Mantova - Confindustria 10 ottobre 2019 INTERNET ...
Transcript of Mantova - Confindustria 10 ottobre 2019 INTERNET ...
SITO WEBOpera multimediale integrata e complessa
- Nomi a dominio e marchi
- Contenuti del Sito (testi, immagini...)
- Veste grafica e layout
- Linguaggio di programmazione e codice sorgente (non
visibile)
Nomi a dominio e marchi
norme su contraffazione del marchio e normativa
amministrativa
Concorrenza sleale – disciplina concorrente e residuale
Contenuti del sito
(testi, immagini, fotografie)
Diritti d’autore
Concorrenza sleale – disciplina concorrente e residuale
Veste grafica e layout
Design registrato e non registrato + diritto d’autore
Concorrenza sleale – disciplina concorrente e residuale
Esempio di layout
registrato come
designOwner: YOOX NET-A-PORTER
GROUP S.p.A
Design comunitario n.
002553248-0006
Classe di Locarno n. 14.04
Graphical user interfaces,
Websites, Extracts of web
designs
(01.SPEDIZIONE
02.PAGAMENTO E CONFERMA
ORDINE)
Linguaggio di programmazione e
Codice sorgente
Diritto d’autore (e il brevetto?)
Concorrenza sleale
(disciplina concorrente e residuale)
(immagine tratta da Wikipedia)
Il nome a dominio
La titolarità di un Marchio
Depositato o Registrato non
conferisce automaticamente la
titolarità del corrispondente
nome a dominio.
Il nome a dominio
Il nome a dominio (domain name) è la conversione in
lettere (e/o cifre) dell’indirizzo IP (Internet Protocol) che
identifica ogni dispositivo (computer, smartphone..)
collegato ad Internet e che è costituito da una stringa di
numeri (es: 147.123.147.58)
Il nome a dominio è parte di un indirizzo URL («Uniform
Resource Locator», indirizzo di una pagina Internet)
http://www.bugnion.eu
Dominio di terzo
livello o
sottodominio
Dominio di secondo
livello (Second Level
Domain – SLD)
Dominio di
primo livello(Top Level
Domain - TLD),
(ccTLD)
Il nome a dominio
22 Domini di Primo Livello Generici (o tematici) (gTLD)
ca. 250 Domini di Primo Livello Nazionali (o geografici) (ccTLD)
Più di 1.400 Nuovi Nomi a Dominio
Generici (new gTLD)
COM, Info, Org, Biz,
Asia, Aero, Cat, Coop,
Edu, Gov, Int, Arpa,
Jobs, Mil, Mobi,
Museum, Name, Net,
Pro, Tel, Travel, …
IT, eu, de, ru, cn, us,
in, uk, fr, dk, …
(codice ISO)
.clothing .equipment
.auto .supply .sucks
.events .legal .mobile .
repair .catering .coffee
.bar .diet . food .email
.blog .company .shoes
.buy .shopping
.insurance .bank …
In linea generale identificano
un determinato settore /
area tematica in cui opera il
titolare del nome a dominio.
Possono identificare il
Paese dove opera (o
risiede) il titolare del
dominio
Domini aperti o chiusi
Programma di
liberalizzazione dei domini
generici (“gTLD”) intrapreso dall’ICANN nel giugno 2011
Il nome a dominio
Il sistema di assegnazione dei nomi a dominio è basato su due
principi fondamentali:
❖ FIRST COME, FIRST SERVED (criterio di mera priorità
cronologica)
Ogni dominio viene assegnato esclusivamente in base alla
priorità cronologica della richiesta
❖ Principio di UNICITÀ del nome a dominio (non possono
esistere due indirizzi internet identici)
Una volta che viene assegnato un nome a dominio, nessun
altro potrà usufruirne.
Art. 1 cpi – Diritti di proprietà industriale
1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri
segni distintivi, (…)
Art. 2 cpi - Costituzione ed acquisto dei diritti
(…) 4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal
marchio registrato (…)
Artt. 12 e 22 cpi: “nome a dominio (di un sito)
usato nell’attività economica”
Applicazione analogica delle norme dettate per il marchio di impresa in
quanto non derogata dalle norme espressamente previste per i domain names
Il nome a dominio come segno distintivo
Art. 12 cpi - Novità
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di
impresa i segni che alla data di deposito della domanda: (…)
b) siano identici o simili a un segno già noto come (…) nome a
dominio usato nell’attività economica (…) se, a causa
della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività
d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio
è registrato, possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico, che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni.
