L'origine delle merci

107
L’ORIGINE DELLE MERCI Relatore : dott. Vincenzo De Deo Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per il Veneto e il FVG [email protected]

Transcript of L'origine delle merci

Page 1: L'origine delle merci

L’ORIGINE DELLE MERCI

Relatore : dott. Vincenzo De Deo Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Direzione Interregionale per il Veneto e il [email protected]

Page 2: L'origine delle merci

ORIGINE DELLE MERCI INTRODUZIONE

Nel commercio internazionale per “origine” delle merci si intende comunemente il “paese” o “luogo” di produzione delle merci stesse.

Dal punto di vista doganale, l’origine “geografica”, al pari della “quantità”, della “qualità” e del “valore” costituisce un elemento di fondamentale rilevanza ai fini della corretta applicazione della “tariffa doganale” – cioè dei dazi e delle altre misure di politica commerciale - alle merci importate/esportate (dazi antidumping e compensativi, restrizioni quantitative, licenze, embarghi).

Anche le norme di legge nazionali emanate a tutela del “made in Italy” – art. 4 comma 49, 49 bis, ter e quater della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) - fanno espresso riferimento alla “normativa europea sull’origine”, come definita dalla legislazione comunitaria, ai fini dell’apposizione delle etichette “made in Italy” sulle merci prodotte in Italia.

L’origine “geografica” conferisce la «nazionalità economica» ai prodotti e va concettualmente distinta dalla provenienza geografica del prodotto, inteso come luogo dal quale vengono spedite le merci, che può coincidere o meno con il paese di effettiva produzione.

Page 3: L'origine delle merci

REGOLE DOGANALI SULL’ORIGINE DELLE MERCI

Sono contenute:

• nel codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992 – CDC) e nelle relative disposizioni di applicazione (Reg. CEE n. 2454/1993 - DAC)

• nel Codice doganale dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013 – CDU), pienamente applicabile dal 1° giugno 2016

Esse distinguono:

• L’ ORIGINE COMUNE O NON PREFERENZIALE

• L’ ORIGINE PREFERENZIALE

Page 4: L'origine delle merci

L’origine comune o non preferenziale determina l’origine geografica dei prodotti oggetto di scambi commerciali internazionali non regolati da “accordi preferenziali” stipulati tra la UE e i paesi terzi (o da regimi preferenziali autonomi riconosciuti dalla UE a paesi terzi) ed è attestata dai “certificati di origine” rilasciati dalle Camere di Commercio italiane (per le merci in esportazione) o dai corrispondenti organismi esteri abilitati (per le merci in importazione).

FINALITA’:• applicazione della tariffa doganale• applicazione di misure di salvaguardia non tariffarie all’importazione (divieti,

contingenti, massimali, embarghi commerciali, dazi antidumping…)• statistiche del commercio internazionale• etichettatura di origine “made in…”

Le regole comunitarie dell’origine non preferenziale – contenute nel codice doganale comunitario e nelle relative disposizioni di applicazione - trovano uniforme applicazione verso tutti i paesi extra UE: esse non possono escludere ma devono sempre permettere di attribuire l’origine ad un prodotto.

ORIGINE NON PREFERENZIALE

Page 5: L'origine delle merci

L’origine preferenziale comporta il riconoscimento di un trattamento tariffario agevolato (dazio ridotto o nullo) alle merci che sono originarie di taluni paesi o gruppi di paesi aree con cui la UE:

• ha stipulato particolari accordi economici istitutivi di zone di libero scambio, corredati da specifici “protocolli” di origine o

• ha deliberato unilateralmente di sostenerne l’economia attraverso concessioni tariffarie preferenziali (c.d. paesi in via di sviluppo – Sistema delle Preferenze Generalizzate e regimi preferenziali autonomi).

Essa è attestata da particolari certificati (es., EUR 1, EUR-MED, FORM A) rilasciati, a richiesta di parte, dalle autorità doganali o dalle “dichiarazioni su fattura”, rilasciatedagli operatori.Le vere regole dell’origine sono quelle dell’ origine non preferenziale che ciascun paese esportatore stabilisce in via generale ed uniforme nei confronti di tutti i suoi partner. Le regole dell’origine preferenziale sono uno strumento tecnico con cui vengono modulate le preferenze tariffarie che un paese accorda ad un altro: le regole fissate negli specifici accordi valgono solo per le parti contraenti (accordi diversi possono prevedere regole diverse).

ORIGINE PREFERENZIALE (cenni)

Page 6: L'origine delle merci

ORIGINE NON

PREFERENZIALE

Page 7: L'origine delle merci

ORIGINE NON PREFERENZIALE FONTI NORMATIVE

Reg. CEE 2913 /1992 (codice doganale comunitario - CDC): artt. da 22 a 26;

Reg. UE 952/2013 (codice doganale dell’Unione - CDU): artt. da 59-60-61

Reg. CEE 2454/1993 (disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario - DAC): artt. da 35 a 65;

Allegati alle DAC:• 9: note introduttive agli elenchi delle lavorazioni o trasformazioni di cui ai successivi

allegati 10 e 11;• 10: elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i

materiali non originari affinchè il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario (riguarda taluni prodotti tessili);

• 11: elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinchè il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario (riguarda taluni prodotti “non tessili”);

• 12: fac-simile certificato di origine;• 13: certificato di origine per l’importazione di prodotti agricoli nella UE.

Page 8: L'origine delle merci

ORIGINE NON PREFERENZIALEMERCI INTERAMENTE OTTENUTE

Articolo 23 CDC1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.2. Per merci interamente ottenute in un paese si intendono: a) i prodotti minerali estratti in tale paese; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque

territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;

g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempre che tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;

h) prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempre che tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;

i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempre che siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;

j) le merci ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

3. Per l’applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale.

Page 9: L'origine delle merci

ORIGINE NON PREFERENZIALE CRITERIO DELLA TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE

Articolo 24 CDCUna merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia

rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Una merce che è costituita da componenti originarie di due o più paesi acquisisce l’origine del paese ove si sia verificata l’ultima lavorazione/trasformazione sostanziale che non si limita al mero assemblaggio, ma consente di apportare alle componenti che intervengono nel processo di trasformazione un qualcosa in più in termini fisico-tecnici, oggettivamente rilevabile: il prodotto finito dovrà avere peculiarità distinte da quelle dei componenti che sono impiegati nel processo di lavorazione.Qualora invece l’ultima lavorazione non si riveli sostanziale si dovrà fare riferimento alla lavorazione precedente risalendo indietro nella supply chain, individuando in quale paese è avvenuta la trasformazione sostanziale; se ciò non è possibile, l’origine sarà quelle del paese di cui è originaria la materia prima.

Page 10: L'origine delle merci

ORIGINE NON PREFERENZIALE CRITERIO DELLA TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE

In via generale, il criterio dell’ “ultima trasformazione sostanziale” trova applicazione per mezzo di 3 distinte regole:

• cambiamento della “voce” tariffaria (cod. SA a 4 cifre) (es: dalla carta utilizzata per la stampa non originaria (V.D. 4802) si ottiene un libro (V.D. 4901) di origine italiana (made in Italy): REGOLA GENERALE;

• indicazione delle lavorazioni specifiche atte a conferire l’origine del paese ove sono effettuate (c.d. regole di lista) (es. “confezione completa” per i prodotti tessili; macellazione preceduta da un periodo di ingrassamento di almeno 3 mesi per le carni di bovino ottenute in Italia; fabbricazione a partire da vini di uve fresche per i vini prodotti in Italia);

• incremento percentuale del valore aggiunto acquisito dal prodotto per effetto delle lavorazioni effettuate, superiore a determinati limiti (comparazione tra il valore di tutti i materiali non originari impiegati nel processo produttivo e il valore del prodotto finito, franco fabbrica - settore prodotti meccanica/elettronica).

Page 11: L'origine delle merci

ORIGINE NON PREFERENZIALE CRITERIO DELLA TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE

La Corte di Giustizia Europea (sent. n. 373 del 11/02/2010) ha affermato che si configura una trasformazione sostanziale solo qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione.In alcune pronunce, la Corte ha anche affermato un principio sussidiario per l’individuazione dell’origine della merce: qualora il criterio della lavorazione sostanziale si riveli insufficiente si richiede che l’attività di trasformazione abbia apportato almeno il 45% di valore aggiunto (franco fabbrica) alle materie prime o semilavorati impiegati.

NORMA ANTIELUSIVAArticolo 25 CDCUna trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati paesi, non può in alcun modo essere considerata come conferente, ai sensi dell’articolo 24, alle merci così ottenute l’origine del paese in cui è effettuata.

Page 12: L'origine delle merci

ORIGINE NON PREFERENZIALELE REGOLE DI LISTA

Con le norme di applicazione del CDC la Commissione Europea ha definito

per il settore tessile e dell’abbigliamento (All. 10 DAC) e per alcuni altri prodotti di particolare interesse (All. 11 DAC), le specifiche lavorazioni (“regole di lista”) che permettono al prodotto finito, per la cui produzione sono stati utilizzati materiali aventi origini diverse, di acquisire l’origine del paese dove è avvenuta la trasformazione in questione, che, in tal modo, viene considerata “sostanziale”.Le modalità di applicazione delle regole contenute negli allegati 10 e 11 sono illustrate nelle note introduttive dell’allegato 9.

Allegato 9 (nota 2):• per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione,

inclusi l’ «assiemaggio» o le operazioni specifiche;• per «materiale» si intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima»,

«componente» o «parte» ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;• per «prodotto» si intende il prodotto ottenuto, anche se esso è destinato ad essere

a sua volta successivamente impiegato in altra operazione di fabbricazione.

Page 13: L'origine delle merci

ORIGINE NON PREFERENZIALEI PRODOTTI TESSILI

Per i PRODOTTI TESSILI e loro manufatti (sez. XI della TARIFFA) è necessaria una “trasformazione completa”, consistente, secondo l’art. 37 DAC , in una lavorazione che ha per effetto di classificare il prodotto ottenuto in una voce NC (codice Sistema Armonizzato a 4 cifre) diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati (criterio della trasformazione sostanziale).Esempio di «trasformazione completa»: un tappeto di lana classificabile alla N.C. 5701109000, fabbricato in Italia a partire da filati di lana di origine indiana classificato alla voce N.C. 5106109000, è da considerare un prodotto di origine non preferenziale italiana (made in Italy).

Tuttavia, per i prodotti elencati nell’ All. 10 delle DAC, si considerano complete le trasformazioni indicate in corrispondenza di ciascun prodotto che figura in detto allegato, a prescindere che vi sia o meno cambiamento della voce doganale. (artt. 36 e 37 DAC) (regole di lista)Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 dell’allegato possono essere inquadrate in alcune categorie generali, quali:- “fabbricazione a partire da…”- “fabbricazione a partire da … il cui valore non supera il X% (40% o 50%) del prezzo

franco fabbrica del prodotto”- “confezione completa”Nel caso in cui siano presenti entrambe le prime due condizioni, in alternativa tra di loro, l’operatore potrà scegliere fra le due condizioni e se anche solo una delle due è rispettata il prodotto finito potrà essere considerato originario.

Page 14: L'origine delle merci

Esempi:• I tessuti di stoffe a maglia, stampati o tinti (cap.60), richiedono la fabbricazione a partire da filati,

oppure la stampa o tintura di stoffe a maglia grezze o precandeggiate, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura

• Gli indumenti diversi da quelli a maglia (ex cap. 62), finiti o completi, e gli indumenti a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta (cap.61), richiedono la confezione completa.

Per “confezione completa” si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia, comprese le operazioni di “rifinitura” (che sono elencate, a titolo esemplificativo, nella nota introduttiva 7.2 dell’ All. 9 e consistono in: applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura; confezione di asole; rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure di orli inferiori di camicie, gonne o abiti; apposizione di guarnizioni ed accessori, quali tasche, etichette, distintivi; stiratura ed altre preparazioni per indumenti da vendere “confezionati”).

Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica necessariamente che la confezione debba considerarsi “incompleta”.

Analogamente, In particolari procedimenti di fabbricazione si può verificare il caso che le lavorazioni di rifinitura, specie se costituite da un insieme di operazioni combinate, assumano un’importanza tale dover essere considerate come qualcosa di più della semplice rifinitura: in tali casi la mancate esecuzione di dette operazioni implica la perdita del carattere di completezza della confezione.

ORIGINE NON PREFERENZIALEI PRODOTTI TESSILI

Page 15: L'origine delle merci

ORIGINE NON PREFERENZIALE I PRODOTTI TESSILI: OPERAZIONI INSUFFICIENTI

Articolo 38 DAC(vale solo per le materie tessili e manufatti della sez. XI della nomenclatura combinata)

Si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;

c) i) i cambiamenti d’imballaggio; le divisioni e riunioni di partite; ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc.,

e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di

condizionamento; e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo; f) il cumulo di due o più operazioni indicate in precedenza.

