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INTERNET: ISTRUZIONI PER L’USO – P. te II Mantova - Confindustria 10 ottobre 2019

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INTERNET: ISTRUZIONI PER L’USO – P. te II

Mantova - Confindustria 10 ottobre 2019

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SITO WEB: COME PROTEGGERLO DALLE

IMITAZIONI?

SITO WEBOpera multimediale integrata e complessa

- Nomi a dominio e marchi

- Contenuti del Sito (testi, immagini...)

- Veste grafica e layout

- Linguaggio di programmazione e codice sorgente (non

visibile)

Nomi a dominio e marchi

norme su contraffazione del marchio e normativa

amministrativa

Concorrenza sleale – disciplina concorrente e residuale

Contenuti del sito

(testi, immagini, fotografie)

Diritti d’autore

Concorrenza sleale – disciplina concorrente e residuale

Veste grafica e layout

Design registrato e non registrato + diritto d’autore

Concorrenza sleale – disciplina concorrente e residuale

Esempio di layout

registrato come

designOwner: YOOX NET-A-PORTER

GROUP S.p.A

Design comunitario n.

002553248-0006

Classe di Locarno n. 14.04

Graphical user interfaces,

Websites, Extracts of web

designs

(01.SPEDIZIONE

02.PAGAMENTO E CONFERMA

ORDINE)

Linguaggio di programmazione e

Codice sorgente

Diritto d’autore (e il brevetto?)

Concorrenza sleale

(disciplina concorrente e residuale)

(immagine tratta da Wikipedia)

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DOMAIN NAMES: E’ ANCORA IL CASO DI

REGISTRARLI?

http://www.bugnion.eu

Il nome a dominio

La titolarità di un Marchio

Depositato o Registrato non

conferisce automaticamente la

titolarità del corrispondente

nome a dominio.

Il nome a dominio

Il nome a dominio (domain name) è la conversione in

lettere (e/o cifre) dell’indirizzo IP (Internet Protocol) che

identifica ogni dispositivo (computer, smartphone..)

collegato ad Internet e che è costituito da una stringa di

numeri (es: 147.123.147.58)

Il nome a dominio è parte di un indirizzo URL («Uniform

Resource Locator», indirizzo di una pagina Internet)

http://www.bugnion.eu

Dominio di terzo

livello o

sottodominio

Dominio di secondo

livello (Second Level

Domain – SLD)

Dominio di

primo livello(Top Level

Domain - TLD),

(ccTLD)

Il nome a dominio

22 Domini di Primo Livello Generici (o tematici) (gTLD)

ca. 250 Domini di Primo Livello Nazionali (o geografici) (ccTLD)

Più di 1.400 Nuovi Nomi a Dominio

Generici (new gTLD)

COM, Info, Org, Biz,

Asia, Aero, Cat, Coop,

Edu, Gov, Int, Arpa,

Jobs, Mil, Mobi,

Museum, Name, Net,

Pro, Tel, Travel, …

IT, eu, de, ru, cn, us,

in, uk, fr, dk, …

(codice ISO)

.clothing .equipment

.auto .supply .sucks

.events .legal .mobile .

repair .catering .coffee

.bar .diet . food .email

.blog .company .shoes

.buy .shopping

.insurance .bank …

In linea generale identificano

un determinato settore /

area tematica in cui opera il

titolare del nome a dominio.

Possono identificare il

Paese dove opera (o

risiede) il titolare del

dominio

Domini aperti o chiusi

Programma di

liberalizzazione dei domini

generici (“gTLD”) intrapreso dall’ICANN nel giugno 2011

Il nome a dominio

Il sistema di assegnazione dei nomi a dominio è basato su due

principi fondamentali:

❖ FIRST COME, FIRST SERVED (criterio di mera priorità

cronologica)

Ogni dominio viene assegnato esclusivamente in base alla

priorità cronologica della richiesta

❖ Principio di UNICITÀ del nome a dominio (non possono

esistere due indirizzi internet identici)

Una volta che viene assegnato un nome a dominio, nessun

altro potrà usufruirne.