Il nome a dominio come segno distintivo
PRESUPPOSTI:
• Novità
• Capacità distintiva (secondary meaning)
• Registrazione (operazione meramente tecnica, criterio della
priorità temporale, nome a dominio come diritto non titolato)
• Uso nell’attività economica (non necessariamente
imprenditoriale, uso come elemento costitutivo del diritto)
• Notorietà generale (prova: investimenti pubblicitari che hanno
riguardato il dominio, numero degli accessi al sito identificato con
il dominio, ranking nei motori di ricerca, numero di banner
pubblicitari presenti nel sito identificato con il dominio, ecc…)
► DIRITTO NON TITOLATO
Il nome a dominio come segno distintivo
Il nome a dominio come segno distintivo
Inapplicabilità del principio di
territorialità e di specialità
(relatività merceologica) della
tutela
Il nome a dominio – Tutela giurisdizionale
Art. 118 cpi - Rivendica
(…)
6. Salvo l'applicazione di ogni altra
tutela, la registrazione di nome a
dominio aziendale concessa in
violazione dell'art. 22 o richiesta in
mala fede, può essere, su domanda
dell'avente diritto, revocata oppure a
lui trasferita da parte dell'autorità di
registrazione.
REVOCA
TRASFERIMENTO
Art. 133.
Tutela cautelare dei nomi a dominio
1. L'Autorità giudiziaria può disporre, in via
cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso
nell’attività economica del nome a dominio
illegittimamente registrato, anche il suo
trasferimento provvisorio,
subordinandolo, se ritenuto opportuno,
alla prestazione di idonea cauzione da
parte del beneficiario del provvedimento.
Il nome a dominio – Tutela cautelare
INIBITORIA
TRASFERIMENTO
Il nome a dominio come bene pignorabile
Il nome a dominio in quanto bene
immateriale (al pari degli altri segni
distintivi) è parte del patrimonio del
debitore e in quanto tale assoggettabile ad
esecuzione forzata, in particolare a
pignoramento.
Nel caso del nome a dominio il Registro del .it provvede
alla modifica dello status in “serverDeleteProhibited/
serverUpdateProhibited/ serverTransferProhibited” il che
comporterà l’impossibilità di porre in essere atti dispositivi
sullo stesso
Procedure di riassegnazione del nome a
dominio
Cybersquatting: registrazione del marchio altrui come nome a
dominio proprio
Malafede + finalità di trarre vantaggio (un corrispettivo) dalla vendita
al legittimo titolare o a terzi
E’ possibile chiedere la riassegnazione del nome a dominio
Procedure di riassegnazione del nome a
dominio
UDRP = Uniform Dispute-Resolution Policy
Procedura amministrativa, non giudiziale, introdotta dall’ICANN
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a partire dal
1999
L'UDRP è stato introdotto per fornire ai titolari di marchi e servizi
un'alternativa rapida ed economica al contenzioso in casi evidenti
di registrazione abusiva di nomi di dominio in violazione dei diritti di
marchio
Svantaggi: no rimborso spese o risarcimento danni
Procedure di riassegnazione del nome a
dominio
WIPO: Cybersquatting Cases Grow by 12% to Reach New Record in 2018
La procedura di riassegnazione (UDRP)
Le procedure di riassegnazione sono
gestite da apposite organizzazioni
accreditate dall’ICANN, dette “enti
conduttori” o “enti autorizzati” che sono
“prestatori di servizi di risoluzione delle
controversie” (Dispute Resolution Service
Provider ovvero “Provider”)
Attualmente gli UDRP providers sono 4:
WIPO di Ginevra, il National Arbitration
Forum (NAF), l’Asian Domain Name
Dispute Resolution Center (ADNDRC), il
Czech Arbitration Court.