In linea generale si può affermare che tutte le attività di mera conservazione di un prodotto o che si limitano a modificare nell’aspetto esteriore la merce (ad es., cambio di packaging, di imballaggio o di confezione) non possono mai essere considerate sufficienti a conferire l’origine alla merce in quanto non modificano nella sostanza la merce stessa.

Page 16: L'origine delle merci

ORIGINE NON PREFERENZIALEACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

Sezione Seconda – Disposizioni di applicazione relative ai pezzi di ricambio(articoli 41 e ss. DAC)

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio od un veicolo (ricompresi nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata) e facenti parte della sua normale attrezzatura, sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell’apparecchio o del veicolo ai quali sono destinati.I pezzi di ricambio destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio od un veicolo precedentemente importati o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell’apparecchio o del veicolo ai quali sono destinati,a condizione che si tratti di pezzi di ricambio “essenziali”, vale a dire:- costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon

funzionamento delle merci;- sono caratteristici di questi merci e destinati alla loro normale manutenzione, in

sostituzione di pezzi della stessa specie danneggiati o inutilizzabili.

Page 17: L'origine delle merci

ORIGINE NON PREFERENZIALEPRINCIPIO DELL’ASSORBIMENTO (rolling-up)

Allegato 9 – nota 3.2 DAC

Se un prodotto, fabbricato con materiali non originari e che ha ottenuto il carattere di prodotto originario nel corso della fabbricazione, viene utilizzato come materiale nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, non gli si applica la regola di lista prevista negli allegati 10 e 11 DAC in relazione al prodotto finito in cui il materiale stesso è incorporato.

Es.: tessuto grezzo di origine cinese (cap. 60) viene importato in Italia dove viene sottoposto ad operazioni di stampa, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura. Secondo la regola di lista (All. 10 DAC), un tessuto stampato è considerato di origine non preferenziale del paese dove avviene la stampa del tessuto grezzo.

Se in Italia il tessuto stampato così ottenuto verrà poi utilizzato per confezionare foulards (VD 6213) non ricamati, i foulards stessi saranno considerati originari nonostante la relativa regola preveda che la loro fabbricazione avvenga a partire da filati e non da tessuti greggi.

Page 18: L'origine delle merci

ORIGINE NON PREFERENZIALEI TENTATIVI CONVENZIONALI DI ARMONIZZAZIONE DELLE REGOLE DI ORIGINE

Gg Allo stato, pertanto, le Amministrazioni doganali dei paesi aderenti al WTO hanno

adottato, pur nel rispetto dei principi generali comunemente accettati, REGOLE AUTONOME DI ORIGINE.

Sono tuttora in corso, in ambito WTO, i negoziati relativi all’armonizzazione, a livello mondiale, delle regole comuni dell’ “origine non preferenziale”, allo scopo di arrivare alla compilazione di un elenco con indicata, accanto ad ogni capitolo o voce del Sistema Armonizzato, la relativa lavorazione conferente origine.

L’UE ha già da tempo presentato, in ambito WTO, un elenco di regole relative a tutti i prodotti del Sistema Armonizzato; detto elenco, pur non essendo ancora recepito nell’ordinamento legislativo comunitario, rappresenta la posizione ufficiale dell’UE in materia e ad esso può essere fatto utile riferimento per conoscere le regole di attribuzione dell’origine non preferenziale delle merci alla cui produzione contribuiscono più paesi e per dirimere le problematiche derivanti dall’applicazione delle norme contenute nel codice doganale.

L’elenco è consultabile sul sito internet della Commissione UE:http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm

Page 19: L'origine delle merci
Page 20: L'origine delle merci

ORIGINE NON PREFERENZIALEIL CERTIFICATO DI ORIGINE (art. 26 CDC)

La normativa doganale o altre normative comunitarie specifiche possono prevedere che l’origine delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento.Nonostante la presentazione di detto documento l’autorità doganale può richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l’origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria.

Il certificato di origine, rilasciato dalla competente Camera di Commercio è il documento che attesta, a livello internazionale, che la merce è stata effettivamente prodotta (o ha subito “l’ultima trasformazione sostanziale” ) in uno specifico paese.Tale documento consiste in una sorta di auto-dichiarazione, da parte dell’azienda, semplicemente avvalorata dalla CCIAA in quanto quest’ultima non ha alcun potere ispettivo e non può, se non in casi palesi, verificare direttamente l’eventuale non veridicità della dichiarazione aziendale.Nel caso pertanto in cui venga dimostrato che le merci non potevano godere del rilascio di tale attestazione, le conseguenze, che possono essere anche di carattere penale, ricadono esclusivamente sul soggetto che ha reso la dichiarazione e richiesto l’emissione del certificato, incorrendo, nella fattispecie, nella “falsa dichiarazione di origine”.La CCIAA può emettere anche certificati di origine non italiana nel momento in cui viene individuato un diverso paese di origine delle merci.

Page 21: L'origine delle merci

ORIGINE NON PREFERENZIALE

Disposizioni per il rilascio da parte delle Camere di Commercio dei certificati comunitari di origine (allegato alla nota 75361 del 26 agosto 2009, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con Unioncamere)

Page 22: L'origine delle merci
Page 23: L'origine delle merci

Percorso per determinare l’origine non preferenziale delle merci1. merci interamente ottenute (es.: grano seminato e raccolto in Italia – pasta ottenuta da

esso): art. 23 CDC.2. merci ottenute con l’apporto di materiali originari di due o più paesi: art. 24 CDC

art. 38 DAC: operazioni sempre insufficienti a conferire l’origine

prodotti compresi nell’allegato 10 delle DAC: consultare le note introduttive dell’allegato 9 delle DAC e poi verificare se le operazioni effettuate sui prodotti non originari siano quelle descritte come atte a conferire l’origine

prodotti non compresi nell’allegato 10 delle DAC: origine conferita se il prodotto ottenuto è classificato in una voce NC diversa da quella del/i prodotto/i di partenza (art. 24 CDC)

prodotti tessili (sez.XI tariffa)

prodotti compresi nell’allegato 11 delle DAC: consultare le note introduttive dell’allegato 9 delle DAC e verificare poi se le operazioni effettuate sui materiali non originari siano quelle descritte come atte a conferire l’origine.

prodotti non tessili

ORIGINE NON PREFERENZIALE

(In caso di dubbi: consultare l’elenco delle lavorazioni conferenti origine per voce doganale presentato al WTO)

prodotti non compresi nell’allegato 11 delle DAC - regola generale: art. 24 CDC

Page 24: L'origine delle merci

ORIGINE PREFERENZIALE

Page 25: L'origine delle merci

ORIGINE PREFERENZIALE

Per "origine preferenziale" s'intende l'origine delle merci basata su particolari regole o criteri (talora diversi da quelli stabiliti per l’attribuzione dell’origine non preferenziale) ai fini dell'applicazione di un trattamento daziario agevolato (pagamento dazio ridotto o nullo all'atto dell'importazione dei beni nella UE o in altro paese terzo).

Le regole da rispettare, per usufruire del trattamento preferenziale, variano in funzione:• dei singoli accordi siglati dalla UE con paesi o gruppi di paesi contraenti,

istitutivi di «zone di libero scambio» contenenti i protocolli relativi alla «definizione dei prodotti originari»;

• delle misure tariffarie adottate unilateralmente dalla UE a favore dei c.d. paesi in via di sviluppo (Sistema delle Preferenze Tariffarie generalizzate - SPG) o di altri paesi terzi (Preferenze Tariffarie non generalizzate);

• della classificazione doganale delle merci nel Sistema Armonizzato.

Dette regole possono essere diverse da quelle previste dall'art. 24 del C.D.C. che disciplinano l'origine non preferenziale delle merci.

Page 26: L'origine delle merci

ORIGINE PREFERENZIALE

Le fonti della disciplina dell’origine preferenziale sono:

Art.27 del Reg. n. CEE 2913/92 (art. 64 CDU);

Artt. da 66 a 97 quatervicies e allegati da 13 bis a 13 quinquies e da 16 a 18 del Reg. CEE 2454/1993 (DAC) (Sistema delle Preferenze Generalizzate);

Artt. da 97 quinvicies a 123 e allegati 14-15-21-22 DAC (regimi preferenziali autonomi);

Protocolli di origine allegati a numerosi accordi bilaterali che stabiliscono zone di libero scambio.

L’elenco degli Accordi è riportato nel sito della commissione Europea:http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_779_en.htm

Page 27: L'origine delle merci

ZONA GEOGRAFICA

ACCORDI COMMERCIALI / ACCORDI DI PARTENARIATO ECONOMICO con protocolli origine (zone libero scambio)

REGIMI PREFERENZIALI AUTONOMI

EUROPA

•EFTA (Norvegia – Islanda – Svizzera compreso Liechtenstein) •SEE (UE - Norvegia - Islanda – Liechtenstein) •Paesi Balcani occidentali (Macedonia – Croazia – Albania – Bosnia Erzegovina – Montenegro – Serbia)•Andorra (Unione doganale) / Ceuta e Melilla / Isole Far Oer•Turchia (pr. agricoli ed ex CECA - Unione Doganale per i pr. industriali e agricoli trasformati)•Georgia

•Kosovo•Moldavia •Ucraina

PAESI MEDITERRANEI

•Marocco - Tunisia - Algeria (MAGHREB)•Egitto – Giordania – Libano – Siria (MACKREK)•Israele / Autorità Palestinese della Cisgiordania e Striscia di Gaza

PAESI NON EUROPEI

•Sud Africa / Corea del Sud•Messico / Cile / Perù e Colombia•Centro America (Honduras – Panama – Nicaragua – Costarica – Guatemala – El Salvador)•APE (Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles, Zambia, Zimbabwe; Papua Nuova Guinea)•SADC (Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Swaziland)•ACP (Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico – accordi di partenariato economico)

•PTOM (Paesi e Territori d’Oltremare /LOMB: DK-NL-FR-GB)

•SPG Paesi in via di sviluppo (Reg. UE n. 978/2012)

Page 28: L'origine delle merci

• Carattere di prodotto originario

• Regola del “cumulo dell’origine”

• Operazioni “insufficienti” a conferire l’origine preferenziale

• Regola della “tolleranza” in generale

• Regola del “no-drawback” (divieto di restituzione o rimborso di dazi o diritti

equivalenti)

• Principio della territorialità

• Regola del “trasporto diretto” tra la UE ed il paese terzo e viceversa

• Prova dell’origine

• Esportatore autorizzato

• Cooperazione amministrativa tra le autorità doganali della UE e del paese terzo

ORIGINE PREFERENZIALE ELEMENTI CARATTERISTICI DELL’ORIGINE PREFERENZIALE

(ricorrenti nella struttura dei protocolli di origine)

Page 29: L'origine delle merci

Prodotti interamente ottenuti: I prodotti interamente ottenuti sono:• i prodotti naturali del paese• le merci fabbricate a partire da tali prodotti Es: carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate (VD 0201) ottenute in Italia da animali ivi nati allevati e macellati; vini (VD 2204) ottenuti in Italia da uva ivi coltivata

Prodotti oggetto di lavorazioni/trasformazioni «sufficienti»: sono sufficientemente lavorati o trasformati se rispettano le specifiche contenute nelle regole di lista elencate nei protocolli di origine allegati ai singoli accordi (ovvero negli allegati 13 bis e 15 DAC per il sistema SPG e le preferenze autonome)

Prodotti oggetto di lavorazioni/trasformazioni «cumulate» nel territorio dei due o più paesi che intervengono nel ciclo produttivo (regola del «cumulo» dell’origine)

ORIGINE PREFERENZIALE CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Page 30: L'origine delle merci

1. Sono considerati interamente ottenuti in un determinato paese beneficiario: a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo dal suo fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati; e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati; f) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; g) i prodotti dell’acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati; h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori del suo mare territoriale, con le sue navi; i) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi-officina, esclusivamente con prodotti di cui alla lettera h); j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime; k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori del suo mare territoriale, purchè esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di suolo o sottosuolo marino; m) le merci ivi ottenute esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a l)

ORIGINE PREFERENZIALEMERCI INTERAMENTE OTTENUTE (art. 75 DAC -SPG)

Page 31: L'origine delle merci

ORIGINE PREFERENZIALE TRASFORMAZIONE SUFFICIENTE

Poiché alle merci di origine preferenziale vengono riconosciute le preferenze tariffarie, le regole di attribuzione dell’origine preferenziale possono prevedere requisiti più severi, rispetto a quelle dell’origine non preferenziale. ex 6203: Vestito da uomo finitoOrigine non preferenziale: “confezione completa” (tutte le operazioni successive al taglio dei tessuti)Origine preferenziale: “tessitura accompagnata da confezione”

Vestito finito

Filati

Confezione completatrasformazione “sufficiente”

trasformazione “sostanziale”

Page 32: L'origine delle merci

Le «regole di lista» (All. 13 bis e 15 DAC ed elenchi Allegati ai protocolli di origine) prevedono, in genere, tre criteri per definire della “trasformazione sufficiente” (analoghi ai criteri di attribuzione dell’origine non preferenziale), che talora sono in combinazione tra loro:

• salto tariffario (cambiamento di voce doganale: trasformazione in cui tutti materiali utilizzati sono classificati in una Voce Doganale (cod. SA 4 cifre) o sottovoce (cod. SA 6 cifre) diversa da quella del prodotto finito;

• valore aggiunto minimo: fabbricazione in cui il valore in dogana dei materiali non originari impiegati non ecceda una percentuale fissa del valore franco fabbrica del prodotto finito;

• Indicazione della lavorazione specifica che conferisce l’origine (con il termine «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche).