Art. 1 cpi – Diritti di proprietà industriale

1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri

segni distintivi, (…)

Art. 2 cpi - Costituzione ed acquisto dei diritti

(…) 4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal

marchio registrato (…)

Artt. 12 e 22 cpi: “nome a dominio (di un sito)

usato nell’attività economica”

Applicazione analogica delle norme dettate per il marchio di impresa in

quanto non derogata dalle norme espressamente previste per i domain names

Il nome a dominio come segno distintivo

Art. 12 cpi - Novità

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di

impresa i segni che alla data di deposito della domanda: (…)

b) siano identici o simili a un segno già noto come (…) nome a

dominio usato nell’attività economica (…) se, a causa

della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività

d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio

è registrato, possa determinarsi un rischio di confusione per il

pubblico, che può consistere anche in un rischio di

associazione fra i due segni.

Il nome a dominio come segno distintivo

PRESUPPOSTI:

• Novità

• Capacità distintiva (secondary meaning)

• Registrazione (operazione meramente tecnica, criterio della

priorità temporale, nome a dominio come diritto non titolato)

• Uso nell’attività economica (non necessariamente

imprenditoriale, uso come elemento costitutivo del diritto)

• Notorietà generale (prova: investimenti pubblicitari che hanno

riguardato il dominio, numero degli accessi al sito identificato con

il dominio, ranking nei motori di ricerca, numero di banner

pubblicitari presenti nel sito identificato con il dominio, ecc…)

► DIRITTO NON TITOLATO

Il nome a dominio come segno distintivo

Il nome a dominio come segno distintivo

Inapplicabilità del principio di

territorialità e di specialità

(relatività merceologica) della

tutela

Il nome a dominio – Tutela giurisdizionale

Art. 118 cpi - Rivendica

(…)

6. Salvo l'applicazione di ogni altra

tutela, la registrazione di nome a

dominio aziendale concessa in

violazione dell'art. 22 o richiesta in

mala fede, può essere, su domanda

dell'avente diritto, revocata oppure a

lui trasferita da parte dell'autorità di

registrazione.

REVOCA

TRASFERIMENTO

Art. 133.

Tutela cautelare dei nomi a dominio

1. L'Autorità giudiziaria può disporre, in via

cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso

nell’attività economica del nome a dominio

illegittimamente registrato, anche il suo

trasferimento provvisorio,

subordinandolo, se ritenuto opportuno,

alla prestazione di idonea cauzione da

parte del beneficiario del provvedimento.

Il nome a dominio – Tutela cautelare

INIBITORIA

TRASFERIMENTO

Il nome a dominio come bene pignorabile

Il nome a dominio in quanto bene

immateriale (al pari degli altri segni

distintivi) è parte del patrimonio del

debitore e in quanto tale assoggettabile ad

esecuzione forzata, in particolare a

pignoramento.

Nel caso del nome a dominio il Registro del .it provvede

alla modifica dello status in “serverDeleteProhibited/

serverUpdateProhibited/ serverTransferProhibited” il che

comporterà l’impossibilità di porre in essere atti dispositivi

sullo stesso

Procedure di riassegnazione del nome a

dominio

Cybersquatting: registrazione del marchio altrui come nome a

dominio proprio

Malafede + finalità di trarre vantaggio (un corrispettivo) dalla vendita

al legittimo titolare o a terzi

E’ possibile chiedere la riassegnazione del nome a dominio

Procedure di riassegnazione del nome a

dominio

UDRP = Uniform Dispute-Resolution Policy

Procedura amministrativa, non giudiziale, introdotta dall’ICANN

(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a partire dal

1999

L'UDRP è stato introdotto per fornire ai titolari di marchi e servizi

un'alternativa rapida ed economica al contenzioso in casi evidenti

di registrazione abusiva di nomi di dominio in violazione dei diritti di

marchio

Svantaggi: no rimborso spese o risarcimento danni

Procedure di riassegnazione del nome a

dominio

WIPO: Cybersquatting Cases Grow by 12% to Reach New Record in 2018

La procedura di riassegnazione (UDRP)

Le procedure di riassegnazione sono

gestite da apposite organizzazioni

accreditate dall’ICANN, dette “enti

conduttori” o “enti autorizzati” che sono

“prestatori di servizi di risoluzione delle

controversie” (Dispute Resolution Service

Provider ovvero “Provider”)

Attualmente gli UDRP providers sono 4:

WIPO di Ginevra, il National Arbitration

Forum (NAF), l’Asian Domain Name

Dispute Resolution Center (ADNDRC), il

Czech Arbitration Court.