Art. 3 (c) UDRP -
L’enforcement delle
decisioni UDRP è
diretto: i registrar
cancellano o
trasferiscono il nome a
dominio a seguito della
decisione UDRP
a condizione che il
registrante non avvii
entro 10 gg una causa
ordinaria
La procedura di riassegnazione italiana
Per i domain names .it c’è un Regolamento sulla Risoluzione delle Dispute
modellato, nelle sue linee generali, sulla disciplina dell’UDRP
PSRD (Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute): soggetti
accreditati dal registro del ccTLD .it per la gestione delle procedure di
riassegnazione
Al momento l’elenco dei PSRD comprende 5 soggetti
• C.R.D.D. - Centro Risoluzione Dispute Domini
• MFSD srl
• Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano
• Tonucci & Partners
• ADR Company
Nella procedura italiana il primo passaggio necessario è la presentazione di
un’opposizione (che «congela» il domain name), poi si può accedere
all’arbitrato irrituale (qualora il registrante abbia sottoscritto la clausola
arbitrale) o alla procedura di riassegnazione.
NUOVE FORME DI PUBBLICITA’
INFLUENCER E BLOGGER
brand identity: è espressione della personalità dell’impresa, sintesi dellacultura e dei valori aziendali e l’insieme dei tratti fondamentali che sivogliono trasmettere a chi utilizzerà i prodotti contrassegnati dal marchio
Trasmettere la brand identity non solo attraverso la pubblicità tradizionale (es. volantini, brochure, spot televisivi, etc.), bensì attraverso messaggi
promozionali lanciati da personaggi, a loro volta portatori di una determinata immagine e di una certa reputazione, spesso tale da fare di
loro dei ‘trend setter’
Si tratta, cioè, non di semplici celebrities, ma di veri e propri creatori di tendenze
Non più testimonial ma influencer o di blogger (Food blogger, fashion influencer, instagrammer, etc.)
Sono i nuovi attori della comunicazione commerciale online
ENDORSEMENT
si intende quella forma di accreditamento di un prodotto o di un brand daparte di:
- personaggi celebri (“celebrity”);- chi abbia acquisito visibilità e credibilità presso il pubblico per le suecompetenze in un certo campo (i c.d. “influencer”, come, ad esempio, iblogger o i vlogger);- utenti comuni (gli “user”) che esprimono nella Rete la propria opinione ogiudizio (che appartengono ai c.d. user generated content);che comporti un vantaggio per la visibilità, credibilità e reputazione di unprodotto/brand.
NB: non tutti i contenuti, dedicati o che facciano menzione o esprimanoapprezzamenti per brand, prodotti o servizi costituiscono comunicazionecommerciale
(fote: IAP)
Product placement:
Strumento di marketing
straordinariamente efficace che
consiste nella promozione del
prodotto e del relativo marchio
attraverso il suo inserimento in
modo apparentemente naturale
all’intero di una narrazione che,
in questo caso, avviene on-line.
Che l’influencer indossi un abito di undeterminato stilista o che dimostri gli effettibenefici di una tisana dimagrante, ci saràsempre un numero considerevole diconsumatori internauti (seguaci e non) che siconvincerà dell’opportunità di acquistare queltipo di prodotto, spesso semplicementedesiderosi di entrarne in possesso per il solofatto di essere stato sponsorizzato da quel tipodi influencer.
UN TESTIMONIAL VALE L’ALTRO?
La personalità, la reputazione e l’immagine del personaggio contribuiscono a rafforzare la brand
identity del marchio altrui.
QUANDO L’ENDORSEMENT - E LA PROMOZIONEDELLA BRAND IDENTITY - SONO UNA FORMA DICOMUNICAZIONE COMMERCIALE BISOGNA FAREATTENZIONE A:
- NON INTERFERIRE CON I DIRITTI DI ESCLUSIVA DITERZI
- NON VIOLARE LE NORME SULLA PUBBLICITA’- NON VIOLARE ALTRE NORME APPLICABILI (ex:
normativa su etichettatura, presentazione epubblicità degli alimenti o su cosmetici)
E’ altresì importante che il titolare del marchio verifichi anche lacorrettezza della condotta dell’influencer (o microinfluencer/blogger/instagrammer etc…) dal punto di vistalegale, in relazione non più con altri operatori commerciali macon i consumatori, che sono i destinatari di tali comunicazioni.
