Obiettivo dell’intervento
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L’obiettivo del presente intervento è di fornire criteri per la corretta individuazione del soggetto contribuente e del soggetto assicurato, precisando in modo sintetico quali sono le modalità di iscrizione , quali i termini legali di adempimento e quali le conseguenze di una ritardata iscrizione o di un ritardato versamento.
In particolare esamineremo la categoria numericamente più rilevante di rapporti assicurativi, relativa al lavoro subordinato e, quindi, approfondiremo gli elementi distintivi con il lavoro autonomo di natura imprenditoriale ovvero collaborativa.Infine esamineremo le novità normative introdotte in materia nel corso del 2003.
Obiettivo dell’intervento
Avvertenza.Il presente lavoro , con esclusione dei riferimenti alle nuove leggi 2003 in materia di lavoro, è frutto della rielaborazione di pacchetti formativi predisposti dall’INPS.
Definizione del rapporto di lavoro subordinato
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e
sotto la direzione dell’imprenditore
È quella prestazione lavorativa svolta alle dipendenze del datore di lavoro che ha
come corrispettivo una retribuzione
Codice civile
articolo 2094
Il datore di lavoro
è uno dei soggetti del rapporto di lavoro subordinato, la cui attività può anche non essere l’esercizio di un’impresa
è uno dei soggetti del rapporto di lavoro subordinato, la cui attività può anche non essere l’esercizio di un’impresa
pubblicopubblico
privatoprivato
StatoStato
Ente pubblicoEnte pubblico
impresa individualeimpresa individuale
impresa familiareimpresa familiare
impresa societariaimpresa societaria
di personedi persone
di capitaledi capitale
mistamista
S.R.L.S.R.L.
S.D.F.S.D.F.
S.N.C.S.N.C.
S.P.AS.P.A
S.A.P.AS.A.P.A
S.A.S.S.A.S.
di consumodi consumo
di lavorodi lavoro
collaborano: coniuge, parenti entro 3° g., affini entro 2° g.(art. 230 bis C.c.)collaborano: coniuge, parenti entro 3° g., affini entro 2° g.(art. 230 bis C.c.)
datore di lavoro
socialesociale
cooperativacooperativa
Generalità
è il complesso di energie umane volte al conseguimento di uno scopo patrimonialeè il complesso di energie umane volte al conseguimento di uno scopo patrimoniale
è il rapporto regolato dal diritto che obbliga una parte a prestare attività lavorativa e l’altra ad erogare un compenso
è il rapporto regolato dal diritto che obbliga una parte a prestare attività lavorativa e l’altra ad erogare un compenso
nel rapporto di lavoro le posizioni delle parti (poteri - doveri) sono disciplinate danel rapporto di lavoro le posizioni delle parti (poteri - doveri) sono disciplinate da
lavorolavoro
rapporto di lavoro
diritto del lavoro, contratto collettivo e/o integrativo aziendale e contratto individuale di lavoro
diritto del lavoro, contratto collettivo e/o integrativo aziendale e contratto individuale di lavoro
diritto sindacalediritto sindacale
legislazione socialelegislazione sociale
Elementi del rapporto di lavoro subordinato
subordinazionesubordinazione
collaborazione con l’impresacollaborazione con l’impresa
tempo della prestazionetempo della prestazione
personalità della prestazionepersonalità della prestazione
onerositàonerosità
continuitàcontinuità
assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoroassoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro
inserimento organico del lavoratore nella struttura dell’impresa “l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”
inserimento organico del lavoratore nella struttura dell’impresa “l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”
il lavoratore è tenuto ad osservare un orario di lavoroil lavoratore è tenuto ad osservare un orario di lavoro
il lavoratore è tenuto a svolgere personalmente l’attività lavorativa che gli è stata affidata *il lavoratore è tenuto a svolgere personalmente l’attività lavorativa che gli è stata affidata *
rapporto con prestazioni corrispettiverapporto con prestazioni corrispettive attività lavorativa
permanenza del vincolo anche in caso di prestazioni discontinue riconducibili ad un unico rapportopermanenza del vincolo anche in caso di prestazioni discontinue riconducibili ad un unico rapporto
retribuzione
art. 2086 C.c.
* N.B. La riforma “ Biagi” ha introdotto un tipo di contratto c.d. a lavoro ripartito, che attenua l’elemento della personalizzazione della prestazione .
Il contratto individuale di lavoro
negozio giuridico
con il quale un soggetto
si obbliga a prestare la propria attività lavorativa
in favore di un altro soggetto,
in posizione di subordinazione, verso un corrispettivo
negozio giuridico
con il quale un soggetto
si obbliga a prestare la propria attività lavorativa
in favore di un altro soggetto,
in posizione di subordinazione, verso un corrispettivo
contratto di scambio a titolo onerosocontratto di scambio a titolo oneroso
atto costitutivo del rapporto di lavoroatto costitutivo del rapporto di lavoro
efficacia limitata ai soggetti stipulantiefficacia limitata ai soggetti stipulanti
trova limititrova limiti
nel contratto collettivonel contratto collettivo
nelle disposizioni di leggenelle disposizioni di legge
in assenza del contratto individuale, prevalgono gli usi, se più favorevoli al prestatore di lavoroin assenza del contratto individuale, prevalgono gli usi, se più favorevoli al prestatore di lavoro
contrattocontratto
lavoratorelavoratore
datore di lavorodatore di lavoro
retribuzioneretribuzione
art. 2077 C.c.
art. 2078 C.c.
Il contratto collettivo
è il contratto stipulato dai sindacati che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori, per regolare i rapporti di lavoro di una data categoria professionaleè il contratto stipulato dai sindacati che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori, per regolare i rapporti di lavoro di una data categoria professionale
livelli del contrattolivelli del contratto
nazionalenazionale
aziendaleaziendale
localelocale
regola gli aspetti generaliregola gli aspetti generali
efficaciaefficacia
corporativicorporativi
post corporativipost corporativi
ex. art. 39 Costituzioneex. art. 39 Costituzione
erga omneserga omnes
limitata alle partilimitata alle parti
erga omneserga omnes
regola in mejus gli aspetti particolariregola in mejus gli aspetti particolari
Elementi distintivi del lavoro subordinato
Principali criteri di distinzione tra lavoro subordinato ed autonomoPrincipali criteri di distinzione tra lavoro subordinato ed autonomo
indici lavoro subordinato lavoro autonomo
oggetto della prestazione
attività lavorativa opera come "risultato"
rischio della produzione a carico datore di lavoro a carico del lavoratore
subordinazione presente assente
organizzazione del lavoro datore di lavoro propria
orario di lavoro prestabilito non previsto
luogo di lavoro presso struttura aziendale presso l'incaricato *
presenza dipendenti no si
prestazione di lavoro a favore di una sola ditta* a favore di più ditte
compenso periodico a compimento d'opera
In ogni caso occorre fare riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto dal momento del suo installarsi a quello del successivo svolgimento non rilevando il mero ricorso al “nomen iuris”.
* Elementi, comunque, non decisivi.
Rapporto di subordinazione e rapporto di società
la compatibilità va verificata caso per casola compatibilità va verificata caso per caso
esaminare le caratteristiche concrete con le quali si svolge il rapportoesaminare le caratteristiche concrete con le quali si svolge il rapporto
verificare l’origine del rapporto di lavoro nel tempo rispetto alla carica socialeverificare l’origine del rapporto di lavoro nel tempo rispetto alla carica sociale
elemento soggettivoelemento soggettivo volontà delle parti di apporre o meno il vincolovolontà delle parti di apporre o meno il vincolo
elemento oggettivoelemento oggettivo
titolarità del potere societariotitolarità del potere societario
maggioranza del capitale socialemaggioranza del capitale sociale
individuazione dell’organo esecutivoindividuazione dell’organo esecutivo
Tipologie di lavoro-elementi distintivi
Professionista e collaboratore
esercita per professione abituale, ancorché non esclusiva, senza vincoli di subordinazione, attività diverse da quelle rientranti nell’esercizio di attività agricole e commerciali. L’attività professionale è, in genere, regolamentata dalla legge con iscrizione in appositi albi o elenchi
esercita per professione abituale, ancorché non esclusiva, senza vincoli di subordinazione, attività diverse da quelle rientranti nell’esercizio di attività agricole e commerciali. L’attività professionale è, in genere, regolamentata dalla legge con iscrizione in appositi albi o elenchi
rende prestazioni di servizio con caratteristiche di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49 del DPR 597/73
rende prestazioni di servizio con caratteristiche di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49 del DPR 597/73
se resa in forma abituale ed in assenza di coordinamento .se resa in forma abituale ed in assenza di coordinamento .