Esempio: VD 8414: ventilatori e simili, per usi industriali (Accordo UE-Algeria): Fabbricazione• a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e• in cui il valore di tutti i materiali (non originari) utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del

prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 25% del prezzo franco

fabbrica del prodotto

ORIGINE PREFERENZIALETRASFORMAZIONE SUFFICIENTE

Page 33: L'origine delle merci

Tutti i protocolli relativi all’origine preferenziale allegati agli accordi stipulati con i paesi terzi contengono un articolo che definisce le lavorazioni o trasformazioni considerate insufficienti per conferire l’origine indipendentemente dagli altri requisiti.

Art. 78 DAC (SPG):a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;b) la scomposizione e composizione di confezioni;c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;d) la stiratura o pressatura di prodotti e articoli tessili;e) semplici operazioni di pittura o lucidatura; f) la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g) Le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero, la macinatura totale o parziale dello zucchero cristallizzato; h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; i) l’affilatura, la semplice molatura o il semplice taglio;

ORIGINE PREFERENZIALETRASFORMAZIONE INSUFFICIENTE

Page 34: L'origine delle merci

j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno, e ogni altra semplice operazione di imballaggio;l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o la denaturazione dei prodotti;o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;p) il cumulo di più operazioni di cui alle lettere da a) a n);q) la macellazione di animali.

ORIGINE PREFERENZIALETRASFORMAZIONI INSUFFICIENTI

Page 35: L'origine delle merci

ORIGINE PREFERENZIALEesempi di acquisizione dell’origine preferenziale

Importazione in IT/UE di cappotto da donna in tessuto di lana, ottenuto riunendo mediante cucitura o altrimenti confezionati due o più parti di stoffa a maglia tagliata e realizzata direttamente nella forma voluta - VD 6102101090

Origine Giappone (JP) / Cina (CN esclusa dal regime generale SPG per i prodotti tessili):

- origine non preferenziale / certificato di origine - dazio 12% - All. 10 DAC: confezione completa

Origine India (IN): - origine preferenziale (SPG regime generale) /cert. FORM A o dich. su fattura - dazio 9.6% - All 13 bis DAC: lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio)

Origine Bangla Desh (BD): - origine preferenziale (SPG+ regime speciale di incentivazione per i paesi meno sviluppati) / cert. FORM A o dich. su fattura - dazio 0 % - All. 13 bis DAC: fabbricazione a partire da stoffe a maglia

Page 36: L'origine delle merci

ORIGINE PREFERENZIALEesempi di acquisizione dell’origine preferenziale

Importazione in IT/UE di cappotto da donna in tessuto ottenuti riunendo mediante cucitura o altrimenti confezionati due o più parti di stoffa a maglia tagliata e realizzata direttamente nella forma voluta - VD 6102101090

Origine Moldavia (MD): - origine preferenziale - misure unilaterali / cert. EUR 1 o dich. su fattura - dazio 0 % - All. 15 DAC: fabbricazione a partire da filati

Origine Tunisia (TN): - origine preferenziale - accordo UE-TN /cert. EUR 1 – EUR-MED o dich. su fattura - dazio 0 % - Accordo UE/TN prot. origine: fabbricazione a partire da filati

Page 37: L'origine delle merci

due o più paesi (o gruppi di paesi) coinvolti nella produzione di una stessa merce che: hanno siglato tra loro accordi di libero scambio contenenti protocolli relativi alla definizione dei prodotti originari, in virtù dei quali i

paesi interessati applicano identiche regole sull’origine possono

“cumulare l’origine”

il cumulo indica che i prodotti che hanno lo status di prodotti originari in un paese partner, esportati in altro paese partner, possono essere ivi utilizzati con prodotti originari di tale paese e pertanto contribuire all’acquisizione dello status “preferenziale” del prodotto finito.

Non occorre che vengano effettuate lavorazioni “sufficienti”, purchè le operazioni vadano oltre le trasformazioni “insufficienti”.

Qualora vengano utilizzati nel processo produttivo materiali o componenti non originari, questi devono essere “sufficientemente” lavorati ed ottenere pertanto il carattere originario prima di poter beneficiare delle disposizioni previste in materia di cumulo.

ORIGINE PREFERENZIALEREGOLA DEL “CUMULO”

Page 38: L'origine delle merci

ORIGINE PREFERENZIALEREGOLA DEL “CUMULO”

Il cumulo può essere :

bilaterale (prodotto ottenuto con l’impiego di materiali originari di 2 paesi)

diagonale (prodotto ottenuto con l’impiego di materiali originari di più di 2 paesi)

regionale (forma di cumulo diagonale applicata tra i paesi membri di una

determinata area geografica di rilievo regionale)

totale o integrale (prodotto ottenuto a seguito di lavorazioni effettuate in più paesi

con impiego di materiali sia originari dei paesi interessati che non originari:

rilevano pertanto tutte le lavorazioni effettuate in una determinata area geografica

formata dal territorio di più paesi o gruppi di paesi)

Page 39: L'origine delle merci

ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO BILATERALE

PAESE A PAESE B

• Si applica esclusivamente ai materiali originari di 2 paesi partner: i produttori di ciascun paese partner possono utilizzare materiali originari dell’altro paese come se fossero originari del proprio.

• Si aggregano le operazioni eseguite nei due paesi per conferire il carattere originario alle merci che essi si scambiano.

• Al fine di poter definire il prodotto di origine preferenziale, si richiede semplicemente che l’attività di trasformazione eseguita sia stata superiore alle operazioni “minime”.

• Il carattere originario determinato con l’applicazione del cumulo bilaterale vale solo per i due paesi partner.

Page 40: L'origine delle merci

Esempio: tessuto di lino (S.A. 5309) originario della UE (interamente ottenuto) viene esportato

in Egitto, dove viene tagliato e assemblato in indumenti da uomo e da donna. Gli indumenti sono esportati nella UE. Il tessuto originario della UE viene trattato come se fosse originario dell’Egitto quando viene assemblato in indumenti: pertanto gli indumenti finiti hanno origine preferenziale egiziana.

(con il “cumulo diagonale” gli indumenti possono essere anche esportati in qualsiasi altro paese associato con attestazione di origine preferenziale egiziana)

N.B.: in assenza della regola del «cumulo» gli indumenti finiti non avrebbero potuto ottenere l’origine preferenziale egiziana, in quanto non sono stati ivi prodotti a partire dal filato

ORIGINE PREFERENZIALECUMULO BILATERALE

Page 41: L'origine delle merci

Esempio: cumulo bilaterale con acquisizione di origine preferenziale: assemblaggio di circuiti integrati (voce S.A. 8542) in Israele utilizzando microchip

originari della UE della stessa voce e altri materiali originari israeliani. I circuiti integrati sono considerati originari di Israele e hanno diritto al trattamento preferenziale all’importazione nella UE, su presentazione del certificato di origine mod. EUR.1 israeliano (o dichiarazione su fattura), sebbene la semplice operazione di assemblaggio in Israele non sia considerata «sufficiente» secondo i criteri di attribuzione dell’origine preferenziale.

Esempio: cumulo bilaterale senza acquisizione di origine preferenziale: filato di cotone di origine indiana viene importato in Svizzera (o nella UE) ed ivi

trasformato in tessuto di cotone. Il tessuto non ottiene l’origine preferenziale svizzera (o UE), poiché la regola di origine relativa ai tessuti impone la fabbricazione a partire dalla fibra; pertanto non potrà essere riesportato in regime preferenziale nella UE o in Svizzera (ovvero in altro paese cui si applichi il “cumulo diagonale”) con certificato EUR1.

ORIGINE PREFERENZIALECUMULO BILATERALE

Page 42: L'origine delle merci

PAESE A PAESE B

PAESE C Il cumulo diagonale si attua tra più di due paesi (o gruppi di paesi) legati da

accordi di libero scambio, che hanno siglato tra loro accordi contenenti le stesse regole di acquisizione dell’origine e la regola del cumulo diagonale.

• UE-paesi EFTA (Norvegia, Islanda, Svizzera compreso il Liechtenstein); • S.E.E. (UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein); • UE-Turchia (pr. agricoli trasformati e pr. industriali); UE-Isole Faroer; • UE- Israele; UE-Autorità Palestinese della Cisgiordania e Striscia di Gaza;• UE–paesi MAGHREB (DZ-MA-TN); • UE-Egitto/Giordania (paesi MACHREK, con esclusione del Libano e della Siria);• UE–Balcani occ. (Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia);• UE – paesi ex PTOM / CARIFORUM / SPG / Ceuta e Melilla;• UE – Perù/Colombia / Centro America (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,

Nicaragua, Panama) / Papua e Guinea: cumulo regionale

ORIGINE PREFERENZIALECUMULO DIAGONALE

Page 43: L'origine delle merci

Il cumulo diagonale presuppone che le lavorazioni effettuate siano superiori alle

trasformazioni insufficienti (o “minime”) e avvengano su prodotti originari di una delle parti contraenti: in tal caso il prodotto finale acquisisce l’origine del paese ove è stata eseguita l’ultima lavorazione

Quando invece le lavorazioni effettuate non vanno oltre alle operazioni previste come “insufficienti”, il prodotto ottenuto e’ considerato originario del paese che ha fornito il valore aggiunto piu’ elevato.

Esempio: cumulo diagonale con acquisizione dell’origine preferenziale: L’EG produce una merce con carattere originario utilizzando componenti di origine UE. Il

prodotto finito avrà origine egiziana. Il prodotto egiziano viene quindi esportato in CH, dove viene incorporato in un macchinario che contiene anche componenti di origine TR. La macchina prodotta in CH ha origine CH in quanto tutti i componenti utilizzati per produrla hanno il carattere originario della zona ed i componenti originari dell’EG e della TR hanno subito lavorazioni e trasformazione superiori alla soglia minima.

ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO DIAGONALE

Page 44: L'origine delle merci

Nell’esempio che precede, tutti e 4 i paesi (UE-EG-CH-TR) coinvolti nel processo

produttivo hanno siglato accordi tra loro che prevedono il cumulo e applicano identiche regole in materia di origine tra loro e poichè tutti i materiali e componenti utilizzati hanno carattere originario anche il prodotto finale avrà carattere originario.

Se uno dei paesi dell’area non è collegato, mediante un accordo che prevede la regola del cumulo, al paese di fabbricazione finale, i materiali che hanno origine da tale paese possono essere incorporati nel prodotto finale solo sulla base di una trasformazione o lavorazione “sufficiente”.

Esempio: cumulo diagonale senza acquisizione dell’origine preferenziale: filato di cotone di origine indiana viene importato in Svizzera dove viene trasformato in

tessuto di cotone. Il tessuto mantiene l’origine indiana poiché la regola di origine relativa ai tessuti impone la fabbricazione a partire dalla fibra.

Il tessuto non originario viene esportato dalla Svizzera in Turchia dove viene trasformato in indumenti; essi non possono ottenere l’origine preferenziale TR, in quanto in TR non è stata soddisfatta la regola che impone la fabbricazione a partire dal filato.

ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO DIAGONALE

Page 45: L'origine delle merci

ORIGINE PREFERENZIALECUMULO REGIONALE

Forma di cumulo diagonale applicata tra gruppi di paesi che fanno parte di raggruppamenti economici di rilievo regionale, contemplata dal Reg. CEE n. 2454/1993 (DAC - art. 86) nell’ambito delle preferenze tariffarie concesse dalla UE ai paesi in via di sviluppo (SPG):

Nel SPG esiste sia la regola del “cumulo bilaterale” – che consente di tener conto del c.d. “elemento del paese donatore” (esportazione di materiali originari UE, con emissione di certificato EUR.1, destinati ad essere incorporati nel prodotto finale realizzato nel paese beneficiario), che quella del “cumulo regionale”, per effetto della quale i prodotti originari di ogni altro paese del gruppo utilizzati nella fabbricazione del prodotto finito sono considerati come originari del paese in cui avviene la lavorazione e pertanto possono essere esportati nella UE con certificato di origine preferenziale mod. FORM A (o corrispondente dichiarazione su fattura per spedizioni di importo non superiore a 6.000 euro).