AUTORITA’ COINVOLTE
IAP E AGCM
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DELMERCATO (AGCM): COMPETENTE PER L ’APPLICAZIONEDELLA DISCIPLINA SULLE PRATICHE COMMERCIALISCORRETTE, COMPRESA LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE
• Ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”), nei rapporticon i consumatori le pratiche commerciali scorrette, siano esse ingannevoli oaggressive, sono vietate e per tali si intende la pratica “se contraria alla diligenzaprofessionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamentoeconomico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o alquale è diretta” (art. 20, commi 1 e 2, del Codice del Consumo).
• La pubblicità ingannevole è qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa lasua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche allequali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole,possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questomotivo, sia idonea a ledere un concorrente (D.lgs. 145/2007 e 146/2007)
• La pubblicità deve essere palese, vera, corretta (D.lgs. 145/2007).
• L’AGCM ha il compito di promuovere la concorrenza, avendo di mira la difesa deicontraenti più deboli quali, ad esempio, le PMI ed i consumatori.
POTERIAGCM
Istruttorie o indagini conoscitive (anche ex officio)
Moral suasion Sanzioni:N.B. FINO A 5 MILIONI di Euro
Provvedimenti cautelari inaudita altera parte
24 LUGLIO 2017 – MORAL SUASION
AGCM, su segnalazione dell’Unione NazionaleConsumatori e del Codacons, ha condottoun’indagine in collaborazione con il Nucleo specialeAntitrust della Guardia di Finanza, che è terminatacon l’invio di lettere di diffida ad alcuni dei piùcelebri influencer (7) e alle società titolari dei marchisponsorizzati tramite di essi (11), ricordando che:
- la pubblicità deve essere chiaramentericonoscibile come tale, affinchè l’intentocommerciale di una comunicazione sia percepibileai consumatori,
- il divieto di pubblicità occulta, previsto dal Codicedel Consumo, ha portata generale e, pertanto,riguarda anche i messaggi diffusi attraverso i socialnetwork.
RECENTI PRONUNCE AGCM
L’Autorità ha quindi invitatoformalmente i destinatari dellemoral suasion a renderechiaramente riconoscibile la finalitàpromozionale, ove sussistente, ditutti i contenuti diffusi mediantesocial media, attraversol’inserimento di appositeavvertenze, quali, a titoloesemplificativo e alternativo- #PUBBLICITA’ BRAND,- #SPONSORIZZATODA BRAND,- #ADVERTISING BRAND- #INSERZIONEAPAGAMENTO
BRAND,
- nel caso di fornitura del beneancorché a titolo gratuito,#PRODOTTOFORNITODA BRAND
AGCM
06 Agosto 2018 – MORAL SUASION
L’intervento AGCM si rivolge principalmente ai micro-
influencer (influencer con un numero di follower nonelevatissimo)
Ribadisce quanto esposto con la moral suasion del 24
Luglio 2017 e sottolinea che il divieto di pubblicità
occulta ha portata generale e deve, quindi, essere
applicato anche con riferimento alle comunicazioni
diffuse tramite i social network, non potendo gli
influencer lasciar credere di agire in modo spontaneo
e disinteressato se, in realtà, stanno promuovendo unmarchio di terzi.
AGCM
AGCM
11 dicembre 2018 comunicato dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
con cui rende noto che “nel corso del 2018 ha portato a termine con successo una
seconda azione di contrasto a forme di pubblicità occulta sui social media, realizzata
da personaggi pubblici con un numero di follower non elevato, dopo quella del 2017
che aveva ottenuto il risultato di sensibilizzare i principali operatori del mercato al
rispetto delle prescrizioni del Codice del Consumo”.
Oltre a ciò l’AGCM ha precisato di aver avviato, su segnalazione di Unione
Nazionale di Consumatori, un procedimento istruttorio nei confronti delle
società Alitalia Società Aerea Italiana s.p.a. in A.S. e AEFFE s.p.a. (riconducibile
alla stilista Alberta Ferretti), nonché di alcuni influencer, avente ad oggetto la possibile
diffusione di pubblicità occulta sui social media.
