L'informazione informatizzata: teoria e tecnica della comunicazione

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«L’informazione informatizzata» 15 Febbraio 2016 OdG Firenze Avv. Deborah Bianchi [email protected] www.deborahbianchi.it

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«L’informazione informatizzata»15 Febbraio 2016

OdG

Firenze

Avv. Deborah Bianchi

[email protected]

www.deborahbianchi.it

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“L’informazione informatizzata:diritto e internet, responsabilità legali e rischi impliciti

nella gestione di basi dati on line(reputazione digitale, persistenza dell'informazione,

effetti perversi della pubblicazione)”

15 Febbraio 2016

OdGFirenze

Avv. Deborah Bianchi

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AGENDA INTERVENTOGIORNALISMO E SOCIAL MEDIA

Hate speech.Gestori di comunità e commenti: moderazione preventiva o successiva?• Caso «Cartellopoli.com» e dibattitoLiveblogging.Il bello della diretta e il rischio della diffamazione aggravata.• Caso sulla Competenza per Facebook;• Caso di Livorno su Facebook-luogo pubblico;• Caso di Firenze su diffusione immagini su Facebook;• Caso sui «Fuori onda».• Dibattito

RESPONSABILITA’ NEL WEB JOURNALISM

Differenti responsabilità:

• Direttore testata telematica;

• Giornalista-dipendente;

• Giornalista-blogger e/o giornalista-freelance;

• Blogger non giornalista.

Il Caso Bacchiddu e il Caso del Blogger campano su Why Not. Dibattito.

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AGENDA INTERVENTO

ARCHIVI ON LINE E DIRITTO ALL’OBLIO

Quanto «costa» sfruttare la coda lunga dell’Internet?• Il prezzo della persona on line : i casi.

CALCOLO IN VIA EQUITATIVA

o Trib. Roma 6 settembre 2005 (70.000,00)

o Trib. Monza 2 marzo 2010 (15.000,00)

o Cass. pen. 1 luglio 2004 n.28680 (2.000,00)

o Trib. Milano 24 febbraio 2011 n. 9925 (28.000,00)

• Leading Case sul diritto all’oblio:

o CGUE 13.05.2014 Google Search.

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AGENDA INTERVENTO

DIFFAMAZIONELegge attuale e Legge futura a confronto.(L. Stampa 47/1948)/ (DDL Diffamazione 24.06.2015)

• Diffamazione: multe troppo alte. Rischio autocensura.

• Rettifica: violazione principio autodeterminazione del giornale. Rischio censura.

• Querela temeraria: non c’è proporzionalità tra querelante e querelato.

• Prescrizione azione risarcimento danni: legge attuale 5 anni; legge futura 2 anni.

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GIORNALISMO E SOCIAL MEDIA

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GIORNALISMO E SOCIAL MEDIA

Hate speech. Gestori di comunità e commenti: moderazione preventiva o successiva?

CASO «CARTELLOPOLI.com»Tribunale di Roma. 9.01.2013.Blogger condannato a 9 mesi per istigazione a delinquerecommenti postati da terzi sul blog e sulla pagina Facebook che invitavano ad agire contro i cartelloni abusivi e adorganizzare iniziative di protesta.Motivazioni della sentenza : “Pacifica essendo la responsabilità esclusiva in capo all’imputato per la gestione delblog (…) e dunque anche per il contenuto dei messaggi in esso pubblicati, è indifferente che si tratti di contenutiriferibili direttamente al T. o ricevuti da altri utenti, essendo stato comunque il primo a curarne l’inserimento e laconseguente divulgazione al pubblico”.

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Liveblogging. Il bello della diretta e il rischio della diffamazione aggravata.

Scrivere e postare immagini o video in diretta aumenta il rischio di errori divalutazione sul potenziale di lesività del contenuto postato on line.

Quindi prima di immettere un’informazione con il liveblogging : PENSARE ALLE CONSEGUENZE…

…per eventualità di diffamazione on line che a causa del mezzo Internet è sempre l’ipotesi

aggravata che si celebra di fronte al Tribunale e non al Giudice di Pace.

