DEGLI STESSI LOTTI, SI VERREBBE DI FATTO A DETERMINARE UN BLOCCO NELLA REALIZZAZIONE DI NUOVI EVENTUALI INSEDIAMENTI PRODU TTIVI nella zona industriale-artigianale.

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Sulla base di tutto quanto sopra esposto, i sottoscritti consiglieri comunali di minoranza dott. Michele BIELLO, dott. Nicola ALTOBELLI, dott. Michele DE GIACOMO

CHIEDONO

che gli Uffici in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, vogliano adottare le iniziative più idonee per la rimozione delle irregolarità di cui si è detto, irregolarità che potrebbero causare la perdita dell’importante finanziamento.

Certi di una positiva accoglienza della presente richiesta, fatta al solo scopo di contribuire proficuamente al buon esito della procedura intrapresa dal Comune di Monteroduni e consentire il concreto insediamento di nuove attività produttive in località Selvotta, porgono distinti saluti.

____________________________ (Dott. Michele Biello)

____________________________ (Dott. Nicola Altobelli)

____________________________ (Dott. Michele De Giacomo)