LR 10/2008: protezione flora e vegetazione spontanea · resente legge le piante officinali...
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LR 10/2008: finalità(art. 1)
1. Ferme restando le com
petenze riservate allo Stato in materia di tutela dell'am
biente e dell'ecosistem
a, la
Regione disciplina con la presente legge la tutela e la conservazionedella piccola fauna, della flora
e della vegetazione spontanea regionali, in applicazione dell'articolo 6 della Convenzione di Berna
ratificata con
legge
5 agosto 1981, n. 50
3 (Ratifica
ed esecuzione della convenzione
relativa alla
conservazione della vita selvatica e dell'am
biente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19
settem
bre 1979
), dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settem
bre 1997
, n. 357
(Regolam
ento recante attuazione della Direttiva 92/43
/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali, nonché
della flora e fauna selvatiche) e della Convenzione di Rio de Janeiro ratificata con
legge 14 febbraio 1994
, n. 124 (R
atifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta
a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992
).
2. Per le finalitàdescritte al com
ma 1 la Regione:
a) salvaguarda ... la flora tutelandone le specie, le popolazioni e gli individui, e proteggendone i relativi
habitat;
b) promuove e sostiene interventi volti alla sopravvivenza delle
popolazioni di specie ... di flora autoctona
anche mediante specifici program
mi di conservazione;
c) favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori di alterazione ambientale nei terreni agricoli e forestali,
nelle praterie, nelle zone um
ide, negli alvei dei corsi d'acqua,
nei bacini lacustri naturali e artificiali ed in
corrispondenza di infrastrutture ed insediam
enti;
d) promuove studi e ricerche sulla piccola fauna e sulla flora spontanea ed incentiva iniziative didattiche e
divulgative finalizzate a diffonderne la conoscenza e la tutela,in collaborazione con gli enti gestori di parchi
regionali e
naturali, riserve naturali, monum
enti naturali, Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS
), Siti di Interesse Com
unitario (S
IC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), con le Province, ...;
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LR 10/2008: finalità(art. 1)
3. Entro tre m
esi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, sentita la competente Commissione
consiliare, la Giunta regionale approva appositi elenchi, che verifica e aggiorna con periodicitàdi norma
triennale al fine di adeguarli allo stato delle conoscenze, incluse eventuali variazioni tassonomiche, alla
norm
ativa
internazionale, comunitaria e
nazionale, nonché
agli
elenchi dell'Unione
Mondiale
per
la
Conservazione della Natura (IUCN
), riferiti a:
... c) specie di flora spontanea protette in modo
rigoroso,
specie di flora spontanea con
raccolta
regolamentata;
... LR 10/2008: definizioni (art. 2)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
... b) 'floraspontanea':
l'insieme delle specie vegetali autoctone (Angiosperme, G
imnosperme, Pteridofite,
Briofite e Licheni) d
ella Lom
bardia;
c) 'habitat' di una specie: l'am
biente caratterizzato da fattori abioticie bioticispecifici in cui vive la specie
in una delle fasi del suo ciclo biologico;
d) 'specie autoctone o indigene': le specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella
quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto-intenzionale o accidentale -dell'uomo;
f) 'reintroduzioni': esclusivam
ente specifiche azioni, attuate sotto rigoroso controllo tecnico-scientifico, il
cui unico scopo è
favorire la ricolonizzazionedi un determ
inato territorio da parte di una specie di cui si sia
ragionevolmente certi d
ella locale estinzione, sia possibile d
ocum
entarne la presenza storica nell'area
considerata, siano state rimosse le condizioni sfavorevoli che ne hanno portato all'estinzione locale, esistano
allo stato libero o in cattività
popolazioni geneticam
ente com
patibili in grado di fornire dei fondatori per la
ricostituzione della popolazione senza depauperare la popolazione donatrice;
g) 'introduzioni': le im
missioni in una determ
inata area di specie alloctone e, parimenti, di specie autoctone, al
di fuori del loro arealedi docum
entata presenza naturale in tem
pi storici;
h) 'restocking
o rinforzi':
le immissioni nell'am
biente di individui di una specie animaleo vegetale, già
presente nei luoghi di intervento, con lo scopo di favorirne una
maggiore variabilità
genetica e, quindi, una
maggiore probabilità
di autom
antenimento
della popolazione.
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LR 10/2008: Conservazione e gestione della vegetazione ai fini
faunistici (art. 5)
1. La vegetazione spontanea prodottasi nei corpi d'acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche
sommersioni, le sorgenti, i fontanili, le brughiere, i pascoli montani, le torbiere e le praterie naturali
non possono essere danneggiati o distrutti, fatti salvi gli interventi autorizzati.
2. Sono consentitiinterventidi sfalcio e pascolo per l'utilizzo tradizionaledi prati e pascoli ovvero
comuni interventi di sfalcio, pulizia e m
anutenzione di tutti i corpi d'acqua superficiali, mediante
riduzione della vegetazione spontanea, per permettere il regolare deflusso delle acque di irrigazione
e la navigazione pubblica.