I casi di diffamazione cui va incontro un liveblogger giornalista o peggio non giornalista si vedono di seguito.

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GIORNALISMO E SOCIAL MEDIA

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Competenza TribunaleCassazione, 8 giugno 2015, n.24431

(su Facebook è diffamazione aggravata- competenza Tribunale-Carcere da 6 mesi a 3 anni)

divorzio tra due coniugi e post offensivi pubblicati sul social network dal marito ai danni della moglie

Il Giudice di Pace si dichiara incompetente perché qualifica giustamente il caso come diffamazione aggravata ex

art. 595 c.p. Dirime la questione di competenza la Cassazione sancendo la competenza del Tribunale per gli

insulti su social network a causa dell’aggravante del mezzo di pubblicità. Pertanto d’ora in poi costerà la

prigione e un risarcimento molto più cospicuo offendere sui social.

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GIORNALISMO E SOCIAL MEDIA

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Caporedattore Giornale di Livorno

molestie ai danni della Redattrice

Cassazione penale sez. I 11 luglio 2014 n. 37596Ai fini della configurabilità del reato di molestie o disturbo alle persone, va considerato luogo aperto al

pubblico la piattaforma sociale Facebook, quale luogo "virtuale" aperto all'accesso di chiunque utilizzi la rete e

che, pertanto, integra la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. l'invio di messaggi molesti, "postati" sulla

pagina pubblica di Facebook della persona offesa.

La redazione di un giornale e la pagina Facebook di un utente possono essere considerati luoghi aperti al

pubblico, ai fini della realizzazione del reato di cui all'art. 660 c.p. (molestia o disturbo delle persone).

La piattaforma sociale Facebook è una sorta di virtuale, una "piazza immateriale" che consente un numero

indeterminato di "accessi" e di visioni: essa dunque, al pari di ogni social network o community liberamente

accessibile da parte di chiunque utilizzi la rete, costituisce un vero e proprio "luogo" aperto al pubblico, in cui

può esser commesso il reato di molestie di cui all'art. 660 c.p. (Fattispecie in cui, dopo aver statuito tale

equiparabilità, la Corte ha ritenuto necessario chiarire, in punto di fatto, se si trattasse di messaggi privati,

come tali non liberamente accessibili, o di post molesti sulla pagina pubblica della persona offesa).

GIORNALISMO E SOCIAL MEDIA

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Pubblicare immagini non autorizzate

sui social network

è trattamento illecito di dati personaliTribunale di Firenze - Sezione II penale - Sentenza 8 gennaio 2015 n. 5675

La vicenda riguardava una ragazza residente in Campania, tratta a giudizio con decreto di citazione del Pm

per rispondere del reato di trattamento illecito di dati personali, previsto dall'articolo 167 del Codice della

privacy (Dlgs 196/2003). Nello specifico, l'imputata era accusata di aver pubblicato su un social network

alcune fotografie scattate clandestinamente che ritraevano la persona offesa mentre si trovava in un locale

pubblico, in un comune vicino Firenze, con segni evidenti di lesioni al volto. L'utilizzo del web integra il

trattamento illecito - Il giudice analizza la fattispecie prevista dall'articolo 167 del codice della privacy che

prevede la realizzazione del reato se dal fatto deriva nocumento o, indipendentemente da questo, se c'è stata

diffusione o comunicazione dei dati personali. E nella fattispecie, il reato deve considerarsi perfezionato dal

momento che la pubblicazione di immagini su un social network è da ritenersi sostanzialmente diretto erga

omnes e quindi integra il requisito della diffusione richiesto dall’art. 167 Cod. Privacy

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GIORNALISMO E SOCIAL MEDIA

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Differenti responsabilitàDirettore testata telematica (no L. stampa ma D.Lgs. 70/03)

giornalista-dipendente (protetto da assicurazione dell’editore)

giornalista-blogger (protetto art. 21, co. 2 Cost. Dir. CRONACA)

giornalista-freelance (protetto art. 21, co. 2 Cost. Dir. CRONACA)

Blogger non giornalista (Dir. Critica uti cives art. 21, co. 1 Cost).