Il cumulo regionale consente ad un prodotto di acquisire l’origine in 2 fasi: - nella prima fase il prodotto trasformato acquisisce l’origine del gruppo regionale; - nella seconda fase si attribuisce l’origine al paese del gruppo regionale dove è avvenuta la trasformazione più significativa.

Page 46: L'origine delle merci

Associazione del Sud Est Asiatico: ASEAN (Gruppo 1: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailandia e Vietnam);

Mercato Comune Centro Americano (MCAA) e Comunità Andina (Gruppo II: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama; Bolivia – Colombia - Ecuador – Perù – Venezuela);

SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) (Gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka).

MERCOSUR (gruppo IV: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay).

Le disposizioni attualmente vigenti in materia di SPG consentono anche il cumulo dell’origine fra i paesi ASEAN (Gruppo I) e SAARC (Gruppo III) (art. 86, par.6 DAC)

Esempio: un’azienda italiana importa delle camicie dalla Colombia. Se tali camicie sono state ottenute

con tessuto fabbricato in Perù, ad esse può essere rilasciato il FORM-A in quanto rispettano la regola di origine preferenziale (fabbricazione a partire da filati), considerando cumulativamente l’apporto regionale fornito da Colombia e Perù.

ORIGINE PREFERENZIALE IL CUMULO REGIONALE nel sistema SPG

Page 47: L'origine delle merci

Esempio: televisore fabbricato nelle Filippine (N.C. 85287231) utilizzando materiali originari di

diversi paesi:- 30% parti originarie del Giappone;- 25% parti originarie delle Filippine (ASEAN);- 18% parti originarie dell’Indonesia (ASEAN);- 15% parti originarie di Singapore (ASEAN);- 12% parti originarie della Thailandia (ASEAN) l’origine del televisore sarà ASEAN perché la quota-parte dei componenti originari

impiegati raggiunge il 70% del valore del prodotto finito; sarà dichiarata l’origine del paese dove è stata effettuata l’ultima trasformazione (TH), se superiore alle operazioni minime; altrimenti quella del paese che ha contribuito con il valore maggiore alla realizzazione del prodotto finito (PH).

ORIGINE PREFERENZIALECUMULO REGIONALE

Page 48: L'origine delle merci

E’ il sistema che rappresenta la forma più avanzata di integrazione economica tra i paesi partner.

In aggiunta al cumulo dei materiali originari dei paesi aderenti, come nel cumulo diagonale, questa regola consente anche di ripartire le lavorazioni o trasformazioni necessarie a conferire l’origine ad un prodotto, come se fossero eseguite in un unico territorio tra:

- I paesi dello SEE (UE – Norvegia – Islanda – Liechtenstein) - UE / paesi ACP e PTOM - UE / paesi del MAGHREB (Marocco – Tunisia – Algeria) Nel cumulo totale si tiene conto di tutte le lavorazioni o trasformazioni subite da

un prodotto nell’ambito territoriale di un accordo di libero scambio, senza che i prodotti utilizzati debbano necessariamente essere originari di uno dei paesi partner (come avviene nel cumulo diagonale)

Le merci possono essere inviate in altro paese del gruppo anche se non hanno subito lavorazioni tali da far loro acquisire il carattere originario (in tal caso sono esportate con “dichiarazione del fornitore”).

ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO TOTALE O INTEGRALE

Page 49: L'origine delle merci

Esempio di cumulo bilaterale e totale nello SEE riconosciuto anche da tutti i paesi pan-euromediterranei:

Filato di cotone 100% di origine indiana, importato nella UE, viene trasformato in tessuto di cotone che mantiene il suo carattere non originario, poiché la regola dell’origine relativa ai tessuti impone la fabbricazione a partire dalla fibra. Il tessuto viene esportato in Norvegia, dove viene trasformato in indumenti, ottenendo l’origine preferenziale, in quanto la trasformazione eseguita nella UE si aggiunge a quella eseguita in Norvegia per produrre indumenti originari.

Il requisito della doppia trasformazione (da filato a tessuto / da tessuto a indumento e, pertanto da filato ad indumento) è stato soddisfatto nello SEE, quindi il prodotto finale ottiene il carattere originario dello SEE e può essere esportato all’interno della stessa zona (SEE) in regime preferenziale NO (e poiché il cumulo SEE viene riconosciuto dagli altri paesi dell’area pan euromediterranea, il prodotto può essere esportato all’interno della stessa zona).

N.B.: la differenza tra cumulo diagonale e cumulo totale è che nel cumulo totale si tiene conto, per il conferimento dell’origine, di tutte le lavorazioni eseguite in un determinato ambito territoriale (SEE oppure UE-Maghreb oppure UE-ACP), mentre, con il cumulo diagonale, il prodotto non avrebbe mai potuto acquisire il carattere originario, in quanto ottenuto con utilizzo di materiali non originari dei paesi partner (filato di origine IN), che in nessuno dei singoli paesi interessati hanno subito la trasformazione “sufficiente”.

ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO TOTALE O INTEGRALE

Page 50: L'origine delle merci

Esempio di cumulo bilaterale e totale tra UE e paesi del Maghreb non

riconosciuto dagli altri paesi pan-euromediterranei: Fibre di cotone (voce SA 5201) di origine USA vengono filate nella UE. Il filato

ottenuto viene esportato in Tunisia e trasformato in tessuti di cotone (voce SA 5210). Le regole di origine per i tessili tra la UE e la Tunisia prevedono che per conferire il carattere originario ai tessuti prodotti con materiali non originari, sia necessaria la lavorazione a partire da fibre naturali. Pertanto, il cumulo totale somma la lavorazione subita dalla fibra di cotone nella UE (filatura) ed in Tunisia (tessitura), per cui i tessuti di cotone sono considerati originari della Tunisia e godono del trattamento preferenziale all’importazione nella UE, su presentazione del certificato EUR 1 che attesti l’origine preferenziale tunisina.

(tuttavia i tessuti non possono essere esportati verso altri paesi della zona pan-euro-mediterranea - es.: CH o TR - poiché il cumulo totale tra la UE e i paesi MAGHREB non viene riconosciuto dagli altri paesi della zona pan-euromediterranea; l’esportazione in CH o TR sarebbe possibile solo se i tessuti fossero stati prodotti (a partire dalla fibra) in un unico paese (UE o TN).

ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO TOTALE O INTEGRALE

Page 51: L'origine delle merci

Il cumulo pan-euromediterraneo è il termine con cui si indica il sistema di cumulo diagonale tra la UE ed un numero di paesi europei e mediterranei, che hanno partecipato alla “conferenza di Barcellona” del 1995, in cui venne deliberato di istituire tra di loro, entro il 2010, un’ampia area di libero scambio (c.d. zona pan-euromediterranea).

I paesi del Mediterraneo partecipanti al «processo di Barcellona» si sono impegnati a sottoscrivere tra di loro accordi di libero scambio contenenti norme di origine identiche e la previsione del “cumulo dell’origine” con tutti i paesi che partecipano all’acquisizione del carattere originario, cioè con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati nel processo produttivo.

Pertanto, per l’effettiva applicazione delle regola del cumulo è necessario l’adeguamento di ciascuno dei protocolli di origine sottoscritto tra loro dai singoli paesi o gruppi di paesi della zona pan-euromediterranea, che intervengono nell’acquisizione del carattere originario di un dato prodotto, incluso il paese di destinazione finale (c.d. geometria variabile).

Anche nel cumulo pan-euro-mediterraneo la regola prevede che l’origine preferenziale di un prodotto finito, ottenuto utilizzando materiali originari di più paesi partner, sia determinata dall’ultima lavorazione che vada al di la’ di quelle minime (o altrimenti, che abbia contribuito con il valore aggiunto più elevato).

ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO PAN EUROMEDITERRANEO

Page 52: L'origine delle merci
Page 53: L'origine delle merci

Esempio di attribuzione dell’origine attraverso l’ultima lavorazione o trasformazione effettuata:

tessuti originari della UE vengono esportati in Marocco; la fodera, costituita da fibre sintetiche e artificiali, è originaria della Norvegia. In MA vengono fabbricati abiti, che ottengono l’origine preferenziale MA e possono essere esportati nella UE o in altri paesi con i quali è applicabile il cumulo (es. TR).

(se non esistessero accordi di libero scambio con regole di origine identiche e previsione del cumulo dell’origine tra il Marocco e la Norvegia, oltre che fra tali paesi e la UE o la TR, la “geometria variabile” implica che la fodera norvegese dovrebbe essere trattata come non originaria e, pertanto, gli abiti non otterrebbero la posizione originaria «preferenziale» MA)

Esempio relativo a prodotti esportati senza subire ulteriori trasformazioni: un tappeto originario della UE viene esportato in Marocco e, senza subire ulteriori

operazioni, viene esportato in Egitto dopo 2 anni: si può emettere una prova di origine preferenziale UE per l’esportazione dal MA verso l’EG solo se è in vigore un accordo di libero scambio con regole di origine identiche e previsione del cumulo dell’origine tra la UE e l’EG (e tra l’EG e il MA).

ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO PAN EUROMEDITERRANEO

Page 54: L'origine delle merci

Esempio di attribuzione dell’origine attraverso l’ultima lavorazione o trasformazione che non ecceda le operazioni minime; è necessario ricorrere al maggior valore dei materiali utilizzati nella fabbricazione:

Le varie parti di un insieme, originario di 2 paesi, vengono imballate nella UE: - Pantaloni e gonne origine CH: € 180 - Giacca origine JO: € 100 - Imballaggio UE: € 3 - Prezzo F.F. del prodotto finale: € 330. Dal momento che l’operazione eseguita nella UE è “minima”, per attribuire

l’origine al prodotto finale il valore aggiunto deve essere paragonato al valore degli altri materiali utilizzati: poiché il valore dei materiali originari CH (180) è maggiore sia del valore dei materiali JO (100) che del valore aggiunto nella UE [330- (180+100)]=50, il prodotto finale avrà origine preferenziale CH e potrà essere esportato in altri paesi con i quali è applicabile il cumulo pan-euromediterraneo.

Se non esistesse nessun accordo di libero scambio con le regole di origine pan-euromed tra UE e CH, l’insieme verrebbe trattato come non originario, dal momento che il contributo di CH non è stato sufficientemente trasformato e non ha potuto beneficiare del cumulo.

ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO PAN EUROMEDITERRANEO

Page 55: L'origine delle merci

Inizialmente la zona di cumulo pan-euro-mediterraneo comprendeva l’Unione Europea, i paesi EFTA, la Turchia, le Isole FarOer e gli altri paesi partecipanti al «processo di Barcellona» (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Autorità Palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza).

A seguito delle crescenti difficoltà riscontrate nella gestione dei singoli protocolli di origine (qualsiasi modifica di un protocollo esistente tra due paesi partner comportava un’identica modifica di tutti i protocolli applicabili nella zona pan euro mediterranea) e tenuto conto del fatto che taluni dei paesi interessati non hanno mai recepito le modifiche dei rispettivi protocolli di origine necessarie per poter prevedere l’applicazione del cumulo con gli altri paesi interessati, la Commissione Europea fin dal 2007 ha lanciato l’idea di basare il cumulo diagonale dell’origine fra tutti i paesi interessati su uno strumento giuridico unico che assumesse la forma di una «convenzione regionale» sulle norme di origine preferenziale, che potesse anche consentire l’adesione di altri paesi del bacino del Mediterraneo (quali i paesi dell’area balcanica occidentale, per i quali già da tempo è in atto il «processo di stabilizzazione e di associazione dell’UE»: oggi Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo).

ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO PAN EUROMEDITERRANEO

Page 56: L'origine delle merci
Page 57: L'origine delle merci

La «convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee” - pubblicata sulla GUUE L54 del 26/02/2013 - prevede l’istituzione di un sistema di cumulo diagonale dell’origine tra la UE e tutti i paesi della zona pan-euromediterranea «allargata» (e tra i paesi della zona stessa), consentendo così una più libera circolazione delle merci tra l’UE e tutti i paesi considerati nella convenzione.

Con tale strumento i sistemi bilaterali già vigenti sulle norme di origine preferenziali vengono trasferiti in un quadro «giuridico» multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti (che, per ciascun paese considerato, cessano di aver efficacia solo a seguito dell’adesione alla convenzione).

Con questa normativa, infatti, una calzatura fatta in Bosnia e importata in Italia potrebbe ottenere l’esenzione daziaria anche nella vendita al cliente finale svizzero che la importerebbe a dazio zero (alla condizione che UE, Bosnia e Svizzera abbiano aderito alla Convenzione); altrimenti tale operazione sarebbe possibile solo se la calzatura fosse stata realizzata, ad esempio, in Tunisia (e non in Bosnia), in virtù dell’Accordo pan-euromediterraneo originariamente sottoscritto fra i 3 paesi (UE, CH e TN).

ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO PAN EUROMEDITERRANEO

Page 58: L'origine delle merci

LEGISLAZIONE APPLICABILE

Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GUUE L54 del 26/02/2013)

Protocolli relativi alla “definizione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa”, allegati ai singoli accordi di libero scambio sottoscritti vicendevolmente fra tutti i paesi della zona paneuromediterranea, partecipanti al «processo di Barcellona» (applicabili qualora un singolo paese non abbia ancora aderito alla «convenzione»)

Protocolli sulle norme di origine che istituiscono un sistema di cumulo diagonale dell’origine tra UE, TR, AL, BA, MK, ME, RS (applicabile fino alla completa adesione alla «convenzione» da parte dei paesi dei Balcani Occidentali)

Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti della presente convenzione» (ultimo aggiornamento su GUUE C 214 del 30/06/2015)

Note esplicative riguardanti i protocolli pan-euromediterranei sulla nozione di origine (GUUE C83 del 17/04/2007)

Circ. 44/D del 01/12/2006 dell’ Agenzia delle Dogane Documento informativo TAXUD/1155/05-EN: manuale di istruzioni relativo alle regole di origine

preferenziale utilizzate nel commercio tra i paesi pan-euromediterranei (allegato alla Circolare n. 44/D)

ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO PAN-EUROMEDITERRANEO

Page 59: L'origine delle merci

Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le

parti contraenti della presente convenzione(2015/C 214/05)

Page 60: L'origine delle merci

Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti

contraenti della presente convenzione(2015/C 214/05)

Page 61: L'origine delle merci

Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti

contraenti della presente convenzione(2015/C 214/05)

Page 62: L'origine delle merci

ORIGINE PREFERENZIALE LA CLAUSOLA “NO DRAWBACK”

Quando gli accordi di libero scambio comportano una piu’ elevata integrazione dell’economia del paese partner con quella della UE, essi prevedono anche la c.d. clausola del “no drawback”, per effetto della quale tutte le materie prime o componenti non originari, sottoposti a trasformazione in uno qualunque dei paesi aderenti all’accordo, per poter acquisire l’origine preferenziale di uno dei medesimi e quindi essere esportati verso un altro paese partner non devono aver beneficiato di esoneri o rimborsi daziari all’atto della loro importazione .

L’acquisizione del carattere originario (ed il conseguente rilascio della prova dell’origine preferenziale) in questi casi presuppone la sussistenza di due ordini di requisiti:

- la trasformazione “sufficiente” dei materiali non originari; - il pagamento dei dazi doganali sui materiali non originari, nel paese trasformatore

(qualora non pagati all’atto dell’importazione), ovvero il divieto di restituzione del dazio eventualmente già pagato.

Negli scambi tra paesi legati da accordi che prevedono questa clausola non è ammesso il rilascio del certificato di origine preferenziale per prodotti ottenuti in regime di perfezionamento attivo o altro regime sospensivo (che comporta il mancato pagamento dei dazi), ma occorre, prima dell’esportazione, preventivamente immettere in libera pratica i materiali utilizzati pagando il dazio per essi previsto dalla tariffa doganale del paese in cui viene effettuata la c.d. “trasformazione sufficiente”.

Page 63: L'origine delle merci

ORIGINE PREFERENZIALE LA CLAUSOLA “NO DRAWBACK”

La clausola «no brawback» si applica sistematicamente negli accordi tra UE-paesi EFTA, UE-Turchia, UE-Isole Faeroer, UE-Israele e nell’accordo SEE Si applica altresì negli accordi UE-Messico e UE-Cile e negli accordi UE- paesi Balcani occidentali.

Essa non si applica in pochi accordi (UE-Sud Africa; UE-Corea del Sud; UE-Moldova), oltre che nei regimi preferenziali unilaterali

Una particolare disciplina della clausola del “no drawback” e’ inserita negli accordi pan-euro-mediterranei, limitatamente ai paesi MAGHREB e MACHREK.

Poiché infatti i singoli protocolli di origine già in passato adottati dalla UE con tali paesi non prevedevano l’applicazione del «no-drawback», per continuare a garantire il rispetto di tale condizione, è stato convenuto che il “no-drawback” non si applica ai prodotti considerati originari (della UE o di altro paese mediterraneo, escluso Israele) sulla base del cumulo bilaterale e venga rilasciata, quale prova di origine preferenziale, un certificato EUR 1 o una dichiarazione su fattura.

Da ciò si desume che la clausola del “no drawback” si applica quando il carattere originario del prodotto è stato acquisito sulla base del cumulo con materiali originari dei paesi partecipanti al cumulo diagonale pan-euromediterraneo e viene chiesto il rilascio del certificato EUR-MED (o emessa una dichiarazione di origine su fattura EUR-MED), ai fini di una successiva applicazione del cumulo diagonale.

Page 64: L'origine delle merci

Consiste nel fatto che le operazioni o trasformazioni sui materiali non originari devono essere effettuate senza interruzione di continuità nei territori dei paesi aderenti all’accordo (cioè, senza che alcun componente del prodotto oggetto della lavorazione venga inviata in un paese terzo, non facente parte dell’accordo) (art. 73 DAC – SPG).

In base a tale principio, un prodotto originario di uno dei paesi accordisti, esportato verso un paese terzo, non è più considerato originario al suo rientro, in uno dei due paesi, a meno che non viene dimostrato che si tratta del medesimo prodotto esportato in precedenza e che nel paese terzo non è stato sottoposto ad alcuna operazione, tranne quelle dirette alla sua conservazione o operazioni minime similari.

Nel caso di merce trasferita tra paesi accordisti e restituita “tal quale” (es., per mancata consegna al cliente, ovvero respinta perché difettosa, o ancora perché ha subito solo lavorazioni «minime»), occorre distinguere due differenti casi:

• accordi che prevedono la possibilità di dichiarare sul certificato EUR1 l’origine di una delle parti contraenti, diversa dal paese esportatore (in conseguenza dell’applicazione della clausola del “no-drawback”, che garantisce che le merci sono in posizione di libera pratica al momento dell’esportazione dal paese UE e, pertanto, essendo esportate con certificato EUR 1, in caso di rientro nella UE, possono beneficiare del rilascio di analogo certificato EUR1 da parte del paese accordatario, indicante l’origine UE);

• accordi che non prevedono tale possibilità, in conseguenza della mancata previsione della clausola del “no-drawback”:

ORIGINE PREFERENZIALE IL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA’

Page 65: L'origine delle merci

ORIGINE PREFERENZIALE REGOLA DEL TRASPORTO DIRETTO

Altra condizione essenziale per poter beneficiare delle preferenze tariffarie è che i prodotti originari devono essere trasportati direttamente dal paese di origine fino al territorio del paese partner.Il trasporto si considera “diretto” quando non c’è stato attraversamento di alcun paese o territorio terzo (in modo da escludere ogni possibilità di manipolazione o sostituzione della merce).Nel caso la spedizione sia avvenuta con attraversamento o sosta in un paese terzo la condizione del trasporto diretto è comunque avverata se:• l’attraversamento è avvenuto per motivi geografici o per necessità di trasporto

(es., trasporto a mezzo condutture);• durante la sosta nel paese di transito i prodotti siano rimasti sotto sorveglianza

doganale;• nessuna operazione è stata effettuata sui prodotti tranne lo scarico, il ricarico e la

conservazione.

Page 66: L'origine delle merci

Le prove del trasporto diretto, da presentare alla autorità doganali del paese di importazione, sono:• un titolo di trasporto unico che copra il passaggio delle merci dal paese esportatore fino

all’uscita dal paese di transito (di solito polizza marittima o aerea unica emessa nel paese di partenza, con l’indicazione del paese di arrivo);

oppure:• un «certificato di non manipolazione» rilasciato dalle autorità del paese di transito,

contenente l’esatta descrizione delle merci e delle condizioni in cui è avvenuta la sosta (date di scarico e di ricarico, nomi delle navi o dei mezzi di trasporto usati, ecc.).

In mancanza delle condizioni di cui sopra, qualsiasi altro documento probatorio.

Nell’ambito del sistema SPG vige la regola del “trasporto diretto light» tra il paese terzo e la UE (art. 74 DAC): i prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica nella UE devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati ai fini dell’ immissione in libera pratica. Il magazzinaggio dei prodotti e il frazionamento delle spedizioni sono ammessi solo se effettuati sotto la responsabilità dell’esportatore o di un detentore successivo delle merci e se i prodotti restano sotto il controllo doganale del paese o nei paesi di transito. A tal fine può essere richiesto ed esibito qualsiasi documento probatorio.

ORIGINE PREFERENZIALE REGOLA DEL TRASPORTO DIRETTO

Page 67: L'origine delle merci

Prevede la possibilità di utilizzare comunque, nella fabbricazione del prodotto finale, materiali non originari fino a concorrenza di una percentuale di valore determinata (di solito 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto o 10% in peso per i prodotti agroalimentari; SPG: 15% in valore o in peso – art. 79 DAC).

Esempio: se ai fini della “trasformazione sufficiente” è previsto il cambio della voce doganale SA, sarà comunque consentito l’utilizzo nel processo produttivo di materiali non originari classificati alla stessa voce SA del prodotto finito, a condizione che il loro valore non superi il 10% del prezzo franco fabbrica.

In ogni caso se la regola di lista permette già di ricorrere a materie non originarie, la regola della tolleranza non può derogare alla regola specifica.

La regola della tolleranza generale non si applica ai prodotti tessili dei capitoli da 50 a 63 (regole di tolleranza specifiche per i prodotti tessili figurano nelle note introduttive delle “regole di lista” – SPG: All. 13 bis, note 6-7) .

ORIGINE PREFERENZIALE REGOLA DELLA TOLLERANZA GENERALE

Page 68: L'origine delle merci

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente , si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione (art. 81 DAC – SPG).

Gli “assortimenti” si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell’assortimento (art. 82 DAC – SPG)

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione (art. 83 DAC – SPG):• energia e combustibile• impianti e attrezzature; macchine e utensili• merci che non entrano, né sono destinate ad entrare, nella composizione finale

dello stesso.

ORIGINE PREFERENZIALE ACCESSORI, PEZZI DI RICAMBIO, ASSORTIMENTI;

GLI ELEMENTI NEUTRI

Page 69: L'origine delle merci

ORIGINE PREFERENZIALE PROVE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE

L’ origine preferenziale è attestata esclusivamente nei modi e nelle formepreviste dagli accordi o dalle DAC (S.P.G. e regimi preferenziali autonomi)

PROVE RILASCIATE DALL’AUTORITA’ DOGANALE

Certificato di circolazione EUR 1 e EUR-MEDCertificato di origine FORM A (SPG)

PROVE RILASCIATE DALL’ ESPORTATORE

Dichiarazione su fattura: (EUR1/EUR-MED)

Semplice (max € 6000) Esportatore autorizzato Esportatore registrato (SPG)

Page 70: L'origine delle merci

Il certificato di circolazione EUR.1 e la domanda per il suo rilascio devono essere conformi ai modelli contenuti nell’Allegato 21 delle DAC (ovvero allegati ai singoli accordi)

Attesta l’origine preferenziale delle merci negli scambi con il paese/i indicati nella casella 2 del formulario.

Viene rilasciato su richiesta scritta dell’esportatore, o sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

L’Agenzia delle Dogane, con Circolare 11/D/2010, nel dettare le istruzioni ai fini del rilascio, ha stabilito che la domanda di rilascio dei certificati di circolazione EUR1 (ed EUR-MED) va presentata non oltre 10 giorni antecedenti la presunta data di presentazione della dichiarazione doganale, ovvero nel più breve termine autorizzato dall’ufficio doganale.

L’esportatore è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’origine preferenziale per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di emissione del certificato (o della dichiarazione su fattura) ed è tenuto a presentarla in qualsiasi momento in caso di controllo da parte della Dogana; in particolare sono da conservare:

- dichiarazioni del fornitore (per merci acquistate in Italia o nella UE); - documentazione relativa alle lavorazioni effettuate sulle merci non originarie; - contabilità materie e valori dei materiali impiegati; listini dei prezzi franco fabbrica (EXW); - copia dei documenti di origine per merci importate da paesi con cui si applica il cumulo diagonale o totale

ORIGINE PREFERENZIALECERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

Page 71: L'origine delle merci

I documenti di origine hanno una validità limitata che inizia a decorrere dal giorno dell’emissione (EUR.1/EUR-MED/dich. su fattura: di regola 4 mesi dalla data di rilascio).

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR1 (o EUR MED), l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che lo hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti in loro possesso. Il duplicato così rilasciato deve riportare la dicitura “duplicato” e recare la data di rilascio del documento originale, da cui decorre la sua validità.

Il certificato di circolazione EUR 1 (o EUR-MED) può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce, se:• non è stato rilasciato al momento dell’esportazione• viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 (o EUR-MED) è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici (es., non compilato correttamente).

Il certificato rilasciato a posteriori deve riportare l’indicazione “RILASCIATO A POSTERIORI”. Sono ammessi come prodotti originari, senza la presentazione del certificato di circolazione, i

prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purchè si tratti di spedizioni prive di carattere commerciale e non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione di origine fatta dall’importatore.