Art. 3 (c) UDRP -

L’enforcement delle

decisioni UDRP è

diretto: i registrar

cancellano o

trasferiscono il nome a

dominio a seguito della

decisione UDRP

a condizione che il

registrante non avvii

entro 10 gg una causa

ordinaria

La procedura di riassegnazione italiana

Per i domain names .it c’è un Regolamento sulla Risoluzione delle Dispute

modellato, nelle sue linee generali, sulla disciplina dell’UDRP

PSRD (Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute): soggetti

accreditati dal registro del ccTLD .it per la gestione delle procedure di

riassegnazione

Al momento l’elenco dei PSRD comprende 5 soggetti

• C.R.D.D. - Centro Risoluzione Dispute Domini

• MFSD srl

• Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano

• Tonucci & Partners

• ADR Company

Nella procedura italiana il primo passaggio necessario è la presentazione di

un’opposizione (che «congela» il domain name), poi si può accedere

all’arbitrato irrituale (qualora il registrante abbia sottoscritto la clausola

arbitrale) o alla procedura di riassegnazione.

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SOCIAL NETWORK

Sono veramente senza regole?

NUOVE FORME DI PUBBLICITA’

INFLUENCER E BLOGGER

brand identity: è espressione della personalità dell’impresa, sintesi dellacultura e dei valori aziendali e l’insieme dei tratti fondamentali che sivogliono trasmettere a chi utilizzerà i prodotti contrassegnati dal marchio

Trasmettere la brand identity non solo attraverso la pubblicità tradizionale (es. volantini, brochure, spot televisivi, etc.), bensì attraverso messaggi

promozionali lanciati da personaggi, a loro volta portatori di una determinata immagine e di una certa reputazione, spesso tale da fare di

loro dei ‘trend setter’

Si tratta, cioè, non di semplici celebrities, ma di veri e propri creatori di tendenze

Non più testimonial ma influencer o di blogger (Food blogger, fashion influencer, instagrammer, etc.)

Sono i nuovi attori della comunicazione commerciale online

ENDORSEMENT

si intende quella forma di accreditamento di un prodotto o di un brand daparte di:

- personaggi celebri (“celebrity”);- chi abbia acquisito visibilità e credibilità presso il pubblico per le suecompetenze in un certo campo (i c.d. “influencer”, come, ad esempio, iblogger o i vlogger);- utenti comuni (gli “user”) che esprimono nella Rete la propria opinione ogiudizio (che appartengono ai c.d. user generated content);che comporti un vantaggio per la visibilità, credibilità e reputazione di unprodotto/brand.

NB: non tutti i contenuti, dedicati o che facciano menzione o esprimanoapprezzamenti per brand, prodotti o servizi costituiscono comunicazionecommerciale

(fote: IAP)

Product placement:

Strumento di marketing

straordinariamente efficace che

consiste nella promozione del

prodotto e del relativo marchio

attraverso il suo inserimento in

modo apparentemente naturale

all’intero di una narrazione che,

in questo caso, avviene on-line.

Che l’influencer indossi un abito di undeterminato stilista o che dimostri gli effettibenefici di una tisana dimagrante, ci saràsempre un numero considerevole diconsumatori internauti (seguaci e non) che siconvincerà dell’opportunità di acquistare queltipo di prodotto, spesso semplicementedesiderosi di entrarne in possesso per il solofatto di essere stato sponsorizzato da quel tipodi influencer.

UN TESTIMONIAL VALE L’ALTRO?

La personalità, la reputazione e l’immagine del personaggio contribuiscono a rafforzare la brand

identity del marchio altrui.

QUANDO L’ENDORSEMENT - E LA PROMOZIONEDELLA BRAND IDENTITY - SONO UNA FORMA DICOMUNICAZIONE COMMERCIALE BISOGNA FAREATTENZIONE A:

- NON INTERFERIRE CON I DIRITTI DI ESCLUSIVA DITERZI

- NON VIOLARE LE NORME SULLA PUBBLICITA’- NON VIOLARE ALTRE NORME APPLICABILI (ex:

normativa su etichettatura, presentazione epubblicità degli alimenti o su cosmetici)

E’ altresì importante che il titolare del marchio verifichi anche lacorrettezza della condotta dell’influencer (o microinfluencer/blogger/instagrammer etc…) dal punto di vistalegale, in relazione non più con altri operatori commerciali macon i consumatori, che sono i destinatari di tali comunicazioni.

