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l.1':l:l": LnìlJ Regione Umbria '.'.1' l'In l;li,'1, IUil' Consiglio Regionale :TJ:lC Atti Consiliari VIII LEGISLA TURA Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale XI SESSIONE STRAORDINARIA Deliberazione n. 35 del 13 dicembre 2005 OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" preso asso preso asso 1 - Bocci Gianpiero 2 - Bottini Lamberto 3 - Bracco Felice Fabrizio 4 - Brega Eros 5 - Carpinelli Roberto 6 - Cintioli Giancarlo 7 - De Sio Alfredo 8 - Dottorini Oliver Bruno 9 - Gilioni Mara 10 - Girolamini Ada 11 - Laffranco Pietro 12 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea 13 - Lorenzetti Maria Rita 14 - Lupini Pavilio 15 - Masci Luigi ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ 16 - Melasecche Germini Enrico 17 - Modena Fiammetta 18 - Nevi Raffaele 19 - Riommi Vincenzo 20 - Ronca Enzo 21 - Rosi Maurizio 22 - Rossi Gianluca 23 - Rossi Luciano 24 - Sebastiani Enrico 25 - Spadoni Urbani Ada 26 - Tippolotti Mauro 27 - Tomassoni Franco 28 - Tracchegiani Aldo 29 - Vinti Stefano 30 - Zaffini Francesco ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ PRESIDENTE: Mauro TIPPOLOTTI CONSIGLIERI SEGRETARI: Eros BREGA - Giovanni Andrea LIGNANI MARCHESANI ESTENSORE: VERBALIZZANTE: Seriana MARIANI Adriano PANFILI l

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    Atti Consiliari

    VIII LEGISLA TURA

    Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

    XI SESSIONE STRAORDINARIA

    Deliberazione n. 35 del 13 dicembre 2005

    OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Sistema integrato dei servizi socio-educativi perla prima infanzia"

    preso asso preso asso1 - Bocci Gianpiero2 - Bottini Lamberto3 - Bracco Felice Fabrizio4 - Brega Eros5 - Carpinelli Roberto6 - Cintioli Giancarlo7 - De Sio Alfredo8 - Dottorini Oliver Bruno9 - Gilioni Mara

    10 - Girolamini Ada11 - Laffranco Pietro12 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea13 - Lorenzetti Maria Rita14 - Lupini Pavilio15 - Masci Luigi

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    16 - Melasecche Germini Enrico17 - Modena Fiammetta18 - Nevi Raffaele19 - Riommi Vincenzo20 - Ronca Enzo21 - Rosi Maurizio22 - Rossi Gianluca23 - Rossi Luciano24 - Sebastiani Enrico25 - Spadoni Urbani Ada26 - Tippolotti Mauro27 - Tomassoni Franco28 - Tracchegiani Aldo29 - Vinti Stefano30 - Zaffini Francesco

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    PRESIDENTE: Mauro TIPPOLOTTI

    CONSIGLIERI SEGRETARI: Eros BREGA - Giovanni Andrea LIGNANI MARCHESANI

    ESTENSORE:

    VERBALIZZANTE:

    Seriana MARIANI

    Adriano PANFILI

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    OGGETTO N. 5

    DELIBERAZIONE N. 35 DEL 13 DICEMBRE 2005

    Alti Consiliari

    VIII LEGISLATURA

    LEGGE REGIONALE - "Sistema integrato dei servizi socio-educativiper la prima infanzia".

    IL CONSIGLIO REGIONALE

    VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, approvato condeliberazione n. 787 del 18.05.2005, concernente: "Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", depositato presso la Presidenza del Consiglioregionale in data 06.06.2005 e trasmesso per il parere alla III Commissione Consiliarepermanente con nota prot. n. 3179 del 22.06.2005 (ATTO N. 18);

    VISTI il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del17 novembre 2005 e la relazione della medesima illustrata dal Consigliere AdaGirolamini (ATTO N. 18fBIS);

    ATTESO che in data 23 settembre 2005 SI è svolta sull'atto una audizione con l .soggetti individuati dalla Commissione;

    VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità in data 5 ottobre 2005 dal Consigliodelle Autonomie locali dell'Umbria;

    CONSIDERATO altresì che per l'esame del testo è stata istituita in data 27 ottobre2005 apposita Sottocommissione;

    VISTO il parere favorevole espresso dalla I Commissione Consiliare permanente nellaseduta del 30 novembre 2005, per gli aspetti di competenza ai sensi dell'articolo IO,comma 5, del Regolamento interno;

    VISTA la legge regionale 2 giugno 1987, n. 30 "Nuova disciplina della istituzione edel funzionamento degli asili nido"; .

    VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 20.12.1999, n. 759 "Piano socialeregionale 2000/2002";

    UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del rappresentante della Giuntaregionale;

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    VISTI gli emendamenti presentati in aula ed approvati;

    VISTO lo Statuto regionale;

    VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

    con 14 voti favorevoli, 3 voti contrari e 7 voti diastensione, espressi nei modi di legge dai 24Consiglieri presenti e votanti

    DELIBERA

    Atti Consi/iari

    VI!! LEGISLATURA

    di approvare il disegno di legge concernente "Sistema integrato dei serVIZI SOCIO-educativi per la prima infanzia" composto di 25 articoli nel testo che segue:

    TITOLO IPRINCIPI GENERALI

    Art.]

    (Oggetto efinalità)

    l. La Regione, in armonia con la Convenzioneinternazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con legge27 maggio 1991, n. 176 ed ai sensi dell'articolo 14,comma 5 dello Statuto, sostiene i diritti dell'infanzia,riconosce il pluralismo delle offerte educati ve e del dirittodi scelta delle famiglie, promuove ed organizza il sistemaintegrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

    2. Il sistema dei servizi per la prima infanzia è aperto atutte le bambine e a tutti i bambini, senza distinzioni disesso, religione, etnia e gruppo sociale. Il sistemafavorisce le condizioni per una reale integrazione dellebambine e dei bambini diversamente abili e in situazionidi difficoltà sociale e culturale.

    3. La presente legge in particolare:

    a) detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione,la qualificazione, la sperimentazione e il controllo delsistema dei servizi socio-educativi per la primainfanzia, sia di natura pubblica che privata;

    b) promuove l'organizzazione e la qualificazione del

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    Atti Consiliari

    VIII LEGISLATURA

    sistema di servizi per la prima infanzia al fine disostenere il loro percorso di crescita psicofisica,affettiva e di convivenza, attraverso l'incremento direlazioni significative in un ambiente di socialità e digIOco;

    c) opera per sostenere sia la funzione educativa dellafamiglia che ]'armonizzazione dei tempi di lavoro e dicura della stessa,

    TITOLO IISISTEMA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER

    LA PRIMA INFANZIA

    Art. 2(Definizione)

    l, II sistema dei servizi socio-educativi per la pnmainfanzia è composto da:

    a) i nidi d'infanzia;

    b) i servizi integrativi al nido;

    c) le nuove tipologie sperimentali di servizi,

    Art. 3(Nido d'infanzia)

    L 11nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale diinteresse pubblico aperto a tutte le bambine e a tutti ibambini di età compresa tra i tre e trentasei mesi. Essoconcorre, insieme alle famiglie, alla loro crescita eformazione, in armonia con i principi della garanzia deldiritto all'educazione e del rispetto delle identità culturalie religiose,

    2, Il nido d'infanzia ha le seguenti finalità:

    a) l'educazione e la socializzazione delle bambine e deibambini per favorire il loro sviluppo armonico;

    b) il sostegno alle famiglie nell'educazione e nella curadei figli,

    3, L'orario di permanenza presso il servizio, previamenteconcordato con la famiglia, non può superare le dieci oregiornaliere,

    Art. 4(Servizio integrativo al nido)

    l, I servizi integrativi sono servizi articolati in formuleeducati ve, ludiche e di aggregazione sociale, aperti allebambine e ai bambini, anche accompagnati da figureadulte,

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    Arti Consiliarì

    VIII LEGISLATURA

    Sono servizi integrativi:

    a) i centri per bambine e bambini;

    b) i centri per bambine e bambini e famiglie.