40
AGCMNella comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, in particolare, viene
contestata la diffusione sul profilo Instagram di diversi influencer di post nei quali
appare inquadrato il logo Alitalia impresso sui capi di abbigliamento a marchio Alberta
Ferretti indossati dagli stessi influencer. A seguito dell’avvio, sono stati effettuati
accertamenti ispettivi presso le sedi delle due società con la collaborazione del
Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
NB: Articolo 14 della Delibera AGCM 1 aprile 2015, n.25411 – Regolamento sulle
procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore – stabilisce che “1. Il Collegio
autorizza le ispezioni proposte dal responsabile del procedimento presso chiunque sia
ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell’istruttoria. …”. Per eseguire
dette ispezioni, l’AGCM si avvale del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di
Finanza.
41
AGCM Con provvedimento n. 27787 del 10 giugno 2019, l’AGCM ha per la prima volta
emesso un provvedimento avente ad oggetto una fattispecie di “influencer
marketing”.
L’AGCM ha accettato gli impegni di Alitalia, di Aeffe S.p.A. e di numerosi
influencer italiani
In particolare Alitalia,si è impegnata:
a) a indirizzare alle funzioni interne coinvolte nella gestione dell’influencer
marketing una comunicazione che raccomanda di attenersi al rigoroso rispetto
della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette per evitare il
verificarsi di casi di pubblicità occulta,
b) ad adottare linee guida, che dovranno costituire parte integrante di ogni
accordo di collaborazione commerciale, volte a chiarire e fissare le regole di
condotta cui gli influencer che intrattengano rapporti con la società dovranno
attenersi; in caso di violazione delle stesse è prevista l’applicazione di misure
sanzionatorie contrattuali.42
Fonte: http://www.iap.it/conoscere-iap/organizzazione/
Attività del Comitato di Controllo
Fonte: http://www.iap.it/conoscere-iap/organizzazione/
Attività del Giurì
PRINCIPIO GENERALE:
Il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale è
vincolante per utenti, agenzie, consulenti di pubblicità e di
marketing, gestori di veicoli pubblicitari di ogni tipo e per tutti
coloro che lo abbiano accettato direttamente o tramite la
propria associazione, ovvero mediante la conclusione di un
contratto [clausola di accettazione di associati ad organismi
aderenti], finalizzato all'effettuazione di una comunicazionecommerciale
IAP - CODICE DI AUTODISCIPLINA
Obiettivo della Digital Chart è quello di svolgere una ricognizione sulle piùdiffuse forme di comunicazione commerciale nella Rete e nel mondodigitale in genere, e di fissare criteri per la riconoscibilità dellacomunicazione commerciale nel rispetto dell’articolo 7 del C.A.
Questo è infatti un profilo fondamentale al fine di preservare quel rapportofiduciario che deve sempre esistere tra inserzionisti e utenti del web perchéla stessa comunicazione sia efficace.
IAP - CODICE DI AUTODISCIPLINA - DIGITAL
CHART
Art. 7
La comunicazione commerciale deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei mezzi e
nelle forme di comunicazione commerciale in cui vengono diffusi contenuti e informazioni di
altro genere, la comunicazione commerciale deve essere nettamente distinta per mezzo di idonei accorgimenti.
Accorgimenti che devono applicare anche celebrity/influencer/blogger, NELLA PARTE INIZIALE DEL POST:
In particolare, l’elenco fornito è il seguente:
Pubblicità/advertising + brand
Promosso da/Promoted by + brand
Sponsorizzato da/Sponsored by + brand
In collaborazione con/In partnership with + brand
e/o
entro i primi 3 hashtag:
#pubblicità / #advertising / #sponsorizzato da.. / #sponsoredby / #ad + #brand.
Qualora il prodotto sia fornito in omaggio: #prodottoinviatoda + brand.
Il rimando alla pagina @sunsilkitalia
e gli hashtag utilizzati #sunsilk e
#oggibrilloio non sono idonei a
rendere inequivocabile
l’identificazione del contenuto come
frutto di un accordo di natura
commerciale tra la blogger ed ilbrand.
