LR 10/2008: protezione flora e vegetazione spontanea · resente legge le piante officinali...

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LR 10/2008: protezione flora e vegetazione spontanea relatore: Guido Brusa email: [email protected] CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI GUARDIEECOLOGICHE VOLONTARIE (23 Febbraio 2010 - Lentate sul Seveso)

Transcript of LR 10/2008: protezione flora e vegetazione spontanea · resente legge le piante officinali...

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LR 10/2008: finalità(art. 1)

1. Ferme restando le com

petenze riservate allo Stato in materia di tutela dell'am

biente e dell'ecosistem

a, la

Regione disciplina con la presente legge la tutela e la conservazionedella piccola fauna, della flora

e della vegetazione spontanea regionali, in applicazione dell'articolo 6 della Convenzione di Berna

ratificata con

legge

5 agosto 1981, n. 50

3 (Ratifica

ed esecuzione della convenzione

relativa alla

conservazione della vita selvatica e dell'am

biente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19

settem

bre 1979

), dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settem

bre 1997

, n. 357

(Regolam

ento recante attuazione della Direttiva 92/43

/CEE

relativa alla conservazione degli habitat naturali

e seminaturali, nonché

della flora e fauna selvatiche) e della Convenzione di Rio de Janeiro ratificata con

legge 14 febbraio 1994

, n. 124 (R

atifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta

a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992

).

2. Per le finalitàdescritte al com

ma 1 la Regione:

a) salvaguarda ... la flora tutelandone le specie, le popolazioni e gli individui, e proteggendone i relativi

habitat;

b) promuove e sostiene interventi volti alla sopravvivenza delle

popolazioni di specie ... di flora autoctona

anche mediante specifici program

mi di conservazione;

c) favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori di alterazione ambientale nei terreni agricoli e forestali,

nelle praterie, nelle zone um

ide, negli alvei dei corsi d'acqua,

nei bacini lacustri naturali e artificiali ed in

corrispondenza di infrastrutture ed insediam

enti;

d) promuove studi e ricerche sulla piccola fauna e sulla flora spontanea ed incentiva iniziative didattiche e

divulgative finalizzate a diffonderne la conoscenza e la tutela,in collaborazione con gli enti gestori di parchi

regionali e

naturali, riserve naturali, monum

enti naturali, Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS

), Siti di Interesse Com

unitario (S

IC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), con le Province, ...;

...

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LR 10/2008: finalità(art. 1)

3. Entro tre m

esi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, sentita la competente Commissione

consiliare, la Giunta regionale approva appositi elenchi, che verifica e aggiorna con periodicitàdi norma

triennale al fine di adeguarli allo stato delle conoscenze, incluse eventuali variazioni tassonomiche, alla

norm

ativa

internazionale, comunitaria e

nazionale, nonché

agli

elenchi dell'Unione

Mondiale

per

la

Conservazione della Natura (IUCN

), riferiti a:

... c) specie di flora spontanea protette in modo

rigoroso,

specie di flora spontanea con

raccolta

regolamentata;

... LR 10/2008: definizioni (art. 2)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

... b) 'floraspontanea':

l'insieme delle specie vegetali autoctone (Angiosperme, G

imnosperme, Pteridofite,

Briofite e Licheni) d

ella Lom

bardia;

c) 'habitat' di una specie: l'am

biente caratterizzato da fattori abioticie bioticispecifici in cui vive la specie

in una delle fasi del suo ciclo biologico;

d) 'specie autoctone o indigene': le specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella

quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto-intenzionale o accidentale -dell'uomo;

f) 'reintroduzioni': esclusivam

ente specifiche azioni, attuate sotto rigoroso controllo tecnico-scientifico, il

cui unico scopo è

favorire la ricolonizzazionedi un determ

inato territorio da parte di una specie di cui si sia

ragionevolmente certi d

ella locale estinzione, sia possibile d

ocum

entarne la presenza storica nell'area

considerata, siano state rimosse le condizioni sfavorevoli che ne hanno portato all'estinzione locale, esistano

allo stato libero o in cattività

popolazioni geneticam

ente com

patibili in grado di fornire dei fondatori per la

ricostituzione della popolazione senza depauperare la popolazione donatrice;

g) 'introduzioni': le im

missioni in una determ

inata area di specie alloctone e, parimenti, di specie autoctone, al

di fuori del loro arealedi docum

entata presenza naturale in tem

pi storici;

h) 'restocking

o rinforzi':

le immissioni nell'am

biente di individui di una specie animaleo vegetale, già

presente nei luoghi di intervento, con lo scopo di favorirne una

maggiore variabilità

genetica e, quindi, una

maggiore probabilità

di autom

antenimento

della popolazione.

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LR 10/2008: Conservazione e gestione della vegetazione ai fini

faunistici (art. 5)

1. La vegetazione spontanea prodottasi nei corpi d'acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche

sommersioni, le sorgenti, i fontanili, le brughiere, i pascoli montani, le torbiere e le praterie naturali

non possono essere danneggiati o distrutti, fatti salvi gli interventi autorizzati.

