Misure di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
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Rev. 3 – Mar. 2013 Misure di prevenzione e protezione slide 1 di 75
Misure di prevenzione e protezione
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Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; Eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile,
loro riduzione al minimo Riduzione dei rischi alla fonte; Programmazione della prevenzione mirando ad
un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
Misure generali di tutela – art.15
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Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
Rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
Misure generali di tutela – art.15
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Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al
rischio; Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e
biologici, sui luoghi di lavoro;
Controllo sanitario dei lavoratori
Misure generali di tutela – art.15
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Allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione ove possibile ad altra mansione;
Misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
Misure generali di tutela – art.15
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Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
Informazione, formazione adeguate per i lavoratori, RLS, dirigenti, preposti ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
Istruzioni adeguate ai lavoratori;
Misure generali di tutela – art.15
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Misure generali di tutela – art.15
Partecipazione e consultazione dei lavoratori e degli RLS;
Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
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La prevenzione
Insieme di misure attuate all’interno dell’azienda che tendono ad eliminare o ridurre la probabilità di accadimento sia esso un infortunio o una malattia professionale
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Protezione
Insieme di misure adottate, necessarie a ridurre le conseguenze dannose di un dato evento che potrebbe verificarsi nonostante le misure di prevenzione adottate
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Formazione e informazione dei lavoratori
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Autotutela
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
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Formazione e informazione
Formazione: educare l’uomo nella sua globalità: mente, cuore, mano:
L’obbligo di formazione è una novità introdotta dal D.Lgs.626/94 ripresa dal D.Lgs.81/08
Informazione:Fornire notizie (a livello verbale o scritto):
L’obbligo già presente nella legislazione precedente
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Informazione art. 36 D.Lgs. 81/08 (1)
Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore (anche ai lavoratori a domicilio) informazione adeguata e specifica su: I rischi “ambientali”, legati all’intero processo
produttivo; I rischi legati alla mansione specifica
(normativa e disposizioni aziendali); Sulle misure di prevenzione e protezione
adottate; Il contenuto dell’informazione deve essere
facilmente comprensibile.
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Inoltre su: I pericoli relativi all’uso di sostanze e
preparati pericolosi Le procedure di a) Pronto soccorsob) Lotta antincendioc) Evacuazione Il nominativo del RSPP e del medico
competente I nominativi degli addetti alle emergenze
Informazione
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Che deve essere rapportata al soggetto che ne è destinatario.
Che deve essere commisurata ai rischi esistenti.
Che deve avere carattere dinamico.
Che occorrono molteplici mezzi di informazione (opuscoli, cartelli, avvisi in bacheca, comunicazione faccia a faccia, ecc.)
Informazione adeguata significa:
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Al momento dell’assunzione Al momento del trasferimento o cambiamento
di mansione In occasione di cambiamenti
dell’organizzazione aziendale:1) Nuove attrezzature2) Nuove tecnologie3) Nuove sostanze o preparati pericolosi
Formazione e informazione quando?
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Formazione art.37 D.Lgs.81/08
AI LAVORATORI: avviene durante l’orario di lavoro; senza oneri a carico dei lavoratori;
AGLI ADDETTI ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA: sulla base dei rischi specifici dell’azienda o unità produttiva; formazione organizzata previa consultazione RLS;
RLS; AI DIRIGENTI; AI PREPOSTI.
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Addetti alle emergenze
Primo soccorso Evacuazione dei lavoratori Prevenzione e lotta antincendio Gestione dell’emergenza
IN NUMERO ADEGUATO!
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La formazione del RLS
Consiste in 32 ORE minime per l’espletamento delle sue funzioni.
PROGRAMMA BASE: conoscenze generali sulla normativa, sui rischi e sulle relative misure di prevenzione, metodologie sulla valutazione del rischio, metodologie minime di comunicazione.
SCOPO: rendere effettivo il ruolo partecipativo e il potere di proposta e consultazione del RLS in merito alla valutazione dei rischi.
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Chi può promuovere formazione?