Se, per espressa volontà delle parti, resa in assenza del vincolo della subordinazione pur in presenza della continuità della prestazione e delle direttive programmatiche del committente
Se, per espressa volontà delle parti, resa in assenza del vincolo della subordinazione pur in presenza della continuità della prestazione e delle direttive programmatiche del committente
attività autonomaattività autonoma
attività parasubordinataattività parasubordinata
professionistaprofessionista
collaboratorecollaboratore
Tipologie di lavoro-elementi distintivi
Rapporto tra socio e cooperativa di lavoro od organismo di fatto
organizzazione del servizio o distribuzione del lavoro dall’organismo cooperativoorganizzazione del servizio o distribuzione del lavoro dall’organismo cooperativo
conferimento all’organismo cooperativo del ricavato dall’attività dei sociconferimento all’organismo cooperativo del ricavato dall’attività dei soci
ripartizione del ricavato del lavoro fra i soci secondo statuto, regolamento sociale, o patto sociale da atto scrittoripartizione del ricavato del lavoro fra i soci secondo statuto, regolamento sociale, o patto sociale da atto scritto
arte o mestiere esercitati dai soci corrispondenti all’attività dell’organismoarte o mestiere esercitati dai soci corrispondenti all’attività dell’organismo
requisitirequisiti
entità costituita legalmente entità costituita legalmente
entità non costituita legalmente entità non costituita legalmente
cooperativacooperativa
organismo di fattoorganismo di fatto
DPR 602/70
DM 31.10.70
DM 30.11.74
L. 142/2001
Tipologie di lavoro-elementi distintivi
Disciplina del contratto di formazione e lavoro *
i contrattidi formazione e lavoroi contrattidi formazione e lavoro
vanno notificati alla Direzione provinciale del lavorovanno notificati alla Direzione provinciale del lavoro
ad essi si applicano le disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoroad essi si applicano le disposizioni legislative che disciplinano il rapporto di lavoro
si trasformano retroattivamente in contratto a tempo indeterminato in caso di inosservanza delle clausole contrattuali da parte del datore di lavorosi trasformano retroattivamente in contratto a tempo indeterminato in caso di inosservanza delle clausole contrattuali da parte del datore di lavoro
con il consenso delle parti possono essere convertiti in contratto a tempo indeterminato prima della loro scadenzacon il consenso delle parti possono essere convertiti in contratto a tempo indeterminato prima della loro scadenza
se non derogatese non derogate
Tipologie di lavoro dipendente-particolarità
* N.B. Dal 24/10/2003 i contratti di formazione e lavoro non possono più essere autorizzati per il settore privato ( art. 86,9° comma, d.leg.vo 10/09/2003, n. 276.). Entra, infatti , in vigore la nuova figura del contratto di inserimento(art. 54 d. leg.vo 276/2003), anche se devono ancora essere definiti in sede di contrattazione collettiva i criteri di approntamento dei piani individuali di inserimento. Segue
Disciplina del contratto di formazione e lavoro
E’ un particolare rapporto con il quale il datore di lavoro si impegna, attraverso insegnamenti teorico-pratici ed attivitàlavorativa, a fornire la formazione necessaria per lo svolgimento di unaspecifica attività lavorativa.
Definizione
Può essere stipulato con lavoratori di età compresa fra i 16 e i 32 anni.
Finalitàa) Acquisire professionalità intermedie o elevate;b) Agevolare l’inserimento professionale in un’organizzazione
produttiva che richieda un adeguato livello di conoscenze/abilità.
Il contratto è a termine, non rinnovabile ed è previsto per la durata massima di 24 mesi per le ipotesi sub a) e di 12 mesi per le ipotesi sub b)
Segue
Disciplina del contratto di formazione e lavoro
E’ prevista la riduzione contributiva entro il limite del 25% della normale retribuzione.
Sgravi contributivi
Ulteriori riduzioni contributive, in base alle disposizioni della Commissione Europea dell’11 maggio 99, sono ammesse alle seguenti condizioni:
a) Assunzioni riguardanti giovani fino a 25 anni di età, elevati a 29 anni per i laureati;
b) Stato di disoccupazione di lunga durata (da oltre 1 anno);
c) Lavoratori fino al limite di 32 anni nel caso in cui la successiva trasformazione a tempo indeterminato realizzi un incremento netto della occupazione;
Rapporto di lavoro a tempo parziale *(L.863/84 art. 5 - Dlgs. N. 61 del 25/2/2000 - Dlgs. N. 100 del 26/02/2001)
concordano un orario inferiore a quello ordinario con riduzione proporzionale della retribuzione e degli altri istituti contrattuali, sia per le assunzioni a tempo determinato, sia per le assunzioni a tempo indeterminato
concordano un orario inferiore a quello ordinario con riduzione proporzionale della retribuzione e degli altri istituti contrattuali, sia per le assunzioni a tempo determinato, sia per le assunzioni a tempo indeterminato
Scritta, ma non più come condizione di validità dell’atto negoziale ma solo come requisito ai fini di provaScritta, ma non più come condizione di validità dell’atto negoziale ma solo come requisito ai fini di prova
Mancata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro entro 30 giorni (£.30.000 per ciascun lavoratore e per ogni giorno di ritardo)Mancata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro entro 30 giorni (£.30.000 per ciascun lavoratore e per ogni giorno di ritardo)
•Mancata puntuale indicazione nel contratto della collocazione temporale della prestazione lavorativa
•Violazione del diritto di precedenza nell’assunzione a tempo pieno
•Mancata puntuale indicazione nel contratto della collocazione temporale della prestazione lavorativa
•Violazione del diritto di precedenza nell’assunzione a tempo pieno
datore di lavoroe lavoratoredatore di lavoroe lavoratore
di natura risarcitoriadi natura risarcitoria
FORMAFORMA
SanzioneSanzione
Tipologie di lavoro dipendente-particolarità
* N.B. L’art.46 del decreto 276/03 ha previsto che la contrattazione collettiva possa disciplinare le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro, consentendo la modifica, anche in aumento, dell’orario da parte del datore di lavoro.E’ stata, altresì, introdotta la possibilità di effettuare prestazioni di lavoro supplementari o straordinarie.
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Per i contratti a tempo parziale valgono,nella normalità dei
casi le norme generali in materia di contribuzione;
naturalmente, nell’ipotesi di part-Time verticale, si terrà
conto dei minimali orari anziché di quelli giornalieri.Sgravi contributivi
E’ previsto un beneficio più consistente, in applicazione di una disposizione della
Commissione Europea, per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale
stipulati fra il 13 Giugno 2000 ed il 31 Dicembre 2000 con soggetti privi di
occupazione e ad incremento della forza media dell’azienda negli ultimi 12 mesi.
Il beneficio di durata triennale prevede una riduzione dell’aliquota pensionistica a
carico del datore di lavoro da 7 a 13 punti percentuali in relazione all’orario
settimanale.
E’ inoltre previsto un limite percentuale della conclusione dei contratti rispetto
alle dimensioni aziendali
Il rapporto di lavoro occasionale*
il rapporto di lavoroil rapporto di lavoro
occasionaleoccasionale
deve essere connesso, per definizione, adeve essere connesso, per definizione, a
situazione di contingenzasituazione di contingenza
circostanza particolarecircostanza particolare
accidentalecasuale
Tipologie di lavoro dipendente-particolarità
* N.B. Si rammenta quanto disciplinato circa il concetto di occasionalità dalle nuove norme 2003 in materia di lavoro.
Il rapporto di lavoro interinale – definizione*
secondo il linguaggio delle norme in vigore, la definizione del lavoro interinale è
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
il contratto mediante il quale un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo (datore di lavoro) pone uno o più lavoratori (prestatori di lavoro temporaneo), da essa assunti con il contratto previsto, a disposizione di un’impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuale
Legge 24 giugno 1997, n. 196 - art.1, c. 1
Tipologie di lavoro dipendente-particolarità
* N.B. A decorrere dal 24 ottobre 2003, al lavoro c.d. interinale si sostituisce il contratto di somministrazione (artt.20 e 85 d.leg.vo 276/03 ).
I lavoratori subordinati dell’agricoltura
Modalità di iscrizione
Determinazione del contributo
Modalità di versamento
Termini di versamento
Aggiornamento della posizione assicurativa
Regime previdenziale assicurato
Tipologie di lavoro dipendente-particolarità
Il rapporto assicurativo nel lavoro dipendente-soggetti
rapporto assicurativo *rapporto assicurativo *
trilaterotrilatero
Ente previdenziale
datore di lavoro lavoratore
contratto obbligatorio a favore di terzicontratto obbligatorio a favore di terzi
assicuranteassicurante
assicuratoreassicuratore
assicuratoassicurato
* N.B. Nel rapporto assicurativo a favore del lavoratore dipendente vige il principio dell’automatismo in base al quale i contributi purchè dovuti e non prescritti, anche se non versati possono essere utilizzati per la liquidazione delle prestazioni previdenziali (articolo 40 legge 153/69).