2. Sono consentitiinterventidi sfalcio e pascolo per l'utilizzo tradizionaledi prati e pascoli ovvero

comuni interventi di sfalcio, pulizia e m

anutenzione di tutti i corpi d'acqua superficiali, mediante

riduzione della vegetazione spontanea, per permettere il regolare deflusso delle acque di irrigazione

e la navigazione pubblica.

3. S

ono consentiti gli interventi d

i pulizia e m

anutenzione lungo le rive dei corpi d'acqua, le

separazioni d

ei terreni agrari e gli arginellidi cam

pagna, nel rispetto delle specie di flora spontanea

protetta in modo rigoroso e a raccolta regolamentata, d

i cui agli appositi elenchi approvati ai sensi

dell'articolo 1, com

ma 3, lettera c).

4. Sono

ammessi gli interventi manutentiviconnessi all'ordinato

esercizio

agricolo, compreso

l'impiego localizzato di sostanze erbicidelungo le separazioni dei terreni agrari ed i fossi irrigui

aziendali non accessibili, secondo la normale pratica agricola, con mezzi m

eccanici, durante il ciclo

produttivo e quelli ordinati e autorizzati dalle autoritàcompetenti anche per la salvaguardia della

biodiversità

naturale.

5. N

egli am

bienti di cui al com

ma 1 l'elim

inazione della vegetazione erbacea, arbustiva o arborea

mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide

èvietata, salvo quanto previsto al com

ma 10.

... (omissis)

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LR 10/2008: Flora spontanea protetta, elenchi floristici

e piante

officinali (art. 6)

1. Agli effetti della presente legge èconsiderata flora spontanea protettal'insieme delle specie di cui al com

ma 3,

suddivise in specie a protezione rigorosa, di cui èvietata la raccolta, e specie a raccolta regolamentata.

... 3. La Giunta regionale, sentiti istituti scientifici e

di ricerca legalmente riconosciuti come

tali, con propria

deliberazione approva, verifica e aggiorna l'elenco della flora autoctona protetta in m

odo rigoroso e con raccolta

regolamentata, ivi com

presi i mirtilli.

4. Gli elenchi d

i cui al com

ma 3 e le specie alloctone vegetali invasive di cui all'articolo 1, com

ma 3, lettera e), oltre

all'ordinaria pubblicitàlegale e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono resi noti m

ediante

appositi manifesti da affiggersi negli albi pretori dei com

uni e

delle province e presso le sedi d

egli enti gestori delle

aree protette.

5. Le province e gli enti gestoridi cui all'articolo 5, com

ma 9, possono prevedere limiti maggiormente restrittividi

quelli indicati nell'articolo 7 e interdire la raccolta di determinate specie protette in tutto o in parte del territorio di

rispettiva com

petenza, in relazione allo stato di conservazione e di diffusione delle specie stesse.

... 7. Sono considerate altresìprotette ai fini della presente legge le piante officinali spontaneedi cui all'elenco del

Regio Decreto 26 maggio 1932, n. 772

(Elenco delle piante dichiarate officinali), la cui raccolta, se com

prese negli

elenchi delle specie di flora spontanea a raccolta regolamentata, è

consentita previa autorizzazione da parte dell'ente

di cui all'articolo 5, com

ma 9, com

petente territorialmente.

8. I richiedenti ai sensi del comma 7 indicano nella dom

anda le specie delle piante e le localitàove intendono

esercitare la raccolta, nonchélo scopo della raccolta, le generalitàe la professione del richiedente.

9. Gli enti di cui al com

ma 7 annotano su apposito registro i nom

inativi dei richiedenti autorizzati.

10. Ferme restando le limitazioni di cui al del R.D. 772/193

2, per le specie officinali comprese nell'elenco contenente

le specie di flora spontanea a raccolta regolamentata è

ammessa la raccolta m

assima di cinquanta esemplari per

persona per giorno di raccolta.

11. L'accertam

ento del m

ancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 10 com

porta, oltre all'irrogazione delle

sanzioni di cui all'articolo 13, il divieto di raccolta per un anno.

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LR 10/2008: Raccolta regolamentata (art. 7)

1. La raccolta controllata della flora spontanea protetta di cuiall'articolo 6, com

mi 1 e 2, è

ammessa con le limitazioni

indicate ai com

mi 2 e 3.

2. Per ciascuna giornata di raccolta, per ogni raccoglitore e nel rispetto dell'articolo 9, com

ma 1, possono essere

raccolti fino a sei esemplari, rami fioriferi o fronde per ogni specie individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 3,

lettera c).

3. Ogni raccoglitore può prelevare un quantitativo massimo di mirtilli pari a un chilogram

mo per giornata di raccolta. È

consentita la raccolta con le sole m

ani nude e, ove sia operata da più

raccoglitori congiuntam

ente, il quantitativo

massimo giornaliero com

plessivamente consentito èpari a quattro chilogram

mi di m

irtilli.

4. I proprietari di terreni in cui sussista flora spontanea protetta possono chiedere l'autorizzazione al divieto alla

raccolta nei loro fondi da parte di terzi.