AUTORITA’ COINVOLTE

IAP E AGCM

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DELMERCATO (AGCM): COMPETENTE PER L ’APPLICAZIONEDELLA DISCIPLINA SULLE PRATICHE COMMERCIALISCORRETTE, COMPRESA LA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE

• Ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”), nei rapporticon i consumatori le pratiche commerciali scorrette, siano esse ingannevoli oaggressive, sono vietate e per tali si intende la pratica “se contraria alla diligenzaprofessionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamentoeconomico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o alquale è diretta” (art. 20, commi 1 e 2, del Codice del Consumo).

• La pubblicità ingannevole è qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa lasua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche allequali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole,possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questomotivo, sia idonea a ledere un concorrente (D.lgs. 145/2007 e 146/2007)

• La pubblicità deve essere palese, vera, corretta (D.lgs. 145/2007).

• L’AGCM ha il compito di promuovere la concorrenza, avendo di mira la difesa deicontraenti più deboli quali, ad esempio, le PMI ed i consumatori.

POTERIAGCM

Istruttorie o indagini conoscitive (anche ex officio)

Moral suasion Sanzioni:N.B. FINO A 5 MILIONI di Euro

Provvedimenti cautelari inaudita altera parte

24 LUGLIO 2017 – MORAL SUASION

AGCM, su segnalazione dell’Unione NazionaleConsumatori e del Codacons, ha condottoun’indagine in collaborazione con il Nucleo specialeAntitrust della Guardia di Finanza, che è terminatacon l’invio di lettere di diffida ad alcuni dei piùcelebri influencer (7) e alle società titolari dei marchisponsorizzati tramite di essi (11), ricordando che:

- la pubblicità deve essere chiaramentericonoscibile come tale, affinchè l’intentocommerciale di una comunicazione sia percepibileai consumatori,

- il divieto di pubblicità occulta, previsto dal Codicedel Consumo, ha portata generale e, pertanto,riguarda anche i messaggi diffusi attraverso i socialnetwork.

RECENTI PRONUNCE AGCM

L’Autorità ha quindi invitatoformalmente i destinatari dellemoral suasion a renderechiaramente riconoscibile la finalitàpromozionale, ove sussistente, ditutti i contenuti diffusi mediantesocial media, attraversol’inserimento di appositeavvertenze, quali, a titoloesemplificativo e alternativo- #PUBBLICITA’ BRAND,- #SPONSORIZZATODA BRAND,- #ADVERTISING BRAND- #INSERZIONEAPAGAMENTO

BRAND,

- nel caso di fornitura del beneancorché a titolo gratuito,#PRODOTTOFORNITODA BRAND

AGCM

06 Agosto 2018 – MORAL SUASION

L’intervento AGCM si rivolge principalmente ai micro-

influencer (influencer con un numero di follower nonelevatissimo)

Ribadisce quanto esposto con la moral suasion del 24

Luglio 2017 e sottolinea che il divieto di pubblicità

occulta ha portata generale e deve, quindi, essere

applicato anche con riferimento alle comunicazioni

diffuse tramite i social network, non potendo gli

influencer lasciar credere di agire in modo spontaneo

e disinteressato se, in realtà, stanno promuovendo unmarchio di terzi.

AGCM

AGCM

11 dicembre 2018 comunicato dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

con cui rende noto che “nel corso del 2018 ha portato a termine con successo una

seconda azione di contrasto a forme di pubblicità occulta sui social media, realizzata

da personaggi pubblici con un numero di follower non elevato, dopo quella del 2017

che aveva ottenuto il risultato di sensibilizzare i principali operatori del mercato al

rispetto delle prescrizioni del Codice del Consumo”.

Oltre a ciò l’AGCM ha precisato di aver avviato, su segnalazione di Unione

Nazionale di Consumatori, un procedimento istruttorio nei confronti delle

società Alitalia Società Aerea Italiana s.p.a. in A.S. e AEFFE s.p.a. (riconducibile

alla stilista Alberta Ferretti), nonché di alcuni influencer, avente ad oggetto la possibile

diffusione di pubblicità occulta sui social media.