* N.B. Nel rapporto assicurativo a favore del lavoratore dipendente vige il principio dell’automatismo in base al quale i contributi purchè dovuti e non prescritti, anche se non versati possono essere utilizzati per la liquidazione delle prestazioni previdenziali (articolo 40 legge 153/69).
Il rapporto assicurativo - obbligatorietà
Il rapporto assicurativo con l’Inps deriva dalla natura obbligatoria dell’assicurazione e si instaura
“OPE LEGIS”
qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi assicurativi è nullo
(nullità assoluta)
art. 2115 C.c.
Obblighi del datore di lavoro
cooperazione alla prestazione del lavorocooperazione alla prestazione del lavoro
tutela delle condizioni di lavorotutela delle condizioni di lavoro
riconoscimento della qualificariconoscimento della qualifica
conservazione del postoconservazione del posto
retribuzioneretribuzione
tutela della lavoratricetutela della lavoratrice
ferieferie
assicurazioni socialiassicurazioni sociali
datoredi
lavoro
datoredi
lavoro
Gli obblighi del datore di lavoro
Denuncia attività con dipendenti
Tenuta libri regolamentari
Denuncia retribuzioni dipendenti
Versamento contributi
Il datore di lavoro ha l’obbligo di iscriversi come azienda all’Inps all’atto dell’assunzione
del primo dipendente
Il datore di lavoro è tenuto alla conservazione ed all’aggiornamento dei libri paga e
matricola nei modi e nelle forme autorizzate.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’Inps, utilizzando il quadro SA del mod.770 o
Unico, le retribuzioni annue corrisposte ai dipendenti entro il 30/09 di ciascun anno.*
Il datore di lavoro è tenuto a saldare, entro il 16 del mese successivo alla scadenza del
periodo di paga, la denuncia mensile di mod. DM/10 relativa ai contributi dovuti. **
* NB: I termini per la presentazione delle denunce annuali di SA 770 od Unico sono fissati in relazione agli adempimenti fiscali cui sono strutturalmente connessi e possono, quindi, variare.
** La presentazione delle denunce di mod. DM/10, a partire dal 2004, deve avvenire tramite internet, entro la fine del mese successivo; il saldo, per contro, deve avvenire entro il 16 del mese successivo alla scadenza del periodo di paga.
Determinazione del saldo contributivo
Il saldo dei contributi dovuti è determinato da:
RETRIBUZIONE IMPONIBILEX
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
CALCOLOCONTRIBUTI TOTALE
CREDITOINPS
PRESTAZIONI A CONGUAGLIO
AGEVOLAZIONI SPETTANTI SOMMATORIATOTALEDEBITO
INPS
SALDOFINALE
-
=
Il versamento dei contributi
Il modello DM10/2, da presentare all’INPS, contiene l’esposizione analitica dei contributi e delle somme a credito ed a debito dell’Inps e, una volta acquisito, permette la ripartizione contabile del saldo mediante l’imputazione ai conti di competenza delle varie voci esposte sul modello stesso.
Il modello DM10/2, da presentare all’INPS, contiene l’esposizione analitica dei contributi e delle somme a credito ed a debito dell’Inps e, una volta acquisito, permette la ripartizione contabile del saldo mediante l’imputazione ai conti di competenza delle varie voci esposte sul modello stesso.
DM10/1
DM10/1
sino all’unificazione dei versamenti fiscali e previdenziali
DM10/2
mod.F24
poi
Retribuzione e salario
retribuzioneretribuzione
compenso spettante al prestatore d’opera per il lavoro effettuatocompenso spettante al prestatore d’opera per il lavoro effettuato
salariosalario
retribuzione del lavoro dipendente, specie dell’operaio, pagata sulla base delle ore o della quantità di lavoro prestataretribuzione del lavoro dipendente, specie dell’operaio, pagata sulla base delle ore o della quantità di lavoro prestata
Oggi nessuno parla più di salario, per tutti i lavoratori si parla di Oggi nessuno parla più di salario, per tutti i lavoratori si parla di
RETRIBUZIONERETRIBUZIONE
salarium: razione di sale - quindi soldo, paga, emolumento
Imponibile previdenziale
imponibileimponibile
retribuzioneeffettiva
retribuzioneeffettiva
retribuzioneconvenzionaleretribuzioneconvenzionale
stabilita con DMstabilita con DM per particolari categorie di lavoratoriper particolari categorie di lavoratori
elementielementi
fissifissi
variabilivariabili
plurimensiliplurimensili
Tipi di imponibile
segue
Sono redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri.
La determinazione della retribuzione, attualmente, è contenuta nell’art. 6 d.leg.vo 2/9/97, n.314, nell’art.4 d.leg.vo 23/3/98,n.56 e nel d.leg.vo 23/12/99, n.505. Occorre , inoltre precisare che ove la retribuzione effettiva, soggetta a contribuzione, sia inferiore a quella minima prevista dai contratti di categoria più rappresentativi, dovrà
essere adeguata a questi ultimi( d.l. 9/10/89, n.338, conv. in legge n. 389/89).*
N.B.Il nuovo concetto di imponibile contributivo è più ampio di quello di quello dettato dall’art.12 legge 153/69, precedentemente in vigore.
Segue
Determinazione dell’Imponibile previdenziale per il lavoro dipendente
Imponibile previdenziale
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati in adempimento di disposizioni di legge;- le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo di imposta a Euro 258,23;- i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;- le somministrazioni di vitto anche mediante convenzioni con ristoratori, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal ddl fino o,fino all’importo giornaliero complessivo di euro 5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive, ove manchino in zona strutture o servizi di ristorazione;- le prestazioni di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a terzi ecc.*
•N.B. la elencazione analitica delle esclusioni è contenuta nell’art.3 dlgs 2/9/97, n. 314.
• segue
Le erogazioni in natura( se complessivamente di valore superiore ad euro 258,23 nel periodo di imposta, e tale importo non è una franchigia) si valutano in base al valore normale dei beni e servizi, inteso come prezzo o corrispettivo mediamente praticato nel tempo e nel luogo di acquisto e in mancanza si fa riferimento ai listini della Camera di Commercio. Per i beni prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti si fa riferimento o ai prezzi medi praticati ai grossisti o ai prezzi normali praticati ai clienti.
Imponibile previdenziale
Esclusioni
Indennità connesse alla mobilità dei lavoratori(Trasferte o missioni).Le indennità percepite dal 1/1/98 per le trasferte o missioni fuori dl territorio comunale concorrono a formare la retribuzione imponibile per la parte eccedente euro 46,48 al giorno, elevata ad euro 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, comprese le indennità chilometriche. Nel caso di rimborso del vitto o dell’alloggio ovvero di entrambi, il limite è rispettivamente ridotto di un terzo ovvero di due terzi.In alternativa al sistema forfettario , in caso di rimborso analitico delle spese, la imponibilità è relativa alle spese non documentabili per gli importi superiori a ad euro 15,49, elevato ad euro 25,82 per le trasferte all’estero.
Le norme di riferimento sulla composizione della base imponibile ai fini previdenziali sono le seguenti:
-art.3, comma 19, l.23.12.96,n.662;-decreto legislativo 2.9.97, n.314;-circ. Min. finanze 23.12.97,n. 326/E;- circ.Inps 24.12.97, n. 263;-art.4 decreto legislativo 23.3.98, n. 56;-decreto legislativo 23.12.99, n. 505.
Imponibile previdenziale Regime delle trasferte
Norme di riferimento
segue
La retribuzione da prendere a base per il calcolo dei contributi di previdenza non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti o contratti collettivi…(art.1 l.7/12/89,n.389).
Tale norma vincola anche i datori di lavoro non aderenti ad organizzazioni sindacali.La retribuzione giornaliera corrisposta, se inferiore a quella contrattuale ed ai minimali di legge, va adeguata e quindi assoggettata a contribuzione.
Il minimale può essere :- giornaliero e per 26 giornate per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile ovvero con rapporto full-time;- orario per i lavoratori retribuiti ad ore ovvero in part-time .
Massimale contributivo
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie dal1/01/96, nonché per coloro che abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo, è stabilito un limite massimo annuo della retribuzione imponibile ai soli fini pensionistici, rivalutato annualmente..