3. S
ono consentiti gli interventi d
i pulizia e m
anutenzione lungo le rive dei corpi d'acqua, le
separazioni d
ei terreni agrari e gli arginellidi cam
pagna, nel rispetto delle specie di flora spontanea
protetta in modo rigoroso e a raccolta regolamentata, d
i cui agli appositi elenchi approvati ai sensi
dell'articolo 1, com
ma 3, lettera c).
4. Sono
ammessi gli interventi manutentiviconnessi all'ordinato
esercizio
agricolo, compreso
l'impiego localizzato di sostanze erbicidelungo le separazioni dei terreni agrari ed i fossi irrigui
aziendali non accessibili, secondo la normale pratica agricola, con mezzi m
eccanici, durante il ciclo
produttivo e quelli ordinati e autorizzati dalle autoritàcompetenti anche per la salvaguardia della
biodiversità
naturale.
5. N
egli am
bienti di cui al com
ma 1 l'elim
inazione della vegetazione erbacea, arbustiva o arborea
mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide
èvietata, salvo quanto previsto al com
ma 10.
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LR 10/2008: Flora spontanea protetta, elenchi floristici
e piante
officinali (art. 6)
1. Agli effetti della presente legge èconsiderata flora spontanea protettal'insieme delle specie di cui al com
ma 3,
suddivise in specie a protezione rigorosa, di cui èvietata la raccolta, e specie a raccolta regolamentata.
... 3. La Giunta regionale, sentiti istituti scientifici e
di ricerca legalmente riconosciuti come
tali, con propria
deliberazione approva, verifica e aggiorna l'elenco della flora autoctona protetta in m
odo rigoroso e con raccolta
regolamentata, ivi com
presi i mirtilli.
4. Gli elenchi d
i cui al com
ma 3 e le specie alloctone vegetali invasive di cui all'articolo 1, com
ma 3, lettera e), oltre
all'ordinaria pubblicitàlegale e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono resi noti m
ediante
appositi manifesti da affiggersi negli albi pretori dei com
uni e
delle province e presso le sedi d
egli enti gestori delle
aree protette.
5. Le province e gli enti gestoridi cui all'articolo 5, com
ma 9, possono prevedere limiti maggiormente restrittividi
quelli indicati nell'articolo 7 e interdire la raccolta di determinate specie protette in tutto o in parte del territorio di
rispettiva com
petenza, in relazione allo stato di conservazione e di diffusione delle specie stesse.
... 7. Sono considerate altresìprotette ai fini della presente legge le piante officinali spontaneedi cui all'elenco del
Regio Decreto 26 maggio 1932, n. 772
(Elenco delle piante dichiarate officinali), la cui raccolta, se com
prese negli
elenchi delle specie di flora spontanea a raccolta regolamentata, è
consentita previa autorizzazione da parte dell'ente
di cui all'articolo 5, com
ma 9, com
petente territorialmente.
8. I richiedenti ai sensi del comma 7 indicano nella dom
anda le specie delle piante e le localitàove intendono
esercitare la raccolta, nonchélo scopo della raccolta, le generalitàe la professione del richiedente.
9. Gli enti di cui al com
ma 7 annotano su apposito registro i nom
inativi dei richiedenti autorizzati.
10. Ferme restando le limitazioni di cui al del R.D. 772/193
2, per le specie officinali comprese nell'elenco contenente
le specie di flora spontanea a raccolta regolamentata è
ammessa la raccolta m
assima di cinquanta esemplari per
persona per giorno di raccolta.
11. L'accertam
ento del m
ancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 10 com
porta, oltre all'irrogazione delle
sanzioni di cui all'articolo 13, il divieto di raccolta per un anno.
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LR 10/2008: Raccolta regolamentata (art. 7)
1. La raccolta controllata della flora spontanea protetta di cuiall'articolo 6, com
mi 1 e 2, è
ammessa con le limitazioni
indicate ai com
mi 2 e 3.
2. Per ciascuna giornata di raccolta, per ogni raccoglitore e nel rispetto dell'articolo 9, com
ma 1, possono essere
raccolti fino a sei esemplari, rami fioriferi o fronde per ogni specie individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
lettera c).
3. Ogni raccoglitore può prelevare un quantitativo massimo di mirtilli pari a un chilogram
mo per giornata di raccolta. È
consentita la raccolta con le sole m
ani nude e, ove sia operata da più
raccoglitori congiuntam
ente, il quantitativo
massimo giornaliero com
plessivamente consentito èpari a quattro chilogram
mi di m
irtilli.
4. I proprietari di terreni in cui sussista flora spontanea protetta possono chiedere l'autorizzazione al divieto alla
raccolta nei loro fondi da parte di terzi.