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AGCMNella comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, in particolare, viene

contestata la diffusione sul profilo Instagram di diversi influencer di post nei quali

appare inquadrato il logo Alitalia impresso sui capi di abbigliamento a marchio Alberta

Ferretti indossati dagli stessi influencer. A seguito dell’avvio, sono stati effettuati

accertamenti ispettivi presso le sedi delle due società con la collaborazione del

Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

NB: Articolo 14 della Delibera AGCM 1 aprile 2015, n.25411 – Regolamento sulle

procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore – stabilisce che “1. Il Collegio

autorizza le ispezioni proposte dal responsabile del procedimento presso chiunque sia

ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell’istruttoria. …”. Per eseguire

dette ispezioni, l’AGCM si avvale del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di

Finanza.

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AGCM Con provvedimento n. 27787 del 10 giugno 2019, l’AGCM ha per la prima volta

emesso un provvedimento avente ad oggetto una fattispecie di “influencer

marketing”.

L’AGCM ha accettato gli impegni di Alitalia, di Aeffe S.p.A. e di numerosi

influencer italiani

In particolare Alitalia,si è impegnata:

a) a indirizzare alle funzioni interne coinvolte nella gestione dell’influencer

marketing una comunicazione che raccomanda di attenersi al rigoroso rispetto

della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette per evitare il

verificarsi di casi di pubblicità occulta,

b) ad adottare linee guida, che dovranno costituire parte integrante di ogni

accordo di collaborazione commerciale, volte a chiarire e fissare le regole di

condotta cui gli influencer che intrattengano rapporti con la società dovranno

attenersi; in caso di violazione delle stesse è prevista l’applicazione di misure

sanzionatorie contrattuali.42

ISTITUTO DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA

(IAP)

COMITATO DI CONTROLLO

GIURÌ

Fonte: http://www.iap.it/conoscere-iap/organizzazione/

Attività del Comitato di Controllo

Fonte: http://www.iap.it/conoscere-iap/organizzazione/

Attività del Giurì

PRINCIPIO GENERALE:

Il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale è

vincolante per utenti, agenzie, consulenti di pubblicità e di

marketing, gestori di veicoli pubblicitari di ogni tipo e per tutti

coloro che lo abbiano accettato direttamente o tramite la

propria associazione, ovvero mediante la conclusione di un

contratto [clausola di accettazione di associati ad organismi

aderenti], finalizzato all'effettuazione di una comunicazionecommerciale

IAP - CODICE DI AUTODISCIPLINA

Obiettivo della Digital Chart è quello di svolgere una ricognizione sulle piùdiffuse forme di comunicazione commerciale nella Rete e nel mondodigitale in genere, e di fissare criteri per la riconoscibilità dellacomunicazione commerciale nel rispetto dell’articolo 7 del C.A.

Questo è infatti un profilo fondamentale al fine di preservare quel rapportofiduciario che deve sempre esistere tra inserzionisti e utenti del web perchéla stessa comunicazione sia efficace.

IAP - CODICE DI AUTODISCIPLINA - DIGITAL

CHART

Art. 7

La comunicazione commerciale deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei mezzi e

nelle forme di comunicazione commerciale in cui vengono diffusi contenuti e informazioni di

altro genere, la comunicazione commerciale deve essere nettamente distinta per mezzo di idonei accorgimenti.

Accorgimenti che devono applicare anche celebrity/influencer/blogger, NELLA PARTE INIZIALE DEL POST:

In particolare, l’elenco fornito è il seguente:

Pubblicità/advertising + brand

Promosso da/Promoted by + brand

Sponsorizzato da/Sponsored by + brand

In collaborazione con/In partnership with + brand

e/o

entro i primi 3 hashtag:

#pubblicità / #advertising / #sponsorizzato da.. / #sponsoredby / #ad + #brand.

Qualora il prodotto sia fornito in omaggio: #prodottoinviatoda + brand.

Il rimando alla pagina @sunsilkitalia

e gli hashtag utilizzati #sunsilk e

#oggibrilloio non sono idonei a

rendere inequivocabile

l’identificazione del contenuto come

frutto di un accordo di natura

commerciale tra la blogger ed ilbrand.