Il Caso Bacchiddu e il Caso del Blogger campano su Why Not.

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RESPONSABILITA’ NEL WEB JOURNALISM

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RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE

NELLA INTERPRETAZIONE ATTUALE DELLA GIURISPRUDENZA

IN ASSENZA DI UNA LEGGE

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RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE

NELLA INTERPRETAZIONE ATTUALE DELLA GIURISPRUDENZA

IN ASSENZA DI UNA LEGGE

Il direttore NON è RESPONSABILE per OMESSO CONTROLLO

perché non si può applicare la Legge Stampa all’Internet per tre ragioni:1) si tratterebbe di un’applicazione in malam partem di una norma penale. Interpretazione vietata per il principio di

tassatività.

2) La stampa cartacea è una realtà diversa dalla stampa digitale e quindi quest’ultima non può essere sottoposta alla

medesima legge.

3) Praticamente impossibile per il Direttore il controllo su tutta la testata «aperta».

(Corte di Cassazione, sentenza n. 35511 del 1° ottobre 2010)

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GIORNALISTA-DIPENDENTEGIORNALISTA-FREE LANCE

GIORNALISTA-BLOGGERBLOGGER NON GIORNALISTA

RESPONSABILITA’ NEL WEB JOURNALISM

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GIORNALISTA PROFESSIONISTALa giornalista blogger e free-lance della testata telematicaLINKIESTA, Paola Bacchiddu, è risultata imputata perdiffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità (internet). Nonavendo una normativa cui fare riferimento, l’unico modo pertutelare la Bacchiddu si individua in via interpretativa.

In definitiva il giornalistadigitale-autore pur esercitando nell’ambitonormativo ex art. 21 Cost. comma 2 e seguenti non potrebbe

godere del regime di garanzie che la nostra Carta

Fondamentale gli riconosce. Scriminante: diritto di cronaca.

E’ chiaro che un’interpretazione del genere non potrebbe chesollevare una questione di manifesta illegittimità costituzionale.Di conseguenza risulta COSTITUZIONALMENTE

CORRETTO riconoscere al giornalistadigitale-autore che hascritto sulla testata telematica la scriminante del diritto di

cronaca.

BLOGGER

E UTENTI SOCIALNETWORKTrib. Roma Febbraio 2014. Blogger campanocondannato per diffamazione a mezzo stampa per averrilanciato un pezzo de L’Espresso sul caso Why Not.Assolti il giornalista Bocca e il Direttore Hamaui dellaTestata.Chi scrive su internet e pubblica i propri articoli su unatestata amatoriale ma non è un giornalista dovrà essereattento a riportare le notizie di stampa sulla rete perchépotrà incorrere, in caso di condanna, nelle aggravanti

del mezzo di pubblicità (internet).

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ARCHIVI ON LINE E DIRITTO ALL’OBLIO

Quanto «costa» sfruttare la coda lunga dell’Internet?• Il prezzo della persona on line : i casi.

CALCOLO IN VIA EQUITATIVA

o Trib. Roma 6 settembre 2005 (70.000,00)

o Trib. Monza 2 marzo 2010 (15.000,00)

o Cass. pen. 1 luglio 2004 n.28680 (2.000,00)

o Trib. Milano 24 febbraio 2011 n. 9925 (28.000,00)

• Leading Case sul diritto all’oblio:

o CGUE 13.05.2014 Google Search.

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ARCHIVI ON LINE E DIRITTO ALL’OBLIO

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Il prezzo della persona on lineCALCOLO IN VIA EQUITATIVA

o Trib. Roma 6 settembre 2005 (70.000,00)

Foto saffico-porno falsamente attribuite on line-danno esistenziale.

o Trib. Monza 2 marzo 2010 (15.000,00)

Immagine con post denigratorio diffuso via tagging

o Cass. pen. 1 luglio 2004 n.28680 (2.000,00)

Diffusione spogliarello della ex con numero di cellulare

ARCHIVI ON LINE E DIRITTO ALL’OBLIO

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Google Search Hoster AttivoCorte Giustizia UE 13.05.2014

Google/Garante Privacy Spagna+Gonzales

SENTENZA RIVOLUZIONARIA“…. Il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che

appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link

verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa

persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente

o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente

anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita>>

(Corte di Giustizia UE 13 maggio 2014, causa C-131/12,

Google/Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario

Costeja González).