    2. I centri per bambine e bambini hanno le stesse finalitàsociali ed educative del nido. Essi sono disponibili per lapermanenza giornaliera di gruppi stabili di età compresatra i diciotto e i trentasei mesi. La permanenza non devesuperare le cinque ore giornaliere. Presso i centri nonsono previsti il servizio di mensa e gli spazi per il riposo.

    3. I Centri per bambine e bambini e famiglie hanno loscopo di:

    a) accogliere le bambine e i bambini accompagnati da ungenitore o da un'altra figura parentale;

    b) favorire la socializzazione e l'attività Iudica;

    c) creare e favorire opportunità di incontro e di scambiodi esperienze. per gli adulti. La permanenza presso ilservizio non può superare le tre ore giornaliere.

    4. I centri di cui ai commi 2 e 3 possono essere ubicatinelle stesse strutture al fine di favorire l'integrazione.

    Art. 5(Sperimentazione di nuove tipologie di servizi)

    1. La Regione promuove, in relazione a nuovi bisogniemergenti dai contesti sociali del territorio, lasperimentazione di ulteriori tipologie di servizi.Tra questi la Regione individua:

    a) gli spazi gioco;

    b) i centri ricreativi;

    c) le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia;

    d) i servizi di sostegno alle funzioni genitori ali;

    e) i nidi e i micronidi aziendali o interaziendali.

    2. Gli enti locali possono promuovere la sperimentazionedi ulteriori tipologie di servizi educativi e di cura chegarantiscano alle bambine e ai bambini opportunità dieducazione, socializzazione e gioco. Con l'atto diautorizzazione al funzionamento viene avviata lasperimentazione.

    3. Il Piano triennale regionale di cui all'articolo 9, prevedela sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi perl'infanzia che garantiscano opportunità di educazione,socializzazione e di gioco per bambine e bambini di età

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    Atti Consi/iari

    VIII LEGISLATURA

    compresa tra zero e sei anni.

    4. Il Piano triennale promuove la continuità fra il sistemadei servizi e la scuola dell'infanzia, in un quadro diintegrazione tra i servizi educativi e di istruzione, edefinisce le modalità di coordinamento fra le tipologie disperimentazione.

    Art. 6(Integrazione dei servizi)

    l. La Regione promuove la continuità tra le diversetipologie di servizi per la prima infanzia e la scuola ancheattraverso la collaborazione tra i soggetti gestori, inun'ottica di coerenza e integrazione degli interventi.

    Art. 7(Volontariato)

    l. La Regione valorizza e favorisce altresÌ l'inserimentodelle attività di volontariato e promuove la stipula diaccordi e convenzioni con le associazioni per la loropartecipazione alle attività ludico-ricreative previste nelprogetto educativo.

    Art. 8(Partecipazione delle famiglie)

    l. I gestori, pubblici e privati dei servizi all'infanzia,devono promuovere la partecipazione ed ilcoinvolgimento delle famiglie nell'adozione delle scelteeducative e gestionali e nella verifica della loroattuazione.

    2. Il Piano triennale regionale definisce modalità e criteriper l'attuazione del comma l.

    TITOLO IIIPROGRAMMAZIONE

    Art. 9(Piano del sistema dei servizi per la prima infanzia)

    l. La Giunta regionale adotta il Piano del sistemaintegrato dei servizi socio-educativi per la prima infanziae lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

    2. Il Piano del sistema dei servizi per la prima infanzia, diseguito denominato Piano triennale, è lo strumento diprogrammazione regionale del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

    3. Il Piano, che ha durata triennale, deve prevedere:

    a) la garanzia dei diritti all' educazione, alla

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    Atti Consi/iari

    VIII LEGISLATURA

    socializzazione e al gioco delle bambine e deibambini, senza esclusioni dovute a diversità sociali,etniche, culturali e religiose;

    b) la partecipazione attiva ed informata delle famigliealla definizione delle scelte educative ed organizzati vedi carattere generale, nonché alla verifica della qualitàdel servizio;

    c) i diritti all' accoglienza ed al sostegno delle bambine edei bambini diversamente abili, di quelli con disagisocio-culturali e sostegno alle famiglie in condizionidi difficoltà;

    d) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi;

    e) l'omogeneità dei titoli di studio e dei profiliprofessionali degli operatori;

    f) la continuità con la scuola d'infanzia;

    g) l'applicazione dei criteri di equità nellacompartecipazione economica delle famiglie al costodi gestione del servizio,