ORIGINE PREFERENZIALECERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

Page 72: L'origine delle merci
Page 73: L'origine delle merci
Page 74: L'origine delle merci

ORIGINE PREFERENZIALECERTIFICATI EUR 1 /EUR-MED

I nuovi protocolli di origine pan-euromediterranei hanno previsto, in aggiunta al tradizionale certificato EUR 1 ed alla “dichiarazione su fattura”, il certificato EUR-MED e la “dichiarazione su fattura EUR-MED”, al fine di comprovare che l’origine preferenziale delle merci esportate è stata ottenuta con o senza l’applicazione delle regole del cumulo diagonale pan-euromediterraneo.

Il modello del certificato di circolazione EUR-MED ricalca quello dell’EUR.1 tradizionale e se ne differenzia soltanto per l’attestazione, aggiunta nella casella 7, relativa all’avvenuta applicazione (o meno) del cumulo pan-euromediterraneo.

La richiesta ed il rilascio della prova di origine preferenziale, sono strettamente connessi al tipo di lavorazioni che avvengono sul prodotto oggetto di esportazione ed alle necessità commerciali.

I certificati EUR 1 e EUR-MED possono essere utilizzati indistintamente, al fine di beneficiare delle preferenze tariffarie nel paese di importazione, quando le merci sono “prodotti originari” del paese esportatore, o di uno degli altri paesi della zona pa-euromediterranea, a condizione che il cumulo pan-euromediterraneo non sia stato applicato; tuttavia, se viene rilasciato un certificato EUR 1, i prodotti devono rimanere nel paese di importazione e non possono essere riesportati nel quadro del regime preferenziale verso altri paesi della zona pan-euromediterranea.

Page 75: L'origine delle merci

ORIGINE PREFERENZIALEQuando può essere emesso un certificato EUR.1?

Acquisizione dell’origine senza ricorso al cumulo e alcuna intenzione di riesportare fuori dalla UE o di utilizzare nell’UE questi prodotti in vista di un’esportazione verso un altro paese della zona pan-euromediterranea (prodotto di origine UE esportato in EG ed ivi immesso in consumo)

Acquisizione dell’origine con ricorso al cumulo diagonale con paesi EFTA (prodotto di origine UE esportato in CH con certificato EUR.1 per essere ivi ulteriormente lavorato ed esportato in NO con rilascio di certificato EUR.1 indicante l’origine CH);

Acquisizione dell’origine nelle relazioni bilaterali UE-paesi MAGHREB, con applicazione del cumulo totale e senza applicazione della regola del «no-drawback» (merce cinese importata in MA e successivamente esportata in DZ con dichiarazione del fornitore, senza aver acquisito l’origine preferenziale MA; in DZ essa subisce ulteriore lavorazione che permette di acquisire l’origine DZ in virtù della regola del «cumulo totale» e viene quindi esportata nella UE con certificato EUR.1 indicante l’origine DZ);

Acquisizione dell’origine nelle relazioni bilaterali UE–paesi MACHREK (con esclusione della Siria) e UE–PS senza applicazione delle regole del cumulo con un paese diverso dall’UE e della regola del «no-drawback» (merce di origine preferenziale EG – in quanto ivi interamente ottenuta, ovvero ottenuta a seguito di trasformazione sostanziale di materie prime importate in esenzione da dazio, viene esportata nella UE per essere ivi immessa in consumo) .

Page 76: L'origine delle merci

ORIGINE PREFERENZIALE Quando deve essere emesso un certificato EUR-MED?

Acquisizione dell’origine con applicazione del cumulo diagonale con un paese della

zona pan-euromediterraneaes.: un prodotto originario della CH è importato in DZ accompagnato da un certificato EUR-MED, con origine CH; in DZ esso subisce una lavorazione o trasformazione che va oltre le lavorazioni o trasformazioni insufficienti ed acquisisce l’origine DZ. Il prodotto finale è esportato nella UE accompagnato da un certificato EUR-MED, indicando origine DZ e la menzione «cumulation applied with Switzerland»

Acquisizione dell’origine senza applicazione del cumulo diagonale con un paese della zona pan-euromediterranea, ma con intenzione di riesportare o utilizzare il prodotto nella zona pan-euromediterranea

es.: un prodotto di origine UE è spedito in TN, accompagnato da un certificato EUR-MED, per poi essere riesportato «tal quale» in EG accompagnato da un nuovo certificato EUR-MED dove viene menzionato «no cumulation applied» e origine UE.

In ogni caso per poter emettere il certificato EUR-MED (o la dichiarazione su fattura EUR-MED) è necessario che tutti i paesi (2 o più) che hanno dato la propria origine alla merce risultante dalla fase della lavorazione svolta in quel paese, abbiano concluso e applichino tra di loro accordi che prevedono le stesse regole di origine e la clausola del no-drawback.

Page 77: L'origine delle merci

ORIGINE PREFERENZIALECERTIFICATO EUR-MED

Il formulario EUR-MED, a differenza dell’EUR 1, contiene, in lingua inglese,

l’informazione relativa all’eventuale applicazione del cumulo, dovendo l’operatore

obbligatoriamente indicare se il cumulo con gli altri paesi mediterranei sia stato

applicato o meno (casella 7) Qualora il cumulo sia stato applicato, occorre indicare anche il paese ovvero i paesi che

hanno cumulato tra loro i rispettivi “prodotti originari” utilizzando il codice ISO-Alpha o

il nome per esteso del paese o dei paesi coinvolti

“CUMULATION APPLIED WITH ………” se l’origine è stata ottenuta con l’applicazione del cumulo con materie originarie

di uno o più paesi partner

“NO CUMULATION APPLIED WITH ………” se l’origine è stata ottenuta senza applicazione del cumulo

Page 78: L'origine delle merci

I protocolli di origine prevedono che il certificato di origine preferenziale possa essere

sostituito dalla “dichiarazione su fattura”.

Entro determinati limiti di valore delle spedizioni (6000 €) detta dichiarazione:• può essere emessa liberamente da qualsiasi esportatore, • non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte dell’autorità doganale, • può essere rilasciata da qualsiasi esportatore sulla fattura o su un documento riferibile

alla stessa, • deve contenere la firma originale manoscritta dell’esportatore, • l’esportatore deve essere pronto a presentare, in qualsiasi momento, a richiesta

dell’autorità doganale, tutti i documenti comprovanti il carattere originario delle merci.

“L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale CE”

(luogo, data e firma leggibile autografa)

ORIGINE PREFERENZIALEDICHIARAZIONE DI ORIGINE SU FATTURA

Page 79: L'origine delle merci

L’esportatore autorizzato è un soggetto che può rendere dichiarazioni di origine su fattura a prescindere dal valore della merce esportata.

L’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente per territorio (sede dell’esportatore) dopo la verifica della sussistenza delle condizioni stabilite, in particolare:• l’esportatore deve effettuare esportazioni con cadenza regolare;

• l’esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare (conoscenza delle regole di origine, possesso di tutti i documenti giustificativi dell’origine, tenuta della contabilità materie, tenuta delle dichiarazioni del fornitore);• l’esportatore deve fornire garanzie sufficienti sul carattere originario delle merci che

riguardano le sue attività passate e presenti in tema di esportazione, nonché la possibilità di sottoporsi a qualsiasi obbligazione conseguente.

• l’esportatore deve impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possieda le prove o gli elementi contabili al momento dell’operazione.

• l’esportatore deve assumersi la responsabilità che la persona rappresentante dell’impresa conosca le regole dell’origine per soddisfare la normativa in materia.

•l’esportatore deve impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno tre anni a partire dalla data della dichiarazione.

ORIGINE PREFERENZIALEESPORTATORE AUTORIZZATO

Page 80: L'origine delle merci

La dichiarazione su fattura, emessa da un esportatore autorizzato dalle autorità doganali del paese di esportazione, deve riportare la formula prevista dall’ All. 22 delle DAC (regimi preferenziali autonomi; versione in tutte le lingue UE), ovvero dagli allegati ai singoli accordi di origine preferenziale e può essere apposta anche su un documento di accompagnamento delle merci o su un packing-list.

E’ obbligatorio inserire, nel corpo della dichiarazione, il numero di autorizzazione attribuito dall’autorità doganale.

L’esportatore può omettere la firma (qualora espressamente autorizzato) e deve essere pronto a presentare, in qualsiasi momento, a richiesta delle Autorità Doganali, tutti i documenti comprovanti il carattere originario delle merci.

DICHIARAZIONE DI ORIGINE SU FATTURA (in luogo EUR1)“L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n….) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale CE”.(luogo e data – firma dell’esportatore)

DICHIARAZIONE DI ORIGINE SU FATTURA (EUR-MED)“L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n….) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale….- cumulation applied with….(nome del paese/paesi)- no cumulation applied “ (luogo e data – firma dell’esportatore)

ORIGINE PREFERENZIALEESPORTATORE AUTORIZZATO

Page 81: L'origine delle merci

La dichiarazione del fornitore è contemplata dal Reg. CE 1207/2001 del 11/06/2001 (integrato dal Reg. CE 1617/2006, che adegua la modulistica agli accordi pan-euro-mediterranei ai fini del cumulo, e dal Reg. CE 75/2008 relativamente alla modulistica concernente le dichiarazioni relative alle merci non originarie).Viene rilasciata dal fornitore della merce all’esportatore per facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 / EUR-MED, per la compilazione delle dichiarazioni su fattura e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato.Viene utilizzata per specificare le materie utilizzate nella fabbricazione di un prodotto in uno o più Paesi dell'UE e stabilirne il carattere originario o meno.Può essere contenuta nella fattura commerciale a cui essa si riferisce o in qualunque altro documento che identifichi la merce.La dichiarazione del fornitore, su iniziativa della Dogana, può essere oggetto di controllo relativamente alla sua veridicità ed autenticità (a tal fine è previsto l’invio del “certificato d’informazione INF4”)Se un fornitore invia regolarmente al medesimo acquirente merci aventi la stessa origine preferenziale può essere presentata una dichiarazione di lungo termine (non superiore ad un anno).La dichiarazione del fornitore, redatta ai sensi del Reg. CE n.1207/2001 è l’unico documento idoneo a provare l’origine preferenziale delle merci acquistate.

ORIGINE PREFERENZIALEDICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Page 82: L'origine delle merci
Page 83: L'origine delle merci
Page 84: L'origine delle merci
Page 85: L'origine delle merci
Page 86: L'origine delle merci

Le disposizioni di applicazione del CDC (per i regimi preferenziali autonomi) e quelle contenute nei singoli accordi di origine preferenziale, stabiliscono le misure di «cooperazione amministrativa» che i paesi interessati devono attivare per gestire correttamente il «regime preferenziale» ed evitare abusi o frodi (es.: notifica impronte timbri e uffici designati per il rilascio delle prove d’origine).

La responsabilità in merito all’osservanza delle regole di origine e di compilazione formale del certificato EUR.1 / EUR-MED o delle dichiarazioni su fattura sono sia dell’esportatore (che dichiara che le merci rispondono ai requisiti di origine), che della dogana di esportazione (che certifica tale asserzione).

A tal fine l’esportatore deve precisare e sottoscrivere, nella dichiarazione allegata alla richiesta di rilascio del certificato, in modo completo, le circostanze che consentono di considerare soddisfatte le condizioni prescritte e deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta della dogana, i documenti probatori.

Nei casi in cui la dogana del paese di importazione, cui il certificato viene presentato, rilevi o sospetti irregolarità formali o sostanziali, si possono avere le seguenti situazioni, a seconda del tipo di irregolarità:

ORIGINE PREFERENZIALECONTROLLI E CONTESTAZIONI SUI CERTIFICATI DI ORIGINE

Page 87: L'origine delle merci

Il regime preferenziale viene rifiutato senza verifica, in quanto il certificato EUR.1 (o EUR-MED o la dichiarazione su fattura) è considerato inaccettabile, ad es.:• le merci descritte nel certificato sono diverse da quelle presentate allo

sdoganamento;• il certificato presenta tracce di correzioni non autenticate;• il certificato indica come origine un paese non aderente all’accordo per il quale si

richiede il regime preferenziale.

Il certificato EUR.1 (o EUR-MED o la dichiarazione su fattura) viene respinto in quanto presenta delle irregolarità di tipo formale, ma il regime preferenziale può essere accordato in un secondo tempo sulla base di un altro certificato rilasciato “a posteriori”, ad es.:• il formulario non è regolamentare, o è una fotocopia;• una casella non è compilata;• mancano timbro e firma dell’autorità doganale del paese emittente.

In questa situazione la dogana di importazione deve restituire il certificato all’importatore, dopo aver apposto la menzione “documento respinto”, indicandone i motivi, al fine di consentire il rilascio a posteriori di un nuovo certificato.