ARCHIVI ON LINE E DIRITTO ALL’OBLIO

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DIFFAMAZIONE

LEGGE ATTUALE E LEGGE FUTURA

A CONFRONTO

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DIFFAMAZIONE LEGGE ATTUALE

L. n.47/1948

Art. 595 c.p.- Diffamazione.Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,

comunicando con più persone, offende l'altrui

reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a

un anno o con la multa fino a euro 1.032 (1) (2).

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi

altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c.

2699] (5),:

la pena : è della reclusione da 6 mesi a 3 anni

OPPURE

multa: non inferiore a euro 516 .

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LEGGE FUTURA

REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

CARTACEA O TELEMATICA

Pena pecuniaria in sostituzione del carcere.Diffamazione generica: da 5 a 10mila euro

Diffamazione con attribuzione del falso: da 10 a 50mila.

In questo caso la diffusione dev’essere avvenuta con la

consapevolezza della falsità.

Pene accessorie:pubblicazione sentenza di condanna;

nei casi di recidiva: interdizione dalla professione da 1 a 6 mesi

CRITICHE: MULTE TROPPO ALTE

MULTE di questa entità si scontrano con le sentenze di

Strasburgo, che censurano le sanzioni sproporzionate (che

sono un incentivo all’autocensura).

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LEGGE FUTURA.CRITICHE: MULTE TROPPO ALTE

Effetto autocensura

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RETTIFICASENZA COMMENTO, SENZA RISPOSTA, SENZA TITOLO E SENZA REPLICA

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LEGGE FUTURA.CRITICHE: VIOLAZIONE PRINCIPIO AUTODETERMINAZIONE DEL GIORNALE

Effetto censura

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QUERELA TEMERARIA

OGGI LA TEMERARIETA’

NON è PUNITA

IN VIA PROPORZIONALE

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LEGGE FUTURA

In caso di querela temeraria, il querelante puo' essere

condannato anche al pagamento di una somma da

mille a 10mila euro in favore della cassa delle

ammende.

CRITICHE:

L’introduzione di questa somma non è in via

proporzionale. Quindi non c’è giustizia né oggi né nella

legge futura

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CRITICHE

DDL DIFFAMAZIONE 24.06.15

CRITICHE AL DDL DIFFAMAZIONE 24.06.2015La legge non accoglie numerose richieste formulate da varie Associazioni e dalle istituzioni

europee:

• prime fra tutte lo stop all’uso intimidatorio delle querele e delle

cause per diffamazione con l’introduzione di norme deterrenti come la

parametrazione delle multe e dei risarcimenti alle capacità economiche dei condannati.

• Carenze nella punizione di querele pretestuose e liti temerarie

• Nessuna polizza assicurativa. L’ordinamento italiano impedisce ai cronisti e

agli editori di coprire con un’assicurazione professionale i danni dovuti a errori e

negligenze che comportano la loro condanna per diffamazione.

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DECRETO DEPENALIZZAZIONI

Decreto legislativo, 15/01/2016 n° 8

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REATI CONTRO LA PERSONA

Ingiuria(Articolo 594 c.p.)

Diffamazione(Articolo 595 c.p.) NON E’ STATA DEPENALIZZATA

PRIMA• Reclusione fino a 6 mesi

o multa fino a € 516;• Reclusione fino a 1 anno

o multa fino a € 1.032 (con attribuzione di fatto determinato).

ADESSO• Sanzione civile da € 100

a € 8.000;• Sanzione pecuniaria

civile da € 200 a €12.000 (con attribuzione di fatto determinato o commesso in presenza di più persone)

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Grazie“L’informazione informatizzata:

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