5. L'autorizzazione di cui al com
ma 4 èconcessa:
a) dagli enti gestori di cui all'articolo 5, com
ma 9;
b) dalla provincia com
petente per il restante territorio.
6. Il d
ivieto alla raccolta nei fondi di cui al com
ma 4 deve essere reso conoscibile a cura del proprietario mediante
cartelli di foggia e caratteristiche di apposizione indicate nelprovvedimento autorizzativo.
7. Le lim
itazioni di cui al com
ma 3 non si applicano ai prodottidelle colture.
LR 10/2008: Raccolta a fini scientifici e didattici (art. 8)
(omissis)
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LR 10/2008: Divieto di danneggiamento (art. 9)
1. Sono vietati l'estirpazione, il danneggiam
ento o la raccolta a fini di com
mercializzazione della cotica erbosa, di
radici, b
ulbi, tuberi, rizomi e parti aeree propri d
ella flora spontanea protetta e regolamentata, d
i cui all'articolo 6,
comma 1.
2. Èvietata la raccolta a fini di com
mercializzazione di licheni, muschi, sfagni.
3. Il divieto non si applica nei casi in cui tali interventi siano inscindibilmente connessi con le pratiche colturali, come i
tagli per falciatura per fienagioni e similari, nonché
per interventi selvicolturali, di trasformazione del bosco e del
suolo autorizzati a norma di legge.
LR 10/2008: Introduzioni, reintroduzioni e restocking
o rinforzi (art.
10)
(omissis)
LR 10/2008: Ricerche, educazione ambientale, form
azione (art. 11)
... 2. La Regione organizza corsi di formazione specifici rivolti alpersonale di vigilanza di cui all'articolo
14, ai fini di un'efficace applicazione della presente legge.
LR 10/2008: Tutela degli alberi m
onum
entali (art. 12)
1. La Regione prom
uove la tutela degli alberi m
onum
entali quali patrimonio naturale e storico della
Lombardia; con successiva delibera di Giunta, ai fini della miglior definizione degli alberi m
onum
entali
e della loro tutela, la Regione individua gli elem
enti paesistici, naturalistici, storici, architettonici,
culturali che ne perm
ettano il riconoscimento.
2. Per le finalitàdi cui al com
ma 1 gli e
nti com
petenti ai sensi dell'articolo 5,
comma 9, individuano
all'interno del loro territorio gli alberi m
onum
entali da sottoporre a tutela.
3. Possono essere individuati quali alberi monum
entali esem
plariappartenenti alla flora autoctona e
esem
plari d
i specie di notevole valore storico, culturale e paesaggistico anche appartenenti a specie
alloctone, purchénon invasive ai sensi dell'articolo 1, com
ma 3, lettera e).
4. Sono vietati il d
anneggiamento e l'abbattimento degli alberi monum
entali, salvo che per motivi d
i sicurezza e incolumità.
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D.g.r.24 luglio 2008 -
n. 8/7736
Determinazione in ordine agli elenchi di cui all’art. 1, com
ma 3 della legge regionale 31 marzo 2008 n.
10 Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione
spontanea –(Prosecuzione del procedimento per decorrenza term
ini per l’espressione del parere da
parte della com
petente commissione consiliare, ai sensi dell’art. 1, com
mi 25 e 26 della l.r. n. 3/01).
ALLE
GATO C
C1–Specie di flora spontanea protette in modo rigoroso
1) Licheni (n°
1)
2) Briofite (n°
9)
3) Epatiche (n°
1)
4) Pteridofite (n°
24)
5) Angiosperm
e(n°308)
C2–Specie di flora spontanea con raccolta regolamentata
(n°147, tutte A
ngiosperm
e)
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C1–Specie di flora spontanea protette in modo rigoroso
[specie incluse negli Allegati IIe V della D
ir. 43/92/CEE, denominata "Habitat"]
1) Licheni (n°
1)
2) Briofite (n°
9)
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genere Cladina
genere
Sphagnum
genere
Leucobryum
C1–Specie di flora spontanea protette in modo rigoroso
4) Pteridofite (n°
24)
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Ophioglossum
vulgatum
Notholaena
marantae
Marsilea
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Salvinia
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C1–Specie di flora spontanea protette in modo rigoroso
5) Angiosperm
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Hottoniapalustris
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Knautia
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Alismagram
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Cytisus
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Galanthus
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C2–Specie di flora spontanea con raccolta regolamentata
(n°147, tutte A
ngiosperm
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Rhododendron
ferrugineum
Narcissus
poeticus
Lilium
bulbiferum
Anemone nemorosa
Dianthussylvestris
Leucojum
vernum
Ranunculus
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Regio Decreto 26 m
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Elenco
delle piante aromatiche e
medicinali (piante officinali) la cui
raccolta è
soggetta ad autorizzazione
(LR 10/2008, art. 6 , com
ma 7)