ORIGINE PREFERENZIALECONTROLLI E CONTESTAZIONI SUI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE

Page 88: L'origine delle merci

Il certificato viene accettato ed il regime preferenziale può essere accordato, ma la dogana ha dei dubbi sull’autenticità del documento, o sull’esattezza delle informazioni relative all’origine delle merci, ad es.:

• sulle merci, sugli imballaggi o su altri documenti di accompagnamento sono riportati marchi relativi ad una origine diversa da quella figurante nel certificato;

• le indicazioni che figurano nei certificati inducono a ritenere che le lavorazioni effettuate sono insufficienti a conferire l’origine;

• sussistono informative di uffici superiori (es. OLAF) in ordine a possibili casi di frode o irregolarità.

In questi casi il documento viene inviato per il «controllo a posteriori» alle autorità doganali del paese di esportazione, con l’indicazione dei motivi che giustificano la richiesta di controllo (e che fondano il “ragionevole dubbio”) e l’indicazione delle conseguenze in caso di mancata risposta (non applicazione o revoca del trattamento preferenziale).In assenza di risposta nel termine complessivo di 10 mesi (6+4 di sollecito) dall’inoltro della richiesta (o in caso di risposta insufficiente a chiarire i dubbi), la dogana rifiuta il trattamento preferenziale.Il controllo a posteriori può essere effettuato anche a titolo di “sondaggio” (non supportato dal «ragionevole dubbio»; in tal caso l’assenza di risposta non pregiudica la concessione del trattamento preferenziale).

ORIGINE PREFERENZIALECONTROLLI E CONTESTAZIONI SUI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE

Page 89: L'origine delle merci

SENTENZA CGUE del 09/03/2006, C-293/04 (caso BEEMSTERBOER)

Principio generale:in caso di certificato di origine «inesatto», riguardante merci che non possiedono in realtà il carattere di origine preferenziale, spetta alle autorità doganali degli SM, per procedere al recupero a posteriori dei dazi in danno dell’importatore (debitore), fornire la prova che il rilascio dei certificati inesatti è imputabile all’inesatta presentazione dei fatti da parte dell’esportatore: in base a tale principio l’Agenzia delle Dogane ha fornito istruzioni ai propri uffici di inoltrare alle autorità estere richieste di controllo a posteriori dei certificati di origine preferenziali contenenti l’esplicito invito a verificare tale circostanza (inesatta rappresentazione dei fatti da parte dell’esportatore ai fini del rilascio del certificato).

Tuttavia:nel caso in cui l’autorità doganale non sia in grado di fornire tale prova a causa di negligenza imputabile soltanto all’esportatore (mancata conservazione dei documenti afferenti l’operazione doganale o mancato consenso all’accesso, ai documenti e alle informazioni), l’onere della prova è invertito; pertanto:spetta al debitore (importatore), al fine di evitare la contabilizzazione a posteriori dei dazi, provare che i certificati di origine sono stati rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo in base ad una inesatta rappresentazione dei fatti fornita dall’esportatore, ovvero che le autorità doganali sapevano (o avrebbero dovuto sapere) che le merci non possedevano i requisiti per beneficiare del trattamento preferenziale. L’importatore non può invocare la buona fede nel caso in cui la Commissione pubblichi sulla GUUE un Avviso in cui segnala la sussistenza di fondati dubbi circa il rispetto delle norme sull’origine da parte di un paese beneficiario SPG (art. 220 DAC).

ORIGINE PREFERENZIALECONTROLLI E CONTESTAZIONI SUI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE

Page 90: L'origine delle merci

Il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), utilizzato dalla UE fin dal 1971 è uno degli strumenti chiave per aiutare la crescita dei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) agevolando le loro esportazioni, al fine di renderli economicamente autosufficienti, stimolare la loro industrializzazione, accelerare il loro sviluppo sostenibile (sul piano non solo economico, ma anche sociale, ambientale e della tutela dei diritti umani) e diventare, così, partner a pieno titolo nell’ambito del commercio internazionale.

Con tale sistema la UE mira ad incentivare le importazioni di beni originari dei PVS, attraverso la concessione unilaterale di agevolazioni tariffarie (riduzione o azzeramento dei dazi) sulle merci originarie dei singoli paesi beneficiari.

Contestualmente il sistema contribuisce ad assicurare un approvvigionamento equo e sostenibile di materie prime nella stessa UE.

L’attuale sistema SPG si fonda sulle disposizioni contenute nel Reg. UE n. 978/2012 (il cui schema generale resterà valido fino al 2023, salvo periodici aggiornamenti) e, per quanto concerne la nozione di «prodotti originari» ed i «metodi di cooperazione amministrativa», sulle disposizioni contenute negli artt. da 66 a 97 quatervicies e negli Allegati 13 bis (regole di lista) a 13 quinquies e da 16 a 18 delle DAC, recentemente modificati dal Reg. UE n. 428/2015.

Tali disposizioni, eccezion fatta per le regole di lista, per le prove di origine e per taluni aspetti riguardanti l’applicazione della regola del «cumulo», ricalcano essenzialmente quelle contenute nelle stesse DAC per i regimi preferenziali autonomi e, in parte, anche quelle contenute nei protocolli di origine allegati agli accordi con i paesi terzi.

ORIGINE PREFERENZIALE SISTEMA DELLE PREFERENZE GENERALIZZATE

Page 91: L'origine delle merci

Il sistema si articola in 3 regimi di preferenze tariffarie:• un regime generale riservato a determinati paesi elencati nell’Allegato II (classificati

dalla Banca Mondiale fra quelli a reddito non elevato e con esportazioni insufficientemente non diversificate, che non vengano esclusi dal sistema preferenziale a seguito della revisione periodica di tale elenco, ovvero in quanto beneficiari di altri accordi commerciali più favorevoli), che prevede, in relazione ai prodotti elencati nell’Allegato V (circa 6000 linee tariffarie), riduzioni (in varia misura) o azzeramento dei dazi, a seconda che il prodotto sia indicato come «sensibile» o «non sensibile»;

• un regime speciale di incentivazione per lo «sviluppo sostenibile e il buon governo» (SPG PLUS), riservato ai paesi elencati nell’ Allegato III (anch’esso suscettibile di aggiornamento o esclusioni), che prevede riduzioni o sospensioni dei dazi per i paesi che rispettano le «condizioni» indicate nell’ Allegato VII (incluso la ratifica delle convenzioni internazionali sui diritti umani, sul diritto del lavoro e sui principi ambientali e di buon governo), in relazione alle importazioni nella UE di merci indicate nell’ All. IX;

• un regime speciale a favore dei paesi meno avanzati (PMA), così come definiti dall’ONU, elencati nell’ Allegato IV, che prevede la sospensione dei dazi per tutti i prodotti della tariffa doganale, con esclusione delle armi (cap. 93: Everything Eut Arms - EBA).

ORIGINE PREFERENZIALE SISTEMA DELLE PREFERENZE GENERALIZZATE

Page 92: L'origine delle merci

A seguito delle modifiche introdotte nel Reg. CEE n. 2454/1993 (DAC) dai Reg. UE n. 1063/2010, n. 530/2013 e, da ultimo, dal Reg. UE di esecuzione n. 428/2015, le regole di determinazione dell’origine delle merci nell’ambito del SPG sono state per alcuni aspetti innovate. Tra le principali novità introdotte si segnalano alcune in materia di “cumulo dell’origine”.

Attualmente il sistema SPG prevede infatti le seguenti tipologie di «cumulo»: il cumulo regionale (art. 86 DAC - esportazione nella UE di prodotti originari di una

determinata area «regionale», i cui paesi componenti applicano identiche regole di origine, fabbricati con apporto di materiali originari di uno o più paesi appartenenti all’area «regionale» considerata («Gruppi» di paesi di cui all’art. 86 DAC: ASEAN - SARC - MCAA e Comunità Andina – MERCOSUR);

il cumulo bilaterale (art. 84 DAC - prodotti originari UE esportati nel paese beneficiario per essere ivi sottoposti a lavorazioni «non insufficienti» e quindi riesportati nella UE con certificato di origine FORM A o corrispondente dichiarazione su fattura);

il cumulo con la Norvegia, la Svizzera e la Turchia (art. 85 DAC - i prodotti originari NO/CH/TR possono essere utilizzati nel paese beneficiario per lavorazioni ulteriori, ovvero incorporati in prodotti esportati dal paese beneficiario nella UE, con attestazione di origine preferenziale);

ORIGINE PREFERENZIALE SPG – REGOLE DI ORIGINE – FORME DI CUMULO

Page 93: L'origine delle merci

il cumulo “ampliato” (art. 86, par.7 DAC): possibilità per il paese beneficiario di richiedere alla Commissione UE l’autorizzazione ad utilizzare, nel processo produttivo, prodotti originari di paesi con i quali la UE ha concluso accordi di libero scambio a condizione che tutti i paesi coinvolti nel ciclo produttivo si siano impegnati, tra l’altro, ad assicurare la necessaria cooperazione amministrativa sia con la UE che tra loro stessi e che il cumulo sia stato notificato alla Commissione da parte del paese beneficiario (l’autorizzazione va indicata nel FORM A o attestazione di origine rilasciata).

Le disposizioni SPG in materia di cumulo dell’origine prevedono, tra l’altro, che in caso di esportazione verso paesi SPG di merci di origine UE (cumulo bilaterale) o NO, CH o TR (cumulo con NO-CH-TR), destinate a subire lavorazioni o trasformazioni “non insufficienti”, si può rilasciare, a richiesta, il certificato EUR 1 o la corrispondente “dichiarazione su fattura”, recante le seguenti diciture nella casella 2: “GPS beneficiary countries” e “EU”, ovvero “Pays beneficiaires du SPG” e “UE”.I certificati di origine FORM A (o le attestazioni di origine) rilasciati dai paesi SPG a scarico delle merci scortate dalle «prove» di origine sopra indicate, recano nella casella 4 la dicitura: “EU cumulation” … oppure “cumul UE” … bilaterale (art.95 DAC).

ORIGINE PREFERENZIALE SPG – REGOLE DI ORIGINE – FORME DI CUMULO

Page 94: L'origine delle merci

I già citati Regg. UE n. 1063/2010 e n. 428/2015 hanno altresì introdotto un sistema di autocertificazione dell’origine preferenziale delle merci da parte degli esportatori registrati a tal fine nel paese beneficiario (e ai fini dell’applicazione delle regole del «cumulo», nella UE, in Svizzera, Norvegia e Turchia), per mezzo di un sistema elettronico di identificazione gestito dalla Commissione UE (sistema REX).

La Commissione istituirà una banca dati centrale degli esportatori registrati attraverso la quale gli operatori saranno in grado di verificare, prima di dichiarare le merci per l’importazione, che il loro fornitore è un esportatore registrato nel paese beneficiario (allo stesso modo, gli operatori della UE che effettuano esportazioni ai fini del cumulo bilaterale dell’origine saranno registrati presso le competenti autorità degli SM).

Il sistema sarà applicabile a partire dal 01/01/2017 e verrà introdotto gradualmente fino al 31/12/2019 (con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi): pertanto a partire da tale data (e salvo proroghe) per poter beneficiare del trattamento preferenziale SPG, tutte le spedizioni contenenti prodotti originari il cui valore totale superi 6000 euro, dovranno essere corredate escusivamente da un’attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato.

Gli allegati 13 quater e 13 quinquies alle DAC (secondo le modifiche apportate dal Reg. UE n. 428/2015) contengono sia il fac-simile della «domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato» che lo specimen dell’ «attestazione di origine» da redigere (in lingua inglese/francese/spagnolo) su qualsiasi documento commerciale recante il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore e del destinatario nonché una descrizione dei prodotti e la data del rilascio.

ORIGINE PREFERENZIALE SPG – PROVE DELL’ORIGINE - ESPORTATORE REGISTRATO

Page 95: L'origine delle merci

Attualmente, l’applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla UE per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo avviene su presentazione di:

• un certificato di origine modulo A (FORM A)• una dichiarazione su fattura compilata da qualsiasi esportatore per le spedizioni consistenti

in uno o più colli contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6.000 euro, che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata per consentirne l’identificazione;

il tutto alla condizione

• che le autorità dei paesi beneficiari cooperano con la Commissione UE o gli stati membri nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta gestione del sistema nel paese interessato, ovvero nel verificare il carattere originario dei prodotti in relazione a spedizioni specifiche, anche mediante visite sul posto, ove richieste dalla Commissione stessa o dalle autorità doganali degli Stati membri.