INGIUNZIONE del Comitato di Controllo 50/2018
«The scented moon, that hour of the evening when
the moon rises, but the sun has not yet gone. At
that moment all the smell of the undergrowth is
released and a poem of notes of incense, vanilla
and wood cradles you like a lullaby. Another one of
the illustrations inspired by #Alessi home
fragrances. #Alessi5seasons»
Il messaggio veicola un contenuto eminentemente
promozionale del prodotto e del brand indicato, che
non risulta sufficientemente esplicito e dunque
immediatamente riconoscibile dal pubblico come
tale. Gli hashtag utilizzati non sono idonei a rendere
inequivocabile l’identificazione di quel contenuto
come frutto di un accordo di natura commerciale tra
l’illustratrice e il brand.
Nei mezzi e nelle forme di comunicazione
commerciale in cui vengono diffusi contenuti e
informazioni di altro genere, la comunicazione
commerciale deve essere nettamente distinta per
mezzo di idonei accorgimenti.
INGIUNZIONE del Comitato di Controllo 51/2018
Instagram Story: Fedez che inquadra il brand ed annuncia:
«[…] mi stanno presentando tutte le nuove Peugeot che stanno
uscendo e adesso ve le faccio vedere tutte, una ad una […]» e
ancora «[…] vedi tu, vieni agli Internazionali di Tennis, ti chiudi
nella macchina in esposizione e metti il massaggiatore del
sedile e sei a posto».
Parti ‘convenute’: casa automobilistica e società licenziataria
dei diritti di immagine dell’artista (già oggetto di diffida dalComitato di Controllo)
Carenza di legittimazione passiva della società licenziataria
perché non ha aderito, né direttamente né indirettamente (i
social network non prevedono espressa adesione degli utenti alCACC nelle Condizioni d’uso) al CACC.
PRONUNCIA Giurì 45/2018
RESPONSABILITÀ
VICARIA PER IL FATTO
DEL PREPOSTO
LE IMPRUDENZE DI PEUGEOT CONTESTATE DAL GIURÌ:
i. La partecipazione dell’influencer agli Internazionali di
Tennis era stata prevista per contratto con Peugeot;
ii. Relazione commerciale tra Peugeot e Fedez fa sì che
ci sia nesso di occasionalità necessaria tra la
produzione della Instagram Story e l’attività
sponsorizzata da Peugeot in esecuzione del contratto
→ responsabilità vicaria per il fatto del preposto;
iii. Personale di Peugeot addetto allo stand ha aiutato
Fedez a realizzare la story;
iv. La story aveva il tag di Peugeot, la quale ha poi
ripostato la story nella propria pagina ufficiale come
episodio della propria campagna #DriveToTennis→ non
solo non è intervenuta per contrastare il
comportamento scorretto, ma ha perpetrato la memoria
nel pubblico del contenuto incriminato;
v. La società non ha previsto nel contratto con il
testimonial una clausola con cui lo vincola al rispetto
del CACC a cui essa stessa aveva aderito, né ha
previsto adeguati meccanismi di monitoraggio o
controllo sull’uso dell’account social dell’artista.
53
COMITATO DI CONTROLLO: Ingiunzione N.47/2019Post relativo a “Neutrogena Italia” diffusoattraverso l’account Instagram di unainfluencer il 29/8/19Manifestamente contrario all’art. 7 –Identificazione della comunicazionecommerciale – del Codice di Autodisciplinadella Comunicazione Commerciale.
Si tratta di una comunicazione che, sotto la veste diconsiglio apparentemente disinteressato, non rendesufficientemente esplicito, e dunque immediatamentericonoscibile, il contenuto eminentemente promozionale. Ilsolo rimando alla pagina @neutrogenaitalia e gli hashtagutilizzati #BoostYourSkin e #ScopriCheÈPossibile nonpossono infatti essere considerati elementi idonei arendere inequivocabile l’identificazione che similicontenuti sono frutto di un accordo di natura commercialecon l’inserzionista.(il post è stato prontamente modificato ed è stato aggiunto#ad al terzo posto)
SUGGERIMENTI
Regolare contrattualmente il
rapporto con l’influencer
Valutare le normative vigenti in ciascun Paese
dove verrà diffusa la comunicazione
Regolare contrattualmente i
rapporti con i soggetti coinvolti nella diffusione
del messaggio
Vigilare sui contenuti contenenti il proprio
marchio divulgati senza autorizzazione da
influencer
Policy interne sull’uso di social network
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(IT)
Tel. 0516583311
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Grazie!
Avv. Elisabetta Guolo