Gli organismi paritetici territoriali Il RSPP
Il medico competente
Il RLS
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La formazione dei lavoratori
È un obbligo del datore di lavoro e del dirigente
Deve essere sufficiente e adeguata
Riguarda concetti generali e rischi specifici del settore e della mansione di appartenenza
Durata, contenuti e modalità dei corsi sono demandati alla Conferenza Stato Regioni
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Accordo Stato Regioni
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs.81/2008.
Pubblicato l’11 gennaio 2012
Entrata in vigore: 11 o 26 gennaio 2012
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Contenuti e durata
Generale: 4 ore per tuttianche e-learning
Specifica: 4 o 8 o 12 oresecondo ATECOno e-learning?
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Durata complessiva
Durata complessiva della formazione per i tre differenti livelli di rischio
Generale Specifica Totale
Basso 4 4 8
Medio 4 8 12
Alto 4 12 16
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Ampliamenti e integrazioni
Sono obbligatori per: Cambiamenti significativi Necessità particolari riscontrate Percorsi formativi esplicitamente richiesti dai
requisiti legali applicabili Rischi emergenti Addestramento
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Quando realizzare formazione
GENERALE E SPECIFICACostituzione del rapporto di lavoro
SOLO LA FORMAZIONE SPECIFICA- Trasferimento o cambio di mansioni- Nuove attrezzature o tecnologie, - Nuove sostanze o preparati pericolosi
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Aggiornamento
Periodicità quinquennale Durata minima di 6 ore, indipendentemente dai
livelli di rischio
Non la solita minestra, ma: significative evoluzioni e innovazioni; applicazioni pratiche; approfondimenti tecnici e giuridici; sistemi di gestione e organizzazione; Nuovi rischi ergonomici e psicosociali.
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Crediti formativi
Formazione generale Formazione specifica solo tra aziende dello
stesso settore produttivo e per mansioni con equivalenti profili di rischio
Formazione specifica nella stessa azienda solo in assenza di cambiamenti significativi sotto il profilo di rischio
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Metodologia di apprendimento
Centralità del lavoratore Lezioni frontali, esercitazioni teoriche e
pratiche, discussioni e lavori di gruppo Metodologie di apprendimento interattive
applicate a simulazioni e situazioni di contesto specifico,
Dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;
Metodologie di apprendimento innovative, con l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione.
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Requisiti dei docenti
In attesa che la Commissione consultiva (ex art. 6 T.U.) emani criteri di qualificazione formatori:Docenti interni o esterni all’azienda che possono dimostrare di possedere esperienza triennale di insegnamento o professionale, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
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Organizzazione dei corsi
Soggetto organizzatore del corso; Un responsabile del progetto formativo; Nominativi dei docenti; Numero massimo di partecipanti pari a 35; Registro di presenza dei partecipanti; Obbligo di frequenza del 90% delle ore; Programma del corso tenendo presenti: le
differenze di genere, di età, di provenienza, di lingua, nonché quelle contrattuali.
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Lavoratori stranieri
Obbligatoria verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare;
Eventuale presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore;
Eventuale specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning.
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Attestati
Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
Normativa di riferimento; Dati anagrafici e profilo professionale del
corsista; Specifica della tipologia di corso seguito con
indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato;
Periodo di svolgimento del corso; Firma del soggetto organizzatore del corso.
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Formazione e-learning
L’utilizzo è consentito per: la formazione generale per i lavoratori; la formazione dei dirigenti; i corsi di aggiornamento; prima parte della formazione dei preposti; progetti sperimentali approvati dalle Regioni
La verifica dell’apprendimento deve avvenire “in presenza”
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Requisiti e-learning
Ambiente informatico interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche).
Non limitato alla semplice fruizione di materiali didattici via internet, all’uso della mail tra docente e studente o di un forum online.