Imponibile previdenziale
Minimali e Massimali
segue
La retribuzione ed i contributi
retribuzioneeffettiva
retribuzioneeffettiva
soggetta a contribuzionesoggetta a contribuzione
non soggetta a contribuzionenon soggetta a contribuzione
IMPONIBILEIMPONIBILE
ESENTEESENTE
Poteri del datore di lavoro
datoredi
lavoro
datoredi
lavoro
potere direttivopotere direttivo
potere disciplinarepotere disciplinare sanzionisanzioni
ammonizioneammonizione
multamulta
sospensionesospensione
procedureprocedurecontestazionediritto di difesa (5 giorni)irrilevanza (2 anni)
contestazionediritto di difesa (5 giorni)irrilevanza (2 anni)
diritti ed obblighidiritti ed obblighi in relazione a quelli del lavoratorein relazione a quelli del lavoratore
Diritti del lavoratore
diritti del lavoratorediritti del lavoratore
retribuzioneretribuzione
mansioni e qualificamansioni e qualifica
igiene e sicurezzaigiene e sicurezza
statuto dei lavoratoristatuto dei lavoratori
riservatezzariservatezza
dignitàdignità
diritti sindacalidiritti sindacali
Obblighi del lavoratore
diligenzadiligenza
obbedienzaobbedienza
fedeltàfedeltà
nella prestazione del lavoronella prestazione del lavoro
osservanza delle disposizioni per l’esecuzione e disciplina del lavoroosservanza delle disposizioni per l’esecuzione e disciplina del lavoro
divieto di concorrenzadivieto di concorrenza
divieto di divulgazione di notizie riservatedivieto di divulgazione di notizie riservate
divieto di far uso indebito di dette notiziedivieto di far uso indebito di dette notizie
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE *Legge N° 88 del 09/03/89 - Art. 49
Attività di inquadramento delle aziende a cura dell’INPS
ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA
CLASSIFICAZIONE:28 MARZO 1989
ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA
CLASSIFICAZIONE:28 MARZO 1989
La classificazione regolata dall’articolo 49 individua i seguenti SETTORI:
ATTIVITÀVARIE
CREDITO, TRIBUTI,ASSICURAZIONI
TERZIARIO
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
INDUSTRIA
Criteri di classificazione - art. 49 L. 88/89
* N.B. L’articolo 49 della legge 88/89 attribuisce all’INPS in via esclusiva la funzione di classificazione delle attività da valere per tutti gli enti previdenziali.
Impresa artigiana - definizione
impresa esercitata da imprenditore artigiano con lo scopo prevalente della produzione di beni, anche semilavorati, o di servizi.
impresa esercitata da imprenditore artigiano con lo scopo prevalente della produzione di beni, anche semilavorati, o di servizi.
Impresa individuale, Società di persone** e Società cooperativaImpresa individuale, Società di persone** e Società cooperativa
Limite al numero addetti*Limite al numero addetti*
forma
esclusioneper
vincolo
con eccezioni
S.p.a.S.p.a.
S.a.s.S.a.s.
S.a.p.a.S.a.p.a.
S.r.l.S.r.l.
legge quadro artigianatoL. 08.08.85 n. 443 - art. 3
*Limiti numerici in vigore:aziende con lavorazioni non in serie 18 dip.aziende con lavorazioni in serie 9 dip.
Aziende art. e tradizionali 32 dip.** Si rammenta la partecipazione al lavoro della maggioranza dei soci.
Eccezioni per le società
modifica dell’art. 3 della legge 443/85modifica dell’art. 3 della legge 443/85
ammessa l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane perammessa l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane per
con i requisiti di cui art. 2 L. 443/85 non socio unico di altra S.r.l. o socio di altra S.a.s.
con i requisiti di cui art. 2 L. 443/85 non socio unico di altra S.r.l. o socio di altra S.a.s.
con i requisiti di cui art. 2 L. 443/85 non socio di altra S.r.l. o S.a.s.
con i requisiti di cui art. 2 L. 443/85 non socio di altra S.r.l. o S.a.s.
socio unico di S.r.l.*socio unico di S.r.l.*
socio accomandatario di S.a.s.socio accomandatario di S.a.s.
decorrenza obbligo 01.06.97prima iscrizione entro 20.10.97
L. 20.05.97, n. 153entrata in vigore 05.06.97
* Nel caso di pluralità di soci, la maggioranza deve partecipare al lavoro(art.13 l.57/2001)
Titolare artigiano
il titolare artigiano(imprenditore) partecipa al lavoro con carattere di professionalità e di prevalenza rispetto ad altre eventuali occupazioni
la partecipazione al lavoro deve essere anche manuale, ossia direttamente produttiva del bene o del servizio, distinta dalla semplice direzione o amministrazione, che devono risultare marginali rispetto alla partecipazione manuale
Coadiuvante artigiano
età minima 15 anni compiutietà minima 15 anni compiuti
anche il coadiuvante deve partecipare al lavoro con carattere di professionalità e di prevalenza rispetto ad altre eventuali occupazioni
anche il coadiuvante deve partecipare al lavoro con carattere di professionalità e di prevalenza rispetto ad altre eventuali occupazioni
i coadiuvanti, rispetto al titolare, possono esserei coadiuvanti, rispetto al titolare, possono essere
coniugefratello/sorellaascendentefiglio ed equiparatinipote in linea diretta
coniugefratello/sorellaascendentefiglio ed equiparatinipote in linea diretta
Corte Costituzionale Sentenze 485/92 e 170/94 Corte Costituzionale Sentenze 485/92 e 170/94
tutti i parenti entro 3° gradotutti gli affini entro 2° gradotutti i parenti entro 3° gradotutti gli affini entro 2° grado
Iscrizione all’Albo*
titolare artigianotitolare artigiano
coadiuvanticoadiuvanti
iscrizioneobbligatoria
Albo Imprese Artigiane
(A.I.A.)
presso la C.C.I.A.A.
Albo Imprese Artigiane
(A.I.A.)
presso la C.C.I.A.A.
competenza esclusiva della Commissione provinciale per l’artigianato
competenza esclusiva della Commissione provinciale per l’artigianato
l’obbligo sorge al momento di inizio della attivitàl’obbligo sorge al momento di inizio della attività
COSTITUTIVAnon attribuisce natura artigiana, ma è vincolante nei confronti di terzi (Inps)
COSTITUTIVAnon attribuisce natura artigiana, ma è vincolante nei confronti di terzi (Inps)
oggetto di discussione
* N.B. Occorre tenere conto delle novità introdotte in finanziaria 2004.
Il rapporto assicurativo nel lavoro autonomo ( artigiani e commercianti )
rapporto assicurativorapporto assicurativo
Ente previdenzialetitolare
Nell’assicurazione dei lavoratori autonomi non vige il principio dell’automatismo.Nell’assicurazione dei lavoratori autonomi non vige il principio dell’automatismo.
Assicurante/assicuratoAssicurante/assicurato assicuratoreassicuratore
Il rapporto assicurativo nel lavoro autonomo (coadiuvanti)
rapporto assicurativorapporto assicurativo
trilaterotrilatero
Ente previdenziale
titolare coadiuvante
contratto obbligatorio a favore di terzicontratto obbligatorio a favore di terzi
assicuranteassicurante
assicuratoreassicuratore
assicuratoassicurato
Nel rapporto assicurativo a favore del coadiuvante non vige il principio dell’automatismo.Nel rapporto assicurativo a favore del coadiuvante non vige il principio dell’automatismo.
44
RiassumendoArtigiani iscritti alla gestione previdenziale
L'ISCRIZIONE*
I titolari e i contitolari delle imprese familiari, nonché i familiari coadiuvanti, devono essere iscritti all'INPS ai fini pensionistici.L'iscrizione può avvenire presso le Sedi dell'INPS, delle Camere di Commercio, dell'INAIL, della Commissione provinciale per l'artigianato e dell'Amministrazione finanziaria.La decisione sull‘iscrivibilità del lavoratore nell'apposito albo spetta alle Commissioni provinciali per l'artigianato.
*N.B. Si rammentano le novità introdotte dalla legge finanziaria 2004 a proposito delle nuove modalità di iscrizione.
Sono coloro che svolgono un'attività in forma d’impresa con carattere di professionalità e di prevalenza (falegnami, tassisti, fabbri, trasportatori ecc.). L'attività artigiana prevede principalmente la produzione di beni o la prestazione di servizi ad esclusione delle attività agricole o commerciali. Deve essere svolta prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei familiari coadiuvanti, che abbiano almeno 15 anni d'età e prestino la loro opera nell'impresa in maniera abituale e prevalente.
Segue
Determinazione dell’imponibile previdenziale
L'importo dei contributi da versare si calcola in base a tutti i redditi di impresa (denunciati ai fini dell'IRPEF), per l'anno al quale i contributi si riferiscono, e non solo in base ai redditi derivanti dall’attività che ha determinato l’iscrizione nella Gestione Speciale.
Segue
Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali saranno iredditi prodotti nel corso dell'anno, il versamento in acconto va effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati nell'annoprecedente.
Nell'anno successivo andrà quindi effettuato un versamento aconguaglio che tenga conto degli importi già versati in acconto.
Il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi di reddito.
Determinazione dell’imponibile previdenziale
Massimale
La legge prevede un limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il
contributo (vedi tabella).Il limite, detto "massimale", nel 2003 è di € 61.598.Per gli artigiani che si siano iscritti nella gestione dopo l'anno 1995, che sianoprivi di precedente anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistemacontributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch'essovariabile.Per l'anno 2003 è fissato in € 80.391.