5. L'autorizzazione di cui al com

ma 4 èconcessa:

a) dagli enti gestori di cui all'articolo 5, com

ma 9;

b) dalla provincia com

petente per il restante territorio.

6. Il d

ivieto alla raccolta nei fondi di cui al com

ma 4 deve essere reso conoscibile a cura del proprietario mediante

cartelli di foggia e caratteristiche di apposizione indicate nelprovvedimento autorizzativo.

7. Le lim

itazioni di cui al com

ma 3 non si applicano ai prodottidelle colture.

LR 10/2008: Raccolta a fini scientifici e didattici (art. 8)

(omissis)

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LR 10/2008: Divieto di danneggiamento (art. 9)

1. Sono vietati l'estirpazione, il danneggiam

ento o la raccolta a fini di com

mercializzazione della cotica erbosa, di

radici, b

ulbi, tuberi, rizomi e parti aeree propri d

ella flora spontanea protetta e regolamentata, d

i cui all'articolo 6,

comma 1.

2. Èvietata la raccolta a fini di com

mercializzazione di licheni, muschi, sfagni.

3. Il divieto non si applica nei casi in cui tali interventi siano inscindibilmente connessi con le pratiche colturali, come i

tagli per falciatura per fienagioni e similari, nonché

per interventi selvicolturali, di trasformazione del bosco e del

suolo autorizzati a norma di legge.

LR 10/2008: Introduzioni, reintroduzioni e restocking

o rinforzi (art.

10)

(omissis)

LR 10/2008: Ricerche, educazione ambientale, form

azione (art. 11)

... 2. La Regione organizza corsi di formazione specifici rivolti alpersonale di vigilanza di cui all'articolo

14, ai fini di un'efficace applicazione della presente legge.

LR 10/2008: Tutela degli alberi m

onum

entali (art. 12)

1. La Regione prom

uove la tutela degli alberi m

onum

entali quali patrimonio naturale e storico della

Lombardia; con successiva delibera di Giunta, ai fini della miglior definizione degli alberi m

onum

entali

e della loro tutela, la Regione individua gli elem

enti paesistici, naturalistici, storici, architettonici,

culturali che ne perm

ettano il riconoscimento.

2. Per le finalitàdi cui al com

ma 1 gli e

nti com

petenti ai sensi dell'articolo 5,

comma 9, individuano

all'interno del loro territorio gli alberi m

onum

entali da sottoporre a tutela.

3. Possono essere individuati quali alberi monum

entali esem

plariappartenenti alla flora autoctona e

esem

plari d

i specie di notevole valore storico, culturale e paesaggistico anche appartenenti a specie

alloctone, purchénon invasive ai sensi dell'articolo 1, com

ma 3, lettera e).

4. Sono vietati il d

anneggiamento e l'abbattimento degli alberi monum

entali, salvo che per motivi d

i sicurezza e incolumità.

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D.g.r.24 luglio 2008 -

n. 8/7736

Determinazione in ordine agli elenchi di cui all’art. 1, com

ma 3 della legge regionale 31 marzo 2008 n.

10 Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione

spontanea –(Prosecuzione del procedimento per decorrenza term

ini per l’espressione del parere da

parte della com

petente commissione consiliare, ai sensi dell’art. 1, com

mi 25 e 26 della l.r. n. 3/01).

ALLE

GATO C

C1–Specie di flora spontanea protette in modo rigoroso

1) Licheni (n°

1)

2) Briofite (n°

9)

3) Epatiche (n°

1)

4) Pteridofite (n°

24)

5) Angiosperm

e(n°308)

C2–Specie di flora spontanea con raccolta regolamentata

(n°147, tutte A

ngiosperm

e)

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C1–Specie di flora spontanea protette in modo rigoroso

[specie incluse negli Allegati IIe V della D

ir. 43/92/CEE, denominata "Habitat"]

1) Licheni (n°

1)

2) Briofite (n°

9)

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genere Cladina

genere

Sphagnum

genere

Leucobryum

C1–Specie di flora spontanea protette in modo rigoroso

4) Pteridofite (n°

24)

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Ophioglossum

vulgatum

Notholaena

marantae

Marsilea

quadrifolia

Salvinia

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C1–Specie di flora spontanea protette in modo rigoroso

5) Angiosperm

e(n°308)

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Hottoniapalustris

Primula auricula

Stellariaeuropaea

Nym

phoidespeltata

Knautia

velutina

Alismagram

ineum

Cytisus

emeriflorus

Galanthus

nivalis

C2–Specie di flora spontanea con raccolta regolamentata

(n°147, tutte A

ngiosperm

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Nym

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Rhododendron

ferrugineum

Narcissus

poeticus

Lilium

bulbiferum

Anemone nemorosa

Dianthussylvestris

Leucojum

vernum

Ranunculus

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Regio Decreto 26 m

aggio 1932, n.772

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Elenco

delle piante aromatiche e

medicinali (piante officinali) la cui

raccolta è

soggetta ad autorizzazione

(LR 10/2008, art. 6 , com

ma 7)