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Articolo 37 comma 12
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
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Enti bilaterali - paritetici
Il datore di lavoro è responsabile delle attività di formazione;
Invia la richiesta di parere all’ente bilaterale o all’organismo paritetico che può dare riscontro entro 15 giorni;
Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro, il datore di lavoro procede autonomamente;
Presunzione semplice di conformità.
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Dispositivi di protezione individuale (DPI)
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Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo
Categoria I: destinati a proteggere da danni fisici di lieve entità
Categoria II: non rientrano in nessuna delle altre due classificazioni
Categoria III: destinati a proteggere da lesioni gravi, permanenti o morte
Definizione
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Solo quando non sia possibile attuare misure di prevenzione dei rischi, adozione mezzi di protezione collettiva, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Misure tecniche
Protezione collettiva
Riorganizzazione del lavoroRISCHIO RESIDUO
DPI
Quando si usano i dpi
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Adeguati ai rischi da prevenire senza comportare di per sé un rischio aggiuntivo
Rispondenti alle esigenze ergonomiche o di salute
Adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità
Compatibili fra loro in caso di rischi multipli Conformi al D.Lgs. 475/92 (marcatura CE)
Istruzioni sulle modalità di deposito, impiego, pulizia e manutenzione, disinfezione
Come devono essere i DPI (art.76)
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Segnaletica
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Cos’è la segnaletica di sicurezza?
La segnaletica di sicurezza è una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un’attività o ad una situazione determinata, fornisce un’indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro
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Segnaletica di sicurezza
Segnale di divieto: vieta un comportamento che potrebbe causare pericolo
Segnale avvertimento: avverte di un rischio o pericolo
Segnale di prescrizione: prescrive un comportamento
Segnale salvataggio o soccorso: indicazioni su uscite di sicurezza o mezzi di soccorso
Segnale di informazione: dettaglio informativo
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Segnaletica di sicurezza
Sono considerati segnali di sicurezza anche: Segnali acustici Segnali sonori in codice Comunicazione verbale Segnale gestuale convenzionale
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Segnaletica di sicurezza
Obblighi del Datore di lavoro Il ricorso alla segnaletica di sicurezza va
effettuato in tutti quei casi nei quali risultino rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure preventive di organizzazione del lavoro o con misure protettive di carattere tecnico
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Avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte
Vietare comportamenti pericolosi Prescrivere indicazioni e comportamenti ai fini
della sicurezza
Scopi della segnaletica di sicurezza
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Segnaletica permanente
Indica: Divieto Avvertimento Obbligo Ubicazione mezzi salvataggio, pronto soccorso
antincendio
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Non deve essere compromessa dalla presenza di altra segnaletica
Non deve essere compromessa dalla cattiva progettazione, dall’ubicazione irrazionale, dal cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi
Evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri
Non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi
Non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori
Efficacia della segnaletica
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Manutenzione
I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati riparati,e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche o di funzionamento
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Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacità uditive o visive, eventualmente a causa dell’uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari o sostitutive
Misure particolari
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Generalità dei cartelli segnaletici
I pittogrammi devono essere il più semplici possibili
Il materiale dei cartelli deve essere il più possibile resistente agli urti ed alle intemperie
Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche devono essere tali da garantire una buona visibilità
Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si devono consultare le norme di buona tecnica dell’UNI
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Dimensioni dei cartelli
La superficie del cartello, espressa in mq, deve essere superiore a la distanza, espressa in metri, alla quale il cartello deve essere leggibile = A > L2/2000
La formula è applicabile fino ad una distanza di 50 m
Un cartello avente dimensioni di 130 x 185 mm che ha quindi superficie pari a 0,024 mq può essere
utilizzato per una distanza massima di 24 m
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Condizioni di impiego dei cartelli
I cartelli vanno sistemati tenendo conto:
Eventuali ostacoli
Altezza e posizione appropriata rispetto alla visuale