Minimale
È stabilito ai fini contributivi un limite minimo di reddito chenel 2003 è di € 12.590. Se il reddito è inferiore, i contributi daversare devono essere comunque calcolati sul minimale.
Segue
47
Reddito di impresa
Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni
Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni
da € 12.590,00fino a € 36.959,00
16,80% 13,80%
oltre € 36.959,00fino a € 61.598,00 (*)
17,80% 14,80%
(*) Il massimale contributivo annuo diventa di € 80.391 per gli artigiani privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per
il sistema di calcolo contributivo della pensione.
La misura del contributo 2003
Segue
I contributi dovuti, sulle eventuali quote di reddito d'impresa superiori al minimale, vanno versati in due rate uguali alle scadenze previste per l'IRPEF.Il reddito inizialmente preso in considerazione è quello dell'anno precedente. Il versamento è perciò considerato come acconto della somma da corrispondere in base alla totalità dei redditi di impresa effettivamente prodotti nell'anno in corso.Il versamento viene effettuato tramite un modello (F24) che viene spedito dall'INPS alle imprese artigiane e che è pagabile presso gli sportelli bancari o postali.
16 maggio 16 agosto16 novembre 16 febbraio dell'anno successivo
Termini e modalità di pagamento
I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle seguenti scadenze:
Impresa commerciale - definizione
impresa esercitata professionalmente da imprenditore con lo scopo prevalente della intermediazione nella circolazione di beni
impresa esercitata professionalmente da imprenditore con lo scopo prevalente della intermediazione nella circolazione di beni
commercio all’ingrosso:acquisto di merci in nome e per conto proprio per la rivendita ad altri commercianti o utilizzatori professionali
commercio all’ingrosso:acquisto di merci in nome e per conto proprio per la rivendita ad altri commercianti o utilizzatori professionali
commercio al minuto:acquisto di merci in nome e per conto proprio per la rivendita, in sede fissa o con altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale
commercio al minuto:acquisto di merci in nome e per conto proprio per la rivendita, in sede fissa o con altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale
somministrazione di alimenti o bevande:somministrazione al pubblico, in sede fissa o con altre forme di distribuzione, di alimenti o bevande
somministrazione di alimenti o bevande:somministrazione al pubblico, in sede fissa o con altre forme di distribuzione, di alimenti o bevande
art.2195 C.c., 1° comma , punto 2.
Legge11.06.71, n. 426
Titolare commerciante
il titolare commerciante(imprenditore) deve partecipare personalmente all’attività commerciale
il titolare commerciante(imprenditore) deve partecipare personalmente all’attività commerciale
illegittima l’assicurazione del titolare che delega la conduzione della azienda a terzi, anche se questi sono familiari coadiutori, conservando solamente la titolarità della autorizzazione comunale o della licenza di pubblica sicurezza
illegittima l’assicurazione del titolare che delega la conduzione della azienda a terzi, anche se questi sono familiari coadiutori, conservando solamente la titolarità della autorizzazione comunale o della licenza di pubblica sicurezza
la legge 662/96 (finanziaria 97) estende dal 1° gennaio 1997 l’obbligo assicurativo nella gestione commercianti ala legge 662/96 (finanziaria 97) estende dal 1° gennaio 1997 l’obbligo assicurativo nella gestione commercianti a
soci di S.r.l. (anche socio unico)soci di S.r.l. (anche socio unico)
soci accomandatari di S.a.s.soci accomandatari di S.a.s.
a condizione che siano in possesso degli stessi requisiti previsti per il titolare
a condizione che siano in possesso degli stessi requisiti previsti per il titolare
Requisiti per la titolarità
…. l’obbligo dell’iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifiche ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
…. l’obbligo dell’iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifiche ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita
titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita
abbiano piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata
abbiano piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata
partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenzapartecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza
siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruolisiano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli
Legge23.12.96 n. 662art. 1 - c. 203
Coadiutore commerciante
età minima 15 anni compiutietà minima 15 anni compiuti
anche il coadiutore deve partecipare al lavoro con carattere di professionalità e di prevalenza rispetto ad altre eventuali occupazioni
anche il coadiutore deve partecipare al lavoro con carattere di professionalità e di prevalenza rispetto ad altre eventuali occupazioni
i coadiutori, rispetto al titolare, possono esserei coadiutori, rispetto al titolare, possono essere coniugefratello/sorellaascendentefiglio ed equiparatinipote in linea diretta
coniugefratello/sorellaascendentefiglio ed equiparatinipote in linea diretta
Corte Costituzionale Sentenze 485/92 e 170/94 Corte Costituzionale Sentenze 485/92 e 170/94
tutti i parenti entro il 3° gradotutti gli affini entro il 2° gradotutti i parenti entro il 3° gradotutti gli affini entro il 2° grado
tutti gli affini entro 3° gradotutti gli affini entro 3° grado
da 01.01.97L. 662/96 art. 1, c. 206da 01.01.97L. 662/96 art. 1, c. 206
Soggetti iscrivibili-particolarità
operatori turisticiguide alpinemaestri di sci
titolari di autoscuole
sub-agenti di assicurazione
in possesso di autorizzazione(soggetti non iscrivibili al registro ditte)in possesso di autorizzazione(soggetti non iscrivibili al registro ditte)
se non artigianise non artigiani
ostetriche non dipendenti
giornalai con autorizzazione comunale
da 01.07.90da 01.07.90
DPR 268/82DPR 268/82
promotori finanziari e praticanti circolare 134/95circolare 134/95
agenti o mandatari iscritti albo promotori finanziari e loro collaboratori legge 662/96 art. 1 c. 196legge 662/96 art. 1 c. 196
tutti i lavoratori autonomi con attività di cui alla legge 88/89 art. 49, c. 1 lettera d (terziario Inps) esclusi professionisti ed artisti
legge 662/96 art. 1 c. 202 e 203legge 662/96 art. 1 c. 202 e 203
tutti i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 11 L. 217/83 (attività connesse al turismo) legge 662/96 art. 1 c. 205legge 662/96 art. 1 c. 205
circolare RCV 1905/21.04.87circolare RCV 1905/21.04.87
Iscrizione di esercenti attività del terziario
per tutti gli esercenti attività che rientrano nel terziarioper tutti gli esercenti attività che rientrano nel terziario individuate da codifica Istat
in formain forma
di impresadi impresa
professionalmenteprofessionalmente
iscrizione come autonomi commerciantiiscrizione come autonomi commercianti
iscrizione come professionistigestione separataiscrizione come professionistigestione separata
dal 01.01.97dal 01.01.97
L'ISCRIZIONE*I titolari e i contitolari delle imprese familiari nonché i familiari coadiutori devono
essere iscritti all'INPS ai fini pensionistici.L'iscrizione può avvenire presso le Sedi dell'INPS, delle Camere di Commercio,
dell'INAIL e dell'Amministrazione finanziaria.La decisione sull'iscrivibilità del lavoratore spetta all'INPS.
RiassumendoImprenditori commerciali iscritti alla gestione previdenziale
* N.B. Si rammentano le novità introdotte dalla legge finanziaria 2004 a proposito delle nuove modalità di iscrizione.
Sono titolari o gestori di un'impresa che sia diretta e organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei componenti della famiglia o coadiutori (che devono avere almeno 15 anni d'età) e che:•esercitano attività commerciali e turistiche;•lavorano come ausiliari del commercio: agenti e rappresentanti di commercio, agenti aerei, marittimi raccomandatari, mediatori, propagandisti e procacciatori d'affari, promotori finanziari ecc.
Segue
Determinazione dell’imponibile previdenziale
L'importo dei contributi da versare si calcola in base a tutti i redditi di impresa (denunciati ai fini dell'IRPEF), per l'anno al quale i contributi si riferiscono, e non solo in base ai redditi derivanti dall’attività che ha determinato l’iscrizione nella Gestione Speciale.
Segue
Poiché non è possibile conoscere in anticipo quali saranno iredditi prodotti nel corso dell'anno, il versamento in acconto va effettuato sulla base dei redditi d'impresa dichiarati nell'annoprecedente.
Nell'anno successivo andrà quindi effettuato un versamento aconguaglio che tenga conto degli importi già versati in acconto.
Il contributo è dovuto entro limiti minimi e massimi di reddito.
Determinazione dell’imponibile previdenziale
Massimale
La legge prevede un limite massimo di reddito oltre il quale non è piùdovuto il contributo (vedi tabella).
Il limite, detto "massimale", nel 2003 è di € 61.598.Per gli artigiani che si siano iscritti nella gestione dopo l'anno 1995,
che siano privi di precedente anzianità contributiva o che abbianooptato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo direddito più alto, anch'esso variabile.
Per l'anno 2003 è fissato in € 80.391.
Minimale
È stabilito ai fini contributivi un limite minimo di reddito che nel 2003 èdi € 12.590. Se il reddito è inferiore, i contributi da versare devonoessere comunque calcolati sul minimale.