    4. Il Piano triennale definisce:

    a) gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione dei servizi;

    b) i criteri generali per la determinazione dei livelliessenziali di qualità e di organizzazione dei servizi;

    c) il rapporto numerico tra personale educatore,personale addetto ai servizi generali e bambine ebambini all'interno di ogni tipologia di servizio perl'infanzia, tenendo conto del numero degli iscritti e laloro età, con particolare attenzione a quelli di etàinferiore ai dodici mesi, nonché della presenza dibambine e bambini diversamente abili o in particolarisituazioni di disagio;

    d) i criteri generali per l'assegnazione dei finanziamenti;

    e) i criteri per la realizzazione del monitoraggio e lavalutazione della qualità;

    f) gli indirizzi per la sperimentazione di programmi edazioni volti a promuovere l'integrazione tra i serviziper l'infanzia, a migliorarne la qualità, con particolareriferimento alla qualificazione del personale addetto, apromuovere la continuità educativa e diffondere lacultura dell' infanzia nella comunità regionale;

    g) le modalità di partecipazione delle famiglie.

    5. La Giunta regionale cura il coordinamentodell'attuazione del Piano triennale e del programma

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  • Atti Consi/iari

    VIII LEGI$LA TURA

    annuale di cui all'articolo IO; trasmette una relazioneannuale alla commissione consiliare competente sullostato qualitativo, quantitativo ed economico del sistemadei servizi per la prima infanzia, avvalendosidell'Osservatorio sociale regionale di cui all'articolo 37della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3.

    Art. lO(Programma annuale)

    l. La Giunta regionale adotta, entro il 31 dicembre di ognianno, il programma annuale, il quale, in attuazione delPiano triennale, prevede:

    a) la determinazione dei contributi da erogare a favoredei comuni singoli o associati;

    b) l'indicazione delle attività programmate nell'articolo9, comma 4;

    c) la determinazione dei finanziamenti.

    Art. 11(Conferenza regionale dei servizi per la prima infanzia)

    l. La Regione per l'elaborazione del Piano triennalepromuove la partecipazione dei comuni e dei soggetticoinvolti nell' ambito della progettazione, gestione equalificazione dei servizi ed interventi rivolti all'infanzia.

    2. Ai fini del comma I è istituita la Conferenza regionaledella prima infanzia.

    3. Della Conferenza fanno parte:

    a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessoredelegato con funzioni di Presidente;

    b) un rappresentante dell 'Università degli Studi diPerugia;

    c) un rappresentante della direzione scolastica regionale;

    d) quattro componenti designati dal Consiglio delleAutonomie locali;

    e) tre componenti designati dalle organizzazionisindacali regionali maggiormente rappresentative;

    f) due componenti designati dal Forum del terzo settore;

    g) quattro componenti tecnico professionali designatidalle ASL;

    h) due componenti designati dalle Associazioni deigenitori che partecipano al Forum Nazionale delleAssociazioni dei genitori maggiormente

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    Atti Consiliari

    VIII LEGISLATURA

    rappresentative 'di cui al Decreto Ministeriale 18febbraio 2002, n. 14.

    i) due componenti degliassistenziali, così comeRegionale 2000-2002,regionale;

    l) due coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanziadei comuni designati dal Consiglio delle Autonomielocali.

    ambiti territorialidefiniti dal Pianodesignati dalla

    SOCIO-

    SocialeGiunta

    4. La Conferenza adotta un regolamento interno per ilproprio funzionamento.

    Art. 12(A utorizzazione)

    l. I Comuni autorizzano i servizi di carattere educati vopubblici e privati di cui all'articolo 2, nell'ambito delproprio territorio.