ORIGINE PREFERENZIALE SPG – PROVE DELL’ORIGINE

Page 96: L'origine delle merci
Page 97: L'origine delle merci
Page 98: L'origine delle merci

• Il certificato Form A, redatto in francese o inglese deve essere conforme al modello che figura nell’Allegato 17 del Reg. CEE n.2454/1993 (formato è di 210 x 297 mm. e fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici);

• Nella casella 8 deve essere indicata: - la lettera «P» («product») per le merci interamente ottenute; - la lettera «W» («worked») per le merci sufficientemente trasformate (in tal caso va indicata la voce doganale costituita dalle prime 4 cifre)• Il certificato ha una validità di 10 mesi dalla data del rilascio;• Il rilascio, di regola, è contestuale all’esportazione, ma può essere anche successivo,

qualora il certificato non venga rilasciato per errori, omissioni o circostanze eccezionali oppure, sebbene rilasciato, non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici (in tal caso va inserita, nella casella 4, in inglese, francese o spagnolo la dicitura: «rilasciato a posteriori e va attivata, all’atto dell’importazione, la procedura della «dichiarazione incompleta» di cui all’art. 256 DAC);

ORIGINE PREFERENZIALE SPG - caratteristiche del certificato FORM A

Page 99: L'origine delle merci

• In caso di smarrimento del certificato, può essere rilasciato un «duplicato» (con indicazione, nella casella 4 del documento, della dicitura «duplicato» in inglese, francese o spagnolo e della data del rilascio e del numero di serie del certificato originale);

• Le dogane dei paesi UE cui le merci vengono per la prima volta presentate possono rilasciare un Form A sostitutivo nel caso di spedizioni parziali che proseguono verso altri Stati membri o verso la Svizzera o la Norvegia;

• Le autorità pubbliche del paese beneficiario notificano periodicamente alla Commissione UE le impronte dei timbri utilizzati per vidimare i certificati (in taluni casi anche delle firme dei funzionari esteri abilitati al rilascio dei documenti), nonché il nome e l’indirizzo delle autorità preposte al rilascio ed al controllo degli stessi.

ORIGINE PREFERENZIALE SPG - caratteristiche del certificato FORM A

Page 100: L'origine delle merci

A seguito dei controlli doganali svolti sulle merci scortate da un certificato di origine Form A (o dalla dichiarazione su fattura), sia dal paese di importazione che presso il paese di esportazione (in genere su sollecitazione delle autorità del paese di esportazione), le preferenze tariffarie possono essere negate (o revocate) in caso di:• FORM A falso (es.: recante timbro non autentico o riferibile a prodotti diversi);• FORM A irregolare (es.: recante vizio formale o emesso da un’autorità non abilitata al

rilascio);• FORM A indebitamente rilasciato (es.: merce non originaria del paese beneficiario).

Il controllo «a posteriori» del certificato Form A (o della dichiarazione su fattura) può essere effettuato:• a titolo di sondaggio• per fondati dubbi su vizi formali del Form A: solo in tal caso, in assenza di risposta entro 10

mesi (cioè 6 + eventuali altri 4 in caso di sollecito) o in caso di informazioni insufficienti a determinare l’autenticità del documento, viene rifiutato il beneficio preferenziale e potranno essere contabilizzati e riscossi i dazi doganali secondo i principi di cui alla sentenza CGUE - caso Beemsterboer.

ORIGINE PREFERENZIALE SPG - caratteristiche del certificato FORM A

Page 101: L'origine delle merci

ORIGINE PREFERENZIALE TURCHIA IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A.TR.

TTGli scambi con la Turchia avvengono sulla base di due distinti regimi preferenziali: Il primo nell’ambito dell’ Unione Doganale riguarda i prodotti agricoli trasformati ed i

prodotti industriali (esclusi i prodotti carbosiderurgici ex CECA), si fonda sulla nozione di «libera pratica»: di conseguenza, le merci originarie della UE o della Turchia (che non hanno beneficiato di restituzioni previste per l’esportazione) e quelle estere che hanno assolto le formalità di importazione in uno dei 28 paesi UE o in Turchia, circolano all’interno del territorio dell’Unione Doganale (UE+TR) scortate dal certificato denominato A.TR. (che non attesta, pertanto, l’origine della merce, bensì il suo stato di libera pratica).

Quando tali prodotti vengono esportati dalla UE in Turchia (e viceversa), non per essere immessi in consumo a destino, ma per essere riesportati in un altro paese della zona pan-euromediterranea, tal quali o a seguito di lavorazioni o trasformazioni (sufficienti o insufficienti), dovrà essere rilasciata, in aggiunta al certificato A.TR. la “dichiarazione del fornitore” di cui alla Decisione n. 1/2006 del Comitato di Cooperazione Doganale Ce- Turchia, che dovrà attestare l’origine UE o estera della merce. Diversamente, per i prodotti agricoli di base (Dec. 3/2006) ed i prodotti carbosiderurgici

ex CECA (Dec. 1/2009) sono in vigore sia l’accordo di libero scambio che i protocolli di origine identici. Pertanto il trattamento preferenziale è riservato ai prodotti originari della UE o della Turchia, con o senza applicazione di cumulo, scortati a seconda dei casi dal certificato EUR.1/EUR-MED o dalla dichiarazione su fattura.

Page 102: L'origine delle merci
Page 103: L'origine delle merci

Esse consentono ad un esportatore di ottenere dall’amministrazione doganale una informazione sull’applicazione delle norme di origine, preferenziale o non preferenziale, per un caso concreto riguardante merci di proprio interesse, oggetto di un operazione commerciale reale.

La richiesta va fatta per iscritto, mediante il formulario riportato nell’Allegato 1 ter e seguendo le indicazioni contenute nell’art. 6, comma 3, punto B), delle DAC, per ciascun tipo di merce e di circostanze determinanti per l’acquisizione dell’origine.

L’IVO viene rilasciata dal competente ufficio centrale dell’Agenzia entro 150 gg. dalla richiesta ed è valida per un periodo di 3 anni in tutta la UE ed è vincolante per la sola l’autorità doganale.

Ovviamente, in occasione di ogni operazione doganale per la quale si invoca la IVO, l’operatore dovrà essere in grado di provare che vi è corrispondenza tra la merce oggetto di sdoganamento e le merci descritte nella IVO, anche in ordine al processo di acquisizione dell’origine.

Nel caso che una IVO debba venire annullata durante il periodo triennale di validità in conseguenza di una nuova disciplina normativa o di una sentenza della Corte di Giustizia UE, essa potrà comunque essere utilizzata per altri 6 mesi dall’operatore che abbia concluso un contratto di vendita o di acquisto delle merci oggetto della IVO.

INFORMAZIONI VINCOLANTI DI ORIGINE (I.V.O.)art. 12 CDC – art. 34 e ss. CDU – Circ. 8/D/2013

Page 104: L'origine delle merci

Regime Preferenziale

Paesi Regole origine/cumulo Prove di origine validità

Dichiarazione su fattura Esportatore Autorizzato

NO DRAWBACK

Paesi EFTA Svizzera + LI Cumulo bilaterale/diagonale pan-europeo e pan-euromed

EUR1 - EUR-MED(mesi 4)

senza autorizzazione fino a € 6000 per

spedizione

oltre € 6000 per spedizione

SIIslanda SINorvegia SI

S.E.E. Spazio Economico

Europeo

U.E. Cumulo totale/diagonale pan-europeo“ e pan-euromed

EUR1 – EUR-MED(mesi 4)

senza autorizzazione fino a € 6000 per

spedizione

oltre € 6000 per spedizione

SIIslandaNorvegia Liechtenstein

Paesi Balcani Occidentali

Macedonia Cumulo bilaterale e diagonale (con UE e Turchia) – eventuale

applicazione cumulo pan-euromed da verificare caso per

caso (GUUE C/214/2015)

EUR1 mesi 4(EUR-MED in caso di

applicazione della convenzione pan-

euromed)

senza autorizzazione fino a € 6000 per

spedizione

oltre € 6000 per spedizione

SICroazia SIBosnia Erzegovina SI

Montenegro SISerbia SIAlbania SIKossovo Cumulo bilaterale NO

Turchia Prodotti agricoli trasformati e prodotti industriali

Nell'ambito dell'unione doganale certificato A.TR.- attesta l'immissione in libera pratica delle merci non

l'origine

Prodotti ex C.E.C.A. Cumulo bilaterale /diagonale pan-europeo e pan-euro-med

EUR1 – EUR-MED (mesi 4)

senza autorizzazione fino a € 6000 per

spedizione

oltre € 6000 per spedizione

SI

Prodotti agricoli Cumulo bilaterale e diagonale

Paesi del MAGHREB

Algeria Cumulo bilaterale, totale, diagonale pan-euro-med

EUR1 – EUR-MED(mesi 4) (per spedizioni

postali EUR2)

senza autorizzazione fino a € 5110 per

spedizione (€ 6000 EUR MED)

oltre € 5110 per spedizione ( € 6000 EUR

MED)

NO/SI nel cumulo

paneuromed

Tunisia Cumulo bilaterale, totale, diagonale pan-euro-med

EUR1 –EUR-MED(mesi 4)

senza autorizzazione fino a € 5110 per

spedizione (€ 6000 EUR MED)

oltre € 5110 per spedizione ( € 6000 EUR

MED)

NO /SI nel cumulo

paneuromed

Marocco Cumulo bilaterale, totale, diagonale pan-euro-med

EUR1 – EUR-MED (mesi 4)

senza autorizzazione fino a € 5110 per

spedizione (€ 6000 EUR MED)

oltre € 5110 per spedizione ( € 6000 EUR

MED)

NO /SI nel cumulo

paneuromed

ELENCO DEGLI ACCORDI PREFERENZIALI

Page 105: L'origine delle merci

ELENCO DEGLI ACCORDI PREFERENZIALIRegime

preferenzialePaesi Regole origine/cumulo Prove di origine validità Dichiarazione su fattura Esportatore

AutorizzatoNO

DRAWBACK

Israele Cumulo bilaterale e diagonale pan-euromed

EUR1 – EUR-MED(mesi 4)

senza autorizzazione fino a € 6000 per

spedizione

oltre € 6000 per spedizione

SI

Autorità Palestinese Cisgiordania e Striscia di Gaza Cumulo bilaterale e diagonale pan-euromed

EUR1- EUR-MED(mesi 4)

senza autorizzazione fino a € 6000 per

spedizione

oltre € 6000 per spedizione

SI

Paesi MACHRAK Egitto Cumulo bilaterale e diagonale pan-euromed

EUR1 – EUR-MED(mesi 4)

senza autorizzazione fino a € 6000 per

spedizione

oltre € 6000 per spedizione

NO (SI nel cumulo

paneuromed)Giordania Cumulo bilaterale e diagonale pan-euromed

Libano Cumulo bilaterale

Siria Cumulo bilaterale EUR1 mesi 5 (per spedizioni postali EUR2)

NO

Andorra (prodotti agricoli esclusi dall'Unione Doganale)

Cumulo bilaterale EUR1 mesi 4 senza autorizzazione fino a € 6000 per

spedizione

oltre € 6000 per spedizione

SI

Isole FAROER (Danimarca) Cumulo bilaterale e diagonale pan-euro-med

EUR1 mesi 4 senza autorizzazione fino a € 6000 per

spedizione

oltre € 6000 per spedizione

SI

SUD AFRICA Cumulo bilaterale EUR1 mesi 4 senza autorizzazione fino a € 6000 per

spedizione

oltre € 6000 per spedizione

NO

Page 106: L'origine delle merci

Regime Preferenziale

Paesi Regole origine/cumulo Prove di origine validità

Dichiarazione su fattura Esportatore Autorizzato

NO DRAWBACK

MESSICO Cumulo bilaterale EUR1 mesi 10 senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione

oltre € 6000 per spedizione

SI

CILE Cumulo bilaterale EUR1 mesi 10 senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione

oltre € 6000 per spedizione

SI

COREA DEL SUD Cumulo bilaterale senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione

oltre € 6000 per spedizione

NO

MOLDOVA Cumulo bilaterale EUR1 mesi 4 senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione

oltre € 6000 per spedizione

NO

Paesi A.C.P. (Africa, Caraibi, Pacifico) (EPA + CARIFORUM)

Cumulo bilaterale e totale EUR1 mesi 10 senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione

oltre € 6000 per spedizione

NO

Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM) (LOMB)

Cumulo bilaterale e totale EUR1 mesi 10 senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione

oltre € 6000 per spedizione

NO

Sistema Preferenze Generalizzate (S.P.G.)

Cumulo bilaterale regionale e diagonale (UE - NO – CH - TR) – cumulo

ampliato

FORM A mesi 10 (a partire dal

2017: esportatori registrati)

fino a € 6000 per spedizione

NO

CEUTA e MELILLA Cumulo bilaterale con la UE e diagonale e totale ove applicabile con

paesi partner della UE (NO-CH-TR)

EUR1 mesi 4 senza autorizzazione fino a € 6000 per spedizione

oltre € 6000 per spedizione

SI

ELENCO DEGLI ACCORDI PREFERENZIALI

Page 107: L'origine delle merci

Il presente elaborato ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono essere non esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o

i loro rappresentanti

Grazie per l’attenzione

L’ORIGINE DELLE MERCI