Segue
Reddito di impresa
Percentuale per titolari e familiari con età pari o superiore a 21 anni
Percentuale per familiari di età inferiore a 21 anni
da € 12.590,00fino a € 36.959,00
17,19% 14,19%
oltre € 36.959,00fino a € 61.598,00 (*)
18,19% 15,19%
(*) Il massimale contributivo annuo diventa di € 80.391 per gli artigiani privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro che abbiano optato per
il sistema di calcolo contributivo della pensione.
La misura del contributo 2003
Segue
I contributi dovuti, sulle eventuali quote di reddito d'impresa superiori al minimale, vanno versati in due rate uguali alle scadenze previste per l'IRPEF.Il reddito inizialmente preso in considerazione è quello dell'anno precedente. Il versamento è perciò considerato come acconto della somma da corrispondere in base alla totalità dei redditi di impresa effettivamente prodotti nell'anno in corso.Il versamento viene effettuato tramite un modello (F24) che viene spedito dall'INPS alle imprese artigiane e che è pagabile presso gli sportelli bancari o postali.
16 maggio 16 agosto16 novembre 16 febbraio dell'anno successivo
Termini e modalità di pagamento
I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle seguenti scadenze:
I lavoratori autonomi dell’agricoltura
Soggetti all’iscrizione
Modalità di iscrizione
Determinazione del contributo
Modalità di versamento
Termini di versamento
Aggiornamento della posizione assicurativa
Regime previdenziale assicurato
Istituzione di una gestione previdenziale separata- Professionisti e Collaboratori *
L. 08.08.95, n.335 - riforma delle pensioniL. 08.08.95, n.335 - riforma delle pensioni
pensione di vecchiaiapensione di vecchiaia
pensione di invaliditàpensione di invalidità
pensione di inabilitàpensione di inabilità
pensione ai superstitipensione ai superstiti
a categorie di lavoratori non subordinati privi di copertura previdenziale obbligatoria
istituzione di una nuova “assicurazione generale obbligatoria” per garantireistituzione di una nuova “assicurazione generale obbligatoria” per garantire
* N.B. è necessario vedere in proposito le novità introdotte dal decreto 276/03 e dalla Finanziaria 2004.
Tutela dei professionisti e dei collaboratori *
obbligo assicurativodal 1° gennaio 1996
obbligo assicurativodal 1° gennaio 1996
Professionisti non iscritti ad alcuna gestione
Professionisti non iscritti ad alcuna gestione
DPR 22.12.86 n. 917 (T.U.I.R.) art. 49 c. 1DPR 22.12.86 n. 917 (T.U.I.R.) art. 49 c. 1
collaborazione coordinata e continuativa
collaborazione coordinata e continuativa
DPR 22.12.86, n. 917 (T.U.I.R.) art. 49, c. 2 a)DPR 22.12.86, n. 917 (T.U.I.R.) art. 49, c. 2 a)
vendita a domiciliovendita a domicilioL. 11.6.71, n. 426, art. 26L. 11.6.71, n. 426, art. 26
versamento 10%
* N.B. la normativa di seguito descritta va rivista alla luce delle innovazioni introdotte in materia dal decreto legislativo 276/2003.
Soggetti obbligati all’iscrizione
professionisti sprovvisti di cassa previdenzialeprofessionisti sprovvisti di cassa previdenziale
professionisti con cassa previdenziale, limitatamente ai redditi di natura autonoma esclusi dal contributo della cassa previdenzialeprofessionisti con cassa previdenziale, limitatamente ai redditi di natura autonoma esclusi dal contributo della cassa previdenziale
amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni ed altri entiamministratori, sindaci e revisori di società, associazioni ed altri enti
collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne quando si rientra nel diritto d’autorecollaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne quando si rientra nel diritto d’autore
partecipanti a collegi e commissionipartecipanti a collegi e commissioni
soggetti che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazionesoggetti che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione
soggetti che svolgono attività sportiva senza l’obbligo di iscrizione all'ENPALSsoggetti che svolgono attività sportiva senza l’obbligo di iscrizione all'ENPALS
soggetti che effettuano la vendita a domiciliosoggetti che effettuano la vendita a domicilio
l’obbligo assicurativo cessa con il compimento del 65° anno di etàvalidità transitoria fino al 2001. Dal 1° aprile per la generalità e dal 1°giugno2001 per i pensionati e gli iscritti a forme di previdenza obbligatoria non vi è più alcuna esenzione.
l’obbligo assicurativo cessa con il compimento del 65° anno di etàvalidità transitoria fino al 2001. Dal 1° aprile per la generalità e dal 1°giugno2001 per i pensionati e gli iscritti a forme di previdenza obbligatoria non vi è più alcuna esenzione.
Soggetti esclusi
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivitàassegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività
soggetti con reddito di lavoro autonomo, ma già assicurati ad altre forme obbligatorie (come i lavoratori dello spettacolo inscritti all’Enpals)soggetti con reddito di lavoro autonomo, ma già assicurati ad altre forme obbligatorie (come i lavoratori dello spettacolo inscritti all’Enpals)
professionisti iscritti a casse professionali, per i redditi già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoriaprofessionisti iscritti a casse professionali, per i redditi già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria
percettori di diritti d’autorepercettori di diritti d’autore
soggetti che svolgono collaborazione esercitata in modo occasionale*soggetti che svolgono collaborazione esercitata in modo occasionale*
associati in partecipazione*associati in partecipazione*
segretari comunali per l’attività di levata dei protestisegretari comunali per l’attività di levata dei protesti
soggetti percettori dell’indennità per la cessazione dei rapporti di agenziasoggetti percettori dell’indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia
soggetti che partecipano agli utili spettanti ai promotori ed ai soci fondatori di S.p.a. - S.a.s. - S.r.l.soggetti che partecipano agli utili spettanti ai promotori ed ai soci fondatori di S.p.a. - S.a.s. - S.r.l.
promotori finanziaripromotori finanziari
* N.B. La Finanziaria 2004 ed il decreto 276/03 hanno ridefinito il concetto di occasionalità.
Per gli associati in partecipazione si rinvia alle illustrazioni successive.
Decorrenza obbligo assicurativo
l’obbligo di iscrizione decorrel’obbligo di iscrizione decorre
per i soggetti senza copertura assicurativaper i soggetti senza copertura assicurativa
per i soggetti già assicurati ad altra cassa o pensionatiper i soggetti già assicurati ad altra cassa o pensionati
dal 01.04.96dal 01.04.96
dal 30.06.96dal 30.06.96
Versamento per i professionisti
attività professionaliattività professionali
entro 31 maggioentro 31 maggio
primo acconto pari al 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo relativi alla dichiarazione IRPEF riferita all’anno precedenteprimo acconto pari al 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo relativi alla dichiarazione IRPEF riferita all’anno precedente
entro 30 novembreentro 30 novembre secondo acconto pari al 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo relativi alla dichiarazione IRPEF riferita all’anno precedentesecondo acconto pari al 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo relativi alla dichiarazione IRPEF riferita all’anno precedente
saldo (se dovuto) del contributo per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedentesaldo (se dovuto) del contributo per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedente
eventuale credito
acconto di quanto dovuto per l’anno successivo
rimborsato a richiesta
Versamento con Mod. F.24 a cura del professionista
Versamento con Mod. F.24 a cura del professionista
Versamento per collaborazione coordinata e continuativa
entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dei compensientro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dei compensi
il versamento viene effettuato dall’impresa committente con Mod. F.24 il versamento viene effettuato dall’impresa committente con Mod. F.24
L’onere contributivo è ripartito in misura di 2/3 a carico dell’impresa committente 1/3 a carico del collaboratore
Redditi imponibili e contributo percentuale
Il contributo è dovuto, per il 2003, suiIl contributo è dovuto, per il 2003, sui
redditi derivanti dall’attività svolta dai soggetti obbligatiredditi derivanti dall’attività svolta dai soggetti obbligati
comunquecomunque
entro il massimale della retribuzione pensionabileentro il massimale della retribuzione pensionabile
Il contributo, per l’ anno 2004, è dovuto su Il contributo, per l’ anno 2004, è dovuto su
massimale indicizzato (L. 08.08.95, n. 335, art. 2, c. 18)massimale indicizzato (L. 08.08.95, n. 335, art. 2, c. 18)
Minimale 37884,08 17,80 %
10%
14%
Massimale 82402,00 18,80 %
segue
Si riporta di seguito il prospetto delle aliquote determinate per il 2004 per gli emolumenti erogati a soggetti assicurati presso la Gestione Separata:
Aliquote di finanziamento della Gestione Separata per il 2004
- per i soggetti coperti da altra cassa previdenziale 10% - codice tributo C10
Per quanto concerne il massimale e lo scaglione intermedio si attende la conferma dall’Inps di quanto indicato nella slideprecedente.