    2. La Giunta regionale disciplina i criteri generali e lemodalità per la concessione dell'autorizzazione.

    3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma l, isoggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguentirequisiti:

    a) disporre di strutture con le caratteristiche e glistandard previsti dal Piano triennale di cui all'articolo9;

    b) disporre di personale in possesso dei titoli di studioprevisti dalla normativa vigente;

    c) disporre di una equipe multiprofessionale;

    d) disporre di una struttura che garantisca la sIcurezzaambientale;

    e) disporre di una struttura conforme In terminiurbanistici, edilizi ed igienico-sanitari;

    f) disporre di spazi adeguati;

    g) disporre di materiali idonei per l'attività pedagogica;

    h) disporre di un progetto educativo del servizio;

    i) disporre di un regolamento di funzionamento;

    l) applicare al personale dipendente il contrattocollettivo nazionale di settore, secondo il proprioprofilo professionale;

    m) applicare il rapporto numerico educatorilbambine ebambini iscritti definito dal Piano triennale;

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    n) applicare, in caso di erogazione dei pasti la normativavigente, adottando regimi dietetici adeguati, edattuando gli indirizzi previsti in ambito socio-sanitario, attraverso le tabelle approvate dalla ASLcompetente con l'indicazione di preferenza per cibibiologici e cibi senza OGM.

    4. L'autorizzazione ha durata triennale e può essererinnovata previa verifica del possesso dei requisiti.

    5. La Giunta regionale istituisce il registro dei soggetti edei servizi autorizzati dai comuni.

    Art.13(Accreditamento)

    l. La Giunta regionale al fine di promuovere laqualificazione del sistema dei servizi socio-educativi perla prima infanzia definisce la procedura di accreditamentoattraverso la determinazione di requisiti qualitativiaggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione alfunzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati. Èistituito inoltre il registro regionale dei soggetti e deiservizi accreditati.

    2. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso abenefici e finanziamenti pubblici.

    3. Per ottenere l'accreditamento il soggetto titolare delservizio deve presentare domanda al Comune.

    4. L'accreditamento è concesso sulla base dei seguentirequisiti:

    a) prevedere il coordinamento di un team pedagogicosulla base di quanto stabilito dall'articolo 18;

    b) prevedere sistematici interventi di formazione per glioperatori;

    c) prevedere un progetto individuale personalizzato perbambine e bambini con particolari esigenze;

    d) prevedere la definizione della Carta del Servizio;

    e) prevedere la definizione di una programmazIOnedidattica annuale;

    f) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni diaccesso ai servizi di cui all'articolo 15 e lapartecipazione delle famiglie di cui all'articolo 8, siaattraverso la costituzione di organismi di gestione siaattraverso la collaborazione con i genitori.

    5. L'accreditamento è concesso dalla Giunta regionaleentro sessanta giorni dalla presentazione della domanda

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    Atti Consiliari

    VIII LEGISLATURA

    degli atti diproposte di

    previo parere obbligatorio espresso dalla Commissioneregionale di valutazione di cui all'art. 14.

    6. Il venir meno dei requisiti previsti al comma 4 ècondizione per la sospensione dell'accreditamento.

    Art.14(Commissione regionale di valutazione per

    l'accreditamento)

    l. La Giunta regionale nomina la Commissione divalutazione per l'accreditamento con i seguenti compiti:

    a) esprimere parere sulle richieste di accreditamento deiservizi pubblici e privati;

    b) fornire attività di accompagnamento e sostegno aicomuni -e ai soggetti privati in merito alle procedure diaccreditamento dei servizi educativi.

    2. La Commissione è composta dai seguentirappresentanti:

    a) il dirigente della struttura regionale competente per iservizi per l'infanzia o suo delegato, con funzioni diPresidente;

    b) due tecnici con specifiche competenze pedagogico,educati ve;

    c) un tecnico del settore igienico-sanitario;

    d) un tecnico del settore edilizio.

    3. La Commissione può essere integrata con altreprofessionalità laddove se ne ravvisi la necessità.

    4. Nell'espressione del parere in caso di parità prevale ilvoto del Presidente.

    Art. 15(Accesso ai servizi)

    I. La partecipazione degli utenti alle spese di gestione deiservizi avviene attraverso forme di contribuzionediversificata a seconda delle condizioni economiche esociali, nel rispetto delle norme vigenti e dei principi diequità e di tutela delle fasce meno abbienti.