INGIUNZIONE del Comitato di Controllo 50/2018

«The scented moon, that hour of the evening when

the moon rises, but the sun has not yet gone. At

that moment all the smell of the undergrowth is

released and a poem of notes of incense, vanilla

and wood cradles you like a lullaby. Another one of

the illustrations inspired by #Alessi home

fragrances. #Alessi5seasons»

Il messaggio veicola un contenuto eminentemente

promozionale del prodotto e del brand indicato, che

non risulta sufficientemente esplicito e dunque

immediatamente riconoscibile dal pubblico come

tale. Gli hashtag utilizzati non sono idonei a rendere

inequivocabile l’identificazione di quel contenuto

come frutto di un accordo di natura commerciale tra

l’illustratrice e il brand.

Nei mezzi e nelle forme di comunicazione

commerciale in cui vengono diffusi contenuti e

informazioni di altro genere, la comunicazione

commerciale deve essere nettamente distinta per

mezzo di idonei accorgimenti.

INGIUNZIONE del Comitato di Controllo 51/2018

Instagram Story: Fedez che inquadra il brand ed annuncia:

«[…] mi stanno presentando tutte le nuove Peugeot che stanno

uscendo e adesso ve le faccio vedere tutte, una ad una […]» e

ancora «[…] vedi tu, vieni agli Internazionali di Tennis, ti chiudi

nella macchina in esposizione e metti il massaggiatore del

sedile e sei a posto».

Parti ‘convenute’: casa automobilistica e società licenziataria

dei diritti di immagine dell’artista (già oggetto di diffida dalComitato di Controllo)

Carenza di legittimazione passiva della società licenziataria

perché non ha aderito, né direttamente né indirettamente (i

social network non prevedono espressa adesione degli utenti alCACC nelle Condizioni d’uso) al CACC.

PRONUNCIA Giurì 45/2018

RESPONSABILITÀ

VICARIA PER IL FATTO

DEL PREPOSTO

LE IMPRUDENZE DI PEUGEOT CONTESTATE DAL GIURÌ:

i. La partecipazione dell’influencer agli Internazionali di

Tennis era stata prevista per contratto con Peugeot;

ii. Relazione commerciale tra Peugeot e Fedez fa sì che

ci sia nesso di occasionalità necessaria tra la

produzione della Instagram Story e l’attività

sponsorizzata da Peugeot in esecuzione del contratto

→ responsabilità vicaria per il fatto del preposto;

iii. Personale di Peugeot addetto allo stand ha aiutato

Fedez a realizzare la story;

iv. La story aveva il tag di Peugeot, la quale ha poi

ripostato la story nella propria pagina ufficiale come

episodio della propria campagna #DriveToTennis→ non

solo non è intervenuta per contrastare il

comportamento scorretto, ma ha perpetrato la memoria

nel pubblico del contenuto incriminato;

v. La società non ha previsto nel contratto con il

testimonial una clausola con cui lo vincola al rispetto

del CACC a cui essa stessa aveva aderito, né ha

previsto adeguati meccanismi di monitoraggio o

controllo sull’uso dell’account social dell’artista.

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COMITATO DI CONTROLLO: Ingiunzione N.47/2019Post relativo a “Neutrogena Italia” diffusoattraverso l’account Instagram di unainfluencer il 29/8/19Manifestamente contrario all’art. 7 –Identificazione della comunicazionecommerciale – del Codice di Autodisciplinadella Comunicazione Commerciale.

Si tratta di una comunicazione che, sotto la veste diconsiglio apparentemente disinteressato, non rendesufficientemente esplicito, e dunque immediatamentericonoscibile, il contenuto eminentemente promozionale. Ilsolo rimando alla pagina @neutrogenaitalia e gli hashtagutilizzati #BoostYourSkin e #ScopriCheÈPossibile nonpossono infatti essere considerati elementi idonei arendere inequivocabile l’identificazione che similicontenuti sono frutto di un accordo di natura commercialecon l’inserzionista.(il post è stato prontamente modificato ed è stato aggiunto#ad al terzo posto)

SUGGERIMENTI

Regolare contrattualmente il

rapporto con l’influencer

Valutare le normative vigenti in ciascun Paese

dove verrà diffusa la comunicazione

Regolare contrattualmente i

rapporti con i soggetti coinvolti nella diffusione

del messaggio

Vigilare sui contenuti contenenti il proprio

marchio divulgati senza autorizzazione da

influencer

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(IT)

Tel. 0516583311

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Grazie!

Avv. Elisabetta Guolo

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