- per i titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità) 15% - codice tributo C10
- per i soggetti privi di altra cassa previdenziale, l'articolo 45 della legge 326/03 che ha convertito il D.L. 269 ha assimilato l'aliquota pensionistica dei commercianti, pertanto - anche se in assenza di circolare confermativa l'aliquota è del 17,80% (formata da 17,30 + 0,50) o 18,80%.
Il versamento dei contributi-la patologia
Il mancato rispetto dei termini legali introduce l’adempimento della obbligazione
contributiva entro un’area “patologica” con conseguente determinazione di somme
aggiuntive dovute per il ritardato versamento e con la possibilità concessa di accedere ad
una forma di pagamento agevolata, e tuttavia onerosa:
il pagamento in forma rateale.
Le modalità di versamento dei contributi dovuti sono state illustrate, di volta in volta, in relazione a ciascun soggetto contribuente.
Sono stati illustrati, inoltre, i mezzi e i termini legali di versamento.
La mancata attivazione da parte del soggetto obbligato, pur sollecitato dal’INPScon l’avvio della procedura di “avviso bonario”, determina l’attivazione del sistema diriscossione forzosa:
la cartella esattoriale.
In caso di mancato o ritardato pagamento rispetto al termine di legge , per tutti i soggetti contribuenti, si applica una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento(T.U.R., determinato dalla Banca d’Italia,) maggiorato di 5 punti percentuali ( nel 2003 3,25% + 5.5% = 8.75%) .
Il Sistema sanzionatorio
Sanzioni civili
L’art. 116 , 8°comma e segg., l.23/12/2000, ha previsto una nuova disciplina delle sanzioni da applicare ai soggetti che non provvedono , entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali obbligatorie. Le nuove disposizioni devono essere applicate a tutti gli accertamenti notificati dopo il 30/09/2000.
Segue
Regime Ordinario - Morosità
E’, peraltro, previsto il tetto massimo del 40% dei contributi non versati.Dopo la saturazione del tetto, sulle somme per contributi ancora dovute maturano gli interessi di mora. Il regime ordinario si applica ai casi di mancato o ritardato versamento entro il termine di legge dei contributi o premi il cui ammontare è rilevabile da denunce e/o registrazioni obbligatorie.
Qualora il mancato versamento sia connesso a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero,la sanzione applicata in ragione di anno è pari al 30% dei contributi evasi e la somma non può superare il 60% dei contributi dovuti.Superato il tetto del 60% . Maturano gli interessi di mora.
Il Sistema sanzionatorio
Segue
Sanzioni civili
Evasione
La sanzione, molto onerosa , prevista in caso di evasione, può essere ridotta al regime ordinario se il trasgressore denunci spontaneamente entro 12 mesi dal termine legale e versi le somme dovute nei successivi 30 giorni.
L’art.116,2° comma, legge 23/12/2000, n.338, dispone che, ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni previdenziali ed assistenziali consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento dei contributi o premi o dalle quali, comunque, derivi la omissione del versamento dei contributi, ai sensi dell’art.35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981,689.
Sanzioni Amministrative
Le novità della Finanziaria 2004 e la Riforma Biagi
Sono soggetti che, nell’ambito della Associazione in partecipazione , Disciplinatadagli dagli artt. da 2549 a 2554 C.C. , conferiscono esclusivamente prestazioni lavorative (articolo 49, secondo comma lett. c, TUIR), ricevendocompensi qualificati come redditi da lavoro autonomo ( art. 49 Tuir, comma 2, lett.c).
Gli Associati in Partecipazione (art.43 d.l.269/03, conv.in legge 326/03)
Occorre tener conto che la partecipazione(art. 2552 c.c.) è all’impresa e
quindi, la mancanza di tale requisito fa scattare l’applicazione della norma
antielusione prevista dall’art.86,2° comma d.leg.vo 276/03, a meno che non vi sia
idonea attestazione e documentazione che faccia rientrare la partecipazione in una
delle tipologie disciplinate nel decreto.
L’obbligo di iscrizione all’Inps deve essere assolto entro il 31 marzo 2004 ovvero
dalla data di inizio di conferimento della attività lavorativa, se posteriore .
Segue
Su quale base imponibile?
E’ il reddito delle attività determinato con gli stessi criteri fissati per
l’Irpef, quale risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli
Accertamenti definitivi.
Il pagamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di riferimento , nel rispetto del criterio di “cassa”.
Gli Associati in Partecipazione (art.43 d.l.269/03, conv.in legge 326/03)
Quanto si versa?
L’importo dl contributo è pari a quello previsto nella gestione
separata Inps, per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza,
che, si rammenta, ammonta per il 2004 al17,80% .Tuttavia il
contributo è posto per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a
carico dell’associato.
Segue
Quale regime assicurativo?
L’accredito dei contributi mensili avviene nel rispetto del minimale di reddito dei commercianti. Nel caso di contribuzione annua inferiore al minimale , i mesi accreditati vengono ridotti in proporzione alla somma versata.
Agli Associati in partecipazione vengono liquidati prestazioni pensionistiche con il sistema contributivo.
Gli Associati in Partecipazione (art.43 d.l.269/03, conv.in legge 326/03)
Come si versa?Il pagamento va effettuato mediante F24 e si determina anche sugli importi corrisposti all’associato a titolo di acconto sul risultato della partecipazione , salvo conguaglio all’atto della determinazione annuale del reddito. L’obbligo del versamento è a carico dell’Associante e si applicano le stesse regole previste per i collaboratori sia per quanto riguarda il termine legale (16 del mese successivo alla corresponsione) che per le modalità di versamento.
Produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo( art. 44,2° comma , d.l. 269/03, conv. in legge 326/03).
Da quando ?
Dal 1° gennaio 2004 vi è l’obbligo di iscrizione alla gestione
commercianti, con regole proprie e diverse.
Chi va iscritto?
Soggetti impegnati in attività di collocazione di prodotti assicurativi con
un contratto di esclusiva con un Agenzia, con obbligo di un minimo di
produzione e remunerati a provvigione ovvero sono produttori liberi di
piazza o di zone senza obbligo di un determinato minimo di
produzione.
Segue
Produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo( art. 44,2° comma , d.l. 269/03, conv. in legge 326/03).
Quale regime assicurativo ?
La pensione sarà liquidata esclusivamente con il sistema contributivo.
Quando si versa?
Gli adempimenti dovranno essere effettuati nei modi e nei termini previsti per la
Gestione commercianti, salvo quanto detto a proposito del minimale.
Potranno, peraltro, essere riscattati i periodi di attività anteriori al 1° gennaio
2004 e nel limite dei 5 anni precedenti, in base a documenti data certa.
Quanto si versa?
Il contributo deve essere versato, senza tener conto del minimale , in
percentuale al reddito effettivamente prodotto .
Segue
Dal 1° gennaio 2004 tutti i soggetti che hanno l’obbligo di iscriversi nelle Gestioni degli Artigiani o dei Commercianti presenteranno le relative istanze alle Camere di Commercio. Tali domande, sussistendone i presupposti di legge, hanno effetto anche ai fini dell’iscrizione agli Enti previdenziali.
Le Camere di Commercio , utilizzando la struttura informatica di Unioncamere, trasmetteranno agli enti interessati secondo modalità da concordare le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni.
La disposizione in esame per altro non contiene norme di coordinamento con le norme che disciplinano la competenza esclusiva delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato in materia di iscrizione, variazione e cancellazione degli imprenditori artigiani.In attesa di tali norme di coordinamento c’è da ritenere che le procedure di iscrizione modificazione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane possono continuare ad avvenire secondo le consuete modalità.
Iscrizione degli Artigiani e Commercianti (art.44, 8° comma,l.326/2003).
Segue
Altra novità introdotta dall’art.21, comma 6-ter l.326/2003, riguarda la esclusione dall’obbligazione previdenziale per i collaboratori occasionali degli artigiani regolarmente iscritti, purchè:
- siano parenti entro il terzo grado, anche studenti;
-non superino il periodo massimo di 90 gg. all’anno;
- non vi sia la corresponsione di compensi, ma siano effettuati per obbligo morale;
- vi sia la impossibilità temporanea dell’artigiano di espletare la propria attività lavorativa.
E’ in ogni caso obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Iscrizione degli Artigiani e Commercianti (art.44, 8° comma,l.326/2003).
1) Lavoratori autonomi occasionali ed i venditori a domicilio, con reddito annuo non superiore a 5000 euro ( art. 44, 2° comma, l.326/2003);
Le novità normative ed il concetto di “occasionalità”
Numerose disposizioni di legge , che hanno introdotto novità in materia di lavoro, hanno utilizzato il termine “occasionale”.