    TITOLO IVFUNZIONI DEI COMUNI

    Art. 16(Funzioni dei Comuni)

    1. I comuni concorrono alla definizioneprogrammazione regionale formulando

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    Alti Consi/iari

    VIII LEGISLATURA

    intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei serviziper la prima infanzia.

    2. I comuni in forma singola o associata coordinano ilsistema dei servizi per la prima infanzia attraverso pianitriennali comunali.

    3. !comuni promuovono, all'interno del piano comunale,attività di formazione e di qualificazione dei servizi perl'infanzia nell'anlbito del proprio territorio.

    4. ! comuni, nell'ambito della pianificazione urbanistica,programmano ed individuano le aree da destinare aiservizi di comunità.

    5. I comuni curano la mappatura di tutti i servizi per laprima infanzia presenti nel proprio territorio.

    6. I comuni e gli enti gestori dei servizi per la primainfanzia forniscono alla Giunta regionale, entro il 31dicembre di ciascun anno, informazioni e dati statisticisull'attuazione della presente legge.

    7. Il comune esercita le funzioni di verifica e di controllosui servizi per la prima infanzia esistenti sul proprioterritorio.

    TITOLO VPERSONALE DEI NIDI, DEI SERVIZIINTEGRATIVI E COORDINAMENTO

    PEDAGOGICO

    Art. 17(Requisiti, compiti e modalità di lavoro del personale)

    l. Il funzionamento del sistema dei servizi educati vi per laprima infanzia è assicurato da educatori professionali confunzioni educati ve, da educatori animatori con funzioniludico-ricreative nelle tipologie di servizi previsteall'articolo 5, comma !, lettera a) e lettera b), da personaleaddetto ai servizi generali.

    2. Il personale con funzioni educative deve assolvere aiseguenti compiti:

    a) educare e prendersi cura delle bambine e dei bambini;

    b) strutturare e curare l'organizzazione di spazi, gruppi,materiali, tempi e routine;

    c) partecipare alla programmazione educativa e didattica;

    d) realizzare la continuità educati va;

    e) collaborare al lavoro di rete;

    f) sostenere le competenze genitoriali;

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    Alti Consi/iari

    VIII LEGISLATURA

    g) documentare le esperienze.

    3. Gli educatori devono offrire alle bambine e ai bambiniuna molteplicità di stimoli necessari ad accrescere lapropria esperienza formativa basata sullo sviluppoarmonico della personalità.

    4. Gli educatori professionali devono essere in possessodel diploma di laurea nella classe delle lauree in scienzedell'educazione e della formazione. Sono altresi validi icorsi di laurea di secondo livello o di specializzazione inpedagogia, psicologia o discipline umanistiche adindirizzo socio-psico-pedagogico.

    5. Gli educatori animatori devono essere in possesso deldiploma di scuola media superiore e dell' attestato diqualifica di educatore animatore, rilasciato da agenzieformative accreditate, a seguito della partecipazione aspecifico corso di formazione riconosciuto dalla Regione.

    6. Il personale addetto ai servizi generali svolge funzionidi preparazione del cibo, di pulizia e riordino degliambienti e dei materiali e collabora con il personaleeducativo alla manutenzione e preparazione dei materialididattici e al buon funzionamento dell'attività delservizio. Tutti gli adulti presenti in un servizio perl'infanzia svolgono una funzione educativa nei confrontidelle bambine e dei bambini nel rispetto delle diversecompetenze.

    7. Il personale addetto ai servizi generali deve essere inpossesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

    8. Nell'organizzazione dei servizi sono previsti incontriperiodici del personale per la predisposizione e la verificacomplessiva dell' attività. Deve essere valorizzato il lavorodi gruppo e la collegialità, in stretta collaborazione con lefamiglie, al fine di garantire la continuità degli interventieducati vi e il pieno e integrato utilizzo delle diverseprofessionalità degli operatori del servizio.

    Art. 18(Coordinamento pellagogico)

    l. I Comuni, in forma singola o associata e gli altrisoggetti gestori dei servizi dell'infanzia assicurano lefunzioni di coordinamento dei servizi educati vi per laprima infanzia tramite figure professionali in possesso deldiploma di laurea in Scienze della Formazione o di altralaurea equiparata, ai sensi del Decreto interministeriale 5maggio 2004, denominate coordinatori pedagogici.