Ingresso alla zona interessata
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Condizioni di impiego dei cartelli
Immediate vicinanze di un rischio specifico
In prossimità di un oggetto che si intende segnalare
In caso di cattiva illuminazione naturale è opportuno utilizzare cartelli con colori fosforescenti, materiali riflettenti o ricorrere all’illuminazione artificiale (di emergenza)
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Cartelli di divieto
Forma rotonda Pittogramma nero su fondo bianco Bordo e banda rossi, per il 35% della superficie Banda verso il basso da sinistra a destra con
inclinazione di 45 °
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Cartelli di avvertimento
Forma triangolare Pittogramma nero su fondo giallo Il giallo copre il 50% della superificie Bordo nero
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Cartelli di prescrizione
Forma rotonda Pittogramma bianco su fondo azzurro Il colore azzurro deve ricoprire il 50% della
superficie del cartello
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Forma quadrata o rettangolare Pittogramma bianco su fondo verde Il colore verde deve coprire almeno il 50% della
superficie
Cartelli di salvataggio
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Cartelli per le attrezzature antincendio
Forma quadrata o rettangolare Pittogramma bianco su fondo rosso Il colore rosso deve coprire almeno il 50% della
superificie
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Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di caduta da parte delle persone si usano bande gialle nere o bianche e rosse
Le sbarre gialle/nere o rosse/bianche devono avere un’inclinazione di 45° e dimensioni più o meno uguali tra loro
Segnalazione di ostacoli e zone pericolose
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La luce emessa deve produrre un contrasto luminoso adeguato senza provocare abbagliamento per intensità eccessiva
La superficie luminosa che emette il segnale può essere di colore uniforme o recare un simbolo su un fondo
Segnali luminosi
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Segnali acustici
Un segnale acustico deve avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza essere eccessivo o doloroso
Un segnale sonoro deve essere facilmente riconoscibile in rapporto alla durata degli impulsi e alla separazione fra impulsi e serie di impulsi , e distinguersi nettamente sia da altri segnali acustici, sia dai rumori di fondo
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Comunicazione verbale
La comunicazione verbale s’instaura tra un parlante o un emettitore e uno o più ascoltatori
I messaggi verbali devono essere il più possibile brevi, semplici, chiari
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Comunicazione verbale
La comunicazione verbale può essere diretta o indiretta
Le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato per essere in grado di pronunciare e comprendere correttamente il messaggio verbale e adottare, in funzione di esso, un comportamento adeguato nel campo della sicurezza e della salute
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Segnali gestuali
Un segnale gestuale deve essere:
Semplice
Ampio
facile da eseguire
nettamente distinto da un altro segnale gestuale
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Segnali gestuali
La persona che emette i segnali, segnalatore, impartisce le istruzioni di manovra al destinatario dei segnali, operatore
Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre
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Sorveglianza sanitaria
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Movimentazione manuale di carichi
Movimenti ripetuti degli arti superiori
Attività a unità videoterminale
Esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche)
Sorveglianza Sanitaria – quando?
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Sorveglianza Sanitaria – quando?
Esposizione a sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, agenti biologici
Lavori su impianti elettrici sotto alta tensione.
Mansioni definite dalla Conferenza Stato Regioni del 30 ottobre 2007 (accertamento assenza tossicodipendenza)
Mansioni definite dalla Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006 (accertamento assenza alcol - dipendenza)
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Manutenzione
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Manutenzione
Una manutenzione regolare è essenziale per mantenere attrezzature, macchinari e ambiente di lavoro sicuri ed affidabili.E’la "combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, eseguite durante il ciclo di vita di un elemento destinate a preservarlo o a riportarlo in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta".
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Manutenzione
Manutenzione è un termine generico che si riferisce a una serie di compiti svolti in settori molto diversi fra loro e in tutti i tipi di ambienti di lavoro. Le attività di manutenzione comprendono:
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Procedure di lavoro sicuro
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Procedure di lavoro sicuro
Sottoporre ad analisi quello che si fa quotidianamente
Come lo si fa (è il modo più sicuro?) Concordare tutti in azienda su questo “come” Farne oggetto di informazione e formazione Attenersi a ciò che si è stabilito, aggiornando e
incrementando le procedure di sicurezza