E’ ,quindi, necessario, nell’attuale fase di approfondimento dottrinale, articolare alcune precisazioni di ausilio per la corretta interpretazione delle novità:
Sono stati, infatti, riscontrati i seguenti nuovi profili:
Tutte le ipotesi descritte hanno in comune il termine “occasionale” e tuttavia riguardano situazioni diverse richiamate da norme che disciplinano istituti diversi.
Segue
2) Collaboratori occasionali per non più di 30 gg. e con un compenso annuo per committente non superiore a 5000 euro( art. 61 d.leg.vo 276/03);
3)Prestazioni occasionali di tipo accessorio, prestate da soggetti a rischio diesclusione sociale per meno di 30 gg. e meno di 3000 euro per anno solare (art.70 d.leg.vo 276/03).
4)Collaboratori occasionali degli artigiani,parenti entro il terzo grado, per i quali si rinvia a quanto già detto.
Chi sono gli iscritti?
I soggetti che svolgono una attività autonoma in modo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio, di cui all’art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono iscritti alla Gestione separata dei “Parasubordinati” , solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5000 euro.
Lavoratori Autonomi Occasionali (art. 44,2° comma, legge 326/2003)
La legge 326 ,di conversione del decreto 269/2003, collegato alla Finanziaria2004, ha introdotto una novità significativa in materia di sicurezza sociale : la iscrizione ad un regime previdenziale dei lavoratori occasionali.
Come si versa e su quale base imponibile?
La contribuzione deve essere versata con le stesse modalità e termini previsti per i collaboratori iscritti alla gestione.
Collaborazioni coordinate e continuative e contratti a progetto( artt.61 e 86).
La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ,prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato e indipendentemente dal tempo impiegato.
Sono escluse le collaborazioni occasionali la cui durata non superi i 30 giorni all’anno e sempre che la remunerazione non superi i 5000 euro annui per committente.
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La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003
Collaborazioni coordinate e continuative e contratti a progetto( artt.61 e 86).
Tipologia.Collaborazioni coordinate e continuative tradizionali
E’ prevista una fase transitoria per le vecchie collaborazioni non riconducibili ad un progetto nel nuovo significato normativo.
Queste mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre il 24 ottobre 2004 ( art.86 del dlg.276). Termini diversi potranno essere concordati in fase di contrattazione aziendale.
Sono escluse, inoltre, dall’applicazione del comma 1, inoltre, tutte le tipologie di collaborazioni elencate dal comma 3 dello stesso articolo 61del decreto legislativo 276/03.
Per queste tipologie residuali e per le collaborazioni occasionali si applica la previgente normativa anche previdenziale.
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Fase transitoria
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La contribuzione, pur nel silenzio della legge e della circolare ministeriale attuativa (numero 1/2004 del 8 Gennaio 2004),sarà versata alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge 335/95 e si allinea dal 2004 a quella della gestione dei Commercianti.
La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003
Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve ai fini della prova*, tra l’altro, contenere:
-l’indicazione della durata;-l’indicazione dl progetto o del programma di lavoro;-il corrispettivo ed i tempi e le modalità di pagamento.
Dal 24 ottobre del 2004 le collaborazioni, diverse da quelle elencate nel 2 e 3 comma dell’articolo 61, non riconducibili ad un progetto ovvero ad una delle forme di lavoro individuate fra quelle disciplinate dal “nuovo regime”, saranno considerate rapporti di lavoro subordinato fin dalla loro costituzione.
Forma
Collaborazioni coordinate e continuative e contratti a progetto( artt.61 e 86).
Tipologia. Contratti a progetto
* N.B. la forma scritta richiesta ad probationem tantum non consente la prova testimoniale, ma non esclude la possibilità di provare altrimenti l’esistenza del contratto( ad es. interrogatorio
giudiziale della controparte o pacifica ammissione dei contraenti).
La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003
In concreto per le collaborazioni ex articolo 409, 1 comma, punto 3, cpc ,dal 24 Ottobre 2003 possiamo avere la seguente situazione
Collaborazioni coordinate e continuative (artt.61 e 86).
Contratti a progetto se superano i 30 giorni annui per committente o in ogni caso se superano i 5000
euro annui per committente
Collaborazioni Coord. Cont. “tradizionali” se non superano i 30
giorni annui per committente e non superano i 5000 euro annui
per committente (art. 61 2 comma), ovvero se sono comprese
nella elencazione di cui al 3 comma dell’articolo 61 d. lgv. 276
Collaborazioni Coord. Cont. In corso al 24
Ottobre 2003, che non sono riconducibili ad
un progetto e non hanno il carattere della
occasionalità, né sono riconducibili alle altre
tipologie di lavoro del decreto 276, che
dovranno trasformarsi in lavoro subordinato
o cessare al 23 Ottobre 2004 o ad altra data
negoziata.
La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003
Sono soggetti a rischio di esclusione sociale:
d) Disoccupati da oltre 1 anno;
e) Casalinghe studenti e pensionati;
f) Disabili e soggetti in comunità di recupero;
g) Lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Itali, nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro;
Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti (artt. e ss. d. lgvo. 273/03)
Sono lavori accessori:
d) Piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare;
e) Insegnamento privato supplementare;
f) Piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici etc.;
g) Partecipazione a manifestazioni sociali, sportive, culturali, caritatevoli;
e) Collaborazione con enti pubblici ed associazioni di volontariato per casi di emergenza
Segue
Le attività sopra elencate vengono considerate occasionali ed accessorie se sono svolte per una durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e se, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3000 euro annui, anche se prestate a favore di più beneficiari.
La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti (artt. e ss. d. lgvo. 273/03)
Modalità
I soggetti interessati a svolgere tali lavori devono comunicare la loro disponibilità ai Servizi provinciali per l’impiego.Gli interessati riceveranno un tesserino magnetico che dovrà essere esibito in occasione della prestazione accessoria.I beneficiari delle prestazioni d’altro canto, dovranno acquistare dei carnet di buoni dal valore nominale di 7,5 euro.Il prestatore di lavoro avrà la possibilità di convertire i buoni ottenuti presso Enti o Società concessionarie appositamente individuate.Su questi ultimi soggetti incombe l’onere del versamento dei contributi relativi allavoratore interessato alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge 335/95.Le norme attuative, peraltro, non sono state ancora emanate.
Contratto di apprendistato( art 47 e ss).
Per il momento le regole per l’apprendistato non cambiano in attesa della regolamentazione di attuazione del decreto in esame.
Il futuro rapporto di apprendistato prevede le seguenti tipologie o livelli:-Apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione;- Apprendistato di qualificazione;- Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003
Contratti di Formazione e Lavoro e Contratti di inserimento (art. 54 e ss)
Dal 24 ottobre 2003 i CFL sono stati sostituiti dai contratti di inserimento.I contratti di formazione e lavoro in essere restano in vigore sino alla loro scadenza.
Per contro i contratti di inserimento non potranno essere attivati fino all’attivazione e conseguente conclusione di una fase contrattuale, collettiva nazionale, territoriale o aziendale che determini le modalità di definizione dei progetti individuali di inserimento.
I contratti di inserimento dovranno avere la forma scritta a pena di nullità, con la conseguenza che il rapporto sarà trasformato a tempo indeterminato.
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Nuove tipologie di lavoro subordinato
Contratto di lavoro intermittente ( art.33 e ss.)
La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003
E’ il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro per esigenze lavorative di carattere discontinuo o intermittente.Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere :
-durata e condizioni di legittimità;
- luogo e modalità della chiamata;
- trattamento economico e normativo;
- forma e modalità di esecuzione della prestazione di lavoro;
- tempi e modalità di pagamento della retribuzione;
- specifiche di sicurezza sul lavoro.
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Contratto di lavoro ripartito o Job sharing (art.41 e ss.)
Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto con cui due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione di lavoro.
La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003
Caratteristiche:-responsabilità solidale e per l’intero nell’adempimento della obbligazione di lavoro;- autonomia dei lavoratori nell’articolazione della loro presenza all’interno del periodo di lavoro dedotto in contratto;- sono vietate, in genere, sostituzioni da parte di terzi;- il recesso o la risoluzione del rapporto di uno dei lavoratori comporta l’estinzione dell’intero contratto;
-Forma-La forma richiesta è quella scritta.-Disciplina del rapporto di lavoro deve assicurare la omogeneità di trattamento;-Disposizioni previdenziali applicate sono quelle del part-time .
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I contratti certificabili( artt.75 e ss.)
Al fine di ridurre il contenzioso in materia di rapporti di lavoro le nuove tipologie di lavoro introdotte con la riforma Biagi possono essere certificate in via sperimentale e su base volontaria.
Ovviamente occorrerà attendere la costituzione della Commissioni di certificazione, istituibili presso Enti bilaterali territoriali, Direzioni prov.li del lavoro in base ad un apposito decreto ministeriale, le Università registrate in un apposito albo istituto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali .
La riforma Biagi ed il decreto legislativo 276 /2003