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    Atti Consiliari

    VIII LEGISLATURA

    2. Il coordinatore pedagogico assolve, prioritariamente, aiseguenti compiti:

    a) programmazione educati va;

    b) promozione della cultura dell'infanzia e dei servizi;

    c) monitoraggio e valutazione della qualità edocumentazione delle esperienze;

    d) sperimentazione dei servizi e progetti innovati vi;

    e) organizzazione della formazione e dell'aggiornamentodegli operatori.

    Art. 19

    (Formazione degli operatori)

    l. Gli enti e i soggetti gestori, al fine di sostenere lefunzioni educative dei coordinatori pedagogici, deglieducatori professionali e degli educatori animatori,promuovono periodicamente la loro partecipazione adiniziative di formazione, studio e ricerca realizzate dallaRegione, dagli Enti locali e dall'Università.

    Art. 20(Centro di documentazione, aggiornamento e

    sperimentazione sull'infanzia)

    l. La Giunta regionale si avvale del Centro didocumentazione, aggiornamento e sperimentazionesull'infanzia, quale strumento di supporto alle funzioni diindirizzo e programmazione.

    2. Il Centro provvede alla raccolta e documentazione delleesperienze che si realizzano nei servizi socio-educativi perl'infanzia e promuove la valorizzazione e la diffusionedella cultura dell'infanzia sul territorio regionale enazionale.

    3. La Giunta regionale con proprio atto determina previoparere della competente commissione consiliare, lacomposizione e il funzionamento del Centro.

    TITOLO VIFINANZIAMENTO

    Art. 21(Erogazione dei fondi regionali)

    l. Il piano annuale definisce le modalità di ripartizione e diaccesso ai fondi regionali, tenendo conto dei seguenticriteri:

    a) assegnazione dei contributi, nell'erogazione dei

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    Atti Consiliari

    VIII LEGISLATURA

    servizi socio-educati vi per la prima infanzia, conpriorità alle strutture pubbliche, in base al numerodelle bambine e dei bambini iscritti e frequentanti;

    b) qualificazione delle attività volte alla funzioneeducativa dei serVIZI, quali aggiornamento ecoordinamento degli operatori, studio, ricerca esperimentazione di forme innovative diorganizzazione ed erogazione dei servizi;

    c) finanziamenti per l'acquisizione, costruzione,ristrutturazione, manutenzione straordinaria distrutture pubbliche per la prima infanzia.

    2. Sugli edifici costruiti o adattati per ospitare servizi perla prima infanzia mediante i contributi previsti dallapresente legge, è costituito vincolo quinquennale didestinazione, a decorrere dall'attivazione del servizio.

    Art. 22(Norma finanziaria)

    L Per il finanziamento dei contributi di cui all'articolo 21,comma I, lettera a), per la gestione dei servizi socioeducati vi resi da Comuni è autorizzata per l'anno 2006 laspesa di 1305.953,00 euro con imputazione alla unitàprevisionale di base 10.L008 del bilancio regionale, partespesa, denominata "Servizi socio educativi primainfanzia" (cap. 944 n.i.).

    2. AI finanziamento dei contributi di cui all'articolo 21,comma I, lettera a), per la gestione dei servizi socioeducati vi resi da soggetti privati accreditati si provvedeper l'anno 2006 con imputazione alla unità previsionale dibase IO.L008 del bilancio regionale, parte spesa,denominata "Servizi socio educativi prima infanzia" (cap.945 n.i.).

    3. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo21 comma 1, lettera c), si provvede con imputazione allaunità previsionale di base 10.2.012, di nuova istituzione,del bilancio regionale, parte spesa, denominata"Finanziamento delle spese di investimento sulle strutturepubbliche per la prima infanzia" (cap. 6669 n.i.).

    4. Al finanziamento degli oneri previsti all'articolo 7 èautorizzata per l'anno 2006 la spesa di 50.000,00 euro conimputazione alla unità previsionale di base 10.L008 delbilancio regionale, parte spesa, denominata "Servizi socioeducativi prima infanzia" (cap. 946 n.i.).

    5. AI finanziamento degli oneri previsti all'articolo 13 èautorizzata per l'anno 2006 la spesa di 300.000,00 euro

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    Atti Consi/iarì

    VIII LEGrSLATURA

    con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.008del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Servizisocio educativi prima infanzia" (cap. 947 n.i.).

    6. Al finanziamento degli oneri previsti agli articoli 19 e20 è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 100.000,00euro con imputazione alla unità previsionale di base10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata"Servizi socio educativi prima infanzia" (cap. 948 n.i.).

    7. Per l'esercizio 2006 al finanziamento degli oneri di cuiai commi l, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede con le risorseallocate con il bilancio pluriennale 2005-2007, annualità2006, nella unità previsionale di base 10.1.008 per ilfinanziamento per le stesse finalità della legge regionale 2giugno 1987, n. 30 (capp. 950 e 951).

    8. Per gli anni 2007 e successivi l'entità della spesa èdeterminata annualmente con la legge finanziariaregionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c),della vigente legge regionale di contabilità.

    9. La Conferenza regionale prevista all'articolo 11 e laCommissione regionale di valutazione perl'accreditamento di cui all'articolo 14 non comportanooneri di funzionamento.

    IO. Al finanziamento del programma annuale di cuiall'articolo lO possono concorrere, oltre ai finanziamentiregionali di cui al presente articolo, ulteriori finanziamentiderivanti per le medesime finalità da contributi etrasferimenti dell'Unione europea, dello Stato e di altrisoggetti.

    11. La Giunta regionale, a norma della vigente leggeregionale di contabilità, è autorizzata ad apportare leconseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia intermini di competenza che di cassa.

    TITOLO VIINORME FINALI E TRANSITORIE

    Art. 23(Norme finali e transitorie)

    l. Fino all'adozione del Piano triennale e del pianoannuale, rimangono in vigore gli standard ed i requisitiprevisti dalla legge regionale 2 giugno 1987, n. 30.

    2. In sede di prima applicazione il Piano triennale èapprovato entro sei mesi dall'entrata in vigore dellapresente legge.

    3. I servizi pubblici e privati già operanti adeguano

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    Atti Consiliari

    VIII LEGI$LA TURA

    propri requisiti strutturali, organizzativi e di personale allenorme previste dalla presente legge, entro cinque annidall' entrata in vigore della stessa.

    4. La funzione di educatore professionale e di educatoreanimatore, di cui all'articolo 17, può essere svoltaall'interno del sistema integrato dei servizi socio-educativi dai soggetti anche sprovvisti del titolo specificoprevisto dallo stesso articolo che, alla data di entrata invigore della presente legge, abbiano maturato almenotrecentosessantacinque giorni di servizio, anche noncontinuativo, nel quinquennio precedente. Per talepersonale sono previsti appositi corsi di formazione especializzazione entro tre anni dall' entrata in vigore dellapresente legge.

    Art. 24(Clausola valutativa)

    l. La Giunta regionale rende conto al Consigliodell' attuazione della legge e dei risultati da essaconseguiti in tema di servizi socio-educativi per la primainfanzia.

    2. A tal fine la Giunta regionale presenta ogni tre anni, adecorrere dall'entrata in vigore della presente legge, unarelazione sullo stato qualitativo, quantitativo edeconomico del sistema dei servizi per la prima infanzia,ed in particolare:

    a) il quadro delle attività programmate dai comuni, ladeterminazione dei contributi erogati e lo stato diutilizzo degli stessi;

    b) il quadro dei criteri fissati e delle modalità per laconcessione da parte dei comuni dell'autorizzazionedei nuovi servizi per l'infanzia e per il funzionamentodi quelli esistenti;

    c) ['elenco dei soggetti iscritti ai fini dell'autorizzazionee dell'accreditamento nei registri regionali;

    d) le informazioni ed i dati statistici prodotti dai comunie dagli enti gestori dei servizi per la prima infanzia.

    Art. 25(Abrogazione)

    l.È abrogata la legge regionale n. 30/1987.

    L'ESTENSOREDott.ssa Seriana MarianiV.u~ ~ ..--!

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